|
4)
|
L'allegato IV è così modificato:
|
a)
|
la parte A è così modificata:
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i)
|
la sezione I è così modificata:
|
—
|
dopo il punto 1.7 sono inseriti i seguenti punti:
|
«1.8.
|
A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di Juglans L. e Pterocarya Kunth, ad eccezione del legname in forma di:
|
—
|
piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da detti vegetali,
|
|
—
|
materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della spedizione e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione,
|
ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA
|
|
Fatte salve le disposizioni applicabili al legname di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 2.3, 2.4 e 2.5, constatazione ufficiale che il legname:
|
a)
|
è originario di una zona indenne da Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e dal suo vettore Pityophthorus juglandis Blackman, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della presente direttiva alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,
oppure
|
|
b)
|
è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 40 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname. Constatazione comprovata da relativa indicazione del marchio «HT» sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti, e sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii),
oppure
|
|
c)
|
è stato squadrato in modo da eliminare completamente la superficie rotonda naturale.
|
|
|
1.9.
|
A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, corteccia separata dal tronco e legname di Juglans L. e Pterocarya Kunth, in forma di:
|
—
|
piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da detti vegetali, originari degli USA
|
|
|
Fatte salve le disposizioni di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 1.8, 2.3, 2.4 e 2.5, constatazione ufficiale che il legname o la corteccia separata dal tronco:
|
a)
|
sono originari di una zona indenne da Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e dal suo vettore Pityophthorus juglandis Blackman, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della presente direttiva alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,
oppure
|
|
b)
|
sono stati sottoposti ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 40 minuti senza interruzioni nell'intero profilo della corteccia o del legname, da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).»;
|
|
|
|
—
|
il punto 5 è sostituito dal seguente:
|
«5.
|
A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di Platanus L., escluso il legname in forma di:
|
—
|
materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della spedizione e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione,
|
ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e il legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da Platanus L.,
originario dell'Albania, dell'Armenia, della Svizzera, della Turchia e degli USA
|
|
Constatazione ufficiale che il legname:
|
a)
|
è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,
oppure
|
|
b)
|
è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura. Constatazione comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» oppure da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sul suo imballaggio conformemente agli usi correnti.»;
|
|
|
|
—
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il punto 7.1.2 è soppresso;
|
|
—
|
dopo il punto 7.5 sono inseriti i seguenti punti:
|
«7.6.
|
A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di Prunus L., ad eccezione del legname in forma di:
|
—
|
piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da detti vegetali,
|
|
—
|
materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione,
|
ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Cina, Repubblica democratica popolare di Corea, Mongolia, Giappone, Repubblica di Corea e Vietnam
|
|
Fatte salve le disposizioni applicabili al legname di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 7.4 e 7.5, constatazione ufficiale che il legname:
|
a)
|
è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Aromia
bungii (Falderman) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,
oppure
|
|
b)
|
è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii),
oppure
|
|
c)
|
è stato trattato con adeguate radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy attraverso tutto lo spessore, da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).
|
|
|
7.7.
|
A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da Prunus L. originario di Cina, Repubblica democratica popolare di Corea, Mongolia, Giappone, Repubblica di Corea e Vietnam
|
|
Fatte salve le disposizioni applicabili al legname di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 7.4, 7.5 e 7.6, constatazione ufficiale che il legname:
|
a)
|
è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Aromia bungii (Faldermann) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,
oppure
|
|
b)
|
è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza,
oppure
|
|
c)
|
è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti nell'intero profilo del legname, da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).»;
|
|
|
|
—
|
dopo il punto 11.4 è inserito il seguente punto:
|
«11.4.1.
|
Vegetali di Juglans L. e Pterocarya Kunth destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari degli USA
|
|
Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 11.4, constatazione ufficiale che i vegetali destinati alla piantagione:
|
a)
|
sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona indenne da Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e dal suo vettore Pityophthorus juglandis Blackman, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della presente direttiva alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,
oppure
|
|
b)
|
sono originari di un luogo di produzione, comprese le sue vicinanze in un raggio di almeno 5 km, in cui non sono stati osservati, nel corso di ispezioni ufficiali effettuate nei due anni precedenti l'esportazione, sintomi di Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e del suo vettore Pityophthorus juglandis Blackman né la presenza del vettore; i vegetali destinati alla piantagione sono stati ispezionati immediatamente prima dell'esportazione e sono stati manipolati e confezionati in modo tale da impedire l'infestazione una volta lasciato il luogo di produzione,
oppure
|
|
c)
|
sono originari di un luogo di produzione in condizioni di totale isolamento fisico e i vegetali destinati alla piantagione sono stati ispezionati immediatamente prima dell'esportazione e sono stati manipolati e confezionati in modo tale da impedire l'infestazione una volta lasciato il luogo di produzione.»;
|
|
|
|
—
|
il punto 12 è sostituito dal seguente:
|
«12.
|
Vegetali di Platanus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari dell'Albania, dell'Armenia, della Svizzera, della Turchia e degli USA
|
|
Constatazione ufficiale:
|
a)
|
che i vegetali sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,
oppure
|
|
b)
|
che nessun sintomo di Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. è stato osservato nel luogo di produzione o nelle sue immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.»;
|
|
|
|
—
|
dopo il punto 14.1 è inserito il seguente punto:
|
«14.2.
|
Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione dei vegetali in coltura tissutale e delle sementi, di Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. e Vaccinium L. originari di Canada, Messico e USA
|
|
Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punti 9 e 18, all'allegato III, parte B, punto 1, o all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 14.1, 17, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1 e 23.2, ove opportuno, constatazione ufficiale che i vegetali:
|
a)
|
sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Grapholita packardi Zeller nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica «Dichiarazione supplementare», a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,
oppure
|
|
b)
|
sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un luogo di produzione riconosciuto indenne da Grapholita packardi Zeller nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie:
|
i)
|
che è registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine,
e
|
|
ii)
|
che è stato sottoposto a ispezioni annuali effettuate a intervalli opportuni per rilevare eventuali indizi della presenza di Grapholita packardi Zeller,
e
|
|
iii)
|
in cui i vegetali sono stati coltivati in un sito soggetto all'applicazione di trattamenti preventivi adeguati e in cui l'assenza di Grapholita packardi Zeller è stata confermata da indagini ufficiali effettuate ogni anno a intervalli opportuni,
e
|
|
iv)
|
immediatamente prima dell'esportazione, i vegetali sono stati sottoposti a un'ispezione minuziosa per rilevare l'eventuale presenza di Grapholita packardi Zeller,
|
oppure
|
|
c)
|
sono stati coltivati in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l'introduzione di Grapholita packardi Zeller.»;
|
|
|
|
—
|
i punti 16.5 e 16.6 sono sostituiti dai seguenti:
|
«16.5.
|
Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, Mangifera L. e Prunus L.
|
|
Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 e 16.6, constatazione ufficiale che:
|
a)
|
i frutti sono originari di un paese riconosciuto indenne da Tephritidae (specie non europee), a cui tali frutti sono notoriamente sensibili, nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,
oppure
|
|
b)
|
i frutti sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Tephritidae (specie non europee), a cui tali frutti sono notoriamente sensibili, nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica «Dichiarazione supplementare», a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,
oppure
|
|
c)
|
nessun indizio della presenza di Tephritidae (specie non europee), a cui tali frutti sono notoriamente sensibili, è stato osservato nel luogo di produzione e nelle sue immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti il raccolto, e nessuno dei frutti raccolti nel luogo di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, indizi della presenza di detto organismo nocivo,
e
nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), sono incluse informazioni sulla tracciabilità,
oppure
|
|
d)
|
i frutti sono stati sottoposti a un efficace trattamento per garantire che siano indenni da Tephritidae (specie non europee), a cui tali frutti sono notoriamente sensibili; i dati relativi al trattamento devono essere indicati sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), a condizione che il metodo di trattamento sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.
|
|
|
16.6.
|
Frutti di Capsicum (L.), Citrus L., diversi da Citrus limon (L.) Osbeck. e Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, Prunus persica (L.) Batsch e Punica granatum L., originari di paesi dell'Africa continentale, Capo Verde, Sant'Elena, Madagascar, Riunione, Maurizio e Israele
|
|
Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 e 36.3, constatazione ufficiale che i frutti:
|
a)
|
sono originari di un paese riconosciuto indenne da Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,
oppure
|
|
b)
|
sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica «Dichiarazione supplementare», a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,
oppure
|
|
c)
|
sono originari di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), sono incluse informazioni sulla tracciabilità, e sono state effettuate ispezioni ufficiali nel luogo di produzione a intervalli opportuni durante il periodo vegetativo, compreso un esame visivo su campioni rappresentativi di frutti, risultati indenni da Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),
oppure
|
|
d)
|
sono stati sottoposti a un efficace trattamento a freddo per garantire che siano indenni da Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) o a un altro trattamento efficace per garantire che siano indenni da Thaumatotibia leucotreta (Meyrick); i dati relativi al trattamento devono essere indicati sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), a condizione che il metodo di trattamento e le prove documentali della sua efficacia siano stati comunicati alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.»;
|
|
|
|
—
|
dopo il punto 16.6 sono inseriti i seguenti punti:
|
«16.7.
|
Frutti di Malus Mill.
|
|
Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.8, 16.9 e 16.10, constatazione ufficiale che i frutti:
|
a)
|
sono originari di un paese riconosciuto indenne da Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich e Rhagoletis pomonella (Walsh) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,
oppure
|
|
b)
|
sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich e Rhagoletis pomonella (Walsh) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica «Dichiarazione supplementare», a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,
oppure
|
|
c)
|
sono originari di un luogo di produzione in cui le ispezioni e le indagini ufficiali per rilevare l'eventuale presenza di Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich e Rhagoletis pomonella (Walsh) sono effettuate a intervalli opportuni durante il periodo vegetativo, compresa un'ispezione visiva su un campione rappresentativo di frutti, risultati indenni da tali organismi nocivi,
e
nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), sono incluse informazioni sulla tracciabilità,
oppure
|
|
d)
|
sono stati sottoposti a un efficace trattamento per garantire che siano indenni da Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich e Rhagoletis pomonella (Walsh); i dati relativi al trattamento devono essere indicati sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), a condizione che il metodo di trattamento sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.
|
|
|
16.8.
|
Frutti di Malus Mill. e Pyrus L.
|
|
Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.7, 16.9 e 16.10, constatazione ufficiale che i frutti:
|
a)
|
sono originari di un paese riconosciuto indenne da Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,
oppure
|
|
b)
|
sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica «Dichiarazione supplementare», a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,
oppure
|
|
c)
|
sono originari di un luogo di produzione in cui le ispezioni e le indagini ufficiali per rilevare l'eventuale presenza di Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto sono effettuate a intervalli opportuni durante il periodo vegetativo, compresa un'ispezione visiva su un campione rappresentativo di frutti, risultati indenni da tale organismo nocivo,
e
nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), sono incluse informazioni sulla tracciabilità,
oppure
|
|
d)
|
sono stati sottoposti a un efficace trattamento per garantire che siano indenni da Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto; i dati relativi al trattamento devono essere indicati sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), a condizione che il metodo di trattamento sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.
|
|
|
16.9.
|
Frutti di Malus Mill. e Pyrus L.
|
|
Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.7, 16.8 e 16.10, constatazione ufficiale che i frutti:
|
a)
|
sono originari di un paese riconosciuto indenne da Tachypterellus quadrigibbus Say nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,
oppure
|
|
b)
|
sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Tachypterellus quadrigibbus Say nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica «Dichiarazione supplementare», a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,
oppure
|
|
c)
|
sono originari di un luogo di produzione in cui le ispezioni e le indagini ufficiali per rilevare l'eventuale presenza di Tachypterellus quadrigibbus Say sono effettuate a intervalli opportuni durante il periodo vegetativo, compresa un'ispezione visiva su un campione rappresentativo di frutti, risultati indenni da tale organismo nocivo,
e
nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), sono incluse informazioni sulla tracciabilità,
oppure
|
|
d)
|
sono stati sottoposti a un efficace trattamento per garantire che siano indenni da Tachypterellus quadrigibbus Say; i dati relativi al trattamento devono essere indicati sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), a condizione che il metodo di trattamento sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.
|
|
|
16.10.
|
Frutti di Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. e Vaccinium L., originari di Canada, Messico e USA
|
|
Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.5, 16.6, 16.7, 16.8 e 16.9, constatazione ufficiale che i frutti:
|
a)
|
sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Grapholita packardi Zeller nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica «Dichiarazione supplementare», a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,
oppure
|
|
b)
|
sono originari di un luogo di produzione in cui le ispezioni e le indagini ufficiali per rilevare l'eventuale presenza di Grapholita packardi Zeller sono effettuate a intervalli opportuni durante il periodo vegetativo, compresa un'ispezione su un campione rappresentativo di frutti, risultati indenni da tale organismo nocivo,
e
nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), sono incluse informazioni sulla tracciabilità,
oppure
|
|
c)
|
sono stati sottoposti a un efficace trattamento per garantire che siano indenni da Grapholita packardi Zeller; i dati relativi al trattamento devono essere indicati sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), a condizione che il metodo di trattamento sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.»;
|
|
|
|
—
|
dopo il punto 25.7.2 sono inseriti i seguenti punti:
|
«25.7.3.
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Frutti di Capsicum annuum L., Solanum aethiopicum L., Solanum lycopersicum L. e Solanum melongena L.
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Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.6, 25.7.1, 25.7.2, 25.7.4, 36.2 e 36.3, constatazione ufficiale che i frutti:
|
a)
|
sono originari di un paese riconosciuto indenne da Neoleucinodes elegantalis (Guenée) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,
oppure
|
|
b)
|
sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Neoleucinodes elegantalis (Guenée) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica «Dichiarazione supplementare», a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,
oppure
|
|
c)
|
sono originari di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Neoleucinodes elegantalis (Guenée) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e sono state effettuate ispezioni ufficiali nel luogo di produzione a intervalli opportuni durante il periodo vegetativo, compreso un esame su campioni rappresentativi di frutti, risultati indenni da Neoleucinodes elegantalis (Guenée),
e
nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), sono incluse informazioni sulla tracciabilità,
oppure
|
|
d)
|
sono originari di un sito di produzione a prova di insetto che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Neoleucinodes elegantalis (Guenée) in base a ispezioni e indagini ufficiali effettuate nei tre mesi precedenti l'esportazione,
e
nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), sono incluse informazioni sulla tracciabilità.
|
|
|
25.7.4.
|
Frutti di Solanaceae originari dell'Australia, delle Americhe e della Nuova Zelanda
|
|
Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.6, 25.7.1, 25.7.2, 25.7.3, 36.2 e 36.3, constatazione ufficiale che i frutti:
|
a)
|
sono originari di un paese riconosciuto indenne da Bactericera cockerelli (Sulc.) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,
oppure
|
|
b)
|
sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Bactericera cockerelli (Sulc.) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica «Dichiarazione supplementare», a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,
oppure
|
|
c)
|
sono originari di un luogo di produzione, comprese le sue immediate vicinanze, in cui sono effettuate ispezioni e indagini ufficiali per rilevare l'eventuale presenza di Bactericera cockerelli (Sulc.) nei tre mesi precedenti l'esportazione e soggetto a efficaci trattamenti per garantire che sia indenne da tale organismo nocivo, e campioni rappresentativi di frutti sono stati ispezionati prima dell'esportazione,
e
nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), sono incluse informazioni sulla tracciabilità,
oppure
|
|
d)
|
sono originari di un sito di produzione a prova di insetto che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Bactericera cockerelli (Sulc.) in base a ispezioni e indagini ufficiali effettuate nei tre mesi precedenti l'esportazione,
e
nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), sono incluse informazioni sulla tracciabilità.»;
|
|
|
|
—
|
il punto 34 è sostituito dal seguente:
|
«34.
|
Terreno di coltura, aderente o associato ai vegetali, destinato a rafforzare la vitalità dei vegetali, ad eccezione del mezzo sterile dei vegetali coltivati in vitro, originario di paesi terzi diversi dalla Svizzera
|
|
Constatazione ufficiale che:
|
a)
|
il terreno di coltura, al momento della piantagione dei vegetali associati:
|
i)
|
non conteneva terra e materie organiche e non era stato utilizzato in precedenza per la coltivazione di vegetali né per fini agricoli,
oppure
|
|
ii)
|
era composto solo di torba o di fibra di Cocos nucifera L. e non era stato utilizzato in precedenza per la coltivazione di vegetali né per fini agricoli,
oppure
|
|
iii)
|
era stato sottoposto a un efficace trattamento per garantire che fosse indenne da organismi nocivi; i dati relativi al trattamento devono essere indicati sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,
|
e
in tutti i casi di cui sopra era stato conservato in condizioni adeguate per mantenerlo esente da organismi nocivi,
e
|
|
b)
|
dopo la piantagione:
|
i)
|
sono state prese adeguate misure per far sì che il terreno di coltura rimanesse esente da organismi nocivi, comprese almeno le misure seguenti:
|
—
|
isolamento fisico del terreno di coltura dalla terra e da altre possibili fonti di contaminazione,
|
|
—
|
uso di acqua esente da organismi nocivi,
|
oppure
|
|
ii)
|
nelle due settimane precedenti l'esportazione il terreno di coltura compresa, ove opportuno, la terra, sono stati completamente rimossi tramite lavaggio utilizzando acqua esente da organismi nocivi. Il reimpianto può essere eseguito in un terreno di coltura che corrisponde ai requisiti di cui alla lettera a). Sono mantenute condizioni adeguate per garantire che esso rimanga esente da organismi nocivi come indicato alla lettera b).»;
|
|
|
|
|
—
|
dopo il punto 34 sono inseriti i seguenti punti:
|
«34.1.
|
Bulbi, cormi, rizomi e tuberi, destinati alla piantagione, ad eccezione dei tuberi di Solanum tuberosum, originari di paesi terzi diversi dalla Svizzera
|
|
Fatte salve le disposizioni applicabili di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 30, constatazione ufficiale che la spedizione o la partita non contengono più dell'1 %, in peso netto, di terra e terreno di coltura.
|
|
34.2.
|
Tuberi di Solanum tuberosum originari di paesi terzi diversi dalla Svizzera
|
|
Fatte salve le disposizioni applicabili di cui all'allegato III, parte A, punti 10, 11 e 12, e all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 25.1, 25.2, 25.3, 25.4.1 e 25.4.2, constatazione ufficiale che la spedizione o la partita non contengono più dell'1 %, in peso netto, di terra e terreno di coltura.
|
|
34.3.
|
Ortaggi da radice e tuberi originari di paesi terzi diversi dalla Svizzera
|
|
Fatte salve le disposizioni applicabili di cui all'allegato III, parte A, punti 10, 11 e 12, constatazione ufficiale che la spedizione o la partita non contengono più dell'1 %, in peso netto, di terra e terreno di coltura.
|
|
34.4.
|
Macchine e veicoli utilizzati per fini agricoli o forestali, importati da paesi terzi diversi dalla Svizzera
|
|
Fatte salve le disposizioni applicabili di cui all'allegato IV, parte B, punto 30, constatazione ufficiale che le macchine o i veicoli sono puliti e mondati da terra e frammenti di vegetali.»;
|
|
|
|
ii)
|
la sezione II è così modificata:
|
—
|
dopo il punto 2 sono inseriti i seguenti punti:
|
«2.1.
|
A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte A, legname di Juglans L. e Pterocarya Kunth, ad eccezione del legname in forma di:
|
—
|
piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da detti vegetali,
|
|
—
|
materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della spedizione e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione,
|
ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale
|
|
Constatazione ufficiale che il legname:
|
a)
|
è originario di una zona notoriamente indenne da Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e dal suo vettore Pityophthorus juglandis Blackman, istituita dalle autorità competenti nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,
oppure
|
|
b)
|
è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 40 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname. Questo è evidenziato dall'applicazione del marchio «HT» sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti,
oppure
|
|
c)
|
è stato squadrato in modo da eliminare completamente la superficie rotonda naturale.
|
|
|
2.2.
|
A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte A, corteccia separata dal tronco e legname di Juglans L. e Pterocarya Kunth, in forma di:
|
—
|
piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da detti vegetali
|
|
|
Constatazione ufficiale che il legname o la corteccia separata dal tronco:
|
a)
|
è originario di una zona indenne da Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e dal suo vettore Pityophthorus juglandis Blackman, istituita dalle autorità competenti nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,
oppure
|
|
b)
|
è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 40 minuti senza interruzioni nell'intero profilo della corteccia o del legname. Questo è evidenziato dall'applicazione del marchio «HT» sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti.
|
|
|
2.3.
|
Materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori, e tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della spedizione e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione
|
|
Il materiale da imballaggio in legno deve:
|
a)
|
essere originario di una zona indenne da Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e dal suo vettore Pityophthorus juglandis Blackman, istituita dalle autorità competenti nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,
oppure
|
|
b)
|
|
—
|
essere ottenuto da legno scortecciato come specificato all'allegato I della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali,
|
|
—
|
essere soggetto ad uno dei trattamenti approvati di cui all'allegato I della stessa norma internazionale, e
|
|
—
|
essere contrassegnato da un marchio come indicato nell'allegato II della norma internazionale, che segnala che il materiale da imballaggio in legno è stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato in conformità con tale norma.»;
|
|
|
|
|
—
|
dopo il punto 7 è inserito il seguente punto:
|
«7.1.
|
Vegetali di Juglans L. e Pterocarya Kunth destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
|
|
Constatazione ufficiale che i vegetali destinati alla piantagione:
|
a)
|
sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita, o dalla loro introduzione nell'Unione, in un luogo di produzione in una zona indenne da Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e dal suo vettore Pityophthorus juglandis Blackman, istituita dalle autorità competenti nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,
oppure
|
|
b)
|
sono originari di un luogo di produzione, comprese le sue vicinanze in un raggio di almeno 5 km, in cui non sono stati osservati, nel corso di ispezioni ufficiali effettuate nei due anni precedenti lo spostamento, sintomi di Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e del suo vettore Pityophthorus juglandis Blackman né la presenza del vettore, e i vegetali destinati alla piantagione sono stati sottoposti a ispezione visiva prima dello spostamento e sono stati manipolati e confezionati in modo tale da impedire l'infestazione una volta lasciato il luogo di produzione,
oppure
|
|
c)
|
sono originari di un luogo di produzione in condizioni di totale isolamento fisico, e i vegetali destinati alla piantagione sono stati sottoposti a ispezione visiva prima dello spostamento e sono stati manipolati e confezionati in modo tale da impedire l'infestazione una volta lasciato il luogo di produzione.»;
|
|
|
|
—
|
dopo il punto 30.1 è inserito il seguente punto:
|
«31.
|
Macchine e veicoli utilizzati per fini agricoli o forestali
|
|
Le macchine o i veicoli devono:
|
a)
|
essere spostati da una zona indenne da Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., istituita dalle autorità competenti nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,
oppure
|
|
b)
|
essere puliti e mondati da terra e frammenti di vegetali prima dello spostamento dalla zona infestata da Ceratocystis platani (J. M. Walter).»;
|
|
|
|
|
|
b)
|
la parte B è così modificata:
|
i)
|
al punto 16, nella terza colonna, la dicitura «UK (N-IRL)» è soppressa;
|
|
ii)
|
al punto 16.1, il testo della prima colonna è sostituito dal seguente:
|
«16.1.
|
Vegetali di Cedrus Trew, Pinus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi»;
|
|
|
iii)
|
dopo il punto 16.1 è inserito il seguente punto:
|
«16.2.
|
Vegetali di Quercus L., ad eccezione di Quercus suber L., con una circonferenza di almeno 8 cm misurata a un'altezza di 1,2 m dal colletto della radice, destinati alla piantagione, esclusi frutti e sementi
|
|
Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 2, e all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 11.01, 11.1 e 11.2, e sezione II, punto 7, constatazione ufficiale:
|
a)
|
che i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione di paesi notoriamente indenni da Thaumetopoea processionea L.,
oppure
|
|
b)
|
che i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona protetta elencata nella terza colonna o in una zona indenne da Thaumetopoea processionea L., istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,
oppure
|
|
c)
|
che i vegetali:
|
|
sono stati ottenuti dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo in vivai che sono risultati indenni, comprese le loro vicinanze, da Thaumetopoea processionea L. in base a ispezioni ufficiali effettuate in una data quanto più vicina possibile al loro spostamento,
e
|
|
|
sono state effettuate indagini ufficiali nel vivaio e nelle sue vicinanze a intervalli opportuni dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo per rilevare l'eventuale presenza di larve e altri sintomi di Thaumetopoea processionea L.,
|
oppure
|
|
d)
|
che i vegetali sono coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un sito soggetto a protezione fisica totale per impedire l'introduzione di Thaumetopoea processionea L. e sono stati sottoposti a ispezioni a intervalli opportuni risultando indenni da Thaumetopoea processionea L.
|
|
IE, UK (esclusi i territori comunali di Barking and Dagenham; Barnet; Basildon; Basingstoke and Deane; Bexley; Bracknell Forest; Brent; Brentwood; Bromley; Broxbourne; Camden; Castle Point; Chelmsford; Chiltem; City of London; City of Westminster; Crawley; Croydon; Dacorum; Dartford; Ealing; East Hertfordshire; Distretto di Elmbridge; Enfield; Epping Forest; Distretto di Epsom and Ewell; Gravesham; Greenwich; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harlow; Harrow; Hart; Havering; Hertsmere; Hillingdon; Horsham; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Littlesford; Medway; Merton; Mid Sussex; Mole Valley; Newham; North Hertfordshire; Reading; Redbridge; Reigate and Banstead; Richmond upon Thames; Distretto di Runnymede; Rushmoor; Sevenoaks; Slough; South Bedfordshire; South Bucks; South Oxfordshire; Southwark; Distretto di Spelthorne; St Albans; Sutton; Surrey Heath; Tandridge; Three Rivers; Thurrock; Tonbridge and Malling; Tower Hamlets; Waltham Forest; Wandsworth; Watford; Waverley; Welwyn Hatfield; West Berkshire; Windsor and Maidenhead; Woking; Wokingham e Wycombe)»;
|
|
|
iv)
|
al punto 21, il testo della terza colonna è sostituito dal seguente:
«E [eccetto le comunità autonome di Andalusia, Aragona, Castilla La Mancha, Castilla y León, Estremadura, la comunità autonoma di Madrid, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipúzcoa (Paesi Baschi), le Comarche di Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià e Urgell nella provincia di Lleida (Comunidad autónoma de Catalunya), le Comarche di Alt Vinalopó ed El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante e i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (esclusa la città di Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia (esclusi le province di Mantova, Milano, Sondrio e Varese e i comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese e Varedo nella provincia di Monza Brianza), Marche, Molise, Piemonte (esclusi i comuni di Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca e Villafalletto nella provincia di Cuneo), Sardegna, Sicilia (esclusi i comuni di Cesarò nella provincia di Messina, Maniace, Bronte e Adrano nella provincia di Catania e Centuripe, Regalbuto e Troina nella provincia di Enna), Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto (esclusi le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano e Vescovana nella provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A4 nella provincia di Verona)], LV, LT [esclusi i comuni di Babtai e Kėdainiai (regione di Kaunas)], P, SI [ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska, dei comuni di Lendava, Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H4) e Velika Polana e degli insediamenti di Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec e Znojile pri Krki nel comune di Ivančna Gorica)], SK [esclusi la contea di Dunajská Streda, Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)], FI, UK (Isola di Man e isole della Manica)»;
|
|
v)
|
al punto 21.3, il testo della terza colonna è sostituito dal seguente:
«E [eccetto le comunità autonome di Andalusia, Aragona, Castilla La Mancha, Castilla y León, Estremadura, la comunità autonoma di Madrid, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipúzcoa (Paesi Baschi), le Comarche di Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià e Urgell nella provincia di Lleida (Comunidad autónoma de Catalunya), le Comarche di Alt Vinalopó ed El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante e i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (esclusa la città di Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia (esclusi le province di Mantova, Milano, Sondrio e Varese e i comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese e Varedo nella provincia di Monza Brianza), Marche, Molise, Piemonte (esclusi i comuni di Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca e Villafalletto nella provincia di Cuneo), Sardegna, Sicilia (esclusi i comuni di Cesarò nella provincia di Messina, Maniace, Bronte e Adrano nella provincia di Catania e Centuripe, Regalbuto e Troina nella provincia di Enna), Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto (esclusi le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano e Vescovana nella provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A4 nella provincia di Verona)], LV, LT [esclusi i comuni di Babtai e Kėdainiai (regione di Kaunas)], P, SI [ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska, dei comuni di Lendava, Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H4) e Velika Polana e degli insediamenti di Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec e Znojile pri Krki nel comune di Ivančna Gorica)], SK [esclusi la contea di Dunajská Streda, Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)], FI, UK (Isola di Man e isole della Manica)»;
|
|
vi)
|
il punto 24.1 è sostituito dal seguente:
|
«24.1.
|
Talee non radicate di Euphorbia pulcherrima Willd., destinate alla piantagione
|
|
Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 45.1, ove opportuno, constatazione ufficiale:
|
a)
|
che le talee non radicate sono originarie di una zona notoriamente indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee),
oppure
|
|
b)
|
che nessun indizio della presenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) è stato osservato nel luogo di produzione, né sulle talee né sui vegetali da cui le talee sono state ottenute e detenuti o prodotti nel luogo di produzione, nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno ogni tre settimane nell'intero periodo di produzione di tali vegetali nel luogo di produzione,
oppure
|
|
c)
|
qualora sia stata osservata la presenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) nel luogo di produzione, che le talee e i vegetali da cui le talee sono state ottenute e detenuti o prodotti nel luogo di produzione hanno ricevuto un idoneo trattamento atto a garantire l'assenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee); successivamente il luogo di produzione deve essere risultato indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) in seguito all'attuazione di procedure adeguate per l'eradicazione di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee), sia nel corso di ispezioni ufficiali effettuate ogni settimana nelle tre settimane precedenti lo spostamento dal luogo di produzione, sia nell'ambito dei controlli effettuati durante lo stesso periodo. L'ultima delle suddette ispezioni settimanali deve essere effettuata immediatamente prima del suddetto spostamento.
|
|
IRL, P (Azzorre, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho e Trás-os-Montes), S, UK»;
|
|
|
vii)
|
il punto 24.2 è sostituito dal seguente:
|
«24.2.
|
Vegetali di Euphorbia pulcherrima Willd., destinati alla piantagione, ad eccezione di:
|
—
|
quelli precisati al punto 24.1
|
|
|
Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 45.1, ove opportuno, constatazione ufficiale:
|
a)
|
che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee),
oppure
|
|
b)
|
che nessun indizio della presenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) è stato osservato nel luogo di produzione, nemmeno sui vegetali, nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta ogni tre settimane nelle nove settimane precedenti la commercializzazione,
oppure
|
|
c)
|
qualora sia stata osservata la presenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) nel luogo di produzione, che i vegetali detenuti o prodotti nel luogo di produzione hanno ricevuto un idoneo trattamento atto a garantire l'assenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee); successivamente il luogo di produzione deve essere risultato indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) in seguito all'attuazione di procedure adeguate per l'eradicazione di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee), sia nel corso di ispezioni ufficiali effettuate ogni settimana nelle tre settimane precedenti lo spostamento dal luogo di produzione, sia nell'ambito dei controlli effettuati durante lo stesso periodo. L'ultima delle suddette ispezioni settimanali deve essere effettuata immediatamente prima del suddetto spostamento,
e
|
|
d)
|
che è dimostrato che i vegetali sono stati prodotti da talee:
|
da)
|
che sono originarie di una zona notoriamente indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee),
oppure
|
|
db)
|
che sono state coltivate in un luogo di produzione in cui non è stato osservato, nemmeno sui vegetali, alcun indizio della presenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee), nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta ogni tre settimane durante l'intero periodo di produzione dei vegetali,
oppure
|
|
dc)
|
qualora sia stata osservata la presenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) nel luogo di produzione, che sono state coltivate su vegetali detenuti o prodotti nel luogo di produzione che hanno ricevuto un idoneo trattamento atto a garantire l'assenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee); successivamente il luogo di produzione deve essere risultato indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) in seguito all'attuazione di procedure adeguate per l'eradicazione di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee), sia nel corso di ispezioni ufficiali effettuate ogni settimana nelle tre settimane precedenti lo spostamento dal luogo di produzione, sia nell'ambito dei controlli effettuati durante lo stesso periodo. L'ultima delle suddette ispezioni settimanali deve essere effettuata immediatamente prima del suddetto spostamento,
|
oppure
|
|
e)
|
per i vegetali per i quali deve essere dimostrato, dall'imballaggio o dallo sviluppo del fiore (o della brattea) o in qualsiasi altro modo, che sono destinati alla vendita diretta a consumatori finali non interessati alla produzione professionale di vegetali, che tali vegetali sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale risultando indenni da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) prima del loro spostamento.
|
|
IRL, P (Azzorre, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho e Trás-os-Montes), S, UK»;
|
|
|
viii)
|
il punto 24.3 è sostituito dal seguente:
|
«24.3.
|
Vegetali di Begonia L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, dei tuberi e dei cormi, e vegetali di Ajuga L., Crossandra Salisb., Dipladenia A.DC., Ficus L., Hibiscus L., Mandevilla Lindl. e Nerium oleander L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
|
|
Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 45.1, ove opportuno, constatazione ufficiale:
|
a)
|
che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee),
oppure
|
|
b)
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che nessun indizio della presenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) è stato osservato nel luogo di produzione, nemmeno sui vegetali, nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta ogni tre settimane nelle nove settimane precedenti la commercializzazione,
oppure
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c)
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qualora sia stata osservata la presenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) nel luogo di produzione, che i vegetali detenuti o prodotti nel luogo di produzione hanno ricevuto un idoneo trattamento atto a garantire l'assenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee); successivamente il luogo di produzione deve essere risultato indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) in seguito all'attuazione di procedure adeguate per l'eradicazione di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee), sia nel corso di ispezioni ufficiali effettuate ogni settimana nelle tre settimane precedenti lo spostamento dal luogo di produzione, sia nell'ambito dei controlli effettuati durante lo stesso periodo. L'ultima delle suddette ispezioni settimanali deve essere effettuata immediatamente prima del suddetto spostamento,
oppure
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d)
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per i vegetali per i quali deve essere dimostrato, dall'imballaggio o dallo sviluppo del fiore o in qualsiasi altro modo, che sono destinati alla vendita diretta a consumatori finali non interessati alla produzione professionale di vegetali, che tali vegetali sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale risultando indenni da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) immediatamente prima del loro spostamento.
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IRL, P (Azzorre, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho e Trás-os-Montes), S, UK»;
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ix)
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il punto 31 è sostituito dal seguente:
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«31.
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Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi originari di BG, HR, SI, EL (unità regionali di Argolida, Arta, Chania e Lakonia), P (Algarve, Madera e la contea di Odemira nell'Alentejo), E, F, CY e I
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Fermo restando il requisito di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 30.1, che l'imballaggio deve recare un marchio di origine:
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a)
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i frutti sono privi di foglie e peduncoli,
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b)
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nel caso di frutti con foglie o peduncoli, constatazione ufficiale che i frutti sono imballati in contenitori chiusi che sono stati ufficialmente sigillati e rimarranno sigillati durante il trasporto attraverso una zona protetta, riconosciuta per tali frutti, e recheranno un marchio distintivo da riprodurre sul passaporto.
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EL (escluse le unità regionali di Argolida, Arta, Chania e Lakonia), M, P (escluse Algarve, Madera e la contea di Odemira nell'Alentejo)».
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