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Document 32017D0099
Commission Implementing Decision (EU) 2017/99 of 18 January 2017 amending Decision 93/195/EEC as regards animal health and veterinary certification conditions for the re-entry of registered horses for racing, competition and cultural events after temporary export to Mexico and the United States of America, and amending Annex I to Decision 2004/211/EC as regards the entries for China and Mexico in the list of third countries and parts thereof from which imports into the Union of live equidae and semen, ova and embryos of the equine species are authorised (notified under document C(2017) 128) (Text with EEA relevance. )
Decisione di esecuzione (UE) 2017/99 della Commissione, del 18 gennaio 2017, che modifica la decisione 93/195/CEE per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea in Messico e negli Stati Uniti d'America, che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne le voci relative alla Cina e al Messico figuranti nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina [notificata con il numero C(2017) 128] (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Decisione di esecuzione (UE) 2017/99 della Commissione, del 18 gennaio 2017, che modifica la decisione 93/195/CEE per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea in Messico e negli Stati Uniti d'America, che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne le voci relative alla Cina e al Messico figuranti nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina [notificata con il numero C(2017) 128] (Testo rilevante ai fini del SEE. )
C/2017/0128
GU L 16 del 20.1.2017, pp. 44–50
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrog. impl. da 32018R0659
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20.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 16/44 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/99 DELLA COMMISSIONE
del 18 gennaio 2017
che modifica la decisione 93/195/CEE per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea in Messico e negli Stati Uniti d'America, che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne le voci relative alla Cina e al Messico figuranti nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina
[notificata con il numero C(2017) 128]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera a),
vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (2), in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 19, frase introduttiva e lettere a) e b),
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 2009/156/CE definisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni di equidi vivi nell'Unione. Essa dispone che le importazioni di equidi nell'Unione siano autorizzate unicamente in provenienza dai paesi terzi che soddisfano determinate condizioni di polizia sanitaria. |
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(2) |
La decisione 93/195/CEE (3) della Commissione stabilisce modelli di certificati sanitari per la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea per la partecipazione a corse, competizioni e manifestazioni culturali. Il modello di certificato sanitario di cui all'allegato II della medesima decisione stabilisce, tra l'altro, che un cavallo registrato esportato temporaneamente per un periodo non superiore a 30 giorni deve, dal momento della sua uscita dall'Unione, essere stato solamente nel paese che ha emesso il certificato per la reintroduzione nell'Unione o in un paese terzo appartenente allo stesso gruppo sanitario indicato nell'allegato I di tale decisione. |
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(3) |
Le manifestazioni equestri del LG Global Champions Tour avranno luogo con il patrocinio della Fédération Equestre Internationale a Miami, Stati Uniti d'America, e nell'area metropolitana di Città del Messico, Messico, dal 30 marzo al 30 aprile 2017. |
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(4) |
Visto che le manifestazioni del LG Global Champions Tour negli Stati Uniti d'America e nell'area metropolitana di Città del Messico saranno soggette a un livello elevato di controllo veterinario ufficiale, è possibile stabilire condizioni specifiche di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per la reintroduzione nell'Unione dei cavalli che sono stati esportati temporaneamente per un periodo non superiore a 30 giorni ai fini della partecipazione alle suddette manifestazioni equestri. |
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(5) |
Per poter autorizzare la reintroduzione nell'Unione tra il dal 30 marzo e il 30 aprile 2017 di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea finalizzata alla partecipazione al LG Global Champions Tour a Miami e a Città del Messico e per stabilire un modello di certificato sanitario destinato a tali cavalli registrati è necessario modificare la decisione 93/195/CEE. |
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(6) |
La decisione 93/195/CEE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza. |
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(7) |
La decisione 2004/211/CE della Commissione (4) stabilisce l'elenco dei paesi terzi, o delle loro parti ove si applichi la regionalizzazione, da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi e sperma, ovuli ed embrioni della specie equina, nonché le altre condizioni applicabili a tali importazioni. Tale elenco figura nell'allegato I della decisione 2004/211/CE. |
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(8) |
Al fine di ospitare una manifestazione equestre del LG Global Champions Tour per un periodo di 30 giorni nel 2014, 2015, 2016, realizzata con il patrocinio della Fédération Equestre Internationale (FEI), le autorità competenti cinesi hanno chiesto che una parte dell'area metropolitana di Shanghai sia riconosciuta come zona indenne da malattie equine. |
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(9) |
Tenuto conto delle garanzie e delle informazioni fornite dalle autorità cinesi e al fine di disciplinare la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea in una determinata parte del territorio della Cina per un arco di tempo limitato, conformemente alle disposizioni della decisione 93/195/CEE, la Commissione ha adottato le decisioni di esecuzione 2014/127/UE (5), (UE) 2015/557 (6) e (UE) 2016/361 (7), che approvavano in via provvisoria la regione CN-2. |
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(10) |
Le autorità competenti cinesi hanno chiesto che la regione CN-2 sia riconosciuta come zona indenne da malattie equine ai fini del LG Global Champions Tour 2017 che sarà realizzato con il patrocinio della Fédération Equestre Internationale (FEI). Poiché la manifestazione avrà luogo alle stesse condizioni di polizia sanitaria e di quarantena applicabili nel 2014, nel 2015 e nel 2016, è opportuno adeguare la data nella colonna 15 della tabella dell'allegato I della decisione 2004/211/CE per la regione CN-2 al fine di prevedere un'autorizzazione temporanea soltanto per tale zona. |
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(11) |
Poiché l'area metropolitana di Città del Messico è una regione ad altitudine elevata, con un rischio ridotto di trasmissione propagata da vettori di stomatite vescicolosa o taluni sottotipi dei virus dell'encefalomielite equina venezuelana, e poiché si tratta di una regione in cui l'encefalomielite equina venezuelana non è segnalata da più di due anni, è opportuno autorizzare la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea per un periodo inferiore a 30 giorni nell'area metropolitana di Città del Messico dal 30 marzo 2017 al 30 aprile 2017. È necessario modificare la voce relativa al Messico nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE. |
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(12) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2004/211/CE. |
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(13) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 93/195/CEE è così modificata:
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1) |
all'articolo 1, l'ultimo trattino è sostituito dal testo seguente:
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2) |
l'allegato X è sostituito dal testo dell'allegato I della presente decisione. |
Articolo 2
L'allegato I della decisione 2004/211/CE è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2017
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.
(2) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.
(3) Decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea (GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1).
(4) Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1).
(5) Decisione di esecuzione 2014/127/UE della Commissione, del 7 marzo 2014, che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa alla Cina figurante nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina (GU L 70 dell'11.3.2014, pag. 28).
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2015/557 della Commissione, del 31 marzo 2015, che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa alla Cina figurante nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina (GU L 92 dell'8.4.2015, pag. 107).
(7) Decisione di esecuzione (UE) 2016/361 della Commissione, del 10 marzo 2016, che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa alla Cina figurante nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina (GU L 67 del 12.3.2016, pag. 57).
ALLEGATO I
ALLEGATO II
La tabella dell'allegato I della decisione 2004/211/CE è così modificata:
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1) |
nella colonna 15 della riga corrispondente alla regione CN-2 della Cina, i termini «Valido dal 15 aprile al 15 maggio 2016» sono sostituiti dai termini: «Valido dal 20 aprile al 20 maggio 2017»; |
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2) |
nella colonna 15 della riga corrispondente alla regione MX-1 del Messico, i termini «Valido dal 30 marzo al 30 aprile 2016» sono sostituiti dai termini: «Valido dal 30 marzo al 30 aprile 2017». |