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Document 32020D1808

    Decisione di esecuzione (UE) 2020/1808 della Commissione del 30 novembre 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1698 per quanto riguarda le norme europee relative a determinati articoli per puericultura, ai mobili per l’infanzia, alle attrezzature fisse di allenamento e alla propensione all’innesco delle sigarette (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2020/8233

    GU L 402 del 1.12.2020, p. 140–143 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1808/oj

    1.12.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 402/140


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1808 DELLA COMMISSIONE

    del 30 novembre 2020

    che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1698 per quanto riguarda le norme europee relative a determinati articoli per puericultura, ai mobili per l’infanzia, alle attrezzature fisse di allenamento e alla propensione all’innesco delle sigarette

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, primo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2001/95/CE si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma dell’articolo 4 di detta direttiva.

    (2)

    Il 25 marzo 2008 la Commissione ha adottato la decisione 2008/264/CE (2) sui requisiti di sicurezza delle norme europee relative alle sigarette.

    (3)

    Con lettera M/425 del 27 giugno 2008 la Commissione ha chiesto al CEN di redigere norme europee relative ai requisiti di sicurezza antincendio delle sigarette. Sulla base di tale richiesta, il CEN ha adottato la norma EN ISO 12863:2010 «Metodo di prova normalizzato per la valutazione della propensione all’innesco delle sigarette »e la relativa modifica - EN ISO 12863:2010/A1:2016. Il riferimento della norma e la relativa modifica sono state pubblicate con decisione di esecuzione (UE) 2019/1698 della Commissione (3). Per assicurare un’applicazione corretta e coerente della norma EN ISO 12863:2010 modificata dalla norma EN ISO 12863:2010/A1:2016 e introdurre correzioni tecniche, il CEN ha adottato l’errata corrige EN ISO 12863:2010/AC:2011. La norma EN ISO 12863:2010 modificata dalla norma EN ISO 12863:2010/A1:2016 e corretta dalla norma EN ISO 12863:2010/AC:2011 rispetta l’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento dell’errata corrige EN ISO 12863:2010/AC:2011 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea unitamente al riferimento alla norma EN ISO 12863:2010 e alla sua modifica EN ISO 12863:2010/A1:2016.

    (4)

    Il 2 luglio 2010 la Commissione ha adottato la decisione 2010/376/UE (4) relativa ai requisiti di sicurezza cui devono conformarsi le norme europee concernenti determinati prodotti per l’ambiente di sonno dei bambini.

    (5)

    Con lettera M/497 del 20 ottobre 2011 la Commissione ha chiesto al CEN di elaborare norme europee sulla sicurezza degli articoli per la puericultura soggetti a rischi connessi all’ambiente di sonno (rischi del gruppo 2), in particolare materassi per lettini, paracolpi per lettini, amache per bambini, piumini da letto per bambini e sacchi nanna per bambini.

    (6)

    Sulla base della richiesta M/497, il CEN ha adottato la norma EN 16890:2017 «Mobili per l’infanzia - Materassi per lettini e culle - Requisiti di sicurezza e metodi di prova». La norma EN 16890:2017 rispetta l’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. Il suo riferimento dovrebbe pertanto essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    (7)

    Il 6 gennaio 2010 la Commissione ha adottato la decisione 2010/9/UE (5) riguardante i requisiti di sicurezza che devono essere soddisfatti dalle norme comunitarie concernenti seggiolini da bagno, ausili per il bagno, vaschette da bagno e supporti per vaschette da bagno, destinati a neonati o bambini nella prima infanzia.

    (8)

    Con lettera M/464 del 3 maggio 2010, la Commissione ha chiesto al CEN di elaborare norme europee per affrontare i principali rischi connessi alla sicurezza degli articoli di puericultura soggetti a rischi legati all’annegamento (rischi del gruppo 1), in particolare seggiolini da bagno, dispositivi di aiuto per il bagno, vaschette da bagno e supporti per vaschette da bagno.

    (9)

    Sulla base della richiesta M/464, il CEN ha adottato la norma EN 17022:2018 «Articoli per puericultura - Dispositivi di aiuto per il bagno - Requisiti di sicurezza e metodi di prova». La norma EN 17022:2018 rispetta l’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. Il suo riferimento dovrebbe pertanto essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    (10)

    Sulla base della richiesta M/464, il CEN ha adottato la norma EN 17072:2018 «Articoli per puericultura - Vaschette da bagno, supporti per vaschette da bagno e ausili per il bagno non indipendenti - Requisiti di sicurezza e metodi di prova». La norma EN 17072:2018 rispetta l’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. Il suo riferimento dovrebbe pertanto essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    (11)

    Il 24 luglio 2011 la Commissione ha adottato la decisione 2011/476/UE (6) relativa ai requisiti di sicurezza che devono soddisfare le norme europee per le attrezzature fisse di allenamento.

    (12)

    Con lettera M/506 del 5 settembre 2012, la Commissione ha chiesto al CEN di redigere norme europee per affrontare i principali rischi associati alle attrezzature fisse di allenamento conformemente ai requisiti di sicurezza. Sulla base di tale richiesta, il CEN ha adottato la norma EN ISO 20957-9:2016 «Attrezzatura fissa di allenamento - parte 9: Attrezzi ellittici di allenamento, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova (ISO 20957-9:2016)», il cui riferimento è stato pubblicato con decisione di esecuzione (UE) 2019/1698.

    (13)

    Tenendo conto delle nuove conoscenze, il CEN ha rivisto la norma EN ISO 20957-9:2016. Ciò ha portato all’adozione della modifica EN ISO 20957-9:2016/A1: 2019 «Attrezzatura fissa di allenamento - parte 9: Attrezzi ellittici di allenamento, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova - Modifica 1 (ISO 20957-9:2016/Amd 1:2019)». La norma EN ISO 20957-9-2016 modificata dalla norma EN ISO 20957-9:2016/A1:2019 rispetta l’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. Occorre pertanto pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il riferimento della modifica EN ISO 20957-9:2016/A1:2019 unitamente al riferimento alla norma EN ISO 20957-9:2016.

    (14)

    I riferimenti delle norme europee adottate a sostegno della direttiva 2001/95/CE sono pubblicati con decisione di esecuzione (UE) 2019/1698. Al fine di assicurare che i riferimenti delle norme europee elaborate a sostegno della direttiva 2001/95/CE figurino in un unico atto, i riferimenti pertinenti delle nuove norme, delle modifiche e delle rettifiche alle norme dovrebbero essere inclusi nella decisione di esecuzione (UE) 2019/1698.

    (15)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/1698.

    (16)

    La conformità alle pertinenti norme nazionali che recepiscono le norme europee i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conferiscono una presunzione di sicurezza nella misura in cui riguardano i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla norma nazionale pertinente a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento della norma europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione.

    (17)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dalla direttiva 2001/95/CE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1698 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2020

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

    (2)  Decisione 2008/264/CE della Commissione, del 25 marzo 2008, sui requisiti di sicurezza antincendio delle norme europee relative alle sigarette conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 26.3.2008, pag. 35).

    (3)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/1698 della Commissione, del 9 ottobre 2019, sulle norme europee per i prodotti redatte a sostegno della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 259 del 10.10.2019, pag. 65).

    (4)  Decisione 2010/376/UE della Commissione, del 2 luglio 2010, relativa ai requisiti di sicurezza cui devono conformarsi le norme europee concernenti determinati prodotti per l’ambiente di sonno dei bambini in forza della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 170 del 6.7.2010, pag. 39).

    (5)  Decisione 2010/9/UE della Commissione, del 6 gennaio 2010, riguardante i requisiti di sicurezza che devono essere soddisfatti dalle norme comunitarie concernenti seggiolini da bagno, ausili per il bagno, vaschette da bagno e supporti per vaschette da bagno, destinati a neonati o bambini nella prima infanzia conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 3 del 7.1.2010, pag. 23).

    (6)  Decisione 2011/476/UE della Commissione, del 27 luglio 2011, relativa ai requisiti di sicurezza cui devono soddisfare le norme europee per le attrezzature fisse di allenamento, in conformità alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 196 del 28.7.2011, pag. 16).


    ALLEGATO

    L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1698 è così modificato:

    (1)

    la riga 37 è sostituita dalla seguente:

    «37

    EN ISO 12863:2010

    Metodo di prova normalizzato per la valutazione della propensione all’innesco delle sigarette (ISO 12863:2010)

    EN ISO 12863:2010/AC:2011

    EN ISO 12863:2010/A1:2016»;

    (2)

    sono inserite le seguenti righe 52a, 52b e 52c:

    «52a

    EN 16890:2017

    Mobili per l’infanzia — Materassi per lettini e culle — Requisiti di sicurezza e metodi di prova

    52b

    EN 17022:2018

    Articoli per puericultura — Dispositivi di aiuto per il bagno — Requisiti di sicurezza e metodi di prova

    52c

    EN 17072:2018

    Articoli per puericultura — Vaschette da bagno, supporti e dispositivi di aiuto per il bagno supportati dalle vaschette — Requisiti di sicurezza e metodi di prova»;

    (3)

    la riga 57 è sostituita dalla seguente:

    «57

    EN ISO 20957-9:2016

    Attrezzatura fissa di allenamento — parte 9: Attrezzi ellittici di allenamento, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova (ISO 20957-9:2016)

    EN ISO 20957-9:2016/A1:2019».


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