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Document 32016H0136
Commission Recommendation (EU) 2016/136 of 28 January 2016 on the implementation of measures against tax treaty abuse (notified under document C(2016) 271)
Raccomandazione (UE) 2016/136 della Commissione, del 28 gennaio 2016, relativa all'attuazione di misure contro l'abuso dei trattati fiscali [notificata con il numero C(2016) 271]
Raccomandazione (UE) 2016/136 della Commissione, del 28 gennaio 2016, relativa all'attuazione di misure contro l'abuso dei trattati fiscali [notificata con il numero C(2016) 271]
GU L 25 del 2.2.2016, pp. 67–68
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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2.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 25/67 |
RACCOMANDAZIONE (UE) 2016/136 DELLA COMMISSIONE
del 28 gennaio 2016
relativa all'attuazione di misure contro l'abuso dei trattati fiscali
[notificata con il numero C(2016) 271]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,
considerando quanto segue:
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(1) |
I trattati fiscali svolgono un ruolo importante nel promuovere l'efficienza degli scambi transfrontalieri, in quanto garantiscono maggiore certezza ai contribuenti per quanto riguarda le loro transazioni internazionali. Nel sottoscrivere un trattato fiscale gli Stati contraenti accettano di conferirsi reciprocamente diritti fiscali al fine di eliminare la doppia imposizione e dare impulso alle attività economiche e alla crescita. I trattati fiscali non dovrebbero creare opportunità per eliminare o ridurre la tassazione mediante pratiche quali il «treaty shopping» (ricerca dei trattati più vantaggiosi) o altre strategie scorrette che vanificano gli obiettivi di tali convenzioni e pregiudicano il gettito fiscale degli Stati contraenti. La Commissione europea garantisce il pieno sostegno alle iniziative finalizzate a contrastare l'abuso dei trattati fiscali. |
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(2) |
Dopo la pubblicazione, nel febbraio 2013, della relazione sulla lotta contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (Addressing Base Erosion and Profit Shifting — BEPS), l'OCSE e i paesi del G-20 hanno adottato nel settembre 2013 un piano d'azione in 15 punti per contrastare tali pratiche. Da tali sforzi congiunti sono scaturite le relazioni finali sulle azioni 6 (evitare la concessione dei benefici di un trattato in circostanze inadeguate) e 7 (prevenire le pratiche per evitare artificiosamente lo status di stabile organizzazione), pubblicate nell'ottobre 2015. Entrambe le relazioni propongono di modificare il modello di convenzione fiscale dell'OCSE e di inserirlo nello strumento multilaterale che attua i risultati dei lavori sulle questioni relative ai trattati entro la fine del 2016, come chiesto dal progetto OCSE-G20. Nel loro insieme le modifiche proposte nelle due relazioni sono finalizzate a consentire ai paesi di risolvere i rispettivi problemi in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili riconducibili ai trattati fiscali. |
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(3) |
La relazione finale sull'azione 6 ha indicato nell'abuso dei trattati fiscali, e in particolare nella pratica del «treaty shopping», una fonte significativa dei problemi di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili e ha proposto un approccio basato su differenti tipi di salvaguardie contro l'abuso delle disposizioni dei trattati e su un certo livello di flessibilità per quanto concerne la loro applicazione. La relazione, oltre a proporre un chiarimento del fatto che i trattati fiscali non sono intesi a creare opportunità di doppia non-imposizione, raccomanda tra l'altro di inserire nello strumento multilaterale una norma generale antiabuso basata su un «test per la verifica delle finalità principali» di transazioni o accordi. |
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(4) |
La relazione finale sull'azione 7 distingue in particolare il ricorso alla figura del commissionario e l'utilizzo di esenzioni specifiche in relazione alla definizione di stabile organizzazione come le strategie più comuni per evitare artificiosamente la presenza a fini fiscali in forma di stabile organizzazione. Il ricorso alla figura del commissionario trae in genere vantaggio dall'approccio relativamente formale dell'attuale articolo 5, paragrafo 5, del modello di convenzione fiscale dell'OCSE per quanto riguarda la conclusione dei contratti di vendita. Le esenzioni specifiche alla definizione di stabile organizzazione applicabili alle attività di natura preparatoria o ausiliaria, oltre a essere vulnerabili agli abusi che utilizzano strategie basate su attività frammentate, sono scarsamente adeguate in relazione ai modelli economici dell'economia digitale. La relazione propone, pertanto, di modificare l'articolo 5 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE per renderlo più adatto a contrastare le strutture artificiose finalizzate a eluderne l'applicazione. |
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(5) |
Ai fini del corretto funzionamento del mercato interno è essenziale che gli Stati membri siano in grado di avvalersi di sistemi fiscali efficienti e di prevenire l'erosione indebita della loro base imponibile dovuta all'involontaria assenza di imposizione e agli abusi e che le soluzioni adottate per proteggere la loro base imponibile non creino indebiti disallineamenti e distorsioni del mercato. |
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(6) |
È altrettanto fondamentale che le misure adottate dagli Stati membri per attuare gli impegni assunti per fronteggiare il problema dell'erosione della base imponibile e del trasferimento degli utili siano in linea con le norme concordate a livello unionale in modo da garantire la certezza del diritto per i contribuenti come per le amministrazioni fiscali. |
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(7) |
Al fine di assicurare la conformità con il diritto dell'Unione, la norma generale antiabuso basata su un test per la verifica delle finalità principali, come suggerito nella relazione finale sull'azione 6, deve essere allineata alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di abuso del diritto, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente raccomandazione ha per oggetto l'attuazione, da parte degli Stati membri dell'Unione europea, di misure per contrastare l'abuso dei trattati fiscali.
2. NORMA ANTIELUSIONE BASATA SU UN TEST PER LA VERIFICA DELLE FINALITÀ PRINCIPALI
Quando gli Stati membri inseriscono nei trattati fiscali, conclusi tra di loro o con paesi terzi, una norma generale antielusione basata su un test per la verifica delle finalità principali in applicazione del modello di convenzione fiscale dell'OCSE, essi sono invitati a inserire in detti trattati la seguente modifica:
«Fatte salve le altre disposizioni della presente convenzione, non viene concesso, a norma della stessa convenzione, un beneficio in relazione a elementi di reddito o di capitale qualora, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, si possa ragionevolmente concludere che l'acquisizione di tale beneficio costituiva una delle finalità principali di un accordo o transazione che ha prodotto, direttamente o indirettamente, tale beneficio, a meno che non sia possibile accertare che esso è il frutto di una attività economica reale o che la concessione del beneficio in parola è conforme all'oggetto e alle finalità delle pertinenti disposizioni della presente convenzione».
3. DEFINIZIONE DI STABILE ORGANIZZAZIONE
Nei trattati fiscali conclusi tra di loro o con paesi terzi gli Stati membri sono invitati ad attuare e utilizzare le nuove disposizioni (proposte) dell'articolo 5 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE per contrastare le pratiche finalizzate a evitare artificiosamente lo status di stabile organizzazione, come indicato nella relazione finale sull'azione 7 del piano d'azione per contrastare l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili.
4. SEGUITO
Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle misure adottate per conformarsi alla presente raccomandazione nonché alle eventuali modifiche apportate a tali misure.
La Commissione pubblicherà una relazione sull'applicazione della presente raccomandazione entro tre anni dalla sua adozione.
5. DESTINATARI
Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.
Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2016
Per la Commissione
Pierre MOSCOVICI
Membro della Commissione