This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32017R0964
Council Regulation (EU) 2017/964 of 8 June 2017 amending Regulation (EU) No 267/2012 concerning restrictive measures against Iran
Regolamento (UE) 2017/964 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
Regolamento (UE) 2017/964 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
GU L 146 del 9.6.2017, pp. 1–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
9.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 146/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/964 DEL CONSIGLIO
dell'8 giugno 2017
che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio (2) attua le misure previste dalla decisione 2010/413/PESC. |
|
(2) |
A norma dell'articolo 26 quater della decisione 2010/413/PESC, deve essere soggetto all'approvazione della commissione congiunta l'approvvigionamento dall'Iran, da parte dei cittadini degli Stati membri, ovvero mediante le loro navi o aeromobili di bandiera, di certi beni connessi al nucleare. |
|
(3) |
A norma dell'articolo 26 quinquies della decisione 2010/413/PESC, gli Stati membri che svolgono attività di fornitura, vendita o trasferimento all'Iran, per un uso in Iran o a beneficio di tale paese dei beni ivi menzionati devono assicurare di aver ottenuto e di essere in una posizione tale da poter esercitare efficacemente il diritto di verificare l'utilizzo finale e la destinazione finale di tali beni. |
|
(4) |
L'8 giugno 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/974 (3), che modifica la decisione 2010/413/PESC. |
|
(5) |
La decisione (PESC) 2017/974 sostituisce, all'articolo 26 quater della decisione 2010/413/PESC, l'obbligo di ottenere l'approvazione della commissione congiunta con l'obbligo di informare quest'ultima di qualsiasi approvvigionamento dei beni in questione. La decisione (PESC) 2017/974 modifica inoltre l'articolo 26 quinquies della decisione 2010/413/PESC imponendo agli Stati membri di ottenere, prima di autorizzare qualsiasi operazione ivi menzionata, informazioni sull'utilizzo finale e sulla destinazione finale di ciascun articolo fornito. |
|
(6) |
L'attuazione delle misure richiede un intervento normativo a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. |
|
(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 267/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio è così modificato:
|
1) |
All'articolo 2 bis, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Lo Stato membro interessato informa la commissione congiunta delle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1, lettera e), e di tutte le autorizzazioni relative all'acquisto, all'importazione o al trasporto dall'Iran degli altri beni e tecnologie di cui al paragrafo 4, originari o meno dell'Iran.» |
|
2) |
L'articolo 3 bis è così modificato:
|
|
3) |
L'articolo 3 quater è così modificato:
|
|
4) |
L'articolo 3 quinquies così modificato:
|
|
5) |
Il testo figurante nell'allegato del presente regolamento è inserito come allegato II bis. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, l'8 giugno 2017
Per il Consiglio
Il presidente
U. REINSALU
(1) GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.
(2) Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1).
(3) Decisione (PESC) 2017/974 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 143).
ALLEGATO
«ALLEGATO II bis
Dichiarazione di uso finale di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 6 e all'articolo 3 quater, paragrafo 2, e all'articolo 3 quinques, paragrafo 2, lettera b)
(Intestazione dell'utente finale/del destinatario nel paese di destinazione finale)
DICHIARAZIONE DI USO FINALE
(se rilasciata dall'autorità governativa, inserire un numero di identificazione unico n. …)
A. PARTI
|
1. |
Esportatore (nome, indirizzo e estremi) |
|
2. |
Destinatario (nome, indirizzo e estremi) |
|
3. |
Utente finale (se diverso dal destinatario) |
|
4. |
Paese di destinazione finale |
B. ARTICOLI
|
1. |
Articoli (descrizione dettagliata degli articoli) |
|
2. |
Quantità (Unità)/Peso |
|
3. |
Uso finale (Scopo specifico per il quale saranno utilizzati gli articoli. Se gli articoli sono destinati ad essere incorporati o utilizzati per lo sviluppo, la produzione, l'uso o la riparazione di un altro articolo, descrivere l'articolo in questione, il suo scopo e il suo utilizzatore finale) |
|
4. |
Specificare la destinazione finale degli articoli (a meno che il destinatario agisca in quanto operatore commerciale, venditore all'ingrosso o rivenditore e non sia a conoscenza della destinazione finale degli articoli) |
C. DICHIARAZIONE DEL DESTINATARIO STRANIERO
C.1 Il destinatario agisce in quanto utente finale
A norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 6,e,dell'articolo 3 quater, paragrafo 2, e dell'articolo 3 quinquies, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, il richiedente un'autorizzazione deve presentare la presente dichiarazione di uso finale ovvero un documento equivalente che contenga informazioni sull'utilizzo finale e sulla destinazione finale di ciascun articolo fornito.
Dichiariamo (dichiaro) che gli articoli descritti nella sezione B forniti dall'esportatore indicato nella sezione A.1:
|
1. |
saranno utilizzati unicamente per gli scopi descritti nella sezione B.3 e che gli articoli o le loro riproduzioni, se pertinente, sono destinati a un uso finale nel paese indicato nella sezione A.4, nel luogo specificato nella sezione B.4; |
|
2. |
che gli articoli o le loro riproduzioni, se pertinente:
|
C.2 Il destinatario agisce in quanto operatore commerciale, venditore all'ingrosso o rivenditore (da compilare solo se la sezione C.1 non è applicabile)
A norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 6, dell'articolo 3 quater, paragrafo 2, e dell'articolo 3 quinquies, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, il richiedente un'autorizzazione deve presentare la presente dichiarazione di uso finale ovvero un documento equivalente che contenga informazioni sull'utilizzo finale e sulla destinazione finale di ciascun articolo fornito.
Dichiariamo (dichiaro) che gli articoli descritti nella sezione B forniti dall'esportatore indicato nella sezione A.1:
|
1. |
saranno utilizzati unicamente per gli scopi descritti nella sezione B.3 e che gli articoli o le loro riproduzioni, se pertinente, sono destinati a un uso finale nel paese indicato nella sezione A.4; |
|
2. |
che gli articoli o le loro riproduzioni, se pertinente:
|
|
FIRMA |
|
|
… Luogo Data |
… Firma originale dell'utente finale/del destinatario |
|
… Timbro/Marchio ufficiale dell'impresa |
… Nome e qualifica del firmatario in stampatello |
Se pertinente:
Timbro della Camera di commercio
(o di altra autorità di autentificazione)