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Document 32016D2042

    Decisione (UE) 2016/2042 della Commissione, del 1° settembre 2016, sul regime di aiuti SA.38418 — 2014/C (ex 2014/N) al quale la Germania intende dare esecuzione a favore dei finanziamenti alla produzione e alla distribuzione cinematografica [notificata con il numero C(2016) 5551] (Testo rilevante ai fini del SEE )

    C/2016/5551

    GU L 314 del 22.11.2016, p. 63–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2042/oj

    22.11.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 314/63


    DECISIONE (UE) 2016/2042 DELLA COMMISSIONE

    del 1o settembre 2016

    sul regime di aiuti SA.38418 — 2014/C (ex 2014/N) al quale la Germania intende dare esecuzione a favore dei finanziamenti alla produzione e alla distribuzione cinematografica

    [notificata con il numero C(2016) 5551]

    (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

    dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli (1) e viste le osservazioni trasmesse,

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDIMENTO

    (1)

    Con lettera del 4 marzo 2014, la Germania ha comunicato alla Commissione la modifica del regime di aiuti per il sostegno alla produzione e distribuzione cinematografica [Filmförderungsgesetz («FFG»)]. Detto Stato membro ha fornito alla Commissione informazioni supplementari con le lettere del 17 aprile e del 16 luglio 2014.

    (2)

    Con lettera del 17 ottobre 2014, la Commissione ha informato la Germania della decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione alla misura in oggetto.

    (3)

    La decisione della Commissione di avviare il procedimento («decisione di avvio») è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni.

    (4)

    La Germania ha inviato le sue osservazioni sulla decisione di avvio con lettera dell'11 dicembre 2014.

    (5)

    La Commissione ha ricevuto osservazioni dalle parti interessate. La Commissione ha inoltrato tali osservazioni alla Germania, che ha avuto la possibilità di esprimersi in merito, inviando alcune osservazioni che sono pervenute con lettera del 5 marzo 2015.

    2.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA

    2.1.   Denominazione, regime

    (6)

    La base giuridica del regime è la settima versione della legge riguardante le misure per la promozione del cinema tedesco («FFG in der Fassung des Siebten Änderungsgesetzes») che definisce i dettagli delle condizioni per il sostegno al settore audiovisivo fornito dal consiglio federale tedesco per il cinema («Filmförderungsanstalt», FFA). Era stato approvato dalla Commissione fino al 31 dicembre 2016 tramite decisione nel caso SA.36753 del 3 dicembre 2013. La modifica prevista e comunicata di tale regime riguarda il finanziamento e la tassazione dei servizi dei fornitori di video on demand che non hanno sedi o agenzie in Germania.

    (7)

    Il regime federale attuale per il finanziamento alla produzione, distribuzione e proiezione cinematografica è finanziato con un'imposta particolare («Sonderabgabe») applicata alle imprese del settore cinematografico e audiovisivo nonché a quelle del settore radiotelevisivo. Gli esercenti di sale cinematografiche, i fornitori di video e quelli di video on demand devono pagare un'imposta obbligatoria al FFA in base al loro reddito derivante dallo sfruttamento dei film. Gli esercenti di sale cinematografiche stanno pagando un'imposta che si basa sul fatturato registrato al botteghino per ciascuna proiezione. I fornitori di video e quelli di video on demand stanno pagando una tassa che si basa sul loro fatturato netto annuo, a condizione che tale fatturato sia superiore a 50 000 EUR (3).

    (8)

    La modifica al regime viene effettuata in un contesto di rapidi progressi tecnologici, in particolare nella distribuzione dei film. La visione di film nelle abitazioni private avviene sempre più spesso tramite l'accesso a Internet piuttosto che attraverso il noleggio di supporti fisici. Il luogo in cui ha sede il fornitore dei servizi in questione — in tale caso la messa a disposizione di film per la visione privata — è divenuta meno importante per il successo dello sviluppo di un modello di impresa. Da un luogo stabilito un fornitore può essere in grado di fornire servizi in un altro territorio senza costi di trasporto o costi legati alla presenza fisica. Non è necessaria alcuna sede legale o alcuna filiale per fornire servizi on demand ai consumatori in uno determinato Stato membro. La misura che la Germania ha intenzione di attuare con la modifica proposta in merito al suo regime federale riguarda il finanziamento della distribuzione di film on demand. Finora, il sostegno era consentito solo ai fornitori di servizi di video on demand con sede legale o con una filiale in Germania. In futuro, i fornitori di video on demand senza alcuna sede o agenzia in Germania potranno beneficiare allo stesso modo per le loro offerte proposte via Internet in lingua tedesca e rivolte ai consumatori in Germania.

    (9)

    Inoltre, vengono apportate modifiche alla sezione 66, lettera a), paragrafo 2 del FFG relative al sistema di finanziamento del regime al fine di tenere conto di tale cambiamento e di garantire che, in cambio del loro diritto agli aiuti, i distributori di video on demand ubicati al di fuori della Germania siano soggetti a un'imposta. L'imposta si baserà sul fatturato che registrano con i prodotti che potrebbero beneficiare degli aiuti, vale a dire con le offerte che presentano in lingua tedesca su Internet ai consumatori in Germania, e solo a condizione che tale fatturato non sia soggetto a un'imposta analoga per il sostegno al settore cinematografico applicata dove ha sede il fornitore.

    (10)

    Secondo la Germania tale inclusione dei distributori di video on demand ubicati al di fuori del territorio tedesco è giustificata, in primo luogo, dal forte aumento complessivo della quota di video on demand nella distribuzione e nel consumo di film e, in secondo luogo, dal recente fenomeno che vede grandi distributori di video on demand, attivi a livello internazionale, scegliere un'unica sede all'interno dell'Unione da cui servono molti o tutti gli Stati membri. L'obiettivo dell'ampliamento è rimanere in linea con il sistema e la filosofia attuali del FFG, ossia far si che il consumo di film in Germania — tramite qualsiasi mezzo di distribuzione — garantisca entrate a un fondo di proprietà statale che sostiene vari obiettivi culturali fra cui la produzione e la distribuzione di film.

    (11)

    Per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi generati dall'imposta sui fornitori di video nazionali o stranieri, il 30 % sarà destinato al sostegno della videodistribuzione di film o della loro distribuzione on demand mentre il resto contribuirà, insieme ai contributi dei cinema e delle emittenti, al sostegno della produzione o della distribuzione di film tramite altri canali. Detto 30 % costituirà la sola fonte di finanziamento degli aiuti alla distribuzione di video.

    (12)

    L'applicazione della misura comunicata è prevista a partire dalla sua approvazione da parte della Commissione fino al 31 dicembre 2016. La quantità stimata di fondi annui disponibili derivanti dai ricavi dell'imposta sulla fornitura di materiale video è pari a 13 milioni di EUR.

    2.2.   Presenza di aiuto

    (13)

    In base a quanto concluso nella decisione di avvio, la misura descritta costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Secondo il presente articolo sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. La misura descritta soddisfa le condizioni cumulative che devono essere rispettate al fine di qualificarla come aiuto. Il sostegno alla distribuzione di film è concesso mediante risorse statali, conferisce un vantaggio economico selettivo alle imprese e può falsare o minacciare di falsare la concorrenza e il commercio nel mercato interno.

    (14)

    Per quanto riguarda le risorse statali, il sostegno previsto dal FFG è concesso mediante fondi finanziati con entrate ottenute da vari tributi parafiscali imposti da tale legge. Il FFA, istituzione di diritto pubblico, ridistribuisce i proventi di tali imposte a favore della produzione e della distribuzione di film. Di conseguenza, tali misure comprendono risorse statali e sono imputabili allo Stato.

    (15)

    I beneficiari del regime — produttori cinematografici, sceneggiatori, distributori di film, esercenti di sale cinematografiche — svolgono attività economiche e pertanto sono da considerare come imprese. Il sostegno dello Stato costituisce un vantaggio di cui non beneficerebbero in condizioni di mercato normali. Il regime è altresì selettivo in quanto i suoi unici beneficiari sono imprese con un ruolo nella produzione, nella distribuzione e nella proiezione di film.

    (16)

    Il mercato della produzione e della distribuzione di film è di portata internazionale. I beneficiari competono a livello internazionale con i produttori e i distributori di altri Stati membri. Di conseguenza, la misura tesa a sostenere la produzione, la distribuzione e la promozione di film incide sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri e rientra tra gli aiuti di Stato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

    2.3.   Motivi per l'avvio del procedimento

    2.3.1.   Compatibilità degli aiuti così modificati per la distribuzione di video on demand con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del trattato

    (17)

    La misura prevista — il finanziamento e la tassazione dei servizi di fornitori di video on demand senza alcuna sede o agenzia in Germania — costituisce una modifica al regime che la Commissione aveva approvato fino al 31 dicembre 2016. I criteri per la valutazione degli aiuti di Stato non sono cambiati rispetto alla precedente approvazione del regime e la modifica proposta riguarda solo gli aiuti alla videodistribuzione di film e l'imposta applicata ai distributori stranieri di video on demand.

    (18)

    Per quanto riguarda gli aiuti alla distribuzione di film da parte di fornitori di video on demand in quanto tali, la Commissione li ha già rilevati compatibili con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del trattato (4). L'ampliamento del gruppo dei possibili beneficiari ad aziende con sedi non in Germania non influisce negativamente sulla valutazione di compatibilità ai sensi di tale articolo.

    2.3.2.   Possibile violazione di altre disposizioni del diritto dell'Unione

    (19)

    La Commissione deve inserire nell'analisi degli aiuti di Stato la valutazione della conformità del finanziamento della misura di aiuto alle norme del diritto dell'Unione diverse dalle norme di concorrenza, se le forme di finanziamento costituiscono parte integrante di una misura di aiuto. È questo il caso in cui l'imposta è vincolata al finanziamento dell'aiuto, nel senso che il gettito fiscale dell'imposta viene necessariamente destinato al finanziamento dell'aiuto e ha un impatto diretto sull'ammontare del medesimo aiuto (5). Se in tale caso l'imposta risulta contraria ad altre disposizioni del trattato, la Commissione non può dichiarare l'aiuto, di cui fa parte l'imposta, compatibile con il mercato interno (6).

    (20)

    Il regime comunicato stabilisce che il 30 % del gettito dell'imposta a carico dei fornitori di video venga utilizzato per finanziare il sostegno alla videodistribuzione di film. Inoltre per tale tipo di aiuto non sono previste altre fonti di finanziamento. In tal modo si viene a creare un nesso fra il finanziamento della videodistribuzione e il gettito fiscale su questa attività, nel senso che il gettito fiscale è l'unica sua fonte di finanziamento e ha un impatto diretto sull'ammontare disponibile per tale aiuto. Di conseguenza l'imposta è vincolata ed è necessario verificare che sia anche in linea con le norme del diritto dell'Unione che non riguardano la concorrenza.

    (21)

    È stato pertanto necessario valutare se l'estensione dell'imposta ai fornitori di video on demand ubicati al di fuori della Germania fosse compatibile con l'articolo 110 del trattato, secondo il quale nessuno Stato membro applica ai prodotti di altri Stati membri alcuna imposta che non applica su prodotti nazionali analoghi. Inoltre, deve essere valutata la possibilità che l'imposta violi le norme riguardanti la giurisdizione sui fornitori di video on demand con sede in altri Stati membri, ai sensi di quanto disposto dalla direttiva 2010/13/UE del Parlamento e del Consiglio (7).

    2.3.2.1.   Articolo 110 del trattato

    (22)

    Un'imposta è incompatibile con l'articolo 110 ed è pertanto proibita nella misura in cui discrimina i prodotti importati, vale a dire nella misura in cui il sostegno finanziato dalla medesima imposta compensa sostanzialmente l'onere sostenuto dal prodotto nazionale tassato e non quello sostenuto dal prodotto importato (8).

    (23)

    Di conseguenza le imposte parafiscali, come quelle applicate ai sensi del regime descritto, possono essere contrarie all'articolo 110 del trattato qualora traggano beneficio dal regime solo i fornitori nazionali di servizi o qualora i medesimi traggano un maggiore beneficio rispetto ai concorrenti di altri Stati membri. In tale caso, per essere compatibili con il trattato, i servizi importati non devono essere soggetti all'imposta. Tuttavia, non è contraria all'articolo 110 del trattato la possibilità che i servizi importati dei fornitori di servizi in altri Stati membri, che sono soggetti all'imposta, possano beneficiare del regime allo stesso modo dei fornitori nazionali di servizi.

    (24)

    Anche se, come nel presente caso, un regime prevede nelle sue norme che anche i fornitori stranieri possono beneficiare dell'aiuto in modo non discriminatorio, tale possibilità non è di per sé sufficiente. Deve venire anche esclusa la possibilità che le condizioni favoriscano in modo strutturale, nella pratica, gli operatori nazionali.

    (25)

    La Commissione ha invitato la Germania e le parti interessate a esprimere osservazioni e a indicare fatti che attestano la conformità del regime con l'articolo 110 del trattato.

    2.3.2.2.   Direttiva 2010/13/UE

    (26)

    La misura comunicata applica un'imposta ai fornitori di video on demand stabiliti in altri Stati membri basata sul fatturato ottenuto con i servizi di video on demand nel mercato tedesco. Ciò solleva la questione relativa alla possibilità che la direttiva 2010/13/UE si applichi all'imposta.

    (27)

    Secondo l'articolo 13 della direttiva 2010/13/UE, gli Stati membri assicurano che i servizi di media audiovisivi a richiesta forniti da un fornitore di servizi di media soggetto alla loro giurisdizione promuovano, ove possibile e con i mezzi adeguati, la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse. L'articolo 13 cita a titolo esemplificativo di tale promozione i contributi finanziari in favore della produzione di opere europee e dell'acquisizione di diritti sulle stesse, nonché una quota di opere europee nei cataloghi dei fornitori di servizi on demand e la garanzia della loro rilevanza in detti cataloghi. In base al considerando 19, la direttiva 2010/13/UE non pregiudica la responsabilità degli Stati membri e delle loro autorità «quanto all'organizzazione — compresi i sistemi di concessione, autorizzazione amministrativa o tassazione —, al finanziamento delle trasmissioni televisive e al contenuto dei programmi».

    (28)

    Va rilevato che quando è entrata in vigore la direttiva 2010/13/UE, i servizi on demand per i quali il fornitore del servizio non aveva una sede nello Stato membro all'interno del quale venivano ricevuti i medesimi servizi costituivano ancora un fenomeno di ridotta importanza. La loro quota di mercato è andata però aumentando in modo significativo fino ai giorni nostri. Nel 2014 il mercato dei video on demand (VOD) nell'UE era pari a 2,501 miliardi di EUR e tale dato indica un aumento del 272 % rispetto al 2010. In Germania, il mercato VOD era pari a 315,2 milioni di EUR nel 2014 con un incremento del 172 % a partire dal 2010 (9).

    (29)

    Se il FFG dovesse venire considerato come una misura che attua l'articolo 13 della direttiva 2010/13/UE, la competenza giurisdizionale della Germania sui fornitori di video on demand con sede in altri Stati membri dovrebbe essere valutata in relazione alle norme riguardanti la giurisdizione definite nella citata direttiva. In base all'articolo 2, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera a) e paragrafo 3 della direttiva 2010/13/UE, ciascuno Stato membro ha la competenza giurisdizionale per regolamentare, secondo le norme specifiche ivi enunciate, i servizi di media audiovisivi resi disponibili da fornitori di servizi di media con sede nel medesimo Stato membro. Inoltre, secondo l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE, «Gli Stati membri assicurano la libertà di ricezione e non ostacolano la ritrasmissione sul proprio territorio di servizi di media audiovisivi provenienti da altri Stati membri per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla presente direttiva».

    (30)

    Di conseguenza, laddove si applica la direttiva 2010/13/UE, spetta allo Stato membro in cui ha sede il fornitore di servizi di media garantire il rispetto delle norme applicabili ai servizi di media audiovisivi sotto la sua giurisdizione. Per i servizi di media audiovisivi on demand, i possibili motivi di deroga da tale principio sono enunciati in modo esauriente nell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2010/13/UE.

    (31)

    Di conseguenza, la Commissione ha espresso dubbi nella decisione di avvio per quanto riguarda la compatibilità con il mercato interno della modifica comunicata relativa all'attuale misura di aiuto di Stato FFG. Tali dubbi hanno riguardato, in particolare, la compatibilità con la direttiva 2010/13/UE dell'aiuto alla distribuzione di film che è finanziato da un fondo in cui confluiscono imposte sui fornitori di video on demand con sede al di fuori della Germania.

    3.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

    (32)

    Sono state ricevute osservazioni da dieci parti interessate. Tali osservazioni sono state presentate dalle emittenti pubbliche tedesche ARD e ZDF, dall'associazione delle emittenti commerciali tedesche (VPRT), dalla «European Digital Media Association» (EDiMA), dalla «Verband Deutscher Kabelnetzbetreiber» (ANGA), dal fondo cinematografico pubblico «Mitteldeutsche Medienförderung» (MDM), dall'organizzazione «Spitzenorganisation der Deutschen Filmwirtschaft» (SPIO), dai membri che rappresentano i settori della produzione, della tecnica e della distribuzione cinematografica, dagli esercenti di sale cinematografiche (AG Kino e HDF Kino) nonché dall'associazione dei produttori cinematografici tedeschi (Produzentenallianz). Una delle parti interessate ha chiesto di applicare il segreto d'ufficio alla sua identità.

    3.1.   Su una possibile infrazione dell'articolo 110 del trattato

    (33)

    Da un lato, la parte interessata che ha chiesto di non rivelare la sua identità («Società X»), ravvisa il rischio che l'articolo 110 del trattato sia violato. Anche se il regime dispone nelle sue norme che anche i fornitori stranieri possono beneficiare dell'aiuto in modo non discriminatorio, nella pratica le condizioni favorirebbero in modo strutturale gli operatori nazionali.

    (34)

    Vi sarebbe discriminazione in quanto, almeno attualmente, i membri del consiglio di amministrazione che decide in merito alle sovvenzioni sono tutti tedeschi. La distribuzione di sovvenzioni sarebbe stabilita in modo discrezionale e pertanto i fondi verrebbero molto probabilmente indirizzati alle società tedesche. Inoltre, la Società X sostiene che i fornitori stranieri offrirebbero una maggiore quota di contenuti stranieri, anche se indirizzati a un pubblico tedesco. Di conseguenza, disporrebbero di meno film che potrebbero beneficiare di aiuti alla distribuzione in quanto offrono un minore numero di film tedeschi. Inoltre, i fornitori di VOD stranieri dovrebbero far fronte a una barriera linguistica in quanto le norme pertinenti sono disponibili solo in tedesco e le richieste devono essere presentate in tedesco.

    (35)

    La Società X critica il ridotto importo dell'aiuto assegnato per film in qualità di aiuto alla distribuzione e la ridotta quota complessiva per la distribuzione di VOD in tale tipologia di aiuto rispetto alle vendite di video su supporto DVD o BluRay. Critica inoltre il fatto che l'imposta sia applicata ai fatturati di tutti i film, indipendentemente dal fatto che siano idonei o meno, in quanto trattasi di film tedeschi o europei, per ricevere il finanziamento alla distribuzione. Infine, i prestatori nazionali di VOD sarebbero meno interessati dall'imposta in quanto alcuni di essi sarebbero operatori televisivi e di VOD o di servizi via cavo integrati verticalmente che potrebbero anche beneficiare dell'aiuto alla produzione da parte del fondo cinematografico federale finanziato dai fornitori di VOD.

    (36)

    ANGA, che rappresenta anche i fornitori di VOD in Germania rileva, d'altro canto, una discriminazione verso i fornitori nazionali in quanto sono soggetti alla tassazione della loro offerta nazionale, mentre i concorrenti stranieri che gli fanno concorrenza con offerte su misura per il medesimo mercato non sono soggetti a tassazione sul fatturato pertinente solo per il fatto che scelgono di stabilire il domicilio all'estero. Anche SPIO, VPRT, Produzentenallianz e MDM suggeriscono che l'imposta porrebbe fine a una discriminazione dei fornitori nazionali. Secondo SPIO, la parte principale del fatturato da VOD in Germania è generato da 13 aziende, delle quali 6 hanno sede all'estero. Tali cifre non tengono ancora conto del recente ingresso nel mercato di uno dei principali fornitori di VOD degli Stati Uniti che ha sede nei Paesi Bassi. SPIO ritiene che l'elemento decisivo per la tassazione non dovrebbe essere la più o meno fortuita ubicazione del fornitore. Nell'era digitale a un fornitore basta avere una sede nel mercato interno. La questione più pertinente per la tassazione dovrebbe riguardare la possibilità per il fornitore che acquisisce le licenze cinematografiche per il mercato tedesco di svolgere la sua attività con i consumatori finali in Germania. SPIO sottolinea inoltre che i dati da essa raccolti mostrano che i fornitori di VOD stranieri hanno nelle loro offerte un'attenzione alle produzioni tedesche che è analoga a quella dei fornitori nazionali.

    3.2.   Sulla compatibilità con la direttiva 2010/13/UE

    (37)

    Per quanto riguarda la direttiva 2010/13/UE, la Società X e EDiMA sono del parere che la misura comunicata rappresenti una misura per promuovere l'accesso alle opere europee ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, di detta direttiva, in violazione del principio del paese di origine.

    (38)

    Le altre parti interessate hanno sostenuto la proposta tedesca ed erano del parere che l'imposta non rappresentasse una violazione dell'articolo 13, paragrafo 1, concernente gli articoli 2 e 3 della direttiva 2010/13/UE.

    4.   OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA

    (39)

    La Germania rileva che, in generale, sarebbe nell'interesse di tutti gli Stati membri prevenire una distorsione della concorrenza nel settore cinematografico relativa alle decisioni sull'ubicazione, in quanto le società scelgono la loro sede principalmente per motivi fiscali. L'esclusione dei fornitori di VOD con sede al di fuori della Germania e che forniscono servizi a una clientela tedesca avrebbe un effetto negativo sul finanziamento delle opere europee.

    4.1.   Su una possibile infrazione dell'articolo 110 del trattato

    (40)

    La Germania conferma la sua convinzione sul fatto che l'imposta proposta riguardante i fornitori di VOD stranieri non favorisce, nella pratica, gli operatori nazionali rispetto a quelli stranieri. Non è plausibile, secondo la Germania, quanto affermato dalla Società X secondo cui il finanziamento sarebbe diretto alle società tedesche in quanto il consiglio di amministrazione che concede sovvenzioni è composto da tedeschi. I criteri per il finanziamento non dipendono dalla sede del richiedente ma dalla qualità culturale e creativa delle opere audiovisive che potrebbero beneficiare del sostegno alla distribuzione. La Germania riconosce esplicitamente e accoglie con favore il fatto che i fornitori di VOD stranieri offrano una quantità significativa di film tedeschi che potrebbero ottenere l'aiuto.

    (41)

    Non è nemmeno valida l'argomentazione secondo cui i fornitori stranieri offrirebbero una quota maggiore di contenuti stranieri e avrebbero pertanto meno film che possono beneficiare dell'aiuto alla distribuzione, nonostante l'imposta sia applicata sul fatturato di tutti i film. Innanzitutto, non discrimina fra fornitori nazionali e stranieri. Si troverebbero in tale situazione anche i fornitori nazionali con un'offerta cinematografica perlopiù non idonea. In secondo luogo, ciò non costituirebbe una discriminazione indiretta in quanto i fornitori stranieri, in realtà, non offrono meno film che potrebbero beneficiare dell'aiuto rispetto ai loro concorrenti nazionali, ma ne offrono anzi di più e ciò è dimostrato dai dati dell'Osservatorio europeo dell'audiovisivo menzionati nella comunicazione della Commissione sul cinema europeo nell'era digitale (10).

    (42)

    La Germania respinge anche l'argomentazione secondo cui i fornitori di VOD stranieri dovrebbero far fronte a una barriera linguistica. L'imposta è rivolta solo ai fornitori che stanno commercializzando in modo attivo la loro offerta in tedesco sul mercato tedesco; in ogni caso, questi devono avere familiarità con la legislazione pertinente. Inoltre, il fondo offre ai richiedenti consulenza, se necessaria, anche in inglese.

    (43)

    Per quanto riguarda il presunto ridotto importo dell'aiuto per film in qualità di aiuto alla distribuzione e la ridotta quota complessiva per la distribuzione di VOD in tale tipologia di aiuto, la Germania è del parere che le condizioni per l'aiuto alla distribuzione non siano diverse per le varie forme di sostegno tecnico. Non sarebbe in nessun caso possibile che i costi per la creazione dell'infrastruttura tecnica generale per la stampa o il caricamento di film su vari supporti di distribuzione possano ricevere l'aiuto. L'aiuto si rivolge all'intera opera ammissibile.

    (44)

    Infine, per quanto riguarda l'argomentazione secondo cui i fornitori di VOD nazionali sarebbero meno interessati dall'imposta in quanto alcuni di loro sarebbero operatori televisivi e di VOD o di servizi via cavo integrati verticalmente, la Germania sottolinea che, innanzitutto, sono compresi solo alcuni fornitori. In secondo luogo, tale argomentazione non tiene in considerazione il fatto che anche le filiali di dette società che si occupano di trasmissione devono contribuire al fondo cinematografico.

    4.2.   Sulla compatibilità con la direttiva 2010/13/UE

    (45)

    La Germania sostiene che l'imposta prevista non rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/13/UE. Non costituirebbe pertanto una violazione dell'articolo 13, paragrafo 1, in combinato disposto con gli articoli 2 e 3 di detta direttiva. L'imposta non può essere considerata come una misura di regolamentazione con effetti sui servizi di media, sulla loro programmazione e diffusione. Il finanziamento cinematografico non è armonizzato a livello dell'Unione. La tassazione nel luogo di consumo o destinazione dei servizi di media segue anche la logica applicata alla tassazione IVA sui servizi nell'Unione, applicabile dal 1o gennaio 2015.

    (46)

    Tenuto conto del rapido incremento della quota di mercato dei fornitori di VOD stranieri, i fornitori tedeschi subirebbero uno svantaggio concorrenziale se dovessero continuare a essere tassati mentre i concorrenti stranieri attivi sul mercato nazionale non venissero resi soggetti alla medesima imposta. iTunes per esempio, che non ha sede in Germania, sarebbe già oggi il principale fornitore di VOD per quanto riguarda i film tedeschi.

    5.   VALUTAZIONE DELLA MISURA

    5.1.   Presenza di aiuto

    (47)

    In base a quanto spiegato nei punti da 13 a 16 della presente decisione, la misura descritta costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Il sostegno alla distribuzione di film è concesso mediante risorse statali, conferisce un vantaggio economico selettivo alle imprese e può falsare o minacciare di falsare la concorrenza e il commercio nel mercato interno.

    5.2.   Compatibilità degli aiuti così modificati per la distribuzione di video on demand con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del trattato

    (48)

    La misura prevista — il finanziamento e la tassazione dei servizi di fornitori di video on demand senza sedi o agenzie in Germania — costituisce una modifica del regime che la Commissione aveva approvato fino al 31 dicembre 2016. I criteri per valutare l'esistenza di aiuti di Stato non sono cambiati dalla precedente approvazione.

    (49)

    Per quanto riguarda gli aiuti alla distribuzione di film da parte di fornitori di video on demand in quanto tali, la Commissione li ha già rilevati compatibili con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del trattato (11). Ha pertanto concluso, già nella decisione di avvio, che l'ampliamento del gruppo dei possibili beneficiari alle aziende con sedi non in Germania non influisce di per sé negativamente sulla valutazione di compatibilità di cui a detto articolo.

    5.3.   Possibile violazione di altre disposizioni del diritto dell'Unione

    5.3.1.   Compatibilità con l'articolo 110 del trattato

    (50)

    La nuova imposta non viola l'articolo 110 del trattato. I fornitori stranieri di video on demand possono anch'essi beneficiare concretamente dei finanziamenti. In base a quanto spiegato dalla Germania, il regime prevede mezzi efficaci per consentire ai fornitori stranieri di VOD di presentare la richiesta per ricevere l'aiuto alla distribuzione così come avviene per i loro concorrenti tedeschi.

    (51)

    Le aziende straniere possono essere a conoscenza di tale possibilità di finanziamento allo stesso modo delle aziende ubicate in Germania. In ogni caso verranno informate individualmente sul fatto che devono contribuire a un fondo che fornisce aiuti alla distribuzione cinematografica. Inoltre, l'aiuto è concesso solo su richiesta, e le loro richieste saranno trattate esattamente come quelle delle società tedesche. La commissione esaminatrice deve valutare la richiesta esclusivamente sulla base della qualità culturale dei film per i quali viene chiesto l'aiuto. Di conseguenza, l'ubicazione della sede del distributore non rientra fra i criteri che la commissione esaminatrice può applicare nel prendere una decisione.

    (52)

    I fornitori stranieri di film in lingua tedesca beneficiano anche indirettamente del sostegno alla produzione cinematografica in Germania così come avviene per i loro concorrenti tedeschi. Tale sostegno garantisce una costante fornitura di film finanziati da fondi tedeschi che i fornitori stranieri possono inserire nella loro offerta. Ciò è dimostrato dal fatto che i loro cataloghi contengono una quota di film tedeschi paragonabile a quella dei cataloghi dei fornitori nazionali.

    (53)

    La Società X sostiene che i fornitori nazionali di VOD sarebbero meno interessati dall'imposta in quanto alcuni di loro sono operatori televisivi e di VOD o di servizi via cavo integrati verticalmente che potrebbero anche beneficiare dell'aiuto alla produzione. Tale argomentazione non tiene conto del fatto che la differenziazione fra aziende integrate e non integrate non ha niente a che vedere con il luogo della sede. Vi sarebbero anche effetti diversi fra i fornitori tedeschi del settore televisivo e del settore di VOD. Inoltre, trascura il fatto che i fornitori di VOD stanno anche producendo film che potrebbero beneficiare di aiuti.

    5.3.2.   Compatibilità con la direttiva 2010/13/UE

    (54)

    Emerge la questione relativa alla possibilità che l'imposta discussa, che per sua natura è applicata a servizi rivolti a un pubblico in Germania, rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/13/UE. L'imposta in questione contribuisce a un fondo pubblico, il FFA, utilizzato per promuovere vari obiettivi culturali nel settore audiovisivo. Il 30 % dei fondi generati dall'imposta saranno destinati al sostegno della videodistribuzione di film o della loro distribuzione on demand. Il resto contribuirà in modo più generale, insieme ai contributi dei cinema e degli enti di radiodiffusione, a sostenere la produzione o la distribuzione di film attraverso altri canali.

    (55)

    L'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE è destinato a coprire misure connesse alla promozione delle opere europee attraverso servizi di media audiovisivi on demand e prevede che lo Stato membro con competenza giurisdizionale sul fornitore di tali servizi garantisca detta promozione. Ciò può essere effettuato, ad esempio, con un contributo finanziario alla produzione di opere europee da parte di detti servizi.

    (56)

    Il fatto che l'imposta in questione serva come contributo al finanziamento di un organismo pubblico che, fra gli altri compiti, ha l'obbligo di sostenere la produzione e la distribuzione di opere europee, solleva dubbi circa il fatto che possa rientrare nell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE. L'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/EU non specifica se la promozione di opere europee debba aver luogo senza l'intervento di parti diverse dallo stesso fornitore di servizi on demand.

    (57)

    Inoltre, il fatto che un'imposta analoga a quella in questione sia applicata ai servizi presi in considerazione da uno Stato membro nel mercato di un altro Stato membro potrebbe sollevare la questione relativa alla possibilità che tale imposta metta in dubbio il principio secondo cui lo Stato membro nel quale ha sede un fornitore di servizi di media ha competenza giurisdizionale sul medesimo fornitore, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2010/13/UE.

    (58)

    È stata proposta una modifica della direttiva 2010/13/UE al fine di garantire che detta direttiva si occupi adeguatamente degli sviluppi del mercato relativi ai servizi di media audiovisivi, sia lineari che non lineari. La proposta per tale modifica è stata adottata dalla Commissione il 25 maggio 2016 (12). Detta proposta precisa che gli Stati membri hanno il diritto di richiedere ai fornitori di servizi di media audiovisivi on demand sotto la loro giurisdizione di contribuire finanziariamente alla produzione di opere europee. La modifica proposta dell'articolo 13 precisa in particolare che gli Stati membri hanno il diritto di richiedere ai fornitori di servizi di media audiovisivi on demand, rivolti ai pubblici dei loro territori ma con sede in altri Stati membri, di provvedere a tali contributi finanziari. In tale caso, la modifica proposta prevede che i contributi finanziari si basino solo sugli introiti ricavati nello Stato membro al quale sono destinati i servizi. Se lo Stato membro in cui ha sede il fornitore impone un contributo finanziario, deve tenere in considerazione qualsiasi contributo finanziario imposto dagli Stati membri a cui sono rivolti i servizi.

    (59)

    La Commissione considera la formulazione proposta dell'articolo 13 della direttiva 2010/13/UE come una precisazione di quanto potrebbe essere già possibile ai sensi della direttiva attualmente in vigore. Non è stato possibile ritenere che tale articolo, anche quando applicato ai fini della presente decisione, attribuisca allo Stato membro nel quale ha sede il fornitore una competenza esclusiva sulla tassazione dei fornitori di servizi di media on demand al fine di contribuire alla produzione di opere europee e all'acquisizione di diritti sulle stesse o alla quota e/o alla rilevanza delle opere europee nel catalogo dei programmi offerti dai servizi di media audiovisivi on demand. Sicuramente, la sua formulazione non è categorica e senza riserve. Inoltre la tassazione dei fornitori di servizi di media audiovisivi on demand è solo un esempio delle misure che possono essere adottate dallo Stato membro che ha competenza giurisdizionale.

    (60)

    Un'interpretazione secondo cui il principio del paese di origine, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE, viene applicato a un'imposta analoga a quella in questione, porta a situazioni nelle quali i fornitori attivi sul medesimo mercato non sono soggetti agli stessi obblighi. Di fatto, un'interpretazione che porterebbe uno Stato membro a dover esentare i fornitori di VOD rivolti specificamente al suo pubblico ma che hanno sede in un altro Stato membro dal fornire un contributo alla promozione di opere europee discriminerebbe i fornitori con sede nello Stato membro che effettua l'esenzione in quanto sarebbero soggetti a un'imposta, nonostante si trovino in concorrenza nel medesimo mercato.

    (61)

    Inoltre, l'importanza che avrebbe raggiunto la quota di mercato relativa alla fornitura transfrontaliera di video on demand e, di conseguenza, la sua rilevanza per il contributo ai fondi cinematografici, non era ancora evidente all'epoca dell'entrata in vigore della direttiva 2010/13/UE, ai sensi di quanto descritto nel punto 28. La Commissione osserva in particolare che la misura comunicata dalla Germania limita gli introiti che sono soggetti all'imposta esplicitamente agli introiti fatturati nello Stato membro nel quale sono diretti i servizi e nella misura in cui gli stessi non siano già soggetti a contributi nello Stato membro in cui si trova la sede.

    (62)

    Di conseguenza, la validità dell'applicazione dell'imposta a determinati fornitori di VOD che forniscono i loro servizi da luoghi al di fuori della Germania non è messa in discussione, nello specifico, dalla direttiva 2010/13/UE.

    6.   CONCLUSIONI

    (63)

    La Commissione conclude pertanto che la modifica al regime di aiuti FFG che la Germania ha intenzione di attuare per il finanziamento della distribuzione di film da parte dei fornitori di VOD è compatibile con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera d) e l'articolo 110 del trattato e non viola la direttiva 2010/13/UE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La misura che la Germania ha intenzione di attuare con il «Filmförderungsgesetz in der Fassung des Siebten Änderungsgesetzes» è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera d) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

    L'attuazione della misura è pertanto autorizzata.

    Articolo 2

    La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 1o settembre 2016

    Per la Commissione

    Margrethe VESTAGER

    Membro della Commissione


    (1)  GU C 437 del 5.12.2014, pag. 57.

    (2)  Cfr. la nota a piè di pagina 1.

    (3)  La tassa per il settore degli audiovisivi ammonta all'1,8 % in caso di ricavi inferiori a 30 milioni di EUR; al 2,0 % per fatturati compresi tra i 30 e i 60 milioni di EUR; al 2,3 % nel caso in cui il fatturato supera i 60 milioni di EUR.

    (4)  Decisione della Commissione del 3 dicembre 2013 nel caso SA.36753 sugli aiuti di Stato — Germania, Filmförderungsgesetz, che rinvia ai paragrafi da 80 a 95 della decisione della Commissione del 10 dicembre 2008 nel caso N 477/2008 — Germania, regime di sostegno alla cinematografia tedesca.

    (5)  Sentenza nella causa Regie Networks, C-333/07, EU:C:2008:764, punto 99; Sentenza dell'11 luglio 2014, DTS Distribuidora de Televisión Digital/Commissione, T-533/10, Raccolta, in fase di impugnazione, EU:T:2014:629, punto 51, e sentenza nella causa Telefónica de España e Telefónica Móviles España/Commissione, T-151/11, Raccolta, in fase di impugnazione, EU:T:2014:631, punto 101.

    (6)  Sentenze nella causa DTS Distribuidora de Televisión Digital/Commissione, nota a piè di pagina 5 sopra citata, EU:T:2014:629, punto 50, e nella causa Telefónica de España e Telefónica Móviles España/Commissione, nota a piè di pagina 5 sopra citata, EU:T:2014:631, punto 100.

    (7)  Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

    (8)  Decisione della Commissione 2000/116/CE nella causa C-34/97, Paesi Bassiimposte parafiscali per la pubblicità di piante ornamentali, GU L 34, 9.2.2000, pag. 20, punto 63.

    (9)  Osservatorio europeo dell'audiovisivo — relazione sulle tendenze degli introiti da video on demand intitolata «Trends in Video-on-Demand revenues», pagg. 3-4, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/study-data-and-information-costs-and-benefits-audiovisual-media-service-directive-avmsd

    (10)  [COM(2014) 272final, pagine 4 e 5] «Per quanto riguarda la presenza di film europei, i dati disponibili mostrano che un operatore globale (presente in 26 paesi dell'UE) propone, nei principali punti vendita nazionali, un maggior numero di film di cassetta prodotti nell'UE e di vincitori di premi del cinema europeo (European Film Awards) rispetto ai prestatori nazionali di VOD».

    (11)  Cfr. nota a piè di pagina 4.

    (12)  Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, COM/2016/0287 final, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0287&from=EN


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