Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1278

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1278 della Commissione, del 9 luglio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza per quanto riguarda istruzioni, modelli e definizioni (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 205 del 31.7.2015, p. 1–300 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/06/2021; abrog. impl. da 32021R0451

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1278/oj

31.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 205/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1278 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2015

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza per quanto riguarda istruzioni, modelli e definizioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 99, paragrafo 5, quarto comma, l'articolo 99, paragrafo 6, quarto comma, l'articolo 101, paragrafo 4, terzo comma, l'articolo 394, paragrafo 4, terzo comma, l'articolo 415, paragrafo 3, quarto comma, e l'articolo 430, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (2) della Commissione specifica gli obblighi in relazione alle segnalazioni che gli enti sono tenuti a effettuare ai fini della loro conformità con il regolamento (UE) n. 575/2013. Dato che il quadro normativo istituito dal regolamento (UE) n. 575/2013 viene gradualmente integrato e modificato nei suoi elementi non essenziali mediante l'adozione di norme tecniche di regolamentazione, il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 deve essere aggiornato di conseguenza per integrarvi dette norme, per fornire ulteriori precisazioni nelle istruzioni e definizioni utilizzate ai fini delle segnalazioni degli enti a fini di vigilanza.

(2)

Al fine di garantire una corretta e uniforme applicazione degli obblighi di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, è opportuno rendere più precisi i modelli, le istruzioni e le definizioni utilizzati per le segnalazioni a fini di vigilanza. Pertanto, per motivi di chiarezza giuridica, è opportuno sostituire vari modelli degli allegati I, III e IV e modificare alcune delle istruzioni di cui agli allegati II, V, IX e XVII.

(3)

Per dare agli enti e alle autorità competenti il tempo necessario per attuare le modifiche di cui al presente regolamento, è opportuno che esso si applichi a decorrere dal 1o giugno 2015.

(4)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea — ABE) ha presentato alla Commissione.

(5)

Dato che le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 non comportano cambiamenti significativi sotto il profilo sostanziale, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l'ABE non ha svolto una consultazione pubblica aperta, ritenendola sproporzionata rispetto alla portata e all'impatto dei progetti di norme tecniche di attuazione di cui trattasi.

(6)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 dovrebbe essere di conseguenza modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è così modificato:

1.

I modelli 1, 4, 6.2, 7, 8.1, 9.1, 9.2, 9.3, 17, 21 e 22 dell'allegato I sono sostituiti dai modelli di pari numero di cui all'allegato I del presente regolamento.

2.

L'allegato II è sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento.

3.

I modelli 1.3, 16, 20 e 46 dell'allegato III sono sostituiti dai modelli di pari numero di cui all'allegato III del presente regolamento.

4.

I modelli 1.3, 16, 20 e 46 dell'allegato IV sono sostituiti dai modelli di pari numero di cui all'allegato IV del presente regolamento.

5.

L'allegato V è sostituito dal testo di cui all'allegato V del presente regolamento.

6.

L'allegato IX è sostituito dal testo di cui all'allegato VI del presente regolamento.

7.

L'allegato XVII è sostituito dal testo di cui all'allegato VII del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere da 1o giugno 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


ALLEGATO I

C 01.00 — FONDI PROPRI (CA1)

Riga

ID

Voce

Importo

010

1

FONDI PROPRI

 

015

1.1

CAPITALE DI CLASSE 1

 

020

1.1.1

CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1

 

030

1.1.1.1

Strumenti di capitale ammissibili come capitale primario di classe 1

 

040

1.1.1.1.1

Strumenti di capitale versati

 

045

1.1.1.1.1*

di cui: strumenti di capitale sottoscritti dalle pubbliche autorità in situazioni di emergenza

 

050

1.1.1.1.2*

Voce per memoria: strumenti di capitale non ammissibili

 

060

1.1.1.1.3

Sovrapprezzo azioni

 

070

1.1.1.1.4

(-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1

 

080

1.1.1.1.4.1

(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti direttamente

 

090

1.1.1.1.4.2

(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti indirettamente

 

091

1.1.1.1.4.3

(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti sinteticamente

 

092

1.1.1.1.5

(-) Obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale primario di classe 1

 

130

1.1.1.2

Utili non distribuiti

 

140

1.1.1.2.1

Utili non distribuiti di anni precedenti

 

150

1.1.1.2.2

Utile o perdita ammissibile

 

160

1.1.1.2.2.1

Utile o perdita attribuibile ai proprietari dell'impresa madre

 

170

1.1.1.2.2.2

(-) Parte degli utili di periodo o di fine esercizio non ammissibile

 

180

1.1.1.3

Altre componenti di conto economico complessivo accumulate (accumulated other comprehensive income)

 

200

1.1.1.4

Altre riserve

 

210

1.1.1.5

Fondi per rischi bancari generali

 

220

1.1.1.6

Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering

 

230

1.1.1.7

Interessi di minoranza riconosciuti nel capitale primario di classe 1

 

240

1.1.1.8

Aggiustamenti transitori dovuti ad altri interessi di minoranza

 

250

1.1.1.9

Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali

 

260

1.1.1.9.1

(-) Aumenti del patrimonio netto risultanti da attività cartolarizzate

 

270

1.1.1.9.2

Riserva di copertura dei flussi di cassa

 

280

1.1.1.9.3

Profitti e perdite cumulativi dovuti a variazioni del rischio di credito proprio sulle passività al valore equo

 

285

1.1.1.9.4

Profitti e perdite al valore equo risultanti dal rischio di credito proprio dell'ente correlato a derivati passivi

 

290

1.1.1.9.5

(-) Rettifiche di valore dovute ai requisiti per la valutazione prudente

 

300

1.1.1.10

(-) Avviamento

 

310

1.1.1.10.1

(-) Avviamento contabilizzato come attività immateriale

 

320

1.1.1.10.2

(-) Avviamento incluso nella valutazione degli investimenti significativi

 

330

1.1.1.10.3

Passività fiscali differite associate all'avviamento

 

340

1.1.1.11

(-) Altre attività immateriali

 

350

1.1.1.11.1

(-) Altre attività immateriali prima della deduzione delle passività fiscali differite

 

360

1.1.1.11.2

Passività fiscali differite associate ad altre attività immateriali

 

370

1.1.1.12

(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività per imposte

 

380

1.1.1.13

(-) Carenza di rettifiche di valore su crediti in base al metodo IRB rispetto alle perdite attese

 

390

1.1.1.14

(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite

 

400

1.1.1.14.1

(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite

 

410

1.1.1.14.2

Passività fiscali differite associate alle attività dei fondi pensione a prestazioni definite

 

420

1.1.1.14.3

Attività dei fondi pensione a prestazioni definite che l'ente può utilizzare senza restrizioni

 

430

1.1.1.15

(-) Partecipazioni incrociate reciproche in capitale primario di classe 1

 

440

1.1.1.16

(-) Eccesso di deduzione da elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1

 

450

1.1.1.17

(-) Partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %

 

460

1.1.1.18

(-) Posizioni verso la cartolarizzazione che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %

 

470

1.1.1.19

(-) Operazioni con regolamento non contestuale che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %

 

471

1.1.1.20

(-) Posizioni in un paniere per le quali un ente non è in grado di stabilire la ponderazione del rischio nell'ambito del metodo IRB e che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %

 

472

1.1.1.21

(-) Esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo dei modelli interni che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %

 

480

1.1.1.22

(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

490

1.1.1.23

(-) Attività fiscali differite deducibili che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee

 

500

1.1.1.24

(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

510

1.1.1.25

(-) Importo eccedente la soglia del 17,65 %

 

520

1.1.1.26

Altri aggiustamenti transitori del capitale primario di classe 1

 

524

1.1.1.27

(-) Altre deduzioni del capitale primario di classe 1 dovute all'articolo 3 del CRR

 

529

1.1.1.28

Elementi o deduzioni del capitale primario di classe 1 — altro

 

530

1.1.2

CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

 

540

1.1.2.1

Strumenti di capitale ammissibili come capitale aggiuntivo di classe 1

 

550

1.1.2.1.1

Strumenti di capitale versati

 

560

1.1.2.1.2*

Voce per memoria: strumenti di capitale non ammissibili

 

570

1.1.2.1.3

Sovrapprezzo azioni

 

580

1.1.2.1.4

(-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1

 

590

1.1.2.1.4.1

(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti direttamente

 

620

1.1.2.1.4.2

(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti indirettamente

 

621

1.1.2.1.4.3

(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti sinteticamente

 

622

1.1.2.1.5

(-) Obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1

 

660

1.1.2.2

Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering

 

670

1.1.2.3

Strumenti emessi da filiazioni riconosciuti nel capitale aggiuntivo di classe 1

 

680

1.1.2.4

Aggiustamenti transitori dovuti al riconoscimento aggiuntivo di strumenti emessi da filiazioni nel capitale aggiuntivo di classe 1

 

690

1.1.2.5

(-) Partecipazioni incrociate reciproche in capitale aggiuntivo di classe 1

 

700

1.1.2.6

(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

710

1.1.2.7

(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

720

1.1.2.8

(-) Eccesso di deduzione da elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2

 

730

1.1.2.9

Altri aggiustamenti transitori del capitale aggiuntivo di classe 1

 

740

1.1.2.10

Eccesso di deduzione da elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1 (dedotto dal capitale primario di classe 1)

 

744

1.1.2.11

(-) Altre deduzioni del capitale aggiuntivo di classe 1 dovute all'articolo 3 del CRR

 

748

1.1.2.12

Elementi o deduzioni del capitale aggiuntivo di classe 1 — altro

 

750

1.2

CAPITALE DI CLASSE 2

 

760

1.2.1

Strumenti di capitale e prestiti subordinati ammissibili come capitale di classe 2

 

770

1.2.1.1

Strumenti di capitale e prestiti subordinati versati

 

780

1.2.1.2*

Voce per memoria: strumenti di capitale e prestiti subordinati non ammissibili

 

790

1.2.1.3

Sovrapprezzo azioni

 

800

1.2.1.4

(-) Strumenti propri di capitale di classe 2

 

810

1.2.1.4.1

(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti direttamente

 

840

1.2.1.4.2

(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti indirettamente

 

841

1.2.1.4.3

(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti sinteticamente

 

842

1.2.1.5

(-) Obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale di classe 2

 

880

1.2.2

Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati soggetti alla clausola grandfathering

 

890

1.2.3

Strumenti emessi da filiazioni riconosciuti nel capitale di classe 2

 

900

1.2.4

Aggiustamenti transitori dovuti al riconoscimento aggiuntivo di strumenti emessi da filiazioni nel capitale di classe 2

 

910

1.2.5

Eccesso di accantonamenti rispetto alle perdite attese ammissibili nell'ambito del metodo IRB

 

920

1.2.6

Rettifiche di valore su crediti generiche in base al metodo standardizzato

 

930

1.2.7

(-) Partecipazioni incrociate reciproche in capitale di classe 2

 

940

1.2.8

(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

950

1.2.9

(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

960

1.2.10

Altri aggiustamenti transitori del capitale di classe 2

 

970

1.2.11

Eccesso di deduzione da elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2 (dedotto dal capitale aggiuntivo di classe 1)

 

974

1.2.12

(-) Altre deduzioni del capitale di classe 2 dovute all'articolo 3 del CRR

 

978

1.2.13

Elementi o deduzioni del capitale di classe 2 — altro

 


C 04.00 — VOCI PER MEMORIA (CA4)

Riga

ID

Voce

Colonna

Attività e passività fiscali differite

010

010

1

Totale delle attività fiscali differite

 

020

1.1

Attività fiscali differite che non si basano sulla redditività futura

 

030

1.2

Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee

 

040

1.3

Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee

 

050

2

Totale delle passività fiscali differite

 

060

2.1

Passività fiscali differite non deducibili da attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura

 

070

2.2

Passività fiscali differite deducibili da attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura

 

080

2.2.1

Passività fiscali differite deducibili associate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee

 

090

2.2.2

Passività fiscali differite deducibili associate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee

 

Rettifiche di valore su crediti e perdite attese

100

3

Eccesso (+) o carenza (-) di rettifiche di valore su crediti, rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri in base a IRB rispetto alle perdite attese per le esposizioni regolari (non in stato di default)

 

110

3.1

Totale delle rettifiche di valore su crediti, rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri ammissibili all'inclusione nel calcolo dell'importo delle perdite attese

 

120

3.1.1

Rettifiche di valore su crediti generiche

 

130

3.1.2

Rettifiche di valore su crediti specifiche

 

131

3.1.3

Rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri

 

140

3.2

Perdite attese totali ammissibili

 

145

4

Eccesso (+) o carenza (-) di rettifiche di valore su crediti specifiche rispetto alle perdite attese per le esposizioni in stato di default in base a IRB

 

150

4.1

Rettifiche di valore su crediti specifiche e posizioni trattate in maniera analoga

 

155

4.2

Perdite attese totali ammissibili

 

160

5

Importi delle esposizioni ponderati per il rischio per calcolare il massimale dell'eccesso di accantonamento ammissibile come capitale di classe 2

 

170

6

Accantonamenti lordi totali ammissibili all'inclusione nel capitale di classe 2

 

180

7

Importi delle esposizioni ponderati per il rischio per calcolare il massimale dell'accantonamento ammissibile come capitale di classe 2

 

Soglie per le deduzioni di capitale primario di classe 1

190

8

Soglia non deducibile delle partecipazioni in soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

200

9

Soglia del 10 % di capitale primario di classe 1

 

210

10

Soglia del 17,65 % di capitale primario di classe 1

 

225

11.1

Capitale ammissibile ai fini delle partecipazioni qualificate esterne al settore finanziario

 

226

11.2

Capitale ammissibile ai fini delle grandi esposizioni

 

Investimenti nel capitale di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

230

12

Detenzioni di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

 

240

12.1

Detenzioni dirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

250

12.1.1

Detenzioni dirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

260

12.1.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

 

270

12.2

Detenzioni indirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

280

12.2.1

Detenzioni indirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

290

12.2.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

 

291

12.3

Detenzioni sintetiche di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

292

12.3.1

Detenzioni sintetiche lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

293

12.3.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

 

300

13

Detenzioni di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

 

310

13.1

Detenzioni dirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

320

13.1.1

Detenzioni dirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

330

13.1.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

 

340

13.2

Detenzioni indirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

350

13.2.1

Detenzioni indirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

360

13.2.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

 

361

13.3

Detenzioni sintetiche di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

362

13.3.1

Detenzioni sintetiche lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

363

13.3.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

 

370

14

Detenzioni di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

 

380

14.1

Detenzioni dirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

390

14.1.1

Detenzioni dirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

400

14.1.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

 

410

14.2

Detenzioni indirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

420

14.2.1

Detenzioni indirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

430

14.2.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

 

431

14.3

Detenzioni sintetiche di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

432

14.3.1

Detenzioni sintetiche lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

433

14.3.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

 

Investimenti nel capitale di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

440

15

Detenzioni di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

 

450

15.1

Detenzioni dirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

460

15.1.1

Detenzioni dirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

470

15.1.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

 

480

15.2

Detenzioni indirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

490

15.2.1

Detenzioni indirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

500

15.2.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

 

501

15.3

Detenzioni sintetiche di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

502

15.3.1

Detenzioni sintetiche lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

503

15.3.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

 

510

16

Detenzioni di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

 

520

16.1

Detenzioni dirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

530

16.1.1

Detenzioni dirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

540

16.1.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

 

550

16.2

Detenzioni indirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

560

16.2.1

Detenzioni indirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

570

16.2.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

 

571

16.3

Detenzioni sintetiche di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

572

16.3.1

Detenzioni sintetiche lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

573

16.3.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

 

580

17

Detenzioni di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

 

590

17.1

Detenzioni dirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

600

17.1.1

Detenzioni dirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

610

17.1.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

 

620

17.2

Detenzioni indirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

630

17.2.1

Detenzioni indirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

640

17.2.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

 

641

17.3

Detenzioni sintetiche di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

642

17.3.1

Detenzioni sintetiche lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

643

17.3.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

 

Importi totali delle esposizioni al rischio delle partecipazioni non dedotte dalla categoria di capitale corrispondente:

650

18

Esposizioni ponderate per il rischio di capitale primario di classe 1 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotte dal capitale primario di classe 1 dell'ente

 

660

19

Esposizioni ponderate per il rischio di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotte dal capitale aggiuntivo di classe 1 dell'ente

 

670

20

Esposizioni ponderate per il rischio di capitale di classe 2 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotte dal capitale di classe 2 dell'ente

 

Deroga temporanea alla deduzione dai fondi propri

680

21

Detenzioni di strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

 

690

22

Detenzioni di strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

 

700

23

Detenzioni di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

 

710

24

Detenzioni di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

 

720

25

Detenzioni di strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

 

730

26

Detenzioni di strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

 

Riserve di capitale

740

27

Requisito combinato di riserva di capitale

 

750

 

Riserva di conservazione del capitale

 

760

 

Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro

 

770

 

Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente

 

780

 

Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico

 

790

 

Riserva degli enti a rilevanza sistemica

 

800

 

Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale

 

810

 

Riserva di altri enti a rilevanza sistemica

 

Requisiti del secondo pilastro

820

28

Requisiti di fondi propri relativi agli aggiustamenti del secondo pilastro

 

Ulteriori informazioni per le imprese d'investimento

830

29

Capitale iniziale

 

840

30

Fondi propri basati sulle spese fisse generali

 

Ulteriori informazioni per il calcolo delle soglie di segnalazione

850

31

Esposizioni originarie non nazionali

 

860

32

Esposizioni originarie totali

 

Requisito minimo di Basilea I

870

 

Aggiustamenti dei fondi propri totali

 

880

 

Fondi propri corretti integralmente per il requisito minimo di Basilea I

 

890

 

Requisiti di fondi propri per il requisito minimo di Basilea I

 

900

 

Requisiti di fondi propri per il requisito minimo di Basilea I — Alternativa del metodo standardizzato

 

C 06.02 — SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI (GS)

SOGGETTI INCLUSI NEL CONSOLIDAMENTO

INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CUI SI APPLICANO I REQUISITI DI FONDI PROPRI

NOME

CODICE

Codice LEI

ENTE O EQUIVALENTE

(SÌ/NO)

AMBITO DEI DATI: INTEGRALMENTE CONSOLIDATO SU BASE INDIVIDUALE (SF) O PARZIALMENTE CONSOLIDATO SU BASE INDIVIDUALE (SP)

CODICE DEL PAESE

QUOTA DI PARTECIPA-ZIONE (%)

IMPORTO COMPLESSIVO DELL' ESPOSIZIONE AL RISCHIO

 

RISCHIO DI CREDITO; RISCHIO DI CONTROPARTE; RISCHIO DI DILUIZIONE, OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE E RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA

RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI

RISCHIO OPERATIVO

ALTRI IMPORTI DELL' ESPOSIZIONE AL RISCHIO

010

020

025

030

040

050

060

070

080

090

100

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CUI SI APPLICANO I REQUISITI DI FONDI PROPRI

FONDI PROPRI

 

 

CAPITALE DI CLASSE 1 TOTALE

 

 

CAPITALE DI CLASSE 2

 

CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1

 

CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

 

DI CUI: FONDI PROPRI AMMISSIBILI

RELATIVI STRUMENTI DI FONDI PROPRI, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI E RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI

DI CUI: CAPITALE DI CLASSE 1 AMMISSIBILE

RELATIVI STRUMENTI DI CAPITALE DI CLASSE 1, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI E RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI

DI CUI: INTERESSI DI MINORANZA

RELATIVI STRUMENTI DI FONDI PROPRI, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI, RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI E ALTRE RISERVE

DI CUI: CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 AMMISSIBILE

DI CUI: CAPITALE DI CLASSE 2 AMMISSIBILE

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DEI SOGGETTI ALLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

 

FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEI FONDI PROPRI CONSOLIDATI

 

FONDI PROPRI CONSOLIDATI

 

RISCHIO DI CREDITO; RISCHIO DI CONTROPARTE; RISCHIO DI DILUIZIONE, OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE E RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA

RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI

RISCHIO OPERATIVO

ALTRI IMPORTI DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

STRUMENTI DI CLASSE 1 AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE DI CLASSE 1 CONSOLIDATO

 

STRUMENTI DI FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE DI CLASSE 2 CONSOLIDATO

VOCE PER MEMORIA: AVVIAMENTO (-)/(+) AVVIAMENTO NEGATIVO

DI CUI: CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1

INTERESSI DI MINORANZA INCLUSI NEL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 CONSOLIDATO

STRUMENTI DI CLASSE 1 AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 CONSOLIDATO

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DEI SOGGETTI ALLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO

RISERVE DI CAPITALE

 

REQUISITO COMBINATO DI RISERVA DI CAPITALE

 

DI CUI: CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

DI CUI: CONTRIBUTI AL RISULTATO CONSOLIDATO

DI CUI: (-) AVVIAMENTO/(+) AVVIAMENTO NEGATIVO

RISERVA DI CONSERVAZIONE DEL CAPITALE

RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA SPECIFICA DELL'ENTE

RISERVA DI CONSERVAZIONE DOVUTA AL RISCHIO MACRO-PRUDENZIALE O SISTEMICO INDIVIDUATO A LIVELLO DI UNO STATO MEMBRO

RISERVA DI CAPITALE A FRONTE DEL RISCHIO SISTEMICO

RISERVA DEGLI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA

RISERVA DEGLI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA A LIVELLO GLOBALE

RISERVA DI ALTRI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 07.00 — RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO STANDARDIZZATO APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR SA)

Classe di esposizione in base al metodo standardizzato

 

 

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL' APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI ASSOCIATI ALL'ESPOSIZIONE ORIGINARIA

ESPOSIZIONE AL NETTO DELLE RETTIFICHE DI VALORE E DEGLI ACCANTONAMENTI

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE: VALORI CORRETTI (Ga)

(-) GARANZIE

(-) DERIVATI SU CREDITI

010

030

040

050

060

010

ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

020

di cui: PMI

 

 

 

 

 

030

di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI

 

 

 

 

 

040

di cui: garantite da ipoteche su beni immobili — immobili residenziali

 

 

 

 

 

050

di cui: esposizioni nell'ambito dell'utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato

 

 

 

 

 

060

di cui: esposizioni in base al metodo standardizzato con autorizzazione preventiva delle autorità di vigilanza ad applicare il metodo IRB in maniera sequenziale

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE

070

Esposizioni in bilancio soggette al rischio di credito

 

 

 

 

 

080

Esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito

 

 

 

 

 

 

Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte

 

 

 

 

 

090

Operazioni di finanziamento tramite titoli

 

 

 

 

 

100

di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP

 

 

 

 

 

110

Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine

 

 

 

 

 

120

di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP

 

 

 

 

 

130

Da compensazione contrattuale tra prodotti differenti

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

140

0 %

 

 

 

 

 

150

2 %

 

 

 

 

 

160

4 %

 

 

 

 

 

170

10 %

 

 

 

 

 

180

20 %

 

 

 

 

 

190

35 %

 

 

 

 

 

200

50 %

 

 

 

 

 

210

70 %

 

 

 

 

 

220

75 %

 

 

 

 

 

230

100 %

 

 

 

 

 

240

150 %

 

 

 

 

 

250

250 %

 

 

 

 

 

260

370 %

 

 

 

 

 

270

1 250 %

 

 

 

 

 

280

Altri fattori di ponderazione del rischio

 

 

 

 

 

VOCI PER MEMORIA

290

Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali

 

 

 

 

 

300

Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 100 %

 

 

 

 

 

310

Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali

 

 

 

 

 

320

Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 150 %

 

 

 

 

 


 

 

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE

ESPOSIZIONE NETTA DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL' ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL' APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE

SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

(-) GARANZIA REALE FINANZIARIA: METODO SEMPLIFICATO

(-) ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE

(-) DEFLUSSI TOTALI

AFFLUSSI TOTALI (+)

070

080

090

100

110

010

ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

020

di cui: PMI

 

 

 

 

 

030

di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI

 

 

 

 

 

040

di cui: garantite da ipoteche su beni immobili — immobili residenziali

 

 

 

 

 

050

di cui: esposizioni nell'ambito dell'utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato

 

 

 

 

 

060

di cui: esposizioni in base al metodo standardizzato con autorizzazione preventiva delle autorità di vigilanza ad applicare il metodo IRB in maniera sequenziale

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE

070

Esposizioni in bilancio soggette al rischio di credito

 

 

 

 

 

080

Esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito

 

 

 

 

 

 

Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte

 

 

 

 

 

090

Operazioni di finanziamento tramite titoli

 

 

 

 

 

100

di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP

 

 

 

 

 

110

Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine

 

 

 

 

 

120

di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP

 

 

 

 

 

130

Da compensazione contrattuale tra prodotti differenti

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

140

0 %

 

 

 

 

 

150

2 %

 

 

 

 

 

160

4 %

 

 

 

 

 

170

10 %

 

 

 

 

 

180

20 %

 

 

 

 

 

190

35 %

 

 

 

 

 

200

50 %

 

 

 

 

 

210

70 %

 

 

 

 

 

220

75 %

 

 

 

 

 

230

100 %

 

 

 

 

 

240

150 %

 

 

 

 

 

250

250 %

 

 

 

 

 

260

370 %

 

 

 

 

 

270

1 250 %

 

 

 

 

 

280

Altri fattori di ponderazione del rischio

 

 

 

 

 

VOCI PER MEMORIA

290

Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali

 

 

 

 

 

300

Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 100 %

 

 

 

 

 

310

Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali

 

 

 

 

 

320

Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 150 %

 

 

 

 

 


 

 

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE: PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE. METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE

VALORE DELL' ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*)

RIPARTIZIONE PER FATTORI DI CONVERSIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE DEGLI ELEMENTI FUORI BILANCIO

RETTIFICA DELL' ESPOSIZIONE PER VOLATILITÀ

(-) GARANZIA REALE FINANZIARIA: VALORE CORRETTO (Cvam)

0 %

20 %

50 %

100 %

 

(-) DI CUI: RETTIFICHE PER VOLATILITÀ E IN FUNZIONE DELLA DURATA

120

130

140

150

160

170

180

190

010

ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

020

di cui: PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

030

di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

040

di cui: garantite da ipoteche su beni immobili — immobili residenziali

 

 

 

 

 

 

 

 

050

di cui: esposizioni nell'ambito dell'utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato

 

 

 

 

 

 

 

 

060

di cui: esposizioni in base al metodo standardizzato con autorizzazione preventiva delle autorità di vigilanza ad applicare il metodo IRB in maniera sequenziale

 

 

 

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE

070

Esposizioni in bilancio soggette al rischio di credito

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Operazioni di finanziamento tramite titoli

 

 

 

 

 

 

 

 

100

di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine

 

 

 

 

 

 

 

 

120

di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Da compensazione contrattuale tra prodotti differenti

 

 

 

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

140

0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

150

2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

160

4 %

 

 

 

 

 

 

 

 

170

10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

180

20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

190

35 %

 

 

 

 

 

 

 

 

200

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

210

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

220

75 %

 

 

 

 

 

 

 

 

230

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

240

150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

250

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

260

370 %

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1 250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Altri fattori di ponderazione del rischio

 

 

 

 

 

 

 

 

VOCI PER MEMORIA

290

Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali

 

 

 

 

 

 

 

 

320

Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 150 %

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

VALORE DELL' ESPOSIZIONE

 

IMPORTO DELL' ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL' APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

IMPORTO DELL' ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

 

DI CUI: DERIVANTE DAL RISCHIO DI CONTROPARTE

DI CUI: CON UNA VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO EFFETTUATA DA UN'ECAI PRESCELTA

DI CUI: CON UNA VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO DERIVATA DALL' AMMINISTRA-ZIONE CENTRALE

200

210

215

220

230

240

010

ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

Cella collegata a CA

 

 

020

di cui: PMI

 

 

 

 

 

 

030

di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI

 

 

 

 

 

 

040

di cui: garantite da ipoteche su beni immobili — immobili residenziali

 

 

 

 

 

 

050

di cui: esposizioni nell'ambito dell'utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato

 

 

 

 

 

 

060

di cui: esposizioni in base al metodo standardizzato con autorizzazione preventiva delle autorità di vigilanza ad applicare il metodo IRB in maniera sequenziale

 

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE

070

Esposizioni in bilancio soggette al rischio di credito

 

 

 

 

 

 

080

Esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito

 

 

 

 

 

 

 

Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte

 

 

 

 

 

 

090

Operazioni di finanziamento tramite titoli

 

 

 

 

 

 

100

di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP

 

 

 

 

 

 

110

Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine

 

 

 

 

 

 

120

di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP

 

 

 

 

 

 

130

Da compensazione contrattuale tra prodotti differenti

 

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

140

0 %

 

 

 

 

 

 

150

2 %

 

 

 

 

 

 

160

4 %

 

 

 

 

 

 

170

10 %

 

 

 

 

 

 

180

20 %

 

 

 

 

 

 

190

35 %

 

 

 

 

 

 

200

50 %

 

 

 

 

 

 

210

70 %

 

 

 

 

 

 

220

75 %

 

 

 

 

 

 

230

100 %

 

 

 

 

 

 

240

150 %

 

 

 

 

 

 

250

250 %

 

 

 

 

 

 

260

370 %

 

 

 

 

 

 

270

1 250 %

 

 

 

 

 

 

280

Altri fattori di ponderazione del rischio

 

 

 

 

 

 

VOCI PER MEMORIA

290

Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali

 

 

 

 

 

 

300

Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 100 %

 

 

 

 

 

 

310

Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali

 

 

 

 

 

 

320

Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 150 %

 

 

 

 

 

 

C 08.01 — RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR IRB1)

Classe di esposizione in base a IRB

Stime interne della LGD e dei fattori di conversione:

 

SISTEMA DI RATING INTERNO

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE

ESPOSIZIONE DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL' ATTENUAZIONE DEL RISCHIO PRIMA DELL' APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

 

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE

(-) ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE

SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI

(%)

 

DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI

(-) GARANZIE

(-) DERIVATI SU CREDITI

(-) DEFLUSSI TOTALI

AFFLUSSI TOTALI (+)

DI CUI: ELEMENTI FUORI BILANCIO

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

010

ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

015

di cui: Esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE

020

Elementi in bilancio soggetti al rischio di credito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Elementi fuori bilancio soggetti al rischio di credito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Operazioni di finanziamento tramite titoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Da compensazione contrattuale tra prodotti differenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

ESPOSIZIONI ASSEGNATE ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI: TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI: TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI

090

FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

di cui: nella categoria 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

90 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

115 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

TRATTAMENTO ALTERNATIVO: GARANTITE DA BENI IMMOBILI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

ESPOSIZIONI DERIVANTI DA OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE CHE APPLICANO FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEL TRATTAMENTO ALTERNATIVO O DEL 100 % E ALTRE ESPOSIZIONI SOGGETTE A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

RISCHIO DI DILUIZIONE: CREDITI COMMERCIALI ACQUISTATI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

VALORE DELL' ESPOSIZIONE

 

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRESE IN CONSIDERAZIONE NELLE STIME DELLA LGD ESCLUSO IL TRATTAMENTO DEL «DOUBLE DEFAULT»

UTILIZZO DI STIME INTERNE DELLA LGD:

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE

DI CUI: ELEMENTI FUORI BILANCIO

DI CUI: DERIVANTE DAL RISCHIO DI CONTROPARTE

DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI

GARANZIE

DERIVATI SU CREDITI

UTILIZZO DI STIME INTERNE DELLA LGD:

ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE

GARANZIE REALI FINANZIARIE AMMISSIBILI

ALTRE GARANZIE REALI AMMISSIBILI

IMMOBILI

ALTRE GARANZIE REALI MATERIALI

CREDITI COMMERCIALI

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

010

ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

015

di cui: Esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE

020

Elementi in bilancio soggetti al rischio di credito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Elementi fuori bilancio soggetti al rischio di credito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Operazioni di finanziamento tramite titoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Da compensazione contrattuale tra prodotti differenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

ESPOSIZIONI ASSEGNATE ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI: TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI: TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI

090

FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

di cui: nella categoria 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

90 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

115 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

TRATTAMENTO ALTERNATIVO: GARANTITE DA BENI IMMOBILI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

ESPOSIZIONI DERIVANTI DA OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE CHE APPLICANO FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEL TRATTAMENTO ALTERNATIVO O DEL 100 % E ALTRE ESPOSIZIONI SOGGETTE A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

RISCHIO DI DILUIZIONE: CREDITI COMMERCIALI ACQUISTATI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

SOGGETTE AL TRATTAMENTO DEL «DOUBLE DEFAULT»

LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)

LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%) DI SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI

VALORE DELLA DURATA MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (GIORNI)

IMPORTO DELL' ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL' APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

VOCI PER MEMORIA

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE

IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE

(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI

NUMERO DI DEBITORI

 

DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI

220

230

240

250

255

260

270

280

290

300

010

ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

Cella collegata a CA

 

 

 

 

015

di cui: Esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE

020

Elementi in bilancio soggetti al rischio di credito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Elementi fuori bilancio soggetti al rischio di credito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Operazioni di finanziamento tramite titoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Da compensazione contrattuale tra prodotti differenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

ESPOSIZIONI ASSEGNATE ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI: TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI: TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI

090

FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

di cui: nella categoria 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

90 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

115 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

TRATTAMENTO ALTERNATIVO: GARANTITE DA BENI IMMOBILI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

ESPOSIZIONI DERIVANTI DA OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE CHE APPLICANO FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEL TRATTAMENTO ALTERNATIVO O DEL 100 % E ALTRE ESPOSIZIONI SOGGETTE A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

RISCHIO DI DILUIZIONE: CREDITI COMMERCIALI ACQUISTATI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 09.01 — RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DELLE ESPOSIZIONI PER RESIDENZA DEL DEBITORE: ESPOSIZIONI SECONDO IL METODO STANDARDIZZATO (CR GB 1)

Paese:

 

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL' APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

Esposizioni in stato di default

Nuovi default osservati per il periodo

Rettifiche di valore su crediti generiche

Rettifiche di valore su crediti specifiche

di cui: cancellazioni

Rettifiche di valore su crediti/cancellazioni per nuovi default osservati

VALORE DELL' ESPOSIZIONE

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

010

020

040

050

055

060

070

075

080

090

010

Amministrazioni centrali o banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Amministrazioni regionali o autorità locali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Organismi del settore pubblico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Banche multilaterali di sviluppo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Organizzazioni internazionali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Enti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Imprese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

075

di cui: PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

085

di cui: PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Garantite da ipoteche su beni immobili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

095

di cui: PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Esposizioni in stato di default

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Obbligazioni garantite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Organismi di investimento collettivo (OIC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Esposizioni in strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Altre esposizioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esposizioni totali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 09.02 — RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DELLE ESPOSIZIONI PER RESIDENZA DEL DEBITORE: ESPOSIZIONI SECONDO IL METODO IRB (CR GB 2)

Paese:

 

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

di cui: in stato di default

Nuovi default osservati per il periodo

Rettifiche di valore su crediti generiche

Rettifiche di valore su crediti specifiche

di cui: cancellazioni

Rettifiche di valore su crediti/cancellazioni per nuovi default osservati

PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI

(%)

010

030

040

050

055

060

070

080

010

Amministrazioni centrali o banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Enti

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Imprese

 

 

 

 

 

 

 

 

040

di cui: finanziamenti specializzati

 

 

 

 

 

 

 

 

050

di cui: PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Garantite da beni immobili

 

 

 

 

 

 

 

 

080

PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Non PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Rotative qualificate

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Altre esposizioni al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

120

PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Non PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esposizioni totali

 

 

 

 

 

 

 

 


 

LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)

di cui: in stato di default

VALORE DELL' ESPOSIZIONE

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

di cui: in stato di default

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE

090

100

105

110

120

125

130

010

Amministrazioni centrali o banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

020

Enti

 

 

 

 

 

 

 

030

Imprese

 

 

 

 

 

 

 

040

di cui: finanziamenti specializzati

 

 

 

 

 

 

 

050

di cui: PMI

 

 

 

 

 

 

 

060

Al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

070

Garantite da beni immobili

 

 

 

 

 

 

 

080

PMI

 

 

 

 

 

 

 

090

Non PMI

 

 

 

 

 

 

 

100

Rotative qualificate

 

 

 

 

 

 

 

110

Altre esposizioni al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

120

PMI

 

 

 

 

 

 

 

130

Non PMI

 

 

 

 

 

 

 

140

Strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

Esposizioni totali

 

 

 

 

 

 

 

C 09.03 — RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE RILEVANTI AI FINI DEL CALCOLO DELLA RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA SPECIFICA DELL'ENTE (CR GB 3)

Paese:

 

Importo

010

010

Requisiti di fondi propri

 


C 17.00 — RISCHIO OPERATIVO: PERDITE E RECUPERI PER LINEA DI BUSINESS E TIPOLOGIA DI EVENTO NELL'ULTIMO ANNO (OPR Details)

CLASSIFICAZIONE DELLE PERDITE NELLE LINEE DI BUSINESS

TIPOLOGIA DI EVENTO

TIPOLOGIE DI EVENTI TOTALI

VOCE PER MEMORIA: SOGLIA APPLICATA NELLA RACCOLTA DI DATI

FRODE INTERNA

FRODE ESTERNA

RAPPORTO DI IMPIEGO E SICUREZZA SUL LAVORO

CLIENTELA, PRODOTTI E PRASSI PROFESSIONALI

DANNI AD ATTIVITÀ MATERIALI

INTERRUZIONI DELL'OPERATIVITÀ E DISFUNZIONI DEI SISTEMI

ESECUZIONE, CONSEGNA E GESTIONE DEI PROCESSI

MINIMA

MASSIMA

Riga

 

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

010

SERVIZI FINANZIARI PER L'IMPRESA (CORPORATE FINANCE) [CF]

Numero di eventi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Importo complessivo delle perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Perdita singola massima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Somma delle cinque maggiori perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Importo complessivo dei recuperi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

NEGOZIAZIONI E VENDITE (TRADING AND SALES) [TS]

Numero di eventi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Importo complessivo delle perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Perdita singola massima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Somma delle cinque maggiori perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Importo complessivo dei recuperi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

INTERMEDIAZIONE AL DETTAGLIO (RETAIL BROKERAGE) [RBr]

Numero di eventi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Importo complessivo delle perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Perdita singola massima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Somma delle cinque maggiori perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Importo complessivo dei recuperi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

SERVIZI BANCARI A CARATTERE COMMERCIALE (COMMERCIAL BANKING) [CB]

Numero di eventi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

Importo complessivo delle perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

Perdita singola massima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Somma delle cinque maggiori perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

Importo complessivo dei recuperi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

SERVIZI BANCARI AL DETTAGLIO (RETAIL BANKING) [RB]

Numero di eventi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

Importo complessivo delle perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

Perdita singola massima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

Somma delle cinque maggiori perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Importo complessivo dei recuperi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

PAGAMENTI E REGOLAMENTI (PAYMENT AND SETTLEMENT) [PS]

Numero di eventi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

Importo complessivo delle perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

Perdita singola massima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

Somma delle cinque maggiori perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

Importo complessivo dei recuperi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

610

GESTIONI FIDUCIARIE (AGENCY SERVICES) [AS]

Numero di eventi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620

Importo complessivo delle perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630

Perdita singola massima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

640

Somma delle cinque maggiori perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650

Importo complessivo dei recuperi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

710

GESTIONI PATRIMONIALI (ASSET MANAGEMENT) [AM]

Numero di eventi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

720

Importo complessivo delle perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

730

Perdita singola massima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

740

Somma delle cinque maggiori perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

Importo complessivo dei recuperi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

810

ELEMENTI D'IMPRESA (CORPORATE ITEMS) [CI]

Numero di eventi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

820

Importo complessivo delle perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

830

Perdita singola massima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

840

Somma delle cinque maggiori perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850

Importo complessivo dei recuperi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

LINEE DI BUSINESS TOTALI

Numero di eventi di cui:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

911

≥ 10 000 e < 20 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

912

≥ 20 000 e < 100 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

913

≥ 100 000 e < 1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

914

≥ 1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920

Importo complessivo delle perdite di cui:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

921

≥ 10 000 e < 20 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

922

≥ 20 000 e < 100 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

923

≥ 100 000 e < 1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

924

≥ 1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

930

Perdita singola massima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

940

Somma delle cinque maggiori perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

950

Importo complessivo dei recuperi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 21.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI CAPITALE (MKR SA EQU)

Mercato nazionale:

 

POSIZIONI

REQUISITI DI FONDI PROPRI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL' ESPOSIZIONE AL RISCHIO

TUTTE LE POSIZIONI

POSIZIONI NETTE

POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE

LUNGHE

CORTE

LUNGHE

CORTE

010

020

030

040

050

060

070

010

STRUMENTI DI CAPITALE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a CA

020

Rischio generico

 

 

 

 

 

 

 

021

Derivati

 

 

 

 

 

 

 

022

Altre attività e passività

 

 

 

 

 

 

 

030

Contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati soggetti a un metodo particolare

 

 

 

 

 

 

 

040

Strumenti di capitale diversi dai contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati

 

 

 

 

 

 

 

050

Rischio specifico

 

 

 

 

 

 

 

080

Metodo particolare per il rischio di posizione in OIC

 

 

 

 

 

 

 

090

Requisiti aggiuntivi per le opzioni (rischi non delta)

 

 

 

 

 

 

 

100

Metodo semplificato

 

 

 

 

 

 

 

110

Metodo delta-plus — requisiti aggiuntivi per il rischio gamma

 

 

 

 

 

 

 

120

Metodo delta-plus — requisiti aggiuntivi per il rischio vega

 

 

 

 

 

 

 

130

Metodo della matrice per la valutazione degli scenari

 

 

 

 

 

 

 


C 22.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER IL RISCHIO DI CAMBIO (MKR SA FX)

 

TUTTE LE POSIZIONI

POSIZIONI NETTE

POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE

(comprese le posizioni non compensate ridistribuite in valute soggette al trattamento specifico previsto per le posizioni compensate)

REQUISITI DI FONDI PROPRI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

LUNGHE

CORTE

LUNGHE

CORTE

LUNGHE

CORTE

COMPENSATE

020

030

040

050

060

070

080

090

100

010

POSIZIONI TOTALI NELLE VALUTE NON UTILIZZATE PER LE SEGNALAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a CA

020

Valute strettamente correlate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Tutte le altre valute (compresi gli OIC trattati come valute diverse)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Oro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Requisiti aggiuntivi per le opzioni (rischi non delta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Metodo semplificato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Metodo delta-plus — requisiti aggiuntivi per il rischio gamma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Metodo delta-plus — requisiti aggiuntivi per il rischio vega

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Metodo della matrice per la valutazione degli scenari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI TOTALI (COMPRESE LE VALUTE UTILIZZATE PER LE SEGNALAZIONI) PER TIPO DI ESPOSIZIONE

100

Attività e passività diverse dagli elementi fuori bilancio e dai derivati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Elementi fuori bilancio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Derivati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voci per memoria: POSIZIONI IN VALUTA

130

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Lek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Peso argentino

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Dollaro australiano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Real brasiliano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Lev bulgaro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Dollaro canadese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Corona ceca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Corona danese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Lira egiziana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Lira sterlina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Fiorino ungherese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Yen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

Litas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Denar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

Peso messicano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Zloty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Leu romeno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

Rublo russo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

Dinaro serbo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Corona svedese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

Franco svizzero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

Lira turca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Grivnia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Dollaro statunitense

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

Corona islandese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

Corona norvegese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

Dollaro di Hong Kong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

Nuovo dollaro di Taiwan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

Dollaro neozelandese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

Dollaro di Singapore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Won

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Renminbi-yuan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Altro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

Kuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALLEGATO II

«ALLEGATO II

SEGNALAZIONI RIGUARDANTI I FONDI PROPRI E I REQUISITI DI FONDI PROPRI

Indice

PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE 54

1.

STRUTTURA E CONVENZIONI 54

1.1.

STRUTTURA 54

1.2.

CONVENZIONE DI NUMERAZIONE 54

1.3.

CONVENZIONE DEI SEGNI 54
PARTE II: ISTRUZIONI SPECIFICHE PER SINGOLO MODELLO 54

1.

DESCRIZIONE DELL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE (CA) 54

1.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 54

1.2.

C 01.00 — FONDI PROPRI (CA1) 55

1.2.1.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 55

1.3.

C 02.00 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (CA2) 68

1.3.1.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 68

1.4.

C 03.00 — COEFFICIENTI DI CAPITALE E LIVELLI DI CAPITALE (CA3) 74

1.4.1.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 74

1.5.

C 04.00 — VOCI PER MEMORIA (CA4) 75

1.5.1.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 75

1.6.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING: STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO (CA 5) 88

1.6.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 88

1.6.2.

C 05.01 — DISPOSIZIONI TRANSITORIE (CA5.1) 89

1.6.2.1.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 89

1.6.3.

C 05.02 — STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING: STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO (CA5.2) 96

1.6.3.1.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 96

2.

SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI (GS) 98

2.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 98

2.2.

INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO 99

2.3.

INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DEI SINGOLI SOGGETTI ALLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO 99

2.4.

C 06.01 — SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI — TOTALE (TOTALE GS) A. 99

2.5.

C 06.02 — SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI (GS) 100

3.

MODELLI DEL RISCHIO DI CREDITO 106

3.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 106

3.1.1.

SEGNALAZIONE DELLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CON EFFETTO DI SOSTITUZIONE 107

3.1.2.

SEGNALAZIONE DEL RISCHIO DI CONTROPARTE 107

3.2.

C 07.00 — RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO STANDARDIZZATO APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR SA) 107

3.2.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 107

3.2.2.

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL MODELLO CR SA 107

3.2.3.

ASSEGNAZIONE DI ESPOSIZIONI ALLE CLASSI DI ESPOSIZIONI SECONDO IL METODO STANDARDIZZATO 108

3.2.4.

CHIARIMENTI DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DI ALCUNE CLASSI DI ESPOSIZIONI SPECIFICHE CITATE NELL'ARTICOLO 112 DEL CRR 111

3.2.4.1.

CLASSE DI ESPOSIZIONI “ENTI” 111

3.2.4.2.

CLASSE DI ESPOSIZIONI “OBBLIGAZIONI GARANTITE” 111

3.2.4.3.

CLASSE DI ESPOSIZIONI “ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO” 111

3.2.5.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 112

3.3.

RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR IRB) 118

3.3.1.

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL MODELLO CR IRB 118

3.3.2.

RIPARTIZIONE DEL MODELLO CR IRB 119

3.3.3.

C 08.01 — RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR IRB 1) 120

3.3.3.1.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 120

3.3.4.

C 08.02 — RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI — RIPARTIZIONE PER CLASSE O POOL DI DEBITORI (MODELLO CR IRB 2) 127

3.4.

RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: INFORMAZIONI RIPARTITE GEOGRAFICAMENTE (CR GB) 127

3.4.1.

C 09.01 — RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DELLE ESPOSIZIONI PER RESIDENZA DEL DEBITORE: ESPOSIZIONI IN BASE AL METODO STANDARDIZZATO (CR GB 1) 128

3.4.1.1.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 128

3.4.2.

C 09.02 — RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DELLE ESPOSIZIONI PER RESIDENZA DEL DEBITORE: ESPOSIZIONI IN BASE AL METODO IRB (CR GB 2) 130

3.4.2.1.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 130

3.4.3.

C 09.03 — RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE RILEVANTI DAI FINI DEL CALCOLO DELLA RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA SPECIFICA DELL'ENTE (CR GB 3) 132

3.4.3.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 132

3.4.3.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 132

3.5.

C 10.01 E C 10.02 — ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE IN BASE AL METODO IRB (CR EQU IRB 1 E CR EQU IRB 2) 133

3.5.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 133

3.5.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE (VALIDE SIA PER IL MODELLO CR EQU IRB 1 CHE PER IL MODELLO CR EQU IRB 2) 134

3.6.

C 11.00 — RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA (CR SETT) 136

3.6.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 136

3.6.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 137

3.7.

C 12.00 — RISCHIO DI CREDITO: CARTOLARIZZAZIONI — METODO STANDARDIZZATO APPLICATO AI REQUISITI DI FONDI PROPRI (CR SEC SA) 138

3.7.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 138

3.7.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 139

3.8.

C 13.00 — RISCHIO DI CREDITO — CARTOLARIZZAZIONI: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI DI FONDI PROPRI (CR SEC IRB) 145

3.8.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 145

3.8.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 145

3.9.

C 14.00 — INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE CARTOLARIZZAZIONI (SEC DETAILS) 151

3.9.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 151

3.9.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 152

4.

MODELLI RELATIVI AL RISCHIO OPERATIVO 160

4.1.

C 16.00 — RISCHIO OPERATIVO (OPR) 160

4.1.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 160

4.1.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 160

4.2.

C 17.00 — RISCHIO OPERATIVO: PERDITE E RECUPERI PER LINEA DI BUSINESS E TIPOLOGIA DI EVENTI NELL'ULTIMO ANNO (OPR DETAILS) 163

4.2.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 163

4.2.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 165

5.

MODELLI RIGUARDANTI IL RISCHIO DI MERCATO 166

5.1.

C 18.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER I RISCHI DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI (MKR SA TDI) 167

5.1.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 167

5.1.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 167

5.2.

C 19.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SU CARTOLARIZZAZIONI (MKR SA SEC) 169

5.2.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 169

5.2.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 169

5.3.

C 20.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SUL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE (MKR SA CTP) 171

5.3.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 171

5.3.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 172

5.4.

C 21.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI CAPITALE (MKR SA EQU) 174

5.4.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 174

5.4.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 174

5.5.

C 22.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER IL RISCHIO DI CAMBIO (MKR SA FX) 176

5.5.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 176

5.5.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 176

5.6.

C 23.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER LE MERCI (MKR SA COM) 178

5.6.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 178

5.6.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 178

5.7.

C 24.00 — MODELLI INTERNI PER IL RISCHIO DI MERCATO (MKR IM) 179

5.7.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 179

5.7.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 179

5.8.

C 25.00 — RISCHIO DI RETTIFICA DI VALORE SU CREDITI (CVA) 182

5.8.1.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 182

PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.   STRUTTURA E CONVENZIONI

1.1.   STRUTTURA

1.

Il quadro consta in tutto di cinque blocchi di modelli:

a)

adeguatezza patrimoniale, descrizione del capitale regolamentare; importo complessivo dell'esposizione al rischio;

b)

solvibilità del gruppo, descrizione del rispetto dei requisiti di solvibilità da parte di tutti i singoli soggetti inclusi nel consolidamento dell'ente segnalante;

c)

rischio di credito (compresi i rischi di controparte, diluizione e regolamento);

d)

rischio di mercato (compresi il rischio di posizione nel portafoglio di negoziazione, il rischio di cambio, il rischio di posizione in merci e il rischio di rettifica di valore su crediti);

e)

rischio operativo.

2.

Per ciascun modello sono indicati i riferimenti giuridici. I presenti orientamenti per l'attuazione del quadro comune di segnalazione contengono ulteriori informazioni dettagliate sugli aspetti più generali della segnalazione di ciascun blocco di modelli, istruzioni relative a posizioni specifiche nonché esempi e norme di convalida.

3.

L'ente segnala soltanto i modelli che sono rilevanti per il metodo utilizzato per il calcolo dei requisiti di fondi propri.

1.2.   CONVENZIONE DI NUMERAZIONE

4.

Nel citare le colonne, le righe e le celle dei modelli, il documento si attiene alla convenzione di etichettatura di cui alla tabella seguente. Questi codici numerici sono utilizzati abitualmente nelle norme di convalida.

5.

Nelle istruzioni si applica il seguente schema di annotazione generale: {modello;riga;colonna}.

6.

In caso di validazioni all'interno di un modello in cui sono utilizzati soltanto punti di dati del modello stesso, le annotazioni non contengono l'indicazione del modello: {riga;colonna}.

7.

Nei modelli con una sola colonna, sono indicate soltanto le righe. {modello;riga}.

8.

Un asterisco segnala che la convalida è effettuata per le righe o le colonne specificate in precedenza.

1.3.   CONVENZIONE DEI SEGNI

9.

Qualsiasi importo che aumenta i fondi propri o i requisiti patrimoniali è segnalato come cifra positiva. Per contro, qualsiasi importo che riduce i fondi propri totali o i requisiti patrimoniali è segnalato come cifra negativa. Se l'etichetta di una voce è preceduta da un segno negativo (-), significa che, per quella voce, non è prevista la segnalazione di cifre positive.

PARTE II: ISTRUZIONI SPECIFICHE PER SINGOLO MODELLO

1.   DESCRIZIONE DELL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE (CA)

1.1.   OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

10.

I modelli CA contengono informazioni sui numeratori del primo pilastro (fondi propri, classe 1, capitale primario di classe 1), sul denominatore (requisiti di fondi propri) e sulle disposizioni transitorie. I modelli CA sono cinque:

a)

il modello CA1 indica l'importo dei fondi propri dell'ente, ripartito nei singoli elementi che lo compongono. L'importo dei fondi propri così determinato comprende l'effetto aggregato delle disposizioni transitorie per tipo di capitale;

b)

il modello CA2 riassume gli importi complessivi delle esposizioni al rischio definiti nell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR);

c)

il modello CA3 indica i coefficienti per i quali il CRR definisce un livello minimo, nonché altri dati correlati;

d)

il modello CA4 contiene le voci per memoria necessarie per determinare gli elementi di cui al modello CA1, nonché informazioni riguardanti le riserve di capitale conformemente alla CRD;

e)

il modello CA5 contiene i dati necessari per calcolare l'effetto delle disposizioni transitorie sui fondi propri. Questo modello sparirà allo scadere delle disposizioni transitorie.

11.

I modelli valgono per tutti soggetti segnalanti, indipendentemente dalla disciplina contabile applicata, anche se taluni elementi al numeratore sono specifici per i soggetti che utilizzano norme di convalida del tipo usato negli IAS/IFRS. Di solito, le informazioni indicate al denominatore sono correlate ai risultati finali segnalati nei corrispondenti modelli per il calcolo dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio.

12.

I fondi propri totali sono formati da tipi di capitale differenti: il capitale di classe 1 (Tier 1, T1), che è la somma del capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1, CET1) e del capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1, AT1), e il capitale di classe 2 (Tier 2, T2).

13.

Le disposizioni transitorie sono trattate nei modelli CA come segue:

a)

le voci del modello CA1 sono di solito al lordo degli aggiustamenti transitori. Ciò significa che gli importi indicati alle voci del modello CA1 sono calcolati sulla base delle disposizioni definitive (ossia come se non ci fossero disposizioni transitorie), ad eccezione delle voci che riassumono l'effetto delle disposizioni transitorie. Per ciascun tipo di capitale (capitale primario di classe 1, capitale aggiuntivo di classe 1 e capitale di classe 2) tre diverse voci comprendono tutti gli aggiustamenti dovuti alle disposizioni transitorie;

b)

le disposizioni transitorie possono influire anche sulla carenza di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 (ossia l'eccesso di deduzione dal capitale aggiuntivo di classe 1 o dal capitale di classe 2, disciplinata, rispettivamente, dall'articolo 36, paragrafo 1, lettera j), e dall'articolo 56, lettera e), del CRR); pertanto, le voci che riportano queste carenze possono riflettere indirettamente l'effetto delle disposizioni transitorie;

c)

il modello CA5 è utilizzato esclusivamente per segnalare le disposizioni transitorie.

14.

I requisiti del secondo pilastro possono ricevere un trattamento diverso all'interno dell'Unione europea (l'articolo 104, paragrafo 2, della direttiva CRD IV dev'essere recepito nella legislazione nazionale). La segnalazione della solvibilità conformemente al CRR comprende soltanto l'impatto dei requisiti del secondo pilastro sul coefficiente di solvibilità o sul coefficiente finale. Una segnalazione dettagliata dei requisiti del secondo pilastro non rientra nell'ambito dell'articolo 99 del CRR.

a)

I modelli CA1, CA2 e CA5 contengono solamente dati relativi ad elementi del primo pilastro.

b)

Il modello CA3 indica l'impatto dei requisiti aggiuntivi del secondo pilastro sul coefficiente di solvibilità su base aggregata. Un blocco del modello è dedicato all'impatto degli importi sui coefficienti, mentre l'altro blocco è dedicato al coefficiente in quanto tale. Nessuno dei due blocchi ha ulteriori collegamenti ai modelli CA1, CA2 o CA5.

c)

Il modello CA4 contiene una cella per i requisiti aggiuntivi di fondi propri connessi al secondo pilastro. La cella, che non è collegata tramite norme di convalida ai coefficienti di capitale del modello CA3, rispecchia l'articolo 104, paragrafo 2, della CRD, che cita esplicitamente i requisiti aggiuntivi di fondi propri come una possibilità per le decisioni nell'ambito del secondo pilastro.

1.2.   C 01.00 — FONDI PROPRI (CA1)

1.2.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

1.   fondi propri

Articolo 4, paragrafo 1, punto 118, e articolo 72 del CRR.

I fondi propri di un ente consistono nella somma del suo capitale di classe 1 e del capitale di classe 2.

015

1.1   Capitale di classe 1

Articolo 25 del CRR.

Il capitale di classe 1 è la somma del capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1.

020

1.1.1   Capitale primario di classe 1

Articolo 50 del CRR.

030

1.1.1.1   Strumenti di capitale ammissibili come capitale primario di classe 1

Articolo 26, paragrafo 1, lettere a) e b), articoli da 27 a 30, articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del CRR.

040

1.1.1.1.1   Strumenti di capitale versati

Articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e articoli da 27 a 31 del CRR.

Sono compresi gli strumenti di capitale delle società mutue e cooperative o di enti analoghi (articoli 27 e 29 del CRR).

Non è compreso il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.

Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle autorità pubbliche in situazioni di emergenza sono compresi se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 31 del CRR.

045

1.1.1.1.1*   di cui: strumenti di capitale sottoscritti dalle pubbliche autorità in situazioni di emergenza

Articolo 31 del CRR.

Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle pubbliche autorità in situazioni di emergenza sono compresi nel capitale primario di classe 1 se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 31 del CRR.

050

1.1.1.1.2*   Voce per memoria: Strumenti di capitale non ammissibili

Articolo 28, paragrafo 1, lettere b), l) ed m), del CRR.

Le condizioni previste dalle lettere citate valgono per situazioni di capitale differenti, che sono reversibili; ne consegue che l'importo qui indicato può diventare ammissibile in periodi successivi.

L'importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.

060

1.1.1.1.3   Sovrapprezzo azioni

Articolo 4, paragrafo 1, punto 124, e articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del CRR.

Il “sovrapprezzo azioni” ha lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile.

L'importo da segnalare in questa voce è la parte relativa agli “strumenti di capitale versati”.

070

1.1.1.1.4   (-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1

Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del CRR.

Strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti dall'ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Soggetti alle eccezioni di cui all'articolo 42 del CRR.

Le partecipazioni azionarie incluse come “strumenti di capitale non ammissibili” non sono segnalate in questa riga.

L'importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie.

Le voci da 1.1.1.1.4 a 1.1.1.1.4.3 non comprendono gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale primario di classe 1. Gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale primario di classe 1 sono segnalati separatamente nella voce 1.1.1.1.5.

080

1.1.1.1.4.1   (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti direttamente

Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del CRR.

Strumenti di capitale primario di classe 1 compresi nella voce 1.1.1.1 detenuti da enti del gruppo consolidato.

L'importo da segnalare comprende le detenzioni interne al portafoglio di negoziazione calcolate sulla base delle posizioni nette lunghe, come previsto dall'articolo 42, lettera a), del CRR.

090

1.1.1.1.4.2   (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti indirettamente

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del CRR.

091

1.1.1.1.4.3   (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti sinteticamente

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del CRR.

092

1.1.1.1.5   (-) Obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale primario di classe 1

Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del CRR.

Conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera f), del CRR, sono dedotti gli “strumenti propri del capitale primario di classe 1 che l'ente ha l'obbligo effettivo o potenziale di acquistare, in virtù di un obbligo contrattuale esistente”.

130

1.1.1.2   Utili non distribuiti

Articolo 26, paragrafo 1, lettera c), e articolo 26, paragrafo 2, del CRR.

Gli utili non distribuiti comprendono gli utili non distribuiti dell'anno precedente più gli utili di periodo o di fine esercizio ammissibili.

140

1.1.1.2.1   Utili non distribuiti di anni precedenti

Articolo 4, paragrafo 1, punto 123, e articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del CRR.

L'articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del CRR definisce gli utili non distribuiti come “i profitti e le perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio in virtù della disciplina contabile applicabile”.

150

1.1.1.2.2   Utile o perdita ammissibile

Articolo 4, paragrafo 1, punto 121, articolo 26, paragrafo 2, e articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del CRR.

L'articolo 26, paragrafo 2, del CRR autorizza l'inserimento degli utili di periodo o di fine esercizio a titolo di utile non distribuito, previo consenso dell'autorità competente e purché siano soddisfatte alcune condizioni.

Le perdite sono invece dedotte dal capitale primario di classe 1 come previsto dall'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del CRR.

160

1.1.1.2.2.1   Utile o perdita attribuibile ai proprietari dell'impresa madre

Articolo 26, paragrafo 2, e articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del CRR.

L'importo da segnalare è il profitto o la perdita rilevati nel conto economico.

170

1.1.1.2.2.2   (-) parte degli utili di periodo o di fine esercizio non ammissibile

Articolo 26, paragrafo 2, del CRR.

Questa riga non contiene alcun importo se nel periodo di riferimento l'ente ha registrato perdite, perché le perdite sono dedotte integralmente dal capitale primario di classe 1.

Se l'ente ha registrato utili, si segnala la parte non ammissibile conformemente all'articolo 26, paragrafo 2, del CRR (ossia gli utili non verificati mediante revisione contabile e gli oneri e dividendi prevedibili).

Va rilevato che, in caso di utili, deve essere dedotto quanto meno l'importo dei dividendi di periodo.

180

1.1.1.3   Altre componenti di conto economico complessivo accumulate (accumulated other comprehensive income)

Articolo 4, paragrafo 1, punto 100, e articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del CRR.

L'importo va segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo e prima dell'applicazione dei filtri prudenziali. L'importo da segnalare è determinato conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione.

200

1.1.1.4   Altre riserve

Articolo 4, paragrafo 1, punto 117, e articolo 26, paragrafo 1, lettera e), del CRR.

Il CRR definisce le altre riserve come “riserve ai sensi della disciplina contabile applicabile, che devono essere rese pubbliche in virtù del principio contabile applicabile, esclusi gli importi già compresi nelle altre componenti di conto economico complessivo accumulate (accumulated other comprehensive income) o negli utili non distribuiti”.

L'importo va segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo.

210

1.1.1.5   fondi per rischi bancari generali

Articolo 4, paragrafo 1, punto 112, e articolo 26, paragrafo 1, lettera f), del CRR.

L'articolo 38 della direttiva 86/635/CEE definisce i fondi per rischi bancari generali come gli “importi che l'ente creditizio decide di destinare alla copertura di tali rischi, quando ciò sia necessario in considerazione della prudenza imposta dai rischi particolari inerenti alle operazioni bancarie”.

L'importo va segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo.

220

1.1.1.6   Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering

Articolo 483, paragrafi da 1 a 3, e articoli da 484 a 487 del CRR.

Importo degli strumenti di capitale assoggettati temporaneamente alla clausola grandfathering come capitale primario di classe 1. L'importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5.

230

1.1.1.7   Interessi di minoranza riconosciuti nel capitale primario di classe 1

Articolo 4, paragrafo 1, punto 120, e articolo 84 del CRR.

Somma di tutti gli importi degli interessi di minoranza delle filiazioni compresi nel capitale primario di classe 1 consolidato.

240

1.1.1.8   Aggiustamenti transitori dovuti ad altri interessi di minoranza

Articoli 479 e 480 del CRR.

Aggiustamenti degli interessi di minoranza dovuti a disposizioni transitorie. Questo elemento si ricava direttamente dal modello CA5.

250

1.1.1.9   Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali

Articoli da 32 a 35 del CRR.

260

1.1.1.9.1   (-) Aumenti del patrimonio netto risultanti da attività cartolarizzate

Articolo 32, paragrafo 1, del CRR.

L'importo da segnalare è l'aumento del patrimonio netto dell'ente risultante da attività cartolarizzate, conformemente alla disciplina contabile applicabile.

Questa voce comprende, ad esempio, il reddito futuro atteso che si traduce in una plusvalenza per l'ente oppure, nel caso dei cedenti, i profitti netti derivanti dalla capitalizzazione dei redditi futuri delle attività cartolarizzate che costituiscono il supporto di credito per le posizioni della cartolarizzazione.

270

1.1.1.9.2   Riserva di copertura dei flussi di cassa

Articolo 33, paragrafo 1, lettera a), del CRR.

L'importo da segnalare può essere positivo o negativo. È positivo se le coperture dei flussi di cassa si traducono in una perdita (cioè se riducono il capitale contabile) e viceversa. L'importo è pertanto di segno opposto a quello indicato nei documenti contabili.

L'importo va segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo.

280

1.1.1.9.3   Profitti e perdite cumulativi dovuti a variazioni del rischio di credito proprio sulle passività al valore equo

Articolo 33, paragrafo 1, lettera b), del CRR.

L'importo da segnalare può essere positivo o negativo. È positivo in caso di perdita dovuta a variazioni del rischio di credito proprio (cioè se la perdita riduce il capitale contabile) e viceversa. L'importo è pertanto di segno opposto a quello indicato nei documenti contabili.

In questa voce non sono inseriti gli utili non verificati mediante revisione contabile.

285

1.1.1.9.4   Profitti e perdite di valore equo derivanti dal rischio di credito proprio dell'ente correlato a derivati passivi

Articolo 33, paragrafo 1, lettera c), e articolo 33, paragrafo 2, del CRR.

L'importo da segnalare può essere positivo o negativo. È positivo in caso di perdita dovuta a variazioni del rischio di credito proprio e viceversa. L'importo è pertanto di segno opposto a quello indicato nei documenti contabili.

In questa voce non sono inseriti gli utili non verificati mediante revisione contabile.

290

1.1.1.9.5   (-) Rettifiche di valore dovute ai requisiti per la valutazione prudente

Articoli 34 e 105 del CRR.

Rettifiche di valore equo delle esposizioni interne o esterne al portafoglio di negoziazione, dovute all'applicazione di norme più rigorose per la valutazione prudente di cui all'articolo 105 del CRR.

300

1.1.1.10   (-) Avviamento

Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37 del CRR.

310

1.1.1.10.1   (-) Avviamento contabilizzato come attività immateriale

Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, e articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del CRR.

“Avviamento” ha lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile.

L'importo da segnalare in questa voce è quello rilevato in bilancio.

320

1.1.1.10.2   (-) Avviamento incluso nella valutazione degli investimenti significativi

Articolo 37, lettera b), e articolo 43 del CRR.

330

1.1.1.10.3   Passività fiscali differite associate all'avviamento

Articolo 37, lettera a), del CRR.

Importo delle passività fiscali differite che si estinguerebbero se l'avviamento fosse deteriorato o eliminato contabilmente in base alla disciplina contabile applicabile.

340

1.1.1.11   (-) Altre attività immateriali

Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37, lettera a), del CRR.

Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente alla disciplina contabile applicabile, meno l'avviamento, sempre conformemente alla disciplina contabile applicabile.

350

1.1.1.11.1   (-) Altre attività immateriali prima della deduzione delle passività fiscali differite

Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, e articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del CRR.

Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente alla disciplina contabile applicabile, meno l'avviamento, sempre conformemente alla disciplina contabile applicabile.

L'importo da segnalare in questa voce corrisponde all'importo rilevato in bilancio per le attività immateriali diverse dall'avviamento.

360

1.1.1.11.2   Passività fiscali differite associate ad altre attività immateriali

Articolo 37, lettera a), del CRR.

Importo delle passività fiscali differite che si estinguerebbero se le attività immateriali diverse dall'avviamento fossero deteriorate o eliminate contabilmente ai sensi della disciplina contabile applicabile.

370

1.1.1.12   (-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali

Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), e articolo 38 del CRR.

380

1.1.1.13   (-) Carenza di rettifiche di valore su crediti in base al metodo IRB rispetto alle perdite attese

Articolo 36, paragrafo 1, lettera d), e articoli 40, 158 e 159 del CRR.

L'importo da segnalare “non è ridotto dall'aumento del livello delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura né da altri effetti fiscali supplementari che potrebbero verificarsi se gli accantonamenti raggiungessero il livello delle perdite attese” (articolo 40 del CRR).

390

1.1.1.14   (-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite

Articolo 4, paragrafo 1, punto 109, articolo 36, paragrafo 1, lettera e), e articolo 41 del CRR.

400

1.1.1.14.1   (-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite

Articolo 4, paragrafo 1, punto 109, e articolo 36, paragrafo 1, lettera e), del CRR.

Le attività dei fondi pensione a prestazioni definite sono definite come “le attività di un fondo o un piano pensionistico, a seconda del caso, a prestazioni definite, calcolate dopo la sottrazione degli obblighi previsti dallo stesso fondo o piano”.

L'importo da segnalare in questa voce corrisponde all'importo rilevato in bilancio (se indicato separatamente).

410

1.1.1.14.2   Passività fiscali differite associate alle attività dei fondi pensione a prestazioni definite

Articolo 4, paragrafo 1, punti 108 e 109, e articolo 41, paragrafo 1, lettera a), del CRR.

Importo delle passività fiscali differite che si estinguerebbero se le attività dei fondi pensione a prestazioni definite fossero deteriorate o eliminate contabilmente ai sensi della disciplina contabile applicabile.

420

1.1.1.14.3   Attività dei fondi pensione a prestazioni definite che l'ente può utilizzare senza restrizioni

Articolo 4, paragrafo 1, punto 109, e articolo 41, paragrafo 1, lettera b), del CRR.

Questa voce è compilata soltanto in presenza di un'autorizzazione preventiva dell'autorità competente di ridurre l'importo delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite da dedurre.

Le attività comprese in questa riga sono soggette a un fattore di ponderazione del rischio per i requisiti del rischio di credito.

430

1.1.1.15   (-) Partecipazioni incrociate reciproche in capitale primario di classe 1

Articolo 4, paragrafo 1, punto 122, articolo 36, paragrafo 1, lettera g), e articolo 44 del CRR.

Possesso di strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) laddove sussista una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente.

L'importo da segnalare è calcolato sulla base delle posizioni lunghe lorde e comprende gli elementi assicurativi dei fondi propri di classe 1.

440

1.1.1.16   (-) Eccesso di deduzione da elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1

Articolo 36, paragrafo 1, lettera j), del CRR.

L'importo da segnalare è ripreso direttamente dalla voce CA 1 “Eccesso di deduzione da elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1”. L'importo deve essere dedotto dal capitale primario di classe 1.

450

1.1.1.17   (-) Partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %

Articolo 4, paragrafo 1, punto 36, articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto i), e articoli da 89 a 91 del CRR.

Le partecipazioni qualificate sono definite come il “possesso diretto o indiretto di almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto in un'impresa, ovvero che consente l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale impresa”.

In conformità dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto i), del CRR, tali partecipazioni possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (utilizzando questa voce) o, in alternativa, essere sottoposte a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %.

460

1.1.1.18   (-) Posizioni verso la cartolarizzazione che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %

Articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto ii), articolo 243, paragrafo 1, lettera b), articolo 244, paragrafo 1, lettera b), articolo 258 e articolo 266, paragrafo 3, del CRR.

Posizioni verso la cartolarizzazione che possono essere soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % ma che, in alternativa, possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto ii), del CRR). In questo caso sono segnalate in questa voce.

470

1.1.1.19   (-) Operazioni con regolamento non contestuale che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %

Articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto iii), e articolo 379, paragrafo 3, del CRR.

Le operazioni con regolamento non contestuale sono soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % cinque giorni dopo la seconda data prevista dal contratto per il pagamento o la consegna fino all'estinzione dell'operazione, conformemente ai requisiti dei fondi propri per il rischio di regolamento. In alternativa, queste operazioni possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto iii), del CRR). In tal caso sono segnalate in questa voce.

471

1.1.1.20   (-) Posizioni in un paniere per le quali un ente non è in grado di stabilire la ponderazione del rischio nell'ambito del metodo IRB e che possono essere soggette in alternativa a una ponderazione del rischio del 1 250 %

Articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto iv), e articolo 153, paragrafo 8, del CRR.

In conformità dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto iv), del CRR, queste posizioni possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (utilizzando questa voce) o, in alternativa, essere sottoposte a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %.

472

1.1.1.21   (-) Esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo dei modelli interni che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %

Articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto v), e articolo 155, paragrafo 4, del CRR.

In conformità dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto v), del CRR, queste esposizioni possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (utilizzando questa voce) o, in alternativa, essere sottoposte a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %.

480

1.1.1.22   (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 36, paragrafo 1, lettera h), articoli da 43 a 46, articolo 49, paragrafi 2 e 3, e articolo 79 del CRR.

Parte delle partecipazioni detenute dall'ente in strumenti di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) in cui l'ente non ha un investimento significativo che deve essere dedotta dal capitale primario di classe 1.

Cfr. le alternative alla deduzione in caso di applicazione del consolidamento (articolo 49, paragrafi 2 e 3).

490

1.1.1.23   (-) Attività fiscali differite deducibili che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee

Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), articolo 38 e articolo 48, paragrafo 1, lettera a), del CRR. Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee;

Parte delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee (al netto della parte delle associate passività fiscali differite che sono assegnate alle attività fiscali differite derivanti da differenze temporanee, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, lettera b), del CRR) che deve essere dedotta applicando la soglia del 10 % di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettera a), del CRR.

500

1.1.1.24   (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 36, paragrafo 1, lettera i), articoli 43, 45 e 47, articolo 48, paragrafo 1, lettera b), articolo 49, paragrafi da 1 a 3, e articolo 79 del CRR.

Parte delle partecipazioni detenute dall'ente in strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) in cui l'ente ha un investimento significativo che deve essere dedotta applicando la soglia del 10 % di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettera b), del CRR.

Cfr. le alternative alla deduzione in caso di applicazione del consolidamento (articolo 49, paragrafi 1, 2 e 3).

510

1.1.1.25   (-) Importo eccedente la soglia del 17,65 %

Articolo 48, paragrafo 1, del CRR.

Parte delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee, nonché partecipazioni dirette e indirette detenute dall'ente in strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) in cui l'ente ha un investimento significativo che devono essere dedotte applicando la soglia del 17,65 % di cui all'articolo 48, paragrafo 1, del CRR.

520

1.1.1.26   Altri aggiustamenti transitori del capitale primario di classe 1

Articoli da 469 a 472 e articoli 478 e 481 del CRR.

Aggiustamenti delle deduzioni dovuti a disposizioni transitorie. L'importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5.

524

1.1.1.27   Altre deduzioni del capitale primario di classe 1 dovute all'articolo 3 del CRR

Articolo 3 del CRR.

529

1.1.1.28   Elementi o deduzioni del capitale primario di classe 1 — altro

Questa riga ha lo scopo di garantire flessibilità a esclusivi fini di segnalazione. È utilizzata soltanto nei rari casi in cui manchi una decisione finale sulla segnalazione di specifici elementi di capitale/deduzioni nel modello CA1 corrente. Pertanto è compilata solo qualora sia impossibile attribuire un elemento del capitale primario di classe 1 o una deduzione di un elemento del capitale primario di classe 1 a una delle righe da 020 a 524.

Questa riga non è usata per assegnare elementi di capitale/deduzioni non soggetti al CRR nel calcolo dei coefficienti di solvibilità (ad esempio l'assegnazione di elementi del capitale/deduzioni nazionali che esulano dall'ambito di applicazione del CRR).

530

1.1.2   CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

Articolo 61 del CRR.

540

1.1.2.1   Strumenti di capitale ammissibili come capitale aggiuntivo di classe 1

Articolo 51, lettera a), articoli da 52 a 54, articolo 56, lettera a), e articolo 57 del CRR.

550

1.1.2.1.1   Strumenti di capitale versati

Articolo 51, lettera a), e articoli da 52 a 54 del CRR.

L'importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.

560

1.1.2.1.2 (*)   Voce per memoria: Strumenti di capitale non ammissibili

Articolo 52, paragrafo 1, lettere c), e) ed f), del CRR.

Le condizioni previste dalle lettere citate valgono per situazioni di capitale differenti, che sono reversibili; ne consegue che l'importo qui indicato può diventare ammissibile in periodi successivi.

L'importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.

570

1.1.2.1.3   Sovrapprezzo azioni

Articolo 51, lettera b), del CRR.

Il “sovrapprezzo azioni” ha lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile.

L'importo da segnalare in questa voce è la parte relativa agli “strumenti di capitale versati”.

580

1.1.2.1.4   (-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1

Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del CRR.

Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti dall'ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Soggetti alle eccezioni di cui all'articolo 57 del CRR.

Le partecipazioni azionarie incluse come “strumenti di capitale non ammissibili” non sono segnalate in questa riga.

L'importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie.

Le voci da 1.1.2.1.4 a 1.1.2.1.4.3 non comprendono gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare gli strumenti propri di capitale primario di classe 1. Gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 sono segnalati separatamente nella voce 1.1.2.1.5.

590

1.1.2.1.4.1   (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti direttamente

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, articolo 52, paragrafo 1, lettera b), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del CRR.

Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 compresi nella voce 1.1.2.1.1 detenuti da enti del gruppo consolidato.

620

1.1.2.1.4.2   (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti indirettamente

Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto ii), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del CRR.

621

1.1.2.1.4.3   (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti sinteticamente

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, articolo 52, paragrafo 1, lettera b), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del CRR

622

1.1.2.1.5   (-) Obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1

Articolo 56, lettera a), e articolo 57 del CRR.

Ai sensi dell'articolo 56, lettera a), del CRR sono dedotti gli strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 “che un ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistenti”.

660

1.1.2.2   Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering

Articolo 483, paragrafi 4 e 5, articoli da 484 a 487 e articoli 489 e 491 del CRR.

Importo degli strumenti di capitale assoggettati temporaneamente alla clausola grandfathering come capitale aggiuntivo di classe 1. L'importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5.

670

1.1.2.3   Strumenti emessi da filiazioni riconosciuti nel capitale aggiuntivo di classe 1

Articoli 83, 85 e 86 del CRR.

Somma di tutti gli importi del capitale di classe 1 ammissibile delle filiazioni compreso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato.

È compreso il capitale aggiuntivo di classe 1 ammissibile emesso da società veicolo (articolo 83 del CRR).

680

1.1.2.4   Aggiustamenti transitori dovuti al riconoscimento aggiuntivo di strumenti emessi da filiazioni nel capitale aggiuntivo di classe 1

Articolo 480 del CRR.

Aggiustamenti del capitale di classe 1 ammissibile compreso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato dovuti a disposizioni transitorie. Questa voce si ricava direttamente dal modello CA5.

690

1.1.2.5   (-) Partecipazioni incrociate reciproche in capitale aggiuntivo di classe 1

Articolo 4, paragrafo 1, punto 122, articolo 56, lettera b), e articolo 58 del CRR.

Possesso di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) laddove sussista una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente.

L'importo da segnalare è calcolato sulla base delle posizioni lunghe lorde e comprende gli elementi assicurativi dei fondi propri aggiuntivi di classe 1.

700

1.1.2.6   (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 56, lettera c), articoli 59, 60 e 79 del CRR.

Parte delle partecipazioni detenute dall'ente in strumenti di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) nei casi in cui l'ente non ha un investimento significativo che deve essere dedotta dal capitale aggiuntivo di classe 1.

710

1.1.2.7   (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 56, lettera d), articoli 59 e 79 del CRR.

Sono dedotte interamente le partecipazioni detenute dall'ente in strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) in cui l'ente ha un investimento significativo.

720

1.1.2.8   (-) Eccesso di deduzione da elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2

Articolo 56, lettera e), del CRR.

L'importo da segnalare è ripreso direttamente dalla voce del modello CA 1 “Eccesso di deduzione da elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2” (dedotta dal capitale aggiuntivo di classe 1).

730

1.1.2.9   Altri aggiustamenti transitori del capitale aggiuntivo di classe 1

Articoli 474, 475, 478 e 481 del CRR.

Aggiustamenti dovuti a disposizioni transitorie. L'importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5.

740

1.1.2.10   Eccesso di deduzione da elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1 (dedotto dal capitale primario di classe 1)

Articolo 36, paragrafo 1, lettera j), del CRR.

Il capitale aggiuntivo di classe 1 non può essere negativo; è tuttavia possibile che le deduzioni siano superiori al capitale stesso, più il relativo sovrapprezzo azioni. In questi casi, il capitale aggiuntivo di classe 1 deve essere uguale a zero e la parte in eccesso delle deduzioni che gli competono va dedotta dal capitale primario di classe 1.

Grazie a questa voce, la somma delle righe da 1.1.2.1 a 1.1.2.12 non è mai inferiore a zero. Quindi, se questa voce registra un importo positivo, nella riga 1.1.1.16 figurerà un pari importo di segno negativo.

744

1.1.2.11   Altre deduzioni del capitale aggiuntivo di classe 1 dovute all'articolo 3 del CRR

Articolo 3 del CRR.

748

1.1.2.12   Elementi o deduzioni del capitale aggiuntivo di classe 1 — altro

Questa riga ha lo scopo di garantire flessibilità a esclusivi fini di segnalazione. È utilizzata soltanto nei rari casi in cui manchi una decisione finale sulla segnalazione di specifici elementi di capitale/deduzioni nel modello CA1 corrente. Pertanto è compilata solo qualora sia impossibile attribuire un elemento del capitale aggiuntivo di classe 1 o una deduzione di un elemento aggiuntivo di classe 1 a una delle righe da 530 a 744.

Questa riga non è usata per assegnare elementi di capitale/deduzioni non soggetti al CRR nel calcolo dei coefficienti di solvibilità (ad esempio l'assegnazione di elementi del capitale/deduzioni nazionali che esulano dall'ambito di applicazione del CRR).

750

1.2   CAPITALE DI CLASSE 2

Articolo 71 del CRR.

760

1.2.1   Strumenti di capitale e prestiti subordinati ammissibili come capitale di classe 2

Articolo 62, lettera a), articoli da 63 a 65, articolo 66, lettera a), e articolo 67 del CRR.

770

1.2.1.1   Strumenti di capitale e prestiti subordinati versati

Articolo 62, lettera a), e articoli 63 e 65 del CRR.

L'importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.

780

1.2.1.2 (*)   Voce per memoria: Strumenti di capitale e prestiti subordinati non ammissibili

Articolo 63, lettere c), e) ed f), e articolo 64 del CRR.

Le condizioni previste dalle lettere citate valgono per situazioni di capitale differenti, che sono reversibili; ne consegue che l'importo qui indicato può diventare ammissibile in periodi successivi.

L'importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.

790

1.2.1.3   Sovrapprezzo azioni

Articolo 62, lettera b), e articolo 65 del CRR.

Il “sovrapprezzo azioni” ha lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile.

Gli importi da segnalare in questa riga sono la parte relativa agli “strumenti di capitale versati”.

800

1.2.1.4   (-) Strumenti propri di capitale di classe 2

Articolo 63, lettera b), punto i), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del CRR.

Strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti dall'ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Soggetti alle eccezioni di cui all'articolo 67 del CRR.

Le partecipazioni azionarie incluse come “strumenti di capitale non ammissibili” non sono segnalate in questa riga.

L'importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie.

Le voci da 1.2.1.4 a 1.2.1.4.3 non comprendono gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di classe 2. Gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di classe 2 sono segnalati separatamente nella voce 1.2.1.5.

810

1.2.1.4.1   (-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti direttamente

Articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del CRR.

Strumenti di capitale di classe 2 compresi nella riga 1.2.1.1 detenuti dagli enti del gruppo consolidato.

840

1.2.1.4.2   (-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti indirettamente

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del CRR.

841

1.2.1.4.3   (-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti sinteticamente

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del CRR.

842

1.2.1.5   (-) Obblighi esistenti o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale di classe 2

Articolo 66, lettera a), e articolo 67 del CRR.

Ai sensi dell'articolo 66, lettera a), del CRR sono dedotti gli strumenti propri di capitale di classe 2 “che un ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistenti”.

880

1.2.2   Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati soggetti alla clausola grandfathering

Articolo 483, paragrafi 6 e 7, e articoli 484, 486, 488, 490 e 491 del CRR.

Importo degli strumenti di capitale assoggettati temporaneamente alla clausola grandfathering come capitale di classe 2. L'importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5.

890

1.2.3   Strumenti emessi da filiazioni riconosciuti nel capitale di classe 2

Articoli 83, 87 e 88 del CRR.

Somma di tutti gli importi dei fondi propri ammissibili delle filiazioni inclusi nel capitale di classe 2 consolidato.

È incluso il capitale di classe 2 ammissibile emesso da società veicolo (articolo 83 del CRR).

900

1.2.4   Aggiustamenti transitori dovuti al riconoscimento aggiuntivo di strumenti emessi da filiazioni nel capitale di classe 2

Articolo 480 del CRR.

Aggiustamenti dei fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato dovuti a disposizioni transitorie. Questa voce si ricava direttamente dal modello CA5.

910

1.2.5   Eccesso di accantonamenti rispetto alle perdite attese ammissibili nell'ambito del metodo IRB

Articolo 62, lettera d), del CRR.

Per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo IRB, questa riga contiene gli importi positivi risultanti dal confronto tra gli accantonamenti e le perdite attese ammissibili come capitale di classe 2.

920

1.2.6   Rettifiche di valore su crediti generiche in base al metodo standardizzato

Articolo 62, lettera c), del CRR.

Per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo standardizzato, questa voce contiene le rettifiche di valore su crediti generiche ammissibili come capitale di classe 2.

930

1.2.7   (-) Partecipazioni incrociate reciproche in capitale di classe 2

Articolo 4, paragrafo 1, punto 122, articolo 66, lettera b), e articolo 68 del CRR.

Possesso di strumenti del capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) laddove sussista una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente.

L'importo da segnalare è calcolato sulla base delle posizioni lunghe lorde e comprende gli elementi assicurativi dei fondi propri di classe 2 e 3.

940

1.2.8   (-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 66, lettera c), articoli da 68 a 70 e articolo 79 del CRR.

Parte delle partecipazioni detenute dall'ente in strumenti di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) in cui l'ente non ha un investimento significativo che deve essere dedotta dal capitale di classe 2.

950

1.2.9   (-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 66, lettera d), e articoli 68, 69 e 79 del CRR.

Sono dedotte integralmente le partecipazioni detenute dall'ente in strumenti del capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) in cui l'ente ha un investimento significativo.

960

1.2.10   Altri aggiustamenti transitori del capitale di classe 2

Articoli da 476 a 478 e articolo 481 del CRR.

Aggiustamenti dovuti a disposizioni transitorie. L'importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5.

970

1.2.11   Eccesso di deduzione da elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2 (dedotto dal capitale aggiuntivo di classe 1)

Articolo 56, lettera e), del CRR.

Il capitale di classe 2 non può essere negativo; è tuttavia possibile che le deduzioni siano superiori al capitale stesso, più il relativo sovrapprezzo azioni. In questi casi, il capitale di classe 2 deve essere uguale a zero e la parte in eccesso delle deduzioni che gli competono va dedotta dal capitale aggiuntivo di classe 1.

Grazie a questa voce, la somma delle righe da 1.2.1 a 1.2.13 non è mai inferiore a zero. Se questa voce registra un importo positivo, nella riga 1.1.2.8 figurerà un pari importo di segno negativo.

974

1.2.12   (-) Altre deduzioni del capitale di classe 2 dovute all'articolo 3 del CRR

Articolo 3 del CRR.

978

1.2.13   Elementi o deduzioni del capitale di classe 2 — altro

Questa riga ha lo scopo di garantire flessibilità a esclusivi fini di segnalazione. È utilizzata soltanto nei rari casi in cui manchi una decisione finale sulla segnalazione di specifici elementi di capitale/deduzioni nel modello CA1 corrente. Pertanto è compilata solo qualora sia impossibile attribuire un elemento del capitale di classe 2 o una deduzione di un elemento di classe 2 a una delle righe da 750 a 974.

Questa riga non è usata per assegnare elementi di capitale/deduzioni non soggetti al CRR nel calcolo dei coefficienti di solvibilità (ad esempio l'assegnazione di elementi del capitale/deduzioni nazionali che esulano dall'ambito di applicazione del CRR).

1.3.   C 02.00 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (CA2)

1.3.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

1.   IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Articolo 92, paragrafo 3, e articoli 95, 96 e 98 del CRR.

020

1*   di cui: imprese d'investimento ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 2, e dell'articolo 98 del CRR

Per le imprese di investimento di cui all'articolo 95, paragrafo 2, e all'articolo 98 del CRR.

030

1**   di cui: imprese d'investimento ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, e dell'articolo 97 del CRR

Per le imprese di investimento di cui all'articolo 96, paragrafo 2, e all'articolo 97 del CRR.

040

1.1   IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER RISCHIO DI CREDITO, RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI DILUIZIONE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE

Articolo 92, paragrafo 3, lettere a) ed f), del CRR.

050

1.1.1   Metodo standardizzato (SA)

Modelli CR SA e SEC SA a livello di esposizioni totali.

060

1.1.1.1   Classi di esposizioni escluse le posizioni verso la cartolarizzazione in base al metodo standardizzato

Modello CR SA a livello di esposizioni totali. Le classi di esposizioni in base al metodo standardizzato sono quelle citate nell'articolo 112 del CRR, escluse le posizioni verso la cartolarizzazione.

070

1.1.1.1.01   Amministrazioni centrali o banche centrali

Cfr. il modello CR SA.

080

1.1.1.1.02   Amministrazioni regionali o autorità locali

Cfr. il modello CR SA.

090

1.1.1.1.03   Organismi del settore pubblico

Cfr. il modello CR SA.

100

1.1.1.1.04   Banche multilaterali di sviluppo

Cfr. il modello CR SA.

110

1.1.1.1.05   Organizzazioni internazionali

Cfr. il modello CR SA.

120

1.1.1.1.06   Enti

Cfr. il modello CR SA.

130

1.1.1.1.07   Imprese

Cfr. il modello CR SA.

140

1.1.1.1.08   Al dettaglio

Cfr. il modello CR SA.

150

1.1.1.1.09   Garantite da ipoteche su beni immobili

Cfr. il modello CR SA.

160

1.1.1.1.10   Esposizioni in stato di default

Cfr. il modello CR SA.

170

1.1.1.1.11   Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato

Cfr. il modello CR SA.

180

1.1.1.1.12   Obbligazioni garantite

Cfr. il modello CR SA.

190

1.1.1.1.13   Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine

Cfr. il modello CR SA.

200

1.1.1.1.14   Organismi di investimento collettivo (OIC)

Cfr. il modello CR SA.

210

1.1.1.1.15   Strumenti di capitale

Cfr. il modello CR SA.

211

1.1.1.1.16   Altre posizioni

Cfr. il modello CR SA.

220

1.1.1.2   Posizioni verso la cartolarizzazione in base al metodo standardizzato

Modello CR SEC SA a livello di tipi di cartolarizzazione totale.

230

1.1.1.2.*   di cui: ricartolarizzazione

Modello CR SEC SA a livello di tipi di cartolarizzazione totale.

240

1.1.2   Metodo basato sui rating interni (IRB)

250

1.1.2.1   Metodi IRB quando non si utilizzano stime interne della LGD né dei fattori di conversione

Modello CR IRB a livello di esposizioni totali (quando non si utilizzano stime interne della LGD né dei fattori di conversione del credito).

260

1.1.2.1.01   Amministrazioni centrali e banche centrali

Cfr. il modello CR IRB.

270

1.1.2.1.02   Enti

Cfr. il modello CR IRB.

280

1.1.2.1.03   Imprese — PMI

Cfr. il modello CR IRB.

290

1.1.2.1.04   Imprese — Finanziamenti specializzati

Cfr. il modello CR IRB.

300

1.1.2.1.05   Imprese — Altro

Cfr. il modello CR IRB.

310

1.1.2.2   Metodi IRB quando si utilizzano stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione

Modello CR IRB a livello di esposizioni totali (quando si utilizzano stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione del credito).

320

1.1.2.2.01   Amministrazioni centrali e banche centrali

Cfr. il modello CR IRB.

330

1.1.2.2.02   Enti

Cfr. il modello CR IRB.

340

1.1.2.2.03   Imprese — PMI

Cfr. il modello CR IRB.

350

1.1.2.2.04   Imprese — Finanziamenti specializzati

Cfr. il modello CR IRB.

360

1.1.2.2.05   Imprese — Altro

Cfr. il modello CR IRB.

370

1.1.2.2.06   Al dettaglio — PMI, garantite da beni immobili

Cfr. il modello CR IRB.

380

1.1.2.2.07   Al dettaglio — Non PMI, garantite da beni immobili

Cfr. il modello CR IRB.

390

1.1.2.2.08   Al dettaglio — Rotative qualificate

Cfr. il modello CR IRB.

400

1.1.2.2.09   Al dettaglio — Altre PMI

Cfr. il modello CR IRB.

410

1.1.2.2.10   Al dettaglio — Altre non PMI

Cfr. il modello CR IRB.

420

1.1.2.3   Strumenti di capitale in base a IRB

Cfr. il modello CR EQU IRB.

430

1.1.2.4   Posizioni verso la cartolarizzazione in base a IRB

Modello CR SEC IRB a livello di tipi di cartolarizzazione totale.

440

1.1.2.4*   di cui: ricartolarizzazione

Modello CR SEC IRB a livello di tipi di cartolarizzazione totale.

450

1.1.2.5   Altre attività diverse da crediti

L'importo da segnalare è l'importo delle esposizioni ponderato per il rischio, calcolato conformemente all'articolo 156 del CRR.

460

1.1.3   Importo dell'esposizione al rischio per i contributi al fondo di garanzia di una CCP

Articoli da 307 a 309 del CRR.

490

1.2   IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA

Articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto ii), e articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR.

500

1.2.1   Rischio di regolamento/consegna esterno al portafoglio di negoziazione

Cfr. il modello CR SETT.

510

1.2.2   Rischio di regolamento/consegna interno al portafoglio di negoziazione

Cfr. il modello CR SETT.

520

1.3   IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AI RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI

Articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto i), e lettera c), punti i) e iii), e articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR.

530

1.3.1   Importo dell'esposizione ai rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci in base a metodi standardizzati (SA)

540

1.3.1.1   Strumenti di debito negoziati

Modello MKR SA TDI a livello di valute totali.

550

1.3.1.2   Strumenti di capitale

Modello MKR SA EQU a livello di mercati nazionali totali.

560

1.3.1.3   Cambio

Cfr. il modello MKR SA FX.

570

1.3.1.4   Merci

Cfr. il modello MKR SA COM.

580

1.3.2   Importo dell'esposizione ai rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci in base a modelli interni (IM)

Cfr. il modello MKR IM.

590

1.4   IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO OPERATIVO (OpR)

Articolo 92, paragrafo 3, lettera e), e articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR.

Per le imprese d'investimento di cui all'articolo 95, paragrafo 2, all'articolo 96, paragrafo 2, e all'articolo 98 del CRR, questo elemento è pari a zero.

600

1.4.1   Metodo base per il rischio operativo (BIA)

Cfr. il modello OPR.

610

1.4.2   Metodi standardizzati (TSA)/metodi standardizzati alternativi (ASA) per il rischio operativo

Cfr. il modello OPR.

620

1.4.3   Metodi avanzati di misurazione (AMA) per il rischio operativo

Cfr. il modello OPR.

630

1.5   IMPORTO AGGIUNTIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DOVUTO ALLE SPESE FISSE GENERALI

Articolo 95, paragrafo 2, articolo 96, paragrafo 2, articolo 97 e articolo 98, paragrafo 1, lettera a), del CRR.

Solo per le imprese d'investimento di cui all'articolo 95, paragrafo 2, all'articolo 96, paragrafo 2, e all'articolo 98 del CRR. Cfr. anche l'articolo 97 del CRR.

Le imprese d'investimento di cui all'articolo 96 del CRR segnalano l'importo indicato nell'articolo 97 moltiplicato per 12,5.

Le imprese d'investimento di cui all'articolo 95 del CRR segnalano:

un importo pari a zero, se l'importo indicato nell'articolo 95, paragrafo 2, lettera a), del CRR è superiore all'importo indicato nell'articolo 95, paragrafo 2, lettera b), del CRR;

il risultato della sottrazione dell'importo indicato nell'articolo 95, paragrafo 2, lettera a), del CRR dall'importo indicato nell'articolo 95, paragrafo 2, lettera b), del CRR, se il secondo è maggiore del primo.

640

1.6   IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO

Articolo 92, paragrafo 3, lettera d), del CRR. Cfr. il modello CVA.

650

1.6.1   Metodo avanzato

Requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito conformemente all'articolo 383 del CRR. Cfr. il modello CVA.

660

1.6.2   Metodo standardizzato

Requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito conformemente all'articolo 384 del CRR. Cfr. il modello CVA.

670

1.6.3.   In base al metodo dell'esposizione originaria (OEM)

Requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito conformemente all'articolo 385 del CRR. Cfr. il modello CVA.

680

1.7   IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO RELATIVO ALLE GRANDI ESPOSIZIONI INTERNE AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

Articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto ii), e articoli da 395 a 401 del CRR.

690

1.8   ALTRI IMPORTI DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Articoli 3, 458 e 459 del CRR e importi delle esposizioni a rischi che non possono essere inseriti in una delle righe da 1.1 a 1.7.

Gli enti segnalano gli importi necessari per ottemperare a quanto segue:

 

i requisiti prudenziali più rigorosi imposti dalla Commissione conformemente agli articoli 458 e 459 del CRR;

 

gli importi aggiuntivi delle esposizioni al rischio dovuti all'articolo 3 del CRR.

Questa voce non ha collegamento a un modello di dettagli.

710

1.8.2   di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull'articolo 458

Articolo 458 del CRR.

720

1.8.2*   di cui: requisiti per le grandi esposizioni

Articolo 458 del CRR.

730

1.8.2**   di cui: dovuti a variazioni delle ponderazioni del rischio per far fronte alle bolle speculative nel settore degli immobili residenziali e non residenziali

Articolo 458 del CRR.

740

1.8.2***   di cui: dovuti a esposizioni all'interno del settore finanziario

Articolo 458 del CRR.

750

1.8.3   di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull'articolo 459

Articolo 459 del CRR.

760

1.8.4   di cui: importo aggiuntivo dell'esposizione al rischio dovuto all'articolo 3 del CRR

Articolo 3 del CRR.

Va segnalato l'importo aggiuntivo dell'esposizione al rischio. L'importo comprende soltanto gli importi aggiuntivi (se, ad esempio, un'esposizione pari a 100 ha un fattore di ponderazione del rischio del 20 % e l'ente applica un fattore di ponderazione del rischio del 50 % conformemente all'articolo 3 del CRR, l'importo da segnalare è 30).

1.4.   C 03.00 — COEFFICIENTI DI CAPITALE E LIVELLI DI CAPITALE (CA3)

1.4.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga

010

1   Coefficiente di capitale primario di classe 1

Articolo 92, paragrafo 2, lettera a), del CRR.

Il coefficiente di capitale primario di classe 1 è il capitale primario di classe 1 dell'ente espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio.

020

2   Eccedenza (+)/Carenza (-) di capitale primario di classe 1

Questa voce indica, in cifre assolute, l'importo dell'eccedenza o della carenza di capitale primario di classe 1 rispetto al requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del CRR (4,5 %), cioè senza tener conto delle riserve di capitale e delle disposizioni transitorie in materia di coefficienti.

030

3   Coefficiente di capitale di classe 1

Articolo 92, paragrafo 2, lettera b), del CRR.

Il coefficiente di capitale di classe 1 è il capitale di classe 1 dell'ente espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio.

040

4   Eccedenza (+)/Carenza (-) di capitale di classe 1

Questa voce indica, in cifre assolute, l'importo dell'eccedenza o della carenza di capitale di classe 1 rispetto al requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del CRR (6 %), cioè senza tener conto delle riserve di capitale e delle disposizioni transitorie in materia di coefficienti.

050

5   Coefficiente di capitale totale

Articolo 92, paragrafo 2, lettera c), del CRR.

Il coefficiente di capitale totale sono i fondi propri dell'ente espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio.

060

6   Eccedenza (+)/Carenza (-) di capitale totale

Questa voce indica, in cifre assolute, l'importo dell'eccedenza o della carenza di fondi propri rispetto al requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del CRR (8 %), cioè senza tener conto delle riserve di capitale e delle disposizioni transitorie in materia di coefficienti.

070

Coefficiente di capitale primario di classe 1 comprendente gli aggiustamenti del secondo pilastro

Articolo 92, paragrafo 2, lettera a), del CRR e articolo 104, paragrafo 2, della CRD IV.

Questa cella deve essere compilata soltanto se una decisione dell'autorità competente ha effetti sul coefficiente di capitale primario di classe 1.

080

Coefficiente di capitale primario di classe 1 finale dovuto agli aggiustamenti del secondo pilastro

Articolo 104, paragrafo 2, della CRD IV.

Questa cella deve essere compilata soltanto se l'autorità competente stabilisce che l'ente deve conseguire un coefficiente di capitale primario di classe 1 finale più elevato.

090

Coefficiente di capitale di classe 1 comprendente gli aggiustamenti del secondo pilastro

Articolo 92, paragrafo 2, lettera b), del CRR e articolo 104, paragrafo 2, della CRD IV.

Questa cella deve essere compilata soltanto se una decisione dell'autorità competente ha effetti sul coefficiente di capitale di classe 1.

100

Coefficiente di capitale di classe 1 finale dovuto agli aggiustamenti del secondo pilastro

Articolo 104, paragrafo 2, della CRD IV.

Questa cella deve essere compilata soltanto se l'autorità competente stabilisce che l'ente deve conseguire un coefficiente di capitale di classe 1 finale più elevato.

110

Coefficiente di capitale totale comprendente gli aggiustamenti del secondo pilastro

Articolo 92, paragrafo 2, lettera c), del CRR e articolo 104, paragrafo 2, della CRD IV.

Questa cella deve essere compilata soltanto se una decisione dell'autorità competente ha effetti sul coefficiente di capitale totale.

120

Coefficiente di capitale totale finale dovuto agli aggiustamenti del secondo pilastro

Articolo 104, paragrafo 2, della CRD IV.

Questa cella deve essere compilata soltanto se l'autorità competente stabilisce che l'ente deve conseguire un coefficiente di capitale totale finale più elevato.

1.5.   C 04.00 — VOCI PER MEMORIA (CA4)

1.5.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga

010

1.   Totale delle attività fiscali differite

L'importo segnalato in questa voce è uguale all'importo rilevato nell'ultimo bilancio contabile verificato/sottoposto a revisione.

020

1.1   Attività fiscali differite che non si basano sulla redditività futura

Articolo 39 del CRR.

Attività fiscali differite che non si basano sulla redditività futura e sono pertanto soggette all'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio.

030

1.2   Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee

Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), e articolo 38 del CRR.

Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura ma non derivano da differenze temporanee e quindi non sono soggette a soglie (cioè sono dedotte integralmente dal capitale primario di classe 1).

040

1.3   Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee

Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), articolo 38 e articolo 48, paragrafo 1, lettera a), del CRR. Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee.

Pertanto alla loro deduzione dal capitale primario di classe 1 si applicano le soglie del 10 % e del 17,65 % di cui all'articolo 48 del CRR.

050

2   Totale delle passività fiscali differite

L'importo segnalato in questa voce è uguale all'importo rilevato nell'ultimo bilancio contabile verificato/sottoposto a revisione.

060

2.1   Passività fiscali differite non deducibili dalle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura

Articolo 38, paragrafi 3 e 4, del CRR.

Passività fiscali differite che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafi 3 e 4, del CRR. Questa voce comprende pertanto le passività fiscali differite che riducono l'importo dell'avviamento, altre attività immateriali o attività dei fondi pensione a prestazioni definite da dedurre che sono segnalate, rispettivamente, nelle righe 1.1.1.10.3, 1.1.1.11.2 e 1.1.1.14.2 del modello CA1.

070

2.2   Passività fiscali differite deducibili dalle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura

Articolo 38 del CRR.

080

2.2.1   Passività fiscali differite deducibili associate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee

Articolo 38, paragrafi 3, 4 e 5, del CRR.

Passività fiscali differite che possono ridurre l'importo delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura conformemente all'articolo 38, paragrafi 3 e 4, del CRR, e non sono assegnate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, del CRR.

090

2.2.2   Passività fiscali differite deducibili associate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee

Articolo 38, paragrafi 3, 4 e 5, del CRR.

Passività fiscali differite che possono ridurre l'importo delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura, ai sensi dell'articolo 38, paragrafi 3 e 4, del CRR, e sono assegnate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, del CRR.

100

3.   Eccesso (+) o carenza (-) di rettifiche di valore su crediti, rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri in base a IRB rispetto alle perdite attese per le esposizioni regolari (non in stato di default)

Articolo 36, paragrafo 1, lettera d), articolo 62, lettera d), e articoli 158 e 159 del CRR.

Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano un metodo IRB.

110

3.1   Totale delle rettifiche di valore su crediti, rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri ammissibili all'inclusione nel calcolo dell'importo delle perdite attese

Articolo 159 del CRR.

Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano un metodo IRB.

120

3.1.1   Rettifiche di valore su crediti generiche

Articolo 159 del CRR.

Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano un metodo IRB.

130

3.1.2   Rettifiche di valore su crediti specifiche

Articolo 159 del CRR.

Questa riga deve essere è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB.

131

3.1.3   Rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri

Articoli 34, 110 e 159 del CRR.

Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano un metodo IRB.

140

3.2   Perdite attese totali ammissibili

Articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10, e articolo 159 del CRR.

Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano un metodo IRB. Sono segnalate solo le perdite attese relative alle esposizioni non in stato di default.

145

4   Eccesso (+) o carenza (-) di rettifiche di valore su crediti specifiche rispetto alle perdite attese per le esposizioni in stato di default in base a IRB

Articolo 36, paragrafo 1, lettera d), articolo 62, lettera d), e articoli 158 e 159 del CRR.

Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano un metodo IRB.

150

4.1   Rettifiche di valore su crediti specifiche e posizioni trattate in maniera analoga

Articolo 159 del CRR.

Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano un metodo IRB.

155

4.2   Perdite attese totali ammissibili

Articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10, e articolo 159 del CRR.

Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano un metodo IRB. Sono segnalate soltanto le perdite attese relative alle esposizioni in stato di default.

160

5   Importi delle esposizioni ponderati per il rischio per calcolare il massimale dell'eccesso di accantonamento ammissibile come capitale di classe 2

Articolo 62, lettera d), del CRR.

Per gli enti che applicano un metodo IRB, conformemente all'articolo 62, lettera d), del CRR, l'importo dell'eccesso di accantonamento (rispetto alle perdite attese) che può essere incluso nel capitale di classe 2 può ammontare al massimo allo 0,6 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati secondo il metodo IRB.

L'importo da segnalare in questa riga sono gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio (cioè non moltiplicati per 0,6 %) che costituiscono la base per il calcolo del massimale.

170

6   Accantonamenti lordi totali ammissibili all'inclusione nel capitale di classe 2

Articolo 62, lettera c), del CRR.

Questa riga comprende le rettifiche di valore su crediti generiche che possono essere incluse nel capitale di classe 2, prima dell'applicazione del massimale.

L'importo da segnalare è al lordo degli effetti fiscali.

180

7   Importi delle esposizioni ponderati per il rischio per calcolare il massimale dell'accantonamento ammissibile come capitale di classe 2

Articolo 62, lettera c), del CRR.

Conformemente all'articolo 62, lettera c), del CRR, le rettifiche di valore su crediti che possono essere incluse nel capitale di classe 2 possono ammontare al massimo all'1,25 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.

L'importo da segnalare in questa riga sono gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio (cioè non moltiplicati per 1,25 %) che costituiscono la base per il calcolo del massimale.

190

8   Soglia non deducibile delle partecipazioni in soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articolo 46, paragrafo 1, lettera a), del CRR.

Questa riga indica la soglia massima delle partecipazioni non deducibili in soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo. L'importo risulta dalla somma degli elementi che costituiscono la base della soglia e dalla moltiplicazione del totale così ottenuto per il 10 %.

200

9   Soglia del 10 % di capitale primario di classe 1

Articolo 48, paragrafo 1, lettere a) e b), del CRR.

Questa riga indica la soglia del 10 % delle partecipazioni in soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo e delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee.

L'importo risulta dalla somma degli elementi che costituiscono la base della soglia e dalla moltiplicazione del totale così ottenuto per il 10 %.

210

10   Soglia del 17,65 % di capitale primario di classe 1

Articolo 48, paragrafo 1, del CRR.

Questa riga indica la soglia del 17,65 % delle partecipazioni in soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo e delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee, da applicare dopo la soglia del 10 %.

La soglia è calcolata in modo tale che l'importo rilevato dei due elementi non ecceda il 15 % del capitale primario di classe 1, calcolato dopo tutte le deduzioni e al netto di qualsiasi aggiustamento dovuto a disposizioni transitorie.

225

11.1   Capitale ammissibile ai fini delle partecipazioni qualificate esterne al settore finanziario

Articolo 4, paragrafo 1, punto 71, lettera a).

226

11.2   Capitale ammissibile ai fini delle grandi esposizioni

Articolo 4, paragrafo 1, punto 71, lettera b).

230

12   Detenzioni di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

Articoli da 44 a 46 e articolo 49 del CRR.

240

12.1   Detenzioni dirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articoli 44, 45, 46 e 49 del CRR.

250

12.1.1   Detenzioni dirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articoli 44, 46 e 49 del CRR.

Partecipazioni dirette nel capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, esclusi:

a)

le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto detenute per cinque giorni lavorativi o meno;

b)

gli importi relativi agli investimenti ai quali si applica qualsiasi alternativa di cui all'articolo 49; e

c)

le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera g), del CRR.

260

12.1.2   (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

Articolo 45 del CRR.

L'articolo 45 del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.

270

12.2   Detenzioni indirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 44 e 45 del CRR.

280

12.2.1   Detenzioni indirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 44 e 45 del CRR.

L'importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L'importo si ottiene calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici.

Non sono incluse in questa riga le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera g), del CRR.

290

12.2.2   (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 45 del CRR.

L'articolo 45, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.

291

12.3.1   Detenzioni sintetiche di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 44 e 45 del CRR.

292

12.3.2   Detenzioni sintetiche lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 44 e 45 del CRR.

293

12.3.3   (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 45 del CRR.

300

13   Detenzioni di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

Articoli da 58 a 60 del CRR.

310

13.1   Detenzioni dirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articoli 58 e 59 e articolo 60, paragrafo 2, del CRR.

320

13.1.1   Detenzioni dirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articolo 58 e articolo 60, paragrafo 2, del CRR.

Partecipazioni dirette nel capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, escluse:

a)

le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto detenute per cinque giorni lavorativi o meno; e

b)

le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 56, lettera b), del CRR.

330

13.1.2   (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

Articolo 59 del CRR.

L'articolo 59, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.

340

13.2   Detenzioni indirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 58 e 59 del CRR.

350

13.2.1   Detenzioni indirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 58 e 59 del CRR.

L'importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L'importo si ottiene calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici.

Non sono incluse in questa riga le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 56, lettera b), del CRR.

360

13.2.2   (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 59 del CRR.

L'articolo 59, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.

361

13.3   Detenzioni sintetiche di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 58 e 59 del CRR.

362

13.3.1   Detenzioni sintetiche lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 58 e 59 del CRR.

363

13.3.2   (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 59 del CRR.

370

14.   Detenzioni di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

Articoli da 68 a 70 del CRR.

380

14.1   Detenzioni dirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articoli 68 e 69 e articolo 70, paragrafo 2, del CRR.

390

14.1.1   Detenzioni dirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articolo 68 e articolo 70, paragrafo 2, del CRR.

Partecipazioni dirette nel capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, escluse:

a)

le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto detenute per cinque giorni lavorativi o meno; e

b)

le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 66, lettera b), del CRR.

400

14.1.2   (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

Articolo 69 del CRR.

L'articolo 69, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.

410

14.2   Detenzioni indirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 68 e 69 del CRR.

420

14.2.1   Detenzioni indirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 68 e 69 del CRR.

L'importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative a strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L'importo si ottiene calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici.

Non sono incluse in questa riga le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 66, lettera b), del CRR.

430

14.2.2   (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 69 del CRR.

L'articolo 69, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.

431

14.3   Detenzioni sintetiche di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 68 e 69 del CRR.

432

14.3.1   Detenzioni sintetiche lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 68 e 69 del CRR.

433

14.3.2   (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 69 del CRR.

440

15   Detenzioni di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

Articoli 44, 45, 47 e 49 del CRR.

450

15.1   Detenzioni dirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articoli 44, 45, 47 e 49 del CRR.

460

15.1.1   Detenzioni dirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articoli 44, 45, 47 e 49 del CRR.

Partecipazioni dirette nel capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, esclusi:

a)

le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto detenute per cinque giorni lavorativi o meno;

b)

gli importi relativi agli investimenti ai quali si applica qualsiasi alternativa di cui all'articolo 49; e

c)

le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera g), del CRR.

470

15.1.2   (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

Articolo 45 del CRR.

L'articolo 45, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.

480

15.2   Detenzioni indirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 44 e 45 del CRR.

490

15.2.1   Detenzioni indirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 44 e 45 del CRR.

L'importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L'importo si ottiene calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici.

Non sono incluse in questa riga le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera g), del CRR.

500

15.2.2   (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 45 del CRR.

L'articolo 45, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.

501

15.3   Detenzioni sintetiche di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 44 e 45 del CRR.

502

15.3.1   Detenzioni sintetiche lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 44 e 45 del CRR.

503

15.3.2   (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 45 del CRR.

510

16   Detenzioni di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

Articoli 58 e 59 del CRR.

520

16.1   Detenzioni dirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articoli 58 e 59 del CRR.

530

16.1.1   Detenzioni dirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articolo 58 del CRR.

Partecipazioni dirette nel capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, escluse:

a)

le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno conformemente all'articolo 56, lettera d), e

b)

le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 56, lettera b), del CRR.

540

16.1.2   (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

Articolo 59 del CRR.

L'articolo 59, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.

550

16.2   Detenzioni indirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 58 e 59 del CRR.

560

16.2.1   Detenzioni indirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 58 e 59 del CRR.

L'importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L'importo si ottiene calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici.

Non sono incluse in questa riga le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 56, lettera b), del CRR.

570

16.2.2   (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 59 del CRR.

L'articolo 59, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.

571

16.3   Detenzioni sintetiche di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 58 e 59 del CRR.

572

16.3.1   Detenzioni sintetiche lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 58 e 59 del CRR.

573

16.3.2   (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 59 del CRR.

580

17   Detenzioni di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

Articoli 68 e 69 del CRR.

590

17.1   Detenzioni dirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articoli 68 e 69 del CRR.

600

17.1.1   Detenzioni dirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articolo 68 del CRR.

Partecipazioni dirette nel capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, escluse:

a)

le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto detenute per cinque giorni lavorativi o meno conformemente all'articolo 66, lettera d), e

b)

le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 66, lettera b), del CRR.

610

17.1.2   (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

Articolo 69 del CRR.

L'articolo 69, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.

620

17.2   Detenzioni indirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 68 e 69 del CRR.

630

17.2.1   Detenzioni indirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 68 e 69 del CRR.

L'importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L'importo si ottiene calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici.

Non sono incluse in questa riga le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 66, lettera b), del CRR.

640

17.2.2   (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 69 del CRR.

L'articolo 69, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.

641

17.3   Detenzioni sintetiche di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 68 e 69 del CRR.

642

17.3.1   Detenzioni sintetiche lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 68 e 69 del CRR.

643

17.3.2   (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 69 del CRR.

650

18   Esposizioni ponderate per il rischio di capitale primario di classe 1 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotte dal capitale primario di classe 1 dell'ente

Articolo 46, paragrafo 4, articolo 48, paragrafo 4, e articolo 49, paragrafo 4, del CRR.

660

19   Esposizioni ponderate per il rischio di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotte dal capitale aggiuntivo di classe 1 dell'ente

Articolo 60, paragrafo 4, del CRR.

670

20   Esposizioni ponderate per il rischio di capitale di classe 2 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotte dal capitale di classe 2 dell'ente

Articolo 70, paragrafo 4, del CRR.

680

21   Detenzioni di strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

Articolo 79 del CRR.

L'autorità competente può derogare su base temporanea alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale primario di classe 1 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto.

Si rileva che questi strumenti devono essere segnalati anche nella voce 12.1.

690

22   Detenzioni di strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

Articolo 79 del CRR.

L'autorità competente può derogare su base temporanea alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale primario di classe 1 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto.

Si rileva che questi strumenti devono essere segnalati anche nella voce 15.1.

700

23   Detenzioni di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

Articolo 79 del CRR.

L'autorità competente può derogare su base temporanea alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale aggiuntivo di classe 1 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto.

Si rileva che questi strumenti devono essere segnalati anche nella voce 13.1.

710

24   Detenzioni di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

Articolo 79 del CRR.

L'autorità competente può derogare su base temporanea alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale aggiuntivo di classe 1 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto.

Si rileva che questi strumenti devono essere segnalati anche nella voce 16.1.

720

25   Detenzioni di strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

Articolo 79 del CRR.

L'autorità competente può derogare su base temporanea alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale di classe 2 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto.

Si rileva che questi strumenti devono essere segnalati anche nella voce 14.1.

730

26   Detenzioni di strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

Articolo 79 del CRR.

L'autorità competente può derogare su base temporanea alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale di classe 2 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto.

Si rileva che questi strumenti devono essere segnalati anche nella voce 17.1.

740

27   Requisito combinato di riserva di capitale

Articolo 128, primo comma, punto 6, della CRD.

750

Riserva di conservazione del capitale

Articolo 128, primo comma, punto 1, e articolo 129 della CRD.

Conformemente all'articolo 129, paragrafo 1, la riserva di conservazione del capitale è un importo aggiuntivo del capitale primario di classe 1. Dato che il coefficiente della riserva di conservazione del capitale del 2,5 % è fisso, in questa cella è segnalato un importo.

760

Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro

Articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del CRR.

In questa cella è segnalato l'importo della riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro che può essere richiesta conformemente all'articolo 458 del CRR in aggiunta alla riserva di conservazione del capitale.

770

Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente

Articolo 128, primo comma, punto 2, articolo 130 e articoli da 135 a 140 della CRD.

780

Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico

Articolo 128, primo comma, punto 5, e articoli 133 e 134 della CRD.

790

Riserva degli enti a rilevanza sistemica

Articolo 131 della CRD.

Gli enti segnalano in questa riga l'importo della riserva degli enti a rilevanza sistemica applicabile su base consolidata.

800

Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale

Articolo 128, primo comma, punto 3, e articolo 131 della CRD.

810

Riserva di altri enti a rilevanza sistemica

Articolo 128, primo comma, punto 4, e articolo 131 della CRD.

820

28   Requisiti di fondi propri relativi agli aggiustamenti del secondo pilastro

Articolo 104, paragrafo 2, della CRD.

Se l'autorità competente stabilisce che l'ente deve calcolare requisiti aggiuntivi di fondi propri per motivi connessi al secondo pilastro, tali requisiti aggiuntivi di fondi propri sono segnalati in questa cella.

830

29   Capitale iniziale

Articolo 12 e articoli da 28 a 31 della CRD e articolo 93 del CRR.

840

30   fondi propri basati sulle spese fisse generali

Articolo 96, paragrafo 2, lettera b), articolo 97 e articolo 98, paragrafo 1, lettera a), del CRR.

850

31   Esposizioni originarie non nazionali

Informazioni necessarie per il calcolo della soglia di segnalazione del modello CR GB ai sensi dell'articolo 5, lettera a), punto 4), del regolamento sulle norme tecniche di attuazione (ITS). La soglia è calcolata sulla base dell'esposizione originaria prima dell'applicazione del fattore di conversione.

Le esposizioni sono considerate di livello nazionale quando sono verso controparti situate nello Stato membro in cui è situato l'ente.

860

32   Esposizioni originarie totali

Informazioni necessarie per il calcolo della soglia di segnalazione del modello CR GB ai sensi dell'articolo 5, lettera a), punto 4), del regolamento sulle norme tecniche di attuazione (ITS). La soglia è calcolata sulla base dell'esposizione originaria prima dell'applicazione del fattore di conversione.

Le esposizioni sono considerate di livello nazionale quando sono verso controparti situate nello Stato membro in cui è situato l'ente.

870

Aggiustamenti dei fondi propri totali

Articolo 500, paragrafo 4, del CRR.

880

Fondi propri corretti integralmente per il requisito minimo di Basilea I

Articolo 500, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 4, del CRR

890

Requisiti di fondi propri per il requisito minimo di Basilea I

Articolo 500, paragrafo 1, lettera b), del CRR

900

Requisiti di fondi propri per il requisito minimo di Basilea I — Alternativa del metodo standardizzato

Articolo 500, paragrafi 2 e 3, del CRR

1.6.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE E STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING: STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO (CA 5)

1.6.1.   Osservazioni di carattere generale

15.

Il modello CA5 riassume il calcolo degli elementi dei fondi propri e delle deduzioni oggetto delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 465 a 491 del CRR.

16.

Il modello CA5 è strutturato come segue:

a.

il modello 5.1 riassume gli aggiustamenti totali da apportare alle diverse componenti dei fondi propri (segnalate nel modello CA1 conformemente alle disposizioni definitive) per effetto dell'applicazione delle disposizioni transitorie. Gli elementi di questa tabella sono presentati come “aggiustamenti” delle diverse componenti di capitale segnalate nel modello CA1, per tener conto degli effetti delle disposizioni transitorie sulle componenti dei fondi propri;

b.

il modello 5.2 contiene ulteriori informazioni dettagliate sul calcolo degli strumenti soggetti alla clausola grandfathering che non costituiscono aiuti di Stato.

17.

L'ente segnala nelle prime quattro colonne gli aggiustamenti del capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2, nonché l'importo da trattare come attività ponderate per il rischio. L'ente deve segnalare altresì nella colonna 050 la percentuale applicabile e nella colonna 060 l'importo ammissibile senza l'applicazione delle disposizioni transitorie.

18.

Gli enti compilano il modello CA5 soltanto per il periodo di vigenza delle disposizioni transitorie conformemente alla parte dieci del CRR.

19.

Alcune delle disposizioni transitorie prevedono una deduzione dal capitale di classe 1. In tali casi, qualora l'importo residuo di una deduzione o delle deduzioni si applichi al capitale di classe 1 e il capitale aggiuntivo di classe 1 sia insufficiente per compensare detto importo, l'importo eccedente è dedotto dal capitale primario di classe 1.

1.6.2.   C 05.01 — Disposizioni transitorie (CA5.1)

20.

Gli enti segnalano nella tabella 5.1 le disposizioni transitorie che si applicano alle componenti dei fondi propri conformemente agli articoli da 465 a 491 del CRR e le confrontano con l'applicazione delle disposizioni definitive di cui alla parte due, titolo II, del CRR.

21.

Gli enti segnalano nelle righe da 020 a 060 informazioni relative alle disposizioni transitorie riguardanti gli strumenti soggetti alla clausola grandfathering. Le cifre da segnalare nella riga 060, colonne da 010 a 030, del modello CA 5.1 si possono ricavare dalle rispettive sezioni del modello CA 5.2.

22.

Gli enti segnalano nelle righe da 070 a 092 informazioni relative alle disposizioni transitorie riguardanti gli interessi di minoranza e gli strumenti del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 emessi dalle filiazioni (conformemente agli articoli 479 e 480 del CRR).

23.

Dalla riga 100 in avanti gli enti segnalano informazioni relative alle disposizioni transitorie riguardanti i profitti e le perdite non realizzati, le deduzioni e i filtri e deduzioni aggiuntivi.

24.

Vi possono essere casi in cui le deduzioni transitorie dal capitale primario di classe 1, dal capitale aggiuntivo di classe 1 o dal capitale di classe 2 superano il capitale primario di classe 1, il capitale aggiuntivo di classe 1 o il capitale di classe 2 di un ente. Tali situazioni, purché siano la conseguenza di disposizioni transitorie, vanno segnalate nel modello CA1 compilando le celle corrispondenti. Pertanto, gli aggiustamenti segnalati nelle colonne del modello CA5 non comprendono gli effetti di ricaduta nei casi in cui il capitale disponibile sia insufficiente.

1.6.2.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna

010

Aggiustamenti del capitale primario di classe 1

020

Aggiustamenti del capitale aggiuntivo di classe 1

030

Aggiustamenti del capitale di classe 2

040

Aggiustamenti inclusi nelle attività ponderate per il rischio

La colonna 050 indica l'importo residuo rilevante, cioè prima dell'applicazione delle disposizioni di cui alla parte tre, capo 2 o 3, del CRR.

Mentre le colonne da 010 a 030 hanno un collegamento diretto con il modello CA1, gli aggiustamenti compresi nelle attività ponderate per il rischio non hanno un collegamento diretto con i pertinenti modelli per il rischio di credito. Eventuali aggiustamenti delle attività ponderate per il rischio derivanti dalle disposizioni transitorie sono segnalati direttamente nei modelli CR SA, CR IRB o CR EQU IRB. I relativi effetti sono segnalati inoltre nella colonna 040 del modello CA5.1. Pertanto, questi importi costituiscono soltanto voci per memoria.

050

Percentuale applicabile

060

Importo ammissibile senza disposizioni transitorie

La colonna 060 indica l'importo di ciascuno strumento prima dell'applicazione delle disposizioni transitorie, ossia l'importo di base pertinente per il calcolo degli aggiustamenti.


Riga

010

1.   Aggiustamenti totali

In questa riga è indicato l'effetto complessivo degli aggiustamenti transitori sui diversi tipi di capitale, più gli importi ponderati per il rischio che ne derivano.

020

1.1   Strumenti soggetti alla clausola grandfathering

Articoli da 483 a 491 del CRR.

In questa riga è indicato l'effetto complessivo degli strumenti assoggettati temporaneamente alla clausola grandfathering sui diversi tipi di capitale.

030

1.1.1   Strumenti soggetti alla clausola grandfathering: strumenti che costituiscono aiuti di Stato

Articolo 483 del CRR.

040

1.1.1.1   Strumenti ammissibili come fondi propri ai sensi della direttiva 2006/48/CE

Articolo 483, paragrafi 1, 2, 4 e 6, del CRR.

050

1.1.1.2   Strumenti emessi da enti con sede in uno Stato membro soggetto a un programma di aggiustamento economico

Articolo 483, paragrafi 1, 3, 5, 7 e 8, del CRR.

060

1.1.2   Strumenti che non costituiscono aiuti di Stato

Gli importi da segnalare si ricavano dalla colonna 060 della tabella CA 5.2.

070

1.2   Interessi di minoranza ed equivalenti

Articoli 479 e 480 del CRR.

Questa riga indica gli effetti delle disposizioni transitorie su: interessi di minoranza ammissibili come capitale primario di classe 1; strumenti ammessi di classe 1 ammissibili come capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato; fondi propri ammessi ammissibili come capitale di classe 2 consolidato.

080

1.2.1   Strumenti ed elementi di capitale non ammessi come interessi di minoranza

Articolo 479 del CRR.

L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo ammesso come riserve consolidate conformemente alla normativa precedente.

090

1.2.2   Riconoscimento transitorio degli interessi di minoranza nei fondi propri consolidati

Articoli 84 e 480 del CRR.

L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo ammissibile senza disposizioni transitorie.

091

1.2.3   Riconoscimento transitorio del capitale aggiuntivo di classe 1 ammissibile nei fondi propri consolidati

Articoli 85 e 480 del CRR.

L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo ammissibile senza disposizioni transitorie.

092

1.2.4   Riconoscimento transitorio del capitale di classe 2 ammissibile nei fondi propri consolidati

Articoli 87 e 480 del CRR.

L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo ammissibile senza disposizioni transitorie.

100

1.3   Altri aggiustamenti transitori

Articoli da 467 a 478 e articolo 481 del CRR.

Questa riga indica l'effetto complessivo degli aggiustamenti transitori su deduzioni dai diversi tipi di capitale, profitti e perdite non realizzati, filtri e deduzioni aggiuntivi, più gli importi ponderati per il rischio che ne derivano.

110

1.3.1   Profitti e perdite non realizzati

Articoli 467 e 468 del CRR.

Questa riga indica l'effetto complessivo delle disposizioni transitorie sui profitti e perdite non realizzati misurati al valore equo.

120

1.3.1.1   Profitti non realizzati

Articolo 468, paragrafo 1, del CRR.

130

1.3.1.2   Perdite non realizzate

Articolo 467, paragrafo 1, del CRR.

133

1.3.1.3   Profitti non realizzati relativi a esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria “Attività finanziarie disponibili per la vendita” dello IAS 39 approvato dall'UE

Articolo 468 del CRR.

136

1.3.1.4   Perdite non realizzate relative a esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria “Attività finanziarie disponibili per la vendita” dello IAS 39 approvato dall'UE

Articolo 467 del CRR.

138

1.3.1.5   Profitti e perdite al valore equo da derivati passivi risultanti dal rischio di credito proprio dell'ente

Articolo 468 del CRR.

140

1.3.2   Deduzioni

Articolo 36, paragrafo 1, e articoli da 469 a 478 del CRR.

Questa riga indica l'effetto complessivo delle disposizioni transitorie sulle deduzioni.

150

1.3.2.1.   Perdite relative all'esercizio in corso

Articolo 36, paragrafo 1, lettera a), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 3, e articolo 478 del CRR.

L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del CRR.

Se alle imprese è stato chiesto soltanto di dedurre le perdite significative:

ߦ qualora la perdita netta provvisoria complessiva sia “significativa”, l'intero importo residuo è dedotto dal capitale di classe 1;

ߦ qualora, invece, la perdita netta provvisoria complessiva non sia “significativa”, l'importo residuo non è dedotto.

160

1.3.2.2.   Attività immateriali

Articolo 36, paragrafo 1, lettera b), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 4, e articolo 478 del CRR.

Per stabilire l'importo delle attività immateriali da dedurre l'ente tiene conto delle disposizioni dell'articolo 37 del CRR.

L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del CRR.

170

1.3.2.3.   Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee

Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 5, e articolo 478 del CRR.

Per stabilire l'importo delle succitate attività fiscali differite da dedurre l'ente tiene conto delle disposizioni dell'articolo 38 del CRR relative alla riduzione di tali attività per effetto delle passività fiscali differite.

L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo complessivo di cui all'articolo 469, paragrafo 1, lettera c), del CRR.

180

1.3.2.4.   Carenza di accantonamenti rispetto alle perdite attese in base a IRB

Articolo 36, paragrafo 1, lettera d), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 6, e articolo 478 del CRR.

Per stabilire della carenza di accantonamenti rispetto alle perdite attese in base a IRB da dedurre, l'ente tiene conto delle disposizioni dell'articolo 40 del CRR.

L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), del CRR.

190

1.3.2.5.   Attività dei fondi pensione a prestazioni definite

Articolo 33, paragrafo 1, lettera e), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 7, e articoli 473 e 478 del CRR.

Per stabilire l'importo delle attività dei succitati fondi pensione a prestazioni definite da dedurre l'ente tiene conto delle disposizioni dell'articolo 41 del CRR.

L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera e), del CRR.

194

1.3.2.5.*   di cui: introduzione di modifiche allo IAS 19 — elemento positivo

Articolo 473 del CRR.

198

1.3.2.5.**   di cui: introduzione di modifiche allo IAS 19 — elemento negativo

Articolo 473 del CRR.

200

1.3.2.6.   Strumenti propri

Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 8, e articolo 478 del CRR.

L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera f), del CRR.

210

1.3.2.6.1   Strumenti propri di capitale primario di classe 1

Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 8, e articolo 478 del CRR.

Per stabilire l'importo dei succitati strumenti propri di capitale primario di classe 1 da dedurre l'ente tiene conto delle disposizioni dell'articolo 42 del CRR.

Poiché il trattamento dell'“importo residuo” varia a seconda della natura dello strumento, l'ente ripartisce le partecipazioni in strumenti propri di capitale primario distinguendo tra strumenti “detenuti direttamente” e “detenuti indirettamente”.

L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera f), del CRR.

211

1.3.2.6.1**   di cui: strumenti detenuti direttamente

L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo complessivo delle partecipazioni dirette, compresi gli strumenti che l'ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di un'obbligazione contrattuale esistente o potenziale, conformemente all'articolo 469, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 472, paragrafo 8, lettera a), del CRR.

212

1.3.2.6.1*   di cui: strumenti detenuti indirettamente

L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo complessivo delle partecipazioni indirette, compresi gli strumenti che l'ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di un'obbligazione contrattuale esistente o potenziale, conformemente all'articolo 469, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 472, paragrafo 8, lettera b), del CRR.

220

1.3.2.6.2   Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1

Articolo 56, lettera a), articolo 474, articolo 475, paragrafo 2, e articolo 478 del CRR.

Per stabilire l'importo delle succitate partecipazioni da dedurre l'ente tiene conto delle disposizioni dell'articolo 57 del CRR.

Poiché il trattamento dell'“importo residuo” varia a seconda della natura dello strumento (articolo 475, paragrafo 2, del CRR), l'ente ripartisce le succitate partecipazioni distinguendo tra strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 “detenuti direttamente” e “detenuti indirettamente”.

L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 56, lettera a), del CRR.

221

1.3.2.6.2**   di cui: strumenti detenuti direttamente

L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo complessivo delle partecipazioni dirette, compresi gli strumenti che l'ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di un'obbligazione contrattuale esistente o potenziale, conformemente all'articolo 474, lettera b), e all'articolo 475, paragrafo 2, lettera a), del CRR.

222

1.3.2.6.2*   di cui: strumenti detenuti indirettamente

L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo complessivo delle partecipazioni indirette, compresi gli strumenti che l'ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di un'obbligazione contrattuale esistente o potenziale, conformemente all'articolo 474, lettera b), e all'articolo 475, paragrafo 2, lettera b), del CRR.

230

1.3.2.6.3   Strumenti propri di capitale di classe 2

Articolo 66, lettera a), articolo 476, articolo 477, paragrafo 2, e articolo 478 del CRR.

Per stabilire l'importo delle partecipazioni da dedurre l'ente tiene conto delle disposizioni dell'articolo 67 del CRR.

Poiché il trattamento dell'“importo residuo” varia a seconda della natura dello strumento (articolo 477, paragrafo 2, del CRR), l'ente ripartisce le succitate partecipazioni distinguendo tra strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 2 “detenuti direttamente” e “detenuti indirettamente”.

L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 66, lettera a), del CRR.

231

di cui: strumenti detenuti direttamente

L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo complessivo delle partecipazioni dirette, compresi gli strumenti che l'ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di un'obbligazione contrattuale esistente o potenziale, conformemente all'articolo 476, lettera b), e all'articolo 477, paragrafo 2, lettera a), del CRR.

232

di cui: strumenti detenuti indirettamente

L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo complessivo delle partecipazioni indirette, compresi gli strumenti che l'ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di un'obbligazione contrattuale esistente o potenziale, conformemente all'articolo 476, lettera b), e all'articolo 477, paragrafo 2, lettera b), del CRR.

240

1.3.2.7.   Partecipazioni incrociate reciproche

Poiché il trattamento dell'“importo residuo” varia a seconda del fatto che la partecipazione nel capitale primario di classe 1, nel capitale aggiuntivo di classe 1 o nel capitale di classe 2 del soggetto del settore finanziario debba o non debba essere considerata significativa (articolo 472, paragrafo 9, articolo 475, paragrafo 3, e articolo 477, paragrafo 3, del CRR), l'ente ripartisce le partecipazioni incrociate reciproche distinguendo tra investimenti significativi e investimenti non significativi.

250

1.3.2.7.1   Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale primario di classe 1

Articolo 36, paragrafo 1, lettera g), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 9, e articolo 478 del CRR.

L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera g), del CRR.

260

1.3.2.7.1.1   Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articolo 36, paragrafo 1, lettera g), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 9, lettera a), e articolo 478 del CRR.

L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo residuo conformemente all'articolo 469, paragrafo 1, lettera b), del CRR.

270

1.3.2.7.1.2   Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articolo 36, paragrafo 1, lettera g), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 9, lettera b), e articolo 478 del CRR.

L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo residuo conformemente all'articolo 469, paragrafo 1, lettera b), del CRR.

280

1.3.2.7.2   Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale aggiuntivo di classe 1

Articolo 56, lettera b), articolo 474, articolo 475, paragrafo 3, e articolo 478 del CRR.

L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 56, lettera b), del CRR.

290

1.3.2.7.2.1   Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articolo 56, lettera b), articolo 474, articolo 475, paragrafo 3, lettera a), e articolo 478 del CRR.

L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo residuo conformemente all'articolo 475, paragrafo 3, del CRR.

300

1.3.2.7.2.2   Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articolo 56, lettera b), articolo 474, articolo 475, paragrafo 3, lettera b), e articolo 478 del CRR.

L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo residuo conformemente all'articolo 475, paragrafo 3, del CRR.

310

1.3.2.7.3   Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale di classe 2

Articolo 66, lettera b), articolo 476, articolo 477, paragrafo 3, e articolo 478 del CRR.

L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 66, lettera b), del CRR.

320

1.3.2.7.3.1   Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articolo 66, lettera b), articolo 476, articolo 477, paragrafo 3, lettera a), e articolo 478 del CRR.

L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo residuo conformemente all'articolo 477, paragrafo 3, del CRR.

330

1.3.2.7.3.2   Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articolo 66, lettera b), articolo 476, articolo 477, paragrafo 3, lettera b), e articolo 478 del CRR.

L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo residuo conformemente all'articolo 477, paragrafo 3, del CRR.

340

1.3.2.8.   Strumenti di fondi propri di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

350

1.3.2.8.1   Strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articolo 36, paragrafo 1, lettera h), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 10, e articolo 478 del CRR.

L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera h), del CRR.

360

1.3.2.8.2   Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articolo 56, lettera c), articolo 474, articolo 475, paragrafo 4, e articolo 478 del CRR.

L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 56, lettera c), del CRR.

370

1.3.2.8.3   Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articolo 66, lettera c), articolo 476, articolo 477, paragrafo 4, e articolo 478 del CRR.

L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 66, lettera c), del CRR.

380

1.3.2.9   Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articolo 470, paragrafi 2 e 3, del CRR.

L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo di cui all'articolo 470, paragrafo 1, del CRR.

390

1.3.2.10   Strumenti di fondi propri di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

400

1.3.2.10.1   Strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articolo 36, paragrafo 1, lettera i), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 11, e articolo 478 del CRR.

L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera i), del CRR.

410

1.3.2.10.2   Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articolo 56, lettera d), articolo 474, articolo 475, paragrafo 4, e articolo 478 del CRR.

L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 56, lettera d), del CRR.

420

1.3.2.10.2   Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articolo 66, lettera d), articolo 476, articolo 477, paragrafo 4, e articolo 478 del CRR.

L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 66, lettera d), del CRR.

425

1.3.2.11   Esenzione dalla deduzione di partecipazioni nelle imprese di assicurazione dagli elementi del capitale primario di classe 1

Articolo 471 del CRR.

430

1.3.3   Filtri e deduzioni aggiuntivi

Articolo 481 del CRR.

Questa riga riporta l'effetto complessivo delle disposizioni transitorie sui filtri e deduzioni aggiuntivi.

Conformemente all'articolo 481 del CRR, gli enti segnalano nella voce 1.3.3 informazioni relative ai filtri e deduzioni prescritti dalle disposizioni nazionali di recepimento degli articoli 57 e 66 della direttiva 2006/48/CE e degli articoli 13 e 16 della direttiva 2006/49/CE e che non sono richiesti ai sensi della parte due.

1.6.3.   C 05.02 — Strumenti soggetti alla clausola grandfathering: strumenti che non costituiscono aiuti di stato (CA5.2)

25.

Gli enti segnalano informazioni inerenti alle disposizioni transitorie relative agli strumenti soggetti alla clausola grandfathering che non costituiscono aiuti di Stato (articoli da 484 a 491 del CRR).

1.6.3.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna

010

Importo degli strumenti + relativo sovrapprezzo azioni

Articolo 484, paragrafi da 3 a 5, del CRR.

Strumenti ammissibili per ciascuna riga, compresi i relativi sovrapprezzi azioni.

020

Base per il calcolo del limite

Articolo 486, paragrafi da 2 a 4, del CRR.

030

Percentuale applicabile

Articolo 486, paragrafo 5, del CRR.

040

Limite

Articolo 486, paragrafi da 2 a 5, del CRR.

050

(-) Importo eccedente i limiti della clausola grandfathering

Articolo 486, paragrafi da 2 a 5, del CRR.

060

Importo totale soggetto alla clausola grandfathering

L'importo da segnalare è uguale agli importi segnalati nelle rispettive colonne della riga 060 del modello CA 5.1.


Riga

010

1.   Strumenti ammissibili ai sensi dell'articolo 57, lettera a), della direttiva 2006/48/CE

Articolo 484, paragrafo 3, del CRR.

L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.

020

2.   Strumenti ammissibili ai sensi dell'articolo 57, lettera c bis), e dell'articolo 154, paragrafi 8 e 9, della direttiva 2006/48/CE, fatto salvo il limite di cui all'articolo 489

Articolo 484, paragrafo 4, del CRR.

030

2.1   Strumenti totali senza opzione call o incentivo al rimborso

Articolo 489 del CRR.

L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.

040

2.2   Strumenti con opzione call e incentivo al rimborso soggetti alla clausola grandfathering

Articolo 489 del CRR.

050

2.2.1   Strumenti con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 49 del CRR dopo la data di scadenza effettiva

Articolo 489, paragrafo 3, e articolo 491, lettera a), del CRR.

L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.

060

2.2.2   Strumenti con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 49 del CRR dopo la data di scadenza effettiva

Articolo 489, paragrafo 5, e articolo 491, lettera a), del CRR.

L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.

070

2.2.3   Strumenti con opzione call esercitabile prima del o il 20 luglio 2011 che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 49 del CRR dopo la data di scadenza effettiva

Articolo 489, paragrafo 6, e articolo 491, lettera c), del CRR.

L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.

080

2.3   Superamento del limite degli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering

Articolo 487, paragrafo 1, del CRR.

L'importo eccedente il limite degli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering può essere trattato alla stregua degli strumenti assoggettabili alla clausola grandfathering come strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1.

090

3.   Elementi ammissibili ai sensi dell'articolo 57, lettere e), f), g) o h), della direttiva 2006/48/CE, fatto salvo il limite di cui all'articolo 490

Articolo 484, paragrafo 5, del CRR.

100

3.1   Elementi totali senza incentivo al rimborso

Articolo 490 del CRR.

110

3.2   Elementi con incentivo al rimborso soggetti alla clausola grandfathering

Articolo 490 del CRR.

120

3.2.1   Elementi con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 63 del CRR dopo la data di scadenza effettiva

Articolo 490, paragrafo 3, e articolo 491, lettera a), del CRR.

L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.

130

3.2.2   Elementi con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 63 del CRR dopo la data di scadenza effettiva

Articolo 490, paragrafo 5, e articolo 491, lettera a), del CRR.

L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.

140

3.2.3   Elementi con opzione call esercitabile prima del o il 20 luglio 2011 e che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 63 del CRR dopo la data di scadenza effettiva

Articolo 490, paragrafo 6, e articolo 491, lettera c), del CRR.

L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.

150

3.3   Superamento del limite degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering

Articolo 487, paragrafo 2, del CRR.

L'importo eccedente il limite degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering può essere trattato alla stregua degli strumenti assoggettabili alla clausola grandfathering come strumenti di classe 2.

2.   SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI (GS)

2.1.   OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

26.

I modelli C 06.01 e C 06.02 sono compilati se i requisiti di fondi propri sono calcolati su base consolidata. Il presente modello consta di quattro parti e raccoglie informazioni diverse su tutti i singoli soggetti (compreso l'ente segnalante) inclusi nel consolidamento:

a)

soggetti inclusi nel consolidamento;

b)

informazioni dettagliate sulla solvibilità del gruppo;

c)

informazioni sul contributo dei singoli soggetti alla solvibilità del gruppo;

d)

informazioni sulle riserve di capitale.

27.

Gli enti che beneficiano della deroga di cui all'articolo 7 del CRR compilano soltanto le colonne da 010 a 060 e da 250 a 400.

2.2.   INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO

28.

La seconda parte di questo modello (informazioni dettagliate sulla solvibilità del gruppo) raccoglie, nelle colonne da 070 a 210, informazioni sugli enti creditizi e sugli altri enti finanziari regolamentati che sono effettivamente soggetti a particolari requisiti di solvibilità su base individuale. Per ciascuno dei soggetti inclusi nell'ambito di segnalazione il modello indica i requisiti di fondi propri per ciascuna categoria di rischio e i fondi propri a fini di solvibilità.

29.

In caso di consolidamento proporzionale delle partecipazioni, le cifre relative ai requisiti di fondi propri e ai fondi propri riflettono i rispettivi importi proporzionali.

2.3.   INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DEI SINGOLI SOGGETTI ALLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO

30.

La terza parte di questo modello (informazioni sul contributo di tutti i soggetti inclusi nel consolidamento del CRR alla solvibilità del gruppo, inclusi i soggetti cui non si applicano particolari requisiti di solvibilità su base individuale) ha lo scopo di individuare, nelle colonne da 250 a 400, i soggetti del gruppo che generano i rischi e raccolgono fondi propri sul mercato, sulla scorta di dati che sono prontamente disponibili o possono essere facilmente ritrattati senza dover rideterminare il coefficiente di capitale su base individuale o subconsolidata. A livello di singolo soggetto, i dati relativi sia al rischio che ai fondi propri costituiscono contributi ai dati del gruppo, non elementi di un coefficiente di solvibilità su base individuale. Per tale motivo questi dati non devono essere confrontati tra loro.

31.

La terza parte comprende anche gli importi degli interessi di minoranza, così come del capitale aggiuntivo di classe 1 ammissibile e del capitale di classe 2 ammissibile inclusi nei fondi propri consolidati.

32.

Poiché la terza parte del modello si riferisce a “contributi”, gli importi da segnalarvi sono diversi, ove del caso, dagli importi indicati nelle colonne che si riferiscono alle informazioni dettagliate sulla solvibilità del gruppo.

33.

Lo scopo è di annullare le esposizioni incrociate all'interno di un medesimo gruppo secondo un principio omogeneo in termini sia di rischi che di fondi propri, per coprire gli importi segnalati nel modello CA consolidato del gruppo aggiungendo gli importi segnalati per ciascun soggetto nel modello della solvibilità del gruppo. Se la soglia dell'1 % non è superata, non è possibile un collegamento diretto al modello CA.

34.

Gli enti stabiliscono il metodo di ripartizione tra i singoli soggetti più idoneo a tener conto dei possibili effetti di diversificazione per il rischio di mercato e il rischio operativo.

35.

È possibile che un gruppo consolidato faccia parte di un altro gruppo consolidato. Ciò significa che i soggetti di un sottogruppo sono segnalati uno per uno nel GS dell'intero gruppo anche se il sottogruppo è a sua volta soggetto a obblighi di segnalazione. Se il sottogruppo è soggetto a obblighi di segnalazione, compila altresì il modello GS per ciascun soggetto sebbene tali informazioni dettagliate siano inserite nel modello GS relativo al gruppo consolidato di rango superiore.

36.

L'ente segnala i dati relativi al contributo di un soggetto quando il contributo di tale soggetto all'importo complessivo dell'esposizione al rischio è superiore all'1 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio del gruppo, o quando il contributo al totale dei fondi propri è superiore all'1 % del totale dei fondi propri del gruppo. Questa soglia non vale per le filiazioni o i sottogruppi che apportano al gruppo fondi propri (sotto forma di interessi di minoranza oppure di strumenti aggiuntivi di classe 1 ammissibili o di strumenti di classe 2 ammissibili inclusi nei fondi propri).

2.4.   C 06.01 — SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI — Totale (Totale GS) a.

Colonna

Istruzioni

250 — 400

SOGGETTI INCLUSI NEL CONSOLIDAMENTO

Cfr. le istruzioni per C 06.02

410-480

RISERVE DI CAPITALE

Cfr. le istruzioni per C 06.02


Riga

Istruzioni

010

TOTALE

Il Totale rappresenta la somma dei valori segnalati in tutte le righe del modello C 06.02.

2.5.   C 06.02 — SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI (GS)

Colonna

Istruzioni

010-060

SOGGETTI INCLUSI NEL CONSOLIDAMENTO

Questo modello serve a raccogliere informazioni distinte per singolo soggetto riguardanti tutti i soggetti inclusi nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2, del CRR.

010

NOME

Nome del soggetto incluso nel consolidamento.

020

CODICE

Questo codice è un identificatore di riga ed è unico per ciascuna riga della tabella.

Codice assegnato al soggetto incluso nel consolidamento.

La composizione effettiva del codice dipende dal sistema di segnalazione nazionale.

025

CODICE LEI

Il codice LEI è il codice di identificazione del soggetto giuridico ed è un codice di riferimento proposto dal Comitato per la stabilità finanziaria (FSB) e approvato dal G20 inteso a garantire l'identificazione unica e mondiale delle parti di operazioni finanziarie.

In attesa che il sistema LEI mondiale diventi pienamente operativo, codici pre-LEI sono assegnati alle controparti da un'unità operativa locale che è stata approvata dal Regulatory Oversight Committee (ROC, informazioni dettagliate sono disponibili nel seguente sito: www.leiroc.org).

Qualora per una data controparte esista un codice di identificazione LEI, esso è utilizzato per identificarla.

030

ENTE O EQUIVALENTE (SÌ/NO)

È indicato “SÌ” quando al soggetto in questione si applicano requisiti di fondi propri conformemente alla CRD o a disposizioni quanto meno equivalenti alle norme di Basilea.

Negli altri casi si indica “NO”.

Interessi di minoranza:

articolo 81, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 82, paragrafo 1, lettera a), punto ii).

Ai fini degli interessi di minoranza e degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 emessi dalle filiazioni, le filiazioni i cui strumenti possono essere ammissibili sono enti o imprese soggetti ai requisiti del CRR in virtù della legislazione nazionale applicabile.

040

AMBITO DEI DATI: INTEGRALMENTE CONSOLIDATO SU BASE INDIVIDUALE (SF), O PaRZIALMENTE CONSOLIDATO SU BASE INDIVIDUALE (SP)

Inserire “SF” per le singole filiazioni consolidate integralmente.

Inserire “SP” per le singole filiazioni consolidate parzialmente.

050

CODICE DEL PAESE

Gli enti segnalano il codice a due lettere che identifica il paese conformemente alla norma ISO 3166-2.

060

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (%)

Questa percentuale è riferita alla quota effettiva di capitale detenuta dall'impresa madre nelle filiazioni. In caso di pieno consolidamento di una filiazione diretta, la quota effettiva è ad esempio del 70 %. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punto 16, del CRR, la quota di partecipazione in una filiazione di una filiazione da segnalare è il risultato della moltiplicazione delle quote delle filiazioni in questione.

070-240

INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CUI SI APPLICANO I REQUISITI DI FONDI PROPRI

La sezione relativa alle informazioni dettagliate (colonne da 070 a 240) contiene informazioni riguardanti unicamente i soggetti e i sottogruppi che, essendo inclusi nel consolidamento (parte uno, titolo II, capo 2, del CRR), sono effettivamente soggetti a requisiti di solvibilità ai sensi del CRR o di disposizioni almeno equivalenti alle norme di Basilea (cioè quelli per cui è indicato “sì” nella colonna 030).

Sono segnalate informazioni riguardanti tutti i singoli enti di un gruppo consolidato ai quali si applicano requisiti di fondi propri, indipendentemente dal luogo in cui sono situati.

Le informazioni riportate in questa parte sono conformi alle norme locali sulla solvibilità del luogo in cui l'ente opera (per questo modello, quindi, non è necessario effettuare un doppio calcolo su base individuale conformemente alle regole dell'ente impresa madre). Nei casi in cui le norme locali sulla solvibilità siano diverse dal CRR e non esista una ripartizione analoga, le informazioni sono integrate qualora siano disponibili dati nella rispettiva granularità. Questa parte del modello è pertanto strutturata come modello fattuale che riassume i calcoli eseguiti dai singoli enti di un gruppo, tenuto conto del fatto che alcuni di tali enti possono essere soggetti a norme di solvibilità diverse.

Segnalazione delle spese fisse generali delle imprese di investimento

Nel calcolo del coefficiente di capitale ai sensi degli articoli 95, 96, 97 e 98 del CRR le imprese di investimento includono i requisiti di fondi propri relativi alle spese fisse generali.

La parte dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio relativa alle spese fisse generali è segnalata nella colonna 100 della parte 2 di questo modello.

070

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

È riportata la somma delle colonne da 080 a 110.

080

RISCHIO DI CREDITO, RISCHIO DI CONTROPARTE, RISCHIO DI DILUIZIONE, OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE E RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA

L'importo da segnalare in questa colonna è la somma degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, uguali o equivalenti a quelli da indicare nella riga 040 “IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER RISCHIO DI CREDITO, RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI DILUIZIONE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE”, e degli importi dei requisiti di fondi propri uguali o equivalenti a quelli da indicare nella riga 490 “IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA” del modello CA2.

090

RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI

L'importo da segnalare in questa colonna è l'importo dei requisiti di fondi propri uguali o equivalenti a quelli da indicare nella riga 520 “IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AI RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI” del modello CA2.

100

RISCHIO OPERATIVO

L'importo da segnalare in questa colonna è l'importo dell'esposizione al rischio uguale o equivalente a quello da indicare nella riga 590 “IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO OPERATIVO (OpR)” del modello CA2.

Le spese fisse generali sono incluse in questa colonna, compresa la riga 630 “IMPORTO AGGIUNTIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DOVUTO ALLE SPESE FISSE GENERALI” del modello CA2.

110

ALTRI IMPORTI DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

L'importo da segnalare in questa colonna sono gli importi delle esposizioni ai rischi non elencati specificamente nelle voci precedenti. È la somma degli importi delle righe 640, 680 e 690 del modello CA2.

120-240

INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUI FONDI PROPRI RILEVANTI AI FINI DELLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO

Le informazioni segnalate nelle colonne che seguono sono conformi alle norme locali di solvibilità del luogo in cui opera il soggetto o il sottogruppo.

120

FONDI PROPRI

L'importo da segnalare in questa colonna è l'importo dei fondi propri uguali o equivalenti a quelli da segnalare nella riga 010 “FONDI PROPRI” del modello CA1.

130

DI CUI: FONDI PROPRI AMMISSIBILI

Articolo 82 del CRR.

Questa colonna è compilata soltanto per le filiazioni segnalate su base individuale e integralmente consolidate che sono enti.

Nel caso di dette filiazioni sono partecipazioni qualificate gli strumenti (più i relativi utili non distribuiti, le riserve sovrapprezzo azioni e altre riserve) posseduti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi del CRR.

L'importo da segnalare comprende gli effetti di qualsiasi disposizione transitoria ed è l'importo ammissibile alla data di riferimento per le segnalazioni.

140

RELATIVI STRUMENTI DI FONDI PROPRI, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI, RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI E ALTRE RISERVE

Articolo 87, paragrafo 1, lettera b), del CRR.

150

CAPITALE DI CLASSE 1 TOTALE

Articolo 25 del CRR.

160

DI CUI: CAPITALE DI CLASSE 1 AMMISSIBILE

Articolo 82 del CRR.

Questa colonna è compilata soltanto per le filiazioni segnalate su base individuale e integralmente consolidate che sono enti.

Nel caso di dette filiazioni sono partecipazioni qualificate gli strumenti (più i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo azioni) posseduti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi del CRR.

L'importo da segnalare comprende gli effetti di qualsiasi disposizione transitoria ed è l'importo ammissibile alla data di riferimento per le segnalazioni.

170

RELATIVI STRUMENTI DI CAPITALE DI CLASSE 1, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI E RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI

Articolo 85, paragrafo 1, lettera b), del CRR.

180

CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1

Articolo 50 del CRR.

190

DI CUI: INTERESSI DI MINORANZA

Articolo 81 del CRR.

Questa colonna è compilata soltanto per le filiazioni integralmente consolidate che sono enti, escluse le filiazioni di cui all'articolo 84, paragrafo 3, del CRR. Ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 2, ciascuna filiazione è considerata su base subconsolidata ai fini di tutti i calcoli previsti dall'articolo 84 del CRR, ove pertinente; diversamente, è considerata su base individuale.

Ai fini del CRR e del presente modello, nel caso di dette filiazioni sono interessi di minoranza gli strumenti di capitale primario di classe 1 (più i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo azioni) posseduti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi del CRR.

L'importo da segnalare comprende gli effetti di qualsiasi disposizione transitoria ed è l'importo ammissibile alla data di riferimento per le segnalazioni.

200

RELATIVI STRUMENTI DI FONDI PROPRI, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI, RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI E ALTRE RISERVE

Articolo 84, paragrafo 1, lettera b), del CRR.

210

CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

Articolo 61 del CRR.

220

DI CUI: CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 AMMISSIBILE

Articoli 82 e 83 del CRR.

Questa colonna è compilata soltanto per le filiazioni segnalate su base individuale e integralmente consolidate che sono enti, escluse le filiazioni di cui all'articolo 85, paragrafo 2, del CRR. Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 2, ciascuna filiazione è considerata su base subconsolidata ai fini di tutti i calcoli previsti dall'articolo 85 del CRR, ove pertinente; diversamente, è considerata su base individuale.

Ai fini del CRR e del presente modello, nel caso di dette filiazioni sono interessi di minoranza gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (più i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo azioni) posseduti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi del CRR.

L'importo da segnalare comprende gli effetti di qualsiasi disposizione transitoria ed è l'importo ammissibile alla data di riferimento per le segnalazioni.

230

CAPITALE DI CLASSE 2

Articolo 71 del CRR.

240

DI CUI: CAPITALE DI CLASSE 2 AMMISSIBILE

Articoli 82 e 83 del CRR.

Questa colonna è compilata soltanto per le filiazioni segnalate su base individuale e integralmente consolidate che sono enti, escluse le filiazioni di cui all'articolo 87, paragrafo 2, del CRR. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, ciascuna filiazione è considerata su base subconsolidata ai fini di tutti i calcoli previsti dall'articolo 87 del CRR, ove pertinente; diversamente, è considerata su base individuale.

Ai fini del CRR e del presente modello, nel caso di dette filiazioni sono interessi di minoranza gli strumenti di capitale di classe 2 (più i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo azioni) posseduti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi del CRR.

L'importo da segnalare comprende gli effetti di qualsiasi disposizione transitoria, cioè deve essere l'importo ammissibile alla data di riferimento per le segnalazioni.

250-400

INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DEI SOGGETTI ALLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO

250-290

CONTRIBUTO AI RISCHI

Le informazioni segnalate nelle colonne che seguono sono conformi alle norme di solvibilità applicabili all'ente segnalante.

250

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

È riportata la somma delle colonne da 260 a 290.

260

RISCHIO DI CREDITO, RISCHIO DI CONTROPARTE, RISCHIO DI DILUIZIONE, OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE E RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA

L'importo da segnalare sono gli importi ponderati per il rischio del rischio di credito e i requisiti di fondi propri del rischio di regolamento/consegna ai sensi del CRR, escluso qualsiasi importo correlato a operazioni con altri soggetti incluso nel calcolo del coefficiente di solvibilità consolidato a livello di gruppo.

270

RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI

Gli importi delle esposizioni al rischio per i rischi di mercato devono essere calcolati a livello di ciascun soggetto conformemente al CRR. I soggetti segnalano il contributo agli importi complessivi di esposizione al rischio per i rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci del gruppo. La somma degli importi qui segnalata corrisponde all'importo della riga 520 “IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO PER I RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI” della segnalazione consolidata.

280

RISCHIO OPERATIVO

Nel caso dei metodi avanzati di misurazione, gli importi delle esposizioni al rischio segnalati per il rischio operativo sono comprensivi dell'effetto della diversificazione.

Questa colonna comprende le spese fisse generali.

290

ALTRI IMPORTI DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

L'importo da segnalare in questa colonna sono gli importi delle esposizioni ai rischi non elencati specificamente nelle voci precedenti.

300-400

CONTRIBUTO AI FONDI PROPRI

Questa parte del modello non mira a imporre agli enti di eseguire un calcolo completo del coefficiente di capitale totale a livello di ciascun soggetto.

Le colonne da 300 a 350 sono compilate in riferimento ai soggetti consolidati che contribuiscono ai fondi propri mediante interessi di minoranza, mentre le colonne da 360 a 400 sono compilate da tutti gli altri soggetti consolidati che contribuiscono ai fondi propri consolidati.

In questa colonna non sono inclusi i fondi propri apportati a un soggetto dagli altri soggetti compresi nello stesso ambito del soggetto segnalante; è segnalato soltanto il contributo netto ai fondi propri del gruppo, ossia principalmente i fondi propri raccolti presso terzi e le riserve accumulate.

Le informazioni segnalate nelle colonne che seguono sono conformi alle norme di solvibilità applicabili all'ente segnalante.

300-350

FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEI FONDI PROPRI CONSOLIDATI

L'importo da segnalare come “FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEI FONDI PROPRI CONSOLIDATI” è l'importo ricavato dalla parte due, titolo II, del CRR, esclusi i fondi apportati da altri soggetti del gruppo.

300

FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEI FONDI PROPRI CONSOLIDATI

Articolo 87 del CRR.

310

STRUMENTI DI CLASSE 1 AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE DI CLASSE 1 CONSOLIDATO

Articolo 85 del CRR.

320

INTERESSI DI MINORANZA INCLUSI NEL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 CONSOLIDATO

Articolo 84 del CRR.

L'importo da segnalare è l'importo degli interessi di minoranza della filiazione incluso nel capitale primario di classe 1 consolidato conformemente al CRR.

330

STRUMENTI DI CLASSE 1 AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 CONSOLIDATO

Articolo 86 del CRR.

L'importo da segnalare è l'importo del capitale di classe 1 ammissibile della filiazione incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato conformemente al CRR.

340

STRUMENTI DI FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE DI CLASSE 2 CONSOLIDATO

Articolo 89 del CRR.

L'importo da segnalare è l'importo dei fondi propri ammissibili della filiazione incluso nel capitale di classe 2 consolidato conformemente al CRR.

350

VOCE PER MEMORIA: AVVIAMENTO (-)/(+) AVVIAMENTO NEGATIVO

360-400

FONDI PROPRI CONSOLIDATI

Articolo 18 del CRR.

L'importo da segnalare come “FONDI PROPRI CONSOLIDATI” è l'importo ricavato dal bilancio, esclusi i fondi apportati da altri soggetti del gruppo.

360

FONDI PROPRI CONSOLIDATI

370

DI CUI: CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1

380

DI CUI: CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

390

DI CUI: CONTRIBUTI AL RISULTATO CONSOLIDATO

L'importo da segnalare è il contributo di ciascun soggetto al risultato consolidato — profitto o perdita (-) — che comprende i risultati attribuibili agli interessi di minoranza.

400

DI CUI: (-) AVVIAMENTO/(+) AVVIAMENTO NEGATIVO

L'importo da segnalare in questa riga è l'avviamento o l'avviamento negativo del soggetto segnalante rispetto alla filiazione.

410-480

RISERVE DI CAPITALE

La struttura della segnalazione delle riserve di capitale nel modello GS ricalca la struttura generale del modello CA4 e utilizza i medesimi concetti di segnalazione. Per indicare le riserve di capitale nel modello GS, gli importi pertinenti sono segnalati conformemente al calcolo dei requisiti delle riserve, cioè secondo le rispettive modalità di calcolo (a livello consolidato, subconsolidato o individuale).

410

REQUISITO COMBINATO DI RISERVA DI CAPITALE

Articolo 128, primo comma, punto 2, della CRD.

420

RISERVA DI CONSERVAZIONE DEL CAPITALE

Articolo 128, primo comma, punto 1, e articolo 129 della CRD.

Conformemente all'articolo 129, paragrafo 1, la riserva di conservazione del capitale è un importo aggiuntivo del capitale primario di classe 1. Dato che il coefficiente della riserva di conservazione del capitale del 2,5 % è fisso, in questa cella è segnalato un importo.

430

RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA SPECIFICA DELL'ENTE

Articolo 128, primo comma, punto 7, articolo 130 e articoli da 135 a 140 della CRD.

In questa cella è segnalato l'importo effettivo della riserva anticiclica.

440

RISERVA DI CONSERVAZIONE DOVUTA AL RISCHIO MACROPRUDENZIALE O SISTEMICO INDIVIDUATO A LIVELLO DI UNO STATO MEMBRO

Articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del CRR.

In questa cella è segnalato l'importo della riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro che può essere richiesta conformemente all'articolo 458 del CRR, in aggiunta alla riserva di conservazione del capitale.

450

RISERVA DI CAPITALE A FRONTE DEL RISCHIO SISTEMICO

Articoli 133 e 134 della CRD.

In questa cella è segnalato l'importo della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.

460

RISERVA DEGLI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA

Articolo 128, primo comma, punto 4, della CRD.

In questa cella è segnalato l'importo della riserva degli enti a rilevanza sistemica.

470

RISERVA DEGLI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA A LIVELLO GLOBALE

Articolo 131 della CRD.

In questa cella è segnalato l'importo della riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale.

480

RISERVA DI ALTRI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA

Articolo 131 della CRD.

In questa cella è segnalato l'importo della riserva di altri enti a rilevanza sistemica.

3.   MODELLI DEL RISCHIO DI CREDITO

3.1.   OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

37.

Per quanto riguarda il rischio di credito sono previsti gruppi di modelli differenziati per il metodo standardizzato e per il metodo basato sui modelli interni (IRB). Si devono inoltre utilizzare modelli distinti in base alla ripartizione geografica delle posizioni soggette al rischio di credito in caso di superamento della soglia applicabile ai sensi dell'articolo 5, lettera a), punto 4.

3.1.1.   Segnalazione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetto di sostituzione

38.

L'articolo 235 del CRR descrive la procedura per calcolare l'esposizione pienamente garantita da una protezione di tipo personale.

39.

L'articolo 236 del CRR descrive la procedura per calcolare l'esposizione pienamente garantita da una protezione di tipo personale in caso di protezione completa/protezione parziale — stesso rango (seniority).

40.

Gli articoli 196, 197 e 200 del CRR disciplinano la protezione del credito di tipo reale.

41.

Le esposizioni verso debitori (controparti dirette) e verso fornitori di protezioni assegnati alla stessa classe di esposizioni sono segnalate sia come flusso che come deflusso relativamente alla stessa classe di esposizioni.

42.

Il tipo di esposizione non cambia per effetto della protezione del credito di tipo personale.

43.

Se un'esposizione è garantita da una protezione del credito di tipo personale, la parte garantita è assegnata, ad esempio, come deflusso nella classe di esposizioni del debitore e come afflusso nella classe di esposizioni del fornitore della protezione. Tuttavia, il tipo di esposizione non cambia al variare della classe di esposizioni.

44.

L'effetto di sostituzione nel quadro di segnalazione COREP tiene conto del trattamento della ponderazione del rischio effettivamente applicabile alla parte garantita dell'esposizione. Pertanto, la parte garantita dell'esposizione è ponderata per il rischio secondo il metodo standardizzato ed è segnalata nel modello CR SA.

3.1.2.   Segnalazione del rischio di controparte

45.

Le esposizioni che derivano dalle posizioni su rischio di controparte sono segnalate nei modelli CR SA o CR IRB, indipendentemente dal fatto che siano elementi del portafoglio bancario o del portafoglio di negoziazione.

3.2.   C 07.00 — RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO STANDARDIZZATO APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR SA)

3.2.1.   Osservazioni di carattere generale

46.

I modelli CR SA contengono le informazioni necessarie per calcolare i requisiti di fondi propri relativi al rischio di credito secondo il metodo standardizzato. In particolare, forniscono informazioni dettagliate:

a)

sulla distribuzione dei valori dell'esposizione in base ai differenti tipi di esposizioni, ai fattori di ponderazione del rischio e alle classi di esposizioni;

b)

sull'importo e il tipo di tecniche di attenuazione del rischio utilizzate per ridurre i rischi.

3.2.2.   Ambito di applicazione del modello CR SA

47.

Ai sensi dell'articolo 112 del CRR, per calcolare i requisiti di fondi propri ciascuna esposizione in base al metodo standardizzato è assegnata a una delle sedici classi di esposizioni secondo il metodo standardizzato.

48.

Le informazioni contenute nel modello CR SA sono richieste sia per le classi di esposizioni complessive sia singolarmente per ciascuna delle classi di esposizioni stabilite ai fini del metodo standardizzato. Gli importi complessivi e le informazioni di ciascuna classe di esposizioni sono segnalati in una dimensione separata.

49.

Non rientrano, tuttavia, nell'ambito di applicazione del modello CR SA i seguenti elementi:

a)

le esposizioni assegnate alla classe di esposizioni “elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione” ai sensi dell'articolo 112, lettera m), del CRR, che sono segnalate nei modelli CR SEC;

b)

le esposizioni dedotte dai fondi propri.

50.

L'ambito di applicazione del modello CR SA comprende i seguenti requisiti di fondi propri:

a)

il rischio di credito, conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 (Metodo standardizzato), del CRR, nel portafoglio bancario; è incluso, tra l'altro, il rischio di controparte, conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6 (Rischio di controparte), del CRR, nel portafoglio bancario;

b)

il rischio di controparte, conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6 (Rischio di controparte), del CRR, nel portafoglio di negoziazione;

c)

il rischio di regolamento correlato alle operazioni con regolamento non contestuale, conformemente all'articolo 379 del CRR, per tutte le attività aziendali.

51.

Il modello vale per tutte le esposizioni per le quali i requisiti di fondi propri sono calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, del CRR in combinato disposto con la parte 3, titolo II, capi 4 e 6, del CRR. Anche gli enti che applicano l'articolo 94, paragrafo 1, del CRR devono segnalare in questo modello le proprie posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione se calcolano i relativi requisiti di fondi propri conformemente alla parte 3, titolo II, capo 2, del CRR (parte 3, titolo II, capi 2 e 6, e titolo V del CRR). Il modello fornisce, quindi, non solo informazioni dettagliate sul tipo di esposizione (ad esempio elementi in/fuori bilancio), ma anche informazioni sull'assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio nell'ambito della rispettiva classe di esposizioni.

52.

Il modello CR SA contiene altresì voci per memoria, nelle righe da 290 a 320, per raccogliere ulteriori informazioni relativamente alle esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili e alle esposizioni in stato di default.

53.

Queste voci per memoria sono compilate solamente per le seguenti classi di esposizioni:

a)

verso amministrazioni centrali o banche centrali (articolo 112, lettera a), del CRR);

b)

verso amministrazioni regionali o autorità locali (articolo 112, lettera b), del CRR);

c)

verso organismi del settore pubblico (articolo 112, lettera c), del CRR);

d)

verso enti (articolo 112, lettera f), del CRR);

e)

verso imprese (articolo 112, lettera g), del CRR);

f)

al dettaglio (articolo 112, lettera h), del CRR).

54.

La segnalazione delle voci per memoria non ha effetti sul calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle classi di esposizioni di cui all'articolo 112, lettere da a) a c) e da f) ad h), del CRR, né delle classi di esposizioni di cui all'articolo 112, lettere i) e j), del CRR segnalate nel modello CR SA.

55.

Le righe per memoria forniscono ulteriori informazioni sulla struttura del debitore delle classi di esposizioni “in stato di default” o “garantite da beni immobili”. Le esposizioni sono segnalate in queste righe laddove i debitori sarebbero altrimenti stati segnalati nelle classi di esposizioni verso “amministrazioni centrali o banche centrali”, “amministrazioni regionali o autorità locali”, “organismi del settore pubblico”, “enti”, “imprese” e “al dettaglio” del modello CR SA, se tali esposizioni non fossero state assegnate alle classi di esposizioni “in stato di default” o “garantite da beni immobili”. Tuttavia, i dati segnalati sono gli stessi utilizzati per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nelle classi di esposizioni “in stato di default” o “garantire da beni immobili”.

56.

Ad esempio, nel caso di un'esposizione con importi delle esposizioni al rischio calcolati conformemente all'articolo 127 del CRR e rettifiche di valore inferiori al 20 %, queste informazioni sono segnalate come totale alla riga 320 del modello CR SA e nella classe di esposizioni “in stato di default”. Se la stessa esposizione, prima dello stato di default, era verso un ente, tale informazione è riportata anche nella riga 320 della classe di esposizioni “enti”.

3.2.3.   Assegnazione di esposizioni alle classi di esposizioni secondo il metodo standardizzato

57.

Per garantire un'assegnazione uniforme delle esposizioni alle differenti classi di esposizioni stabilite dall'articolo 112 del CRR, si applica il metodo sequenziale illustrato di seguito:

a)

in una prima fase l'esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione è classificata nella classe di esposizioni corrispondente (originaria) citata nell'articolo 112 del CRR, fatto salvo il trattamento specifico (ponderazione del rischio) che ciascuna esposizione specifica riceve nella classe di esposizioni alla quale è stata assegnata;

b)

in una seconda fase le esposizioni possono essere riassegnate ad altre classi di esposizioni a seguito dell'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito (credit risk mitigation, CRM), con effetti di sostituzione sull'esposizione (ad esempio garanzie, derivati su crediti, metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie) mediante afflussi e deflussi.

58.

Alla classificazione dell'esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione nelle differenti classi di esposizioni (prima fase) si applicano i criteri indicati di seguito, fatta salva la successiva riassegnazione dovuta all'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione o fatto salvo il trattamento (ponderazione del rischio) che ciascuna esposizione riceve nella classe di esposizioni alla quale è stata assegnata.

59.

Ai fini della classificazione dell'esposizione originaria prima dell'applicazione del fattore di conversione nella prima fase non si tiene conto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito associate all'esposizione (si rileva che tali tecniche sono prese in considerazione esplicitamente nella seconda fase), a meno che un effetto di protezione non costituisca un elemento intrinseco della definizione di una classe di esposizioni, come nel caso della classe di cui all'articolo 112, lettera i), del CRR (esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili).

60.

L'articolo 112 del CRR non stabilisce criteri per la separazione delle classi di esposizioni, con la possibile conseguenza che, in assenza di indicazioni sulla priorità dei criteri di valutazione da applicare ai fini della classificazione, un'esposizione può potenzialmente essere classificata in classi di esposizioni diverse. Il caso più evidente si pone tra le esposizioni verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine (articolo 112, lettera n), del CRR) e le esposizioni verso enti (articolo 112, lettera f), del CRR)/esposizioni verso imprese (articolo 112, lettera g), del CRR). Al riguardo è chiaro che il CRR fornisce un'implicita indicazione delle priorità, poiché si valuterà dapprima se una data esposizione può essere assegnata alle esposizioni a breve termine verso enti e imprese, e soltanto dopo si effettuerà la stessa valutazione per le esposizioni verso enti e per le esposizioni verso imprese. È ovvio che, altrimenti, nessuna esposizione potrà mai essere assegnata alla classe di esposizioni citata nell'articolo 112, lettera n), del CRR. Questo esempio è solo uno dei casi più evidenti che si possono verificare, non l'unico. È opportuno rilevare che per stabilire le classi di esposizioni secondo il metodo standardizzato si applicano criteri diversi (categorizzazione degli enti, condizioni dell'esposizione, status di scaduto, eccetera), e questo è il motivo fondamentale per non separare i raggruppamenti.

61.

Per garantire l'omogeneità e la comparabilità delle segnalazioni è necessario specificare la priorità dei criteri di valutazione per l'assegnazione alle singole classi di esposizioni dell'esposizione originaria prima dell'applicazione del fattore di conversione, fatto salvo il trattamento specifico (ponderazione del rischio) che ogni singola esposizione riceve nell'ambito della classe alla quale è stata assegnata. I criteri di attribuzione di priorità presentati infra sotto forma di albero decisionale si basano sulla valutazione delle condizioni previste esplicitamente dal CRR per assegnare un'esposizione a una determinata classe e, laddove tali condizioni siano soddisfatte, su qualsiasi decisione dell'ente segnalante o dell'autorità di vigilanza in merito all'applicabilità di determinate classi di esposizioni. In tal modo il risultato del processo di assegnazione delle esposizioni a fini di segnalazione sarebbe conforme alle disposizioni del CRR. Ciò non impedisce agli enti di avvalersi di altre procedure di assegnazione, interne, che possono essere anch'esse conformi a tutte le pertinenti disposizioni del CRR e alle relative interpretazioni emesse in sedi competenti.

62.

Nella classifica di valutazione dell'albero decisionale è attribuita priorità a una classe di esposizioni rispetto alle altre (cioè si valuta dapprima se un'esposizione può essere assegnata alla classe individuata, fatto salvo il risultato della valutazione) qualora sussista la possibilità che, altrimenti, alla classe in questione non sia assegnata alcuna esposizione. Ciò si verificherebbe se, in assenza di criteri di attribuzione di priorità, una classe di esposizioni diventasse un sottoinsieme di altre classi. Pertanto, i criteri raffigurati graficamente nel seguente albero decisionale dovrebbero operare secondo un processo sequenziale.

63.

In considerazione di quanto precede, la classifica di valutazione dell'albero decisionale riportato in appresso è la seguente:

1.

posizioni verso la cartolarizzazione;

2.

posizioni associate a un rischio particolarmente elevato;

3.

esposizioni in strumenti di capitale;

4.

esposizioni in stato di default;

5.

esposizioni sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento collettivo (OIV)/esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite (classi di esposizioni separate);

6.

esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili;

7.

altre posizioni;

8.

esposizioni verso enti e imprese con valutazione del merito di credito a breve termine;

9.

tutte le altre classi di esposizioni (classi di esposizioni disgiunte) che comprendono le esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali, le esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali, le esposizioni verso organismi del settore pubblico, le esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo, le esposizioni verso organizzazioni internazionali, le esposizioni verso enti, le esposizioni verso imprese e le esposizioni al dettaglio.

64.

Nelle esposizioni sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento collettivo e in caso di ricorso al metodo del look-through (articolo 132, paragrafi da 3 a 5, del CRR) si prendono in considerazione le singole esposizioni sottostanti, classificandole nella corrispondente riga della ponderazione del rischio in base al trattamento loro riservato, ma tutte queste singole esposizioni sono classificate nella classe delle esposizioni sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento collettivo.

65.

Nel caso dei derivati su crediti di tipo “nth-to-default” di cui all'articolo 134, paragrafo 6, del CRR, se provvisti di rating tali strumenti sono classificati direttamente come posizioni verso la cartolarizzazione; se, invece, sono privi di rating, sono inclusi nella classe di esposizioni “altre posizioni”. In quest'ultimo caso l'importo nominale del contratto è segnalato come esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione nella riga degli “altri fattori di ponderazione del rischio” (il fattore di ponderazione del rischio applicato è quello specificato nella somma riportata ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 6, del CRR).

66.

In una seconda fase, le esposizioni sono riassegnate alla classe di esposizioni del fornitore della protezione a seguito dell'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione.

ALBERO DECISIONALE PER L'ASSEGNAZIONE DELL'ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE ALLE CLASSI DI ESPOSIZIONI SECONDO IL METODO STANDARDIZZATO CONFORMEMENTE AL CRR

Esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione

 

 

Può essere assegnata alla classe di esp. di cui all'articolo 112, lettera m)?

Image

Posizioni verso la cartolarizzazione

NO

Image

 

 

Può essere assegnata alla classe di esp. di cui all'articolo 112, lettera k)?

Image

Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato (cfr. anche articolo 128)

NO

Image

 

 

Può essere assegnata alla classe di esp. di cui all'articolo 112, lettera p)?

Image

Esposizioni in strumenti di capitale (cfr. anche articolo 133)

NO

Image

 

 

Può essere assegnata alla classe di esp. di cui all'articolo 112, lettera j)?

Image

Esposizioni in stato di default

NO

Image

 

 

Può essere assegnata alle classi di esp. di cui all'articolo 112, lettere l) e o)?

Image

Esposizioni sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento collettivo (OIC)

Esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite (cfr. anche articolo 129)

Queste due classi di esposizioni sono separate tra loro (cfr. osservazioni sul metodo look-through nella risposta precedente); pertanto l'assegnazione a una di esse è lineare:

NO

Image

 

 

Può essere assegnata alla classe di esp. di cui all'articolo 112, lettera i)?

Image

Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili (cfr. anche articolo 124)

NO

Image

 

 

Può essere assegnata alla classe di esp. di cui all'articolo 112, lettera q)?

Image

Altre posizioni

NO

Image

 

 

Può essere assegnata alla classe di esp. di cui all'articolo 112, lettera n)?

Image

Esposizioni verso enti e imprese con valutazione del merito di credito a breve termine

NO

Image

 

 

Le seguenti classi di esposizioni sono separate tra loro; pertanto l'assegnazione a una di esse è lineare:

esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali

esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali

esposizioni verso organismi del settore pubblico

esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo

esposizioni verso organizzazioni internazionali

esposizioni verso enti

esposizioni verso imprese

esposizioni al dettaglio

3.2.4.   Chiarimenti dell'ambito di applicazione di alcune classi di esposizioni specifiche citate nell'articolo 112 del CRR

3.2.4.1.   Classe di esposizioni “Enti”

67.

Le esposizioni infragruppo ai sensi dell'articolo 113, paragrafi 6 e 7, del CRR sono segnalate con le modalità indicate di seguito.

68.

Le esposizioni che soddisfano i requisiti dell'articolo 113, paragrafo 7, del CRR sono segnalate nella rispettiva classe di esposizioni nella quale sarebbero segnalate se non fossero esposizioni infragruppo.

69.

Ai sensi dell'articolo 113, paragrafi 6 e 7, del CRR “un ente può, subordinatamente alla preventiva approvazione delle autorità competenti, decidere di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle esposizioni dell'ente verso una controparte che sia sua impresa madre, sua filiazione o filiazione della sua impresa madre, o un'impresa legata da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE”. Ciò significa che le controparti infragruppo non sono necessariamente enti, bensì anche imprese assegnate ad altre classi di esposizioni, ad esempio imprese strumentali o imprese di cui all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE. Pertanto le esposizioni infragruppo sono segnalate nella classe di esposizioni corrispondente.

3.2.4.2.   Classe di esposizioni “Obbligazioni garantite”

70.

Le esposizioni secondo il metodo standardizzato sono assegnate alla classe di esposizioni “obbligazioni garantite” con le modalità indicate di seguito.

71.

Le obbligazioni definite nell'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 129, paragrafi 1 e 2, del CRR per poter essere classificate nella classe di esposizioni “obbligazioni garantite”. L'adempimento di detti requisiti deve essere verificato in ciascun caso. Tuttavia, anche le obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE emesse prima del 31 dicembre 2007 sono assegnate alla classe di esposizioni “obbligazioni garantite” in virtù dell'articolo 129, paragrafo 6, del CRR.

3.2.4.3.   Classe di esposizioni “Organismi di investimento collettivo”

72.

Laddove ci si avvalga della possibilità prevista dall'articolo 132, paragrafo 5, del CRR, le esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC sono segnalate come elementi in bilancio ai sensi dell'articolo 111, paragrafo 1, frase 1, del CRR.

3.2.5.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna

010

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

Valore dell'esposizione senza tener conto delle rettifiche di valore e degli accantonamenti, dei fattori di conversione e dell'effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito; valgono le seguenti precisazioni derivanti dall'articolo 111, paragrafo 2, del CRR.

Per gli strumenti derivati, le operazioni di vendita con patto di riacquisto, le operazioni di concessione o assunzione di titoli o di merci in prestito, le operazioni con regolamento a lungo termine e i finanziamenti con margini soggetti alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR o all'articolo 92, paragrafo 3, lettera f), del CRR, l'esposizione originaria corrisponde al valore dell'esposizione per il rischio di controparte calcolato secondo i metodi previsti dalla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR.

Ai valori dell'esposizione per i contratti di leasing si applica l'articolo 134, paragrafo 7, del CRR.

In caso di compensazione in bilancio di cui all'articolo 219 del CRR, i valori dell'esposizione sono segnalati conformemente alle garanzie in contante ricevute.

In caso di accordi quadro di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto e/o operazioni di concessione o assunzione di titoli o di merci in prestito e/o altre operazioni correlate ai mercati finanziari soggette alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR, l'effetto della protezione del credito di tipo reale sotto forma di accordi quadro di compensazione ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 4, del CRR è indicato nella colonna 010. Pertanto, in caso di accordi quadro di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto cui si applicano le disposizioni della parte tre, titolo II, capo 6, del CRR, il valore di E* calcolato conformemente agli articoli 220 e 221 del CRR è segnalato nella colonna 010 del modello CR SA.

030

(-) Rettifiche di valore e accantonamenti associati all'esposizione originaria

Articoli 24 e 110 del CRR.

Rettifiche di valore e accantonamenti per perdite su crediti conformemente alla disciplina contabile alla quale è soggetto l'ente segnalante.

040

Esposizione al netto delle rettifiche di valore e degli accantonamenti

Somma delle colonne 010 e 030.

050 — 100

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE

Tecniche di attenuazione del rischio di credito così come definite nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 57, del CRR che riducono il rischio di credito di un'esposizione o di esposizioni mediante la sostituzione delle esposizioni definita infra alla voce “Sostituzione dell'esposizione dovuta all'attenuazione del rischio di credito”.

Se una garanzia reale influisce sul valore dell'esposizione (ad esempio se è utilizzata per le tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione), il suo importo è limitato al valore dell'esposizione.

Gli elementi da segnalare in questa riga sono:

le garanzie reali, incorporate conformemente al metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie;

la protezione del credito ammissibile di tipo personale.

Cfr. anche le istruzioni relative al punto 4.1.1.

050 — 060

Protezione del credito di tipo personale: valori corretti (GA)

Articolo 235 del CRR.

L'articolo 239, paragrafo 3, del CRR definisce la rettifica di valore GA di una protezione del credito di tipo personale.

050

Garanzie

Articolo 203 del CRR.

Protezione del credito di tipo personale così come definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 59, del CRR, diversa dai derivati su crediti.

060

Derivati su crediti

Articolo 204 del CRR.

070 — 080

Protezione del credito di tipo reale

Queste colonne riguardano la protezione del credito di tipo reale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 58, del CRR e agli articoli 196, 197 e 200 del CRR. Gli importi non comprendono gli accordi quadro di compensazione (già compresi nell'esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione).

Le credit linked note e le posizioni di compensazione in bilancio risultanti da accordi di compensazione in bilancio ammissibili ai sensi degli articoli 218 e 219 del CRR sono trattate come garanzie in contante.

070

Garanzia reale finanziaria: metodo semplificato

Articolo 222, paragrafi 1 e 2, del CRR.

080

Altra protezione del credito di tipo reale

Articolo 232 del CRR.

090 — 100

SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

Articolo 222, paragrafo 3, articolo 235, paragrafi 1 e 2, e articolo 236 del CRR.

I deflussi corrispondono alla parte garantita dell'esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione che è dedotta dalla classe di esposizioni del debitore e successivamente assegnata alla classe di esposizioni del fornitore della protezione. Questo importo è considerato un afflusso nella classe di esposizioni del fornitore della protezione.

Sono segnalati qui anche gli afflussi e i deflussi all'interno delle stesse classi di esposizioni.

Si tiene conto delle esposizioni derivanti da eventuali afflussi e deflussi da e verso altri modelli.

110

ESPOSIZIONE NETTA DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

Importo dell'esposizione al netto delle rettifiche di valore, tenuto conto dei deflussi e degli afflussi dovuti alle TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE.

120 — 140

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE: PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE, METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE

Articoli 223, 224, 225, 226, 227 e 228 del CRR. Comprende anche le credit linked note (articolo 218 del CRR).

Le credit linked note e le posizioni di compensazione in bilancio risultanti da accordi di compensazione in bilancio ammissibili ai sensi degli articoli 218 e 219 del CRR sono trattate come garanzie in contante.

L'effetto della costituzione di garanzia del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie applicato a un'esposizione garantita da una garanzia reale finanziaria ammissibile è calcolato conformemente agli articoli 223, 224, 225, 226, 227 e 228 del CRR.

120

Rettifica dell'esposizione per volatilità

Articolo 223, paragrafi 2 e 3, del CRR.

L'importo da segnalare è dato dall'impatto della rettifica per volatilità del valore dell'esposizione (Eva-E) = E*He.

130

(-) Garanzia reale finanziaria: valore corretto (Cvam)

Articolo 239, paragrafo 2, del CRR.

Nel caso delle operazioni interne al portafoglio di negoziazione, sono comprese le garanzie reali finanziarie e le merci ammissibili come esposizioni nel portafoglio di negoziazione conformemente all'articolo 299, paragrafo 2, lettere da c) a f), del CRR. L'importo da segnalare corrisponde a:

Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*). Per la definizione di C, Hc, Hfx, t, T e t* si rimanda alla parte tre, titolo II, capo 4, sezioni 4 e 5, del CRR.

140

(-) di cui: rettifiche per volatilità e in funzione della durata

Articolo 223, paragrafo 1, del CRR e articolo 239, paragrafo 2, del CRR.

L'importo da segnalare è l'impatto combinato delle rettifiche per volatilità e in funzione della durata (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], dove l'impatto delle rettifiche per volatilità è (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] e l'impatto delle rettifiche in funzione della durata è (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1].

150

Valore dell'esposizione corretto integralmente (E*)

Articolo 220, paragrafo 4, articolo 223, paragrafi da 2 a 5, e articolo 228, paragrafo 1, del CRR.

160 — 190

Ripartizione per fattori di conversione del valore dell'esposizione corretta integralmente degli elementi fuori bilancio

Articolo 111, paragrafo 1, e articolo 4, paragrafo 1, punto 56, del CRR. Cfr. anche articolo 222, paragrafo 3, e articolo 228, paragrafo 1, del CRR.

200

Valore dell'esposizione

Parte tre, titolo II, capo 4, sezione 4, del CRR.

Valore dell'esposizione, tenuto conto delle rettifiche di valore, di tutte le attenuazioni del rischio di credito e dei fattori di conversione del credito, da attribuire ai fattori di ponderazione del rischio ai sensi dell'articolo 113 e della parte tre, titolo II, capo 2, sezione 2, del CRR.

210

di cui: derivante dal rischio di controparte

Per gli strumenti derivati, le operazioni di vendita con patto di riacquisto, le operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito, le operazioni con regolamento a lungo termine e i finanziamenti con margini soggetti alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR, valore dell'esposizione per il rischio di controparte calcolato secondo i metodi previsti dalla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni 2, 3, 4 e 5, del CRR.

215

Importo delle esposizioni ponderato per il rischio prima dell'applicazione del fattore di sostegno alle PMI

Articolo 113, paragrafi da 1 a 5, del CRR senza tener conto del fattore di sostegno alle PMI ai sensi dell'articolo 501 del CRR.

220

Importo delle esposizioni ponderato per il rischio dopo l'applicazione del fattore di sostegno alle PMI

Articolo 113, paragrafi da 1 a 5, del CRR tenuto conto del fattore di sostegno alle PMI ai sensi dell'articolo 500 del CRR.

230

di cui: con una valutazione del merito di credito effettuata da un'ECAI prescelta

240

di cui: con una valutazione del merito di credito derivata dall'amministrazione centrale


Riga

Istruzioni

010

Esposizioni totali

020

di cui: PMI

In questa riga sono segnalate tutte le esposizioni verso PMI.

030

di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI

In questa riga sono segnalate soltanto le esposizioni che soddisfano i requisiti dell'articolo 501 del CRR.

040

di cui: garantite da ipoteche sui beni immobili — immobili residenziali

Articolo 125 del CRR.

Segnalate soltanto nella classe di esposizioni “garantite da ipoteche su beni immobili”.

050

di cui: esposizioni nell'ambito dell'utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato

Esposizioni trattate conformemente all'articolo 150, paragrafo 1, del CRR.

060

di cui: esposizioni in base al metodo standardizzato con autorizzazione preventiva delle autorità di vigilanza ad applicare il metodo IRB in maniera sequenziale

Esposizioni trattate conformemente all'articolo 148, paragrafo 1, del CRR.

070 — 130

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE

Le posizioni del “portafoglio bancario” dell'ente segnalante sono ripartite sulla base dei criteri indicati sotto, distinguendo tra: esposizioni in bilancio soggette al rischio di credito, esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito ed esposizioni soggette al rischio di controparte.

Le posizioni dell'ente segnalante relative al rischio di controparte interne al “portafoglio di negoziazione”, di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera f), e all'articolo 299, paragrafo 2, del CRR, sono assegnate alle esposizioni soggette al rischio di controparte. Anche gli enti che applicano l'articolo 94, paragrafo 1, del CRR ripartiscono le posizioni interne al “portafoglio di negoziazione” sulla base dei criteri indicati sotto, distinguendo tra esposizioni in bilancio soggette al rischio di credito, esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito ed esposizioni soggette al rischio di controparte.

070

Esposizioni in bilancio soggette al rischio di credito

Attività di cui all'articolo 24 del CRR non comprese in altra categoria.

Le esposizioni che costituiscono elementi in bilancio e sono comprese come operazioni di finanziamento tramite titoli o come derivati e operazioni con regolamento a lungo termine, o che derivano da accordi di compensazione contrattuale tra prodotti differenti sono segnalate nelle righe 090, 110 e 130 e pertanto non sono incluse in questa riga.

Le operazioni con regolamento non contestuale ai sensi dell'articolo 379, paragrafo 1, del CRR (se non dedotte) non costituiscono elementi in bilancio, ma sono comunque segnalate in questa riga.

Le esposizioni derivanti da attività costituite in garanzia presso una CCP conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punto 90, del CRR e le esposizioni relative al fondo di garanzia conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punto 89, del CRR sono incluse in questa riga se non sono segnalate nella riga 030.

080

Esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito

Le posizioni fuori bilancio comprendono gli elementi elencati nell'allegato I del CRR.

Le esposizioni che costituiscono elementi fuori bilancio e sono comprese come operazioni di finanziamento tramite titoli o come derivati e operazioni con regolamento a lungo termine o che derivano da accordi di compensazione contrattuale tra prodotti differenti sono segnalate nelle righe 040 e 060; pertanto non sono incluse in questa riga.

Le esposizioni derivanti da costituite in garanzia presso una CCP conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punto 90, del CRR e le esposizioni relative al fondo di garanzia conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punto 89, del CRR sono incluse in questa riga se sono considerate elementi fuori bilancio.

090 — 130

Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte

090

Operazioni di finanziamento tramite titoli

Le operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT), così come definite nel paragrafo 17 del documento del Comitato di Basilea “The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects” (Applicazione di Basilea II alle operazioni di negoziazione e trattamento degli effetti del “double default”), comprendono: (i) i contratti di vendita con patto di riacquisto e i contratti di vendita con patto di riacquisto passivo definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 82, del CRR, nonché le operazioni di concessione e assunzione in prestito di titoli o di merci; (ii) i finanziamenti con margini definiti nell'articolo 272, punto 3, del CRR.

100

di cui: compensate a livello centrale tramite una QCCP

Articolo 306 del CRR per le CCP qualificate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 88, in combinato disposto con l'articolo 301, paragrafo 2, del CRR.

Esposizioni da negoziazione verso una CCP conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punto 91, del CRR.

110

Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine

I derivati comprendono i contratti elencati nell'allegato II del CRR.

Operazioni con regolamento a lungo termine definite nell'articolo 272, punto 2, del CRR.

I derivati e le operazioni con regolamento a lungo termine che sono compresi in una compensazione tra prodotti differenti sono segnalati nella riga 130; pertanto non sono inclusi in questa riga.

120

di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP

Articolo 306 del CRR per le CCP qualificate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 88, in combinato disposto con l'articolo 301, paragrafo 2, del CRR.

Esposizioni da negoziazione verso una CCP conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punto 91, del CRR.

130

Da compensazione contrattuale tra prodotti differenti

In questa riga sono segnalate le esposizioni che, in virtù di una compensazione contrattuale tra prodotti differenti (definita nell'articolo 272, punto 11, del CRR), non possono essere classificate né come derivati e operazioni con regolamento a lungo termine né come operazioni di finanziamento tramite titoli.

140-280

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

140

0 %

150

2 %

Articolo 306, paragrafo 1, del CRR.

160

4 %

Articolo 305, paragrafo 3, del CRR.

170

10 %

180

20 %

190

35 %

200

50 %

210

70 %

Articolo 232, paragrafo 3, lettera c), del CRR.

220

75 %

230

100 %

240

150 %

250

250 %

Articolo 133, paragrafo 2, del CRR.

260

370 %

Articolo 471 del CRR.

270

1 250 %

Articolo 133, paragrafo 2, del CRR.

280

Altri fattori di ponderazione del rischio

Questa riga non è disponibile per le classi di esposizioni “amministrazioni centrali”, “imprese”, “enti” e “al dettaglio”.

Per segnalare le esposizioni non soggette ai fattori di ponderazione del rischio elencati nel modello.

Articolo 113, paragrafi da 1 a 5, del CRR.

I derivati su crediti nth-to-default privi di rating nell'ambito del metodo standardizzato (articolo 134, paragrafo 6, del CRR) sono segnalati in questa riga nella classe di esposizioni “altre posizioni”.

Cfr. anche l'articolo 124, paragrafo 2, e l'articolo 152, paragrafo 2, lettera b), del CRR.

290-320

Voci per memoria

Cfr. anche la spiegazione delle finalità delle voci per memoria nella sezione generale del modello CR SA.

290

Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali

Articolo 112, lettera i), del CRR.

Questa è soltanto una voce per memoria. Indipendentemente dal calcolo degli importi delle esposizioni al rischio delle esposizioni garantite da beni immobili non residenziali conformemente agli articoli 124 e 126 del CRR, le esposizioni sono ripartite e segnalate in questa riga in base ai criteri che determinano se sono garantite da beni immobili non residenziali oppure no.

300

Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 100 %

Articolo 112, lettera j), del CRR.

Esposizioni comprese nella classe di esposizioni “esposizioni in stato di default” che sarebbero incluse in questa classe se non fossero in stato di default.

310

Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali

Articolo 112, lettera i), del CRR.

Questa è soltanto una voce per memoria. Indipendentemente dal calcolo degli importi delle esposizioni al rischio delle esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali conformemente agli articoli 124 e 125 del CRR, le esposizioni sono ripartite e segnalate in questa riga in base ai criteri che determinano se sono garantite da beni immobili residenziali oppure no.

320

Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 150 %

Articolo 112, lettera j), del CRR.

Esposizioni comprese nella classe di esposizioni “esposizioni in stato di default” che sarebbero incluse in questa classe se non fossero in stato di default.

3.3.   RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR IRB)

3.3.1.   Ambito di applicazione del modello CR IRB

73.

L'ambito di applicazione del modello CR IRB comprende i requisiti di fondi propri per:

i.

il rischio di credito interno al portafoglio bancario, tra cui:

il rischio di controparte interno al portafoglio bancario;

il rischio di diluizione per crediti commerciali acquistati;

ii.

il rischio di controparte interno al portafoglio di negoziazione;

iii.

le operazioni con regolamento non contestuale derivanti da tutte le attività aziendali.

74.

L'ambito di applicazione del modello comprende le esposizioni i cui importi ponderati per il rischio sono calcolati ai sensi della parte tre, titolo II, capo 3, articoli da 151 a 157 del CRR (metodo IRB).

75.

Il modello CR IRB non comprende i seguenti dati:

i.

le esposizioni in strumenti di capitale, che sono segnalate nel modello CR EQU IRB;

ii.

le posizioni verso la cartolarizzazione, che sono segnalate nei modelli CR SEC SA, CR SEC IRB e/o CR SEC Details;

iii.

le “altre attività diverse dai crediti” di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera g), del CRR. Per questa classe di esposizioni il fattore di ponderazione del rischio deve essere sempre del 100 %, esclusi gli elementi “cassa e valori assimilati” e le esposizioni che costituiscono valori residuali di beni dati in locazione, conformemente all'articolo 156 del CRR. Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di questa classe di esposizioni sono segnalati direttamente nel modello CA;

iv.

il rischio di rettifica di valore su crediti, che è segnalato nel modello CVA Rischio.

Per il modello CR IRB non è richiesta la ripartizione geografica per paese di residenza della controparte delle esposizioni secondo il metodo IRB, che è segnalata nel modello CR GB.

76.

Per precisare se l'ente utilizza stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione del credito, sono fornite le seguenti informazioni per ciascuna classe di esposizioni segnalata:

“NO”= se si utilizzano le stime della LGD e dei fattori di conversione del credito compiute dall'organismo di vigilanza (IRB di base — F-IRB);

“SÌ”= se si utilizzano le stime interne della LGD e dei fattori di conversione del credito (IRB avanzato — A-IRB).

In ogni caso, per la segnalazione dei portafogli al dettaglio deve essere indicato “SÌ”.

L'ente che utilizza stime interne della LGD per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di una parte delle proprie esposizioni secondo il metodo IRB, e utilizza la LGD determinata dall'autorità di vigilanza per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio dell'altra parte delle proprie esposizioni secondo il metodo IRB, deve segnalare un CR IRB Total per le posizioni F-IRB e un CR IRB Total per le posizioni A-IRB.

3.3.2.   Ripartizione del modello CR IRB

77.

Il modello CR IRB consta di due modelli: il modello CR IRB 1, che offre un quadro generale delle esposizioni secondo il metodo IRB e dei differenti metodi di calcolo degli importi complessivi dell'esposizione al rischio, nonché la ripartizione dell'esposizione totale in base al tipo di esposizione, e il modello CR IRB 2, che espone la ripartizione dell'esposizione complessiva assegnata alle classi o ai pool di debitori. I modelli CR IRB 1 e CR IRB 2 sono trasmessi separatamente per le seguenti classi e sottoclassi di esposizioni:

1)

Totale

(Il modello Total deve essere segnalato per l'IRB di base e separatamente per il metodo IRB avanzato)

2)

Banche centrali e amministrazioni centrali

(articolo 147, paragrafo 2, lettera a), del CRR)

3)

Enti

(articolo 147, paragrafo 2, lettera b), del CRR)

4.1)

Imprese — PMI

(articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR)

4.2)

Imprese — Finanziamenti specializzati

(articolo 147, paragrafo 8, del CRR)

4.3)

Imprese — Altre

(tutte le imprese di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), non segnalate nelle voci 4.1 e 4.2)

5.1)

Al dettaglio — garantite da beni immobili, PMI

(le esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 154, paragrafo 3, del CRR che sono garantite da beni immobili)

5.2)

Al dettaglio — garantite da beni immobili, non PMI

(le esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR che sono garantite da beni immobili e non sono segnalate nella voce 5.1)

5.3)

Al dettaglio — rotative qualificate

(articolo 147, paragrafo 2, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 154, paragrafo 4, del CRR).

5.4)

Al dettaglio — altre PMI

(articolo 147, paragrafo 2, lettera d), non segnalate nelle voci 5.1 e 5.3)

5.5)

Al dettaglio — altre non PMI

(articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR non segnalate nelle voci 5.2 e 5.3).

3.3.3.   C 08.01 — Rischio di credito e rischio di controparte e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali (CR IRB 1)

3.3.3.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna

Istruzioni

010

SISTEMA DI RATING INTERNO/PD ASSEGNATA ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI (%)

La probabilità di default (PD) assegnata alla classe o al pool di debitori da segnalare si basa sulle disposizioni di cui all'articolo 180 del CRR. Per ogni singola classe o pool di debitori è indicata la PD attribuitale. Per gli importi relativi a un'aggregazione di classi o pool di debitori (ad esempio le esposizioni totali), si riporta la media ponderata per l'esposizione delle PD attribuite alle classi o ai pool di debitori compresi nell'aggregazione considerata. Il valore dell'esposizione (colonna 110) è utilizzato per il calcolo della media ponderata per l'esposizione della PD.

Per ogni singola classe o pool di debitori è segnalata la PD attribuitale. Tutti i parametri di rischio segnalati sono ricavati dai parametri di rischio utilizzati nel sistema di rating interno approvato dall'autorità competente.

Non è richiesto né auspicabile disporre di una scala tipo di vigilanza. Se l'ente segnalante applica un sistema di rating unico o è in grado di effettuare le segnalazioni in conformità di una scala tipo interna, si utilizza tale scala.

Negli altri casi, i differenti sistemi di rating sono unificati e classificati secondo i seguenti criteri: le classi di debitori dei differenti sistemi di rating sono accorpate e ordinate a partire dalla classe con la PD più bassa alla classe con la PD più alta. Se utilizza molte classi o molti pool, l'ente può concordare con le autorità competenti di ridurre il numero delle classi o dei pool da segnalare.

Gli enti contattano preventivamente la rispettiva autorità competente se vogliono segnalare un numero di classi diverso da quello utilizzato al proprio interno.

Per la ponderazione della PD media si utilizza il valore dell'esposizione indicato nella colonna 110. Ai fini del calcolo della PD media ponderata per l'esposizione (ad esempio per le “esposizioni totali”) si deve tener conto di tutte le esposizioni, comprese quelle in stato di default. Le esposizioni in stato di default sono quelle attribuite alla o alle ultime classi di rating con una PD pari al 100 %.

020

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

L'ente segnala il valore dell'esposizione prima di tener conto di qualsiasi rettifica di valore, di accantonamenti, di effetti dovuti a tecniche di attenuazione del rischio di credito o dei fattori di conversione del credito.

Il valore dell'esposizione originaria è indicato conformemente all'articolo 24 del CRR e all'articolo 166, paragrafi 1 e 2 e da 4 a 7, del CRR.

L'effetto derivante dall'articolo 166, paragrafo 3, del CRR (effetto della compensazione in bilancio dei crediti e dei depositi) è segnalato separatamente come protezione del credito di tipo reale e pertanto non riduce l'esposizione originaria.

030

DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI

Ripartizione dell'esposizione originaria prima dell'applicazione del fattore di conversione per tutte le esposizioni definite a norma dell'articolo 142, paragrafi 4 e 5, del CRR soggette al fattore di correlazione più elevato di cui all'articolo 153, paragrafo 2, del CRR.

040 — 080

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE

Tecniche di attenuazione del rischio di credito così come definite nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 57, del CRR che riducono il rischio di credito di una o più esposizioni mediante la sostituzione di esposizioni nelle modalità indicate più avanti nella voce “SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO”.

040 — 050

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE

Protezione del credito di tipo personale: i valori ottenuti applicando la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 59, del CRR.

Se una garanzia reale ha effetti sull'esposizione (ad esempio se è usata come tecnica di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione), il suo importo è limitato al valore dell'esposizione.

040

GARANZIE

Se non sono utilizzate stime interne della LGD, è indicato il valore corretto (GA) così come definito nell'articolo 236 del CRR.

Se sono utilizzate stime interne della LGD (articolo 183 del CRR, tranne paragrafo 3, è indicato il valore pertinente utilizzato nel modello interno.

Le garanzie sono segnalate nella colonna 040 se non è effettuata una rettifica nella LGD. Se è effettuata una rettifica nella LGD, l'importo delle garanzie è segnalato nella colonna 50.

Per le esposizioni soggette al trattamento del “double default”, il valore della protezione del credito di tipo personale è segnalato nella colonna 220.

050

DERIVATI SU CREDITI

Se non sono utilizzate stime interne della LGD, è indicato il valore corretto (GA) così come definito nell'articolo 216 del CRR.

Se sono utilizzate stime interne della LGD (articolo 183 del CRR), è indicato il valore pertinente utilizzato nella modellizzazione interna.

Se è effettuata una rettifica nella LGD, l'importo dei derivati su crediti è segnalato nella colonna 160.

Per le esposizioni soggette al trattamento del “double default”, il valore della protezione del credito di tipo personale è segnalato nella colonna 220.

060

ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE

Se una garanzia reale ha effetti sull'esposizione (ad esempio se è usata come tecnica di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione dell'esposizione), il suo importo è limitato al valore dell'esposizione.

Se non sono utilizzate stime interne della LGD, si applica l'articolo 232 del CRR.

Se sono utilizzate stime interne della LGD, sono indicate le attenuazioni del rischio di credito che soddisfano i criteri di cui all'articolo 212 del CRR. È indicato il valore pertinente utilizzato nella modellizzazione interna dell'ente.

Da segnalare nella colonna 060 se non è effettuata una rettifica nella LGD. Se è effettuata una rettifica nella LGD, l'importo è indicato nella colonna 170.

070-080

SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

I deflussi corrispondono alla parte garantita dell'esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione che è dedotta dalla classe di esposizioni del debitore e, ove rilevante, dalla classe o dal pool di debitori e successivamente assegnata alla classe di esposizioni del fornitore della protezione e, ove rilevante, alla classe o al pool di debitori. Questo importo è considerato un afflusso nella classe di esposizioni del fornitore della protezione e, ove rilevante, nelle classi o nei pool di debitori.

Si considerano anche gli afflussi e i deflussi all'interno delle medesime classi di esposizioni e, ove rilevante, delle medesime classi o pool di debitori.

Si tiene conto delle esposizioni derivanti da eventuali afflussi e deflussi da e verso altri modelli.

090

ESPOSIZIONE DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

Esposizioni assegnate alla classe o al pool di debitori corrispondente e alla corrispondente classe di esposizioni dopo aver tenuto conto degli afflussi e dei deflussi dovuti a tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione.

100, 120

di cui: elementi fuori bilancio

Cfr. le istruzioni relative al modello CR-SA.

110

VALORE DELL'ESPOSIZIONE

È segnalato il valore di cui all'articolo 166 del CRR e all'articolo 230, paragrafo 1, seconda frase, del CRR.

Agli strumenti definiti nell'allegato I si applicano i fattori di conversione del credito (articolo 166, paragrafi da 8 a 10, del CRR), a prescindere dal metodo scelto dall'ente.

Per le righe 040-060, ossia le operazioni di finanziamento tramite titoli, i derivati e le operazioni con regolamento a lungo termine e le esposizioni derivanti da compensazione contrattuale tra prodotti differenti soggette alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR, il valore dell'esposizione è pari al valore del rischio di controparte calcolato secondo i metodi previsti dalla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni 3, 4, 5, 6 e 7, del CRR. Tali valori sono segnalati in questa colonna, non nella colonna 130 “di cui: derivante dal rischio di controparte”.

130

di cui: derivante dal rischio di controparte

Cfr. le istruzioni relative al modello CR SA.

140

DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI

Ripartizione del valore dell'esposizione per tutte le esposizioni definite a norma dell'articolo 142, paragrafi 4 e 5, del CRR soggette al fattore di correlazione più elevato di cui all'articolo 153, paragrafo 2, del CRR.

150-210

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRESE IN CONSIDERAZIONE NELLE STIME DELLA LGD ESCLUSO IL TRATTAMENTO DEL “DOUBLE DEFAULT”

Non sono comprese in queste colonne le tecniche di attenuazione del rischio di credito che hanno un impatto sulle LGD in conseguenza dell'applicazione del loro effetto di sostituzione.

Se non sono utilizzate stime interne della LGD si applicano l'articolo 228, paragrafo 2, articolo 230, paragrafi 1 e 2, e articolo 231 del CRR.

Se sono utilizzate stime interne della LGD:

nel caso di protezione del credito di tipo personale, per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, enti e imprese si applica l'articolo 161, paragrafo 3, del CRR; — nel caso di esposizioni al dettaglio si applica l'articolo 164, paragrafo 2, del CRR;

nel caso di garanzie di protezione del credito di tipo reale prese in considerazione nelle stime della LGD si applica l'articolo 181, paragrafo 1, lettere e) ed f), del CRR.

150

GARANZIE

Cfr. le istruzioni relative alla colonna 040.

160

DERIVATI SU CREDITI

Cfr. le istruzioni relative alla colonna 050.

170

UTILIZZO DI STIME INTERNE DELLA LGD: ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE

Valore pertinente utilizzato nella modellizzazione interna dell'ente.

Fattori di attenuazione del rischio di credito conformi ai criteri di cui all'articolo 212 del CRR.

180

GARANZIE REALI FINANZIARIE AMMISSIBILI

Nel caso di operazioni nel portafoglio di negoziazione sono compresi gli strumenti finanziari e le merci che possono essere inclusi nelle esposizioni derivanti dal portafoglio di negoziazione ai sensi dell'articolo 299, paragrafo 2, lettere da c) a f), del CRR. Le credit linked note e la compensazione in bilancio di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, sezione 4, del CRR sono trattate come garanzie in contante.

Se non sono utilizzate stime interne della LGD, sono segnalati i valori di cui all'articolo 193, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 194, paragrafo 1, del CRR. È segnalato il valore corretto (Cvam) indicato nell'articolo 223, paragrafo 2, del CRR.

Se sono utilizzate stime interne della LGD, si segnalano le garanzie reali finanziarie prese in considerazione nelle stime della LGD conformemente all'articolo 181, paragrafo 1, lettere e) ed f), del CRR. L'importo da segnalare è la stima del valore di mercato della garanzia.

190-210

L'importo da segnalare è la stima del valore di mercato della garanzia.

Se non sono utilizzate stime interne della LGD si applicano l'articolo 199, paragrafi da 1 a 8, e l'articolo 229 del CRR.

Se sono utilizzate stime interne della LGD si segnalano le altre garanzie reali prese in considerazione nelle stime della LGD conformemente all'articolo 181, paragrafo 1, lettere e) ed f), del CRR.

190

IMMOBILI

Se non sono utilizzate stime interne della LGD, si segnalano i valori di cui all'articolo 199, paragrafi da 2 a 4, del CRR. Sono compresi gli immobili dati in leasing (cfr. articolo 199, paragrafo 7, del CRR). Cfr. anche l'articolo 229 del CRR.

Se sono utilizzate stime interne della LGD, l'importo da segnalare è la stima del valore di mercato.

200

ALTRE GARANZIE REALI MATERIALI

Se non sono utilizzate stime interne della LGD, si segnalano i valori di cui all'articolo 199, paragrafi 6 e 8, del CRR. Sono compresi anche i beni dati in leasing diversi dagli immobili (cfr. articolo 199, paragrafo 7, del CRR). Cfr. anche l'articolo 229, paragrafo 3, del CRR.

Se sono utilizzate stime interne della LGD, l'importo da segnalare è la stima del valore di mercato della garanzia.

210

CREDITI COMMERCIALI

Se non sono utilizzate stime interne della LGD, si segnalano i valori di cui all'articolo 199, paragrafo 5, e all'articolo 229, paragrafo 2, del CRR.

Se sono utilizzate stime interne della LGD, l'importo da segnalare è la stima del valore di mercato della garanzia.

220

SOGGETTE AL TRATTAMENTO DEL “DOUBLE DEFAULT”: PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE

Garanzie e derivati su crediti a copertura di esposizioni soggette al trattamento del “double default” ai sensi dell'articolo 202 e dell'articolo 217, paragrafo 1, del CRR. Cfr. anche le colonne 040 “garanzie” e 050 “derivati su crediti”.

230

LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)

Sono presi in considerazione tutti gli impatti delle tecniche di attenuazione del rischio di credito sui valori della LGD specificati nella parte tre, titolo II, capi 3 e 4, del CRR. In caso di esposizioni soggette al trattamento del “double default”, la LGD da segnalare è quella selezionata ai sensi dell'articolo 161, paragrafo 4, del CRR.

Per le esposizioni in stato di default si tiene conto delle disposizioni dell'articolo 181, paragrafo 1, lettera h), del CRR.

Per calcolare le medie ponderate per l'esposizione è utilizzata la definizione del valore dell'esposizione riportata nella colonna 110.

Sono presi in considerazione tutti gli effetti (pertanto la soglia minima applicabile alle ipoteche è inclusa nella segnalazione).

Per gli enti che applicano il metodo IRB ma non utilizzano stime interne della LGD, gli effetti di attenuazione del rischio delle garanzie reali finanziarie sono considerati in E*, il valore corretto integralmente dell'esposizione, e poi ripresi nella LGD* ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 2, del CRR.

La LGD media ponderata per l'esposizione associata a ciascuna PD della “classe o pool di debitori” deriva dalla media delle LGD prudenziali assegnate alle esposizioni relative alla PD della classe/pool in questione, ponderate per il rispettivo valore dell'esposizione di cui alla colonna 110.

Se sono utilizzate stime interne della LGD, si tiene conto dell'articolo 175 e dell'articolo 181, paragrafi 1 e 2, del CRR.

In caso di esposizioni soggette al trattamento del “double default”, la LGD da segnalare è quella selezionata ai sensi dell'articolo 161, paragrafo 4, del CRR.

Il calcolo della LGD media ponderata per l'esposizione deriva dai parametri di rischio effettivamente utilizzati nel sistema di rating interno approvato dalla rispettiva autorità competente.

Non sono segnalati dati sulle esposizioni da finanziamenti specializzati di cui all'articolo 153, paragrafo 5.

L'esposizione e la rispettiva LGD dei soggetti regolamentati di grandi dimensioni del settore finanziario e dei soggetti finanziari non regolamentati non sono incluse nel calcolo della colonna 230, bensì soltanto nel calcolo della colonna 240.

240

LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%) DI SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI

LGD media ponderata per l'esposizione (%) per tutte le esposizioni definite a norma dell'articolo 142, paragrafi 4 e 5, del CRR soggette al fattore di correlazione più elevato di cui all'articolo 153, paragrafo 2, del CRR.

250

VALORE DELLA DURATA MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (GIORNI)

Valore segnalato conformemente all'articolo 162 del CRR. Per il calcolo delle medie ponderate per l'esposizione è utilizzato il valore dell'esposizione (colonna 110). La durata media è espressa in giorni.

Questi dati non sono segnalati per i valori delle esposizioni la cui durata non è un elemento compreso nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. Ne consegue che questa colonna non è compilata in riferimento alla classe di esposizioni “al dettaglio”.

255

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, imprese ed enti, cfr. articolo 153, paragrafi 1 e 3, del CRR. Per le esposizioni al dettaglio, cfr. articolo 154, paragrafo 1, del CRR.

Non si tiene conto del fattore di sostegno alle PMI di cui all'articolo 501 del CRR.

260

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, imprese ed enti, cfr. articolo 153, paragrafi 1 e 3, del CRR. Per le esposizioni al dettaglio, cfr. articolo 154, paragrafo 1, del CRR.

Si tiene conto del fattore di sostegno alle PMI di cui all'articolo 501 del CRR.

270

DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI

Ripartizione dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dopo l'applicazione del fattore di sostegno alle PMI per tutte le esposizioni definite a norma dell'articolo 142, paragrafi 4 e 5, del CRR soggette al fattore di correlazione più elevato di cui all'articolo 153, paragrafo 2, del CRR.

280

IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE

Per la definizione di “perdita attesa”, cfr. l'articolo 5, paragrafo 3, del CRR; per il calcolo, cfr. l'articolo 158 del CRR. L'importo della perdita attesa da segnalare si basa sui parametri di rischio effettivamente utilizzati nel sistema di rating interno approvato dalla rispettiva autorità competente.

290

(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI

In questa riga sono segnalati le rettifiche di valore e gli accantonamenti specifici e generici di cui all'articolo 159 del CRR. Gli accantonamenti generici sono segnalati assegnando un importo pro rata in funzione delle perdite attese delle diverse classi di debitori.

300

NUMERO DI DEBITORI

Articolo 172, paragrafi 1 e 2, del CRR.

Per tutte le classi di esposizioni tranne quelle al dettaglio l'ente segnala il numero dei soggetti giuridici/debitori valutati separatamente, a prescindere dal numero dei diversi prestiti o esposizioni concessi.

Nell'ambito della classe di esposizioni “al dettaglio” l'ente segnala il numero delle esposizioni assegnate separatamente a una determinata classe o pool di rating. Ove trovi applicazione l'articolo 172, paragrafo 2, del CRR, un debitore può essere assegnato a più di una classe.

Poiché riguarda un elemento della struttura dei sistemi di rating, questa colonna fa riferimento alle esposizioni originarie prima dell'applicazione del fattore di conversione attribuito a ciascuna classe o pool di debitori, senza considerare l'effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito (in particolare degli effetti di riassegnazione).


Riga

Istruzioni

010

ESPOSIZIONI TOTALI

015

di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI

In questa riga sono segnalate soltanto le esposizioni che soddisfano i requisiti dell'articolo 501 del CRR.

020-060

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE

020

Elementi in bilancio soggetti al rischio di credito

Attività di cui all'articolo 24 del CRR non comprese in altra categoria.

Le esposizioni che costituiscono elementi in bilancio e sono comprese come operazioni di finanziamento tramite titoli o come derivati e operazioni con regolamento a lungo termine, o che derivano da accordi di compensazione contrattuale tra prodotti differenti sono segnalate nelle righe 040-060; pertanto non sono incluse in questa riga.

Le operazioni con regolamento non contestuale ai sensi dell'articolo 379, paragrafo 1, del CRR (se non dedotte) non costituiscono elementi in bilancio, ma sono comunque segnalate in questa riga.

Le esposizioni derivanti da attività costituite in garanzia presso una CCP conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punto 91, del CRR e le esposizioni relative al fondo di garanzia conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punto 89, del CRR sono incluse in questa riga se non sono segnalate nella riga 030.

030

Elementi fuori bilancio soggetti al rischio di credito

Le posizioni fuori bilancio comprendono gli elementi elencati nell'allegato I del CRR.

Le esposizioni che costituiscono elementi fuori bilancio e sono comprese come operazioni di finanziamento tramite titoli o come derivati e operazioni con regolamento a lungo termine, o che derivano da accordi di compensazione contrattuale tra prodotti differenti sono segnalate nelle righe 040-060; pertanto non sono incluse in questa riga.

Le esposizioni derivanti da costituite in garanzia presso una CCP conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punto 91, del CRR e le esposizioni relative al fondo di garanzia conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punto 89, del CRR sono incluse in questa riga se sono considerate elementi fuori bilancio.

040-060

Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte

040

Operazioni di finanziamento tramite titoli

Le operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT), così come definite nel paragrafo 17 del documento del Comitato di Basilea “The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects” (Applicazione di Basilea II alle operazioni di negoziazione e trattamento degli effetti del “double default”), comprendono: (i) i contratti di vendita con patto di riacquisto e i contratti di vendita con patto di riacquisto passivo definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 82, del CRR, nonché le operazioni di concessione e assunzione in prestito di titoli o di merci; (ii) i finanziamenti con margini definiti nell'articolo 272, paragrafo 3, del CRR.

Le operazioni di finanziamento tramite titoli comprese in una compensazione tra prodotti differenti sono segnalate nella riga 060 e pertanto non figurano in questa riga.

050

Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine

I derivati comprendono i contratti elencati nell'allegato II del CRR. I derivati e le operazioni con regolamento a lungo termine compresi in una compensazione tra prodotti differenti sono segnalati nella riga 060; pertanto non sono inclusi in questa riga.

060

Da compensazione contrattuale tra prodotti differenti

Cfr. le istruzioni relative al modello CR SA.

070

ESPOSIZIONI ASSEGNATE ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI: TOTALE

Per le esposizioni verso imprese, enti e amministrazioni centrali e banche centrali, cfr. l'articolo 142, paragrafo 1, punto 6, e l'articolo 170, paragrafo 1, lettera c), del CRR.

Per le esposizioni al dettaglio, cfr. l'articolo 170, paragrafo 3, lettera b), del CRR. Per le esposizioni derivanti da crediti commerciali acquistati cfr. l'articolo 166, paragrafo 6, del CRR.

Le esposizioni derivanti da rischi di diluizione di crediti commerciali acquistati non sono segnalate in base alle classi o ai pool di debitori e sono ricomprese nella riga 180.

Se utilizza molte classi o molti pool, l'ente può concordare con le autorità competenti di ridurre il numero delle classi o dei pool da segnalare.

Non è utilizzata una scala tipo; gli enti stabiliscono autonomamente la scala da utilizzare.

080

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI: TOTALE

Articolo 153, paragrafo 5, del CRR. Vale solo per le classi di esposizioni verso imprese, enti e amministrazioni centrali e banche centrali.

090 — 150

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI

120

di cui: nella categoria 1

Articolo 153, paragrafo 5, tabella 1, del CRR.

160

TRATTAMENTO ALTERNATIVO: GARANTITE DA BENI IMMOBILI

Articolo 193, paragrafi 1 e 2, articolo 194, paragrafi da 1 a 7, e articolo 230, paragrafo 3, del CRR.

170

ESPOSIZIONI DERIVANTI DA OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE CHE APPLICANO FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEL TRATTAMENTO ALTERNATIVO O DEL 100 % E ALTRE ESPOSIZIONI SOGGETTE A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

Esposizioni derivanti da operazioni con regolamento non contestuale per le quali si utilizza il trattamento alternativo di cui all'articolo 379, paragrafo 2, primo comma, ultima frase, del CRR o alle quali si applica una ponderazione del rischio pari al 100 % conformemente all'articolo 379, paragrafo 2, ultimo comma, del CRR. In questa riga sono segnalati i derivati su crediti nth-to-default privi di rating ai sensi dell'articolo 153, paragrafo 8, del CRR e qualsiasi altra esposizione soggetta a ponderazione del rischio non compresa in altra riga.

180

RISCHIO DI DILUIZIONE: CREDITI COMMERCIALI ACQUISTATI TOTALI

Cfr. l'articolo 4, paragrafo 1, punto 53, del CRR per la definizione del rischio di diluizione. Per il calcolo della ponderazione del rischio relativamente al rischio di diluizione, cfr. l'articolo 157, paragrafo 1, del CRR.

Ai sensi dell'articolo 166, paragrafo 6, del CRR il valore dell'esposizione dei crediti commerciali acquistati è l'importo in essere meno gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio relativamente al rischio di diluizione prima dell'attenuazione del rischio di credito.

3.3.4.   C 08.02 — Rischio di credito e rischio di controparte e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali — ripartizione per classe o pool di debitori (modello CR IRB 2)

Colonna

Istruzioni

005

Classe di debitori (identificatore di riga)

Si tratta di un identificatore di riga ed è unico per ciascuna riga su un dato foglio della tabella. Segue l'ordine numerico 1, 2, 3 ecc.

010-300

Per ciascuna di queste colonne valgono le istruzioni delle colonne numerate in modo corrispondente della tabella CR IRB 1.


Riga

Istruzioni

010-001 — 010-NNN

Gli importi segnalati in queste righe sono inseriti in ordine crescente in base alla PD assegnata alla classe o al pool di debitori. La PD dei debitori in stato di default è pari al 100 %. Le esposizioni soggette al trattamento alternativo per le garanzie reali immobiliari (applicabile soltanto se non si utilizzano stime interne della LGD) non sono assegnate in base alla PD del debitore e non sono segnalate in questo modello.

3.4.   RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: INFORMAZIONI RIPARTITE GEOGRAFICAMENTE (CR GB)

78.

Gli enti che soddisfano il requisito della soglia stabilita nell'articolo 5, lettera a), punto 4), del presente regolamento forniscono informazioni riguardanti il paese nazionale e qualsiasi altro paese non nazionale. La soglia si applica unicamente alla tabella 1 e alla tabella 2. Le esposizioni verso organizzazioni sopranazionali sono assegnate all'area geografica “Altri paesi”.

79.

Il termine “residenza del debitore” si riferisce al paese in cui il debitore ha sede. Questo concetto può essere applicato su base “debitore diretto” e su base “rischio finale”; pertanto, le tecniche di attenuazione del rischio di credito possono modificare l'attribuzione di un'esposizione a un paese. Le esposizioni verso organizzazioni sopranazionali non sono assegnate al paese di residenza dell'organizzazione bensì all'area geografica “Altri paesi”, indipendentemente dalla classe di esposizione cui è assegnata l'esposizione verso organizzazioni sopranazionali.

80.

I dati riguardanti l'“esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione” sono indicati in riferimento al paese di residenza del debitore diretto. I dati riguardanti il “valore dell'esposizione” e l'“importo delle esposizioni ponderato per il rischio” sono indicati sulla base del paese di residenza del debitore finale.

3.4.1.   C 09.01 — Ripartizione geografica delle esposizioni per residenza del debitore: esposizioni in base al metodo standardizzato (CR GB 1)

3.4.1.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna

010

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

Stessa definizione di cui alla colonna 010 del modello CR SA.

020

Esposizioni in stato di default

Esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione per le esposizioni classificate come “esposizioni in stato di default”.

Questa “voce per memoria” fornisce informazioni aggiuntive sulla struttura del debitore della classe di esposizioni “in stato di default”. Le esposizioni sono segnalate in corrispondenza della voce in cui sarebbero stati inseriti i debitori se tali esposizioni non fossero state assegnate alle classi di esposizioni “in stato di default”.

Queste informazioni sono una “voce per memoria” e pertanto non hanno effetti sul calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio della classe di esposizioni “in stato di default” conformemente all'articolo 112, lettera j), del CRR.

040

Nuovi default osservati per il periodo

L'importo delle esposizioni originarie trasferite nella classe “esposizioni in stato di default” nel corso del trimestre successivo all'ultima data di riferimento per le segnalazioni è segnalato nella classe di esposizioni alla quale il debitore apparteneva originariamente.

050

Rettifiche di valore su crediti generiche

Rettifiche di valore su crediti conformemente all'articolo 110 del CRR.

055

Rettifiche di valore su crediti specifiche

Rettifiche di valore su crediti conformemente all'articolo 110 del CRR.

060

Cancellazioni

Le cancellazioni comprendono sia le riduzioni del valore riportato delle attività finanziarie deteriorate rilevate direttamente nel conto economico [IFRS 7.B5.(d).(i)] sia le riduzioni degli importi degli accantonamenti a fronte delle attività finanziarie deteriorate [IFRS 7.B5.(d).(ii)].

070

Rettifiche di valore su crediti/cancellazioni per nuovi default osservati

Somma delle rettifiche di valore su crediti e delle cancellazioni relativamente alle esposizioni classificate come “esposizioni in stato di default” nel trimestre successivo all'ultima segnalazione di dati.

075

Valore dell'esposizione

Stessa definizione di cui alla colonna 200 del modello CR SA.

080

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

Stessa definizione di cui alla colonna 215 del modello CR SA.

090

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

Stessa definizione di cui alla colonna 220 del modello CR SA.


Riga

010

Amministrazioni centrali o banche centrali

Articolo 112, lettera a), del CRR.

020

Amministrazioni regionali o autorità locali

Articolo 112, lettera b), del CRR.

030

Organismi del settore pubblico

Articolo 112, lettera c), del CRR.

040

Banche multilaterali di sviluppo

Articolo 112, lettera d), del CRR.

050

Organizzazioni internazionali

Articolo 112, lettera e), del CRR.

060

Enti

Articolo 112, lettera f), del CRR.

070

Imprese

Articolo 112, lettera g), del CRR.

075

di cui: PMI

Stessa definizione di cui alla riga 020 del modello CR SA.

080

Al dettaglio

Articolo 112, lettera h), del CRR.

085

di cui: PMI

Stessa definizione di cui alla riga 020 del modello CR SA.

090

Garantite da ipoteche su beni immobili

Articolo 112, lettera i), del CRR.

095

di cui: PMI

Stessa definizione di cui alla riga 020 del modello CR SA.

100

Esposizioni in stato di default

Articolo 112, lettera j), del CRR.

110

Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato

Articolo 112, lettera k), del CRR.

120

Obbligazioni garantite

Articolo 112, lettera l), del CRR.

130

Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine

Articolo 112, lettera n), del CRR.

140

Organismi di investimento collettivo (OIC)

Articolo 112, lettera o), del CRR.

150

Esposizioni in strumenti di capitale

Articolo 112, lettera p), del CRR.

160

Altre esposizioni

Articolo 112, lettera q), del CRR.

3.4.2.   C 09.02 — Ripartizione geografica delle esposizioni per residenza del debitore: esposizioni in base al metodo IRB (CR GB 2)

3.4.2.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna

010

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

Stessa definizione di cui alla colonna 020 del modello CR IRB.

030

di cui: in stato di default

Valore dell'esposizione originaria per le esposizioni classificate come “esposizioni in stato di default” conformemente all'articolo 178 del CRR.

040

Nuovi default osservati per il periodo

L'importo delle esposizioni originarie trasferite nella classe “esposizioni in stato di default” nel corso del trimestre successivo all'ultima data di riferimento per le segnalazioni è segnalato nella classe di esposizioni alla quale il debitore apparteneva originariamente.

050

Rettifiche di valore su crediti generiche

Rettifiche di valore su crediti conformemente all'articolo 110 del CRR.

055

Rettifiche di valore su crediti specifiche

Rettifiche di valore su crediti conformemente all'articolo 110 del CRR.

060

Cancellazioni

Le cancellazioni comprendono sia le riduzioni del valore riportato delle attività finanziarie deteriorate rilevate direttamente nel conto economico [IFRS 7.B5.(d).(i)] sia le riduzioni degli importi degli accantonamenti a fronte delle attività finanziarie deteriorate [IFRS 7.B5.(d).(ii)].

070

Rettifiche di valore su crediti/cancellazioni per nuovi default osservati

Somma delle rettifiche di valore su crediti e delle cancellazioni relativamente alle esposizioni classificate come “esposizioni in stato di default” nel trimestre successivo all'ultima segnalazione di dati.

080

SISTEMA DI RATING INTERNO/PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI (%)

Stessa definizione di cui alla colonna 010 del modello CR IRB.

090

LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)

Stessa definizione di cui alla colonna 230 del modello CR IRB. Si applicano le disposizioni dell'articolo 181, paragrafo 1, lettera h), del CRR.

Non sono segnalati dati relativi alle esposizioni da finanziamenti specializzati di cui all'articolo 153, paragrafo 5.

100

di cui: in stato di default

LGD ponderata per l'esposizione per le esposizioni classificate come “esposizioni in stato di default” conformemente all'articolo 178 del CRR.

105

Valore dell'esposizione

Stessa definizione di cui alla colonna 110 del modello CR IRB.

110

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

Stessa definizione di cui alla colonna 255 del modello CR IRB.

120

di cui: in stato di default

Importo dell'esposizione ponderato per il rischio per le esposizioni classificate come “esposizioni in stato di default” conformemente all'articolo 178 del CRR.

125

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

Stessa definizione di cui alla colonna 260 del modello CR IRB.

130

IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE

Stessa definizione di cui alla colonna 280 del modello CR IRB.


Riga

010

Banche centrali e amministrazioni centrali

(Articolo 147, paragrafo 2, lettera a), del CRR).

020

Enti

(Articolo 147, paragrafo 2, lettera b), del CRR).

030

Imprese

(Tutte le imprese conformemente all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c)].

040

di cui: finanziamenti specializzati

(Articolo 147, paragrafo 8, lettera a), del CRR).

Non sono segnalati dati relativi alle esposizioni da finanziamenti specializzati di cui all'articolo 153, paragrafo 5.

050

di cui: PMI

(Articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR).

060

Al dettaglio

Tutte le esposizioni al dettaglio conformemente all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR.

070

Al dettaglio — Garantite da beni immobili

Esposizioni conformemente all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR garantite da beni immobili.

080

PMI

Esposizioni al dettaglio conformemente all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 3, del CRR garantite da beni immobili.

090

Non PMI

Esposizioni al dettaglio conformemente all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR garantite da beni immobili.

100

Al dettaglio — Rotative qualificate

(Articolo 147, paragrafo 2, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 154, paragrafo 4, del CRR).

110

Altre esposizioni al dettaglio

Altre esposizioni al dettaglio conformemente all'articolo 147, paragrafo 2, letterad), non segnalate nelle righe 070 — 100.

120

PMI

Altre esposizioni al dettaglio conformemente all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 3, del CRR.

130

Non PMI

Altre esposizioni al dettaglio conformemente all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR.

140

Strumenti di capitale

Esposizioni in strumenti di capitale conformemente all'articolo 147, paragrafo 2, lettera e), del CRR.

3.4.3.   C 09.03 — Ripartizione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti dai fini del calcolo della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente (CR GB 3)

3.4.3.1.   Osservazioni di carattere generale

81.

Ai sensi dell'articolo 128, primo comma, punto 7, in combinato disposto con l'articolo 130, e l'articolo 140, paragrafo 1, della CRD il coefficiente della riserva anticiclica consiste nella “media ponderata dei coefficienti anticiclici che sono applicati nei paesi in cui sono situate le esposizioni creditizie rilevanti dell'ente”. La media ponderata è calcolata come segue:

a)   numeratore: requisiti di fondi propri totali per il rischio di credito determinati a norma della parte tre, titoli II e IV, del CRR che riguardano le esposizioni creditizie rilevanti nel territorio in questione;

b)   denominatore: requisiti di fondi propri totali per il rischio di credito che riguardano le esposizioni creditizie rilevanti.

82.

Questa tabella ha lo scopo di raccogliere maggiori informazioni sugli elementi della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente. Le informazioni richieste riguardano i requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie, le esposizioni verso la cartolarizzazione e le esposizioni derivanti dal portafoglio di negoziazione rilevanti per il calcolo della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente (CCB) ai sensi dell'articolo 140 della CRD (esposizioni creditizie rilevanti) e determinati conformemente alla parte tre, titoli II e IV del CRR.

83.

Le informazioni sono segnalate per paese. La distribuzione per paese dei requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti dovrebbe essere effettuata conformemente alle disposizioni della norma tecnica di regolamentazione dell'EBA sui metodi di identificazione della localizzazione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti (EBA/RTS/2013/15). La soglia di cui all'articolo 5, lettera a), punto 4, del presente regolamento non è rilevante ai fini della segnalazione di questa ripartizione.

3.4.3.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga

010

Requisiti di fondi propri

Requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti, le esposizioni derivanti dal portafoglio di negoziazione e le esposizioni verso la cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 4, della CRD e determinati conformemente alla parte tre, titoli II e IV del CRR.

3.5.   C 10.01 E C 10.02 — ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE IN BASE AL METODO IRB (CR EQU IRB 1 E CR EQU IRB 2)

3.5.1.   Osservazioni di carattere generale

84.

Il modello CR EQU IRB consta di due modelli: il modello CR EQU IRB 1, che offre un quadro generale delle esposizioni calcolate secondo il metodo IRB della classe di esposizioni in strumenti di capitale e dei differenti metodi di calcolo degli importi complessivi dell'esposizione al rischio, e il modello CR EQU IRB 2, che espone la ripartizione delle esposizioni totali assegnate alle classi di debitori secondo il metodo PD/LGD. Nelle seguenti istruzioni, il termine “CR EQU IRB” si riferisce sia al modello CR EQU IRB 1 che al modello CR EQU IRB 2, in funzione della loro applicabilità.

85.

Il modello CR EQU IRB fornisce informazioni sul calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito (articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del CRR) secondo il metodo IRB (parte tre, titolo II, capo 3, del CRR) delle esposizioni in strumenti di capitale di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera e), del CRR.

86.

Ai sensi dell'articolo 147, paragrafo 6, del CRR le seguenti esposizioni sono assegnate alla classe delle esposizioni in strumenti di capitale:

a)

esposizioni non debitorie che conferiscono un diritto o credito residuale subordinato sulle attività o sul reddito dell'emittente; o

b)

esposizioni debitorie e altri titoli, partnership, derivati o altri veicoli, la cui sostanza economica è analoga a quella delle esposizioni menzionate alla lettera a).

87.

Nel modello CR EQU IRB sono segnalati anche gli organismi di investimento collettivo trattati secondo il metodo della ponderazione semplice per il rischio di cui all'articolo 152 del CRR.

88.

Ai sensi dell'articolo 151, paragrafo 1, del CRR gli enti trasmettono il modello CR EQU IRB qualora applichino uno dei tre metodi citati nell'articolo 155 del CRR:

metodo della ponderazione semplice,

metodo PD/LGD,

metodo dei modelli interni.

Inoltre, gli enti che applicano il metodo IRB segnalano nel modello CR EQU IRB anche gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale cui si applica un trattamento fisso di ponderazione del rischio (senza tuttavia essere trattate esplicitamente secondo il metodo della ponderazione semplice o senza l'applicazione parziale, in via temporanea o permanente, del metodo standardizzato per il rischio di credito, ossia le esposizioni in strumenti di capitale alle quali si applica una ponderazione del rischio del 250 % conformemente all'articolo 48, paragrafo 4, del CRR e, rispettivamente, una ponderazione del rischio del 370 % conformemente all'articolo 471, paragrafo 2, del CRR).

89.

Nel modello CR EQU IRB non sono segnalati i seguenti crediti in strumenti di capitale:

le esposizioni in strumenti di capitale nel portafoglio di negoziazione (se l'ente non è esentato dal calcolo dei requisiti di fondi propri per le posizioni del portafoglio di negoziazione ai sensi dell'articolo 94 del CRR);

le esposizioni in strumenti di capitale soggette all'applicazione parziale del metodo standardizzato (articolo 150 del CRR), comprese:

le esposizioni in strumenti di capitale soggette alla clausola grandfathering ai sensi dell'articolo 495, paragrafo 1, del CRR;

le esposizioni in strumenti di capitale verso soggetti i cui crediti siano idonei a ricevere un fattore di ponderazione del rischio pari allo 0 % secondo il metodo standardizzato, compresi i soggetti che beneficiano di sostegno pubblico, nei casi in cui è applicabile un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % (articolo 150, paragrafo 1, lettera g), del CRR);

le esposizioni in strumenti di capitale sorte nel quadro di programmi legislativi allo scopo di promuovere determinati settori economici che prevedono consistenti sovvenzioni per investimenti a favore dell'ente e comportano una qualche forma di supervisione pubblica e restrizioni sugli investimenti in strumenti di capitale (articolo 150, paragrafo 1, lettera h), del CRR);

le esposizioni in strumenti di capitale verso società strumentali i cui importi delle esposizioni ponderati per il rischio possono essere calcolati conformemente al trattamento delle “altre attività diverse dai crediti” (conformemente all'articolo 155, paragrafo 1, del CRR);

i crediti in strumenti di capitale dedotti dai fondi propri conformemente agli articoli 46 e 48 del CRR.

3.5.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche (valide sia per il modello CR EQU IRB 1 che per il modello CR EQU IRB 2)

Colonna

005

CLASSE DI DEBITORI (IDENTIFICATORE DI RIGA)

La classe di debitori è un identificatore di riga ed è unico per ciascuna riga della tabella. Segue l'ordine numerico 1, 2, 3 ecc.

010

SISTEMA DI RATING INTERNO

PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE DI DEBITORI (%)

Gli enti che applicano il metodo PD/LGD segnalano nella colonna 010 la probabilità di default (PD) calcolata a norma dell'articolo 165, paragrafo 1, del CRR.

La PD assegnata alla classe o al pool di debitori da segnalare è conforme ai requisiti previsti dalla parte tre, titolo II, capo 3, sezione 6, del CRR. Per ogni singola classe o pool di debitori è indicata la PD ad essa o esso assegnata. Tutti i parametri di rischio segnalati sono ricavati dai parametri di rischio utilizzati nel sistema di rating interno approvato dall'autorità competente.

Per gli importi relativi a un'aggregazione di classi o pool di debitori (ad esempio le “esposizioni totali”) si riporta la media ponderata per l'esposizione delle PD assegnate alle classi o ai pool di debitori compresi nell'aggregazione considerata. Ai fini del calcolo della PD media ponderata per l'esposizione si deve tener conto di tutte le esposizioni, comprese quelle in stato di default. Per il calcolo della PD media ponderata per l'esposizione si applica, a fini di ponderazione, il valore dell'esposizione tenuto conto della protezione del credito di tipo personale (colonna 060).

020

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

L'ente segnala nella colonna 020 il valore dell'esposizione originaria (prima dell'applicazione dei fattori di conversione). Conformemente all'articolo 167 del CRR, il valore delle esposizioni in strumenti di capitale è il valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche. Il valore delle esposizioni in strumenti di capitale fuori bilancio è pari al valore nominale ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche.

Gli enti comprendono nella colonna 020 anche gli elementi fuori bilancio di cui all'allegato I del CRR assegnati alla classe delle esposizioni in strumenti di capitale (ossia la “parte non pagata di azioni sottoscritte”).

Gli enti che applicano il metodo della ponderazione semplice o il metodo PD/LGD (di cui all'articolo 165, paragrafo 1) tengono conto anche delle disposizioni relative alla compensazione di cui all'articolo 155, paragrafo 2, del CRR.

030-040

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE

GARANZIE

DERIVATI SU CREDITI

Indipendentemente dal metodo applicato al calcolo degli importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale, gli enti possono rilevare le protezioni del credito di tipo personale ottenute per le esposizioni in strumenti di capitale (articolo 155, paragrafi 2, 3 e 4, del CRR). Gli enti che applicano il metodo della ponderazione semplice o il metodo PD/LGD segnalano nelle colonne 030 e 040 l'importo della protezione del credito di tipo personale in forma di garanzie (colonna 030) o di derivati su crediti (colonna 040) rilevato secondo i metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, del CRR.

050

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE

SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

(-) DEFLUSSI TOTALI

L'ente segnala nella colonna 050 la parte dell'esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione garantita dalla protezione del credito di tipo personale rilevata secondo i metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, del CRR.

060

VALORE DELL'ESPOSIZIONE

Gli enti che applicano il metodo della ponderazione semplice o il metodo PD/LGD segnalano nella colonna 060 il valore dell'esposizione tenendo conto degli effetti di sostituzione derivanti dalla protezione del credito di tipo personale (articolo 155, paragrafi 2 e 3, e articolo 167 del CRR).

Si ricorda che, nel caso delle esposizioni in strumenti di capitale fuori bilancio, il valore dell'esposizione è pari al valore nominale ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche (articolo 167 del CRR).

070

LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)

Gli enti che applicano il metodo PD/LGD segnalano nella colonna 070 del modello CR EQU IRB 2 la media ponderata per l'esposizione delle LGD assegnate alle classi o ai pool di debitori compresi nell'aggregazione; lo stesso vale per la riga 020 del modello CR EQU IRB. Per il calcolo della LGD media ponderata per l'esposizione è utilizzato il valore dell'esposizione al lordo della protezione del credito di tipo personale (colonna 060). Gli enti tengono conto delle disposizioni dell'articolo 165, paragrafo 2, del CRR.

080

IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO

L'ente segnala nella colonna 080 gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale, calcolati a norma dell'articolo 155 del CRR.

Se gli enti che applicano il metodo PD/LGD non dispongono di sufficienti informazioni per poter impiegare la definizione di default di cui all'articolo 178 del CRR, ai fattori di ponderazione è assegnato un fattore di graduazione di 1,5 quando si calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio (articolo 155, paragrafo 3, del CRR).

Per quanto riguarda il parametro M (“maturity”, durata) immesso nella funzione di ponderazione del rischio, la durata assegnata alle esposizioni in strumenti di capitale è di cinque anni (articolo 165, paragrafo 3, del CRR).

090

VOCE PER MEMORIA: IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE

L'ente segnala nella colonna 090 l'importo delle perdite attese delle esposizioni in strumenti di capitale calcolato ai sensi dell'articolo 158, paragrafi 4, 7, 8 e 9, del CRR.

90.

Conformemente all'articolo 155 del CRR, gli enti possono applicare metodi diversi (metodo della ponderazione semplice, metodo PD/LGD o metodo dei modelli interni) a portafogli diversi se utilizzano tali metodi differenti a livello interno. L'ente segnala nel modello CR EQU IRB 1 anche gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale cui si applica un trattamento fisso di ponderazione del rischio (senza tuttavia essere trattate esplicitamente secondo il metodo di ponderazione semplice o senza l'applicazione parziale, in via temporanea o permanente, del metodo standardizzato per il rischio di credito).

Riga

CR EQU IRB 1 — riga 020

METODO PD/LGD: TOTALE

Gli enti che applicano il metodo PD/LGD (articolo 155, paragrafo 3, del CRR) segnalano le informazioni richieste nella riga 020 del modello CR EQU IRB 1.

CR EQU IRB 1 — righe 050- 090

METODO DELLA PONDERAZIONE SEMPLICE DEL RISCHIO: TOTALE

RIPARTIZIONE PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO DELLE ESPOSIZIONI TOTALI IN BASE AL METODO DELLA PONDERAZIONE SEMPLICE

Gli enti che applicano il metodo della ponderazione semplice del rischio (articolo 155, paragrafo 2, del CRR) segnalano le informazioni richieste in base alle caratteristiche delle esposizioni sottostanti nelle righe da 050 a 090.

CR EQU IRB 1 — riga 100

METODO DEI MODELLI INTERNI

Gli enti che applicano il metodo dei modelli interni (articolo 155, paragrafo 4, del CRR) segnalano le informazioni richieste nella riga 100.

CR EQU IRB 1 — riga 110

ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE SOGGETTE A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

Gli enti che applicano il metodo IRB segnalano gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale cui si applica un trattamento fisso di ponderazione del rischio (senza tuttavia essere trattate esplicitamente secondo il metodo della ponderazione semplice o senza l'applicazione parziale, in via temporanea o permanente, del metodo standardizzato per il rischio di credito). Ad esempio,

l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio delle posizioni in strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario trattate conformemente all'articolo 48, paragrafo 4, del CRR e

le posizioni in strumenti di capitale con una ponderazione del rischio del 370 % conformemente all'articolo 471, paragrafo 2, del CRR

sono segnalati nella riga 110.

CR EQU IRB 2

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER CLASSE DI DEBITORI IN BASE AL METODO PD/LGD

Gli enti che applicano il metodo PD/LGD (articolo 155, paragrafo 3, del CRR) segnalano le informazioni richieste nel modello CR EQU IRB 2.

Gli enti che applicano il metodo PD/LGD e che utilizzano un sistema di rating unico, o sono in grado di effettuare segnalazioni in conformità di una scala tipo interna, segnalano nel modello CR EQU IRB 2 le classi o i pool di rating associati a detto sistema di rating unico/scala tipo. In tutti gli altri casi, i differenti sistemi di rating sono unificati e classificati secondo i seguenti criteri: le classi o i pool di debitori dei differenti sistemi di rating sono accorpati e ordinati a partire dalla PD più bassa assegnata a una classe o a un pool alla PD più alta.

3.6.   C 11.00 — RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA (CR SETT)

3.6.1.   Osservazioni di carattere generale

91.

Questo modello serve per segnalare informazioni riguardanti sia le operazioni interne al portafoglio di negoziazione sia quelle esterne che risultano non liquidate dopo lo scadere delle relative date di consegna, nonché informazioni sui relativi requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto ii), e all'articolo 378 del CRR.

92.

L'ente segnala nel modello CR SETT le informazioni sul rischio di regolamento/consegna relativamente agli strumenti di debito, agli strumenti di capitale, alle valute estere e alle merci interne o esterne al proprio portafoglio di negoziazione.

93.

Ai sensi dell'articolo 378 del CRR le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le operazioni di concessione e assunzione in prestito di titoli o di merci relative a strumenti di debito, strumenti di capitale, valute estere e merci non sono soggette al rischio di regolamento/consegna. Si rileva, tuttavia, che i derivati e le operazioni con regolamento a lungo termine che risultano non liquidati dopo lo scadere delle relative date di consegna sono invece soggetti ai requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento/consegna, secondo quanto stabilito dall'articolo 378 del CRR.

94.

In caso di operazioni non liquidate dopo lo scadere della data di consegna, l'ente calcola la differenza di prezzo alla quale si trova esposto. La differenza di prezzo risulta dalla differenza tra il prezzo di liquidazione convenuto per lo strumento di debito, lo strumento di capitale, la valuta estera o la merce in questione e il suo valore di mercato corrente, quando tale differenza può comportare una perdita per l'ente.

95.

Al fine di calcolare i corrispondenti requisiti di fondi propri, l'ente moltiplica tale differenza di prezzo per il fattore appropriato di cui alla tabella 1 dell'articolo 378 del CRR.

96.

Ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 4, lettera b), per determinare l'importo dell'esposizione al rischio i requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento/consegna sono moltiplicati per 12,5.

97.

Si rileva che i requisiti di fondi propri per le operazioni con regolamento non contestuale ai sensi dell'articolo 379 del CRR non sono compresi nel modello CR SETT, ma sono segnalati nei modelli relativi al rischio di credito (CR SA, CR IRB).

3.6.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna

010

OPERAZIONI NON LIQUIDATE AL PREZZO DI LIQUIDAZIONE

Conformemente all'articolo 378 del CRR, l'ente segnala nella colonna 010, al prezzo di liquidazione convenuto, le operazioni che risultano non liquidate dopo lo scadere delle relative date di consegna.

Tutte le operazioni non liquidate sono comprese in questa colonna, a prescindere dal fatto che, dopo la data di regolamento, costituiscano una perdita o un profitto.

020

ESPOSIZIONE DERIVANTE DA UNA DIFFERENZA DI PREZZO PER OPERAZIONI NON LIQUIDATE

Conformemente all'articolo 378 del CRR, gli enti segnalano nella colonna 020 la differenza di prezzo tra il prezzo di liquidazione convenuto e il valore di mercato corrente dello strumento di debito, dello strumento di capitale, della valuta estera o della merce in questione, quando tale differenza può comportare una perdita per l'ente.

Nella colonna 020 sono segnalate soltanto le operazioni non liquidate che comportano una perdita dopo la data di regolamento.

030

REQUISITI DI FONDI PROPRI

L'ente segnala nella colonna 030 i requisiti di fondi propri calcolati ai sensi dell'articolo 378 del CRR.

040

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI REGOLAMENTO

Conformemente all'articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR, per determinare l'importo dell'esposizione al rischio di regolamento l'ente moltiplica per 12,5 i requisiti di fondi propri segnalati nella colonna 030.


Riga

010

Operazioni non liquidate totali esterne al portafoglio di negoziazione

L'ente segnala nella riga 010 informazioni aggregate riguardanti il rischio di regolamento/consegna delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione (conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto ii), e all'articolo 378 del CRR).

L'ente segnala nella cella 010/010 la somma aggregata delle operazioni non liquidate dopo lo scadere delle relative date di consegna al rispettivo prezzo di liquidazione convenuto.

L'ente segnala nella cella 010/020 informazioni aggregate relative all'esposizione derivante da una differenza di prezzo per le operazioni non liquidate che comportano una perdita.

L'ente segnala nella cella 010/030 i requisiti aggregati di fondi propri ricavati dalla somma dei requisiti di fondi propri delle operazioni non liquidate moltiplicando la “differenza di prezzo” indicata nella colonna 020 per il fattore appropriato basato sul numero di giorni lavorativi di ritardo rispetto alla data di regolamento (categorie di cui alla tabella 1 dell'articolo 378 del CRR).

da 020 a 060

Operazioni non liquidate fino a 4 giorni (fattore 0 %)

Operazioni non liquidate tra 5 e 15 giorni (fattore 8 %)

Operazioni non liquidate tra 16 e 30 giorni (fattore 50 %)

Operazioni non liquidate tra 31 e 45 giorni (fattore 75 %)

Operazioni non liquidate per 46 giorni o più (fattore 100 %)

L'ente segnala nelle righe da 020 a 060 informazioni riguardanti il rischio di regolamento/consegna delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione conformemente alle categorie di cui alla tabella 1 dell'articolo 378 del CRR.

Non sono previsti requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento/consegna per le operazioni che risultano non liquidate meno di cinque giorni lavorativi dopo la data di regolamento.

070

Operazioni non liquidate totali interne al portafoglio di negoziazione

L'ente segnala nella riga 070 informazioni aggregate riguardanti il rischio di regolamento/consegna delle posizioni interne al portafoglio di negoziazione (conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto ii), e all'articolo 378 del CRR).

L'ente segnala nella cella 070/010 la somma aggregata delle operazioni che risultano non liquidate dopo lo scadere delle relative date di consegna al rispettivo prezzo di liquidazione convenuto.

L'ente segnala nella cella 070/020 informazioni aggregate riguardanti l'esposizione derivante da una differenza di prezzo per le operazioni non liquidate che comportano una perdita.

L'ente segnala nella cella 070/030 i requisiti aggregati di fondi propri ricavati dalla somma dei requisiti di fondi propri delle operazioni non liquidate moltiplicando la “differenza di prezzo” indicata nella colonna 020 per il fattore appropriato basato sul numero di giorni lavorativi di ritardo rispetto alla data di regolamento (categorie di cui alla tabella 1 dell'articolo 378 del CRR).

da 080 a 120

Operazioni non liquidate fino a 4 giorni (fattore 0 %)

Operazioni non liquidate tra 5 e 15 giorni (fattore 8 %)

Operazioni non liquidate tra 16 e 30 giorni (fattore 50 %)

Operazioni non liquidate tra 31 e 45 giorni (fattore 75 %)

Operazioni non liquidate per 46 giorni o più (fattore 100 %)

L'ente segnala nelle righe da 080 a 120 informazioni riguardanti il rischio di regolamento/consegna delle posizioni interne al portafoglio di negoziazione conformemente alle categorie di cui alla tabella 1 dell'articolo 378 del CRR.

Non sono previsti requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento/consegna per le operazioni che risultano non liquidate meno di cinque giorni lavorativi dopo la data di regolamento.

3.7.   C 12.00 — RISCHIO DI CREDITO: CARTOLARIZZAZIONI — METODO STANDARDIZZATO APPLICATO AI REQUISITI DI FONDI PROPRI (CR SEC SA)

3.7.1.   Osservazioni di carattere generale

98.

Le informazioni segnalate in questo modello sono richieste per tutte le cartolarizzazioni per le quali è riconosciuto un trasferimento significativo del rischio e nelle quali l'ente segnalante partecipa a una cartolarizzazione trattata secondo il metodo standardizzato e sono condizionate dal ruolo svolto dall'ente nel contesto della cartolarizzazione; pertanto si utilizzano elementi di segnalazione specifici per i cedenti, i promotori e gli investitori.

99.

Il modello CR SEC SA combina informazioni riguardanti sia le cartolarizzazioni tradizionali sia le cartolarizzazioni sintetiche interne al portafoglio bancario, così come definite nell'articolo 242, rispettivamente paragrafi 10 e 11, del CRR.

3.7.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna

010

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE CREATE

L'ente cedente segnala l'importo in essere, alla data di riferimento per le segnalazioni, di tutte le esposizioni correnti verso la cartolarizzazione create nell'operazione di cartolarizzazione, a prescindere dal soggetto che detiene le posizioni. Sono pertanto segnalate le esposizioni verso la cartolarizzazione in bilancio (ad esempio obbligazioni, prestiti subordinati) nonché le esposizioni fuori bilancio e i derivati (ad esempio linee di credito subordinate, linee di liquidità, contratti swap su tassi d'interesse, credit default swap, eccetera) creati dalla cartolarizzazione.

Il cedente non segnala nei modelli CR SEC SA o CR SEC IRB le cartolarizzazioni tradizionali nelle quali non detiene alcuna posizione. Al riguardo, le posizioni verso la cartolarizzazione detenute dal cedente comprendono le clausole di rimborso anticipato nella cartolarizzazione delle esposizioni rotative definite nell'articolo 242, punto 12, del CRR.

020-040

CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE: PROTEZIONE DEL CREDITO PER LE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE

Ai sensi degli articoli 249 e 250 del CRR, la protezione del credito delle esposizioni cartolarizzate è considerata come se non ci fossero disallineamenti di durata.

020

(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (CVA)

La procedura dettagliata per il calcolo del valore della garanzia corretto per la volatilità (CVA) da segnalare in questa colonna è esposta nell'articolo 223, paragrafo 2, del CRR.

030

(-) DEFLUSSI TOTALI: VALORI CORRETTI DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE (G*)

Conformemente alla regola generale per gli “afflussi” e i “deflussi”, gli importi segnalati in questa colonna figurano come “afflussi” nel corrispondente modello relativo al rischio di credito (CR SA o CR IRB) e nella classe di esposizioni rilevante per il fornitore della protezione (il terzo al quale il segmento è trasferito mediante protezione del credito di tipo personale).

La procedura di calcolo dell'importo nominale corretto per il “rischio di cambio” della protezione del credito (G*) è indicata nell'articolo 233, paragrafo 3, del CRR.

040

IMPORTO NOZIONALE MANTENUTO O RIACQUISTATO DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO

Tutti i segmenti mantenuti o riacquistati, ad esempio le posizioni che coprono le prime perdite non traslate, sono segnalati al rispettivo valore nominale.

Nel calcolo dell'importo mantenuto o riacquistato della protezione del credito non si tiene conto dell'effetto dei coefficienti di scarto (haircut) di vigilanza sulla protezione del credito.

050

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

Posizioni verso la cartolarizzazione detenute dall'ente segnalante, calcolate conformemente all'articolo 246, paragrafo 1, lettere a), c) ed e), e paragrafo 2, del CRR senza l'applicazione dei fattori di conversione del credito e al lordo di qualsiasi rettifica di valore su crediti e di accantonamenti. La compensazione è rilevante unicamente per i contratti multipli di derivati forniti alla stessa società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE) coperti da accordi di compensazione ammissibili.

Le rettifiche di valore e gli accantonamenti da segnalare in questa colonna si riferiscono soltanto alle posizioni verso la cartolarizzazione; non sono considerate le rettifiche di valore delle posizioni cartolarizzate.

Ove siano previste clausole di rimborso anticipato, l'ente deve specificare l'importo delle “ragioni di credito dell'investitore” secondo la definizione dell'articolo 256, paragrafo 2, del CRR.

Nelle cartolarizzazioni sintetiche le posizioni detenute dal cedente sotto forma di elementi in bilancio e/o ragioni di credito dell'investitore (rimborso anticipato) derivano dall'aggregazione delle colonne da 010 a 040.

060

(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI

Rettifiche di valore e accantonamenti (articolo 159 del CRR) relativi a perdite su crediti eseguiti conformemente alla disciplina contabile applicabile all'ente segnalante. Le rettifiche di valore comprendono qualsiasi importo rilevato nel conto economico a titolo di perdite su crediti di attività finanziarie dalla loro rilevazione iniziale in bilancio (comprese le perdite dovute al rischio di credito di attività finanziarie misurate al valore equo che non sono dedotte dal valore dell'esposizione), più gli sconti sulle esposizioni acquistate in stato di default ai sensi dell'articolo 166, paragrafo 1, del CRR. Gli accantonamenti comprendono gli importi accumulati delle perdite su crediti negli elementi fuori bilancio.

070

ESPOSIZIONE AL NETTO DELLE RETTIFICHE DI VALORE E DEGLI ACCANTONAMENTI

Posizioni verso la cartolarizzazione conformemente all'articolo 246, paragrafi 1 e 2, del CRR, senza l'applicazione dei fattori di conversione.

Questa informazione è correlata alla colonna 040 del modello CR SA Total.

080-110

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE

Articolo 4, paragrafo 1, punto 57, e parte tre, titolo II, capo 4, del CRR.

Questo blocco di colonne contiene informazioni sulle tecniche di attenuazione del rischio di credito che riducono il rischio di credito di una o più esposizioni mediante sostituzione di esposizioni (come indicato sotto in riferimento agli afflussi e ai deflussi).

Cfr. le istruzioni relative al modello CR SA (segnalazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetto di sostituzione).

080

(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE: VALORI CORRETTI (GA)

La protezione del credito di tipo personale è definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 59, e disciplinata dall'articolo 235 del CRR.

Cfr. le istruzioni relative al modello CR SA (segnalazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetto di sostituzione).

090

(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE

La protezione del credito di tipo reale è definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 58, e disciplinata dagli articoli 195, 197 e 200 del CRR.

Le credit linked note e la compensazione in bilancio di cui agli articoli da 218 a 236 del CRR sono trattate come garanzie in contante.

Cfr. le istruzioni relative al modello CR SA (segnalazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetto di sostituzione).

100-110

SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

Sono segnalati anche gli afflussi e i deflussi relativi all'interno delle stesse classi di esposizioni e, ove rilevanti, i fattori di ponderazione del rischio o le classi di debitori.

100

(-) DEFLUSSI TOTALI

Articolo 222, paragrafo 3, e articolo 235, paragrafi 1 e 2.

I deflussi corrispondono alla parte garantita dell'“esposizione al netto delle rettifiche di valore e degli accantonamenti” che è dedotta dalla classe di esposizioni del debitore e, ove rilevante, dalla relativa ponderazione del rischio o classe di debitori, e successivamente assegnata alla classe di esposizioni del fornitore della protezione e, ove rilevante, alla relativa ponderazione del rischio o classe di debitori.

Questo importo è considerato un afflusso nella classe di esposizioni del fornitore della protezione e, ove rilevanti, nelle relative ponderazioni del rischio o classi di debitori.

Questa informazione è correlata alla colonna 090 [(-) deflussi totali] del modello CR SA Total.

110

AFFLUSSI TOTALI

In questa colonna sono segnalate come afflussi le posizioni verso la cartolarizzazione che costituiscono titoli di debito e sono garanzie reali finanziarie ammissibili conformemente all'articolo 197, paragrafo 1, del CRR se è utilizzato il metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie.

Questa informazione è correlata alla colonna 100 (afflussi totali) del modello CR SA Totale.

120

ESPOSIZIONE NETTA DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

Esposizione assegnata alla ponderazione del rischio e alla classe di esposizioni corrispondenti dopo aver tenuto conto dei deflussi e degli afflussi dovuti a “tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) con effetti di sostituzione sull'esposizione”.

Questa informazione è correlata alla colonna 110 del modello CR SA Total.

130

(-) TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE: VALORE CORRETTO IN BASE AL METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE PER LA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (CVAM)

Questa voce comprende anche le credit linked note (articolo 218 del CRR).

Questa informazione è correlata alle colonne 120 e 130 del modello CR SA Totale.

140

VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*)

Posizioni verso la cartolarizzazione conformemente all'articolo 246 del CRR, quindi senza applicazione dei fattori di conversione di cui all'articolo 246, paragrafo 1, lettera c), del CRR.

Questa informazione è correlata alla colonna 150 del modello CR SA Total.

150-180

RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*) DEGLI ELEMENTI FUORI BILANCIO IN BASE AI FATTORI DI CONVERSIONE

L'articolo 246, paragrafo 1, lettera c), del CRR stabilisce che il valore dell'esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione fuori bilancio è pari al suo valore nominale moltiplicato per un fattore di conversione. Ove non diversamente specificato nel CRR, tale fattore è del 100 %.

Cfr. colonne da 160 a 190 del modello CR SA Total.

A fini di segnalazione, i valori delle esposizioni corretti integralmente (E*) sono riportati in base ai seguenti quattro intervalli, reciprocamente esclusivi, dei fattori di conversione: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, 50 %] e [50 %, 100 %].

190

VALORE DELL'ESPOSIZIONE

Posizioni verso la cartolarizzazione conformemente all'articolo 246 del CRR.

Questa informazione è correlata alla colonna 200 del modello CR SA Total.

200

(-) VALORE DELL'ESPOSIZIONE DEDOTTO DAI FONDI PROPRI

L'articolo 258 del CRR prevede che, nel caso di una posizione verso la cartolarizzazione alla quale è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %, gli enti possono dedurre dai fondi propri il valore dell'esposizione della posizione, in alternativa alla sua inclusione nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.

210

VALORE DELL'ESPOSIZIONE SOGGETTO AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

Valore dell'esposizione meno il valore dell'esposizione dedotto dai fondi propri.

220-320

RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE SOGGETTO AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO IN BASE ALLE PONDERAZIONI DEL RISCHIO

220-260

PROVVISTE DI RATING

L'articolo 242, punto 8, del CRR contiene la definizione delle posizioni provviste di rating.

I valori delle esposizioni soggetti a ponderazione del rischio sono ripartiti in base alle classi di merito di credito (credit quality steps, CQS) come previsto per il metodo standardizzato dalla tabella 1 dell'articolo 251 del CRR.

270

1 250 % (PRIVE DI RATING)

L'articolo 242, punto 7, del CRR contiene la definizione delle posizioni prive di rating.

280

METODO LOOK-THROUGH

Articoli 253 e 254 e articolo 256, paragrafo 5, del CRR.

Le colonne relative al metodo look-through comprendono tutti i casi di esposizioni prive di rating in cui la ponderazione del rischio si ricava dal portafoglio di esposizioni sottostante (fattore medio di ponderazione del rischio del pool, fattore più elevato di ponderazione del rischio del pool o utilizzo di un coefficiente di concentrazione).

290

METODO LOOK-THROUGH — DI CUI: SECOND LOSS NEI PROGRAMMI ABCP

Il valore dell'esposizione soggetta al trattamento delle posizioni verso la cartolarizzazione in segmenti second loss o in situazioni di rischio migliore nei programmi ABCP è stabilito dall'articolo 254 del CRR.

L'articolo 242, punto 9, del CRR contiene la definizione dei programmi di emissione di commercial paper garantiti da attività (ABCP).

300

METODO LOOK-THROUGH DI CUI: FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)

È segnalato il fattore di ponderazione del rischio medio ponderato per il valore dell'esposizione.

310

METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA (IAA)

Articolo 109, paragrafo 1, e articolo 259, paragrafo 3, del CRR. Valore dell'esposizione di posizioni verso la cartolarizzazione secondo il metodo della valutazione interna.

320

IAA: FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)

È segnalato il fattore di ponderazione del rischio medio ponderato per il valore dell'esposizione.

330

IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO

Importo totale dell'esposizione ponderato per il rischio calcolato conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del CRR, prima delle rettifiche dovute a disallineamenti di durata o violazioni delle disposizioni in materia di due diligence, escluso qualsiasi importo dell'esposizione ponderato per il rischio riguardante esposizioni riassegnate a un altro modello mediante deflussi.

340

DI CUI: CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE

Per le cartolarizzazioni sintetiche, l'importo da segnalare in questa colonna non tiene conto dei disallineamenti di durata.

350

EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DUE DILIGENCE

L'articolo 14, paragrafo 2, l'articolo 406, paragrafo 2, e l'articolo 407 del CRR dispongono che, quando l'ente non rispetta determinati requisiti di cui agli articoli 405, 406 o 409 del CRR, gli Stati membri assicurino che le autorità competenti impongano un fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio proporzionato non inferiore al 250 % del fattore di ponderazione del rischio (limitato al 1 250 %) che si applica alle relative posizioni verso la cartolarizzazione conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del CRR. Tale fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio può essere imposto non soltanto agli enti investitori ma anche ai cedenti, ai promotori e ai prestatori originari.

360

RETTIFICA DELL'IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTO A DISALLINEAMENTI DI DURATA

Nel caso di disallineamenti di durata nelle cartolarizzazioni sintetiche è inserito l'importo RW*-RW(SP), secondo la definizione dell'articolo 250 del CRR, tranne per i segmenti con una ponderazione del rischio del 1 250 %, se l'importo da segnalare è zero. Si rileva che l'importo RW(SP) comprende non solo gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio indicati nella colonna 330 ma anche gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni riassegnate a altri modelli mediante deflussi.

370-380

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO: PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE/DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE

Importo complessivo delle esposizioni ponderato per il rischio calcolato ai sensi della parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del CRR, prima (colonna 370)/dopo (colonna 380) l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 252 (cartolarizzazione di posizioni attualmente in stato di default o associate ad un rischio particolarmente elevato) o all'articolo 256, paragrafo 4 (requisiti aggiuntivi di fondi propri per le cartolarizzazioni delle esposizioni rotative provviste di clausole di rimborso anticipato), del CRR.

390

VOCE PER MEMORIA: IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO CORRISPONDENTE AI DEFLUSSI DALLA CARTOLARIZZAZIONE IN BASE AL METODO STANDARDIZZATO VERSO ALTRE CLASSI DI ESPOSIZIONI

Importo delle esposizioni ponderato per il rischio derivante dalle esposizioni riassegnate al fornitore degli strumenti di attenuazione del rischio e pertanto computate nel modello corrispondente, che sono prese in considerazione nel calcolo del massimale delle posizioni verso la cartolarizzazione.

100.

Il modello CR SEC SA è suddiviso in tre grandi blocchi di righe contenenti dati riguardanti le esposizioni create/promosse/mantenute o acquistate da cedenti, investitori e promotori. Per ciascuna di esse le informazioni sono ripartite per elementi in bilancio e fuori bilancio e derivati, nonché per cartolarizzazioni e ricartolarizzazioni.

101.

Anche le esposizioni totali (alla data di riferimento per le segnalazioni) sono ripartite in base alle classi di merito di credito applicate all'avvio (ultimo blocco di righe). Questa informazione è segnalata dai cedenti, dai promotori e dagli investitori.

Riga

010

ESPOSIZIONI TOTALI

Le esposizioni totali fanno riferimento all'importo complessivo delle cartolarizzazioni in essere. Questa riga riassume tutte le informazioni segnalate dai cedenti, dai promotori e dagli investitori nelle righe successive.

020

DI CUI: RICARTOLARIZZAZIONI

Importo complessivo delle ricartolarizzazioni in essere conformemente alle definizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti 63 e 64, del CRR.

030

CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI

Questa riga riassume le informazioni riguardanti gli elementi in bilancio, gli elementi fuori bilancio e i derivati e il rimborso anticipato delle posizioni verso la cartolarizzazione nelle quali l'ente ha il ruolo di cedente, così come definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 13, del CRR.

040-060

ELEMENTI IN BILANCIO

L'articolo 246, paragrafo 1, lettera a), del CRR prevede che, quando un ente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo standardizzato, il valore dell'esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione iscritta a bilancio è pari al valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche.

Gli elementi in bilancio sono ripartiti per cartolarizzazioni (riga 050) e ricartolarizzazioni (riga 060).

070-090

ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI

Queste righe comprendono informazioni sulle posizioni verso la cartolarizzazione relative a elementi fuori bilancio e derivati soggette a un fattore di conversione nell'ambito della disciplina di cartolarizzazione. Ove non diversamente specificato, il valore dell'esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione fuori bilancio è pari al suo valore nominale meno qualsiasi rettifica di valore su crediti specifica di tale posizione, moltiplicato per un fattore di conversione del 100 %.

Il valore dell'esposizione per il rischio di controparte di uno degli strumenti derivati elencati nell'allegato II del CRR è determinato conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR.

Per le linee di liquidità, le linee di credito e gli anticipi per cassa del gestore gli enti segnalano l'importo non utilizzato.

Per i contratti swap su tassi d'interesse e su valuta gli enti segnalano il valore dell'esposizione (conformemente all'articolo 246, paragrafo 1, del CRR) così come specificato nel modello CR SA Totale.

Gli elementi fuori bilancio e i derivati sono ripartiti per cartolarizzazioni (riga 080) e ricartolarizzazioni (riga 090) così come nella tabella 1 dell'articolo 251 del CRR.

100

RIMBORSO ANTICIPATO

Questa riga riguarda soltanto i cedenti con cartolarizzazioni di esposizioni rotative provviste di clausole di rimborso anticipato, di cui all'articolo 242, punti 13 e 14, del CRR.

110

INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI

Questa riga riassume le informazioni riguardanti gli elementi in bilancio e gli elementi fuori bilancio e i derivati delle posizioni verso la cartolarizzazione nelle quali l'ente ha il ruolo di investitore.

Il CRR non contiene una definizione esplicita di “investitore”. Pertanto, nel contesto qui considerato per “investitore” s'intende un ente che detiene una posizione verso la cartolarizzazione in un'operazione di cartolarizzazione nella quale non è né il cedente né il promotore.

120-140

ELEMENTI IN BILANCIO

Si applicano gli stessi criteri di classificazione delle cartolarizzazioni e delle ricartolarizzazioni utilizzati per gli elementi in bilancio dei cedenti.

150-170

ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI

Si applicano gli stessi criteri di classificazione delle cartolarizzazioni e delle ricartolarizzazioni utilizzati per gli elementi fuori bilancio e i derivati dei cedenti.

180

PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI

Questa riga riassume le informazioni riguardanti gli elementi in bilancio e gli elementi fuori bilancio e i derivati delle posizioni verso la cartolarizzazione nelle quali l'ente ha il ruolo di promotore, così come definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, del CRR. Se cartolarizza anche le proprie attività, il promotore inserisce nelle righe dedicate al cedente le informazioni riguardanti le proprie attività cartolarizzate.

190-210

ELEMENTI IN BILANCIO

Si applicano gli stessi criteri di classificazione delle cartolarizzazioni e delle ricartolarizzazioni utilizzati per gli elementi in bilancio dei cedenti.

220-240

ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI

Si applicano gli stessi criteri di classificazione delle cartolarizzazioni e delle ricartolarizzazioni utilizzati per gli elementi fuori bilancio e i derivati dei cedenti.

250-290

RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CQS) ALL'AVVIO

Queste righe contengono le informazioni sulle posizioni in essere (alla data di riferimento per le segnalazioni) secondo le classi di merito di credito (previste per il metodo standardizzato nella tabella 1 dell'articolo 251 del CRR) applicate alla data di creazione (avvio). In mancanza di questa informazione sono segnalati i dati disponibili equivalenti alle classi di merito di credito di più antica data.

Queste righe devono essere compilate soltanto per le colonne da 190 a 270 e da 330 a 340.

3.8.   C 13.00 — RISCHIO DI CREDITO — CARTOLARIZZAZIONI: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI DI FONDI PROPRI (CR SEC IRB)

3.8.1.   Osservazioni di carattere generale

102.

Le informazioni segnalate in questo modello sono richieste per tutte le cartolarizzazioni per le quali è riconosciuto un trasferimento del rischio significativo e nelle quali l'ente segnalante partecipa a una cartolarizzazione trattata secondo il metodo basato sui rating interni.

103.

Le informazioni da segnalare sono condizionate dal ruolo svolto dall'ente nel contesto della cartolarizzazione; pertanto si utilizzano elementi di segnalazione specifici per i cedenti, i promotori e gli investitori.

104.

Il modello CR SEC IRB copre lo stesso ambito del modello CR SEC SA: combina informazioni riguardanti sia le cartolarizzazioni tradizionali sia le cartolarizzazioni sintetiche interne al portafoglio bancario.

3.8.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna

010

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE CREATE

Per il totale della riga relativa agli elementi in bilancio, l'importo segnalato in questa colonna è il valore in essere delle esposizioni cartolarizzate alla data di riferimento per le segnalazioni.

Cfr. colonna 010 del modello CR SEC SA.

020-040

CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE: PROTEZIONE DEL CREDITO PER LE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE

Articoli 249 e 250 del CRR.

Il valore corretto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito utilizzate nella struttura di cartolarizzazione non tiene conto dei disallineamenti di durata.

020

(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (CVA)

La procedura dettagliata per il calcolo del valore della garanzia corretto per la volatilità (CVA) da segnalare in questa colonna è esposta nell'articolo 223, paragrafo 2, del CRR.

030

(-) DEFLUSSI TOTALI: VALORI CORRETTI DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE (G*)

Conformemente alla regola generale per gli “afflussi” e i “deflussi”, gli importi segnalati nella colonna 030 del modello CR SEC IRB figurano come “afflussi” nel corrispondente modello relativo al rischio di credito (CR SA o CR IRB) e nella classe di esposizioni rilevante per il fornitore della protezione (il terzo al quale il segmento è trasferito mediante protezione del credito di tipo personale).

La procedura di calcolo dell'importo nominale corretto per il “rischio di cambio” della protezione del credito (G*) è indicata nell'articolo 233, paragrafo 3, del CRR.

040

IMPORTO NOZIONALE MANTENUTO O RIACQUISTATO DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO

Tutti i segmenti mantenuti o riacquistati, ad esempio le posizioni che coprono le prime perdite non traslate, sono segnalati al rispettivo valore nominale.

Nel calcolo dell'importo mantenuto o riacquistato della protezione del credito non si tiene conto dell'effetto dei coefficienti di scarto (haircut) di vigilanza sulla protezione del credito.

050

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

Posizioni verso la cartolarizzazione detenute dall'ente segnalante, calcolate conformemente all'articolo 246, paragrafo 1, lettere b), d) ed e), e paragrafo 2, del CRR, senza l'applicazione dei fattori di conversione del credito e al lordo delle rettifiche di valore e degli accantonamenti. La compensazione è rilevante unicamente per i contratti multipli di derivati forniti alla stessa società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE) coperti da accordi di compensazione ammissibili.

Le rettifiche di valore e gli accantonamenti da segnalare in questa colonna si riferiscono soltanto alle posizioni verso la cartolarizzazione; non si tiene conto delle rettifiche di valore delle posizioni cartolarizzate.

Ove siano previste clausole di rimborso anticipato, l'ente deve specificare l'importo delle “ragioni di credito del cedente” secondo la definizione dell'articolo 256, paragrafo 2, del CRR.

Nelle cartolarizzazioni sintetiche le posizioni detenute dal cedente sotto forma di elementi in bilancio e/o ragioni di credito dell'investitore (rimborso anticipato) derivano dall'aggregazione delle colonne da 010 a 040.

060-090

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE

Cfr. articolo 4, paragrafo 1, punto 57, e parte tre, titolo II, capo 4, del CRR.

Questo blocco di colonne contiene informazioni sulle tecniche di attenuazione del rischio di credito che riducono il rischio di credito di una o più esposizioni mediante sostituzione di esposizioni (come indicato sotto in riferimento agli afflussi e ai deflussi).

060

(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE: VALORI CORRETTI (GA)

La protezione del credito di tipo personale è definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 59, del CRR.

L'articolo 236 del CRR descrive la procedura per calcolare il GA in caso di protezione completa/protezione parziale a parità di rango (seniority).

Questa informazione è correlata alle colonne da 040 a 050 del modello CR IRB.

070

(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE

La protezione del credito di tipo reale è definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 58, del CRR.

Non potendosi applicare il metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, in questa colonna è segnalata soltanto la protezione del credito di tipo reale conformemente all'articolo 200 del CRR.

Questa informazione è correlata alla colonna 060 del modello CR IRB.

080-090

SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

Sono segnalati anche gli afflussi e i deflussi all'interno delle stesse classi di esposizioni e, ove rilevanti, i fattori di ponderazione del rischio o le classi di debitori.

080

(-) DEFLUSSI TOTALI

Articolo 236 del CRR.

I deflussi corrispondono alla parte garantita dell'“esposizione al netto delle rettifiche di valore e degli accantonamenti” che è dedotta dalla classe di esposizioni del debitore e, ove rilevante, dalla relativa ponderazione del rischio o classe di debitori, e successivamente assegnata alla classe di esposizioni del fornitore della protezione e, ove rilevante, alla relativa ponderazione del rischio o classe di debitori.

Questo importo è considerato un afflusso nella classe di esposizioni del fornitore della protezione e, ove rilevanti, nelle relative ponderazioni del rischio o classi di debitori.

Questa informazione è correlata alla colonna 070 del modello CR IRB.

090

AFFLUSSI TOTALI

Questa informazione è correlata alla colonna 080 del modello CR IRB.

100

ESPOSIZIONE DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

Esposizione assegnata alla ponderazione del rischio e alla classe di esposizioni corrispondenti dopo aver tenuto conto dei deflussi e degli afflussi dovuti alle “tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione”.

Questa informazione è correlata alla colonna 090 del modello CR IRB.

110

(-) TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE: VALORE CORRETTO IN BASE AL METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE PER LA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (CVAM)

Articoli da 218 a 222 del CRR. Questa voce comprende anche le credit linked note (articolo 218 del CRR).

120

VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*)

Posizioni verso la cartolarizzazione conformemente all'articolo 246 del CRR, quindi senza applicazione dei fattori di conversione di cui all'articolo 246, paragrafo 1, lettera c), del CRR.

130-160

RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*) DEGLI ELEMENTI FUORI BILANCIO IN BASE AI FATTORI DI CONVERSIONE

L'articolo 246, paragrafo 1, lettera c), del CRR stabilisce che il valore dell'esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione fuori bilancio è pari al suo valore nominale moltiplicato per un fattore di conversione. Ove non diversamente specificato, tale fattore di conversione è del 100 %.

Ai fini della presente riga, il fattore di conversione è definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 56, del CRR.

A fini di segnalazione, i valori delle esposizioni corretti integralmente (E*) sono riportati in base ai seguenti quattro intervalli, reciprocamente esclusivi, dei fattori di conversione: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, 50 %] e [50 %, 100 %].

170

VALORE DELL'ESPOSIZIONE

Posizioni verso la cartolarizzazione conformemente all'articolo 246 del CRR.

Questa informazione è correlata alla colonna 110 del modello CR IRB.

180

(-) VALORE DELL'ESPOSIZIONE DEDOTTO DAI FONDI PROPRI

L'articolo 266, paragrafo 3, del CRR prevede che, nel caso di una posizione verso la cartolarizzazione alla quale si applica un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %, gli enti possono dedurre dai fondi propri il valore dell'esposizione della posizione, in alternativa alla sua inclusione nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.

190

VALORE DELL'ESPOSIZIONE SOGGETTO A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

200-320

METODO BASATO SUI RATING (CLASSI DI MERITO DI CREDITO)

Articolo 261 del CRR.

Le posizioni verso la cartolarizzazione calcolate secondo il metodo IRB con un rating desunto ai sensi dell'articolo 259, paragrafo 2, del CRR sono segnalate come posizioni provviste di rating.

I valori delle esposizioni soggetti a ponderazione del rischio sono ripartiti in base alle classi di merito di credito (CQS) previste per il metodo IRB nella tabella 4 dell'articolo 261, paragrafo 1, del CRR.

330

METODO DELLA FORMULA DI VIGILANZA

Per il metodo della formula di vigilanza (supervisory formula method, SFM) cfr. articolo 262 del CRR.

La ponderazione del rischio di una posizione verso la cartolarizzazione è pari al valore maggiore tra il 7 % e la ponderazione del rischio da applicare conformemente alle formule fornite.

340

METODO DELLA FORMULA DI VIGILANZA: FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO

L'attenuazione del rischio di credito delle posizioni verso la cartolarizzazione può essere riconosciuta conformemente all'articolo 264 del CRR. In questi casi l'ente segnala il “fattore di ponderazione del rischio effettivo” della posizione per la quale vi sia una protezione completa, ai sensi dell'articolo 264, paragrafo 2, del CRR (il fattore di ponderazione del rischio effettivo è uguale all'importo dell'esposizione ponderato per il rischio della posizione diviso per il valore dell'esposizione della posizione, moltiplicato per 100).

In caso di protezione parziale della posizione, l'ente deve applicare il metodo della formula di vigilanza correggendo il “T” conformemente all'articolo 264, paragrafo 3, del CRR.

I fattori di ponderazione del rischio medi ponderati sono indicati in questa colonna.

350

METODO LOOK-THROUGH

Le colonne relative al metodo look-through comprendono tutti i casi di esposizioni prive di rating in cui la ponderazione del rischio si ricava dal portafoglio di esposizioni sottostante (fattore più elevato di ponderazione del rischio del pool).

L'articolo 263, paragrafi 2 e 3, del CRR prevede un trattamento eccezionale qualora non sia possibile calcolare Kirb.

L'importo non utilizzato delle linee di liquidità è segnalato nella voce “elementi fuori bilancio e derivati”.

Finché il cedente è soggetto al trattamento eccezionale stante l'impossibilità di calcolare Kirb, la colonna 350 serve per segnalare il trattamento della ponderazione del rischio applicato al valore dell'esposizione di una linea di liquidità soggetta al trattamento di cui all'articolo 263 del CRR.

Per i rimborsi anticipati cfr. articolo 256, paragrafo 5, e articolo 265 del CRR.

360

METODO LOOK-THROUGH: FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO

È segnalato il fattore di ponderazione del rischio medio ponderato per il valore dell'esposizione.

370

METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA (IAA)

L'articolo 259, paragrafi 3 e 4, del CRR prevede l'applicazione del “metodo della valutazione interna” (IAA) per le posizioni dei programmi ABCP.

380

IAA: FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO

In questa colonna sono segnalati i fattori di ponderazione del rischio medi ponderati.

390

(-) RIDUZIONE DELL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA A RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI

Gli enti che applicano il metodo IRB si attengono alle disposizioni dell'articolo 266, paragrafi 1 (valido unicamente per i cedenti se l'esposizione non è stata dedotta dai fondi propri) e 2, del CRR.

Rettifiche di valore e accantonamenti (articolo 159 del CRR) relativi alle perdite su crediti eseguiti conformemente alla disciplina contabile applicabile all'ente segnalante. Le rettifiche di valore comprendono qualsiasi importo rilevato nel conto economico a titolo di perdite su crediti di attività finanziarie dalla loro rilevazione iniziale in bilancio (comprese le perdite dovute al rischio di credito di attività finanziarie misurate al valore equo che non sono dedotte dal valore dell'esposizione), più gli sconti sulle esposizioni acquistate in stato di default conformemente all'articolo 166, paragrafo 1, del CRR. Gli accantonamenti comprendono gli importi accumulati delle perdite su crediti negli elementi fuori bilancio.

400

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO

Parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del CRR prima delle rettifiche dovute a disallineamenti di durata o violazioni delle disposizioni in materia di due diligence, escluso qualsiasi importo dell'esposizione ponderato per il rischio corrispondente a esposizioni riassegnate a un altro modello mediante deflussi.

410

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO, DI CUI: CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE

Per le cartolarizzazioni sintetiche con disallineamenti di durata, l'importo da segnalare in questa colonna non tiene conto dei disallineamenti di durata.

420

EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DUE DILIGENCE

L'articolo 14, paragrafo 2, l'articolo 406, paragrafo 2, e l'articolo 407 del CRR prevedono che, quando l'ente non rispetta determinati requisiti, gli Stati membri assicurino che le autorità competenti impongano un fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio proporzionato non inferiore al 250 % del fattore di ponderazione del rischio (limitato al 1 250 %) che si applica alle relative posizioni verso la cartolarizzazione conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del CRR.

430

RETTIFICA DELL'IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA A DISALLINEAMENTI DI DURATA

Nel caso di disallineamenti di durata nelle cartolarizzazioni sintetiche è inserito l'importo RW*-RW(SP), secondo la definizione dell'articolo 250 del CRR, tranne per i segmenti con una ponderazione del rischio del 1 250 %, se l'importo da segnalare è zero. Si rileva che l'importo RW(SP) comprende non solo gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio indicati nella colonna 400 ma anche gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni riassegnate a altri modelli mediante deflussi.

I valori negativi devono essere segnalati in questa colonna.

440-450

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO: PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE/DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE

Importo complessivo dell'esposizione ponderato per il rischio calcolato ai sensi della parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del CRR, prima (colonna 440)/dopo (colonna 450) l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 260 del CRR. Si deve tener conto altresì dell'articolo 265 del CRR (requisiti aggiuntivi di fondi propri per le cartolarizzazioni delle esposizioni rotative provviste di clausole di rimborso anticipato).

460

VOCE PER MEMORIA: IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO CORRISPONDENTE AI DEFLUSSI DALLA CARTOLARIZZAZIONE IN BASE AL METODO IRB VERSO ALTRE CLASSI DI ESPOSIZIONI

Importo delle esposizioni ponderato per il rischio derivante dalle esposizioni riassegnate al fornitore degli strumenti di attenuazione del rischio e pertanto computate nel modello corrispondente, che sono prese in considerazione nel calcolo del massimale delle posizioni verso la cartolarizzazione.

105.

Il modello CR SEC IRB è suddiviso in tre grandi blocchi di righe contenenti dati riguardanti le esposizioni create/promosse/mantenute o acquistate da cedenti, investitori e promotori. Per ciascuna di esse le informazioni sono ripartite per elementi in bilancio e fuori bilancio e derivati, nonché in base ai raggruppamenti dei fattori di ponderazione del rischio delle cartolarizzazioni e ricartolarizzazioni.

106.

Anche le esposizioni totali (alla data di riferimento per le segnalazioni) sono ripartite in base alle classi di merito di credito applicate all'avvio (ultimo blocco di righe). Questa informazione è segnalata dai cedenti, dai promotori e dagli investitori.

Riga

010

ESPOSIZIONI TOTALI

Le esposizioni totali fanno riferimento all'importo complessivo delle cartolarizzazioni in essere. Questa riga riassume tutte le informazioni segnalate dai cedenti, dai promotori e dagli investitori nelle righe successive.

020

DI CUI: RICARTOLARIZZAZIONI

Importo complessivo delle ricartolarizzazioni in essere conformemente alle definizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti 63 e 64, del CRR.

030

CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI

Questa riga riassume le informazioni riguardanti gli elementi in bilancio, gli elementi fuori bilancio e i derivati e il rimborso anticipato delle posizioni verso la cartolarizzazione nelle quali l'ente ha il ruolo di cedente, così come definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 13, del CRR.

040-090

ELEMENTI IN BILANCIO

L'articolo 246, paragrafo 1, lettera b), del CRR prevede che, quando un ente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo IRB, il valore dell'esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione iscritta a bilancio è pari al valore contabile misurato senza tener conto delle eventuali rettifiche di valore su crediti apportate.

Gli elementi in bilancio sono ripartiti in base ai raggruppamenti dei fattori di ponderazione del rischio delle cartolarizzazioni (A-B-C), nelle righe 050-070, e delle ricartolarizzazioni (D-E), nelle righe 080-090, previsti dalla tabella 4 dell'articolo 261, paragrafo 1, del CRR.

100-150

ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI

Queste righe comprendono informazioni sulle posizioni verso la cartolarizzazione relative a elementi fuori bilancio e derivati soggette a un fattore di conversione nell'ambito della disciplina di cartolarizzazione. Ove non diversamente specificato, il valore dell'esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione fuori bilancio è pari al suo valore nominale meno qualsiasi rettifica di valore su crediti specifica di tale posizione, moltiplicato per un fattore di conversione del 100 %.

Le posizioni verso la cartolarizzazione fuori bilancio risultanti da uno degli strumenti derivati elencati nell'allegato II del CRR sono determinate conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR. Il valore dell'esposizione del rischio di controparte di uno degli strumenti derivati elencati nell'allegato II del CRR è determinato conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR.

Per le linee di liquidità, le linee di credito e gli anticipi per cassa del gestore gli enti segnalano l'importo non utilizzato.

Per i contratti swap su tassi d'interesse e su valuta gli enti segnalano il valore dell'esposizione (conformemente all'articolo 246, paragrafo 1, del CRR) così come specificato nel modello CR SA Total.

Gli elementi fuori bilancio sono ripartiti in base ai raggruppamenti dei fattori di ponderazione del rischio delle cartolarizzazioni (A-B-C), nelle righe 110-130, e delle ricartolarizzazioni (D-E), nelle righe 140-150, previsti dalla tabella 4 dell'articolo 261, paragrafo 1, del CRR.

160

RIMBORSO ANTICIPATO

Questa riga riguarda soltanto i cedenti con cartolarizzazioni di esposizioni rotative provviste di clausole di rimborso anticipato, di cui all'articolo 242, punti 13 e 14, del CRR.

170

INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI

Questa riga riassume le informazioni riguardanti gli elementi in bilancio e gli elementi fuori bilancio e i derivati delle posizioni verso la cartolarizzazione nelle quali l'ente ha il ruolo di investitore.

Il CRR non contiene una definizione esplicita di “investitore”. Pertanto, nel contesto qui considerato per “investitore” s'intende un ente che detiene una posizione verso la cartolarizzazione in un'operazione di cartolarizzazione nella quale non è né il cedente né il promotore.

180-230

ELEMENTI IN BILANCIO

Si applicano gli stessi criteri di classificazione delle cartolarizzazioni (A-B-C) e delle ricartolarizzazioni (D-E) utilizzati per gli elementi in bilancio dei cedenti.

240-290

ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI

Si applicano gli stessi criteri di classificazione delle cartolarizzazioni (A-B-C) e delle ricartolarizzazioni (D-E) utilizzati per gli elementi fuori bilancio e i derivati dei cedenti.

300

PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI

Questa riga riassume le informazioni riguardanti gli elementi in bilancio e gli elementi fuori bilancio e i derivati delle posizioni verso la cartolarizzazione nelle quali l'ente ha il ruolo di promotore, così come definito dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, del CRR. Se cartolarizza anche le proprie attività, il promotore inserisce nelle righe dedicate al cedente le informazioni riguardanti le proprie attività cartolarizzate.

310-360

ELEMENTI IN BILANCIO

Si applicano gli stessi criteri di classificazione delle cartolarizzazioni (A-B-C) e delle ricartolarizzazioni (D-E) utilizzati per gli elementi in bilancio dei cedenti.

370-420

ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI

Si applicano gli stessi criteri di classificazione delle cartolarizzazioni (A-B-C) e delle ricartolarizzazioni (D-E) utilizzati per gli elementi fuori bilancio e i derivati dei cedenti.

430-540

RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CQS) ALL'AVVIO

Queste righe contengono le informazioni sulle posizioni in essere (alla data di riferimento per le segnalazioni) secondo le classi di merito di credito (previste per il metodo IRB nella tabella 4 dell'articolo 261 del CRR) applicate alla data di creazione (avvio). In mancanza di questa informazione sono segnalati i dati disponibili equivalenti alle classi di merito di credito di più antica data.

Queste righe devono essere compilate soltanto per le colonne da 170 a 320 e da 400 a 410.

3.9.   C 14.00 — INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE CARTOLARIZZAZIONI (SEC DETAILS)

3.9.1.   Osservazioni di carattere generale

107.

Questo modello contiene informazioni suddivise per singola operazione (a differenza delle informazioni aggregate segnalate nei modelli CR SEC SA, CR SEC IRB, MKR SA SEC e MKR SA CTP) riguardanti tutte le cartolarizzazioni alle quali l'ente segnalante partecipa. Devono essere indicate le caratteristiche principali di ciascuna cartolarizzazione, quali la natura del pool sottostante e i requisiti di fondi propri.

108.

Questo modello deve essere compilato per:

a.

le cartolarizzazioni create/promosse dall'ente segnalante qualora esso detenga almeno una posizione nella cartolarizzazione. Ciò significa che, a prescindere dal fatto che vi sia o non vi sia stato un trasferimento significativo del rischio, l'ente segnala informazioni riguardanti tutte le posizioni da esso detenute (nel portafoglio bancario oppure nel portafoglio di negoziazione). Le posizioni detenute comprendono quelle mantenute ai sensi dell'articolo 405 del CRR;

b.

le cartolarizzazioni create/promosse dall'ente segnalante durante l'anno di riferimento della segnalazione (1), qualora esso non detenga alcuna posizione;

c.

le cartolarizzazioni il cui sottostante finale è costituito da passività finanziarie emesse originariamente dall'ente segnalante e acquisite (parzialmente) da un veicolo per la cartolarizzazione. Tale sottostante potrebbe includere obbligazioni garantite o altre passività ed è identificato come tale nella colonna 160;

d.

le posizioni detenute nelle cartolarizzazioni quando l'ente segnalante non è né il cedente né il promotore (ossia è investitore e prestatore originario).

109.

Questo modello deve essere compilato dai gruppi consolidati e dagli enti autonomi (2) situati nello stesso paese in cui sono soggetti ai requisiti di fondi propri. Nel caso di cartolarizzazioni che coinvolgono più di un soggetto del medesimo gruppo consolidato, è segnalata la ripartizione dettagliata per singolo soggetto.

110.

In considerazione dell'articolo 406, paragrafo 1, del CRR, secondo il quale gli enti che investono in posizioni verso la cartolarizzazione devono acquisire molte informazioni sulle posizioni stesse per adempiere gli obblighi di due diligence, l'ambito di segnalazione del modello si applica agli investitori in misura ridotta. In particolare, gli investitori devono compilare le colonne da 010 a 040, da 070 a 110, 160, 190, da 290 a 400 e da 420 a 470.

111.

Gli enti che hanno il ruolo di prestatori originari (e che non hanno anche il ruolo di cedente o promotore nella medesima cartolarizzazione) devono in linea di massima compilare il modello nella stessa misura degli investitori.

3.9.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna

005

NUMERO DI RIGA

Il numero di riga è un identificatore di riga ed è unico per ciascuna riga della tabella. Segue l'ordine numerico 1, 2, 3 ecc.

010

CODICE INTERNO

Codice interno (alfanumerico) utilizzato dall'ente per identificare la cartolarizzazione. Il codice interno è associato all'identificativo della cartolarizzazione.

020

IDENTIFICATIVO DELLA CARTOLARIZZAZIONE (codice/denominazione)

Codice utilizzato per la registrazione legale della cartolarizzazione o, in sua mancanza, denominazione con la quale la cartolarizzazione è nota sul mercato. Quando è disponibile il numero internazionale di identificazione dei titoli (International Securities Identification Number — ISIN), ossia nel caso di operazioni pubbliche, in questa colonna sono riportati i caratteri comuni a tutti i segmenti della cartolarizzazione.

030

IDENTIFICATIVO DEL CEDENTE (codice/denominazione)

In questa colonna è segnalato il codice attribuito al cedente dall'autorità di vigilanza o, in sua mancanza, la denominazione dell'ente.

Per le cartolarizzazioni multi-seller, il soggetto segnalante riporta l'identificativo di tutti i soggetti appartenenti al suo gruppo consolidato che sono coinvolti nell'operazione (come cedente, promotore o prestatore originario). Se il codice non è disponibile o non è noto al soggetto segnalante, è indicata la denominazione dell'ente.

040

TIPO DI CARTOLARIZZAZIONE: (TRADIZIONALE/SINTETICA)

Inserire le seguenti abbreviazioni:

=

“T”

=

tradizionale

=

“S”

=

sintetica

Per le definizioni di “cartolarizzazione tradizionale” e “cartolarizzazione sintetica” si rimanda all'articolo 242, punti 10 e 11, del CRR.

050

TRATTAMENTO CONTABILE: LE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE SONO MANTENUTE NELLO STATO PATRIMONIALE O SONO RIMOSSE?

I cedenti, i promotori e i prestatori originari inseriscono una delle seguenti abbreviazioni:

=

“K”

=

rilevate totalmente

=

“P”

=

eliminate in parte

=

“R”

=

eliminate totalmente

=

“N”

=

non applicabile

Questa colonna riassume il trattamento contabile dell'operazione.

Nelle cartolarizzazioni sintetiche, i cedenti segnalano che le esposizioni cartolarizzate sono eliminate dal bilancio.

Nelle cartolarizzazioni di passività i cedenti non compilano questa colonna.

L'opzione “P” (parzialmente eliminate) è selezionata quando le attività cartolarizzate sono rilevate in bilancio in misura pari al coinvolgimento continuativo del soggetto segnalante così come disciplinato dallo IAS 39.30-35.

060

TRATTAMENTO DELLA SOLVIBILITÀ: LE POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE SONO SOGGETTE AI REQUISITI DI FONDI PROPRI?

I cedenti, e soltanto loro, inseriscono le seguenti abbreviazioni:

=

“N”

=

non soggette a requisiti di fondi propri

=

“B”

=

portafoglio bancario

=

“T”

=

portafoglio di negoziazione

=

“A”

=

parzialmente in entrambi i portafogli

Articoli 109, 243 e 244 del CRR.

Questa colonna riassume il trattamento di solvibilità dello schema di cartolarizzazione da parte del cedente. La colonna indica se i requisiti di fondi propri sono calcolati secondo le esposizioni cartolarizzate o secondo le posizioni di cartolarizzazione (portafoglio bancario/portafoglio di negoziazione).

Se i requisiti di fondi propri si basano sulle esposizioni cartolarizzate (non essendoci un trasferimento significativo del rischio), il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di credito è segnalato nel modello CR SA, qualora l'ente applichi il metodo standardizzato, oppure nel modello CR IRB, qualora l'ente applichi il metodo basato sui rating interni.

Per contro, se i requisiti di fondi propri si basano sulle posizioni verso la cartolarizzazione detenute nel portafoglio bancario (essendoci un trasferimento significativo del rischio), il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di credito è segnalato nel modello CR SEC SA o nel modello CR SEC IRB. Per le posizioni verso la cartolarizzazione detenute nel portafoglio di negoziazione, il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato è segnalato nel modello MKR SA TDI (rischio di posizione generale standardizzato) e nel modello MKR SA SEC o nel modello MKR SA CTP (rischio di posizione specifico standardizzato) o ancora nel modello MKR IM (modelli interni).

Nelle cartolarizzazioni di passività i cedenti non compilano questa colonna.

070

CARTOLARIZZAZIONE O RICARTOLARIZZAZIONE?

Conformemente alle definizioni di “cartolarizzazione” e “ricartolarizzazione” di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti 61 e da 62 a 64, del CRR, il tipo di sottostante è segnalato mediante le seguenti abbreviazioni:

=

“S”

=

cartolarizzazione

=

“R”

=

ricartolarizzazione

080-100

MANTENIMENTO

Articoli da 404 a 410 del CRR.

080

TIPO DI MANTENIMENTO APPLICATO

Per ciascuno schema di cartolarizzazione creato è segnalato il pertinente tipo di mantenimento dell'interesse economico netto, come previsto dall'articolo 405 del CRR:

A

sezione verticale (posizioni verso la cartolarizzazione): “il mantenimento di una percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale di ciascun segmento ceduto o trasferito agli investitori”;

V

sezione verticale (esposizioni cartolarizzate): il mantenimento di una percentuale non inferiore al 5 % del rischio di credito di ciascuna delle esposizioni cartolarizzate se il rischio di credito così mantenuto rispetto a tali esposizioni cartolarizzate è sempre alla pari con o è subordinato al rischio di credito cartolarizzato rispetto alle medesime posizioni;

B

esposizioni rotative: “in caso di cartolarizzazioni di esposizioni rotative, il mantenimento dell'interesse del cedente in percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate”;

C

in bilancio: “il mantenimento di esposizioni scelte casualmente, equivalenti a una percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate, quando tali esposizioni sarebbero state altrimenti cartolarizzate, a condizione che il numero delle esposizioni potenzialmente cartolarizzate non sia inferiore a 100 all'origine”;

D

prime perdite: “il mantenimento del segmento prime perdite (first loss) e, se necessario, di altri segmenti aventi profilo di rischio uguale o maggiore a quelli trasferiti o ceduti agli investitori, e la cui durata non sia inferiore a quelli trasferiti o ceduti agli investitori, in modo che il mantenimento equivalga complessivamente almeno al 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate”;

E

esente: questo codice è utilizzato per segnalare le cartolarizzazioni soggette alle disposizioni dell'articolo 405, paragrafo 3, del CRR;

N

non applicabile: questo codice è utilizzato per segnalare le cartolarizzazioni soggette alle disposizioni dell'articolo 404 del CRR;

U

non conforme o sconosciuto: questo codice è utilizzato quando l'ente segnalante non sa con certezza quale sia il tipo di mantenimento applicato oppure in caso di inadempienza.

090

% DI MANTENIMENTO ALLA DATA DI RIFERIMENTO PER LE SEGNALAZIONI

Il mantenimento di un interesse economico netto rilevante da parte del cedente, del promotore o del prestatore originario della cartolarizzazione riguarda una percentuale non inferiore al 5 % (alla data di avvio dell'operazione).

Nonostante l'articolo 405, paragrafo 1, del CRR, si può di norma interpretare che la misurazione del mantenimento all'avvio dell'operazione sia effettuata al momento della prima cartolarizzazione delle esposizioni, non al momento della loro prima creazione (ad esempio non al momento della prima concessione dei prestiti sottostanti). La misurazione del mantenimento all'avvio dell'operazione implica che il 5 % fosse la percentuale di mantenimento richiesta nel momento in cui è stato misurato il relativo livello ed è risultato soddisfatto il requisito (ad esempio quando le esposizioni sono state cartolarizzate la prima volta); non sono richiesti la rimisurazione dinamica e il riaggiustamento della percentuale di mantenimento durante l'intero ciclo di vita dell'operazione.

Non occorre compilare questa colonna se nella colonna 080 (tipo di mantenimento applicato) è riportato il codice “E” (esente) o “N” (non applicabile).

100

CONFORMITÀ AL REQUISITO DI MANTENIMENTO?

Articolo 405, paragrafo 1, del CRR.

Inserire le seguenti abbreviazioni:

Y

N

No

Non occorre compilare questa colonna se nella colonna 080 (tipo di mantenimento applicato) è riportato il codice “E” (esente) o “N” (non applicabile).

110

RUOLO DELL'ENTE: (CEDENTE/PROMOTORE/PRESTATORE ORIGINARIO/INVESTITORE)

Inserire le seguenti abbreviazioni:

=

“O”

=

cedente

=

“S”

=

promotore

=

“L”

=

prestatore originario

=

“I”

=

investitore

Cfr. le definizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti 13 (cedente) e 14 (promotore), del CRR. Si presume che gli investitori siano gli enti ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 406 e 407 del CRR.

120-130

PROGRAMMI NON ABCP

Data la loro particolarità di essere costituiti da una pluralità di posizioni individuali verso la cartolarizzazione, i programmi ABCP (definiti nell'articolo 242, punto 9, del CRR) sono esenti dalla segnalazione nelle colonne 120 e 130.

120

DATA DI CREAZIONE (mm/aaaa)

Il mese e l'anno della data di avvio dell'operazione di cartolarizzazione (che è la data di separazione o di chiusura del pool) sono indicati nel formato “mm/aaaa”.

Per ciascuno schema di cartolarizzazione la data di creazione non può variare tra una data di riferimento per le segnalazioni e la successiva. Nel caso specifico degli schemi di cartolarizzazione assistiti da open pool, la data di creazione è la data della prima emissione dei titoli.

Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione.

130

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE ALLA DATA DI CREAZIONE

Questa colonna contiene l'importo (secondo le esposizioni originarie prima dell'applicazione dei fattori di conversione) del portafoglio cartolarizzato alla data di avvio dell'operazione.

Per gli schemi di cartolarizzazione assistiti da open pool è segnalato l'importo riferito alla data di creazione della prima emissione dei titoli. Per le cartolarizzazioni tradizionali non occorre inserire nessun'altra attività del pool di cartolarizzazioni. Per gli schemi di cartolarizzazione multi-seller (ossia con più di un cedente) è segnalato soltanto l'importo corrispondente al contributo del soggetto segnalante al portafoglio cartolarizzato. Per la cartolarizzazione di passività sono segnalati soltanto gli importi emessi dal soggetto segnalante.

Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione.

140-220

ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE

Nelle colonne da 140 a 220 il soggetto segnalante deve inserire informazioni su varie caratteristiche del portafoglio cartolarizzato.

140

IMPORTO COMPLESSIVO

Gli enti segnalano il valore del portafoglio cartolarizzato alla data di riferimento per le segnalazioni, ossia l'importo in essere delle esposizioni cartolarizzate. Per le cartolarizzazioni tradizionali non occorre inserire nessun'altra attività del pool di cartolarizzazioni. Per gli schemi di cartolarizzazione multi-seller (ossia con più di un cedente) è segnalato soltanto l'importo corrispondente al contributo del soggetto segnalante al portafoglio cartolarizzato. Per gli schemi di cartolarizzazione assistiti da closed pool (ossia quando il portafoglio di attività cartolarizzate non può essere ampliato dopo la data di creazione) l'importo è ridotto progressivamente.

Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione.

150

QUOTA DELL'ENTE (%)

È segnalata la quota (percentuale con due decimali) che l'ente detiene nel portafoglio cartolarizzato alla data di riferimento per le segnalazioni. L'importo da indicare in questa colonna è prestabilito e corrisponde al 100 %, ad eccezione degli schemi di cartolarizzazione multi-seller, nel qual caso il soggetto segnalante riporta il proprio contributo corrente al portafoglio cartolarizzato (equivalente alla colonna 140 in termini relativi).

Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione.

160

TIPO

Questa colonna contiene informazioni sul tipo di attività (da “1” a “8”) o passività (“9” e “10”) del portafoglio cartolarizzato. L'ente deve inserire uno dei seguenti codici numerici:

1

ipoteche su immobili residenziali

2

ipoteche su immobili non residenziali

3

crediti su carta di credito

4

leasing

5

prestiti a imprese o PMI (trattate come imprese)

6

prestiti al consumo

7

crediti commerciali

8

altre attività

9

obbligazioni garantite

10

altre passività

Se il pool di esposizioni cartolarizzate è una combinazione dei tipi su elencati, l'ente segnala il tipo più importante. Per le ricartolarizzazioni l'ente indica il pool sottostante finale delle attività. Il tipo “10” (altre passività) comprende buoni del Tesoro e credit linked note.

Per gli schemi di cartolarizzazione assistiti da closed pool il tipo non può cambiare tra una data di riferimento per le segnalazioni e la successiva.

170

METODO APPLICATO (STANDARDIZZATO/IRB/MISTO)

Questa colonna contiene informazioni sul metodo che l'ente intende applicare alle esposizioni cartolarizzate alla data di riferimento per le segnalazioni.

Inserire le seguenti abbreviazioni:

=

“S”

=

metodo standardizzato

=

“I”

=

metodo basato sui rating interni

=

“M”

=

combinazione di entrambi i metodi (standardizzato/IRB)

Se, in caso di applicazione del metodo standardizzato, nella colonna 050 è indicato “P”, il calcolo dei requisiti di fondi propri deve essere segnalato nel modello CR SEC SA.

Se, in caso di applicazione del metodo IRB, nella colonna 050 è indicato “P”, il calcolo dei requisiti di fondi propri deve essere segnalato nel modello CR SEC IRB.

Se, in caso di applicazione di una combinazione del metodo standardizzato e del metodo IRB, nella colonna 050 è indicato “P”, il calcolo dei requisiti di fondi propri deve essere segnalato sia nel modello CR SEC SA che nel modello CR SEC IRB.

Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione; tuttavia, questa colonna non riguarda le cartolarizzazioni di passività. I promotori non compilano questa colonna.

180

NUMERO DI ESPOSIZIONI

Articolo 261, paragrafo 1, del CRR.

Questa colonna deve essere compilata obbligatoriamente soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB alle posizioni verso la cartolarizzazione (e che pertanto indicano “I” nella colonna 170). Gli enti segnalano il numero effettivo di esposizioni.

Questa colonna non è compilata per le cartolarizzazioni di passività o quando i requisiti di fondi propri sono basati sulle esposizioni cartolarizzate (nella cartolarizzazione di attività), né se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione. Gli investitori non compilano questa colonna.

190

PAESE

È inserito il codice (ISO 3166-1 alpha-2) del paese di origine del sottostante finale dell'operazione, ossia il paese del debitore diretto delle esposizioni originarie cartolarizzate (metodo look-through). Se il pool delle cartolarizzazioni comprende più paesi, l'ente segnala il paese più importante. Se nessun paese supera la soglia del 20 % basata sull'importo delle attività/passività, si indica “OT” (altro).

200

ELGD (%)

La perdita in caso di default media ponderata per l'esposizione (ELGD) deve essere segnalata soltanto dagli enti che applicano il metodo della formula di vigilanza (e che pertanto indicano “I” nella colonna 170). L'ELGD è calcolata ai sensi dell'articolo 262, paragrafo 1, del CRR.

Questa colonna non è compilata per le cartolarizzazioni di passività o quando i requisiti di fondi propri sono basati sulle esposizioni cartolarizzate (nel caso di cartolarizzazione di attività), né se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione. I promotori non compilano questa colonna.

210

(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI

Rettifiche di valore e accantonamenti (articolo 159 del CRR) relativi alle perdite su crediti eseguiti conformemente alla disciplina contabile applicabile all'ente segnalante. Le rettifiche di valore comprendono qualsiasi importo rilevato nel conto economico a titolo di perdite su crediti di attività finanziarie dalla loro rilevazione iniziale in bilancio (comprese le perdite dovute al rischio di credito di attività finanziarie misurate al valore equo che non sono dedotte dal valore dell'esposizione), più gli sconti sulle esposizioni acquistate in stato di default conformemente all'articolo 166, paragrafo 1, del CRR. Gli accantonamenti comprendono gli importi accumulati delle perdite su crediti negli elementi fuori bilancio.

Questa colonna contiene informazioni sulle rettifiche di valore e gli accantonamenti applicati alle esposizioni cartolarizzate. Non è compilata per la cartolarizzazione di passività.

Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione.

I promotori non compilano questa colonna.

220

REQUISITI DI FONDI PROPRI PRIMA DELLA CARTOLARIZZAZIONE (%)

Questa colonna riporta i requisiti di fondi propri che si applicherebbero al portafoglio cartolarizzato nel caso in cui non vi fosse stata alcuna cartolarizzazione, più le perdite attese associate a questi rischi (Kirb), in percentuale (fino al secondo decimale) del totale delle esposizioni cartolarizzate alla data di creazione. Kirb è definito nell'articolo 242, punto 4, del CRR.

Questa colonna non è compilata per la cartolarizzazione di passività. Per la cartolarizzazione di attività, questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione.

I promotori non compilano questa colonna.

230-300

STRUTTURA DELLA CARTOLARIZZAZIONE

Questo blocco di sei colonne contiene informazioni sulla struttura della cartolarizzazione in base alle posizioni in bilancio/fuori bilancio, ai segmenti (senior/mezzanine/prime perdite) e alla scadenza.

Per le cartolarizzazioni multi-seller, del segmento prime perdite è indicato soltanto l'importo corrispondente o attribuito all'ente segnalante.

230-250

ELEMENTI IN BILANCIO

Questo blocco di colonne contiene informazioni sugli elementi in bilancio ripartiti per segmento (senior/mezzanine/prime perdite).

230

SENIOR

In questa categoria sono inclusi tutti i segmenti che non possono essere classificati come mezzanine o prime perdite.

240

MEZZANINE

Cfr. l'articolo 243, paragrafo 3 (cartolarizzazioni tradizionali), e l'articolo 244, paragrafo 3 (cartolarizzazioni sintetiche), del CRR.

250

PRIME PERDITE

Il segmento prime perdite è definito nell'articolo 242, punto 15, del CRR.

260-280

ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI

Questo blocco di colonne contiene informazioni riguardanti gli elementi fuori bilancio e i derivati ripartiti per segmento (senior/mezzanine/prime perdite).

Si applicano gli stessi criteri utilizzati per gli elementi in bilancio ai fini della classificazione nei segmenti.

290

PRIMA DATA DI CHIUSURA PREVEDIBILE

Probabile data di chiusura dell'intera cartolarizzazione, alla luce delle clausole contrattuali e delle condizioni finanziarie attualmente attese. Di norma è la data più prossima tra quelle indicate di seguito:

i)

la prima data in cui può essere esercitata un'opzione clean-up call (definita nell'articolo 242, paragrafo 2, del CRR), tenendo conto della scadenza della o delle esposizioni sottostanti e del relativo tasso atteso di rimborso anticipato o di potenziali attività di rinegoziazione;

ii)

la prima data in cui il cedente può esercitare qualsiasi altra opzione call prevista dalle clausole contrattuali della cartolarizzazione che comporti il rimborso totale della cartolarizzazione.

Sono indicati il giorno, il mese e l'anno della prima data di chiusura prevedibile. Se disponibile è indicata la data esatta, altrimenti è indicato il primo giorno del mese.

300

DATA DI SCADENZA FINALE LEGALE

Data in cui tutto il capitale e gli interessi della cartolarizzazione devono essere restituiti per legge (sulla base dei documenti dell'operazione).

Sono indicati il giorno, il mese e l'anno della data di scadenza finale legale. Se disponibile è indicata la data esatta, altrimenti è indicato il primo giorno del mese.

310-400

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

Questo blocco di colonne contiene informazioni sulle posizioni verso la cartolarizzazione suddivise in posizioni in bilancio/fuori bilancio e in segmenti (senior/mezzanine/prime perdite) alla data di riferimento per le segnalazioni.

310-330

ELEMENTI IN BILANCIO

Si applicano gli stessi criteri utilizzati per gli elementi in bilancio ai fini della classificazione nei segmenti.

340-360

ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI

Si applicano gli stessi criteri utilizzati per gli elementi fuori bilancio ai fini della classificazione nei segmenti.

370-400

VOCI PER MEMORIA: ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI

Questo blocco di colonne contiene informazioni aggiuntive riguardanti gli elementi fuori bilancio e i derivati totali (già segnalati nelle colonne 340-360 in base a una ripartizione differente).

370

SOSTITUTI DEL CREDITO DIRETTI (DCS)

Questa colonna serve per le posizioni verso la cartolarizzazione detenute dal cedente e garantite tramite sostituti del credito diretti (direct credit substitutes, DCS).

Conformemente all'allegato I del CRR sono considerati sostituti del credito diretti i seguenti elementi fuori bilancio a rischio pieno:

garanzie che assumono la forma di sostituti del credito;

lettere di credito standby irrevocabili che assumono la forma di sostituti del credito.

380

IRS/CRS

IRS significa “contratti swap su tassi di interesse”; CRS significa “contratti swap su valuta”. Questi derivati sono elencati nell'allegato II del CRR.

390

LINEE DI LIQUIDITÀ AMMISSIBILI

Le linee di liquidità, che sono definite nell'articolo 242, punto 3, del CRR, devono soddisfare le sei condizioni elencate nell'articolo 255, paragrafo 1, del CRR per poter essere considerate ammissibili (indipendentemente dal metodo applicato dall'ente — standardizzato o IRB).

400

ALTRO (INCLUSE LE LINEE DI LIQUIDITÀ NON AMMISSIBILI)

Questa colonna riguarda gli elementi fuori bilancio residui, come le linee di liquidità non ammissibili (ossia le linee di liquidità che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 255, paragrafo 1, del CRR).

410

RIMBORSO ANTICIPATO: FATTORE DI CONVERSIONE APPLICATO

L'articolo 242, punto 12, nonché l'articolo 256, paragrafo 5 (per il metodo standardizzato) e l'articolo 265, paragrafo 1 (per il metodo IRB), del CRR prevedono una serie di fattori di conversione da applicare all'importo dell'interesse degli investitori (per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio).

Questa colonna riguarda gli schemi di cartolarizzazione con clausole di rimborso anticipato (le cartolarizzazioni rotative).

Conformemente all'articolo 256, paragrafo 6, del CRR, il fattore di conversione da applicare è determinato dal livello del margine positivo medio effettivo a tre mesi.

Questa colonna non è compilata per le cartolarizzazioni di passività. Questa informazione è correlata alla riga 100 del modello CR SEC SA e alla riga 160 del modello CR SEC IRB.

420

(-) VALORE DELL'ESPOSIZIONE DEDOTTO DAI FONDI PROPRI

Questa informazione è strettamente correlata alla colonna 200 del modello CR SEC SA e alla colonna 180 del modello CR SEC IRB.

In questa colonna è segnalato un importo negativo.

430

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE

Questa colonna contiene informazioni riguardanti l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio prima dell'applicazione del massimale alle posizioni verso la cartolarizzazione (ossia negli schemi di cartolarizzazione con trasferimento significativo del rischio). Per gli schemi di cartolarizzazione senza trasferimento significativo del rischio (cioè per l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio calcolato in base alle esposizioni cartolarizzate), in questa colonna non sono segnalati dati.

Questa colonna non è compilata per le cartolarizzazioni di passività.

440

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE

Questa colonna contiene informazioni riguardanti l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dopo l'applicazione del massimale alle posizioni verso la cartolarizzazione (ossia negli schemi di cartolarizzazione con trasferimento significativo del rischio). Per gli schemi di cartolarizzazione senza trasferimento significativo del rischio (ossia per i requisiti di fondi propri calcolati in base alle esposizioni cartolarizzate), in questa colonna non sono segnalati dati.

Questa colonna non è compilata per le cartolarizzazioni di passività.

450-510

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE — PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

450

CTP O NON CTP?

Inserire le seguenti abbreviazioni:

C

Portafoglio di negoziazione di correlazione (CTP)

N

Non CTP

460-470

POSIZIONI NETTE — LUNGHE/CORTE

Cfr., rispettivamente, le colonne 050/060 del modello MKR SA SEC o del modello MKR SA CTP.

480

REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALI (METODO STANDARDIZZATO) — RISCHIO SPECIFICO

Cfr., rispettivamente, la colonna 610 del modello MKR SA SEC o la colonna 450 del modello MKR SA CTP.

4.   MODELLI RELATIVI AL RISCHIO OPERATIVO

4.1.   C 16.00 — RISCHIO OPERATIVO (OPR)

4.1.1.   Osservazioni di carattere generale

112.

Questo modello contiene informazioni riguardanti il calcolo dei requisiti di fondi propri conformemente agli articoli da 312 a 324 del CRR per il rischio operativo secondo il metodo base (BIA), il metodo standardizzato (TSA), il metodo standardizzato alternativo (ASA) e il metodo avanzato di misurazione (AMA). L'ente non può applicare contemporaneamente, a livello individuale, i metodi TSA e ASA per le linee di business “servizi bancari al dettaglio” e “servizi bancari a carattere commerciale”.

113.

Gli enti che applicano i metodi BIA, TSA e/o ASA calcolano i requisiti di fondi propri sulla base delle informazioni disponibili alla fine dell'esercizio finanziario. Se non sono disponibili dati verificati mediante revisione contabile, gli enti possono utilizzare stime aziendali. Se si utilizzano dati verificati mediante revisione contabile, gli enti segnalano tali dati, che dovrebbero restare invariati. Sono ammessi scostamenti da questo principio dell'“invarianza” se, ad esempio, nel periodo in questione si verificano circostanze eccezionali, quali acquisizioni recenti o dismissioni di soggetti o attività.

114.

Se un ente può dimostrare all'autorità competente che, a causa di circostanze eccezionali, quali fusioni o dismissioni di soggetti o attività, l'utilizzo della media triennale per il calcolo dell'indicatore rilevante determinerebbe una stima distorta del requisito di fondi propri per il rischio operativo, l'autorità competente può autorizzare l'ente a modificare il calcolo in modo da poter tener conto di tali circostanze. L'autorità competente può inoltre agire di propria iniziativa e richiedere all'ente di modificare il calcolo. L'ente operativo da meno di tre anni può avvalersi di stime aziendali prospettiche per il calcolo dell'indicatore rilevante, purché inizi a utilizzare dati storici non appena siano disponibili.

115.

Nelle colonne il modello riporta anzitutto informazioni riguardanti l'importo dell'indicatore rilevante delle attività bancarie soggette al rischio operativo, nonché l'importo dei prestiti e degli anticipi (quest'ultimo solo in caso di applicazione del metodo ASA) per gli ultimi tre anni. Nelle colonne successive sono segnalate le informazioni riguardanti l'importo dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo. Ove applicabile, si deve specificare la parte di tale importo dovuta a un meccanismo di attribuzione. Per quanto riguarda il metodo AMA, sono aggiunte voci per memoria per illustrare in dettaglio l'effetto delle perdite attese, della diversificazione e delle tecniche di attenuazione sul requisito di fondi propri per il rischio operativo.

116.

Nelle righe le informazioni sono riportate in base al metodo di calcolo del requisito di fondi propri per il rischio operativo, con specificazione delle linee di business per i metodi TSA e ASA.

117.

Questo modello è trasmesso da tutti gli enti soggetti al requisito di fondi propri per il rischio operativo.

4.1.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna

010 — 030

INDICATORE RILEVANTE

Gli enti che utilizzano l'indicatore rilevante per calcolare il requisito di fondi propri per il rischio operativo (secondo i metodi BIA, TSA e ASA) segnalano l'indicatore rilevante per i rispettivi anni nelle colonne da 010 a 030. Inoltre, in caso di uso combinato di diversi metodi, previsto dall'articolo 314 del CRR, gli enti segnalano anche, a fini informativi, l'indicatore rilevante per le attività soggette al metodo AMA. Ciò vale anche per tutte le altre banche che applicano il metodo AMA.

Di seguito, il termine “indicatore rilevante” si riferisce alla “somma degli elementi” alla fine dell'esercizio finanziario enumerati nella tabella 1 dell'articolo 316, paragrafo 1, del CRR.

Se l'ente dispone di dati sull'“indicatore rilevante” relativi a un periodo inferiore a tre anni, i dati storici disponibili (cifre verificate mediante revisione contabile) sono attribuiti alle corrispondenti colonne della tabella in via prioritaria: se, ad esempio, sono disponibili dati storici relativi a un solo anno, questi sono segnalati nella colonna 030. Ove plausibile, le stime prospettiche sono poi inserite nella colonna 020 (stima dell'anno successivo) e nella colonna 010 (stima dell'anno + 2).

L'ente che non dispone di dati storici sull'“indicatore rilevante” può utilizzare stime aziendali prospettiche.

040 — 060

PRESTITI E ANTICIPI (IN CASO DI APPLICAZIONE DEL METODO STANDARDIZZATO ALTERNATIVO)

In queste colonne sono segnalati gli importi dei prestiti e degli anticipi delle linee di business “servizi bancari a carattere commerciale” e “servizi bancari al dettaglio” di cui all'articolo 319, paragrafo 1, lettera b), del CRR. Detti importi servono per il calcolo dell'indicatore rilevante alternativo per determinare i requisiti di fondi propri corrispondenti alle attività soggette al metodo ASA (articolo 319, paragrafo 1, lettera a), del CRR).

Per la linea di business “servizi bancari a carattere commerciale” sono inclusi anche i titoli detenuti all'esterno del portafoglio di negoziazione.

070

REQUISITO DI FONDI PROPRI

Il requisito di fondi propri si calcola in base al metodo applicato, conformemente agli articoli da 312 a 324 del CRR. L'importo risultante è segnalato nella colonna 070.

071

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO OPERATIVO

Articolo 92, paragrafo 4, del CRR. Requisiti di fondi propri nella colonna 070 moltiplicati per 12,5.

080

DI CUI: DOVUTO A UN MECCANISMO DI ATTRIBUZIONE

Articolo 18, paragrafo 1, del CRR, riguardante l'indicazione, nella domanda di cui all'articolo 312, paragrafo 2, del CRR, della metodologia utilizzata per ripartire tra i diversi soggetti del gruppo il capitale di copertura del rischio operativo, nonché della specificazione che indica se e come gli effetti della diversificazione sono presi in considerazione nel sistema di misurazione del rischio applicato da un ente creditizio impresa madre nell'UE e dalle sue filiazioni, oppure congiuntamente dalle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE.

090 — 120

VOCI PER MEMORIA NELL'AMBITO DEI METODI AVANZATI DI MISURAZIONE DA RIPORTARE SE APPLICABILI

090

REQUISITO DI FONDI PROPRI PRIMA DELLA RIDUZIONE DOVUTA ALLE PERDITE ATTESE, ALLA DIVERSIFICAZIONE E ALLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO

Il requisito di fondi propri segnalato nella colonna 090 è quello della colonna 070, calcolato però prima di tener conto degli effetti di riduzione dovuti alle perdite attese, alla diversificazione e alle tecniche di attenuazione del rischio (cfr. sotto).

100

(-) RIDUZIONE DEL REQUISITO DI FONDI PROPRI DOVUTA ALLE PERDITE ATTESE STIMATE NELLE PRASSI OPERATIVE

Nella colonna 100 è segnalata la riduzione dei requisiti di fondi propri dovuta alle perdite attese stimate nelle prassi operative interne (di cui all'articolo 322, paragrafo 2, lettera a), del CRR).

110

(-) RIDUZIONE DEL REQUISITO DI FONDI PROPRI DOVUTA ALLA DIVERSIFICAZIONE

L'effetto della diversificazione riportato nella colonna 110 è la differenza tra la somma dei requisiti di fondi propri calcolati separatamente per ciascuna classe di rischio operativo (ossia una situazione di “dipendenza perfetta”) e il requisito diversificato di fondi propri calcolato tenendo conto delle correlazioni e delle dipendenze (presumendo, cioè, una “dipendenza meno che perfetta” tra le classi di rischio). La situazione di “dipendenza perfetta” si verifica nel “caso normale”, ossia quando l'ente non applica una struttura esplicita di correlazioni tra le classi di rischio, e quindi il capitale secondo il metodo AMA è calcolato come somma delle misure individuali di rischio operativo delle classi di rischio selezionate. In questo caso si presume che la correlazione tra le classi di rischio sia del 100 % e il valore della colonna deve essere posto a zero. Per contro, quando calcola una struttura esplicita di correlazioni tra le classi di rischio, l'ente deve inserire in questa colonna la differenza tra il capitale secondo il metodo AMA derivante dal “caso normale”, e il capitale ottenuto dopo l'applicazione della struttura di correlazioni tra le classi di rischio. Il valore ottenuto esprime la “capacità di diversificazione” del modello AMA, cioè la sua capacità di cogliere l'insorgenza non simultanea di gravi eventi di perdita dovuti al rischio operativo. Nella colonna 110 deve essere segnalato l'importo di cui l'assunta struttura di correlazioni riduce il capitale AMA rispetto alla correlazione del 100 %.

120

(-) RIDUZIONE DEL REQUISITO DI FONDI PROPRI DOVUTA ALLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO (ASSICURAZIONE E ALTRI MECCANISMI DI TRASFERIMENTO DEL RISCHIO)

Nella colonna 120 è segnalato l'impatto delle assicurazioni e di altri meccanismi di trasferimento del rischio conformemente all'articolo 323, paragrafi da 1 a 5, del CRR.


Riga

010

ATTIVITÀ BANCARIE SOGGETTE AL METODO BASE (BIA)

Questa riga contiene gli importi corrispondenti alle attività soggette al metodo base per il calcolo del requisito di fondi propri per il rischio operativo (articoli 315 e 316 del CRR).

020

ATTIVITÀ BANCARIE SOGGETTE AL METODO STANDARDIZZATO/AL METODO STANDARDIZZATO ALTERNATIVO

In questa riga è segnalato il requisito di fondi propri calcolato in base al metodo standardizzato e al metodo standardizzato alternativo (articoli da 317 a 319 del CRR).

030 — 100

SOGGETTE AL METODO STANDARDIZZATO

In caso di uso del metodo TSA l'indicatore rilevante di ciascun anno è riportato nelle righe da 030 a 100 in corrispondenza delle linee di business elencate nella tabella 2 dell'articolo 317 del CRR. Le attività sono classificate nelle varie linee di business conformemente ai principi di cui all'articolo 318 del CRR.

110 — 120

SOGGETTE AL METODO STANDARDIZZATO ALTERNATIVO

Gli enti che utilizzano il metodo ASA (articolo 319 del CRR) riportano l'indicatore rilevante per gli anni corrispondenti, separatamente per ciascuna linea di business nelle righe da 030 a 050 e da 080 a 100, nonché nelle righe 110 e 120 per le linee di business “servizi bancari a carattere commerciale” e “servizi bancari al dettaglio”.

Le righe 110 e 120 riportano l'importo dell'indicatore rilevante delle attività soggette al metodo ASA distinguendo tra le attività relative alla linea di business “servizi bancari a carattere commerciale” e quelle relative alla linea di business “servizi bancari al dettaglio” (articolo 319 del CRR). Vi possono essere importi nelle righe relative ai “servizi bancari a carattere commerciale” e ai “servizi bancari al dettaglio” sia per il metodo TSA (righe 060 e 070) sia per il metodo ASA (righe 110 e 120), ad esempio quando una filiazione applica il metodo TSA mentre l'ente impresa madre applica il metodo ASA.

130

ATTIVITÀ BANCARIE SOGGETTE AI METODI AVANZATI DI MISURAZIONE

In questa riga sono segnalati i dati pertinenti agli enti che applicano il metodo AMA (articolo 312, paragrafo 2, e articoli da 321 a 323 del CRR).

In caso di uso combinato di diversi metodi, previsto dall'articolo 314 del CRR, sono riportate informazioni sull'indicatore rilevante per le attività soggette al metodo AMA. Ciò vale anche per tutte le altre banche che applicano il metodo AMA.

4.2.   C 17.00 — RISCHIO OPERATIVO: PERDITE E RECUPERI PER LINEA DI BUSINESS E TIPOLOGIA DI EVENTI NELL'ULTIMO ANNO (OPR DETAILS)

4.2.1.   Osservazioni di carattere generale

118.

Questo modello riassume le informazioni riguardanti le perdite lorde e i recuperi delle perdite registrati dall'ente nell'ultimo anno, distinguendo tra tipologie di eventi e linee di business.

119.

Per “perdita lorda” si intende la perdita dovuta ad un evento o ad una tipologia di evento di rischio operativo, di cui all'articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, prima di recuperi di qualsiasi tipo, fatto salto il 122.

120.

Per “recupero” si intende un evento indipendente relativo alla perdita originale dovuta al rischio operativo che è separata nel tempo, in cui i fondi o i flussi di benefici economici sono ricevuti da prime o terze parti, quali imprese di assicurazione o altre parti.

121.

Per “eventi di perdita recuperata rapidamente” si intende gli eventi di rischio operativo che portano a perdite che sono parzialmente o totalmente recuperate entro cinque giorni lavorativi. In caso di evento di perdita recuperata rapidamente, soltanto la parte della perdita che non è recuperata interamente (ossia la perdita al netto della parte recuperata rapidamente) rientra nella definizione di perdita lorda. Di conseguenza, gli eventi di perdita che portano a perdite recuperate interamente entro cinque giorni lavorativi non rientrano nella definizione di perdita lorda, né sono inclusi nella segnalazione degli OPR Details.

122.

Per “data della contabilizzazione” si intende la data in cui la perdita o la riserva/l'accantonamento a fronte di una perdita dovuta al rischio operativo sono state rilevate per la prima volta nel conto profitti e perdita. Questa data segue logicamente la “data dell'evento” (ossia la data in cui l'evento di rischio operativo è avvenuto o è iniziato) e la “data di scoperta” (ossia la data in cui l'ente ha avuto conoscenza del rischio operativo).

123.

Il numero di eventi è il numero di eventi di rischio operativo contabilizzati per la prima volta nel periodo di riferimento.

124.

L'importo complessivo delle perdite è la somma algebrica dei seguenti elementi:

i.

gli importi delle perdite lorde riferiti agli eventi di rischio operativo “contabilizzate per la prima volta” nel periodo di riferimento (ad esempio costi diretti, accantonamenti, regolamenti);

ii.

gli importi delle perdite lorde riferiti agli adeguamenti positivi per perdite effettuati nel periodo di riferimento (ad esempio aumento degli accantonamenti, eventi di perdita collegati, ulteriori regolamenti) per eventi di rischio operativo “contabilizzati per la prima volta” in precedenti periodi di riferimento; e

iii.

gli importi delle perdite lorde riferiti agli adeguamenti negativi per perdite effettuati nel periodo di riferimento (dovuti alla diminuzione degli accantonamenti) per eventi di rischio operativo “contabilizzati per la prima volta” in precedenti periodi di riferimento.

125.

Nel numero di eventi sono convenzionalmente compresi anche gli eventi contabilizzati per la prima volta in precedenti periodi di riferimento e non ancora segnalati in precedenti segnalazioni ai fini di vigilanza. Nell'importo complessivo delle perdite sono convenzionalmente compresi anche gli elementi di cui al paragrafo 124 riferiti a precedenti periodi di riferimento e non ancora segnalati in precedenti segnalazioni ai fini di vigilanza.

126.

La perdita singola massima è l'importo singolo più grande tra quelli inclusi nel precedente paragrafo 124, punto i) o punto ii).

127.

La somma delle cinque maggiori perdite è la somma dei cinque maggiori importi tra quelli inclusi nel precedente paragrafo 124, punto i) o punto ii).

128.

L'importo complessivo dei recuperi è la somma di tutti i recuperi contabilizzati nel periodo di riferimento e riferiti a eventi di rischio operativo contabilizzati per la prima volta nel periodo di riferimento o in periodi precedenti.

129.

Le cifre segnalate nel giugno del rispettivo anno sono dati provvisori, mentre i dati definitivi sono segnalati in dicembre. Di conseguenza i dati di giugno hanno un periodo di riferimento di sei mesi (vale a dire dal 1/1 al 30/6 dell'anno civile) mentre i dati di dicembre hanno un periodo di riferimento di dodici mesi (vale a dire dal 1/1 al 31/12 dell'anno civile).

130.

Le informazioni sono riportate distribuendo le perdite e i recuperi superiori alle soglie interne tra le diverse linee di business (elencate nella tabella 2 dell'articolo 317 del CRR, compresa la linea di business aggiuntiva “elementi d'impresa” di cui all'articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del CRR) e le diverse tipologie di eventi (definite nell'articolo 324 del CRR); è possibile che le perdite associate a un unico evento siano ripartite tra una pluralità di linee di business.

131.

Nelle colonne sono esposte le diverse tipologie di eventi e i totali di ciascuna linea di business, insieme a una voce per memoria che indica la soglia interna minima applicata nella raccolta dei dati relativi alle perdite; qualora vi sia più di una soglia, per ciascuna linea di business sono riportate sia la soglia minima che quella massima.

132.

Nelle righe sono esposte le linee di business e, all'interno di ciascuna di esse, informazioni sul numero di eventi, l'importo complessivo delle perdite, la perdita singola massima, la somma delle cinque maggiori perdite e l'importo complessivo dei recuperi.

133.

Per le linee di business totali, sono anche richiesti i dati sul numero di eventi e l'importo complessivo delle perdite per alcuni intervalli sulla base di soglie prestabilite: 10 000, 20 000, 100 000 e 1 000 000. Le soglie sono fissate in importi in euro e sono incluse a fini di comparabilità tra gli enti delle perdite segnalate; pertanto esse non si riferiscono necessariamente alle soglie minime di perdita utilizzate per la raccolta interna dei dati sulle perdite, da segnalare in un'altra sezione del modello.

134.

Se la somma algebrica degli elementi dell'importo complessivo delle perdite, come indicato al precedente paragrafo 124, determina un valore negativo per alcune combinazioni di linee di business/tipologie di eventi, nelle pertinenti celle deve essere inserito il valore 0.

135.

Questo modello è compilato dagli enti che si avvalgono del metodo AMA o dei metodi TSA/ASA per il calcolo dei requisiti di fondi propri.

136.

Per verificare le condizioni previste dall'articolo 5, lettera b), punto 2, lettera b), gli enti utilizzano le ultime statistiche disponibili nella pagina Internet dell'EBA in materia di segnalazioni di vigilanza per ottenere la “somma dei singoli totali di bilancio di tutti gli enti dello stesso Stato membro”.

137.

Gli enti soggetti all'articolo 5, lettera b), punto 2, lettera b), del presente regolamento possono segnalare soltanto le seguenti informazioni relative alla somma di tutte le tipologie di eventi (colonna 080) del modello OPR Details:

a)

numero di eventi (riga 910),

b)

importo complessivo delle perdite (riga 920),

c)

perdita singola massima (riga 930),

d)

somma delle cinque maggiori perdite (riga 940) e

e)

importo complessivo dei recuperi (riga 950).

4.2.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna

010 -070

TIPOLOGIE DI EVENTI

Gli enti segnalano le perdite nelle rispettive colonne da 010 a 070 in base alle tipologie di eventi definite nell'articolo 324 del CRR.

Gli enti che calcolano il requisito di fondi propri secondo il metodo TSA o ASA possono segnalare nella colonna 080 le perdite dovute a una tipologia di evento non identificata.

080

TIPOLOGIE DI EVENTI TOTALI

Nella colonna 080 gli enti segnalano, per ciascuna linea di business, il totale di “numero di eventi”, il totale di “importo complessivo delle perdite” e il totale di “importo complessivo dei recuperi” come semplice aggregazione del numero degli eventi di perdita, degli importi complessivi delle perdite lorde e degli importi complessivi dei recuperi indicati nelle colonne da 010 a 070. La “perdita singola massima” riportata nella colonna 080 è il valore massimo delle perdite lorde singole massime riportate nelle colonne da 010 a 070. Come somma delle cinque maggiori perdite, nella colonna 080 è segnalata la somma delle cinque maggiori perdite all'interno della corrispondente linea di business.

090 — 100

VOCE PER MEMORIA: SOGLIA APPLICATA NELLA RACCOLTA DI DATI

Gli enti segnalano nelle colonne 090 e 100 le soglie minime di perdita che applicano alla raccolta di dati interni sulle perdite conformemente all'articolo 322, paragrafo 3, lettera c), ultima frase, del CRR. Se applica una sola soglia in ciascuna linea di business, l'ente compila soltanto la colonna 090. Se applica soglie differenti all'interno della medesima linea di business regolamentare, segnala anche la soglia massima applicabile (colonna 100).


Riga

010 — 850

LINEE DI BUSINESS: SERVIZI FINANZIARI PER L'IMPRESA (CORPORATE FINANCE) [CF], NEGOZIAZIONI E VENDITE (TRADING AND SALES) [TS], INTERMEDIAZIONE AL DETTAGLIO (RETAIL BROKERAGE) [RBr], SERVIZI BANCARI A CARATTERE COMMERCIALE (COMMERCIAL BANKING) [CB], SERVIZI BANCARI AL DETTAGLIO (RETAIL BANKING) [RB], PAGAMENTI E REGOLAMENTI (PAYMENT AND SETTLEMENT) [PS], GESTIONI FIDUCIARIE (AGENCY SERVICES) [AS], GESTIONI PATRIMONIALI (ASSET MANAGEMENT) [AM], ELEMENTI D'IMPRESA (CORPORATE ITEMS) [CI]

Per ciascuna linea di business definita nella tabella 2 dell'articolo 317, paragrafo 4, del CRR, compresa la linea di business aggiuntiva “elementi d'impresa” di cui all'articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del CRR, e per ciascuna tipologia di evento, l'ente segnala le seguenti informazioni in base alle soglie interne: numero di eventi, importo complessivo delle perdite, perdita singola massima, somma delle cinque maggiori perdite e importo complessivo dei recuperi. Nel caso di evento di perdita che riguardi più di una linea di business, l'“importo complessivo delle perdite” è distribuito tra tutte le linee di business interessate.

910 — 950

LINEE DI BUSINESS TOTALI

Per ciascuna tipologia di evento (colonne da 010 a 080) devono essere segnalate le seguenti informazioni (articolo 322, paragrafo 3, lettere b), c) ed e), del CRR) relative alle linee di business totali (righe da 910 a 950):

—   numero di eventi (riga 910): è indicato il numero degli eventi superiori alla soglia interna ripartiti per tipologia di evento nelle linee di business totali. Questo valore può essere minore dell'aggregazione del numero di eventi per linee di business, perché gli eventi con impatti multipli (impatti su più linee di business) sono considerati un evento unico;

—   numero di eventi, di cui, ≥ 10 000 e < 20 000, ≥ 20 000 e < 100 000, ≥ 100 000 e < 1 000 000, ≥ 1 000 000 (righe da 911 a 914): nella riga pertinente è indicato il numero di eventi interni inclusi nell'intervallo definito;

—   importo complessivo delle perdite (riga 920): l'importo complessivo delle perdite è la semplice aggregazione dell'importo complessivo delle perdite di ciascuna linea di business;

—   importo complessivo delle perdite, di cui, ≥ 10 000 e < 20 000, ≥ 20 000 e < 100 000, ≥ 100 000 e < 1 000 000, ≥ 1 000 000 (righe da 921 a 924): nella riga pertinente è indicato l'importo complessivo delle perdite incluso negli intervalli definiti;

—   perdita singola massima (riga 930): la perdita singola massima è la perdita massima superiore alla soglia interna per ciascuna tipologia di evento considerate tutte le linee di business. Se un evento ha impatti su più linee di business, questi valori possono essere maggiori della perdita singola massima registrata in ciascuna linea di business;

—   somma delle cinque maggiori perdite (riga 940): è segnalata la somma delle cinque maggiori perdite lorde per ciascuna tipologia di evento considerate tutte le linee di business. Questa somma può essere maggiore della somma massima delle cinque maggiori perdite registrate in ciascuna linea di business e deve essere segnalata a prescindere dal numero delle perdite;

—   importo complessivo dei recuperi (riga 950): l'importo complessivo dei recuperi è la semplice aggregazione dell'importo complessivo dei recuperi di ciascuna linea di business.

910-950/080

LINEE DI BUSINESS TOTALI — TIPOLOGIE DI EVENTI TOTALI

—   Numero di eventi: per ogni riga da 910 a 914 il numero di eventi è uguale all'aggregazione orizzontale del numero di eventi di cui alla riga corrispondente, dato che quei valori tengono già conto degli eventi con impatti su più linee di business come se fossero un evento unico. Il numero nella riga 910 non è necessariamente uguale all'aggregazione verticale del numero di eventi di cui alla colonna 080, considerato che un evento può avere impatti su più linee di business simultaneamente.

—   Importo complessivo delle perdite: per ogni riga da 920 a 924 l'importo complessivo delle perdite è uguale all'aggregazione orizzontale degli importi complessivi delle perdite per tipologia di evento nella riga corrispondente. L'importo complessivo delle perdite nella riga 920 è uguale all'aggregazione verticale degli importi complessivi delle perdite nella colonna 080.

—   Perdita singola massima: come rilevato in precedenza, quando un evento ha impatti su più linee di business, può accadere che l'importo della “perdita singola massima” nelle “linee di business totali” per quella determinata tipologia di evento sia maggiore degli importi della “perdita singola massima” in ciascuna linea di business. Pertanto, l'importo segnalato in questa cella è uguale all'importo massimo dei valori “perdita singola massima” nelle “linee di business totali”, che non necessariamente è uguale al valore massimo della “perdita singola massima” delle linee di business di cui alla colonna 080.

—   Somma delle cinque maggiori perdite: è la somma delle cinque maggiori perdite dell'intera matrice; ciò significa che questo importo non necessariamente è uguale al valore massimo della “somma delle cinque maggiori perdite” nelle “linee di business totali” o al valore massimo della “somma delle cinque maggiori perdite” di cui alla colonna 080.

—   Importo complessivo dei recuperi: è uguale sia all'aggregazione orizzontale degli importi complessivi dei recuperi per tipologia di evento, di cui alla riga 950, sia all'aggregazione verticale degli importi complessivi dei recuperi per linea di business, di cui alla colonna 080.

5.   MODELLI RIGUARDANTI IL RISCHIO DI MERCATO

138.

Queste istruzioni riguardano i modelli da utilizzare per la segnalazione del calcolo dei requisiti di fondi propri conformemente al metodo standardizzato per il rischio di cambio (MKR SA FX), il rischio di posizione in merci (MKR SA COM), il rischio di tasso d'interesse (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) e il rischio di strumenti di capitale (MKR SA EQU). In questa parte sono comprese anche le istruzioni relative al modello per la segnalazione del calcolo dei requisiti di fondi propri secondo il metodo dei modelli interni (MKR IM).

139.

Ai fini del calcolo del capitale richiesto a fronte del rischio considerato, il rischio di posizione su uno strumento di debito negoziato o uno strumento di capitale (o un derivato di uno strumento di debito o un derivato di uno strumento di capitale) è suddiviso in due componenti. La prima è la componente di rischio specifico — ossia il rischio di una variazione del prezzo dello strumento in questione dovuta a fattori connessi con l'emittente oppure, nel caso di un derivato, con l'emittente dello strumento sottostante. La seconda componente copre il rischio generico — ossia il rischio di una variazione di prezzo dello strumento dovuta, nel caso di uno strumento di debito negoziato o di un derivato di uno strumento di debito, ad una variazione del livello dei tassi di interesse oppure, nel caso di uno strumento di capitale o di un derivato di uno strumento di capitale, a un movimento generale sul mercato degli strumenti di capitale non connesso con le caratteristiche specifiche dei singoli titoli. Il trattamento generale degli strumenti specifici e delle procedure di compensazione è indicato negli articoli da 326 a 333 del CRR.

5.1.   C 18.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER I RISCHI DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI (MKR SA TDI)

5.1.1.   Osservazioni di carattere generale

140.

Questo modello riassume le posizioni e i relativi requisiti di fondi propri per i rischi di posizione su strumenti di debito negoziati secondo il metodo standardizzato (articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del CRR). I differenti rischi e metodi disponibili nell'ambito del CRR sono presentati per riga. Il rischio specifico associato alle esposizioni incluse nei modelli MKR SA SEC e MKR SA CTP deve essere riportato solo nel modello MKR SA TDI Total. I requisiti di fondi propri indicati nei modelli citati sono trasferiti, rispettivamente, nella cella {325;060} (cartolarizzazioni) e nella cella {330;060} (portafoglio di negoziazione di correlazione).

141.

Il modello deve essere compilato separatamente per il “totale”, più un elenco prestabilito comprendente le seguenti valute: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HRK, HUF, ISK, JPY, LTL, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD, e un modello residuale per tutte le altre valute.

5.1.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna

010 — 020

TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE)

Articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del CRR. Si tratta di posizioni lorde non compensate da strumenti; sono tuttavia escluse le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto sottoscritte o risottoscritte da terzi (articolo 345, seconda frase, del CRR). Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte, applicabile anche a queste posizioni lorde, cfr. articolo 328, paragrafo 2, del CRR.

030 — 040

POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE)

Articoli da 327 a 329 e articolo 334 del CRR. Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte cfr. articolo 328, paragrafo 2, del CRR.

050

POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE

Posizioni nette che, secondo i differenti metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR, ricevono una copertura patrimoniale.

060

REQUISITI DI FONDI PROPRI

Copertura patrimoniale di qualsiasi posizione pertinente conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR.

070

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR. Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5.


Riga

010 — 350

STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

Le posizioni su strumenti di debito negoziati interne al portafoglio di negoziazione e i relativi requisiti di fondi propri per il rischio di posizione conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto i), del CRR e alla parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR sono segnalati in base alla categoria di rischio, alla scadenza e al metodo utilizzato.

011

RISCHIO GENERICO

012

Derivati

Derivati compresi nel calcolo del rischio di tasso d'interesse delle posizioni interne al portafoglio di negoziazione tenuto conto degli articoli da 328 a 331, ove applicabili.

013

Altre attività e passività

Strumenti diversi dai derivati compresi nel calcolo del rischio di tasso d'interesse delle posizioni interne al portafoglio di negoziazione.

020-200

METODO BASATO SULLA SCADENZA

Posizioni su strumenti di debito negoziati soggette al metodo basato sulla scadenza conformemente all'articolo 339, paragrafi da 1 a 8, del CRR e relativi requisiti di fondi propri di cui all'articolo 339, paragrafo 9, del CRR. La posizione è suddivisa in zone (1, 2 e 3) e le zone sono suddivise in base alla scadenza degli strumenti.

210 — 240

RISCHIO GENERICO METODO BASATO SULLA DURATA FINANZIARIA

Posizioni su strumenti di debito negoziati soggette al metodo basato sulla durata finanziaria conformemente all'articolo 340, paragrafi da 1 a 6, del CRR e relativi requisiti di fondi propri di cui all'articolo 340, paragrafo 7, del CRR. La posizione è suddivisa in zone (1, 2 e 3).

250

RISCHIO SPECIFICO

Somma degli importi segnalati nelle righe 251, 325 e 330.

Posizioni su strumenti di debito negoziati soggette a copertura patrimoniale per il rischio specifico e relativo requisito patrimoniale conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), all'articolo 335, all'articolo 336, paragrafi da 1 a 3, e agli articoli 337 e 338 del CRR. Si rimanda altresì all'ultima frase dell'articolo 327, paragrafo 1, del CRR.

251 — 321

Requisito di fondi propri per strumenti di debito non inerenti a cartolarizzazione

Somma degli importi segnalati nelle righe da 260 a 321.

Il requisito di fondi propri dei derivati su crediti nth-to-default privi di rating esterno deve esse calcolato sommando i fattori di ponderazione del rischio dei soggetti di riferimento (articolo 332, paragrafo 1, lettera e), primo e secondo comma, del CRR — metodo “look-through”). I derivati su crediti nth-to-default provvisti di rating esterno (articolo 332, paragrafo 1, lettera e), terzo comma, del CRR) sono indicati separatamente nella riga 321.

Segnalazione di posizioni soggette all'articolo 336, paragrafo 3, del CRR

Ai sensi dell'articolo 129, paragrafo 3, del CRR, è previsto un trattamento specifico per le obbligazioni ammissibili a un fattore di ponderazione del rischio pari al 10 % interne al portafoglio bancario (obbligazioni garantite). I requisiti specifici di fondi propri corrispondono alla metà della percentuale della seconda categoria della tabella 1 dell'articolo 336 del CRR. Le posizioni in questione sono assegnate alle righe 280-300 in funzione della durata residua.

Se il rischio generico delle posizioni su tassi di interesse è coperto da un derivato su crediti, si applicano gli articoli 346 e 347.

325

Requisiti di fondi propri per strumenti inerenti a cartolarizzazione

Requisiti totali di fondi propri di cui alla colonna 610 del modello MKR SA SEC. È segnalato soltanto a livello di totale del modello MKR SA TDI.

330

Requisiti di fondi propri per il portafoglio di negoziazione di correlazione

Requisiti totali di fondi propri segnalati nella colonna 450 del modello MKR SA CTP. È segnalato soltanto a livello di totale del modello MKR SA TDI.

340

METODO PARTICOLARE PER IL RISCHIO DI POSIZIONE IN OIC

Articoli da 348 a 350 del CRR. Applicabile quando le posizioni in quote di OIC o negli strumenti sottostanti non sono trattate conformemente ai metodi di cui alla parte 3, titolo IV, capo 5, del CRR. Ove del caso, sono compresi gli effetti dei massimali applicabili sui requisiti di fondi propri.

In caso di applicazione del metodo particolare previsto dall'articolo 348, prima frase, del CRR, l'importo da segnalare è il 32 % della posizione netta dell'esposizione verso OIC in questione. In caso di applicazione del metodo particolare previsto dall'articolo 348, seconda frase, del CRR, l'importo da segnalare è il valore più basso tra il 32 % della posizione netta della pertinente esposizione verso OIC e la differenza tra il 40 % di questa posizione netta e i requisiti di fondi propri che derivano dal rischio di cambio associato a questa esposizione verso OIC.

350 — 390

REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE OPZIONI (RISCHI NON DELTA)

Articolo 329, paragrafo 3, del CRR.

I requisiti aggiuntivi per le opzioni correlate a rischi diversi dal rischio delta sono segnalati nel metodo utilizzato per il calcolo.

5.2.   C 19.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SU CARTOLARIZZAZIONI (MKR SA SEC)

5.2.1.   Osservazioni di carattere generale

142.

Questo modello serve per la segnalazione di informazioni sulle posizioni (totali/nette e lunghe/corte) e sui relativi requisiti di fondi propri per la componente di rischio specifico del rischio di posizione su cartolarizzazioni/ricartolarizzazioni detenute nel portafoglio di negoziazione (non ammissibili al portafoglio di negoziazione di correlazione) secondo il metodo standardizzato.

143.

Il modello MKR SA SEC determina il requisito di fondi propri soltanto per il rischio specifico delle posizioni verso la cartolarizzazione conformemente all'articolo 335 in combinato disposto con l'articolo 337 del CRR. Se le posizioni verso la cartolarizzazione interne al portafoglio di negoziazione sono coperte da derivati su crediti, si applicano gli articoli 346 e 347 del CRR. C'è un solo modello per tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione, a prescindere dal fatto che l'ente si avvalga del metodo standardizzato oppure del metodo basato sui rating interni per stabilire la ponderazione del rischio di ciascuna posizione ai sensi della parte tre, titolo II, capo 5, del CRR. Per le segnalazioni dei requisiti di fondi propri per il rischio generico di queste posizioni si utilizza il modello MKR SA TDI o il modello MKR IM.

144.

In alternativa, le posizioni soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (cfr. articolo 243, paragrafo 1, lettera b), articolo 244, paragrafo 1, lettera b), e articolo 258 del CRR). In tal caso, queste posizioni devono essere segnalate nella riga 460 del CA1.

5.2.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna

010 — 020

TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE)

Articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del CRR in combinato disposto con l'articolo 337 del CRR (posizioni verso la cartolarizzazione). Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte, applicabile anche a queste posizioni lorde, cfr. articolo 328, paragrafo 2, del CRR.

030 — 040

(-) POSIZIONI DEDOTTE DAI FONDI PROPRI (LUNGHE E CORTE)

Articolo 258 del CRR.

050 — 060

POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE)

Articoli da 327 a 329 e articolo 334 del CRR. Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte cfr. articolo 328, paragrafo 2, del CRR.

070 — 520

RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

Articolo 251 (tabella 1) e articolo 261, paragrafo 1 (tabella 4), del CRR. La ripartizione deve essere indicata separatamente per le posizioni lunghe e per quelle corte.

230-240 e 460-470

1 250 %

Articolo 251 (tabella 1) e articolo 261, paragrafo 1 (tabella 4), del CRR.

250-260 e 480-490

METODO DELLA FORMULA DI VIGILANZA

Articolo 337, paragrafo 2, del CRR in combinato disposto con l'articolo 262 del CRR.

Queste colonne sono compilate se l'ente utilizza il metodo alternativo della formula di vigilanza (SFA), che stabilisce i requisiti di fondi propri in funzione delle caratteristiche dell'aggregato di garanzie (collateral pool) e delle proprietà contrattuali del segmento.

270 e 500

METODO LOOK-THROUGH

Metodo standardizzato: articoli 253 e 254 e articolo 256, paragrafo 5, del CRR. Le colonne look-through comprendono tutte le esposizioni prive di rating il cui fattore di ponderazione del rischio si ottiene dal portafoglio di esposizioni sottostante (fattore di ponderazione del rischio medio dell'aggregato, fattore di ponderazione del rischio massimo dell'aggregato o utilizzo di un coefficiente di concentrazione).

Metodo IRB: articolo 263, paragrafi 2 e 3, del CRR. Per i rimborsi anticipati cfr. articolo 265, paragrafo 1, e articolo 256, paragrafo 5, del CRR.

280-290/510-520

METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA

Articolo 109, paragrafo 1, seconda frase, e articolo 259, paragrafi 3 e 4, del CRR.

Queste colonne sono compilate se l'ente utilizza il metodo della valutazione interna per stabilire la copertura patrimoniale delle linee di liquidità e dei supporti di credito concessi dalle banche (comprese le banche di terzi) agli ABCP conduit. Il metodo della valutazione interna, basato sulle metodologie delle ECAI, è applicabile soltanto alle esposizioni verso gli ABCP conduit provvisti all'origine di un equivalente di rating interno di qualità elevata (investment grade).

530 — 540

EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DUE DILIGENCE

Articolo 337, paragrafo 3, del CRR in combinato disposto con l'articolo 407 del CRR. Articolo 14, paragrafo 2, del CRR.

550 — 570

PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE — POSIZIONI NETTE LUNGHE/CORTE PONDERATE E SOMMA DELLE POSIZIONI NETTE LUNGHE E CORTE PONDERATE

Articolo 337 del CRR senza tener conto della facoltà di cui all'articolo 335 del CRR, che permette a un ente di fissare, per il prodotto della posizione ponderata e della posizione netta, un massimale pari alla perdita massima possibile relativa al rischio di default.

580 — 600

DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE — POSIZIONI NETTE LUNGHE/CORTE PONDERATE E SOMMA DELLE POSIZIONI NETTE LUNGHE E CORTE PONDERATE

Articolo 337 del CRR tenendo conto della facoltà di cui all'articolo 335 del CRR.

610

REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALI

Conformemente all'articolo 337, paragrafo 4, del CRR, per il periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2014 l'ente computa separatamente le sue posizioni nette lunghe ponderate (colonna 580) e le sue posizioni nette corte ponderate (colonna 590). La maggiore tra le due somme (dopo il massimale) costituisce il requisito di fondi propri. A partire dal 2015, conformemente all'articolo 337, paragrafo 4, del CRR l'ente somma le sue posizioni nette ponderate, siano esse lunghe o corte (colonna 600), per calcolare i requisiti di fondi propri.


Riga

010

ESPOSIZIONI TOTALI

Importo complessivo delle cartolarizzazioni in essere (detenute nel portafoglio di negoziazione) segnalate dall'ente nel o nei suoi ruoli di cedente, investitore o promotore.

040,070 e 100

CARTOLARIZZAZIONI

Articolo 4, paragrafo 1, punti 61 e 62, del CRR.

020,050, 080 e 110

RICARTOLARIZZAZIONI

Articolo 4, paragrafo 1, punto 63, del CRR.

030-050

CEDENTE

Articolo 4, paragrafo 1, punto 13, del CRR.

060-080

INVESTITORE

Ente creditizio che detiene posizioni verso la cartolarizzazione in un'operazione di cartolarizzazione nella quale non è né il cedente né il promotore.

090-110

PROMOTORE

Articolo 4, paragrafo 1, punto 14, del CRR. Se cartolarizza anche attività proprie, il promotore inserisce nelle righe dedicate al cedente le informazioni relative alle proprie attività cartolarizzate.

120-210

RIPARTIZIONE DELLA SOMMA TOTALE DELLE POSIZIONI NETTE LUNGHE E CORTE PONDERATE PER TIPO DI ATTIVITÀ SOTTOSTANTI

Articolo 337, paragrafo 4, ultima frase, del CRR.

La ripartizione delle attività sottostanti è conforme alla classificazione utilizzata nel modello SEC Details (colonna “tipo”):

1

ipoteche su immobili residenziali

2

ipoteche su immobili non residenziali

3

crediti su carta di credito

4

leasing

5

prestiti a imprese o PMI (trattate come imprese)

6

prestiti al consumo

7

crediti commerciali

8

altre attività

9

obbligazioni garantite

10

altre passività.

Per ciascuna cartolarizzazione, se l'aggregato consta di tipi diversi di attività, l'ente prende in considerazione il tipo più importante.

5.3.   C 20.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SUL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE (MKR SA CTP)

5.3.1.   Osservazioni di carattere generale

145.

In questo modello vanno inserite informazioni riguardanti le posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione (compresi le cartolarizzazioni, i derivati su crediti di tipo nth-to-default e le altre posizioni di questo portafoglio incluse ai sensi dell'articolo 338, paragrafo 3) e i relativi requisiti di fondi propri in base al metodo standardizzato.

146.

Il modello MKR SA CTP stabilisce il requisito di fondi propri solo per il rischio specifico delle posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione di correlazione conformemente all'articolo 335 in combinato disposto con l'articolo 338, paragrafi 2 e 3, del CRR. Se le posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione comprese nel portafoglio di negoziazione sono coperte da derivati su crediti, si applicano gli articoli 346 e 347 del CRR. C'è un solo modello per tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione comprese nel portafoglio di negoziazione, indipendentemente dal fatto che l'ente utilizzi il metodo standardizzato oppure il metodo basato sui rating interni per stabilire il fattore di ponderazione del rischio di ciascuna posizione conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, del CRR. Per segnalare i requisiti di fondi propri per il rischio generico di queste posizioni si utilizza il modello MKR SA TDI o il modello MKR IM.

147.

La struttura del modello distingue le posizioni verso la cartolarizzazione, i derivati su crediti di tipo nth-to-default e le altre posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione. Ne consegue che le posizioni verso la cartolarizzazione sono sempre segnalate nelle righe 030, 060 o 090 (a seconda del ruolo svolto dall'ente nella cartolarizzazione). I derivati su crediti di tipo nth-to-default sono sempre segnalati nella riga 110. Le “altre posizioni del CTP” non sono né posizioni verso la cartolarizzazione né derivati su crediti di tipo nth-to-default (cfr. definizione dell'articolo 338, paragrafo 3, del CRR), però sono “collegate” esplicitamente (a causa della finalità di copertura) a una di queste due posizioni. Per tale motivo sono assegnate alla sottorubrica “cartolarizzazione” o alla sottorubrica “derivati su crediti di tipo nth-to-default”.

148.

In alternativa, le posizioni soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (cfr. articolo 243, paragrafo 1, lettera b), articolo 244, paragrafo 1, lettera b), e articolo 258 del CRR). In tal caso, queste posizioni devono essere segnalate nella riga 460 del CA1.

5.3.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna

010 — 020

TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE)

Articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del CRR relativamente alle posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione di correlazione conformemente all'articolo 338, paragrafi 2 e 3, del CRR. Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte, applicabile anche a queste posizioni lorde, cfr. articolo 328, paragrafo 2, del CRR.

030 — 040

(-) POSIZIONI DEDOTTE DAI FONDI PROPRI (LUNGHE E CORTE)

Articolo 258 del CRR.

050 — 060

POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE)

Articoli da 327 a 329 e articolo 334 del CRR. Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte cfr. articolo 328, paragrafo 2, del CRR.

070 — 400

RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO (METODO STANDARDIZZATO E METODO IRB)

Articolo 251 (tabella 1) e articolo 261, paragrafo 1 (tabella 4), del CRR.

160 e 330

ALTRO

Altri fattori di ponderazione del rischio non citati esplicitamente nelle colonne precedenti.

Dei derivati su crediti di tipo nth-to-default si riportano in questa colonna soltanto quelli privi di rating esterno. I derivati su crediti di tipo nth-to-default devono essere segnalati nel modello MKR SA TDI (riga 321) oppure — se sono compresi nel portafoglio di negoziazione di correlazione — nella colonna del corrispondente fattore di ponderazione del rischio.

170 — 180 e 360 -370

1 250 %

Articolo 251 (tabella 1) e articolo 261, paragrafo 1 (tabella 4), del CRR.

190 — 200 e 340 -350

METODO DELLA FORMULA DI VIGILANZA

Articolo 337, paragrafo 2, del CRR in combinato disposto con l'articolo 262 del CRR.

210/380

METODO LOOK-THROUGH

Metodo standardizzato: articoli 253 e 254 e articolo 256, paragrafo 5, del CRR. Le colonne look-through comprendono tutte le esposizioni prive di rating il cui fattore di ponderazione del rischio si ottiene dal portafoglio di esposizioni sottostante (fattore di ponderazione del rischio medio dell'aggregato, fattore di ponderazione del rischio massimo dell'aggregato o utilizzo di un coefficiente di concentrazione).

Metodo IRB: articolo 263, paragrafi 2 e 3, del CRR. Per i rimborsi anticipati cfr. articolo 265, paragrafo 1, e articolo 256, paragrafo 5, del CRR.

220 — 230 e 390 -400

METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA

Articolo 259, paragrafi 3 e 4, del CRR.

410 -420

PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE — POSIZIONI NETTE LUNGHE/CORTE PONDERATE

Articolo 338 senza tener conto della facoltà di cui all'articolo 335 del CRR.

430 — 440

DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE — POSIZIONI NETTE LUNGHE/CORTE PONDERATE

Articolo 338 tenendo conto della facoltà di cui all'articolo 335 del CRR.

450

REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALI

Il requisito di fondi propri è il valore maggiore tra (i) la copertura patrimoniale per il rischio specifico che si applica solo alle posizioni nette lunghe (colonna 430) e (ii) la copertura patrimoniale per il rischio specifico che si applica solo alle posizioni nette corte (colonna 440).


Riga

010

ESPOSIZIONI TOTALI

Importo complessivo delle posizioni in essere (detenute nel portafoglio di negoziazione di correlazione) segnalate dall'ente nel o nei suoi ruoli di cedente, investitore o promotore.

020-040

CEDENTE

Articolo 4, paragrafo 1, punto 13, del CRR.

050-070

INVESTITORE

Ente creditizio che detiene posizioni verso la cartolarizzazione in un'operazione di cartolarizzazione nella quale non è né il cedente né il promotore.

080-100

PROMOTORE

Articolo 4, paragrafo 1, punto 14, del CRR. Se cartolarizza anche attività proprie, il promotore inserisce nelle righe dedicate al cedente le informazioni relative alle proprie attività cartolarizzate.

030, 060 e 090

CARTOLARIZZAZIONI

Il portafoglio di negoziazione di correlazione comprende cartolarizzazioni, derivati su crediti di tipo nth-to-default ed eventualmente altre posizioni di copertura che soddisfano i criteri di cui all'articolo 338, paragrafi 2 e 3, del CRR.

I derivati di esposizioni verso la cartolarizzazione che offrono una quota proporzionale nonché le posizioni di copertura di posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione sono segnalati nella riga “Altre posizioni del CTP”.

110

DERIVATI SU CREDITI DI TIPO NTH-TO-DEFAULT

I derivati su crediti di tipo nth-to-default coperti da derivati su crediti di tipo nth-to-default conformemente all'articolo 347 del CRR sono inseriti entrambi in questa riga.

Le posizioni del cedente, dell'investitore e del promotore non sono idonee per i derivati su crediti di tipo nth-to-default; quindi, per questi derivati non è possibile fornire la ripartizione per posizioni verso la cartolarizzazione.

040, 070, 100 e 120

ALTRE POSIZIONI DEL CTP

In questa riga sono comprese le posizioni in:

derivati di esposizioni verso la cartolarizzazione che offrono una quota proporzionale e le posizioni di copertura di posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione;

posizioni del CTP coperte da derivati su crediti conformemente all'articolo 346 del CRR;

altre posizioni conformi all'articolo 338, paragrafo 3, del CRR.

5.4.   C 21.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI CAPITALE (MKR SA EQU)

5.4.1.   Osservazioni di carattere generale

149.

In questo modello vanno inserite informazioni riguardanti le posizioni e i relativi requisiti di fondi propri per il rischio di posizione su strumenti di capitale detenuti nel portafoglio di negoziazione e trattati secondo il metodo standardizzato.

150.

Il modello deve essere compilato separatamente per il “totale”, più un elenco statico e prestabilito comprendente i seguenti mercati: Albania, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Federazione russa, Giappone, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Serbia, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria, USA, zona euro, e un modello residuale per tutti gli altri mercati. Ai fini di quest'obbligo di segnalazione, il termine “mercato” ha il valore di “paese”.

5.4.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna

010 — 020

TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE)

Articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del CRR. Si tratta di posizioni lorde non compensate da strumenti; sono tuttavia escluse le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto sottoscritte o risottoscritte da terzi (articolo 345, seconda frase, del CRR).

030 — 040

POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE)

Articoli 327, 329, 332, 341 e 345 del CRR.

050

POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE

Posizioni nette che ricevono una copertura patrimoniale secondo i differenti metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR. La copertura patrimoniale deve essere calcolata separatamente per ciascun mercato nazionale.

060

REQUISITI DI FONDI PROPRI

Copertura patrimoniale di qualsiasi posizione pertinente conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR.

070

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR. Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5.


Riga

010 — 130

STRUMENTI DI CAPITALE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

Requisiti di fondi propri per il rischio di posizione conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto i), del CRR e alla parte 3, titolo IV, capo 2, sezione 3, del CRR.

020 — 040

RISCHIO GENERICO

Posizioni in strumenti di capitale soggette al rischio generico (articolo 343 del CRR) e relativi requisiti di fondi propri conformemente alla parte 3, titolo IV, capo 2, sezione 3, del CRR.

Entrambe le ripartizioni (021/022 e 030/040) riguardano tutte le posizioni soggette al rischio generico.

Nelle righe 021 e 022 sono segnalate informazioni relative alla ripartizione per strumenti. Per calcolare i requisiti di fondi propri si fa riferimento unicamente alla ripartizione nelle righe 030 e 040.

021

Derivati

Derivati considerati nel calcolo del rischio di strumenti di capitale di posizioni del portafoglio di negoziazione tenuto conto degli articoli 329 e 332, ove applicabili.

022

Altre attività e passività

Strumenti diversi dai derivati compresi nel calcolo del rischio di strumenti di capitale di posizioni del portafoglio di negoziazione.

030

Contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati soggetti a un metodo particolare

Contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati e soggetti a un metodo particolare conformemente all'articolo 344, paragrafi 1 e 4, del CRR. Queste posizioni sono soggette soltanto al rischio generico e, di conseguenza, non vanno segnalate nella riga (050).

040

Strumenti di capitale diversi dai contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati

Altre posizioni in strumenti di capitale soggette a rischio specifico e relativi requisiti di fondi propri conformemente all'articolo 343 e all'articolo 344, paragrafo 3, del CRR.

050

RISCHIO SPECIFICO

Posizioni in strumenti di capitale soggette a rischio specifico e relativo requisito di fondi propri conformemente all'articolo 342 e all'articolo 344, paragrafo 4, del CRR.

080

METODO PARTICOLARE PER IL RISCHIO DI POSIZIONE IN OIC

Il CRR non classifica queste posizioni esplicitamente né nel rischio di tasso di interesse né nel rischio di strumenti di capitale. A fini di segnalazione, sono inserite nel modello MKR SA EQU.

Posizioni in quote di OIC se i requisiti patrimoniali sono calcolati conformemente all'articolo 348, paragrafo 1, del CRR. Applicabile quando le posizioni in quote di OIC o negli strumenti sottostanti non sono trattate conformemente ai metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capo 5 (riferimento all'“impiego di modelli interni per il calcolo dei requisiti di fondi propri”), del CRR.

In caso di applicazione del metodo particolare previsto dall'articolo 348, paragrafo 1, prima frase, del CRR, l'importo da segnalare è il 32 % della posizione netta dell'esposizione verso OIC in questione. In caso di applicazione del metodo particolare di cui all'articolo 348, paragrafo 1, seconda frase, del CRR, l'importo da segnalare è il valore più basso tra il 32 % della posizione netta della pertinente esposizione verso OIC e la differenza tra il 40 % di questa posizione netta e i requisiti di fondi propri che derivano dal rischio di cambio associato a questa esposizione verso OIC.

Se sono applicabili i metodi specifici di cui all'articolo 350 del CRR, la segnalazione di queste posizioni segue gli investimenti sottostanti. In tal caso, quindi, queste posizioni sarebbero segnalate nelle pertinenti righe del modello MKR SA TDI o del modello MKR SA EQU.

090 — 130

REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE OPZIONI (RISCHI NON DELTA)

Articolo 329, paragrafi 2 e 3, del CRR.

I requisiti aggiuntivi per opzioni correlati a rischi diversi dal rischio delta sono segnalati nel metodo utilizzato per il calcolo.

5.5.   C 22.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER IL RISCHIO DI CAMBIO (MKR SA FX)

5.5.1.   Osservazioni di carattere generale

151.

Gli enti segnalano informazioni sulle posizioni in ciascuna valuta (compresa la valuta utilizzata per le segnalazioni) e i relativi requisiti di fondi propri per il cambio, trattati secondo il metodo standardizzato. La posizione è calcolata per ciascuna valuta (compreso l'euro), l'oro e le posizioni in quote di OIC. Le righe da 100 a 470 di questo modello sono compilate anche se gli enti non sono tenuti a calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di cambio a norma dell'articolo 351 del CRR.

152.

Le voci per memoria del modello sono compilate separatamente per tutte le valute degli Stati membri dell'Unione europea e per le valute seguenti: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY, nonché per tutte le altre valute.

5.5.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna

020-030

TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE)

Posizioni lorde dovute ad attività, importi da ricevere ed elementi analoghi di cui all'articolo 352, paragrafo 1, del CRR. A norma dell'articolo 352, paragrafo 2, e previa autorizzazione delle autorità competenti, non sono segnalate le posizioni che un ente detiene al fine specifico di salvaguardarsi dagli effetti negativi dei tassi di cambio sui suoi coefficienti conformemente all'articolo 92, paragrafo 1, e le posizioni relative agli elementi che sono già dedotti nel calcolo dei fondi propri.

040-050

POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE)

Articolo 352, paragrafo 3 e paragrafo 4, prima e seconda frase, e articolo 353 del CRR.

Le posizioni nette sono calcolate per ciascuna valuta; pertanto vi possono essere contemporaneamente posizioni lunghe e posizioni corte.

060-080

POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE

Articolo 352, paragrafo 4, terza frase, e articoli 353 e 354 del CRR.

060-070

POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE (LUNGHE E CORTE)

Le posizioni nette lunghe e corte di ciascuna valuta sono calcolate deducendo il totale delle posizioni corte dal totale delle posizioni lunghe.

Si sommano le posizioni nette lunghe di ciascuna operazione in una valuta per ottenere la posizione netta lunga in quella data valuta.

Si sommano le posizioni nette corte di ciascuna operazione in una valuta per ottenere la posizione netta corta in quella data valuta.

Le posizioni non compensate sono aggiunte alle posizioni soggette a copertura patrimoniale per altre valute (riga 030) nella colonna (060) o (070) a seconda del regolamento a breve o lungo termine.

080

POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE (COMPENSATE)

Posizioni compensate per valute strettamente correlate.

 

COPERTURA PATRIMONIALE DEL RISCHIO (%)

Secondo la definizione degli articoli 351 e 354; coperture patrimoniali del rischio espresse in percentuale.

090

REQUISITI DI FONDI PROPRI

Copertura patrimoniale di qualsiasi posizione pertinente conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 3, del CRR.

100

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR. Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5.


Riga

010

POSIZIONI TOTALI NELLE VALUTE NON UTILIZZATE PER LE SEGNALAZIONI

Posizioni nelle valute non utilizzate per le segnalazioni e relativi requisiti di fondi propri conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto i), e all'articolo 352, paragrafi 2 e 4, del CRR (per conversione nella valuta utilizzata).

020

VALUTE STRETTAMENTE CORRELATE

Posizioni e relativi requisiti di fondi propri per le valute di cui all'articolo 354 del CRR.

030

TUTTE LE ALTRE VALUTE (compresi gli OIC trattati come valute diverse)

Posizioni e relativi requisiti di fondi propri per le valute soggette alla procedura generale di cui all'articolo 351 e all'articolo 352, paragrafi 2 e 4, del CRR.

Segnalazione di OIC trattati come valute diverse ai sensi dell'articolo 353 del CRR

Sono previsti due trattamenti diversi degli OIC trattati come valute distinte per il calcolo dei requisiti patrimoniali:

1.

il metodo modificato per il trattamento degli investimenti in oro, se la direzione dell'investimento in OIC non è disponibile (gli OIC in questione sono aggiunti alla posizione complessiva netta in valuta dell'ente);

2.

se la direzione dell'investimento in OIC è disponibile, gli OIC in questione sono aggiunti alla posizione complessiva aperta in valuta (lunga o corta a seconda della direzione dell'OIC).

La segnalazione degli OIC in questione segue di conseguenza il calcolo dei requisiti patrimoniali.

040

ORO

Posizioni e relativi requisiti di fondi propri per le valute soggette alla procedura generale di cui all'articolo 351 e all'articolo 352, paragrafi 2 e 4, del CRR.

050 — 090

REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE OPZIONI (RISCHI NON DELTA)

Articolo 352, paragrafi 5 e 6, del CRR.

I requisiti aggiuntivi per opzioni correlati a rischi diversi dal rischio delta sono segnalati nel metodo utilizzato per il calcolo.

100-120

Ripartizione delle posizioni totali (comprese le valute utilizzate per le segnalazioni) per tipo di esposizione

Le posizioni totali sono ripartite per derivati, altre attività e passività ed elementi fuori bilancio.

100

Attività e passività diverse dagli elementi fuori bilancio e dai derivati

Le posizioni non comprese nella riga 110 o nella riga 120 sono segnalate in questa voce.

110

Elementi fuori bilancio

Elementi compresi nell'allegato I del CRR, tranne quelli inclusi come operazioni di finanziamento tramite titoli e operazioni con regolamento a lungo termine o derivanti da un accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti.

120

Derivati

Posizioni valutate conformemente all'articolo 352 del CRR.

130-480

VOCI PER MEMORIA: POSIZIONI IN VALUTA

Le voci per memoria del modello sono compilate separatamente per tutte le valute degli Stati membri dell'Unione europea e per le valute seguenti: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY, nonché per tutte le altre valute.

5.6.   C 23.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER LE MERCI (MKR SA COM)

5.6.1.   Osservazioni di carattere generale

153.

In questo modello vanno inserite informazioni riguardanti le posizioni in merci e i relativi requisiti di fondi propri trattati secondo l'approccio standardizzato.

5.6.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna

010 — 020

TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE)

Posizioni lorde lunghe/corte considerate posizioni nella stessa merce conformemente all'articolo 357, paragrafi 1 e 4, del CRR (cfr. anche articolo 359, paragrafo 1, del CRR).

030 — 040

POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE)

Secondo la definizione dell'articolo 357, paragrafo 3, del CRR.

050

POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE

Posizioni nette che, secondo i differenti metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capo 4, del CRR, ricevono una copertura patrimoniale.

060

REQUISITI DI FONDI PROPRI

Copertura patrimoniale di qualsiasi posizione pertinente conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 4, del CRR.

070

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR. Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5.


Riga

010

POSIZIONI TOTALI IN MERCI

Posizioni in merci e relativi requisiti di fondi propri per il rischio di mercato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto iii), del CRR e della parte tre, titolo IV, capo 4, del CRR.

020 — 060

POSIZIONI PER CATEGORIA MERCEOLOGICA

A fini di segnalazione le merci sono raggruppate nelle quattro categorie merceologiche principali di cui alla tabella 2 dell'articolo 361 del CRR.

070

METODO BASATO SULLE FASCE DI SCADENZA

Posizioni in merci soggette al metodo basato sulle fasce di scadenza di cui all'articolo 359 del CRR.

080

METODO BASATO SULLE FASCE DI SCADENZA AMPLIATO

Posizioni in merci soggette al metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato di cui all'articolo 361 del CRR.

090

METODO SEMPLIFICATO

Posizioni in merci soggette al metodo semplificato di cui all'articolo 360 del CRR.

100-140

REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE OPZIONI (RISCHI NON DELTA)

Articolo 358, paragrafo 4, del CRR.

I requisiti aggiuntivi per opzioni correlati ai rischi diversi dal rischio delta sono segnalati nel metodo utilizzato per il calcolo.

5.7.   C 24.00 — MODELLI INTERNI PER IL RISCHIO DI MERCATO (MKR IM)

5.7.1.   Osservazioni di carattere generale

154.

Questo modello contiene una ripartizione dei dati del valore a rischio (VaR) e del valore a rischio in condizioni di stress (SVaR) secondo i diversi rischi di mercato (debito, strumenti di capitale, cambio, merci) e altre informazioni rilevanti per il calcolo dei requisiti di fondi propri.

155.

In linea generale, la segnalazione dipende dalla struttura del modello degli enti, ossia dal fatto che l'ente segnali i dati relativi al rischio generico e al rischio specifico separatamente o insieme. Lo stesso vale per la scomposizione del VaR/SVaR tra le categorie di rischio (rischio di tasso d'interesse, di strumenti di capitale, di posizione in merci e di cambio). L'ente può non segnalare le scomposizioni su indicate se è in grado di dimostrare che la segnalazione di questi dati sarebbe ingiustificatamente onerosa.

5.7.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna

030-040

Valore a rischio

Perdita potenziale massima che risulterebbe con una data probabilità da una variazione di prezzo a un orizzonte temporale specificato.

030

Fattore moltiplicativo (mc) x media dei 60 giorni lavorativi precedenti (VaRavg)

Articolo 364, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 365, paragrafo 1, del CRR.

040

Giorno precedente (VaRt-1)

Articolo 364, paragrafo 1, lettera a), punto i), e articolo 365, paragrafo 1, del CRR.

050-060

Valore a rischio in condizioni di stress

Perdita potenziale massima che risulterebbe con una data probabilità da una variazione di prezzo a un orizzonte temporale specificato, ottenuta tramite l'immissione di parametri calibrati su dati storici per un periodo continuato di dodici mesi di stress finanziario pertinente per il portafoglio dell'ente.

050

Fattore moltiplicativo (ms) x media dei 60 giorni lavorativi precedenti (SVaRavg)

Articolo 364, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e articolo 365, paragrafo 1, del CRR.

060

Ultimo disponibile (SVaRt-1)

Articolo 364, paragrafo 1, lettera b), punto i), e articolo 365, paragrafo 1, del CRR.

070-080

COPERTURA PATRIMONIALE PER IL RISCHIO INCREMENTALE DI DEFAULT E DI MIGRAZIONE

Perdita potenziale massima che risulterebbe da una variazione di prezzo correlata a rischi di default e di migrazione calcolati conformemente all'articolo 364, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con la parte tre, titolo IV, capo 5, sezione 4, del CRR.

070

Misura media su 12 settimane

Articolo 364, paragrafo 2, lettera b), punto ii), in combinato disposto con la parte tre, titolo IV, capo 5, sezione 4, del CRR.

080

Ultima misura

Articolo 364, paragrafo 2, lettera b), punto i), in combinato disposto con la parte tre, titolo IV, capo 5, sezione 4, del CRR.

090-110

COPERTURA PATRIMONIALE PER TUTTI I RISCHI DI PREZZO PER IL CTP

090

REQUISITO MINIMO

Articolo 364, paragrafo 3, lettera c), del CRR.

Corrisponde all'8 % della copertura patrimoniale calcolata conformemente all'articolo 338, paragrafo 1, del CRR per tutte le posizioni della copertura patrimoniale per “tutti i rischi di prezzo”.

100-110

MISURA MEDIA SU 12 SETTIMANE E ULTIMA MISURA

Articolo 364, paragrafo 3, lettera b).

110

ULTIMA MISURA

Articolo 364, paragrafo 3, lettera a).

120

REQUISITI DI FONDI PROPRI

Requisiti citati nell'articolo 364 del CRR per tutti i fattori di rischio, tenuto conto degli effetti di correlazione, ove applicabili, più il rischio incrementale di default e di migrazione e tutti i rischi di prezzo per il CTP, esclusi però le coperture patrimoniali delle posizioni verso la cartolarizzazione e i derivati su crediti di tipo nth-to-default conformemente all'articolo 364, paragrafo 2, del CRR.

130

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR. Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5.

140

Numero di scostamenti (durante i 250 giorni lavorativi precedenti)

Di cui all'articolo 366 del CRR.

150-160

Fattore moltiplicativo del valore a rischio (mc) e fattore moltiplicativo del valore a rischio in condizioni di stress (ms)

Di cui all'articolo 366 del CRR.

170 — 180

COPERTURA PRESUNTA PER IL REQUISITO MINIMO DEL CTP — POSIZIONI NETTE LUNGHE/CORTE PONDERATE DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE

Gli importi segnalati e che servono da base di calcolo del requisito minimo di copertura patrimoniale per tutti i rischi di prezzo conformemente all'articolo 364, paragrafo 3, lettera c), del CRR, tengono conto della facoltà di cui all'articolo 335 del CRR, che permette a un ente di fissare, per il prodotto della posizione ponderata e della posizione netta, un massimale pari alla perdita massima possibile relativa al rischio di default.


Riga

010

POSIZIONI TOTALI

Parte del rischio di posizione, di cambio e di posizione in merci di cui all'articolo 363, paragrafo 1, del CRR correlata ai fattori di rischio specificati nell'articolo 367, paragrafo 2, del CRR.

Nelle colonne da 030 a 060 (VaR e SVaR), la cifra segnalata nella riga del totale non è uguale alla scomposizione delle cifre del VaR/SVaR delle pertinenti componenti del rischio; pertanto la scomposizione corrisponde a voci per memoria.

020

STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI

Parte del rischio di posizione di cui all'articolo 363, paragrafo 1, del CRR correlata ai fattori di rischio di tasso d'interesse specificati nell'articolo 367, paragrafo 2, del CRR.

030

STRUMENTO DI DEBITO NEGOZIATI — RISCHIO GENERICO

Rischio generico così come definito nell'articolo 362 del CRR.

040

STRUMENTO DI DEBITO NEGOZIATI — RISCHIO SPECIFICO

Rischio specifico così come definito nell'articolo 362 del CRR.

050

STRUMENTI DI CAPITALE

Parte del rischio di posizione di cui all'articolo 363, paragrafo 1, del CRR correlata ai fattori di rischio di strumenti di capitale specificati nell'articolo 367, paragrafo 2, del CRR.

060

STRUMENTI DI CAPITALE — RISCHIO GENERICO

Rischio generico così come definito nell'articolo 362 del CRR.

070

STRUMENTI DI CAPITALE — RISCHIO SPECIFICO

Rischio specifico così come definito nell'articolo 362 del CRR.

080

RISCHIO DI CAMBIO

Articolo 363, paragrafo 1, e articolo 367, paragrafo 2, del CRR.

090

RISCHIO DI POSIZIONE IN MERCI

Articolo 363, paragrafo 1, e articolo 367, paragrafo 2, del CRR.

100

IMPORTO COMPLESSIVO PER IL RISCHIO GENERICO

Rischio di mercato dovuto a movimenti generali di mercato di strumenti di debito negoziati, strumenti di capitale, cambio e merci. VaR del rischio generico di tutti i fattori di rischio (tenuto conto degli effetti di correlazione, ove applicabili).

110

IMPORTO COMPLESSIVO PER IL RISCHIO SPECIFICO

Componente del rischio specifico di strumenti di debito negoziati e strumenti di capitale. VaR del rischio specifico degli strumenti di capitale e strumenti di debito negoziati interni al portafoglio di negoziazione (tenuto conto degli effetti di correlazione, ove applicabili).

5.8.   C 25.00 — RISCHIO DI RETTIFICA DI VALORE SU CREDITI (CVA)

5.8.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna

010

Valore dell'esposizione

Articolo 271 del CRR, conformemente all'articolo 382 del CRR.

EAD totale di tutte le operazioni soggette a copertura del rischio di rettifica di valore su crediti.

020

di cui: derivati OTC

Articolo 271 del CRR in combinato disposto con l'articolo 382, paragrafo 1, del CRR.

Parte dell'esposizione totale al rischio di controparte dovuta esclusivamente a derivati OTC. Gli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni e detengono derivati OTC e operazioni di finanziamento tramite titoli nel medesimo insieme di attività soggette a compensazione non sono tenuti a segnalare questa informazione.

030

di cui: operazioni di finanziamento tramite titoli

Articolo 271 del CRR in combinato disposto con l'articolo 382, paragrafo 2, del CRR.

La parte dell'esposizione totale al rischio di controparte dovuta esclusivamente a derivati su operazioni di finanziamento tramite titoli. Gli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni e detengono derivati OTC e operazioni di finanziamento tramite titoli nel medesimo insieme di attività soggette a compensazione non sono tenuti a segnalare questa informazione.

040

FATTORE MOLTIPLICATIVO (mc) × MEDIA DEI 60 GIORNI LAVORATIVI PRECEDENTI (VaRavg)

Articolo 383 del CRR, conformemente all'articolo 363, paragrafo 1, lettera d), del CRR.

Calcolo del valore a rischio basato sui modelli interni per il rischio di mercato.

050

GIORNO PRECEDENTE (VaRt-1)

Cfr. le istruzioni relative alla colonna 040.

060

FATTORE MOLTIPLICATIVO (ms) × MEDIA DEI 60 GIORNI LAVORATIVI PRECEDENTI (SVaRavg)

Cfr. le istruzioni relative alla colonna 040.

070

ULTIMO DISPONIBILE (SVaRt-1)

Cfr. le istruzioni relative alla colonna 040.

080

REQUISITI DI FONDI PROPRI

Articolo 92, paragrafo 3, lettera d), del CRR.

Requisiti di fondi propri per il rischio di rettifica di valore su crediti calcolato secondo il metodo prescelto.

090

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR.

Requisiti di fondi propri moltiplicati per 12,5.

 

Voci per memoria

100

Numero di controparti

Articolo 382 del CRR.

Numero delle controparti comprese nel calcolo dei fondi propri per il rischio di rettifica di valore su crediti.

Le controparti sono un sottoinsieme di debitori. Esistono soltanto nelle operazioni su derivati e nelle operazioni di finanziamento tramite titoli, nelle quali sono semplicemente l'altra parte contrattuale.

110

di cui: utilizzo di una variabile proxy per determinare il differenziale creditizio

Numero di controparti per le quali il differenziale creditizio è stato determinato utilizzando una variabile proxy invece dei dati di mercato osservati direttamente.

120

CVA SOSTENUTO

Accantonamenti contabili dovuti al calo del merito di credito delle controparti dei derivati.

130

SINGLE NAME CDS

Articolo 386, paragrafo 1, lettera a), del CRR.

Importi nozionali totali dei single name CDS utilizzati come copertura di un rischio di rettifica di valore su crediti.

140

CDS DELL'INDICE

Articolo 386, paragrafo 1, lettera b), del CRR.

Importi nozionali totali di CDS dell'indice utilizzati come copertura di un rischio di rettifica di valore su crediti.


Riga

010

RISCHIO TOTALE DI CVA

Somma delle righe da 020 a 040 in funzione dell'applicabilità.

020

In base al metodo avanzato

Metodo avanzato di calcolo del rischio di rettifica di valore su crediti previsto dall'articolo 383 del CRR.

030

In base al metodo standardizzato

Metodo standardizzato di calcolo del rischio di rettifica di valore su crediti previsto dall'articolo 384 del CRR.

040

In base al metodo dell'esposizione originaria

Importi soggetti all'applicazione dell'articolo 385 del CRR.»


(1)  I dati richiesti agli enti in questo modello sono segnalati su base accumulata per l'anno civile della segnalazione (ossia dal 1o gennaio dell'anno corrente).

(2)  Gli “enti autonomi” non fanno parte di un gruppo né si consolidano nello stesso paese in cui sono soggetti ai requisiti di fondi propri.


ALLEGATO III

1.   Stato patrimoniale [prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria]

1.3   Patrimonio netto

 

Riferimenti

Disaggregazione nella tabella

Valore contabile

010

010

Capitale

IAS 1, paragrafo 54, lettera r); articolo 22 della BAD

46

 

020

Capitale versato

IAS 1, paragrafo 78, lettera e)

 

 

030

Capitale richiamato ma non versato

IAS 1, paragrafo 78, lettera e); allegato V, parte 2, punto 14

 

 

040

Sovrapprezzo azioni

IAS 1, paragrafo 78, lettera e); articolo 4, paragrafo 1, punto 124, del CRR

46

 

050

Strumenti di capitale emessi diversi dal capitale

Allegato V, parte 2, punti 15-16

46

 

060

Componente di patrimonio netto degli strumenti finanziari composti

IAS 32, paragrafi 28-29; allegato V, parte 2, punto 15

 

 

070

Altri strumenti di capitale emessi

Allegato V, parte 2, punto 16

 

 

080

Altro patrimonio netto

IFRS 2, paragrafo 10; allegato V, parte 2, punto 17

 

 

090

Altre componenti di conto economico complessivo accumulate

Articolo 4, paragrafo 1, punto 100, del CRR

46

 

095

Voci che non saranno riclassificate nell'utile (perdita) d'esercizio

IAS 1, paragrafo 82A, lettera a)

 

 

100

Attività materiali

IAS 16, paragrafi 39-41

 

 

110

Attività immateriali

IAS 38, paragrafi 85-87

 

 

120

Utili o (-) perdite attuariali risultanti da piani pensionistici a benefici definiti

IAS 1, paragrafo 7

 

 

122

Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita

IFRS 5, paragrafo 38, IG esempio 12

 

 

124

Quota di altri ricavi e costi rilevati relativi a investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate

IAS 1, paragrafo 82, lettera h); IAS 28, paragrafo 11

 

 

128

Voci che possono essere riclassificate nell'utile (perdita) d'esercizio

IAS 1, paragrafo 82A, lettera a)

 

 

130

Copertura di investimenti netti in gestioni estere [parte efficace]

IAS 39, paragrafo 102, lettera a)

 

 

140

Conversione di valuta estera

IAS 21, paragrafo 52, lettera b); IAS 21, paragrafi 32 e 38-49

 

 

150

Derivati di copertura. Copertura di flussi finanziari [parte efficace]

IFRS 7, paragrafo 23, lettera c); IAS 39, paragrafi 95-101

 

 

160

Attività finanziarie disponibili per la vendita

IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto ii); IAS 39, paragrafo 55, lettera b)

 

 

170

Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita

IFRS 5, paragrafo 38, IG esempio 12

 

 

180

Quota di altri ricavi e costi rilevati relativi a investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate

IAS 1, paragrafo 82, lettera h); IAS 28, paragrafo 11

 

 

190

Utili non distribuiti

Articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del CRR

 

 

200

Riserve di rivalutazione

IFRS 1, paragrafi 30 e D5-D8; allegato V, parte 2, punto 18

 

 

210

Altre riserve

IAS 1, paragrafo 54; IAS 1, paragrafo 78, lettera e)

 

 

220

Riserve o perdite accumulate di investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate

IAS 28, paragrafo 11; allegato V, parte 2, punto 19

 

 

230

Altro

allegato V, parte 2, punto 19

 

 

240

(-) Azioni proprie

IAS 1, paragrafo 79, lettera a), punto vi); IAS 32, paragrafi 33-34, AG 14, AG 36; allegato V, parte 2, punto 20

46

 

250

Utile o perdita attribuibile ai soci della controllante

IAS 27, paragrafo 28; IAS 1, paragrafo 81B, lettera b), punto ii)

2

 

260

(-) Acconti su dividendi

IAS 32, paragrafo 35

 

 

270

Partecipazioni di minoranza

IAS 27, paragrafo 4; IAS 1, paragrafo 54, lettera q); IAS 27, paragrafo 27

 

 

280

Altre componenti di conto economico complessivo accumulate

IAS 27, paragrafi 27-28; articolo 4, paragrafo 1, punto 100, del CRR

46

 

290

Altre posizioni

IAS 27, paragrafi 27-28

46

 

300

TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO

IAS 1, paragrafo 9, lettera c), IG6

46

 

310

TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO E TOTALE DELLE PASSIVITÀ

IAS 1, IG6

 

 

16.   Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio

16.1   Interessi attivi e passivi per strumento e per settore della controparte

 

Esercizio corrente

 

Riferimenti

Ricavi

Costi

Allegato V, parte 2, punto 95

Allegato V, parte 2, punto 95

010

020

010

Derivati — Negoziazione

IAS 39, paragrafo 9; allegato V, parte 2, punto 96

 

 

020

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punto 26

 

 

030

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

040

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

050

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

060

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

070

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

080

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punto 27

 

 

090

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

100

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

110

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

120

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

130

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

140

Famiglie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)

 

 

150

Altre attività

Allegato V, parte 1, punto 51

 

 

160

Depositi

Allegato 2, parte 2, punto 9, del regolamento BCE/2008/32

 

 

170

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

180

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

190

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

200

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

210

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

220

Famiglie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)

 

 

230

Titoli di debito emessi

Allegato V, parte 1, punto 31

 

 

240

Altre passività finanziarie

Allegato V, parte 1, punti 32-34

 

 

250

Derivati — Contabilizzazione delle operazioni di copertura, rischio di tasso di interesse

Allegato V, parte 2, punto 95

 

 

260

Altre passività

Allegato V, parte 2, punto 10

 

 

270

INTERESSE

IAS 18, paragrafo 35, lettera b); IAS 1, paragrafo 97

 

 

16.2   Utili o perdite da eliminazione contabile di attività e di passività finanziarie non misurate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

 

Riferimenti

Esercizio corrente

010

010

Strumenti di capitale

IAS 32, paragrafo 11

 

020

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punto 26

 

030

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punto 27

 

040

Depositi

Allegato 2, parte 2, punto 9, del regolamento BCE/2008/32

 

050

Titoli di debito emessi

Allegato V, parte 1, punto 31

 

060

Altre passività finanziarie

Allegato V, parte 1, punti 32-34

 

070

UTILI O (-) PERDITE DA ELIMINAZIONE CONTABILE DI ATTIVITÀ E DI PASSIVITÀ FINANZIARIE NON MISURATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO A PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO, AL NETTO

IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punti v)-vii); IAS 39, paragrafo 55, lettera a)

 

16.3   Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione per strumento

 

Riferimenti

Esercizio corrente

 

010

010

Derivati

IAS 39, paragrafo 9

 

020

Strumenti di capitale

IAS 32, paragrafo 11

 

030

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punto 26

 

040

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punto 27

 

050

Posizioni corte

IAS 39, AG 15, lettera b)

 

060

Depositi

Allegato 2, parte 2, punto 9, del regolamento BCE/2008/32

 

070

Titoli di debito emessi

Allegato V, parte 1, punto 31

 

080

Altre passività finanziarie

Allegato V, parte 1, punti 32-34

 

090

UTILI O (-) PERDITE DA ATTIVITÀ E PASSIVITÀ POSSEDUTE PER NEGOZIAZIONE, AL NETTO

IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i)

 

16.4.   Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione per rischio

 

Riferimenti

Esercizio corrente

 

010

010

Strumenti correlati al tasso d'interesse e relativi derivati

Allegato V, parte 2, punto 99, lettera a)

 

020

Strumenti di capitale e relativi derivati

Allegato V, parte 2, punto 99, lettera b)

 

030

Operazioni sui cambi e derivati relativi a tassi di cambio e oro

Allegato V, parte 2, punto 99, lettera c)

 

040

Strumenti correlati al rischio di credito e relativi derivati

Allegato V, parte 2, punto 99, lettera d)

 

050

Derivati correlati a merci

Allegato V, parte 2, punto 99, lettera e)

 

060

Altro

Allegato V, parte 2, punto 99, lettera f)

 

070

UTILI O (-) PERDITE DA ATTIVITÀ E PASSIVITÀ POSSEDUTE PER NEGOZIAZIONE, AL NETTO

IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i)

 

16.5   Utili o perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo per strumento

 

Riferimenti

Esercizio corrente

Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito

 

Allegato V, parte 2, punto 100

010

020

010

Strumenti di capitale

IAS 32, paragrafo 11

 

 

020

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punto 26

 

 

030

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punto 27

 

 

040

Depositi

Allegato 2, parte 2, punto 9, del regolamento BCE/2008/32

 

 

050

Titoli di debito emessi

Allegato V, parte 1, punto 31

 

 

060

Altre passività finanziarie

Allegato V, parte 1, punti 32-34

 

 

070

UTILI O (-) PERDITE DA ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO A PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO, AL NETTO

IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i)

 

 

16.6   Utili o perdite derivanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura

 

Riferimenti

Esercizio corrente

010

010

Variazioni del fair value (valore equo) dello strumento di copertura [compresa la cessazione]

IFRS 7, paragrafo 24, lettera a), punto i)

 

020

Variazioni del fair value (valore equo) dell'elemento coperto attribuibili al rischio coperto

IFRS 7, paragrafo 24, lettera a), punto ii)

 

030

Inefficacia rilevata a prospetto di conto economico complessivo derivante da coperture di flussi finanziari

IFRS 7, paragrafo 24, lettera b)

 

040

Inefficacia rilevata a prospetto di conto economico complessivo derivante da coperture di investimenti netti in gestioni estere

IFRS 7, paragrafo 24, lettera c)

 

050

UTILI O (-) PERDITE RISULTANTI DALLA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA, AL NETTO

IFRS 7, paragrafo 24

 

16.7   Riduzione di valore di attività finanziarie e non finanziarie

 

Esercizio corrente

 

 

Riferimenti

Incrementi

Allegato V, parte 2, punto 102

Storni

Allegato V, parte 2, punto 102

Totale

Riduzione di valore accumulata

010

020

030

040

010

Riduzione di valore o (-) storno della riduzione di valore di attività finanziarie misurate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

IFRS 7, paragrafo 20, lettera e)

 

 

 

 

020

Attività finanziarie rilevate al costo

IFRS 7, paragrafo 20, lettera e); IAS 39, paragrafo 66

 

 

 

 

030

Attività finanziarie disponibili per la vendita

IFRS 7, paragrafo 20, lettera e); IAS 39, paragrafi 67-70

 

 

 

 

040

Finanziamenti e crediti

IFRS 7, paragrafo 20, lettera e); IAS 39, paragrafi 63-65

 

 

 

 

050

Investimenti posseduti fino a scadenza

IFRS 7, paragrafo 20, lettera e); IAS 39, paragrafi 63-65

 

 

 

 

060

Riduzione di valore o (-) storno della riduzione di valore di investimenti in filiazioni joint venture e società collegate

IAS 28, paragrafi 40-43

 

 

 

 

070

Filiazioni

IFRS 10, Appendice A

 

 

 

 

080

Joint ventures

IAS 28, paragrafo 3

 

 

 

 

090

Società collegate

IAS 28, paragrafo 3

 

 

 

 

100

Riduzione di valore o (-) storno della riduzione di valore di attività non finanziarie

IAS 36, paragrafo 126, lettere a) e b)

 

 

 

 

110

Immobili, impianti e macchinari

IAS 16, paragrafo 73, lettera e), punti v)-vi)

 

 

 

 

120

Investimenti immobiliari

IAS 40, paragrafo 79, lettera d), punto v)

 

 

 

 

130

Avviamento

IAS 36, paragrafo 10 b; IAS 36, paragrafi 88-99 e 124; IFRS 3, Appendice B, punto 67, lettera d), punto v)

 

 

 

 

140

Altre attività immateriali

IAS 38, paragrafo 118, lettera e), punti iv) e v)

 

 

 

 

145

Altro

IAS 36, paragrafo 126, lettere a) e b)

 

 

 

 

150

TOTALE

 

 

 

 

 

160

Interessi attivi maturati su attività finanziarie che hanno subito una riduzione di valore

IFRS 7, paragrafo 20, lettera d); IAS 39, AG 93

 

 

 

 

20.   Disaggregazione geografica

20.1   Disaggregazione geografica delle attività per luogo di attività

 

Riferimenti

Valore contabile

Attività nazionali

Attività non nazionali

Allegato V, parte 2, punto 107

Allegato V, parte 2, punto 107

010

020

010

Cassa, disponibilità presso banche centrali ed altri depositi a vista

IAS 1, paragrafo 54, lettera i)

 

 

020

Cassa

Allegato V, parte 2, punto 1

 

 

030

Disponibilità presso banche centrali

Allegato V, parte 2, punto 2

 

 

040

Altri depositi a vista

Allegato V, parte 2, punto 3

 

 

050

Attività finanziarie possedute per negoziazione

IFRS 7, paragrafo 8, lettera a), punto ii); IAS 39, paragrafo 9 e AG14

 

 

060

Derivati

IAS 39, paragrafo 9

 

 

070

Strumenti di capitale

IAS 32, paragrafo 11

 

 

080

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

 

090

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

 

100

Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

IFRS 7, paragrafo 8, lettera a), punto i); IAS 39, paragrafo 9

 

 

110

Strumenti di capitale

IAS 32, paragrafo 11

 

 

120

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

 

130

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

 

140

Attività finanziarie disponibili per la vendita

IFRS 7, paragrafo 8, lettera d); IAS 39, paragrafo 9

 

 

150

Strumenti di capitale

IAS 32, paragrafo 11

 

 

160

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

 

170

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

 

180

Finanziamenti e crediti

IFRS 7, paragrafo 8, lettera c); IAS 39, paragrafo 9, AG16, AG26; allegato V, parte 1, punto 16

 

 

190

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

 

200

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

 

210

Investimenti posseduti fino a scadenza

IFRS 7, paragrafo 8, lettera b); IAS 39, paragrafo 9, AG16, AG26

 

 

220

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

 

230

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

 

240

Derivati — contabilizzazione delle operazioni di copertura

IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 9

 

 

250

Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse

IAS 39, paragrafo 89A, lettera a)

 

 

260

Attività materiali

 

 

 

270

Attività immateriali

IAS 1, paragrafo 54, lettera c); articolo 4, paragrafo 1, punto 115, del CRR

 

 

280

Investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate

IAS 1, paragrafo 54, lettera e); allegato V, parte 2, punto 4

 

 

290

Attività fiscali

IAS 1, paragrafo 54, lettere n)-o)

 

 

300

Altre attività

Allegato V, parte 2, punto 5

 

 

310

Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita

IAS 1, paragrafo 54, lettera j); IFRS 5, paragrafo 38

 

 

320

ATTIVITÀ

IAS 1, paragrafo 9, lettera a), IG 6

 

 

46.   Prospetto delle variazioni di patrimonio netto

Fonti di variazioni del patrimonio netto

Riferimenti

Capitale

Sovrapprezzo azioni

Strumenti di capitale emessi diversi dal capitale

Altro patrimonio netto

Altre componenti di conto economico complessivo accumulate

Utili non distribuiti

Riserve di rivalutazione

IAS 1, paragrafo 106, e paragrafo 54, lettera r)

IAS 1, paragrafo 106, e paragrafo 78, lettera e)

IAS 1, paragrafo 106; allegato V, parte 2, punti 15-16

IAS 1, paragrafo 106; allegato V, parte 2, punto 17

IAS 1, paragrafo 106

Articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del CRR

IFRS 1, paragrafo 30, D5-D8

010

020

030

040

050

060

070

010

Saldo di apertura [prima della rideterminazione]

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Effetti della correzione di errori

IAS 1, paragrafo 106, lettera b); IAS 8, paragrafo 42

 

 

 

 

 

 

 

030

Effetti delle variazioni delle politiche contabili

IAS 1, paragrafo 106, lettera b); IAS 1, IG6; IAS 8, paragrafo 22

 

 

 

 

 

 

 

040

Saldo di apertura [esercizio corrente]

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Emissione di azioni ordinarie

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)

 

 

 

 

 

 

 

060

Emissione di azioni privilegiate

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)

 

 

 

 

 

 

 

070

Emissione di altri strumenti di capitale

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)

 

 

 

 

 

 

 

080

Esercizio o scadenza di altri strumenti di capitale emessi

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)

 

 

 

 

 

 

 

090

Conversione del debito in azioni

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)

 

 

 

 

 

 

 

100

Riduzione di capitale

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)

 

 

 

 

 

 

 

110

Dividendi

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii); IAS 32, paragrafo 35; IAS 1, IG6

 

 

 

 

 

 

 

120

Acquisto di azioni proprie

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii); IAS 32, paragrafo 33

 

 

 

 

 

 

 

130

Vendita o cancellazione di azioni proprie

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii); IAS 32, paragrafo 33

 

 

 

 

 

 

 

140

Riclassificazione di strumenti finanziari da patrimonio netto a passività

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)

 

 

 

 

 

 

 

150

Riclassificazione di strumenti finanziari da passività a patrimonio netto

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)

 

 

 

 

 

 

 

160

Trasferimenti tra le componenti del patrimonio netto

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)

 

 

 

 

 

 

 

170

Aumento o (-) diminuzione del patrimonio netto risultante da aggregazioni aziendali

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)

 

 

 

 

 

 

 

180

Pagamenti basati su azioni

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii); IFRS 2, paragrafo 10

 

 

 

 

 

 

 

190

Altri aumenti o (-) diminuzioni del patrimonio netto

IAS 1, paragrafo 106, lettera d)

 

 

 

 

 

 

 

200

Totale del conto economico complessivo per l'esercizio

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punti i)-ii); IAS 1, paragrafo 81A, lettera c); IAS 1, IG6

 

 

 

 

 

 

 

210

Saldo di chiusura [esercizio corrente]

 

 

 

 

 

 

 

 


Fonti di variazioni del patrimonio netto

Riferimenti

Altre riserve

(-) Azioni proprie

Utile o (-) perdita attribuibile ai soci dell'impresa madre (-) Acconti su dividendi

(-) Acconti su dividendi

Partecipazioni di minoranza

Totale

Altre componenti di conto economico complessivo accumulate

Altre posizioni

IAS 1, paragrafo 106, e paragrafo 54, lettera c)

IAS 1, paragrafo 106; IAS 32, paragrafi 33 e 34; allegato V, parte 2, punto 20

IAS 1, paragrafo 106, lettera a) e paragrafo 83, lettera a), punto ii)

IAS 1, paragrafo 106; IAS 32, paragrafo 35

IAS 27, paragrafi 27-28 IAS 1, paragrafo 54, lettera q) e paragrafo 106, lettera a); IAS 27, paragrafi 27-28

IAS 27, paragrafi 27-28 IAS 1, paragrafo 54, lettera q) e paragrafo 106, lettera a); IAS 27, paragrafi 27-28

IAS 1, paragrafo 9, lettera c), IG6

080

090

100

110

120

130

140

010

Saldo di apertura [prima della rideterminazione]

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Effetti della correzione di errori

IAS 1, paragrafo 106, lettera b); IAS 8, paragrafo 42

 

 

 

 

 

 

 

030

Effetti delle variazioni delle politiche contabili

IAS 1, paragrafo 106, lettera b); IAS 1, IG6; IAS 8, paragrafo 22

 

 

 

 

 

 

 

040

Saldo di apertura [esercizio corrente]

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Emissione di azioni ordinarie

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)

 

 

 

 

 

 

 

060

Emissione di azioni privilegiate

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)

 

 

 

 

 

 

 

070

Emissione di altri strumenti di capitale

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)

 

 

 

 

 

 

 

080

Esercizio o scadenza di altri strumenti di capitale emessi

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)

 

 

 

 

 

 

 

090

Conversione del debito in azioni

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)

 

 

 

 

 

 

 

100

Riduzione di capitale

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)

 

 

 

 

 

 

 

110

Dividendi

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii); IAS 32, paragrafo 35; IAS 1, IG6

 

 

 

 

 

 

 

120

Acquisto di azioni proprie

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii); IAS 32, paragrafo 33

 

 

 

 

 

 

 

130

Vendita o cancellazione di azioni proprie

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii); IAS 32, paragrafo 33

 

 

 

 

 

 

 

140

Riclassificazione di strumenti finanziari da patrimonio netto a passività

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)

 

 

 

 

 

 

 

150

Riclassificazione di strumenti finanziari da passività a patrimonio netto

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)

 

 

 

 

 

 

 

160

Trasferimenti tra le componenti del patrimonio netto

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)

 

 

 

 

 

 

 

170

Aumento o (-) diminuzione del patrimonio netto risultante da aggregazioni aziendali

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)

 

 

 

 

 

 

 

180

Pagamenti basati su azioni

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii); IFRS 2, paragrafo 10

 

 

 

 

 

 

 

190

Altri aumenti o (-) diminuzioni del patrimonio netto

IAS 1, paragrafo 106, lettera d)

 

 

 

 

 

 

 

200

Totale del conto economico complessivo per l'esercizio

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punti i)-ii); IAS 1, paragrafo 81A, lettera c); IAS 1, IG6

 

 

 

 

 

 

 

210

Saldo di chiusura [esercizio corrente]

 

 

 

 

 

 

 

 


ALLEGATO IV

1.   Stato patrimoniale [prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria]

1.3   Patrimonio netto

 

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Disaggregazione nella tabella

Valore contabile

010

010

Capitale

Articolo 4 «Passivo», paragrafo 9 e articolo 22, della BAD

IAS 1, paragrafo 54, lettera r); articolo 22 della BAD

46

 

020

Capitale versato

Articolo 4 «Passivo», paragrafo 9, della BAD

IAS 1, paragrafo 78, lettera e)

 

 

030

Capitale richiamato ma non versato

Articolo 4 «Passivo», paragrafo 9, della BAD

IAS 1, paragrafo 78, lettera e); allegato V, parte 2, punto 14

 

 

040

Sovrapprezzo azioni

Articolo 4 «Passivo», paragrafo 10, della BAD; articolo 4, paragrafo 1, punto 124, del CRR

IAS 1, paragrafo 78, lettera e); articolo 4, paragrafo 1, punto 124, del CRR

46

 

050

Strumenti di capitale emessi diversi dal capitale

Allegato V, parte 2, punti 15-16

Allegato V, parte 2, punti 15-16

46

 

060

Componente di patrimonio netto degli strumenti finanziari composti

Articolo 42 bis, paragrafo 5 bis, della quarta direttiva; allegato V, parte 2, punto 15

IAS 39, paragrafi 28-29; allegato V, parte 2, punto 15

 

 

070

Altri strumenti di capitale emessi

Allegato V, parte 2, punto 16

Allegato V, parte 2, punto 16

 

 

080

Altro patrimonio netto

Allegato V, parte 2, punto 17

IFRS 2, paragrafo 10; Allegato V, parte 2, punto 17

 

 

090

Altre componenti di conto economico complessivo accumulate

articolo 4, paragrafo 1, punto 100, del CRR

articolo 4, paragrafo 1, punto 100, del CRR

46

 

095

Voci che non saranno riclassificate nell'utile (perdita) d'esercizio

 

IAS 1, paragrafo 82A, lettera a)

 

 

100

Attività materiali

 

IAS 16, paragrafi 39-41

 

 

110

Attività immateriali

 

IAS 38, paragrafi 85-87

 

 

120

Utili o (-) perdite attuariali derivanti da piani pensionistici a benefici definiti

 

IAS 1, paragrafo 7

 

 

122

Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita

 

IFRS 5, paragrafo 38, IG esempio 12

 

 

124

Quota di altri ricavi e costi rilevati relativi a investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate

 

IAS 1, paragrafo 82, lettera h); IAS 28, paragrafo 11

 

 

128

Voci che possono essere riclassificate nell'utile (perdita) d'esercizio

 

IAS 1, paragrafo 82A, lettera b)

 

 

130

Copertura di investimenti netti in gestioni estere [parte efficace]

Articolo 42 bis, paragrafi 1 e 5 bis, della quarta direttiva

IAS 39, paragrafo 102, lettera a)

 

 

140

Conversione di valuta estera

Articolo 39, paragrafo 6, della BAD

IAS 21, paragrafo 52, lettera b); IAS 21, paragrafi 32 e 38-49

 

 

150

Derivati di copertura. Copertura di flussi finanziari [parte efficace]

Articolo 42 bis, paragrafi 1 e 5 bis, della quarta direttiva

IFRS 7, paragrafo 23, lettera c); IAS 39, paragrafi 95-101

 

 

160

Attività finanziarie disponibili per la vendita

Articolo 42 bis, paragrafi 1 e 5 bis, della quarta direttiva

IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto ii); IAS 39, paragrafo 55, lettera b)

 

 

170

Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita

 

IFRS 5, paragrafo 38, IG esempio 12

 

 

180

Quota di altri ricavi e costi rilevati relativi a investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate

 

IAS 1, paragrafo 82, lettera h); IAS 28, paragrafo 11

 

 

190

Utili non distribuiti

Articolo 4 «Passivo», paragrafo 13, della BAD; articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del CRR

articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del CRR

 

 

200

Riserve di rivalutazione

Articolo 4 «Passivo», paragrafo 12, della BAD

IFRS 1, paragrafi 30 e D5-D8; allegato V, parte 2, punto 18

 

 

201

Attività materiali

Articolo 33, paragrafo 1, lettera c), della quarta direttiva

 

 

 

202

Strumenti di capitale

Articolo 33, paragrafo 1, lettera c), della quarta direttiva

 

 

 

203

Titoli di debito

Articolo 33, paragrafo 1, lettera c), della quarta direttiva

 

 

 

204

Altro

Articolo 33, paragrafo 1, lettera c), della quarta direttiva

 

 

 

205

Riserve rilevate al fair value (valore equo)

Articolo 42 bis, paragrafo 1, della quarta direttiva

 

 

 

206

Copertura di investimenti netti in gestioni estere

Articolo 42 bis, paragrafo 1, della quarta direttiva; articolo 42 bis, paragrafo 1, lettera b)

 

 

 

207

Derivati di copertura. Copertura di flussi finanziari

Articolo 42 bis, paragrafo 1, della quarta direttiva; articolo 42 quater, paragrafo 1, lettera a); articolo 30, lettera a), del CRR

 

 

 

208

Derivati di copertura. Altre coperture

Articolo 42 bis, paragrafo 1, della quarta direttiva; articolo 42 quater, paragrafo 1, lettera a)

 

 

 

209

Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto

Articolo 42 bis, paragrafo 1, della quarta direttiva; articolo 42 quater, paragrafo 2

 

 

 

210

Altre riserve

Articolo 4 «Passivo», paragrafi 11-13, della BAD

IAS 1, paragrafo 54; IAS 1, paragrafo 78, lettera e)

 

 

215

Fondi per i rischi bancari generali [se presentati nel patrimonio netto]

Articolo 38, paragrafo 1, della BAD; articolo 4, paragrafo 1, punto 112, del CRR; allegato V, parte 1, punto 38

 

 

 

220

Riserve o perdite accumulate da investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate

Articolo 59, paragrafo 4, della quarta direttiva; allegato V, parte 2, punto 19

IAS 28, paragrafo 11; allegato V, parte 2, punto 19

 

 

230

Altro

allegato V, parte 2, punto 19

allegato V, parte 2, punto 19

 

 

235

Differenze di primo consolidamento

Articolo 19, paragrafo 1, lettera c), della settima direttiva

 

 

 

240

(-) Azioni proprie

«Passivo», voce C III 7 e voce D III 2, della quarta direttiva; allegato V, parte 2, punto 20

IAS 1, paragrafo 79, lettera a), punto vi); IAS 32, paragrafi 33-34, AG 14 e AG 36; allegato V, parte 2, punto 20

46

 

250

Utile o perdita attribuibile ai soci della controllante

Articolo 4 «Passivo», paragrafo 14, della BAD

IAS 27, paragrafo 28; IAS 1, paragrafo 81B, lettera b), punto ii)

2

 

260

(-) Acconti sui dividendi

Articolo 26, paragrafo 2, lettera b), del CRR;

IAS 32, paragrafo 35

 

 

270

Partecipazioni di minoranza

Articolo 21 della settima direttiva

IAS 27, paragrafo 4; IAS 1, paragrafo 54, lettera q); IAS 27, paragrafo 27

 

 

280

Altre componenti di conto economico complessivo accumulate

articolo 4, paragrafo 1, punto 100, del CRR

IAS 27, paragrafi 27-28; articolo 4, paragrafo 1, punto 100, del CRR

46

 

290

Altre posizioni

 

IAS 27, paragrafi 27-28

46

 

300

TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO

 

IAS 1, paragrafo 9, lettera c) e IG 6

46

 

310

TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO E TOTALE DELLE PASSIVITÀ

Articolo 4 «Passivo» della BAD

IAS 1, IG6

 

 

16.   Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio

16.1   Interessi attivi e passivi per strumento e per settore della controparte

 

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Esercizio corrente

Ricavi

Costi

Allegato V, parte 2, punto 95

Allegato V, parte 2, punto 95

010

020

010

Derivati — Negoziazione

Allegato II del CRR; allegato V, parte 2, punto 96

IAS 39, paragrafo 9; allegato V, parte 2, punto 96

 

 

020

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punto 26

Allegato V, parte 1, punto 26

 

 

030

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

040

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

050

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

060

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

070

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

080

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punto 27

Allegato V, parte 1, punto 27

 

 

090

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

100

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

110

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

120

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

130

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

140

Famiglie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)

 

 

150

Altre attività

Allegato V, parte 1, punto 51

Allegato V, parte 1, punto 51

 

 

160

Depositi

Allegato 2, parte 2, punto 9, del regolamento BCE/2008/32

Allegato 2, parte 2, punto 9, del regolamento BCE/2008/32

 

 

170

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

180

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

190

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

200

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

210

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

220

Famiglie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)

 

 

230

Titoli di debito emessi

Allegato V, parte 1, punto 31

Allegato V, parte 1, punto 31

 

 

240

Altre passività finanziarie

Allegato V, parte 1, punti 32-34

Allegato V, parte 1, punti 32-34

 

 

250

Derivati — Contabilizzazione delle operazioni di copertura, rischio di tasso di interesse

Allegato V, parte 2, punto 95

Allegato V, parte 2, punto 95

 

 

260

Altre passività

Allegato V, parte 2, punto 10

Allegato V, parte 2, punto 10

 

 

270

INTERESSE

Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafi 1 e 2, della BAD

IAS 18, paragrafo 35, lettera b); IAS 1, paragrafo 97

 

 

16.2   Utili o perdite da eliminazione contabile di attività e di passività finanziarie non misurate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo per strumento

 

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Esercizio corrente

010

010

Strumenti di capitale

Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del regolamento BCE/2008/32

IAS 32, paragrafo 11

 

020

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punto 26

Allegato V, parte 1, punto 26

 

030

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punto 27

Allegato V, parte 1, punto 27

 

040

Depositi

Allegato 2, parte 2, punto 9, del regolamento BCE/2008/32

Allegato 2, parte 2, punto 9, del regolamento BCE/2008/32

 

050

Titoli di debito emessi

Allegato V, parte 1, punto 31

Allegato V, parte 1, punto 31

 

060

Altre passività finanziarie

Allegato V, parte 1, punti 32-34

Allegato V, parte 1, punti 32-34

 

070

UTILI O (-) PERDITE DA ELIMINAZIONE CONTABILE DI ATTIVITÀ E DI PASSIVITÀ FINANZIARIE NON MISURATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO A PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO, AL NETTO

Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 6, della BAD

IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punti v)-vii); IAS 39, paragrafo 55, lettera a)

 

16.3   Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione per strumento

 

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Esercizio corrente

010

010

Derivati

Allegato II del CRR

IAS 39, paragrafo 9

 

020

Strumenti di capitale

Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del regolamento BCE/2008/32

IAS 32, paragrafo 11

 

030

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punto 26

Allegato V, parte 1, punto 26

 

040

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punto 27

Allegato V, parte 1, punto 27

 

050

Posizioni corte

 

IAS 39, AG 15, lettera b)

 

060

Depositi

Allegato 2, parte 2, punto 9, del regolamento BCE/2008/32

Allegato 2, parte 2, punto 9, del regolamento BCE/2008/32

 

070

Titoli di debito emessi

Allegato V, parte 1, punto 31

Allegato V, parte 1, punto 31

 

080

Altre passività finanziarie

Allegato V, parte 1, punti 32-34

Allegato V, parte 1, punti 32-34

 

090

UTILI O (-) PERDITE RISULTANTI DA ATTIVITÀ E PASSIVITÀ POSSEDUTE PER NEGOZIAZIONE, AL NETTO

Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 6, della BAD

IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i)

 

100

Derivati

Allegato II del CRR

 

 

110

Strumenti di capitale

Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del regolamento BCE/2008/32

 

 

120

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punto 26

 

 

130

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punto 27

 

 

140

Posizioni corte

 

 

 

150

Depositi

Allegato 2, parte 2, punto 9, del regolamento BCE/2008/32

 

 

160

Titoli di debito emessi

Allegato V, parte 1, punto 31

 

 

170

Altre passività finanziarie

Allegato V, parte 1, punti 32-34

 

 

180

UTILI O (-) PERDITE DA ATTIVITÀ E PASSIVITÀ PER NEGOZIAZIONE, AL NETTO

Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 6, della BAD

 

 

16.4   Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione per rischio

 

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Esercizio corrente

010

010

Strumenti correlati al tasso d'interesse e relativi derivati

Allegato V, parte 2, punto 99, lettera a)

Allegato V, parte 2, punto 99, lettera a)

 

020

Strumenti di capitale e relativi derivati

Allegato V, parte 2, punto 99, lettera b)

Allegato V, parte 2, punto 99, lettera b)

 

030

Operazioni sui cambi e derivati relativi a tassi di cambio e oro

Allegato V, parte 2, punto 99, lettera c)

Allegato V, parte 2, punto 99, lettera c)

 

040

Strumenti correlati al rischio di credito e relativi derivati

Allegato V, parte 2, punto 99, lettera d)

Allegato V, parte 2, punto 99, lettera d)

 

050

Derivati correlati a merci

Allegato V, parte 2, punto 99, lettera e)

Allegato V, parte 2, punto 99, lettera e)

 

060

Altro

Allegato V, parte 2, punto 99, lettera f)

Allegato V, parte 2, punto 99, lettera f)

 

070

UTILI O (-) PERDITE RISULTANTI DA ATTIVITÀ E PASSIVITÀ POSSEDUTE PER NEGOZIAZIONE, AL NETTO

Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 6, della BAD

IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i)

 

080

Strumenti correlati al tasso d'interesse e relativi derivati

Allegato V, parte 2, punto 99, lettera a)

 

 

090

Strumenti di capitale e relativi derivati

Allegato V, parte 2, punto 99, lettera b)

 

 

100

Operazioni sui cambi e derivati relativi a tassi di cambio e oro

Allegato V, parte 2, punto 99, lettera c)

 

 

110

Strumenti correlati al rischio di credito e relativi derivati

Allegato V, parte 2, punto 99, lettera d)

 

 

120

Derivati correlati a merci

Allegato V, parte 2, punto 99, lettera e)

 

 

130

Altro

Allegato V, parte 2, punto 99, lettera f)

 

 

140

UTILI O (-) PERDITE DA ATTIVITÀ E PASSIVITÀ PER NEGOZIAZIONE, AL NETTO

Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 6, della BAD

 

 

16.5   Utili o perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo per strumento

 

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Esercizio corrente

Variazioni del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito

 

Allegato V, parte 2, punto 100

010

020

010

Strumenti di capitale

Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del regolamento BCE/2008/32

IAS 32, paragrafo 11

 

 

020

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punto 26

Allegato V, parte 1, punto 26

 

 

030

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punto 27

Allegato V, parte 1, punto 27

 

 

040

Depositi

Allegato 2, parte 2, punto 9, del regolamento BCE/2008/32

Allegato 2, parte 2, punto 9, del regolamento BCE/2008/32

 

 

050

Titoli di debito emessi

Allegato V, parte 1, punto 31

Allegato V, parte 1, punto 31

 

 

060

Altre passività finanziarie

Allegato V, parte 1, punti 32-34

Allegato V, parte 1, punti 32-34

 

 

070

UTILI O (-) PERDITE DA ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO A PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO, AL NETTO

Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 6, della BAD

IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i)

 

 

080

Strumenti di capitale

Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del regolamento BCE/2008/32

 

 

 

090

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punto 26

 

 

 

100

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punto 27

 

 

 

110

Depositi

Allegato 2, parte 2, punto 9, del regolamento BCE/2008/32

 

 

 

120

Titoli di debito emessi

Allegato V, parte 1, punto 31

 

 

 

130

Altre passività finanziarie

Allegato V, parte 1, punti 32-34

 

 

 

140

UTILI O (-) PERDITE DA ATTIVITÀ E PASSIVITÀ NON PER NEGOZIAZIONE, AL NETTO

Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 6, della BAD

 

 

 

16.6   Utili o perdite derivanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura

 

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Esercizio corrente

010

010

Variazioni del fair value (valore equo) dello strumento di copertura [compresa la cessazione]

Articolo 42 bis, paragrafi 1 e 5 bis della quarta direttiva; articolo 42 quater, paragrafo 1, lettera a)

IFRS 7, paragrafo 24, lettera a), punto i)

 

020

Variazioni del fair value (valore equo) dell'elemento coperto attribuibili al rischio coperto

Articolo 42 bis, paragrafi 1 e 5 bis della quarta direttiva; articolo 42 quater, paragrafo 1, lettera a)

IFRS 7, paragrafo 24, lettera a), punto ii)

 

030

Inefficacia rilevata a prospetto di conto economico complessivo delle coperture di flussi finanziari

Articolo 42 bis, paragrafi 1 e 5 bis della quarta direttiva; articolo 42 quater, paragrafo 1, lettera a)

IFRS 7, paragrafo 24, lettera b)

 

040

Inefficacia rilevata a prospetto di conto economico complessivo delle coperture di investimenti netti in gestioni estere

Articolo 42 bis, paragrafi 1 e 5 bis della quarta direttiva; articolo 42 quater, paragrafo 1, lettera a)

IFRS 7, paragrafo 24, lettera c)

 

050

UTILI O (-) PERDITE RISULTANTI DALLA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA, AL NETTO

Articolo 42 bis, paragrafi 1 e 5 bis e articolo 42 quater, paragrafo 1, lettera a), della quarta direttiva;

IFRS 7, paragrafo 24

 

16.7   Riduzione di valore di attività finanziarie e non finanziarie

 

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Esercizio corrente

 

Incrementi

Allegato V, parte 2, punto 102

Storni

Allegato V, parte 2, punto 102

Totale

Riduzioni di valore accumulate

010

020

030

040

010

Riduzione di valore o (-) storno della riduzione di valore di attività finanziarie misurate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

Articoli 35-37 della BAD

IFRS 7, paragrafo 20, lettera e)

 

 

 

 

020

Attività finanziarie rilevate al costo

 

IFRS 7, paragrafo 20, lettera e); IAS 39, paragrafo 66

 

 

 

 

030

Attività finanziarie disponibili per la vendita

 

IFRS 7, paragrafo 20, lettera e); IAS 39, paragrafi 67-70

 

 

 

 

040

Finanziamenti e crediti

 

IFRS 7, paragrafo 20, lettera e); IAS 39, paragrafi 63-65

 

 

 

 

050

Investimenti posseduti fino alla scadenza

 

IFRS 7, paragrafo 20, lettera e); IAS 39, paragrafi 63-65

 

 

 

 

060

Riduzione di valore o (-) storno della riduzione di valore di investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate

Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafi 13 e 14, della BAD

IAS 28, paragrafi 40-43

 

 

 

 

070

Filiazioni

 

IFRS 10, allegato A

 

 

 

 

080

Joint venture

 

IAS 28, paragrafo 3

 

 

 

 

090

Società collegate

Articolo 17 della quarta direttiva

IAS 28, paragrafo 3

 

 

 

 

100

Riduzione di valore o (-) storno della riduzione di valore di attività non finanziarie

 

IAS 36, paragrafo 126, lettere a) e b)

 

 

 

 

110

Immobili, impianti e macchinari

Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 9, della BAD

IAS 16, paragrafo 73, lettera e), punti v)-vi)

 

 

 

 

120

Investimenti immobiliari

Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 9, della BAD

IAS 40, paragrafo 79, lettera d), punto v)

 

 

 

 

130

Avviamento

Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 9, della BAD

IAS 36, paragrafo 10b; IAS 36, paragrafi 88-99 e 124; IFRS 3, allegato B, punto 67, lettera d), punto v)

 

 

 

 

140

Altre attività immateriali

Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 9, della BAD

IAS 38, paragrafo 118, lettera e), punti iv) e v)

 

 

 

 

145

Altro

 

IAS 36, paragrafo 126, lettere a) e b)

 

 

 

 

150

TOTALE

 

 

 

 

 

 

160

Interessi attivi maturati su attività finanziarie che hanno subito una riduzione di valore

 

IFRS 7, paragrafo 20, lettera d); IAS 39, AG 93

 

 

 

 

20.   Disaggregazione geografica

20.1   Disaggregazione geografica delle attività per luogo di attività

 

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Valore contabile

Attività nazionali

Attività non nazionali

Allegato V, parte 2, punto 107

Allegato V, parte 2, punto 107

010

020

010

Cassa, disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista

Articolo 4 «Attivo», paragrafo 1, della BAD

IAS 1, paragrafo 54, lettera i)

 

 

020

Cassa

Allegato V, parte 2, punto 1

Allegato V, parte 2, punto 1

 

 

030

Disponibilità presso banche centrali

Articolo 13, paragrafo 2, della BAD; allegato V, parte 2, punto 2

allegato V, parte 2, punto 2

 

 

040

Altri depositi a vista

 

Allegato V, parte 2, punto 3

 

 

050

Attività finanziarie possedute per negoziazione

Articolo 42 bis, paragrafi 1 e 5 bis della quarta direttiva; IAS 39, paragrafo 9

IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto ii); IAS 39, paragrafo 9, AG 14

 

 

060

Derivati

Allegato II del CRR

IAS 39, paragrafo 9

 

 

070

Strumenti di capitale

Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del regolamento BCE/2008/32

IAS 32, paragrafo 11

 

 

080

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

 

090

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

 

091

Attività finanziarie per negoziazione

allegato V, parte 1, punto 15

 

 

 

092

Derivati

Allegato II del CRR; allegato V, parte 1, punto 15

 

 

 

093

Strumenti di capitale

Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del regolamento BCE/2008/32

 

 

 

094

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

 

 

095

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

 

 

100

Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

Articolo 42 bis, paragrafi 1 e 5 bis della quarta direttiva; IAS 39, paragrafo 9

IFRS 7, paragrafo 8, lettera a), punto i); IAS 39, paragrafo 9

 

 

110

Strumenti di capitale

Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del regolamento BCE/2008/32

IAS 32, paragrafo 11

 

 

120

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

 

130

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

 

140

Attività finanziarie disponibili per la vendita

Articolo 42 bis, paragrafi 1 e 5 bis della quarta direttiva; IAS 39, paragrafo 9

IFRS 7, paragrafo 8, lettera d); IAS 39, paragrafo 9

 

 

150

Strumenti di capitale

Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del regolamento BCE/2008/32

IAS 32, paragrafo 11

 

 

160

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

 

170

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

 

171

Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione misurate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

Articolo 42 bis, paragrafi 1 e 4, della quarta direttiva

 

 

 

172

Strumenti di capitale

Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del regolamento BCE/2008/32

 

 

 

173

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

 

 

174

Prestiti e anticipazioni

Articolo 42 bis, paragrafo 1 e paragrafo 4, lettera b), della quarta direttiva; Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

 

 

175

Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto

Articolo 42 bis, paragrafo 1, della quarta direttiva; articolo 42 quater, paragrafo 2

 

 

 

176

Strumenti di capitale

Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del regolamento BCE/2008/32

 

 

 

177

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

 

 

178

Prestiti e anticipazioni

Articolo 42 bis, paragrafo 1 e paragrafo 4, lettera b), della quarta direttiva; Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

 

 

180

Finanziamenti e crediti

Articolo 42 bis, paragrafo 4, lettera b) e paragrafo 5 bis, della quarta direttiva; IAS 39, paragrafo 9

IFRS 7, paragrafo 8, lettera c); IAS 39, paragrafo 9, AG16, AG26; allegato V, parte 1, punto 16

 

 

190

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

 

200

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

 

210

Investimenti posseduti fino alla scadenza

Articolo 42 bis, paragrafo 4, lettera a) e paragrafo 5 bis, della quarta direttiva; IAS 39, paragrafo 9

IFRS 7, paragrafo 8, lettera b); IAS 39, paragrafo 9, AG16, AG26

 

 

220

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

 

230

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

 

231

Strumenti di debito non per negoziazione misurati secondo un metodo basato sul costo

Articolo 37, paragrafo 1, della BAD; articolo 42 bis, paragrafo 4, lettera b); allegato V, parte 1, punto 16

 

 

 

232

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

 

 

233

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

 

 

234

Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione

Articoli 35-37, della BAD; allegato V, parte 1, punto 17

 

 

 

235

Strumenti di capitale

Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del regolamento BCE/2008/32

 

 

 

236

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

 

 

237

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

 

 

240

Derivati — Contabilizzazione delle operazioni di copertura

Articolo 42 bis, paragrafi 1 e 5 bis della quarta direttiva; articolo 42 quater, paragrafo 1, lettera a); IAS 39, paragrafo 9; allegato V, parte 1, punto 19

IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 9

 

 

250

Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse

Articolo 42 bis, paragrafi 5 e 5 bis della quarta direttiva; IAS 39, paragrafo 89A, lettera a)

IAS 39, paragrafo 89A, lettera a)

 

 

260

Attività materiali

Articolo 4 «Attivo», paragrafo 10, della BAD

 

 

 

270

Attività immateriali

Articolo 4 «Attivo», paragrafo 9, della BAD; articolo 4, paragrafo 1, punto 115, del CRR

IAS 1, paragrafo 54, lettera c); articolo 4, paragrafo 1, punto 115, del CRR

 

 

280

Investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate

Articolo 4 «Attivo», paragrafo 7-8, della BAD; articolo 17 della quarta direttiva; allegato V, parte 2, punto 4

IAS 1, paragrafo 54, lettera e); allegato V, parte 2, punto 4

 

 

290

Attività fiscali

 

IAS 1, paragrafo 54, lettere n)-o)

 

 

300

Altre attività

Allegato V, parte 2, punto 5

Allegato V, parte 2, punto 5

 

 

310

Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita

 

IAS 1, paragrafo 54, lettera j); IFRS 5, paragrafo 38

 

 

320

ATTIVITÀ

Articolo 4 «Attivo» della BAD

IAS 1, paragrafo 9, lettera a), IG 6

 

 

46.   Prospetto delle variazioni di patrimonio netto

Fonti di variazioni del patrimonio netto

 

 

Capitale

Sovrapprezzo azioni

Strumenti di capitale emessi diversi dal capitale

Altro patrimonio netto

Altre componenti di conto economico complessivo accumulate

Utili non distribuiti

Riserve di rivalutazione

Riserve rilevate al fair value (valore equo)

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

IAS 1, paragrafo 106, e paragrafo 54, lettera r)

IAS 1, paragrafo 106, e paragrafo 78, lettera e)

IAS 1, paragrafo 106; allegato V, parte 2, punti 15-16

IAS 1, paragrafo 106; Allegato V, parte 2, punto 17

IAS 1, paragrafo 106

articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del CRR

IFRS 1, paragrafo 30, D5-D8

 

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Articolo 4 «Passivo», paragrafo 9 e articolo 22, della BAD

Articolo 4 «Passivo», paragrafo 10, della BAD; articolo 4, paragrafo 1, punto 124, del CRR

Allegato V, parte 2, punti 15-17

Allegato V, parte 2, punto 17

Articolo 42 bis, paragrafi 1 e 5 bis, della quarta direttiva

Articolo 4 «Passivo», paragrafo 13, della BAD; articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del CRR

 

Articolo 4 «Passivo», paragrafo 12, della BAD

010

020

030

040

050

060

070

075

010

Saldo di apertura [prima della rideterminazione]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Effetti della correzione di errori

 

IAS 1, paragrafo 106, lettera b); IAS 8, paragrafo 42

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Effetti delle variazioni delle politiche contabili

 

IAS 1, paragrafo 106, lettera b); IAS 1, IG6; IAS 8, paragrafo 22

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Saldo di apertura [esercizio corrente]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Emissione di azioni ordinarie

 

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Emissione di azioni privilegiate

 

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Emissione di altri strumenti di capitale

 

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Esercizio o scadenza di altri strumenti di capitale emessi

 

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Conversione del debito in patrimonio netto

 

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Riduzione di capitale

 

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Dividendi

 

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii); IAS 32, paragrafo 35; IAS 1, IG6

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Acquisto di azioni proprie

 

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii); IAS 32, paragrafo 33

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Vendita o cancellazione di azioni proprie

 

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii); IAS 32, paragrafo 33

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Riclassificazione di strumenti finanziari da patrimonio netto a passività

 

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Riclassificazione di strumenti finanziari da passività a patrimonio netto

 

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Trasferimenti tra le componenti del patrimonio netto

 

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Aumento o (-) diminuzione del patrimonio netto risultante da aggregazioni aziendali

 

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Pagamenti basati su azioni

 

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii); IFRS 2, paragrafo 10

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Altri aumenti o (-) diminuzioni del patrimonio netto

 

IAS 1, paragrafo 106, lettera d)

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Totale del conto economico complessivo per l'esercizio

 

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punti i)-ii); IAS 1, paragrafo 81A, lettera c); IAS 1, IG6

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Saldo di chiusura [esercizio corrente]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fonti di variazioni del patrimonio netto

 

 

Altre riserve

Differenze di primo consolidamento

(-) Azioni proprie

Utile o (-) perdita attribuibile ai soci dell'impresa madre

(-) Acconti sui dividendi

Partecipazioni di minoranza

Totale

Altre componenti di conto economico complessivo accumulate

Altre posizioni

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

IAS 1, paragrafo 106, e paragrafo 54, lettera c)

 

IAS 1, paragrafo 106; IAS 32, paragrafi 33 e 34; allegato V, parte 2, punto 20

IAS 1, paragrafo 106, lettera a) e paragrafo 83, lettera a), punto ii)

IAS 1, paragrafo 106; IAS 32, paragrafo 35

IAS 27, paragrafi 27-28 IAS 1, paragrafo 54, lettera q) e paragrafo 106, lettera a); IAS 27, paragrafi 27-28

IAS 27, paragrafi 27-28 IAS 1, paragrafo 54, lettera q) e paragrafo 106, lettera a); IAS 27, paragrafi 27-28

IAS 1, paragrafo 9, lettera c), IG6

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

 

Articolo 19, paragrafo 1, lettera c), della settima direttiva

«Passivo», voce C III 7 e voce D III 2, della quarta direttiva; allegato V, parte 2, punto 20

Articolo 4 «Passivo», paragrafo 14, della BAD

Articolo 26, paragrafo 2, lettera b), del CRR;

Articolo 21 della settima direttiva

Articolo 21 della settima direttiva

 

080

085

090

100

110

120

130

140

010

Saldo di apertura [prima della rideterminazione]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Effetti della correzione di errori

 

IAS 1, paragrafo 106, lettera b); IAS 8, paragrafo 42

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Effetti delle variazioni delle politiche contabili

 

IAS 1, paragrafo 106, lettera b); IAS 1, IG6; IAS 8, paragrafo 22

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Saldo di apertura [esercizio corrente]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Emissione di azioni ordinarie

 

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Emissione di azioni privilegiate

 

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Emissione di altri strumenti di capitale

 

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Esercizio o scadenza di altri strumenti di capitale emessi

 

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Conversione del debito in patrimonio netto

 

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Riduzione di capitale

 

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Dividendi

 

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii); IAS 32, paragrafo 35; IAS 1, IG6

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Acquisto di azioni proprie

 

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii); IAS 32, paragrafo 33

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Vendita o cancellazione di azioni proprie

 

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii); IAS 32, paragrafo 33

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Riclassificazione di strumenti finanziari da patrimonio netto a passività

 

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Riclassificazione di strumenti finanziari da passività a patrimonio netto

 

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Trasferimenti tra le componenti del patrimonio netto

 

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Aumento o (-) diminuzione del patrimonio netto risultante da aggregazioni aziendali

 

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Pagamenti basati su azioni

 

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii); IFRS 2, paragrafo 10

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Altri aumenti o (-) diminuzioni del patrimonio netto

 

IAS 1, paragrafo 106, lettera d)

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Totale del conto economico complessivo per l'esercizio

 

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punti i)-ii); IAS 1, paragrafo 81A, lettera c); IAS 1, IG6

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Saldo di chiusura [esercizio corrente]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALLEGATO V

«ALLEGATO V

SEGNALAZIONE DELLE INFORMAZIONI FINANZIARIE

Indice

ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE 224

1.

Riferimenti 224

2.

Convenzioni 225

3.

Consolidamento 226

4.

Portafogli contabili 226

4.1.

Attività 226

4.2.

Passività 227

5.

Strumenti finanziari 227

5.1.

Attività finanziarie 227

5.2.

Passività finanziarie 228

6.

Disaggregazione della controparte 228
ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI 229

1.

Stato patrimoniale 229

1.1.

Attività (1.1) 229

1.2.

Passività (1.2) 229

1.3.

Patrimonio netto (1.3) 230

2.

Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio (2) 230

3.

Prospetto di Conto economico complessivo (3) 232

4.

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte (4) 232

5.

Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni per prodotto (5) 232

6.

Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazionii alle società non finanziarie per codice NACE (6) 233

7.

Attività finanziarie soggette a riduzione di valore scadute o che hanno subito una riduzione di valore (7) 234

8.

Disaggregazione delle passività finanziarie (8) 234

9.

Impegni all'erogazione di finanziament, garanzie finanziarie e altri impegni (9) 234

10.

Derivati (10 e 11) 236

10.1.

Classificazione dei derivati per tipo di rischio 236

10.2.

Importi da segnalare per i derivati 237

10.3.

Derivati classificati come “Coperture economiche” 238

10.4.

Disaggregazione dei derivati per settore della controparte 238

11.

Movimenti delle svalutazioni per perdite su crediti e riduzioni di valore degli strumenti di capitale (12) 239

12.

Garanzie reali e garanzie ricevute (13) 239

12.1.

Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni per garanzie reali e per garanzie(13.1) 239

12.2.

Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso nell'esercizio [possedute alla data della segnalazione] (13.2) 239

12.3.

Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso [attività materiali] accumulate (13.3) 240

13.

Gerarchia del Fair Value: strumenti finanziari al fair value (valore equo) (14) 240

14.

Eliminazione contabile e passività finanziarie associate ad attività finanziarie trasferite (15) 240

15.

Disaggregazione di voci selezionatE del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio (16) 241

15.1.

Interessi attivi e passivi per strumento e per settore della controparte (16.1) 241

15.2.

Utili o perdite da eliminazione contabile di attività e passività finanziarie non misurate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo per strumento (16.2) 241

15.3.

Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione per strumento (16.3) 241

15.4.

Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione per rischio (16.4) 241

15.5.

Utili o perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo per strumento (16.5) 242

15.6.

Utili o perdite derivanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura (16.6) 242

15.7.

Riduzione di valore delle attività finanziarie e non finanziarie (16.7) 242

16.

Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento del CRR (17) 242

17.

Disaggregazione geografica (20) 242

18.

Attività materiali e immateriali: attività soggette a leasing operativo (21) 243

19.

Gestione DI attività, custodia e altre funzioni di servizio (22) 243

19.1.

Ricavi e costi relativi a commissioni e compensi per attività (22.1) 243

19.2.

Attività interessate dai servizi forniti (22.2) 244

20.

Interessenze in entità strutturate non consolidate (30) 245

21.

Parti correlate (31) 245

21.1.

Parti correlate: importi dovuti a e importi da ricevere da (31.1) 245

21.2.

Parti correlate: costi e ricavi derivanti da operazioni con (31.2) 245

22.

Struttura del gruppo (40) 246

22.1.

Struttura del gruppo: “entità per entità” (40.1) 246

22.2.

Struttura del gruppo: “strumento per strumento” (40.2) 247

23.

Fair Value (Valore equo) (41) 247

23.1.

Gerarchia del Fair Value: strumenti finanziari a costo ammortizzato (41.1) 247

23.2.

Ricorso all'opzione del fair value (valore equo) (41.2) 247

23.3.

Strumenti finanziari ibridi non indicati al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo (41.3) 247

24.

Attività materiali e immateriali: valore contabile per metodo di misurazione (42) 247

25.

Accantonamenti (43) 247

26.

Piani a benefici definiti e benefici per i dipendenti (44) 248

26.1.

Componenti delle attività e passività nette dei piani a benefici definiti (44.1) 248

26.2.

Movimenti delle obbligazioni per benefici definiti (44.2) 248

26.3.

Voci per memoria [relative alle spese di personale] (44.3) 248

27.

Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell'utile (perdita) di esercizio (45) 248

27.1.

Utili o perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie diverse da quelle possedute per la vendita (45.2) 248

27.2.

Altri ricavi e costi operativi (45.3) 248

28.

prospetto delle variazioni di patrimonio netto (46) 249

29.

Esposizioni deteriorate (18) 249

30.

Esposizioni oggetto di misure di tolleranza (19) 251
ASSOCIAZIONE TRA CLASSI DI ESPOSIZIONI E SETTORI DELLA CONTROPARTE 255

PARTE 1

ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.   RIFERIMENTI

1.

Il presente allegato contiene istruzioni aggiuntive sui modelli per le informazioni finanziarie (in appresso “FINREP”) contenuti negli allegati III e IV del presente regolamento. Il presente allegato integra le istruzioni inserite in forma di riferimenti nei modelli di cui agli allegati III e IV.

2.

I punti di dati individuati nei modelli sono redatti in conformità delle regole di rilevazione, compensazione e valutazione della disciplina contabile applicabile, così come definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 77 del regolamento (UE) n. 575/2013 (“CRR”).

3.

Gli enti trasmettono soltanto le parti dei modelli che riguardano:

a)

le attività, le passività, gli strumenti di capitale, i ricavi e i costi rilevati dall'ente;

b)

le esposizioni e le attività fuori bilancio in cui l'ente è coinvolto;

c)

le operazioni compiute dall'ente;

d)

le regole di valutazione applicate dall'ente, compresi i metodi di stima delle svalutazioni per il rischio di credito.

4.

Ai fini degli allegati III e IV, nonché del presente allegato, si applicano le seguenti abbreviazioni:

a)   “regolamento IAS”: il regolamento (CE) n. 1606/2002;

b)   “IAS” o “IFRS”: gli “International Accounting Standards” (principi contabili internazionali) così come definiti nell'articolo 2 del “regolamento IAS” che sono stati adottati dalla Commissione;

c)   “regolamento BSI della BCE” o “BCE/2008/32”: il regolamento (CE) n. 25/2009 della Banca centrale europea (1);

d)   “regolamento NACE”: il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2);

e)   “BAD”: la direttiva 86/635/CEE del Consiglio (3);

f)   “4a direttiva”: la quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio (4);

g)   “GAAP nazionali”: i principi contabili generalmente accettati nazionali elaborati a norma della BAD;

h)   “SME”: le microimprese e le piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione C(2003)1422 della Commissione (5);

i)   “codice ISIN”: il codice internazionale identificativo degli strumenti finanziari, composto di dodici caratteri alfanumerici e che identifica in modo univoco un'emissione di strumenti finanziari;

j)   “codice LEI”: il codice identificativo globale del soggetto giuridico che identifica in modo univoco le parti di un'operazione finanziaria.

2.   CONVENZIONI

5.

Ai fini degli allegati III e IV, un punto di dati ombreggiato in grigio significa che quel punto non è richiesto o che non è possibile segnalarlo. Nell'allegato IV una riga o una colonna contenente riferimenti ombreggiati in nero significa che i corrispondenti punti di dati non devono essere trasmessi dagli enti che si attengono ai riferimenti riportati nella riga o colonna in questione.

6.

I modelli di cui agli allegati III e IV includono regole di convalida implicite stabilite nei modelli stessi mediante convenzioni.

7.

L'uso di parentesi nell'intestazione di una voce di un modello significa che quella voce deve essere sottratta per ottenere il totale, ma non significa che la voce in questione è segnalata come negativa.

8.

Le voci da segnalare come negative sono individuate nei modelli mediante l'inserimento di “(-)” all'inizio della relativa intestazione, come ad esempio in “(-) azioni proprie”.

9.

Nel “Modello dei punti di dati” (in appresso “DPM”) per i modelli di segnalazione delle informazioni finanziarie descritti negli allegati III e IV, ciascun punto di dati (cella) ha una “Voce di base” alla quale è assegnato l'attributo “Credito/debito”. In tal modo si garantisce che tutti i soggetti che segnalano i punti di dati si attengano alla “Convenzione dei segni” e si può conoscere l'attributo “Credito/debito” corrispondente a ciascun punto di dati.

10.

Il funzionamento di questa convenzione è illustrato schematicamente nella tabella 1.

Tabella 1.

Convenzioni credito/debito, segni positivi e negativi

Elemento

Credito/Debito

Saldo/Movimento

Cifra segnalata

Attività

Debito

Saldo delle attività

Positiva (“normale”, non occorre inserire il segno)

Aumento delle attività

Positiva (“normale”, non occorre inserire il segno)

Saldo negativo delle attività

Negativa (occorre inserire il segno meno “–”)

Diminuzione delle attività

Negativa (occorre inserire il segno meno “–”)

Costi

Saldo dei costi

Positiva (“normale”, non occorre inserire il segno)

Aumento dei costi

Positiva (“normale”, non occorre inserire il segno)

Saldo negativo (compresi gli storni) dei costi

Negativa (occorre inserire il segno meno “–”)

Diminuzione dei costi

Negativa (occorre inserire il segno meno “–”)

Passività

Credito

Saldo delle passività

Positiva (“normale”, non occorre inserire il segno)

Aumento delle passività

Positiva (“normale”, non occorre inserire il segno)

Saldo negativo delle passività

Negativa (occorre inserire il segno meno “–”)

Diminuzione delle passività

Negativa (occorre inserire il segno meno “–”)

Patrimonio netto

Saldo del patrimonio netto

Positiva (“normale”, non occorre inserire il segno)

Aumento del patrimonio netto

Positiva (“normale”, non occorre inserire il segno)

Saldo negativo del patrimonio netto

Negativa (occorre inserire il segno meno “–”)

Diminuzione del patrimonio netto

Negativa (occorre inserire il segno meno “–”)

Ricavi

Saldo dei ricavi

Positiva (“normale”, non occorre inserire il segno)

Aumento dei ricavi

Positiva (“normale”, non occorre inserire il segno)

Saldo negativo (compresi gli storni) dei ricavi

Negativa (occorre inserire il segno meno “–”)

Diminuzione dei ricavi

Negativa (occorre inserire il segno meno “–”)

3.   CONSOLIDAMENTO

11.

Ove non diversamente specificato nel presente allegato, i modelli FINREP sono predisposti secondo l'ambito del consolidamento prudenziale ai sensi della parte 1, titolo II, capo 2, sezione 2, del CRR. Per rilevare le rispettive filiazioni e joint ventures gli enti applicano gli stessi metodi applicati per il consolidamento prudenziale:

a)

agli enti può essere permesso o imposto di applicare il metodo del patrimonio netto, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 5, del CRR, agli investimenti in filiazioni assicurative e in filiazioni non finanziarie;

b)

agli enti può essere permesso di applicare il metodo del consolidamento proporzionale, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del CRR, alle filiazioni finanziarie;

c)

agli enti può essere imposto di applicare il metodo del consolidamento proporzionale, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, del CRR, agli investimenti in joint ventures.

4.   PORTAFOGLI CONTABILI

4.1.   Attività

12.

I “portafogli contabili” sono costituiti da strumenti finanziari aggregati in base alle regole di valutazione. Le aggregazioni non comprendono gli investimenti in filiazioni, joint ventures e società collegate, i saldi ottenibili a richiesta classificati come “Cassa, disponibilità presso banche centrali ed altri depositi a vista” e gli strumenti finanziari classificati come “Posseduti per la vendita” compresi nelle voci “Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita” e “Passività incluse in gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita”.

13.

Per le attività finanziarie si utilizzano i seguenti portafogli contabili basati sugli IFRS:

a)

“Attività finanziarie possedute per negoziazione”;

b)

“Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo”;

c)

“Attività finanziarie disponibili per la vendita”;

d)

“Finanziamenti e crediti”;

e)

“Investimenti posseduti fino a scadenza”.

14.

Per le attività finanziarie si utilizzano i seguenti portafogli contabili basati sui GAAP nazionali:

a)

“Attività finanziarie per negoziazione”;

b)

“Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione misurate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo”;

c)

“Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione misurate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto”;

d)

“Strumenti di debito non per negoziazione misurati secondo un metodo basato sul costo” e

e)

“Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione”.

15.

“Attività finanziarie per negoziazione” ha lo stesso significato assunto nei GAAP nazionali pertinenti basati sulla BAD. Nei GAAP nazionali basati sulla BAD, i derivati non posseduti a fini di contabilizzazione delle operazioni di copertura sono segnalati in questa voce senza considerare il metodo applicato per valutare questi contratti. Gli enti includono i contratti derivati nello stato patrimoniale soltanto se detti contratti sono rilevati in conformità della disciplina contabile pertinente.

16.

Per le attività finanziarie, i “metodi basati sul costo” comprendono le regole di valutazione utilizzate per valutare le attività finanziarie al costo, maggiorato degli interessi maturati meno le perdite per riduzione di valore.

17.

Nei GAAP nazionali basati sulla BAD, le “Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione” includono le attività finanziarie che non possono essere incluse in altri portafogli contabili. Questo portafoglio contabile comprende, tra l'altro, le attività finanziarie misurate al minor valore tra l'importo al momento della loro rilevazione iniziale e il loro fair value (valore equo) (il cosiddetto “Lower of COST Or Market” o “LOCOM”).

18.

Nell'ambito dei GAAP nazionali basati sulla BAD, gli enti ai quali è permesso o imposto di applicare per gli strumenti finanziari determinate regole di valutazione degli IFRS comunicano i pertinenti portafogli contabili, nella misura in cui questi sono applicati.

19.

La voce “Derivati — contabilizzazione delle operazioni di copertura” comprende i derivati posseduti per contabilizzazione delle operazioni di copertura nell'ambito della disciplina contabile pertinente.

4.2.   Passività

20.

Per le passività finanziarie si utilizzano i seguenti portafogli contabili basati sugli IFRS:

a)

“Passività finanziarie possedute per negoziazione”;

b)

“Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo”;

c)

“Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato”.

21.

Per le passività finanziarie si utilizzano i seguenti portafogli contabili basati sui GAAP nazionali:

a)

“Passività finanziarie per negoziazione” e

b)

“Passività finanziarie non derivate e non per negoziazione misurate secondo un metodo basato sul costo”.

22.

Nell'ambito dei GAAP nazionali, gli enti ai quali è permesso o imposto di applicare per gli strumenti finanziari determinate regole di valutazione degli IFRS comunicano i pertinenti portafogli contabili, nella misura in cui questi sono applicati.

23.

Nell'ambito sia degli IFRS che dei GAAP nazionali, la voce “Derivati — contabilizzazione delle operazioni di copertura” comprende i derivati posseduti per contabilizzazione delle operazioni di copertura ai sensi della disciplina contabile pertinente.

5.   STRUMENTI FINANZIARI

5.1.   Attività finanziarie

24.

Il valore contabile è l'importo da iscrivere all'attivo dello stato patrimoniale. Il valore contabile delle attività finanziarie comprende gli interessi maturati.

25.

Le attività finanziarie sono ripartite tra le seguenti classi di strumenti: “Cassa”, “Derivati”, “Strumenti di capitale”, “Titoli di debito” e “Prestiti e anticipazioni”.

26.

I “Titoli di debito” sono strumenti di debito posseduti dall'ente emessi in forma di titoli che non sono prestiti ai sensi del regolamento BSI della BCE.

27.

“Prestiti e anticipazioni” sono strumenti di debito posseduti dagli enti che non sono titoli; questa voce comprende i “Prestiti” ai sensi del regolamento BSI della BCE e le anticipazioni non classificabili come “Prestiti” ai sensi dello stesso regolamento. Le caratteristiche delle “Anticipazioni che non sono prestiti” sono ulteriormente descritte nel punto 41, lettera g), della parte 1 del presente allegato. Pertanto, la voce “Strumenti di debito” include “Prestiti e anticipazioni” e “Titoli di debito”.

5.2.   Passività finanziarie

28.

Il valore contabile è l'importo da iscrivere nel passivo dello stato patrimoniale. Il valore contabile delle passività finanziarie comprende gli interessi maturati.

29.

Le passività finanziarie sono ripartite tra le seguenti classi di strumenti: “Derivati”, “Posizioni corte”, “Depositi”, “Titoli di debito emessi” e “Altre passività finanziarie”.

30.

I “Depositi” sono definiti analogamente al regolamento BSI della BCE.

31.

I “Titoli di debito emessi” sono strumenti di debito emessi dall'ente in forma di titoli che non sono depositi ai sensi del regolamento BSI della BCE.

32.

Le “Altre passività finanziarie” comprendono tutte le passività finanziarie diverse dai derivati, dalle posizioni corte, dai depositi e dai titoli di debito emessi.

33.

Ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali compatibili, le “Altre passività finanziarie” possono comprendere garanzie finanziarie misurate o al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo [IAS 39, paragrafo 47, lettera a)] o all'importo rilevato inizialmente meno l'ammortamento accumulato [IAS 39, paragrafo 47, lettera c), punto ii)]. Gli impegni all'erogazione di finanziamenti sono segnalati come “Altre passività finanziarie” quando sono designati come passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo [IAS 39, paragrafo 4, lettera a)] o sono impegni all'erogazione di finanziamenti a tassi di interesse inferiori a quelli di mercato [IAS 39, paragrafo 4, lettera b), e paragrafo 47, lettera d)]. Gli accantonamenti derivanti da questi contratti [IAS 39, paragrafo 47, lettera c), punto i), e lettera d), punto i)] sono segnalati come accantonamenti per “Impegni e garanzie date”.

34.

Le “Altre passività finanziarie” possono includere anche dividendi da pagare, importi dovuti per voci in sospeso e transitorie, nonché importi dovuti per regolamenti futuri di operazioni su titoli o valuta (importi dovuti per operazioni rilevate prima della data di pagamento).

6.   DISAGGREGAZIONE DELLA CONTROPARTE

35.

Ove sia richiesta la disaggregazione della controparte, si utilizzano i seguenti settori della controparte:

a)

banche centrali;

b)

amministrazioni pubbliche: amministrazioni centrali, amministrazioni statali o regionali e amministrazioni locali, compresi organi amministrativi e imprese non commerciali, escluse però le imprese pubbliche e private di proprietà di dette amministrazioni che svolgono attività commerciali (e sono segnalate alla voce “società non finanziarie”), enti di previdenza e assistenza sociale e organizzazioni internazionali, come l'Unione europea, il Fondo monetario internazionale e la Banca dei regolamenti internazionali;

c)

enti creditizi: qualsiasi ente rientrante nella definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del CRR (“impresa la cui attività consiste nel raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto”) e banche multilaterali;

d)

altre società finanziarie: tutte le società e le quasi-società finanziarie diverse dagli enti creditizi, come le imprese di investimento, i fondi di investimento, le imprese di assicurazione, i fondi pensione, gli organismi di investimento collettivo e le stanze di compensazione, nonché gli altri intermediari finanziari e gli ausiliari finanziari;

e)

società non finanziarie: società e quasi-società non impegnate nella fornitura di servizi di intermediazione finanziaria, ma la cui attività consiste principalmente nella produzione di beni e servizi non finanziari destinati alla vendita.ai sensi del regolamento BSI della BCE;

f)

famiglie: individui o gruppi di individui in qualità di consumatori e produttori di beni e servizi non finanziari esclusivamente per proprio uso finale e in qualità di produttori di beni e servizi finanziari e non finanziari destinabili alla vendita purché la loro attività non sia quella di una quasi-società. Sono incluse anche le istituzioni senza fini di lucro al servizio delle famiglie la cui attività principalmente consiste nella produzione di beni non destinabili alla vendita e di servizi destinati a particolari gruppi di famiglie.

36.

L'attribuzione del settore della controparte si basa esclusivamente sulla natura della controparte immediata. La classificazione delle esposizioni contratte congiuntamente da più di un debitore avviene sulla base delle caratteristiche del debitore più pertinente, o determinante, per la concessione dell'esposizione da parte dell'ente. Tra le altre classificazioni, la distribuzione delle esposizioni contratte congiuntamente per settore della controparte, per paese di residenza e per codice NACE deve essere basata sulle caratteristiche del debitore più pertinente o determinante.

PARTE 2

ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI

1.   STATO PATRIMONIALE

1.1.   Attività (1.1)

1.

“Cassa” comprende le banconote e le monete nazionali ed estere circolanti in possesso dall'ente che sono utilizzate abitualmente per i pagamenti.

2.

“Disponibilità presso banche centrali” comprende i saldi esigibili a richiesta presso le banche centrali.

3.

“Altri depositi a vista” comprende i saldi esigibili a richiesta vantati nei confronti di enti creditizi.

4.

“Investimenti in filiazioni, joint ventures e società collegate” comprende gli investimenti in società collegate, joint ventures e filiazioni che non sono consolidate totalmente o proporzionalmente. Il valore contabile degli investimenti considerato per l'applicazione del metodo del patrimonio netto comprende il relativo avviamento.

5.

Le attività diverse dalle attività finanziarie che, per loro natura, non sono classificabili in voci specifiche dello stato patrimoniale sono segnalate in “Altre attività”. Le altre attività possono comprendere oro, argento e altre merci, anche se posseduti per negoziazione.

6.

“Attività non correnti e gruppi in dismissioni classificati come posseduti per la vendita” ha lo stesso significato di cui all'IFRS 5.

1.2.   Passività (1.2)

7.

Gli accantonamenti per “Pensioni e altre obbligazioni per benefici definiti successivi al rapporto di lavoro” comprendono l'importo delle passività nette per benefici definiti.

8.

Ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali compatibili, gli accantonamenti per “Altri benefici a lungo termine per i dipendenti” comprendono l'importo dei disavanzi dei piani per benefici a lungo termine per i dipendenti di cui allo IAS 19, paragrafo 153. Le spese maturate per i benefici a breve termine per i dipendenti [IAS 19, paragrafo 11, lettera a)], i piani a contribuzione definita [IAS 19, paragrafo 51, lettera a)] e i benefici per la cessazione del rapporto di lavoro [IAS 19, paragrafo 169, lettera a)] sono compresi in “Altre passività”.

9.

“Capitale sociale rimborsabile a richiesta” comprende gli strumenti di capitale emessi dall'ente che non soddisfano i criteri per la classificazione nel patrimonio netto. Gli enti includono in questa voce le quote cooperative che non soddisfano i criteri per la classificazione nel patrimonio netto.

10.

Le passività diverse dalle passività finanziarie che, per loro natura, non sono classificabili in voci specifiche dello stato patrimoniale sono segnalate in “Altre passività”.

11.

“Passività incluse nei gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita” ha lo stesso significato assunto nell'IFRS 5.

12.

“Fondi per i rischi bancari generali” sono importi attribuiti in conformità dell'articolo 38 della BAD. Ove rilevati, appaiono separatamente o come passività in “Accantonamenti” oppure nel patrimonio netto in “Altre riserve”.

1.3.   Patrimonio netto (1.3)

13.

Ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali compatibili, gli strumenti di capitale che sono strumenti finanziari includono i contratti rientranti nell'ambito di applicazione dello IAS 32.

14.

“Capitale richiamato ma non versato” include il valore contabile del capitale emesso dall'ente che i sottoscrittori sono stati invitati a versare ma che non risulta ancora versato alla data di riferimento.

15.

“Componente di patrimonio netto degli strumenti finanziari composti” comprende la componente di patrimonio netto degli strumenti finanziari composti (cioè gli strumenti finanziari che hanno sia una componente di passività sia una componente di patrimonio netto) emessi dall'ente, se disaggregati in base alla disciplina contabile pertinente (compresi gli strumenti finanziari composti con derivati incorporati multipli i cui valori sono interdipendenti).

16.

“Altri strumenti di capitale emessi” comprende gli strumenti di capitale che sono strumenti finanziari diversi da “Capitale” e da “Componente di patrimonio netto degli strumenti finanziari composti”.

17.

“Altro patrimonio netto” comprende tutti gli strumenti di capitale che non sono strumenti finanziari, incluse, tra l'altro, le operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale [IFRS 2, paragrafo 10].

18.

Ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali compatibili, “Riserve di rivalutazione” include l'importo delle riserve risultanti dalla rilevazione iniziale negli IAS o nei GAAP nazionali compatibili, non destinato ad altri tipi di riserve.

19.

“Altre riserve” è suddivisa in “Riserve o perdite accumulate di investimenti in filiazioni, joint ventures e società collegate” e “Altro”. “Riserve o perdite accumulate di investimenti in filiazioni, joint ventures e società collegate” comprende l'importo accumulato dei ricavi e dei costi relativi ai suddetti investimenti rilevato a prospetto del conto economico complessivo degli esercizi precedenti. “Altro” comprende le riserve diverse da quelle indicate separatamente in altre voci e può includere la riserva legale e la riserva statutaria.

20.

La voce “Azioni proprie” include tutti gli strumenti finanziari che hanno le caratteristiche di strumenti di capitale proprio riacquisiti dall'ente.

2.   PROSPETTO DELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO (2)

21.

Gli interessi attivi e passivi degli strumenti finanziari posseduti per negoziazione e degli strumenti finanziari indicati al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo sono o segnalati separatamente dagli altri utili o perdite in “Interessi attivi” e “Interessi passivi” (“corso secco”) o come parte degli utili o delle perdite derivanti da queste categorie di strumenti (“prezzo tel quel”).

22.

Gli enti segnalano le voci seguenti disaggregandole per portafoglio contabile:

a)

“Interessi attivi”;

b)

“Interessi passivi”;

c)

“Ricavi da dividendi”;

d)

“Utili o perdite dovuti a eliminazione contabile di attività e passività finanziarie non misurate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo, al netto”;

e)

“Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore delle attività finanziarie non misurate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo”.

23.

“Interessi attivi. Derivati — contabilizzazione delle operazioni di copertura, rischio di tasso di interesse” e “Interessi passivi. Derivati — contabilizzazione delle operazioni di copertura, rischio di tasso di interesse” comprendono gli importi correlati ai derivati classificati nella categoria “Contabilizzazione delle operazioni di copertura”, che coprono il rischio di tasso di interesse. Sono segnalati come interessi attivi e passivi su base lorda, per presentare in termini corretti gli interessi attivi e passivi degli elementi coperti ai quali sono collegati.

24.

Gli importi correlati ai derivati classificati nella categoria “Posseduti per negoziazione” che sono strumenti di copertura sotto il profilo economico ma non sotto il profilo contabile possono essere segnalati come interessi attivi e passivi, per presentare in termini corretti gli interessi attivi e passivi degli strumenti finanziari coperti. Tali importi sono inclusi come parte delle voci “Interessi attivi. Attività finanziarie possedute per negoziazione” e “Interessi passivi. Passività finanziarie possedute per negoziazione”.

25.

“Interessi attivi — altre attività” comprende gli importi degli interessi attivi non inclusi nelle altre voci. Questa voce può comprendere interessi attivi correlati a contanti, disponibilità presso banche centrali ed altri depositi a vista nonché ad attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita e come interessi attivi netti derivanti da attività netta a servizio di un piano a benefici definiti.

26.

“Interessi passivi — altre passività” comprende gli importi degli interessi passivi non inclusi nelle altre voci. Questa voce può comprendere gli interessi passivi correlati a passività incluse in gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita, spese derivanti da aumenti del valore contabile di un accantonamento che riflettono il passaggio del tempo oppure interessi passivi netti derivanti da passività nette per piani a benefici definiti.

27.

“Utili o perdite da attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita e non assimilabili ad attività operative cessate” comprende gli utili o le perdite generati da attività non correnti e gruppi in dismissioni classificati come posseduti per la vendita e non assimilabili a attività operative cessate.

28.

I ricavi da dividendi da attività finanziarie possedute per negoziazione e da attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo sono segnalati o come “Ricavi da dividendi” separatamente da altri utili e perdite di queste categorie, oppure come parte degli utili o delle perdite di queste categorie di strumenti. I ricavi da dividendi da filiazioni, società collegate e joint ventures non comprese nel consolidamento sono segnalati in “Quota di utili o (-) perdite da investimenti in filiazioni, joint ventures e società collegate” e conformemente allo IAS 28.10 il valore contabile dell'investimento è ridotto in caso di contabilizzazione in base al metodo del patrimonio netto. Ai sensi degli IFRS gli utili o le perdite dovuti a eliminazione contabile degli investimenti in filiazioni, joint ventures e società collegate sono indicati nella “Quota di utili o (-) perdite da investimenti in filiazioni, joint ventures e società collegate”.

29.

Ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali compatibili, “Riduzione di valore di attività finanziarie iscritte al costo” comprende le perdite per riduzione di valore derivante dall'applicazione delle regole sulla riduzione di valore di cui allo IAS 39, paragrafo 66.

30.

Alla voce “Utili o (-) perdite risultanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura, al netto” gli enti segnalano le variazioni del fair value (valore equo) degli strumenti di copertura e degli elementi coperti, compreso il risultato dell'inefficacia delle coperture di flussi finanziari e delle coperture degli investimenti netti in gestioni estere.

3.   PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO (3)

31.

Ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali compatibili, “Imposte sul reddito relative a voci che non saranno riclassificate” e “Imposte sul reddito relative a voci che possono essere riclassificate nell'utile o (-) perdita di esercizio” [IAS 1, paragrafo 91, lettera b), IG6] sono segnalate come voci separate.

4.   DISAGGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE PER STRUMENTO E PER SETTORE DELLA CONTROPARTE (4)

32.

Le attività finanziarie vengono disaggregate per strumento e — ove richiesto — per controparte.

33.

Ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali compatibili, gli strumenti di capitale sono segnalati secondo una disaggregazione specifica (“di cui”) mirante a identificare soltanto gli strumenti misurati al valore di costo e specifici settori della controparte. Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, gli strumenti di capitale sono segnalati secondo una disaggregazione specifica (“di cui”) mirante a identificare soltanto i settori non quotati e specifici settori della controparte.

34.

Per le attività finanziarie disponibili per la vendita gli enti segnalano rispettivamente il fair value (valore equo) delle attività che hanno subito riduzione di valore e quello delle attività che non hanno subito riduzione di valore e l'importo cumulativo delle perdite dovute a riduzione di valore rilevate a prospetto di conto economico complessivo alla data della segnalazione. La somma del fair value (valore equo) delle attività che non hanno subito riduzione di valore e del fair value (valore equo) delle attività che hanno subito riduzione di valore rappresenta il valore contabile di queste attività.

35.

Ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali compatibili, per le attività finanziarie classificate come “Finanziamenti e crediti” o come “Possedute fino a scadenza” viene segnalato il valore contabile lordo delle attività che non hanno subito riduzione di valore e delle attività che hanno subito riduzione di valore. Gli accantonamenti sono disaggregati in “Svalutazioni specifiche per attività finanziarie stimate individualmente”, “Svalutazioni specifiche per attività finanziarie stimate collettivamente” e “Svalutazioni collettive per perdite sostenute ma non riportate”. Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, per le attività finanziarie classificate come “Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione misurate secondo un metodo basato sul costo” viene segnalato il valore contabile lordo delle attività che non hanno subito riduzione di valore e delle attività che hanno subito riduzione di valore.

36.

“Svalutazioni specifiche per attività finanziarie stimate individualmente” comprende l'importo cumulativo della riduzione di valore relativa ad attività finanziarie che sono state valutate individualmente.

37.

“Svalutazioni specifiche per attività finanziarie stimate collettivamente” comprende l'importo cumulativo della riduzione di valore collettiva calcolata su prestiti insignificanti che hanno subito riduzione di valore su base individuale e riguardo ai quali l'ente decide di adottare un metodo statistico (sulla base del portafoglio). Tale metodo non impedisce di effettuare valutazioni individuali della riduzione di valore dei prestiti individualmente insignificanti e di segnalarli come svalutazioni specifiche per attività finanziarie stimate individualmente.

38.

“Svalutazioni collettive per perdite sostenute ma non riportate” comprende l'importo cumulativo della riduzione di valore collettiva determinata sulle attività finanziarie che non hanno subito riduzione di valore su base individuale. Per “Svalutazioni per perdite sostenute ma non riportate” si possono applicare lo IAS 39, paragrafo 59, lettera f), e AG87 e AG90.

39.

La somma delle attività che non hanno subito riduzione di valore e delle attività che hanno subito riduzione di valore al netto di tutte le svalutazioni è uguale al valore contabile.

40.

Il modello 4.5 comprende il valore contabile di “Prestiti e anticipazioni” e “Titoli di debito” che rientrano nella definizione di “Debito subordinato” di cui al punto 54 della presente parte.

5.   DISAGGREGAZIONE DEI PRESTITI E DELLE ANTICIPAZIONI PER PRODOTTO (5)

41.

Il “Valore contabile” dei prestiti e delle anticipazioni è segnalato separatamente per tipo di prodotto al netto delle svalutazioni dovute a riduzione di valore. Nello stesso modello vengono segnalati anche i saldi esigibili su richiesta classificati come “Cassa, disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista” indipendentemente dal “Portafoglio contabile” in cui sono inclusi, allocati ai seguenti prodotti:

a)

“su richiesta (call) e con breve preavviso (conto corrente)” comprende i saldi esigibili su richiesta (call), con breve preavviso, conti correnti e saldi simili che possono includere prestiti che costituiscono depositi overnight per il debitore, indipendentemente dalla loro forma giuridica. Comprende inoltre “Scoperti” che sono saldi a debito sui saldi dei conti correnti;

b)

“debito da carta di credito” comprende il credito concesso mediante carte di addebito posticipato o carte di credito [regolamento BSI della BCE];

c)

“crediti commerciali” comprendono i prestiti ad altri debitori concessi sulla base di fatture o altri documenti che conferiscono il diritto di ricevere i proventi delle operazioni di vendita di beni o fornitura di servizi. Questa voce comprende tutte le operazioni di factoring (sia con che senza rivalsa);

d)

“leasing finanziari” comprendono il valore contabile dei crediti da leasing finanziario. Ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali compatibili, i “Crediti del leasing finanziario” sono definiti come nello IAS 17;

e)

“prestiti a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo” comprendono i finanziamenti concessi in cambio di titoli acquistati nel quadro di operazioni di vendita con patto di riacquisto o presi a prestito sulla base di accordi di concessione di titoli in prestito;

f)

“altri prestiti a termine” comprendono i saldi a debito con scadenze o termini contrattuali fissi non compresi in altre voci;

g)

“anticipazioni che non sono prestiti” comprendono le anticipazioni non classificabili come “Prestiti” sulla base del regolamento BSI della BCE. Questa voce include, tra l'altro, gli importi lordi a credito a fronte di voci in sospeso (come fondi in attesa di investimento, trasferimento o regolamento) e voci transitorie (come assegni bancari e altri mezzi di pagamento inviati all'incasso);

h)

“crediti ipotecari [crediti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale]” comprendono prestiti formalmente garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale, indipendentemente dal rapporto tra prestito e garanzia reale (detto comunemente “loan-to-value”);

i)

“altri prestiti garantiti da garanzia reale” comprendono i prestiti formalmente coperti da garanzie reali, indipendentemente dal rapporto tra prestito e garanzia reale (il cosiddetto “loan-to-value”), diversi dai “Prestiti con garanzia reale costituita da beni immobili”, “Leasing finanziari” e “Prestiti a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo”. Queste garanzie reali comprendono il pegno di titoli, contanti e altre garanzie reali;

j)

“credito al consumo” comprende prestiti concessi principalmente per il consumo privato di beni e servizi [regolamento BSI della BCE];

k)

“mutui per l'acquisto di abitazione” comprende i crediti concessi alle famiglie a fini di investimento in abitazioni destinate all'uso personale e alla locazione, comprese la costruzione e ristrutturazione [regolamento BSI della BCE];

l)

“prestiti per il finanziamento di progetti” comprendono i prestiti recuperabili soltanto tramite i ricavi generati dai progetti finanziati mediante i prestiti stessi.

6.   DISAGGREGAZIONE DEI PRESTITI E DELLE ANTICIPAZIONI ALLE SOCIETÀ NON FINANZIARIE PER CODICE NACE (6)

42.

I valori contabili lordi dei prestiti e delle anticipazioni concessi a società non finanziarie sono classificati per settore di attività economica utilizzando i codici di cui al regolamento NACE (“codici NACE”) sulla base dell'attività principale della controparte.

43.

La classificazione delle esposizioni assunte congiuntamente da più di un debitore avviene in conformità del punto 36 della parte 1.

44.

La segnalazione dei codici NACE avviene con il primo livello di disaggregazione (per “sezione”).

45.

Per gli strumenti di debito a costi ammortizzati o al fair value (valore equo) sulla base di altre componenti del conto economico complessivo, il “Valore contabile lordo” significa il valore contabile ad esclusione della “Riduzione di valore accumulata”. Nel caso degli strumenti di debito al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo, il “Valore contabile lordo” significa il valore contabile escluse le “Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito”.

46.

La “Riduzione di valore accumulata” è segnalata per le attività finanziarie a costi ammortizzati o al fair value (valore equo) sulla base di altre componenti del conto economico complessivo. Sono segnalati gli importi delle “Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito” per le attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo. La “Riduzione di valore accumulata” comprende le svalutazioni specifiche di attività finanziarie stimate individualmente e collettivamente così come definite nei punti 36 e 37, nonché le “Svalutazioni collettive per perdite sostenute ma non riportate” così come definite nel punto 38; non comprende, invece, gli importi degli “Annullamenti accumulati” così come definiti nel punto 49.

7.   ATTIVITÀ FINANZIARIE SOGGETTE A RIDUZIONE DI VALORE SCADUTE O CHE HANNO SUBITO UNA RIDUZIONE DI VALORE (7)

47.

Gli strumenti di debito scaduti ma che non hanno subito una riduzione di valore alla data di riferimento della segnalazione sono segnalati nei portafogli contabili soggetti a riduzione di valore. Ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali compatibili, questi portafogli contabili comprendono le categorie “Posseduti per la vendita”, “Finanziamenti e crediti” e “Posseduti fino a scadenza”. Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, questi portafogli contabili comprendono anche “Strumenti di debito non per negoziazione misurati secondo un metodo basato sul costo” e “Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione”.

48.

Le attività sono considerate scadute quando le controparti non hanno effettuato un pagamento alla scadenza prevista contrattualmente. Gli importi integrali di queste attività sono segnalati disaggregati per il numero di giorni di ritardo della rata più vecchia scaduta. L'analisi delle attività scadute non comprende le attività che hanno subito una riduzione di valore. L'importo contabile delle attività finanziarie che hanno subito una riduzione di valore è segnalato separatamente dalle attività scadute.

49.

La colonna “Annullamenti accumulati” comprende l'importo cumulativo del capitale e degli interessi scaduti di tutti gli strumenti di debito che l'ente non rileva più perché li reputa non incassabili, indipendentemente dal portafoglio nel quale sono inseriti. Questi importi vengono segnalati fino all'estinzione totale di tutti i diritti dell'ente (per intervenuta prescrizione, dimenticanza o altre cause) o fino al loro recupero.

50.

Le “Cancellazioni” possono essere dovute sia a riduzioni del valore contabile delle attività finanziarie rilevato direttamente a prospetto di conto economico complessivo, sia a riduzioni degli importi degli accantonamenti per perdite su crediti applicate al valore contabile delle attività finanziarie.

8.   DISAGGREGAZIONE DELLE PASSIVITÀ FINANZIARIE (8)

51.

Poiché i “Depositi” sono definiti come nel regolamento BSI della BCE, i depositi di risparmio amministrati sono classificati ai sensi di detto regolamento e suddivisi in base alla controparte. In particolare, i depositi di risparmio a vista non trasferibili che, pur essendo a norma di legge rimborsabili su richiesta, sono soggetti a penali e restrizioni considerevoli e hanno caratteristiche molto simili a quelle dei depositi overnight, sono classificati come depositi rimborsabili con preavviso.

52.

I “Titoli di debito emessi” sono disaggregati nei seguenti tipi di prodotti:

a)

“Certificati di deposito”: sono titoli che autorizzano i titolari a ritirare fondi da un conto;

b)

“Asset-backed securities”, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del CRR;

c)

“Obbligazioni garantite”, ai sensi dell'articolo 129, paragrafo 1, del CRR;

d)

“Contratti ibridi”: comprendono contratti con derivati incorporati;

e)

“Altri titoli di debito emessi”: comprendono i titoli di debito non rilevati nelle voci precedenti e distinguono tra strumenti convertibili e non convertibili.

53.

“Passività finanziarie subordinate” emesse sono trattate alla stregua di altre passività finanziarie assunte. Le passività subordinate emesse in forma di titoli sono classificate come “Titoli di debito emessi”, mentre le passività subordinate in forma di depositi sono classificate come “Depositi”.

54.

Il modello 8.2 comprende il valore contabile dei “Depositi” e dei “Titoli di debito emessi” che corrispondono alla definizione di debiti subordinati classificati in base ai portafogli contabili. Gli strumenti di “Debito subordinato” forniscono un credito a titolo sussidiario nei confronti dell'ente emittente che può essere fatto valere soltanto dopo che sono stati soddisfatti tutti gli altri crediti di livello superiore [regolamento BSI della BCE].

9.   IMPEGNI ALL'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI, GARANZIE FINANZIARIE E ALTRI IMPEGNI (9)

55.

Le esposizioni fuori bilancio comprendono gli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I del CRR. Le esposizioni fuori bilancio sono disaggregate in impegni all'erogazione di finanziamenti dati, garanzie finanziarie date e altri impegni dati.

56.

Le informazioni relative agli impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati e ricevuti comprendono sia gli impegni revocabili che quelli irrevocabili.

57.

“Impegni all'erogazione di finanziamenti” sono impegni fermi a fornire credito a termini e condizioni prestabiliti, ad eccezione dei derivati, perché possono essere regolati in contanti oppure mediante consegna o emissione di un altro strumento finanziario. I seguenti elementi dell'allegato I del CRR sono classificati come “Impegni all'erogazione di finanziamenti”:

a)

“Depositi forward”;

b)

“Aperture di credito non utilizzate” comprendenti impegni a “prestare” o fornire “aperture per accettazione” a termini e condizioni prestabiliti.

58.

Le “Garanzie finanziarie” sono contratti che impongono all'emittente di effettuare pagamenti specificati per rimborsare al possessore una perdita dovuta alla mancata esecuzione, alla data pattuita, di un pagamento da parte di un determinato debitore in base ai termini originari o modificati di uno strumento di debito. Ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali compatibili, questi contratti sono conformi alla definizione di contratto di garanzia finanziaria di cui allo IAS 39, paragrafo 9 e all'IFRS 4, appendice A. I seguenti elementi dell'allegato I del CRR sono classificati come “Garanzie finanziarie”:

a)

“Garanzie che assumono la forma di sostituti del credito”;

b)

“Derivati su crediti”: corrispondono alla definizione di garanzie finanziarie;

c)

“Lettere di credito standby irrevocabili che assumono la forma di sostituti del credito”.

59.

“Altri impegni” comprendono i seguenti elementi dell'allegato I del CRR:

a)

“Parte non pagata di azioni e titoli sottoscritti”;

b)

“Crediti documentari accordati o confermati”;

c)

“Elementi fuori bilancio relativi al finanziamento del commercio”;

d)

“Crediti documentari nei quali la merce ha funzione di garanzia e altre operazioni autoliquidantisi”;

e)

“Garanzie e cauzioni” (comprese fideiussioni a garanzia di offerte e di corretta esecuzione) e “Garanzie che non assumono la forma di sostituti del credito”;

f)

“Fideiussioni a garanzia di spedizioni (shipping guarantees), obbligazioni doganali e fiscali (customs and tax bonds)”;

g)

“Agevolazioni per l'emissione di effetti e di credito rinnovabile”;

h)

“Aperture di credito non utilizzate” comprendenti impegni a “prestare” o fornire “aperture per accettazione” quando i termini e le condizioni non sono prestabiliti;

i)

“Aperture di credito non utilizzate” comprendenti impegni ad “acquistare titoli” o “fornire garanzie”;

j)

“Aperture di credito non utilizzate per garanzie di offerte e di buona esecuzione”;

k)

“Altri elementi fuori bilancio” di cui all'allegato I del CRR.

60.

Ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali compatibili, i seguenti elementi sono iscritte a bilancio e, quindi, non devono essere segnalati come esposizioni fuori bilancio:

a)

i “Derivati su crediti” che non corrispondono alla definizione di garanzie finanziarie sono considerati “Derivati” ai sensi dello IAS 39;

b)

le “Accettazioni” sono obbligazioni assunte da un ente di pagare alla scadenza il valore nominale di una cambiale; poiché le cambiali sono utilizzate di solito nella vendita di merci, le accettazioni sono classificate in bilancio come “Crediti commerciali”;

c)

le “Girate su effetti” che non soddisfano i criteri di eliminazione contabile di cui allo IAS 39;

d)

le “Cessioni pro solvendo” che non soddisfano i criteri di eliminazione contabile di cui allo IAS 39;

e)

le “Attività acquistate con accordi di acquisto a termine a titolo definitivo” sono “derivati” ai sensi dello IAS 39;

f)

le “Operazioni di vendita di attività con patto di riacquisto ai sensi dell'articolo 12, paragrafi 3 e 5, della direttiva 86/635/CEE”. Questi contratti, nei quali il cessionario ha la facoltà, ma non l'obbligo, di restituire le attività a un prezzo concordato in anticipo a una data determinata (o da determinarsi), corrispondono alla definizione di derivati di cui allo IAS 39.9.

61.

La voce “di cui: in stato di default” include l'importo nominale degli impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati la cui controparte si trovi in stato di default ai sensi dell'articolo 178 del CRR.

62.

Per le esposizioni fuori bilancio, l'“Importo nominale” è l'importo che rappresenta al meglio l'esposizione massima dell'ente al rischio di credito senza tener conto delle garanzie reali possedute o di altri supporti del credito. In particolare, per le garanzie finanziarie date l'importo nominale è l'importo massimo che l'entità può dover pagare in caso di escussione della garanzia. Per gli impegni all'erogazione di finanziamenti, l'importo nominale è l'importo non utilizzato che l'ente si è impegnato a prestare. Gli importi nominali sono valori di esposizione senza l'applicazione dei fattori di conversione e delle tecniche di attenuazione del rischio di credito.

63.

Nel modello 9.2, per gli impegni all'erogazione di finanziamenti ricevuti l'importo nominale è l'importo totale non utilizzato che la controparte si è impegnata a prestare all'ente. Per gli altri impegni ricevuti, l'importo nominale è l'importo totale impegnato dall'altra parte dell'operazione. Nelle garanzie finanziarie ricevute, l'“Importo massimo della garanzia che può essere considerato” è l'importo massimo che la controparte può dover pagare in caso di escussione della garanzia. Se una garanzia finanziaria ricevuta è stata emessa da più di un garante, l'importo garantito viene segnalato una sola volta in questo modello ed è attribuito al garante più pertinente per l'attenuazione del rischio di credito.

10.   DERIVATI (10 E 11)

64.

Il valore contabile e l'importo nozionale dei derivati posseduti per negoziazione e dei derivati posseduti per contabilizzazione delle operazioni di copertura sono segnalati disaggregati per tipo di rischio sottostante, tipo di mercato (mercati fuori borsa o mercati organizzati) e tipo di prodotto.

65.

Gli enti segnalano i derivati posseduti per contabilizzazione delle operazioni di copertura disaggregati per tipo di copertura.

66.

I derivati inclusi in strumenti ibridi che sono stati separati dal contratto primario sono segnalati nei modelli 10 e 11 a seconda della natura del derivato. Il valore del contratto primario non è incluso nei modelli; tuttavia, se lo strumento ibrido è misurato al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo, il contratto nel suo complesso è incluso nella categoria degli strumenti posseduti per negoziazione o degli strumenti finanziari designati al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo (quindi, i derivati incorporati non sono segnalati nei modelli 10 e 11).

10.1.   Classificazione dei derivati per tipo di rischio

67.

Tutti i derivati sono classificati nelle seguenti categorie di rischio:

a)   tassi di interesse: i derivati su tassi di interesse sono contratti relativi a uno strumento finanziario che genera interessi i cui flussi di cassa sono determinati da tassi di interesse di riferimento o da un altro contratto basato su tassi di interesse, come un'opzione su un contratto future per l'acquisto di titoli di Stato. Questa categoria è limitata alle operazioni nelle quali tutte le componenti sono esposte al tasso di interesse di un'unica valuta. Sono perciò esclusi i contratti che comportano il cambio di una o più valute estere, come i contratti swap su tassi di interesse in differenti valute e le opzioni su valute, nonché altri contratti la cui caratteristica di rischio predominante è il rischio di cambio, che devono essere segnalati come contratti di cambio. I contratti su tassi di interesse includono i contratti sui tassi a termine del tipo forward rate agreement, i contratti swap su tassi di interesse in una sola valuta, i contratti a termine sui tassi di interesse del tipo future, le opzioni su tassi di interesse (tra cui cap, floor, collar e corridor), swaptions su tassi di interesse e warrant su tassi di interesse;

b)   azioni: i derivati su azioni sono contratti nei quali il rendimento o una parte del rendimento dipende dal prezzo di una determinata azione o da un indice di prezzi di azioni;

c)   cambi e oro: questi derivati includono contratti riguardanti i tassi di cambio di valute nel mercato a termine e l'esposizione all'oro. Coprono, quindi, operazioni in cambi a termine secco (outright forward), swap su tassi di cambio, swap su valute (compresi swap su tassi di interesse in differenti valute), contratti a termine su valute del tipo future, opzioni su valute, swaptions su valute e warrant su valute. I derivati su tassi di cambio includono tutti i contratti che comportano un'esposizione a più di una valuta, o sul tasso di interesse o sul tasso di cambio. I contratti sull'oro includono tutti i contratti che comportano un'esposizione all'oro;

d)   credito: i derivati su crediti sono contratti che non corrispondono alla definizione di garanzie finanziarie e nei quali il pagamento è collegato principalmente a una determinata misura del merito di credito di un particolare credito di riferimento. I contratti prevedono specificamente uno scambio di pagamenti nel quale almeno una delle due componenti dipende dalla performance del credito di riferimento. I pagamenti possono essere attivati da una serie di eventi, tra cui l'insorgere di uno stato di default, il declassamento del rating o un cambio concordato del differenziale creditizio dell'attività di riferimento;

e)   merci: questi derivati sono contratti nei quali il rendimento o una parte del rendimento dipende dal prezzo di un bene o da un indice di prezzi di un bene, quali un metallo prezioso (diverso dall'oro), petrolio, legname o prodotti agricoli;

f)   altro: questi derivati sono tutti gli altri contratti derivati che non comportano l'esposizione a cambi, tassi di interesse, azioni, merci o rischio di credito; sono, ad esempio, i derivati sul clima e i derivati assicurativi.

68.

Se un derivato è influenzato da più di un tipo di rischio sottostante, viene attribuito al tipo di rischio più sensibile. Nei derivati multiesposizione, in caso di incertezza le operazioni devono essere attribuite in base al seguente ordine di precedenza:

a)   merci: in questa categoria sono segnalate tutte le operazioni su derivati che comportano l'esposizione a una merce o un indice di merci, con o senza esposizione congiunta a merci e ogni altra categoria di rischio che può includere cambi, tassi di interesse o azioni;

b)   azioni: in questa categoria sono segnalate, ad eccezione dei contratti con esposizione congiunta a merci e azioni, che devono essere segnalati come merci, tutte le operazioni su derivati collegate alla performance di azioni o indici di azioni. Questa categoria include anche le operazioni su azioni con esposizione a cambi o tassi di interesse;

c)   cambi e oro: questa categoria include tutte le operazioni con derivati (ad eccezione di quelle già segnalate nelle categorie delle merci o delle azioni) con esposizione a più di una valuta, sia che riguardino strumenti finanziari che generano interessi, sia che riguardino tassi di cambio.

10.2.   Importi da segnalare per i derivati

69.

Il “Valore contabile” per tutti i derivati (per copertura o per negoziazione) è il fair value (valore equo). I derivati con un fair value (valore equo) positivo (superiore a zero) sono “Attività finanziarie”; i derivati con un fair value (valore equo) negativo (inferiore a zero) sono “Passività finanziarie”. Il “Valore contabile” è segnalato separatamente per i derivati con fair value (valore equo) positivo (“Attività finanziarie”) e per i derivati con fair value (valore equo) negativo (“Passività finanziarie”). Alla data del rilevamento iniziale, un derivato viene classificato come “Attività finanziaria” o come “Passività finanziaria” a seconda del suo fair value (valore equo) iniziale. Dopo il rilevamento iniziale, a seconda che il fair value (valore equo) di un derivato aumenti o diminuisca, i termini di cambio possono variare in senso favorevole all'ente (e allora il derivato viene classificato come “Attività finanziaria”) o in senso sfavorevole (il derivato viene classificato come “Passività finanziaria”).

70.

L'“Importo nozionale” è il valore nominale lordo di tutte le operazioni concluse e non ancora regolate alla data di riferimento. In particolare, nel determinare l'importo nozionale si deve tener conto di quanto segue:

a)

nei contratti in cui gli importi nozionali o nominali del capitale sono variabili, la base di segnalazione è costituita dagli importi nozionali o nominali del capitale alla data di riferimento;

b)

il valore dell'importo nozionale da segnalare per un contratto derivato con una componente moltiplicatrice è l'importo nozionale effettivo del contratto o il valore alla pari;

c)

swap: l'importo nozionale di uno swap è l'importo del capitale sottostante su cui si basa lo scambio di interessi, valute o altri ricavi o costi;

d)

contratti collegati ad azioni e merci: l'importo nozionale da segnalare per un contratto collegato ad azioni o merci è la quantità della merce o del prodotto azionario per la quale è stato concluso un contratto di acquisto o di vendita moltiplicata per il prezzo unitario previsto dal contratto. L'importo nozionale da segnalare per i contratti collegati a merci con scambi multipli di capitale è il valore del contratto moltiplicato per il numero degli scambi di capitale rimanenti nel contratto;

e)

derivati su crediti: il valore del contratto da segnalare per i derivati su crediti è il valore nominale del credito di riferimento pertinente;

f)

le opzioni digitali hanno un pagamento predefinito che può essere un importo monetario oppure un numero di contratti di un sottostante. L'importo nozionale delle opzioni digitali è definito o come l'importo monetario predefinito o come il fair value (valore equo) del sottostante alla data di riferimento.

71.

La colonna “Importo nozionale” dei derivati include, per ciascuna voce, la somma degli importi nozionali di tutti i contratti nei quali l'ente è controparte, a prescindere dal fatto che i derivati siano considerati attività oppure passività sotto il profilo del bilancio. Tutti gli importi nozionali sono segnalati indipendentemente dal fatto che il fair value (valore equo) dei derivati sia positivo, negativo o uguale a zero. Non è consentito compensare tra i diversi importi nozionali.

72.

L'“Importo nozionale” è segnalato come “Totale” e “di cui: venduto” per le seguenti voci “Opzioni OTC”, “Opzioni mercato organizzato”, “Merci” e “Altri”. La voce “di cui: venduto” include gli importi nozionali (prezzo base) dei contratti nei quali le controparti (titolari dell'opzione) dell'ente (emittente) hanno il diritto di esercitare l'opzione, nonché, nelle voci correlate ai derivati sul rischio di credito, gli importi nozionali dei contratti nei quali l'ente (venditore della protezione) ha venduto (fornisce) protezione alle controparti (acquirenti della protezione).

10.3.   Derivati classificati come “Coperture economiche”

73.

I derivati che non sono effettivi strumenti di copertura ai sensi dello IAS 39 devono essere inclusi nel portafoglio “Posseduti per negoziazione”. Lo stesso vale per i derivati detenuti a fini di copertura che, non soddisfacendo i requisiti dello IAS 39, non possono essere effettivi strumenti di copertura, nonché per i derivati collegati a strumenti di capitale non quotati il cui fair value (valore equo) non è misurabile in termini affidabili.

74.

I derivati “Posseduti per negoziazione” che corrispondono alla definizione di “Coperture economiche” sono segnalati separatamente per ciascun tipo di rischio. La voce “Coperture economiche” include i derivati classificati come “Posseduti per negoziazione” ma che non fanno parte del portafoglio di negoziazione, così come definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del CRR. Questa voce non include i derivati per operazioni per conto proprio.

10.4.   Disaggregazione dei derivati per settore della controparte

75.

Il valore contabile e l'importo nozionale totale dei derivati posseduti per negoziazione e dei derivati posseduti per contabilizzazione delle operazioni di copertura negoziati sul mercato OTC vengono segnalati per controparte applicando le seguenti categorie:

a)

“Enti creditizi”,

b)

“Altre società finanziarie” e

c)

“Controparti restanti”, che comprende tutte le altre controparti.

76.

Tutti i derivati OTC, a prescindere dal tipo di rischio al quale sono correlati, vengono disaggregati in base alle controparti elencate. La disaggregazione per controparte per i derivati su rischio di credito si riferisce al settore nel quale è inserita la controparte contrattuale dell'ente (acquirente o venditore della protezione).

11.   MOVIMENTI DELLE SVALUTAZIONI PER PERDITE SU CREDITI E RIDUZIONI DI VALORE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE (12)

77.

Vengono segnalati gli “Aumenti dovuti a importi accantonati per perdite stimate su crediti nell'esercizio” quando per la principale categoria di attività o controparte la stima della riduzione di valore nell'esercizio comporta il rilevamento di spese nette; ciò significa che per la categoria o la controparte in questione gli aumenti della riduzione di valore nell'esercizio superano le diminuzioni. Vengono segnalate le “Diminuzioni dovute a importi stornati per perdite stimate su crediti nell'esercizio” quando per la principale categoria di attività o controparte la stima della riduzione di valore nell'esercizio comporta il rilevamento di ricavi netti; ciò significa che per la categoria o la controparte in questione le diminuzioni della riduzione di valore nell'esercizio superano gli aumenti.

78.

Come spiegato nel punto 50 della presente parte, le “Cancellazioni” possono essere registrate o rilevando direttamente a prospetto di conto economico complessivo la diminuzione dell'importo dell'attività finanziaria (senza ricorrere a un accantonamento) o riducendo l'importo degli accantonamenti relativi all'attività finanziaria. “Diminuzioni dovute a importi assunti a fronte di svalutazioni” significa diminuzioni dell'importo accumulato delle svalutazioni dovute alle cancellazioni effettuate nell'esercizio, perché i relativi strumenti di debito sono considerati non incassabili. Le “Rettifiche di valore rilevate direttamente a prospetto di conto economico complessivo” sono “Cancellazioni” effettuate nell'esercizio direttamente a fronte dell'importo relativo all'attività finanziaria.

12.   GARANZIE REALI E GARANZIE RICEVUTE (13)

12.1.   Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni per garanzie reali e per garanzie(13.1)

79.

I pegni e le garanzie a copertura dei prestiti e delle anticipazioni sono segnalati per tipo di pegno: crediti ipotecari e altri prestiti con garanzie reali e garanzie finanziarie. I prestiti e le anticipazioni sono disaggregati per controparte.

80.

Nel modello 13.1 viene segnalato l'“Importo massimo della garanzia reale o della garanzia da considerare”. La somma degli importi della garanzia finanziaria e/o della garanzia reale indicati nelle relative colonne del modello 13.1 non supera il valore contabile del relativo prestito.

81.

Per segnalare prestiti e anticipazioni per tipo di pegno si utilizzano le seguenti definizioni:

a)

“Crediti ipotecari [crediti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale]”: quelli “Residenziali” includono i crediti garantiti da immobili residenziali, quelli “Non residenziali” includono i crediti garantiti da ipoteche su immobili non residenziali; in entrambi i casi si fa riferimento alla definizione del CRR;

b)

gli “Altri prestiti garantiti da garanzia reale”, “Contante [strumenti di debito emessi]” includono i pegni rappresentati da depositi presso l'ente o titoli di debito emessi dall'ente; i “Prestiti rimanenti” includono i pegni rappresentati da altri titoli o attività. Il termine “ente” deve essere inteso come riferito all'ente che fornisce il titolo di debito da usare come garanzia (che lo emette di fatto) e che riceve il prestito e l'anticipazione, e non come riferito all'ente segnalante, che è quello che riceve la garanzia e concede il prestito e l'anticipazione;

c)

le “Garanzie finanziarie ricevute” includono i contratti che impongono all'emittente di effettuare pagamenti specificati per rimborsare all'ente una perdita da esso sostenuta a causa della mancata esecuzione, alla data pattuita, di un pagamento da parte di uno specifico debitore in base ai termini originari o modificati di uno strumento di debito.

82.

Per i prestiti e le anticipazioni che hanno contemporaneamente più di un tipo di garanzia reale o di garanzia, l'“Importo massimo della garanzia reale/garanzia da considerare” è allocato in base alla qualità, a partire dalla garanzia con la qualità migliore.

12.2.   Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso nell'esercizio [possedute alla data della segnalazione] (13.2)

83.

Questo modello include il valore contabile della garanzia reale ottenuta tra inizio e fine esercizio e che è ancora rilevata in bilancio alla data di riferimento.

12.3.   Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso [attività materiali] accumulate (13.3)

84.

“Pignoramenti [attività materiali]” è il valore contabile cumulativo delle attività materiali ottenute mediante presa di possesso della garanzia reale che alla data di riferimento sono ancora rilevate in bilancio, tranne quelle classificate come “Immobili, impianti e macchinari”.

13.   GERARCHIA DEL FAIR VALUE: STRUMENTI FINANZIARI AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) (14)

85.

Gli enti segnalano il valore degli strumenti finanziari misurati al fair value (valore equo) secondo la gerarchia prevista dall'IFRS 13, paragrafo 72.

86.

La “Variazione del fair value (valore equo) nell'esercizio” include gli utili o le perdite risultanti dalle rivalutazioni nell'esercizio degli strumenti che continuano ad esistere alla data della segnalazione. Gli utili e le perdite sono segnalati analogamente alla rilevazione a prospetto di conto economico complessivo, ossia al lordo delle imposte.

87.

La “Variazione accumulata del fair value (valore equo) al lordo delle imposte” include l'importo degli utili o delle perdite risultante dalle rivalutazioni degli strumenti accumulata dal momento del rilevamento iniziale fino alla data di riferimento.

14.   ELIMINAZIONE CONTABILE E PASSIVITÀ FINANZIARIE ASSOCIATE AD ATTIVITÀ FINANZIARIE TRASFERITE (15)

88.

Il modello 15 include le informazioni sulle attività finanziarie trasferite che in tutto o in parte non soddisfano le condizioni per l'eliminazione contabile, nonché sulle attività finanziarie integralmente eliminate contabilmente per le quali l'ente conserva i diritti inerenti al servizio.

89.

Le passività associate sono segnalate in base al portafoglio nel quale le correlate attività finanziarie trasferite sono state incluse nel lato delle attività, e non in base al portafoglio nel quale sono state incluse nel lato delle passività.

90.

La colonna “Importi eliminati contabilmente a fini di capitale” include il valore contabile delle attività finanziarie rilevate a fini contabili ma eliminate contabilmente a fini prudenziali, perché l'ente le tratta come posizioni verso la cartolarizzazione a fini di capitale, ai sensi dell'articolo 109 del CRR, in quanto è stato trasferito un rischio di credito significativo a norma degli articoli 243 e 244 del CRR.

91.

I “Contratti di vendita con patto di riacquisto” (“repos”) sono operazioni nelle quali l'ente riceve contanti in cambio di attività finanziarie vendute a un dato prezzo con l'impegno a riacquistare le stesse attività (o attività simili) a un prezzo fisso a una data futura specificata. Le operazioni che implicano il trasferimento temporaneo di oro a fronte di garanzia in contante sono considerate contratti di vendita con patto di riacquisto. Gli importi ricevuti dall'ente in cambio delle attività finanziarie trasferite a terzi (“acquirente temporaneo”) sono classificati tra i “Contratti di vendita con patto di riacquisto” laddove sussista un impegno, e non una semplice opzione, a effettuare l'operazione inversa. I contratti di vendita con patto di riacquisto comprendono anche operazioni simili, tra cui:

a)

importi ricevuti in cambio di titoli trasferiti temporaneamente a terzi in forma di prestito di titoli contro garanzia in contante;

b)

importi ricevuti in cambio di titoli trasferiti temporaneamente a terzi sotto forma di operazioni di pronti contro termine con attribuzione del rateo di finanziamento o d'impiego (sell/buy back).

92.

I “Contratti di vendita con patto di riacquisto” (“repos”) e i “Prestiti a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo” (“reverse repos”) comportano contante ricevuto o prestato dall'ente.

93.

In un'operazione di cartolarizzazione, se le attività finanziarie trasferite sono state eliminate contabilmente, gli enti dichiarano nel prospetto del conto economico gli utili (le perdite) generati dalla voce in questione corrispondenti ai “Portafogli contabili” nei quali le attività finanziarie erano inserite prima dell'eliminazione contabile.

15.   DISAGGREGAZIONE DI VOCI SELEZIONATE DEL PROSPETTO DELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO (16)

94.

Per determinate voci selezionate del prospetto del conto economico vengono segnalate ulteriori disaggregazioni degli utili (o proventi) e delle perdite (o spese).

15.1.   Interessi attivi e passivi per strumento e per settore della controparte (16.1)

95.

Gli interessi sono disaggregati sia per interessi attivi su attività finanziarie e d'altro tipo, sia per interessi passivi su passività finanziarie e d'altro tipo. Gli interessi attivi su attività finanziarie includono gli interessi su derivati posseduti per negoziazione, titoli di debito e prestiti e anticipazioni. Gli interessi passivi su passività finanziarie includono gli interessi passivi su derivati posseduti per negoziazione, depositi, titoli di debito emessi e altre passività finanziarie. Ai fini del modello 16.1, le posizioni corte sono considerate all'interno di altre passività finanziarie. Sono presi in considerazione tutti gli strumenti inclusi nei vari portafogli, tranne quelli inclusi nella voce “Derivati — contabilizzazione delle operazioni di copertura” non utilizzati per coprire il rischio di tasso di interesse.

96.

Gli interessi su derivati posseduti per negoziazione includono gli importi relativi ai derivati posseduti per negoziazione classificabili come “Coperture economiche” che vengono inclusi come interessi attivi e passivi per correggere i ricavi e i costi degli strumenti finanziari coperti sotto il profilo economico ma non sotto quello contabile.

15.2.   Utili o perdite da eliminazione contabile di attività e passività finanziarie non misurate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo per strumento (16.2)

97.

Gli utili e le perdite derivanti dall'eliminazione contabile di attività finanziarie e passività finanziarie non misurate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo sono disaggregati per tipo di strumento finanziario e di portafoglio contabile. Per ciascuna voce sono segnalati l'utile netto realizzato o la perdita derivante dall'operazione eliminata contabilmente. L'importo netto rappresenta la differenza tra gli utili realizzati e le perdite subite.

15.3.   Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione per strumento (16.3)

98.

Gli utili e le perdite derivanti da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione sono disaggregati per tipo di strumento; ciascuna voce di disaggregazione è l'importo netto realizzato e non realizzato (utili meno perdite) dello strumento finanziario.

15.4.   Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione per rischio (16.4)

99.

Gli utili e le perdite derivanti da attività finanziarie e passività finanziarie possedute per negoziazione sono disaggregati anche per tipo di rischio; ciascuna voce di disaggregazione è l'importo netto realizzato e non realizzato (utili meno perdite) del rischio sottostante (tasso di interesse, azioni, cambio, crediti, merci e altro) associato all'esposizione, compresi i relativi derivati. Gli utili e le perdite derivanti da differenze di cambio sono inclusi nella voce in cui è incluso il resto degli utili e delle perdite derivanti dallo strumento convertito. Gli utili e le perdite derivanti da attività e passività diverse dai derivati sono inclusi come segue:

a)

strumenti correlati al tasso di interesse: è inclusa la negoziazione di prestiti e anticipazioni, di depositi e di titoli di debito (posseduti o emessi);

b)

strumenti di capitale: è inclusa la negoziazione di azioni, di quote di OICVM e di altri strumenti di capitale;

c)

operazioni sui cambi: sono incluse esclusivamente le operazioni sui cambi;

d)

strumenti correlati al rischio di credito: è inclusa la negoziazione di credit linked note;

e)

merci: questa voce include soltanto i derivati, perché le merci possedute per negoziazione devono essere segnalate nelle “Altre attività” e non nelle “Attività finanziarie possedute per negoziazione”;

f)

altro: è inclusa la negoziazione di strumenti finanziari non classificabili in altre disaggregazioni.

15.5.   Utili o perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo per strumento (16.5)

100.

Gli utili e le perdite derivanti da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo sono disaggregati per tipo di strumento. Gli enti segnalano l'importo netto realizzato e non realizzato nonché l'importo della variazione del fair value (valore equo) verificatasi nell'esercizio a causa di variazioni del rischio di credito (rischio di credito proprio del debitore o dell'emittente).

15.6.   Utili o perdite derivanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura (16.6)

101.

Gli utili e le perdite derivanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura sono disaggregati per tipo di contabilizzazione: copertura di fair value (valore equo), copertura di flusso finanziario e copertura di un investimento netto in una gestione estera. Gli utili e le perdite derivanti dalla copertura di fair value (valore equo) sono disaggregati per lo strumento di copertura e per l'elemento coperto.

15.7.   Riduzione di valore delle attività finanziarie e non finanziarie (16.7)

102.

Sono segnalati “Incrementi” se per il portafoglio contabile o la principale categoria di attività la stima della riduzione di valore nell'esercizio si traduce nella rilevazione di spese nette. Sono segnalati “Storni” se per il portafoglio contabile o la principale categoria di attività la stima della riduzione di valore nell'esercizio si traduce nella rilevazione di ricavi netti.

16.   RICONCILIAZIONE TRA AMBITO DI CONSOLIDAMENTO CONTABILE E AMBITO DI CONSOLIDAMENTO DEL CRR (17)

103.

L'“Ambito di consolidamento contabile” include il valore contabile di attività, passività e patrimonio netto, nonché gli importi nominali delle esposizioni fuori bilancio determinati tenendo conto dell'ambito di consolidamento contabile, ossia includendo nel consolidamento le imprese di assicurazioni e le società non finanziarie.

104.

In questo modello la voce “Investimenti in filiazioni, joint ventures e società collegate” non include le filiazioni perché tutte le filiazioni sono interamente consolidate nell'ambito del consolidamento contabile.

105.

Le “Attività derivanti da contratti di assicurazione e riassicurazione” includono le attività relative a riassicurazioni cedute nonché, ove esistenti, le attività correlate ai contratti di assicurazione e riassicurazione emessi.

106.

Le “Passività derivanti da contratti di assicurazione e riassicurazione” includono le passività correlate ai contratti di assicurazione e riassicurazione emessi.

17.   DISAGGREGAZIONE GEOGRAFICA (20)

107.

Il modello 20 viene trasmesso se l'ente supera la soglia di cui al punto 5.1, lettera a), punto iv). La disaggregazione geografica per luogo di attività nei modelli da 20.1 a 20.3 distingue tra “Attività nazionali” e “Attività non nazionali”. “Luogo” significa la giurisdizione di registrazione del soggetto giuridico che ha rilevato l'attività o passività corrispondente; per le succursali equivale alla giurisdizione di residenza. A questo fine, alla voce “Nazionali” sono incluse le attività rilevate nello Stato membro in cui l'ente ha sede.

108.

I modelli da 20.4 a 20.7 contengono informazioni “paese per paese” sulla base della residenza della controparte immediata. La disaggregazione fornita comprende le esposizioni o le passività verso soggetti residenti in ciascuno degli Stati esteri nei quali l'ente ha esposizioni. Le esposizioni o passività nei confronti di organizzazioni sopranazionali non sono assegnate al paese di residenza dell'ente bensì all'area geografica “Altri paesi”.

109.

Nel modello 20.4 per gli strumenti di debito, il “Valore contabile lordo” è segnalato così come indicato nel punto 45 della parte 2. Per i derivati e gli strumenti di capitale, l'importo da segnalare è il valore contabile. I prestiti e le anticipazioni deteriorati (“di cui: deteriorati”) sono segnalati come definito ai punti da 145 a 157 del presente allegato. Il debito oggetto di misure di tolleranza comprende tutti i contratti di debito ai fini del modello 19 ai quali sono applicate misure di tolleranza, come definite ai punti da 163 a 179 del presente allegato. Il modello 20.7 viene compilato con la classificazione secondo i codici NACE “Paese per paese”. I codici NACE sono segnalati con il primo livello di disaggregazione (per “sezione”).

18.   ATTIVITÀ MATERIALI E IMMATERIALI: ATTIVITÀ SOGGETTE A LEASING OPERATIVO (21)

110.

Per il calcolo della soglia di cui all'articolo 9, lettera e), le attività materiali date in leasing dall'ente (locatore) a terzi in forza di contratti che qualificano tali operazioni come leasing operativo ai sensi della disciplina contabile applicabile vengono suddivise in base al totale delle attività materiali.

111.

Ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali compatibili, le attività date in leasing dall'ente (in qualità di locatore) a terzi a titolo di leasing operativo sono segnalati disaggregati per metodo di misurazione.

19.   GESTIONE DI ATTIVITÀ, CUSTODIA E ALTRE FUNZIONI DI SERVIZIO (22)

112.

Per il calcolo della soglia di cui all'articolo 9, lettera f), l'importo dei “Ricavi netti da commissioni e compensi” è il valore assoluto della differenza tra i “Ricavi da commissioni e compensi” e i “Costi per commissioni e compensi”. Analogamente, l'importo degli “Interessi netti” è il valore assoluto della differenza tra gli “Interessi attivi” e gli “Interessi passivi”.

19.1.   Ricavi e costi relativi a commissioni e compensi per attività (22.1)

113.

I ricavi e i costi relativi a commissioni e compensi sono segnalati per tipo di attività. Ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali compatibili, questo modello include i ricavi e i costi relativi a commissioni e compensi diversi da:

a)

importi considerati ai fini del calcolo dell'interesse effettivo degli strumenti finanziari [IFRS 7, paragrafo 20, lettera c)] e

b)

importi derivanti da strumenti finanziari misurati al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo [IFRS 7, paragrafo 20, lettera c), punto i)].

114.

Non sono inclusi i costi di transazione direttamente attribuibili all'acquisizione o all'emissione di strumenti finanziari non misurati al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo; tali costi sono compresi nel valore iniziale di acquisizione/emissione di detti strumenti e sono ammortizzati a prospetto di conto economico complessivo al tasso d'interesse effettivo nell'arco della loro durata residua [cfr. IAS 39, paragrafo 43].

115.

I costi di transazione direttamente attribuibili all'acquisizione o emissione di strumenti finanziari misurati al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo sono inclusi in quanto parte degli “Utili o perdite derivanti da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione, al netto” o degli “Utili o perdite derivanti da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo al netto”. Non sono compresi nel valore iniziale di acquisizione o emissione di detti strumenti e sono rilevati immediatamente a prospetto di conto economico complessivo.

116.

Gli enti segnalano i ricavi e i costi relativi a commissioni e compensi in base ai seguenti criteri:

a)

“Titoli. Emissioni”: include le commissioni e i compensi ricevuti per la partecipazione alla creazione o all'emissione di titoli non creati né emessi dall'ente;

b)

“Titoli. Ordini di trasferimento”: include le commissioni e i compensi generati dal ricevimento, dalla trasmissione e dall'esecuzione di ordini di acquisto o vendita di titoli per conto di clienti;

c)

“Titoli. Altro”: include le commissioni e i compensi generati dalla fornitura, da parte dell'ente, di altri servizi correlati a titoli non creati né emessi dall'ente stesso;

d)

“Compensazione e regolamento”: include i ricavi (costi) relativi alle commissioni e ai compensi generati dall'ente (o a esso addebitati) quando partecipa a strumenti di compensazione e regolamento della controparte;

e)

“Gestione di attività”, “Custodia”, “Servizi amministrativi centrali per l'investimento collettivo”, “Operazioni fiduciarie” e “Servizi di pagamento”: includono i ricavi (costi) relativi alle commissioni e ai compensi generati dall'ente (o a esso addebitati) quando fornisce detti servizi;

f)

“Finanza strutturata”: include le commissioni e i compensi ricevuti per la partecipazione alla creazione o emissione di strumenti finanziari diversi dai titoli creati o emessi dall'ente;

g)

“Commissioni per la gestione di attività di cartolarizzazione”: include, sul lato dei ricavi, i ricavi da commissioni e compensi generati dall'ente grazie alla fornitura di servizi di gestione del prestito e, sul lato dei costi, i costi per le commissioni e i compensi addebitati all'ente dai fornitori di servizi di prestito;

h)

“Impegni all'erogazione di finanziamenti dati” e “Garanzie finanziarie date”: includono l'importo, rilevato come ricavo nell'esercizio, dell'ammortamento delle commissioni e dei compensi relativi alle attività rilevate inizialmente come “Altre passività finanziarie”;

i)

“Impegni all'erogazione di finanziamenti ricevuti” e “Garanzie finanziarie ricevute”: includono le spese per le commissioni e i compensi rilevati dall'ente a seguito dell'addebito ad opera della controparte che si è impegnata all'erogazione del prestito o alla fornitura della garanzia finanziaria;

j)

“Altro”: include i restanti ricavi (costi) generati dall'ente (o a esso addebitati), come quelli derivanti da “Altri impegni”, da servizi di cambio (quali il cambio di banconote o monete estere) o dalla fornitura (ricevimento) di altri servizi e attività di consulenza basati su commissioni.

19.2.   Attività interessate dai servizi forniti (22.2)

117.

Le operazioni correlate alla gestione di attività, a funzioni di custodia e ad altri servizi forniti dall'ente sono segnate utilizzando le seguenti definizioni:

a)

“Gestione di attività”: si riferisce alle attività appartenenti direttamente ai clienti e gestite dall'ente. La “Gestione di attività” è segnalata per tipo di cliente: organismi di investimento collettivo, fondi pensionistici, portafogli di clienti gestiti su base discrezionale e altri veicoli di investimento;

b)

“Attività in custodia”: si riferisce ai servizi di custodia e amministrazione di strumenti finanziari forniti dall'ente per conto dei clienti nonché ai servizi relativi alla custodia, come la gestione di contanti e garanzie reali. Le “Attività in custodia” sono segnalate per tipo di clienti per i quali l'ente detiene tali attività, distinguendo tra organismi di investimento collettivo e altri soggetti. La voce “di cui: affidati ad altri soggetti” si riferisce all'importo delle attività incluse nelle attività in custodia la cui custodia effettiva è stata affidata dall'ente ad altri soggetti;

c)

“Servizi amministrativi centrali per l'investimento collettivo”: si riferiscono ai servizi amministrativi forniti dall'ente a organismi di investimento collettivo. Includono, tra l'altro, i servizi di agente di trasferimenti, di compilazione della documentazione contabile, di preparazione dei prospetti, dei rendiconti finanziari e di tutti gli altri documenti destinati agli investitori, di disbrigo della corrispondenza mediante distribuzione dei rendiconti finanziari e di tutti gli altri documenti destinati agli investitori, di gestione delle richieste e dei rimborsi e di tenuta del registro degli investitori, nonché di calcolo del valore netto delle attività;

d)

“Operazioni fiduciarie”: si riferisce alle attività nelle quali l'ente opera in nome proprio ma per conto e a rischio dei suoi clienti. Non di rado, in questo tipo di operazioni l'ente fornisce servizi quali la gestione di attività in custodia per un'entità strutturata, oppure la gestione di portafogli su base discrezionale. Tutte le operazioni fiduciarie sono segnalate esclusivamente in questa voce, a prescindere dal fatto che l'ente fornisca o meno anche altri servizi aggiuntivi;

e)

“Servizi di pagamento”: si riferisce alla raccolta, per conto dei clienti, dei pagamenti generati da strumenti di debito che non sono rilevati nel suo stato patrimoniale né da esso creati;

f)

“Risorse della clientela distribuite ma non gestite”: si riferisce ai prodotti emessi da soggetti esterni al gruppo che l'ente ha distribuito ai suoi clienti attuali. Questa voce è segnalata per tipo di prodotto;

g)

“Importo delle attività interessate dai servizi forniti”: include l'importo, determinato applicando il fair value (valore equo), delle attività per le quali l'ente agisce. Se il fair value (valore equo) non è disponibile, si possono utilizzare altre basi di misurazione, tra cui il valore nominale. Nei casi in cui l'ente fornisca servizi a soggetti quali organismi di investimento collettivo o fondi pensionistici, le attività in questione possono essere esposte al valore al quale tali soggetti iscrivono queste attività nel proprio stato patrimoniale. Gli importi segnalati comprendono gli interessi maturati, se del caso.

20.   INTERESSENZE IN ENTITÀ STRUTTURATE NON CONSOLIDATE (30)

118.

Il “Supporto di liquidità utilizzato” è la somma del valore contabile del prestito e delle anticipazioni concessi a entità strutturate non consolidate e del valore contabile dei titoli di debito emessi da entità strutturate non consolidate.

21.   PARTI CORRELATE (31)

119.

Gli enti segnalano gli importi e/o le operazioni relativi alle esposizioni in bilancio e fuori bilancio in cui la controparte è una parte correlata.

120.

Le operazioni infragruppo e i saldi residui infragruppo sono eliminati. Alla voce “Filiazioni e altre entità dello stesso gruppo” gli enti includono i saldi e le operazioni con filiazioni che non sono stati eliminati o perché le filiazioni non sono interamente consolidate nell'ambito del consolidamento prudenziale o perché, in conformità dell'articolo 19 del CRR, sono escluse dall'ambito del consolidamento prudenziale in quanto trascurabili o, nel caso di enti facenti parte di un gruppo più grande, perché le filiazioni appartengono all'ente impresa madre e non all'ente in questione. Alla voce “Società collegate e joint ventures” gli enti registrano le quote di saldi e operazioni con joint ventures e società collegate del gruppo di appartenenza dell'entità che non sono stati eliminati in sede di applicazione del consolidamento proporzionale o del metodo del patrimonio netto.

21.1.   Parti correlate: importi dovuti a e importi da ricevere da (31.1)

121.

Alla voce “Impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni ricevuti” l'importo da segnalare è la somma del “nominale” degli impegni all'erogazione di finanziamenti ricevuti, della “garanzia reale/garanzia massima da considerare” delle garanzie finanziarie ricevute e del nominale degli altri impegni ricevuti.

21.2.   Parti correlate: costi e ricavi derivanti da operazioni con (31.2)

122.

La voce “Utili o perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie” include tutti gli utili e tutte le perdite derivanti dall'eliminazione contabile di attività non finanziarie generati da operazioni con parti correlate. Questa voce include gli utili e le perdite risultanti dall'eliminazione contabile di attività non finanziarie generati da operazioni con parti correlate e che rientrano nelle seguenti voci del “Prospetto dell'utile (perdita) di esercizio”:

a)

“Utili o perdite risultanti dall'eliminazione contabile di investimenti in filiazioni, joint ventures e società collegate”,

b)

“Utili o perdite risultanti dall'eliminazione contabile di attività non finanziarie diverse da quelle possedute per la vendita”,

c)

“Utili o perdite risultanti da attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita, non classificabili come attività operative cessate” e

d)

“Utili o perdite al netto delle tasse da attività operative cessate”.

22.   STRUTTURA DEL GRUPPO (40)

123.

Gli enti forniscono informazioni dettagliate e aggiornate alla data di segnalazione sulle filiazioni, joint ventures e società collegate. Le informazioni fornite riguardano tutte le filiazioni, indipendentemente dall'attività svolta. I titoli classificati come “Attività finanziarie possedute per negoziazione”, “Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo”, “Attività finanziarie disponibili per la vendita” e “Azioni proprie”, ovvero le azioni del proprio capitale detenute dall'ente segnalante, esulano dall'ambito di questo modello.

22.1.   Struttura del gruppo: “entità per entità” (40.1)

124.

Le seguenti informazioni sono fornite per ogni entità:

a)

“Codice LEI”: il codice LEI della partecipata;

b)

“Codice dell'entità”: il codice identificativo della partecipata. Il codice dell'entità è un identificatore di riga ed è unico per ciascuna riga del modello 40.1;

c)

“Denominazione dell'entità”: il nome della partecipata;

d)

“Data di entrata”: la data alla quale la partecipata è entrata nell'“ambito del gruppo”;

e)

“Capitale azionario”: il valore totale, alla data di riferimento, del capitale emesso dalla partecipata;

f)

“Patrimonio netto della partecipata”, “Attività totali della partecipata” e “Utile (perdita) di esercizio della partecipata”: gli importi di queste voci riportati nell'ultimo bilancio della partecipata;

g)

“Residenza della partecipata”: il paese di residenza della partecipata;

h)

il settore della controparte così come definito nella parte 1, punto 35;

i)

“Codice NACE”: indicato sulla base dell'attività principale della partecipata. Nel caso di società non finanziarie, i codici NACE sono segnalati con il primo livello di disaggregazione (per “sezione”); nel caso di società finanziarie, i codici NACE sono segnalati con un dettaglio a due livelli (per “divisione”);

j)

“Interessenze accumulate ( %)”: la percentuale di strumenti partecipativi posseduti dall'ente alla data di riferimento;

k)

“Diritti di voto ( %)”: le percentuali di diritti di voto associati agli strumenti partecipativi posseduti dall'ente alla data di riferimento;

l)

“Struttura del gruppo [rapporti]”: indica i rapporti esistenti tra l'impresa madre e la partecipata (filiazione, joint venture o società collegata);

m)

“Trattamento contabile [gruppo contabile]”: indica il trattamento contabile nell'ambito di consolidamento contabile (consolidamento totale, consolidamento proporzionale, metodo del patrimonio netto o altro);

n)

“Trattamento contabile [gruppo CRR]”: indica il trattamento contabile nell'ambito del consolidamento del CRR (consolidamento totale, consolidamento proporzionale, metodo del patrimonio netto o altro);

o)

“Valore contabile”: importi che l'ente rileva a bilancio per partecipate non consolidate né totalmente né proporzionalmente;

p)

“Costo di acquisizione”: l'importo pagato dagli investitori;

q)

“Avviamento in relazione alla partecipata”: l'importo dell'avviamento rilevato nello stato patrimoniale consolidato dell'ente per la partecipata nelle voci “Avviamento” o “Investimenti in filiazioni, joint ventures e società collegate”;

r)

“Fair value (valore equo) degli investimenti con quotazioni ufficiali”: il prezzo alla data di riferimento; viene fornito solo se gli strumenti sono quotati.

22.2.   Struttura del gruppo: “strumento per strumento” (40.2)

125.

Le seguenti informazioni sono fornite per ogni strumento:

a)

“Codice del titolo”: il codice ISIN del titolo. Per i titoli privi di codice ISIN, indicare un altro codice che individui il titolo in modo univoco. Il “codice del titolo” e il “codice della società di partecipazione” sono un identificatore di riga composito ed insieme sono unici per ciascuna riga del modello 40.2;

b)

“Codice della società di partecipazione”: il codice identificativo dell'entità nel gruppo che possiede l'investimento;

c)

“Codice dell'entità”, “Interessenze accumulate ( %)”, “Valore contabile” e “Costo di acquisizione”: sono definiti sopra. I relativi importi corrispondono al titolo posseduto dalla corrispondente società di partecipazione.

23.   FAIR VALUE (VALORE EQUO) (41)

23.1.   Gerarchia del fair value: strumenti finanziari a costo ammortizzato (41.1)

126.

In questo modello sono segnalate le informazioni sul fair value (valore equo) degli strumenti finanziari misurati al costo ammortizzato, secondo la gerarchia di cui all'IFRS 7, paragrafo 27 A.

23.2.   Ricorso all'opzione del fair value (valore equo) (41.2)

127.

In questo modello sono segnalate le informazioni sul ricorso all'opzione del fair value (valore equo) per le attività e passività finanziarie indicate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo. “Contratti ibridi” include il valore contabile degli strumenti finanziari ibridi classificati complessivamente in questi portafogli contabili; ciò significa che questa voce include tutti gli strumenti ibridi nella loro interezza.

23.3.   Strumenti finanziari ibridi non indicati al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo (41.3)

128.

In questo modello sono segnalate le informazioni sugli strumenti finanziari ibridi, ad eccezione dei contratti ibridi misurati al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo alla voce “Opzione del fair value (valore equo)”, che sono segnalati nel modello 41.2.

129.

La voce “Posseduti per negoziazione” include il valore contabile degli strumenti finanziari ibridi classificati complessivamente come “Attività finanziarie possedute per negoziazione” o “Passività finanziarie possedute per negoziazione”; include pertanto tutti gli strumenti ibridi nella loro interezza.

130.

Nelle altre righe del modello è indicato il valore contabile dei contratti primari che sono stati separati dai derivati incorporati secondo la disciplina contabile applicabile. I valori contabili dei derivati incorporati separati dai contratti primari, in conformità della disciplina contabile applicabile, sono segnalati nei modelli 10 e 11.

24.   ATTIVITÀ MATERIALI E IMMATERIALI: VALORE CONTABILE PER METODO DI MISURAZIONE (42)

131.

“Immobili, impianti e macchinari”, “Investimenti immobiliari” e “Altre attività immateriali” sono segnalati in base ai criteri applicati per la loro misurazione.

132.

“Altre attività immateriali” include tutte le altre attività immateriali diverse dall'avviamento.

25.   ACCANTONAMENTI (43)

133.

Questo modello include la riconciliazione tra il valore contabile della voce “Accantonamenti” a inizio e fine esercizio per natura dei movimenti.

26.   PIANI A BENEFICI DEFINITI E BENEFICI PER I DIPENDENTI (44)

134.

Questi modelli includono informazioni accumulate riguardanti tutti i piani a benefici definiti dell'ente. In presenza di più di un piano a benefici definiti, va segnalato il valore aggregato di tutti i piani.

26.1.   Componenti delle attività e passività nette dei piani a benefici definiti (44.1)

135.

La voce “Componenti delle attività e passività nette dei piani a benefici definiti” espone la riconciliazione del valore attuale accumulato di tutte le passività (attività) nette dei piani a benefici definiti e i diritti a ricevere un indennizzo [IAS 19, paragrafo 140, lettere a) e b)].

136.

La voce “Attività nette per benefici definiti” include, in caso di avanzo, gli importi degli avanzi da rilevare nello stato patrimoniale in quanto non soggetti ai limiti di cui allo IAS 19, paragrafo 63. Il valore di questa voce e l'importo rilevato nella voce per memoria “Fair value (valore equo) di tutti i diritti a ricevere un indennizzo rilevati come attività” sono inclusi nella voce “Altre attività” dello stato patrimoniale.

26.2.   Movimenti delle obbligazioni per benefici definiti (44.2)

137.

La voce “Movimenti delle obbligazioni per benefici definiti” espone la riconciliazione dei saldi di apertura e chiusura del valore attuale accumulato di tutte le obbligazioni per i benefici definiti dell'ente. Gli effetti dei diversi elementi elencati nello IAS 19, paragrafo 141, nell'esercizio sono presentati separatamente.

138.

L'importo della voce “Saldo di chiusura [valore attuale]” nel modello relativo ai movimenti delle obbligazioni per benefici definiti è uguale a quello della voce “Valore attuale delle obbligazioni per benefici definiti”.

26.3.   Voci per memoria [relative alle spese di personale] (44.3)

139.

Per segnalare le voci per memoria relative alle spese di personale si utilizzano le seguenti definizioni:

a)

“Pensioni e spese simili”: include l'importo rilevato nell'esercizio a titolo di spese di personale relative a tutte le obbligazioni per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro (sia in piani a contributi definiti, sia in piani a benefici definiti) e i contributi ai fondi di previdenza sociale;

b)

“Pagamenti basati su azioni”: include l'importo rilevato nell'esercizio a titolo di spese di personale per pagamenti basati su azioni.

27.   DISAGGREGAZIONE DI VOCI SELEZIONATE DEL PROSPETTO DELL'UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO (45)

27.1.   Utili o perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie diverse da quelle possedute per la vendita (45.2)

140.

Gli utili e le perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie diverse da quelle possedute per la vendita sono disaggregati per tipo di attività; ciascuna voce include l'utile o la perdita sull'attività (come beni immobili, software, hardware, oro, investimenti) che è stata eliminata contabilmente.

27.2.   Altri ricavi e costi operativi (45.3)

141.

Gli altri ricavi e costi operativi sono disaggregati secondo le seguenti voci: rettifiche del fair value (valore equo) di attività materiali valutate in conformità al modello del fair value (valore equo), ricavi per canoni e costi operativi diretti connessi a investimenti immobiliari, ricavi e costi relativi ad attività di leasing operativo diverse da quelle riguardanti attività classificate come investimenti immobiliari, altri ricavi e costi operativi.

142.

La voce “Leasing operativi diversi dagli investimenti immobiliari” include, nella colonna “Ricavi”, i rendimenti ottenuti e, nella colonna “Costi”, i costi sostenuti dall'ente in qualità di locatore nelle attività di leasing operativo diverse da quelle riguardanti attività classificate come investimenti immobiliari. I costi per l'ente in qualità di locatario sono inclusi nella voce “Altre spese amministrative”.

143.

Gli utili o le perdite derivanti da rivalutazioni di metalli preziosi e di altre merci posseduti misurati al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita sono segnalati tra le voci incluse in “Altri ricavi operativi. Altro” oppure “Altri costi operativi. Altro”.

28.   PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO (46)

144.

Il prospetto delle variazioni di patrimonio netto espone la riconciliazione tra il valore contabile a inizio (saldo di apertura) e a fine dell'esercizio (saldo di chiusura) per ciascuna voce del patrimonio netto.

29.   ESPOSIZIONI DETERIORATE (18)

145.

Ai fini del modello 18 sono considerate esposizioni deteriorate quelle che soddisfano uno qualsiasi dei seguenti criteri:

a)

esposizioni rilevanti scadute da oltre 90 giorni;

b)

è considerato improbabile che il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie senza l'escussione delle garanzie, indipendentemente dall'esistenza di importi scaduti o dal numero di giorni di arretrato.

146.

La classificazione come esposizione deteriorata si applica nonostante la classificazione come esposizione in stato di default a fini regolamentari conformemente all'articolo 178 del CRR o come esposizione che ha subito una riduzione di valore a fini contabili ai sensi della disciplina contabile applicabile.

147.

Le esposizioni che sono considerate in stato di default conformemente all'articolo 178 del CRR e le esposizioni che hanno subito una riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile sono sempre considerate esposizioni deteriorate. Le esposizioni con “svalutazioni collettive per perdite sostenute ma non riportate” di cui al punto 38 del presente allegato non sono considerate esposizioni deteriorate a meno che soddisfino i criteri per essere considerate come tali.

148.

Le esposizioni sono classificate sulla base del loro intero importo e senza tener conto dell'esistenza di eventuali garanzie reali. La rilevanza è valutata conformemente all'articolo 178 del CRR.

149.

Ai fini del modello 18, le “esposizioni” comprendono tutti gli strumenti di debito (prestiti e anticipazioni, che includono anche disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista, e titoli di debito) e le esposizioni fuori bilancio, ad eccezione delle esposizioni possedute per negoziazione. Le esposizioni fuori bilancio comprendono i seguenti elementi revocabili e irrevocabili:

a)

impegni all'erogazione di finanziamenti dati;

b)

garanzie finanziarie date;

c)

altri impegni dati.

Le esposizioni includono attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita ai sensi dell'IFRS 5.

150.

Ai fini del modello 18 un'esposizione è considerata scaduta quando qualsiasi importo inerente al capitale, agli interessi o alle commissioni non è stato pagato alla data in cui era dovuto.

151.

Ai fini del modello 18 per “debitore” si intende un debitore ai sensi dell'articolo 178 del CRR.

152.

Un impegno è considerato un'esposizione deteriorata per il suo importo nominale laddove, se utilizzato o attivato in qualche modo, darebbe luogo ad esposizioni soggette al rischio di non essere rimborsate integralmente senza l'escussione delle garanzie.

153.

Le garanzie finanziarie date sono considerate esposizioni deteriorate per il loro importo nominale se la garanzia rischia di essere attivata dalla controparte (“parte garantita”), in particolare nel caso in cui l'esposizione garantita sottostante soddisfa i criteri per essere considerata deteriorata di cui al punto 145. Quando la parte garantita è in ritardo sull'importo dovuto nell'ambito del contratto di garanzia finanziaria, l'ente segnalante valuta se il conseguente credito soddisfi i criteri per essere considerato deteriorato.

154.

Le esposizioni classificate come deteriorate conformemente al punto 145 sono classificate come tali o su base individuale (“con riferimento all'operazione”) o per l'esposizione complessiva verso un dato debitore (“con riferimento al debitore”). Per i diversi tipi di esposizioni deteriorate su base individuale o verso un dato debitore sono utilizzati i seguenti metodi di classificazione:

a)

per le esposizioni deteriorate classificate come in stato di default in conformità dell'articolo 178 del CRR, si applica il metodo di classificazione dell'articolo 178;

b)

per le esposizioni che sono classificate come deteriorate a causa di una riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile, si applicano i criteri di riconoscimento per la riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile;

c)

per altre esposizioni deteriorate che non sono classificate né come esposizioni in stato di inadempimento, né come esposizioni che hanno subito una riduzione di valore, si applicano le disposizioni dell'articolo 178 del CRR per le esposizioni in stato di inadempimento.

155.

Nei casi in cui un ente ha in bilancio esposizioni verso un debitore che sono scadute da oltre 90 giorni e il valore contabile lordo delle esposizioni scadute rappresenta più del 20 % del valore contabile lordo di tutte le esposizioni in bilancio verso tale debitore, tutte le esposizioni in bilancio e fuori bilancio verso tale debitore sono considerate deteriorate. Quando un debitore appartiene ad un gruppo, si valuta la necessità di considerare anche le esposizioni verso altre entità del gruppo come deteriorate, se non sono già considerate come esposizioni che hanno subito una riduzione di valore o in stato di default in conformità dell'articolo 178 del CRR, tranne per le esposizioni oggetto di dispute isolate che non sono collegate alla solvibilità della controparte.

156.

Le esposizioni cessano di essere considerate deteriorate quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

l'esposizione soddisfa i criteri applicati dall'ente segnalante per la cessazione della classificazione come esposizione che ha subito una riduzione di valore o in stato di default;

b)

la situazione del debitore è migliorata in misura tale che è probabile il rimborso integrale, secondo le condizioni originarie o, se del caso, modificate;

c)

il debitore non ha importi scaduti da oltre 90 giorni.

Finché tali condizioni non sono soddisfatte, un'esposizione resta classificata come deteriorata anche se ha già soddisfatto i criteri applicati dall'ente segnalante per la cessazione della riduzione di valore e dello stato di default rispettivamente ai sensi della disciplina contabile applicabile e dell'articolo 178 del CRR.

L'esposizione deteriorata classificata come attività non corrente posseduta per la vendita ai sensi dell'IFRS 5 non cessa di essere classificata come esposizione deteriorata, dato che le attività non correnti possedute per la vendita rientrano nella definizione di esposizioni deteriorate.

157.

Le esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza (6) cessano di essere considerate deteriorate se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

le esposizioni non sono considerate deteriorate o in stato di default;

b)

è trascorso un anno dall'applicazione delle misure di tolleranza;

c)

non esiste, successivamente alle misure di tolleranza, alcun importo scaduto o alcuna preoccupazione per quanto riguarda il pieno rimborso dell'esposizione secondo le condizioni post-misure di tolleranza. L'assenza di preoccupazioni risulta dopo un'analisi della situazione finanziaria del debitore da parte dell'ente. Le preoccupazioni possono essere considerate superate quando il debitore ha rimborsato, tramite i suoi pagamenti regolari secondo le condizioni post-misure di tolleranza, un totale pari all'importo che era precedentemente scaduto (nei casi in cui vi erano importi scaduti) o che è stato cancellato (nei casi in cui non vi erano importi scaduti) nell'ambito delle misure di tolleranza o il debitore ha dimostrato altrimenti di essere in grado di ottemperare alle condizioni post-misure di tolleranza.

Le predette condizioni specifiche si applicano in aggiunta ai criteri applicati dagli enti segnalanti per le esposizioni che hanno subito una riduzione di valore e in stato di default rispettivamente ai sensi della disciplina contabile applicabile e dell'articolo 178 del CRR.

158.

Le esposizioni scadute sono segnalate separatamente nelle categorie “in bonis” e “deteriorate” per il loro intero importo. Le esposizioni in bonis scadute da meno di 90 giorni sono segnalate separatamente per il loro intero importo.

159.

Le esposizioni deteriorate sono segnalate disaggregate per fasce temporali di scadenza. Le esposizioni non scadute o scadute da 90 giorni o meno ma ciononostante individuate come deteriorate a causa della probabilità di non rimborso integrale sono segnalate in un'apposita colonna. Le esposizioni che presentano sia importi scaduti che la probabilità di non rimborso integrale sono classificate per fasce temporali di scadenza in funzione del numero di giorni di arretrato.

Le disponibilità presso banche centrali e gli altri depositi a vista sono segnalati nella riga 070 e nelle righe 080 e 100 del modello 18.

Le esposizioni deteriorate classificate come possedute per la vendita conformemente all'IFRS 5 non sono segnalate nel modello 18.

160.

Le esposizioni seguenti sono inserite in colonne separate:

a)

esposizioni che sono considerate come esposizioni che hanno subito una riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile, salvo nei casi di esposizioni con perdite sostenute ma non riportate;

b)

esposizioni considerate in stato di default conformemente all'articolo 178 del CRR.

161.

I dati relativi alla “Riduzione di valore accumulata” e alle “Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito” sono segnalati conformemente al punto 46. Per “Riduzione di valore accumulata” si intende la riduzione del valore contabile dell'esposizione, direttamente o tramite l'uso di un accantonamento. La riduzione di valore accumulata segnalata su esposizioni deteriorate non comprende le perdite sostenute ma non riportate. Le perdite sostenute ma non riportate figurano nella riduzione di valore accumulata su esposizioni in bonis. Le “Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito” sono segnalate per le esposizioni designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo ai sensi della disciplina contabile applicabile.

162.

Le informazioni sulle garanzie reali detenute e sulle garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate sono segnalate separatamente. Gli importi segnalati per le garanzie reali ricevute e le garanzie finanziarie ricevute sono calcolati conformemente ai punti da 79 a 82. Di conseguenza la somma degli importi segnalati sia per le garanzie reali che per le garanzie finanziarie non può essere superiore al valore contabile della relativa esposizione.

30.   ESPOSIZIONI OGGETTO DI MISURE DI TOLLERANZA (19)

163.

Ai fini del modello 19, le esposizioni oggetto di misure di tolleranza sono contratti di debito per i quali sono state applicate misure di tolleranza. Le misure di tolleranza consistono in concessioni nei confronti di un debitore che si trova o è in procinto di trovarsi in difficoltà a rispettare i propri impegni finanziari (“difficoltà finanziarie”).

164.

Ai fini del modello 19, per “concessione” si intende una delle seguenti azioni:

a)

una modifica dei termini e delle condizioni precedenti di un contratto che il debitore è considerato incapace di rispettare a causa di difficoltà finanziarie (“debito problematico”) che determinano un'insufficiente capacità di servizio del debito, e che non sarebbe stata concessa se il debitore non si fosse trovato in difficoltà finanziarie;

b)

il rifinanziamento totale o parziale di un contratto di debito problematico, che non sarebbe stato concesso se il debitore non si fosse trovato in difficoltà finanziarie.

Una concessione può comportare una perdita per il prestatore.

165.

Si è in presenza di una concessione in caso di:

a)

differenza a favore del debitore tra i termini modificati del contratto e i precedenti termini del contratto;

b)

inclusione nel contratto modificato di termini più favorevoli rispetto a quelli che altri debitori con un profilo di rischio analogo avrebbero potuto ottenere dallo stesso ente in quel momento.

166.

L'esercizio di clausole che, se utilizzate a discrezione del debitore, permettono al debitore di modificare i termini del contratto (“clausole di tolleranza incorporate”) è considerato come una concessione quando l'ente approva l'esercizio di tali clausole e conclude che il debitore si trova in difficoltà finanziarie.

167.

Per “rifinanziamento” si intende l'uso di contratti di debito al fine di garantire il pagamento totale o parziale di altri contratti di debito i cui termini correnti il debitore non è in grado di rispettare.

168.

Ai fini del modello 19, per “debitore” si intendono tutte le persone fisiche e i soggetti giuridici appartenenti al gruppo del debitore che rientrano nell'ambito di consolidamento contabile.

169.

Ai fini del modello 19, per “debito” si intendono i prestiti e le anticipazioni (che includono anche disponibilità presso banche centrali e altri depositi), titoli di debito e gli impegni all'erogazione di finanziamenti dati, revocabili e irrevocabili, ma non le esposizioni possedute per negoziazione. “Debito” include attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita ai sensi dell'IFRS 5.

170.

Ai fini del modello 19, “esposizione” ha lo stesso significato di “debito” di cui al punto 169.

171.

Ai fini del modello 19, per “ente” si intende l'ente che ha applicato le misure di tolleranza.

172.

Le esposizioni sono considerate oggetto di misure di tolleranza se è stata fatta una concessione, a prescindere dal fatto che un importo sia scaduto o dalla classificazione delle esposizioni come esposizioni che hanno subito una riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile o in stato di default in conformità dell'articolo 178 del CRR. Le esposizioni non sono considerate come oggetto di misure di tolleranza se il debitore non si trova in difficoltà finanziarie. Tuttavia nei seguenti casi si è in presenza di misure di tolleranza:

a)

un contratto modificato che è stato classificato come deteriorato prima della modifica o che in assenza di modifica sarebbe stato classificato come deteriorato;

b)

la modifica che è stata apportata ad un contratto comporta la soppressione totale o parziale del debito tramite cancellazioni;

c)

l'ente approva l'uso di clausole di tolleranza incorporate per un debitore il cui debito è deteriorato o sarebbe considerato deteriorato senza l'uso di tali clausole;

d)

simultaneamente a o in prossimità con la concessione di ulteriore credito da parte dell'ente, il debitore ha effettuato pagamenti di capitale o interessi su un altro contratto con l'ente che era deteriorato o sarebbe stato classificato come deteriorato in assenza di rifinanziamento.

173.

Una modifica che comporta rimborsi effettuati mediante presa di possesso della garanzia reale è trattata come una misura di tolleranza se tale modifica costituisce una concessione.

174.

Vi è una presunzione relativa del fatto che sono state prese misure di tolleranza nelle seguenti circostanze:

a)

è accaduto che il contratto modificato fosse scaduto totalmente o parzialmente da più di 30 giorni (senza essere deteriorato) almeno una volta nel corso dei tre mesi prima della sua modifica o sarebbe scaduto da più di 30 giorni, totalmente o parzialmente, senza modifiche;

b)

simultaneamente a o in prossimità con la concessione di ulteriore credito da parte dell'ente, il debitore ha effettuato pagamenti di capitale o interessi su un altro contratto con l'ente che era totalmente o parzialmente scaduto da 30 giorni almeno una volta durante i tre mesi precedenti al suo rifinanziamento;

c)

l'ente approva l'uso di clausole di tolleranza incorporate per debiti scaduti da 30 giorni o che sarebbero scaduti da 30 giorni senza l'esercizio di tali clausole.

175.

Le difficoltà finanziarie sono valutate a livello di debitore come indicato al punto 168. Solo le esposizioni alle quali sono state applicate misure di tolleranza sono indicate come esposizioni oggetto di misure di tolleranza.

176.

Le esposizioni oggetto di misure di tolleranza sono incluse nella categoria delle esposizioni deteriorate o nella categoria delle esposizioni in bonis conformemente ai punti da 145 a 162 e da 177 a 179. La classificazione come esposizione oggetto di misure di tolleranza cessa quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

l'esposizione oggetto di misure di tolleranza è considerata in bonis, anche quando è stata tolta dalla categoria delle esposizioni deteriorate dopo che da un'analisi della situazione finanziaria del debitore è emerso che il suo debito non soddisfaceva più le condizioni per essere considerato deteriorato;

b)

è trascorso un periodo di prova minimo di due anni dalla data alla quale l'esposizione oggetto di misure di tolleranza è stata considerata in bonis;

c)

sono stati fatti pagamenti regolari di più di un importo aggregato insignificante di capitale o interessi durante almeno la metà del periodo di prova;

d)

nessuna delle esposizioni verso il debitore è scaduta da più di 30 giorni alla fine del periodo di prova.

177.

Se le condizioni di cui al punto 176 non sono soddisfatte alla fine del periodo di prova, l'esposizione continua ad essere indicata come esposizione in bonis oggetto di misure di tolleranza in prova fino a quando sono soddisfatte tutte le condizioni. Le condizioni sono valutate almeno su base trimestrale. L'esposizione oggetto di misure di tolleranza classificata come attività non corrente posseduta per la vendita ai sensi dell'IFRS 5 continua a essere classificata come esposizione oggetto di misure di tolleranza, dato che le attività non correnti possedute per la vendita rientrano nella definizione di esposizioni oggetto di misure di tolleranza.

178.

Un'esposizione oggetto di misure di tolleranza può essere considerata in bonis dalla data di applicazione delle misure di tolleranza se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)

tale applicazione non ha determinato la classificazione dell'esposizione come esposizione deteriorata;

b)

l'esposizione non era considerata un'esposizione deteriorata alla data di applicazione delle misure di tolleranza.

179.

Quando all'esposizione in bonis oggetto di misure di tolleranza in prova che è stata tolta dalla categoria delle esposizioni deteriorate sono applicate misure di tolleranza aggiuntive o tale esposizione è scaduta da più di 30 giorni, essa è classificata come deteriorata.

180.

Le “esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza” comprendono le esposizioni oggetto di misure di tolleranza che non soddisfano i criteri per essere considerate deteriorate e che sono incluse nella categorie delle esposizioni in bonis. Le esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza sono in prova conformemente al punto 176, anche in caso di applicazione del punto 178. Le esposizioni oggetto di misure di tolleranza in prova che sono state tolte dalla categoria delle esposizioni deteriorate sono segnalate separatamente nell'ambito delle esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza nella colonna “di cui: esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza in prova”.

Le “esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza” comprendono le esposizioni oggetto di misure di tolleranza che soddisfano i criteri per essere considerate deteriorate e che sono incluse nella categorie delle esposizioni deteriorate. Le esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza includono:

a)

esposizioni divenute deteriorate a causa dell'applicazione di misure di tolleranza;

b)

esposizioni che erano deteriorate prima dell'applicazione di misure di tolleranza;

c)

esposizioni oggetto di misure di tolleranza che sono state tolte dalla categoria delle esposizioni in bonis, comprese le esposizioni riclassificate in applicazione del punto 179.

Quando le misure di tolleranza sono estese a esposizioni deteriorate, l'importo delle esposizioni oggetto di misure di tolleranza è indicato separatamente nella colonna “di cui: misure di tolleranza su esposizioni deteriorate”.

Le esposizioni oggetto di misure di tolleranza classificate come disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista sono segnalate nella riga 070 e nelle righe 080 e 100 del modello 19.

Le esposizioni oggetto di misure di tolleranza classificate come possedute per la vendita conformemente all'IFRS 5 non sono segnalate nel modello 19.

181.

La colonna “Rifinanziamento” include il valore contabile lordo del nuovo contratto (“rifinanziamento del debito”) concesso nell'ambito di un'operazione di rifinanziamento che si configura come una misura di tolleranza, nonché il valore contabile lordo del vecchio contratto rimborsato che è ancora in essere.

182.

Le esposizioni oggetto di misure di tolleranza che combinano modifiche e rifinanziamento sono assegnate alla colonna “Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni” o alla colonna “Rifinanziamento” a seconda della misura che ha il maggiore impatto sui flussi di cassa. Il rifinanziamento da parte di un pool di banche è segnalato nella colonna “Rifinanziamento” per l'importo totale del rifinanziamento del debito fornito dall'ente segnalante o del debito rifinanziato tuttora in essere presso l'ente segnalante. Il riconfezionamento di diversi debiti in un nuovo debito è segnalato come una modifica, a meno che vi sia anche un'operazione di rifinanziamento che ha un impatto maggiore sui flussi di cassa. Quando la tolleranza tramite la modifica dei termini e delle condizioni di un'esposizione problematica comporta la sua eliminazione contabile e la rilevazione di una nuova esposizione, questa nuova esposizione è considerata come debito oggetto di misure di tolleranza.

183.

La riduzione di valore accumulata e le variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito sono segnalate conformemente al punto 46. Per “Riduzione di valore accumulata” si intende la riduzione del valore contabile dell'esposizione, direttamente o tramite l'uso di un accantonamento. L'importo della “Riduzione di valore accumulata” da segnalare nella colonna “su esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza” per le esposizioni deteriorate non comprende perdite sostenute ma non riportate. Le perdite sostenute ma non riportate figurano nella colonna “su esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza”. Le “Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito” sono segnalate per le esposizioni designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo ai sensi della disciplina contabile applicabile.

PARTE 3

ASSOCIAZIONE TRA CLASSI DI ESPOSIZIONI E SETTORI DELLA CONTROPARTE

1.

Le seguenti tabelle associano le classi di esposizioni usate per calcolare i requisiti patrimoniali conformemente al CRR ai settori della controparte usati nelle tabelle FINREP.

Tabella 2.

Metodo standardizzato

Classi di esposizione del metodo standardizzato (articolo 112 CRR)

Settori FINREP della controparte

Osservazioni

a)

Amministrazioni centrali o banche centrali

(1)

Banche centrali

(2)

Amministrazioni pubbliche

Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.

b)

Amministrazioni regionali o autorità locali

(2)

Amministrazioni pubbliche

 

c)

Organismi del settore pubblico

(2)

Amministrazioni pubbliche

 

d)

Banche multilaterali di sviluppo

(3)

Enti creditizi

 

e)

Organizzazioni internazionali

(2)

Amministrazioni pubbliche

 

f)

Enti (cioè enti creditizi e imprese di investimento)

(3)

Enti creditizi

(4)

Altre società finanziarie

Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.

g)

Imprese

(2)

Amministrazioni pubbliche

(4)

Altre società finanziarie

(5)

Società non finanziarie

(6)

Famiglie

 

h)

Al dettaglio

(4)

Altre società finanziarie

(5)

Società non finanziarie

(6)

Famiglie

Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.

i)

Garantite da ipoteche su beni immobili

(2)

Amministrazioni pubbliche

(3)

Enti creditizi

(4)

Altre società finanziarie

(5)

Società non finanziarie

(6)

Famiglie

Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.

j)

In stato di default

(1)

Banche centrali

(2)

Amministrazioni pubbliche

(3)

Enti creditizi

(4)

Altre società finanziarie

(5)

Società non finanziarie

(6)

Famiglie

Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.

j bis)

Associate a un rischio particolarmente elevato

(1)

Banche centrali

(2)

Amministrazioni pubbliche

(3)

Enti creditizi

(4)

Altre società finanziarie

(5)

Società non finanziarie

(6)

Famiglie

Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.

k)

Obbligazioni garantite

(3)

Enti creditizi

(4)

Altre società finanziarie

(5)

Società non finanziarie

Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.

l)

Posizioni verso la cartolarizzazione

(2)

Amministrazioni pubbliche

(3)

Enti creditizi

(4)

Altre società finanziarie

(5)

Società non finanziarie

(6)

Famiglie

Queste esposizioni dovrebbero essere associate ai settori FINREP della controparte in base al rischio sottostante della cartolarizzazione. Nella FINREP, quando le posizioni verso la cartolarizzazione restano rilevate nello stato patrimoniale, i settori della controparte sono i settori delle controparti immediate di queste posizioni.

m)

Enti e imprese con valutazione del merito di credito a breve termine

(3)

Enti creditizi

(4)

Altre società finanziarie

(5)

Società non finanziarie

Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.

n)

Organismi di investimento collettivo

Strumenti di capitale

Nella FINREP gli investimenti negli OIC sono classificati come strumenti di capitale, indipendentemente dal fatto che il CRR autorizzi o meno il look-through.

o)

Strumenti di capitale

Strumenti di capitale

Nella FINREP gli strumenti di capitale sono suddivisi in categorie differenti di attività finanziarie.

p)

Altre posizioni

Voci diverse dello stato patrimoniale

Nella FINREP le altre posizioni possono essere incluse in categorie differenti di attività.


Tabella 3.

Metodo basato sui rating interni

Classi di esposizione del metodo IRB (articolo 147 del CRR)

Settori FINREP della controparte

Osservazioni

a)

Amministrazioni centrali e banche centrali

(1)

Banche centrali

(2)

Amministrazioni pubbliche

(3)

Enti creditizi

Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.

b)

Enti (cioè enti creditizi e imprese di investimento nonché alcune amministrazioni pubbliche e banche multilaterali)

(2)

Amministrazioni pubbliche

(3)

Enti creditizi

(4)

Altre società finanziarie

Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.

c)

Società

(4)

Altre società finanziarie

(5)

Società non finanziarie

(6)

Famiglie

Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.

d)

Al dettaglio

(4)

Altre società finanziarie

(5)

Società non finanziarie

(6)

Famiglie

Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.

e)

Strumenti di capitale

Strumenti di capitale

Nella FINREP gli strumenti di capitale sono suddivisi in categorie differenti di attività finanziarie.

f)

Posizioni verso la cartolarizzazione

(2)

Amministrazioni pubbliche

(3)

Enti creditizi

(4)

Altre società finanziarie

(5)

Società non finanziarie

(6)

Famiglie

Queste esposizioni dovrebbero essere associate ai settori FINREP della controparte in base al rischio sottostante della posizione verso la cartolarizzazione. Nella FINREP, quando le posizioni verso la cartolarizzazione restano rilevate nello stato patrimoniale, i settori della controparte sono i settori delle controparti immediate di queste posizioni.

g)

Altre attività diverse dai crediti

Voci diverse dello stato patrimoniale

Nella FINREP le altre voci possono essere incluse in categorie differenti di attività.»


(1)  Regolamento (CE) n. 25/2009 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2008, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2008/32) (GU L 15 del 20.1.2009, pag. 14).

(2)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

(3)  Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

(4)  Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11).

(5)  Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (C(2003)1422) (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(6)  Per esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza si intendono le esposizioni di cui al punto 180.


ALLEGATO VI

«ALLEGATO IX

ISTRUZIONI PER LA SEGNALAZIONE DELLE GRANDI ESPOSIZIONI E DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE

Indice

PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE 259

1.

Struttura e convenzioni 259
PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI 259

1.

Ambito e livello della segnalazione delle grandi esposizioni (LE) 259

2.

Struttura del modello LE 260

3.

Definizioni e istruzioni generali ai fini della segnalazione di grandi esposizioni 260

4.

C 26.00 — Modello Limiti delle grandi esposizioni (LE) 261

4.1.

Istruzioni relative a righe specifiche 261

5.

C 27.00 — Identità della controparte (modello LE1) 262

5.1.

Istruzioni relative a colonne specifiche 262

6.

C 28.00 — Esposizioni interne ed esterne al portafoglio di negoziazione (modello LE2) 264

6.1.

Istruzioni relative a colonne specifiche 264

7.

C 29.00 — Informazioni dettagliate sulle esposizioni verso singoli clienti all'interno di gruppi di clienti connessi (modello LE3) 269

7.1.

Istruzioni relative a colonne specifiche 269

8.

C 30.00 — Categorie di scadenze delle dieci maggiori esposizioni verso enti e delle dieci maggiori esposizioni verso soggetti del settore finanziario non regolamentati (modello LE 4) 270

8.1.

Istruzioni relative a colonne specifiche 270

9.

C 31.00 — Categorie di scadenze delle dieci maggiori esposizioni verso enti e delle dieci maggiori esposizioni verso soggetti del settore finanziario non regolamentati: informazioni dettagliate sulle esposizioni verso singoli clienti all'interno di gruppi di clienti connessi (modello LE5) 271

9.1.

Istruzioni relative a colonne specifiche 271

PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.   Struttura e convenzioni

1.

Il quadro di segnalazione delle grandi esposizioni (large exposures, “LE”) consiste in sei modelli contenenti le seguenti informazioni:

a)

limiti delle grandi esposizioni;

b)

identità della controparte (modello LE1);

c)

esposizioni interne ed esterne al portafoglio di negoziazione (modello LE2);

d)

informazioni dettagliate sulle esposizioni verso singoli clienti all'interno di gruppi di clienti connessi (modello LE3);

e)

categorie di scadenza delle dieci maggiori esposizioni verso enti e delle dieci maggiori esposizioni verso soggetti del settore finanziario non regolamentati (modello LE4);

f)

categorie di scadenza delle dieci maggiori esposizioni verso enti e delle dieci maggiori esposizioni verso soggetti del settore finanziario non regolamentati: informazioni dettagliate sulle esposizioni verso singoli clienti all'interno di gruppi di clienti connessi (modello LE5).

2.

Le istruzioni comprendono riferimenti giuridici e informazioni dettagliate in merito ai dati segnalati con ciascun modello.

3.

Per quanto riguarda le colonne, le righe e le celle dei modelli, le istruzioni e le norme di validazione sono conformi alla convenzione di intestazione riportata nei paragrafi seguenti.

4.

La convenzione indicata di seguito è utilizzata abitualmente nelle istruzioni e nelle norme di validazione: {modello;riga;colonna}. Un asterisco segnala che tutte le righe in questione sono state validate.

5.

In caso di validazioni all'interno di un modello nel quale si utilizzano soltanto punti relativi ai dati del modello stesso, le annotazioni non si riferiscono a un modello: {riga;colonna}.

6.

(Valore)ABS: il valore assoluto senza segno. Qualsiasi importo che aumenti le esposizioni è segnalato come una cifra positiva. Per contro, qualsiasi importo che riduca le esposizioni è segnalato come cifra negativa. Se l'intestazione di una voce è preceduta da un segno negativo (-), significa che per quella voce non vengono segnalate cifre positive.

PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI

Le istruzioni relative alla segnalazione delle grandi esposizioni di cui al presente allegato si applicano anche alla segnalazione delle esposizioni significative di cui agli articoli 9 e 11 conformemente all'ambito di applicazione definito in tali articoli.

1.   Ambito e livello della segnalazione delle grandi esposizioni (LE)

1.

Per segnalare informazioni su grandi esposizioni verso clienti o gruppi di clienti connessi in conformità dell'articolo 394, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 (“CRR”) su base singola, gli enti utilizzano i modelli LE1, LE2 e LE3.

2.

Per segnalare informazioni su grandi esposizioni verso clienti o gruppi di clienti connessi in conformità dell'articolo 394, paragrafo 1, del CRR su base consolidata, gli enti imprese madri in uno Stato membro utilizzano i modelli LE1, LE2 e LE3.

3.

Viene segnalata ogni grande esposizione così come definita a norma dell'articolo 392 del CRR, comprese le grandi esposizioni di cui non si tiene conto ai fini del rispetto dei limiti delle grandi esposizioni di cui all'articolo 395 del CRR.

4.

Per segnalare informazioni concernenti le 20 maggiori esposizioni su base consolidata verso clienti o gruppi di clienti connessi in conformità dell'articolo 394, paragrafo 1, ultimo periodo, del CRR, gli enti imprese madri in uno Stato membro soggetti alla parte tre, titolo II, capo 3 del CRR utilizzano i modelli LE1, LE2 e LE3. Il valore dell'esposizione risultante dopo aver sottratto l'importo della colonna 320 (“Importi esenti”) del modello LE2 dall'importo della colonna 210 (“Totale”) del medesimo modello è l'importo che sarà usato per determinare queste 20 maggiori esposizioni.

5.

Per segnalare informazioni concernenti le dieci maggiori esposizioni su base consolidata verso enti e le dieci maggiori esposizioni su base consolidata verso soggetti del settore finanziario non regolamentati in conformità dell'articolo 394, paragrafo 2, lettere da a) a d), del CRR, gli enti imprese madri in uno Stato membro utilizzano i modelli LE1, LE2 e LE3. Per segnalare la struttura delle scadenze di queste esposizioni in conformità dell'articolo 394, paragrafo 2, lettera e), del CRR, gli enti imprese madri in uno Stato membro utilizzano i modelli LE4 e LE5. Il valore dell'esposizione calcolato nella colonna 210 (“Totale”) del modello LE2 è l'importo che è usato per determinare queste 20 maggiori esposizioni.

6.

I dati relativi alle grandi esposizioni e le maggiori esposizioni rilevanti verso gruppi di clienti connessi e clienti singoli non appartenenti a un gruppo di clienti connessi sono segnalati mediante il modello LE2 (nel quale un gruppo di clienti connessi va indicato come un'unica esposizione).

7.

Gli enti segnalano mediante il modello LE3 i dati relativi alle esposizioni verso clienti singoli appartenenti ai gruppi di clienti connessi segnalati nel modello LE2. Un'esposizione verso un cliente singolo segnalata nel modello LE2 non deve essere riportata anche nel modello LE3.

2.   Struttura del modello LE

8.

Le colonne del modello LE1 contengono le informazioni relative all'identità dei singoli clienti o dei gruppi di clienti connessi verso i quali un ente ha un'esposizione.

9.

Le colonne dei modelli LE2 e LE3 contengono i seguenti blocchi di informazioni:

a)

il valore dell'esposizione prima dell'applicazione delle esenzioni e senza tener conto dell'effetto dell'attenuazione del rischio di credito, compresa l'esposizione diretta, indiretta e le esposizioni aggiuntive dovute a operazioni che comportano un'esposizione ad attività sottostanti;

b)

l'effetto delle esenzioni e delle tecniche di attenuazione del rischio di credito;

c)

il valore dell'esposizione dopo aver applicato le esenzioni e tenuto conto dell'effetto dell'attenuazione del rischio di credito determinato ai fini dell'articolo 395, paragrafo 1, del CRR.

10.

Le colonne dei modelli LE4 e LE5 contengono informazioni relative alle categorie di scadenza alle quali saranno imputati gli attesi importi in scadenza delle dieci maggiori esposizioni verso enti e delle dieci maggiori esposizioni verso soggetti del settore finanziario non regolamentati.

3.   Definizioni e istruzioni generali ai fini della segnalazione di grandi esposizioni

11.

Il “gruppo di clienti connessi” è definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 39, del CRR.

12.

I “soggetti del settore finanziario non regolamentati” sono definiti nell'articolo 142, paragrafo 1, punto 5, del CRR.

13.

Gli “enti” sono definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 3, del CRR.

14.

Sono segnalate le esposizioni verso “associazioni di diritto civile”. Gli enti devono aggiungere inoltre gli importi dei crediti all'associazione di diritto civile all'indebitamento di ciascun partner. Le esposizioni verso associazioni di diritto civile che rappresentano quote sono suddivise o imputate ai partner in proporzione delle rispettive quote. Determinate strutture (ad esempio conti congiunti, comunità di eredi, prestiti a prestanomi) che operano de facto come le associazioni di diritto civile devono essere segnalate allo stesso modo di queste ultime.

15.

Gli elementi dell'attivo e gli elementi fuori bilancio sono utilizzati senza ponderazioni del rischio e senza categorie di rischio, in conformità dell'articolo 389 del CRR. Più specificamente, agli elementi fuori bilancio non si applicano fattori di conversione del credito.

16.

Le “esposizioni” sono definite nell'articolo 389 del CRR:

a)

qualsiasi elemento dell'attivo o fuori bilancio, esterno o interno al portafoglio di negoziazione, compresi gli elementi di cui all'articolo 400 del CRR, ma esclusi gli elementi cui si applica l'articolo 390, paragrafo 6, lettere da a) a d), del CRR;

b)

Le “esposizioni indirette” sono quelle attribuite al garante o all'emittente della garanzia reale invece che al debitore diretto in conformità dell'articolo 403 del CRR. [Le presenti definizioni non possono differire in nessun modo dalle definizioni fornite nell'atto di base.]

Le esposizioni verso gruppi di clienti connessi sono calcolate in conformità dell'articolo 390, paragrafo 5.

17.

È ammesso tener conto degli “accordi di compensazione” in relazione al valore di esposizione delle grandi esposizioni così come previsto dall'articolo 390, paragrafi da 1 a 3, del CRR. Il valore dell'esposizione di uno strumento derivato compreso nell'elenco dell'allegato II del CRR è determinato in conformità della parte tre, titolo II, capo 6, del CRR tenendo conto degli effetti dei contratti di novazione e di altri contratti di compensazione presi in considerazione ai fini dell'applicazione di tali metodi in conformità della parte tre, titolo II, capo 6, del CRR. Il valore dell'esposizione di operazioni di vendita con patto di riacquisto, di operazioni di concessione o assunzione di titoli o di merci in prestito, di operazioni con regolamento a lungo termine e di operazioni di finanziamento con margini può essere determinato o in conformità della parte tre, titolo II, capo 4 o capo 6, del CRR. Conformemente all'articolo 296 del CRR, il valore dell'esposizione dell'obbligo giuridico unico derivante dall'accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti concluso dall'ente segnalante con una controparte è segnalato come “altri impegni” nei modelli LE.

18.

Il “valore dell'esposizione” è calcolato ai sensi dell'articolo 390 del CRR.

19.

L'effetto dell'applicazione totale o parziale di esenzioni e delle tecniche ammissibili di attenuazione del rischio di credito al calcolo delle esposizioni ai fini dell'articolo 395, paragrafo 1, del CRR è descritto negli articoli da 399 a 403 del CRR.

20.

Gli accordi di vendita con patto di riacquisto passivo soggetti all'obbligo di segnalazione delle grandi esposizioni sono segnalati ai sensi dell'articolo 402, paragrafo 3, del CRR. A condizione che i criteri di cui all'articolo 402, paragrafo 3, del CRR siano soddisfatti, l'ente segnala le grandi esposizioni verso ciascun terzo per l'importo del credito che la controparte delle operazioni vanta su detti terzi, e non per l'importo dell'esposizione verso la controparte.

4.   C 26.00 — Modello Limiti delle grandi esposizioni (LE)

4.1.   Istruzioni relative a righe specifiche

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

Non enti

Articolo 395, paragrafo 1, articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto ii), articolo 458, paragrafo 10, e articolo 459, lettera b), del CRR.

Viene segnalato l'importo del limite applicabile alle controparti diverse dagli enti. Tale importo corrisponde al 25 % del capitale ammissibile, che è segnalato nella riga 226 del modello 4 dell'allegato I, ove non trovi applicazione una percentuale più restrittiva in conformità di misure nazionali ai sensi dell'articolo 458 del CRR o degli atti delegati adottati a norma dell'articolo 459, lettera b), del CRR.

020

Enti

Articolo 395, paragrafo 1, articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto ii), articolo 458, paragrafo 10, e articolo 459, lettera b), del CRR.

Viene segnalato l'importo del limite applicabile per le controparti che sono enti. In conformità dell'articolo 395, paragrafo 1, del CRR detto importo è così determinato:

se il 25 % del capitale ammissibile è superiore a 150 milioni di EUR (o a un limite inferiore a 150 milioni di EUR fissato dalla competente autorità ai sensi dell'articolo 395, paragrafo 1, terzo comma, del CRR), è segnalato il 25 % del capitale ammissibile;

se il 25 % del capitale ammissibile dell'ente è inferiore a 150 milioni di EUR (o a un limite inferiore stabilito dall'autorità competente conformemente all'articolo 395, paragrafo 1, terzo comma del CRR), è segnalato l'importo di 150 milioni di EUR (o il limite inferiore se fissato dalla competente autorità). Se l'ente ha stabilito un limite inferiore in termini di capitale ammissibile, come richiesto dall'articolo 395, paragrafo 1, secondo comma, del CRR, è segnalato tale limite.

Questi limiti possono essere più rigorosi in caso di applicazione di misure nazionali in conformità dell'articolo 395, paragrafo 6, o dell'articolo 458 del CRR o degli atti delegati adottati a norma dell'articolo 459, lettera b), del CRR.

030

Enti in %

Articolo 395, paragrafo 1, e articolo 459, lettera a), del CRR.

L'ammontare da segnalare è il limite assoluto (segnalato nella riga 020) espresso come percentuale del capitale ammissibile.

5.   C 27.00 — Identità della controparte (modello LE1)

5.1.   Istruzioni relative a colonne specifiche

Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

010-070

Identità della controparte

Gli enti segnalano l'identità di qualsiasi controparte di cui vengono fornite informazioni nei modelli da C 28.00 a C 31.00. L'indicativo del gruppo di clienti connessi non è segnalato, a meno che il sistema nazionale di segnalazione fornisca un codice unico per il gruppo di clienti connessi.

Ai sensi dell'articolo 394, paragrafo 1, lettera a), del CRR, gli enti segnalano l'identità della controparte verso la quale hanno una grande esposizione, così come definita dall'articolo 392 del CRR.

Ai sensi dell'articolo 394, paragrafo 2, lettera a), del CRR, gli enti segnalano l'identità della controparte verso la quale hanno le maggiori esposizioni (nei casi in cui la controparte sia un ente o un soggetto del settore finanziario non regolamentato).

010

Codice

Il codice è un identificatore di riga e deve essere unico per ciascuna riga nella tabella.

Il codice è usato per individuare la singola controparte. Tuttavia, la finalità della presente colonna è collegare i dati relativi alla controparte figuranti nel modello C 27.00 con le esposizioni segnalate nei modelli C 28.00-C31.00. Il codice del gruppo di clienti connessi non è segnalato, a meno che il sistema nazionale di segnalazione fornisca un codice unico per il gruppo di clienti connessi. Per motivi di coerenza, si dovranno utilizzare sempre questi codici.

La composizione del codice dipende dal sistema nazionale di segnalazione, qualora non esista una codifica uniforme a livello di Unione.

020

Nome

Se viene segnalato un gruppo di clienti connessi, il nome da segnalare è il nome del gruppo; in tutti gli altri casi, il nome è quello della singola controparte.

Per un gruppo di clienti connessi, il nome da segnalare è quello dell'impresa madre; se il gruppo di clienti connessi non ha un'impresa madre, si deve indicare la denominazione commerciale del gruppo.

030

Codice LEI

È il codice identificativo del soggetto giuridico della controparte.

040

Residenza della controparte

Si utilizza il codice ISO 3166-1-alpha-2 del paese in cui ha sede legale la controparte (inclusi gli pseudo-codici ISO per le organizzazioni internazionali, disponibili nell'ultima edizione del vademecum di Eurostat sulla bilancia dei pagamenti).

Per i gruppi di clienti connessi non viene segnalata alcuna residenza.

050

Settore della controparte

A ogni controparte viene attribuito un settore sulla base della classificazione dei settori economici FINREP:

i) banche centrali; ii) amministrazioni pubbliche; iii) enti creditizi; iv) altre società finanziarie; v) società non finanziarie; vi) nuclei familiari.

Per i gruppi di clienti connessi non viene segnalato alcun settore.

060

Codice NACE

Per il settore economico si utilizzano i codici NACE (Nomenclature statistique des activités économiques dans l'Union européenne = Classificazione statistica delle attività economiche dell'Unione europea).

Questa colonna va presa in considerazione soltanto per le controparti “Altre società finanziarie” e “Società non finanziarie”. I codici NACE si usano per le “Società non finanziarie” con un dettaglio a un livello (ad esempio “F — Costruzioni”) e per le “Altre società finanziarie” con un dettaglio a due livelli, che fornisce informazioni separate sulle attività assicurative (ad esempio “K65 — Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie”).

I settori economici delle “Altre società finanziarie” e delle “Società non finanziarie” sono classificati sulla base della disaggregazione FINREP della controparte.

Per i gruppi di clienti connessi non viene segnalato alcun codice NACE.

070

Tipo di controparte

Articolo 394, paragrafo 2, del CRR.

Per specificare il tipo di controparte delle dieci maggiori esposizioni verso enti e delle dieci maggiori esposizioni verso soggetti del settore finanziario non regolamentati si indica “I” per gli enti e “U” per i soggetti del settore finanziario non regolamentati.

6.   C 28.00 — Esposizioni interne ed esterne al portafoglio di negoziazione (modello LE2)

6.1.   Istruzioni relative a colonne specifiche

Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

Codice

Per un gruppo di clienti connessi, se esiste un codice unico a livello nazionale, detto codice è segnalato come codice del gruppo di clienti connessi. In mancanza di un codice unico a livello nazionale, il codice da segnalare è quello dell'impresa madre di cui al modello C 27.00.

Se il gruppo di clienti connessi non ha un'impresa madre, il codice da segnalare è quello del singolo soggetto considerato dall'ente come il soggetto più importante all'interno del gruppo di clienti connessi. In tutti gli altri casi, il codice è quello della singola controparte.

Per motivi di coerenza, si dovranno utilizzare sempre questi codici.

La composizione del codice dipende dal sistema nazionale di segnalazione, qualora non esista una codifica uniforme a livello di UE.

020

Gruppo o singolo

L'ente indica “1” per segnalare le esposizioni verso singoli clienti e “2” per segnalare le esposizioni verso gruppi di clienti connessi.

030

Operazioni con esposizione ad attività sottostanti

Articolo 390, paragrafo 7, del CRR.

In conformità di ulteriori specifiche tecniche emesse dalle competenti autorità nazionali, se l'ente vanta nei confronti della controparte segnalata esposizioni dovute a un'operazione che comporta un'esposizione ad attività sottostanti, viene segnalata la risposta positiva (“Sì”); in caso contrario, la risposta da segnalare è “No”.

040-180

Esposizioni originarie

Articoli 24, 389, 390 e 392 del CRR.

In questo blocco di colonne l'ente segnala le esposizioni originarie delle esposizioni dirette, indirette e aggiuntive dovute a operazioni che comportano un'esposizione ad attività sottostanti.

In conformità dell'articolo 389 del CRR, gli elementi dell'attivo e gli elementi fuori bilancio sono utilizzati senza ponderazioni del rischio e senza categorie di rischi. Più specificamente, agli elementi fuori bilancio non si applicano fattori di conversione del credito.

Queste colonne indicano l'esposizione originaria, cioè il valore dell'esposizione senza tener conto delle rettifiche di valore e degli accantonamenti, che saranno dedotti nella colonna 210.

La definizione e il calcolo del valore dell'esposizione sono disciplinati dagli articoli 389 e 390 del CRR. La valutazione degli elementi dell'attivo e degli elementi fuori bilancio è eseguita conformemente al quadro contabile applicabile all'ente, ai sensi dell'articolo 24 del CRR.

Le esposizioni dedotte dai fondi propri, che non sono esposizioni a norma dell'articolo 390, paragrafo 6, lettera e), vanno inserite in queste colonne. Queste esposizioni sono dedotte nella colonna 200.

Le esposizioni di cui all'articolo 390, paragrafo 6, lettere da a) a d), del CRR non vanno inserite in queste colonne.

Le esposizioni originarie comprendono tutti gli elementi dell'attivo e tutti gli elementi fuori bilancio ai sensi dell'articolo 400 del CRR. Le esenzioni sono dedotte ai fini dell'articolo 395, paragrafo 1, del CRR nella colonna 320.

Sono qui incluse sia le esposizioni interne che quelle esterne al portafoglio di negoziazione.

Ai fini della disaggregazione delle esposizioni in strumenti finanziari, in caso di esposizioni differenti derivanti da accordi di compensazione che costituiscono un'unica esposizione, quest'ultima è allocata allo strumento finanziario corrispondente all'attività principale inclusa nell'accordo di compensazione (cfr. anche la sezione introduttiva).

040

Esposizione originaria totale

L'ente segnala la somma delle esposizioni dirette e di quelle indirette, nonché le esposizioni aggiuntive dovute all'esposizione a operazioni che comportano un'esposizione ad attività sottostanti.

050

Di cui: in stato di default

Articolo 178 del CRR.

L'ente segnala la parte dell'esposizione originaria totale che corrisponde alle esposizioni in stato di default.

060-110

Esposizioni dirette

Le esposizioni dirette corrispondono alle esposizioni su base “debitore immediato”.

060

Strumenti di debito

Regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32), allegato II, parte 2, tabella, categorie 2 e 3.

Gli strumenti di debito comprendono titoli di debito e prestiti e anticipi.

In questa colonna vanno inseriti gli strumenti denominati “Crediti con durata originaria fino a un anno incluso/oltre un anno e fino a cinque anni inclusi/oltre cinque anni” o “Titoli diversi da azioni” ai sensi del BCE/2008/32.

In questa colonna vanno inserite le operazioni di vendita con patto di riacquisto, le operazioni di concessione o assunzione di titoli o di merci in prestito (operazioni di finanziamento garantito da titoli) e le operazioni di finanziamento con margini.

070

Strumenti di capitale

BCE/2008/32, allegato II, parte 2, tabella, categorie 4 e 5.

In questa colonna vanno inseriti gli strumenti denominati “Azioni e altre partecipazioni” o “Quote/partecipazioni in FMM” ai sensi del BCE/2008/32.

080

Derivati

Articolo 272, paragrafo 2, e allegato II del CRR.

Gli strumenti da segnalare in questa colonna comprendono i derivati elencati nell'allegato II del CRR e le operazioni con regolamento a lungo termine, così come definite nell'articolo 272, paragrafo 2, del CRR.

In questa colonna vanno inseriti anche i derivati su crediti soggetti al rischio di controparte.

090-110

Elementi fuori bilancio

Allegato I del CRR.

Il valore da segnalare in queste colonne è il valore nominale prima di qualsiasi riduzione dovuta a rettifiche di valore su crediti specifiche e senza l'applicazione di fattori di conversione.

090

Impegni all'erogazione di prestiti

Allegato I, punto 1, lettere c) e h), punto 2, lettera b), ii), punto 3, lettera b), i) e punto 4, lettera a), del CRR.

Gli impegni all'erogazione di prestiti sono impegni irrevocabili a fornire crediti a termini e condizioni prestabiliti, ad eccezione di quelli che sono derivati perché possono essere regolati con disponibilità liquide o mediante consegna o emissione di un altro strumento finanziario.

100

Garanzie finanziarie

Allegato I, punto 1, lettere a), b) e f), del CRR.

Le garanzie finanziarie sono contratti che impongono all'emittente di effettuare pagamenti stabiliti per rimborsare al possessore una perdita subita a causa del mancato pagamento da parte di un determinato debitore alla data pattuita in base ai termini originari o modificati di uno strumento di debito. I derivati su crediti non compresi nella colonna “Derivati” vanno inseriti in questa colonna.

110

Altri impegni

Per altri impegni s'intendono gli elementi indicati nell'allegato I del CRR che non sono compresi nelle categorie precedenti. Il valore dell'esposizione dell'obbligo giuridico unico derivante dall'accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti concluso dall'ente con una controparte è segnalato in questa colonna.

120-180

Esposizioni indirette

Articolo 403 del CRR.

Ai sensi dell'articolo 403 del CRR, un ente creditizio può applicare il principio di sostituzione quando un'esposizione verso un cliente è garantita da un terzo o da una garanzia reale emessa da un terzo.

L'ente segnala in questo blocco di colonne gli importi delle esposizioni dirette che sono reimputate al garante o all'emittente della garanzia reale a condizione che a quest'ultimo venga assegnata una ponderazione del rischio equivalente o inferiore rispetto a quella che verrebbe applicata al terzo ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, del CRR. L'esposizione originaria protetta di riferimento (esposizione diretta) è dedotta dall'esposizione verso il debitore originario nelle colonne delle “Tecniche ammissibili di attenuazione del rischio di credito”. L'esposizione indiretta aumenta l'esposizione verso il garante o l'emittente della garanzia reale a seguito dell'effetto di sostituzione. Ciò vale anche per le garanzie prestate nell'ambito di un gruppo di clienti connessi.

L'ente segnala l'importo originario delle esposizioni indirette nella colonna corrispondente al tipo di esposizione diretta garantita o assicurata da una garanzia reale, come, nel caso in cui l'esposizione diretta garantita sia uno strumento di debito, l'ammontare dell'“Esposizione indiretta” attribuita al garante è segnalato nella colonna “Strumenti di debito”.

In questo blocco di colonne vanno segnalate anche le esposizioni derivanti da credit-linked note, conformemente all'articolo 399 del CRR.

120

Strumenti di debito

Cfr. colonna 060.

130

Strumenti di capitale

Cfr. colonna 070.

140

Derivati

Cfr. colonna 080.

150-170

Elementi fuori bilancio

Il valore di queste colonne è il valore nominale prima di qualsiasi riduzione dovuta a rettifiche di valore su crediti specifiche e senza l'applicazione di fattori di conversione.

150

Impegni all'erogazione di prestiti

Cfr. colonna 090.

160

Garanzie finanziarie

Cfr. colonna 100.

170

Altri impegni

Cfr. colonna 110.

180

Esposizioni aggiuntive derivanti da operazioni che comportano un'esposizione ad attività sottostanti

Articolo 390, paragrafo 7, del CRR.

Esposizioni aggiuntive derivanti da operazioni che comportano un'esposizione ad attività sottostanti.

190

(-) Rettifiche del valore e accantonamenti

Articoli 24, 34, 110 e 111 del CRR.

Le rettifiche di valore e gli accantonamenti compresi nel corrispondente quadro contabile (direttiva 86/635/CEE o regolamento (CE) n. 1606/2002) che influenzano la valutazione delle esposizioni in conformità degli articoli 24 e 110 del CRR.

In questa colonna vanno segnalati le rettifiche di valore e gli accantonamenti a fronte dell'esposizione lorda indicata nella colonna 040.

200

(-) Esposizioni dedotte dai fondi propri

Articolo 390, paragrafo 6, lettera e), del CRR.

Vanno segnalate qui le esposizioni dedotte dai fondi propri che sono incluse nelle diverse colonne dell'esposizione originaria totale.

210-230

Valore dell'esposizione senza applicazione di esenzioni e tecniche di attenuazione del rischio di credito

Articolo 394, paragrafo 1, lettera b), del CRR.

Gli enti segnalano il valore dell'esposizione senza tener conto degli effetti delle tecniche di attenuazione del rischio di credito, se del caso.

210

Totale

Il valore dell'esposizione da segnalare in questa colonna è l'importo usato per determinare se un'esposizione è una grande esposizione nell'accezione dell'articolo 392 del CRR.

Detto valore comprende l'esposizione originaria previa detrazione delle rettifiche del valore e degli accantonamenti e l'ammontare delle esposizioni dedotte dai fondi propri.

220

Di cui: esterne al portafoglio di negoziazione

L'importo delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione rispetto all'esposizione totale prima dell'applicazione di esenzioni e di tecniche di attenuazione del rischio di credito.

230

% di capitale ammissibile

Articolo 4, paragrafo 1, punto 71, lettera b), e articolo 395 del CRR.

L'importo da segnalare qui è la percentuale del valore dell'esposizione prima dell'applicazione di esenzioni e di tecniche di attenuazione del rischio di credito correlate al capitale ammissibile dell'ente, così come definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 71, lettera b), del CRR.

240-310

(-) Tecniche ammissibili di attenuazione del rischio di credito (CRM)

Articoli 399 e da 401 a 403 del CRR.

Le tecniche di CRM così come definite nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 57, del CRR.

Ai fini della presente segnalazione, le tecniche di CRM riconosciute nella parte tre, titolo II, capi 3 e 4, del CRR sono applicate in conformità degli articoli da 401 a 403 del CRR.

Le tecniche di CRM possono avere tre effetti diversi nel regime delle grandi esposizioni: effetto di sostituzione, protezione del credito di tipo reale diversa dall'effetto di sostituzione e trattamento di immobili.

240-290

(-) Effetto di sostituzione delle tecniche ammissibili di attenuazione del rischio di credito

Articolo 403 del CRR.

L'ammontare delle protezioni del credito di tipo reale e di tipo personale da segnalare in queste colonne deve corrispondere alle esposizioni garantite da un terzo o assicurate da garanzie reali emesse da un terzo, qualora l'ente decida di considerare l'esposizione come contratta nei confronti del garante o dell'emittente della garanzia reale.

240

(-) Strumenti di debito

Cfr. colonna 060.

250

(-) Strumenti di capitale

Cfr. colonna 070.

260

(-) Derivati

Cfr. colonna 080.

270-290

(-) Elementi fuori bilancio

Il valore di queste colonne è segnalato senza l'applicazione di fattori di conversione.

270

(-) Impegni all'erogazione di prestiti

Cfr. colonna 090.

280

(-) Garanzie finanziarie

Cfr. colonna 100.

290

(-) Altri impegni

Cfr. colonna 110.

300

(-) Protezione del credito di tipo reale diversa dall'effetto di sostituzione

Articolo 401 del CRR.

L'ente segnala gli importi della protezione del credito di tipo reale, così come definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 58, del CRR, che sono dedotti dal valore dell'esposizione per effetto dell'applicazione dell'articolo 401 del CRR.

310

(-) Immobili

Articolo 402 del CRR.

L'ente segnala gli importi dedotti dal valore dell'esposizione per effetto dell'applicazione dell'articolo 402 del CRR.

320

(-) Esenzioni

Articolo 400 del CRR.

L'ente segnala gli importi esentati dall'applicazione del regime delle grandi esposizioni.

330-350

Valore dell'esposizioni dopo l'applicazione delle esenzioni e delle tecniche di attenuazione del rischio di credito

Articolo 394, paragrafo 1, lettera d), del CRR.

L'ente segnala il valore dell'esposizione dopo aver tenuto conto dell'effetto delle esenzioni e delle tecniche di attenuazione del rischio di credito calcolate ai fini dell'articolo 395, paragrafo 1 del CRR.

330

Totale

Questa colonna comprende l'importo da tenere in considerazione per ottemperare ai limiti delle grandi esposizioni stabiliti nell'articolo 395 del CRR.

340

Di cui: esterne al portafoglio di negoziazione

L'ente segnala l'esposizione complessiva esterna al portafoglio di negoziazione dopo aver applicato le esenzioni e tenuto conto dell'effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito.

350

% di capitale ammissibile

L'ente segnala la percentuale del valore dell'esposizione dopo aver applicato le esenzioni e le tecniche di attenuazione del rischio di credito correlate al capitale ammissibile dell'ente, come definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 71, lettera b), del CRR.

7.   C 29.00 — Informazioni dettagliate sulle esposizioni verso singoli clienti all'interno di gruppi di clienti connessi (modello LE3)

7.1.   Istruzioni relative a colonne specifiche

Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

010-360

L'ente segnala nel modello LE3 i dati dei singoli clienti facenti parte dei gruppi di clienti connessi compresi nelle righe del modello LE2.

010

Codice

Le colonne 010 e 020 sono un identificatore di riga composito ed insieme devono essere uniche per ciascuna riga della tabella.

È segnalato il codice della controparte individuale appartenente ai gruppi di clienti connessi.

020

Codice del gruppo

Le colonne 010 e 020 sono un identificatore di riga composito ed insieme devono essere uniche per ciascuna riga della tabella.

Se a livello nazionale esiste un codice unico per un gruppo di clienti connessi, detto codice è segnalato. In mancanza di un codice unico a livello nazionale, il codice da segnalare è quello utilizzato per la segnalazione delle esposizioni in “gruppo di clienti connessi” di cui al modello C 28.00 (LE2).

Se un cliente fa parte di diversi gruppi di clienti connessi, viene segnalato come membro di tutti i gruppi di clienti connessi cui appartiene.

030

Operazioni che comportano un'esposizione ad attività sottostanti

Cfr. colonna 030 del modello LE2.

040

Tipo di connessione

Il tipo di connessione tra il singolo soggetto e il gruppo di clienti connessi viene specificato per mezzo di:

 

una “a”, nell'accezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 39, lettera a), del CRR (rapporto di controllo) oppure

 

una “b”, nell'accezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 39, lettera b) del CRR (rapporto di interconnessione).

050-360

Se gli strumenti finanziari segnalati nel modello LE2 sono erogati all'intero gruppo di clienti connessi, vanno imputati alle singole controparti nel modello LE3 conformemente ai criteri aziendali dell'ente.

Per il resto, si rimanda alle istruzioni del modello LE2.

8.   C 30.00 — Categorie di scadenze delle dieci maggiori esposizioni verso enti e delle dieci maggiori esposizioni verso soggetti del settore finanziario non regolamentati (modello LE4)

8.1.   Istruzioni relative a colonne specifiche

Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

Codice

Il codice è un identificatore di riga e deve essere unico per ciascuna riga della tabella.

Cfr. colonna 010 del modello LE1.

020-250

Categorie di scadenze dell'esposizione

Articolo 394, paragrafo 2, lettera e), del CRR.

L'ente segnala questa informazione per le dieci maggiori esposizioni verso enti e per le dieci maggiori esposizioni verso soggetti del settore finanziario non regolamentati.

Le categorie di scadenze sono le seguenti: scadenze mensili fino a un anno, scadenze trimestrali da un anno fino a tre anni e scadenze più lunghe a partire da tre anni.

Ogni valore dell'esposizione prima dell'applicazione delle esenzioni e del CRM (colonna 210 del modello LE2) è segnalato con l'intero importo in essere nella rispettiva categoria di scadenze della sua scadenza residua attesa. Nel caso in cui l'esposizione verso il cliente sia costituita da diversi rapporti separati, ognuna di queste parti dell'esposizione è segnalata con l'intero importo in essere nella rispettiva categoria di scadenze della sua scadenza residua attesa. Gli strumenti privi di una scadenza fissata, come gli strumenti di capitale, vanno inseriti nella colonna “Scadenza indeterminata”.

Deve essere segnalata la scadenza attesa sia delle esposizioni dirette che di quelle indirette.

Nel caso delle esposizioni dirette, quando si imputano gli importi attesi di strumenti di capitale, strumenti di debito e derivati alle diverse categorie di scadenze previste in questo modello, si fa riferimento alle istruzioni del modello delle fasce di scadenza delle ulteriori metriche per la liquidità (cfr. documento di consultazione CP18, pubblicato il 23.5.2013).

Nel caso di elementi fuori bilancio, per l'imputazione degli importi attesi alle diverse categorie di scadenza si fa riferimento alla scadenza del rischio sottostante. Più specificamente, nel caso dei depositi forward, ciò significa la struttura di scadenza del deposito; nel caso delle garanzie finanziarie, ciò significa la struttura di scadenza dell'attività finanziaria sottostante; nel caso delle aperture di credito non utilizzate di impegni ad erogare prestiti, ciò significa la struttura di scadenza del prestito e, nel caso di altri impegni, la struttura di scadenza dell'impegno.

Nel caso delle esposizioni indirette, l'imputazione alle categorie di scadenze si basa sulla scadenza delle operazioni garantite che comportano l'esposizione diretta.

9.   C 31.00 — Categorie di scadenze delle dieci maggiori esposizioni verso enti e delle dieci maggiori esposizioni verso soggetti del settore finanziario non regolamentati: informazioni dettagliate sulle esposizioni verso singoli clienti all'interno di gruppi di clienti connessi (modello LE5)

9.1.   Istruzioni relative a colonne specifiche

Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

010-260

L'ente segnala nel modello LE5 i dati delle singole controparti appartenenti ai gruppi di clienti connessi compresi nelle righe del modello LE4.

010

Codice

Le colonne 010 e 020 sono un identificatore di riga composito ed insieme devono essere uniche per ciascuna riga della tabella.

Cfr. colonna 010 del modello LE3.

020

Codice del gruppo

Le colonne 010 e 020 sono un identificatore di riga composito ed insieme devono essere uniche per ciascuna riga della tabella.

Cfr. colonna 020 del modello LE3.

030-260

Categorie di scadenze delle esposizioni

Cfr. colonne 020-250 del modello LE4.»


ALLEGATO VII

«ALLEGATO XVII

SEGNALAZIONI RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ VINCOLATE

Indice

ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALI 273

1.

STRUTTURA E CONVENZIONI 273

1.1.

STRUTTURA 273

1.2.

PRINCIPIO CONTABILE 274

1.3.

CONVENZIONE DI NUMERAZIONE 274

1.4.

CONVENZIONE DEI SEGNI 274

1.5.

LIVELLO DI APPLICAZIONE 274

1.6.

PROPORZIONALITÀ 274

1.7.

DEFINIZIONE DI GRAVAME 275
ISTRUZIONI SPECIFICHE AL MODELLO 275

2.

PARTE A: QUADRO SINOTTICO DEI GRAVAMI 275

2.1.

MODELLO AE-ASS. ATTIVITÀ DELL'ENTE SEGNALANTE 276

2.1.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 276

2.1.2.

ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE 278

2.1.3.

ISTRUZIONI SU COLONNE SPECIFICHE 279

2.2.

MODELLO AE-COL. GARANZIE RICEVUTE DALL'ENTE SEGNALANTE 281

2.2.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 281

2.2.2.

ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE 281

2.2.3.

ISTRUZIONI SU COLONNE SPECIFICHE 283

2.3.

MODELLO AE-NPL. OBBLIGAZIONI GARANTITE E TITOLI GARANTITI DA ATTIVITÀ DI PROPRIA EMISSIONE NON ANCORA COSTITUITI IN GARANZIA 284

2.3.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 284

2.3.2.

ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE 284

2.3.3.

ISTRUZIONI SU COLONNE SPECIFICHE 285

2.4.

MODELLO AE-SOU. FONTI DI GRAVAME 285

2.4.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 285

2.4.2.

ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE 285

2.4.3.

ISTRUZIONI SU COLONNE SPECIFICHE 287

3.

PARTE B: DATI SULLA SCADENZA 288

3.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 288

3.2.

MODELLO AE-MAT. DATI SULLA SCADENZA 288

3.2.1.

ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE 288

3.2.2.

ISTRUZIONI SU COLONNE SPECIFICHE 289

4.

PARTE C: QUOTA POTENZIALE DI ATTIVITÀ VINCOLATE 290

4.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 290

4.1.1.

SCENARIO A — DECREMENTO DEL 30 % DELLE ATTIVITÀ VINCOLATE 290

4.1.2.

SCENARIO B — DEPREZZAMENTO DEL 10 % DI VALUTE RILEVANTI 290

4.2.

MODELLO AE-CONT. QUOTA POTENZIALE DI ATTIVITÀ VINCOLATE 291

4.2.1.

ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE 291

4.2.2.

ISTRUZIONI SU COLONNE SPECIFICHE 291

5.

PARTE D: OBBLIGAZIONI GARANTITE 291

5.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 291

5.2.

MODELLO: AE-CB. EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI GARANTITE 292

5.2.1.

ISTRUZIONI SULL'ASSE Z 292

5.2.2.

ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE 292

5.2.3.

ISTRUZIONI SU COLONNE SPECIFICHE 292

6.

PARTE E: DATI AVANZATI 295

6.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 295

6.2.

MODELLO: AE-ADV1. MODELLO AVANZATO PER LE ATTIVITÀ DELL'ENTE SEGNALANTE 295

6.2.1.

ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE 295

6.2.2.

ISTRUZIONI SU COLONNE SPECIFICHE 297

6.3.

MODELLO: AE-ADV2. MODELLO AVANZATO PER LE GARANZIE RICEVUTE DALL'ENTE SEGNALANTE 298

6.3.1.

ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE 298

6.3.2.

ISTRUZIONI SU COLONNE SPECIFICHE 299

ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.   STRUTTURA E CONVENZIONI

1.1.   Struttura

1.

Il quadro consta di cinque blocchi di modelli, per un totale di nove modelli articolati come segue.

a)

Parte A: Quadro sinottico dei gravami

Modello AE-ASS. Attività dell'ente segnalante

Modello AE-COL. Garanzie ricevute dall'ente segnalante

Modello AE-NPL. Obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività di propria emissione non ancora costituiti in garanzia

Modello AE-SOU. Fonti di gravame

b)

Parte B: Dati sulla scadenza

Modello AE-MAT. Dati sulla scadenza

c)

Parte C: Quota potenziale di attività vincolate

Modello AE-CONT. Quota potenziale di attività vincolate

d)

Parte D: Obbligazioni garantite

Modello AE-CB. Emissione di obbligazioni garantite

e)

Parte E: Dati avanzati

Modello AE-ADV-1. Modello avanzato per le attività dell'ente segnalante

Modello AE-ADV-2. Modello avanzato per le garanzie ricevute dall'ente segnalante

2.

Per ciascun modello sono forniti i riferimenti giuridici e informazioni più particolareggiate sugli aspetti più generali della segnalazione.

1.2.   Principio contabile

3.

L'ente segnala i valori contabili ricavati dalla disciplina contabile applicata per la segnalazione delle informazioni finanziarie a norma degli articoli da 9 a 11. L'ente che non è tenuto a segnalare informazioni finanziarie applica la propria disciplina contabile.

4.

Ai fini del presente allegato le sigle “IAS” e “IFRS” si riferiscono ai principi contabili internazionali definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002. Per gli enti che trasmettono le segnalazioni in base agli IFRS sono inseriti rimandi ai pertinenti principi IFRS.

1.3.   Convenzione di numerazione

5.

Nelle presenti istruzioni si applica il seguente schema di annotazione generale per indicare colonne, righe e celle dei modelli: {modello; riga; colonna}. Un asterisco segnala che la convalida vale per l'intera riga o colonna. Esempio: {AE-ASS; *; 2} indica il punto di dati di qualsiasi riga per la colonna 2 del modello AE-ASS.

6.

In caso di convalide all'interno di un modello, i punti di dati del modello stesso sono indicati con l'annotazione seguente: {riga; colonna}.

1.4.   Convenzione dei segni

7.

I modelli dell'allegato XVI si attengono alla convenzione dei segni illustrata nell'allegato V, parte 1, punti 9 e 10.

1.5.   Livello di applicazione

8.

Il livello di applicazione della segnalazione delle attività vincolate ricalca quello degli obblighi di segnalazione per i fondi propri di cui all'articolo 99, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR). Pertanto, gli enti che, a norma dell'articolo 7 del CRR, non sono assoggettati ai requisiti prudenziali non sono tenuti a segnalare informazioni sulle attività vincolate.

1.6.   Proporzionalità

9.

Ai fini dell'articolo 16 bis, paragrafo 2, lettera b), il livello di gravame sulle attività è così calcolato:

valore contabile delle attività vincolate e garanzie = {AE-ASS;010;010}+{AE-COL;130;010};

totale delle attività e garanzie = {AE-ASS;010;010} + {AE-ASS;010;060}+{AE-COL;130;010}+{AE-COL;130;040};

coefficiente di gravame sulle attività = (valore contabile delle attività vincolate e garanzie)/(totale delle attività e garanzie).

10.

Ai fini dell'articolo16 bis, paragrafo 2, lettera a), il totale delle attività è così calcolato:

totale delle attività = {AE-ASS;010;010} + {AE-ASS;010;060}.

1.7.   Definizione di gravame

11.

Ai fini del presente allegato e dell'allegato XVI, è considerata vincolata l'attività che è stata costituita in garanzia o altrimenti riservata per fornire forme di copertura, garanzia o supporto al credito (credit enhancement) a un'operazione da cui non può essere ritirata liberamente.

Si rilevi che vanno considerate vincolate le attività costituite in garanzia soggette a limitazioni di ritiro, ad esempio le attività il cui ritiro è subordinato ad autorizzazione preventiva oppure a sostituzione con altre attività. Poiché il quadro giuridico applicabile varia tra i diversi paesi, la definizione non si basa su una definizione giuridica esplicita, come è invece il caso per il trasferimento del titolo di proprietà, bensì su principi economici, ma è comunque intimamente connessa ai termini contrattuali. A parere dell'Autorità bancaria europea, la definizione comprende le seguenti tipologie di contratto (elenco non esaustivo):

operazioni di finanziamento garantite, compresi i contratti e accordi di vendita con patto di riacquisto, le concessioni di titoli in prestito e le altre forme di prestito garantito;

varie forme di contratti di garanzia, ad esempio garanzie reali collocate a copertura del valore di mercato delle operazioni su derivati;

garanzie finanziarie assistite da garanzie reali. Si rilevi che, in assenza di limitazioni di ritiro della garanzia reale per la parte inutilizzata della garanzia, quali l'autorizzazione preventiva, va imputato soltanto (in proporzione) l'importo utilizzato;

garanzie reali collocate presso sistemi di compensazione, controparti centrali o altri enti infrastrutturali come condizione per accedere al servizio. Sono compresi i fondi di garanzia e i margini iniziali;

linee di credito delle banche centrali. Le attività già posizionate non vanno considerate vincolate, salvo i casi in cui la banca centrale consente il ritiro delle attività collocate solo previa autorizzazione. Così come per le garanzie finanziarie inutilizzate, la parte inutilizzata (ossia la parte che supera l'importo minimo imposto dalla banca centrale) va imputata proporzionalmente alle diverse attività collocate presso la banca centrale;

attività sottostanti strutture di cartolarizzazione, laddove le attività finanziarie non siano state eliminate contabilmente dalle attività finanziarie dell'ente. Le attività sottostanti titoli mantenuti non sono considerate vincolate, a meno che i titoli in questione non siano costituiti in garanzia o altrimenti costituiti in garanzia reale per fornire una forma di assicurazione a un'operazione;

attività in aggregati di copertura usate per l'emissione di obbligazioni garantite. Le attività sottostanti obbligazioni garantite sono considerate vincolate, tranne in determinate situazioni in cui l'ente detiene le obbligazioni garantite corrispondenti (“obbligazioni di propria emissione”);

come principio generale, non vanno considerate vincolate le attività che, assegnate a linee non utilizzate, possono essere ritirate liberamente.

ISTRUZIONI SPECIFICHE AL MODELLO

2.   PARTE A: QUADRO SINOTTICO DEI GRAVAMI

12.

I modelli sinottici dei gravami evidenziano la differenza fra le attività usate a sostegno del fabbisogno di finanziamento (funding) o di garanzie reali alla data di bilancio (“gravame del momento”) e le attività disponibili per un fabbisogno potenziale di finanziamento.

13.

Il modello sinottico mostra, in forma di tabella suddivisa per prodotto, l'importo delle attività vincolate e delle attività non vincolate dell'ente segnalante. La stessa scomposizione è applicata anche alle garanzie ricevute e ai titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni.

2.1.   Modello AE-ASS. Attività dell'ente segnalante

2.1.1.   Osservazioni di carattere generale

14.

Nel riquadro che segue sono illustrate le istruzioni relative alle principali tipologie di operazioni pertinenti ai fini della compilazione dei modelli AE.

Tutte le operazioni che innalzano il livello di gravame sull'ente presentano due aspetti che devono essere segnalati distintamente in tutti i modelli AE: ciascuna operazione è segnalata sia come fonte di gravame sia come attività vincolata o garanzia reale.

Seguono esempi che illustrano il modo in cui segnalare varie tipologie di operazioni in questa parte; le stesse regole valgono anche per gli altri modelli AE.

a)   Deposito assistito da garanzia reale

Il deposito assistito da garanzia reale è così segnalato:

(i)

rilevazione del valore contabile del deposito come fonte di gravame in {AE-SOU; r070; c010};

(ii)

se la garanzia reale è un'attività dell'ente segnalante, segnalazione del relativo valore contabile in {AE-ASS; *; c010} e {AE-SOU; r070; c030}; segnalazione del relativo valore equo in {AE-ASS; *; c040};

(iii)

se la garanzia reale è stata ricevuta dall'ente segnalante, segnalazione del relativo valore equo in {AE-COL; *; c010}, {AE-SOU; r070; c030} e {AE-SOU; r070; c040}.

b)   Contratti di vendita con patto di riacquisto/contratti di vendita con patto di riacquisto passivo speculari

Il contratto di vendita con patto di riacquisto è così segnalato:

(i)

segnalazione del valore contabile del contratto di vendita con patto di riacquisto come fonte di gravame in {AE-SOU; r050; c010};

(ii)

indicazione della garanzia reale del contratto di vendita con patto di riacquisto;

(iii)

se la garanzia reale è un'attività dell'ente segnalante, segnalazione del relativo valore contabile in {AE-ASS; *; c010} e {AE-SOU; r050; c030}; segnalazione del relativo valore equo in {AE-ASS; *; c040};

(iv)

se la garanzia reale è stata ricevuta dall'ente segnalante mediante un precedente contratto (speculare) di vendita con patto di riacquisto passivo, segnalazione del relativo valore equo in {AE-COL; *; c010}, {AE-SOU; r050; c030} e in {AE-SOU; r050; c040}.

c)   Finanziamento (funding) da banche centrali

Poiché il finanziamento da banche centrali assistito da garanzia reale è soltanto un caso specifico di deposito assistito da garanzia reale o di contratto di vendita con patto di riacquisto in cui la controparte è una banca centrale, valgono le regole dei precedenti punti i) e ii).

Nel caso di operazioni nelle quali non sia possibile individuare la garanzia reale specifica per ciascuna operazione, essendo la garanzia reale aggregata, la garanzia reale deve essere scomposta proporzionalmente, in base alla composizione dell'aggregato di garanzie.

Le attività già posizionate presso banche centrali non costituiscono attività vincolate, salvo i casi in cui la banca centrale consente il ritiro delle attività collocate solo previa autorizzazione. Per le garanzie finanziarie inutilizzate, la parte inutilizzata (ossia la parte che supera il minimo imposto dalla banca centrale) è imputata proporzionalmente alle diverse attività collocate presso la banca centrale.

d)   Concessione di titoli in prestito

Per la concessione di titoli in prestito con copertura di garanzia in contante valgono le regole applicabili ai contratti di vendita con patto di riacquisto/contratti di vendita con patto di riacquisto passivo speculari.

La concessione di titoli in prestito senza copertura di garanzia in contante è così segnalata:

(i)

segnalazione del valore equo dei titoli presi a prestito come fonte di gravame in {AE-SOU; r150; c010}. Se, in cambio dei titoli concessi in prestito, il prestatore non riceve titoli bensì una commissione, {AE-SOU; r150; c010} è segnalato con valore zero;

(ii)

se i titoli concessi in prestito come garanzia reale sono un'attività dell'ente segnalante, segnalazione del relativo valore contabile in {AE-ASS; *; c010} e {AE-SOU; r150; c030}; segnalazione del relativo valore equo in {AE-ASS; *; c040};

(iii)

se i titoli concessi in prestito come garanzia reale sono ricevuti dall'ente segnalante, segnalazione del relativo valore equo in {AE-COL; *; c010}, {AE-SOU; r150; c030} e {AE-SOU; r150; c040}.

e)   Derivati (passività)

I derivati assistiti da garanzia reale con valore equo negativo sono così segnalati:

(i)

segnalazione del valore contabile del derivato come fonte di gravame in {AE-SOU; r020; c010};

(ii)

la garanzia reale (margini iniziali necessari per aprire la posizione ed eventuale garanzia reale collocata a copertura del valore di mercato delle operazioni su derivati) è così segnalata:

(i)

se è un'attività dell'ente segnalante, segnalazione del relativo valore contabile in {AE-ASS; *; c010} e {AE-SOU; r020; c030}; segnalazione del relativo valore equo in {AE-ASS; *; c040};

(ii)

se è ricevuta dall'ente segnalante, segnalazione del relativo valore equo in {AE-COL; *; c010}, {AE-SOU; r020; c030} e {AE-SOU; r020; c040}.

f)   Obbligazioni garantite

Ai fini della segnalazione delle attività vincolate, costituiscono obbligazioni garantite gli strumenti di cui all'articolo 52, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2009/65/CE, abbiano essi la forma giuridica del titolo o no.

Non vigono regole specifiche riguardo alle obbligazioni garantite nei casi in cui l'ente segnalante non mantiene parte dei titoli di propria emissione.

In caso di mantenimento di parte dell'emissione, e per evitare un doppio conteggio, si propone l'applicazione del procedimento seguente:

(i)

se le obbligazioni garantite proprie non sono costituite in garanzia, è segnalato nei modelli AE-ASS, come attività non vincolata, l'importo dell'aggregato di copertura relativo a tali titoli mantenuti ma non ancora costituiti in garanzia. Nel modello AE-NPL sono segnalate ulteriori informazioni sulle obbligazioni garantite mantenute ma non ancora costituite in garanzia (attività sottostanti, ammissibilità e valore equo delle attività vincolabili e importo nominale di quelle non vincolabili);

(ii)

se le obbligazioni garantite proprie sono costituite in garanzia, è riportato nel modello AE-ASS, come attività vincolata, l'importo dell'aggregato di copertura relativo a tali titoli mantenuti e costituiti in garanzia.

La tabella che segue illustra il modo in cui va segnalata l'emissione di obbligazioni garantite per 100 EUR, di cui il 15 % è mantenuto e non è costituito in garanzia e il 10 % è mantenuto e è costituito in garanzia reale in un'operazione di vendita con patto di riacquisto con una banca centrale del valore di 11 EUR, operazione nella quale l'aggregato di copertura comprende prestiti non garantiti e il valore contabile dei prestiti è 150 EUR.

FONTI DI GRAVAME

Tipo

Importo

Celle

Prestiti vincolati

Celle

Obbligazioni garantite

75% (100) = 75

{AE-Sources, r110, c010}

75% (150) = 112,5

{AE-Assets, r100, c10}

{AE-Sources, r110, c030}

Finanziamento da banche centrali

11

{AE-Sources, r060, c010}

10% (150) = 15

{AE-Assets, r100, c10}

{AE-Sources, r060, c030}

ATTIVITÀ NON VINCOLATE

Tipo

Importo

Celle

Prestiti non vincolati

Celle

Obbligazioni garantite proprie mantenute

15% 100 = 15

{AE-Not pledged, r010, c040}

15% (150) = 22,5

{AE-Assets, r100, c60}

{AE-Not pledged, r020, c010}

g)   Cartolarizzazioni

Costituiscono cartolarizzazioni i titoli di debito detenuti dall'ente creati da un'operazione di cartolarizzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61), del CRR.

Per le cartolarizzazioni che restano in bilancio (ossia che non sono state eliminate contabilmente) valgono le regole applicabili alle obbligazioni garantite.

Le cartolarizzazioni eliminate contabilmente non costituiscono gravame laddove l'ente detenga titoli. Questi sono riportati nel portafoglio di negoziazione o nel portafoglio bancario dell'ente segnalante come qualsiasi altro titolo emesso da terzi.

2.1.2.   Istruzioni su righe specifiche

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

Attività dell'ente segnalante

IAS 1.9, lettera a), guida applicativa (IG) 6.

Totale delle attività dell'ente segnalante rilevate in bilancio.

020

Finanziamenti a vista

IAS 1.54, lettera (i).

Comprende i saldi prelevabili a vista presso banche centrali e altri enti. Il contante disponibile, ossia le banconote e le monete nazionali ed estere in circolazione comunemente utilizzate per effettuare pagamenti, è incluso nella riga “Altre attività”.

030

Strumenti di capitale

Strumenti di capitale definiti nello IAS 32.1 detenuti dall'ente segnalante.

040

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punto 26.

Strumenti di debito detenuti dall'ente segnalante emessi come titoli che non sono prestiti ai sensi del regolamento della BCE sulle voci di bilancio (regolamento BSI).

050

di cui: obbligazioni garantite

Titoli di debito detenuti dall'ente segnalante sotto forma di obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2009/65/CE.

060

di cui: cartolarizzazioni

Titoli di debito detenuti dall'ente segnalante sotto forma di cartolarizzazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61), del CRR.

070

di cui: emessi da amministrazioni pubbliche

Titoli di debito emessi da amministrazioni pubbliche detenuti dall'ente segnalante.

080

di cui: emessi da società finanziarie

Titoli di debito detenuti dall'ente segnalante, emessi dalle società finanziarie di cui all'allegato V, parte 1, punto 35, lettere c) e d).

090

di cui: emessi da società non finanziarie

Titoli di debito detenuti dall'ente segnalante, emessi dalle società non finanziarie di cui all'allegato V, parte 1, punto 35, lettera e).

100

Crediti e anticipi esclusi i finanziamenti a vista

Crediti e anticipi, ossia strumenti di debito detenuti dall'ente segnalante che non sono titoli, esclusi i saldi prelevabili a vista.

110

di cui: crediti ipotecari

Crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, che sono crediti ipotecari di cui all'allegato V, parte 2, punto 41, lettera h).

120

Altre attività

Altre attività dell'ente segnalante rilevate in bilancio oltre a quelle indicate nelle precedenti righe ed esclusi i titoli di debito propri e gli strumenti di capitale propri non eliminabili contabilmente dal bilancio dell'ente che non applica gli IFRS. In tal caso, gli strumenti di debito propri sono riportati nella riga 240 del modello AE-COL, mentre gli strumenti di capitale propri sono esclusi dalla segnalazione delle attività vincolate.

2.1.3.   Istruzioni su colonne specifiche

Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

Valore contabile delle attività vincolate

Valore contabile delle attività detenute dall'ente segnalante rispondenti alla definizione di “attività vincolate” fornita. Il valore contabile è l'importo iscritto all'attivo dello stato patrimoniale.

020

di cui: emesse da altri soggetti del gruppo

Valore contabile delle attività vincolate detenute dall'ente segnalante ed emesse da soggetti inclusi nell'ambito del consolidamento prudenziale.

030

di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali

Valore contabile delle attività vincolate detenute dall'ente segnalante e ammissibili ad operazioni con le banche centrali cui l'ente segnalante ha accesso. L'ente segnalante che non è in grado di stabilire con certezza se un dato elemento sia ammissibile ad operazioni con banche centrali (nel caso, ad esempio, di giurisdizioni che operano in assenza di una definizione precisa delle attività ammissibili ai contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi con una banca centrale oppure che non hanno accesso a un mercato funzionante in modo continuativo sul quale trattare tali contratti) può non segnalare l'importo corrispondente a tale elemento, lasciando in bianco il campo di segnalazione.

040

Valore equo delle attività vincolate

IFRS 13 e articolo 8 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) per gli enti che non applicano gli IFRS.

Valore equo (fair value) dei titoli di debito detenuti dall'ente segnalante rispondenti alla definizione di “attività vincolate” fornita. Il valore equo (fair value) dello strumento finanziario è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione (cfr. IFRS 13 Valutazione del fair value)

050

di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali

Valore equo dei titoli di debito vincolati detenuti dall'ente segnalante e ammissibili ad operazioni con le banche centrali cui l'ente segnalante ha accesso. L'ente segnalante che non è in grado di stabilire con certezza se un dato elemento sia ammissibile ad operazioni con banche centrali (nel caso, ad esempio, di giurisdizioni che operano in assenza di una definizione precisa delle attività ammissibili ai contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi con una banca centrale oppure che non hanno accesso a un mercato funzionante in modo continuativo sul quale trattare tali contratti) può non segnalare l'importo corrispondente a tale elemento, lasciando in bianco il campo di segnalazione.

060

Valore contabile delle attività non vincolate

Valore contabile delle attività detenute dall'ente segnalante che non rispondono alla definizione di “attività vincolate” fornita. Il valore contabile è l'importo iscritto all'attivo dello stato patrimoniale.

070

di cui: emesse da altri soggetti del gruppo

Valore contabile delle attività non vincolate detenute dall'ente segnalante ed emesse da soggetti inclusi nell'ambito del consolidamento prudenziale.

080

di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali

Valore contabile delle attività non vincolate detenute dall'ente segnalante e ammissibili ad operazioni con le banche centrali cui l'ente segnalante ha accesso. L'ente segnalante che non è in grado di stabilire con certezza se un dato elemento sia ammissibile ad operazioni con banche centrali (nel caso, ad esempio, di giurisdizioni che operano in assenza di una definizione precisa delle attività ammissibili ai contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi con una banca centrale oppure che non hanno accesso a un mercato funzionante in modo continuativo sul quale trattare tali contratti) può non segnalare l'importo corrispondente a tale elemento, lasciando in bianco il campo di segnalazione.

090

Valore equo delle attività non vincolate

IFRS 13 e articolo 8 della direttiva 2013/34/UE per gli enti che non applicano gli IFRS.

Valore equo dei titoli di debito detenuti dall'ente segnalante non rispondenti alla definizione di “attività vincolate” fornita. Il valore equo (fair value) dello strumento finanziario è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione (cfr. IFRS 13 Valutazione del fair value).

100

di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali

Valore equo dei titoli di debito non vincolati detenuti dall'ente segnalante e ammissibili ad operazioni con le banche centrali cui l'ente segnalante ha accesso. L'ente segnalante che non è in grado di stabilire con certezza se un dato elemento sia ammissibile ad operazioni con banche centrali (nel caso, ad esempio, di giurisdizioni che operano in assenza di una definizione precisa delle attività ammissibili ai contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi con una banca centrale oppure che non hanno accesso a un mercato funzionante in modo continuativo sul quale trattare tali contratti) può non segnalare l'importo corrispondente a tale elemento, lasciando in bianco il campo di segnalazione.

2.2.   Modello AE-COL. Garanzie ricevute dall'ente segnalante

2.2.1.   Osservazioni di carattere generale

15.

Relativamente alle garanzie ricevute dall'ente segnalante e ai titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività, la categoria delle attività non vincolate è suddivisa in attività “vincolabili”, o potenzialmente ammissibili al gravame, e attività “non vincolabili”.

16.

Sono “non vincolabili” le attività ricevute come garanzia laddove l'ente segnalante non sia autorizzato a vendere la garanzia reale o a ricostituirla in garanzia, tranne in caso di default del relativo proprietario. I titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni sono “non vincolabili” se i termini dell'emissione prevedono limitazioni alla vendita o alla ricostituzione in garanzia dei titoli detenuti.

17.

Ai fini della segnalazione delle attività vincolate, sono segnalati come garanzie ricevute i titoli presi a prestito in cambio di una commissione senza che sia fornita una garanzia in contante o altra garanzia reale.

2.2.2.   Istruzioni su righe specifiche

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

130

Garanzie ricevute dall'ente segnalante

Tutte le classi di garanzie ricevute dall'ente segnalante

140

Finanziamenti a vista

Garanzie ricevute dall'ente segnalante comprendenti finanziamenti a vista (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 020 del modello AE-ASS).

150

Strumenti di capitale

Garanzie ricevute dall'ente segnalante comprendenti strumenti di capitale (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 030 del modello AE-ASS).

160

Titoli di debito

Garanzie ricevute dall'ente segnalante comprendenti titoli di debito (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 040 del modello AE-ASS).

170

di cui: obbligazioni garantite

Garanzie ricevute dall'ente segnalante comprendenti obbligazioni garantite (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 050 del modello AE-ASS).

180

di cui: cartolarizzazioni

Garanzie ricevute dall'ente segnalante comprendenti cartolarizzazioni (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 060 del modello AE-ASS).

190

di cui: emessi da amministrazioni pubbliche

Garanzie ricevute dall'ente segnalante comprendenti titoli di debito emessi da amministrazioni pubbliche (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 070 del modello AE-ASS).

200

di cui: emessi da società finanziarie

Garanzie ricevute dall'ente segnalante comprendenti titoli di debito emessi da società finanziarie (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 080 del modello AE-ASS).

210

di cui: emessi da società non finanziarie

Garanzie ricevute dall'ente segnalante comprendenti titoli di debito emessi da società non finanziarie (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 090 del modello AE-ASS).

220

Crediti e anticipi esclusi i finanziamenti a vista

Garanzie ricevute dall'ente segnalante comprendenti i crediti e gli anticipi ad esclusione dei finanziamenti a vista (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 100 del modello AE-ASS).

230

Altre garanzie ricevute

Garanzie ricevute dall'ente segnalante comprendenti altre attività (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 120 del modello AE-ASS).

240

Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività

Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni mantenuti dall'ente segnalante. Dato che, secondo lo IAS 39, punto 42, determinano una diminuzione delle passività finanziarie collegate, i titoli di debito di propria emissione mantenuti o riacquistati non sono compresi nella categoria delle attività dell'ente segnalante (riga 010 del modello AE-ASS). Sono indicati in questa riga i titoli di debito propri non eliminabili contabilmente dal bilancio dell'ente che non applica gli IFRS.

Non sono segnalate in questa categoria le obbligazioni garantite e le cartolarizzazioni di propria emissione, perché la necessità di evitare un doppio conteggio implica che ad esse si applichino regole diverse:

a)

se i titoli di debito propri sono costituiti in garanzia, è riportato nel modello AE-ASS, come attività vincolata, l'importo dell'aggregato di copertura/delle attività sottostanti relative a tali titoli mantenuti e costituiti in garanzia;

b)

se i titoli di debito propri non sono ancora costituiti in garanzia, è riportato nei modelli AE-ASS, come attività non vincolata, l'importo dell'aggregato di copertura/delle attività sottostanti relative a tali titoli mantenuti e non ancora costituiti in garanzia. Nel modello AE-NPL sono segnalate ulteriori informazioni sulla seconda tipologia di titoli di debito propri non ancora costituiti in garanzia (attività sottostanti, ammissibilità e valore equo delle attività vincolabili e importo nominale di quelle non vincolabili).

250

TOTALE DI ATTIVITÀ, GARANZIE RICEVUTE E TITOLI DI DEBITO DI PROPRIA EMISSIONE

Tutte le attività dell'ente segnalante rilevate in bilancio, tutte le classi di garanzie ricevute dall'ente segnalante e tutti i titoli di debito di propria emissione mantenuti dall'ente segnalante diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni di propria emissione.

2.2.3.   Istruzioni su colonne specifiche

Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione vincolati

Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione detenuti/mantenuti dall'ente segnalante rispondenti alla definizione di “attività vincolate”.

Il valore equo (fair value) dello strumento finanziario è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione (cfr. IFRS 13 Valutazione del fair value).

020

di cui: emessi da altri soggetti del gruppo

Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione detenuti/mantenuti dall'ente segnalante ed emessi da soggetti inclusi nell'ambito del consolidamento prudenziale.

030

di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali

Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione detenuti/mantenuti dall'ente segnalante, vincolati e ammissibili ad operazioni con le banche centrali cui l'ente segnalante ha accesso. L'ente segnalante che non è in grado di stabilire con certezza se un dato elemento sia ammissibile ad operazioni con banche centrali (nel caso, ad esempio, di giurisdizioni che operano in assenza di una definizione precisa delle attività ammissibili ai contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi con una banca centrale oppure che non hanno accesso a un mercato funzionante in modo continuativo sul quale trattare tali contratti) può non segnalare l'importo corrispondente a tale elemento, lasciando in bianco il campo di segnalazione.

040

Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione vincolabili

Valore equo delle garanzie ricevute dall'ente segnalante che non sono vincolate ma sono vincolabili, in quanto l'ente è autorizzato a venderle o a ricostituirle in garanzia senza che il loro proprietario sia in stato di default. È compreso il valore equo dei titoli di debito di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, che non sono vincolati ma sono vincolabili.

050

di cui: emessi da altri soggetti del gruppo

Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività, vincolabili, emessi da soggetti inclusi nell'ambito del consolidamento prudenziale.

060

di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali

Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, vincolabili e ammissibili ad operazioni con le banche centrali cui l'ente segnalante ha accesso. L'ente segnalante che non è in grado di stabilire con certezza se un dato elemento sia ammissibile ad operazioni con banche centrali (nel caso, ad esempio, di giurisdizioni che operano in assenza di una definizione precisa delle attività ammissibili ai contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi con una banca centrale oppure che non hanno accesso a un mercato funzionante in modo continuativo sul quale trattare tali contratti) può non segnalare l'importo corrispondente a tale elemento, lasciando in bianco il campo di segnalazione.

070

Importo nominale delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione non vincolabili

Importo nominale delle garanzie ricevute detenute dall'ente segnalante che non sono vincolate né vincolabili. È compreso l'importo nominale dei titoli di debito di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, mantenuti dall'ente segnalante che non sono vincolati né vincolabili.

2.3.   Modello AE-NPL. Obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività di propria emissione non ancora costituiti in garanzia

2.3.1.   Osservazioni di carattere generale

18.

Al fine di evitare un doppio conteggio, per le obbligazioni garantite e le cartolarizzazioni di propria emissione mantenute dall'ente segnalante vale la regola seguente:

a)

se i titoli sono costituiti in garanzia, è riportato nel modello AE-ASS, come attività vincolata, l'importo dell'aggregato di copertura/delle attività sottostanti ad essi relativi. La fonte di finanziamento in caso di costituzione in garanzia delle proprie obbligazioni garantite e cartolarizzazioni è la nuova operazione in cui i titoli sono costituiti in garanzia (finanziamento della banca centrale o altro finanziamento garantito) e non l'emissione originaria delle obbligazioni garantite o cartolarizzazioni;

b)

se i titoli non sono ancora costituiti in garanzia, è riportato nel modello AE-ASS, come attività non vincolata, l'importo dell'aggregato di copertura/delle attività sottostanti ad essi relativi.

2.3.2.   Istruzioni su righe specifiche

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

Obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività di propria emissione non ancora costituiti in garanzia

Obbligazioni garantite e cartolarizzazioni di propria emissione mantenute dall'ente segnalante e non vincolate.

020

Obbligazioni garantite di propria emissione mantenute

Obbligazioni garantite di propria emissione mantenute dall'ente segnalante e non vincolate.

030

Cartolarizzazioni di propria emissione mantenute

Cartolarizzazioni di propria emissione mantenute dall'ente segnalante e non vincolate.

040

Segmento senior

Segmenti di rango più elevato (senior) delle cartolarizzazioni di propria emissione mantenute dall'ente segnalante e non vincolate (cfr. articolo 4, paragrafo 1, punto 67, del CRR).

050

Segmento mezzanine

Segmenti mezzanine delle cartolarizzazioni di propria emissione mantenute dall'ente segnalante e non vincolate. È considerato segmento mezzanine qualsiasi segmento che non sia senior, ossia l'ultimo a assorbire la perdita o il segmento di prima perdita (cfr. articolo 4, paragrafo 1, punto 67, del CRR).

060

Segmento di prima perdita

Segmenti di prima perdita delle cartolarizzazioni di propria emissione mantenute dall'ente segnalante e non vincolate (cfr. articolo 4, paragrafo 1, punto 67, del CRR).

2.3.3.   Istruzioni su colonne specifiche

Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

Valore contabile del paniere di attività sottostante

Valore contabile dell'aggregato di copertura/delle attività sottostanti relativi alle proprie obbligazioni garantite e cartolarizzazioni mantenute e non ancora costituite in garanzia.

020

Valore equo dei titoli di debito di propria emissione vincolabili

Valore equo delle proprie obbligazioni garantite e cartolarizzazioni mantenute che non sono vincolate ma sono vincolabili.

030

di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali

Valore equo delle proprie obbligazioni garantite e cartolarizzazioni mantenute che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

i)

non sono vincolate;

ii)

sono vincolabili;

iii)

sono ammissibili ad operazioni con le banche centrali cui l'ente segnalante ha accesso.

L'ente segnalante che non è in grado di stabilire con certezza se un dato elemento sia ammissibile ad operazioni con banche centrali (nel caso, ad esempio, di giurisdizioni che operano in assenza di una definizione precisa delle attività ammissibili ai contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi con una banca centrale oppure che non hanno accesso a un mercato funzionante in modo continuativo sul quale trattare tali contratti) può non segnalare l'importo corrispondente a tale elemento, lasciando in bianco il campo di segnalazione.

040

Importo nominale dei titoli di debito di propria emissione non vincolabili

Importo nominale delle proprie obbligazioni garantite e cartolarizzazioni mantenute che non sono vincolate né vincolabili.

2.4.   Modello AE-SOU. Fonti di gravame

2.4.1.   Osservazioni di carattere generale

19.

Il modello informa sulla rilevanza che le diverse fonti di gravame rappresentano per l'ente segnalante, comprese le fonti cui non è associato alcun finanziamento (funding) quali gli impegni all'erogazione di prestiti ricevuti o le garanzie finanziarie ricevute e le concessioni di titoli in prestito senza copertura di garanzia in contante.

20.

Gli importi totali delle attività e delle garanzie ricevute iscritti nei modelli AE-ASS e AE-COL rispettano la seguente regola di convalida: {AE-SOU; r170; c030} = {AE-ASS; r010; c010} + {AE-COL; r130; c010} + {AE-COL; r240; c010}.

2.4.2.   Istruzioni su righe specifiche

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

Valore contabile delle passività finanziarie selezionate

Valore contabile delle passività finanziarie assistite da garanzia reale selezionate dell'ente segnalante, nella misura in cui la passività comporti per l'ente un gravame sulle attività.

020

Derivati

Valore contabile dei derivati assistiti da garanzia reale dell'ente segnalante che costituiscono passività finanziarie, vale a dire che presentano un valore equo negativo, nella misura in cui il derivato comporti per l'ente un gravame sulle attività.

030

di cui: fuori borsa (over-the-counter)

Valore contabile dei derivati assistiti da garanzia reale dell'ente segnalante che costituiscono passività finanziarie e che sono negoziati fuori borsa, nella misura in cui il derivato comporti un gravame sulle attività.

040

Depositi

Valore contabile dei depositi assistiti da garanzia reale dell'ente segnalante, nella misura in cui il deposito comporti per l'ente un gravame sulle attività.

050

Contratti di vendita con patto di riacquisto

Valore contabile dei contratti di vendita con patto di riacquisto dell'ente segnalante, nella misura in cui l'operazione comporti per l'ente un gravame sulle attività.

I “contratti di vendita con patto di riacquisto” (“repos”) sono operazioni nelle quali l'ente segnalante riceve contanti in cambio di attività finanziarie vendute a un dato prezzo con l'impegno a riacquistare le stesse attività (o attività simili) a un prezzo fisso a una data futura specificata. Devono essere segnalate come contratti di vendita con patto di riacquisto le seguenti varianti: — importi ricevuti in cambio di titoli trasferiti temporaneamente a terzi in forma di prestito di titoli contro garanzia in contante; — importi ricevuti in cambio di titoli trasferiti temporaneamente a terzi sotto forma di operazioni di pronti contro termine con attribuzione del rateo di finanziamento o d'impiego (sell/buy back).

060

di cui: con banche centrali

Valore contabile dei contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi dall'ente segnalante con banche centrali, nella misura in cui l'operazione comporti un gravame sulle attività.

070

Depositi assistiti da garanzia reale esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto

Valore contabile dei depositi assistiti da garanzia reale dell'ente segnalante, esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto, nella misura in cui il deposito comporti per l'ente un gravame sulle attività.

080

di cui: presso banche centrali

Valore contabile dei depositi assistiti da garanzia reale dell'ente segnalante presso banche centrali, esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto, nella misura in cui il deposito comporti per l'ente un gravame sulle attività.

090

Titoli di debito di propria emissione

Valore contabile dei titoli di debito emessi dall'ente segnalante, nella misura in cui il titolo emesso comporti per l'ente un gravame sulle attività.

Per qualsiasi emissione, alla parte mantenuta si applica il procedimento specifico di cui alla parte A, punto 15.vi), al fine d'includere in questa categoria soltanto la percentuale di titoli di debito collocata al di fuori dei soggetti del gruppo.

100

di cui: obbligazioni garantite di propria emissione

Valore contabile delle obbligazioni garantite le cui attività sono create dall'ente segnalante, nella misura in cui il titolo emesso comporti per l'ente un gravame sulle attività.

110

di cui: cartolarizzazioni di propria emissione

Valore contabile delle cartolarizzazioni emesse dall'ente segnalante, nella misura in cui il titolo emesso comporti per l'ente un gravame sulle attività.

120

Altre fonti di gravame

Importo delle operazioni assistite da garanzia reale dell'ente segnalante, escluse le passività finanziarie, nella misura in cui l'operazione comporti per l'ente un gravame sulle attività.

130

Importo nominale degli impegni all'erogazione di prestiti ricevuti

Importo nominale degli impegni all'erogazione di prestiti ricevuti dall'ente segnalante, nella misura in cui l'impegno ricevuto comporti per l'ente un gravame sulle attività.

140

Importo nominale delle garanzie finanziarie ricevute

Importo nominale delle garanzie finanziarie ricevute dall'ente segnalante, nella misura in cui la garanzia ricevuta comporti per l'ente un gravame sulle attività.

150

Valore equo dei titoli presi a prestito senza copertura di garanzia in contante

Valore equo dei titoli presi a prestito dall'ente segnalante senza copertura di garanzia in contante, nella misura in cui l'operazione comporti per l'ente un gravame sulle attività.

160

Altro

Importo delle operazioni assistite da garanzia reale dell'ente segnalante, escluse le passività finanziarie, che non rientrano nelle voci precedenti, nella misura in cui l'operazione comporti per l'ente un gravame sulle attività.

170

TOTALE DELLE FONTI DI GRAVAME

Importo di tutte le operazioni assistite da garanzia reale dell'ente segnalante, nella misura in cui comportino per l'ente un gravame sulle attività.

2.4.3.   Istruzioni su colonne specifiche

Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

Passività corrispondenti, passività potenziali o titoli concessi in prestito

Importo delle corrispondenti passività finanziarie, delle passività potenziali (impegni all'erogazione di prestiti ricevuti e garanzie finanziarie ricevute) e dei titoli concessi in prestito senza copertura di garanzia in contante, nella misura in cui l'operazione comporti per l'ente un gravame sulle attività.

Le passività finanziarie sono segnalate al valore contabile; le passività potenziali al valore nominale; i titoli concessi in prestito senza copertura di garanzia in contante al valore equo.

020

di cui: di altri soggetti del gruppo

Importo delle corrispondenti passività finanziarie, delle passività potenziali (impegni all'erogazione di prestiti ricevuti e garanzie finanziarie ricevute) e dei titoli concessi in prestito senza copertura di garanzia in contante, nella misura in cui la controparte sia un soggetto incluso nell'ambito del consolidamento prudenziale e che l'operazione comporti per l'ente un gravame sulle attività.

Per le regole sul tipo di valore da iscrivere, cfr. istruzioni relative alla colonna 010.

030

Attività, garanzie ricevute e titoli di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività, vincolati

Importo di attività, garanzie ricevute e titoli di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, che sono vincolati in conseguenza di una delle diverse operazioni indicate nelle righe.

Coerentemente coi criteri seguiti nei modelli AE-ASS e AE-COL, le attività dell'ente segnalante rilevate in bilancio sono segnalate al valore contabile; le garanzie ricevute riutilizzate e i titoli di propria emissione vincolati, diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, sono segnalati al valore equo.

040

di cui: garanzie ricevute riutilizzate

Valore equo delle garanzie ricevute che sono riutilizzate/vincolate in conseguenza di una delle diverse operazioni indicate nelle righe.

050

di cui: titoli di debito di propria emissione vincolati

Valore equo dei titoli di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, che sono vincolati in conseguenza di una delle diverse operazioni indicate nelle righe.

3.   PARTE B: DATI SULLA SCADENZA

3.1.   Osservazioni di carattere generale

21.

Il modello incluso nella parte B presenta un quadro sinottico dell'importo delle attività vincolate e delle garanzie ricevute riutilizzate che cadono in intervalli definiti di durata residua delle passività corrispondenti.

3.2.   Modello AE-MAT. Dati sulla scadenza

3.2.1.   Istruzioni su righe specifiche

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

Attività vincolate

Ai fini del presente modello le attività vincolate comprendono tutti i seguenti elementi:

a)

le attività dell'ente segnalante (cfr. istruzioni relative alla riga 010 del modello AE-ASS), segnalate al valore contabile;

b)

i titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni (cfr. istruzioni relative alla riga 240 del modello AE-COL), segnalati al valore equo.

Gli importi sono riportati nelle varie categorie di durata residua indicate nelle colonne in funzione della durata residua della relativa fonte di gravame (passività corrispondente, passività potenziale o operazione di concessione di titoli in prestito).

020

Garanzie ricevute riutilizzate (componente di ricevimento)

cfr. istruzioni relative alla riga 130 del modello AE-COL e alla colonna 040 del modello AE-SOU.

Gli importi sono riportati al valore equo nelle varie categorie di durata residua indicate nelle colonne in funzione della durata residua dell'operazione tramite cui l'ente ha ricevuto la garanzia che viene riutilizzata (componente di ricevimento).

030

Garanzie ricevute riutilizzate (componente di riutilizzo)

cfr. istruzioni relative alla riga 130 del modello AE-COL e alla colonna 040 del modello AE-SOU.

Gli importi sono riportati al valore equo nelle varie categorie di durata residua indicate nelle colonne in funzione della durata residua della relativa fonte di gravame (passività corrispondente, passività potenziale o operazione di concessione di titoli in prestito) (componente di riutilizzo).

3.2.2.   Istruzioni su colonne specifiche

Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

Scadenza aperta

A vista, senza data di scadenza precisa.

020

Scadenza a un giorno (overnight)

Scadenza inferiore o uguale a 1 giorno.

030

> 1 giorno <= 1 settimana

Scadenza superiore a 1 giorno ma inferiore o uguale a 1 settimana.

040

> 1 settimana <= 2 settimane

Scadenza superiore a 1 settimana ma inferiore o uguale a 2 settimane.

050

> 2 settimane <= 1 mese

Scadenza superiore a 2 settimane ma inferiore o uguale a 1 mese.

060

> 1 mese <= 3 mesi

Scadenza superiore a 1 mese ma inferiore o uguale a 3 mesi.

070

> 3 mesi <= 6 mesi

Scadenza superiore a 3 mesi ma inferiore o uguale a 6 mesi.

080

> 6 mesi <= 1 anno

Scadenza superiore a 6 mesi ma inferiore o uguale a 1 anno.

090

> 1 anno <= 2 anni

Scadenza superiore a 1 anno ma inferiore o uguale a 2 anni.

100

> 2 anni <= 3 anni

Scadenza superiore a 2 anni ma inferiore o uguale a 3 anni.

110

> 3 anni <= 5 anni

Scadenza superiore a 3 anni ma inferiore o uguale a 5 anni.

120

> 5 anni <= 10 anni

Scadenza superiore a 5 anni ma inferiore o uguale a 10 anni.

130

> 10 anni

Scadenza superiore a 10 anni.

4.   PARTE C: QUOTA POTENZIALE DI ATTIVITÀ VINCOLATE

4.1.   Osservazioni di carattere generale

22.

Il modello impone agli enti di calcolare il livello di gravame sulle attività in diversi scenari di stress.

23.

Per “quota potenziale di attività vincolate” s'intendono le attività supplementari che potrebbero dover essere vincolate qualora l'ente segnalante registrasse un andamento sfavorevole in conseguenza di un evento esterno che sfugge al suo controllo (declassamento, diminuzione del valore equo delle attività vincolate, perdita generalizzata di fiducia ecc.). In tali casi l'ente si trova costretto a vincolare attività supplementari a copertura delle operazioni preesistenti. L'importo supplementare delle attività vincolate è al netto dell'impatto delle operazioni di copertura condotte dall'ente a fronte dell'evento illustrato nei citati scenari di stress.

24.

Il modello per la segnalazione della quota potenziale di attività vincolate prospetta i due scenari seguenti, illustrati in maggiore dettaglio nei punti 4.1.1. e 4.1.2; i dati segnalati sono le stime plausibili tratte dall'ente in base alle migliori informazioni disponibili:

a)

decremento del 30 % del valore equo delle attività vincolate: lo scenario contempla soltanto la variazione del valore equo sottostante delle attività, prescindendo da qualsiasi altra variazione che possa incidere sul valore contabile, quali utili o perdite sui tassi di cambio o potenziali riduzioni del valore. In siffatta situazione l'ente segnalante potrebbe vedersi costretto a aumentare le garanzie reali costituite per mantenerne costante il valore;

b)

deprezzamento del 10 % di tutte le valute in cui l'ente presenta passività aggregate per una percentuale pari o superiore al 5 % delle passività totali.

25.

Le segnalazioni sono effettuate per i due scenari l'uno distintamente dall'altro, così come il deprezzamento di una valuta rilevante è segnalato distintamente dal deprezzamento di altre valute rilevanti: l'ente prescinde pertanto dalle correlazioni fra gli scenari.

4.1.1.   Scenario A — Decremento del 30 % delle attività vincolate

26.

Si muove dall'ipotesi di un decremento del 30 % del valore di tutte le attività vincolate. Il conseguente fabbisogno di garanzie reali supplementari tiene conto dei livelli di eccesso di garanzia presenti, in modo da mantenere soltanto il livello minimo di copertura con garanzie reali. Tiene altresì conto degli obblighi imposti dai contratti e dagli accordi su cui la situazione si ripercuote, comprese le soglie di attivazione.

27.

Sono considerati soltanto i contratti e gli accordi che prevedono l'obbligo di legge di fornire garanzie supplementari; sono comprese le emissioni di obbligazioni garantite per le quali è imposto l'obbligo di legge di preservare livelli minimi di eccesso di garanzia, ma non quello di mantenere i livelli di rating dell'obbligazione garantita esistenti.

4.1.2.   Scenario B — Deprezzamento del 10 % di valute rilevanti

28.

È “rilevante” la valuta in cui l'ente segnalante presenta passività aggregate per una percentuale pari o superiore al 5 % delle passività totali.

29.

Il calcolo del deprezzamento del 10 % tiene conto delle variazioni sul versante sia delle attività sia delle passività, ovvero si concentra sui disallineamenti tra attività e passività: ad esempio, un'operazione di contratto di vendita con patto di riacquisto in USD basata su un'attività nella medesima valuta non determina un gravame supplementare, che invece scaturisce se la medesima operazione in USD si basa su un'attività in EUR.

30.

Rientrano nel calcolo tutte le operazioni che coinvolgono valute diverse.

4.2.   Modello AE-CONT. Quota potenziale di attività vincolate

4.2.1.   Istruzioni su righe specifiche

31.

cfr. istruzioni su colonne specifiche del modello AE-SOU al punto 1.5.1. Il contenuto delle colonne del modello AE-CONT ricalca quello del modello AE-SOU.

4.2.2.   Istruzioni su colonne specifiche

Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

Passività corrispondenti, passività potenziali o titoli concessi in prestito

cfr. istruzioni e dati relativi alla colonna 010 del modello AE-SOU.

Importo delle corrispondenti passività finanziarie, delle passività potenziali (impegni all'erogazione di prestiti ricevuti e garanzie finanziarie ricevute) e dei titoli concessi in prestito senza copertura di garanzia in contante, nella misura in cui l'operazione comporti per l'ente un gravame sulle attività.

Come indicato per le varie righe del modello, le passività finanziarie sono segnalate al valore contabile; le passività potenziali al valore nominale; i titoli concessi in prestito senza copertura di garanzia in contante al valore equo.

020

A.   Importo supplementare delle attività vincolate —

Importo supplementare delle attività di cui una norma di legge o una disposizione regolamentare o contrattuale determinerebbe il vincolo qualora si verificasse lo scenario A.

Coerentemente con le istruzioni della parte A, l'importo in questione è segnalato al valore contabile se relativo alle attività dell'ente segnalante oppure al valore equo se relativo alle garanzie ricevute. Gli importi che superano le attività e garanzie non vincolate dell'ente sono segnalati al valore equo.

030

B.   Importo supplementare delle attività vincolate — Valuta rilevante 1

Importo supplementare delle attività di cui una norma di legge o una disposizione regolamentare o contrattuale determinerebbe il vincolo qualora si verificasse un deprezzamento della valuta rilevante 1 nello scenario B.

cfr. riga 020 per le regole sul tipo di importo da iscrivere.

040

B.   Importo supplementare delle attività vincolate — Valuta rilevante 2

Importo supplementare delle attività di cui una norma di legge o una disposizione regolamentare o contrattuale determinerebbe il vincolo qualora si verificasse un deprezzamento della valuta rilevante 2 nello scenario B.

cfr. riga 020 per le regole sul tipo di importo da iscrivere.

5.   PARTE D: OBBLIGAZIONI GARANTITE

5.1.   Osservazioni di carattere generale

32.

Le informazioni di questo modello sono segnalate per tutte le obbligazioni garantite conformi alla direttiva OICVM emesse dall'ente segnalante. Costituiscono obbligazioni garantite conformi alla direttiva OICVM le obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2009/65/CE, ossia obbligazioni emesse dall'ente segnalante per le quali la legge impone una speciale vigilanza pubblica sull'ente ai fini della tutela dei detentori delle obbligazioni e per le quali è previsto che le somme risultanti dalla loro emissione siano investite, conformemente alla legge, in attività che per tutto il periodo di validità delle obbligazioni siano in grado di coprire i crediti connessi alle obbligazioni e che, in caso di insolvenza dell'emittente, siano utilizzate a titolo prioritario per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi maturati.

33.

Nei modelli AE-CB non sono segnalate le obbligazioni garantite emesse dall'ente segnalante o per suo conto che non sono obbligazioni garantite conformi alla direttiva OICVM.

34.

La segnalazione si basa sulla disciplina giuridica dell'obbligazione garantita, ossia sul quadro di legge applicabile al relativo programma.

5.2.   Modello: AE-CB. Emissione di obbligazioni garantite

5.2.1.   Istruzioni sull'asse z

asse z

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

Identificativo dell'aggregato di copertura (aperto)

L'identificativo dell'aggregato di copertura consta del nome o dell'abbreviazione inequivocabile dell'emittente dell'aggregato di copertura e della denominazione dello specifico aggregato di copertura sottoposto alle misure protettive della pertinente obbligazione garantita.

5.2.2.   Istruzioni su righe specifiche

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

Importo nominale

Somma dei crediti rispetto al pagamento del capitale, stabilita in base alle norme della disciplina giuridica dell'obbligazione garantita applicabili al calcolo della copertura sufficiente.

020

Valore attuale (swap)/Valore di mercato

Somma dei crediti rispetto al pagamento del capitale e degli interessi, scontata di una curva di rendimento priva di rischio specifica ai tassi di cambio, stabilita in base alle norme della disciplina giuridica dell'obbligazione garantita applicabili al calcolo della copertura sufficiente.

Nelle colonne 080 e 210, inerenti alle posizioni su derivati dell'aggregato di copertura, va segnalato il valore di mercato.

030

Valore specifico all'attività

Valore economico delle attività dell'aggregato di copertura, configurabile come valore equo (fair value) secondo l'IFRS 13, come valore di mercato ricavabile da operazioni condotte su mercati liquidi o come valore attuale che sconti i flussi di cassa futuri dell'attività di una curva dei tassi d'interesse specifica all'attività.

040

Valore contabile

Il valore contabile di una passività da obbligazione garantita o di un'attività dell'aggregato di copertura è il valore contabile rilevato dall'emittente dell'obbligazione garantita.

5.2.3.   Istruzioni su colonne specifiche

Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

Conformità all'articolo 129 del CRR? [SÌ/NO]

L'ente precisa se l'aggregato di copertura soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 129 del CRR per l'ammissibilità al trattamento preferenziale di cui ai paragrafi 4 e 5 del medesimo articolo.

012

Se SÌ, indicazione della classe primaria di attività dell'aggregato di copertura

Se l'aggregato di copertura è ammissibile al trattamento preferenziale di cui all'articolo 129, paragrafi 4 e 5, del CRR (ossia se la risposta nella colonna 011 è SÌ), in questa cella è indicata la classe primaria di attività dell'aggregato di copertura. A tal fine è usata la classificazione presentata in detto articolo 129, paragrafo 1; è quindi indicato il pertinente codice “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f” o “g”. Si indica il codice “h” nei casi in cui la classe primaria di attività dell'aggregato di copertura non rientra in nessuna delle categorie precedenti.

020-140

Passività da obbligazioni garantite

Costituiscono passività da obbligazioni garantite le passività che si pongono a carico dell'emittente a causa dell'emissione delle obbligazioni garantite; esse si estendono a tutte le posizioni definite dalla disciplina giuridica della pertinente obbligazione garantita che sono sottoposte alle relative misure protettive (ad esempio, titoli in circolazione e posizioni su derivati delle controparti dell'emittente dell'obbligazione garantita per le quali all'aggregato di copertura è attribuito un valore di mercato che, visto dalla prospettiva di tale emittente, risulta negativo e che la disciplina giuridica della pertinente obbligazione garantita assimila a passività da obbligazioni garantite).

020

Data di riferimento per le segnalazioni

Importi delle passività da obbligazioni garantite, escluse le posizioni su derivati dell'aggregato di copertura, indicate in base alle varie date o intervalli temporali futuri.

030

+ 6 mesi

Indica la data che cade 6 mesi dopo la data di riferimento per le segnalazioni. Per stabilire l'importo da iscrivere si suppongono passività da obbligazioni garantite invariate rispetto alla data di riferimento per le segnalazioni, eccezion fatta per l'ammortamento. Se manca un calendario prestabilito di pagamento, per le esposizioni dovute in data futura occorre basarsi sistematicamente sulla scadenza prevista.

040-070

+ 12 mesi — + 10 anni

Così come “+ 6 mesi” (colonna 030), indica la data che cade il rispettivo numero di mesi o anni indicato dopo la data di riferimento per le segnalazioni.

080

Posizioni su derivati dell'aggregato di copertura con valore di mercato netto negativo

Valore di mercato netto negativo delle posizioni su derivati dell'aggregato di copertura che, visto dalla prospettiva dell'emittente dell'obbligazione garantita, presentano un valore di mercato netto negativo. Costituiscono posizioni su derivati dell'aggregato di copertura le posizioni nette su derivati che, in base alla disciplina giuridica della pertinente obbligazione garantita, sono state incluse nell'aggregato di copertura e che sono sottoposte alle relative misure protettive, nel senso che, presentando un valore di mercato netto negativo, devono essere assistite da attività ammissibili dell'aggregato di copertura.

Il valore di mercato netto negativo va segnalato soltanto per la data di riferimento per le segnalazioni.

090-140

Rating esterno del credito dell'obbligazione garantita

Vanno segnalate le informazioni disponibili alla data di riferimento per le segnalazioni riguardo al rating esterno del credito delle diverse obbligazioni garantite.

090

Agenzia di rating del credito 1

Se alla data di riferimento per le segnalazioni è disponibile almeno un rating del credito espresso da un'agenzia di rating del credito, va indicato in questa colonna il nome di una di tali agenzie. Se alla data di riferimento per le segnalazioni sono disponibili rating del credito espressi da più di tre agenzie di rating del credito, vanno fornite informazioni su tre di tali agenzie, scelte in funzione della rispettiva preminenza sul mercato.

100

Rating del credito 1

Rating dell'obbligazione garantita espresso dall'agenzia di rating del credito segnalata nella colonna 090 disponibile alla data di riferimento per le segnalazioni. Se la stessa agenzia ha espresso rating a lungo e a breve termine, va segnalato il rating del credito a lungo termine. Il rating da segnalare include gli eventuali modificatori.

110, 130

Agenzia di rating del credito 2 e agenzia di rating del credito 3

Si ricalcano le informazioni segnalate per l'agenzia di rating del credito 1 (colonna 090) per le altre agenzie di cui, alla data di riferimento per le segnalazioni, erano disponibili rating del credito dell'obbligazione garantita.

120, 140

Rating del credito 2 e rating del credito 3

Si ricalcano le informazioni segnalate per il rating del credito 1 (colonna 100) per gli altri rating dell'obbligazione garantita espressi dalle agenzie 2 e 3 disponibili alla data di riferimento per le segnalazioni.

150-250

Aggregato di copertura

Tutte le posizioni — comprese le posizioni su derivati dell'aggregato di copertura che, visto dalla prospettiva dell'emittente dell'obbligazione garantita, presentano un valore di mercato netto positivo — che sono sottoposte alle misure protettive della pertinente obbligazione garantita.

150

Data di riferimento per le segnalazioni

Importo delle attività dell'aggregato di copertura, escluse le posizioni su derivati. L'importo comprende i requisiti minimi di eccesso di garanzia, cui si aggiunge il supplemento di eccesso di garanzia, nella misura in cui si applichino le misure protettive della pertinente obbligazione garantita.

160

+ 6 mesi

Indica la data di segnalazione che cade 6 mesi dopo la data di riferimento per le segnalazioni. Per stabilire l'importo da iscrivere si suppone un aggregato di copertura invariato rispetto alla data di riferimento per le segnalazioni, eccezion fatta per l'ammortamento. Se manca un calendario prestabilito di pagamento, per le esposizioni dovute in data futura occorre basarsi sistematicamente sulla scadenza prevista.

170-200

+ 12 mesi — + 10 anni

Così come “+ 6 mesi” (colonna 160), indica la data che cade il rispettivo numero di mesi o anni indicato dopo la data di riferimento per le segnalazioni.

210

Posizioni su derivati dell'aggregato di copertura con valore di mercato netto positivo

Valore di mercato netto positivo delle posizioni su derivati dell'aggregato di copertura che, visto dalla prospettiva dell'emittente dell'obbligazione garantita, presentano un valore di mercato netto positivo. Costituiscono posizioni su derivati dell'aggregato di copertura le posizioni nette su derivati che, in base alla disciplina giuridica della pertinente obbligazione garantita, sono state incluse nell'aggregato di copertura e che sono sottoposte alle relative misure protettive, nel senso che, presentando un valore di mercato netto positivo, in caso di insolvenza non rientrano nel patrimonio generale dell'emittente delle obbligazioni garantite.

Il valore di mercato netto positivo va segnalato soltanto per la data di riferimento per le segnalazioni.

220-250

Importi dell'aggregato di copertura eccedenti i requisiti minimi di copertura

Importi dell'aggregato di copertura, comprese le posizioni su derivati con valore di mercato netto positivo, eccedenti i requisiti minimi di copertura (eccesso di garanzia).

220

rispetto alla disciplina giuridica della pertinente obbligazione garantita

Importi dell'eccesso di garanzia rispetto alla copertura minima imposta dalla disciplina giuridica della pertinente obbligazione garantita.

230-250

rispetto alla metodologia seguita dalle agenzie di rating del credito per mantenere invariato il rating esterno delle obbligazioni garantite

Importi dell'eccesso di garanzia rispetto al livello che, stando alle informazioni di cui dispone l'emittente dell'obbligazione garantita circa la metodologia seguita dalle diverse agenzie di rating del credito, costituirebbe il minimo necessario per mantenere invariato il rating espresso dall'agenzia corrispondente.

230

Agenzia di rating del credito 1

Importi dell'eccesso di garanzia rispetto al livello che, stando alle informazioni di cui dispone l'emittente dell'obbligazione garantita circa la metodologia seguita dall'agenzia di rating del credito 1 (colonna 090), costituirebbe il minimo necessario per mantenere il rating del credito 1 (colonna 100).

240-250

Agenzia di rating del credito 2 e agenzia di rating del credito 3

Le istruzioni inerenti all'agenzia di rating del credito 1 (colonna 230) valgono anche per l'agenzia di rating del credito 2 (colonna 110) e l'agenzia di rating del credito 3 (colonna 130).

6.   PARTE E: DATI AVANZATI

6.1.   Osservazioni di carattere generale

35.

La parte E ricalca la struttura dei modelli “Quadro sinottico dei gravami” della parte A, presentando modelli diversi per le attività vincolate dell'ente segnalante e per le garanzie ricevute, ossia, rispettivamente, il modello AE-ADV1 e il modello AE-ADV2. Ne consegue che le passività corrispondenti coincidono con le passività garantite dalle attività vincolate e che non deve esistere alcun rapporto di uno a uno.

6.2.   Modello: AE-ADV1. Modello avanzato per le attività dell'ente segnalante

6.2.1.   Istruzioni su righe specifiche

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

010-020

Finanziamento (funding) da banche centrali (tutte le tipologie, compresi ad esempio i contratti di vendita con patto di riacquisto)

Tutte le tipologie di passività dell'ente segnalante per cui la controparte nell'operazione è una banca centrale.

Le attività già posizionate presso banche centrali non costituiscono attività vincolate, salvo i casi in cui la banca centrale consente il ritiro delle attività collocate solo previa autorizzazione. Per le garanzie finanziarie inutilizzate, la parte inutilizzata (ossia la parte che supera il minimo imposto dalla banca centrale) è imputata proporzionalmente alle diverse attività collocate presso la banca centrale.

030-040

Derivati negoziati in borsa

Valore contabile dei derivati dell'ente segnalante assistiti da garanzia reale che costituiscono passività finanziarie, nella misura in cui il derivato sia quotato o negoziato in una borsa d'investimenti riconosciuta e comporti per l'ente un gravame sulle attività.

050-060

Derivati fuori borsa (over-the-counter)

Valore contabile dei derivati dell'ente segnalante assistiti da garanzia reale che costituiscono passività finanziarie, nella misura in cui il derivato sia negoziato fuori borsa e comporti per l'ente un gravame sulle attività (cfr. istruzioni relative alla riga 030 del modello AE-SOU).

070-080

Contratti di vendita con patto di riacquisto

Valore contabile dei contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi dall'ente segnalante con una controparte che non è una banca centrale, nella misura in cui l'operazione comporti per l'ente un gravame sulle attività. Per i contratti di vendita con patto di riacquisto intermediati va applicato lo stesso procedimento degli altri contratti di vendita con patto di riacquisto, nella misura in cui l'operazione comporti per l'ente segnalante un gravame sulle attività.

090-100

Depositi assistiti da garanzia reale esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto

Valore contabile dei depositi assistiti da garanzia reale esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi dall'ente segnalante con una controparte che non è una banca centrale, nella misura in cui il deposito comporti per l'ente un gravame sulle attività.

110-120

Obbligazioni garantite di propria emissione

cfr. istruzioni relative alla riga 100 del modello AE-SOU.

130-140

Cartolarizzazioni di propria emissione

cfr. istruzioni relative alla riga 110 del modello AE-SOU.

150-160

Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività

Valore contabile dei titoli di debito emessi dall'ente segnalante diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, nella misura in cui il titolo emesso comporti per l'ente un gravame sulle attività.

Non sono inclusi in questa voce i titoli di debito di propria emissione che l'ente segnalante ha mantenuto, sia fin dalla data di emissione sia successivamente in conseguenza di un'operazione di vendita con patto di riacquisto. Inoltre, le garanzie reali loro assegnate vanno classificate come non vincolate ai fini del presente modello.

170-180

Altre fonti di gravame

cfr. istruzioni relative alla riga 120 del modello AE-SOU.

190

Totale delle attività vincolate

Per ciascuna tipologia di attività indicata nelle righe del modello AE-ADV1, valore contabile delle attività vincolate detenute dall'ente segnalante.

200

di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali

Per ciascuna tipologia di attività indicata nelle righe del modello AE-ADV1, valore contabile delle attività vincolate detenute dall'ente segnalante che sono ammissibili ad operazioni con le banche centrali cui l'ente segnalante ha accesso. L'ente segnalante che non è in grado di stabilire con certezza se un dato elemento sia ammissibile ad operazioni con banche centrali (nel caso, ad esempio, di giurisdizioni che operano in assenza di una definizione precisa delle attività ammissibili ai contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi con una banca centrale oppure che non hanno accesso a un mercato funzionante in modo continuativo sul quale trattare tali contratti) può non segnalare l'importo corrispondente a tale elemento, lasciando in bianco il campo di segnalazione.

210

Totale delle attività non vincolate

Per ciascuna tipologia di attività indicata nelle righe del modello AE-ADV1, valore contabile delle attività non vincolate detenute dall'ente segnalante. Il valore contabile è l'importo iscritto all'attivo dello stato patrimoniale.

220

di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali

Per ciascuna tipologia di attività indicata nelle righe del modello AE-ADV1, valore contabile delle attività non vincolate detenute dall'ente segnalante che sono ammissibili ad operazioni con le banche centrali cui l'ente segnalante ha accesso. L'ente segnalante che non è in grado di stabilire con certezza se un dato elemento sia ammissibile ad operazioni con banche centrali (nel caso, ad esempio, di giurisdizioni che operano in assenza di una definizione precisa delle attività ammissibili ai contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi con una banca centrale oppure che non hanno accesso a un mercato funzionante in modo continuativo sul quale trattare tali contratti) può non segnalare l'importo corrispondente a tale elemento, lasciando in bianco il campo di segnalazione.

230

Attività vincolate + attività non vincolate

Per ciascuna tipologia di attività indicata nelle righe del modello AE-ADV1, valore contabile delle attività detenute dall'ente segnalante.

6.2.2.   Istruzioni su colonne specifiche

Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

Finanziamenti a vista

cfr. istruzioni relative alla riga 020 del modello AE-ASS.

020

Strumenti di capitale

cfr. istruzioni relative alla riga 030 del modello AE-ASS.

030

Totale

cfr. istruzioni relative alla riga 040 del modello AE-ASS.

040

di cui: obbligazioni garantite

cfr. istruzioni relative alla riga 050 del modello AE-ASS.

050

di cui: emesse da altri soggetti del gruppo

Obbligazioni garantite descritte nelle istruzioni relative alla riga 050 del modello AE-ASS emesse da soggetti inclusi nell'ambito del consolidamento prudenziale.

060

di cui: cartolarizzazioni

cfr. istruzioni relative alla riga 060 del modello AE-ASS.

070

di cui: emesse da altri soggetti del gruppo

Cartolarizzazioni descritte nelle istruzioni relative alla riga 060 del modello AE-ASS emesse da soggetti inclusi nell'ambito del consolidamento prudenziale.

080

di cui: emesse da amministrazioni pubbliche

cfr. istruzioni relative alla riga 070 del modello AE-ASS.

090

di cui: emesse da società finanziarie

cfr. istruzioni relative alla riga 080 del modello AE-ASS.

100

di cui: emesse da società non finanziarie

cfr. istruzioni relative alla riga 090 del modello AE-ASS.

110

Banche centrali e amministrazioni pubbliche

Crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, a banche centrali o amministrazioni pubbliche

120

Società finanziarie

Crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, a società finanziarie.

130

Società non finanziarie

Crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, a società non finanziarie.

140

di cui: crediti ipotecari

Crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, garantiti da ipoteca concessi a società non finanziarie.

150

Famiglie

Crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, concessi alle famiglie.

160

di cui: crediti ipotecari

Crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, garantiti da ipoteca concessi alle famiglie.

170

Altre attività

cfr. istruzioni relative alla riga 120 del modello AE-ASS.

180

Totale

cfr. istruzioni relative alla riga 010 del modello AE-ASS.

6.3.   Modello: AE-ADV2. Modello avanzato per le garanzie ricevute dall'ente segnalante

6.3.1.   Istruzioni su righe specifiche

36.

Dato che per i due modelli valgono istruzioni simili, cfr. punto 6.2.1.

6.3.2.   Istruzioni su colonne specifiche

Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

Finanziamenti a vista

cfr. istruzioni relative alla riga 140 del modello AE-COL.

020

Strumenti di capitale

cfr. istruzioni relative alla riga 150 del modello AE-COL.

030

Totale

cfr. istruzioni relative alla riga 160 del modello AE-COL.

040

di cui: obbligazioni garantite

cfr. istruzioni relative alla riga 170 del modello AE-COL.

050

di cui: emesse da altri soggetti del gruppo

Garanzie ricevute dall'ente segnalante sotto forma di obbligazioni garantite emesse da soggetti inclusi nell'ambito del consolidamento prudenziale.

060

di cui: cartolarizzazioni

cfr. istruzioni relative alla riga 180 del modello AE-COL.

070

di cui: emesse da altri soggetti del gruppo

Garanzie ricevute dall'ente segnalante sotto forma di cartolarizzazioni emesse da soggetti inclusi nell'ambito del consolidamento prudenziale.

080

di cui: emesse da amministrazioni pubbliche

cfr. istruzioni relative alla riga 190 del modello AE-COL.

090

di cui: emesse da società finanziarie

cfr. istruzioni relative alla riga 200 del modello AE-COL.

100

di cui: emesse da società non finanziarie

cfr. istruzioni relative alla riga 210 del modello AE-COL.

110

Banche centrali e amministrazioni pubbliche

Garanzie ricevute dall'ente segnalante sotto forma di crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, a banche centrali o amministrazioni pubbliche

120

Società finanziarie

Garanzie ricevute dall'ente segnalante sotto forma di crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, a società finanziarie.

130

Società non finanziarie

Garanzie ricevute dall'ente segnalante sotto forma di crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, a società non finanziarie.

140

di cui: crediti ipotecari

Garanzie ricevute dall'ente segnalante sotto forma di crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, garantiti da ipoteca concessi a società non finanziarie.

150

Famiglie

Garanzie ricevute dall'ente segnalante sotto forma di crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, concessi alle famiglie.

160

di cui: crediti ipotecari

Garanzie ricevute dall'ente segnalante sotto forma di crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, garantiti da ipoteca concessi alle famiglie.

170

Altre attività

cfr. istruzioni relative alla riga 230 del modello AE-COL.

180

Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività

cfr. istruzioni relative alla riga 240 del modello AE-COL.

190

Totale

cfr. istruzioni relative alle righe 130 e 140 del modello AE-COL.»


(1)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).


Top