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Document 32016D0041

Decisione di esecuzione (UE) 2016/41 della Commissione, del 14 gennaio 2016, che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda la voce relativa al Messico nell'elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi dai quali l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati è autorizzata, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità [notificata con il numero C(2016) 41] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 11 del 16.1.2016, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/41/oj

16.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 11/8


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/41 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2016

che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda la voce relativa al Messico nell'elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi dai quali l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati è autorizzata, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità

[notificata con il numero C(2016) 41]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, l'articolo 8, punto 4, e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2007/777/CE della Commissione (2) stabilisce le norme sanitarie e di polizia sanitaria applicabili alle importazioni, al transito e al deposito nell'Unione di partite di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati («i prodotti»).

(2)

L'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione dei prodotti nell'Unione, a condizione che essi siano stati sottoposti al trattamento pertinente di cui alla parte 4 del medesimo allegato. L'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE stabilisce un trattamento generico «A» e trattamenti specifici da «B» a «F», enumerati in ordine decrescente di rigorosità.

(3)

Il Messico figura nell'elenco di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE in quanto paese terzo dal quale è autorizzata l'introduzione nell'Unione di prodotti ottenuti da pollame, selvaggina da penna di allevamento, ratiti e volatili selvatici.

(4)

A seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) del sottotipo H7N3 sul territorio messicano nel gennaio 2013, la voce relativa a tale paese terzo nell'elenco di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE è stata modificata dalla decisione di esecuzione 2013/217/UE della Commissione (3), al fine di precisare che i prodotti ottenuti da pollame, selvaggina da penna di allevamento, ratiti e volatili selvatici possono essere autorizzati all'introduzione nell'Unione dal Messico solo dopo essere stati sottoposti al trattamento specifico «B» di cui all'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE.

(5)

In data 8 maggio 2015 il Messico ha presentato informazioni sulla sua situazione in materia di HPAI. Il Messico ha attuato una politica di abbattimento totale e provveduto alla sorveglianza dell'influenza aviaria, non riscontrando alcuna ulteriore circolazione del virus.

(6)

Tali informazioni sono state valutate dai servizi della Commissione. Sulla base di tale valutazione e delle garanzie fornite dal Messico è opportuno modificare la voce relativa al Messico nell'elenco di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda il trattamento specifico prescritto per i prodotti ottenuti da pollame, selvaggina da penna di allevamento, ratiti e volatili selvatici. Al fine di tener conto della situazione sanitaria favorevole in Messico, i suddetti prodotti possono essere autorizzati all'introduzione nell'Unione a condizione che siano stati sottoposti al trattamento specifico «D».

(7)

L'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49).

(3)  Decisione di esecuzione 2013/217/UE della Commissione, dell'8 maggio 2013, che modifica la decisione 2007/777/CE per quanto riguarda la voce relativa al Messico nell'elenco dei paesi terzi o delle loro parti dai quali è autorizzata l'importazione nell'Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati (GU L 129 del 14.5.2013, pag. 38).


ALLEGATO

Nell'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE, la voce relativa al Messico è sostituita dalla seguente:

«MX

Messico

A

D

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX»


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