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Document 32020R0199

Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/199 della Commissione del 13 febbraio 2020 che dispone la registrazione delle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell’Egitto

C/2020/654

GU L 42 del 14.2.2020, p. 10–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/199/oj

14.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 42/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/199 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2020

che dispone la registrazione delle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell’Egitto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 24, paragrafo 5 bis,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 giugno 2019 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («l’avviso di apertura»), l’apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nell’Unione di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell’Egitto.

(2)

Ciò ha fatto seguito a una denuncia presentata il 24 aprile 2019 dall’European Glass Fibre Producers Association «APFE» («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo dell’Unione.

(3)

La presente inchiesta antisovvenzioni fa seguito all’apertura di un’inchiesta separata da parte della Commissione per esaminare l’esistenza di pratiche di dumping pregiudizievoli in relazione allo stesso prodotto ma originario dell’Egitto e del Bahrein, che è stata aperta il 3 maggio 2019 (3).

(4)

L’inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o aprile 2018 e il 31 marzo 2019 («il periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 2016 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).

1.   Prodotto soggetto a registrazione

(5)

Il prodotto soggetto a registrazione («il prodotto in esame») è costituito da filati tagliati («chopped strands») in fibra di vetro di lunghezza non superiore a 50 mm, da filati accoppiati in parallelo senza torsione («rovings») in fibra di vetro, esclusi i rovings in fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 % (determinata secondo la norma ISO 1887), e da feltri («mats») costituiti da filamenti in fibra di vetro, ad eccezione dei feltri in lana di vetro originari dell’Egitto, attualmente classificati con i codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00, 7019 31 00 (codici TARIC 7019120022, 7019120025, 7019120026 e 7019120039). Il prodotto in esame è noto con la denominazione «rinforzi in fibra di vetro» o «GFR».

2.   Motivi della registrazione

(6)

A norma dell’articolo 24, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) 2016/1037, la Commissione chiede alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva di cui all’articolo 29 bis, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione, a meno che non disponga di sufficienti elementi di prova del fatto che i requisiti di cui all’articolo 16, paragrafo 4, lettera c) o d), del regolamento di base non sono soddisfatti.

(7)

La Commissione ha pertanto analizzato i requisiti di cui all’articolo 16, paragrafo 4, lettere c) e d), del regolamento di base in merito all’opportunità di registrare le importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva.

(8)

A norma di tali articoli la Commissione è tenuta ad esaminare se:

esistano circostanze gravi nelle quali, per il prodotto sovvenzionato di cui trattasi, importazioni massicce in un periodo di tempo relativamente breve di un prodotto che beneficia di sovvenzioni compensabili provocano un pregiudizio difficilmente rimediabile; e

si ritenga necessario calcolare retroattivamente i dazi compensativi su tali importazioni per evitare il ripetersi di tale pregiudizio.

2.1.   Prodotti che beneficiano di sovvenzioni compensabili

(9)

Per quanto riguarda le sovvenzioni, in questa fase la Commissione dispone di sufficienti elementi di prova del fatto che le esportazioni del prodotto in esame dall’Egitto sono sovvenzionate e che il produttore esportatore Jushi in Egitto ha beneficiato di tali sovvenzioni durante il periodo dell’inchiesta.

(10)

Le pratiche di sovvenzione indicate nella denuncia comprendono quanto segue:

il trasferimento diretto di fondi;

la rinuncia, da parte della pubblica amministrazione, ad entrate altrimenti dovute o la mancata riscossione delle stesse; e

la fornitura, da parte della pubblica amministrazione, di beni o servizi per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato.

(11)

Come indicato nell’avviso di apertura, il denunciante ha asserito che tali misure siano sovvenzioni poiché comportano un contributo finanziario del governo egiziano (compresi gli enti pubblici) e conferiscono un vantaggio al produttore esportatore del prodotto in esame. Esse sono asseritamente limitate a determinate imprese, industrie o gruppi di imprese e/o condizionate all’andamento delle esportazioni e sono quindi specifiche e compensabili.

(12)

Le prove delle sovvenzioni sono state rese disponibili nella versione consultabile della denuncia e sono state ulteriormente analizzate nella nota relativa alla sufficienza degli elementi di prova.

(13)

Nella fase attuale la Commissione dispone pertanto di sufficienti elementi di prova che tendono ad indicare che le esportazioni di GFR dall’Egitto beneficiano di sovvenzioni compensabili.

2.2.   Importazioni massicce di GFR dall’Egitto in un periodo di tempo relativamente breve

(14)

I dati estratti dalla banca dati Surveillance 2, unitamente ai dati del 2015 presentati nella denuncia, indicano importazioni massicce di GFR egiziani dal 2015 al 2018. In tale periodo il volume delle importazioni è aumentato del 200 % e la loro quota di mercato è passata dal 4,6 % nel 2015 al 12,8 % nel 2018.

(15)

Tenendo conto di dati più recenti, il grafico che segue indica il quantitativo di GFR importato dall’Egitto per trimestre dal gennaio 2016 al settembre 2019. Riguarda il periodo in esame (dal 1o trimestre 2016 al 1o trimestre 2019) e due trimestri successivi al periodo dell’inchiesta («PI») (2° e 3° trimestre 2019).

(16)

Per il periodo in esame si registra un incremento significativo del 130 %, da poco più di 14 000 tonnellate nel 1o trimestre 2016 a 32 000 tonnellate nel 1o trimestre 2019, con un aumento della quota di mercato dal 5 % al 14 %.

Image 1

(17)

Poiché l’inchiesta antidumping separata di cui al considerando (3) riguarda le importazioni dello stesso prodotto dall’Egitto, tra gli altri paesi, l’apertura di tale inchiesta potrebbe avere già influenzato i flussi commerciali per la valutazione in esame. La data di apertura di tale procedimento, ossia il 3 maggio 2019, sarà pertanto considerata la data di inizio del periodo successivo all’apertura dell’inchiesta ai fini della valutazione dell’andamento delle importazioni anche nella presente inchiesta.

(18)

Un’analisi delle importazioni dall’Egitto durante il periodo successivo all’apertura dell’inchiesta non lascia supporre che le importazioni massicce siano cessate, ma piuttosto che siano rimaste allo stesso livello o siano aumentate:

Quantitativi importati dall’Egitto (tonnellate)

 

MEDIA mensile (PI)

Totale per il periodo successivo all’apertura dell’inchiesta (*1)

Totale per lo stesso periodo nel PI (*2)

MEDIA mensile (periodo successivo all’apertura dell’inchiesta)

Differenza

Stesso periodo nel PI – periodo successivo all’apertura dell’inchiesta (totale)

Differenza

Totale nel PI – periodo successivo all’apertura dell’inchiesta (media mensile)

Egitto

12 014

91 319

92 286

13 045

-1 %

+9 %

Fonte: banca dati Surveillance 2.

(19)

In effetti, tenuto conto del periodo dell’inchiesta e posteriore, il volume medio delle importazioni mensili tra maggio e novembre 2019 è superiore del 9 % rispetto a quello registrato durante il periodo dell’inchiesta.

(20)

Il quantitativo totale di GFR originari dell’Egitto importati nell’Unione tra maggio e novembre 2019 è quasi equivalente al quantitativo totale importato nello stesso periodo nel 2018.

(21)

In base all’analisi di cui sopra, la Commissione ha concluso che si sono verificate importazioni massicce dall’Egitto. Tali quantitativi, unitamente all’aumento della quota di mercato in tutto il periodo in esame, costituiscono importazioni massicce in un periodo di tempo relativamente breve ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di base.

(22)

L’aumento delle importazioni ha infatti coinciso con l’apertura dell’inchiesta antidumping sullo stesso prodotto in esame, a seguito di una diminuzione e di una tendenza più stabile delle importazioni nei due trimestri precedenti. Ciò può essere dovuto alla possibilità che il prodotto in esame sia soggetto a misure di difesa commerciale.

2.3.   Circostanze gravi e pregiudizio difficilmente rimediabile

(23)

La denuncia contiene sufficienti elementi di prova del fatto che l’industria dell’Unione sta subendo un pregiudizio notevole e difficilmente rimediabile causato dalle importazioni dall’Egitto e che queste costituiscono circostanze gravi.

(24)

Le importazioni di Jushi Egitto nell’UE sono notevolmente aumentate dal 2015, quando la Commissione ha ritenuto che l’industria dell’Unione non aveva subito un pregiudizio (4).

(25)

La Commissione dispone di sufficienti elementi di prova del fatto che le sovvenzioni dei produttori esportatori causano all’industria dell’Unione un pregiudizio notevole difficilmente rimediabile. Tali elementi di prova consistono in dati particolareggiati, contenuti nella denuncia, relativi ai principali fattori di pregiudizio di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base.

(26)

Essi dimostrano tra l’altro il rapido peggioramento della situazione dell’industria dell’Unione, caratterizzata da una diminuzione dei profitti da un picco del 13 % nel 2016 al 4,6 % nel 2018 nonché da una perdita di quota di mercato di 11 punti percentuali nello stesso periodo (2016-2018).

(27)

Tale peggioramento ha coinciso con l’aumento del volume delle importazioni dall’Egitto indicato nel grafico che precede e con una diminuzione del prezzo medio di tali importazioni come descritto di seguito.

(28)

La Commissione ha riscontrato che il prezzo unitario medio dei GFR dall’Egitto è sceso da 1 007 EUR/tonnellata nel 1o trimestre 2016 a 904 EUR/tonnellata nel PI. Dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping sullo stesso prodotto proveniente dall’Egitto, tra maggio e novembre 2019, il prezzo unitario ha continuato a diminuire, fino ad una media di 884 EUR/tonnellata.

(29)

Già nel 2018 i prezzi delle importazioni dall’Egitto erano notevolmente inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione: del 16 % secondo la denuncia.

(30)

La Commissione ha anche valutato se il pregiudizio subito fosse difficilmente rimediabile. Considerando che alcuni utilizzatori dei GFR svolgono lunghe procedure per certificare i propri fornitori, una volta che essi siano passati ad un fornitore cinese o egiziano è improbabile che tornino a rifornirsi da un produttore dell’Unione in breve tempo o anche nel medio termine. Questa minaccia di perdita permanente della quota di mercato o di riduzione dei redditi costituisce un pregiudizio difficilmente rimediabile.

(31)

La Commissione conclude pertanto che, in base agli elementi di prova disponibili, l’industria dell’Unione sta subendo un pregiudizio difficilmente rimediabile e che le circostanze sono gravi.

2.4.   Esclusione della reiterazione del pregiudizio

(32)

Infine, esaminato quanto indicato nella sezione 2.3, la Commissione ha ritenuto necessario preparare la potenziale istituzione di misure retroattive disponendo la registrazione, al fine di evitare la reiterazione di tale pregiudizio. Le condizioni del mercato post-PI tendono in effetti a confermare che la situazione dell’industria dell’Unione sta peggiorando a causa del notevole aumento di importazioni sovvenzionate a bassi prezzi.

2.5.   Conclusioni

(33)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha constatato che non vi sono elementi di prova risolutivi attestanti che la registrazione delle importazioni del prodotto in esame durante il periodo di comunicazione preventiva non sia opportuna in questo caso.

(34)

In conformità all’articolo 24, paragrafo 5 bis, del regolamento di base la Commissione registrerà le importazioni del prodotto in esame durante il periodo di comunicazione preventiva.

3.   Pagamento di futuri dazi per le importazioni registrate

(35)

A norma dell’articolo 24, paragrafo 5 bis, del regolamento di base, le importazioni del prodotto in esame devono essere sottoposte a registrazione durante il periodo di comunicazione preventiva di cui all’articolo 29 bis del regolamento di base.

(36)

L’eventuale pagamento di futuri dazi dipenderà dalle risultanze definitive della presente inchiesta antisovvenzioni. Nella fase attuale dell’inchiesta non è ancora possibile stimare l’importo delle sovvenzioni in Egitto. La denuncia non fornisce una stima accurata dell’importo delle sovvenzioni, che di norma dovrebbe fungere da base per la determinazione dei dazi compensativi. Essa contiene solo una stima del livello di eliminazione del pregiudizio, pari al 22 % per il 2018.

(37)

Conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento di base, tale importo stimato dei dazi sarebbe rilevante solo se un dazio basato sull’importo delle sovvenzioni compensabili fosse superiore e la Commissione conclude con chiarezza che non è nell’interesse dell’Unione istituire tale dazio superiore.

4.   Trattamento dei dati personali

(38)

I dati personali raccolti nel contesto della presente registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le autorità doganali sono invitate, a norma dell’articolo 24, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) 2016/1037, ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di filati tagliati («chopped strands») in fibra di vetro di lunghezza non superiore a 50 mm, di filati accoppiati in parallelo senza torsione («rovings») in fibra di vetro, esclusi i rovings in fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 % (determinata secondo la norma ISO 1887), e di feltri («mats») costituiti da filamenti in fibra di vetro, ad eccezione dei feltri in lana di vetro, attualmente classificati con i codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00, 7019 31 00 (codici TARIC 7019120022, 7019120025, 7019120026 e 7019120039) e originari dell’Egitto.

2.   La registrazione scade dopo tre settimane a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2020

Per la Commissione

La president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(2)  GU C 192 del 7.6.2019, pag. 30.

(3)  Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari del Bahrein e dell’Egitto (GU C 151 del 3.5.2019, pag. 4).

(*1)  da maggio a novembre 2019

(*2)  da maggio a novembre 2018

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/724 della Commissione, del 24 aprile 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 107 del 25.4.2017, pag. 4).

(5)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


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