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Document 32019R0888

    Regolamento delegato (UE) 2019/888 della Commissione, del 13 marzo 2019, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati sui nuovi veicoli pesanti che devono essere monitorati e comunicati dagli Stati membri e dai costruttori (Testo rilevante ai fini del SEE.)

    C/2019/1850

    GU L 142 del 29.5.2019, p. 43–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2024; abrog. impl. da 32024R1610

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/888/oj

    29.5.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 142/43


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/888 DELLA COMMISSIONE

    del 13 marzo 2019

    che modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati sui nuovi veicoli pesanti che devono essere monitorati e comunicati dagli Stati membri e dai costruttori

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2018/956 specifica i dati sui veicoli pesanti nuovi immatricolati per la prima volta nell'Unione che gli Stati membri devono monitorare e comunicare.

    (2)

    L'allegato I, parte B, del regolamento (UE) 2018/956 specifica al punto 2 i dati che i costruttori di veicoli pesanti devono monitorare e comunicare per ciascun veicolo pesante nuovo.

    (3)

    A partire dal 1o luglio 2019, i costruttori di veicoli determinano e dichiarano ulteriori dati relativi alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi ai sensi del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e relative disposizioni di attuazione. Ai fini di un'attuazione efficace della normativa in materia di CO2 per i veicoli pesanti, è importante garantire una raccolta completa, trasparente e adeguata dei dati relativi alla configurazione del parco veicoli pesanti dell'Unione, alla sua evoluzione nel tempo e al potenziale impatto sulle emissioni di CO2. I costruttori di veicoli pesanti dovrebbero pertanto monitorare tali dati e comunicarli alla Commissione.

    (4)

    Per consentire un'analisi approfondita degli ulteriori dati, in particolare per l'identificazione dei veicoli professionali, è altresì opportuno che le autorità competenti degli Stati membri controllino e segnalino le informazioni di immatricolazione integrative.

    (5)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) 2018/956,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato I del regolamento (UE) 2018/956 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2019

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 173 del 9.7.2018, pag. 1.

    (2)  Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1).


    ALLEGATO

    L'allegato I del regolamento (UE) 2018/956 è così modificato:

    (1)

    la parte A è così modificata:

    a)

    la lettera d) è sostituita dalla seguente:

    «d)

    il codice della carrozzeria come specificato alla voce 38 del certificato di conformità, se disponibile per i veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 2019 e obbligatoriamente per i veicoli immatricolati dal 1o gennaio 2020, comprese, se del caso, le cifre integrative di cui all'allegato II, appendice 2, della direttiva 2007/46/CE;»

    b)

    è aggiunta la seguente lettera f):

    «f)

    per i veicoli immatricolati a partire dal 1o gennaio 2020, la velocità massima del veicolo come specificata alla voce 29 del certificato di conformità.»

    (2)

    nella parte B, il punto 2 è così modificato:

    a)

    la voce 5 è sostituita dalla seguente:

    N.

    Parametri per il monitoraggio

    Fonte: allegato IV, parte I, del regolamento (UE) 2017/2400, salvo diversamente specificato

    Descrizione

    «5

    Numero di certificazione degli assi

    1.7.2

    Specifiche dell'asse»;

    b)

    la voce 15 è sostituita dalla seguente:

    N.

    Parametri per il monitoraggio

    Fonte: allegato IV, parte I, del regolamento (UE) 2017/2400, salvo diversamente specificato

    Descrizione

    «15

    Marca (denominazione commerciale del costruttore)

    Specifiche del veicolo»;

    c)

    la voce 21 è sostituita dalla seguente:

    N.

    Parametri per il monitoraggio

    Fonte: allegato IV, parte I, del regolamento (UE) 2017/2400, salvo diversamente specificato

    Descrizione

    «21

    Tipo di carburante (diesel accensione spontanea/GNC accensione comandata/GNL accensione comandata…)

    1.2.7

    Specifiche del motore»;

    d)

    la voce 73 è sostituita dalla seguente:

    N.

    Parametri per il monitoraggio

    Fonte: allegato IV, parte I, del regolamento (UE) 2017/2400, salvo diversamente specificato

    Descrizione

    «73

    Hash crittografico del file dei registri del costruttore

    3.1.4

    Informazioni sul software»;

    e)

    sono aggiunti i seguenti punti da 79 a 100:

    N.

    Parametri per il monitoraggio

    Fonte: allegato IV, parte I del regolamento (UE) 2017/2400, salvo diversamente specificato

    Descrizione

    «79

    Modello del veicolo

    1.1.2

    Specifiche del veicolo

    80

    Veicolo professionale (sì/no)

    1.1.9

    81

    Veicolo pesante a emissioni zero (sì/no)

    1.1.10

    82

    Veicolo pesante ibrido elettrico (sì/no)

    1.1.11

    83

    Veicolo dual-fuel (sì/no)

    1.1.12

    84

    Cabina con cuccetta (sì/no)

    1.11.13

    85

    Modello del motore (*1)

    1.2.1

    Specifiche del motore

    86

    Modello del cambio (*1)

    1.3.1

    Specifiche del cambio

    87

    Modello del retarder (*1)

    1.4.1

    Specifiche del retarder

    88

    Numero di certificazione del retarder

    1.4.2

    89

    Opzione di certificazione usata per generare una mappa delle perdite (valori standard/misurazione)

    1.4.3

    90

    Modello del convertitore di coppia (*1)

    1.5.1

    Specifiche del convertitore di coppia (*1)

    91

    Numero di certificazione del convertitore di coppia

    1.5.2

    92

    Opzione di certificazione usata per generare una mappa delle perdite (valori standard/misurazione)

    1.5.3

    93

    Modello del rinvio angolare (*1)

    1.6.1

    Specifiche del rinvio angolare

    94

    Numero di certificazione del rinvio angolare

    1.6.2

    95

    Modello dell'asse (*1)

    1.7.1

    Specifiche dell'asse

    96

    Modello della resistenza aerodinamica (*1)

    1.8.1

    Aerodinamica

    97

    Spegnimento/riaccensione (stop-start) del motore quando il veicolo si ferma (sì/no)

    1.12.1

    Sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS)

    98

    Funzione Eco-roll senza stop-start del motore (sì/no)

    1.12.2

    99

    Funzione Eco-roll con stop-start del motore (sì/no)

    1.12.3

    100

    Regolatore di velocità predittivo (sì/no)

    1.12.4


    (*1)  Le voci 85, 86, 87, 90, 93, 95 e 96 non sono rese pubbliche nel registro centralizzato per i dati relativi ai veicoli pesanti.».


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