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Document 32019R0587
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/587 of 11 April 2019 amending Annex I to Regulation (EC) No 119/2009 as regards the inclusion of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and certain of its Crown Dependencies in the list of third countries or parts thereof authorised for the introduction into the Union of consignments of meat of wild leporidae, of certain wild land mammals and of farmed rabbits (Text with EEA relevance.)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/587 della Commissione, dell'11 aprile 2019, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 119/2009 per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell'elenco di paesi terzi, o di parti di essi, autorizzati a introdurre nell'Unione partite di carne di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d'allevamento (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/587 della Commissione, dell'11 aprile 2019, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 119/2009 per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell'elenco di paesi terzi, o di parti di essi, autorizzati a introdurre nell'Unione partite di carne di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d'allevamento (Testo rilevante ai fini del SEE.)
C/2019/2806
GU L 100I del 11.4.2019, pp. 8–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692
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11.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
LI 100/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/587 DELLA COMMISSIONE
dell'11 aprile 2019
che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 119/2009 per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell'elenco di paesi terzi, o di parti di essi, autorizzati a introdurre nell'Unione partite di carne di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d'allevamento
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, l'articolo 8, punto 4, e l'articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il 22 marzo 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/476 (2), che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione, qualora l'accordo di recesso non sia approvato dalla Camera dei Comuni entro il 29 marzo 2019, il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è prorogato fino al 12 aprile 2019. Dato che l'accordo di recesso non è stato approvato entro il 29 marzo 2019, il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito e al suo interno a decorrere dal 13 aprile 2019 («la data del recesso»). |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione (3) stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e i requisiti di certificazione per l'introduzione nell'Unione di partite di carne di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d'allevamento e l'elenco dei paesi terzi, e di parti di essi, da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di tali partite. |
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(3) |
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, tale paese e alcune dipendenze della Corona rispetteranno le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 119/2009 per l'introduzione nell'Unione di partite di carne di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d'allevamento continuando a conformarsi alla normativa dell'Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi. |
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(4) |
Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e alcune dipendenze della Corona dovrebbero figurare nell'elenco di paesi terzi, e di parti di essi, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 119/2009 autorizzati a introdurre nell'Unione partite di carne di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d'allevamento. |
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(5) |
L'allegato I del regolamento (CE) n. 119/2009 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
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(6) |
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 13 aprile 2019, a meno che in tale data il diritto dell'Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno. |
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(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 13 aprile 2019.
Tuttavia esso non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2019.
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(2) Decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 22 marzo 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 80 I del 22.3.2019, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione, del 9 febbraio 2009, che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai fini dell'importazione nella Comunità, o del transito sul suo territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d'allevamento (GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12).
ALLEGATO
La tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009 è così modificata:
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a) |
dopo la voce relativa al Canada, sono inserite le righe seguenti:
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b) |
dopo la voce relativa alla Groenlandia, sono inserite le righe seguenti:
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