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Document 32020D1809
Commission Implementing Decision (EU) 2020/1809 of 30 November 2020 concerning certain protective measures in relation to outbreaks of highly pathogenic avian influenza in certain Member States (notified under document C(2020) 8591) (Text with EEA relevance)
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 della Commissione del 30 novembre 2020 relativa ad alcune misure di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2020) 8591] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 della Commissione del 30 novembre 2020 relativa ad alcune misure di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2020) 8591] (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2020/8591
GU L 402 del 1.12.2020, p. 144–168
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021: This act has been changed. Current consolidated version: 20/04/2021
1.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 402/144 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1809 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2020
relativa ad alcune misure di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri
[notificata con il numero C(2020) 8591]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (3), in particolare l'articolo 63, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
L'influenza aviaria è una malattia infettiva virale dei volatili. Nel pollame domestico e in altri volatili in cattività le infezioni da virus dell'influenza aviaria provocano due forme principali della malattia, che si distinguono in base alla virulenza. La forma a bassa patogenicità causa in genere solo sintomi lievi, mentre quella ad alta patogenicità provoca tassi di mortalità molto elevati nella maggior parte delle specie di volatili. Tale malattia può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli. |
(2) |
Dal 2005 è stato tuttavia dimostrato che virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) del sottotipo H5 possono infettare uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus su lunghe distanze durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. |
(3) |
In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività. |
(4) |
La direttiva 2005/94/CE stabilisce talune misure preventive relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria, nonché le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. La direttiva prevede l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza in caso di comparsa di un focolaio di HPAI. Questa regionalizzazione viene applicata in particolare per tutelare lo stato sanitario del pollame e di altri volatili in cattività nel resto del territorio dello Stato membro interessato e nel resto dell'Unione. Le misure stabilite in tali zone impediscono qualsiasi ulteriore diffusione dell'infezione mediante una limitazione e un controllo attenti della movimentazione del pollame e di altri volatili in cattività e dell'impiego dei prodotti che rischiano di essere contaminati dall'agente patogeno, e garantendo l'individuazione precoce della malattia. |
(5) |
Nel periodo compreso tra dicembre 2019 e giugno 2020 Bulgaria, Cechia, Germania, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia hanno notificato alla Commissione la comparsa di focolai di HPAI del sottotipo H5N8 in aziende situate sul loro territorio in cui erano tenuti pollame o altri volatili in cattività. |
(6) |
Per motivi di chiarezza e di coordinamento a livello dell'Unione, e per mantenere aggiornati sull'evoluzione della situazione epidemiologica gli Stati membri, i paesi terzi e i portatori di interessi, è stata adottata la decisione di esecuzione (UE) 2020/47 della Commissione (4) al fine di elencare in un singolo atto dell'Unione tutte le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti di tali Stati membri in seguito alla comparsa di focolai di HPAI del sottotipo H5N8 nel loro territorio, conformemente alla direttiva 2005/94/CE. |
(7) |
La situazione epidemiologica relativa all'HPAI è migliorata da luglio a settembre 2020, periodo in cui nell'Unione non sono stati confermati focolai nel pollame o in altri volatili in cattività né casi di HPAI in volatili selvatici. |
(8) |
Dall'ottobre 2020, a seguito dell'arrivo di volatili selvatici migratori durante la migrazione autunnale, i Paesi Bassi e la Germania hanno confermato la presenza di focolai di HPAI del sottotipo H5N8 in aziende situate sul loro territorio in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività. In tali Stati membri il virus responsabile della malattia è stato rilevato dapprima in varie specie di volatili selvatici e solo successivamente in aziende in cui erano tenuti pollame o altri volatili in cattività. In risposta a questi casi di HPAI del sottotipo H5N8 nei Paesi Bassi e in Germania, la Commissione ha adottato varie decisioni di esecuzione della Commissione che stabiliscono alcune misure provvisorie di protezione destinate a tali Stati membri. |
(9) |
Il virus HPAI del sottotipo H5N8 continua ad essere individuato in un numero elevato di volatili selvatici nei Paesi Bassi e in Germania. Anche Danimarca, Irlanda e Belgio hanno individuato lo stesso virus HPAI del sottotipo H5N8 in volatili selvatici sul loro territorio. Il Regno Unito, oltre ad aver individuato il virus in volatili selvatici sul suo territorio ha inoltre confermato la presenza di focolai di HPAI del sottotipo H5N8 in aziende in cui erano tenuti pollame o altri volatili in cattività. Recentemente anche Danimarca, Francia, Svezia, Croazia e Polonia hanno confermato la presenza di focolai di HPAI del sottotipo H5N8 sul loro territorio in aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività. |
(10) |
Nei volatili selvatici sono stati identificati anche virus dell'HPAI dei sottotipi H5N1 e H5N5, rispettivamente nei Paesi Bassi e in Germania. |
(11) |
È noto che i volatili selvatici, in particolare gli uccelli acquatici selvatici migratori, sono ospiti naturali dei virus dell'influenza aviaria. La presenza di diversi sottotipi di virus dell'HPAI nei volatili selvatici non è inconsueta, ma costituisce una continua minaccia di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività, con il rischio di un'ulteriore successiva diffusione del virus da un'azienda infetta ad altre aziende. Ciò fa inoltre aumentare il rischio di riassortimento genomico e di comparsa di nuovi sottotipi di virus. |
(12) |
Data la situazione epidemiologica in evoluzione dei virus dell'HPAI nell'Unione, e tenuto conto della stagionalità della circolazione del virus nei volatili selvatici, esiste il rischio che nei mesi a venire compaiano nell'Unione ulteriori focolai di sottotipi diversi di HPAI. La Commissione, assieme agli Stati membri, valuta pertanto costantemente la situazione epidemiologica e riesamina regolarmente le relative misure di protezione. |
(13) |
Le misure di protezione previste nella presente decisione dovrebbero essere adattate rispetto a quelle stabilite dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/47 per garantire che siano adeguate a far fronte al livello di rischio connesso all'attuale situazione epidemiologica e che non impongano agli operatori oneri sproporzionati rispetto ai rischi connessi alla diffusione dell'HPAI. Queste nuove misure di protezione dovrebbero pertanto tener conto dei vari livelli di rischio associati alla movimentazione di diversi prodotti avicoli. |
(14) |
L'articolo 26, paragrafo 1, e l'articolo 30, lettera c), punto iv), della direttiva 2005/94/CE stabiliscono le condizioni alle quali le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare il trasporto diretto di uova da cova da un'azienda situata in una zona di protezione o sorveglianza a un incubatoio designato, nel rispetto di determinate condizioni. Il trasporto diretto di tali uova da cova dall'incubatoio designato a uno stabilimento di produzione di vaccini non comporta rischi maggiori rispetto a quelli che sorgerebbero se fossero trasportate direttamente dall'azienda di origine dei riproduttori (parent) da cui sono ottenute allo stabilimento di produzione di vaccini, nel rispetto delle condizioni stabilite nella presente decisione. |
(15) |
Le uova da cova sono un elemento importante nella produzione specializzata di vaccini, compresi i vaccini antinfluenzali umani. La fabbricazione dei vaccini richiede l'uso di uova da cova specifiche ottenute da riproduttori (parent) esenti da organismi patogeni, nonché il rispetto di rigorose misure di biosicurezza e bioprotezione. Il processo di produzione del vaccino elimina inoltre il rischio di agenti patogeni, compresi i virus dell'influenza aviaria. Il trasporto diretto di uova da cova dallo stabilimento di origine o da un incubatoio designato a uno stabilimento di produzione di vaccini si può pertanto considerare un'attività che comporta un rischio molto basso di diffusione dei virus dell'HPAI. |
(16) |
Le restrizioni alla movimentazione di partite di uova da cova da aree situate all'interno di zone di protezione e sorveglianza, come richiesto dagli articoli 22 e 30 della direttiva 2005/94/CE, possono, nel caso della movimentazione verso stabilimenti di produzione di vaccini, creare perturbazioni nella catena di approvvigionamento, ben consolidata, della produzione di vaccini antinfluenzali per uso umano in un periodo di forte domanda del mercato per tali prodotti, e pertanto suscitare preoccupazioni di ordine sanitario per quanto riguarda la disponibilità di tali vaccini nei prossimi mesi. |
(17) |
Di conseguenza, il trasporto diretto di uova da cova dallo stabilimento di origine o da incubatoi designati nelle zone di protezione e sorveglianza a stabilimenti di produzione di vaccini dovrebbe essere consentito a determinate condizioni. In tali casi i certificati di polizia sanitaria previsti in conformità alla direttiva 2009/158/CE del Consiglio (5) dovrebbero contenere un riferimento alla presente decisione. |
(18) |
La direttiva 2009/158/CE stabilisce norme di polizia sanitaria generali che disciplinano gli scambi di pollame e uova da cova all'interno dell'Unione, compresi i certificati sanitari che devono accompagnare le partite di tali prodotti in altri Stati membri. L'articolo 6 di tale direttiva stabilisce che per essere oggetto di scambi all'interno dell'Unione le uova da cova devono provenire da stabilimenti situati al di fuori di una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive conformi alla legislazione dell'Unione, adottate in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile. Per verificare la conformità alle prescrizioni della presente decisione, è opportuno che i certificati sanitari di cui all'articolo 20 della direttiva 2009/158/CE che devono accompagnare le partite di uova da cova contengano un riferimento alla presente decisione. |
(19) |
Tenuto conto del fatto che il trasporto diretto di uova da cova a uno stabilimento di produzione di vaccini comporta un rischio molto basso di diffusione dell'HPAI, le autorità competenti degli Stati membri che devono stabilire zone di protezione o sorveglianza in conformità alla direttiva 2005/94/CE e debitamente richiamate nell'allegato della presente decisione dovrebbero poter autorizzare la spedizione di uova da cova per il trasporto diretto da stabilimenti di origine o da incubatoi designati a uno stabilimento di produzione di vaccini situato al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza. |
(20) |
La presente decisione dovrebbe pertanto stabilire le condizioni alle quali le autorità competenti degli Stati membri di spedizione autorizzano la spedizione di uova da cova da stabilimenti di origine o da incubatoi designati situati all'interno delle zone di protezione e sorveglianza a stabilimenti di produzione di vaccini situati al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza o in un altro Stato membro. |
(21) |
Per motivi di chiarezza, e tenuto conto dell'attuale compresenza in circolazione di tre e forse più sottotipi diversi dei virus dell'HPAI nell'epidemia in atto, è necessario ampliare l'ambito delle misure di protezione vigenti stabilite dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/47 al fine di farvi rientrare tutti i virus dell'HPAI come definiti nella direttiva 2005/94/CE, e mantenere aggiornati gli Stati membri, i paesi terzi e i portatori di interessi sulla situazione epidemiologica attuale nell'Unione. |
(22) |
Le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti di Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Polonia e Svezia («gli Stati membri interessati») a norma della direttiva 2005/94/CE dovrebbero essere elencate in un singolo atto e la durata della regionalizzazione dovrebbe essere stabilita tenendo in considerazione la situazione epidemiologica attuale in relazione all'HPAI. |
(23) |
La durata delle misure da applicare nelle zone di protezione e sorveglianza, da stabilirsi a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, e dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, dovrebbe essere adattata all'evoluzione della situazione epidemiologica, come si evince dai risultati delle indagini epidemiologiche di cui all'articolo 6 di tale direttiva, e le misure applicate conformemente all'articolo 18 e all'articolo 30, lettere a) e g), della stessa direttiva. |
(24) |
La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con gli Stati membri interessati e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità competente di tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente da tutte le aziende in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di HPAI. |
(25) |
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con gli Stati membri interessati, le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite in tali Stati membri in conformità alla direttiva 2005/94/CE. |
(26) |
Di conseguenza si dovrebbero definire, nell'allegato della presente decisione, le zone di protezione e sorveglianza degli Stati membri interessati nelle quali si applicano le misure di controllo in materia di sanità animale previste dalla direttiva 2005/94/CE e si dovrebbe stabilire la durata di tale regionalizzazione. |
(27) |
È inoltre opportuno abrogare le decisioni di esecuzione (UE) 2020/47, (UE) 2020/1606 (6) e (UE) 2020/1664 (7) della Commissione e sostituirle con la presente decisione. |
(28) |
Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda l'HPAI, è importante che la presente decisione prenda effetto il prima possibile. |
(29) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La presente decisione definisce a livello dell'Unione le zone di protezione e sorveglianza da istituire a cura degli Stati membri elencati nell'allegato della presente decisione (gli Stati membri interessati) in seguito alla comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame o in altri volatili in cattività, in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE, nonché la durata delle misure da applicarsi in conformità all'articolo 29, paragrafo 1, e all'articolo 31, della stessa direttiva.
2. La presente decisione stabilisce norme concernenti la spedizione di partite di uova da cova dagli Stati membri interessati.
Articolo 2
Gli Stati membri interessati provvedono affinché:
a) |
le zone di protezione istituite dalle loro autorità competenti in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/94/CE comprendano almeno le zone elencate come zone di protezione nella parte A dell'allegato della presente decisione; |
b) |
le misure da applicarsi nelle zone di protezione, come stabilito all'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE, siano mantenute almeno fino alle date stabilite per le zone di protezione indicate nella parte A dell'allegato della presente decisione. |
Articolo 3
Gli Stati membri interessati provvedono affinché:
a) |
le zone di sorveglianza istituite dalle loro autorità competenti in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2005/94/CE comprendano almeno le zone elencate come zone di sorveglianza nella parte B dell'allegato della presente decisione; |
b) |
le misure da applicare nelle zone di sorveglianza, come stabilito all'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, siano mantenute almeno fino alle date stabilite per le zone di sorveglianza indicate nella parte B dell'allegato della presente decisione. |
Articolo 4
1. Le autorità competenti degli Stati membri interessati possono autorizzare il trasporto diretto di partite di uova da cova da stabilimenti di origine e incubatoi designati situati nelle zone del loro territorio elencate nell'allegato a stabilimenti di produzione di vaccini situati al di fuori di tali zone nel loro territorio o nel territorio di un altro Stato membro, purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) |
sia garantito il trasporto diretto della partita dallo stabilimento di origine allo stabilimento di produzione di vaccini di destinazione, oppure dallo stabilimento di origine all'incubatoio designato e da questo allo stabilimento di produzione di vaccini di destinazione; |
b) |
i riproduttori (parent) da cui sono ottenute le uova da cova non siano stati colpiti da HPAI nei 21 giorni precedenti la data di raccolta di tali uova da cova nello stabilimento di origine; |
c) |
i riproduttori (parent) da cui sono ottenute le uova da cova siano stati sottoposti, con esito favorevole, a sorveglianza clinica e virologica conformemente all'allegato, capitolo IV, punto 8.10, della decisione 2006/437 della Commissione (8); |
d) |
una visita clinica del pollame effettuata in tutte le unità di produzione dello stabilimento di origine nelle 72 ore precedenti la spedizione della partita abbia avuto esito favorevole; |
e) |
le uova da cova e i relativi imballaggi siano stati disinfettati prima della spedizione dallo stabilimento di origine e, se applicabile, dall'incubatoio designato, conformemente alle istruzioni del veterinario ufficiale, e possa essere garantita la tracciabilità di tali uova; |
f) |
le uova da cova siano trasportate in veicoli sigillati dall'autorità competente o sotto la sua supervisione dallo stabilimento di origine e, se applicabile, dall'incubatoio designato; |
g) |
siano applicate misure di biosicurezza nello stabilimento di origine e, se applicabile, nell'incubatoio designato, conformemente alle istruzioni dell'autorità competente del luogo di spedizione; |
h) |
l'autorità competente dello Stato membro di destinazione abbia acconsentito, prima della movimentazione dallo stabilimento di origine o, se applicabile, dall'incubatoio designato, a che tale movimentazione avvenga. |
2. Gli Stati membri interessati provvedono affinché i certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di cui all'articolo 20 della direttiva 2009/158/CE e definiti nel suo allegato IV, che accompagnano le partite delle uova da cova di cui al paragrafo 1 del presente articolo da spedire in altri Stati membri, riportino la seguente frase: «La partita è conforme alle norme di polizia sanitaria specificate nella decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 della Commissione.».
Articolo 5
Le decisioni di esecuzione (UE) 2020/47, (UE) 2020/1606 e (UE) 2020/1664 sono abrogate.
Articolo 6
La presente decisione si applica fino al 20 aprile 2021.
Articolo 7
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2020
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2020/47 della Commissione, del 20 gennaio 2020, relativa a misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 16 del 21.1.2020, pag. 31).
(5) Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74).
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2020/1606 della Commissione, del 30 ottobre 2020, relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nei Paesi Bassi (GU L 363 del 3.11.2020, pag. 9).
(7) Decisione di esecuzione (UE) 2020/1664 della Commissione, del 9 novembre 2020, relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Germania (GU L 374 del 10.11.2020, pag. 11).
(8) Decisione 2006/437/CE della Commissione, del 4 agosto 2006, che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio (GU L 237 del 31.8.2006, pag. 1).
ALLEGATO
PARTE A
Zona di protezione di cui all'articolo 1:
Croazia
Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE |
Općina Koprivnički Bregi, naselja Koprivnički Bregi i Jeduševac, općina Novigrad Podravski, naselja Plavšinac, Delovi, Vlaislav i Novigrad Podravski, općina Hlebine, naselje Hlebine u Koprivničko- križevačkoj županiji koji se nalaze na području u obliku kruga radijusa tri kilometra sa središtem na GPS koordinatama N46.122115; E16.9561216666667. |
31.12.2020 |
Danimarca
Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE |
The parts of Randers municipality (ADNS code 01730), Favrskov municipality (ADNS 01710) and Syddjurs municipality (ADNS code 01706) that are contained within circle of radius 3 kilometer, centred on GPS coordinates N56.3980; E10.1936. |
11.12.2020 |
Francia
Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les communes suivantes dans le département de HAUTE-CORSE (2B) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les communes suivantes dans le département de YVELINES (78) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les communes suivantes dans le département de Corse du Sud (2A) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9.12.2020 |
Germania
Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE |
||||||||||||||||||||||||||||
SCHLESWIG-HOLSTEIN |
|||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Nordfriesland
|
1.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Segeberg
|
5.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Nordfriesland
|
15.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Nordfriesland
|
10.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||
MECKLENBURG-VORPOMMERN |
|||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Vorpommern-Rügen
|
9.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Vorpommern-Rügen
|
9.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Rostock
|
8.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Rostock
|
14.12.2020 |
Paesi Bassi
Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Province: Gelderland |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20.11.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
28.11.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Province: Groningen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Province: Friesland |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Province: Utrecht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15.12.2020 |
Poland
Area comprising: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE |
W województwie wielkopolskim, w powiecie wolsztyńskim: |
|
Obszary gmin Wolsztyn i Przemęt położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.0492 E 16.1558 |
23.12.2020 |
Svezia
Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE |
Those parts of the municipality of Ystad (ADNS code 01200) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N55.24.13 and E14.5.27 |
10.12.2020 |
Parte B
Zona di sorveglianza di cui all'articolo 1:
Croazia
Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE |
Općina Koprivnički Bregi, naselja Koprivnički Bregi i Jeduševac, općina Novigrad Podravski, naselja Plavšinac, Delovi, Vlaislav i Novigrad Podravski, općina Hlebine, naselje Hlebine u Koprivničko- križevačkoj županiji koji se nalaze na području u obliku kruga radijusa tri kilometra sa središtem na GPS koordinatama N46.122115; E16.9561216666667. |
Dall'1.1.2021 al 10.1.2021 |
Općina Koprivnica naselja Bakovčica, Koprivnica, Draganovec, Herešin, Jagnjedovec, Starigrad i Štaglinec, općina Hlebine, naselje Gabajeva Greda, općina Drnje, naselje Drnje, općina Molve, naselja Molve, Molve Grede, Čingi - Lingi i Repaš, općina Koprivnički Bregi, naselje Glogovac, općina Gola, naselja Ždala, Gola, Gotalovo, Novačka i Otočka, općina Virje, naselja Donje Zdjelice, Miholjanec, Hampovica i Virje, općina Petrinec naselja Sigetec, Komatnica i Peteranec, općina Đurđevac, naselje Đurđevac, općina Novigrad Podravski, naselja Borovljani, Javorovac i Srdinac, općina Sokolovac, naselje Gornja Velika, općina Novo Virje, naselje Novo Virje u Koprivničko- križevačkoj županiji i općina Kapela, naselja Gornji Mosti, Donji Mosti i Srednji Mosti u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji koji se nalaze na području u obliku kruga radijusa sedam kilometra sa središtem na GPS koordinatama N46.122115; E16.9561216666667. |
10.01.2021 |
Danimarca
Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE |
The parts of Randers municipality (ADNS code 01730) lying in Denmark, beyond the area described in the protection zone and beyond the area in the surveillance zone within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates N56.3980; E10.1936. |
20.12.2020 |
The parts of Tønder municipality (ADNS code 01550), beyond the area described in the protection zone and beyond the area of the surveillance zone lying in Germany but within the circles of radius 10 kilometres, centred on GPS coordinates N 54,844346;E 8,688644, GPS coordinates N54,841968;E8,868140 and GPS coordinates N54,863731;E8,718642 |
24.12.2020 |
Francia
Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE |
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Les communes suivantes dans le département de HAUTE-CORSE (2B) |
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All except the following:
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19.12.2020 |
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Dall'11.12.2020 al 19.12.2020 |
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Les communes suivantes dans le département de YVELINES (78) |
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20.12.2020 |
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Dall'11.12.2020 al 20.12.2020 |
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Les communes suivantes dans le département de Corse du Sud (2A) |
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18.12.2020 |
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Dal 10.12.2020 al 18.12.2020 |
Germania
Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE |
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SCHLESWIG-HOLSTEIN |
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Landkreis Nordfriesland
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10.12.2020 |
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Landkreis Nordfriesland
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Dal 2.12.2020 al 10.12.2020 |
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Landkreis Segeberg
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14.12.2020 |
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Landkreis Segeberg
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Dal 6.12.2020 al 14.12.2020 |
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Kreisfreie Stadt Neumünster
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14.12.2020 |
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Landkreis Plön
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14.12.2020 |
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Landkreis Nordfriesland
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24.12.2020 |
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Landkreis Nordfriesland
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Dal 16.12.2020 al 24.12.2020 |
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Landkreis Nordfriesland
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19.12.2020 |
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Landkreis Nordfriesland
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Dall'11.12.2020 al 19.12.2020 |
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MECKLENBURG-VORPOMMERN |
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Landkreis Vorpommern-Rügen
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18.12.2020 |
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Landkreis Vorpommern-Rügen
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Dal 10.12.2020 al 18.12.2020 |
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Landkreis Vorpommern-Rügen
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18.12.2020 |
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Landkreis Vorpommern-Rügen
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Dal 10.12.2020 al 18.12.2020 |
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Landkreis Vorpommern-Rügen
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23.12.2020 |
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Landkreis Rostock
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17.12.2020 |
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Landkreis Rostock
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Dal 9.12.2020 al 17.12.2020 |
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Landkreis Rostock
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23.12.2020 |
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Landkreis Rostock
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Dal 15.12.2020 al 23.12.2020 |
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Landkreis Nordwestmecklenburg
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17.12.2020 |
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Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
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23.12.2020 |
Paesi Bassi
Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE |
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Province: Gelderland |
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29.11.2020 |
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Dal 21.11.2020 al 29.11.2020 |
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7.12.2020 |
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Dal 29.11.2020 al 7.12.2020 |
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13.12.2020 |
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Dal 5.12.2020 al 13.12.2020 |
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Province: Groningen |
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11.12.2020 |
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Dal 3.12. 2020 all'11.12.2020 |
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Province: Friesland |
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22.12.2020 |
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From 14.12. 2020 until 22.12.2020 |
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Province: Utrecht |
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24.12.2020 |
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Dal 16.12.2020 al 24.12.2020 |
Poland
Area comprising: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE |
W województwie wielkopolskim w powiecie wolsztyńskim i grodziskim i w województwie lubuskim w powiecie wschowskim |
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Obszary gmin Wolsztyn oraz Przemęt w powiecie wolsztyńskim, Rakoniewice w powiecie grodziskim oraz Sława w powiecie wschowskim położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.0492 E 16.1558 |
1.01.2021 |
Obszary gmin Wolsztyn i Przemęt w powiecie wolsztyńskim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.0492 E 16.1558 |
Dal 24.12.2020 all'1.1.2021 |
Svezia
Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE |
The area of the parts of the municipality of Ystad (ADNS code 01200) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of 10 kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N55.24.13 and E14.5.27 |
19.12.2020 |
Those parts of the municipality of Ystad (ADNS code 01200) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N55.24.13 and E14.5.27 |
Dall'11.12.2020 al 19.12.2020 |