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Document 32016L2037

Direttiva (UE) 2016/2037 della Commissione, del 21 novembre 2016, che modifica la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per quanto riguarda la pressione massima ammissibile dei generatori aerosol e adegua le sue disposizioni concernenti l'etichettatura al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (Testo rilevante ai fini del SEE )

C/2016/7317

GU L 314 del 22.11.2016, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2037/oj

22.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/11


DIRETTIVA (UE) 2016/2037 DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 2016

che modifica la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per quanto riguarda la pressione massima ammissibile dei generatori aerosol e adegua le sue disposizioni concernenti l'etichettatura al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol (1), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 75/324/CEE stabilisce norme per l'immissione sul mercato dei generatori aerosol. Essa armonizza le prescrizioni di sicurezza per i generatori aerosol, comprese quelle relative alle capacità nominali, al riempimento e ad altri rischi di pressione nonché le prescrizioni sull'etichettatura dei generatori aerosol compresi nel suo campo d'applicazione e immessi sul mercato a norma delle disposizioni di tale direttiva.

(2)

Negli ultimi anni il progresso tecnico e l'innovazione hanno portato alla messa a punto di generatori aerosol con propellenti innovativi e non infiammabili, principalmente gas compressi quali azoto, aria compressa o anidride carbonica. L'attuale pressione massima ammissibile dei generatori aerosol prevista dalla direttiva 75/324/CEE limita tuttavia lo sviluppo di aerosol con propellenti non infiammabili in quanto influisce negativamente sull'efficacia della nebulizzazione durante tutto il ciclo di vita di tali aerosol. Più precisamente, il calo della pressione di tali generatori aerosol durante l'uso provoca una riduzione dell'efficacia di espulsione del contenuto e un notevole deterioramento della loro prestazione.

(3)

La direttiva 2008/47/CE della Commissione (2) ha aumentato la pressione massima ammissibile dei generatori aerosol con propellenti non infiammabili da 12 a 13,2 bar, che all'epoca era il limite massimo di pressione che consentiva di garantire la sicurezza. L'ulteriore progresso tecnico e innovazione rendono tuttavia possibile un nuovo adeguamento di tale limite senza compromettere la sicurezza di detti generatori aerosol. È pertanto possibile autorizzare un nuovo aumento al fine di migliorare la portata e la qualità della nebulizzazione di tali generatori aerosol immessi sul mercato, offrendo così una scelta più ampia ed efficace ai consumatori.

(4)

Grazie all'aumento della pressione ammissibile dei generatori aerosol con propellente non infiammabile i fabbricanti avrebbero una scelta più ampia e sarebbe possibile utilizzare tali aerosol per più applicazioni. Esso consentirebbe inoltre, nella misura del possibile, di sostituire i propellenti infiammabili con quelli non infiammabili migliorando in tal modo l'efficacia e la prestazione ambientale dei generatori aerosol e garantendo al tempo stesso gli attuali livelli di sicurezza previsti dalla direttiva 75/324/CEE.

(5)

Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) dispone l'armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura delle sostanze e delle miscele all'interno dell'Unione. Nonostante le disposizioni in materia di etichettatura della direttiva 75/324/CEE siano già state allineate a quelle di detto regolamento dalla direttiva 2013/10/UE della Commissione (4), è necessario un ulteriore adeguamento per tener conto delle successive modifiche introdotte dal regolamento (UE) n. 487/2013 della Commissione (5). È pertanto opportuno migliorare la chiarezza giuridica e la coerenza con le disposizioni in materia di etichettatura contenute nel regolamento (CE) n. 1272/2008 senza tuttavia imporre nuovi obblighi.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 75/324/CEE.

(7)

Poiché l'aumento della pressione massima ammissibile dei generatori aerosol con propellenti non infiammabili non dà luogo ad alcun nuovo obbligo per i fabbricanti ma prevede soltanto un'opzione supplementare in caso di utilizzo di propellenti non infiammabili, non è necessario prevedere un periodo transitorio.

(8)

È necessario garantire che la nuova legislazione sia applicata a decorrere dalla stessa data per tutti gli Stati membri, a prescindere dalla data di recepimento.

(9)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva sui generatori aerosol,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 75/324/CEE

L'allegato della direttiva 75/324/CEE è così modificato:

a)

il punto 2.2 è sostituito dal seguente:

«2.2.   Etichettatura

Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1272/2008, su ogni generatore aerosol si devono apporre, in modo visibile, leggibile e indelebile, le seguenti indicazioni:

a)

quando l'aerosol è classificato come “non infiammabile” secondo i criteri del punto 1.9, l'avvertenza “Attenzione” e gli altri elementi dell'etichetta per aerosol di categoria 3 di cui all'allegato I, tabella 2.3.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008;

b)

quando l'aerosol è classificato come «infiammabile» secondo i criteri del punto 1.9, l'avvertenza “Attenzione” e gli altri elementi dell'etichetta per aerosol di categoria 2 di cui all'allegato I, tabella 2.3.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008;

c)

quando l'aerosol è classificato come «estremamente infiammabile» secondo i criteri del punto 1.9, l'avvertenza “Pericolo” e gli altri elementi dell'etichetta per aerosol di categoria 1 di cui all'allegato I, tabella 2.3.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008;

d)

se l'aerosol è un prodotto di consumo il consiglio di prudenza P102 di cui all'allegato IV, parte 1, tabella 6.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008;

e)

le ulteriori precauzioni d'impiego che informano i consumatori dei pericoli specifici del prodotto; se il generatore aerosol è accompagnato da istruzioni d'uso separate, queste devono recare tali precauzioni d'impiego supplementari.»

b)

il punto 3.1.2 è sostituito dal seguente:

«3.1.2.

A 50 °C la pressione nel generatore aerosol non deve superare i valori indicati nella seguente tabella, in funzione del tenore dei gas nel generatore aerosol:

Tenore dei gas

Pressione a 50 °C

Gas liquefatto o miscela di gas con un campo di infiammabilità con l'aria a 20 °C e a una pressione normale di 1,013 bar

12 bar

Gas liquefatto o miscela di gas non aventi un campo di infiammabilità con l'aria a 20 °C e a una pressione normale di 1,013 bar

13,2 bar

Gas compressi o gas disciolti sotto pressione non aventi un campo di infiammabilità con l'aria a 20 °C e a una pressione normale di 1,013 bar

15 bar»

Articolo 2

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 12 dicembre 2017 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 12 febbraio 2018.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40.

(2)  Direttiva 2008/47/CE della Commissione, dell'8 aprile 2008, che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol (GU L 96 del 9.4.2008, pag. 15).

(3)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(4)  Direttiva 2013/10/UE della Commissione, del 19 marzo 2013, che modifica la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol al fine di adattare le sue disposizioni concernenti l'etichettatura al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 77 del 20.3.2013, pag. 20).

(5)  Regolamento (UE) n. 487/2013 della Commissione, dell'8 maggio 2013, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 149 dell'1.6.2013, pag. 1).


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