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Document 32018R0344

Regolamento delegato (UE) 2018/344 della Commissione, del 14 novembre 2017, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano i criteri relativi alle metodologie per la valutazione della differenza di trattamento nell'ambito di una risoluzione (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2017/7436

GU L 67 del 9.3.2018, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/344/oj

9.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 67/3


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/344 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2017

che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano i criteri relativi alle metodologie per la valutazione della differenza di trattamento nell'ambito di una risoluzione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (1), in particolare l'articolo 74, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno dotarsi di norme che stabiliscono una metodologia per effettuare valutazioni intese a determinare se vi è una differenza tra il trattamento effettivo degli azionisti e dei creditori interessati dall'azione o dalle azioni di risoluzione e l'importo che tali azionisti e creditori avrebbero ricevuto se l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE (di seguito «l'entità») fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza alla data di adozione della decisione di risoluzione dell'entità a norma dell'articolo 82 della direttiva 2014/59/UE.

(2)

Eventuali differenze di trattamento che comportino, per determinati azionisti e creditori, perdite più ingenti nell'ambito della risoluzione dovrebbero conferire loro il diritto a un indennizzo a titolo dei meccanismi di finanziamento della risoluzione, conformemente all'articolo 101, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2014/59/UE.

(3)

La valutazione ex post è effettuata dalla persona indipendente prescritta che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 38 del regolamento delegato 2016/1075 della Commissione (2) (di seguito «il perito»), non appena possibile dopo l'avvenuta azione o le avvenute azioni di risoluzione, anche se il completamento della stessa potrebbe richiedere un certo tempo. Tale valutazione dovrebbe basarsi sulle informazioni disponibili alla data di adozione della decisione di risoluzione dell'entità, al fine di riflettere in modo adeguato le circostanze specifiche, come condizioni di mercato difficili, esistenti alla data della decisione di risoluzione. Le informazioni ottenute dopo la data della decisione di risoluzione dovrebbero essere utilizzate soltanto se avessero potuto ragionevolmente essere note a tale data.

(4)

Al fine di garantire una valutazione esaustiva e affidabile, il perito dovrebbe avere accesso ad adeguata documentazione giuridica, in particolare a un elenco di tutti i crediti e i crediti contingenti nei confronti dell'entità, classificati secondo il loro ordine di priorità con procedura ordinaria di insolvenza. Il perito dovrebbe poter concludere accordi per ottenere consulenze o competenze specialistiche in funzione delle circostanze.

(5)

Al fine di determinare il trattamento che gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto se l'entità fosse stata sottoposta a procedura ordinaria di insolvenza, il perito dovrebbe stabilire l'importo e la tempistica attesi dei flussi di cassa netti che ciascun azionista e creditore avrebbero ricevuto dalla procedura di insolvenza senza presupporre alcun aiuto di Stato, attualizzati al tasso o ai tassi di attualizzazione pertinente/i. Nel determinare tale stima, ove disponibili e pertinenti, il perito potrebbe anche fare riferimento a informazioni relative a recenti esperienze passate di insolvenza di enti creditizi analoghi.

(6)

Il trattamento effettivamente ricevuto da azionisti e creditori nell'ambito della risoluzione dovrebbe essere determinato in considerazione del fatto che tali azionisti e creditori abbiano o meno ricevuto rispettivamente un indennizzo sotto forma di capitale, di titoli di debito o di contante a seguito dell'adozione dell'azione di risoluzione.

(7)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.

(8)

L'ABE ha svolto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Disposizioni generali

1.   Ai fini della determinazione del trattamento di azionisti e creditori in una procedura ordinaria di insolvenza, la valutazione è basata esclusivamente sulle informazioni relative a fatti e circostanze che esistevano e avrebbero potuto ragionevolmente essere note alla data della decisione di risoluzione e che, se fossero state note al perito, avrebbero inciso sulla valutazione delle attività e delle passività dell'entità a tale data.

Ai fini del presente regolamento, per «data della decisione di risoluzione» si intende la data di adozione della decisione di risoluzione dell'entità, a norma dell'articolo 82 della direttiva 2014/59/UE.

2.   Al fine di determinare l'effettivo trattamento di azionisti e creditori nell'ambito della risoluzione, il perito si basa sulle informazioni disponibili relative a fatti e circostanze esistenti alla data del trattamento effettivo o alle date in cui azionisti e creditori ricevono l'indennizzo («data o date del trattamento effettivo»).

3.   La data di riferimento per la valutazione è la data della decisione di risoluzione, che può essere diversa dalla data del trattamento effettivo. Se il perito ritiene trascurabile l'impatto di qualsiasi attualizzazione dei proventi, i proventi non attualizzati alla data dell'azione di risoluzione possono essere direttamente raffrontati con l'importo attualizzato degli ipotetici proventi che gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto se l'entità fosse stata sottoposta a procedura ordinaria di insolvenza alla data della decisione di risoluzione.

Articolo 2

Inventario delle attività e dei crediti

1.   Il perito redige un inventario di tutte le attività identificabili e contingenti di proprietà dell'entità. Tale inventario comprende attività per le quali è dimostrata o può essere ragionevolmente attesa l'esistenza di flussi di cassa ad esse associati.

2.   È messo a disposizione del perito un elenco di tutti i crediti e i crediti contingenti nei confronti dell'entità. Tale elenco classifica tutti i crediti e i crediti contingenti in base al loro ordine di priorità con procedura ordinaria di insolvenza. Il perito è autorizzato a stipulare accordi per consulenze o competenze specialistiche con riguardo alla coerenza del rango dei crediti con la disciplina fallimentare applicabile.

3.   Il perito individua separatamente le attività vincolate e i crediti garantiti da tali attività.

Articolo 3

Elementi della valutazione

Al fine di determinare se sussiste una differenza di trattamento ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, il perito valuta:

a)

il trattamento o la pertinente garanzia di deposito che gli azionisti e i creditori nei confronti dei quali sono state effettuate azioni di risoluzione avrebbero ricevuto se l'entità fosse stata sottoposta a procedura ordinaria di insolvenza alla data della decisione di risoluzione, senza tener conto di un eventuale sostegno finanziario pubblico straordinario;

b)

il valore dei crediti ristrutturati in seguito all'applicazione dello strumento del bail-in o di altri poteri e strumenti di risoluzione, o degli altri proventi ricevuti da azionisti e creditori alla data o alle date di trattamento effettivo, attualizzato alla data della decisione di risoluzione se ritenuto necessario per consentire un raffronto equo con il trattamento di cui alla lettera a);

c)

se l'esito del trattamento di cui alla lettera a) supera in valore l'esito di cui alla lettera b) per ciascun creditore in base all'ordine di priorità stabilito nella procedura ordinaria di insolvenza, individuato conformemente all'articolo 2.

Articolo 4

Determinazione del trattamento di azionisti e creditori con procedura ordinaria di insolvenza

1.   La metodologia per effettuare la valutazione ai sensi dell'articolo 3, lettera a), si limita a determinare il valore attualizzato dei flussi di cassa attesi con procedura ordinaria di insolvenza.

2.   I flussi di cassa attesi sono attualizzati al tasso o ai tassi che riflettono, se del caso, le tempistiche associate ai flussi di cassa attesi, le circostanze prevalenti alla data della decisione di risoluzione, i tassi di interesse privi di rischio, i premi di rischio per strumenti finanziari analoghi emessi da entità analoghe, le condizioni di mercato o i tassi di attualizzazione applicati dai potenziali acquirenti e le altre caratteristiche dell'elemento o degli elementi da valutare («tasso di attualizzazione pertinente»). Non è applicato il tasso di attualizzazione pertinente se nella disciplina fallimentare applicabile o nelle relative prassi sono specificati particolari tassi, ove pertinenti ai fini della valutazione.

3.   Nella determinazione dell'importo attualizzato dei flussi di cassa attesi con procedura ordinaria di insolvenza il perito tiene conto dei seguenti elementi:

a)

la disciplina fallimentare applicabile e le relative prassi vigenti nell'ordinamento interessato che possono incidere su fattori quali il periodo di cessione atteso o i tassi di recupero attesi;

b)

i costi ragionevolmente prevedibili relativi all'amministrazione, all'operazione, al mantenimento, alla cessione e altri costi che un amministratore o curatore fallimentare avrebbe dovuto sostenere, come pure i costi di finanziamento;

c)

le informazioni su recenti casi di insolvenza di entità analoghe, ove disponibili e pertinenti.

4.   Per le attività negoziate su un mercato attivo, il perito utilizza il prezzo osservato, tranne nei casi in cui circostanze specifiche ostacolano la commerciabilità delle attività dell'entità, come la concentrazione, la saturazione e la profondità del mercato.

5.   Per le attività che non sono negoziate in un mercato attivo, il perito tiene conto di una serie di fattori al momento di determinare l'importo e la tempistica dei flussi di cassa attesi, tra cui:

a)

i prezzi osservati nei mercati attivi in cui sono negoziate attività analoghe;

b)

i prezzi osservati nell'ambito della procedura ordinaria di insolvenza o in operazioni connesse a situazioni di difficoltà di altro tipo che interessano attività aventi natura e condizioni analoghe;

c)

i prezzi osservati in operazioni che comportano la vendita dell'attività d'impresa o la cessione a un ente-ponte o a una società veicolo per la gestione delle attività in un contesto di risoluzione relativo a entità analoghe;

d)

la probabilità che un'attività generi afflussi finanziari netti con procedura ordinaria di insolvenza;

e)

le condizioni di mercato attese in un determinato periodo di cessione, in particolare la profondità del mercato e la capacità dello stesso di scambiare il pertinente volume di attività nell'arco di tale periodo; e

f)

la durata di un dato periodo di cessione, che riflette le implicazioni della disciplina fallimentare applicabile, compresa la durata prevista della procedura di liquidazione o le caratteristiche delle pertinenti attività.

6.   Il perito valuta se la situazione finanziaria dell'entità avrebbe influito sui flussi di cassa attesi, anche limitando la capacità dell'amministratore di negoziare le condizioni con i potenziali acquirenti.

7.   Ove possibile e fatte salve le disposizioni applicabili del pertinente regime di insolvenza, i flussi di cassa riflettono i diritti legali dei creditori previsti dal contratto, dallo statuto o di altra natura o le prassi ordinarie di insolvenza.

8.   Gli ipotetici proventi risultanti dalla valutazione sono ripartiti tra gli azionisti e i creditori secondo il loro ordine di priorità a norma della disciplina fallimentare applicabile, come disposto all'articolo 3.

9.   Al fine di determinare l'eventuale importo non garantito di crediti in derivati in caso di insolvenza, il perito applica le metodologie di cui al regolamento delegato (UE) 2016/1401 della Commissione (4), limitatamente a quanto compatibile con la disciplina fallimentare e le relative prassi.

Articolo 5

Determinazione del trattamento effettivo di azionisti e creditori in caso di risoluzione

1.   Il perito individua tutti i crediti in essere dopo la svalutazione o la conversione degli strumenti di capitale e l'applicazione di eventuali azioni di risoluzione, e assegna tali crediti alle persone fisiche e giuridiche che erano azionisti e creditori dell'entità alla data della decisione di risoluzione. Ad eccezione dei casi in cui le persone fisiche e giuridiche che erano azionisti e creditori dell'entità alla data della decisione di risoluzione ricevono un indennizzo in contanti a seguito della risoluzione, il perito determina il loro trattamento effettivo conformemente ai paragrafi da 2 a 4.

2.   Se le persone fisiche e giuridiche che erano azionisti e creditori dell'entità alla data della decisione di risoluzione ricevono un indennizzo sotto forma di capitale a seguito della risoluzione, il perito determina il loro trattamento effettivo fornendo una stima del valore totale delle azioni cedute o emesse come corrispettivo a favore dei detentori di strumenti di capitale convertiti o dei creditori soggetti a bail-in. Tale stima può essere basata sul prezzo di mercato valutato ricavato applicando metodologie di valutazione generalmente accettate.

3.   Se le persone fisiche e giuridiche che erano azionisti e creditori dell'entità alla data della decisione di risoluzione ricevono un indennizzo sotto forma di titoli di debito a seguito della risoluzione, il perito stabilisce il trattamento effettivo tenendo conto di fattori quali le variazioni dei flussi di cassa contrattuali risultanti dalla svalutazione o conversione, o dell'applicazione di altre azioni di risoluzione, nonché del tasso di attualizzazione pertinente.

4.   Per qualsiasi credito in essere, il perito può tener conto, ove disponibili e unitamente ai fattori di cui ai paragrafi 2 e 3, dei prezzi osservati sui mercati attivi per strumenti identici o analoghi emessi dall'entità soggetta a risoluzione o da altre entità analoghe.

Articolo 6

Relazione di valutazione

Il perito redige una relazione di valutazione per l'autorità di risoluzione che comprende almeno i seguenti elementi:

a)

una sintesi della valutazione, che comprende una presentazione degli intervalli di valutazione e delle fonti di incertezza della valutazione;

b)

una spiegazione delle principali metodologie e ipotesi adottate e della sensibilità della valutazione a tali scelte;

c)

ove fattibile, una spiegazione del modo in cui tale valutazione differisce da altre valutazioni pertinenti, comprese le valutazioni della risoluzione effettuate a norma del regolamento delegato (UE) 2018/345 o altre valutazioni contabili o regolamentari.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione, del 23 marzo 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto dei piani di risanamento, dei piani di risoluzione e dei piani di risoluzione di gruppo, i criteri minimi che l'autorità competente deve valutare per quanto riguarda i piani di risanamento e i piani di risanamento di gruppo, le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo, i requisiti per i periti indipendenti, il riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione, le procedure e il contenuto delle disposizioni in materia di notifica e dell'avviso di sospensione e il funzionamento operativo dei collegi di risoluzione (GU L 184 dell'8.7.2016, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2016/1401 della Commissione, del 23 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle metodologie e i principi applicabili alla valutazione del valore delle passività risultanti da derivati (GU L 228 del 23.8.2016, pag. 7).


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