This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32019R0888
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/888 of 13 March 2019 amending Annex I to Regulation (EU) 2018/956 of the European Parliament and of the Council as regards the data on new heavy-duty vehicles to be monitored and reported by Member States and by manufacturers (Text with EEA relevance.)
Regolamento delegato (UE) 2019/888 della Commissione, del 13 marzo 2019, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati sui nuovi veicoli pesanti che devono essere monitorati e comunicati dagli Stati membri e dai costruttori (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Regolamento delegato (UE) 2019/888 della Commissione, del 13 marzo 2019, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati sui nuovi veicoli pesanti che devono essere monitorati e comunicati dagli Stati membri e dai costruttori (Testo rilevante ai fini del SEE.)
C/2019/1850
GU L 142 del 29.5.2019, p. 43–46
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2024; abrog. impl. da 32024R1610
29.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 142/43 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/888 DELLA COMMISSIONE
del 13 marzo 2019
che modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati sui nuovi veicoli pesanti che devono essere monitorati e comunicati dagli Stati membri e dai costruttori
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2018/956 specifica i dati sui veicoli pesanti nuovi immatricolati per la prima volta nell'Unione che gli Stati membri devono monitorare e comunicare. |
(2) |
L'allegato I, parte B, del regolamento (UE) 2018/956 specifica al punto 2 i dati che i costruttori di veicoli pesanti devono monitorare e comunicare per ciascun veicolo pesante nuovo. |
(3) |
A partire dal 1o luglio 2019, i costruttori di veicoli determinano e dichiarano ulteriori dati relativi alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi ai sensi del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e relative disposizioni di attuazione. Ai fini di un'attuazione efficace della normativa in materia di CO2 per i veicoli pesanti, è importante garantire una raccolta completa, trasparente e adeguata dei dati relativi alla configurazione del parco veicoli pesanti dell'Unione, alla sua evoluzione nel tempo e al potenziale impatto sulle emissioni di CO2. I costruttori di veicoli pesanti dovrebbero pertanto monitorare tali dati e comunicarli alla Commissione. |
(4) |
Per consentire un'analisi approfondita degli ulteriori dati, in particolare per l'identificazione dei veicoli professionali, è altresì opportuno che le autorità competenti degli Stati membri controllino e segnalino le informazioni di immatricolazione integrative. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) 2018/956, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (UE) 2018/956 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 173 del 9.7.2018, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1).
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (UE) 2018/956 è così modificato:
(1) |
la parte A è così modificata:
|
(2) |
nella parte B, il punto 2 è così modificato:
|
(*1) Le voci 85, 86, 87, 90, 93, 95 e 96 non sono rese pubbliche nel registro centralizzato per i dati relativi ai veicoli pesanti.».