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Document 32017H1140
Commission Recommendation (EU) 2017/1140 of 23 June 2017 on personal data that may be exchanged through the Early Warning and Response System (EWRS) established pursuant to Decision No 1082/2013/EU of the European Parliament and of the Council for the purposes of the coordination of contact tracing measures in relation to serious cross-border threats to health (notified under document C(2017) 4197) (Text with EEA relevance. )
Raccomandazione (UE) 2017/1140 della Commissione, del 23 giugno 2017, relativa ai dati personali che possono essere scambiati attraverso il sistema di allarme rapido e di reazione («SARR») istituito a norma della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ai fini del coordinamento delle misure di ricerca di contatti in relazione a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero [notificata con il numero C(2017) 4197] (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Raccomandazione (UE) 2017/1140 della Commissione, del 23 giugno 2017, relativa ai dati personali che possono essere scambiati attraverso il sistema di allarme rapido e di reazione («SARR») istituito a norma della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ai fini del coordinamento delle misure di ricerca di contatti in relazione a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero [notificata con il numero C(2017) 4197] (Testo rilevante ai fini del SEE. )
C/2017/4197
GU L 164 del 27.6.2017, p. 65–67
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 164/65 |
RACCOMANDAZIONE (UE) 2017/1140 DELLA COMMISSIONE
del 23 giugno 2017
relativa ai dati personali che possono essere scambiati attraverso il sistema di allarme rapido e di reazione («SARR») istituito a norma della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ai fini del coordinamento delle misure di ricerca di contatti in relazione a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero
[notificata con il numero C(2017) 4197]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) ha istituito un sistema di allarme rapido e di reazione («SARR») sotto forma di una rete di costante comunicazione tra la Commissione e le autorità sanitarie degli Stati membri competenti per la prevenzione e il controllo di alcune categorie di malattie trasmissibili. Le procedure che disciplinano il funzionamento del SARR sono state stabilite nella decisione 2000/57/CE della Commissione (2). |
(2) |
La decisione n. 2119/98/CE è stata abrogata e sostituita dalla decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). La nuova decisione ha rilanciato il SARR e ha inoltre ampliato l'ambito di applicazione della rete di costante comunicazione per comprendere altre tipologie di minacce biologiche e altre categorie di gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, incluse le minacce di origine chimica, ambientale o ignota. Essa ha altresì stabilito norme in materia di sorveglianza epidemiologica, monitoraggio, allarme rapido e lotta contro le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero. |
(3) |
La decisione 2000/57/CE è stata abrogata e sostituita dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/253 della Commissione (4). |
(4) |
A norma dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera i), della decisione n. 1082/2013/UE, la notifica di gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero attraverso il SARR dovrebbe comprendere i dati necessari all'identificazione delle persone che hanno contratto l'infezione e dei soggetti potenzialmente in pericolo («dati per la ricerca di contatti»). In linea con l'articolo 16, paragrafo 9, lettera b), di tale decisione, e con l'obiettivo di garantire l'efficacia e l'applicazione uniforme di tali notifiche, è opportuno raccomandare un elenco indicativo dei dati personali che possono essere comunicati dalle autorità competenti per il SARR. |
(5) |
Lo scambio dei dati personali attraverso il SARR dovrebbe svolgersi conformemente alle prescrizioni di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Benché, di norma, la direttiva 95/46/CE e il regolamento (CE) n. 45/2001 precludano il trattamento di categorie particolari di dati personali, compresi quelli relativi alla salute di una persona, tale trattamento è comunque autorizzato nella misura in cui è necessario per salvaguardare un interesse vitale della persona interessata, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 95/46/EC e dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 45/2001, come pure per motivi di interesse pubblico rilevante purché siano previste le opportune garanzie, come disposto dal diritto dell'Unione o degli Stati membri a norma rispettivamente dell'articolo 8, paragrafo 4, e dell'articolo 10, paragrafo 4, dei summenzionati atti. |
(6) |
Attraverso il SARR dovrebbero essere scambiati solo i dati personali necessari al conseguimento dei summenzionati fini, come determinato nei singoli casi, e la presente raccomandazione non dovrebbe costituire un'autorizzazione a scambiare tutte le tipologie di dati personali dalla stessa contemplati. |
(7) |
Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 e ha espresso un parere il 24 agosto 2015 (C 2015-0629), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE
1. |
Un elenco indicativo dei dati personali che possono essere scambiati ai fini del coordinamento delle misure di ricerca di contatti è stabilito nell'allegato della presente raccomandazione. |
2. |
Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione. |
Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2017
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) Decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità (GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1).
(2) Decisione 2000/57/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, sul sistema di allarme rapido e di reazione per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili, previsto dalla decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 21 del 26.1.2000, pag. 32).
(3) Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2017/253 della Commissione, del 13 febbraio 2017, che stabilisce le procedure per la notifica degli allarmi nell'ambito del sistema di allarme rapido e di reazione istituito in relazione a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e per lo scambio delle informazioni, la consultazione e il coordinamento delle risposte a tali minacce a norma della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 37 del 14.2.2017, pag. 23).
(5) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(6) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
ALLEGATO
Elenco indicativo dei dati personali che possono essere scambiati ai fini del coordinamento delle misure di ricerca di contatti
1. INFORMAZIONI A CARATTERE PERSONALE
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Nome e cognome; |
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nazionalità, data di nascita, sesso; |
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paese di residenza; |
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tipo di documento di identità, numero e autorità che l'ha rilasciato; |
— |
domicilio/residenza attuale (strada e numero civico, città, paese, codice postale); |
— |
numeri di telefono (cellulare, domicilio privato, lavoro); |
— |
indirizzo e-mail (privato, lavoro). |
2. SPECIFICHE RELATIVE AL VIAGGIO
— |
Dati relativi al trasporto (numero del volo, data del volo e lunghezza del tragitto, nome della nave, numero di targa); |
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numero/i del posto a sedere; |
— |
numero/i della cabina. |
3. INFORMAZIONI DI CONTATTO
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Nomi delle persone visitate/luoghi di soggiorno; |
— |
date e indirizzi dei luoghi di soggiorno (strada e numero civico, città, paese, codice postale); |
— |
numeri di telefono (cellulare, domicilio privato, lavoro); |
— |
indirizzo e-mail (privato, lavoro). |
4. DATI DEGLI ACCOMPAGNATORI
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Nome e cognome; |
— |
nazionalità; |
— |
paese di residenza; |
— |
tipo di documento di identità, numero e autorità che l'ha rilasciato; |
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domicilio attuale (strada e numero civico, città, paese, codice postale); |
— |
numeri di telefono (cellulare, domicilio privato, lavoro); |
— |
indirizzo e-mail (privato, lavoro). |
5. CHI CONTATTARE IN CASO DI EMERGENZA
— |
Nome della persona da contattare; |
— |
indirizzo (strada e numero civico, città, paese, codice postale); |
— |
numeri di telefono (cellulare, domicilio privato, lavoro); |
— |
indirizzo e-mail (privato, lavoro). |