This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32018R1142
Commission Regulation (EU) 2018/1142 of 14 August 2018 amending Regulation (EU) No 1321/2014 as regards the introduction of certain categories of aircraft maintenance licences, the modification of the acceptance procedure of components from external suppliers and the modification of the maintenance training organisations' privileges (Text with EEA relevance.)
Regolamento (UE) 2018/1142 della Commissione, del 14 agosto 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto concerne l'introduzione di determinate categorie di licenze di manutenzione aeronautica, la modifica della procedura di accettazione dei componenti di fornitori esterni e la modifica dei privilegi delle organizzazioni che erogano servizi di formazione sulla manutenzione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Regolamento (UE) 2018/1142 della Commissione, del 14 agosto 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto concerne l'introduzione di determinate categorie di licenze di manutenzione aeronautica, la modifica della procedura di accettazione dei componenti di fornitori esterni e la modifica dei privilegi delle organizzazioni che erogano servizi di formazione sulla manutenzione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
C/2018/5474
GU L 207 del 16.8.2018, p. 2–57
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
16.8.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 207/2 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/1142 DELLA COMMISSIONE
del 14 agosto 2018
che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto concerne l'introduzione di determinate categorie di licenze di manutenzione aeronautica, la modifica della procedura di accettazione dei componenti di fornitori esterni e la modifica dei privilegi delle organizzazioni che erogano servizi di formazione sulla manutenzione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5 e l'articolo 6, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione (2) stabilisce le modalità di esecuzione relative al mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze e all'approvazione delle organizzazioni (imprese) e del personale autorizzati a tali mansioni. |
(2) |
Al fine di garantire un livello elevato e uniforme di sicurezza aerea è necessario istituire, a livello dell'Unione, un sistema per il rilascio delle licenze al personale autorizzato a certificare addetto alla manutenzione di velivoli ELA1 nonché di aeromobili diversi da velivoli ed elicotteri. Tale sistema dovrebbe essere semplice e proporzionato. È pertanto opportuno adottare le misure necessarie al fine di istituire il suddetto sistema. |
(3) |
I requisiti attuali relativi alla licenza per il personale autorizzato a certificare addetto alla manutenzione di sistemi avionici ed elettrici di aeromobili diversi da quelli appartenenti al gruppo di aeromobili complessi non sono proporzionati alla inferiore complessità di tali aeromobili, in particolare poiché numerose competenze fondamentali sono pertinenti solo in relazione agli aeromobili complessi. Per tale personale dovrebbe pertanto essere introdotta una nuova licenza. I requisiti relativi a questa nuova licenza dovrebbero garantire che il livello di sicurezza non sia ridotto rispetto a quello ottenuto con la licenza esistente. L'introduzione di questa nuova licenza dovrebbe ridurre i potenziali rischi per la sicurezza che potrebbero verificarsi a seguito dell'insufficiente disponibilità di personale adeguatamente qualificato e titolare di adeguata licenza per gli interventi di manutenzione in questione. |
(4) |
Durante gli interventi di manutenzione è comune che il personale o le organizzazioni utilizzino componenti, parti o materiali forniti da terzi. È necessario attenuare i rischi connessi all'accettazione di tali componenti, parti o materiali e, in particolare, garantire che il personale e le organizzazioni in questione adottino le misure necessarie a garantirne la corretta accettazione, classificazione e separazione. |
(5) |
È stato segnalato all'Agenzia europea per la sicurezza aerea («Agenzia») un numero significativo di casi di frode, che dimostrano una violazione deliberata dei criteri per lo svolgimento delle prove di esame fissati in conformità del regolamento (UE) n. 1321/2014. Tali casi riguardano esami relativi alle competenze fondamentali fatti sostenere da organizzazioni approvate che erogano servizi di formazione sulla manutenzione ad allievi che non abbiano frequentato il corso di addestramento di base. Tale situazione ha fatto sorgere notevoli preoccupazioni in materia di sicurezza, in particolare se si considera il rischio che titolari di licenze riammettano in servizio aeromobili dopo la manutenzione senza disporre delle necessarie competenze fondamentali. Dovrebbero quindi essere adottate misure per affrontare queste preoccupazioni in materia di sicurezza. |
(6) |
A norma del regolamento (UE) n. 1321/2014, gli operatori di aeromobili complessi a motore, in operazioni commerciali o non commerciali, devono assicurare che tutti gli interventi connessi al mantenimento dell'aeronavigabilità siano eseguiti da un'organizzazione approvata di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità e che la manutenzione degli aeromobili e dei componenti destinati ad esservi installati sia effettuata da un'organizzazione di manutenzione approvata. Tuttavia in alcuni casi, ad esempio in operazioni non commerciali con velivoli biturboelica leggeri, l'impegno di conformità richiesto a tali operatori è sproporzionato rispetto ai benefici che l'attuazione di detti requisiti apporta alla sicurezza delle loro operazioni. I requisiti applicabili a questi casi dovrebbero pertanto essere adattati. Alla luce di tale impegno di conformità sproporzionato, del tempo necessario per adattare detti requisiti e considerando che il fatto di non applicarli nei casi appena descritti finché non saranno stati adattati non è ritenuto un rischio significativo per la sicurezza aerea, tali requisiti dovrebbero per il momento cessare di applicarsi e dovrebbero essere applicati solo a partire da una data successiva opportuna. |
(7) |
Le norme dettagliate per l'uso dell'allegato III, appendice VI, del regolamento (UE) n. 1321/2014 sono state cancellate per errore quando il regolamento (UE) n. 1321/2014 è stato modificato dal regolamento (UE) 2015/1536 (3). Tale errore dovrebbe essere rettificato. |
(8) |
Nell'allegato V bis del regolamento (UE) n. 1321/2014 sono stati individuati alcuni errori di natura redazionale, che hanno determinato difficoltà di attuazione. È opportuno rettificare tali errori. |
(9) |
È necessario dare a tutte le parti interessate il tempo di adeguarsi al quadro normativo modificato venutosi a creare in seguito alle misure previste dal presente regolamento. Tali misure dovrebbero pertanto divenire applicabili sei mesi dopo la data della sua entrata in vigore. Tuttavia, in considerazione del loro obiettivo e del fatto che il loro adattamento non richiede un impegno significativo da parte degli interessati, alcune misure dovrebbero essere applicate senza indugio. Altre misure necessitano di un adattamento più impegnativo e dovrebbero pertanto applicarsi a partire da una data successiva opportuna, poiché comportano il passaggio da una regolamentazione principalmente nell'ambito del diritto nazionale al quadro normativo modificato ai sensi della normativa dell'Unione di cui al presente regolamento. |
(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1321/2014. |
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi ai pareri presentati dall'Agenzia a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 1321/2014 è così modificato:
1) |
all'articolo 5, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. Finché al presente regolamento non saranno aggiunti requisiti specifici per il personale autorizzato a certificare in relazione ai componenti, i requisiti stabiliti nella legislazione nazionale in vigore nel pertinente Stato membro continuano ad applicarsi, fatta eccezione per le organizzazioni di manutenzione situate al di fuori dell'Unione, per le quali i requisiti sono approvati dall'Agenzia.»; |
2) |
l'articolo 8 è così modificato:
|
3) |
l'allegato I (parte M) è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento. |
4) |
L'allegato II (parte 145) è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento. |
5) |
L'allegato III (parte 66) è modificato in conformità all'allegato III del presente regolamento. |
6) |
L'allegato IV (parte 147) è modificato in conformità all'allegato IV del presente regolamento. |
7) |
L'allegato V bis (parte T) è modificato in conformità all'allegato V del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 5 marzo 2019.
Tuttavia:
1) |
l'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), l'articolo 1, paragrafo 7, e l'allegato IV, punto 1, si applicano a decorrere dal 5 settembre 2018; |
2) |
per la manutenzione di velivoli ELA1 non utilizzati in operazioni CAT e di aeromobili diversi da velivoli ed elicotteri:
|
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 2015/1536 della Commissione, del 16 settembre 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda l'allineamento delle norme per il mantenimento dell'aeronavigabilità al regolamento (CE) n. 216/2008, gli interventi critici di manutenzione e il controllo del mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 16).
ANNEX I
L'allegato I è così modificato:
(1) |
l'indice è così modificato:
|
(2) |
il punto M.A.501 è sostituito dal seguente: «M.A.501 Classificazione e installazione
|
(3) |
al punto M.A.502, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
|
(4) |
il punto M.A.504 è sostituito dal seguente: «M.A.504 Segregazione dei componenti
|
(5) |
al punto M.A.606, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
|
(6) |
al punto M.A.608, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
(7) |
all'appendice VII, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Qui di seguito si riportano gli interventi complessi di manutenzione descritti ai punti M.A.801 b)2 e M.A.801 c).» |
ALLEGATO II
L'allegato II è così modificato:
(1) |
l'indice è così modificato:
|
(2) |
al punto 145.A.30, le lettere f), g), h) ed i) sono sostituite dalle seguenti:
|
(3) |
i punti 145.A.35(a) e 145.A.35(b) sono sostituiti dai seguenti:
|
(4) |
il punto 145.A.40 è così modificato:
|
(5) |
il punto 145.A.42 è sostituito dal seguente: «145.A.42 Componenti
|
ALLEGATO III
L'allegato III è così modificato:
(1) |
nell'indice sono aggiunti i seguenti riferimenti alle appendici VII e VIII:
|
(2) |
il punto 66.A.3 è sostituito dal seguente: «66.A.3 Categorie e sottocategorie delle licenze Le licenze di manutenzione aeronautica sono classificate nelle seguenti categorie e, ove applicabile, sottocategorie e abilitazioni per impianto:
|
(3) |
il punto 66.A.5 è sostituito dal seguente: «66.A.5 Gruppi di aeromobili Ai fini delle abilitazioni delle licenze di manutenzione aeronautica, gli aeromobili sono classificati nei seguenti gruppi:
|
(4) |
il punto 66.A.20a) è così modificato:
|
(5) |
al punto 66.A.25, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
(6) |
il punto 66.A.25 è così modificato:
|
(7) |
al punto 66.A.30a) sono inseriti i seguenti punti 2 bis e 2 ter:
|
(8) |
il punto 66.A.45 è sostituito dal seguente: «66.A.45 Approvazione con abilitazioni per aeromobile
|
(9) |
al punto 66.A.50, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
(10) |
al punto 66.A.70, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
|
(11) |
al punto 66.B.100, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
(12) |
il punto 66.B.110 è sostituito dal seguente: «66.B.110 Procedura per la modifica di una licenza di manutenzione aeronautica allo scopo di includere una categoria o una sottocategoria di base
|
(13) |
al punto 66.B.115, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
|
(14) |
al punto 66.B.125, lettera b), il punto 1) è sostituito dal seguente:
|
(15) |
il punto 66.B.130 è sostituito dal seguente: «66.B.130 Procedura per l'approvazione diretta della formazione per tipo di aeromobile
|
(16) |
al punto 66.B.200, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
(17) |
al punto 66.B.305(b), «appendice III» è sostituita da «appendice I»; |
(18) |
il punto 66.B.405 è sostituito dal seguente: «66.B.405 Rapporto sui crediti d'esame
|
(19) |
al punto 66.B.410, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
(20) |
l'appendice I è così modificata:
|
(21) |
l'appendice II è così modificata:
|
(22) |
l'appendice III è così modificata:
|
(23) |
l'appendice IV è sostituita dalla seguente: «Appendice IV Requisiti relativi all'esperienza per l'estensione di una licenza di manutenzione aeronautica conforme alla parte 66 La seguente tabella contiene i requisiti di esperienza necessari per aggiungere una nuova categoria o sottocategoria ad una licenza esistente conforme alla parte 66. L'esperienza deve consistere nella manutenzione pratica di aeromobili operativi appartenenti alla sottocategoria relativa alla domanda. I requisiti di esperienza saranno ridotti del 50 % nel caso in cui il richiedente abbia completato un corso approvato ai sensi della parte 147 relativo alla sottocategoria in questione.
|
(24) |
l'appendice V è sostituita dalla seguente: «Appendice V Modulo di domanda – Modulo 19 AESA
|
(25) |
l'appendice VI è così modificata:
|
(26) |
sono aggiunte le seguenti appendici VII e VIII: «Appendice VII Competenze fondamentali per la licenza di manutenzione aeronautica di categoria L Le definizioni dei vari livelli di competenza richiesti contenute nella presente appendice corrispondono a quelle dell'allegato III (parte 66), appendice I, punto 1.
INDICE
MODULO 1L — COMPETENZE FONDAMENTALI
MODULO 2L — FATTORI UMANI
MODULO 3L — LEGISLAZIONE AERONAUTICA
MODULO 4L — CELLULE IN LEGNO/IN TUBI DI METALLO E TESSUTO
MODULO 5L - CELLULE IN MATERIALI COMPOSITI
MODULO 6L - CELLULE IN METALLO
MODULO 7L - CELLULE - GENERALITÀ
MODULO 8L - IMPIANTI MOTOPROPULSORI
MODULO 9L - PALLONI/DIRIGIBILI AD ARIA CALDA
MODULO 10L - PALLONI/DIRIGIBILI A GAS (LIBERI/FRENATI)
MODULO 11L - DIRIGIBILI AD ARIA CALDA/A GAS
MODULO 12L — COMUNICAZIONE RADIO/ELT/TRANSPONDER/STRUMENTI
Appendice VIII Criteri fondamentali per lo svolgimento delle prove di esame per la licenza di manutenzione aeronautica di categoria L
|
ALLEGATO IV
L'allegato IV è così modificato:
(1) |
al punto 147.A.145, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
(2) |
le appendici I e II sono sostituite dalle seguenti: «Appendice I Durata del corso di formazione di base La durata minima di un corso di formazione di base completo è la seguente:
Appendice II Approvazione delle organizzazioni che erogano servizi di formazione sulla manutenzione di cui all'allegato IV (parte 147) — Modulo 11 AESA Testo di immagine Testo di immagine |
(3) |
il modulo 149 AESA versione 2 di cui all'appendice III è sostituito dal seguente: Testo di immagine |
(*1) Il numero di ore aumenta nel modo seguente, a seconda delle abilitazioni per impianto supplementari selezionate:
Abilitazione per impianto |
Durata (ore) |
Percentuale di formazione teorica (in %) |
COM/NAV |
90 |
50-60 |
SISTEMI DI STRUMENTAZIONE |
55 |
|
NAVIGAZIONE AUTOMATICA |
80 |
|
SORVEGLIANZA |
40 |
|
SISTEMI DELLA CELLULA |
100 |
ALLEGATO V
L'allegato V bis è così modificato:
(1) |
nell'indice, dopo la voce «Capo E - Impresa di manutenzione», è inserito il seguente punto T.A.501: «T.A.501 Organizzazione di manutenzione»; |
(2) |
al punto T.A.201, il punto 3 è sostituito dal seguente:
|
(3) |
alle disposizioni del capo «E - Impresa di manutenzione», è aggiunto il titolo seguente: «T.A. 501 Organizzazione di manutenzione»; |
(4) |
il punto T.A.716 è sostituito dal seguente: «T.A.716 Rilievi Dopo il ricevimento della notifica di rilievi in conformità al punto T.B.705, l'organizzazione di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità deve definire un piano d'azione correttiva e dimostrare la messa in atto di azioni correttive soddisfacenti per l'autorità competente entro un periodo concordato con quest'ultima.». |