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Document 32020D1410R(01)

    Rettifica della decisione (UE) 2020/1410 del Consiglio, del 25 settembre 2020, sulla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, nella 66a sessione del comitato del sistema armonizzato dell’Organizzazione mondiale delle dogane in relazione alla prevista adozione di pareri di classificazione, decisioni di classificazione, modifiche delle note esplicative del sistema armonizzato o altri pareri relativi all’interpretazione del sistema armonizzato, nonché di raccomandazioni intese ad assicurare un’interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell’ambito della convenzione del sistema armonizzato (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 327 dell’8 ottobre 2020)

    GU L 406 del 3.12.2020, p. 68–73 (DE, EL, EN, HR, IT, NL, SL, SV)
    GU L 406 del 3.12.2020, p. 67–72 (BG, ES, CS, ET, FR, LV, LT, HU, MT, PL, PT, RO, SK, FI)
    GU L 406 del 3.12.2020, p. 69–74 (DA)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1410/corrigendum/2020-12-03/oj

    3.12.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 406/68


    Rettifica della decisione (UE) 2020/1410 del Consiglio, del 25 settembre 2020, sulla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, nella 66a sessione del comitato del sistema armonizzato dell’Organizzazione mondiale delle dogane in relazione alla prevista adozione di pareri di classificazione, decisioni di classificazione, modifiche delle note esplicative del sistema armonizzato o altri pareri relativi all’interpretazione del sistema armonizzato, nonché di raccomandazioni intese ad assicurare un’interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell’ambito della convenzione del sistema armonizzato

    ( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 327 dell’8 ottobre 2020 )

    L’allegato va letto come segue:

    «ALLEGATO

    IV.   RELAZIONE DEL SOTTOCOMITATO SCIENTIFICO: doc. NS0456Eb (SSC/35 — report)

    1)

    Questioni da sottoporre a decisione (doc. NC2708Ea)

    a)

    Allegati A/1 e C/1 – Classificazione di nuove DCI (elenco 120). L’Unione deve approvare le 125 classificazioni (edizione 2017 del SA) e le tre corrispondenti riclassificazioni (edizione 2022 del SA) raccomandate dal sottocomitato scientifico.

    b)

    Allegati A/2 e C/2 – Classificazione di nuove DCI (elenco 121). L’Unione deve approvare le 143 classificazioni (edizione 2017 del SA) e le 15 corrispondenti riclassificazioni (edizione 2022 del SA) raccomandate dal sottocomitato scientifico.

    c)

    Allegati A/3 e C/3 – Eventuale riclassificazione di talune DCI a seguito dell’articolo 16 della raccomandazione del 23 giugno 2019. L’Unione deve approvare le corrispondenti riclassificazioni (edizione 2022 del SA) delle 143 DCI concordate dal sottocomitato scientifico.

    d)

    Allegati B/1 e C/6 – Decisioni adottate dal comitato SA nella 63a e 64a sessione e dal Consiglio dell’OMD nella 133a/134a sessione, che interessano l’operato del sottocomitato scientifico. L’Unione deve approvare le riclassificazioni di “zilucoplan” e “etriptamina” concordate dal sottocomitato scientifico rispettivamente nelle sottovoci 2 933,79 e 2 939,80.

    L’Unione approva tutte le proposte di classificazione in quanto sono in linea con l’attuale politica di classificazione nell’Unione.

    2)

    Eventuale modifica delle note esplicative del capitolo 29 in relazione all’elenco di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, doc. NC2738Ea.

    L’Unione accetta la proposta di modifica delle note esplicative del sistema armonizzato del capitolo 29, in linea con il parere del sottocomitato scientifico.

    V.   RELAZIONE DEL SOTTOCOMITATO DI REVISIONE DEL SA (doc. NR1403E)

    1)

    Questioni da sottoporre a decisione (doc. NC2709Ea)

    a)

    Allegati D/6 e G/11 – Eventuale modifica della nota esplicativa della voce 85.24 (SA 2022)

    b)

    Allegati D/7 e G/12 – Eventuale modifica delle note esplicative del SA 2022 in relazione alle stampanti 3D

    c)

    Allegati E/14 e G/19 – Modifica delle note esplicative della voce 70.19 (SA 2022) in relazione alle fibre di vetro

    d)

    Allegati da E/1 a E/6, da E/8 a E/13, da E/15 a E/18, E/20, E/23 e da G/1 a G/6, G/8, da G/13 a G/18, G/21, G/22, G/24, G/27 — Eventuale modifica delle note esplicative relative alle sezioni I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XX e XXI.

    e)

    Allegati E/23 e G/27 – Modifiche delle note esplicative del capitolo 97 in relazione a taluni beni culturali (SA 2022)

    f)

    Allegati E/24 e G/28 – Modifiche alle note esplicative (RGI)

    L’Unione approva tutte le proposte di modifica dei documenti in quanto sono in linea con l’attuale politica di classificazione nell’Unione.

    2)

    Classificazione nel SA 2022 di alcuni vaporizzatori elettrici per uso personale, usa e getta o ricaricabili (richiesta presentata dal segretariato), doc. NC2710Eb

    L’Unione classificherebbe il prodotto 1 nella sottovoce 8 543,70 nel SA 2017 e nella sottovoce 8 543,40 nel SA 2022. Il prodotto 2 deve essere classificato nella voce 24.04 nel SA 2022 utilizzando la RGI 3 b), sulla base del carattere essenziale conferito dall’“e-liquido”.

    3)

    Classificazione nel SA 2022 di talune collezioni e pezzi da collezione di interesse numismatico (richiesta presentata dal segretariato) doc. NC2711Ea

    L’Unione europea sottolinea la necessità di acquisire un supplemento di informazione sui prodotti per determinarne la classificazione.

    L’Unione non concorda con la proposta di modifica delle note esplicative del SA in attesa di chiarimenti e orientamenti su come operare una distinzione tra le nuove sottovoci della voce 97.05.

    4)

    Classificazione nel SA 2022 delle cartucce per stampanti 3D (richiesta presentata dal segretariato) doc. NC2712Ea

    L’Unione classificherebbe i prodotti nel capitolo 39 in base alla materia costitutiva, in linea con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-276/00. Sono necessarie ulteriori informazioni per classificare i prodotti a livello di sottovoce. La proposta di modifica delle note esplicative del SA non deve essere approvata, in quanto, secondo la prassi vigente nell’Unione, le cartucce per stampanti non sono classificate come parti di stampanti.

    5)

    Classificazione nel SA 2022 di una macchina per la laminazione di fogli per la produzione additiva, doc. NC2744Ea

    L’Unione classificherebbe il prodotto nella voce 84.85 (opzione II).

    VI.   RELAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO PRE-SESSIONE doc. NC2714Ea e allegati da A a T

    Fatte salve alcune proposte redazionali, l’Unione adotta il testo presentato negli allegati da A a T con le seguenti osservazioni:

    1)

    Modifica della raccolta dei pareri di classificazione per tenere conto della decisione di classificare un prodotto denominato nella voce 18.06 (sottovoce 1 806,32)

    L’Unione propone di sopprimere l’elenco degli ingredienti in quanto non necessario ai fini della classificazione.

    2)

    Modifica della raccolta dei pareri di classificazione per tenere conto della decisione di classificare due tipi di steli di tabacco [“Cut rolled expanded stem tobacco (CRES)” e “Expanded tobacco stems (ETS)”] nella voce 24.03 (sottovoce 2 403,99)

    L’Unione insiste per mantenere il testo “non possono essere fumati tali quali” in quanto era stato il criterio decisivo per la classificazione.

    3)

    Modifica della raccolta dei pareri di classificazione per tenere conto della decisione di classificare le celle a combustile a ossidi solidi (Solid Oxide Fuel Cells — SOFC) nella voce 85.01 (sottovoce 8 501,62)

    L’Unione propone di utilizzare la descrizione del prodotto contenuta nel riquadro del documento di lavoro iniziale (doc. NC2655E1b).

    VII.   RICHIESTE DI RIESAME (RISERVE)

    1)

    Riesame della classificazione di taluni supplementi nutrizionali da assumere per via orale (prodotti da 1 a 5) (richiesta presentata dagli Stati Uniti), doc. NC2715Ea

    L’Unione classificherebbe tali prodotti come bevande nella voce 22.02, in linea con la sentenza della Corte di giustizia europea nella causa C-114/80 e con i pareri di classificazione 2 202,99/2 4.

    2)

    Riesame della classificazione di un orologio con GPS per la corsa con cardiofrequenzimetro da polso [...] (richiesta presentata dagli Stati Uniti e dal Giappone) doc. NC2716Ea

    L’Unione classificherebbe il prodotto nella sottovoce 9 102,12 come orologio da polso, in linea con la NENC (nota esplicativa della nomenclatura combinata) per la voce 91.02.

    3)

    Riesame della classificazione di uno sterilizzatore (richiesta presentata dall’Ucraina) doc. NC2717Ea

    L’Unione classificherebbe il prodotto nella voce 84.19, trattandosi di una voce specifica per sterilizzatori. L’apparecchio consente una variazione di temperatura che ha un effetto significativo sul processo di sterilizzazione. L’apparecchio non svolge alcuna funzione meccanica.

    4)

    Riesame della classificazione di due prodotti denominati “Generatori di RF e reti di corrispondenza RF” (richiesta presentata dalla Corea del Sud), doc. NC2718Ea, NC2745Eb, NC2747Ea

    L’Unione classificherebbe i prodotti nella voce 84.86 perché si tratta di macchine identificabili utilizzate esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore.

    VIII.   ULTERIORI STUDI

    1)

    Classificazione di insetti commestibili (proposta presentata dal segretariato) doc. NC2719Ea

    L’Unione è a favore dell’eventuale trasferimento del prodotto 1 dalle voci 02.10 e 04.10. Il prodotto 2 potrebbe essere trasferito dalla voce 04.10 o dal capitolo 16. Il prodotto 3 potrebbe essere trasferito dal capitolo 16. Il prodotto 4 potrebbe essere trasferito dal capitolo 16 o 21.

    2)

    Eventuale modifica della nota esplicativa della voce 27.11 per chiarire la classificazione del gas di petrolio liquefatto (GPL) (proposta presentata dal segretariato), doc. NC2720Ea

    L’Unione è favorevole all’elaborazione di una nota esplicativa in relazione alla sottovoce 2 711,19.

    3)

    Modifica delle note esplicative relative alla regola 3 b) per chiarire la classificazione degli assortimenti, doc. NC2721Ea

    L’Unione è favorevole al mantenimento dello status quo e delle attuali pratiche di classificazione.

    4)

    Possibile modifica della nota esplicativa relativa alla voce 91.02, doc. NC2722Ea

    L’Unione preferirebbe attendere una decisione definitiva sulla classificazione di cui al punto VII.2 prima di procedere alla modifica delle note esplicative del SA.

    5)

    Possibile modifica della nota esplicativa relativa alla voce 87.03 per quanto riguarda i veicoli microibridi, doc. NC2723Ea

    L’Unione è favorevole alla modifica delle note esplicative del sistema armonizzato, in quanto chiarisce la classificazione del nuovo tipo di veicolo.

    6)

    Classificazione dei veicoli ibridi leggeri, doc. NC2724Ea

    L’Unione classificherebbe il prodotto nella sottovoce 8 703,40, in quanto il motore elettrico è destinato a migliorare il funzionamento del veicolo assistendo il gruppo propulsore.

    7)

    Classificazione di un prodotto ceroso (richiesta presentata dall’Ecuador) doc. NC2725Ea

    L’Unione classificherebbe il prodotto nella voce 34.04, in quanto l’analisi di laboratorio ha confermato che il prodotto presentava le caratteristiche delle cere.

    8)

    Eventuale modifica della nota esplicativa relativa alla voce 95.03 (proposta presentata dall’Unione) doc. NC2667Ea

    L’Unione è aperta a eventuali ulteriori osservazioni editoriali sulla proposta originaria dell’UE.

    9)

    Eventuale modifica della nota esplicativa relativa alla voce 95.05 (proposta presentata dall’Unione) doc. NC2668Ea.

    L’Unione è aperta a eventuali ulteriori osservazioni editoriali sulla proposta originaria dell’UE.

    10)

    Classificazione di alcuni oli essenziali condizionati per la vendita al minuto (richiesta presentata dal Costa Rica) doc. NC2672Ea

    L’Unione classificherebbe il prodotto nella voce 33.01. Questo prodotto è un olio essenziale di lavanda contenente alcoli monoterpenici, e pertanto non deterpenati, e rientra nella voce 33.01. È ottenuto mediante un processo di distillazione a vapore ed è quindi conforme alle note esplicative del SA relative alla voce 33.01.

    11)

    Classificazione di due lucidatrici per pavimenti (richiesta presentata dal Costa Rica) doc. NC2673Ea

    L’Unione classificherebbe i prodotti nella voce 84.79. Date le loro caratteristiche tecniche — si tratta di prodotti che non vengono comunemente utilizzati per fini domestici — e tenuto conto della nota 4 a) del capitolo 85, dovrebbero essere classificati alla voce 84.79.

    12)

    Classificazione di un “Elevatore semovente a braccio articolato” (richiesta presentata dalla Corea del Sud) doc. NC2674Ea

    L’Unione classificherebbe il prodotto nella voce 84.28 sulla base del regolamento (CE) n. 738/2000 in relazione a un prodotto analogo.

    13)

    Classificazione di talune preparazioni alimentari (richiesta presentata dagli Stati Uniti) doc. NC2676Ea, NC2742Ea

    L’Unione intende chiedere ulteriori informazioni su tutti quattro i prodotti interessati per determinarne la classificazione.

    Prodotto 1: tenore in proteine. Se molto elevato (oltre l’85 %), si potrebbe prendere in considerazione l’inserimento nella voce 35.04. Sulla base delle informazioni disponibili, il prodotto potrebbe essere classificato nella sottovoce 2 106,10, in linea con il parere di classificazione 2 106,90/5.

    Prodotto 2: l’Unione lo classificherebbe nella voce 22.02 se è direttamente bevibile o nella voce 21.06 se deve essere diluito per poter essere bevuto.

    Prodotto 3: l’Unione lo classificherebbe nella sottovoce 2 101,20, tuttavia sarebbe utile acquisire informazioni complementari sul tenore di caffeina.

    Prodotto 4: la descrizione del prodotto è fuorviante, in quanto non è chiaro quale sia l’ingrediente principale. Se contiene cacao, può essere classificato nella voce 18.06, altrimenti nella voce 19.05.

    14)

    Classificazione di una macchina tagliatrice/ripuntatore (ripper) per l’agricoltura e la silvicoltura (“cutter/ripper”) (richiesta presentata dalla Federazione russa) doc. NC2677Ea

    L’Unione rileva che, trattandosi di una macchina multifunzioni, la classificazione è difficile da determinare e che essa potrebbe essere classificata sia alla voce 84.30 e 84.32, di conseguenza nella voce 84.32 utilizzando la RGI 3 c).

    15)

    Classificazione di taluni pneumatici nuovi, di gomma, destinati a veicoli utilizzati per il trasporto di merci nei settori edile, minerario o industriale (richiesta presentata dalla Federazione russa) doc. NC2678Ea, NC2748Ea

    L’Unione condivide il parere del segretariato dell’OMD e classifica entrambi i prodotti nella sottovoce 4 011,20.

    16)

    Classificazione di talune preparazioni utilizzate per i mangimi (richiesta presentata dal Canada) doc. NC2679Ea, NC2743Ea

    Sulla base della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-144/15, l’Unione classificherebbe il prodotto nella voce 23.09.

    17)

    Classificazione di un prodotto denominato “Tracing Light Box” (tavoletta luminosa per il disegno) (richiesta presentata dal Giappone) doc. NC2681Ea

    L’Unione classificherebbe il prodotto nella voce 94.05, in quanto ha una funzione multiuso e non è provvisto di alcuno strumento per il disegno.

    18)

    Classificazione di un regolatore elettronico della velocità denominato (richiesta presentata dalla Tunisia) doc. NC2682Ea

    L’Unione classificherebbe il prodotto nella voce 85.04, come proposto dal segretariato dell’OMD.

    19)

    Eventuale modifica della nota esplicativa relativa alla voce 27.10 (proposta presentata dal Giappone) doc. NC2641Ea, NC2739Ea

    L’Unione si astiene dal partecipare alle discussioni dal momento che il parere di classificazione da cui deriva la modifica di cui trattasi non può essere applicato nell’Unione a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-330/13. La soluzione migliore sarebbe una modifica futura del SA, riformulando la nota 2 del capitolo 27.

    20)

    Possibili discordanze tra il testo inglese e quello francese nella nota esplicativa della voce 85.01, doc. NC2688Ea

    L’Unione concorda con la modifica proposta, ovvero l’utilizzo del termine francese “onduleur” (“invertitore”), come in altre parti della nomenclatura SA.

    IX.   NUOVE DOMANDE

    1)

    Classificazione di taluni contenitori per i rifiuti per esterno (richiesta presentata dalla Tunisia) doc. NC2726Ea

    L’Unione classificherebbe i prodotti nella voce 39.26 a causa delle dimensioni maggiori dei contenitori, che non sono destinati all’uso domestico. L’Unione rileva che la descrizione del prodotto dovrebbe indicare la capacità in litri dei contenitori.

    2)

    Classificazione di talune preparazioni alimentari in forma liquida (richiesta presentata dalla Tunisia) doc. NC2727Ea

    L’Unione chiede un complemento di informazioni sul contenuto dei prodotti (acqua o succo, sostanze oleose, altri ingredienti oltre alle vitamine, dosaggio).

    3)

    Classificazione di due prodotti contenenti cannabidiolo (CBD) (richiesta del segretariato) doc. NC2728Ea

    L’Unione propone di sottoporre la questione al sottocomitato scientifico, chiedendo informazioni in merito ai seguenti elementi: i) se i prodotti abbiano sufficienti principi attivi per garantire un effetto terapeutico o profilattico e ii) quale sia il quantitativo minimo di CBD come principio attivo in qualsiasi prodotto per garantire un effetto terapeutico o profilattico.

    4)

    Classificazione di pesce essiccato successivamente messo in ammollo in acqua (pesci essiccati reidratati) (richiesta presentata dalla Norvegia) doc. NC2729Ea

    L’Unione potrebbe classificare il prodotto nel capitolo 3, ma occorrono ulteriori informazioni per accertare se il sapore e la consistenza del prodotto siano quelli del pesce essiccato o di quello fresco.

    5)

    Classificazione di taluni generatori di vapore per bagno turco (richiesta presentata dall’Egitto) doc. NC2730Ea

    L’Unione classificherebbe i prodotti nella voce 84.02 come proposto dal segretariato dell’OMD, in linea con il testo della voce 84.02 e le relative note esplicative del SA.

    6)

    Classificazione di un prodotto denominato “fiocchi di soia” (richiesta presentata dal Madagascar) doc. NC2731Ea

    L’Unione classificherebbe il prodotto nella voce 23.04, simile al prodotto di cui al parere di classificazione 2 304,00/1.

    7)

    Classificazione di un fornello a due fuochi alimentato a etanolo (richiesta presentata dal Kenya) doc. NC2732Ea

    L’Unione classificherebbe il prodotto nella sottovoce 7 321,12, poiché il carburante a base di etanolo è in forma liquida a temperatura ambiente e corrisponde pertanto al testo della sottovoce.

    8)

    Classificazione di un totem interattivo per ricevere reclami (richiesta presentata dall’Egitto) doc. NC2733Ea

    L’Unione richiede un complemento di informazioni: ovvero se il prodotto possa funzionare e come con un dispositivo USB o se possa essere utilizzato solo mediante uno schermo tattile.

    XI.   ELENCO AGGIUNTIVO

    1)

    Classificazione di un prodotto denominato “baby corn cobs” (mini pannocchie di granturco) (richiesta presentata dall’UE) doc. NC2736Ea

    L’Unione ha richiesto un parere di classificazione.

    2)

    Classificazione di un gruppo elettrogeno alimentato a diesel con doppia potenza nominale (richiesta presentata dal Ghana) doc. NC2737Ea

    L’Unione classificherebbe il prodotto nella sottovoce 8 502,13.

    3)

    Classificazione di un modulo TFT-LCD (richiesta presentata dalla Corea del Sud) doc. NC2740Ea

    In conformità al regolamento (CE) n. 957/2006 della Commissione, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 1201/2011 e n. 1202/2011 della Commissione, e considerando la sezione XVI, nota 2 b), l’Unione classificherebbe il prodotto nella sottovoce 8 529,90.

    4)

    Soppressione dei pareri di classificazione 8 528,69/1 e 8 528,69/2 doc. NC2741Ea

    Poiché i prodotti non sono più presenti sul mercato, l’Unione è favorevole alla soppressione di tali pareri di classificazione.

    5)

    Classificazione di un prodotto denominato “polvere di cocco parzialmente desoleata” (richiesta presentata dall’Unione) doc. NC2746Ea

    L’Unione ha richiesto un parere di classificazione.

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