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Document 32015R1278
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1278 of 9 July 2015 amending Implementing Regulation (EU) No 680/2014 laying down implementing technical standards with regard to supervisory reporting of institutions as regards instructions, templates and definitions (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1278 della Commissione, del 9 luglio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza per quanto riguarda istruzioni, modelli e definizioni (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1278 della Commissione, del 9 luglio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza per quanto riguarda istruzioni, modelli e definizioni (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 205 del 31.7.2015, p. 1–300
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 27/06/2021; abrog. impl. da 32021R0451
31.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 205/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1278 DELLA COMMISSIONE
del 9 luglio 2015
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza per quanto riguarda istruzioni, modelli e definizioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 99, paragrafo 5, quarto comma, l'articolo 99, paragrafo 6, quarto comma, l'articolo 101, paragrafo 4, terzo comma, l'articolo 394, paragrafo 4, terzo comma, l'articolo 415, paragrafo 3, quarto comma, e l'articolo 430, paragrafo 2, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (2) della Commissione specifica gli obblighi in relazione alle segnalazioni che gli enti sono tenuti a effettuare ai fini della loro conformità con il regolamento (UE) n. 575/2013. Dato che il quadro normativo istituito dal regolamento (UE) n. 575/2013 viene gradualmente integrato e modificato nei suoi elementi non essenziali mediante l'adozione di norme tecniche di regolamentazione, il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 deve essere aggiornato di conseguenza per integrarvi dette norme, per fornire ulteriori precisazioni nelle istruzioni e definizioni utilizzate ai fini delle segnalazioni degli enti a fini di vigilanza. |
(2) |
Al fine di garantire una corretta e uniforme applicazione degli obblighi di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, è opportuno rendere più precisi i modelli, le istruzioni e le definizioni utilizzati per le segnalazioni a fini di vigilanza. Pertanto, per motivi di chiarezza giuridica, è opportuno sostituire vari modelli degli allegati I, III e IV e modificare alcune delle istruzioni di cui agli allegati II, V, IX e XVII. |
(3) |
Per dare agli enti e alle autorità competenti il tempo necessario per attuare le modifiche di cui al presente regolamento, è opportuno che esso si applichi a decorrere dal 1o giugno 2015. |
(4) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea — ABE) ha presentato alla Commissione. |
(5) |
Dato che le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 non comportano cambiamenti significativi sotto il profilo sostanziale, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l'ABE non ha svolto una consultazione pubblica aperta, ritenendola sproporzionata rispetto alla portata e all'impatto dei progetti di norme tecniche di attuazione di cui trattasi. |
(6) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 dovrebbe essere di conseguenza modificato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è così modificato:
1. |
I modelli 1, 4, 6.2, 7, 8.1, 9.1, 9.2, 9.3, 17, 21 e 22 dell'allegato I sono sostituiti dai modelli di pari numero di cui all'allegato I del presente regolamento. |
2. |
L'allegato II è sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento. |
3. |
I modelli 1.3, 16, 20 e 46 dell'allegato III sono sostituiti dai modelli di pari numero di cui all'allegato III del presente regolamento. |
4. |
I modelli 1.3, 16, 20 e 46 dell'allegato IV sono sostituiti dai modelli di pari numero di cui all'allegato IV del presente regolamento. |
5. |
L'allegato V è sostituito dal testo di cui all'allegato V del presente regolamento. |
6. |
L'allegato IX è sostituito dal testo di cui all'allegato VI del presente regolamento. |
7. |
L'allegato XVII è sostituito dal testo di cui all'allegato VII del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere da 1o giugno 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
ALLEGATO I
C 01.00 — FONDI PROPRI (CA1)
Riga |
ID |
Voce |
Importo |
010 |
1 |
FONDI PROPRI |
|
015 |
1.1 |
CAPITALE DI CLASSE 1 |
|
020 |
1.1.1 |
CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 |
|
030 |
1.1.1.1 |
Strumenti di capitale ammissibili come capitale primario di classe 1 |
|
040 |
1.1.1.1.1 |
Strumenti di capitale versati |
|
045 |
1.1.1.1.1* |
di cui: strumenti di capitale sottoscritti dalle pubbliche autorità in situazioni di emergenza |
|
050 |
1.1.1.1.2* |
Voce per memoria: strumenti di capitale non ammissibili |
|
060 |
1.1.1.1.3 |
Sovrapprezzo azioni |
|
070 |
1.1.1.1.4 |
(-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1 |
|
080 |
1.1.1.1.4.1 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti direttamente |
|
090 |
1.1.1.1.4.2 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti indirettamente |
|
091 |
1.1.1.1.4.3 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti sinteticamente |
|
092 |
1.1.1.1.5 |
(-) Obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale primario di classe 1 |
|
130 |
1.1.1.2 |
Utili non distribuiti |
|
140 |
1.1.1.2.1 |
Utili non distribuiti di anni precedenti |
|
150 |
1.1.1.2.2 |
Utile o perdita ammissibile |
|
160 |
1.1.1.2.2.1 |
Utile o perdita attribuibile ai proprietari dell'impresa madre |
|
170 |
1.1.1.2.2.2 |
(-) Parte degli utili di periodo o di fine esercizio non ammissibile |
|
180 |
1.1.1.3 |
Altre componenti di conto economico complessivo accumulate (accumulated other comprehensive income) |
|
200 |
1.1.1.4 |
Altre riserve |
|
210 |
1.1.1.5 |
Fondi per rischi bancari generali |
|
220 |
1.1.1.6 |
Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering |
|
230 |
1.1.1.7 |
Interessi di minoranza riconosciuti nel capitale primario di classe 1 |
|
240 |
1.1.1.8 |
Aggiustamenti transitori dovuti ad altri interessi di minoranza |
|
250 |
1.1.1.9 |
Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali |
|
260 |
1.1.1.9.1 |
(-) Aumenti del patrimonio netto risultanti da attività cartolarizzate |
|
270 |
1.1.1.9.2 |
Riserva di copertura dei flussi di cassa |
|
280 |
1.1.1.9.3 |
Profitti e perdite cumulativi dovuti a variazioni del rischio di credito proprio sulle passività al valore equo |
|
285 |
1.1.1.9.4 |
Profitti e perdite al valore equo risultanti dal rischio di credito proprio dell'ente correlato a derivati passivi |
|
290 |
1.1.1.9.5 |
(-) Rettifiche di valore dovute ai requisiti per la valutazione prudente |
|
300 |
1.1.1.10 |
(-) Avviamento |
|
310 |
1.1.1.10.1 |
(-) Avviamento contabilizzato come attività immateriale |
|
320 |
1.1.1.10.2 |
(-) Avviamento incluso nella valutazione degli investimenti significativi |
|
330 |
1.1.1.10.3 |
Passività fiscali differite associate all'avviamento |
|
340 |
1.1.1.11 |
(-) Altre attività immateriali |
|
350 |
1.1.1.11.1 |
(-) Altre attività immateriali prima della deduzione delle passività fiscali differite |
|
360 |
1.1.1.11.2 |
Passività fiscali differite associate ad altre attività immateriali |
|
370 |
1.1.1.12 |
(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività per imposte |
|
380 |
1.1.1.13 |
(-) Carenza di rettifiche di valore su crediti in base al metodo IRB rispetto alle perdite attese |
|
390 |
1.1.1.14 |
(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite |
|
400 |
1.1.1.14.1 |
(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite |
|
410 |
1.1.1.14.2 |
Passività fiscali differite associate alle attività dei fondi pensione a prestazioni definite |
|
420 |
1.1.1.14.3 |
Attività dei fondi pensione a prestazioni definite che l'ente può utilizzare senza restrizioni |
|
430 |
1.1.1.15 |
(-) Partecipazioni incrociate reciproche in capitale primario di classe 1 |
|
440 |
1.1.1.16 |
(-) Eccesso di deduzione da elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1 |
|
450 |
1.1.1.17 |
(-) Partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % |
|
460 |
1.1.1.18 |
(-) Posizioni verso la cartolarizzazione che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % |
|
470 |
1.1.1.19 |
(-) Operazioni con regolamento non contestuale che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % |
|
471 |
1.1.1.20 |
(-) Posizioni in un paniere per le quali un ente non è in grado di stabilire la ponderazione del rischio nell'ambito del metodo IRB e che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % |
|
472 |
1.1.1.21 |
(-) Esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo dei modelli interni che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % |
|
480 |
1.1.1.22 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo |
|
490 |
1.1.1.23 |
(-) Attività fiscali differite deducibili che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee |
|
500 |
1.1.1.24 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo |
|
510 |
1.1.1.25 |
(-) Importo eccedente la soglia del 17,65 % |
|
520 |
1.1.1.26 |
Altri aggiustamenti transitori del capitale primario di classe 1 |
|
524 |
1.1.1.27 |
(-) Altre deduzioni del capitale primario di classe 1 dovute all'articolo 3 del CRR |
|
529 |
1.1.1.28 |
Elementi o deduzioni del capitale primario di classe 1 — altro |
|
530 |
1.1.2 |
CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 |
|
540 |
1.1.2.1 |
Strumenti di capitale ammissibili come capitale aggiuntivo di classe 1 |
|
550 |
1.1.2.1.1 |
Strumenti di capitale versati |
|
560 |
1.1.2.1.2* |
Voce per memoria: strumenti di capitale non ammissibili |
|
570 |
1.1.2.1.3 |
Sovrapprezzo azioni |
|
580 |
1.1.2.1.4 |
(-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 |
|
590 |
1.1.2.1.4.1 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti direttamente |
|
620 |
1.1.2.1.4.2 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti indirettamente |
|
621 |
1.1.2.1.4.3 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti sinteticamente |
|
622 |
1.1.2.1.5 |
(-) Obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 |
|
660 |
1.1.2.2 |
Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering |
|
670 |
1.1.2.3 |
Strumenti emessi da filiazioni riconosciuti nel capitale aggiuntivo di classe 1 |
|
680 |
1.1.2.4 |
Aggiustamenti transitori dovuti al riconoscimento aggiuntivo di strumenti emessi da filiazioni nel capitale aggiuntivo di classe 1 |
|
690 |
1.1.2.5 |
(-) Partecipazioni incrociate reciproche in capitale aggiuntivo di classe 1 |
|
700 |
1.1.2.6 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo |
|
710 |
1.1.2.7 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo |
|
720 |
1.1.2.8 |
(-) Eccesso di deduzione da elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2 |
|
730 |
1.1.2.9 |
Altri aggiustamenti transitori del capitale aggiuntivo di classe 1 |
|
740 |
1.1.2.10 |
Eccesso di deduzione da elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1 (dedotto dal capitale primario di classe 1) |
|
744 |
1.1.2.11 |
(-) Altre deduzioni del capitale aggiuntivo di classe 1 dovute all'articolo 3 del CRR |
|
748 |
1.1.2.12 |
Elementi o deduzioni del capitale aggiuntivo di classe 1 — altro |
|
750 |
1.2 |
CAPITALE DI CLASSE 2 |
|
760 |
1.2.1 |
Strumenti di capitale e prestiti subordinati ammissibili come capitale di classe 2 |
|
770 |
1.2.1.1 |
Strumenti di capitale e prestiti subordinati versati |
|
780 |
1.2.1.2* |
Voce per memoria: strumenti di capitale e prestiti subordinati non ammissibili |
|
790 |
1.2.1.3 |
Sovrapprezzo azioni |
|
800 |
1.2.1.4 |
(-) Strumenti propri di capitale di classe 2 |
|
810 |
1.2.1.4.1 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti direttamente |
|
840 |
1.2.1.4.2 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti indirettamente |
|
841 |
1.2.1.4.3 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti sinteticamente |
|
842 |
1.2.1.5 |
(-) Obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale di classe 2 |
|
880 |
1.2.2 |
Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati soggetti alla clausola grandfathering |
|
890 |
1.2.3 |
Strumenti emessi da filiazioni riconosciuti nel capitale di classe 2 |
|
900 |
1.2.4 |
Aggiustamenti transitori dovuti al riconoscimento aggiuntivo di strumenti emessi da filiazioni nel capitale di classe 2 |
|
910 |
1.2.5 |
Eccesso di accantonamenti rispetto alle perdite attese ammissibili nell'ambito del metodo IRB |
|
920 |
1.2.6 |
Rettifiche di valore su crediti generiche in base al metodo standardizzato |
|
930 |
1.2.7 |
(-) Partecipazioni incrociate reciproche in capitale di classe 2 |
|
940 |
1.2.8 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo |
|
950 |
1.2.9 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo |
|
960 |
1.2.10 |
Altri aggiustamenti transitori del capitale di classe 2 |
|
970 |
1.2.11 |
Eccesso di deduzione da elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2 (dedotto dal capitale aggiuntivo di classe 1) |
|
974 |
1.2.12 |
(-) Altre deduzioni del capitale di classe 2 dovute all'articolo 3 del CRR |
|
978 |
1.2.13 |
Elementi o deduzioni del capitale di classe 2 — altro |
|
C 04.00 — VOCI PER MEMORIA (CA4)
Riga |
ID |
Voce |
Colonna |
Attività e passività fiscali differite |
010 |
||
010 |
1 |
Totale delle attività fiscali differite |
|
020 |
1.1 |
Attività fiscali differite che non si basano sulla redditività futura |
|
030 |
1.2 |
Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee |
|
040 |
1.3 |
Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee |
|
050 |
2 |
Totale delle passività fiscali differite |
|
060 |
2.1 |
Passività fiscali differite non deducibili da attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura |
|
070 |
2.2 |
Passività fiscali differite deducibili da attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura |
|
080 |
2.2.1 |
Passività fiscali differite deducibili associate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee |
|
090 |
2.2.2 |
Passività fiscali differite deducibili associate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee |
|
Rettifiche di valore su crediti e perdite attese |
|||
100 |
3 |
Eccesso (+) o carenza (-) di rettifiche di valore su crediti, rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri in base a IRB rispetto alle perdite attese per le esposizioni regolari (non in stato di default) |
|
110 |
3.1 |
Totale delle rettifiche di valore su crediti, rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri ammissibili all'inclusione nel calcolo dell'importo delle perdite attese |
|
120 |
3.1.1 |
Rettifiche di valore su crediti generiche |
|
130 |
3.1.2 |
Rettifiche di valore su crediti specifiche |
|
131 |
3.1.3 |
Rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri |
|
140 |
3.2 |
Perdite attese totali ammissibili |
|
145 |
4 |
Eccesso (+) o carenza (-) di rettifiche di valore su crediti specifiche rispetto alle perdite attese per le esposizioni in stato di default in base a IRB |
|
150 |
4.1 |
Rettifiche di valore su crediti specifiche e posizioni trattate in maniera analoga |
|
155 |
4.2 |
Perdite attese totali ammissibili |
|
160 |
5 |
Importi delle esposizioni ponderati per il rischio per calcolare il massimale dell'eccesso di accantonamento ammissibile come capitale di classe 2 |
|
170 |
6 |
Accantonamenti lordi totali ammissibili all'inclusione nel capitale di classe 2 |
|
180 |
7 |
Importi delle esposizioni ponderati per il rischio per calcolare il massimale dell'accantonamento ammissibile come capitale di classe 2 |
|
Soglie per le deduzioni di capitale primario di classe 1 |
|||
190 |
8 |
Soglia non deducibile delle partecipazioni in soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo |
|
200 |
9 |
Soglia del 10 % di capitale primario di classe 1 |
|
210 |
10 |
Soglia del 17,65 % di capitale primario di classe 1 |
|
225 |
11.1 |
Capitale ammissibile ai fini delle partecipazioni qualificate esterne al settore finanziario |
|
226 |
11.2 |
Capitale ammissibile ai fini delle grandi esposizioni |
|
Investimenti nel capitale di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo |
|||
230 |
12 |
Detenzioni di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte |
|
240 |
12.1 |
Detenzioni dirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo |
|
250 |
12.1.1 |
Detenzioni dirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo |
|
260 |
12.1.2 |
(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra |
|
270 |
12.2 |
Detenzioni indirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo |
|
280 |
12.2.1 |
Detenzioni indirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo |
|
290 |
12.2.2 |
(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra |
|
291 |
12.3 |
Detenzioni sintetiche di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo |
|
292 |
12.3.1 |
Detenzioni sintetiche lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo |
|
293 |
12.3.2 |
(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra |
|
300 |
13 |
Detenzioni di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte |
|
310 |
13.1 |
Detenzioni dirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo |
|
320 |
13.1.1 |
Detenzioni dirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo |
|
330 |
13.1.2 |
(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra |
|
340 |
13.2 |
Detenzioni indirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo |
|
350 |
13.2.1 |
Detenzioni indirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo |
|
360 |
13.2.2 |
(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra |
|
361 |
13.3 |
Detenzioni sintetiche di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo |
|
362 |
13.3.1 |
Detenzioni sintetiche lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo |
|
363 |
13.3.2 |
(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra |
|
370 |
14 |
Detenzioni di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte |
|
380 |
14.1 |
Detenzioni dirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo |
|
390 |
14.1.1 |
Detenzioni dirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo |
|
400 |
14.1.2 |
(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra |
|
410 |
14.2 |
Detenzioni indirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo |
|
420 |
14.2.1 |
Detenzioni indirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo |
|
430 |
14.2.2 |
(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra |
|
431 |
14.3 |
Detenzioni sintetiche di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo |
|
432 |
14.3.1 |
Detenzioni sintetiche lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo |
|
433 |
14.3.2 |
(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra |
|
Investimenti nel capitale di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo |
|||
440 |
15 |
Detenzioni di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte |
|
450 |
15.1 |
Detenzioni dirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo |
|
460 |
15.1.1 |
Detenzioni dirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo |
|
470 |
15.1.2 |
(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra |
|
480 |
15.2 |
Detenzioni indirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo |
|
490 |
15.2.1 |
Detenzioni indirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo |
|
500 |
15.2.2 |
(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra |
|
501 |
15.3 |
Detenzioni sintetiche di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo |
|
502 |
15.3.1 |
Detenzioni sintetiche lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo |
|
503 |
15.3.2 |
(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra |
|
510 |
16 |
Detenzioni di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte |
|
520 |
16.1 |
Detenzioni dirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo |
|
530 |
16.1.1 |
Detenzioni dirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo |
|
540 |
16.1.2 |
(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra |
|
550 |
16.2 |
Detenzioni indirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo |
|
560 |
16.2.1 |
Detenzioni indirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo |
|
570 |
16.2.2 |
(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra |
|
571 |
16.3 |
Detenzioni sintetiche di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo |
|
572 |
16.3.1 |
Detenzioni sintetiche lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo |
|
573 |
16.3.2 |
(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra |
|
580 |
17 |
Detenzioni di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte |
|
590 |
17.1 |
Detenzioni dirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo |
|
600 |
17.1.1 |
Detenzioni dirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo |
|
610 |
17.1.2 |
(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra |
|
620 |
17.2 |
Detenzioni indirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo |
|
630 |
17.2.1 |
Detenzioni indirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo |
|
640 |
17.2.2 |
(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra |
|
641 |
17.3 |
Detenzioni sintetiche di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo |
|
642 |
17.3.1 |
Detenzioni sintetiche lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo |
|
643 |
17.3.2 |
(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra |
|
Importi totali delle esposizioni al rischio delle partecipazioni non dedotte dalla categoria di capitale corrispondente: |
|||
650 |
18 |
Esposizioni ponderate per il rischio di capitale primario di classe 1 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotte dal capitale primario di classe 1 dell'ente |
|
660 |
19 |
Esposizioni ponderate per il rischio di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotte dal capitale aggiuntivo di classe 1 dell'ente |
|
670 |
20 |
Esposizioni ponderate per il rischio di capitale di classe 2 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotte dal capitale di classe 2 dell'ente |
|
Deroga temporanea alla deduzione dai fondi propri |
|||
680 |
21 |
Detenzioni di strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea |
|
690 |
22 |
Detenzioni di strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea |
|
700 |
23 |
Detenzioni di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea |
|
710 |
24 |
Detenzioni di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea |
|
720 |
25 |
Detenzioni di strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea |
|
730 |
26 |
Detenzioni di strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea |
|
Riserve di capitale |
|||
740 |
27 |
Requisito combinato di riserva di capitale |
|
750 |
|
Riserva di conservazione del capitale |
|
760 |
|
Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro |
|
770 |
|
Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente |
|
780 |
|
Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico |
|
790 |
|
Riserva degli enti a rilevanza sistemica |
|
800 |
|
Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale |
|
810 |
|
Riserva di altri enti a rilevanza sistemica |
|
Requisiti del secondo pilastro |
|||
820 |
28 |
Requisiti di fondi propri relativi agli aggiustamenti del secondo pilastro |
|
Ulteriori informazioni per le imprese d'investimento |
|||
830 |
29 |
Capitale iniziale |
|
840 |
30 |
Fondi propri basati sulle spese fisse generali |
|
Ulteriori informazioni per il calcolo delle soglie di segnalazione |
|||
850 |
31 |
Esposizioni originarie non nazionali |
|
860 |
32 |
Esposizioni originarie totali |
|
Requisito minimo di Basilea I |
|||
870 |
|
Aggiustamenti dei fondi propri totali |
|
880 |
|
Fondi propri corretti integralmente per il requisito minimo di Basilea I |
|
890 |
|
Requisiti di fondi propri per il requisito minimo di Basilea I |
|
900 |
|
Requisiti di fondi propri per il requisito minimo di Basilea I — Alternativa del metodo standardizzato |
|
C 06.02 — SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI (GS)
SOGGETTI INCLUSI NEL CONSOLIDAMENTO |
INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CUI SI APPLICANO I REQUISITI DI FONDI PROPRI |
||||||||||
NOME |
CODICE |
Codice LEI |
ENTE O EQUIVALENTE (SÌ/NO) |
AMBITO DEI DATI: INTEGRALMENTE CONSOLIDATO SU BASE INDIVIDUALE (SF) O PARZIALMENTE CONSOLIDATO SU BASE INDIVIDUALE (SP) |
CODICE DEL PAESE |
QUOTA DI PARTECIPA-ZIONE (%) |
IMPORTO COMPLESSIVO DELL' ESPOSIZIONE AL RISCHIO |
|
|||
RISCHIO DI CREDITO; RISCHIO DI CONTROPARTE; RISCHIO DI DILUIZIONE, OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE E RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA |
RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI |
RISCHIO OPERATIVO |
ALTRI IMPORTI DELL' ESPOSIZIONE AL RISCHIO |
||||||||
010 |
020 |
025 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CUI SI APPLICANO I REQUISITI DI FONDI PROPRI |
||||||||||||
FONDI PROPRI |
|
|
||||||||||
CAPITALE DI CLASSE 1 TOTALE |
|
|
CAPITALE DI CLASSE 2 |
|
||||||||
CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 |
|
CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 |
|
|||||||||
DI CUI: FONDI PROPRI AMMISSIBILI |
RELATIVI STRUMENTI DI FONDI PROPRI, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI E RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI |
DI CUI: CAPITALE DI CLASSE 1 AMMISSIBILE |
RELATIVI STRUMENTI DI CAPITALE DI CLASSE 1, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI E RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI |
DI CUI: INTERESSI DI MINORANZA |
RELATIVI STRUMENTI DI FONDI PROPRI, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI, RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI E ALTRE RISERVE |
DI CUI: CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 AMMISSIBILE |
DI CUI: CAPITALE DI CLASSE 2 AMMISSIBILE |
|||||
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DEI SOGGETTI ALLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO |
||||||||||||
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO |
|
FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEI FONDI PROPRI CONSOLIDATI |
|
FONDI PROPRI CONSOLIDATI |
|
|||||||
RISCHIO DI CREDITO; RISCHIO DI CONTROPARTE; RISCHIO DI DILUIZIONE, OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE E RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA |
RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI |
RISCHIO OPERATIVO |
ALTRI IMPORTI DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO |
STRUMENTI DI CLASSE 1 AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE DI CLASSE 1 CONSOLIDATO |
|
STRUMENTI DI FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE DI CLASSE 2 CONSOLIDATO |
VOCE PER MEMORIA: AVVIAMENTO (-)/(+) AVVIAMENTO NEGATIVO |
DI CUI: CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 |
||||
INTERESSI DI MINORANZA INCLUSI NEL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 CONSOLIDATO |
STRUMENTI DI CLASSE 1 AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 CONSOLIDATO |
|||||||||||
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
340 |
350 |
360 |
370 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DEI SOGGETTI ALLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO |
RISERVE DI CAPITALE |
|||||||||
|
REQUISITO COMBINATO DI RISERVA DI CAPITALE |
|
||||||||
DI CUI: CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 |
DI CUI: CONTRIBUTI AL RISULTATO CONSOLIDATO |
DI CUI: (-) AVVIAMENTO/(+) AVVIAMENTO NEGATIVO |
RISERVA DI CONSERVAZIONE DEL CAPITALE |
RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA SPECIFICA DELL'ENTE |
RISERVA DI CONSERVAZIONE DOVUTA AL RISCHIO MACRO-PRUDENZIALE O SISTEMICO INDIVIDUATO A LIVELLO DI UNO STATO MEMBRO |
RISERVA DI CAPITALE A FRONTE DEL RISCHIO SISTEMICO |
RISERVA DEGLI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA |
RISERVA DEGLI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA A LIVELLO GLOBALE |
RISERVA DI ALTRI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA |
|
380 |
390 |
400 |
410 |
420 |
430 |
440 |
450 |
460 |
470 |
480 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 07.00 — RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO STANDARDIZZATO APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR SA)
Classe di esposizione in base al metodo standardizzato
|
|
ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL' APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE |
(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI ASSOCIATI ALL'ESPOSIZIONE ORIGINARIA |
ESPOSIZIONE AL NETTO DELLE RETTIFICHE DI VALORE E DEGLI ACCANTONAMENTI |
TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE |
|
PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE: VALORI CORRETTI (Ga) |
||||||
(-) GARANZIE |
(-) DERIVATI SU CREDITI |
|||||
010 |
030 |
040 |
050 |
060 |
||
010 |
ESPOSIZIONI TOTALI |
|
|
|
|
|
020 |
di cui: PMI |
|
|
|
|
|
030 |
di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI |
|
|
|
|
|
040 |
di cui: garantite da ipoteche su beni immobili — immobili residenziali |
|
|
|
|
|
050 |
di cui: esposizioni nell'ambito dell'utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato |
|
|
|
|
|
060 |
di cui: esposizioni in base al metodo standardizzato con autorizzazione preventiva delle autorità di vigilanza ad applicare il metodo IRB in maniera sequenziale |
|
|
|
|
|
RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE |
||||||
070 |
Esposizioni in bilancio soggette al rischio di credito |
|
|
|
|
|
080 |
Esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito |
|
|
|
|
|
|
Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte |
|
|
|
|
|
090 |
Operazioni di finanziamento tramite titoli |
|
|
|
|
|
100 |
di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP |
|
|
|
|
|
110 |
Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine |
|
|
|
|
|
120 |
di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP |
|
|
|
|
|
130 |
Da compensazione contrattuale tra prodotti differenti |
|
|
|
|
|
RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO |
||||||
140 |
0 % |
|
|
|
|
|
150 |
2 % |
|
|
|
|
|
160 |
4 % |
|
|
|
|
|
170 |
10 % |
|
|
|
|
|
180 |
20 % |
|
|
|
|
|
190 |
35 % |
|
|
|
|
|
200 |
50 % |
|
|
|
|
|
210 |
70 % |
|
|
|
|
|
220 |
75 % |
|
|
|
|
|
230 |
100 % |
|
|
|
|
|
240 |
150 % |
|
|
|
|
|
250 |
250 % |
|
|
|
|
|
260 |
370 % |
|
|
|
|
|
270 |
1 250 % |
|
|
|
|
|
280 |
Altri fattori di ponderazione del rischio |
|
|
|
|
|
VOCI PER MEMORIA |
||||||
290 |
Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali |
|
|
|
|
|
300 |
Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 100 % |
|
|
|
|
|
310 |
Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali |
|
|
|
|
|
320 |
Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 150 % |
|
|
|
|
|
|
|
TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE |
ESPOSIZIONE NETTA DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL' ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL' APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE |
|||
PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE |
SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO |
|||||
(-) GARANZIA REALE FINANZIARIA: METODO SEMPLIFICATO |
(-) ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE |
(-) DEFLUSSI TOTALI |
AFFLUSSI TOTALI (+) |
|||
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
||
010 |
ESPOSIZIONI TOTALI |
|
|
|
|
|
020 |
di cui: PMI |
|
|
|
|
|
030 |
di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI |
|
|
|
|
|
040 |
di cui: garantite da ipoteche su beni immobili — immobili residenziali |
|
|
|
|
|
050 |
di cui: esposizioni nell'ambito dell'utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato |
|
|
|
|
|
060 |
di cui: esposizioni in base al metodo standardizzato con autorizzazione preventiva delle autorità di vigilanza ad applicare il metodo IRB in maniera sequenziale |
|
|
|
|
|
RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE |
||||||
070 |
Esposizioni in bilancio soggette al rischio di credito |
|
|
|
|
|
080 |
Esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito |
|
|
|
|
|
|
Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte |
|
|
|
|
|
090 |
Operazioni di finanziamento tramite titoli |
|
|
|
|
|
100 |
di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP |
|
|
|
|
|
110 |
Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine |
|
|
|
|
|
120 |
di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP |
|
|
|
|
|
130 |
Da compensazione contrattuale tra prodotti differenti |
|
|
|
|
|
RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO |
||||||
140 |
0 % |
|
|
|
|
|
150 |
2 % |
|
|
|
|
|
160 |
4 % |
|
|
|
|
|
170 |
10 % |
|
|
|
|
|
180 |
20 % |
|
|
|
|
|
190 |
35 % |
|
|
|
|
|
200 |
50 % |
|
|
|
|
|
210 |
70 % |
|
|
|
|
|
220 |
75 % |
|
|
|
|
|
230 |
100 % |
|
|
|
|
|
240 |
150 % |
|
|
|
|
|
250 |
250 % |
|
|
|
|
|
260 |
370 % |
|
|
|
|
|
270 |
1 250 % |
|
|
|
|
|
280 |
Altri fattori di ponderazione del rischio |
|
|
|
|
|
VOCI PER MEMORIA |
||||||
290 |
Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali |
|
|
|
|
|
300 |
Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 100 % |
|
|
|
|
|
310 |
Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali |
|
|
|
|
|
320 |
Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 150 % |
|
|
|
|
|
|
|
TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE: PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE. METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE |
VALORE DELL' ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*) |
RIPARTIZIONE PER FATTORI DI CONVERSIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE DEGLI ELEMENTI FUORI BILANCIO |
|||||
RETTIFICA DELL' ESPOSIZIONE PER VOLATILITÀ |
(-) GARANZIA REALE FINANZIARIA: VALORE CORRETTO (Cvam) |
0 % |
20 % |
50 % |
100 % |
||||
|
(-) DI CUI: RETTIFICHE PER VOLATILITÀ E IN FUNZIONE DELLA DURATA |
||||||||
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
||
010 |
ESPOSIZIONI TOTALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
di cui: PMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
di cui: garantite da ipoteche su beni immobili — immobili residenziali |
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
di cui: esposizioni nell'ambito dell'utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato |
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
di cui: esposizioni in base al metodo standardizzato con autorizzazione preventiva delle autorità di vigilanza ad applicare il metodo IRB in maniera sequenziale |
|
|
|
|
|
|
|
|
RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE |
|||||||||
070 |
Esposizioni in bilancio soggette al rischio di credito |
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
Esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte |
|
|
|
|
|
|
|
|
090 |
Operazioni di finanziamento tramite titoli |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP |
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine |
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP |
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
Da compensazione contrattuale tra prodotti differenti |
|
|
|
|
|
|
|
|
RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO |
|||||||||
140 |
0 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
2 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
4 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
170 |
10 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
180 |
20 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
190 |
35 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
50 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
70 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
75 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
230 |
100 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
240 |
150 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
250 |
250 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
260 |
370 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
270 |
1 250 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
280 |
Altri fattori di ponderazione del rischio |
|
|
|
|
|
|
|
|
VOCI PER MEMORIA |
|||||||||
290 |
Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali |
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 100 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali |
|
|
|
|
|
|
|
|
320 |
Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 150 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VALORE DELL' ESPOSIZIONE |
|
IMPORTO DELL' ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL' APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI |
IMPORTO DELL' ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI |
|
|
DI CUI: DERIVANTE DAL RISCHIO DI CONTROPARTE |
DI CUI: CON UNA VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO EFFETTUATA DA UN'ECAI PRESCELTA |
DI CUI: CON UNA VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO DERIVATA DALL' AMMINISTRA-ZIONE CENTRALE |
|||||
200 |
210 |
215 |
220 |
230 |
240 |
||
010 |
ESPOSIZIONI TOTALI |
|
|
|
Cella collegata a CA |
|
|
020 |
di cui: PMI |
|
|
|
|
|
|
030 |
di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI |
|
|
|
|
|
|
040 |
di cui: garantite da ipoteche su beni immobili — immobili residenziali |
|
|
|
|
|
|
050 |
di cui: esposizioni nell'ambito dell'utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato |
|
|
|
|
|
|
060 |
di cui: esposizioni in base al metodo standardizzato con autorizzazione preventiva delle autorità di vigilanza ad applicare il metodo IRB in maniera sequenziale |
|
|
|
|
|
|
RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE |
|||||||
070 |
Esposizioni in bilancio soggette al rischio di credito |
|
|
|
|
|
|
080 |
Esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito |
|
|
|
|
|
|
|
Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte |
|
|
|
|
|
|
090 |
Operazioni di finanziamento tramite titoli |
|
|
|
|
|
|
100 |
di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP |
|
|
|
|
|
|
110 |
Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine |
|
|
|
|
|
|
120 |
di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP |
|
|
|
|
|
|
130 |
Da compensazione contrattuale tra prodotti differenti |
|
|
|
|
|
|
RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO |
|||||||
140 |
0 % |
|
|
|
|
|
|
150 |
2 % |
|
|
|
|
|
|
160 |
4 % |
|
|
|
|
|
|
170 |
10 % |
|
|
|
|
|
|
180 |
20 % |
|
|
|
|
|
|
190 |
35 % |
|
|
|
|
|
|
200 |
50 % |
|
|
|
|
|
|
210 |
70 % |
|
|
|
|
|
|
220 |
75 % |
|
|
|
|
|
|
230 |
100 % |
|
|
|
|
|
|
240 |
150 % |
|
|
|
|
|
|
250 |
250 % |
|
|
|
|
|
|
260 |
370 % |
|
|
|
|
|
|
270 |
1 250 % |
|
|
|
|
|
|
280 |
Altri fattori di ponderazione del rischio |
|
|
|
|
|
|
VOCI PER MEMORIA |
|||||||
290 |
Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali |
|
|
|
|
|
|
300 |
Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 100 % |
|
|
|
|
|
|
310 |
Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali |
|
|
|
|
|
|
320 |
Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 150 % |
|
|
|
|
|
|
C 08.01 — RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR IRB1)
Classe di esposizione in base a IRB
Stime interne della LGD e dei fattori di conversione:
|
SISTEMA DI RATING INTERNO |
ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE |
TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE |
ESPOSIZIONE DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL' ATTENUAZIONE DEL RISCHIO PRIMA DELL' APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE |
|
||||||
PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE |
(-) ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE |
SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO |
|||||||||
PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI (%) |
|
DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI |
(-) GARANZIE |
(-) DERIVATI SU CREDITI |
(-) DEFLUSSI TOTALI |
AFFLUSSI TOTALI (+) |
DI CUI: ELEMENTI FUORI BILANCIO |
||||
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
||
010 |
ESPOSIZIONI TOTALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
015 |
di cui: Esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE |
|||||||||||
020 |
Elementi in bilancio soggetti al rischio di credito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
Elementi fuori bilancio soggetti al rischio di credito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
Operazioni di finanziamento tramite titoli |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
Da compensazione contrattuale tra prodotti differenti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
ESPOSIZIONI ASSEGNATE ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI: TOTALE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI: TOTALE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI |
|||||||||||
090 |
FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 0 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
50 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
70 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
di cui: nella categoria 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
90 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
115 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
250 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
TRATTAMENTO ALTERNATIVO: GARANTITE DA BENI IMMOBILI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 |
ESPOSIZIONI DERIVANTI DA OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE CHE APPLICANO FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEL TRATTAMENTO ALTERNATIVO O DEL 100 % E ALTRE ESPOSIZIONI SOGGETTE A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 |
RISCHIO DI DILUIZIONE: CREDITI COMMERCIALI ACQUISTATI TOTALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VALORE DELL' ESPOSIZIONE |
|
TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRESE IN CONSIDERAZIONE NELLE STIME DELLA LGD ESCLUSO IL TRATTAMENTO DEL «DOUBLE DEFAULT» |
|||||||||
UTILIZZO DI STIME INTERNE DELLA LGD: PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE |
PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE |
|||||||||||
DI CUI: ELEMENTI FUORI BILANCIO |
DI CUI: DERIVANTE DAL RISCHIO DI CONTROPARTE |
DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI |
GARANZIE |
DERIVATI SU CREDITI |
UTILIZZO DI STIME INTERNE DELLA LGD: ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE |
GARANZIE REALI FINANZIARIE AMMISSIBILI |
ALTRE GARANZIE REALI AMMISSIBILI |
|||||
IMMOBILI |
ALTRE GARANZIE REALI MATERIALI |
CREDITI COMMERCIALI |
||||||||||
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
||
010 |
ESPOSIZIONI TOTALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
015 |
di cui: Esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE |
||||||||||||
020 |
Elementi in bilancio soggetti al rischio di credito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
Elementi fuori bilancio soggetti al rischio di credito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
Operazioni di finanziamento tramite titoli |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
Da compensazione contrattuale tra prodotti differenti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
ESPOSIZIONI ASSEGNATE ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI: TOTALE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI: TOTALE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI |
||||||||||||
090 |
FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 0 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
50 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
70 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
di cui: nella categoria 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
90 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
115 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
250 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
TRATTAMENTO ALTERNATIVO: GARANTITE DA BENI IMMOBILI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 |
ESPOSIZIONI DERIVANTI DA OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE CHE APPLICANO FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEL TRATTAMENTO ALTERNATIVO O DEL 100 % E ALTRE ESPOSIZIONI SOGGETTE A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 |
RISCHIO DI DILUIZIONE: CREDITI COMMERCIALI ACQUISTATI TOTALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SOGGETTE AL TRATTAMENTO DEL «DOUBLE DEFAULT» |
LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%) |
LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%) DI SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI |
VALORE DELLA DURATA MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (GIORNI) |
IMPORTO DELL' ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL' APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI |
IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI |
VOCI PER MEMORIA |
||||
PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE |
IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE |
(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI |
NUMERO DI DEBITORI |
||||||||
|
DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI |
||||||||||
220 |
230 |
240 |
250 |
255 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
||
010 |
ESPOSIZIONI TOTALI |
|
|
|
|
|
Cella collegata a CA |
|
|
|
|
015 |
di cui: Esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE |
|||||||||||
020 |
Elementi in bilancio soggetti al rischio di credito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
Elementi fuori bilancio soggetti al rischio di credito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
Operazioni di finanziamento tramite titoli |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
Da compensazione contrattuale tra prodotti differenti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
ESPOSIZIONI ASSEGNATE ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI: TOTALE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI: TOTALE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI |
|||||||||||
090 |
FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 0 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
50 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
70 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
di cui: nella categoria 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
90 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
115 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
250 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
TRATTAMENTO ALTERNATIVO: GARANTITE DA BENI IMMOBILI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 |
ESPOSIZIONI DERIVANTI DA OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE CHE APPLICANO FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEL TRATTAMENTO ALTERNATIVO O DEL 100 % E ALTRE ESPOSIZIONI SOGGETTE A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 |
RISCHIO DI DILUIZIONE: CREDITI COMMERCIALI ACQUISTATI TOTALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 09.01 — RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DELLE ESPOSIZIONI PER RESIDENZA DEL DEBITORE: ESPOSIZIONI SECONDO IL METODO STANDARDIZZATO (CR GB 1)
Paese:
|
ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL' APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE |
Esposizioni in stato di default |
Nuovi default osservati per il periodo |
Rettifiche di valore su crediti generiche |
Rettifiche di valore su crediti specifiche |
di cui: cancellazioni |
Rettifiche di valore su crediti/cancellazioni per nuovi default osservati |
VALORE DELL' ESPOSIZIONE |
IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI |
IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI |
|
010 |
020 |
040 |
050 |
055 |
060 |
070 |
075 |
080 |
090 |
||
010 |
Amministrazioni centrali o banche centrali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
Amministrazioni regionali o autorità locali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
Organismi del settore pubblico |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
Banche multilaterali di sviluppo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
Organizzazioni internazionali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
Enti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
Imprese |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075 |
di cui: PMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
Al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
085 |
di cui: PMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
090 |
Garantite da ipoteche su beni immobili |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
095 |
di cui: PMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Esposizioni in stato di default |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
Obbligazioni garantite |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
Organismi di investimento collettivo (OIC) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
Esposizioni in strumenti di capitale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
Altre esposizioni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Esposizioni totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 09.02 — RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DELLE ESPOSIZIONI PER RESIDENZA DEL DEBITORE: ESPOSIZIONI SECONDO IL METODO IRB (CR GB 2)
Paese:
|
ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE |
di cui: in stato di default |
Nuovi default osservati per il periodo |
Rettifiche di valore su crediti generiche |
Rettifiche di valore su crediti specifiche |
di cui: cancellazioni |
Rettifiche di valore su crediti/cancellazioni per nuovi default osservati |
PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI (%) |
|
010 |
030 |
040 |
050 |
055 |
060 |
070 |
080 |
||
010 |
Amministrazioni centrali o banche centrali |
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
Enti |
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
Imprese |
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
di cui: finanziamenti specializzati |
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
di cui: PMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
Al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
Garantite da beni immobili |
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
PMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
090 |
Non PMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Rotative qualificate |
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
Altre esposizioni al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
PMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
Non PMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
Strumenti di capitale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Esposizioni totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%) |
di cui: in stato di default |
VALORE DELL' ESPOSIZIONE |
IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI |
di cui: in stato di default |
IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI |
IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE |
|
090 |
100 |
105 |
110 |
120 |
125 |
130 |
||
010 |
Amministrazioni centrali o banche centrali |
|
|
|
|
|
|
|
020 |
Enti |
|
|
|
|
|
|
|
030 |
Imprese |
|
|
|
|
|
|
|
040 |
di cui: finanziamenti specializzati |
|
|
|
|
|
|
|
050 |
di cui: PMI |
|
|
|
|
|
|
|
060 |
Al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
070 |
Garantite da beni immobili |
|
|
|
|
|
|
|
080 |
PMI |
|
|
|
|
|
|
|
090 |
Non PMI |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Rotative qualificate |
|
|
|
|
|
|
|
110 |
Altre esposizioni al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
120 |
PMI |
|
|
|
|
|
|
|
130 |
Non PMI |
|
|
|
|
|
|
|
140 |
Strumenti di capitale |
|
|
|
|
|
|
|
|
Esposizioni totali |
|
|
|
|
|
|
|
C 09.03 — RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE RILEVANTI AI FINI DEL CALCOLO DELLA RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA SPECIFICA DELL'ENTE (CR GB 3)
Paese:
|
Importo |
|
010 |
||
010 |
Requisiti di fondi propri |
|
C 17.00 — RISCHIO OPERATIVO: PERDITE E RECUPERI PER LINEA DI BUSINESS E TIPOLOGIA DI EVENTO NELL'ULTIMO ANNO (OPR Details)
CLASSIFICAZIONE DELLE PERDITE NELLE LINEE DI BUSINESS |
TIPOLOGIA DI EVENTO |
TIPOLOGIE DI EVENTI TOTALI |
VOCE PER MEMORIA: SOGLIA APPLICATA NELLA RACCOLTA DI DATI |
|||||||||
FRODE INTERNA |
FRODE ESTERNA |
RAPPORTO DI IMPIEGO E SICUREZZA SUL LAVORO |
CLIENTELA, PRODOTTI E PRASSI PROFESSIONALI |
DANNI AD ATTIVITÀ MATERIALI |
INTERRUZIONI DELL'OPERATIVITÀ E DISFUNZIONI DEI SISTEMI |
ESECUZIONE, CONSEGNA E GESTIONE DEI PROCESSI |
MINIMA |
MASSIMA |
||||
Riga |
|
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
|
010 |
SERVIZI FINANZIARI PER L'IMPRESA (CORPORATE FINANCE) [CF] |
Numero di eventi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
Importo complessivo delle perdite |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
Perdita singola massima |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
Somma delle cinque maggiori perdite |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
Importo complessivo dei recuperi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
NEGOZIAZIONI E VENDITE (TRADING AND SALES) [TS] |
Numero di eventi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
Importo complessivo delle perdite |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
Perdita singola massima |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
Somma delle cinque maggiori perdite |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
Importo complessivo dei recuperi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
INTERMEDIAZIONE AL DETTAGLIO (RETAIL BROKERAGE) [RBr] |
Numero di eventi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
Importo complessivo delle perdite |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230 |
Perdita singola massima |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240 |
Somma delle cinque maggiori perdite |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 |
Importo complessivo dei recuperi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
SERVIZI BANCARI A CARATTERE COMMERCIALE (COMMERCIAL BANKING) [CB] |
Numero di eventi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
320 |
Importo complessivo delle perdite |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
330 |
Perdita singola massima |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
340 |
Somma delle cinque maggiori perdite |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
350 |
Importo complessivo dei recuperi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
410 |
SERVIZI BANCARI AL DETTAGLIO (RETAIL BANKING) [RB] |
Numero di eventi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
420 |
Importo complessivo delle perdite |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
430 |
Perdita singola massima |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
440 |
Somma delle cinque maggiori perdite |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
450 |
Importo complessivo dei recuperi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
510 |
PAGAMENTI E REGOLAMENTI (PAYMENT AND SETTLEMENT) [PS] |
Numero di eventi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
520 |
Importo complessivo delle perdite |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
530 |
Perdita singola massima |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
540 |
Somma delle cinque maggiori perdite |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
550 |
Importo complessivo dei recuperi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
610 |
GESTIONI FIDUCIARIE (AGENCY SERVICES) [AS] |
Numero di eventi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
620 |
Importo complessivo delle perdite |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
630 |
Perdita singola massima |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
640 |
Somma delle cinque maggiori perdite |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
650 |
Importo complessivo dei recuperi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
710 |
GESTIONI PATRIMONIALI (ASSET MANAGEMENT) [AM] |
Numero di eventi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
720 |
Importo complessivo delle perdite |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
730 |
Perdita singola massima |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
740 |
Somma delle cinque maggiori perdite |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
Importo complessivo dei recuperi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
810 |
ELEMENTI D'IMPRESA (CORPORATE ITEMS) [CI] |
Numero di eventi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
820 |
Importo complessivo delle perdite |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
830 |
Perdita singola massima |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
840 |
Somma delle cinque maggiori perdite |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
850 |
Importo complessivo dei recuperi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
910 |
LINEE DI BUSINESS TOTALI |
Numero di eventi di cui: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
911 |
≥ 10 000 e < 20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
912 |
≥ 20 000 e < 100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
913 |
≥ 100 000 e < 1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
914 |
≥ 1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
920 |
Importo complessivo delle perdite di cui: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
921 |
≥ 10 000 e < 20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
922 |
≥ 20 000 e < 100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
923 |
≥ 100 000 e < 1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
924 |
≥ 1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
930 |
Perdita singola massima |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
940 |
Somma delle cinque maggiori perdite |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
950 |
Importo complessivo dei recuperi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 21.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI CAPITALE (MKR SA EQU)
Mercato nazionale:
|
POSIZIONI |
REQUISITI DI FONDI PROPRI |
IMPORTO COMPLESSIVO DELL' ESPOSIZIONE AL RISCHIO |
|||||
TUTTE LE POSIZIONI |
POSIZIONI NETTE |
POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE |
||||||
LUNGHE |
CORTE |
LUNGHE |
CORTE |
|||||
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
||
010 |
STRUMENTI DI CAPITALE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE |
|
|
|
|
|
|
Cella collegata a CA |
020 |
Rischio generico |
|
|
|
|
|
|
|
021 |
Derivati |
|
|
|
|
|
|
|
022 |
Altre attività e passività |
|
|
|
|
|
|
|
030 |
Contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati soggetti a un metodo particolare |
|
|
|
|
|
|
|
040 |
Strumenti di capitale diversi dai contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati |
|
|
|
|
|
|
|
050 |
Rischio specifico |
|
|
|
|
|
|
|
080 |
Metodo particolare per il rischio di posizione in OIC |
|
|
|
|
|
|
|
090 |
Requisiti aggiuntivi per le opzioni (rischi non delta) |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Metodo semplificato |
|
|
|
|
|
|
|
110 |
Metodo delta-plus — requisiti aggiuntivi per il rischio gamma |
|
|
|
|
|
|
|
120 |
Metodo delta-plus — requisiti aggiuntivi per il rischio vega |
|
|
|
|
|
|
|
130 |
Metodo della matrice per la valutazione degli scenari |
|
|
|
|
|
|
|
C 22.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER IL RISCHIO DI CAMBIO (MKR SA FX)
|
TUTTE LE POSIZIONI |
POSIZIONI NETTE |
POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE (comprese le posizioni non compensate ridistribuite in valute soggette al trattamento specifico previsto per le posizioni compensate) |
REQUISITI DI FONDI PROPRI |
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO |
|||||
LUNGHE |
CORTE |
LUNGHE |
CORTE |
LUNGHE |
CORTE |
COMPENSATE |
||||
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
||
010 |
POSIZIONI TOTALI NELLE VALUTE NON UTILIZZATE PER LE SEGNALAZIONI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cella collegata a CA |
020 |
Valute strettamente correlate |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
Tutte le altre valute (compresi gli OIC trattati come valute diverse) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
Oro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
Requisiti aggiuntivi per le opzioni (rischi non delta) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
Metodo semplificato |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
Metodo delta-plus — requisiti aggiuntivi per il rischio gamma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
Metodo delta-plus — requisiti aggiuntivi per il rischio vega |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
090 |
Metodo della matrice per la valutazione degli scenari |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI TOTALI (COMPRESE LE VALUTE UTILIZZATE PER LE SEGNALAZIONI) PER TIPO DI ESPOSIZIONE |
||||||||||
100 |
Attività e passività diverse dagli elementi fuori bilancio e dai derivati |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
Elementi fuori bilancio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
Derivati |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Voci per memoria: POSIZIONI IN VALUTA |
||||||||||
130 |
Euro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
Lek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
Peso argentino |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
Dollaro australiano |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 |
Real brasiliano |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 |
Lev bulgaro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 |
Dollaro canadese |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
Corona ceca |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
Corona danese |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
Lira egiziana |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230 |
Lira sterlina |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240 |
Fiorino ungherese |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 |
Yen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
270 |
Litas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280 |
Denar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
290 |
Peso messicano |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
Zloty |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
Leu romeno |
|
|
|
|
|
|
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320 |
Rublo russo |
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330 |
Dinaro serbo |
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340 |
Corona svedese |
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350 |
Franco svizzero |
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360 |
Lira turca |
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370 |
Grivnia |
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380 |
Dollaro statunitense |
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390 |
Corona islandese |
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400 |
Corona norvegese |
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410 |
Dollaro di Hong Kong |
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420 |
Nuovo dollaro di Taiwan |
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430 |
Dollaro neozelandese |
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440 |
Dollaro di Singapore |
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450 |
Won |
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460 |
Renminbi-yuan |
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470 |
Altro |
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480 |
Kuna |
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ALLEGATO II
«ALLEGATO II
SEGNALAZIONI RIGUARDANTI I FONDI PROPRI E I REQUISITI DI FONDI PROPRI
Indice
PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE | 54 |
1. |
STRUTTURA E CONVENZIONI | 54 |
1.1. |
STRUTTURA | 54 |
1.2. |
CONVENZIONE DI NUMERAZIONE | 54 |
1.3. |
CONVENZIONE DEI SEGNI | 54 |
PARTE II: ISTRUZIONI SPECIFICHE PER SINGOLO MODELLO | 54 |
1. |
DESCRIZIONE DELL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE (CA) | 54 |
1.1. |
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE | 54 |
1.2. |
C 01.00 — FONDI PROPRI (CA1) | 55 |
1.2.1. |
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE | 55 |
1.3. |
C 02.00 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (CA2) | 68 |
1.3.1. |
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE | 68 |
1.4. |
C 03.00 — COEFFICIENTI DI CAPITALE E LIVELLI DI CAPITALE (CA3) | 74 |
1.4.1. |
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE | 74 |
1.5. |
C 04.00 — VOCI PER MEMORIA (CA4) | 75 |
1.5.1. |
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE | 75 |
1.6. |
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING: STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO (CA 5) | 88 |
1.6.1. |
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE | 88 |
1.6.2. |
C 05.01 — DISPOSIZIONI TRANSITORIE (CA5.1) | 89 |
1.6.2.1. |
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE | 89 |
1.6.3. |
C 05.02 — STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING: STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO (CA5.2) | 96 |
1.6.3.1. |
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE | 96 |
2. |
SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI (GS) | 98 |
2.1. |
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE | 98 |
2.2. |
INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO | 99 |
2.3. |
INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DEI SINGOLI SOGGETTI ALLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO | 99 |
2.4. |
C 06.01 — SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI — TOTALE (TOTALE GS) A. | 99 |
2.5. |
C 06.02 — SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI (GS) | 100 |
3. |
MODELLI DEL RISCHIO DI CREDITO | 106 |
3.1. |
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE | 106 |
3.1.1. |
SEGNALAZIONE DELLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CON EFFETTO DI SOSTITUZIONE | 107 |
3.1.2. |
SEGNALAZIONE DEL RISCHIO DI CONTROPARTE | 107 |
3.2. |
C 07.00 — RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO STANDARDIZZATO APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR SA) | 107 |
3.2.1. |
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE | 107 |
3.2.2. |
AMBITO DI APPLICAZIONE DEL MODELLO CR SA | 107 |
3.2.3. |
ASSEGNAZIONE DI ESPOSIZIONI ALLE CLASSI DI ESPOSIZIONI SECONDO IL METODO STANDARDIZZATO | 108 |
3.2.4. |
CHIARIMENTI DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DI ALCUNE CLASSI DI ESPOSIZIONI SPECIFICHE CITATE NELL'ARTICOLO 112 DEL CRR | 111 |
3.2.4.1. |
CLASSE DI ESPOSIZIONI “ENTI” | 111 |
3.2.4.2. |
CLASSE DI ESPOSIZIONI “OBBLIGAZIONI GARANTITE” | 111 |
3.2.4.3. |
CLASSE DI ESPOSIZIONI “ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO” | 111 |
3.2.5. |
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE | 112 |
3.3. |
RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR IRB) | 118 |
3.3.1. |
AMBITO DI APPLICAZIONE DEL MODELLO CR IRB | 118 |
3.3.2. |
RIPARTIZIONE DEL MODELLO CR IRB | 119 |
3.3.3. |
C 08.01 — RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR IRB 1) | 120 |
3.3.3.1. |
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE | 120 |
3.3.4. |
C 08.02 — RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI — RIPARTIZIONE PER CLASSE O POOL DI DEBITORI (MODELLO CR IRB 2) | 127 |
3.4. |
RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: INFORMAZIONI RIPARTITE GEOGRAFICAMENTE (CR GB) | 127 |
3.4.1. |
C 09.01 — RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DELLE ESPOSIZIONI PER RESIDENZA DEL DEBITORE: ESPOSIZIONI IN BASE AL METODO STANDARDIZZATO (CR GB 1) | 128 |
3.4.1.1. |
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE | 128 |
3.4.2. |
C 09.02 — RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DELLE ESPOSIZIONI PER RESIDENZA DEL DEBITORE: ESPOSIZIONI IN BASE AL METODO IRB (CR GB 2) | 130 |
3.4.2.1. |
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE | 130 |
3.4.3. |
C 09.03 — RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE RILEVANTI DAI FINI DEL CALCOLO DELLA RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA SPECIFICA DELL'ENTE (CR GB 3) | 132 |
3.4.3.1. |
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE | 132 |
3.4.3.2. |
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE | 132 |
3.5. |
C 10.01 E C 10.02 — ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE IN BASE AL METODO IRB (CR EQU IRB 1 E CR EQU IRB 2) | 133 |
3.5.1. |
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE | 133 |
3.5.2. |
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE (VALIDE SIA PER IL MODELLO CR EQU IRB 1 CHE PER IL MODELLO CR EQU IRB 2) | 134 |
3.6. |
C 11.00 — RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA (CR SETT) | 136 |
3.6.1. |
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE | 136 |
3.6.2. |
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE | 137 |
3.7. |
C 12.00 — RISCHIO DI CREDITO: CARTOLARIZZAZIONI — METODO STANDARDIZZATO APPLICATO AI REQUISITI DI FONDI PROPRI (CR SEC SA) | 138 |
3.7.1. |
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE | 138 |
3.7.2. |
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE | 139 |
3.8. |
C 13.00 — RISCHIO DI CREDITO — CARTOLARIZZAZIONI: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI DI FONDI PROPRI (CR SEC IRB) | 145 |
3.8.1. |
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE | 145 |
3.8.2. |
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE | 145 |
3.9. |
C 14.00 — INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE CARTOLARIZZAZIONI (SEC DETAILS) | 151 |
3.9.1. |
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE | 151 |
3.9.2. |
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE | 152 |
4. |
MODELLI RELATIVI AL RISCHIO OPERATIVO | 160 |
4.1. |
C 16.00 — RISCHIO OPERATIVO (OPR) | 160 |
4.1.1. |
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE | 160 |
4.1.2. |
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE | 160 |
4.2. |
C 17.00 — RISCHIO OPERATIVO: PERDITE E RECUPERI PER LINEA DI BUSINESS E TIPOLOGIA DI EVENTI NELL'ULTIMO ANNO (OPR DETAILS) | 163 |
4.2.1. |
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE | 163 |
4.2.2. |
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE | 165 |
5. |
MODELLI RIGUARDANTI IL RISCHIO DI MERCATO | 166 |
5.1. |
C 18.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER I RISCHI DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI (MKR SA TDI) | 167 |
5.1.1. |
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE | 167 |
5.1.2. |
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE | 167 |
5.2. |
C 19.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SU CARTOLARIZZAZIONI (MKR SA SEC) | 169 |
5.2.1. |
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE | 169 |
5.2.2. |
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE | 169 |
5.3. |
C 20.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SUL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE (MKR SA CTP) | 171 |
5.3.1. |
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE | 171 |
5.3.2. |
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE | 172 |
5.4. |
C 21.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI CAPITALE (MKR SA EQU) | 174 |
5.4.1. |
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE | 174 |
5.4.2. |
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE | 174 |
5.5. |
C 22.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER IL RISCHIO DI CAMBIO (MKR SA FX) | 176 |
5.5.1. |
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE | 176 |
5.5.2. |
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE | 176 |
5.6. |
C 23.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER LE MERCI (MKR SA COM) | 178 |
5.6.1. |
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE | 178 |
5.6.2. |
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE | 178 |
5.7. |
C 24.00 — MODELLI INTERNI PER IL RISCHIO DI MERCATO (MKR IM) | 179 |
5.7.1. |
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE | 179 |
5.7.2. |
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE | 179 |
5.8. |
C 25.00 — RISCHIO DI RETTIFICA DI VALORE SU CREDITI (CVA) | 182 |
5.8.1. |
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE | 182 |
PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. STRUTTURA E CONVENZIONI
1.1. STRUTTURA
1. |
Il quadro consta in tutto di cinque blocchi di modelli:
|
2. |
Per ciascun modello sono indicati i riferimenti giuridici. I presenti orientamenti per l'attuazione del quadro comune di segnalazione contengono ulteriori informazioni dettagliate sugli aspetti più generali della segnalazione di ciascun blocco di modelli, istruzioni relative a posizioni specifiche nonché esempi e norme di convalida. |
3. |
L'ente segnala soltanto i modelli che sono rilevanti per il metodo utilizzato per il calcolo dei requisiti di fondi propri. |
1.2. CONVENZIONE DI NUMERAZIONE
4. |
Nel citare le colonne, le righe e le celle dei modelli, il documento si attiene alla convenzione di etichettatura di cui alla tabella seguente. Questi codici numerici sono utilizzati abitualmente nelle norme di convalida. |
5. |
Nelle istruzioni si applica il seguente schema di annotazione generale: {modello;riga;colonna}. |
6. |
In caso di validazioni all'interno di un modello in cui sono utilizzati soltanto punti di dati del modello stesso, le annotazioni non contengono l'indicazione del modello: {riga;colonna}. |
7. |
Nei modelli con una sola colonna, sono indicate soltanto le righe. {modello;riga}. |
8. |
Un asterisco segnala che la convalida è effettuata per le righe o le colonne specificate in precedenza. |
1.3. CONVENZIONE DEI SEGNI
9. |
Qualsiasi importo che aumenta i fondi propri o i requisiti patrimoniali è segnalato come cifra positiva. Per contro, qualsiasi importo che riduce i fondi propri totali o i requisiti patrimoniali è segnalato come cifra negativa. Se l'etichetta di una voce è preceduta da un segno negativo (-), significa che, per quella voce, non è prevista la segnalazione di cifre positive. |
PARTE II: ISTRUZIONI SPECIFICHE PER SINGOLO MODELLO
1. DESCRIZIONE DELL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE (CA)
1.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
10. |
I modelli CA contengono informazioni sui numeratori del primo pilastro (fondi propri, classe 1, capitale primario di classe 1), sul denominatore (requisiti di fondi propri) e sulle disposizioni transitorie. I modelli CA sono cinque:
|
11. |
I modelli valgono per tutti soggetti segnalanti, indipendentemente dalla disciplina contabile applicata, anche se taluni elementi al numeratore sono specifici per i soggetti che utilizzano norme di convalida del tipo usato negli IAS/IFRS. Di solito, le informazioni indicate al denominatore sono correlate ai risultati finali segnalati nei corrispondenti modelli per il calcolo dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio. |
12. |
I fondi propri totali sono formati da tipi di capitale differenti: il capitale di classe 1 (Tier 1, T1), che è la somma del capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1, CET1) e del capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1, AT1), e il capitale di classe 2 (Tier 2, T2). |
13. |
Le disposizioni transitorie sono trattate nei modelli CA come segue:
|
14. |
I requisiti del secondo pilastro possono ricevere un trattamento diverso all'interno dell'Unione europea (l'articolo 104, paragrafo 2, della direttiva CRD IV dev'essere recepito nella legislazione nazionale). La segnalazione della solvibilità conformemente al CRR comprende soltanto l'impatto dei requisiti del secondo pilastro sul coefficiente di solvibilità o sul coefficiente finale. Una segnalazione dettagliata dei requisiti del secondo pilastro non rientra nell'ambito dell'articolo 99 del CRR.
|
1.2. C 01.00 — FONDI PROPRI (CA1)
1.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
010 |
1. fondi propri Articolo 4, paragrafo 1, punto 118, e articolo 72 del CRR. I fondi propri di un ente consistono nella somma del suo capitale di classe 1 e del capitale di classe 2. |
015 |
1.1 Capitale di classe 1 Articolo 25 del CRR. Il capitale di classe 1 è la somma del capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1. |
020 |
1.1.1 Capitale primario di classe 1 Articolo 50 del CRR. |
030 |
1.1.1.1 Strumenti di capitale ammissibili come capitale primario di classe 1 Articolo 26, paragrafo 1, lettere a) e b), articoli da 27 a 30, articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del CRR. |
040 |
1.1.1.1.1 Strumenti di capitale versati Articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e articoli da 27 a 31 del CRR. Sono compresi gli strumenti di capitale delle società mutue e cooperative o di enti analoghi (articoli 27 e 29 del CRR). Non è compreso il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle autorità pubbliche in situazioni di emergenza sono compresi se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 31 del CRR. |
045 |
1.1.1.1.1* di cui: strumenti di capitale sottoscritti dalle pubbliche autorità in situazioni di emergenza Articolo 31 del CRR. Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle pubbliche autorità in situazioni di emergenza sono compresi nel capitale primario di classe 1 se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 31 del CRR. |
050 |
1.1.1.1.2* Voce per memoria: Strumenti di capitale non ammissibili Articolo 28, paragrafo 1, lettere b), l) ed m), del CRR. Le condizioni previste dalle lettere citate valgono per situazioni di capitale differenti, che sono reversibili; ne consegue che l'importo qui indicato può diventare ammissibile in periodi successivi. L'importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. |
060 |
1.1.1.1.3 Sovrapprezzo azioni Articolo 4, paragrafo 1, punto 124, e articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del CRR. Il “sovrapprezzo azioni” ha lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile. L'importo da segnalare in questa voce è la parte relativa agli “strumenti di capitale versati”. |
070 |
1.1.1.1.4 (-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1 Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del CRR. Strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti dall'ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Soggetti alle eccezioni di cui all'articolo 42 del CRR. Le partecipazioni azionarie incluse come “strumenti di capitale non ammissibili” non sono segnalate in questa riga. L'importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie. Le voci da 1.1.1.1.4 a 1.1.1.1.4.3 non comprendono gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale primario di classe 1. Gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale primario di classe 1 sono segnalati separatamente nella voce 1.1.1.1.5. |
080 |
1.1.1.1.4.1 (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti direttamente Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del CRR. Strumenti di capitale primario di classe 1 compresi nella voce 1.1.1.1 detenuti da enti del gruppo consolidato. L'importo da segnalare comprende le detenzioni interne al portafoglio di negoziazione calcolate sulla base delle posizioni nette lunghe, come previsto dall'articolo 42, lettera a), del CRR. |
090 |
1.1.1.1.4.2 (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti indirettamente Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del CRR. |
091 |
1.1.1.1.4.3 (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti sinteticamente Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del CRR. |
092 |
1.1.1.1.5 (-) Obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale primario di classe 1 Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del CRR. Conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera f), del CRR, sono dedotti gli “strumenti propri del capitale primario di classe 1 che l'ente ha l'obbligo effettivo o potenziale di acquistare, in virtù di un obbligo contrattuale esistente”. |
130 |
1.1.1.2 Utili non distribuiti Articolo 26, paragrafo 1, lettera c), e articolo 26, paragrafo 2, del CRR. Gli utili non distribuiti comprendono gli utili non distribuiti dell'anno precedente più gli utili di periodo o di fine esercizio ammissibili. |
140 |
1.1.1.2.1 Utili non distribuiti di anni precedenti Articolo 4, paragrafo 1, punto 123, e articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del CRR. L'articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del CRR definisce gli utili non distribuiti come “i profitti e le perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio in virtù della disciplina contabile applicabile”. |
150 |
1.1.1.2.2 Utile o perdita ammissibile Articolo 4, paragrafo 1, punto 121, articolo 26, paragrafo 2, e articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del CRR. L'articolo 26, paragrafo 2, del CRR autorizza l'inserimento degli utili di periodo o di fine esercizio a titolo di utile non distribuito, previo consenso dell'autorità competente e purché siano soddisfatte alcune condizioni. Le perdite sono invece dedotte dal capitale primario di classe 1 come previsto dall'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del CRR. |
160 |
1.1.1.2.2.1 Utile o perdita attribuibile ai proprietari dell'impresa madre Articolo 26, paragrafo 2, e articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del CRR. L'importo da segnalare è il profitto o la perdita rilevati nel conto economico. |
170 |
1.1.1.2.2.2 (-) parte degli utili di periodo o di fine esercizio non ammissibile Articolo 26, paragrafo 2, del CRR. Questa riga non contiene alcun importo se nel periodo di riferimento l'ente ha registrato perdite, perché le perdite sono dedotte integralmente dal capitale primario di classe 1. Se l'ente ha registrato utili, si segnala la parte non ammissibile conformemente all'articolo 26, paragrafo 2, del CRR (ossia gli utili non verificati mediante revisione contabile e gli oneri e dividendi prevedibili). Va rilevato che, in caso di utili, deve essere dedotto quanto meno l'importo dei dividendi di periodo. |
180 |
1.1.1.3 Altre componenti di conto economico complessivo accumulate (accumulated other comprehensive income) Articolo 4, paragrafo 1, punto 100, e articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del CRR. L'importo va segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo e prima dell'applicazione dei filtri prudenziali. L'importo da segnalare è determinato conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione. |
200 |
1.1.1.4 Altre riserve Articolo 4, paragrafo 1, punto 117, e articolo 26, paragrafo 1, lettera e), del CRR. Il CRR definisce le altre riserve come “riserve ai sensi della disciplina contabile applicabile, che devono essere rese pubbliche in virtù del principio contabile applicabile, esclusi gli importi già compresi nelle altre componenti di conto economico complessivo accumulate (accumulated other comprehensive income) o negli utili non distribuiti”. L'importo va segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo. |
210 |
1.1.1.5 fondi per rischi bancari generali Articolo 4, paragrafo 1, punto 112, e articolo 26, paragrafo 1, lettera f), del CRR. L'articolo 38 della direttiva 86/635/CEE definisce i fondi per rischi bancari generali come gli “importi che l'ente creditizio decide di destinare alla copertura di tali rischi, quando ciò sia necessario in considerazione della prudenza imposta dai rischi particolari inerenti alle operazioni bancarie”. L'importo va segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo. |
220 |
1.1.1.6 Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering Articolo 483, paragrafi da 1 a 3, e articoli da 484 a 487 del CRR. Importo degli strumenti di capitale assoggettati temporaneamente alla clausola grandfathering come capitale primario di classe 1. L'importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5. |
230 |
1.1.1.7 Interessi di minoranza riconosciuti nel capitale primario di classe 1 Articolo 4, paragrafo 1, punto 120, e articolo 84 del CRR. Somma di tutti gli importi degli interessi di minoranza delle filiazioni compresi nel capitale primario di classe 1 consolidato. |
240 |
1.1.1.8 Aggiustamenti transitori dovuti ad altri interessi di minoranza Articoli 479 e 480 del CRR. Aggiustamenti degli interessi di minoranza dovuti a disposizioni transitorie. Questo elemento si ricava direttamente dal modello CA5. |
250 |
1.1.1.9 Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali Articoli da 32 a 35 del CRR. |
260 |
1.1.1.9.1 (-) Aumenti del patrimonio netto risultanti da attività cartolarizzate Articolo 32, paragrafo 1, del CRR. L'importo da segnalare è l'aumento del patrimonio netto dell'ente risultante da attività cartolarizzate, conformemente alla disciplina contabile applicabile. Questa voce comprende, ad esempio, il reddito futuro atteso che si traduce in una plusvalenza per l'ente oppure, nel caso dei cedenti, i profitti netti derivanti dalla capitalizzazione dei redditi futuri delle attività cartolarizzate che costituiscono il supporto di credito per le posizioni della cartolarizzazione. |
270 |
1.1.1.9.2 Riserva di copertura dei flussi di cassa Articolo 33, paragrafo 1, lettera a), del CRR. L'importo da segnalare può essere positivo o negativo. È positivo se le coperture dei flussi di cassa si traducono in una perdita (cioè se riducono il capitale contabile) e viceversa. L'importo è pertanto di segno opposto a quello indicato nei documenti contabili. L'importo va segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo. |
280 |
1.1.1.9.3 Profitti e perdite cumulativi dovuti a variazioni del rischio di credito proprio sulle passività al valore equo Articolo 33, paragrafo 1, lettera b), del CRR. L'importo da segnalare può essere positivo o negativo. È positivo in caso di perdita dovuta a variazioni del rischio di credito proprio (cioè se la perdita riduce il capitale contabile) e viceversa. L'importo è pertanto di segno opposto a quello indicato nei documenti contabili. In questa voce non sono inseriti gli utili non verificati mediante revisione contabile. |
285 |
1.1.1.9.4 Profitti e perdite di valore equo derivanti dal rischio di credito proprio dell'ente correlato a derivati passivi Articolo 33, paragrafo 1, lettera c), e articolo 33, paragrafo 2, del CRR. L'importo da segnalare può essere positivo o negativo. È positivo in caso di perdita dovuta a variazioni del rischio di credito proprio e viceversa. L'importo è pertanto di segno opposto a quello indicato nei documenti contabili. In questa voce non sono inseriti gli utili non verificati mediante revisione contabile. |
290 |
1.1.1.9.5 (-) Rettifiche di valore dovute ai requisiti per la valutazione prudente Articoli 34 e 105 del CRR. Rettifiche di valore equo delle esposizioni interne o esterne al portafoglio di negoziazione, dovute all'applicazione di norme più rigorose per la valutazione prudente di cui all'articolo 105 del CRR. |
300 |
1.1.1.10 (-) Avviamento Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37 del CRR. |
310 |
1.1.1.10.1 (-) Avviamento contabilizzato come attività immateriale Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, e articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del CRR. “Avviamento” ha lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile. L'importo da segnalare in questa voce è quello rilevato in bilancio. |
320 |
1.1.1.10.2 (-) Avviamento incluso nella valutazione degli investimenti significativi Articolo 37, lettera b), e articolo 43 del CRR. |
330 |
1.1.1.10.3 Passività fiscali differite associate all'avviamento Articolo 37, lettera a), del CRR. Importo delle passività fiscali differite che si estinguerebbero se l'avviamento fosse deteriorato o eliminato contabilmente in base alla disciplina contabile applicabile. |
340 |
1.1.1.11 (-) Altre attività immateriali Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37, lettera a), del CRR. Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente alla disciplina contabile applicabile, meno l'avviamento, sempre conformemente alla disciplina contabile applicabile. |
350 |
1.1.1.11.1 (-) Altre attività immateriali prima della deduzione delle passività fiscali differite Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, e articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del CRR. Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente alla disciplina contabile applicabile, meno l'avviamento, sempre conformemente alla disciplina contabile applicabile. L'importo da segnalare in questa voce corrisponde all'importo rilevato in bilancio per le attività immateriali diverse dall'avviamento. |
360 |
1.1.1.11.2 Passività fiscali differite associate ad altre attività immateriali Articolo 37, lettera a), del CRR. Importo delle passività fiscali differite che si estinguerebbero se le attività immateriali diverse dall'avviamento fossero deteriorate o eliminate contabilmente ai sensi della disciplina contabile applicabile. |
370 |
1.1.1.12 (-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), e articolo 38 del CRR. |
380 |
1.1.1.13 (-) Carenza di rettifiche di valore su crediti in base al metodo IRB rispetto alle perdite attese Articolo 36, paragrafo 1, lettera d), e articoli 40, 158 e 159 del CRR. L'importo da segnalare “non è ridotto dall'aumento del livello delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura né da altri effetti fiscali supplementari che potrebbero verificarsi se gli accantonamenti raggiungessero il livello delle perdite attese” (articolo 40 del CRR). |
390 |
1.1.1.14 (-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite Articolo 4, paragrafo 1, punto 109, articolo 36, paragrafo 1, lettera e), e articolo 41 del CRR. |
400 |
1.1.1.14.1 (-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite Articolo 4, paragrafo 1, punto 109, e articolo 36, paragrafo 1, lettera e), del CRR. Le attività dei fondi pensione a prestazioni definite sono definite come “le attività di un fondo o un piano pensionistico, a seconda del caso, a prestazioni definite, calcolate dopo la sottrazione degli obblighi previsti dallo stesso fondo o piano”. L'importo da segnalare in questa voce corrisponde all'importo rilevato in bilancio (se indicato separatamente). |
410 |
1.1.1.14.2 Passività fiscali differite associate alle attività dei fondi pensione a prestazioni definite Articolo 4, paragrafo 1, punti 108 e 109, e articolo 41, paragrafo 1, lettera a), del CRR. Importo delle passività fiscali differite che si estinguerebbero se le attività dei fondi pensione a prestazioni definite fossero deteriorate o eliminate contabilmente ai sensi della disciplina contabile applicabile. |
420 |
1.1.1.14.3 Attività dei fondi pensione a prestazioni definite che l'ente può utilizzare senza restrizioni Articolo 4, paragrafo 1, punto 109, e articolo 41, paragrafo 1, lettera b), del CRR. Questa voce è compilata soltanto in presenza di un'autorizzazione preventiva dell'autorità competente di ridurre l'importo delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite da dedurre. Le attività comprese in questa riga sono soggette a un fattore di ponderazione del rischio per i requisiti del rischio di credito. |
430 |
1.1.1.15 (-) Partecipazioni incrociate reciproche in capitale primario di classe 1 Articolo 4, paragrafo 1, punto 122, articolo 36, paragrafo 1, lettera g), e articolo 44 del CRR. Possesso di strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) laddove sussista una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente. L'importo da segnalare è calcolato sulla base delle posizioni lunghe lorde e comprende gli elementi assicurativi dei fondi propri di classe 1. |
440 |
1.1.1.16 (-) Eccesso di deduzione da elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1 Articolo 36, paragrafo 1, lettera j), del CRR. L'importo da segnalare è ripreso direttamente dalla voce CA 1 “Eccesso di deduzione da elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1”. L'importo deve essere dedotto dal capitale primario di classe 1. |
450 |
1.1.1.17 (-) Partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % Articolo 4, paragrafo 1, punto 36, articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto i), e articoli da 89 a 91 del CRR. Le partecipazioni qualificate sono definite come il “possesso diretto o indiretto di almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto in un'impresa, ovvero che consente l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale impresa”. In conformità dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto i), del CRR, tali partecipazioni possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (utilizzando questa voce) o, in alternativa, essere sottoposte a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %. |
460 |
1.1.1.18 (-) Posizioni verso la cartolarizzazione che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % Articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto ii), articolo 243, paragrafo 1, lettera b), articolo 244, paragrafo 1, lettera b), articolo 258 e articolo 266, paragrafo 3, del CRR. Posizioni verso la cartolarizzazione che possono essere soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % ma che, in alternativa, possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto ii), del CRR). In questo caso sono segnalate in questa voce. |
470 |
1.1.1.19 (-) Operazioni con regolamento non contestuale che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % Articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto iii), e articolo 379, paragrafo 3, del CRR. Le operazioni con regolamento non contestuale sono soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % cinque giorni dopo la seconda data prevista dal contratto per il pagamento o la consegna fino all'estinzione dell'operazione, conformemente ai requisiti dei fondi propri per il rischio di regolamento. In alternativa, queste operazioni possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto iii), del CRR). In tal caso sono segnalate in questa voce. |
471 |
1.1.1.20 (-) Posizioni in un paniere per le quali un ente non è in grado di stabilire la ponderazione del rischio nell'ambito del metodo IRB e che possono essere soggette in alternativa a una ponderazione del rischio del 1 250 % Articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto iv), e articolo 153, paragrafo 8, del CRR. In conformità dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto iv), del CRR, queste posizioni possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (utilizzando questa voce) o, in alternativa, essere sottoposte a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %. |
472 |
1.1.1.21 (-) Esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo dei modelli interni che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % Articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto v), e articolo 155, paragrafo 4, del CRR. In conformità dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto v), del CRR, queste esposizioni possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (utilizzando questa voce) o, in alternativa, essere sottoposte a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %. |
480 |
1.1.1.22 (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 36, paragrafo 1, lettera h), articoli da 43 a 46, articolo 49, paragrafi 2 e 3, e articolo 79 del CRR. Parte delle partecipazioni detenute dall'ente in strumenti di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) in cui l'ente non ha un investimento significativo che deve essere dedotta dal capitale primario di classe 1. Cfr. le alternative alla deduzione in caso di applicazione del consolidamento (articolo 49, paragrafi 2 e 3). |
490 |
1.1.1.23 (-) Attività fiscali differite deducibili che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), articolo 38 e articolo 48, paragrafo 1, lettera a), del CRR. Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee; Parte delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee (al netto della parte delle associate passività fiscali differite che sono assegnate alle attività fiscali differite derivanti da differenze temporanee, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, lettera b), del CRR) che deve essere dedotta applicando la soglia del 10 % di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettera a), del CRR. |
500 |
1.1.1.24 (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 36, paragrafo 1, lettera i), articoli 43, 45 e 47, articolo 48, paragrafo 1, lettera b), articolo 49, paragrafi da 1 a 3, e articolo 79 del CRR. Parte delle partecipazioni detenute dall'ente in strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) in cui l'ente ha un investimento significativo che deve essere dedotta applicando la soglia del 10 % di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettera b), del CRR. Cfr. le alternative alla deduzione in caso di applicazione del consolidamento (articolo 49, paragrafi 1, 2 e 3). |
510 |
1.1.1.25 (-) Importo eccedente la soglia del 17,65 % Articolo 48, paragrafo 1, del CRR. Parte delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee, nonché partecipazioni dirette e indirette detenute dall'ente in strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) in cui l'ente ha un investimento significativo che devono essere dedotte applicando la soglia del 17,65 % di cui all'articolo 48, paragrafo 1, del CRR. |
520 |
1.1.1.26 Altri aggiustamenti transitori del capitale primario di classe 1 Articoli da 469 a 472 e articoli 478 e 481 del CRR. Aggiustamenti delle deduzioni dovuti a disposizioni transitorie. L'importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5. |
524 |
1.1.1.27 Altre deduzioni del capitale primario di classe 1 dovute all'articolo 3 del CRR Articolo 3 del CRR. |
529 |
1.1.1.28 Elementi o deduzioni del capitale primario di classe 1 — altro Questa riga ha lo scopo di garantire flessibilità a esclusivi fini di segnalazione. È utilizzata soltanto nei rari casi in cui manchi una decisione finale sulla segnalazione di specifici elementi di capitale/deduzioni nel modello CA1 corrente. Pertanto è compilata solo qualora sia impossibile attribuire un elemento del capitale primario di classe 1 o una deduzione di un elemento del capitale primario di classe 1 a una delle righe da 020 a 524. Questa riga non è usata per assegnare elementi di capitale/deduzioni non soggetti al CRR nel calcolo dei coefficienti di solvibilità (ad esempio l'assegnazione di elementi del capitale/deduzioni nazionali che esulano dall'ambito di applicazione del CRR). |
530 |
1.1.2 CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 Articolo 61 del CRR. |
540 |
1.1.2.1 Strumenti di capitale ammissibili come capitale aggiuntivo di classe 1 Articolo 51, lettera a), articoli da 52 a 54, articolo 56, lettera a), e articolo 57 del CRR. |
550 |
1.1.2.1.1 Strumenti di capitale versati Articolo 51, lettera a), e articoli da 52 a 54 del CRR. L'importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. |
560 |
1.1.2.1.2 (*) Voce per memoria: Strumenti di capitale non ammissibili Articolo 52, paragrafo 1, lettere c), e) ed f), del CRR. Le condizioni previste dalle lettere citate valgono per situazioni di capitale differenti, che sono reversibili; ne consegue che l'importo qui indicato può diventare ammissibile in periodi successivi. L'importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. |
570 |
1.1.2.1.3 Sovrapprezzo azioni Articolo 51, lettera b), del CRR. Il “sovrapprezzo azioni” ha lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile. L'importo da segnalare in questa voce è la parte relativa agli “strumenti di capitale versati”. |
580 |
1.1.2.1.4 (-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del CRR. Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti dall'ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Soggetti alle eccezioni di cui all'articolo 57 del CRR. Le partecipazioni azionarie incluse come “strumenti di capitale non ammissibili” non sono segnalate in questa riga. L'importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie. Le voci da 1.1.2.1.4 a 1.1.2.1.4.3 non comprendono gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare gli strumenti propri di capitale primario di classe 1. Gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 sono segnalati separatamente nella voce 1.1.2.1.5. |
590 |
1.1.2.1.4.1 (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti direttamente Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, articolo 52, paragrafo 1, lettera b), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del CRR. Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 compresi nella voce 1.1.2.1.1 detenuti da enti del gruppo consolidato. |
620 |
1.1.2.1.4.2 (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti indirettamente Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto ii), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del CRR. |
621 |
1.1.2.1.4.3 (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti sinteticamente Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, articolo 52, paragrafo 1, lettera b), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del CRR |
622 |
1.1.2.1.5 (-) Obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 Articolo 56, lettera a), e articolo 57 del CRR. Ai sensi dell'articolo 56, lettera a), del CRR sono dedotti gli strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 “che un ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistenti”. |
660 |
1.1.2.2 Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering Articolo 483, paragrafi 4 e 5, articoli da 484 a 487 e articoli 489 e 491 del CRR. Importo degli strumenti di capitale assoggettati temporaneamente alla clausola grandfathering come capitale aggiuntivo di classe 1. L'importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5. |
670 |
1.1.2.3 Strumenti emessi da filiazioni riconosciuti nel capitale aggiuntivo di classe 1 Articoli 83, 85 e 86 del CRR. Somma di tutti gli importi del capitale di classe 1 ammissibile delle filiazioni compreso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato. È compreso il capitale aggiuntivo di classe 1 ammissibile emesso da società veicolo (articolo 83 del CRR). |
680 |
1.1.2.4 Aggiustamenti transitori dovuti al riconoscimento aggiuntivo di strumenti emessi da filiazioni nel capitale aggiuntivo di classe 1 Articolo 480 del CRR. Aggiustamenti del capitale di classe 1 ammissibile compreso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato dovuti a disposizioni transitorie. Questa voce si ricava direttamente dal modello CA5. |
690 |
1.1.2.5 (-) Partecipazioni incrociate reciproche in capitale aggiuntivo di classe 1 Articolo 4, paragrafo 1, punto 122, articolo 56, lettera b), e articolo 58 del CRR. Possesso di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) laddove sussista una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente. L'importo da segnalare è calcolato sulla base delle posizioni lunghe lorde e comprende gli elementi assicurativi dei fondi propri aggiuntivi di classe 1. |
700 |
1.1.2.6 (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 56, lettera c), articoli 59, 60 e 79 del CRR. Parte delle partecipazioni detenute dall'ente in strumenti di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) nei casi in cui l'ente non ha un investimento significativo che deve essere dedotta dal capitale aggiuntivo di classe 1. |
710 |
1.1.2.7 (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 56, lettera d), articoli 59 e 79 del CRR. Sono dedotte interamente le partecipazioni detenute dall'ente in strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) in cui l'ente ha un investimento significativo. |
720 |
1.1.2.8 (-) Eccesso di deduzione da elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2 Articolo 56, lettera e), del CRR. L'importo da segnalare è ripreso direttamente dalla voce del modello CA 1 “Eccesso di deduzione da elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2” (dedotta dal capitale aggiuntivo di classe 1). |
730 |
1.1.2.9 Altri aggiustamenti transitori del capitale aggiuntivo di classe 1 Articoli 474, 475, 478 e 481 del CRR. Aggiustamenti dovuti a disposizioni transitorie. L'importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5. |
740 |
1.1.2.10 Eccesso di deduzione da elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1 (dedotto dal capitale primario di classe 1) Articolo 36, paragrafo 1, lettera j), del CRR. Il capitale aggiuntivo di classe 1 non può essere negativo; è tuttavia possibile che le deduzioni siano superiori al capitale stesso, più il relativo sovrapprezzo azioni. In questi casi, il capitale aggiuntivo di classe 1 deve essere uguale a zero e la parte in eccesso delle deduzioni che gli competono va dedotta dal capitale primario di classe 1. Grazie a questa voce, la somma delle righe da 1.1.2.1 a 1.1.2.12 non è mai inferiore a zero. Quindi, se questa voce registra un importo positivo, nella riga 1.1.1.16 figurerà un pari importo di segno negativo. |
744 |
1.1.2.11 Altre deduzioni del capitale aggiuntivo di classe 1 dovute all'articolo 3 del CRR Articolo 3 del CRR. |
748 |
1.1.2.12 Elementi o deduzioni del capitale aggiuntivo di classe 1 — altro Questa riga ha lo scopo di garantire flessibilità a esclusivi fini di segnalazione. È utilizzata soltanto nei rari casi in cui manchi una decisione finale sulla segnalazione di specifici elementi di capitale/deduzioni nel modello CA1 corrente. Pertanto è compilata solo qualora sia impossibile attribuire un elemento del capitale aggiuntivo di classe 1 o una deduzione di un elemento aggiuntivo di classe 1 a una delle righe da 530 a 744. Questa riga non è usata per assegnare elementi di capitale/deduzioni non soggetti al CRR nel calcolo dei coefficienti di solvibilità (ad esempio l'assegnazione di elementi del capitale/deduzioni nazionali che esulano dall'ambito di applicazione del CRR). |
750 |
1.2 CAPITALE DI CLASSE 2 Articolo 71 del CRR. |
760 |
1.2.1 Strumenti di capitale e prestiti subordinati ammissibili come capitale di classe 2 Articolo 62, lettera a), articoli da 63 a 65, articolo 66, lettera a), e articolo 67 del CRR. |
770 |
1.2.1.1 Strumenti di capitale e prestiti subordinati versati Articolo 62, lettera a), e articoli 63 e 65 del CRR. L'importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. |
780 |
1.2.1.2 (*) Voce per memoria: Strumenti di capitale e prestiti subordinati non ammissibili Articolo 63, lettere c), e) ed f), e articolo 64 del CRR. Le condizioni previste dalle lettere citate valgono per situazioni di capitale differenti, che sono reversibili; ne consegue che l'importo qui indicato può diventare ammissibile in periodi successivi. L'importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. |
790 |
1.2.1.3 Sovrapprezzo azioni Articolo 62, lettera b), e articolo 65 del CRR. Il “sovrapprezzo azioni” ha lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile. Gli importi da segnalare in questa riga sono la parte relativa agli “strumenti di capitale versati”. |
800 |
1.2.1.4 (-) Strumenti propri di capitale di classe 2 Articolo 63, lettera b), punto i), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del CRR. Strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti dall'ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Soggetti alle eccezioni di cui all'articolo 67 del CRR. Le partecipazioni azionarie incluse come “strumenti di capitale non ammissibili” non sono segnalate in questa riga. L'importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie. Le voci da 1.2.1.4 a 1.2.1.4.3 non comprendono gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di classe 2. Gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di classe 2 sono segnalati separatamente nella voce 1.2.1.5. |
810 |
1.2.1.4.1 (-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti direttamente Articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del CRR. Strumenti di capitale di classe 2 compresi nella riga 1.2.1.1 detenuti dagli enti del gruppo consolidato. |
840 |
1.2.1.4.2 (-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti indirettamente Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del CRR. |
841 |
1.2.1.4.3 (-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti sinteticamente Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del CRR. |
842 |
1.2.1.5 (-) Obblighi esistenti o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale di classe 2 Articolo 66, lettera a), e articolo 67 del CRR. Ai sensi dell'articolo 66, lettera a), del CRR sono dedotti gli strumenti propri di capitale di classe 2 “che un ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistenti”. |
880 |
1.2.2 Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati soggetti alla clausola grandfathering Articolo 483, paragrafi 6 e 7, e articoli 484, 486, 488, 490 e 491 del CRR. Importo degli strumenti di capitale assoggettati temporaneamente alla clausola grandfathering come capitale di classe 2. L'importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5. |
890 |
1.2.3 Strumenti emessi da filiazioni riconosciuti nel capitale di classe 2 Articoli 83, 87 e 88 del CRR. Somma di tutti gli importi dei fondi propri ammissibili delle filiazioni inclusi nel capitale di classe 2 consolidato. È incluso il capitale di classe 2 ammissibile emesso da società veicolo (articolo 83 del CRR). |
900 |
1.2.4 Aggiustamenti transitori dovuti al riconoscimento aggiuntivo di strumenti emessi da filiazioni nel capitale di classe 2 Articolo 480 del CRR. Aggiustamenti dei fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato dovuti a disposizioni transitorie. Questa voce si ricava direttamente dal modello CA5. |
910 |
1.2.5 Eccesso di accantonamenti rispetto alle perdite attese ammissibili nell'ambito del metodo IRB Articolo 62, lettera d), del CRR. Per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo IRB, questa riga contiene gli importi positivi risultanti dal confronto tra gli accantonamenti e le perdite attese ammissibili come capitale di classe 2. |
920 |
1.2.6 Rettifiche di valore su crediti generiche in base al metodo standardizzato Articolo 62, lettera c), del CRR. Per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo standardizzato, questa voce contiene le rettifiche di valore su crediti generiche ammissibili come capitale di classe 2. |
930 |
1.2.7 (-) Partecipazioni incrociate reciproche in capitale di classe 2 Articolo 4, paragrafo 1, punto 122, articolo 66, lettera b), e articolo 68 del CRR. Possesso di strumenti del capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) laddove sussista una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente. L'importo da segnalare è calcolato sulla base delle posizioni lunghe lorde e comprende gli elementi assicurativi dei fondi propri di classe 2 e 3. |
940 |
1.2.8 (-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 66, lettera c), articoli da 68 a 70 e articolo 79 del CRR. Parte delle partecipazioni detenute dall'ente in strumenti di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) in cui l'ente non ha un investimento significativo che deve essere dedotta dal capitale di classe 2. |
950 |
1.2.9 (-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 66, lettera d), e articoli 68, 69 e 79 del CRR. Sono dedotte integralmente le partecipazioni detenute dall'ente in strumenti del capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) in cui l'ente ha un investimento significativo. |
960 |
1.2.10 Altri aggiustamenti transitori del capitale di classe 2 Articoli da 476 a 478 e articolo 481 del CRR. Aggiustamenti dovuti a disposizioni transitorie. L'importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5. |
970 |
1.2.11 Eccesso di deduzione da elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2 (dedotto dal capitale aggiuntivo di classe 1) Articolo 56, lettera e), del CRR. Il capitale di classe 2 non può essere negativo; è tuttavia possibile che le deduzioni siano superiori al capitale stesso, più il relativo sovrapprezzo azioni. In questi casi, il capitale di classe 2 deve essere uguale a zero e la parte in eccesso delle deduzioni che gli competono va dedotta dal capitale aggiuntivo di classe 1. Grazie a questa voce, la somma delle righe da 1.2.1 a 1.2.13 non è mai inferiore a zero. Se questa voce registra un importo positivo, nella riga 1.1.2.8 figurerà un pari importo di segno negativo. |
974 |
1.2.12 (-) Altre deduzioni del capitale di classe 2 dovute all'articolo 3 del CRR Articolo 3 del CRR. |
978 |
1.2.13 Elementi o deduzioni del capitale di classe 2 — altro Questa riga ha lo scopo di garantire flessibilità a esclusivi fini di segnalazione. È utilizzata soltanto nei rari casi in cui manchi una decisione finale sulla segnalazione di specifici elementi di capitale/deduzioni nel modello CA1 corrente. Pertanto è compilata solo qualora sia impossibile attribuire un elemento del capitale di classe 2 o una deduzione di un elemento di classe 2 a una delle righe da 750 a 974. Questa riga non è usata per assegnare elementi di capitale/deduzioni non soggetti al CRR nel calcolo dei coefficienti di solvibilità (ad esempio l'assegnazione di elementi del capitale/deduzioni nazionali che esulano dall'ambito di applicazione del CRR). |
1.3. C 02.00 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (CA2)
1.3.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
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010 |
1. IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO Articolo 92, paragrafo 3, e articoli 95, 96 e 98 del CRR. |
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020 |
1* di cui: imprese d'investimento ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 2, e dell'articolo 98 del CRR Per le imprese di investimento di cui all'articolo 95, paragrafo 2, e all'articolo 98 del CRR. |
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030 |
1** di cui: imprese d'investimento ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, e dell'articolo 97 del CRR Per le imprese di investimento di cui all'articolo 96, paragrafo 2, e all'articolo 97 del CRR. |
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040 |
1.1 IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER RISCHIO DI CREDITO, RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI DILUIZIONE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE Articolo 92, paragrafo 3, lettere a) ed f), del CRR. |
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050 |
1.1.1 Metodo standardizzato (SA) Modelli CR SA e SEC SA a livello di esposizioni totali. |
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060 |
1.1.1.1 Classi di esposizioni escluse le posizioni verso la cartolarizzazione in base al metodo standardizzato Modello CR SA a livello di esposizioni totali. Le classi di esposizioni in base al metodo standardizzato sono quelle citate nell'articolo 112 del CRR, escluse le posizioni verso la cartolarizzazione. |
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070 |
1.1.1.1.01 Amministrazioni centrali o banche centrali Cfr. il modello CR SA. |
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080 |
1.1.1.1.02 Amministrazioni regionali o autorità locali Cfr. il modello CR SA. |
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090 |
1.1.1.1.03 Organismi del settore pubblico Cfr. il modello CR SA. |
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100 |
1.1.1.1.04 Banche multilaterali di sviluppo Cfr. il modello CR SA. |
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110 |
1.1.1.1.05 Organizzazioni internazionali Cfr. il modello CR SA. |
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120 |
1.1.1.1.06 Enti Cfr. il modello CR SA. |
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130 |
1.1.1.1.07 Imprese Cfr. il modello CR SA. |
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140 |
1.1.1.1.08 Al dettaglio Cfr. il modello CR SA. |
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150 |
1.1.1.1.09 Garantite da ipoteche su beni immobili Cfr. il modello CR SA. |
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160 |
1.1.1.1.10 Esposizioni in stato di default Cfr. il modello CR SA. |
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170 |
1.1.1.1.11 Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato Cfr. il modello CR SA. |
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180 |
1.1.1.1.12 Obbligazioni garantite Cfr. il modello CR SA. |
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190 |
1.1.1.1.13 Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine Cfr. il modello CR SA. |
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200 |
1.1.1.1.14 Organismi di investimento collettivo (OIC) Cfr. il modello CR SA. |
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210 |
1.1.1.1.15 Strumenti di capitale Cfr. il modello CR SA. |
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211 |
1.1.1.1.16 Altre posizioni Cfr. il modello CR SA. |
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220 |
1.1.1.2 Posizioni verso la cartolarizzazione in base al metodo standardizzato Modello CR SEC SA a livello di tipi di cartolarizzazione totale. |
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230 |
1.1.1.2.* di cui: ricartolarizzazione Modello CR SEC SA a livello di tipi di cartolarizzazione totale. |
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240 |
1.1.2 Metodo basato sui rating interni (IRB) |
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250 |
1.1.2.1 Metodi IRB quando non si utilizzano stime interne della LGD né dei fattori di conversione Modello CR IRB a livello di esposizioni totali (quando non si utilizzano stime interne della LGD né dei fattori di conversione del credito). |
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260 |
1.1.2.1.01 Amministrazioni centrali e banche centrali Cfr. il modello CR IRB. |
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270 |
1.1.2.1.02 Enti Cfr. il modello CR IRB. |
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280 |
1.1.2.1.03 Imprese — PMI Cfr. il modello CR IRB. |
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290 |
1.1.2.1.04 Imprese — Finanziamenti specializzati Cfr. il modello CR IRB. |
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300 |
1.1.2.1.05 Imprese — Altro Cfr. il modello CR IRB. |
||||
310 |
1.1.2.2 Metodi IRB quando si utilizzano stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione Modello CR IRB a livello di esposizioni totali (quando si utilizzano stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione del credito). |
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320 |
1.1.2.2.01 Amministrazioni centrali e banche centrali Cfr. il modello CR IRB. |
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330 |
1.1.2.2.02 Enti Cfr. il modello CR IRB. |
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340 |
1.1.2.2.03 Imprese — PMI Cfr. il modello CR IRB. |
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350 |
1.1.2.2.04 Imprese — Finanziamenti specializzati Cfr. il modello CR IRB. |
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360 |
1.1.2.2.05 Imprese — Altro Cfr. il modello CR IRB. |
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370 |
1.1.2.2.06 Al dettaglio — PMI, garantite da beni immobili Cfr. il modello CR IRB. |
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380 |
1.1.2.2.07 Al dettaglio — Non PMI, garantite da beni immobili Cfr. il modello CR IRB. |
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390 |
1.1.2.2.08 Al dettaglio — Rotative qualificate Cfr. il modello CR IRB. |
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400 |
1.1.2.2.09 Al dettaglio — Altre PMI Cfr. il modello CR IRB. |
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410 |
1.1.2.2.10 Al dettaglio — Altre non PMI Cfr. il modello CR IRB. |
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420 |
1.1.2.3 Strumenti di capitale in base a IRB Cfr. il modello CR EQU IRB. |
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430 |
1.1.2.4 Posizioni verso la cartolarizzazione in base a IRB Modello CR SEC IRB a livello di tipi di cartolarizzazione totale. |
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440 |
1.1.2.4* di cui: ricartolarizzazione Modello CR SEC IRB a livello di tipi di cartolarizzazione totale. |
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450 |
1.1.2.5 Altre attività diverse da crediti L'importo da segnalare è l'importo delle esposizioni ponderato per il rischio, calcolato conformemente all'articolo 156 del CRR. |
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460 |
1.1.3 Importo dell'esposizione al rischio per i contributi al fondo di garanzia di una CCP Articoli da 307 a 309 del CRR. |
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490 |
1.2 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA Articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto ii), e articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR. |
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500 |
1.2.1 Rischio di regolamento/consegna esterno al portafoglio di negoziazione Cfr. il modello CR SETT. |
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510 |
1.2.2 Rischio di regolamento/consegna interno al portafoglio di negoziazione Cfr. il modello CR SETT. |
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520 |
1.3 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AI RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI Articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto i), e lettera c), punti i) e iii), e articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR. |
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530 |
1.3.1 Importo dell'esposizione ai rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci in base a metodi standardizzati (SA) |
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540 |
1.3.1.1 Strumenti di debito negoziati Modello MKR SA TDI a livello di valute totali. |
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550 |
1.3.1.2 Strumenti di capitale Modello MKR SA EQU a livello di mercati nazionali totali. |
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560 |
1.3.1.3 Cambio Cfr. il modello MKR SA FX. |
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570 |
1.3.1.4 Merci Cfr. il modello MKR SA COM. |
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580 |
1.3.2 Importo dell'esposizione ai rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci in base a modelli interni (IM) Cfr. il modello MKR IM. |
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590 |
1.4 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO OPERATIVO (OpR) Articolo 92, paragrafo 3, lettera e), e articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR. Per le imprese d'investimento di cui all'articolo 95, paragrafo 2, all'articolo 96, paragrafo 2, e all'articolo 98 del CRR, questo elemento è pari a zero. |
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600 |
1.4.1 Metodo base per il rischio operativo (BIA) Cfr. il modello OPR. |
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610 |
1.4.2 Metodi standardizzati (TSA)/metodi standardizzati alternativi (ASA) per il rischio operativo Cfr. il modello OPR. |
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620 |
1.4.3 Metodi avanzati di misurazione (AMA) per il rischio operativo Cfr. il modello OPR. |
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630 |
1.5 IMPORTO AGGIUNTIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DOVUTO ALLE SPESE FISSE GENERALI Articolo 95, paragrafo 2, articolo 96, paragrafo 2, articolo 97 e articolo 98, paragrafo 1, lettera a), del CRR. Solo per le imprese d'investimento di cui all'articolo 95, paragrafo 2, all'articolo 96, paragrafo 2, e all'articolo 98 del CRR. Cfr. anche l'articolo 97 del CRR. Le imprese d'investimento di cui all'articolo 96 del CRR segnalano l'importo indicato nell'articolo 97 moltiplicato per 12,5. Le imprese d'investimento di cui all'articolo 95 del CRR segnalano:
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640 |
1.6 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO Articolo 92, paragrafo 3, lettera d), del CRR. Cfr. il modello CVA. |
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650 |
1.6.1 Metodo avanzato Requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito conformemente all'articolo 383 del CRR. Cfr. il modello CVA. |
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660 |
1.6.2 Metodo standardizzato Requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito conformemente all'articolo 384 del CRR. Cfr. il modello CVA. |
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670 |
1.6.3. In base al metodo dell'esposizione originaria (OEM) Requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito conformemente all'articolo 385 del CRR. Cfr. il modello CVA. |
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680 |
1.7 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO RELATIVO ALLE GRANDI ESPOSIZIONI INTERNE AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE Articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto ii), e articoli da 395 a 401 del CRR. |
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690 |
1.8 ALTRI IMPORTI DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO Articoli 3, 458 e 459 del CRR e importi delle esposizioni a rischi che non possono essere inseriti in una delle righe da 1.1 a 1.7. Gli enti segnalano gli importi necessari per ottemperare a quanto segue:
Questa voce non ha collegamento a un modello di dettagli. |
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710 |
1.8.2 di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull'articolo 458 Articolo 458 del CRR. |
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720 |
1.8.2* di cui: requisiti per le grandi esposizioni Articolo 458 del CRR. |
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730 |
1.8.2** di cui: dovuti a variazioni delle ponderazioni del rischio per far fronte alle bolle speculative nel settore degli immobili residenziali e non residenziali Articolo 458 del CRR. |
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740 |
1.8.2*** di cui: dovuti a esposizioni all'interno del settore finanziario Articolo 458 del CRR. |
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750 |
1.8.3 di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull'articolo 459 Articolo 459 del CRR. |
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760 |
1.8.4 di cui: importo aggiuntivo dell'esposizione al rischio dovuto all'articolo 3 del CRR Articolo 3 del CRR. Va segnalato l'importo aggiuntivo dell'esposizione al rischio. L'importo comprende soltanto gli importi aggiuntivi (se, ad esempio, un'esposizione pari a 100 ha un fattore di ponderazione del rischio del 20 % e l'ente applica un fattore di ponderazione del rischio del 50 % conformemente all'articolo 3 del CRR, l'importo da segnalare è 30). |
1.4. C 03.00 — COEFFICIENTI DI CAPITALE E LIVELLI DI CAPITALE (CA3)
1.4.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga |
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010 |
1 Coefficiente di capitale primario di classe 1 Articolo 92, paragrafo 2, lettera a), del CRR. Il coefficiente di capitale primario di classe 1 è il capitale primario di classe 1 dell'ente espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio. |
020 |
2 Eccedenza (+)/Carenza (-) di capitale primario di classe 1 Questa voce indica, in cifre assolute, l'importo dell'eccedenza o della carenza di capitale primario di classe 1 rispetto al requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del CRR (4,5 %), cioè senza tener conto delle riserve di capitale e delle disposizioni transitorie in materia di coefficienti. |
030 |
3 Coefficiente di capitale di classe 1 Articolo 92, paragrafo 2, lettera b), del CRR. Il coefficiente di capitale di classe 1 è il capitale di classe 1 dell'ente espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio. |
040 |
4 Eccedenza (+)/Carenza (-) di capitale di classe 1 Questa voce indica, in cifre assolute, l'importo dell'eccedenza o della carenza di capitale di classe 1 rispetto al requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del CRR (6 %), cioè senza tener conto delle riserve di capitale e delle disposizioni transitorie in materia di coefficienti. |
050 |
5 Coefficiente di capitale totale Articolo 92, paragrafo 2, lettera c), del CRR. Il coefficiente di capitale totale sono i fondi propri dell'ente espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio. |
060 |
6 Eccedenza (+)/Carenza (-) di capitale totale Questa voce indica, in cifre assolute, l'importo dell'eccedenza o della carenza di fondi propri rispetto al requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del CRR (8 %), cioè senza tener conto delle riserve di capitale e delle disposizioni transitorie in materia di coefficienti. |
070 |
Coefficiente di capitale primario di classe 1 comprendente gli aggiustamenti del secondo pilastro Articolo 92, paragrafo 2, lettera a), del CRR e articolo 104, paragrafo 2, della CRD IV. Questa cella deve essere compilata soltanto se una decisione dell'autorità competente ha effetti sul coefficiente di capitale primario di classe 1. |
080 |
Coefficiente di capitale primario di classe 1 finale dovuto agli aggiustamenti del secondo pilastro Articolo 104, paragrafo 2, della CRD IV. Questa cella deve essere compilata soltanto se l'autorità competente stabilisce che l'ente deve conseguire un coefficiente di capitale primario di classe 1 finale più elevato. |
090 |
Coefficiente di capitale di classe 1 comprendente gli aggiustamenti del secondo pilastro Articolo 92, paragrafo 2, lettera b), del CRR e articolo 104, paragrafo 2, della CRD IV. Questa cella deve essere compilata soltanto se una decisione dell'autorità competente ha effetti sul coefficiente di capitale di classe 1. |
100 |
Coefficiente di capitale di classe 1 finale dovuto agli aggiustamenti del secondo pilastro Articolo 104, paragrafo 2, della CRD IV. Questa cella deve essere compilata soltanto se l'autorità competente stabilisce che l'ente deve conseguire un coefficiente di capitale di classe 1 finale più elevato. |
110 |
Coefficiente di capitale totale comprendente gli aggiustamenti del secondo pilastro Articolo 92, paragrafo 2, lettera c), del CRR e articolo 104, paragrafo 2, della CRD IV. Questa cella deve essere compilata soltanto se una decisione dell'autorità competente ha effetti sul coefficiente di capitale totale. |
120 |
Coefficiente di capitale totale finale dovuto agli aggiustamenti del secondo pilastro Articolo 104, paragrafo 2, della CRD IV. Questa cella deve essere compilata soltanto se l'autorità competente stabilisce che l'ente deve conseguire un coefficiente di capitale totale finale più elevato. |
1.5. C 04.00 — VOCI PER MEMORIA (CA4)
1.5.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga |
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010 |
1. Totale delle attività fiscali differite L'importo segnalato in questa voce è uguale all'importo rilevato nell'ultimo bilancio contabile verificato/sottoposto a revisione. |
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020 |
1.1 Attività fiscali differite che non si basano sulla redditività futura Articolo 39 del CRR. Attività fiscali differite che non si basano sulla redditività futura e sono pertanto soggette all'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio. |
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030 |
1.2 Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), e articolo 38 del CRR. Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura ma non derivano da differenze temporanee e quindi non sono soggette a soglie (cioè sono dedotte integralmente dal capitale primario di classe 1). |
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040 |
1.3 Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), articolo 38 e articolo 48, paragrafo 1, lettera a), del CRR. Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee. Pertanto alla loro deduzione dal capitale primario di classe 1 si applicano le soglie del 10 % e del 17,65 % di cui all'articolo 48 del CRR. |
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050 |
2 Totale delle passività fiscali differite L'importo segnalato in questa voce è uguale all'importo rilevato nell'ultimo bilancio contabile verificato/sottoposto a revisione. |
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060 |
2.1 Passività fiscali differite non deducibili dalle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura Articolo 38, paragrafi 3 e 4, del CRR. Passività fiscali differite che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafi 3 e 4, del CRR. Questa voce comprende pertanto le passività fiscali differite che riducono l'importo dell'avviamento, altre attività immateriali o attività dei fondi pensione a prestazioni definite da dedurre che sono segnalate, rispettivamente, nelle righe 1.1.1.10.3, 1.1.1.11.2 e 1.1.1.14.2 del modello CA1. |
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070 |
2.2 Passività fiscali differite deducibili dalle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura Articolo 38 del CRR. |
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080 |
2.2.1 Passività fiscali differite deducibili associate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee Articolo 38, paragrafi 3, 4 e 5, del CRR. Passività fiscali differite che possono ridurre l'importo delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura conformemente all'articolo 38, paragrafi 3 e 4, del CRR, e non sono assegnate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, del CRR. |
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090 |
2.2.2 Passività fiscali differite deducibili associate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee Articolo 38, paragrafi 3, 4 e 5, del CRR. Passività fiscali differite che possono ridurre l'importo delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura, ai sensi dell'articolo 38, paragrafi 3 e 4, del CRR, e sono assegnate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, del CRR. |
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100 |
3. Eccesso (+) o carenza (-) di rettifiche di valore su crediti, rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri in base a IRB rispetto alle perdite attese per le esposizioni regolari (non in stato di default) Articolo 36, paragrafo 1, lettera d), articolo 62, lettera d), e articoli 158 e 159 del CRR. Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano un metodo IRB. |
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110 |
3.1 Totale delle rettifiche di valore su crediti, rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri ammissibili all'inclusione nel calcolo dell'importo delle perdite attese Articolo 159 del CRR. Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano un metodo IRB. |
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120 |
3.1.1 Rettifiche di valore su crediti generiche Articolo 159 del CRR. Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano un metodo IRB. |
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130 |
3.1.2 Rettifiche di valore su crediti specifiche Articolo 159 del CRR. Questa riga deve essere è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB. |
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131 |
3.1.3 Rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri Articoli 34, 110 e 159 del CRR. Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano un metodo IRB. |
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140 |
3.2 Perdite attese totali ammissibili Articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10, e articolo 159 del CRR. Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano un metodo IRB. Sono segnalate solo le perdite attese relative alle esposizioni non in stato di default. |
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145 |
4 Eccesso (+) o carenza (-) di rettifiche di valore su crediti specifiche rispetto alle perdite attese per le esposizioni in stato di default in base a IRB Articolo 36, paragrafo 1, lettera d), articolo 62, lettera d), e articoli 158 e 159 del CRR. Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano un metodo IRB. |
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150 |
4.1 Rettifiche di valore su crediti specifiche e posizioni trattate in maniera analoga Articolo 159 del CRR. Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano un metodo IRB. |
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155 |
4.2 Perdite attese totali ammissibili Articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10, e articolo 159 del CRR. Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano un metodo IRB. Sono segnalate soltanto le perdite attese relative alle esposizioni in stato di default. |
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160 |
5 Importi delle esposizioni ponderati per il rischio per calcolare il massimale dell'eccesso di accantonamento ammissibile come capitale di classe 2 Articolo 62, lettera d), del CRR. Per gli enti che applicano un metodo IRB, conformemente all'articolo 62, lettera d), del CRR, l'importo dell'eccesso di accantonamento (rispetto alle perdite attese) che può essere incluso nel capitale di classe 2 può ammontare al massimo allo 0,6 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati secondo il metodo IRB. L'importo da segnalare in questa riga sono gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio (cioè non moltiplicati per 0,6 %) che costituiscono la base per il calcolo del massimale. |
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170 |
6 Accantonamenti lordi totali ammissibili all'inclusione nel capitale di classe 2 Articolo 62, lettera c), del CRR. Questa riga comprende le rettifiche di valore su crediti generiche che possono essere incluse nel capitale di classe 2, prima dell'applicazione del massimale. L'importo da segnalare è al lordo degli effetti fiscali. |
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180 |
7 Importi delle esposizioni ponderati per il rischio per calcolare il massimale dell'accantonamento ammissibile come capitale di classe 2 Articolo 62, lettera c), del CRR. Conformemente all'articolo 62, lettera c), del CRR, le rettifiche di valore su crediti che possono essere incluse nel capitale di classe 2 possono ammontare al massimo all'1,25 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. L'importo da segnalare in questa riga sono gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio (cioè non moltiplicati per 1,25 %) che costituiscono la base per il calcolo del massimale. |
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190 |
8 Soglia non deducibile delle partecipazioni in soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo Articolo 46, paragrafo 1, lettera a), del CRR. Questa riga indica la soglia massima delle partecipazioni non deducibili in soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo. L'importo risulta dalla somma degli elementi che costituiscono la base della soglia e dalla moltiplicazione del totale così ottenuto per il 10 %. |
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200 |
9 Soglia del 10 % di capitale primario di classe 1 Articolo 48, paragrafo 1, lettere a) e b), del CRR. Questa riga indica la soglia del 10 % delle partecipazioni in soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo e delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee. L'importo risulta dalla somma degli elementi che costituiscono la base della soglia e dalla moltiplicazione del totale così ottenuto per il 10 %. |
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210 |
10 Soglia del 17,65 % di capitale primario di classe 1 Articolo 48, paragrafo 1, del CRR. Questa riga indica la soglia del 17,65 % delle partecipazioni in soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo e delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee, da applicare dopo la soglia del 10 %. La soglia è calcolata in modo tale che l'importo rilevato dei due elementi non ecceda il 15 % del capitale primario di classe 1, calcolato dopo tutte le deduzioni e al netto di qualsiasi aggiustamento dovuto a disposizioni transitorie. |
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225 |
11.1 Capitale ammissibile ai fini delle partecipazioni qualificate esterne al settore finanziario Articolo 4, paragrafo 1, punto 71, lettera a). |
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226 |
11.2 Capitale ammissibile ai fini delle grandi esposizioni Articolo 4, paragrafo 1, punto 71, lettera b). |
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230 |
12 Detenzioni di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte Articoli da 44 a 46 e articolo 49 del CRR. |
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240 |
12.1 Detenzioni dirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo Articoli 44, 45, 46 e 49 del CRR. |
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250 |
12.1.1 Detenzioni dirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo Articoli 44, 46 e 49 del CRR. Partecipazioni dirette nel capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, esclusi:
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260 |
12.1.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra Articolo 45 del CRR. L'articolo 45 del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno. |
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270 |
12.2 Detenzioni indirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 44 e 45 del CRR. |
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280 |
12.2.1 Detenzioni indirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 44 e 45 del CRR. L'importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L'importo si ottiene calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici. Non sono incluse in questa riga le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera g), del CRR. |
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290 |
12.2.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 45 del CRR. L'articolo 45, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno. |
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291 |
12.3.1 Detenzioni sintetiche di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 44 e 45 del CRR. |
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292 |
12.3.2 Detenzioni sintetiche lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 44 e 45 del CRR. |
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293 |
12.3.3 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 45 del CRR. |
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300 |
13 Detenzioni di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte Articoli da 58 a 60 del CRR. |
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310 |
13.1 Detenzioni dirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo Articoli 58 e 59 e articolo 60, paragrafo 2, del CRR. |
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320 |
13.1.1 Detenzioni dirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo Articolo 58 e articolo 60, paragrafo 2, del CRR. Partecipazioni dirette nel capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, escluse:
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330 |
13.1.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra Articolo 59 del CRR. L'articolo 59, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno. |
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340 |
13.2 Detenzioni indirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 58 e 59 del CRR. |
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350 |
13.2.1 Detenzioni indirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 58 e 59 del CRR. L'importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L'importo si ottiene calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici. Non sono incluse in questa riga le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 56, lettera b), del CRR. |
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360 |
13.2.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 59 del CRR. L'articolo 59, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno. |
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361 |
13.3 Detenzioni sintetiche di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 58 e 59 del CRR. |
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362 |
13.3.1 Detenzioni sintetiche lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 58 e 59 del CRR. |
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363 |
13.3.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 59 del CRR. |
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370 |
14. Detenzioni di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte Articoli da 68 a 70 del CRR. |
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380 |
14.1 Detenzioni dirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo Articoli 68 e 69 e articolo 70, paragrafo 2, del CRR. |
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390 |
14.1.1 Detenzioni dirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo Articolo 68 e articolo 70, paragrafo 2, del CRR. Partecipazioni dirette nel capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, escluse:
|
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400 |
14.1.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra Articolo 69 del CRR. L'articolo 69, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno. |
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410 |
14.2 Detenzioni indirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 68 e 69 del CRR. |
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420 |
14.2.1 Detenzioni indirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 68 e 69 del CRR. L'importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative a strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L'importo si ottiene calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici. Non sono incluse in questa riga le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 66, lettera b), del CRR. |
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430 |
14.2.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 69 del CRR. L'articolo 69, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno. |
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431 |
14.3 Detenzioni sintetiche di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 68 e 69 del CRR. |
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432 |
14.3.1 Detenzioni sintetiche lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 68 e 69 del CRR. |
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433 |
14.3.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 69 del CRR. |
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440 |
15 Detenzioni di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte Articoli 44, 45, 47 e 49 del CRR. |
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450 |
15.1 Detenzioni dirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo Articoli 44, 45, 47 e 49 del CRR. |
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460 |
15.1.1 Detenzioni dirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo Articoli 44, 45, 47 e 49 del CRR. Partecipazioni dirette nel capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, esclusi:
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470 |
15.1.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra Articolo 45 del CRR. L'articolo 45, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno. |
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480 |
15.2 Detenzioni indirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 44 e 45 del CRR. |
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490 |
15.2.1 Detenzioni indirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 44 e 45 del CRR. L'importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L'importo si ottiene calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici. Non sono incluse in questa riga le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera g), del CRR. |
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500 |
15.2.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 45 del CRR. L'articolo 45, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno. |
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501 |
15.3 Detenzioni sintetiche di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 44 e 45 del CRR. |
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502 |
15.3.1 Detenzioni sintetiche lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 44 e 45 del CRR. |
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503 |
15.3.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 45 del CRR. |
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510 |
16 Detenzioni di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte Articoli 58 e 59 del CRR. |
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520 |
16.1 Detenzioni dirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo Articoli 58 e 59 del CRR. |
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530 |
16.1.1 Detenzioni dirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo Articolo 58 del CRR. Partecipazioni dirette nel capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, escluse:
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540 |
16.1.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra Articolo 59 del CRR. L'articolo 59, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno. |
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550 |
16.2 Detenzioni indirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 58 e 59 del CRR. |
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560 |
16.2.1 Detenzioni indirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 58 e 59 del CRR. L'importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L'importo si ottiene calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici. Non sono incluse in questa riga le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 56, lettera b), del CRR. |
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570 |
16.2.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 59 del CRR. L'articolo 59, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno. |
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571 |
16.3 Detenzioni sintetiche di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 58 e 59 del CRR. |
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572 |
16.3.1 Detenzioni sintetiche lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 58 e 59 del CRR. |
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573 |
16.3.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 59 del CRR. |
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580 |
17 Detenzioni di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte Articoli 68 e 69 del CRR. |
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590 |
17.1 Detenzioni dirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo Articoli 68 e 69 del CRR. |
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600 |
17.1.1 Detenzioni dirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo Articolo 68 del CRR. Partecipazioni dirette nel capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, escluse:
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610 |
17.1.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra Articolo 69 del CRR. L'articolo 69, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno. |
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620 |
17.2 Detenzioni indirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 68 e 69 del CRR. |
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630 |
17.2.1 Detenzioni indirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 68 e 69 del CRR. L'importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L'importo si ottiene calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici. Non sono incluse in questa riga le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 66, lettera b), del CRR. |
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640 |
17.2.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 69 del CRR. L'articolo 69, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno. |
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641 |
17.3 Detenzioni sintetiche di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 68 e 69 del CRR. |
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642 |
17.3.1 Detenzioni sintetiche lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 68 e 69 del CRR. |
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643 |
17.3.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 69 del CRR. |
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650 |
18 Esposizioni ponderate per il rischio di capitale primario di classe 1 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotte dal capitale primario di classe 1 dell'ente Articolo 46, paragrafo 4, articolo 48, paragrafo 4, e articolo 49, paragrafo 4, del CRR. |
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660 |
19 Esposizioni ponderate per il rischio di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotte dal capitale aggiuntivo di classe 1 dell'ente Articolo 60, paragrafo 4, del CRR. |
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670 |
20 Esposizioni ponderate per il rischio di capitale di classe 2 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotte dal capitale di classe 2 dell'ente Articolo 70, paragrafo 4, del CRR. |
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680 |
21 Detenzioni di strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea Articolo 79 del CRR. L'autorità competente può derogare su base temporanea alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale primario di classe 1 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto. Si rileva che questi strumenti devono essere segnalati anche nella voce 12.1. |
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690 |
22 Detenzioni di strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea Articolo 79 del CRR. L'autorità competente può derogare su base temporanea alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale primario di classe 1 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto. Si rileva che questi strumenti devono essere segnalati anche nella voce 15.1. |
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700 |
23 Detenzioni di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea Articolo 79 del CRR. L'autorità competente può derogare su base temporanea alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale aggiuntivo di classe 1 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto. Si rileva che questi strumenti devono essere segnalati anche nella voce 13.1. |
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710 |
24 Detenzioni di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea Articolo 79 del CRR. L'autorità competente può derogare su base temporanea alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale aggiuntivo di classe 1 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto. Si rileva che questi strumenti devono essere segnalati anche nella voce 16.1. |
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720 |
25 Detenzioni di strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea Articolo 79 del CRR. L'autorità competente può derogare su base temporanea alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale di classe 2 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto. Si rileva che questi strumenti devono essere segnalati anche nella voce 14.1. |
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730 |
26 Detenzioni di strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea Articolo 79 del CRR. L'autorità competente può derogare su base temporanea alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale di classe 2 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto. Si rileva che questi strumenti devono essere segnalati anche nella voce 17.1. |
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740 |
27 Requisito combinato di riserva di capitale Articolo 128, primo comma, punto 6, della CRD. |
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750 |
Riserva di conservazione del capitale Articolo 128, primo comma, punto 1, e articolo 129 della CRD. Conformemente all'articolo 129, paragrafo 1, la riserva di conservazione del capitale è un importo aggiuntivo del capitale primario di classe 1. Dato che il coefficiente della riserva di conservazione del capitale del 2,5 % è fisso, in questa cella è segnalato un importo. |
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760 |
Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro Articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del CRR. In questa cella è segnalato l'importo della riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro che può essere richiesta conformemente all'articolo 458 del CRR in aggiunta alla riserva di conservazione del capitale. |
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770 |
Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente Articolo 128, primo comma, punto 2, articolo 130 e articoli da 135 a 140 della CRD. |
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780 |
Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico Articolo 128, primo comma, punto 5, e articoli 133 e 134 della CRD. |
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790 |
Riserva degli enti a rilevanza sistemica Articolo 131 della CRD. Gli enti segnalano in questa riga l'importo della riserva degli enti a rilevanza sistemica applicabile su base consolidata. |
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800 |
Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale Articolo 128, primo comma, punto 3, e articolo 131 della CRD. |
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810 |
Riserva di altri enti a rilevanza sistemica Articolo 128, primo comma, punto 4, e articolo 131 della CRD. |
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820 |
28 Requisiti di fondi propri relativi agli aggiustamenti del secondo pilastro Articolo 104, paragrafo 2, della CRD. Se l'autorità competente stabilisce che l'ente deve calcolare requisiti aggiuntivi di fondi propri per motivi connessi al secondo pilastro, tali requisiti aggiuntivi di fondi propri sono segnalati in questa cella. |
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830 |
29 Capitale iniziale Articolo 12 e articoli da 28 a 31 della CRD e articolo 93 del CRR. |
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840 |
30 fondi propri basati sulle spese fisse generali Articolo 96, paragrafo 2, lettera b), articolo 97 e articolo 98, paragrafo 1, lettera a), del CRR. |
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850 |
31 Esposizioni originarie non nazionali Informazioni necessarie per il calcolo della soglia di segnalazione del modello CR GB ai sensi dell'articolo 5, lettera a), punto 4), del regolamento sulle norme tecniche di attuazione (ITS). La soglia è calcolata sulla base dell'esposizione originaria prima dell'applicazione del fattore di conversione. Le esposizioni sono considerate di livello nazionale quando sono verso controparti situate nello Stato membro in cui è situato l'ente. |
||||||
860 |
32 Esposizioni originarie totali Informazioni necessarie per il calcolo della soglia di segnalazione del modello CR GB ai sensi dell'articolo 5, lettera a), punto 4), del regolamento sulle norme tecniche di attuazione (ITS). La soglia è calcolata sulla base dell'esposizione originaria prima dell'applicazione del fattore di conversione. Le esposizioni sono considerate di livello nazionale quando sono verso controparti situate nello Stato membro in cui è situato l'ente. |
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870 |
Aggiustamenti dei fondi propri totali Articolo 500, paragrafo 4, del CRR. |
||||||
880 |
Fondi propri corretti integralmente per il requisito minimo di Basilea I Articolo 500, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 4, del CRR |
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890 |
Requisiti di fondi propri per il requisito minimo di Basilea I Articolo 500, paragrafo 1, lettera b), del CRR |
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900 |
Requisiti di fondi propri per il requisito minimo di Basilea I — Alternativa del metodo standardizzato Articolo 500, paragrafi 2 e 3, del CRR |
1.6. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING: STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO (CA 5)
1.6.1. Osservazioni di carattere generale
15. |
Il modello CA5 riassume il calcolo degli elementi dei fondi propri e delle deduzioni oggetto delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 465 a 491 del CRR. |
16. |
Il modello CA5 è strutturato come segue:
|
17. |
L'ente segnala nelle prime quattro colonne gli aggiustamenti del capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2, nonché l'importo da trattare come attività ponderate per il rischio. L'ente deve segnalare altresì nella colonna 050 la percentuale applicabile e nella colonna 060 l'importo ammissibile senza l'applicazione delle disposizioni transitorie. |
18. |
Gli enti compilano il modello CA5 soltanto per il periodo di vigenza delle disposizioni transitorie conformemente alla parte dieci del CRR. |
19. |
Alcune delle disposizioni transitorie prevedono una deduzione dal capitale di classe 1. In tali casi, qualora l'importo residuo di una deduzione o delle deduzioni si applichi al capitale di classe 1 e il capitale aggiuntivo di classe 1 sia insufficiente per compensare detto importo, l'importo eccedente è dedotto dal capitale primario di classe 1. |
1.6.2. C 05.01 — Disposizioni transitorie (CA5.1)
20. |
Gli enti segnalano nella tabella 5.1 le disposizioni transitorie che si applicano alle componenti dei fondi propri conformemente agli articoli da 465 a 491 del CRR e le confrontano con l'applicazione delle disposizioni definitive di cui alla parte due, titolo II, del CRR. |
21. |
Gli enti segnalano nelle righe da 020 a 060 informazioni relative alle disposizioni transitorie riguardanti gli strumenti soggetti alla clausola grandfathering. Le cifre da segnalare nella riga 060, colonne da 010 a 030, del modello CA 5.1 si possono ricavare dalle rispettive sezioni del modello CA 5.2. |
22. |
Gli enti segnalano nelle righe da 070 a 092 informazioni relative alle disposizioni transitorie riguardanti gli interessi di minoranza e gli strumenti del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 emessi dalle filiazioni (conformemente agli articoli 479 e 480 del CRR). |
23. |
Dalla riga 100 in avanti gli enti segnalano informazioni relative alle disposizioni transitorie riguardanti i profitti e le perdite non realizzati, le deduzioni e i filtri e deduzioni aggiuntivi. |
24. |
Vi possono essere casi in cui le deduzioni transitorie dal capitale primario di classe 1, dal capitale aggiuntivo di classe 1 o dal capitale di classe 2 superano il capitale primario di classe 1, il capitale aggiuntivo di classe 1 o il capitale di classe 2 di un ente. Tali situazioni, purché siano la conseguenza di disposizioni transitorie, vanno segnalate nel modello CA1 compilando le celle corrispondenti. Pertanto, gli aggiustamenti segnalati nelle colonne del modello CA5 non comprendono gli effetti di ricaduta nei casi in cui il capitale disponibile sia insufficiente. |
1.6.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Colonna |
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010 |
Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 |
020 |
Aggiustamenti del capitale aggiuntivo di classe 1 |
030 |
Aggiustamenti del capitale di classe 2 |
040 |
Aggiustamenti inclusi nelle attività ponderate per il rischio La colonna 050 indica l'importo residuo rilevante, cioè prima dell'applicazione delle disposizioni di cui alla parte tre, capo 2 o 3, del CRR. Mentre le colonne da 010 a 030 hanno un collegamento diretto con il modello CA1, gli aggiustamenti compresi nelle attività ponderate per il rischio non hanno un collegamento diretto con i pertinenti modelli per il rischio di credito. Eventuali aggiustamenti delle attività ponderate per il rischio derivanti dalle disposizioni transitorie sono segnalati direttamente nei modelli CR SA, CR IRB o CR EQU IRB. I relativi effetti sono segnalati inoltre nella colonna 040 del modello CA5.1. Pertanto, questi importi costituiscono soltanto voci per memoria. |
050 |
Percentuale applicabile |
060 |
Importo ammissibile senza disposizioni transitorie La colonna 060 indica l'importo di ciascuno strumento prima dell'applicazione delle disposizioni transitorie, ossia l'importo di base pertinente per il calcolo degli aggiustamenti. |
Riga |
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010 |
1. Aggiustamenti totali In questa riga è indicato l'effetto complessivo degli aggiustamenti transitori sui diversi tipi di capitale, più gli importi ponderati per il rischio che ne derivano. |
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020 |
1.1 Strumenti soggetti alla clausola grandfathering Articoli da 483 a 491 del CRR. In questa riga è indicato l'effetto complessivo degli strumenti assoggettati temporaneamente alla clausola grandfathering sui diversi tipi di capitale. |
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030 |
1.1.1 Strumenti soggetti alla clausola grandfathering: strumenti che costituiscono aiuti di Stato Articolo 483 del CRR. |
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040 |
1.1.1.1 Strumenti ammissibili come fondi propri ai sensi della direttiva 2006/48/CE Articolo 483, paragrafi 1, 2, 4 e 6, del CRR. |
||||
050 |
1.1.1.2 Strumenti emessi da enti con sede in uno Stato membro soggetto a un programma di aggiustamento economico Articolo 483, paragrafi 1, 3, 5, 7 e 8, del CRR. |
||||
060 |
1.1.2 Strumenti che non costituiscono aiuti di Stato Gli importi da segnalare si ricavano dalla colonna 060 della tabella CA 5.2. |
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070 |
1.2 Interessi di minoranza ed equivalenti Articoli 479 e 480 del CRR. Questa riga indica gli effetti delle disposizioni transitorie su: interessi di minoranza ammissibili come capitale primario di classe 1; strumenti ammessi di classe 1 ammissibili come capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato; fondi propri ammessi ammissibili come capitale di classe 2 consolidato. |
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080 |
1.2.1 Strumenti ed elementi di capitale non ammessi come interessi di minoranza Articolo 479 del CRR. L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo ammesso come riserve consolidate conformemente alla normativa precedente. |
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090 |
1.2.2 Riconoscimento transitorio degli interessi di minoranza nei fondi propri consolidati Articoli 84 e 480 del CRR. L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo ammissibile senza disposizioni transitorie. |
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091 |
1.2.3 Riconoscimento transitorio del capitale aggiuntivo di classe 1 ammissibile nei fondi propri consolidati Articoli 85 e 480 del CRR. L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo ammissibile senza disposizioni transitorie. |
||||
092 |
1.2.4 Riconoscimento transitorio del capitale di classe 2 ammissibile nei fondi propri consolidati Articoli 87 e 480 del CRR. L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo ammissibile senza disposizioni transitorie. |
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100 |
1.3 Altri aggiustamenti transitori Articoli da 467 a 478 e articolo 481 del CRR. Questa riga indica l'effetto complessivo degli aggiustamenti transitori su deduzioni dai diversi tipi di capitale, profitti e perdite non realizzati, filtri e deduzioni aggiuntivi, più gli importi ponderati per il rischio che ne derivano. |
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110 |
1.3.1 Profitti e perdite non realizzati Articoli 467 e 468 del CRR. Questa riga indica l'effetto complessivo delle disposizioni transitorie sui profitti e perdite non realizzati misurati al valore equo. |
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120 |
1.3.1.1 Profitti non realizzati Articolo 468, paragrafo 1, del CRR. |
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130 |
1.3.1.2 Perdite non realizzate Articolo 467, paragrafo 1, del CRR. |
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133 |
1.3.1.3 Profitti non realizzati relativi a esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria “Attività finanziarie disponibili per la vendita” dello IAS 39 approvato dall'UE Articolo 468 del CRR. |
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136 |
1.3.1.4 Perdite non realizzate relative a esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria “Attività finanziarie disponibili per la vendita” dello IAS 39 approvato dall'UE Articolo 467 del CRR. |
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138 |
1.3.1.5 Profitti e perdite al valore equo da derivati passivi risultanti dal rischio di credito proprio dell'ente Articolo 468 del CRR. |
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140 |
1.3.2 Deduzioni Articolo 36, paragrafo 1, e articoli da 469 a 478 del CRR. Questa riga indica l'effetto complessivo delle disposizioni transitorie sulle deduzioni. |
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150 |
1.3.2.1. Perdite relative all'esercizio in corso Articolo 36, paragrafo 1, lettera a), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 3, e articolo 478 del CRR. L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del CRR. Se alle imprese è stato chiesto soltanto di dedurre le perdite significative:
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160 |
1.3.2.2. Attività immateriali Articolo 36, paragrafo 1, lettera b), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 4, e articolo 478 del CRR. Per stabilire l'importo delle attività immateriali da dedurre l'ente tiene conto delle disposizioni dell'articolo 37 del CRR. L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del CRR. |
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170 |
1.3.2.3. Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 5, e articolo 478 del CRR. Per stabilire l'importo delle succitate attività fiscali differite da dedurre l'ente tiene conto delle disposizioni dell'articolo 38 del CRR relative alla riduzione di tali attività per effetto delle passività fiscali differite. L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo complessivo di cui all'articolo 469, paragrafo 1, lettera c), del CRR. |
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180 |
1.3.2.4. Carenza di accantonamenti rispetto alle perdite attese in base a IRB Articolo 36, paragrafo 1, lettera d), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 6, e articolo 478 del CRR. Per stabilire della carenza di accantonamenti rispetto alle perdite attese in base a IRB da dedurre, l'ente tiene conto delle disposizioni dell'articolo 40 del CRR. L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), del CRR. |
||||
190 |
1.3.2.5. Attività dei fondi pensione a prestazioni definite Articolo 33, paragrafo 1, lettera e), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 7, e articoli 473 e 478 del CRR. Per stabilire l'importo delle attività dei succitati fondi pensione a prestazioni definite da dedurre l'ente tiene conto delle disposizioni dell'articolo 41 del CRR. L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera e), del CRR. |
||||
194 |
1.3.2.5.* di cui: introduzione di modifiche allo IAS 19 — elemento positivo Articolo 473 del CRR. |
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198 |
1.3.2.5.** di cui: introduzione di modifiche allo IAS 19 — elemento negativo Articolo 473 del CRR. |
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200 |
1.3.2.6. Strumenti propri Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 8, e articolo 478 del CRR. L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera f), del CRR. |
||||
210 |
1.3.2.6.1 Strumenti propri di capitale primario di classe 1 Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 8, e articolo 478 del CRR. Per stabilire l'importo dei succitati strumenti propri di capitale primario di classe 1 da dedurre l'ente tiene conto delle disposizioni dell'articolo 42 del CRR. Poiché il trattamento dell'“importo residuo” varia a seconda della natura dello strumento, l'ente ripartisce le partecipazioni in strumenti propri di capitale primario distinguendo tra strumenti “detenuti direttamente” e “detenuti indirettamente”. L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera f), del CRR. |
||||
211 |
1.3.2.6.1** di cui: strumenti detenuti direttamente L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo complessivo delle partecipazioni dirette, compresi gli strumenti che l'ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di un'obbligazione contrattuale esistente o potenziale, conformemente all'articolo 469, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 472, paragrafo 8, lettera a), del CRR. |
||||
212 |
1.3.2.6.1* di cui: strumenti detenuti indirettamente L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo complessivo delle partecipazioni indirette, compresi gli strumenti che l'ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di un'obbligazione contrattuale esistente o potenziale, conformemente all'articolo 469, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 472, paragrafo 8, lettera b), del CRR. |
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220 |
1.3.2.6.2 Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 Articolo 56, lettera a), articolo 474, articolo 475, paragrafo 2, e articolo 478 del CRR. Per stabilire l'importo delle succitate partecipazioni da dedurre l'ente tiene conto delle disposizioni dell'articolo 57 del CRR. Poiché il trattamento dell'“importo residuo” varia a seconda della natura dello strumento (articolo 475, paragrafo 2, del CRR), l'ente ripartisce le succitate partecipazioni distinguendo tra strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 “detenuti direttamente” e “detenuti indirettamente”. L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 56, lettera a), del CRR. |
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221 |
1.3.2.6.2** di cui: strumenti detenuti direttamente L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo complessivo delle partecipazioni dirette, compresi gli strumenti che l'ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di un'obbligazione contrattuale esistente o potenziale, conformemente all'articolo 474, lettera b), e all'articolo 475, paragrafo 2, lettera a), del CRR. |
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222 |
1.3.2.6.2* di cui: strumenti detenuti indirettamente L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo complessivo delle partecipazioni indirette, compresi gli strumenti che l'ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di un'obbligazione contrattuale esistente o potenziale, conformemente all'articolo 474, lettera b), e all'articolo 475, paragrafo 2, lettera b), del CRR. |
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230 |
1.3.2.6.3 Strumenti propri di capitale di classe 2 Articolo 66, lettera a), articolo 476, articolo 477, paragrafo 2, e articolo 478 del CRR. Per stabilire l'importo delle partecipazioni da dedurre l'ente tiene conto delle disposizioni dell'articolo 67 del CRR. Poiché il trattamento dell'“importo residuo” varia a seconda della natura dello strumento (articolo 477, paragrafo 2, del CRR), l'ente ripartisce le succitate partecipazioni distinguendo tra strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 2 “detenuti direttamente” e “detenuti indirettamente”. L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 66, lettera a), del CRR. |
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231 |
di cui: strumenti detenuti direttamente L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo complessivo delle partecipazioni dirette, compresi gli strumenti che l'ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di un'obbligazione contrattuale esistente o potenziale, conformemente all'articolo 476, lettera b), e all'articolo 477, paragrafo 2, lettera a), del CRR. |
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232 |
di cui: strumenti detenuti indirettamente L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo complessivo delle partecipazioni indirette, compresi gli strumenti che l'ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di un'obbligazione contrattuale esistente o potenziale, conformemente all'articolo 476, lettera b), e all'articolo 477, paragrafo 2, lettera b), del CRR. |
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240 |
1.3.2.7. Partecipazioni incrociate reciproche Poiché il trattamento dell'“importo residuo” varia a seconda del fatto che la partecipazione nel capitale primario di classe 1, nel capitale aggiuntivo di classe 1 o nel capitale di classe 2 del soggetto del settore finanziario debba o non debba essere considerata significativa (articolo 472, paragrafo 9, articolo 475, paragrafo 3, e articolo 477, paragrafo 3, del CRR), l'ente ripartisce le partecipazioni incrociate reciproche distinguendo tra investimenti significativi e investimenti non significativi. |
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250 |
1.3.2.7.1 Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale primario di classe 1 Articolo 36, paragrafo 1, lettera g), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 9, e articolo 478 del CRR. L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera g), del CRR. |
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260 |
1.3.2.7.1.1 Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo Articolo 36, paragrafo 1, lettera g), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 9, lettera a), e articolo 478 del CRR. L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo residuo conformemente all'articolo 469, paragrafo 1, lettera b), del CRR. |
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270 |
1.3.2.7.1.2 Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo Articolo 36, paragrafo 1, lettera g), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 9, lettera b), e articolo 478 del CRR. L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo residuo conformemente all'articolo 469, paragrafo 1, lettera b), del CRR. |
||||
280 |
1.3.2.7.2 Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale aggiuntivo di classe 1 Articolo 56, lettera b), articolo 474, articolo 475, paragrafo 3, e articolo 478 del CRR. L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 56, lettera b), del CRR. |
||||
290 |
1.3.2.7.2.1 Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo Articolo 56, lettera b), articolo 474, articolo 475, paragrafo 3, lettera a), e articolo 478 del CRR. L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo residuo conformemente all'articolo 475, paragrafo 3, del CRR. |
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300 |
1.3.2.7.2.2 Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo Articolo 56, lettera b), articolo 474, articolo 475, paragrafo 3, lettera b), e articolo 478 del CRR. L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo residuo conformemente all'articolo 475, paragrafo 3, del CRR. |
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310 |
1.3.2.7.3 Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale di classe 2 Articolo 66, lettera b), articolo 476, articolo 477, paragrafo 3, e articolo 478 del CRR. L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 66, lettera b), del CRR. |
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320 |
1.3.2.7.3.1 Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo Articolo 66, lettera b), articolo 476, articolo 477, paragrafo 3, lettera a), e articolo 478 del CRR. L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo residuo conformemente all'articolo 477, paragrafo 3, del CRR. |
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330 |
1.3.2.7.3.2 Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo Articolo 66, lettera b), articolo 476, articolo 477, paragrafo 3, lettera b), e articolo 478 del CRR. L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo residuo conformemente all'articolo 477, paragrafo 3, del CRR. |
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340 |
1.3.2.8. Strumenti di fondi propri di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo |
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350 |
1.3.2.8.1 Strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo Articolo 36, paragrafo 1, lettera h), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 10, e articolo 478 del CRR. L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera h), del CRR. |
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360 |
1.3.2.8.2 Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo Articolo 56, lettera c), articolo 474, articolo 475, paragrafo 4, e articolo 478 del CRR. L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 56, lettera c), del CRR. |
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370 |
1.3.2.8.3 Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo Articolo 66, lettera c), articolo 476, articolo 477, paragrafo 4, e articolo 478 del CRR. L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 66, lettera c), del CRR. |
||||
380 |
1.3.2.9 Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo Articolo 470, paragrafi 2 e 3, del CRR. L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo di cui all'articolo 470, paragrafo 1, del CRR. |
||||
390 |
1.3.2.10 Strumenti di fondi propri di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo |
||||
400 |
1.3.2.10.1 Strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo Articolo 36, paragrafo 1, lettera i), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 11, e articolo 478 del CRR. L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera i), del CRR. |
||||
410 |
1.3.2.10.2 Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo Articolo 56, lettera d), articolo 474, articolo 475, paragrafo 4, e articolo 478 del CRR. L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 56, lettera d), del CRR. |
||||
420 |
1.3.2.10.2 Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo Articolo 66, lettera d), articolo 476, articolo 477, paragrafo 4, e articolo 478 del CRR. L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 66, lettera d), del CRR. |
||||
425 |
1.3.2.11 Esenzione dalla deduzione di partecipazioni nelle imprese di assicurazione dagli elementi del capitale primario di classe 1 Articolo 471 del CRR. |
||||
430 |
1.3.3 Filtri e deduzioni aggiuntivi Articolo 481 del CRR. Questa riga riporta l'effetto complessivo delle disposizioni transitorie sui filtri e deduzioni aggiuntivi. Conformemente all'articolo 481 del CRR, gli enti segnalano nella voce 1.3.3 informazioni relative ai filtri e deduzioni prescritti dalle disposizioni nazionali di recepimento degli articoli 57 e 66 della direttiva 2006/48/CE e degli articoli 13 e 16 della direttiva 2006/49/CE e che non sono richiesti ai sensi della parte due. |
1.6.3. C 05.02 — Strumenti soggetti alla clausola grandfathering: strumenti che non costituiscono aiuti di stato (CA5.2)
25. |
Gli enti segnalano informazioni inerenti alle disposizioni transitorie relative agli strumenti soggetti alla clausola grandfathering che non costituiscono aiuti di Stato (articoli da 484 a 491 del CRR). |
1.6.3.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Colonna |
|
010 |
Importo degli strumenti + relativo sovrapprezzo azioni Articolo 484, paragrafi da 3 a 5, del CRR. Strumenti ammissibili per ciascuna riga, compresi i relativi sovrapprezzi azioni. |
020 |
Base per il calcolo del limite Articolo 486, paragrafi da 2 a 4, del CRR. |
030 |
Percentuale applicabile Articolo 486, paragrafo 5, del CRR. |
040 |
Limite Articolo 486, paragrafi da 2 a 5, del CRR. |
050 |
(-) Importo eccedente i limiti della clausola grandfathering Articolo 486, paragrafi da 2 a 5, del CRR. |
060 |
Importo totale soggetto alla clausola grandfathering L'importo da segnalare è uguale agli importi segnalati nelle rispettive colonne della riga 060 del modello CA 5.1. |
Riga |
|
010 |
1. Strumenti ammissibili ai sensi dell'articolo 57, lettera a), della direttiva 2006/48/CE Articolo 484, paragrafo 3, del CRR. L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni. |
020 |
2. Strumenti ammissibili ai sensi dell'articolo 57, lettera c bis), e dell'articolo 154, paragrafi 8 e 9, della direttiva 2006/48/CE, fatto salvo il limite di cui all'articolo 489 Articolo 484, paragrafo 4, del CRR. |
030 |
2.1 Strumenti totali senza opzione call o incentivo al rimborso Articolo 489 del CRR. L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni. |
040 |
2.2 Strumenti con opzione call e incentivo al rimborso soggetti alla clausola grandfathering Articolo 489 del CRR. |
050 |
2.2.1 Strumenti con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 49 del CRR dopo la data di scadenza effettiva Articolo 489, paragrafo 3, e articolo 491, lettera a), del CRR. L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni. |
060 |
2.2.2 Strumenti con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 49 del CRR dopo la data di scadenza effettiva Articolo 489, paragrafo 5, e articolo 491, lettera a), del CRR. L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni. |
070 |
2.2.3 Strumenti con opzione call esercitabile prima del o il 20 luglio 2011 che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 49 del CRR dopo la data di scadenza effettiva Articolo 489, paragrafo 6, e articolo 491, lettera c), del CRR. L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni. |
080 |
2.3 Superamento del limite degli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering Articolo 487, paragrafo 1, del CRR. L'importo eccedente il limite degli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering può essere trattato alla stregua degli strumenti assoggettabili alla clausola grandfathering come strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1. |
090 |
3. Elementi ammissibili ai sensi dell'articolo 57, lettere e), f), g) o h), della direttiva 2006/48/CE, fatto salvo il limite di cui all'articolo 490 Articolo 484, paragrafo 5, del CRR. |
100 |
3.1 Elementi totali senza incentivo al rimborso Articolo 490 del CRR. |
110 |
3.2 Elementi con incentivo al rimborso soggetti alla clausola grandfathering Articolo 490 del CRR. |
120 |
3.2.1 Elementi con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 63 del CRR dopo la data di scadenza effettiva Articolo 490, paragrafo 3, e articolo 491, lettera a), del CRR. L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni. |
130 |
3.2.2 Elementi con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 63 del CRR dopo la data di scadenza effettiva Articolo 490, paragrafo 5, e articolo 491, lettera a), del CRR. L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni. |
140 |
3.2.3 Elementi con opzione call esercitabile prima del o il 20 luglio 2011 e che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 63 del CRR dopo la data di scadenza effettiva Articolo 490, paragrafo 6, e articolo 491, lettera c), del CRR. L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni. |
150 |
3.3 Superamento del limite degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering Articolo 487, paragrafo 2, del CRR. L'importo eccedente il limite degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering può essere trattato alla stregua degli strumenti assoggettabili alla clausola grandfathering come strumenti di classe 2. |
2. SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI (GS)
2.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
26. |
I modelli C 06.01 e C 06.02 sono compilati se i requisiti di fondi propri sono calcolati su base consolidata. Il presente modello consta di quattro parti e raccoglie informazioni diverse su tutti i singoli soggetti (compreso l'ente segnalante) inclusi nel consolidamento:
|
27. |
Gli enti che beneficiano della deroga di cui all'articolo 7 del CRR compilano soltanto le colonne da 010 a 060 e da 250 a 400. |
2.2. INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO
28. |
La seconda parte di questo modello (informazioni dettagliate sulla solvibilità del gruppo) raccoglie, nelle colonne da 070 a 210, informazioni sugli enti creditizi e sugli altri enti finanziari regolamentati che sono effettivamente soggetti a particolari requisiti di solvibilità su base individuale. Per ciascuno dei soggetti inclusi nell'ambito di segnalazione il modello indica i requisiti di fondi propri per ciascuna categoria di rischio e i fondi propri a fini di solvibilità. |
29. |
In caso di consolidamento proporzionale delle partecipazioni, le cifre relative ai requisiti di fondi propri e ai fondi propri riflettono i rispettivi importi proporzionali. |
2.3. INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DEI SINGOLI SOGGETTI ALLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO
30. |
La terza parte di questo modello (informazioni sul contributo di tutti i soggetti inclusi nel consolidamento del CRR alla solvibilità del gruppo, inclusi i soggetti cui non si applicano particolari requisiti di solvibilità su base individuale) ha lo scopo di individuare, nelle colonne da 250 a 400, i soggetti del gruppo che generano i rischi e raccolgono fondi propri sul mercato, sulla scorta di dati che sono prontamente disponibili o possono essere facilmente ritrattati senza dover rideterminare il coefficiente di capitale su base individuale o subconsolidata. A livello di singolo soggetto, i dati relativi sia al rischio che ai fondi propri costituiscono contributi ai dati del gruppo, non elementi di un coefficiente di solvibilità su base individuale. Per tale motivo questi dati non devono essere confrontati tra loro. |
31. |
La terza parte comprende anche gli importi degli interessi di minoranza, così come del capitale aggiuntivo di classe 1 ammissibile e del capitale di classe 2 ammissibile inclusi nei fondi propri consolidati. |
32. |
Poiché la terza parte del modello si riferisce a “contributi”, gli importi da segnalarvi sono diversi, ove del caso, dagli importi indicati nelle colonne che si riferiscono alle informazioni dettagliate sulla solvibilità del gruppo. |
33. |
Lo scopo è di annullare le esposizioni incrociate all'interno di un medesimo gruppo secondo un principio omogeneo in termini sia di rischi che di fondi propri, per coprire gli importi segnalati nel modello CA consolidato del gruppo aggiungendo gli importi segnalati per ciascun soggetto nel modello della solvibilità del gruppo. Se la soglia dell'1 % non è superata, non è possibile un collegamento diretto al modello CA. |
34. |
Gli enti stabiliscono il metodo di ripartizione tra i singoli soggetti più idoneo a tener conto dei possibili effetti di diversificazione per il rischio di mercato e il rischio operativo. |
35. |
È possibile che un gruppo consolidato faccia parte di un altro gruppo consolidato. Ciò significa che i soggetti di un sottogruppo sono segnalati uno per uno nel GS dell'intero gruppo anche se il sottogruppo è a sua volta soggetto a obblighi di segnalazione. Se il sottogruppo è soggetto a obblighi di segnalazione, compila altresì il modello GS per ciascun soggetto sebbene tali informazioni dettagliate siano inserite nel modello GS relativo al gruppo consolidato di rango superiore. |
36. |
L'ente segnala i dati relativi al contributo di un soggetto quando il contributo di tale soggetto all'importo complessivo dell'esposizione al rischio è superiore all'1 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio del gruppo, o quando il contributo al totale dei fondi propri è superiore all'1 % del totale dei fondi propri del gruppo. Questa soglia non vale per le filiazioni o i sottogruppi che apportano al gruppo fondi propri (sotto forma di interessi di minoranza oppure di strumenti aggiuntivi di classe 1 ammissibili o di strumenti di classe 2 ammissibili inclusi nei fondi propri). |
2.4. C 06.01 — SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI — Totale (Totale GS) a.
Colonna |
Istruzioni |
250 — 400 |
SOGGETTI INCLUSI NEL CONSOLIDAMENTO Cfr. le istruzioni per C 06.02 |
410-480 |
RISERVE DI CAPITALE Cfr. le istruzioni per C 06.02 |
Riga |
Istruzioni |
010 |
TOTALE Il Totale rappresenta la somma dei valori segnalati in tutte le righe del modello C 06.02. |
2.5. C 06.02 — SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI (GS)
Colonna |
Istruzioni |
010-060 |
SOGGETTI INCLUSI NEL CONSOLIDAMENTO Questo modello serve a raccogliere informazioni distinte per singolo soggetto riguardanti tutti i soggetti inclusi nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2, del CRR. |
010 |
NOME Nome del soggetto incluso nel consolidamento. |
020 |
CODICE Questo codice è un identificatore di riga ed è unico per ciascuna riga della tabella. Codice assegnato al soggetto incluso nel consolidamento. La composizione effettiva del codice dipende dal sistema di segnalazione nazionale. |
025 |
CODICE LEI Il codice LEI è il codice di identificazione del soggetto giuridico ed è un codice di riferimento proposto dal Comitato per la stabilità finanziaria (FSB) e approvato dal G20 inteso a garantire l'identificazione unica e mondiale delle parti di operazioni finanziarie. In attesa che il sistema LEI mondiale diventi pienamente operativo, codici pre-LEI sono assegnati alle controparti da un'unità operativa locale che è stata approvata dal Regulatory Oversight Committee (ROC, informazioni dettagliate sono disponibili nel seguente sito: www.leiroc.org). Qualora per una data controparte esista un codice di identificazione LEI, esso è utilizzato per identificarla. |
030 |
ENTE O EQUIVALENTE (SÌ/NO) È indicato “SÌ” quando al soggetto in questione si applicano requisiti di fondi propri conformemente alla CRD o a disposizioni quanto meno equivalenti alle norme di Basilea. Negli altri casi si indica “NO”. Interessi di minoranza: articolo 81, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 82, paragrafo 1, lettera a), punto ii). Ai fini degli interessi di minoranza e degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 emessi dalle filiazioni, le filiazioni i cui strumenti possono essere ammissibili sono enti o imprese soggetti ai requisiti del CRR in virtù della legislazione nazionale applicabile. |
040 |
AMBITO DEI DATI: INTEGRALMENTE CONSOLIDATO SU BASE INDIVIDUALE (SF), O PaRZIALMENTE CONSOLIDATO SU BASE INDIVIDUALE (SP) Inserire “SF” per le singole filiazioni consolidate integralmente. Inserire “SP” per le singole filiazioni consolidate parzialmente. |
050 |
CODICE DEL PAESE Gli enti segnalano il codice a due lettere che identifica il paese conformemente alla norma ISO 3166-2. |
060 |
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (%) Questa percentuale è riferita alla quota effettiva di capitale detenuta dall'impresa madre nelle filiazioni. In caso di pieno consolidamento di una filiazione diretta, la quota effettiva è ad esempio del 70 %. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punto 16, del CRR, la quota di partecipazione in una filiazione di una filiazione da segnalare è il risultato della moltiplicazione delle quote delle filiazioni in questione. |
070-240 |
INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CUI SI APPLICANO I REQUISITI DI FONDI PROPRI La sezione relativa alle informazioni dettagliate (colonne da 070 a 240) contiene informazioni riguardanti unicamente i soggetti e i sottogruppi che, essendo inclusi nel consolidamento (parte uno, titolo II, capo 2, del CRR), sono effettivamente soggetti a requisiti di solvibilità ai sensi del CRR o di disposizioni almeno equivalenti alle norme di Basilea (cioè quelli per cui è indicato “sì” nella colonna 030). Sono segnalate informazioni riguardanti tutti i singoli enti di un gruppo consolidato ai quali si applicano requisiti di fondi propri, indipendentemente dal luogo in cui sono situati. Le informazioni riportate in questa parte sono conformi alle norme locali sulla solvibilità del luogo in cui l'ente opera (per questo modello, quindi, non è necessario effettuare un doppio calcolo su base individuale conformemente alle regole dell'ente impresa madre). Nei casi in cui le norme locali sulla solvibilità siano diverse dal CRR e non esista una ripartizione analoga, le informazioni sono integrate qualora siano disponibili dati nella rispettiva granularità. Questa parte del modello è pertanto strutturata come modello fattuale che riassume i calcoli eseguiti dai singoli enti di un gruppo, tenuto conto del fatto che alcuni di tali enti possono essere soggetti a norme di solvibilità diverse. Segnalazione delle spese fisse generali delle imprese di investimento Nel calcolo del coefficiente di capitale ai sensi degli articoli 95, 96, 97 e 98 del CRR le imprese di investimento includono i requisiti di fondi propri relativi alle spese fisse generali. La parte dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio relativa alle spese fisse generali è segnalata nella colonna 100 della parte 2 di questo modello. |
070 |
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO È riportata la somma delle colonne da 080 a 110. |
080 |
RISCHIO DI CREDITO, RISCHIO DI CONTROPARTE, RISCHIO DI DILUIZIONE, OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE E RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA L'importo da segnalare in questa colonna è la somma degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, uguali o equivalenti a quelli da indicare nella riga 040 “IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER RISCHIO DI CREDITO, RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI DILUIZIONE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE”, e degli importi dei requisiti di fondi propri uguali o equivalenti a quelli da indicare nella riga 490 “IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA” del modello CA2. |
090 |
RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI L'importo da segnalare in questa colonna è l'importo dei requisiti di fondi propri uguali o equivalenti a quelli da indicare nella riga 520 “IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AI RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI” del modello CA2. |
100 |
RISCHIO OPERATIVO L'importo da segnalare in questa colonna è l'importo dell'esposizione al rischio uguale o equivalente a quello da indicare nella riga 590 “IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO OPERATIVO (OpR)” del modello CA2. Le spese fisse generali sono incluse in questa colonna, compresa la riga 630 “IMPORTO AGGIUNTIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DOVUTO ALLE SPESE FISSE GENERALI” del modello CA2. |
110 |
ALTRI IMPORTI DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO L'importo da segnalare in questa colonna sono gli importi delle esposizioni ai rischi non elencati specificamente nelle voci precedenti. È la somma degli importi delle righe 640, 680 e 690 del modello CA2. |
120-240 |
INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUI FONDI PROPRI RILEVANTI AI FINI DELLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO Le informazioni segnalate nelle colonne che seguono sono conformi alle norme locali di solvibilità del luogo in cui opera il soggetto o il sottogruppo. |
120 |
FONDI PROPRI L'importo da segnalare in questa colonna è l'importo dei fondi propri uguali o equivalenti a quelli da segnalare nella riga 010 “FONDI PROPRI” del modello CA1. |
130 |
DI CUI: FONDI PROPRI AMMISSIBILI Articolo 82 del CRR. Questa colonna è compilata soltanto per le filiazioni segnalate su base individuale e integralmente consolidate che sono enti. Nel caso di dette filiazioni sono partecipazioni qualificate gli strumenti (più i relativi utili non distribuiti, le riserve sovrapprezzo azioni e altre riserve) posseduti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi del CRR. L'importo da segnalare comprende gli effetti di qualsiasi disposizione transitoria ed è l'importo ammissibile alla data di riferimento per le segnalazioni. |
140 |
RELATIVI STRUMENTI DI FONDI PROPRI, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI, RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI E ALTRE RISERVE Articolo 87, paragrafo 1, lettera b), del CRR. |
150 |
CAPITALE DI CLASSE 1 TOTALE Articolo 25 del CRR. |
160 |
DI CUI: CAPITALE DI CLASSE 1 AMMISSIBILE Articolo 82 del CRR. Questa colonna è compilata soltanto per le filiazioni segnalate su base individuale e integralmente consolidate che sono enti. Nel caso di dette filiazioni sono partecipazioni qualificate gli strumenti (più i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo azioni) posseduti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi del CRR. L'importo da segnalare comprende gli effetti di qualsiasi disposizione transitoria ed è l'importo ammissibile alla data di riferimento per le segnalazioni. |
170 |
RELATIVI STRUMENTI DI CAPITALE DI CLASSE 1, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI E RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI Articolo 85, paragrafo 1, lettera b), del CRR. |
180 |
CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 Articolo 50 del CRR. |
190 |
DI CUI: INTERESSI DI MINORANZA Articolo 81 del CRR. Questa colonna è compilata soltanto per le filiazioni integralmente consolidate che sono enti, escluse le filiazioni di cui all'articolo 84, paragrafo 3, del CRR. Ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 2, ciascuna filiazione è considerata su base subconsolidata ai fini di tutti i calcoli previsti dall'articolo 84 del CRR, ove pertinente; diversamente, è considerata su base individuale. Ai fini del CRR e del presente modello, nel caso di dette filiazioni sono interessi di minoranza gli strumenti di capitale primario di classe 1 (più i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo azioni) posseduti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi del CRR. L'importo da segnalare comprende gli effetti di qualsiasi disposizione transitoria ed è l'importo ammissibile alla data di riferimento per le segnalazioni. |
200 |
RELATIVI STRUMENTI DI FONDI PROPRI, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI, RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI E ALTRE RISERVE Articolo 84, paragrafo 1, lettera b), del CRR. |
210 |
CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 Articolo 61 del CRR. |
220 |
DI CUI: CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 AMMISSIBILE Articoli 82 e 83 del CRR. Questa colonna è compilata soltanto per le filiazioni segnalate su base individuale e integralmente consolidate che sono enti, escluse le filiazioni di cui all'articolo 85, paragrafo 2, del CRR. Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 2, ciascuna filiazione è considerata su base subconsolidata ai fini di tutti i calcoli previsti dall'articolo 85 del CRR, ove pertinente; diversamente, è considerata su base individuale. Ai fini del CRR e del presente modello, nel caso di dette filiazioni sono interessi di minoranza gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (più i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo azioni) posseduti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi del CRR. L'importo da segnalare comprende gli effetti di qualsiasi disposizione transitoria ed è l'importo ammissibile alla data di riferimento per le segnalazioni. |
230 |
CAPITALE DI CLASSE 2 Articolo 71 del CRR. |
240 |
DI CUI: CAPITALE DI CLASSE 2 AMMISSIBILE Articoli 82 e 83 del CRR. Questa colonna è compilata soltanto per le filiazioni segnalate su base individuale e integralmente consolidate che sono enti, escluse le filiazioni di cui all'articolo 87, paragrafo 2, del CRR. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, ciascuna filiazione è considerata su base subconsolidata ai fini di tutti i calcoli previsti dall'articolo 87 del CRR, ove pertinente; diversamente, è considerata su base individuale. Ai fini del CRR e del presente modello, nel caso di dette filiazioni sono interessi di minoranza gli strumenti di capitale di classe 2 (più i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo azioni) posseduti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi del CRR. L'importo da segnalare comprende gli effetti di qualsiasi disposizione transitoria, cioè deve essere l'importo ammissibile alla data di riferimento per le segnalazioni. |
250-400 |
INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DEI SOGGETTI ALLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO |
250-290 |
CONTRIBUTO AI RISCHI Le informazioni segnalate nelle colonne che seguono sono conformi alle norme di solvibilità applicabili all'ente segnalante. |
250 |
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO È riportata la somma delle colonne da 260 a 290. |
260 |
RISCHIO DI CREDITO, RISCHIO DI CONTROPARTE, RISCHIO DI DILUIZIONE, OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE E RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA L'importo da segnalare sono gli importi ponderati per il rischio del rischio di credito e i requisiti di fondi propri del rischio di regolamento/consegna ai sensi del CRR, escluso qualsiasi importo correlato a operazioni con altri soggetti incluso nel calcolo del coefficiente di solvibilità consolidato a livello di gruppo. |
270 |
RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI Gli importi delle esposizioni al rischio per i rischi di mercato devono essere calcolati a livello di ciascun soggetto conformemente al CRR. I soggetti segnalano il contributo agli importi complessivi di esposizione al rischio per i rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci del gruppo. La somma degli importi qui segnalata corrisponde all'importo della riga 520 “IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO PER I RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI” della segnalazione consolidata. |
280 |
RISCHIO OPERATIVO Nel caso dei metodi avanzati di misurazione, gli importi delle esposizioni al rischio segnalati per il rischio operativo sono comprensivi dell'effetto della diversificazione. Questa colonna comprende le spese fisse generali. |
290 |
ALTRI IMPORTI DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO L'importo da segnalare in questa colonna sono gli importi delle esposizioni ai rischi non elencati specificamente nelle voci precedenti. |
300-400 |
CONTRIBUTO AI FONDI PROPRI Questa parte del modello non mira a imporre agli enti di eseguire un calcolo completo del coefficiente di capitale totale a livello di ciascun soggetto. Le colonne da 300 a 350 sono compilate in riferimento ai soggetti consolidati che contribuiscono ai fondi propri mediante interessi di minoranza, mentre le colonne da 360 a 400 sono compilate da tutti gli altri soggetti consolidati che contribuiscono ai fondi propri consolidati. In questa colonna non sono inclusi i fondi propri apportati a un soggetto dagli altri soggetti compresi nello stesso ambito del soggetto segnalante; è segnalato soltanto il contributo netto ai fondi propri del gruppo, ossia principalmente i fondi propri raccolti presso terzi e le riserve accumulate. Le informazioni segnalate nelle colonne che seguono sono conformi alle norme di solvibilità applicabili all'ente segnalante. |
300-350 |
FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEI FONDI PROPRI CONSOLIDATI L'importo da segnalare come “FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEI FONDI PROPRI CONSOLIDATI” è l'importo ricavato dalla parte due, titolo II, del CRR, esclusi i fondi apportati da altri soggetti del gruppo. |
300 |
FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEI FONDI PROPRI CONSOLIDATI Articolo 87 del CRR. |
310 |
STRUMENTI DI CLASSE 1 AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE DI CLASSE 1 CONSOLIDATO Articolo 85 del CRR. |
320 |
INTERESSI DI MINORANZA INCLUSI NEL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 CONSOLIDATO Articolo 84 del CRR. L'importo da segnalare è l'importo degli interessi di minoranza della filiazione incluso nel capitale primario di classe 1 consolidato conformemente al CRR. |
330 |
STRUMENTI DI CLASSE 1 AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 CONSOLIDATO Articolo 86 del CRR. L'importo da segnalare è l'importo del capitale di classe 1 ammissibile della filiazione incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato conformemente al CRR. |
340 |
STRUMENTI DI FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE DI CLASSE 2 CONSOLIDATO Articolo 89 del CRR. L'importo da segnalare è l'importo dei fondi propri ammissibili della filiazione incluso nel capitale di classe 2 consolidato conformemente al CRR. |
350 |
VOCE PER MEMORIA: AVVIAMENTO (-)/(+) AVVIAMENTO NEGATIVO |
360-400 |
FONDI PROPRI CONSOLIDATI Articolo 18 del CRR. L'importo da segnalare come “FONDI PROPRI CONSOLIDATI” è l'importo ricavato dal bilancio, esclusi i fondi apportati da altri soggetti del gruppo. |
360 |
FONDI PROPRI CONSOLIDATI |
370 |
DI CUI: CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 |
380 |
DI CUI: CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 |
390 |
DI CUI: CONTRIBUTI AL RISULTATO CONSOLIDATO L'importo da segnalare è il contributo di ciascun soggetto al risultato consolidato — profitto o perdita (-) — che comprende i risultati attribuibili agli interessi di minoranza. |
400 |
DI CUI: (-) AVVIAMENTO/(+) AVVIAMENTO NEGATIVO L'importo da segnalare in questa riga è l'avviamento o l'avviamento negativo del soggetto segnalante rispetto alla filiazione. |
410-480 |
RISERVE DI CAPITALE La struttura della segnalazione delle riserve di capitale nel modello GS ricalca la struttura generale del modello CA4 e utilizza i medesimi concetti di segnalazione. Per indicare le riserve di capitale nel modello GS, gli importi pertinenti sono segnalati conformemente al calcolo dei requisiti delle riserve, cioè secondo le rispettive modalità di calcolo (a livello consolidato, subconsolidato o individuale). |
410 |
REQUISITO COMBINATO DI RISERVA DI CAPITALE Articolo 128, primo comma, punto 2, della CRD. |
420 |
RISERVA DI CONSERVAZIONE DEL CAPITALE Articolo 128, primo comma, punto 1, e articolo 129 della CRD. Conformemente all'articolo 129, paragrafo 1, la riserva di conservazione del capitale è un importo aggiuntivo del capitale primario di classe 1. Dato che il coefficiente della riserva di conservazione del capitale del 2,5 % è fisso, in questa cella è segnalato un importo. |
430 |
RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA SPECIFICA DELL'ENTE Articolo 128, primo comma, punto 7, articolo 130 e articoli da 135 a 140 della CRD. In questa cella è segnalato l'importo effettivo della riserva anticiclica. |
440 |
RISERVA DI CONSERVAZIONE DOVUTA AL RISCHIO MACROPRUDENZIALE O SISTEMICO INDIVIDUATO A LIVELLO DI UNO STATO MEMBRO Articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del CRR. In questa cella è segnalato l'importo della riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro che può essere richiesta conformemente all'articolo 458 del CRR, in aggiunta alla riserva di conservazione del capitale. |
450 |
RISERVA DI CAPITALE A FRONTE DEL RISCHIO SISTEMICO Articoli 133 e 134 della CRD. In questa cella è segnalato l'importo della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico. |
460 |
RISERVA DEGLI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA Articolo 128, primo comma, punto 4, della CRD. In questa cella è segnalato l'importo della riserva degli enti a rilevanza sistemica. |
470 |
RISERVA DEGLI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA A LIVELLO GLOBALE Articolo 131 della CRD. In questa cella è segnalato l'importo della riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale. |
480 |
RISERVA DI ALTRI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA Articolo 131 della CRD. In questa cella è segnalato l'importo della riserva di altri enti a rilevanza sistemica. |
3. MODELLI DEL RISCHIO DI CREDITO
3.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
37. |
Per quanto riguarda il rischio di credito sono previsti gruppi di modelli differenziati per il metodo standardizzato e per il metodo basato sui modelli interni (IRB). Si devono inoltre utilizzare modelli distinti in base alla ripartizione geografica delle posizioni soggette al rischio di credito in caso di superamento della soglia applicabile ai sensi dell'articolo 5, lettera a), punto 4. |
3.1.1. Segnalazione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetto di sostituzione
38. |
L'articolo 235 del CRR descrive la procedura per calcolare l'esposizione pienamente garantita da una protezione di tipo personale. |
39. |
L'articolo 236 del CRR descrive la procedura per calcolare l'esposizione pienamente garantita da una protezione di tipo personale in caso di protezione completa/protezione parziale — stesso rango (seniority). |
40. |
Gli articoli 196, 197 e 200 del CRR disciplinano la protezione del credito di tipo reale. |
41. |
Le esposizioni verso debitori (controparti dirette) e verso fornitori di protezioni assegnati alla stessa classe di esposizioni sono segnalate sia come flusso che come deflusso relativamente alla stessa classe di esposizioni. |
42. |
Il tipo di esposizione non cambia per effetto della protezione del credito di tipo personale. |
43. |
Se un'esposizione è garantita da una protezione del credito di tipo personale, la parte garantita è assegnata, ad esempio, come deflusso nella classe di esposizioni del debitore e come afflusso nella classe di esposizioni del fornitore della protezione. Tuttavia, il tipo di esposizione non cambia al variare della classe di esposizioni. |
44. |
L'effetto di sostituzione nel quadro di segnalazione COREP tiene conto del trattamento della ponderazione del rischio effettivamente applicabile alla parte garantita dell'esposizione. Pertanto, la parte garantita dell'esposizione è ponderata per il rischio secondo il metodo standardizzato ed è segnalata nel modello CR SA. |
3.1.2. Segnalazione del rischio di controparte
45. |
Le esposizioni che derivano dalle posizioni su rischio di controparte sono segnalate nei modelli CR SA o CR IRB, indipendentemente dal fatto che siano elementi del portafoglio bancario o del portafoglio di negoziazione. |
3.2. C 07.00 — RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO STANDARDIZZATO APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR SA)
3.2.1. Osservazioni di carattere generale
46. |
I modelli CR SA contengono le informazioni necessarie per calcolare i requisiti di fondi propri relativi al rischio di credito secondo il metodo standardizzato. In particolare, forniscono informazioni dettagliate:
|
3.2.2. Ambito di applicazione del modello CR SA
47. |
Ai sensi dell'articolo 112 del CRR, per calcolare i requisiti di fondi propri ciascuna esposizione in base al metodo standardizzato è assegnata a una delle sedici classi di esposizioni secondo il metodo standardizzato. |
48. |
Le informazioni contenute nel modello CR SA sono richieste sia per le classi di esposizioni complessive sia singolarmente per ciascuna delle classi di esposizioni stabilite ai fini del metodo standardizzato. Gli importi complessivi e le informazioni di ciascuna classe di esposizioni sono segnalati in una dimensione separata. |
49. |
Non rientrano, tuttavia, nell'ambito di applicazione del modello CR SA i seguenti elementi:
|
50. |
L'ambito di applicazione del modello CR SA comprende i seguenti requisiti di fondi propri:
|
51. |
Il modello vale per tutte le esposizioni per le quali i requisiti di fondi propri sono calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, del CRR in combinato disposto con la parte 3, titolo II, capi 4 e 6, del CRR. Anche gli enti che applicano l'articolo 94, paragrafo 1, del CRR devono segnalare in questo modello le proprie posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione se calcolano i relativi requisiti di fondi propri conformemente alla parte 3, titolo II, capo 2, del CRR (parte 3, titolo II, capi 2 e 6, e titolo V del CRR). Il modello fornisce, quindi, non solo informazioni dettagliate sul tipo di esposizione (ad esempio elementi in/fuori bilancio), ma anche informazioni sull'assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio nell'ambito della rispettiva classe di esposizioni. |
52. |
Il modello CR SA contiene altresì voci per memoria, nelle righe da 290 a 320, per raccogliere ulteriori informazioni relativamente alle esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili e alle esposizioni in stato di default. |
53. |
Queste voci per memoria sono compilate solamente per le seguenti classi di esposizioni:
|
54. |
La segnalazione delle voci per memoria non ha effetti sul calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle classi di esposizioni di cui all'articolo 112, lettere da a) a c) e da f) ad h), del CRR, né delle classi di esposizioni di cui all'articolo 112, lettere i) e j), del CRR segnalate nel modello CR SA. |
55. |
Le righe per memoria forniscono ulteriori informazioni sulla struttura del debitore delle classi di esposizioni “in stato di default” o “garantite da beni immobili”. Le esposizioni sono segnalate in queste righe laddove i debitori sarebbero altrimenti stati segnalati nelle classi di esposizioni verso “amministrazioni centrali o banche centrali”, “amministrazioni regionali o autorità locali”, “organismi del settore pubblico”, “enti”, “imprese” e “al dettaglio” del modello CR SA, se tali esposizioni non fossero state assegnate alle classi di esposizioni “in stato di default” o “garantite da beni immobili”. Tuttavia, i dati segnalati sono gli stessi utilizzati per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nelle classi di esposizioni “in stato di default” o “garantire da beni immobili”. |
56. |
Ad esempio, nel caso di un'esposizione con importi delle esposizioni al rischio calcolati conformemente all'articolo 127 del CRR e rettifiche di valore inferiori al 20 %, queste informazioni sono segnalate come totale alla riga 320 del modello CR SA e nella classe di esposizioni “in stato di default”. Se la stessa esposizione, prima dello stato di default, era verso un ente, tale informazione è riportata anche nella riga 320 della classe di esposizioni “enti”. |
3.2.3. Assegnazione di esposizioni alle classi di esposizioni secondo il metodo standardizzato
57. |
Per garantire un'assegnazione uniforme delle esposizioni alle differenti classi di esposizioni stabilite dall'articolo 112 del CRR, si applica il metodo sequenziale illustrato di seguito:
|
58. |
Alla classificazione dell'esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione nelle differenti classi di esposizioni (prima fase) si applicano i criteri indicati di seguito, fatta salva la successiva riassegnazione dovuta all'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione o fatto salvo il trattamento (ponderazione del rischio) che ciascuna esposizione riceve nella classe di esposizioni alla quale è stata assegnata. |
59. |
Ai fini della classificazione dell'esposizione originaria prima dell'applicazione del fattore di conversione nella prima fase non si tiene conto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito associate all'esposizione (si rileva che tali tecniche sono prese in considerazione esplicitamente nella seconda fase), a meno che un effetto di protezione non costituisca un elemento intrinseco della definizione di una classe di esposizioni, come nel caso della classe di cui all'articolo 112, lettera i), del CRR (esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili). |
60. |
L'articolo 112 del CRR non stabilisce criteri per la separazione delle classi di esposizioni, con la possibile conseguenza che, in assenza di indicazioni sulla priorità dei criteri di valutazione da applicare ai fini della classificazione, un'esposizione può potenzialmente essere classificata in classi di esposizioni diverse. Il caso più evidente si pone tra le esposizioni verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine (articolo 112, lettera n), del CRR) e le esposizioni verso enti (articolo 112, lettera f), del CRR)/esposizioni verso imprese (articolo 112, lettera g), del CRR). Al riguardo è chiaro che il CRR fornisce un'implicita indicazione delle priorità, poiché si valuterà dapprima se una data esposizione può essere assegnata alle esposizioni a breve termine verso enti e imprese, e soltanto dopo si effettuerà la stessa valutazione per le esposizioni verso enti e per le esposizioni verso imprese. È ovvio che, altrimenti, nessuna esposizione potrà mai essere assegnata alla classe di esposizioni citata nell'articolo 112, lettera n), del CRR. Questo esempio è solo uno dei casi più evidenti che si possono verificare, non l'unico. È opportuno rilevare che per stabilire le classi di esposizioni secondo il metodo standardizzato si applicano criteri diversi (categorizzazione degli enti, condizioni dell'esposizione, status di scaduto, eccetera), e questo è il motivo fondamentale per non separare i raggruppamenti. |
61. |
Per garantire l'omogeneità e la comparabilità delle segnalazioni è necessario specificare la priorità dei criteri di valutazione per l'assegnazione alle singole classi di esposizioni dell'esposizione originaria prima dell'applicazione del fattore di conversione, fatto salvo il trattamento specifico (ponderazione del rischio) che ogni singola esposizione riceve nell'ambito della classe alla quale è stata assegnata. I criteri di attribuzione di priorità presentati infra sotto forma di albero decisionale si basano sulla valutazione delle condizioni previste esplicitamente dal CRR per assegnare un'esposizione a una determinata classe e, laddove tali condizioni siano soddisfatte, su qualsiasi decisione dell'ente segnalante o dell'autorità di vigilanza in merito all'applicabilità di determinate classi di esposizioni. In tal modo il risultato del processo di assegnazione delle esposizioni a fini di segnalazione sarebbe conforme alle disposizioni del CRR. Ciò non impedisce agli enti di avvalersi di altre procedure di assegnazione, interne, che possono essere anch'esse conformi a tutte le pertinenti disposizioni del CRR e alle relative interpretazioni emesse in sedi competenti. |
62. |
Nella classifica di valutazione dell'albero decisionale è attribuita priorità a una classe di esposizioni rispetto alle altre (cioè si valuta dapprima se un'esposizione può essere assegnata alla classe individuata, fatto salvo il risultato della valutazione) qualora sussista la possibilità che, altrimenti, alla classe in questione non sia assegnata alcuna esposizione. Ciò si verificherebbe se, in assenza di criteri di attribuzione di priorità, una classe di esposizioni diventasse un sottoinsieme di altre classi. Pertanto, i criteri raffigurati graficamente nel seguente albero decisionale dovrebbero operare secondo un processo sequenziale. |
63. |
In considerazione di quanto precede, la classifica di valutazione dell'albero decisionale riportato in appresso è la seguente:
|
64. |
Nelle esposizioni sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento collettivo e in caso di ricorso al metodo del look-through (articolo 132, paragrafi da 3 a 5, del CRR) si prendono in considerazione le singole esposizioni sottostanti, classificandole nella corrispondente riga della ponderazione del rischio in base al trattamento loro riservato, ma tutte queste singole esposizioni sono classificate nella classe delle esposizioni sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento collettivo. |
65. |
Nel caso dei derivati su crediti di tipo “nth-to-default” di cui all'articolo 134, paragrafo 6, del CRR, se provvisti di rating tali strumenti sono classificati direttamente come posizioni verso la cartolarizzazione; se, invece, sono privi di rating, sono inclusi nella classe di esposizioni “altre posizioni”. In quest'ultimo caso l'importo nominale del contratto è segnalato come esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione nella riga degli “altri fattori di ponderazione del rischio” (il fattore di ponderazione del rischio applicato è quello specificato nella somma riportata ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 6, del CRR). |
66. |
In una seconda fase, le esposizioni sono riassegnate alla classe di esposizioni del fornitore della protezione a seguito dell'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione. ALBERO DECISIONALE PER L'ASSEGNAZIONE DELL'ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE ALLE CLASSI DI ESPOSIZIONI SECONDO IL METODO STANDARDIZZATO CONFORMEMENTE AL CRR
|
3.2.4. Chiarimenti dell'ambito di applicazione di alcune classi di esposizioni specifiche citate nell'articolo 112 del CRR
3.2.4.1. Classe di esposizioni “Enti”
67. |
Le esposizioni infragruppo ai sensi dell'articolo 113, paragrafi 6 e 7, del CRR sono segnalate con le modalità indicate di seguito. |
68. |
Le esposizioni che soddisfano i requisiti dell'articolo 113, paragrafo 7, del CRR sono segnalate nella rispettiva classe di esposizioni nella quale sarebbero segnalate se non fossero esposizioni infragruppo. |
69. |
Ai sensi dell'articolo 113, paragrafi 6 e 7, del CRR “un ente può, subordinatamente alla preventiva approvazione delle autorità competenti, decidere di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle esposizioni dell'ente verso una controparte che sia sua impresa madre, sua filiazione o filiazione della sua impresa madre, o un'impresa legata da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE”. Ciò significa che le controparti infragruppo non sono necessariamente enti, bensì anche imprese assegnate ad altre classi di esposizioni, ad esempio imprese strumentali o imprese di cui all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE. Pertanto le esposizioni infragruppo sono segnalate nella classe di esposizioni corrispondente. |
3.2.4.2. Classe di esposizioni “Obbligazioni garantite”
70. |
Le esposizioni secondo il metodo standardizzato sono assegnate alla classe di esposizioni “obbligazioni garantite” con le modalità indicate di seguito. |
71. |
Le obbligazioni definite nell'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 129, paragrafi 1 e 2, del CRR per poter essere classificate nella classe di esposizioni “obbligazioni garantite”. L'adempimento di detti requisiti deve essere verificato in ciascun caso. Tuttavia, anche le obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE emesse prima del 31 dicembre 2007 sono assegnate alla classe di esposizioni “obbligazioni garantite” in virtù dell'articolo 129, paragrafo 6, del CRR. |
3.2.4.3. Classe di esposizioni “Organismi di investimento collettivo”
72. |
Laddove ci si avvalga della possibilità prevista dall'articolo 132, paragrafo 5, del CRR, le esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC sono segnalate come elementi in bilancio ai sensi dell'articolo 111, paragrafo 1, frase 1, del CRR. |
3.2.5. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Colonna |
|||||
010 |
ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE Valore dell'esposizione senza tener conto delle rettifiche di valore e degli accantonamenti, dei fattori di conversione e dell'effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito; valgono le seguenti precisazioni derivanti dall'articolo 111, paragrafo 2, del CRR. Per gli strumenti derivati, le operazioni di vendita con patto di riacquisto, le operazioni di concessione o assunzione di titoli o di merci in prestito, le operazioni con regolamento a lungo termine e i finanziamenti con margini soggetti alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR o all'articolo 92, paragrafo 3, lettera f), del CRR, l'esposizione originaria corrisponde al valore dell'esposizione per il rischio di controparte calcolato secondo i metodi previsti dalla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR. Ai valori dell'esposizione per i contratti di leasing si applica l'articolo 134, paragrafo 7, del CRR. In caso di compensazione in bilancio di cui all'articolo 219 del CRR, i valori dell'esposizione sono segnalati conformemente alle garanzie in contante ricevute. In caso di accordi quadro di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto e/o operazioni di concessione o assunzione di titoli o di merci in prestito e/o altre operazioni correlate ai mercati finanziari soggette alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR, l'effetto della protezione del credito di tipo reale sotto forma di accordi quadro di compensazione ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 4, del CRR è indicato nella colonna 010. Pertanto, in caso di accordi quadro di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto cui si applicano le disposizioni della parte tre, titolo II, capo 6, del CRR, il valore di E* calcolato conformemente agli articoli 220 e 221 del CRR è segnalato nella colonna 010 del modello CR SA. |
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030 |
(-) Rettifiche di valore e accantonamenti associati all'esposizione originaria Articoli 24 e 110 del CRR. Rettifiche di valore e accantonamenti per perdite su crediti conformemente alla disciplina contabile alla quale è soggetto l'ente segnalante. |
||||
040 |
Esposizione al netto delle rettifiche di valore e degli accantonamenti Somma delle colonne 010 e 030. |
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050 — 100 |
TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE Tecniche di attenuazione del rischio di credito così come definite nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 57, del CRR che riducono il rischio di credito di un'esposizione o di esposizioni mediante la sostituzione delle esposizioni definita infra alla voce “Sostituzione dell'esposizione dovuta all'attenuazione del rischio di credito”. Se una garanzia reale influisce sul valore dell'esposizione (ad esempio se è utilizzata per le tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione), il suo importo è limitato al valore dell'esposizione. Gli elementi da segnalare in questa riga sono:
Cfr. anche le istruzioni relative al punto 4.1.1. |
||||
050 — 060 |
Protezione del credito di tipo personale: valori corretti (GA) Articolo 235 del CRR. L'articolo 239, paragrafo 3, del CRR definisce la rettifica di valore GA di una protezione del credito di tipo personale. |
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050 |
Garanzie
|
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060 |
Derivati su crediti Articolo 204 del CRR. |
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070 — 080 |
Protezione del credito di tipo reale Queste colonne riguardano la protezione del credito di tipo reale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 58, del CRR e agli articoli 196, 197 e 200 del CRR. Gli importi non comprendono gli accordi quadro di compensazione (già compresi nell'esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione). Le credit linked note e le posizioni di compensazione in bilancio risultanti da accordi di compensazione in bilancio ammissibili ai sensi degli articoli 218 e 219 del CRR sono trattate come garanzie in contante. |
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070 |
Garanzia reale finanziaria: metodo semplificato Articolo 222, paragrafi 1 e 2, del CRR. |
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080 |
Altra protezione del credito di tipo reale Articolo 232 del CRR. |
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090 — 100 |
SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO Articolo 222, paragrafo 3, articolo 235, paragrafi 1 e 2, e articolo 236 del CRR. I deflussi corrispondono alla parte garantita dell'esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione che è dedotta dalla classe di esposizioni del debitore e successivamente assegnata alla classe di esposizioni del fornitore della protezione. Questo importo è considerato un afflusso nella classe di esposizioni del fornitore della protezione. Sono segnalati qui anche gli afflussi e i deflussi all'interno delle stesse classi di esposizioni. Si tiene conto delle esposizioni derivanti da eventuali afflussi e deflussi da e verso altri modelli. |
||||
110 |
ESPOSIZIONE NETTA DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE Importo dell'esposizione al netto delle rettifiche di valore, tenuto conto dei deflussi e degli afflussi dovuti alle TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE. |
||||
120 — 140 |
TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE: PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE, METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE Articoli 223, 224, 225, 226, 227 e 228 del CRR. Comprende anche le credit linked note (articolo 218 del CRR). Le credit linked note e le posizioni di compensazione in bilancio risultanti da accordi di compensazione in bilancio ammissibili ai sensi degli articoli 218 e 219 del CRR sono trattate come garanzie in contante. L'effetto della costituzione di garanzia del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie applicato a un'esposizione garantita da una garanzia reale finanziaria ammissibile è calcolato conformemente agli articoli 223, 224, 225, 226, 227 e 228 del CRR. |
||||
120 |
Rettifica dell'esposizione per volatilità Articolo 223, paragrafi 2 e 3, del CRR. L'importo da segnalare è dato dall'impatto della rettifica per volatilità del valore dell'esposizione (Eva-E) = E*He. |
||||
130 |
(-) Garanzia reale finanziaria: valore corretto (Cvam) Articolo 239, paragrafo 2, del CRR. Nel caso delle operazioni interne al portafoglio di negoziazione, sono comprese le garanzie reali finanziarie e le merci ammissibili come esposizioni nel portafoglio di negoziazione conformemente all'articolo 299, paragrafo 2, lettere da c) a f), del CRR. L'importo da segnalare corrisponde a: Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*). Per la definizione di C, Hc, Hfx, t, T e t* si rimanda alla parte tre, titolo II, capo 4, sezioni 4 e 5, del CRR. |
||||
140 |
(-) di cui: rettifiche per volatilità e in funzione della durata Articolo 223, paragrafo 1, del CRR e articolo 239, paragrafo 2, del CRR. L'importo da segnalare è l'impatto combinato delle rettifiche per volatilità e in funzione della durata (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], dove l'impatto delle rettifiche per volatilità è (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] e l'impatto delle rettifiche in funzione della durata è (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1]. |
||||
150 |
Valore dell'esposizione corretto integralmente (E*) Articolo 220, paragrafo 4, articolo 223, paragrafi da 2 a 5, e articolo 228, paragrafo 1, del CRR. |
||||
160 — 190 |
Ripartizione per fattori di conversione del valore dell'esposizione corretta integralmente degli elementi fuori bilancio Articolo 111, paragrafo 1, e articolo 4, paragrafo 1, punto 56, del CRR. Cfr. anche articolo 222, paragrafo 3, e articolo 228, paragrafo 1, del CRR. |
||||
200 |
Valore dell'esposizione Parte tre, titolo II, capo 4, sezione 4, del CRR. Valore dell'esposizione, tenuto conto delle rettifiche di valore, di tutte le attenuazioni del rischio di credito e dei fattori di conversione del credito, da attribuire ai fattori di ponderazione del rischio ai sensi dell'articolo 113 e della parte tre, titolo II, capo 2, sezione 2, del CRR. |
||||
210 |
di cui: derivante dal rischio di controparte Per gli strumenti derivati, le operazioni di vendita con patto di riacquisto, le operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito, le operazioni con regolamento a lungo termine e i finanziamenti con margini soggetti alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR, valore dell'esposizione per il rischio di controparte calcolato secondo i metodi previsti dalla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni 2, 3, 4 e 5, del CRR. |
||||
215 |
Importo delle esposizioni ponderato per il rischio prima dell'applicazione del fattore di sostegno alle PMI Articolo 113, paragrafi da 1 a 5, del CRR senza tener conto del fattore di sostegno alle PMI ai sensi dell'articolo 501 del CRR. |
||||
220 |
Importo delle esposizioni ponderato per il rischio dopo l'applicazione del fattore di sostegno alle PMI Articolo 113, paragrafi da 1 a 5, del CRR tenuto conto del fattore di sostegno alle PMI ai sensi dell'articolo 500 del CRR. |
||||
230 |
di cui: con una valutazione del merito di credito effettuata da un'ECAI prescelta |
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240 |
di cui: con una valutazione del merito di credito derivata dall'amministrazione centrale |
Riga |
Istruzioni |
010 |
Esposizioni totali |
020 |
di cui: PMI In questa riga sono segnalate tutte le esposizioni verso PMI. |
030 |
di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI In questa riga sono segnalate soltanto le esposizioni che soddisfano i requisiti dell'articolo 501 del CRR. |
040 |
di cui: garantite da ipoteche sui beni immobili — immobili residenziali Articolo 125 del CRR. Segnalate soltanto nella classe di esposizioni “garantite da ipoteche su beni immobili”. |
050 |
di cui: esposizioni nell'ambito dell'utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato Esposizioni trattate conformemente all'articolo 150, paragrafo 1, del CRR. |
060 |
di cui: esposizioni in base al metodo standardizzato con autorizzazione preventiva delle autorità di vigilanza ad applicare il metodo IRB in maniera sequenziale Esposizioni trattate conformemente all'articolo 148, paragrafo 1, del CRR. |
070 — 130 |
RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE Le posizioni del “portafoglio bancario” dell'ente segnalante sono ripartite sulla base dei criteri indicati sotto, distinguendo tra: esposizioni in bilancio soggette al rischio di credito, esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito ed esposizioni soggette al rischio di controparte. Le posizioni dell'ente segnalante relative al rischio di controparte interne al “portafoglio di negoziazione”, di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera f), e all'articolo 299, paragrafo 2, del CRR, sono assegnate alle esposizioni soggette al rischio di controparte. Anche gli enti che applicano l'articolo 94, paragrafo 1, del CRR ripartiscono le posizioni interne al “portafoglio di negoziazione” sulla base dei criteri indicati sotto, distinguendo tra esposizioni in bilancio soggette al rischio di credito, esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito ed esposizioni soggette al rischio di controparte. |
070 |
Esposizioni in bilancio soggette al rischio di credito Attività di cui all'articolo 24 del CRR non comprese in altra categoria. Le esposizioni che costituiscono elementi in bilancio e sono comprese come operazioni di finanziamento tramite titoli o come derivati e operazioni con regolamento a lungo termine, o che derivano da accordi di compensazione contrattuale tra prodotti differenti sono segnalate nelle righe 090, 110 e 130 e pertanto non sono incluse in questa riga. Le operazioni con regolamento non contestuale ai sensi dell'articolo 379, paragrafo 1, del CRR (se non dedotte) non costituiscono elementi in bilancio, ma sono comunque segnalate in questa riga. Le esposizioni derivanti da attività costituite in garanzia presso una CCP conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punto 90, del CRR e le esposizioni relative al fondo di garanzia conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punto 89, del CRR sono incluse in questa riga se non sono segnalate nella riga 030. |
080 |
Esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito Le posizioni fuori bilancio comprendono gli elementi elencati nell'allegato I del CRR. Le esposizioni che costituiscono elementi fuori bilancio e sono comprese come operazioni di finanziamento tramite titoli o come derivati e operazioni con regolamento a lungo termine o che derivano da accordi di compensazione contrattuale tra prodotti differenti sono segnalate nelle righe 040 e 060; pertanto non sono incluse in questa riga. Le esposizioni derivanti da costituite in garanzia presso una CCP conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punto 90, del CRR e le esposizioni relative al fondo di garanzia conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punto 89, del CRR sono incluse in questa riga se sono considerate elementi fuori bilancio. |
090 — 130 |
Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte |
090 |
Operazioni di finanziamento tramite titoli Le operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT), così come definite nel paragrafo 17 del documento del Comitato di Basilea “The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects” (Applicazione di Basilea II alle operazioni di negoziazione e trattamento degli effetti del “double default”), comprendono: (i) i contratti di vendita con patto di riacquisto e i contratti di vendita con patto di riacquisto passivo definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 82, del CRR, nonché le operazioni di concessione e assunzione in prestito di titoli o di merci; (ii) i finanziamenti con margini definiti nell'articolo 272, punto 3, del CRR. |
100 |
di cui: compensate a livello centrale tramite una QCCP Articolo 306 del CRR per le CCP qualificate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 88, in combinato disposto con l'articolo 301, paragrafo 2, del CRR. Esposizioni da negoziazione verso una CCP conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punto 91, del CRR. |
110 |
Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine I derivati comprendono i contratti elencati nell'allegato II del CRR. Operazioni con regolamento a lungo termine definite nell'articolo 272, punto 2, del CRR. I derivati e le operazioni con regolamento a lungo termine che sono compresi in una compensazione tra prodotti differenti sono segnalati nella riga 130; pertanto non sono inclusi in questa riga. |
120 |
di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP Articolo 306 del CRR per le CCP qualificate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 88, in combinato disposto con l'articolo 301, paragrafo 2, del CRR. Esposizioni da negoziazione verso una CCP conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punto 91, del CRR. |
130 |
Da compensazione contrattuale tra prodotti differenti In questa riga sono segnalate le esposizioni che, in virtù di una compensazione contrattuale tra prodotti differenti (definita nell'articolo 272, punto 11, del CRR), non possono essere classificate né come derivati e operazioni con regolamento a lungo termine né come operazioni di finanziamento tramite titoli. |
140-280 |
RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO |
140 |
0 % |
150 |
2 % Articolo 306, paragrafo 1, del CRR. |
160 |
4 % Articolo 305, paragrafo 3, del CRR. |
170 |
10 % |
180 |
20 % |
190 |
35 % |
200 |
50 % |
210 |
70 % Articolo 232, paragrafo 3, lettera c), del CRR. |
220 |
75 % |
230 |
100 % |
240 |
150 % |
250 |
250 % Articolo 133, paragrafo 2, del CRR. |
260 |
370 % Articolo 471 del CRR. |
270 |
1 250 % Articolo 133, paragrafo 2, del CRR. |
280 |
Altri fattori di ponderazione del rischio Questa riga non è disponibile per le classi di esposizioni “amministrazioni centrali”, “imprese”, “enti” e “al dettaglio”. Per segnalare le esposizioni non soggette ai fattori di ponderazione del rischio elencati nel modello. Articolo 113, paragrafi da 1 a 5, del CRR. I derivati su crediti nth-to-default privi di rating nell'ambito del metodo standardizzato (articolo 134, paragrafo 6, del CRR) sono segnalati in questa riga nella classe di esposizioni “altre posizioni”. Cfr. anche l'articolo 124, paragrafo 2, e l'articolo 152, paragrafo 2, lettera b), del CRR. |
290-320 |
Voci per memoria Cfr. anche la spiegazione delle finalità delle voci per memoria nella sezione generale del modello CR SA. |
290 |
Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali Articolo 112, lettera i), del CRR. Questa è soltanto una voce per memoria. Indipendentemente dal calcolo degli importi delle esposizioni al rischio delle esposizioni garantite da beni immobili non residenziali conformemente agli articoli 124 e 126 del CRR, le esposizioni sono ripartite e segnalate in questa riga in base ai criteri che determinano se sono garantite da beni immobili non residenziali oppure no. |
300 |
Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 100 % Articolo 112, lettera j), del CRR. Esposizioni comprese nella classe di esposizioni “esposizioni in stato di default” che sarebbero incluse in questa classe se non fossero in stato di default. |
310 |
Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali Articolo 112, lettera i), del CRR. Questa è soltanto una voce per memoria. Indipendentemente dal calcolo degli importi delle esposizioni al rischio delle esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali conformemente agli articoli 124 e 125 del CRR, le esposizioni sono ripartite e segnalate in questa riga in base ai criteri che determinano se sono garantite da beni immobili residenziali oppure no. |
320 |
Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 150 % Articolo 112, lettera j), del CRR. Esposizioni comprese nella classe di esposizioni “esposizioni in stato di default” che sarebbero incluse in questa classe se non fossero in stato di default. |
3.3. RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR IRB)
3.3.1. Ambito di applicazione del modello CR IRB
73. |
L'ambito di applicazione del modello CR IRB comprende i requisiti di fondi propri per:
|
74. |
L'ambito di applicazione del modello comprende le esposizioni i cui importi ponderati per il rischio sono calcolati ai sensi della parte tre, titolo II, capo 3, articoli da 151 a 157 del CRR (metodo IRB). |
75. |
Il modello CR IRB non comprende i seguenti dati:
Per il modello CR IRB non è richiesta la ripartizione geografica per paese di residenza della controparte delle esposizioni secondo il metodo IRB, che è segnalata nel modello CR GB. |
76. |
Per precisare se l'ente utilizza stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione del credito, sono fornite le seguenti informazioni per ciascuna classe di esposizioni segnalata: “NO”= se si utilizzano le stime della LGD e dei fattori di conversione del credito compiute dall'organismo di vigilanza (IRB di base — F-IRB); “SÌ”= se si utilizzano le stime interne della LGD e dei fattori di conversione del credito (IRB avanzato — A-IRB). In ogni caso, per la segnalazione dei portafogli al dettaglio deve essere indicato “SÌ”. L'ente che utilizza stime interne della LGD per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di una parte delle proprie esposizioni secondo il metodo IRB, e utilizza la LGD determinata dall'autorità di vigilanza per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio dell'altra parte delle proprie esposizioni secondo il metodo IRB, deve segnalare un CR IRB Total per le posizioni F-IRB e un CR IRB Total per le posizioni A-IRB. |
3.3.2. Ripartizione del modello CR IRB
77. |
Il modello CR IRB consta di due modelli: il modello CR IRB 1, che offre un quadro generale delle esposizioni secondo il metodo IRB e dei differenti metodi di calcolo degli importi complessivi dell'esposizione al rischio, nonché la ripartizione dell'esposizione totale in base al tipo di esposizione, e il modello CR IRB 2, che espone la ripartizione dell'esposizione complessiva assegnata alle classi o ai pool di debitori. I modelli CR IRB 1 e CR IRB 2 sono trasmessi separatamente per le seguenti classi e sottoclassi di esposizioni:
|
3.3.3. C 08.01 — Rischio di credito e rischio di controparte e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali (CR IRB 1)
3.3.3.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Colonna |
Istruzioni |
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010 |
SISTEMA DI RATING INTERNO/PD ASSEGNATA ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI (%) La probabilità di default (PD) assegnata alla classe o al pool di debitori da segnalare si basa sulle disposizioni di cui all'articolo 180 del CRR. Per ogni singola classe o pool di debitori è indicata la PD attribuitale. Per gli importi relativi a un'aggregazione di classi o pool di debitori (ad esempio le esposizioni totali), si riporta la media ponderata per l'esposizione delle PD attribuite alle classi o ai pool di debitori compresi nell'aggregazione considerata. Il valore dell'esposizione (colonna 110) è utilizzato per il calcolo della media ponderata per l'esposizione della PD. Per ogni singola classe o pool di debitori è segnalata la PD attribuitale. Tutti i parametri di rischio segnalati sono ricavati dai parametri di rischio utilizzati nel sistema di rating interno approvato dall'autorità competente. Non è richiesto né auspicabile disporre di una scala tipo di vigilanza. Se l'ente segnalante applica un sistema di rating unico o è in grado di effettuare le segnalazioni in conformità di una scala tipo interna, si utilizza tale scala. Negli altri casi, i differenti sistemi di rating sono unificati e classificati secondo i seguenti criteri: le classi di debitori dei differenti sistemi di rating sono accorpate e ordinate a partire dalla classe con la PD più bassa alla classe con la PD più alta. Se utilizza molte classi o molti pool, l'ente può concordare con le autorità competenti di ridurre il numero delle classi o dei pool da segnalare. Gli enti contattano preventivamente la rispettiva autorità competente se vogliono segnalare un numero di classi diverso da quello utilizzato al proprio interno. Per la ponderazione della PD media si utilizza il valore dell'esposizione indicato nella colonna 110. Ai fini del calcolo della PD media ponderata per l'esposizione (ad esempio per le “esposizioni totali”) si deve tener conto di tutte le esposizioni, comprese quelle in stato di default. Le esposizioni in stato di default sono quelle attribuite alla o alle ultime classi di rating con una PD pari al 100 %. |
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020 |
ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE L'ente segnala il valore dell'esposizione prima di tener conto di qualsiasi rettifica di valore, di accantonamenti, di effetti dovuti a tecniche di attenuazione del rischio di credito o dei fattori di conversione del credito. Il valore dell'esposizione originaria è indicato conformemente all'articolo 24 del CRR e all'articolo 166, paragrafi 1 e 2 e da 4 a 7, del CRR. L'effetto derivante dall'articolo 166, paragrafo 3, del CRR (effetto della compensazione in bilancio dei crediti e dei depositi) è segnalato separatamente come protezione del credito di tipo reale e pertanto non riduce l'esposizione originaria. |
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030 |
DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI Ripartizione dell'esposizione originaria prima dell'applicazione del fattore di conversione per tutte le esposizioni definite a norma dell'articolo 142, paragrafi 4 e 5, del CRR soggette al fattore di correlazione più elevato di cui all'articolo 153, paragrafo 2, del CRR. |
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040 — 080 |
TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE Tecniche di attenuazione del rischio di credito così come definite nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 57, del CRR che riducono il rischio di credito di una o più esposizioni mediante la sostituzione di esposizioni nelle modalità indicate più avanti nella voce “SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO”. |
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040 — 050 |
PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE Protezione del credito di tipo personale: i valori ottenuti applicando la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 59, del CRR. Se una garanzia reale ha effetti sull'esposizione (ad esempio se è usata come tecnica di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione), il suo importo è limitato al valore dell'esposizione. |
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040 |
GARANZIE Se non sono utilizzate stime interne della LGD, è indicato il valore corretto (GA) così come definito nell'articolo 236 del CRR. Se sono utilizzate stime interne della LGD (articolo 183 del CRR, tranne paragrafo 3, è indicato il valore pertinente utilizzato nel modello interno. Le garanzie sono segnalate nella colonna 040 se non è effettuata una rettifica nella LGD. Se è effettuata una rettifica nella LGD, l'importo delle garanzie è segnalato nella colonna 50. Per le esposizioni soggette al trattamento del “double default”, il valore della protezione del credito di tipo personale è segnalato nella colonna 220. |
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050 |
DERIVATI SU CREDITI Se non sono utilizzate stime interne della LGD, è indicato il valore corretto (GA) così come definito nell'articolo 216 del CRR. Se sono utilizzate stime interne della LGD (articolo 183 del CRR), è indicato il valore pertinente utilizzato nella modellizzazione interna. Se è effettuata una rettifica nella LGD, l'importo dei derivati su crediti è segnalato nella colonna 160. Per le esposizioni soggette al trattamento del “double default”, il valore della protezione del credito di tipo personale è segnalato nella colonna 220. |
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060 |
ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE Se una garanzia reale ha effetti sull'esposizione (ad esempio se è usata come tecnica di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione dell'esposizione), il suo importo è limitato al valore dell'esposizione. Se non sono utilizzate stime interne della LGD, si applica l'articolo 232 del CRR. Se sono utilizzate stime interne della LGD, sono indicate le attenuazioni del rischio di credito che soddisfano i criteri di cui all'articolo 212 del CRR. È indicato il valore pertinente utilizzato nella modellizzazione interna dell'ente. Da segnalare nella colonna 060 se non è effettuata una rettifica nella LGD. Se è effettuata una rettifica nella LGD, l'importo è indicato nella colonna 170. |
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070-080 |
SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO I deflussi corrispondono alla parte garantita dell'esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione che è dedotta dalla classe di esposizioni del debitore e, ove rilevante, dalla classe o dal pool di debitori e successivamente assegnata alla classe di esposizioni del fornitore della protezione e, ove rilevante, alla classe o al pool di debitori. Questo importo è considerato un afflusso nella classe di esposizioni del fornitore della protezione e, ove rilevante, nelle classi o nei pool di debitori. Si considerano anche gli afflussi e i deflussi all'interno delle medesime classi di esposizioni e, ove rilevante, delle medesime classi o pool di debitori. Si tiene conto delle esposizioni derivanti da eventuali afflussi e deflussi da e verso altri modelli. |
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090 |
ESPOSIZIONE DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE Esposizioni assegnate alla classe o al pool di debitori corrispondente e alla corrispondente classe di esposizioni dopo aver tenuto conto degli afflussi e dei deflussi dovuti a tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione. |
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100, 120 |
di cui: elementi fuori bilancio Cfr. le istruzioni relative al modello CR-SA. |
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110 |
VALORE DELL'ESPOSIZIONE È segnalato il valore di cui all'articolo 166 del CRR e all'articolo 230, paragrafo 1, seconda frase, del CRR. Agli strumenti definiti nell'allegato I si applicano i fattori di conversione del credito (articolo 166, paragrafi da 8 a 10, del CRR), a prescindere dal metodo scelto dall'ente. Per le righe 040-060, ossia le operazioni di finanziamento tramite titoli, i derivati e le operazioni con regolamento a lungo termine e le esposizioni derivanti da compensazione contrattuale tra prodotti differenti soggette alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR, il valore dell'esposizione è pari al valore del rischio di controparte calcolato secondo i metodi previsti dalla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni 3, 4, 5, 6 e 7, del CRR. Tali valori sono segnalati in questa colonna, non nella colonna 130 “di cui: derivante dal rischio di controparte”. |
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130 |
di cui: derivante dal rischio di controparte Cfr. le istruzioni relative al modello CR SA. |
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140 |
DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI Ripartizione del valore dell'esposizione per tutte le esposizioni definite a norma dell'articolo 142, paragrafi 4 e 5, del CRR soggette al fattore di correlazione più elevato di cui all'articolo 153, paragrafo 2, del CRR. |
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150-210 |
TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRESE IN CONSIDERAZIONE NELLE STIME DELLA LGD ESCLUSO IL TRATTAMENTO DEL “DOUBLE DEFAULT” Non sono comprese in queste colonne le tecniche di attenuazione del rischio di credito che hanno un impatto sulle LGD in conseguenza dell'applicazione del loro effetto di sostituzione. Se non sono utilizzate stime interne della LGD si applicano l'articolo 228, paragrafo 2, articolo 230, paragrafi 1 e 2, e articolo 231 del CRR. Se sono utilizzate stime interne della LGD:
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150 |
GARANZIE Cfr. le istruzioni relative alla colonna 040. |
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160 |
DERIVATI SU CREDITI Cfr. le istruzioni relative alla colonna 050. |
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170 |
UTILIZZO DI STIME INTERNE DELLA LGD: ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE Valore pertinente utilizzato nella modellizzazione interna dell'ente. Fattori di attenuazione del rischio di credito conformi ai criteri di cui all'articolo 212 del CRR. |
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180 |
GARANZIE REALI FINANZIARIE AMMISSIBILI Nel caso di operazioni nel portafoglio di negoziazione sono compresi gli strumenti finanziari e le merci che possono essere inclusi nelle esposizioni derivanti dal portafoglio di negoziazione ai sensi dell'articolo 299, paragrafo 2, lettere da c) a f), del CRR. Le credit linked note e la compensazione in bilancio di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, sezione 4, del CRR sono trattate come garanzie in contante. Se non sono utilizzate stime interne della LGD, sono segnalati i valori di cui all'articolo 193, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 194, paragrafo 1, del CRR. È segnalato il valore corretto (Cvam) indicato nell'articolo 223, paragrafo 2, del CRR. Se sono utilizzate stime interne della LGD, si segnalano le garanzie reali finanziarie prese in considerazione nelle stime della LGD conformemente all'articolo 181, paragrafo 1, lettere e) ed f), del CRR. L'importo da segnalare è la stima del valore di mercato della garanzia. |
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190-210 |
L'importo da segnalare è la stima del valore di mercato della garanzia. Se non sono utilizzate stime interne della LGD si applicano l'articolo 199, paragrafi da 1 a 8, e l'articolo 229 del CRR. Se sono utilizzate stime interne della LGD si segnalano le altre garanzie reali prese in considerazione nelle stime della LGD conformemente all'articolo 181, paragrafo 1, lettere e) ed f), del CRR. |
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190 |
IMMOBILI Se non sono utilizzate stime interne della LGD, si segnalano i valori di cui all'articolo 199, paragrafi da 2 a 4, del CRR. Sono compresi gli immobili dati in leasing (cfr. articolo 199, paragrafo 7, del CRR). Cfr. anche l'articolo 229 del CRR. Se sono utilizzate stime interne della LGD, l'importo da segnalare è la stima del valore di mercato. |
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200 |
ALTRE GARANZIE REALI MATERIALI Se non sono utilizzate stime interne della LGD, si segnalano i valori di cui all'articolo 199, paragrafi 6 e 8, del CRR. Sono compresi anche i beni dati in leasing diversi dagli immobili (cfr. articolo 199, paragrafo 7, del CRR). Cfr. anche l'articolo 229, paragrafo 3, del CRR. Se sono utilizzate stime interne della LGD, l'importo da segnalare è la stima del valore di mercato della garanzia. |
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210 |
CREDITI COMMERCIALI Se non sono utilizzate stime interne della LGD, si segnalano i valori di cui all'articolo 199, paragrafo 5, e all'articolo 229, paragrafo 2, del CRR. Se sono utilizzate stime interne della LGD, l'importo da segnalare è la stima del valore di mercato della garanzia. |
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220 |
SOGGETTE AL TRATTAMENTO DEL “DOUBLE DEFAULT”: PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE Garanzie e derivati su crediti a copertura di esposizioni soggette al trattamento del “double default” ai sensi dell'articolo 202 e dell'articolo 217, paragrafo 1, del CRR. Cfr. anche le colonne 040 “garanzie” e 050 “derivati su crediti”. |
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230 |
LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%) Sono presi in considerazione tutti gli impatti delle tecniche di attenuazione del rischio di credito sui valori della LGD specificati nella parte tre, titolo II, capi 3 e 4, del CRR. In caso di esposizioni soggette al trattamento del “double default”, la LGD da segnalare è quella selezionata ai sensi dell'articolo 161, paragrafo 4, del CRR. Per le esposizioni in stato di default si tiene conto delle disposizioni dell'articolo 181, paragrafo 1, lettera h), del CRR. Per calcolare le medie ponderate per l'esposizione è utilizzata la definizione del valore dell'esposizione riportata nella colonna 110. Sono presi in considerazione tutti gli effetti (pertanto la soglia minima applicabile alle ipoteche è inclusa nella segnalazione). Per gli enti che applicano il metodo IRB ma non utilizzano stime interne della LGD, gli effetti di attenuazione del rischio delle garanzie reali finanziarie sono considerati in E*, il valore corretto integralmente dell'esposizione, e poi ripresi nella LGD* ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 2, del CRR. La LGD media ponderata per l'esposizione associata a ciascuna PD della “classe o pool di debitori” deriva dalla media delle LGD prudenziali assegnate alle esposizioni relative alla PD della classe/pool in questione, ponderate per il rispettivo valore dell'esposizione di cui alla colonna 110. Se sono utilizzate stime interne della LGD, si tiene conto dell'articolo 175 e dell'articolo 181, paragrafi 1 e 2, del CRR. In caso di esposizioni soggette al trattamento del “double default”, la LGD da segnalare è quella selezionata ai sensi dell'articolo 161, paragrafo 4, del CRR. Il calcolo della LGD media ponderata per l'esposizione deriva dai parametri di rischio effettivamente utilizzati nel sistema di rating interno approvato dalla rispettiva autorità competente. Non sono segnalati dati sulle esposizioni da finanziamenti specializzati di cui all'articolo 153, paragrafo 5. L'esposizione e la rispettiva LGD dei soggetti regolamentati di grandi dimensioni del settore finanziario e dei soggetti finanziari non regolamentati non sono incluse nel calcolo della colonna 230, bensì soltanto nel calcolo della colonna 240. |
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240 |
LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%) DI SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI LGD media ponderata per l'esposizione (%) per tutte le esposizioni definite a norma dell'articolo 142, paragrafi 4 e 5, del CRR soggette al fattore di correlazione più elevato di cui all'articolo 153, paragrafo 2, del CRR. |
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250 |
VALORE DELLA DURATA MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (GIORNI) Valore segnalato conformemente all'articolo 162 del CRR. Per il calcolo delle medie ponderate per l'esposizione è utilizzato il valore dell'esposizione (colonna 110). La durata media è espressa in giorni. Questi dati non sono segnalati per i valori delle esposizioni la cui durata non è un elemento compreso nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. Ne consegue che questa colonna non è compilata in riferimento alla classe di esposizioni “al dettaglio”. |
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255 |
IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, imprese ed enti, cfr. articolo 153, paragrafi 1 e 3, del CRR. Per le esposizioni al dettaglio, cfr. articolo 154, paragrafo 1, del CRR. Non si tiene conto del fattore di sostegno alle PMI di cui all'articolo 501 del CRR. |
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260 |
IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, imprese ed enti, cfr. articolo 153, paragrafi 1 e 3, del CRR. Per le esposizioni al dettaglio, cfr. articolo 154, paragrafo 1, del CRR. Si tiene conto del fattore di sostegno alle PMI di cui all'articolo 501 del CRR. |
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270 |
DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI Ripartizione dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dopo l'applicazione del fattore di sostegno alle PMI per tutte le esposizioni definite a norma dell'articolo 142, paragrafi 4 e 5, del CRR soggette al fattore di correlazione più elevato di cui all'articolo 153, paragrafo 2, del CRR. |
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280 |
IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE Per la definizione di “perdita attesa”, cfr. l'articolo 5, paragrafo 3, del CRR; per il calcolo, cfr. l'articolo 158 del CRR. L'importo della perdita attesa da segnalare si basa sui parametri di rischio effettivamente utilizzati nel sistema di rating interno approvato dalla rispettiva autorità competente. |
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290 |
(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI In questa riga sono segnalati le rettifiche di valore e gli accantonamenti specifici e generici di cui all'articolo 159 del CRR. Gli accantonamenti generici sono segnalati assegnando un importo pro rata in funzione delle perdite attese delle diverse classi di debitori. |
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300 |
NUMERO DI DEBITORI Articolo 172, paragrafi 1 e 2, del CRR. Per tutte le classi di esposizioni tranne quelle al dettaglio l'ente segnala il numero dei soggetti giuridici/debitori valutati separatamente, a prescindere dal numero dei diversi prestiti o esposizioni concessi. Nell'ambito della classe di esposizioni “al dettaglio” l'ente segnala il numero delle esposizioni assegnate separatamente a una determinata classe o pool di rating. Ove trovi applicazione l'articolo 172, paragrafo 2, del CRR, un debitore può essere assegnato a più di una classe. Poiché riguarda un elemento della struttura dei sistemi di rating, questa colonna fa riferimento alle esposizioni originarie prima dell'applicazione del fattore di conversione attribuito a ciascuna classe o pool di debitori, senza considerare l'effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito (in particolare degli effetti di riassegnazione). |
Riga |
Istruzioni |
010 |
ESPOSIZIONI TOTALI |
015 |
di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI In questa riga sono segnalate soltanto le esposizioni che soddisfano i requisiti dell'articolo 501 del CRR. |
020-060 |
RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE |
020 |
Elementi in bilancio soggetti al rischio di credito Attività di cui all'articolo 24 del CRR non comprese in altra categoria. Le esposizioni che costituiscono elementi in bilancio e sono comprese come operazioni di finanziamento tramite titoli o come derivati e operazioni con regolamento a lungo termine, o che derivano da accordi di compensazione contrattuale tra prodotti differenti sono segnalate nelle righe 040-060; pertanto non sono incluse in questa riga. Le operazioni con regolamento non contestuale ai sensi dell'articolo 379, paragrafo 1, del CRR (se non dedotte) non costituiscono elementi in bilancio, ma sono comunque segnalate in questa riga. Le esposizioni derivanti da attività costituite in garanzia presso una CCP conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punto 91, del CRR e le esposizioni relative al fondo di garanzia conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punto 89, del CRR sono incluse in questa riga se non sono segnalate nella riga 030. |
030 |
Elementi fuori bilancio soggetti al rischio di credito Le posizioni fuori bilancio comprendono gli elementi elencati nell'allegato I del CRR. Le esposizioni che costituiscono elementi fuori bilancio e sono comprese come operazioni di finanziamento tramite titoli o come derivati e operazioni con regolamento a lungo termine, o che derivano da accordi di compensazione contrattuale tra prodotti differenti sono segnalate nelle righe 040-060; pertanto non sono incluse in questa riga. Le esposizioni derivanti da costituite in garanzia presso una CCP conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punto 91, del CRR e le esposizioni relative al fondo di garanzia conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punto 89, del CRR sono incluse in questa riga se sono considerate elementi fuori bilancio. |
040-060 |
Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte |
040 |
Operazioni di finanziamento tramite titoli Le operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT), così come definite nel paragrafo 17 del documento del Comitato di Basilea “The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects” (Applicazione di Basilea II alle operazioni di negoziazione e trattamento degli effetti del “double default”), comprendono: (i) i contratti di vendita con patto di riacquisto e i contratti di vendita con patto di riacquisto passivo definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 82, del CRR, nonché le operazioni di concessione e assunzione in prestito di titoli o di merci; (ii) i finanziamenti con margini definiti nell'articolo 272, paragrafo 3, del CRR. Le operazioni di finanziamento tramite titoli comprese in una compensazione tra prodotti differenti sono segnalate nella riga 060 e pertanto non figurano in questa riga. |
050 |
Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine I derivati comprendono i contratti elencati nell'allegato II del CRR. I derivati e le operazioni con regolamento a lungo termine compresi in una compensazione tra prodotti differenti sono segnalati nella riga 060; pertanto non sono inclusi in questa riga. |
060 |
Da compensazione contrattuale tra prodotti differenti Cfr. le istruzioni relative al modello CR SA. |
070 |
ESPOSIZIONI ASSEGNATE ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI: TOTALE Per le esposizioni verso imprese, enti e amministrazioni centrali e banche centrali, cfr. l'articolo 142, paragrafo 1, punto 6, e l'articolo 170, paragrafo 1, lettera c), del CRR. Per le esposizioni al dettaglio, cfr. l'articolo 170, paragrafo 3, lettera b), del CRR. Per le esposizioni derivanti da crediti commerciali acquistati cfr. l'articolo 166, paragrafo 6, del CRR. Le esposizioni derivanti da rischi di diluizione di crediti commerciali acquistati non sono segnalate in base alle classi o ai pool di debitori e sono ricomprese nella riga 180. Se utilizza molte classi o molti pool, l'ente può concordare con le autorità competenti di ridurre il numero delle classi o dei pool da segnalare. Non è utilizzata una scala tipo; gli enti stabiliscono autonomamente la scala da utilizzare. |
080 |
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI: TOTALE Articolo 153, paragrafo 5, del CRR. Vale solo per le classi di esposizioni verso imprese, enti e amministrazioni centrali e banche centrali. |
090 — 150 |
RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI |
120 |
di cui: nella categoria 1 Articolo 153, paragrafo 5, tabella 1, del CRR. |
160 |
TRATTAMENTO ALTERNATIVO: GARANTITE DA BENI IMMOBILI Articolo 193, paragrafi 1 e 2, articolo 194, paragrafi da 1 a 7, e articolo 230, paragrafo 3, del CRR. |
170 |
ESPOSIZIONI DERIVANTI DA OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE CHE APPLICANO FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEL TRATTAMENTO ALTERNATIVO O DEL 100 % E ALTRE ESPOSIZIONI SOGGETTE A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO Esposizioni derivanti da operazioni con regolamento non contestuale per le quali si utilizza il trattamento alternativo di cui all'articolo 379, paragrafo 2, primo comma, ultima frase, del CRR o alle quali si applica una ponderazione del rischio pari al 100 % conformemente all'articolo 379, paragrafo 2, ultimo comma, del CRR. In questa riga sono segnalati i derivati su crediti nth-to-default privi di rating ai sensi dell'articolo 153, paragrafo 8, del CRR e qualsiasi altra esposizione soggetta a ponderazione del rischio non compresa in altra riga. |
180 |
RISCHIO DI DILUIZIONE: CREDITI COMMERCIALI ACQUISTATI TOTALI Cfr. l'articolo 4, paragrafo 1, punto 53, del CRR per la definizione del rischio di diluizione. Per il calcolo della ponderazione del rischio relativamente al rischio di diluizione, cfr. l'articolo 157, paragrafo 1, del CRR. Ai sensi dell'articolo 166, paragrafo 6, del CRR il valore dell'esposizione dei crediti commerciali acquistati è l'importo in essere meno gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio relativamente al rischio di diluizione prima dell'attenuazione del rischio di credito. |
3.3.4. C 08.02 — Rischio di credito e rischio di controparte e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali — ripartizione per classe o pool di debitori (modello CR IRB 2)
Colonna |
Istruzioni |
005 |
Classe di debitori (identificatore di riga) Si tratta di un identificatore di riga ed è unico per ciascuna riga su un dato foglio della tabella. Segue l'ordine numerico 1, 2, 3 ecc. |
010-300 |
Per ciascuna di queste colonne valgono le istruzioni delle colonne numerate in modo corrispondente della tabella CR IRB 1. |
Riga |
Istruzioni |
010-001 — 010-NNN |
Gli importi segnalati in queste righe sono inseriti in ordine crescente in base alla PD assegnata alla classe o al pool di debitori. La PD dei debitori in stato di default è pari al 100 %. Le esposizioni soggette al trattamento alternativo per le garanzie reali immobiliari (applicabile soltanto se non si utilizzano stime interne della LGD) non sono assegnate in base alla PD del debitore e non sono segnalate in questo modello. |
3.4. RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: INFORMAZIONI RIPARTITE GEOGRAFICAMENTE (CR GB)
78. |
Gli enti che soddisfano il requisito della soglia stabilita nell'articolo 5, lettera a), punto 4), del presente regolamento forniscono informazioni riguardanti il paese nazionale e qualsiasi altro paese non nazionale. La soglia si applica unicamente alla tabella 1 e alla tabella 2. Le esposizioni verso organizzazioni sopranazionali sono assegnate all'area geografica “Altri paesi”. |
79. |
Il termine “residenza del debitore” si riferisce al paese in cui il debitore ha sede. Questo concetto può essere applicato su base “debitore diretto” e su base “rischio finale”; pertanto, le tecniche di attenuazione del rischio di credito possono modificare l'attribuzione di un'esposizione a un paese. Le esposizioni verso organizzazioni sopranazionali non sono assegnate al paese di residenza dell'organizzazione bensì all'area geografica “Altri paesi”, indipendentemente dalla classe di esposizione cui è assegnata l'esposizione verso organizzazioni sopranazionali. |
80. |
I dati riguardanti l'“esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione” sono indicati in riferimento al paese di residenza del debitore diretto. I dati riguardanti il “valore dell'esposizione” e l'“importo delle esposizioni ponderato per il rischio” sono indicati sulla base del paese di residenza del debitore finale. |
3.4.1. C 09.01 — Ripartizione geografica delle esposizioni per residenza del debitore: esposizioni in base al metodo standardizzato (CR GB 1)
3.4.1.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Colonna |
|
010 |
ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE Stessa definizione di cui alla colonna 010 del modello CR SA. |
020 |
Esposizioni in stato di default Esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione per le esposizioni classificate come “esposizioni in stato di default”. Questa “voce per memoria” fornisce informazioni aggiuntive sulla struttura del debitore della classe di esposizioni “in stato di default”. Le esposizioni sono segnalate in corrispondenza della voce in cui sarebbero stati inseriti i debitori se tali esposizioni non fossero state assegnate alle classi di esposizioni “in stato di default”. Queste informazioni sono una “voce per memoria” e pertanto non hanno effetti sul calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio della classe di esposizioni “in stato di default” conformemente all'articolo 112, lettera j), del CRR. |
040 |
Nuovi default osservati per il periodo L'importo delle esposizioni originarie trasferite nella classe “esposizioni in stato di default” nel corso del trimestre successivo all'ultima data di riferimento per le segnalazioni è segnalato nella classe di esposizioni alla quale il debitore apparteneva originariamente. |
050 |
Rettifiche di valore su crediti generiche Rettifiche di valore su crediti conformemente all'articolo 110 del CRR. |
055 |
Rettifiche di valore su crediti specifiche Rettifiche di valore su crediti conformemente all'articolo 110 del CRR. |
060 |
Cancellazioni Le cancellazioni comprendono sia le riduzioni del valore riportato delle attività finanziarie deteriorate rilevate direttamente nel conto economico [IFRS 7.B5.(d).(i)] sia le riduzioni degli importi degli accantonamenti a fronte delle attività finanziarie deteriorate [IFRS 7.B5.(d).(ii)]. |
070 |
Rettifiche di valore su crediti/cancellazioni per nuovi default osservati Somma delle rettifiche di valore su crediti e delle cancellazioni relativamente alle esposizioni classificate come “esposizioni in stato di default” nel trimestre successivo all'ultima segnalazione di dati. |
075 |
Valore dell'esposizione Stessa definizione di cui alla colonna 200 del modello CR SA. |
080 |
IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI Stessa definizione di cui alla colonna 215 del modello CR SA. |
090 |
IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI Stessa definizione di cui alla colonna 220 del modello CR SA. |
Riga |
|
010 |
Amministrazioni centrali o banche centrali Articolo 112, lettera a), del CRR. |
020 |
Amministrazioni regionali o autorità locali Articolo 112, lettera b), del CRR. |
030 |
Organismi del settore pubblico Articolo 112, lettera c), del CRR. |
040 |
Banche multilaterali di sviluppo Articolo 112, lettera d), del CRR. |
050 |
Organizzazioni internazionali Articolo 112, lettera e), del CRR. |
060 |
Enti Articolo 112, lettera f), del CRR. |
070 |
Imprese Articolo 112, lettera g), del CRR. |
075 |
di cui: PMI Stessa definizione di cui alla riga 020 del modello CR SA. |
080 |
Al dettaglio Articolo 112, lettera h), del CRR. |
085 |
di cui: PMI Stessa definizione di cui alla riga 020 del modello CR SA. |
090 |
Garantite da ipoteche su beni immobili Articolo 112, lettera i), del CRR. |
095 |
di cui: PMI Stessa definizione di cui alla riga 020 del modello CR SA. |
100 |
Esposizioni in stato di default Articolo 112, lettera j), del CRR. |
110 |
Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato Articolo 112, lettera k), del CRR. |
120 |
Obbligazioni garantite Articolo 112, lettera l), del CRR. |
130 |
Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine Articolo 112, lettera n), del CRR. |
140 |
Organismi di investimento collettivo (OIC) Articolo 112, lettera o), del CRR. |
150 |
Esposizioni in strumenti di capitale Articolo 112, lettera p), del CRR. |
160 |
Altre esposizioni Articolo 112, lettera q), del CRR. |
3.4.2. C 09.02 — Ripartizione geografica delle esposizioni per residenza del debitore: esposizioni in base al metodo IRB (CR GB 2)
3.4.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Colonna |
|
010 |
ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE Stessa definizione di cui alla colonna 020 del modello CR IRB. |
030 |
di cui: in stato di default Valore dell'esposizione originaria per le esposizioni classificate come “esposizioni in stato di default” conformemente all'articolo 178 del CRR. |
040 |
Nuovi default osservati per il periodo L'importo delle esposizioni originarie trasferite nella classe “esposizioni in stato di default” nel corso del trimestre successivo all'ultima data di riferimento per le segnalazioni è segnalato nella classe di esposizioni alla quale il debitore apparteneva originariamente. |
050 |
Rettifiche di valore su crediti generiche Rettifiche di valore su crediti conformemente all'articolo 110 del CRR. |
055 |
Rettifiche di valore su crediti specifiche Rettifiche di valore su crediti conformemente all'articolo 110 del CRR. |
060 |
Cancellazioni Le cancellazioni comprendono sia le riduzioni del valore riportato delle attività finanziarie deteriorate rilevate direttamente nel conto economico [IFRS 7.B5.(d).(i)] sia le riduzioni degli importi degli accantonamenti a fronte delle attività finanziarie deteriorate [IFRS 7.B5.(d).(ii)]. |
070 |
Rettifiche di valore su crediti/cancellazioni per nuovi default osservati Somma delle rettifiche di valore su crediti e delle cancellazioni relativamente alle esposizioni classificate come “esposizioni in stato di default” nel trimestre successivo all'ultima segnalazione di dati. |
080 |
SISTEMA DI RATING INTERNO/PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI (%) Stessa definizione di cui alla colonna 010 del modello CR IRB. |
090 |
LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%) Stessa definizione di cui alla colonna 230 del modello CR IRB. Si applicano le disposizioni dell'articolo 181, paragrafo 1, lettera h), del CRR. Non sono segnalati dati relativi alle esposizioni da finanziamenti specializzati di cui all'articolo 153, paragrafo 5. |
100 |
di cui: in stato di default LGD ponderata per l'esposizione per le esposizioni classificate come “esposizioni in stato di default” conformemente all'articolo 178 del CRR. |
105 |
Valore dell'esposizione Stessa definizione di cui alla colonna 110 del modello CR IRB. |
110 |
IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI Stessa definizione di cui alla colonna 255 del modello CR IRB. |
120 |
di cui: in stato di default Importo dell'esposizione ponderato per il rischio per le esposizioni classificate come “esposizioni in stato di default” conformemente all'articolo 178 del CRR. |
125 |
IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI Stessa definizione di cui alla colonna 260 del modello CR IRB. |
130 |
IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE Stessa definizione di cui alla colonna 280 del modello CR IRB. |
Riga |
|
010 |
Banche centrali e amministrazioni centrali (Articolo 147, paragrafo 2, lettera a), del CRR). |
020 |
Enti (Articolo 147, paragrafo 2, lettera b), del CRR). |
030 |
Imprese (Tutte le imprese conformemente all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c)]. |
040 |
di cui: finanziamenti specializzati (Articolo 147, paragrafo 8, lettera a), del CRR). Non sono segnalati dati relativi alle esposizioni da finanziamenti specializzati di cui all'articolo 153, paragrafo 5. |
050 |
di cui: PMI (Articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR). |
060 |
Al dettaglio Tutte le esposizioni al dettaglio conformemente all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR. |
070 |
Al dettaglio — Garantite da beni immobili Esposizioni conformemente all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR garantite da beni immobili. |
080 |
PMI Esposizioni al dettaglio conformemente all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 3, del CRR garantite da beni immobili. |
090 |
Non PMI Esposizioni al dettaglio conformemente all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR garantite da beni immobili. |
100 |
Al dettaglio — Rotative qualificate (Articolo 147, paragrafo 2, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 154, paragrafo 4, del CRR). |
110 |
Altre esposizioni al dettaglio Altre esposizioni al dettaglio conformemente all'articolo 147, paragrafo 2, letterad), non segnalate nelle righe 070 — 100. |
120 |
PMI Altre esposizioni al dettaglio conformemente all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 3, del CRR. |
130 |
Non PMI Altre esposizioni al dettaglio conformemente all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR. |
140 |
Strumenti di capitale Esposizioni in strumenti di capitale conformemente all'articolo 147, paragrafo 2, lettera e), del CRR. |
3.4.3. C 09.03 — Ripartizione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti dai fini del calcolo della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente (CR GB 3)
3.4.3.1. Osservazioni di carattere generale
81. |
Ai sensi dell'articolo 128, primo comma, punto 7, in combinato disposto con l'articolo 130, e l'articolo 140, paragrafo 1, della CRD il coefficiente della riserva anticiclica consiste nella “media ponderata dei coefficienti anticiclici che sono applicati nei paesi in cui sono situate le esposizioni creditizie rilevanti dell'ente”. La media ponderata è calcolata come segue: a) numeratore: requisiti di fondi propri totali per il rischio di credito determinati a norma della parte tre, titoli II e IV, del CRR che riguardano le esposizioni creditizie rilevanti nel territorio in questione; b) denominatore: requisiti di fondi propri totali per il rischio di credito che riguardano le esposizioni creditizie rilevanti. |
82. |
Questa tabella ha lo scopo di raccogliere maggiori informazioni sugli elementi della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente. Le informazioni richieste riguardano i requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie, le esposizioni verso la cartolarizzazione e le esposizioni derivanti dal portafoglio di negoziazione rilevanti per il calcolo della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente (CCB) ai sensi dell'articolo 140 della CRD (esposizioni creditizie rilevanti) e determinati conformemente alla parte tre, titoli II e IV del CRR. |
83. |
Le informazioni sono segnalate per paese. La distribuzione per paese dei requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti dovrebbe essere effettuata conformemente alle disposizioni della norma tecnica di regolamentazione dell'EBA sui metodi di identificazione della localizzazione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti (EBA/RTS/2013/15). La soglia di cui all'articolo 5, lettera a), punto 4, del presente regolamento non è rilevante ai fini della segnalazione di questa ripartizione. |
3.4.3.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga |
|
010 |
Requisiti di fondi propri Requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti, le esposizioni derivanti dal portafoglio di negoziazione e le esposizioni verso la cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 4, della CRD e determinati conformemente alla parte tre, titoli II e IV del CRR. |
3.5. C 10.01 E C 10.02 — ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE IN BASE AL METODO IRB (CR EQU IRB 1 E CR EQU IRB 2)
3.5.1. Osservazioni di carattere generale
84. |
Il modello CR EQU IRB consta di due modelli: il modello CR EQU IRB 1, che offre un quadro generale delle esposizioni calcolate secondo il metodo IRB della classe di esposizioni in strumenti di capitale e dei differenti metodi di calcolo degli importi complessivi dell'esposizione al rischio, e il modello CR EQU IRB 2, che espone la ripartizione delle esposizioni totali assegnate alle classi di debitori secondo il metodo PD/LGD. Nelle seguenti istruzioni, il termine “CR EQU IRB” si riferisce sia al modello CR EQU IRB 1 che al modello CR EQU IRB 2, in funzione della loro applicabilità. |
85. |
Il modello CR EQU IRB fornisce informazioni sul calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito (articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del CRR) secondo il metodo IRB (parte tre, titolo II, capo 3, del CRR) delle esposizioni in strumenti di capitale di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera e), del CRR. |
86. |
Ai sensi dell'articolo 147, paragrafo 6, del CRR le seguenti esposizioni sono assegnate alla classe delle esposizioni in strumenti di capitale:
|
87. |
Nel modello CR EQU IRB sono segnalati anche gli organismi di investimento collettivo trattati secondo il metodo della ponderazione semplice per il rischio di cui all'articolo 152 del CRR. |
88. |
Ai sensi dell'articolo 151, paragrafo 1, del CRR gli enti trasmettono il modello CR EQU IRB qualora applichino uno dei tre metodi citati nell'articolo 155 del CRR:
Inoltre, gli enti che applicano il metodo IRB segnalano nel modello CR EQU IRB anche gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale cui si applica un trattamento fisso di ponderazione del rischio (senza tuttavia essere trattate esplicitamente secondo il metodo della ponderazione semplice o senza l'applicazione parziale, in via temporanea o permanente, del metodo standardizzato per il rischio di credito, ossia le esposizioni in strumenti di capitale alle quali si applica una ponderazione del rischio del 250 % conformemente all'articolo 48, paragrafo 4, del CRR e, rispettivamente, una ponderazione del rischio del 370 % conformemente all'articolo 471, paragrafo 2, del CRR). |
89. |
Nel modello CR EQU IRB non sono segnalati i seguenti crediti in strumenti di capitale:
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3.5.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche (valide sia per il modello CR EQU IRB 1 che per il modello CR EQU IRB 2)
Colonna |
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005 |
CLASSE DI DEBITORI (IDENTIFICATORE DI RIGA) La classe di debitori è un identificatore di riga ed è unico per ciascuna riga della tabella. Segue l'ordine numerico 1, 2, 3 ecc. |
010 |
SISTEMA DI RATING INTERNO PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE DI DEBITORI (%) Gli enti che applicano il metodo PD/LGD segnalano nella colonna 010 la probabilità di default (PD) calcolata a norma dell'articolo 165, paragrafo 1, del CRR. La PD assegnata alla classe o al pool di debitori da segnalare è conforme ai requisiti previsti dalla parte tre, titolo II, capo 3, sezione 6, del CRR. Per ogni singola classe o pool di debitori è indicata la PD ad essa o esso assegnata. Tutti i parametri di rischio segnalati sono ricavati dai parametri di rischio utilizzati nel sistema di rating interno approvato dall'autorità competente. Per gli importi relativi a un'aggregazione di classi o pool di debitori (ad esempio le “esposizioni totali”) si riporta la media ponderata per l'esposizione delle PD assegnate alle classi o ai pool di debitori compresi nell'aggregazione considerata. Ai fini del calcolo della PD media ponderata per l'esposizione si deve tener conto di tutte le esposizioni, comprese quelle in stato di default. Per il calcolo della PD media ponderata per l'esposizione si applica, a fini di ponderazione, il valore dell'esposizione tenuto conto della protezione del credito di tipo personale (colonna 060). |
020 |
ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE L'ente segnala nella colonna 020 il valore dell'esposizione originaria (prima dell'applicazione dei fattori di conversione). Conformemente all'articolo 167 del CRR, il valore delle esposizioni in strumenti di capitale è il valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche. Il valore delle esposizioni in strumenti di capitale fuori bilancio è pari al valore nominale ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche. Gli enti comprendono nella colonna 020 anche gli elementi fuori bilancio di cui all'allegato I del CRR assegnati alla classe delle esposizioni in strumenti di capitale (ossia la “parte non pagata di azioni sottoscritte”). Gli enti che applicano il metodo della ponderazione semplice o il metodo PD/LGD (di cui all'articolo 165, paragrafo 1) tengono conto anche delle disposizioni relative alla compensazione di cui all'articolo 155, paragrafo 2, del CRR. |
030-040 |
TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE GARANZIE DERIVATI SU CREDITI Indipendentemente dal metodo applicato al calcolo degli importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale, gli enti possono rilevare le protezioni del credito di tipo personale ottenute per le esposizioni in strumenti di capitale (articolo 155, paragrafi 2, 3 e 4, del CRR). Gli enti che applicano il metodo della ponderazione semplice o il metodo PD/LGD segnalano nelle colonne 030 e 040 l'importo della protezione del credito di tipo personale in forma di garanzie (colonna 030) o di derivati su crediti (colonna 040) rilevato secondo i metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, del CRR. |
050 |
TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (-) DEFLUSSI TOTALI L'ente segnala nella colonna 050 la parte dell'esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione garantita dalla protezione del credito di tipo personale rilevata secondo i metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, del CRR. |
060 |
VALORE DELL'ESPOSIZIONE Gli enti che applicano il metodo della ponderazione semplice o il metodo PD/LGD segnalano nella colonna 060 il valore dell'esposizione tenendo conto degli effetti di sostituzione derivanti dalla protezione del credito di tipo personale (articolo 155, paragrafi 2 e 3, e articolo 167 del CRR). Si ricorda che, nel caso delle esposizioni in strumenti di capitale fuori bilancio, il valore dell'esposizione è pari al valore nominale ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche (articolo 167 del CRR). |
070 |
LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%) Gli enti che applicano il metodo PD/LGD segnalano nella colonna 070 del modello CR EQU IRB 2 la media ponderata per l'esposizione delle LGD assegnate alle classi o ai pool di debitori compresi nell'aggregazione; lo stesso vale per la riga 020 del modello CR EQU IRB. Per il calcolo della LGD media ponderata per l'esposizione è utilizzato il valore dell'esposizione al lordo della protezione del credito di tipo personale (colonna 060). Gli enti tengono conto delle disposizioni dell'articolo 165, paragrafo 2, del CRR. |
080 |
IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO L'ente segnala nella colonna 080 gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale, calcolati a norma dell'articolo 155 del CRR. Se gli enti che applicano il metodo PD/LGD non dispongono di sufficienti informazioni per poter impiegare la definizione di default di cui all'articolo 178 del CRR, ai fattori di ponderazione è assegnato un fattore di graduazione di 1,5 quando si calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio (articolo 155, paragrafo 3, del CRR). Per quanto riguarda il parametro M (“maturity”, durata) immesso nella funzione di ponderazione del rischio, la durata assegnata alle esposizioni in strumenti di capitale è di cinque anni (articolo 165, paragrafo 3, del CRR). |
090 |
VOCE PER MEMORIA: IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE L'ente segnala nella colonna 090 l'importo delle perdite attese delle esposizioni in strumenti di capitale calcolato ai sensi dell'articolo 158, paragrafi 4, 7, 8 e 9, del CRR. |
90. |
Conformemente all'articolo 155 del CRR, gli enti possono applicare metodi diversi (metodo della ponderazione semplice, metodo PD/LGD o metodo dei modelli interni) a portafogli diversi se utilizzano tali metodi differenti a livello interno. L'ente segnala nel modello CR EQU IRB 1 anche gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale cui si applica un trattamento fisso di ponderazione del rischio (senza tuttavia essere trattate esplicitamente secondo il metodo di ponderazione semplice o senza l'applicazione parziale, in via temporanea o permanente, del metodo standardizzato per il rischio di credito).
|
3.6. C 11.00 — RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA (CR SETT)
3.6.1. Osservazioni di carattere generale
91. |
Questo modello serve per segnalare informazioni riguardanti sia le operazioni interne al portafoglio di negoziazione sia quelle esterne che risultano non liquidate dopo lo scadere delle relative date di consegna, nonché informazioni sui relativi requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto ii), e all'articolo 378 del CRR. |
92. |
L'ente segnala nel modello CR SETT le informazioni sul rischio di regolamento/consegna relativamente agli strumenti di debito, agli strumenti di capitale, alle valute estere e alle merci interne o esterne al proprio portafoglio di negoziazione. |
93. |
Ai sensi dell'articolo 378 del CRR le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le operazioni di concessione e assunzione in prestito di titoli o di merci relative a strumenti di debito, strumenti di capitale, valute estere e merci non sono soggette al rischio di regolamento/consegna. Si rileva, tuttavia, che i derivati e le operazioni con regolamento a lungo termine che risultano non liquidati dopo lo scadere delle relative date di consegna sono invece soggetti ai requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento/consegna, secondo quanto stabilito dall'articolo 378 del CRR. |
94. |
In caso di operazioni non liquidate dopo lo scadere della data di consegna, l'ente calcola la differenza di prezzo alla quale si trova esposto. La differenza di prezzo risulta dalla differenza tra il prezzo di liquidazione convenuto per lo strumento di debito, lo strumento di capitale, la valuta estera o la merce in questione e il suo valore di mercato corrente, quando tale differenza può comportare una perdita per l'ente. |
95. |
Al fine di calcolare i corrispondenti requisiti di fondi propri, l'ente moltiplica tale differenza di prezzo per il fattore appropriato di cui alla tabella 1 dell'articolo 378 del CRR. |
96. |
Ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 4, lettera b), per determinare l'importo dell'esposizione al rischio i requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento/consegna sono moltiplicati per 12,5. |
97. |
Si rileva che i requisiti di fondi propri per le operazioni con regolamento non contestuale ai sensi dell'articolo 379 del CRR non sono compresi nel modello CR SETT, ma sono segnalati nei modelli relativi al rischio di credito (CR SA, CR IRB). |
3.6.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Colonna |
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010 |
OPERAZIONI NON LIQUIDATE AL PREZZO DI LIQUIDAZIONE Conformemente all'articolo 378 del CRR, l'ente segnala nella colonna 010, al prezzo di liquidazione convenuto, le operazioni che risultano non liquidate dopo lo scadere delle relative date di consegna. Tutte le operazioni non liquidate sono comprese in questa colonna, a prescindere dal fatto che, dopo la data di regolamento, costituiscano una perdita o un profitto. |
020 |
ESPOSIZIONE DERIVANTE DA UNA DIFFERENZA DI PREZZO PER OPERAZIONI NON LIQUIDATE Conformemente all'articolo 378 del CRR, gli enti segnalano nella colonna 020 la differenza di prezzo tra il prezzo di liquidazione convenuto e il valore di mercato corrente dello strumento di debito, dello strumento di capitale, della valuta estera o della merce in questione, quando tale differenza può comportare una perdita per l'ente. Nella colonna 020 sono segnalate soltanto le operazioni non liquidate che comportano una perdita dopo la data di regolamento. |
030 |
REQUISITI DI FONDI PROPRI L'ente segnala nella colonna 030 i requisiti di fondi propri calcolati ai sensi dell'articolo 378 del CRR. |
040 |
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI REGOLAMENTO Conformemente all'articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR, per determinare l'importo dell'esposizione al rischio di regolamento l'ente moltiplica per 12,5 i requisiti di fondi propri segnalati nella colonna 030. |
Riga |
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010 |
Operazioni non liquidate totali esterne al portafoglio di negoziazione L'ente segnala nella riga 010 informazioni aggregate riguardanti il rischio di regolamento/consegna delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione (conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto ii), e all'articolo 378 del CRR). L'ente segnala nella cella 010/010 la somma aggregata delle operazioni non liquidate dopo lo scadere delle relative date di consegna al rispettivo prezzo di liquidazione convenuto. L'ente segnala nella cella 010/020 informazioni aggregate relative all'esposizione derivante da una differenza di prezzo per le operazioni non liquidate che comportano una perdita. L'ente segnala nella cella 010/030 i requisiti aggregati di fondi propri ricavati dalla somma dei requisiti di fondi propri delle operazioni non liquidate moltiplicando la “differenza di prezzo” indicata nella colonna 020 per il fattore appropriato basato sul numero di giorni lavorativi di ritardo rispetto alla data di regolamento (categorie di cui alla tabella 1 dell'articolo 378 del CRR). |
da 020 a 060 |
Operazioni non liquidate fino a 4 giorni (fattore 0 %) Operazioni non liquidate tra 5 e 15 giorni (fattore 8 %) Operazioni non liquidate tra 16 e 30 giorni (fattore 50 %) Operazioni non liquidate tra 31 e 45 giorni (fattore 75 %) Operazioni non liquidate per 46 giorni o più (fattore 100 %) L'ente segnala nelle righe da 020 a 060 informazioni riguardanti il rischio di regolamento/consegna delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione conformemente alle categorie di cui alla tabella 1 dell'articolo 378 del CRR. Non sono previsti requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento/consegna per le operazioni che risultano non liquidate meno di cinque giorni lavorativi dopo la data di regolamento. |
070 |
Operazioni non liquidate totali interne al portafoglio di negoziazione L'ente segnala nella riga 070 informazioni aggregate riguardanti il rischio di regolamento/consegna delle posizioni interne al portafoglio di negoziazione (conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto ii), e all'articolo 378 del CRR). L'ente segnala nella cella 070/010 la somma aggregata delle operazioni che risultano non liquidate dopo lo scadere delle relative date di consegna al rispettivo prezzo di liquidazione convenuto. L'ente segnala nella cella 070/020 informazioni aggregate riguardanti l'esposizione derivante da una differenza di prezzo per le operazioni non liquidate che comportano una perdita. L'ente segnala nella cella 070/030 i requisiti aggregati di fondi propri ricavati dalla somma dei requisiti di fondi propri delle operazioni non liquidate moltiplicando la “differenza di prezzo” indicata nella colonna 020 per il fattore appropriato basato sul numero di giorni lavorativi di ritardo rispetto alla data di regolamento (categorie di cui alla tabella 1 dell'articolo 378 del CRR). |
da 080 a 120 |
Operazioni non liquidate fino a 4 giorni (fattore 0 %) Operazioni non liquidate tra 5 e 15 giorni (fattore 8 %) Operazioni non liquidate tra 16 e 30 giorni (fattore 50 %) Operazioni non liquidate tra 31 e 45 giorni (fattore 75 %) Operazioni non liquidate per 46 giorni o più (fattore 100 %) L'ente segnala nelle righe da 080 a 120 informazioni riguardanti il rischio di regolamento/consegna delle posizioni interne al portafoglio di negoziazione conformemente alle categorie di cui alla tabella 1 dell'articolo 378 del CRR. Non sono previsti requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento/consegna per le operazioni che risultano non liquidate meno di cinque giorni lavorativi dopo la data di regolamento. |
3.7. C 12.00 — RISCHIO DI CREDITO: CARTOLARIZZAZIONI — METODO STANDARDIZZATO APPLICATO AI REQUISITI DI FONDI PROPRI (CR SEC SA)
3.7.1. Osservazioni di carattere generale
98. |
Le informazioni segnalate in questo modello sono richieste per tutte le cartolarizzazioni per le quali è riconosciuto un trasferimento significativo del rischio e nelle quali l'ente segnalante partecipa a una cartolarizzazione trattata secondo il metodo standardizzato e sono condizionate dal ruolo svolto dall'ente nel contesto della cartolarizzazione; pertanto si utilizzano elementi di segnalazione specifici per i cedenti, i promotori e gli investitori. |
99. |
Il modello CR SEC SA combina informazioni riguardanti sia le cartolarizzazioni tradizionali sia le cartolarizzazioni sintetiche interne al portafoglio bancario, così come definite nell'articolo 242, rispettivamente paragrafi 10 e 11, del CRR. |
3.7.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Colonna |
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010 |
IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE CREATE L'ente cedente segnala l'importo in essere, alla data di riferimento per le segnalazioni, di tutte le esposizioni correnti verso la cartolarizzazione create nell'operazione di cartolarizzazione, a prescindere dal soggetto che detiene le posizioni. Sono pertanto segnalate le esposizioni verso la cartolarizzazione in bilancio (ad esempio obbligazioni, prestiti subordinati) nonché le esposizioni fuori bilancio e i derivati (ad esempio linee di credito subordinate, linee di liquidità, contratti swap su tassi d'interesse, credit default swap, eccetera) creati dalla cartolarizzazione. Il cedente non segnala nei modelli CR SEC SA o CR SEC IRB le cartolarizzazioni tradizionali nelle quali non detiene alcuna posizione. Al riguardo, le posizioni verso la cartolarizzazione detenute dal cedente comprendono le clausole di rimborso anticipato nella cartolarizzazione delle esposizioni rotative definite nell'articolo 242, punto 12, del CRR. |
020-040 |
CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE: PROTEZIONE DEL CREDITO PER LE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE Ai sensi degli articoli 249 e 250 del CRR, la protezione del credito delle esposizioni cartolarizzate è considerata come se non ci fossero disallineamenti di durata. |
020 |
(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (CVA) La procedura dettagliata per il calcolo del valore della garanzia corretto per la volatilità (CVA) da segnalare in questa colonna è esposta nell'articolo 223, paragrafo 2, del CRR. |
030 |
(-) DEFLUSSI TOTALI: VALORI CORRETTI DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE (G*) Conformemente alla regola generale per gli “afflussi” e i “deflussi”, gli importi segnalati in questa colonna figurano come “afflussi” nel corrispondente modello relativo al rischio di credito (CR SA o CR IRB) e nella classe di esposizioni rilevante per il fornitore della protezione (il terzo al quale il segmento è trasferito mediante protezione del credito di tipo personale). La procedura di calcolo dell'importo nominale corretto per il “rischio di cambio” della protezione del credito (G*) è indicata nell'articolo 233, paragrafo 3, del CRR. |
040 |
IMPORTO NOZIONALE MANTENUTO O RIACQUISTATO DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO Tutti i segmenti mantenuti o riacquistati, ad esempio le posizioni che coprono le prime perdite non traslate, sono segnalati al rispettivo valore nominale. Nel calcolo dell'importo mantenuto o riacquistato della protezione del credito non si tiene conto dell'effetto dei coefficienti di scarto (haircut) di vigilanza sulla protezione del credito. |
050 |
POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE Posizioni verso la cartolarizzazione detenute dall'ente segnalante, calcolate conformemente all'articolo 246, paragrafo 1, lettere a), c) ed e), e paragrafo 2, del CRR senza l'applicazione dei fattori di conversione del credito e al lordo di qualsiasi rettifica di valore su crediti e di accantonamenti. La compensazione è rilevante unicamente per i contratti multipli di derivati forniti alla stessa società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE) coperti da accordi di compensazione ammissibili. Le rettifiche di valore e gli accantonamenti da segnalare in questa colonna si riferiscono soltanto alle posizioni verso la cartolarizzazione; non sono considerate le rettifiche di valore delle posizioni cartolarizzate. Ove siano previste clausole di rimborso anticipato, l'ente deve specificare l'importo delle “ragioni di credito dell'investitore” secondo la definizione dell'articolo 256, paragrafo 2, del CRR. Nelle cartolarizzazioni sintetiche le posizioni detenute dal cedente sotto forma di elementi in bilancio e/o ragioni di credito dell'investitore (rimborso anticipato) derivano dall'aggregazione delle colonne da 010 a 040. |
060 |
(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI Rettifiche di valore e accantonamenti (articolo 159 del CRR) relativi a perdite su crediti eseguiti conformemente alla disciplina contabile applicabile all'ente segnalante. Le rettifiche di valore comprendono qualsiasi importo rilevato nel conto economico a titolo di perdite su crediti di attività finanziarie dalla loro rilevazione iniziale in bilancio (comprese le perdite dovute al rischio di credito di attività finanziarie misurate al valore equo che non sono dedotte dal valore dell'esposizione), più gli sconti sulle esposizioni acquistate in stato di default ai sensi dell'articolo 166, paragrafo 1, del CRR. Gli accantonamenti comprendono gli importi accumulati delle perdite su crediti negli elementi fuori bilancio. |
070 |
ESPOSIZIONE AL NETTO DELLE RETTIFICHE DI VALORE E DEGLI ACCANTONAMENTI Posizioni verso la cartolarizzazione conformemente all'articolo 246, paragrafi 1 e 2, del CRR, senza l'applicazione dei fattori di conversione. Questa informazione è correlata alla colonna 040 del modello CR SA Total. |
080-110 |
TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE Articolo 4, paragrafo 1, punto 57, e parte tre, titolo II, capo 4, del CRR. Questo blocco di colonne contiene informazioni sulle tecniche di attenuazione del rischio di credito che riducono il rischio di credito di una o più esposizioni mediante sostituzione di esposizioni (come indicato sotto in riferimento agli afflussi e ai deflussi). Cfr. le istruzioni relative al modello CR SA (segnalazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetto di sostituzione). |
080 |
(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE: VALORI CORRETTI (GA) La protezione del credito di tipo personale è definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 59, e disciplinata dall'articolo 235 del CRR. Cfr. le istruzioni relative al modello CR SA (segnalazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetto di sostituzione). |
090 |
(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE La protezione del credito di tipo reale è definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 58, e disciplinata dagli articoli 195, 197 e 200 del CRR. Le credit linked note e la compensazione in bilancio di cui agli articoli da 218 a 236 del CRR sono trattate come garanzie in contante. Cfr. le istruzioni relative al modello CR SA (segnalazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetto di sostituzione). |
100-110 |
SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO Sono segnalati anche gli afflussi e i deflussi relativi all'interno delle stesse classi di esposizioni e, ove rilevanti, i fattori di ponderazione del rischio o le classi di debitori. |
100 |
(-) DEFLUSSI TOTALI Articolo 222, paragrafo 3, e articolo 235, paragrafi 1 e 2. I deflussi corrispondono alla parte garantita dell'“esposizione al netto delle rettifiche di valore e degli accantonamenti” che è dedotta dalla classe di esposizioni del debitore e, ove rilevante, dalla relativa ponderazione del rischio o classe di debitori, e successivamente assegnata alla classe di esposizioni del fornitore della protezione e, ove rilevante, alla relativa ponderazione del rischio o classe di debitori. Questo importo è considerato un afflusso nella classe di esposizioni del fornitore della protezione e, ove rilevanti, nelle relative ponderazioni del rischio o classi di debitori. Questa informazione è correlata alla colonna 090 [(-) deflussi totali] del modello CR SA Total. |
110 |
AFFLUSSI TOTALI In questa colonna sono segnalate come afflussi le posizioni verso la cartolarizzazione che costituiscono titoli di debito e sono garanzie reali finanziarie ammissibili conformemente all'articolo 197, paragrafo 1, del CRR se è utilizzato il metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie. Questa informazione è correlata alla colonna 100 (afflussi totali) del modello CR SA Totale. |
120 |
ESPOSIZIONE NETTA DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE Esposizione assegnata alla ponderazione del rischio e alla classe di esposizioni corrispondenti dopo aver tenuto conto dei deflussi e degli afflussi dovuti a “tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) con effetti di sostituzione sull'esposizione”. Questa informazione è correlata alla colonna 110 del modello CR SA Total. |
130 |
(-) TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE: VALORE CORRETTO IN BASE AL METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE PER LA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (CVAM) Questa voce comprende anche le credit linked note (articolo 218 del CRR). Questa informazione è correlata alle colonne 120 e 130 del modello CR SA Totale. |
140 |
VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*) Posizioni verso la cartolarizzazione conformemente all'articolo 246 del CRR, quindi senza applicazione dei fattori di conversione di cui all'articolo 246, paragrafo 1, lettera c), del CRR. Questa informazione è correlata alla colonna 150 del modello CR SA Total. |
150-180 |
RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*) DEGLI ELEMENTI FUORI BILANCIO IN BASE AI FATTORI DI CONVERSIONE L'articolo 246, paragrafo 1, lettera c), del CRR stabilisce che il valore dell'esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione fuori bilancio è pari al suo valore nominale moltiplicato per un fattore di conversione. Ove non diversamente specificato nel CRR, tale fattore è del 100 %. Cfr. colonne da 160 a 190 del modello CR SA Total. A fini di segnalazione, i valori delle esposizioni corretti integralmente (E*) sono riportati in base ai seguenti quattro intervalli, reciprocamente esclusivi, dei fattori di conversione: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, 50 %] e [50 %, 100 %]. |
190 |
VALORE DELL'ESPOSIZIONE Posizioni verso la cartolarizzazione conformemente all'articolo 246 del CRR. Questa informazione è correlata alla colonna 200 del modello CR SA Total. |
200 |
(-) VALORE DELL'ESPOSIZIONE DEDOTTO DAI FONDI PROPRI L'articolo 258 del CRR prevede che, nel caso di una posizione verso la cartolarizzazione alla quale è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %, gli enti possono dedurre dai fondi propri il valore dell'esposizione della posizione, in alternativa alla sua inclusione nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. |
210 |
VALORE DELL'ESPOSIZIONE SOGGETTO AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO Valore dell'esposizione meno il valore dell'esposizione dedotto dai fondi propri. |
220-320 |
RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE SOGGETTO AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO IN BASE ALLE PONDERAZIONI DEL RISCHIO |
220-260 |
PROVVISTE DI RATING L'articolo 242, punto 8, del CRR contiene la definizione delle posizioni provviste di rating. I valori delle esposizioni soggetti a ponderazione del rischio sono ripartiti in base alle classi di merito di credito (credit quality steps, CQS) come previsto per il metodo standardizzato dalla tabella 1 dell'articolo 251 del CRR. |
270 |
1 250 % (PRIVE DI RATING) L'articolo 242, punto 7, del CRR contiene la definizione delle posizioni prive di rating. |
280 |
METODO LOOK-THROUGH Articoli 253 e 254 e articolo 256, paragrafo 5, del CRR. Le colonne relative al metodo look-through comprendono tutti i casi di esposizioni prive di rating in cui la ponderazione del rischio si ricava dal portafoglio di esposizioni sottostante (fattore medio di ponderazione del rischio del pool, fattore più elevato di ponderazione del rischio del pool o utilizzo di un coefficiente di concentrazione). |
290 |
METODO LOOK-THROUGH — DI CUI: SECOND LOSS NEI PROGRAMMI ABCP Il valore dell'esposizione soggetta al trattamento delle posizioni verso la cartolarizzazione in segmenti second loss o in situazioni di rischio migliore nei programmi ABCP è stabilito dall'articolo 254 del CRR. L'articolo 242, punto 9, del CRR contiene la definizione dei programmi di emissione di commercial paper garantiti da attività (ABCP). |
300 |
METODO LOOK-THROUGH DI CUI: FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%) È segnalato il fattore di ponderazione del rischio medio ponderato per il valore dell'esposizione. |
310 |
METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA (IAA) Articolo 109, paragrafo 1, e articolo 259, paragrafo 3, del CRR. Valore dell'esposizione di posizioni verso la cartolarizzazione secondo il metodo della valutazione interna. |
320 |
IAA: FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%) È segnalato il fattore di ponderazione del rischio medio ponderato per il valore dell'esposizione. |
330 |
IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO Importo totale dell'esposizione ponderato per il rischio calcolato conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del CRR, prima delle rettifiche dovute a disallineamenti di durata o violazioni delle disposizioni in materia di due diligence, escluso qualsiasi importo dell'esposizione ponderato per il rischio riguardante esposizioni riassegnate a un altro modello mediante deflussi. |
340 |
DI CUI: CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE Per le cartolarizzazioni sintetiche, l'importo da segnalare in questa colonna non tiene conto dei disallineamenti di durata. |
350 |
EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DUE DILIGENCE L'articolo 14, paragrafo 2, l'articolo 406, paragrafo 2, e l'articolo 407 del CRR dispongono che, quando l'ente non rispetta determinati requisiti di cui agli articoli 405, 406 o 409 del CRR, gli Stati membri assicurino che le autorità competenti impongano un fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio proporzionato non inferiore al 250 % del fattore di ponderazione del rischio (limitato al 1 250 %) che si applica alle relative posizioni verso la cartolarizzazione conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del CRR. Tale fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio può essere imposto non soltanto agli enti investitori ma anche ai cedenti, ai promotori e ai prestatori originari. |
360 |
RETTIFICA DELL'IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTO A DISALLINEAMENTI DI DURATA Nel caso di disallineamenti di durata nelle cartolarizzazioni sintetiche è inserito l'importo RW*-RW(SP), secondo la definizione dell'articolo 250 del CRR, tranne per i segmenti con una ponderazione del rischio del 1 250 %, se l'importo da segnalare è zero. Si rileva che l'importo RW(SP) comprende non solo gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio indicati nella colonna 330 ma anche gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni riassegnate a altri modelli mediante deflussi. |
370-380 |
IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO: PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE/DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE Importo complessivo delle esposizioni ponderato per il rischio calcolato ai sensi della parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del CRR, prima (colonna 370)/dopo (colonna 380) l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 252 (cartolarizzazione di posizioni attualmente in stato di default o associate ad un rischio particolarmente elevato) o all'articolo 256, paragrafo 4 (requisiti aggiuntivi di fondi propri per le cartolarizzazioni delle esposizioni rotative provviste di clausole di rimborso anticipato), del CRR. |
390 |
VOCE PER MEMORIA: IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO CORRISPONDENTE AI DEFLUSSI DALLA CARTOLARIZZAZIONE IN BASE AL METODO STANDARDIZZATO VERSO ALTRE CLASSI DI ESPOSIZIONI Importo delle esposizioni ponderato per il rischio derivante dalle esposizioni riassegnate al fornitore degli strumenti di attenuazione del rischio e pertanto computate nel modello corrispondente, che sono prese in considerazione nel calcolo del massimale delle posizioni verso la cartolarizzazione. |
100. |
Il modello CR SEC SA è suddiviso in tre grandi blocchi di righe contenenti dati riguardanti le esposizioni create/promosse/mantenute o acquistate da cedenti, investitori e promotori. Per ciascuna di esse le informazioni sono ripartite per elementi in bilancio e fuori bilancio e derivati, nonché per cartolarizzazioni e ricartolarizzazioni. |
101. |
Anche le esposizioni totali (alla data di riferimento per le segnalazioni) sono ripartite in base alle classi di merito di credito applicate all'avvio (ultimo blocco di righe). Questa informazione è segnalata dai cedenti, dai promotori e dagli investitori.
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3.8. C 13.00 — RISCHIO DI CREDITO — CARTOLARIZZAZIONI: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI DI FONDI PROPRI (CR SEC IRB)
3.8.1. Osservazioni di carattere generale
102. |
Le informazioni segnalate in questo modello sono richieste per tutte le cartolarizzazioni per le quali è riconosciuto un trasferimento del rischio significativo e nelle quali l'ente segnalante partecipa a una cartolarizzazione trattata secondo il metodo basato sui rating interni. |
103. |
Le informazioni da segnalare sono condizionate dal ruolo svolto dall'ente nel contesto della cartolarizzazione; pertanto si utilizzano elementi di segnalazione specifici per i cedenti, i promotori e gli investitori. |
104. |
Il modello CR SEC IRB copre lo stesso ambito del modello CR SEC SA: combina informazioni riguardanti sia le cartolarizzazioni tradizionali sia le cartolarizzazioni sintetiche interne al portafoglio bancario. |
3.8.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Colonna |
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010 |
IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE CREATE Per il totale della riga relativa agli elementi in bilancio, l'importo segnalato in questa colonna è il valore in essere delle esposizioni cartolarizzate alla data di riferimento per le segnalazioni. Cfr. colonna 010 del modello CR SEC SA. |
020-040 |
CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE: PROTEZIONE DEL CREDITO PER LE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE Articoli 249 e 250 del CRR. Il valore corretto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito utilizzate nella struttura di cartolarizzazione non tiene conto dei disallineamenti di durata. |
020 |
(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (CVA) La procedura dettagliata per il calcolo del valore della garanzia corretto per la volatilità (CVA) da segnalare in questa colonna è esposta nell'articolo 223, paragrafo 2, del CRR. |
030 |
(-) DEFLUSSI TOTALI: VALORI CORRETTI DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE (G*) Conformemente alla regola generale per gli “afflussi” e i “deflussi”, gli importi segnalati nella colonna 030 del modello CR SEC IRB figurano come “afflussi” nel corrispondente modello relativo al rischio di credito (CR SA o CR IRB) e nella classe di esposizioni rilevante per il fornitore della protezione (il terzo al quale il segmento è trasferito mediante protezione del credito di tipo personale). La procedura di calcolo dell'importo nominale corretto per il “rischio di cambio” della protezione del credito (G*) è indicata nell'articolo 233, paragrafo 3, del CRR. |
040 |
IMPORTO NOZIONALE MANTENUTO O RIACQUISTATO DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO Tutti i segmenti mantenuti o riacquistati, ad esempio le posizioni che coprono le prime perdite non traslate, sono segnalati al rispettivo valore nominale. Nel calcolo dell'importo mantenuto o riacquistato della protezione del credito non si tiene conto dell'effetto dei coefficienti di scarto (haircut) di vigilanza sulla protezione del credito. |
050 |
POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE Posizioni verso la cartolarizzazione detenute dall'ente segnalante, calcolate conformemente all'articolo 246, paragrafo 1, lettere b), d) ed e), e paragrafo 2, del CRR, senza l'applicazione dei fattori di conversione del credito e al lordo delle rettifiche di valore e degli accantonamenti. La compensazione è rilevante unicamente per i contratti multipli di derivati forniti alla stessa società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE) coperti da accordi di compensazione ammissibili. Le rettifiche di valore e gli accantonamenti da segnalare in questa colonna si riferiscono soltanto alle posizioni verso la cartolarizzazione; non si tiene conto delle rettifiche di valore delle posizioni cartolarizzate. Ove siano previste clausole di rimborso anticipato, l'ente deve specificare l'importo delle “ragioni di credito del cedente” secondo la definizione dell'articolo 256, paragrafo 2, del CRR. Nelle cartolarizzazioni sintetiche le posizioni detenute dal cedente sotto forma di elementi in bilancio e/o ragioni di credito dell'investitore (rimborso anticipato) derivano dall'aggregazione delle colonne da 010 a 040. |
060-090 |
TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE Cfr. articolo 4, paragrafo 1, punto 57, e parte tre, titolo II, capo 4, del CRR. Questo blocco di colonne contiene informazioni sulle tecniche di attenuazione del rischio di credito che riducono il rischio di credito di una o più esposizioni mediante sostituzione di esposizioni (come indicato sotto in riferimento agli afflussi e ai deflussi). |
060 |
(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE: VALORI CORRETTI (GA) La protezione del credito di tipo personale è definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 59, del CRR. L'articolo 236 del CRR descrive la procedura per calcolare il GA in caso di protezione completa/protezione parziale a parità di rango (seniority). Questa informazione è correlata alle colonne da 040 a 050 del modello CR IRB. |
070 |
(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE La protezione del credito di tipo reale è definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 58, del CRR. Non potendosi applicare il metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, in questa colonna è segnalata soltanto la protezione del credito di tipo reale conformemente all'articolo 200 del CRR. Questa informazione è correlata alla colonna 060 del modello CR IRB. |
080-090 |
SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO Sono segnalati anche gli afflussi e i deflussi all'interno delle stesse classi di esposizioni e, ove rilevanti, i fattori di ponderazione del rischio o le classi di debitori. |
080 |
(-) DEFLUSSI TOTALI Articolo 236 del CRR. I deflussi corrispondono alla parte garantita dell'“esposizione al netto delle rettifiche di valore e degli accantonamenti” che è dedotta dalla classe di esposizioni del debitore e, ove rilevante, dalla relativa ponderazione del rischio o classe di debitori, e successivamente assegnata alla classe di esposizioni del fornitore della protezione e, ove rilevante, alla relativa ponderazione del rischio o classe di debitori. Questo importo è considerato un afflusso nella classe di esposizioni del fornitore della protezione e, ove rilevanti, nelle relative ponderazioni del rischio o classi di debitori. Questa informazione è correlata alla colonna 070 del modello CR IRB. |
090 |
AFFLUSSI TOTALI Questa informazione è correlata alla colonna 080 del modello CR IRB. |
100 |
ESPOSIZIONE DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE Esposizione assegnata alla ponderazione del rischio e alla classe di esposizioni corrispondenti dopo aver tenuto conto dei deflussi e degli afflussi dovuti alle “tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione”. Questa informazione è correlata alla colonna 090 del modello CR IRB. |
110 |
(-) TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE: VALORE CORRETTO IN BASE AL METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE PER LA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (CVAM) Articoli da 218 a 222 del CRR. Questa voce comprende anche le credit linked note (articolo 218 del CRR). |
120 |
VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*) Posizioni verso la cartolarizzazione conformemente all'articolo 246 del CRR, quindi senza applicazione dei fattori di conversione di cui all'articolo 246, paragrafo 1, lettera c), del CRR. |
130-160 |
RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*) DEGLI ELEMENTI FUORI BILANCIO IN BASE AI FATTORI DI CONVERSIONE L'articolo 246, paragrafo 1, lettera c), del CRR stabilisce che il valore dell'esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione fuori bilancio è pari al suo valore nominale moltiplicato per un fattore di conversione. Ove non diversamente specificato, tale fattore di conversione è del 100 %. Ai fini della presente riga, il fattore di conversione è definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 56, del CRR. A fini di segnalazione, i valori delle esposizioni corretti integralmente (E*) sono riportati in base ai seguenti quattro intervalli, reciprocamente esclusivi, dei fattori di conversione: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, 50 %] e [50 %, 100 %]. |
170 |
VALORE DELL'ESPOSIZIONE Posizioni verso la cartolarizzazione conformemente all'articolo 246 del CRR. Questa informazione è correlata alla colonna 110 del modello CR IRB. |
180 |
(-) VALORE DELL'ESPOSIZIONE DEDOTTO DAI FONDI PROPRI L'articolo 266, paragrafo 3, del CRR prevede che, nel caso di una posizione verso la cartolarizzazione alla quale si applica un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %, gli enti possono dedurre dai fondi propri il valore dell'esposizione della posizione, in alternativa alla sua inclusione nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. |
190 |
VALORE DELL'ESPOSIZIONE SOGGETTO A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO |
200-320 |
METODO BASATO SUI RATING (CLASSI DI MERITO DI CREDITO) Articolo 261 del CRR. Le posizioni verso la cartolarizzazione calcolate secondo il metodo IRB con un rating desunto ai sensi dell'articolo 259, paragrafo 2, del CRR sono segnalate come posizioni provviste di rating. I valori delle esposizioni soggetti a ponderazione del rischio sono ripartiti in base alle classi di merito di credito (CQS) previste per il metodo IRB nella tabella 4 dell'articolo 261, paragrafo 1, del CRR. |
330 |
METODO DELLA FORMULA DI VIGILANZA Per il metodo della formula di vigilanza (supervisory formula method, SFM) cfr. articolo 262 del CRR. La ponderazione del rischio di una posizione verso la cartolarizzazione è pari al valore maggiore tra il 7 % e la ponderazione del rischio da applicare conformemente alle formule fornite. |
340 |
METODO DELLA FORMULA DI VIGILANZA: FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO L'attenuazione del rischio di credito delle posizioni verso la cartolarizzazione può essere riconosciuta conformemente all'articolo 264 del CRR. In questi casi l'ente segnala il “fattore di ponderazione del rischio effettivo” della posizione per la quale vi sia una protezione completa, ai sensi dell'articolo 264, paragrafo 2, del CRR (il fattore di ponderazione del rischio effettivo è uguale all'importo dell'esposizione ponderato per il rischio della posizione diviso per il valore dell'esposizione della posizione, moltiplicato per 100). In caso di protezione parziale della posizione, l'ente deve applicare il metodo della formula di vigilanza correggendo il “T” conformemente all'articolo 264, paragrafo 3, del CRR. I fattori di ponderazione del rischio medi ponderati sono indicati in questa colonna. |
350 |
METODO LOOK-THROUGH Le colonne relative al metodo look-through comprendono tutti i casi di esposizioni prive di rating in cui la ponderazione del rischio si ricava dal portafoglio di esposizioni sottostante (fattore più elevato di ponderazione del rischio del pool). L'articolo 263, paragrafi 2 e 3, del CRR prevede un trattamento eccezionale qualora non sia possibile calcolare Kirb. L'importo non utilizzato delle linee di liquidità è segnalato nella voce “elementi fuori bilancio e derivati”. Finché il cedente è soggetto al trattamento eccezionale stante l'impossibilità di calcolare Kirb, la colonna 350 serve per segnalare il trattamento della ponderazione del rischio applicato al valore dell'esposizione di una linea di liquidità soggetta al trattamento di cui all'articolo 263 del CRR. Per i rimborsi anticipati cfr. articolo 256, paragrafo 5, e articolo 265 del CRR. |
360 |
METODO LOOK-THROUGH: FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO È segnalato il fattore di ponderazione del rischio medio ponderato per il valore dell'esposizione. |
370 |
METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA (IAA) L'articolo 259, paragrafi 3 e 4, del CRR prevede l'applicazione del “metodo della valutazione interna” (IAA) per le posizioni dei programmi ABCP. |
380 |
IAA: FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO In questa colonna sono segnalati i fattori di ponderazione del rischio medi ponderati. |
390 |
(-) RIDUZIONE DELL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA A RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI Gli enti che applicano il metodo IRB si attengono alle disposizioni dell'articolo 266, paragrafi 1 (valido unicamente per i cedenti se l'esposizione non è stata dedotta dai fondi propri) e 2, del CRR. Rettifiche di valore e accantonamenti (articolo 159 del CRR) relativi alle perdite su crediti eseguiti conformemente alla disciplina contabile applicabile all'ente segnalante. Le rettifiche di valore comprendono qualsiasi importo rilevato nel conto economico a titolo di perdite su crediti di attività finanziarie dalla loro rilevazione iniziale in bilancio (comprese le perdite dovute al rischio di credito di attività finanziarie misurate al valore equo che non sono dedotte dal valore dell'esposizione), più gli sconti sulle esposizioni acquistate in stato di default conformemente all'articolo 166, paragrafo 1, del CRR. Gli accantonamenti comprendono gli importi accumulati delle perdite su crediti negli elementi fuori bilancio. |
400 |
IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO Parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del CRR prima delle rettifiche dovute a disallineamenti di durata o violazioni delle disposizioni in materia di due diligence, escluso qualsiasi importo dell'esposizione ponderato per il rischio corrispondente a esposizioni riassegnate a un altro modello mediante deflussi. |
410 |
IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO, DI CUI: CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE Per le cartolarizzazioni sintetiche con disallineamenti di durata, l'importo da segnalare in questa colonna non tiene conto dei disallineamenti di durata. |
420 |
EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DUE DILIGENCE L'articolo 14, paragrafo 2, l'articolo 406, paragrafo 2, e l'articolo 407 del CRR prevedono che, quando l'ente non rispetta determinati requisiti, gli Stati membri assicurino che le autorità competenti impongano un fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio proporzionato non inferiore al 250 % del fattore di ponderazione del rischio (limitato al 1 250 %) che si applica alle relative posizioni verso la cartolarizzazione conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del CRR. |
430 |
RETTIFICA DELL'IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA A DISALLINEAMENTI DI DURATA Nel caso di disallineamenti di durata nelle cartolarizzazioni sintetiche è inserito l'importo RW*-RW(SP), secondo la definizione dell'articolo 250 del CRR, tranne per i segmenti con una ponderazione del rischio del 1 250 %, se l'importo da segnalare è zero. Si rileva che l'importo RW(SP) comprende non solo gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio indicati nella colonna 400 ma anche gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni riassegnate a altri modelli mediante deflussi. I valori negativi devono essere segnalati in questa colonna. |
440-450 |
IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO: PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE/DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE Importo complessivo dell'esposizione ponderato per il rischio calcolato ai sensi della parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del CRR, prima (colonna 440)/dopo (colonna 450) l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 260 del CRR. Si deve tener conto altresì dell'articolo 265 del CRR (requisiti aggiuntivi di fondi propri per le cartolarizzazioni delle esposizioni rotative provviste di clausole di rimborso anticipato). |
460 |
VOCE PER MEMORIA: IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO CORRISPONDENTE AI DEFLUSSI DALLA CARTOLARIZZAZIONE IN BASE AL METODO IRB VERSO ALTRE CLASSI DI ESPOSIZIONI Importo delle esposizioni ponderato per il rischio derivante dalle esposizioni riassegnate al fornitore degli strumenti di attenuazione del rischio e pertanto computate nel modello corrispondente, che sono prese in considerazione nel calcolo del massimale delle posizioni verso la cartolarizzazione. |
105. |
Il modello CR SEC IRB è suddiviso in tre grandi blocchi di righe contenenti dati riguardanti le esposizioni create/promosse/mantenute o acquistate da cedenti, investitori e promotori. Per ciascuna di esse le informazioni sono ripartite per elementi in bilancio e fuori bilancio e derivati, nonché in base ai raggruppamenti dei fattori di ponderazione del rischio delle cartolarizzazioni e ricartolarizzazioni. |
106. |
Anche le esposizioni totali (alla data di riferimento per le segnalazioni) sono ripartite in base alle classi di merito di credito applicate all'avvio (ultimo blocco di righe). Questa informazione è segnalata dai cedenti, dai promotori e dagli investitori.
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3.9. C 14.00 — INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE CARTOLARIZZAZIONI (SEC DETAILS)
3.9.1. Osservazioni di carattere generale
107. |
Questo modello contiene informazioni suddivise per singola operazione (a differenza delle informazioni aggregate segnalate nei modelli CR SEC SA, CR SEC IRB, MKR SA SEC e MKR SA CTP) riguardanti tutte le cartolarizzazioni alle quali l'ente segnalante partecipa. Devono essere indicate le caratteristiche principali di ciascuna cartolarizzazione, quali la natura del pool sottostante e i requisiti di fondi propri. |
108. |
Questo modello deve essere compilato per:
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109. |
Questo modello deve essere compilato dai gruppi consolidati e dagli enti autonomi (2) situati nello stesso paese in cui sono soggetti ai requisiti di fondi propri. Nel caso di cartolarizzazioni che coinvolgono più di un soggetto del medesimo gruppo consolidato, è segnalata la ripartizione dettagliata per singolo soggetto. |
110. |
In considerazione dell'articolo 406, paragrafo 1, del CRR, secondo il quale gli enti che investono in posizioni verso la cartolarizzazione devono acquisire molte informazioni sulle posizioni stesse per adempiere gli obblighi di due diligence, l'ambito di segnalazione del modello si applica agli investitori in misura ridotta. In particolare, gli investitori devono compilare le colonne da 010 a 040, da 070 a 110, 160, 190, da 290 a 400 e da 420 a 470. |
111. |
Gli enti che hanno il ruolo di prestatori originari (e che non hanno anche il ruolo di cedente o promotore nella medesima cartolarizzazione) devono in linea di massima compilare il modello nella stessa misura degli investitori. |
3.9.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Colonna |
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005 |
NUMERO DI RIGA Il numero di riga è un identificatore di riga ed è unico per ciascuna riga della tabella. Segue l'ordine numerico 1, 2, 3 ecc. |
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010 |
CODICE INTERNO Codice interno (alfanumerico) utilizzato dall'ente per identificare la cartolarizzazione. Il codice interno è associato all'identificativo della cartolarizzazione. |
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020 |
IDENTIFICATIVO DELLA CARTOLARIZZAZIONE (codice/denominazione) Codice utilizzato per la registrazione legale della cartolarizzazione o, in sua mancanza, denominazione con la quale la cartolarizzazione è nota sul mercato. Quando è disponibile il numero internazionale di identificazione dei titoli (International Securities Identification Number — ISIN), ossia nel caso di operazioni pubbliche, in questa colonna sono riportati i caratteri comuni a tutti i segmenti della cartolarizzazione. |
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030 |
IDENTIFICATIVO DEL CEDENTE (codice/denominazione) In questa colonna è segnalato il codice attribuito al cedente dall'autorità di vigilanza o, in sua mancanza, la denominazione dell'ente. Per le cartolarizzazioni multi-seller, il soggetto segnalante riporta l'identificativo di tutti i soggetti appartenenti al suo gruppo consolidato che sono coinvolti nell'operazione (come cedente, promotore o prestatore originario). Se il codice non è disponibile o non è noto al soggetto segnalante, è indicata la denominazione dell'ente. |
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040 |
TIPO DI CARTOLARIZZAZIONE: (TRADIZIONALE/SINTETICA) Inserire le seguenti abbreviazioni:
Per le definizioni di “cartolarizzazione tradizionale” e “cartolarizzazione sintetica” si rimanda all'articolo 242, punti 10 e 11, del CRR. |
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050 |
TRATTAMENTO CONTABILE: LE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE SONO MANTENUTE NELLO STATO PATRIMONIALE O SONO RIMOSSE? I cedenti, i promotori e i prestatori originari inseriscono una delle seguenti abbreviazioni:
Questa colonna riassume il trattamento contabile dell'operazione. Nelle cartolarizzazioni sintetiche, i cedenti segnalano che le esposizioni cartolarizzate sono eliminate dal bilancio. Nelle cartolarizzazioni di passività i cedenti non compilano questa colonna. L'opzione “P” (parzialmente eliminate) è selezionata quando le attività cartolarizzate sono rilevate in bilancio in misura pari al coinvolgimento continuativo del soggetto segnalante così come disciplinato dallo IAS 39.30-35. |
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060 |
TRATTAMENTO DELLA SOLVIBILITÀ: LE POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE SONO SOGGETTE AI REQUISITI DI FONDI PROPRI? I cedenti, e soltanto loro, inseriscono le seguenti abbreviazioni:
Articoli 109, 243 e 244 del CRR. Questa colonna riassume il trattamento di solvibilità dello schema di cartolarizzazione da parte del cedente. La colonna indica se i requisiti di fondi propri sono calcolati secondo le esposizioni cartolarizzate o secondo le posizioni di cartolarizzazione (portafoglio bancario/portafoglio di negoziazione). Se i requisiti di fondi propri si basano sulle esposizioni cartolarizzate (non essendoci un trasferimento significativo del rischio), il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di credito è segnalato nel modello CR SA, qualora l'ente applichi il metodo standardizzato, oppure nel modello CR IRB, qualora l'ente applichi il metodo basato sui rating interni. Per contro, se i requisiti di fondi propri si basano sulle posizioni verso la cartolarizzazione detenute nel portafoglio bancario (essendoci un trasferimento significativo del rischio), il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di credito è segnalato nel modello CR SEC SA o nel modello CR SEC IRB. Per le posizioni verso la cartolarizzazione detenute nel portafoglio di negoziazione, il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato è segnalato nel modello MKR SA TDI (rischio di posizione generale standardizzato) e nel modello MKR SA SEC o nel modello MKR SA CTP (rischio di posizione specifico standardizzato) o ancora nel modello MKR IM (modelli interni). Nelle cartolarizzazioni di passività i cedenti non compilano questa colonna. |
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070 |
CARTOLARIZZAZIONE O RICARTOLARIZZAZIONE? Conformemente alle definizioni di “cartolarizzazione” e “ricartolarizzazione” di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti 61 e da 62 a 64, del CRR, il tipo di sottostante è segnalato mediante le seguenti abbreviazioni:
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080-100 |
MANTENIMENTO Articoli da 404 a 410 del CRR. |
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080 |
TIPO DI MANTENIMENTO APPLICATO Per ciascuno schema di cartolarizzazione creato è segnalato il pertinente tipo di mantenimento dell'interesse economico netto, come previsto dall'articolo 405 del CRR:
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090 |
% DI MANTENIMENTO ALLA DATA DI RIFERIMENTO PER LE SEGNALAZIONI Il mantenimento di un interesse economico netto rilevante da parte del cedente, del promotore o del prestatore originario della cartolarizzazione riguarda una percentuale non inferiore al 5 % (alla data di avvio dell'operazione). Nonostante l'articolo 405, paragrafo 1, del CRR, si può di norma interpretare che la misurazione del mantenimento all'avvio dell'operazione sia effettuata al momento della prima cartolarizzazione delle esposizioni, non al momento della loro prima creazione (ad esempio non al momento della prima concessione dei prestiti sottostanti). La misurazione del mantenimento all'avvio dell'operazione implica che il 5 % fosse la percentuale di mantenimento richiesta nel momento in cui è stato misurato il relativo livello ed è risultato soddisfatto il requisito (ad esempio quando le esposizioni sono state cartolarizzate la prima volta); non sono richiesti la rimisurazione dinamica e il riaggiustamento della percentuale di mantenimento durante l'intero ciclo di vita dell'operazione. Non occorre compilare questa colonna se nella colonna 080 (tipo di mantenimento applicato) è riportato il codice “E” (esente) o “N” (non applicabile). |
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100 |
CONFORMITÀ AL REQUISITO DI MANTENIMENTO? Articolo 405, paragrafo 1, del CRR. Inserire le seguenti abbreviazioni:
Non occorre compilare questa colonna se nella colonna 080 (tipo di mantenimento applicato) è riportato il codice “E” (esente) o “N” (non applicabile). |
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110 |
RUOLO DELL'ENTE: (CEDENTE/PROMOTORE/PRESTATORE ORIGINARIO/INVESTITORE) Inserire le seguenti abbreviazioni:
Cfr. le definizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti 13 (cedente) e 14 (promotore), del CRR. Si presume che gli investitori siano gli enti ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 406 e 407 del CRR. |
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120-130 |
PROGRAMMI NON ABCP Data la loro particolarità di essere costituiti da una pluralità di posizioni individuali verso la cartolarizzazione, i programmi ABCP (definiti nell'articolo 242, punto 9, del CRR) sono esenti dalla segnalazione nelle colonne 120 e 130. |
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120 |
DATA DI CREAZIONE (mm/aaaa) Il mese e l'anno della data di avvio dell'operazione di cartolarizzazione (che è la data di separazione o di chiusura del pool) sono indicati nel formato “mm/aaaa”. Per ciascuno schema di cartolarizzazione la data di creazione non può variare tra una data di riferimento per le segnalazioni e la successiva. Nel caso specifico degli schemi di cartolarizzazione assistiti da open pool, la data di creazione è la data della prima emissione dei titoli. Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione. |
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130 |
IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE ALLA DATA DI CREAZIONE Questa colonna contiene l'importo (secondo le esposizioni originarie prima dell'applicazione dei fattori di conversione) del portafoglio cartolarizzato alla data di avvio dell'operazione. Per gli schemi di cartolarizzazione assistiti da open pool è segnalato l'importo riferito alla data di creazione della prima emissione dei titoli. Per le cartolarizzazioni tradizionali non occorre inserire nessun'altra attività del pool di cartolarizzazioni. Per gli schemi di cartolarizzazione multi-seller (ossia con più di un cedente) è segnalato soltanto l'importo corrispondente al contributo del soggetto segnalante al portafoglio cartolarizzato. Per la cartolarizzazione di passività sono segnalati soltanto gli importi emessi dal soggetto segnalante. Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione. |
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140-220 |
ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE Nelle colonne da 140 a 220 il soggetto segnalante deve inserire informazioni su varie caratteristiche del portafoglio cartolarizzato. |
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140 |
IMPORTO COMPLESSIVO Gli enti segnalano il valore del portafoglio cartolarizzato alla data di riferimento per le segnalazioni, ossia l'importo in essere delle esposizioni cartolarizzate. Per le cartolarizzazioni tradizionali non occorre inserire nessun'altra attività del pool di cartolarizzazioni. Per gli schemi di cartolarizzazione multi-seller (ossia con più di un cedente) è segnalato soltanto l'importo corrispondente al contributo del soggetto segnalante al portafoglio cartolarizzato. Per gli schemi di cartolarizzazione assistiti da closed pool (ossia quando il portafoglio di attività cartolarizzate non può essere ampliato dopo la data di creazione) l'importo è ridotto progressivamente. Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione. |
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150 |
QUOTA DELL'ENTE (%) È segnalata la quota (percentuale con due decimali) che l'ente detiene nel portafoglio cartolarizzato alla data di riferimento per le segnalazioni. L'importo da indicare in questa colonna è prestabilito e corrisponde al 100 %, ad eccezione degli schemi di cartolarizzazione multi-seller, nel qual caso il soggetto segnalante riporta il proprio contributo corrente al portafoglio cartolarizzato (equivalente alla colonna 140 in termini relativi). Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione. |
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160 |
TIPO Questa colonna contiene informazioni sul tipo di attività (da “1” a “8”) o passività (“9” e “10”) del portafoglio cartolarizzato. L'ente deve inserire uno dei seguenti codici numerici:
Se il pool di esposizioni cartolarizzate è una combinazione dei tipi su elencati, l'ente segnala il tipo più importante. Per le ricartolarizzazioni l'ente indica il pool sottostante finale delle attività. Il tipo “10” (altre passività) comprende buoni del Tesoro e credit linked note. Per gli schemi di cartolarizzazione assistiti da closed pool il tipo non può cambiare tra una data di riferimento per le segnalazioni e la successiva. |
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170 |
METODO APPLICATO (STANDARDIZZATO/IRB/MISTO) Questa colonna contiene informazioni sul metodo che l'ente intende applicare alle esposizioni cartolarizzate alla data di riferimento per le segnalazioni. Inserire le seguenti abbreviazioni:
Se, in caso di applicazione del metodo standardizzato, nella colonna 050 è indicato “P”, il calcolo dei requisiti di fondi propri deve essere segnalato nel modello CR SEC SA. Se, in caso di applicazione del metodo IRB, nella colonna 050 è indicato “P”, il calcolo dei requisiti di fondi propri deve essere segnalato nel modello CR SEC IRB. Se, in caso di applicazione di una combinazione del metodo standardizzato e del metodo IRB, nella colonna 050 è indicato “P”, il calcolo dei requisiti di fondi propri deve essere segnalato sia nel modello CR SEC SA che nel modello CR SEC IRB. Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione; tuttavia, questa colonna non riguarda le cartolarizzazioni di passività. I promotori non compilano questa colonna. |
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180 |
NUMERO DI ESPOSIZIONI Articolo 261, paragrafo 1, del CRR. Questa colonna deve essere compilata obbligatoriamente soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB alle posizioni verso la cartolarizzazione (e che pertanto indicano “I” nella colonna 170). Gli enti segnalano il numero effettivo di esposizioni. Questa colonna non è compilata per le cartolarizzazioni di passività o quando i requisiti di fondi propri sono basati sulle esposizioni cartolarizzate (nella cartolarizzazione di attività), né se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione. Gli investitori non compilano questa colonna. |
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190 |
PAESE È inserito il codice (ISO 3166-1 alpha-2) del paese di origine del sottostante finale dell'operazione, ossia il paese del debitore diretto delle esposizioni originarie cartolarizzate (metodo look-through). Se il pool delle cartolarizzazioni comprende più paesi, l'ente segnala il paese più importante. Se nessun paese supera la soglia del 20 % basata sull'importo delle attività/passività, si indica “OT” (altro). |
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200 |
ELGD (%) La perdita in caso di default media ponderata per l'esposizione (ELGD) deve essere segnalata soltanto dagli enti che applicano il metodo della formula di vigilanza (e che pertanto indicano “I” nella colonna 170). L'ELGD è calcolata ai sensi dell'articolo 262, paragrafo 1, del CRR. Questa colonna non è compilata per le cartolarizzazioni di passività o quando i requisiti di fondi propri sono basati sulle esposizioni cartolarizzate (nel caso di cartolarizzazione di attività), né se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione. I promotori non compilano questa colonna. |
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210 |
(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI Rettifiche di valore e accantonamenti (articolo 159 del CRR) relativi alle perdite su crediti eseguiti conformemente alla disciplina contabile applicabile all'ente segnalante. Le rettifiche di valore comprendono qualsiasi importo rilevato nel conto economico a titolo di perdite su crediti di attività finanziarie dalla loro rilevazione iniziale in bilancio (comprese le perdite dovute al rischio di credito di attività finanziarie misurate al valore equo che non sono dedotte dal valore dell'esposizione), più gli sconti sulle esposizioni acquistate in stato di default conformemente all'articolo 166, paragrafo 1, del CRR. Gli accantonamenti comprendono gli importi accumulati delle perdite su crediti negli elementi fuori bilancio. Questa colonna contiene informazioni sulle rettifiche di valore e gli accantonamenti applicati alle esposizioni cartolarizzate. Non è compilata per la cartolarizzazione di passività. Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione. I promotori non compilano questa colonna. |
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220 |
REQUISITI DI FONDI PROPRI PRIMA DELLA CARTOLARIZZAZIONE (%) Questa colonna riporta i requisiti di fondi propri che si applicherebbero al portafoglio cartolarizzato nel caso in cui non vi fosse stata alcuna cartolarizzazione, più le perdite attese associate a questi rischi (Kirb), in percentuale (fino al secondo decimale) del totale delle esposizioni cartolarizzate alla data di creazione. Kirb è definito nell'articolo 242, punto 4, del CRR. Questa colonna non è compilata per la cartolarizzazione di passività. Per la cartolarizzazione di attività, questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione. I promotori non compilano questa colonna. |
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230-300 |
STRUTTURA DELLA CARTOLARIZZAZIONE Questo blocco di sei colonne contiene informazioni sulla struttura della cartolarizzazione in base alle posizioni in bilancio/fuori bilancio, ai segmenti (senior/mezzanine/prime perdite) e alla scadenza. Per le cartolarizzazioni multi-seller, del segmento prime perdite è indicato soltanto l'importo corrispondente o attribuito all'ente segnalante. |
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230-250 |
ELEMENTI IN BILANCIO Questo blocco di colonne contiene informazioni sugli elementi in bilancio ripartiti per segmento (senior/mezzanine/prime perdite). |
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230 |
SENIOR In questa categoria sono inclusi tutti i segmenti che non possono essere classificati come mezzanine o prime perdite. |
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240 |
MEZZANINE Cfr. l'articolo 243, paragrafo 3 (cartolarizzazioni tradizionali), e l'articolo 244, paragrafo 3 (cartolarizzazioni sintetiche), del CRR. |
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250 |
PRIME PERDITE Il segmento prime perdite è definito nell'articolo 242, punto 15, del CRR. |
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260-280 |
ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI Questo blocco di colonne contiene informazioni riguardanti gli elementi fuori bilancio e i derivati ripartiti per segmento (senior/mezzanine/prime perdite). Si applicano gli stessi criteri utilizzati per gli elementi in bilancio ai fini della classificazione nei segmenti. |
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290 |
PRIMA DATA DI CHIUSURA PREVEDIBILE Probabile data di chiusura dell'intera cartolarizzazione, alla luce delle clausole contrattuali e delle condizioni finanziarie attualmente attese. Di norma è la data più prossima tra quelle indicate di seguito:
Sono indicati il giorno, il mese e l'anno della prima data di chiusura prevedibile. Se disponibile è indicata la data esatta, altrimenti è indicato il primo giorno del mese. |
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300 |
DATA DI SCADENZA FINALE LEGALE Data in cui tutto il capitale e gli interessi della cartolarizzazione devono essere restituiti per legge (sulla base dei documenti dell'operazione). Sono indicati il giorno, il mese e l'anno della data di scadenza finale legale. Se disponibile è indicata la data esatta, altrimenti è indicato il primo giorno del mese. |
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310-400 |
POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE Questo blocco di colonne contiene informazioni sulle posizioni verso la cartolarizzazione suddivise in posizioni in bilancio/fuori bilancio e in segmenti (senior/mezzanine/prime perdite) alla data di riferimento per le segnalazioni. |
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310-330 |
ELEMENTI IN BILANCIO Si applicano gli stessi criteri utilizzati per gli elementi in bilancio ai fini della classificazione nei segmenti. |
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340-360 |
ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI Si applicano gli stessi criteri utilizzati per gli elementi fuori bilancio ai fini della classificazione nei segmenti. |
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370-400 |
VOCI PER MEMORIA: ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI Questo blocco di colonne contiene informazioni aggiuntive riguardanti gli elementi fuori bilancio e i derivati totali (già segnalati nelle colonne 340-360 in base a una ripartizione differente). |
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370 |
SOSTITUTI DEL CREDITO DIRETTI (DCS) Questa colonna serve per le posizioni verso la cartolarizzazione detenute dal cedente e garantite tramite sostituti del credito diretti (direct credit substitutes, DCS). Conformemente all'allegato I del CRR sono considerati sostituti del credito diretti i seguenti elementi fuori bilancio a rischio pieno:
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380 |
IRS/CRS IRS significa “contratti swap su tassi di interesse”; CRS significa “contratti swap su valuta”. Questi derivati sono elencati nell'allegato II del CRR. |
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390 |
LINEE DI LIQUIDITÀ AMMISSIBILI Le linee di liquidità, che sono definite nell'articolo 242, punto 3, del CRR, devono soddisfare le sei condizioni elencate nell'articolo 255, paragrafo 1, del CRR per poter essere considerate ammissibili (indipendentemente dal metodo applicato dall'ente — standardizzato o IRB). |
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400 |
ALTRO (INCLUSE LE LINEE DI LIQUIDITÀ NON AMMISSIBILI) Questa colonna riguarda gli elementi fuori bilancio residui, come le linee di liquidità non ammissibili (ossia le linee di liquidità che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 255, paragrafo 1, del CRR). |
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410 |
RIMBORSO ANTICIPATO: FATTORE DI CONVERSIONE APPLICATO L'articolo 242, punto 12, nonché l'articolo 256, paragrafo 5 (per il metodo standardizzato) e l'articolo 265, paragrafo 1 (per il metodo IRB), del CRR prevedono una serie di fattori di conversione da applicare all'importo dell'interesse degli investitori (per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio). Questa colonna riguarda gli schemi di cartolarizzazione con clausole di rimborso anticipato (le cartolarizzazioni rotative). Conformemente all'articolo 256, paragrafo 6, del CRR, il fattore di conversione da applicare è determinato dal livello del margine positivo medio effettivo a tre mesi. Questa colonna non è compilata per le cartolarizzazioni di passività. Questa informazione è correlata alla riga 100 del modello CR SEC SA e alla riga 160 del modello CR SEC IRB. |
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420 |
(-) VALORE DELL'ESPOSIZIONE DEDOTTO DAI FONDI PROPRI Questa informazione è strettamente correlata alla colonna 200 del modello CR SEC SA e alla colonna 180 del modello CR SEC IRB. In questa colonna è segnalato un importo negativo. |
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430 |
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE Questa colonna contiene informazioni riguardanti l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio prima dell'applicazione del massimale alle posizioni verso la cartolarizzazione (ossia negli schemi di cartolarizzazione con trasferimento significativo del rischio). Per gli schemi di cartolarizzazione senza trasferimento significativo del rischio (cioè per l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio calcolato in base alle esposizioni cartolarizzate), in questa colonna non sono segnalati dati. Questa colonna non è compilata per le cartolarizzazioni di passività. |
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440 |
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE Questa colonna contiene informazioni riguardanti l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dopo l'applicazione del massimale alle posizioni verso la cartolarizzazione (ossia negli schemi di cartolarizzazione con trasferimento significativo del rischio). Per gli schemi di cartolarizzazione senza trasferimento significativo del rischio (ossia per i requisiti di fondi propri calcolati in base alle esposizioni cartolarizzate), in questa colonna non sono segnalati dati. Questa colonna non è compilata per le cartolarizzazioni di passività. |
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450-510 |
POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE — PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE |
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450 |
CTP O NON CTP? Inserire le seguenti abbreviazioni:
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460-470 |
POSIZIONI NETTE — LUNGHE/CORTE Cfr., rispettivamente, le colonne 050/060 del modello MKR SA SEC o del modello MKR SA CTP. |
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480 |
REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALI (METODO STANDARDIZZATO) — RISCHIO SPECIFICO Cfr., rispettivamente, la colonna 610 del modello MKR SA SEC o la colonna 450 del modello MKR SA CTP. |
4. MODELLI RELATIVI AL RISCHIO OPERATIVO
4.1. C 16.00 — RISCHIO OPERATIVO (OPR)
4.1.1. Osservazioni di carattere generale
112. |
Questo modello contiene informazioni riguardanti il calcolo dei requisiti di fondi propri conformemente agli articoli da 312 a 324 del CRR per il rischio operativo secondo il metodo base (BIA), il metodo standardizzato (TSA), il metodo standardizzato alternativo (ASA) e il metodo avanzato di misurazione (AMA). L'ente non può applicare contemporaneamente, a livello individuale, i metodi TSA e ASA per le linee di business “servizi bancari al dettaglio” e “servizi bancari a carattere commerciale”. |
113. |
Gli enti che applicano i metodi BIA, TSA e/o ASA calcolano i requisiti di fondi propri sulla base delle informazioni disponibili alla fine dell'esercizio finanziario. Se non sono disponibili dati verificati mediante revisione contabile, gli enti possono utilizzare stime aziendali. Se si utilizzano dati verificati mediante revisione contabile, gli enti segnalano tali dati, che dovrebbero restare invariati. Sono ammessi scostamenti da questo principio dell'“invarianza” se, ad esempio, nel periodo in questione si verificano circostanze eccezionali, quali acquisizioni recenti o dismissioni di soggetti o attività. |
114. |
Se un ente può dimostrare all'autorità competente che, a causa di circostanze eccezionali, quali fusioni o dismissioni di soggetti o attività, l'utilizzo della media triennale per il calcolo dell'indicatore rilevante determinerebbe una stima distorta del requisito di fondi propri per il rischio operativo, l'autorità competente può autorizzare l'ente a modificare il calcolo in modo da poter tener conto di tali circostanze. L'autorità competente può inoltre agire di propria iniziativa e richiedere all'ente di modificare il calcolo. L'ente operativo da meno di tre anni può avvalersi di stime aziendali prospettiche per il calcolo dell'indicatore rilevante, purché inizi a utilizzare dati storici non appena siano disponibili. |
115. |
Nelle colonne il modello riporta anzitutto informazioni riguardanti l'importo dell'indicatore rilevante delle attività bancarie soggette al rischio operativo, nonché l'importo dei prestiti e degli anticipi (quest'ultimo solo in caso di applicazione del metodo ASA) per gli ultimi tre anni. Nelle colonne successive sono segnalate le informazioni riguardanti l'importo dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo. Ove applicabile, si deve specificare la parte di tale importo dovuta a un meccanismo di attribuzione. Per quanto riguarda il metodo AMA, sono aggiunte voci per memoria per illustrare in dettaglio l'effetto delle perdite attese, della diversificazione e delle tecniche di attenuazione sul requisito di fondi propri per il rischio operativo. |
116. |
Nelle righe le informazioni sono riportate in base al metodo di calcolo del requisito di fondi propri per il rischio operativo, con specificazione delle linee di business per i metodi TSA e ASA. |
117. |
Questo modello è trasmesso da tutti gli enti soggetti al requisito di fondi propri per il rischio operativo. |
4.1.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Colonna |
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010 — 030 |
INDICATORE RILEVANTE Gli enti che utilizzano l'indicatore rilevante per calcolare il requisito di fondi propri per il rischio operativo (secondo i metodi BIA, TSA e ASA) segnalano l'indicatore rilevante per i rispettivi anni nelle colonne da 010 a 030. Inoltre, in caso di uso combinato di diversi metodi, previsto dall'articolo 314 del CRR, gli enti segnalano anche, a fini informativi, l'indicatore rilevante per le attività soggette al metodo AMA. Ciò vale anche per tutte le altre banche che applicano il metodo AMA. Di seguito, il termine “indicatore rilevante” si riferisce alla “somma degli elementi” alla fine dell'esercizio finanziario enumerati nella tabella 1 dell'articolo 316, paragrafo 1, del CRR. Se l'ente dispone di dati sull'“indicatore rilevante” relativi a un periodo inferiore a tre anni, i dati storici disponibili (cifre verificate mediante revisione contabile) sono attribuiti alle corrispondenti colonne della tabella in via prioritaria: se, ad esempio, sono disponibili dati storici relativi a un solo anno, questi sono segnalati nella colonna 030. Ove plausibile, le stime prospettiche sono poi inserite nella colonna 020 (stima dell'anno successivo) e nella colonna 010 (stima dell'anno + 2). L'ente che non dispone di dati storici sull'“indicatore rilevante” può utilizzare stime aziendali prospettiche. |
040 — 060 |
PRESTITI E ANTICIPI (IN CASO DI APPLICAZIONE DEL METODO STANDARDIZZATO ALTERNATIVO) In queste colonne sono segnalati gli importi dei prestiti e degli anticipi delle linee di business “servizi bancari a carattere commerciale” e “servizi bancari al dettaglio” di cui all'articolo 319, paragrafo 1, lettera b), del CRR. Detti importi servono per il calcolo dell'indicatore rilevante alternativo per determinare i requisiti di fondi propri corrispondenti alle attività soggette al metodo ASA (articolo 319, paragrafo 1, lettera a), del CRR). Per la linea di business “servizi bancari a carattere commerciale” sono inclusi anche i titoli detenuti all'esterno del portafoglio di negoziazione. |
070 |
REQUISITO DI FONDI PROPRI Il requisito di fondi propri si calcola in base al metodo applicato, conformemente agli articoli da 312 a 324 del CRR. L'importo risultante è segnalato nella colonna 070. |
071 |
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO OPERATIVO Articolo 92, paragrafo 4, del CRR. Requisiti di fondi propri nella colonna 070 moltiplicati per 12,5. |
080 |
DI CUI: DOVUTO A UN MECCANISMO DI ATTRIBUZIONE Articolo 18, paragrafo 1, del CRR, riguardante l'indicazione, nella domanda di cui all'articolo 312, paragrafo 2, del CRR, della metodologia utilizzata per ripartire tra i diversi soggetti del gruppo il capitale di copertura del rischio operativo, nonché della specificazione che indica se e come gli effetti della diversificazione sono presi in considerazione nel sistema di misurazione del rischio applicato da un ente creditizio impresa madre nell'UE e dalle sue filiazioni, oppure congiuntamente dalle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE. |
090 — 120 |
VOCI PER MEMORIA NELL'AMBITO DEI METODI AVANZATI DI MISURAZIONE DA RIPORTARE SE APPLICABILI |
090 |
REQUISITO DI FONDI PROPRI PRIMA DELLA RIDUZIONE DOVUTA ALLE PERDITE ATTESE, ALLA DIVERSIFICAZIONE E ALLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO Il requisito di fondi propri segnalato nella colonna 090 è quello della colonna 070, calcolato però prima di tener conto degli effetti di riduzione dovuti alle perdite attese, alla diversificazione e alle tecniche di attenuazione del rischio (cfr. sotto). |
100 |
(-) RIDUZIONE DEL REQUISITO DI FONDI PROPRI DOVUTA ALLE PERDITE ATTESE STIMATE NELLE PRASSI OPERATIVE Nella colonna 100 è segnalata la riduzione dei requisiti di fondi propri dovuta alle perdite attese stimate nelle prassi operative interne (di cui all'articolo 322, paragrafo 2, lettera a), del CRR). |
110 |
(-) RIDUZIONE DEL REQUISITO DI FONDI PROPRI DOVUTA ALLA DIVERSIFICAZIONE L'effetto della diversificazione riportato nella colonna 110 è la differenza tra la somma dei requisiti di fondi propri calcolati separatamente per ciascuna classe di rischio operativo (ossia una situazione di “dipendenza perfetta”) e il requisito diversificato di fondi propri calcolato tenendo conto delle correlazioni e delle dipendenze (presumendo, cioè, una “dipendenza meno che perfetta” tra le classi di rischio). La situazione di “dipendenza perfetta” si verifica nel “caso normale”, ossia quando l'ente non applica una struttura esplicita di correlazioni tra le classi di rischio, e quindi il capitale secondo il metodo AMA è calcolato come somma delle misure individuali di rischio operativo delle classi di rischio selezionate. In questo caso si presume che la correlazione tra le classi di rischio sia del 100 % e il valore della colonna deve essere posto a zero. Per contro, quando calcola una struttura esplicita di correlazioni tra le classi di rischio, l'ente deve inserire in questa colonna la differenza tra il capitale secondo il metodo AMA derivante dal “caso normale”, e il capitale ottenuto dopo l'applicazione della struttura di correlazioni tra le classi di rischio. Il valore ottenuto esprime la “capacità di diversificazione” del modello AMA, cioè la sua capacità di cogliere l'insorgenza non simultanea di gravi eventi di perdita dovuti al rischio operativo. Nella colonna 110 deve essere segnalato l'importo di cui l'assunta struttura di correlazioni riduce il capitale AMA rispetto alla correlazione del 100 %. |
120 |
(-) RIDUZIONE DEL REQUISITO DI FONDI PROPRI DOVUTA ALLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO (ASSICURAZIONE E ALTRI MECCANISMI DI TRASFERIMENTO DEL RISCHIO) Nella colonna 120 è segnalato l'impatto delle assicurazioni e di altri meccanismi di trasferimento del rischio conformemente all'articolo 323, paragrafi da 1 a 5, del CRR. |
Riga |
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010 |
ATTIVITÀ BANCARIE SOGGETTE AL METODO BASE (BIA) Questa riga contiene gli importi corrispondenti alle attività soggette al metodo base per il calcolo del requisito di fondi propri per il rischio operativo (articoli 315 e 316 del CRR). |
020 |
ATTIVITÀ BANCARIE SOGGETTE AL METODO STANDARDIZZATO/AL METODO STANDARDIZZATO ALTERNATIVO In questa riga è segnalato il requisito di fondi propri calcolato in base al metodo standardizzato e al metodo standardizzato alternativo (articoli da 317 a 319 del CRR). |
030 — 100 |
SOGGETTE AL METODO STANDARDIZZATO In caso di uso del metodo TSA l'indicatore rilevante di ciascun anno è riportato nelle righe da 030 a 100 in corrispondenza delle linee di business elencate nella tabella 2 dell'articolo 317 del CRR. Le attività sono classificate nelle varie linee di business conformemente ai principi di cui all'articolo 318 del CRR. |
110 — 120 |
SOGGETTE AL METODO STANDARDIZZATO ALTERNATIVO Gli enti che utilizzano il metodo ASA (articolo 319 del CRR) riportano l'indicatore rilevante per gli anni corrispondenti, separatamente per ciascuna linea di business nelle righe da 030 a 050 e da 080 a 100, nonché nelle righe 110 e 120 per le linee di business “servizi bancari a carattere commerciale” e “servizi bancari al dettaglio”. Le righe 110 e 120 riportano l'importo dell'indicatore rilevante delle attività soggette al metodo ASA distinguendo tra le attività relative alla linea di business “servizi bancari a carattere commerciale” e quelle relative alla linea di business “servizi bancari al dettaglio” (articolo 319 del CRR). Vi possono essere importi nelle righe relative ai “servizi bancari a carattere commerciale” e ai “servizi bancari al dettaglio” sia per il metodo TSA (righe 060 e 070) sia per il metodo ASA (righe 110 e 120), ad esempio quando una filiazione applica il metodo TSA mentre l'ente impresa madre applica il metodo ASA. |
130 |
ATTIVITÀ BANCARIE SOGGETTE AI METODI AVANZATI DI MISURAZIONE In questa riga sono segnalati i dati pertinenti agli enti che applicano il metodo AMA (articolo 312, paragrafo 2, e articoli da 321 a 323 del CRR). In caso di uso combinato di diversi metodi, previsto dall'articolo 314 del CRR, sono riportate informazioni sull'indicatore rilevante per le attività soggette al metodo AMA. Ciò vale anche per tutte le altre banche che applicano il metodo AMA. |
4.2. C 17.00 — RISCHIO OPERATIVO: PERDITE E RECUPERI PER LINEA DI BUSINESS E TIPOLOGIA DI EVENTI NELL'ULTIMO ANNO (OPR DETAILS)
4.2.1. Osservazioni di carattere generale
118. |
Questo modello riassume le informazioni riguardanti le perdite lorde e i recuperi delle perdite registrati dall'ente nell'ultimo anno, distinguendo tra tipologie di eventi e linee di business. |
119. |
Per “perdita lorda” si intende la perdita dovuta ad un evento o ad una tipologia di evento di rischio operativo, di cui all'articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, prima di recuperi di qualsiasi tipo, fatto salto il 122. |
120. |
Per “recupero” si intende un evento indipendente relativo alla perdita originale dovuta al rischio operativo che è separata nel tempo, in cui i fondi o i flussi di benefici economici sono ricevuti da prime o terze parti, quali imprese di assicurazione o altre parti. |
121. |
Per “eventi di perdita recuperata rapidamente” si intende gli eventi di rischio operativo che portano a perdite che sono parzialmente o totalmente recuperate entro cinque giorni lavorativi. In caso di evento di perdita recuperata rapidamente, soltanto la parte della perdita che non è recuperata interamente (ossia la perdita al netto della parte recuperata rapidamente) rientra nella definizione di perdita lorda. Di conseguenza, gli eventi di perdita che portano a perdite recuperate interamente entro cinque giorni lavorativi non rientrano nella definizione di perdita lorda, né sono inclusi nella segnalazione degli OPR Details. |
122. |
Per “data della contabilizzazione” si intende la data in cui la perdita o la riserva/l'accantonamento a fronte di una perdita dovuta al rischio operativo sono state rilevate per la prima volta nel conto profitti e perdita. Questa data segue logicamente la “data dell'evento” (ossia la data in cui l'evento di rischio operativo è avvenuto o è iniziato) e la “data di scoperta” (ossia la data in cui l'ente ha avuto conoscenza del rischio operativo). |
123. |
Il numero di eventi è il numero di eventi di rischio operativo contabilizzati per la prima volta nel periodo di riferimento. |
124. |
L'importo complessivo delle perdite è la somma algebrica dei seguenti elementi:
|
125. |
Nel numero di eventi sono convenzionalmente compresi anche gli eventi contabilizzati per la prima volta in precedenti periodi di riferimento e non ancora segnalati in precedenti segnalazioni ai fini di vigilanza. Nell'importo complessivo delle perdite sono convenzionalmente compresi anche gli elementi di cui al paragrafo 124 riferiti a precedenti periodi di riferimento e non ancora segnalati in precedenti segnalazioni ai fini di vigilanza. |
126. |
La perdita singola massima è l'importo singolo più grande tra quelli inclusi nel precedente paragrafo 124, punto i) o punto ii). |
127. |
La somma delle cinque maggiori perdite è la somma dei cinque maggiori importi tra quelli inclusi nel precedente paragrafo 124, punto i) o punto ii). |
128. |
L'importo complessivo dei recuperi è la somma di tutti i recuperi contabilizzati nel periodo di riferimento e riferiti a eventi di rischio operativo contabilizzati per la prima volta nel periodo di riferimento o in periodi precedenti. |
129. |
Le cifre segnalate nel giugno del rispettivo anno sono dati provvisori, mentre i dati definitivi sono segnalati in dicembre. Di conseguenza i dati di giugno hanno un periodo di riferimento di sei mesi (vale a dire dal 1/1 al 30/6 dell'anno civile) mentre i dati di dicembre hanno un periodo di riferimento di dodici mesi (vale a dire dal 1/1 al 31/12 dell'anno civile). |
130. |
Le informazioni sono riportate distribuendo le perdite e i recuperi superiori alle soglie interne tra le diverse linee di business (elencate nella tabella 2 dell'articolo 317 del CRR, compresa la linea di business aggiuntiva “elementi d'impresa” di cui all'articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del CRR) e le diverse tipologie di eventi (definite nell'articolo 324 del CRR); è possibile che le perdite associate a un unico evento siano ripartite tra una pluralità di linee di business. |
131. |
Nelle colonne sono esposte le diverse tipologie di eventi e i totali di ciascuna linea di business, insieme a una voce per memoria che indica la soglia interna minima applicata nella raccolta dei dati relativi alle perdite; qualora vi sia più di una soglia, per ciascuna linea di business sono riportate sia la soglia minima che quella massima. |
132. |
Nelle righe sono esposte le linee di business e, all'interno di ciascuna di esse, informazioni sul numero di eventi, l'importo complessivo delle perdite, la perdita singola massima, la somma delle cinque maggiori perdite e l'importo complessivo dei recuperi. |
133. |
Per le linee di business totali, sono anche richiesti i dati sul numero di eventi e l'importo complessivo delle perdite per alcuni intervalli sulla base di soglie prestabilite: 10 000, 20 000, 100 000 e 1 000 000. Le soglie sono fissate in importi in euro e sono incluse a fini di comparabilità tra gli enti delle perdite segnalate; pertanto esse non si riferiscono necessariamente alle soglie minime di perdita utilizzate per la raccolta interna dei dati sulle perdite, da segnalare in un'altra sezione del modello. |
134. |
Se la somma algebrica degli elementi dell'importo complessivo delle perdite, come indicato al precedente paragrafo 124, determina un valore negativo per alcune combinazioni di linee di business/tipologie di eventi, nelle pertinenti celle deve essere inserito il valore 0. |
135. |
Questo modello è compilato dagli enti che si avvalgono del metodo AMA o dei metodi TSA/ASA per il calcolo dei requisiti di fondi propri. |
136. |
Per verificare le condizioni previste dall'articolo 5, lettera b), punto 2, lettera b), gli enti utilizzano le ultime statistiche disponibili nella pagina Internet dell'EBA in materia di segnalazioni di vigilanza per ottenere la “somma dei singoli totali di bilancio di tutti gli enti dello stesso Stato membro”. |
137. |
Gli enti soggetti all'articolo 5, lettera b), punto 2, lettera b), del presente regolamento possono segnalare soltanto le seguenti informazioni relative alla somma di tutte le tipologie di eventi (colonna 080) del modello OPR Details:
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4.2.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Colonna |
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010 -070 |
TIPOLOGIE DI EVENTI Gli enti segnalano le perdite nelle rispettive colonne da 010 a 070 in base alle tipologie di eventi definite nell'articolo 324 del CRR. Gli enti che calcolano il requisito di fondi propri secondo il metodo TSA o ASA possono segnalare nella colonna 080 le perdite dovute a una tipologia di evento non identificata. |
080 |
TIPOLOGIE DI EVENTI TOTALI Nella colonna 080 gli enti segnalano, per ciascuna linea di business, il totale di “numero di eventi”, il totale di “importo complessivo delle perdite” e il totale di “importo complessivo dei recuperi” come semplice aggregazione del numero degli eventi di perdita, degli importi complessivi delle perdite lorde e degli importi complessivi dei recuperi indicati nelle colonne da 010 a 070. La “perdita singola massima” riportata nella colonna 080 è il valore massimo delle perdite lorde singole massime riportate nelle colonne da 010 a 070. Come somma delle cinque maggiori perdite, nella colonna 080 è segnalata la somma delle cinque maggiori perdite all'interno della corrispondente linea di business. |
090 — 100 |
VOCE PER MEMORIA: SOGLIA APPLICATA NELLA RACCOLTA DI DATI Gli enti segnalano nelle colonne 090 e 100 le soglie minime di perdita che applicano alla raccolta di dati interni sulle perdite conformemente all'articolo 322, paragrafo 3, lettera c), ultima frase, del CRR. Se applica una sola soglia in ciascuna linea di business, l'ente compila soltanto la colonna 090. Se applica soglie differenti all'interno della medesima linea di business regolamentare, segnala anche la soglia massima applicabile (colonna 100). |
Riga |
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010 — 850 |
LINEE DI BUSINESS: SERVIZI FINANZIARI PER L'IMPRESA (CORPORATE FINANCE) [CF], NEGOZIAZIONI E VENDITE (TRADING AND SALES) [TS], INTERMEDIAZIONE AL DETTAGLIO (RETAIL BROKERAGE) [RBr], SERVIZI BANCARI A CARATTERE COMMERCIALE (COMMERCIAL BANKING) [CB], SERVIZI BANCARI AL DETTAGLIO (RETAIL BANKING) [RB], PAGAMENTI E REGOLAMENTI (PAYMENT AND SETTLEMENT) [PS], GESTIONI FIDUCIARIE (AGENCY SERVICES) [AS], GESTIONI PATRIMONIALI (ASSET MANAGEMENT) [AM], ELEMENTI D'IMPRESA (CORPORATE ITEMS) [CI] Per ciascuna linea di business definita nella tabella 2 dell'articolo 317, paragrafo 4, del CRR, compresa la linea di business aggiuntiva “elementi d'impresa” di cui all'articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del CRR, e per ciascuna tipologia di evento, l'ente segnala le seguenti informazioni in base alle soglie interne: numero di eventi, importo complessivo delle perdite, perdita singola massima, somma delle cinque maggiori perdite e importo complessivo dei recuperi. Nel caso di evento di perdita che riguardi più di una linea di business, l'“importo complessivo delle perdite” è distribuito tra tutte le linee di business interessate. |
910 — 950 |
LINEE DI BUSINESS TOTALI Per ciascuna tipologia di evento (colonne da 010 a 080) devono essere segnalate le seguenti informazioni (articolo 322, paragrafo 3, lettere b), c) ed e), del CRR) relative alle linee di business totali (righe da 910 a 950): — numero di eventi (riga 910): è indicato il numero degli eventi superiori alla soglia interna ripartiti per tipologia di evento nelle linee di business totali. Questo valore può essere minore dell'aggregazione del numero di eventi per linee di business, perché gli eventi con impatti multipli (impatti su più linee di business) sono considerati un evento unico; — numero di eventi, di cui, ≥ 10 000 e < 20 000, ≥ 20 000 e < 100 000, ≥ 100 000 e < 1 000 000, ≥ 1 000 000 (righe da 911 a 914): nella riga pertinente è indicato il numero di eventi interni inclusi nell'intervallo definito; — importo complessivo delle perdite (riga 920): l'importo complessivo delle perdite è la semplice aggregazione dell'importo complessivo delle perdite di ciascuna linea di business; — importo complessivo delle perdite, di cui, ≥ 10 000 e < 20 000, ≥ 20 000 e < 100 000, ≥ 100 000 e < 1 000 000, ≥ 1 000 000 (righe da 921 a 924): nella riga pertinente è indicato l'importo complessivo delle perdite incluso negli intervalli definiti; — perdita singola massima (riga 930): la perdita singola massima è la perdita massima superiore alla soglia interna per ciascuna tipologia di evento considerate tutte le linee di business. Se un evento ha impatti su più linee di business, questi valori possono essere maggiori della perdita singola massima registrata in ciascuna linea di business; — somma delle cinque maggiori perdite (riga 940): è segnalata la somma delle cinque maggiori perdite lorde per ciascuna tipologia di evento considerate tutte le linee di business. Questa somma può essere maggiore della somma massima delle cinque maggiori perdite registrate in ciascuna linea di business e deve essere segnalata a prescindere dal numero delle perdite; — importo complessivo dei recuperi (riga 950): l'importo complessivo dei recuperi è la semplice aggregazione dell'importo complessivo dei recuperi di ciascuna linea di business. |
910-950/080 |
LINEE DI BUSINESS TOTALI — TIPOLOGIE DI EVENTI TOTALI — Numero di eventi: per ogni riga da 910 a 914 il numero di eventi è uguale all'aggregazione orizzontale del numero di eventi di cui alla riga corrispondente, dato che quei valori tengono già conto degli eventi con impatti su più linee di business come se fossero un evento unico. Il numero nella riga 910 non è necessariamente uguale all'aggregazione verticale del numero di eventi di cui alla colonna 080, considerato che un evento può avere impatti su più linee di business simultaneamente. — Importo complessivo delle perdite: per ogni riga da 920 a 924 l'importo complessivo delle perdite è uguale all'aggregazione orizzontale degli importi complessivi delle perdite per tipologia di evento nella riga corrispondente. L'importo complessivo delle perdite nella riga 920 è uguale all'aggregazione verticale degli importi complessivi delle perdite nella colonna 080. — Perdita singola massima: come rilevato in precedenza, quando un evento ha impatti su più linee di business, può accadere che l'importo della “perdita singola massima” nelle “linee di business totali” per quella determinata tipologia di evento sia maggiore degli importi della “perdita singola massima” in ciascuna linea di business. Pertanto, l'importo segnalato in questa cella è uguale all'importo massimo dei valori “perdita singola massima” nelle “linee di business totali”, che non necessariamente è uguale al valore massimo della “perdita singola massima” delle linee di business di cui alla colonna 080. — Somma delle cinque maggiori perdite: è la somma delle cinque maggiori perdite dell'intera matrice; ciò significa che questo importo non necessariamente è uguale al valore massimo della “somma delle cinque maggiori perdite” nelle “linee di business totali” o al valore massimo della “somma delle cinque maggiori perdite” di cui alla colonna 080. — Importo complessivo dei recuperi: è uguale sia all'aggregazione orizzontale degli importi complessivi dei recuperi per tipologia di evento, di cui alla riga 950, sia all'aggregazione verticale degli importi complessivi dei recuperi per linea di business, di cui alla colonna 080. |
5. MODELLI RIGUARDANTI IL RISCHIO DI MERCATO
138. |
Queste istruzioni riguardano i modelli da utilizzare per la segnalazione del calcolo dei requisiti di fondi propri conformemente al metodo standardizzato per il rischio di cambio (MKR SA FX), il rischio di posizione in merci (MKR SA COM), il rischio di tasso d'interesse (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) e il rischio di strumenti di capitale (MKR SA EQU). In questa parte sono comprese anche le istruzioni relative al modello per la segnalazione del calcolo dei requisiti di fondi propri secondo il metodo dei modelli interni (MKR IM). |
139. |
Ai fini del calcolo del capitale richiesto a fronte del rischio considerato, il rischio di posizione su uno strumento di debito negoziato o uno strumento di capitale (o un derivato di uno strumento di debito o un derivato di uno strumento di capitale) è suddiviso in due componenti. La prima è la componente di rischio specifico — ossia il rischio di una variazione del prezzo dello strumento in questione dovuta a fattori connessi con l'emittente oppure, nel caso di un derivato, con l'emittente dello strumento sottostante. La seconda componente copre il rischio generico — ossia il rischio di una variazione di prezzo dello strumento dovuta, nel caso di uno strumento di debito negoziato o di un derivato di uno strumento di debito, ad una variazione del livello dei tassi di interesse oppure, nel caso di uno strumento di capitale o di un derivato di uno strumento di capitale, a un movimento generale sul mercato degli strumenti di capitale non connesso con le caratteristiche specifiche dei singoli titoli. Il trattamento generale degli strumenti specifici e delle procedure di compensazione è indicato negli articoli da 326 a 333 del CRR. |
5.1. C 18.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER I RISCHI DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI (MKR SA TDI)
5.1.1. Osservazioni di carattere generale
140. |
Questo modello riassume le posizioni e i relativi requisiti di fondi propri per i rischi di posizione su strumenti di debito negoziati secondo il metodo standardizzato (articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del CRR). I differenti rischi e metodi disponibili nell'ambito del CRR sono presentati per riga. Il rischio specifico associato alle esposizioni incluse nei modelli MKR SA SEC e MKR SA CTP deve essere riportato solo nel modello MKR SA TDI Total. I requisiti di fondi propri indicati nei modelli citati sono trasferiti, rispettivamente, nella cella {325;060} (cartolarizzazioni) e nella cella {330;060} (portafoglio di negoziazione di correlazione). |
141. |
Il modello deve essere compilato separatamente per il “totale”, più un elenco prestabilito comprendente le seguenti valute: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HRK, HUF, ISK, JPY, LTL, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD, e un modello residuale per tutte le altre valute. |
5.1.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Colonna |
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010 — 020 |
TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE) Articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del CRR. Si tratta di posizioni lorde non compensate da strumenti; sono tuttavia escluse le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto sottoscritte o risottoscritte da terzi (articolo 345, seconda frase, del CRR). Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte, applicabile anche a queste posizioni lorde, cfr. articolo 328, paragrafo 2, del CRR. |
030 — 040 |
POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE) Articoli da 327 a 329 e articolo 334 del CRR. Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte cfr. articolo 328, paragrafo 2, del CRR. |
050 |
POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE Posizioni nette che, secondo i differenti metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR, ricevono una copertura patrimoniale. |
060 |
REQUISITI DI FONDI PROPRI Copertura patrimoniale di qualsiasi posizione pertinente conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR. |
070 |
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO Articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR. Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5. |
Riga |
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010 — 350 |
STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE Le posizioni su strumenti di debito negoziati interne al portafoglio di negoziazione e i relativi requisiti di fondi propri per il rischio di posizione conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto i), del CRR e alla parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR sono segnalati in base alla categoria di rischio, alla scadenza e al metodo utilizzato. |
011 |
RISCHIO GENERICO |
012 |
Derivati Derivati compresi nel calcolo del rischio di tasso d'interesse delle posizioni interne al portafoglio di negoziazione tenuto conto degli articoli da 328 a 331, ove applicabili. |
013 |
Altre attività e passività Strumenti diversi dai derivati compresi nel calcolo del rischio di tasso d'interesse delle posizioni interne al portafoglio di negoziazione. |
020-200 |
METODO BASATO SULLA SCADENZA Posizioni su strumenti di debito negoziati soggette al metodo basato sulla scadenza conformemente all'articolo 339, paragrafi da 1 a 8, del CRR e relativi requisiti di fondi propri di cui all'articolo 339, paragrafo 9, del CRR. La posizione è suddivisa in zone (1, 2 e 3) e le zone sono suddivise in base alla scadenza degli strumenti. |
210 — 240 |
RISCHIO GENERICO METODO BASATO SULLA DURATA FINANZIARIA Posizioni su strumenti di debito negoziati soggette al metodo basato sulla durata finanziaria conformemente all'articolo 340, paragrafi da 1 a 6, del CRR e relativi requisiti di fondi propri di cui all'articolo 340, paragrafo 7, del CRR. La posizione è suddivisa in zone (1, 2 e 3). |
250 |
RISCHIO SPECIFICO Somma degli importi segnalati nelle righe 251, 325 e 330. Posizioni su strumenti di debito negoziati soggette a copertura patrimoniale per il rischio specifico e relativo requisito patrimoniale conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), all'articolo 335, all'articolo 336, paragrafi da 1 a 3, e agli articoli 337 e 338 del CRR. Si rimanda altresì all'ultima frase dell'articolo 327, paragrafo 1, del CRR. |
251 — 321 |
Requisito di fondi propri per strumenti di debito non inerenti a cartolarizzazione Somma degli importi segnalati nelle righe da 260 a 321. Il requisito di fondi propri dei derivati su crediti nth-to-default privi di rating esterno deve esse calcolato sommando i fattori di ponderazione del rischio dei soggetti di riferimento (articolo 332, paragrafo 1, lettera e), primo e secondo comma, del CRR — metodo “look-through”). I derivati su crediti nth-to-default provvisti di rating esterno (articolo 332, paragrafo 1, lettera e), terzo comma, del CRR) sono indicati separatamente nella riga 321. Segnalazione di posizioni soggette all'articolo 336, paragrafo 3, del CRR Ai sensi dell'articolo 129, paragrafo 3, del CRR, è previsto un trattamento specifico per le obbligazioni ammissibili a un fattore di ponderazione del rischio pari al 10 % interne al portafoglio bancario (obbligazioni garantite). I requisiti specifici di fondi propri corrispondono alla metà della percentuale della seconda categoria della tabella 1 dell'articolo 336 del CRR. Le posizioni in questione sono assegnate alle righe 280-300 in funzione della durata residua. Se il rischio generico delle posizioni su tassi di interesse è coperto da un derivato su crediti, si applicano gli articoli 346 e 347. |
325 |
Requisiti di fondi propri per strumenti inerenti a cartolarizzazione Requisiti totali di fondi propri di cui alla colonna 610 del modello MKR SA SEC. È segnalato soltanto a livello di totale del modello MKR SA TDI. |
330 |
Requisiti di fondi propri per il portafoglio di negoziazione di correlazione Requisiti totali di fondi propri segnalati nella colonna 450 del modello MKR SA CTP. È segnalato soltanto a livello di totale del modello MKR SA TDI. |
340 |
METODO PARTICOLARE PER IL RISCHIO DI POSIZIONE IN OIC Articoli da 348 a 350 del CRR. Applicabile quando le posizioni in quote di OIC o negli strumenti sottostanti non sono trattate conformemente ai metodi di cui alla parte 3, titolo IV, capo 5, del CRR. Ove del caso, sono compresi gli effetti dei massimali applicabili sui requisiti di fondi propri. In caso di applicazione del metodo particolare previsto dall'articolo 348, prima frase, del CRR, l'importo da segnalare è il 32 % della posizione netta dell'esposizione verso OIC in questione. In caso di applicazione del metodo particolare previsto dall'articolo 348, seconda frase, del CRR, l'importo da segnalare è il valore più basso tra il 32 % della posizione netta della pertinente esposizione verso OIC e la differenza tra il 40 % di questa posizione netta e i requisiti di fondi propri che derivano dal rischio di cambio associato a questa esposizione verso OIC. |
350 — 390 |
REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE OPZIONI (RISCHI NON DELTA) Articolo 329, paragrafo 3, del CRR. I requisiti aggiuntivi per le opzioni correlate a rischi diversi dal rischio delta sono segnalati nel metodo utilizzato per il calcolo. |
5.2. C 19.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SU CARTOLARIZZAZIONI (MKR SA SEC)
5.2.1. Osservazioni di carattere generale
142. |
Questo modello serve per la segnalazione di informazioni sulle posizioni (totali/nette e lunghe/corte) e sui relativi requisiti di fondi propri per la componente di rischio specifico del rischio di posizione su cartolarizzazioni/ricartolarizzazioni detenute nel portafoglio di negoziazione (non ammissibili al portafoglio di negoziazione di correlazione) secondo il metodo standardizzato. |
143. |
Il modello MKR SA SEC determina il requisito di fondi propri soltanto per il rischio specifico delle posizioni verso la cartolarizzazione conformemente all'articolo 335 in combinato disposto con l'articolo 337 del CRR. Se le posizioni verso la cartolarizzazione interne al portafoglio di negoziazione sono coperte da derivati su crediti, si applicano gli articoli 346 e 347 del CRR. C'è un solo modello per tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione, a prescindere dal fatto che l'ente si avvalga del metodo standardizzato oppure del metodo basato sui rating interni per stabilire la ponderazione del rischio di ciascuna posizione ai sensi della parte tre, titolo II, capo 5, del CRR. Per le segnalazioni dei requisiti di fondi propri per il rischio generico di queste posizioni si utilizza il modello MKR SA TDI o il modello MKR IM. |
144. |
In alternativa, le posizioni soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (cfr. articolo 243, paragrafo 1, lettera b), articolo 244, paragrafo 1, lettera b), e articolo 258 del CRR). In tal caso, queste posizioni devono essere segnalate nella riga 460 del CA1. |
5.2.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Colonna |
|
010 — 020 |
TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE) Articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del CRR in combinato disposto con l'articolo 337 del CRR (posizioni verso la cartolarizzazione). Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte, applicabile anche a queste posizioni lorde, cfr. articolo 328, paragrafo 2, del CRR. |
030 — 040 |
(-) POSIZIONI DEDOTTE DAI FONDI PROPRI (LUNGHE E CORTE) Articolo 258 del CRR. |
050 — 060 |
POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE) Articoli da 327 a 329 e articolo 334 del CRR. Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte cfr. articolo 328, paragrafo 2, del CRR. |
070 — 520 |
RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO Articolo 251 (tabella 1) e articolo 261, paragrafo 1 (tabella 4), del CRR. La ripartizione deve essere indicata separatamente per le posizioni lunghe e per quelle corte. |
230-240 e 460-470 |
1 250 % Articolo 251 (tabella 1) e articolo 261, paragrafo 1 (tabella 4), del CRR. |
250-260 e 480-490 |
METODO DELLA FORMULA DI VIGILANZA Articolo 337, paragrafo 2, del CRR in combinato disposto con l'articolo 262 del CRR. Queste colonne sono compilate se l'ente utilizza il metodo alternativo della formula di vigilanza (SFA), che stabilisce i requisiti di fondi propri in funzione delle caratteristiche dell'aggregato di garanzie (collateral pool) e delle proprietà contrattuali del segmento. |
270 e 500 |
METODO LOOK-THROUGH Metodo standardizzato: articoli 253 e 254 e articolo 256, paragrafo 5, del CRR. Le colonne look-through comprendono tutte le esposizioni prive di rating il cui fattore di ponderazione del rischio si ottiene dal portafoglio di esposizioni sottostante (fattore di ponderazione del rischio medio dell'aggregato, fattore di ponderazione del rischio massimo dell'aggregato o utilizzo di un coefficiente di concentrazione). Metodo IRB: articolo 263, paragrafi 2 e 3, del CRR. Per i rimborsi anticipati cfr. articolo 265, paragrafo 1, e articolo 256, paragrafo 5, del CRR. |
280-290/510-520 |
METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA Articolo 109, paragrafo 1, seconda frase, e articolo 259, paragrafi 3 e 4, del CRR. Queste colonne sono compilate se l'ente utilizza il metodo della valutazione interna per stabilire la copertura patrimoniale delle linee di liquidità e dei supporti di credito concessi dalle banche (comprese le banche di terzi) agli ABCP conduit. Il metodo della valutazione interna, basato sulle metodologie delle ECAI, è applicabile soltanto alle esposizioni verso gli ABCP conduit provvisti all'origine di un equivalente di rating interno di qualità elevata (investment grade). |
530 — 540 |
EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DUE DILIGENCE Articolo 337, paragrafo 3, del CRR in combinato disposto con l'articolo 407 del CRR. Articolo 14, paragrafo 2, del CRR. |
550 — 570 |
PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE — POSIZIONI NETTE LUNGHE/CORTE PONDERATE E SOMMA DELLE POSIZIONI NETTE LUNGHE E CORTE PONDERATE Articolo 337 del CRR senza tener conto della facoltà di cui all'articolo 335 del CRR, che permette a un ente di fissare, per il prodotto della posizione ponderata e della posizione netta, un massimale pari alla perdita massima possibile relativa al rischio di default. |
580 — 600 |
DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE — POSIZIONI NETTE LUNGHE/CORTE PONDERATE E SOMMA DELLE POSIZIONI NETTE LUNGHE E CORTE PONDERATE Articolo 337 del CRR tenendo conto della facoltà di cui all'articolo 335 del CRR. |
610 |
REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALI Conformemente all'articolo 337, paragrafo 4, del CRR, per il periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2014 l'ente computa separatamente le sue posizioni nette lunghe ponderate (colonna 580) e le sue posizioni nette corte ponderate (colonna 590). La maggiore tra le due somme (dopo il massimale) costituisce il requisito di fondi propri. A partire dal 2015, conformemente all'articolo 337, paragrafo 4, del CRR l'ente somma le sue posizioni nette ponderate, siano esse lunghe o corte (colonna 600), per calcolare i requisiti di fondi propri. |
Riga |
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010 |
ESPOSIZIONI TOTALI Importo complessivo delle cartolarizzazioni in essere (detenute nel portafoglio di negoziazione) segnalate dall'ente nel o nei suoi ruoli di cedente, investitore o promotore. |
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040,070 e 100 |
CARTOLARIZZAZIONI Articolo 4, paragrafo 1, punti 61 e 62, del CRR. |
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020,050, 080 e 110 |
RICARTOLARIZZAZIONI Articolo 4, paragrafo 1, punto 63, del CRR. |
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030-050 |
CEDENTE Articolo 4, paragrafo 1, punto 13, del CRR. |
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060-080 |
INVESTITORE Ente creditizio che detiene posizioni verso la cartolarizzazione in un'operazione di cartolarizzazione nella quale non è né il cedente né il promotore. |
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090-110 |
PROMOTORE Articolo 4, paragrafo 1, punto 14, del CRR. Se cartolarizza anche attività proprie, il promotore inserisce nelle righe dedicate al cedente le informazioni relative alle proprie attività cartolarizzate. |
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120-210 |
RIPARTIZIONE DELLA SOMMA TOTALE DELLE POSIZIONI NETTE LUNGHE E CORTE PONDERATE PER TIPO DI ATTIVITÀ SOTTOSTANTI Articolo 337, paragrafo 4, ultima frase, del CRR. La ripartizione delle attività sottostanti è conforme alla classificazione utilizzata nel modello SEC Details (colonna “tipo”):
Per ciascuna cartolarizzazione, se l'aggregato consta di tipi diversi di attività, l'ente prende in considerazione il tipo più importante. |
5.3. C 20.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SUL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE (MKR SA CTP)
5.3.1. Osservazioni di carattere generale
145. |
In questo modello vanno inserite informazioni riguardanti le posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione (compresi le cartolarizzazioni, i derivati su crediti di tipo nth-to-default e le altre posizioni di questo portafoglio incluse ai sensi dell'articolo 338, paragrafo 3) e i relativi requisiti di fondi propri in base al metodo standardizzato. |
146. |
Il modello MKR SA CTP stabilisce il requisito di fondi propri solo per il rischio specifico delle posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione di correlazione conformemente all'articolo 335 in combinato disposto con l'articolo 338, paragrafi 2 e 3, del CRR. Se le posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione comprese nel portafoglio di negoziazione sono coperte da derivati su crediti, si applicano gli articoli 346 e 347 del CRR. C'è un solo modello per tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione comprese nel portafoglio di negoziazione, indipendentemente dal fatto che l'ente utilizzi il metodo standardizzato oppure il metodo basato sui rating interni per stabilire il fattore di ponderazione del rischio di ciascuna posizione conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, del CRR. Per segnalare i requisiti di fondi propri per il rischio generico di queste posizioni si utilizza il modello MKR SA TDI o il modello MKR IM. |
147. |
La struttura del modello distingue le posizioni verso la cartolarizzazione, i derivati su crediti di tipo nth-to-default e le altre posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione. Ne consegue che le posizioni verso la cartolarizzazione sono sempre segnalate nelle righe 030, 060 o 090 (a seconda del ruolo svolto dall'ente nella cartolarizzazione). I derivati su crediti di tipo nth-to-default sono sempre segnalati nella riga 110. Le “altre posizioni del CTP” non sono né posizioni verso la cartolarizzazione né derivati su crediti di tipo nth-to-default (cfr. definizione dell'articolo 338, paragrafo 3, del CRR), però sono “collegate” esplicitamente (a causa della finalità di copertura) a una di queste due posizioni. Per tale motivo sono assegnate alla sottorubrica “cartolarizzazione” o alla sottorubrica “derivati su crediti di tipo nth-to-default”. |
148. |
In alternativa, le posizioni soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (cfr. articolo 243, paragrafo 1, lettera b), articolo 244, paragrafo 1, lettera b), e articolo 258 del CRR). In tal caso, queste posizioni devono essere segnalate nella riga 460 del CA1. |
5.3.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Colonna |
|
010 — 020 |
TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE) Articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del CRR relativamente alle posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione di correlazione conformemente all'articolo 338, paragrafi 2 e 3, del CRR. Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte, applicabile anche a queste posizioni lorde, cfr. articolo 328, paragrafo 2, del CRR. |
030 — 040 |
(-) POSIZIONI DEDOTTE DAI FONDI PROPRI (LUNGHE E CORTE) Articolo 258 del CRR. |
050 — 060 |
POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE) Articoli da 327 a 329 e articolo 334 del CRR. Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte cfr. articolo 328, paragrafo 2, del CRR. |
070 — 400 |
RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO (METODO STANDARDIZZATO E METODO IRB) Articolo 251 (tabella 1) e articolo 261, paragrafo 1 (tabella 4), del CRR. |
160 e 330 |
ALTRO Altri fattori di ponderazione del rischio non citati esplicitamente nelle colonne precedenti. Dei derivati su crediti di tipo nth-to-default si riportano in questa colonna soltanto quelli privi di rating esterno. I derivati su crediti di tipo nth-to-default devono essere segnalati nel modello MKR SA TDI (riga 321) oppure — se sono compresi nel portafoglio di negoziazione di correlazione — nella colonna del corrispondente fattore di ponderazione del rischio. |
170 — 180 e 360 -370 |
1 250 % Articolo 251 (tabella 1) e articolo 261, paragrafo 1 (tabella 4), del CRR. |
190 — 200 e 340 -350 |
METODO DELLA FORMULA DI VIGILANZA Articolo 337, paragrafo 2, del CRR in combinato disposto con l'articolo 262 del CRR. |
210/380 |
METODO LOOK-THROUGH Metodo standardizzato: articoli 253 e 254 e articolo 256, paragrafo 5, del CRR. Le colonne look-through comprendono tutte le esposizioni prive di rating il cui fattore di ponderazione del rischio si ottiene dal portafoglio di esposizioni sottostante (fattore di ponderazione del rischio medio dell'aggregato, fattore di ponderazione del rischio massimo dell'aggregato o utilizzo di un coefficiente di concentrazione). Metodo IRB: articolo 263, paragrafi 2 e 3, del CRR. Per i rimborsi anticipati cfr. articolo 265, paragrafo 1, e articolo 256, paragrafo 5, del CRR. |
220 — 230 e 390 -400 |
METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA Articolo 259, paragrafi 3 e 4, del CRR. |
410 -420 |
PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE — POSIZIONI NETTE LUNGHE/CORTE PONDERATE Articolo 338 senza tener conto della facoltà di cui all'articolo 335 del CRR. |
430 — 440 |
DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE — POSIZIONI NETTE LUNGHE/CORTE PONDERATE Articolo 338 tenendo conto della facoltà di cui all'articolo 335 del CRR. |
450 |
REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALI Il requisito di fondi propri è il valore maggiore tra (i) la copertura patrimoniale per il rischio specifico che si applica solo alle posizioni nette lunghe (colonna 430) e (ii) la copertura patrimoniale per il rischio specifico che si applica solo alle posizioni nette corte (colonna 440). |
Riga |
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010 |
ESPOSIZIONI TOTALI Importo complessivo delle posizioni in essere (detenute nel portafoglio di negoziazione di correlazione) segnalate dall'ente nel o nei suoi ruoli di cedente, investitore o promotore. |
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020-040 |
CEDENTE Articolo 4, paragrafo 1, punto 13, del CRR. |
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050-070 |
INVESTITORE Ente creditizio che detiene posizioni verso la cartolarizzazione in un'operazione di cartolarizzazione nella quale non è né il cedente né il promotore. |
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080-100 |
PROMOTORE Articolo 4, paragrafo 1, punto 14, del CRR. Se cartolarizza anche attività proprie, il promotore inserisce nelle righe dedicate al cedente le informazioni relative alle proprie attività cartolarizzate. |
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030, 060 e 090 |
CARTOLARIZZAZIONI Il portafoglio di negoziazione di correlazione comprende cartolarizzazioni, derivati su crediti di tipo nth-to-default ed eventualmente altre posizioni di copertura che soddisfano i criteri di cui all'articolo 338, paragrafi 2 e 3, del CRR. I derivati di esposizioni verso la cartolarizzazione che offrono una quota proporzionale nonché le posizioni di copertura di posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione sono segnalati nella riga “Altre posizioni del CTP”. |
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110 |
DERIVATI SU CREDITI DI TIPO NTH-TO-DEFAULT I derivati su crediti di tipo nth-to-default coperti da derivati su crediti di tipo nth-to-default conformemente all'articolo 347 del CRR sono inseriti entrambi in questa riga. Le posizioni del cedente, dell'investitore e del promotore non sono idonee per i derivati su crediti di tipo nth-to-default; quindi, per questi derivati non è possibile fornire la ripartizione per posizioni verso la cartolarizzazione. |
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040, 070, 100 e 120 |
ALTRE POSIZIONI DEL CTP In questa riga sono comprese le posizioni in:
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5.4. C 21.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI CAPITALE (MKR SA EQU)
5.4.1. Osservazioni di carattere generale
149. |
In questo modello vanno inserite informazioni riguardanti le posizioni e i relativi requisiti di fondi propri per il rischio di posizione su strumenti di capitale detenuti nel portafoglio di negoziazione e trattati secondo il metodo standardizzato. |
150. |
Il modello deve essere compilato separatamente per il “totale”, più un elenco statico e prestabilito comprendente i seguenti mercati: Albania, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Federazione russa, Giappone, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Serbia, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria, USA, zona euro, e un modello residuale per tutti gli altri mercati. Ai fini di quest'obbligo di segnalazione, il termine “mercato” ha il valore di “paese”. |
5.4.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Colonna |
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010 — 020 |
TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE) Articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del CRR. Si tratta di posizioni lorde non compensate da strumenti; sono tuttavia escluse le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto sottoscritte o risottoscritte da terzi (articolo 345, seconda frase, del CRR). |
030 — 040 |
POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE) Articoli 327, 329, 332, 341 e 345 del CRR. |
050 |
POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE Posizioni nette che ricevono una copertura patrimoniale secondo i differenti metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR. La copertura patrimoniale deve essere calcolata separatamente per ciascun mercato nazionale. |
060 |
REQUISITI DI FONDI PROPRI Copertura patrimoniale di qualsiasi posizione pertinente conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR. |
070 |
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO Articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR. Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5. |
Riga |
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010 — 130 |
STRUMENTI DI CAPITALE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE Requisiti di fondi propri per il rischio di posizione conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto i), del CRR e alla parte 3, titolo IV, capo 2, sezione 3, del CRR. |
020 — 040 |
RISCHIO GENERICO Posizioni in strumenti di capitale soggette al rischio generico (articolo 343 del CRR) e relativi requisiti di fondi propri conformemente alla parte 3, titolo IV, capo 2, sezione 3, del CRR. Entrambe le ripartizioni (021/022 e 030/040) riguardano tutte le posizioni soggette al rischio generico. Nelle righe 021 e 022 sono segnalate informazioni relative alla ripartizione per strumenti. Per calcolare i requisiti di fondi propri si fa riferimento unicamente alla ripartizione nelle righe 030 e 040. |
021 |
Derivati Derivati considerati nel calcolo del rischio di strumenti di capitale di posizioni del portafoglio di negoziazione tenuto conto degli articoli 329 e 332, ove applicabili. |
022 |
Altre attività e passività Strumenti diversi dai derivati compresi nel calcolo del rischio di strumenti di capitale di posizioni del portafoglio di negoziazione. |
030 |
Contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati soggetti a un metodo particolare Contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati e soggetti a un metodo particolare conformemente all'articolo 344, paragrafi 1 e 4, del CRR. Queste posizioni sono soggette soltanto al rischio generico e, di conseguenza, non vanno segnalate nella riga (050). |
040 |
Strumenti di capitale diversi dai contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati Altre posizioni in strumenti di capitale soggette a rischio specifico e relativi requisiti di fondi propri conformemente all'articolo 343 e all'articolo 344, paragrafo 3, del CRR. |
050 |
RISCHIO SPECIFICO Posizioni in strumenti di capitale soggette a rischio specifico e relativo requisito di fondi propri conformemente all'articolo 342 e all'articolo 344, paragrafo 4, del CRR. |
080 |
METODO PARTICOLARE PER IL RISCHIO DI POSIZIONE IN OIC Il CRR non classifica queste posizioni esplicitamente né nel rischio di tasso di interesse né nel rischio di strumenti di capitale. A fini di segnalazione, sono inserite nel modello MKR SA EQU. Posizioni in quote di OIC se i requisiti patrimoniali sono calcolati conformemente all'articolo 348, paragrafo 1, del CRR. Applicabile quando le posizioni in quote di OIC o negli strumenti sottostanti non sono trattate conformemente ai metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capo 5 (riferimento all'“impiego di modelli interni per il calcolo dei requisiti di fondi propri”), del CRR. In caso di applicazione del metodo particolare previsto dall'articolo 348, paragrafo 1, prima frase, del CRR, l'importo da segnalare è il 32 % della posizione netta dell'esposizione verso OIC in questione. In caso di applicazione del metodo particolare di cui all'articolo 348, paragrafo 1, seconda frase, del CRR, l'importo da segnalare è il valore più basso tra il 32 % della posizione netta della pertinente esposizione verso OIC e la differenza tra il 40 % di questa posizione netta e i requisiti di fondi propri che derivano dal rischio di cambio associato a questa esposizione verso OIC. Se sono applicabili i metodi specifici di cui all'articolo 350 del CRR, la segnalazione di queste posizioni segue gli investimenti sottostanti. In tal caso, quindi, queste posizioni sarebbero segnalate nelle pertinenti righe del modello MKR SA TDI o del modello MKR SA EQU. |
090 — 130 |
REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE OPZIONI (RISCHI NON DELTA) Articolo 329, paragrafi 2 e 3, del CRR. I requisiti aggiuntivi per opzioni correlati a rischi diversi dal rischio delta sono segnalati nel metodo utilizzato per il calcolo. |
5.5. C 22.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER IL RISCHIO DI CAMBIO (MKR SA FX)
5.5.1. Osservazioni di carattere generale
151. |
Gli enti segnalano informazioni sulle posizioni in ciascuna valuta (compresa la valuta utilizzata per le segnalazioni) e i relativi requisiti di fondi propri per il cambio, trattati secondo il metodo standardizzato. La posizione è calcolata per ciascuna valuta (compreso l'euro), l'oro e le posizioni in quote di OIC. Le righe da 100 a 470 di questo modello sono compilate anche se gli enti non sono tenuti a calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di cambio a norma dell'articolo 351 del CRR. |
152. |
Le voci per memoria del modello sono compilate separatamente per tutte le valute degli Stati membri dell'Unione europea e per le valute seguenti: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY, nonché per tutte le altre valute. |
5.5.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Colonna |
|
020-030 |
TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE) Posizioni lorde dovute ad attività, importi da ricevere ed elementi analoghi di cui all'articolo 352, paragrafo 1, del CRR. A norma dell'articolo 352, paragrafo 2, e previa autorizzazione delle autorità competenti, non sono segnalate le posizioni che un ente detiene al fine specifico di salvaguardarsi dagli effetti negativi dei tassi di cambio sui suoi coefficienti conformemente all'articolo 92, paragrafo 1, e le posizioni relative agli elementi che sono già dedotti nel calcolo dei fondi propri. |
040-050 |
POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE) Articolo 352, paragrafo 3 e paragrafo 4, prima e seconda frase, e articolo 353 del CRR. Le posizioni nette sono calcolate per ciascuna valuta; pertanto vi possono essere contemporaneamente posizioni lunghe e posizioni corte. |
060-080 |
POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE Articolo 352, paragrafo 4, terza frase, e articoli 353 e 354 del CRR. |
060-070 |
POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE (LUNGHE E CORTE) Le posizioni nette lunghe e corte di ciascuna valuta sono calcolate deducendo il totale delle posizioni corte dal totale delle posizioni lunghe. Si sommano le posizioni nette lunghe di ciascuna operazione in una valuta per ottenere la posizione netta lunga in quella data valuta. Si sommano le posizioni nette corte di ciascuna operazione in una valuta per ottenere la posizione netta corta in quella data valuta. Le posizioni non compensate sono aggiunte alle posizioni soggette a copertura patrimoniale per altre valute (riga 030) nella colonna (060) o (070) a seconda del regolamento a breve o lungo termine. |
080 |
POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE (COMPENSATE) Posizioni compensate per valute strettamente correlate. |
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COPERTURA PATRIMONIALE DEL RISCHIO (%) Secondo la definizione degli articoli 351 e 354; coperture patrimoniali del rischio espresse in percentuale. |
090 |
REQUISITI DI FONDI PROPRI Copertura patrimoniale di qualsiasi posizione pertinente conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 3, del CRR. |
100 |
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO Articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR. Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5. |
Riga |
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010 |
POSIZIONI TOTALI NELLE VALUTE NON UTILIZZATE PER LE SEGNALAZIONI Posizioni nelle valute non utilizzate per le segnalazioni e relativi requisiti di fondi propri conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto i), e all'articolo 352, paragrafi 2 e 4, del CRR (per conversione nella valuta utilizzata). |
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020 |
VALUTE STRETTAMENTE CORRELATE Posizioni e relativi requisiti di fondi propri per le valute di cui all'articolo 354 del CRR. |
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030 |
TUTTE LE ALTRE VALUTE (compresi gli OIC trattati come valute diverse) Posizioni e relativi requisiti di fondi propri per le valute soggette alla procedura generale di cui all'articolo 351 e all'articolo 352, paragrafi 2 e 4, del CRR. Segnalazione di OIC trattati come valute diverse ai sensi dell'articolo 353 del CRR Sono previsti due trattamenti diversi degli OIC trattati come valute distinte per il calcolo dei requisiti patrimoniali:
La segnalazione degli OIC in questione segue di conseguenza il calcolo dei requisiti patrimoniali. |
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040 |
ORO Posizioni e relativi requisiti di fondi propri per le valute soggette alla procedura generale di cui all'articolo 351 e all'articolo 352, paragrafi 2 e 4, del CRR. |
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050 — 090 |
REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE OPZIONI (RISCHI NON DELTA) Articolo 352, paragrafi 5 e 6, del CRR. I requisiti aggiuntivi per opzioni correlati a rischi diversi dal rischio delta sono segnalati nel metodo utilizzato per il calcolo. |
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100-120 |
Ripartizione delle posizioni totali (comprese le valute utilizzate per le segnalazioni) per tipo di esposizione Le posizioni totali sono ripartite per derivati, altre attività e passività ed elementi fuori bilancio. |
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100 |
Attività e passività diverse dagli elementi fuori bilancio e dai derivati Le posizioni non comprese nella riga 110 o nella riga 120 sono segnalate in questa voce. |
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110 |
Elementi fuori bilancio Elementi compresi nell'allegato I del CRR, tranne quelli inclusi come operazioni di finanziamento tramite titoli e operazioni con regolamento a lungo termine o derivanti da un accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti. |
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120 |
Derivati Posizioni valutate conformemente all'articolo 352 del CRR. |
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130-480 |
VOCI PER MEMORIA: POSIZIONI IN VALUTA Le voci per memoria del modello sono compilate separatamente per tutte le valute degli Stati membri dell'Unione europea e per le valute seguenti: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY, nonché per tutte le altre valute. |
5.6. C 23.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER LE MERCI (MKR SA COM)
5.6.1. Osservazioni di carattere generale
153. |
In questo modello vanno inserite informazioni riguardanti le posizioni in merci e i relativi requisiti di fondi propri trattati secondo l'approccio standardizzato. |
5.6.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Colonna |
|
010 — 020 |
TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE) Posizioni lorde lunghe/corte considerate posizioni nella stessa merce conformemente all'articolo 357, paragrafi 1 e 4, del CRR (cfr. anche articolo 359, paragrafo 1, del CRR). |
030 — 040 |
POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE) Secondo la definizione dell'articolo 357, paragrafo 3, del CRR. |
050 |
POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE Posizioni nette che, secondo i differenti metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capo 4, del CRR, ricevono una copertura patrimoniale. |
060 |
REQUISITI DI FONDI PROPRI Copertura patrimoniale di qualsiasi posizione pertinente conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 4, del CRR. |
070 |
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO Articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR. Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5. |
Riga |
|
010 |
POSIZIONI TOTALI IN MERCI Posizioni in merci e relativi requisiti di fondi propri per il rischio di mercato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto iii), del CRR e della parte tre, titolo IV, capo 4, del CRR. |
020 — 060 |
POSIZIONI PER CATEGORIA MERCEOLOGICA A fini di segnalazione le merci sono raggruppate nelle quattro categorie merceologiche principali di cui alla tabella 2 dell'articolo 361 del CRR. |
070 |
METODO BASATO SULLE FASCE DI SCADENZA Posizioni in merci soggette al metodo basato sulle fasce di scadenza di cui all'articolo 359 del CRR. |
080 |
METODO BASATO SULLE FASCE DI SCADENZA AMPLIATO Posizioni in merci soggette al metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato di cui all'articolo 361 del CRR. |
090 |
METODO SEMPLIFICATO Posizioni in merci soggette al metodo semplificato di cui all'articolo 360 del CRR. |
100-140 |
REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE OPZIONI (RISCHI NON DELTA) Articolo 358, paragrafo 4, del CRR. I requisiti aggiuntivi per opzioni correlati ai rischi diversi dal rischio delta sono segnalati nel metodo utilizzato per il calcolo. |
5.7. C 24.00 — MODELLI INTERNI PER IL RISCHIO DI MERCATO (MKR IM)
5.7.1. Osservazioni di carattere generale
154. |
Questo modello contiene una ripartizione dei dati del valore a rischio (VaR) e del valore a rischio in condizioni di stress (SVaR) secondo i diversi rischi di mercato (debito, strumenti di capitale, cambio, merci) e altre informazioni rilevanti per il calcolo dei requisiti di fondi propri. |
155. |
In linea generale, la segnalazione dipende dalla struttura del modello degli enti, ossia dal fatto che l'ente segnali i dati relativi al rischio generico e al rischio specifico separatamente o insieme. Lo stesso vale per la scomposizione del VaR/SVaR tra le categorie di rischio (rischio di tasso d'interesse, di strumenti di capitale, di posizione in merci e di cambio). L'ente può non segnalare le scomposizioni su indicate se è in grado di dimostrare che la segnalazione di questi dati sarebbe ingiustificatamente onerosa. |
5.7.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Colonna |
|
030-040 |
Valore a rischio Perdita potenziale massima che risulterebbe con una data probabilità da una variazione di prezzo a un orizzonte temporale specificato. |
030 |
Fattore moltiplicativo (mc) x media dei 60 giorni lavorativi precedenti (VaRavg) Articolo 364, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 365, paragrafo 1, del CRR. |
040 |
Giorno precedente (VaRt-1) Articolo 364, paragrafo 1, lettera a), punto i), e articolo 365, paragrafo 1, del CRR. |
050-060 |
Valore a rischio in condizioni di stress Perdita potenziale massima che risulterebbe con una data probabilità da una variazione di prezzo a un orizzonte temporale specificato, ottenuta tramite l'immissione di parametri calibrati su dati storici per un periodo continuato di dodici mesi di stress finanziario pertinente per il portafoglio dell'ente. |
050 |
Fattore moltiplicativo (ms) x media dei 60 giorni lavorativi precedenti (SVaRavg) Articolo 364, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e articolo 365, paragrafo 1, del CRR. |
060 |
Ultimo disponibile (SVaRt-1) Articolo 364, paragrafo 1, lettera b), punto i), e articolo 365, paragrafo 1, del CRR. |
070-080 |
COPERTURA PATRIMONIALE PER IL RISCHIO INCREMENTALE DI DEFAULT E DI MIGRAZIONE Perdita potenziale massima che risulterebbe da una variazione di prezzo correlata a rischi di default e di migrazione calcolati conformemente all'articolo 364, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con la parte tre, titolo IV, capo 5, sezione 4, del CRR. |
070 |
Misura media su 12 settimane Articolo 364, paragrafo 2, lettera b), punto ii), in combinato disposto con la parte tre, titolo IV, capo 5, sezione 4, del CRR. |
080 |
Ultima misura Articolo 364, paragrafo 2, lettera b), punto i), in combinato disposto con la parte tre, titolo IV, capo 5, sezione 4, del CRR. |
090-110 |
COPERTURA PATRIMONIALE PER TUTTI I RISCHI DI PREZZO PER IL CTP |
090 |
REQUISITO MINIMO Articolo 364, paragrafo 3, lettera c), del CRR. Corrisponde all'8 % della copertura patrimoniale calcolata conformemente all'articolo 338, paragrafo 1, del CRR per tutte le posizioni della copertura patrimoniale per “tutti i rischi di prezzo”. |
100-110 |
MISURA MEDIA SU 12 SETTIMANE E ULTIMA MISURA Articolo 364, paragrafo 3, lettera b). |
110 |
ULTIMA MISURA Articolo 364, paragrafo 3, lettera a). |
120 |
REQUISITI DI FONDI PROPRI Requisiti citati nell'articolo 364 del CRR per tutti i fattori di rischio, tenuto conto degli effetti di correlazione, ove applicabili, più il rischio incrementale di default e di migrazione e tutti i rischi di prezzo per il CTP, esclusi però le coperture patrimoniali delle posizioni verso la cartolarizzazione e i derivati su crediti di tipo nth-to-default conformemente all'articolo 364, paragrafo 2, del CRR. |
130 |
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO Articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR. Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5. |
140 |
Numero di scostamenti (durante i 250 giorni lavorativi precedenti) Di cui all'articolo 366 del CRR. |
150-160 |
Fattore moltiplicativo del valore a rischio (mc) e fattore moltiplicativo del valore a rischio in condizioni di stress (ms) Di cui all'articolo 366 del CRR. |
170 — 180 |
COPERTURA PRESUNTA PER IL REQUISITO MINIMO DEL CTP — POSIZIONI NETTE LUNGHE/CORTE PONDERATE DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE Gli importi segnalati e che servono da base di calcolo del requisito minimo di copertura patrimoniale per tutti i rischi di prezzo conformemente all'articolo 364, paragrafo 3, lettera c), del CRR, tengono conto della facoltà di cui all'articolo 335 del CRR, che permette a un ente di fissare, per il prodotto della posizione ponderata e della posizione netta, un massimale pari alla perdita massima possibile relativa al rischio di default. |
Riga |
|
010 |
POSIZIONI TOTALI Parte del rischio di posizione, di cambio e di posizione in merci di cui all'articolo 363, paragrafo 1, del CRR correlata ai fattori di rischio specificati nell'articolo 367, paragrafo 2, del CRR. Nelle colonne da 030 a 060 (VaR e SVaR), la cifra segnalata nella riga del totale non è uguale alla scomposizione delle cifre del VaR/SVaR delle pertinenti componenti del rischio; pertanto la scomposizione corrisponde a voci per memoria. |
020 |
STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI Parte del rischio di posizione di cui all'articolo 363, paragrafo 1, del CRR correlata ai fattori di rischio di tasso d'interesse specificati nell'articolo 367, paragrafo 2, del CRR. |
030 |
STRUMENTO DI DEBITO NEGOZIATI — RISCHIO GENERICO Rischio generico così come definito nell'articolo 362 del CRR. |
040 |
STRUMENTO DI DEBITO NEGOZIATI — RISCHIO SPECIFICO Rischio specifico così come definito nell'articolo 362 del CRR. |
050 |
STRUMENTI DI CAPITALE Parte del rischio di posizione di cui all'articolo 363, paragrafo 1, del CRR correlata ai fattori di rischio di strumenti di capitale specificati nell'articolo 367, paragrafo 2, del CRR. |
060 |
STRUMENTI DI CAPITALE — RISCHIO GENERICO Rischio generico così come definito nell'articolo 362 del CRR. |
070 |
STRUMENTI DI CAPITALE — RISCHIO SPECIFICO Rischio specifico così come definito nell'articolo 362 del CRR. |
080 |
RISCHIO DI CAMBIO Articolo 363, paragrafo 1, e articolo 367, paragrafo 2, del CRR. |
090 |
RISCHIO DI POSIZIONE IN MERCI Articolo 363, paragrafo 1, e articolo 367, paragrafo 2, del CRR. |
100 |
IMPORTO COMPLESSIVO PER IL RISCHIO GENERICO Rischio di mercato dovuto a movimenti generali di mercato di strumenti di debito negoziati, strumenti di capitale, cambio e merci. VaR del rischio generico di tutti i fattori di rischio (tenuto conto degli effetti di correlazione, ove applicabili). |
110 |
IMPORTO COMPLESSIVO PER IL RISCHIO SPECIFICO Componente del rischio specifico di strumenti di debito negoziati e strumenti di capitale. VaR del rischio specifico degli strumenti di capitale e strumenti di debito negoziati interni al portafoglio di negoziazione (tenuto conto degli effetti di correlazione, ove applicabili). |
5.8. C 25.00 — RISCHIO DI RETTIFICA DI VALORE SU CREDITI (CVA)
5.8.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Colonna |
|
010 |
Valore dell'esposizione Articolo 271 del CRR, conformemente all'articolo 382 del CRR. EAD totale di tutte le operazioni soggette a copertura del rischio di rettifica di valore su crediti. |
020 |
di cui: derivati OTC Articolo 271 del CRR in combinato disposto con l'articolo 382, paragrafo 1, del CRR. Parte dell'esposizione totale al rischio di controparte dovuta esclusivamente a derivati OTC. Gli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni e detengono derivati OTC e operazioni di finanziamento tramite titoli nel medesimo insieme di attività soggette a compensazione non sono tenuti a segnalare questa informazione. |
030 |
di cui: operazioni di finanziamento tramite titoli Articolo 271 del CRR in combinato disposto con l'articolo 382, paragrafo 2, del CRR. La parte dell'esposizione totale al rischio di controparte dovuta esclusivamente a derivati su operazioni di finanziamento tramite titoli. Gli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni e detengono derivati OTC e operazioni di finanziamento tramite titoli nel medesimo insieme di attività soggette a compensazione non sono tenuti a segnalare questa informazione. |
040 |
FATTORE MOLTIPLICATIVO (mc) × MEDIA DEI 60 GIORNI LAVORATIVI PRECEDENTI (VaRavg) Articolo 383 del CRR, conformemente all'articolo 363, paragrafo 1, lettera d), del CRR. Calcolo del valore a rischio basato sui modelli interni per il rischio di mercato. |
050 |
GIORNO PRECEDENTE (VaRt-1) Cfr. le istruzioni relative alla colonna 040. |
060 |
FATTORE MOLTIPLICATIVO (ms) × MEDIA DEI 60 GIORNI LAVORATIVI PRECEDENTI (SVaRavg) Cfr. le istruzioni relative alla colonna 040. |
070 |
ULTIMO DISPONIBILE (SVaRt-1) Cfr. le istruzioni relative alla colonna 040. |
080 |
REQUISITI DI FONDI PROPRI Articolo 92, paragrafo 3, lettera d), del CRR. Requisiti di fondi propri per il rischio di rettifica di valore su crediti calcolato secondo il metodo prescelto. |
090 |
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO Articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR. Requisiti di fondi propri moltiplicati per 12,5. |
|
Voci per memoria |
100 |
Numero di controparti Articolo 382 del CRR. Numero delle controparti comprese nel calcolo dei fondi propri per il rischio di rettifica di valore su crediti. Le controparti sono un sottoinsieme di debitori. Esistono soltanto nelle operazioni su derivati e nelle operazioni di finanziamento tramite titoli, nelle quali sono semplicemente l'altra parte contrattuale. |
110 |
di cui: utilizzo di una variabile proxy per determinare il differenziale creditizio Numero di controparti per le quali il differenziale creditizio è stato determinato utilizzando una variabile proxy invece dei dati di mercato osservati direttamente. |
120 |
CVA SOSTENUTO Accantonamenti contabili dovuti al calo del merito di credito delle controparti dei derivati. |
130 |
SINGLE NAME CDS Articolo 386, paragrafo 1, lettera a), del CRR. Importi nozionali totali dei single name CDS utilizzati come copertura di un rischio di rettifica di valore su crediti. |
140 |
CDS DELL'INDICE Articolo 386, paragrafo 1, lettera b), del CRR. Importi nozionali totali di CDS dell'indice utilizzati come copertura di un rischio di rettifica di valore su crediti. |
Riga |
|
010 |
RISCHIO TOTALE DI CVA Somma delle righe da 020 a 040 in funzione dell'applicabilità. |
020 |
In base al metodo avanzato Metodo avanzato di calcolo del rischio di rettifica di valore su crediti previsto dall'articolo 383 del CRR. |
030 |
In base al metodo standardizzato Metodo standardizzato di calcolo del rischio di rettifica di valore su crediti previsto dall'articolo 384 del CRR. |
040 |
In base al metodo dell'esposizione originaria Importi soggetti all'applicazione dell'articolo 385 del CRR.» |
(1) I dati richiesti agli enti in questo modello sono segnalati su base accumulata per l'anno civile della segnalazione (ossia dal 1o gennaio dell'anno corrente).
(2) Gli “enti autonomi” non fanno parte di un gruppo né si consolidano nello stesso paese in cui sono soggetti ai requisiti di fondi propri.
ALLEGATO III
1. Stato patrimoniale [prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria]
1.3 Patrimonio netto
|
Riferimenti |
Disaggregazione nella tabella |
Valore contabile |
|
010 |
||||
010 |
Capitale |
IAS 1, paragrafo 54, lettera r); articolo 22 della BAD |
46 |
|
020 |
Capitale versato |
IAS 1, paragrafo 78, lettera e) |
|
|
030 |
Capitale richiamato ma non versato |
IAS 1, paragrafo 78, lettera e); allegato V, parte 2, punto 14 |
|
|
040 |
Sovrapprezzo azioni |
IAS 1, paragrafo 78, lettera e); articolo 4, paragrafo 1, punto 124, del CRR |
46 |
|
050 |
Strumenti di capitale emessi diversi dal capitale |
Allegato V, parte 2, punti 15-16 |
46 |
|
060 |
Componente di patrimonio netto degli strumenti finanziari composti |
IAS 32, paragrafi 28-29; allegato V, parte 2, punto 15 |
|
|
070 |
Altri strumenti di capitale emessi |
Allegato V, parte 2, punto 16 |
|
|
080 |
Altro patrimonio netto |
IFRS 2, paragrafo 10; allegato V, parte 2, punto 17 |
|
|
090 |
Altre componenti di conto economico complessivo accumulate |
Articolo 4, paragrafo 1, punto 100, del CRR |
46 |
|
095 |
Voci che non saranno riclassificate nell'utile (perdita) d'esercizio |
IAS 1, paragrafo 82A, lettera a) |
|
|
100 |
Attività materiali |
IAS 16, paragrafi 39-41 |
|
|
110 |
Attività immateriali |
IAS 38, paragrafi 85-87 |
|
|
120 |
Utili o (-) perdite attuariali risultanti da piani pensionistici a benefici definiti |
IAS 1, paragrafo 7 |
|
|
122 |
Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita |
IFRS 5, paragrafo 38, IG esempio 12 |
|
|
124 |
Quota di altri ricavi e costi rilevati relativi a investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate |
IAS 1, paragrafo 82, lettera h); IAS 28, paragrafo 11 |
|
|
128 |
Voci che possono essere riclassificate nell'utile (perdita) d'esercizio |
IAS 1, paragrafo 82A, lettera a) |
|
|
130 |
Copertura di investimenti netti in gestioni estere [parte efficace] |
IAS 39, paragrafo 102, lettera a) |
|
|
140 |
Conversione di valuta estera |
IAS 21, paragrafo 52, lettera b); IAS 21, paragrafi 32 e 38-49 |
|
|
150 |
Derivati di copertura. Copertura di flussi finanziari [parte efficace] |
IFRS 7, paragrafo 23, lettera c); IAS 39, paragrafi 95-101 |
|
|
160 |
Attività finanziarie disponibili per la vendita |
IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto ii); IAS 39, paragrafo 55, lettera b) |
|
|
170 |
Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita |
IFRS 5, paragrafo 38, IG esempio 12 |
|
|
180 |
Quota di altri ricavi e costi rilevati relativi a investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate |
IAS 1, paragrafo 82, lettera h); IAS 28, paragrafo 11 |
|
|
190 |
Utili non distribuiti |
Articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del CRR |
|
|
200 |
Riserve di rivalutazione |
IFRS 1, paragrafi 30 e D5-D8; allegato V, parte 2, punto 18 |
|
|
210 |
Altre riserve |
IAS 1, paragrafo 54; IAS 1, paragrafo 78, lettera e) |
|
|
220 |
Riserve o perdite accumulate di investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate |
IAS 28, paragrafo 11; allegato V, parte 2, punto 19 |
|
|
230 |
Altro |
allegato V, parte 2, punto 19 |
|
|
240 |
(-) Azioni proprie |
IAS 1, paragrafo 79, lettera a), punto vi); IAS 32, paragrafi 33-34, AG 14, AG 36; allegato V, parte 2, punto 20 |
46 |
|
250 |
Utile o perdita attribuibile ai soci della controllante |
IAS 27, paragrafo 28; IAS 1, paragrafo 81B, lettera b), punto ii) |
2 |
|
260 |
(-) Acconti su dividendi |
IAS 32, paragrafo 35 |
|
|
270 |
Partecipazioni di minoranza |
IAS 27, paragrafo 4; IAS 1, paragrafo 54, lettera q); IAS 27, paragrafo 27 |
|
|
280 |
Altre componenti di conto economico complessivo accumulate |
IAS 27, paragrafi 27-28; articolo 4, paragrafo 1, punto 100, del CRR |
46 |
|
290 |
Altre posizioni |
IAS 27, paragrafi 27-28 |
46 |
|
300 |
TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO |
IAS 1, paragrafo 9, lettera c), IG6 |
46 |
|
310 |
TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO E TOTALE DELLE PASSIVITÀ |
IAS 1, IG6 |
|
|
16. Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio
16.1 Interessi attivi e passivi per strumento e per settore della controparte
|
Esercizio corrente |
|||
|
Riferimenti |
Ricavi |
Costi |
|
Allegato V, parte 2, punto 95 |
Allegato V, parte 2, punto 95 |
|||
010 |
020 |
|||
010 |
Derivati — Negoziazione |
IAS 39, paragrafo 9; allegato V, parte 2, punto 96 |
|
|
020 |
Titoli di debito |
Allegato V, parte 1, punto 26 |
|
|
030 |
Banche centrali |
Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a) |
|
|
040 |
Amministrazioni pubbliche |
Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b) |
|
|
050 |
Enti creditizi |
Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c) |
|
|
060 |
Altre società finanziarie |
Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d) |
|
|
070 |
Società non finanziarie |
Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e) |
|
|
080 |
Prestiti e anticipazioni |
Allegato V, parte 1, punto 27 |
|
|
090 |
Banche centrali |
Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a) |
|
|
100 |
Amministrazioni pubbliche |
Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b) |
|
|
110 |
Enti creditizi |
Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c) |
|
|
120 |
Altre società finanziarie |
Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d) |
|
|
130 |
Società non finanziarie |
Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e) |
|
|
140 |
Famiglie |
Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f) |
|
|
150 |
Altre attività |
Allegato V, parte 1, punto 51 |
|
|
160 |
Depositi |
Allegato 2, parte 2, punto 9, del regolamento BCE/2008/32 |
|
|
170 |
Banche centrali |
Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a) |
|
|
180 |
Amministrazioni pubbliche |
Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b) |
|
|
190 |
Enti creditizi |
Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c) |
|
|
200 |
Altre società finanziarie |
Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d) |
|
|
210 |
Società non finanziarie |
Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e) |
|
|
220 |
Famiglie |
Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f) |
|
|
230 |
Titoli di debito emessi |
Allegato V, parte 1, punto 31 |
|
|
240 |
Altre passività finanziarie |
Allegato V, parte 1, punti 32-34 |
|
|
250 |
Derivati — Contabilizzazione delle operazioni di copertura, rischio di tasso di interesse |
Allegato V, parte 2, punto 95 |
|
|
260 |
Altre passività |
Allegato V, parte 2, punto 10 |
|
|
270 |
INTERESSE |
IAS 18, paragrafo 35, lettera b); IAS 1, paragrafo 97 |
|
|
16.2 Utili o perdite da eliminazione contabile di attività e di passività finanziarie non misurate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo
|
Riferimenti |
Esercizio corrente |
|
010 |
|||
010 |
Strumenti di capitale |
IAS 32, paragrafo 11 |
|
020 |
Titoli di debito |
Allegato V, parte 1, punto 26 |
|
030 |
Prestiti e anticipazioni |
Allegato V, parte 1, punto 27 |
|
040 |
Depositi |
Allegato 2, parte 2, punto 9, del regolamento BCE/2008/32 |
|
050 |
Titoli di debito emessi |
Allegato V, parte 1, punto 31 |
|
060 |
Altre passività finanziarie |
Allegato V, parte 1, punti 32-34 |
|
070 |
UTILI O (-) PERDITE DA ELIMINAZIONE CONTABILE DI ATTIVITÀ E DI PASSIVITÀ FINANZIARIE NON MISURATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO A PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO, AL NETTO |
IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punti v)-vii); IAS 39, paragrafo 55, lettera a) |
|
16.3 Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione per strumento
|
Riferimenti |
Esercizio corrente |
|
|
|||
010 |
|||
010 |
Derivati |
IAS 39, paragrafo 9 |
|
020 |
Strumenti di capitale |
IAS 32, paragrafo 11 |
|
030 |
Titoli di debito |
Allegato V, parte 1, punto 26 |
|
040 |
Prestiti e anticipazioni |
Allegato V, parte 1, punto 27 |
|
050 |
Posizioni corte |
IAS 39, AG 15, lettera b) |
|
060 |
Depositi |
Allegato 2, parte 2, punto 9, del regolamento BCE/2008/32 |
|
070 |
Titoli di debito emessi |
Allegato V, parte 1, punto 31 |
|
080 |
Altre passività finanziarie |
Allegato V, parte 1, punti 32-34 |
|
090 |
UTILI O (-) PERDITE DA ATTIVITÀ E PASSIVITÀ POSSEDUTE PER NEGOZIAZIONE, AL NETTO |
IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i) |
|
16.4. Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione per rischio
|
Riferimenti |
Esercizio corrente |
|
|
|||
010 |
|||
010 |
Strumenti correlati al tasso d'interesse e relativi derivati |
Allegato V, parte 2, punto 99, lettera a) |
|
020 |
Strumenti di capitale e relativi derivati |
Allegato V, parte 2, punto 99, lettera b) |
|
030 |
Operazioni sui cambi e derivati relativi a tassi di cambio e oro |
Allegato V, parte 2, punto 99, lettera c) |
|
040 |
Strumenti correlati al rischio di credito e relativi derivati |
Allegato V, parte 2, punto 99, lettera d) |
|
050 |
Derivati correlati a merci |
Allegato V, parte 2, punto 99, lettera e) |
|
060 |
Altro |
Allegato V, parte 2, punto 99, lettera f) |
|
070 |
UTILI O (-) PERDITE DA ATTIVITÀ E PASSIVITÀ POSSEDUTE PER NEGOZIAZIONE, AL NETTO |
IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i) |
|
16.5 Utili o perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo per strumento
|
Riferimenti |
Esercizio corrente |
Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito |
|
|
Allegato V, parte 2, punto 100 |
|||
010 |
020 |
|||
010 |
Strumenti di capitale |
IAS 32, paragrafo 11 |
|
|
020 |
Titoli di debito |
Allegato V, parte 1, punto 26 |
|
|
030 |
Prestiti e anticipazioni |
Allegato V, parte 1, punto 27 |
|
|
040 |
Depositi |
Allegato 2, parte 2, punto 9, del regolamento BCE/2008/32 |
|
|
050 |
Titoli di debito emessi |
Allegato V, parte 1, punto 31 |
|
|
060 |
Altre passività finanziarie |
Allegato V, parte 1, punti 32-34 |
|
|
070 |
UTILI O (-) PERDITE DA ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO A PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO, AL NETTO |
IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i) |
|
|
16.6 Utili o perdite derivanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura
|
Riferimenti |
Esercizio corrente |
|
010 |
|||
010 |
Variazioni del fair value (valore equo) dello strumento di copertura [compresa la cessazione] |
IFRS 7, paragrafo 24, lettera a), punto i) |
|
020 |
Variazioni del fair value (valore equo) dell'elemento coperto attribuibili al rischio coperto |
IFRS 7, paragrafo 24, lettera a), punto ii) |
|
030 |
Inefficacia rilevata a prospetto di conto economico complessivo derivante da coperture di flussi finanziari |
IFRS 7, paragrafo 24, lettera b) |
|
040 |
Inefficacia rilevata a prospetto di conto economico complessivo derivante da coperture di investimenti netti in gestioni estere |
IFRS 7, paragrafo 24, lettera c) |
|
050 |
UTILI O (-) PERDITE RISULTANTI DALLA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA, AL NETTO |
IFRS 7, paragrafo 24 |
|
16.7 Riduzione di valore di attività finanziarie e non finanziarie
|
Esercizio corrente |
|
||||
|
Riferimenti |
Incrementi Allegato V, parte 2, punto 102 |
Storni Allegato V, parte 2, punto 102 |
Totale |
Riduzione di valore accumulata |
|
010 |
020 |
030 |
040 |
|||
010 |
Riduzione di valore o (-) storno della riduzione di valore di attività finanziarie misurate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo |
IFRS 7, paragrafo 20, lettera e) |
|
|
|
|
020 |
Attività finanziarie rilevate al costo |
IFRS 7, paragrafo 20, lettera e); IAS 39, paragrafo 66 |
|
|
|
|
030 |
Attività finanziarie disponibili per la vendita |
IFRS 7, paragrafo 20, lettera e); IAS 39, paragrafi 67-70 |
|
|
|
|
040 |
Finanziamenti e crediti |
IFRS 7, paragrafo 20, lettera e); IAS 39, paragrafi 63-65 |
|
|
|
|
050 |
Investimenti posseduti fino a scadenza |
IFRS 7, paragrafo 20, lettera e); IAS 39, paragrafi 63-65 |
|
|
|
|
060 |
Riduzione di valore o (-) storno della riduzione di valore di investimenti in filiazioni joint venture e società collegate |
IAS 28, paragrafi 40-43 |
|
|
|
|
070 |
Filiazioni |
IFRS 10, Appendice A |
|
|
|
|
080 |
Joint ventures |
IAS 28, paragrafo 3 |
|
|
|
|
090 |
Società collegate |
IAS 28, paragrafo 3 |
|
|
|
|
100 |
Riduzione di valore o (-) storno della riduzione di valore di attività non finanziarie |
IAS 36, paragrafo 126, lettere a) e b) |
|
|
|
|
110 |
Immobili, impianti e macchinari |
IAS 16, paragrafo 73, lettera e), punti v)-vi) |
|
|
|
|
120 |
Investimenti immobiliari |
IAS 40, paragrafo 79, lettera d), punto v) |
|
|
|
|
130 |
Avviamento |
IAS 36, paragrafo 10 b; IAS 36, paragrafi 88-99 e 124; IFRS 3, Appendice B, punto 67, lettera d), punto v) |
|
|
|
|
140 |
Altre attività immateriali |
IAS 38, paragrafo 118, lettera e), punti iv) e v) |
|
|
|
|
145 |
Altro |
IAS 36, paragrafo 126, lettere a) e b) |
|
|
|
|
150 |
TOTALE |
|
|
|
|
|
160 |
Interessi attivi maturati su attività finanziarie che hanno subito una riduzione di valore |
IFRS 7, paragrafo 20, lettera d); IAS 39, AG 93 |
|
|
|
|
20. Disaggregazione geografica
20.1 Disaggregazione geografica delle attività per luogo di attività
|
Riferimenti |
Valore contabile |
||
Attività nazionali |
Attività non nazionali |
|||
Allegato V, parte 2, punto 107 |
Allegato V, parte 2, punto 107 |
|||
010 |
020 |
|||
010 |
Cassa, disponibilità presso banche centrali ed altri depositi a vista |
IAS 1, paragrafo 54, lettera i) |
|
|
020 |
Cassa |
Allegato V, parte 2, punto 1 |
|
|
030 |
Disponibilità presso banche centrali |
Allegato V, parte 2, punto 2 |
|
|
040 |
Altri depositi a vista |
Allegato V, parte 2, punto 3 |
|
|
050 |
Attività finanziarie possedute per negoziazione |
IFRS 7, paragrafo 8, lettera a), punto ii); IAS 39, paragrafo 9 e AG14 |
|
|
060 |
Derivati |
IAS 39, paragrafo 9 |
|
|
070 |
Strumenti di capitale |
IAS 32, paragrafo 11 |
|
|
080 |
Titoli di debito |
Allegato V, parte 1, punti 24 e 26 |
|
|
090 |
Prestiti e anticipazioni |
Allegato V, parte 1, punti 24 e 27 |
|
|
100 |
Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo |
IFRS 7, paragrafo 8, lettera a), punto i); IAS 39, paragrafo 9 |
|
|
110 |
Strumenti di capitale |
IAS 32, paragrafo 11 |
|
|
120 |
Titoli di debito |
Allegato V, parte 1, punti 24 e 26 |
|
|
130 |
Prestiti e anticipazioni |
Allegato V, parte 1, punti 24 e 27 |
|
|
140 |
Attività finanziarie disponibili per la vendita |
IFRS 7, paragrafo 8, lettera d); IAS 39, paragrafo 9 |
|
|
150 |
Strumenti di capitale |
IAS 32, paragrafo 11 |
|
|
160 |
Titoli di debito |
Allegato V, parte 1, punti 24 e 26 |
|
|
170 |
Prestiti e anticipazioni |
Allegato V, parte 1, punti 24 e 27 |
|
|
180 |
Finanziamenti e crediti |
IFRS 7, paragrafo 8, lettera c); IAS 39, paragrafo 9, AG16, AG26; allegato V, parte 1, punto 16 |
|
|
190 |
Titoli di debito |
Allegato V, parte 1, punti 24 e 26 |
|
|
200 |
Prestiti e anticipazioni |
Allegato V, parte 1, punti 24 e 27 |
|
|
210 |
Investimenti posseduti fino a scadenza |
IFRS 7, paragrafo 8, lettera b); IAS 39, paragrafo 9, AG16, AG26 |
|
|
220 |
Titoli di debito |
Allegato V, parte 1, punti 24 e 26 |
|
|
230 |
Prestiti e anticipazioni |
Allegato V, parte 1, punti 24 e 27 |
|
|
240 |
Derivati — contabilizzazione delle operazioni di copertura |
IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 9 |
|
|
250 |
Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse |
IAS 39, paragrafo 89A, lettera a) |
|
|
260 |
Attività materiali |
|
|
|
270 |
Attività immateriali |
IAS 1, paragrafo 54, lettera c); articolo 4, paragrafo 1, punto 115, del CRR |
|
|
280 |
Investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate |
IAS 1, paragrafo 54, lettera e); allegato V, parte 2, punto 4 |
|
|
290 |
Attività fiscali |
IAS 1, paragrafo 54, lettere n)-o) |
|
|
300 |
Altre attività |
Allegato V, parte 2, punto 5 |
|
|
310 |
Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita |
IAS 1, paragrafo 54, lettera j); IFRS 5, paragrafo 38 |
|
|
320 |
ATTIVITÀ |
IAS 1, paragrafo 9, lettera a), IG 6 |
|
|
46. Prospetto delle variazioni di patrimonio netto
Fonti di variazioni del patrimonio netto |
Riferimenti |
Capitale |
Sovrapprezzo azioni |
Strumenti di capitale emessi diversi dal capitale |
Altro patrimonio netto |
Altre componenti di conto economico complessivo accumulate |
Utili non distribuiti |
Riserve di rivalutazione |
|
IAS 1, paragrafo 106, e paragrafo 54, lettera r) |
IAS 1, paragrafo 106, e paragrafo 78, lettera e) |
IAS 1, paragrafo 106; allegato V, parte 2, punti 15-16 |
IAS 1, paragrafo 106; allegato V, parte 2, punto 17 |
IAS 1, paragrafo 106 |
Articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del CRR |
IFRS 1, paragrafo 30, D5-D8 |
|||
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
|||
010 |
Saldo di apertura [prima della rideterminazione] |
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
Effetti della correzione di errori |
IAS 1, paragrafo 106, lettera b); IAS 8, paragrafo 42 |
|
|
|
|
|
|
|
030 |
Effetti delle variazioni delle politiche contabili |
IAS 1, paragrafo 106, lettera b); IAS 1, IG6; IAS 8, paragrafo 22 |
|
|
|
|
|
|
|
040 |
Saldo di apertura [esercizio corrente] |
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
Emissione di azioni ordinarie |
IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii) |
|
|
|
|
|
|
|
060 |
Emissione di azioni privilegiate |
IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii) |
|
|
|
|
|
|
|
070 |
Emissione di altri strumenti di capitale |
IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii) |
|
|
|
|
|
|
|
080 |
Esercizio o scadenza di altri strumenti di capitale emessi |
IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii) |
|
|
|
|
|
|
|
090 |
Conversione del debito in azioni |
IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii) |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Riduzione di capitale |
IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii) |
|
|
|
|
|
|
|
110 |
Dividendi |
IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii); IAS 32, paragrafo 35; IAS 1, IG6 |
|
|
|
|
|
|
|
120 |
Acquisto di azioni proprie |
IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii); IAS 32, paragrafo 33 |
|
|
|
|
|
|
|
130 |
Vendita o cancellazione di azioni proprie |
IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii); IAS 32, paragrafo 33 |
|
|
|
|
|
|
|
140 |
Riclassificazione di strumenti finanziari da patrimonio netto a passività |
IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii) |
|
|
|
|
|
|
|
150 |
Riclassificazione di strumenti finanziari da passività a patrimonio netto |
IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii) |
|
|
|
|
|
|
|
160 |
Trasferimenti tra le componenti del patrimonio netto |
IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii) |
|
|
|
|
|
|
|
170 |
Aumento o (-) diminuzione del patrimonio netto risultante da aggregazioni aziendali |
IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii) |
|
|
|
|
|
|
|
180 |
Pagamenti basati su azioni |
IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii); IFRS 2, paragrafo 10 |
|
|
|
|
|
|
|
190 |
Altri aumenti o (-) diminuzioni del patrimonio netto |
IAS 1, paragrafo 106, lettera d) |
|
|
|
|
|
|
|
200 |
Totale del conto economico complessivo per l'esercizio |
IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punti i)-ii); IAS 1, paragrafo 81A, lettera c); IAS 1, IG6 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
Saldo di chiusura [esercizio corrente] |
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonti di variazioni del patrimonio netto |
Riferimenti |
Altre riserve |
(-) Azioni proprie |
Utile o (-) perdita attribuibile ai soci dell'impresa madre (-) Acconti su dividendi |
(-) Acconti su dividendi |
Partecipazioni di minoranza |
Totale |
||
Altre componenti di conto economico complessivo accumulate |
Altre posizioni |
||||||||
IAS 1, paragrafo 106, e paragrafo 54, lettera c) |
IAS 1, paragrafo 106; IAS 32, paragrafi 33 e 34; allegato V, parte 2, punto 20 |
IAS 1, paragrafo 106, lettera a) e paragrafo 83, lettera a), punto ii) |
IAS 1, paragrafo 106; IAS 32, paragrafo 35 |
IAS 27, paragrafi 27-28 IAS 1, paragrafo 54, lettera q) e paragrafo 106, lettera a); IAS 27, paragrafi 27-28 |
IAS 27, paragrafi 27-28 IAS 1, paragrafo 54, lettera q) e paragrafo 106, lettera a); IAS 27, paragrafi 27-28 |
IAS 1, paragrafo 9, lettera c), IG6 |
|||
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
|||
010 |
Saldo di apertura [prima della rideterminazione] |
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
Effetti della correzione di errori |
IAS 1, paragrafo 106, lettera b); IAS 8, paragrafo 42 |
|
|
|
|
|
|
|
030 |
Effetti delle variazioni delle politiche contabili |
IAS 1, paragrafo 106, lettera b); IAS 1, IG6; IAS 8, paragrafo 22 |
|
|
|
|
|
|
|
040 |
Saldo di apertura [esercizio corrente] |
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
Emissione di azioni ordinarie |
IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii) |
|
|
|
|
|
|
|
060 |
Emissione di azioni privilegiate |
IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii) |
|
|
|
|
|
|
|
070 |
Emissione di altri strumenti di capitale |
IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii) |
|
|
|
|
|
|
|
080 |
Esercizio o scadenza di altri strumenti di capitale emessi |
IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii) |
|
|
|
|
|
|
|
090 |
Conversione del debito in azioni |
IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii) |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Riduzione di capitale |
IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii) |
|
|
|
|
|
|
|
110 |
Dividendi |
IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii); IAS 32, paragrafo 35; IAS 1, IG6 |
|
|
|
|
|
|
|
120 |
Acquisto di azioni proprie |
IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii); IAS 32, paragrafo 33 |
|
|
|
|
|
|
|
130 |
Vendita o cancellazione di azioni proprie |
IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii); IAS 32, paragrafo 33 |
|
|
|
|
|
|
|
140 |
Riclassificazione di strumenti finanziari da patrimonio netto a passività |
IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii) |
|
|
|
|
|
|
|
150 |
Riclassificazione di strumenti finanziari da passività a patrimonio netto |
IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii) |
|
|
|
|
|
|
|
160 |
Trasferimenti tra le componenti del patrimonio netto |
IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii) |
|
|
|
|
|
|
|
170 |
Aumento o (-) diminuzione del patrimonio netto risultante da aggregazioni aziendali |
IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii) |
|
|
|
|
|
|
|
180 |
Pagamenti basati su azioni |
IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii); IFRS 2, paragrafo 10 |
|
|
|
|
|
|
|
190 |
Altri aumenti o (-) diminuzioni del patrimonio netto |
IAS 1, paragrafo 106, lettera d) |
|
|
|
|
|
|
|
200 |
Totale del conto economico complessivo per l'esercizio |
IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punti i)-ii); IAS 1, paragrafo 81A, lettera c); IAS 1, IG6 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
Saldo di chiusura [esercizio corrente] |
|
|
|
|
|
|
|
|
ALLEGATO IV
1. Stato patrimoniale [prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria]
1.3 Patrimonio netto
|
Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD |
Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS |
Disaggregazione nella tabella |
Valore contabile |
|
010 |
|||||
010 |
Capitale |
Articolo 4 «Passivo», paragrafo 9 e articolo 22, della BAD |
IAS 1, paragrafo 54, lettera r); articolo 22 della BAD |
46 |
|
020 |
Capitale versato |
Articolo 4 «Passivo», paragrafo 9, della BAD |
IAS 1, paragrafo 78, lettera e) |
|
|
030 |
Capitale richiamato ma non versato |
Articolo 4 «Passivo», paragrafo 9, della BAD |
IAS 1, paragrafo 78, lettera e); allegato V, parte 2, punto 14 |
|
|
040 |
Sovrapprezzo azioni |
Articolo 4 «Passivo», paragrafo 10, della BAD; articolo 4, paragrafo 1, punto 124, del CRR |
IAS 1, paragrafo 78, lettera e); articolo 4, paragrafo 1, punto 124, del CRR |
46 |
|
050 |
Strumenti di capitale emessi diversi dal capitale |
Allegato V, parte 2, punti 15-16 |
Allegato V, parte 2, punti 15-16 |
46 |
|
060 |
Componente di patrimonio netto degli strumenti finanziari composti |
Articolo 42 bis, paragrafo 5 bis, della quarta direttiva; allegato V, parte 2, punto 15 |
IAS 39, paragrafi 28-29; allegato V, parte 2, punto 15 |
|
|
070 |
Altri strumenti di capitale emessi |
Allegato V, parte 2, punto 16 |
Allegato V, parte 2, punto 16 |
|
|
080 |
Altro patrimonio netto |
Allegato V, parte 2, punto 17 |
IFRS 2, paragrafo 10; Allegato V, parte 2, punto 17 |
|
|
090 |
Altre componenti di conto economico complessivo accumulate |
articolo 4, paragrafo 1, punto 100, del CRR |
articolo 4, paragrafo 1, punto 100, del CRR |
46 |
|
095 |
Voci che non saranno riclassificate nell'utile (perdita) d'esercizio |
|
IAS 1, paragrafo 82A, lettera a) |
|
|
100 |
Attività materiali |
|
IAS 16, paragrafi 39-41 |
|
|
110 |
Attività immateriali |
|
IAS 38, paragrafi 85-87 |
|
|
120 |
Utili o (-) perdite attuariali derivanti da piani pensionistici a benefici definiti |
|
IAS 1, paragrafo 7 |
|
|
122 |
Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita |
|
IFRS 5, paragrafo 38, IG esempio 12 |
|
|
124 |
Quota di altri ricavi e costi rilevati relativi a investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate |
|
IAS 1, paragrafo 82, lettera h); IAS 28, paragrafo 11 |
|
|
128 |
Voci che possono essere riclassificate nell'utile (perdita) d'esercizio |
|
IAS 1, paragrafo 82A, lettera b) |
|
|
130 |
Copertura di investimenti netti in gestioni estere [parte efficace] |
Articolo 42 bis, paragrafi 1 e 5 bis, della quarta direttiva |
IAS 39, paragrafo 102, lettera a) |
|
|
140 |
Conversione di valuta estera |
Articolo 39, paragrafo 6, della BAD |
IAS 21, paragrafo 52, lettera b); IAS 21, paragrafi 32 e 38-49 |
|
|
150 |
Derivati di copertura. Copertura di flussi finanziari [parte efficace] |
Articolo 42 bis, paragrafi 1 e 5 bis, della quarta direttiva |
IFRS 7, paragrafo 23, lettera c); IAS 39, paragrafi 95-101 |
|
|
160 |
Attività finanziarie disponibili per la vendita |
Articolo 42 bis, paragrafi 1 e 5 bis, della quarta direttiva |
IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto ii); IAS 39, paragrafo 55, lettera b) |
|
|
170 |
Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita |
|
IFRS 5, paragrafo 38, IG esempio 12 |
|
|
180 |
Quota di altri ricavi e costi rilevati relativi a investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate |
|
IAS 1, paragrafo 82, lettera h); IAS 28, paragrafo 11 |
|
|
190 |
Utili non distribuiti |
Articolo 4 «Passivo», paragrafo 13, della BAD; articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del CRR |
articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del CRR |
|
|
200 |
Riserve di rivalutazione |
Articolo 4 «Passivo», paragrafo 12, della BAD |
IFRS 1, paragrafi 30 e D5-D8; allegato V, parte 2, punto 18 |
|
|
201 |
Attività materiali |
Articolo 33, paragrafo 1, lettera c), della quarta direttiva |
|
|
|
202 |
Strumenti di capitale |
Articolo 33, paragrafo 1, lettera c), della quarta direttiva |
|
|
|
203 |
Titoli di debito |
Articolo 33, paragrafo 1, lettera c), della quarta direttiva |
|
|
|
204 |
Altro |
Articolo 33, paragrafo 1, lettera c), della quarta direttiva |
|
|
|
205 |
Riserve rilevate al fair value (valore equo) |
Articolo 42 bis, paragrafo 1, della quarta direttiva |
|
|
|
206 |
Copertura di investimenti netti in gestioni estere |
Articolo 42 bis, paragrafo 1, della quarta direttiva; articolo 42 bis, paragrafo 1, lettera b) |
|
|
|
207 |
Derivati di copertura. Copertura di flussi finanziari |
Articolo 42 bis, paragrafo 1, della quarta direttiva; articolo 42 quater, paragrafo 1, lettera a); articolo 30, lettera a), del CRR |
|
|
|
208 |
Derivati di copertura. Altre coperture |
Articolo 42 bis, paragrafo 1, della quarta direttiva; articolo 42 quater, paragrafo 1, lettera a) |
|
|
|
209 |
Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto |
Articolo 42 bis, paragrafo 1, della quarta direttiva; articolo 42 quater, paragrafo 2 |
|
|
|
210 |
Altre riserve |
Articolo 4 «Passivo», paragrafi 11-13, della BAD |
IAS 1, paragrafo 54; IAS 1, paragrafo 78, lettera e) |
|
|
215 |
Fondi per i rischi bancari generali [se presentati nel patrimonio netto] |
Articolo 38, paragrafo 1, della BAD; articolo 4, paragrafo 1, punto 112, del CRR; allegato V, parte 1, punto 38 |
|
|
|
220 |
Riserve o perdite accumulate da investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate |
Articolo 59, paragrafo 4, della quarta direttiva; allegato V, parte 2, punto 19 |
IAS 28, paragrafo 11; allegato V, parte 2, punto 19 |
|
|
230 |
Altro |
allegato V, parte 2, punto 19 |
allegato V, parte 2, punto 19 |
|
|
235 |
Differenze di primo consolidamento |
Articolo 19, paragrafo 1, lettera c), della settima direttiva |
|
|
|
240 |
(-) Azioni proprie |
«Passivo», voce C III 7 e voce D III 2, della quarta direttiva; allegato V, parte 2, punto 20 |
IAS 1, paragrafo 79, lettera a), punto vi); IAS 32, paragrafi 33-34, AG 14 e AG 36; allegato V, parte 2, punto 20 |
46 |
|
250 |
Utile o perdita attribuibile ai soci della controllante |
Articolo 4 «Passivo», paragrafo 14, della BAD |
IAS 27, paragrafo 28; IAS 1, paragrafo 81B, lettera b), punto ii) |
2 |
|
260 |
(-) Acconti sui dividendi |
Articolo 26, paragrafo 2, lettera b), del CRR; |
IAS 32, paragrafo 35 |
|
|
270 |
Partecipazioni di minoranza |
Articolo 21 della settima direttiva |
IAS 27, paragrafo 4; IAS 1, paragrafo 54, lettera q); IAS 27, paragrafo 27 |
|
|
280 |
Altre componenti di conto economico complessivo accumulate |
articolo 4, paragrafo 1, punto 100, del CRR |
IAS 27, paragrafi 27-28; articolo 4, paragrafo 1, punto 100, del CRR |
46 |
|
290 |
Altre posizioni |
|
IAS 27, paragrafi 27-28 |
46 |
|
300 |
TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO |
|
IAS 1, paragrafo 9, lettera c) e IG 6 |
46 |
|
310 |
TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO E TOTALE DELLE PASSIVITÀ |
Articolo 4 «Passivo» della BAD |
IAS 1, IG6 |
|
|
16. Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio
16.1 Interessi attivi e passivi per strumento e per settore della controparte
|
Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD |
Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS |
Esercizio corrente |
||
Ricavi |
Costi |
||||
Allegato V, parte 2, punto 95 |
Allegato V, parte 2, punto 95 |
||||
010 |
020 |
||||
010 |
Derivati — Negoziazione |
Allegato II del CRR; allegato V, parte 2, punto 96 |
IAS 39, paragrafo 9; allegato V, parte 2, punto 96 |
|
|
020 |
Titoli di debito |
Allegato V, parte 1, punto 26 |
Allegato V, parte 1, punto 26 |
|
|
030 |
Banche centrali |
Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a) |
Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a) |
|
|
040 |
Amministrazioni pubbliche |
Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b) |
Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b) |
|
|
050 |
Enti creditizi |
Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c) |
Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c) |
|
|
060 |
Altre società finanziarie |
Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d) |
Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d) |
|
|
070 |
Società non finanziarie |
Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e) |
Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e) |
|
|
080 |
Prestiti e anticipazioni |
Allegato V, parte 1, punto 27 |
Allegato V, parte 1, punto 27 |
|
|
090 |
Banche centrali |
Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a) |
Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a) |
|
|
100 |
Amministrazioni pubbliche |
Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b) |
Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b) |
|
|
110 |
Enti creditizi |
Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c) |
Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c) |
|
|
120 |
Altre società finanziarie |
Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d) |
Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d) |
|
|
130 |
Società non finanziarie |
Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e) |
Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e) |
|
|
140 |
Famiglie |
Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f) |
Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f) |
|
|
150 |
Altre attività |
Allegato V, parte 1, punto 51 |
Allegato V, parte 1, punto 51 |
|
|
160 |
Depositi |
Allegato 2, parte 2, punto 9, del regolamento BCE/2008/32 |
Allegato 2, parte 2, punto 9, del regolamento BCE/2008/32 |
|
|
170 |
Banche centrali |
Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a) |
Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a) |
|
|
180 |
Amministrazioni pubbliche |
Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b) |
Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b) |
|
|
190 |
Enti creditizi |
Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c) |
Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c) |
|
|
200 |
Altre società finanziarie |
Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d) |
Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d) |
|
|
210 |
Società non finanziarie |
Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e) |
Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e) |
|
|
220 |
Famiglie |
Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f) |
Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f) |
|
|
230 |
Titoli di debito emessi |
Allegato V, parte 1, punto 31 |
Allegato V, parte 1, punto 31 |
|
|
240 |
Altre passività finanziarie |
Allegato V, parte 1, punti 32-34 |
Allegato V, parte 1, punti 32-34 |
|
|
250 |
Derivati — Contabilizzazione delle operazioni di copertura, rischio di tasso di interesse |
Allegato V, parte 2, punto 95 |
Allegato V, parte 2, punto 95 |
|
|
260 |
Altre passività |
Allegato V, parte 2, punto 10 |
Allegato V, parte 2, punto 10 |
|
|
270 |
INTERESSE |
Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafi 1 e 2, della BAD |
IAS 18, paragrafo 35, lettera b); IAS 1, paragrafo 97 |
|
|
16.2 Utili o perdite da eliminazione contabile di attività e di passività finanziarie non misurate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo per strumento
|
Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD |
Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS |
Esercizio corrente |
|
010 |
||||
010 |
Strumenti di capitale |
Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del regolamento BCE/2008/32 |
IAS 32, paragrafo 11 |
|
020 |
Titoli di debito |
Allegato V, parte 1, punto 26 |
Allegato V, parte 1, punto 26 |
|
030 |
Prestiti e anticipazioni |
Allegato V, parte 1, punto 27 |
Allegato V, parte 1, punto 27 |
|
040 |
Depositi |
Allegato 2, parte 2, punto 9, del regolamento BCE/2008/32 |
Allegato 2, parte 2, punto 9, del regolamento BCE/2008/32 |
|
050 |
Titoli di debito emessi |
Allegato V, parte 1, punto 31 |
Allegato V, parte 1, punto 31 |
|
060 |
Altre passività finanziarie |
Allegato V, parte 1, punti 32-34 |
Allegato V, parte 1, punti 32-34 |
|
070 |
UTILI O (-) PERDITE DA ELIMINAZIONE CONTABILE DI ATTIVITÀ E DI PASSIVITÀ FINANZIARIE NON MISURATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO A PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO, AL NETTO |
Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 6, della BAD |
IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punti v)-vii); IAS 39, paragrafo 55, lettera a) |
|
16.3 Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione per strumento
|
Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD |
Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS |
Esercizio corrente |
|
010 |
||||
010 |
Derivati |
Allegato II del CRR |
IAS 39, paragrafo 9 |
|
020 |
Strumenti di capitale |
Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del regolamento BCE/2008/32 |
IAS 32, paragrafo 11 |
|
030 |
Titoli di debito |
Allegato V, parte 1, punto 26 |
Allegato V, parte 1, punto 26 |
|
040 |
Prestiti e anticipazioni |
Allegato V, parte 1, punto 27 |
Allegato V, parte 1, punto 27 |
|
050 |
Posizioni corte |
|
IAS 39, AG 15, lettera b) |
|
060 |
Depositi |
Allegato 2, parte 2, punto 9, del regolamento BCE/2008/32 |
Allegato 2, parte 2, punto 9, del regolamento BCE/2008/32 |
|
070 |
Titoli di debito emessi |
Allegato V, parte 1, punto 31 |
Allegato V, parte 1, punto 31 |
|
080 |
Altre passività finanziarie |
Allegato V, parte 1, punti 32-34 |
Allegato V, parte 1, punti 32-34 |
|
090 |
UTILI O (-) PERDITE RISULTANTI DA ATTIVITÀ E PASSIVITÀ POSSEDUTE PER NEGOZIAZIONE, AL NETTO |
Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 6, della BAD |
IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i) |
|
100 |
Derivati |
Allegato II del CRR |
|
|
110 |
Strumenti di capitale |
Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del regolamento BCE/2008/32 |
|
|
120 |
Titoli di debito |
Allegato V, parte 1, punto 26 |
|
|
130 |
Prestiti e anticipazioni |
Allegato V, parte 1, punto 27 |
|
|
140 |
Posizioni corte |
|
|
|
150 |
Depositi |
Allegato 2, parte 2, punto 9, del regolamento BCE/2008/32 |
|
|
160 |
Titoli di debito emessi |
Allegato V, parte 1, punto 31 |
|
|
170 |
Altre passività finanziarie |
Allegato V, parte 1, punti 32-34 |
|
|
180 |
UTILI O (-) PERDITE DA ATTIVITÀ E PASSIVITÀ PER NEGOZIAZIONE, AL NETTO |
Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 6, della BAD |
|
|
16.4 Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione per rischio
|
Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD |
Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS |
Esercizio corrente |
|
010 |
||||
010 |
Strumenti correlati al tasso d'interesse e relativi derivati |
Allegato V, parte 2, punto 99, lettera a) |
Allegato V, parte 2, punto 99, lettera a) |
|
020 |
Strumenti di capitale e relativi derivati |
Allegato V, parte 2, punto 99, lettera b) |
Allegato V, parte 2, punto 99, lettera b) |
|
030 |
Operazioni sui cambi e derivati relativi a tassi di cambio e oro |
Allegato V, parte 2, punto 99, lettera c) |
Allegato V, parte 2, punto 99, lettera c) |
|
040 |
Strumenti correlati al rischio di credito e relativi derivati |
Allegato V, parte 2, punto 99, lettera d) |
Allegato V, parte 2, punto 99, lettera d) |
|
050 |
Derivati correlati a merci |
Allegato V, parte 2, punto 99, lettera e) |
Allegato V, parte 2, punto 99, lettera e) |
|
060 |
Altro |
Allegato V, parte 2, punto 99, lettera f) |
Allegato V, parte 2, punto 99, lettera f) |
|
070 |
UTILI O (-) PERDITE RISULTANTI DA ATTIVITÀ E PASSIVITÀ POSSEDUTE PER NEGOZIAZIONE, AL NETTO |
Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 6, della BAD |
IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i) |
|
080 |
Strumenti correlati al tasso d'interesse e relativi derivati |
Allegato V, parte 2, punto 99, lettera a) |
|
|
090 |
Strumenti di capitale e relativi derivati |
Allegato V, parte 2, punto 99, lettera b) |
|
|
100 |
Operazioni sui cambi e derivati relativi a tassi di cambio e oro |
Allegato V, parte 2, punto 99, lettera c) |
|
|
110 |
Strumenti correlati al rischio di credito e relativi derivati |
Allegato V, parte 2, punto 99, lettera d) |
|
|
120 |
Derivati correlati a merci |
Allegato V, parte 2, punto 99, lettera e) |
|
|
130 |
Altro |
Allegato V, parte 2, punto 99, lettera f) |
|
|
140 |
UTILI O (-) PERDITE DA ATTIVITÀ E PASSIVITÀ PER NEGOZIAZIONE, AL NETTO |
Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 6, della BAD |
|
|
16.5 Utili o perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo per strumento
|
Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD |
Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS |
Esercizio corrente |
Variazioni del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito |
|
|
Allegato V, parte 2, punto 100 |
||||
010 |
020 |
||||
010 |
Strumenti di capitale |
Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del regolamento BCE/2008/32 |
IAS 32, paragrafo 11 |
|
|
020 |
Titoli di debito |
Allegato V, parte 1, punto 26 |
Allegato V, parte 1, punto 26 |
|
|
030 |
Prestiti e anticipazioni |
Allegato V, parte 1, punto 27 |
Allegato V, parte 1, punto 27 |
|
|
040 |
Depositi |
Allegato 2, parte 2, punto 9, del regolamento BCE/2008/32 |
Allegato 2, parte 2, punto 9, del regolamento BCE/2008/32 |
|
|
050 |
Titoli di debito emessi |
Allegato V, parte 1, punto 31 |
Allegato V, parte 1, punto 31 |
|
|
060 |
Altre passività finanziarie |
Allegato V, parte 1, punti 32-34 |
Allegato V, parte 1, punti 32-34 |
|
|
070 |
UTILI O (-) PERDITE DA ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO A PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO, AL NETTO |
Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 6, della BAD |
IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i) |
|
|
080 |
Strumenti di capitale |
Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del regolamento BCE/2008/32 |
|
|
|
090 |
Titoli di debito |
Allegato V, parte 1, punto 26 |
|
|
|
100 |
Prestiti e anticipazioni |
Allegato V, parte 1, punto 27 |
|
|
|
110 |
Depositi |
Allegato 2, parte 2, punto 9, del regolamento BCE/2008/32 |
|
|
|
120 |
Titoli di debito emessi |
Allegato V, parte 1, punto 31 |
|
|
|
130 |
Altre passività finanziarie |
Allegato V, parte 1, punti 32-34 |
|
|
|
140 |
UTILI O (-) PERDITE DA ATTIVITÀ E PASSIVITÀ NON PER NEGOZIAZIONE, AL NETTO |
Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 6, della BAD |
|
|
|
16.6 Utili o perdite derivanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura
|
Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD |
Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS |
Esercizio corrente |
|
010 |
||||
010 |
Variazioni del fair value (valore equo) dello strumento di copertura [compresa la cessazione] |
Articolo 42 bis, paragrafi 1 e 5 bis della quarta direttiva; articolo 42 quater, paragrafo 1, lettera a) |
IFRS 7, paragrafo 24, lettera a), punto i) |
|
020 |
Variazioni del fair value (valore equo) dell'elemento coperto attribuibili al rischio coperto |
Articolo 42 bis, paragrafi 1 e 5 bis della quarta direttiva; articolo 42 quater, paragrafo 1, lettera a) |
IFRS 7, paragrafo 24, lettera a), punto ii) |
|
030 |
Inefficacia rilevata a prospetto di conto economico complessivo delle coperture di flussi finanziari |
Articolo 42 bis, paragrafi 1 e 5 bis della quarta direttiva; articolo 42 quater, paragrafo 1, lettera a) |
IFRS 7, paragrafo 24, lettera b) |
|
040 |
Inefficacia rilevata a prospetto di conto economico complessivo delle coperture di investimenti netti in gestioni estere |
Articolo 42 bis, paragrafi 1 e 5 bis della quarta direttiva; articolo 42 quater, paragrafo 1, lettera a) |
IFRS 7, paragrafo 24, lettera c) |
|
050 |
UTILI O (-) PERDITE RISULTANTI DALLA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA, AL NETTO |
Articolo 42 bis, paragrafi 1 e 5 bis e articolo 42 quater, paragrafo 1, lettera a), della quarta direttiva; |
IFRS 7, paragrafo 24 |
|
16.7 Riduzione di valore di attività finanziarie e non finanziarie
|
Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD |
Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS |
Esercizio corrente |
|
|||
Incrementi Allegato V, parte 2, punto 102 |
Storni Allegato V, parte 2, punto 102 |
Totale |
Riduzioni di valore accumulate |
||||
010 |
020 |
030 |
040 |
||||
010 |
Riduzione di valore o (-) storno della riduzione di valore di attività finanziarie misurate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo |
Articoli 35-37 della BAD |
IFRS 7, paragrafo 20, lettera e) |
|
|
|
|
020 |
Attività finanziarie rilevate al costo |
|
IFRS 7, paragrafo 20, lettera e); IAS 39, paragrafo 66 |
|
|
|
|
030 |
Attività finanziarie disponibili per la vendita |
|
IFRS 7, paragrafo 20, lettera e); IAS 39, paragrafi 67-70 |
|
|
|
|
040 |
Finanziamenti e crediti |
|
IFRS 7, paragrafo 20, lettera e); IAS 39, paragrafi 63-65 |
|
|
|
|
050 |
Investimenti posseduti fino alla scadenza |
|
IFRS 7, paragrafo 20, lettera e); IAS 39, paragrafi 63-65 |
|
|
|
|
060 |
Riduzione di valore o (-) storno della riduzione di valore di investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate |
Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafi 13 e 14, della BAD |
IAS 28, paragrafi 40-43 |
|
|
|
|
070 |
Filiazioni |
|
IFRS 10, allegato A |
|
|
|
|
080 |
Joint venture |
|
IAS 28, paragrafo 3 |
|
|
|
|
090 |
Società collegate |
Articolo 17 della quarta direttiva |
IAS 28, paragrafo 3 |
|
|
|
|
100 |
Riduzione di valore o (-) storno della riduzione di valore di attività non finanziarie |
|
IAS 36, paragrafo 126, lettere a) e b) |
|
|
|
|
110 |
Immobili, impianti e macchinari |
Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 9, della BAD |
IAS 16, paragrafo 73, lettera e), punti v)-vi) |
|
|
|
|
120 |
Investimenti immobiliari |
Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 9, della BAD |
IAS 40, paragrafo 79, lettera d), punto v) |
|
|
|
|
130 |
Avviamento |
Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 9, della BAD |
IAS 36, paragrafo 10b; IAS 36, paragrafi 88-99 e 124; IFRS 3, allegato B, punto 67, lettera d), punto v) |
|
|
|
|
140 |
Altre attività immateriali |
Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 9, della BAD |
IAS 38, paragrafo 118, lettera e), punti iv) e v) |
|
|
|
|
145 |
Altro |
|
IAS 36, paragrafo 126, lettere a) e b) |
|
|
|
|
150 |
TOTALE |
|
|
|
|
|
|
160 |
Interessi attivi maturati su attività finanziarie che hanno subito una riduzione di valore |
|
IFRS 7, paragrafo 20, lettera d); IAS 39, AG 93 |
|
|
|
|
20. Disaggregazione geografica
20.1 Disaggregazione geografica delle attività per luogo di attività
|
Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD |
Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS |
Valore contabile |
||
Attività nazionali |
Attività non nazionali |
||||
Allegato V, parte 2, punto 107 |
Allegato V, parte 2, punto 107 |
||||
010 |
020 |
||||
010 |
Cassa, disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista |
Articolo 4 «Attivo», paragrafo 1, della BAD |
IAS 1, paragrafo 54, lettera i) |
|
|
020 |
Cassa |
Allegato V, parte 2, punto 1 |
Allegato V, parte 2, punto 1 |
|
|
030 |
Disponibilità presso banche centrali |
Articolo 13, paragrafo 2, della BAD; allegato V, parte 2, punto 2 |
allegato V, parte 2, punto 2 |
|
|
040 |
Altri depositi a vista |
|
Allegato V, parte 2, punto 3 |
|
|
050 |
Attività finanziarie possedute per negoziazione |
Articolo 42 bis, paragrafi 1 e 5 bis della quarta direttiva; IAS 39, paragrafo 9 |
IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto ii); IAS 39, paragrafo 9, AG 14 |
|
|
060 |
Derivati |
Allegato II del CRR |
IAS 39, paragrafo 9 |
|
|
070 |
Strumenti di capitale |
Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del regolamento BCE/2008/32 |
IAS 32, paragrafo 11 |
|
|
080 |
Titoli di debito |
Allegato V, parte 1, punti 24 e 26 |
Allegato V, parte 1, punti 24 e 26 |
|
|
090 |
Prestiti e anticipazioni |
Allegato V, parte 1, punti 24 e 27 |
Allegato V, parte 1, punti 24 e 27 |
|
|
091 |
Attività finanziarie per negoziazione |
allegato V, parte 1, punto 15 |
|
|
|
092 |
Derivati |
Allegato II del CRR; allegato V, parte 1, punto 15 |
|
|
|
093 |
Strumenti di capitale |
Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del regolamento BCE/2008/32 |
|
|
|
094 |
Titoli di debito |
Allegato V, parte 1, punti 24 e 26 |
|
|
|
095 |
Prestiti e anticipazioni |
Allegato V, parte 1, punti 24 e 27 |
|
|
|
100 |
Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo |
Articolo 42 bis, paragrafi 1 e 5 bis della quarta direttiva; IAS 39, paragrafo 9 |
IFRS 7, paragrafo 8, lettera a), punto i); IAS 39, paragrafo 9 |
|
|
110 |
Strumenti di capitale |
Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del regolamento BCE/2008/32 |
IAS 32, paragrafo 11 |
|
|
120 |
Titoli di debito |
Allegato V, parte 1, punti 24 e 26 |
Allegato V, parte 1, punti 24 e 26 |
|
|
130 |
Prestiti e anticipazioni |
Allegato V, parte 1, punti 24 e 27 |
Allegato V, parte 1, punti 24 e 27 |
|
|
140 |
Attività finanziarie disponibili per la vendita |
Articolo 42 bis, paragrafi 1 e 5 bis della quarta direttiva; IAS 39, paragrafo 9 |
IFRS 7, paragrafo 8, lettera d); IAS 39, paragrafo 9 |
|
|
150 |
Strumenti di capitale |
Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del regolamento BCE/2008/32 |
IAS 32, paragrafo 11 |
|
|
160 |
Titoli di debito |
Allegato V, parte 1, punti 24 e 26 |
Allegato V, parte 1, punti 24 e 26 |
|
|
170 |
Prestiti e anticipazioni |
Allegato V, parte 1, punti 24 e 27 |
Allegato V, parte 1, punti 24 e 27 |
|
|
171 |
Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione misurate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo |
Articolo 42 bis, paragrafi 1 e 4, della quarta direttiva |
|
|
|
172 |
Strumenti di capitale |
Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del regolamento BCE/2008/32 |
|
|
|
173 |
Titoli di debito |
Allegato V, parte 1, punti 24 e 26 |
|
|
|
174 |
Prestiti e anticipazioni |
Articolo 42 bis, paragrafo 1 e paragrafo 4, lettera b), della quarta direttiva; Allegato V, parte 1, punti 24 e 27 |
|
|
|
175 |
Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto |
Articolo 42 bis, paragrafo 1, della quarta direttiva; articolo 42 quater, paragrafo 2 |
|
|
|
176 |
Strumenti di capitale |
Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del regolamento BCE/2008/32 |
|
|
|
177 |
Titoli di debito |
Allegato V, parte 1, punti 24 e 26 |
|
|
|
178 |
Prestiti e anticipazioni |
Articolo 42 bis, paragrafo 1 e paragrafo 4, lettera b), della quarta direttiva; Allegato V, parte 1, punti 24 e 27 |
|
|
|
180 |
Finanziamenti e crediti |
Articolo 42 bis, paragrafo 4, lettera b) e paragrafo 5 bis, della quarta direttiva; IAS 39, paragrafo 9 |
IFRS 7, paragrafo 8, lettera c); IAS 39, paragrafo 9, AG16, AG26; allegato V, parte 1, punto 16 |
|
|
190 |
Titoli di debito |
Allegato V, parte 1, punti 24 e 26 |
Allegato V, parte 1, punti 24 e 26 |
|
|
200 |
Prestiti e anticipazioni |
Allegato V, parte 1, punti 24 e 27 |
Allegato V, parte 1, punti 24 e 27 |
|
|
210 |
Investimenti posseduti fino alla scadenza |
Articolo 42 bis, paragrafo 4, lettera a) e paragrafo 5 bis, della quarta direttiva; IAS 39, paragrafo 9 |
IFRS 7, paragrafo 8, lettera b); IAS 39, paragrafo 9, AG16, AG26 |
|
|
220 |
Titoli di debito |
Allegato V, parte 1, punti 24 e 26 |
Allegato V, parte 1, punti 24 e 26 |
|
|
230 |
Prestiti e anticipazioni |
Allegato V, parte 1, punti 24 e 27 |
Allegato V, parte 1, punti 24 e 27 |
|
|
231 |
Strumenti di debito non per negoziazione misurati secondo un metodo basato sul costo |
Articolo 37, paragrafo 1, della BAD; articolo 42 bis, paragrafo 4, lettera b); allegato V, parte 1, punto 16 |
|
|
|
232 |
Titoli di debito |
Allegato V, parte 1, punti 24 e 26 |
|
|
|
233 |
Prestiti e anticipazioni |
Allegato V, parte 1, punti 24 e 27 |
|
|
|
234 |
Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione |
Articoli 35-37, della BAD; allegato V, parte 1, punto 17 |
|
|
|
235 |
Strumenti di capitale |
Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del regolamento BCE/2008/32 |
|
|
|
236 |
Titoli di debito |
Allegato V, parte 1, punti 24 e 26 |
|
|
|
237 |
Prestiti e anticipazioni |
Allegato V, parte 1, punti 24 e 27 |
|
|
|
240 |
Derivati — Contabilizzazione delle operazioni di copertura |
Articolo 42 bis, paragrafi 1 e 5 bis della quarta direttiva; articolo 42 quater, paragrafo 1, lettera a); IAS 39, paragrafo 9; allegato V, parte 1, punto 19 |
IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 9 |
|
|
250 |
Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse |
Articolo 42 bis, paragrafi 5 e 5 bis della quarta direttiva; IAS 39, paragrafo 89A, lettera a) |
IAS 39, paragrafo 89A, lettera a) |
|
|
260 |
Attività materiali |
Articolo 4 «Attivo», paragrafo 10, della BAD |
|
|
|
270 |
Attività immateriali |
Articolo 4 «Attivo», paragrafo 9, della BAD; articolo 4, paragrafo 1, punto 115, del CRR |
IAS 1, paragrafo 54, lettera c); articolo 4, paragrafo 1, punto 115, del CRR |
|
|
280 |
Investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate |
Articolo 4 «Attivo», paragrafo 7-8, della BAD; articolo 17 della quarta direttiva; allegato V, parte 2, punto 4 |
IAS 1, paragrafo 54, lettera e); allegato V, parte 2, punto 4 |
|
|
290 |
Attività fiscali |
|
IAS 1, paragrafo 54, lettere n)-o) |
|
|
300 |
Altre attività |
Allegato V, parte 2, punto 5 |
Allegato V, parte 2, punto 5 |
|
|
310 |
Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita |
|
IAS 1, paragrafo 54, lettera j); IFRS 5, paragrafo 38 |
|
|
320 |
ATTIVITÀ |
Articolo 4 «Attivo» della BAD |
IAS 1, paragrafo 9, lettera a), IG 6 |
|
|
46. Prospetto delle variazioni di patrimonio netto
Fonti di variazioni del patrimonio netto |
|
|
Capitale |
Sovrapprezzo azioni |
Strumenti di capitale emessi diversi dal capitale |
Altro patrimonio netto |
Altre componenti di conto economico complessivo accumulate |
Utili non distribuiti |
Riserve di rivalutazione |
Riserve rilevate al fair value (valore equo) |
|
Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS |
IAS 1, paragrafo 106, e paragrafo 54, lettera r) |
IAS 1, paragrafo 106, e paragrafo 78, lettera e) |
IAS 1, paragrafo 106; allegato V, parte 2, punti 15-16 |
IAS 1, paragrafo 106; Allegato V, parte 2, punto 17 |
IAS 1, paragrafo 106 |
articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del CRR |
IFRS 1, paragrafo 30, D5-D8 |
|
|||
Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD |
Articolo 4 «Passivo», paragrafo 9 e articolo 22, della BAD |
Articolo 4 «Passivo», paragrafo 10, della BAD; articolo 4, paragrafo 1, punto 124, del CRR |
Allegato V, parte 2, punti 15-17 |
Allegato V, parte 2, punto 17 |
Articolo 42 bis, paragrafi 1 e 5 bis, della quarta direttiva |
Articolo 4 «Passivo», paragrafo 13, della BAD; articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del CRR |
|
Articolo 4 «Passivo», paragrafo 12, della BAD |
|||
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
075 |
||||
010 |
Saldo di apertura [prima della rideterminazione] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
Effetti della correzione di errori |
|
IAS 1, paragrafo 106, lettera b); IAS 8, paragrafo 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
Effetti delle variazioni delle politiche contabili |
|
IAS 1, paragrafo 106, lettera b); IAS 1, IG6; IAS 8, paragrafo 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
Saldo di apertura [esercizio corrente] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
Emissione di azioni ordinarie |
|
IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii) |
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
Emissione di azioni privilegiate |
|
IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii) |
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
Emissione di altri strumenti di capitale |
|
IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii) |
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
Esercizio o scadenza di altri strumenti di capitale emessi |
|
IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii) |
|
|
|
|
|
|
|
|
090 |
Conversione del debito in patrimonio netto |
|
IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii) |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Riduzione di capitale |
|
IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii) |
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
Dividendi |
|
IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii); IAS 32, paragrafo 35; IAS 1, IG6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
Acquisto di azioni proprie |
|
IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii); IAS 32, paragrafo 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
Vendita o cancellazione di azioni proprie |
|
IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii); IAS 32, paragrafo 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
Riclassificazione di strumenti finanziari da patrimonio netto a passività |
|
IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii) |
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
Riclassificazione di strumenti finanziari da passività a patrimonio netto |
|
IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii) |
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
Trasferimenti tra le componenti del patrimonio netto |
|
IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii) |
|
|
|
|
|
|
|
|
170 |
Aumento o (-) diminuzione del patrimonio netto risultante da aggregazioni aziendali |
|
IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii) |
|
|
|
|
|
|
|
|
180 |
Pagamenti basati su azioni |
|
IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii); IFRS 2, paragrafo 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
190 |
Altri aumenti o (-) diminuzioni del patrimonio netto |
|
IAS 1, paragrafo 106, lettera d) |
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
Totale del conto economico complessivo per l'esercizio |
|
IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punti i)-ii); IAS 1, paragrafo 81A, lettera c); IAS 1, IG6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
Saldo di chiusura [esercizio corrente] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonti di variazioni del patrimonio netto |
|
|
Altre riserve |
Differenze di primo consolidamento |
(-) Azioni proprie |
Utile o (-) perdita attribuibile ai soci dell'impresa madre |
(-) Acconti sui dividendi |
Partecipazioni di minoranza |
Totale |
||
Altre componenti di conto economico complessivo accumulate |
Altre posizioni |
||||||||||
Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS |
IAS 1, paragrafo 106, e paragrafo 54, lettera c) |
|
IAS 1, paragrafo 106; IAS 32, paragrafi 33 e 34; allegato V, parte 2, punto 20 |
IAS 1, paragrafo 106, lettera a) e paragrafo 83, lettera a), punto ii) |
IAS 1, paragrafo 106; IAS 32, paragrafo 35 |
IAS 27, paragrafi 27-28 IAS 1, paragrafo 54, lettera q) e paragrafo 106, lettera a); IAS 27, paragrafi 27-28 |
IAS 27, paragrafi 27-28 IAS 1, paragrafo 54, lettera q) e paragrafo 106, lettera a); IAS 27, paragrafi 27-28 |
IAS 1, paragrafo 9, lettera c), IG6 |
|||
Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD |
|
Articolo 19, paragrafo 1, lettera c), della settima direttiva |
«Passivo», voce C III 7 e voce D III 2, della quarta direttiva; allegato V, parte 2, punto 20 |
Articolo 4 «Passivo», paragrafo 14, della BAD |
Articolo 26, paragrafo 2, lettera b), del CRR; |
Articolo 21 della settima direttiva |
Articolo 21 della settima direttiva |
|
|||
080 |
085 |
090 |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
||||
010 |
Saldo di apertura [prima della rideterminazione] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
Effetti della correzione di errori |
|
IAS 1, paragrafo 106, lettera b); IAS 8, paragrafo 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
Effetti delle variazioni delle politiche contabili |
|
IAS 1, paragrafo 106, lettera b); IAS 1, IG6; IAS 8, paragrafo 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
Saldo di apertura [esercizio corrente] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
Emissione di azioni ordinarie |
|
IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii) |
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
Emissione di azioni privilegiate |
|
IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii) |
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
Emissione di altri strumenti di capitale |
|
IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii) |
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
Esercizio o scadenza di altri strumenti di capitale emessi |
|
IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii) |
|
|
|
|
|
|
|
|
090 |
Conversione del debito in patrimonio netto |
|
IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii) |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Riduzione di capitale |
|
IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii) |
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
Dividendi |
|
IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii); IAS 32, paragrafo 35; IAS 1, IG6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
Acquisto di azioni proprie |
|
IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii); IAS 32, paragrafo 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
Vendita o cancellazione di azioni proprie |
|
IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii); IAS 32, paragrafo 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
Riclassificazione di strumenti finanziari da patrimonio netto a passività |
|
IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii) |
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
Riclassificazione di strumenti finanziari da passività a patrimonio netto |
|
IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii) |
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
Trasferimenti tra le componenti del patrimonio netto |
|
IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii) |
|
|
|
|
|
|
|
|
170 |
Aumento o (-) diminuzione del patrimonio netto risultante da aggregazioni aziendali |
|
IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii) |
|
|
|
|
|
|
|
|
180 |
Pagamenti basati su azioni |
|
IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii); IFRS 2, paragrafo 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
190 |
Altri aumenti o (-) diminuzioni del patrimonio netto |
|
IAS 1, paragrafo 106, lettera d) |
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
Totale del conto economico complessivo per l'esercizio |
|
IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punti i)-ii); IAS 1, paragrafo 81A, lettera c); IAS 1, IG6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
Saldo di chiusura [esercizio corrente] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALLEGATO V
«ALLEGATO V
SEGNALAZIONE DELLE INFORMAZIONI FINANZIARIE
Indice
ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE | 224 |
1. |
Riferimenti | 224 |
2. |
Convenzioni | 225 |
3. |
Consolidamento | 226 |
4. |
Portafogli contabili | 226 |
4.1. |
Attività | 226 |
4.2. |
Passività | 227 |
5. |
Strumenti finanziari | 227 |
5.1. |
Attività finanziarie | 227 |
5.2. |
Passività finanziarie | 228 |
6. |
Disaggregazione della controparte | 228 |
ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI | 229 |
1. |
Stato patrimoniale | 229 |
1.1. |
Attività (1.1) | 229 |
1.2. |
Passività (1.2) | 229 |
1.3. |
Patrimonio netto (1.3) | 230 |
2. |
Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio (2) | 230 |
3. |
Prospetto di Conto economico complessivo (3) | 232 |
4. |
Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte (4) | 232 |
5. |
Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni per prodotto (5) | 232 |
6. |
Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazionii alle società non finanziarie per codice NACE (6) | 233 |
7. |
Attività finanziarie soggette a riduzione di valore scadute o che hanno subito una riduzione di valore (7) | 234 |
8. |
Disaggregazione delle passività finanziarie (8) | 234 |
9. |
Impegni all'erogazione di finanziament, garanzie finanziarie e altri impegni (9) | 234 |
10. |
Derivati (10 e 11) | 236 |
10.1. |
Classificazione dei derivati per tipo di rischio | 236 |
10.2. |
Importi da segnalare per i derivati | 237 |
10.3. |
Derivati classificati come “Coperture economiche” | 238 |
10.4. |
Disaggregazione dei derivati per settore della controparte | 238 |
11. |
Movimenti delle svalutazioni per perdite su crediti e riduzioni di valore degli strumenti di capitale (12) | 239 |
12. |
Garanzie reali e garanzie ricevute (13) | 239 |
12.1. |
Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni per garanzie reali e per garanzie(13.1) | 239 |
12.2. |
Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso nell'esercizio [possedute alla data della segnalazione] (13.2) | 239 |
12.3. |
Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso [attività materiali] accumulate (13.3) | 240 |
13. |
Gerarchia del Fair Value: strumenti finanziari al fair value (valore equo) (14) | 240 |
14. |
Eliminazione contabile e passività finanziarie associate ad attività finanziarie trasferite (15) | 240 |
15. |
Disaggregazione di voci selezionatE del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio (16) | 241 |
15.1. |
Interessi attivi e passivi per strumento e per settore della controparte (16.1) | 241 |
15.2. |
Utili o perdite da eliminazione contabile di attività e passività finanziarie non misurate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo per strumento (16.2) | 241 |
15.3. |
Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione per strumento (16.3) | 241 |
15.4. |
Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione per rischio (16.4) | 241 |
15.5. |
Utili o perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo per strumento (16.5) | 242 |
15.6. |
Utili o perdite derivanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura (16.6) | 242 |
15.7. |
Riduzione di valore delle attività finanziarie e non finanziarie (16.7) | 242 |
16. |
Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento del CRR (17) | 242 |
17. |
Disaggregazione geografica (20) | 242 |
18. |
Attività materiali e immateriali: attività soggette a leasing operativo (21) | 243 |
19. |
Gestione DI attività, custodia e altre funzioni di servizio (22) | 243 |
19.1. |
Ricavi e costi relativi a commissioni e compensi per attività (22.1) | 243 |
19.2. |
Attività interessate dai servizi forniti (22.2) | 244 |
20. |
Interessenze in entità strutturate non consolidate (30) | 245 |
21. |
Parti correlate (31) | 245 |
21.1. |
Parti correlate: importi dovuti a e importi da ricevere da (31.1) | 245 |
21.2. |
Parti correlate: costi e ricavi derivanti da operazioni con (31.2) | 245 |
22. |
Struttura del gruppo (40) | 246 |
22.1. |
Struttura del gruppo: “entità per entità” (40.1) | 246 |
22.2. |
Struttura del gruppo: “strumento per strumento” (40.2) | 247 |
23. |
Fair Value (Valore equo) (41) | 247 |
23.1. |
Gerarchia del Fair Value: strumenti finanziari a costo ammortizzato (41.1) | 247 |
23.2. |
Ricorso all'opzione del fair value (valore equo) (41.2) | 247 |
23.3. |
Strumenti finanziari ibridi non indicati al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo (41.3) | 247 |
24. |
Attività materiali e immateriali: valore contabile per metodo di misurazione (42) | 247 |
25. |
Accantonamenti (43) | 247 |
26. |
Piani a benefici definiti e benefici per i dipendenti (44) | 248 |
26.1. |
Componenti delle attività e passività nette dei piani a benefici definiti (44.1) | 248 |
26.2. |
Movimenti delle obbligazioni per benefici definiti (44.2) | 248 |
26.3. |
Voci per memoria [relative alle spese di personale] (44.3) | 248 |
27. |
Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell'utile (perdita) di esercizio (45) | 248 |
27.1. |
Utili o perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie diverse da quelle possedute per la vendita (45.2) | 248 |
27.2. |
Altri ricavi e costi operativi (45.3) | 248 |
28. |
prospetto delle variazioni di patrimonio netto (46) | 249 |
29. |
Esposizioni deteriorate (18) | 249 |
30. |
Esposizioni oggetto di misure di tolleranza (19) | 251 |
ASSOCIAZIONE TRA CLASSI DI ESPOSIZIONI E SETTORI DELLA CONTROPARTE | 255 |
PARTE 1
ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. RIFERIMENTI
1. |
Il presente allegato contiene istruzioni aggiuntive sui modelli per le informazioni finanziarie (in appresso “FINREP”) contenuti negli allegati III e IV del presente regolamento. Il presente allegato integra le istruzioni inserite in forma di riferimenti nei modelli di cui agli allegati III e IV. |
2. |
I punti di dati individuati nei modelli sono redatti in conformità delle regole di rilevazione, compensazione e valutazione della disciplina contabile applicabile, così come definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 77 del regolamento (UE) n. 575/2013 (“CRR”). |
3. |
Gli enti trasmettono soltanto le parti dei modelli che riguardano:
|
4. |
Ai fini degli allegati III e IV, nonché del presente allegato, si applicano le seguenti abbreviazioni: a) “regolamento IAS”: il regolamento (CE) n. 1606/2002; b) “IAS” o “IFRS”: gli “International Accounting Standards” (principi contabili internazionali) così come definiti nell'articolo 2 del “regolamento IAS” che sono stati adottati dalla Commissione; c) “regolamento BSI della BCE” o “BCE/2008/32”: il regolamento (CE) n. 25/2009 della Banca centrale europea (1); d) “regolamento NACE”: il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2); e) “BAD”: la direttiva 86/635/CEE del Consiglio (3); f) “4a direttiva”: la quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio (4); g) “GAAP nazionali”: i principi contabili generalmente accettati nazionali elaborati a norma della BAD; h) “SME”: le microimprese e le piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione C(2003)1422 della Commissione (5); i) “codice ISIN”: il codice internazionale identificativo degli strumenti finanziari, composto di dodici caratteri alfanumerici e che identifica in modo univoco un'emissione di strumenti finanziari; j) “codice LEI”: il codice identificativo globale del soggetto giuridico che identifica in modo univoco le parti di un'operazione finanziaria. |
2. CONVENZIONI
5. |
Ai fini degli allegati III e IV, un punto di dati ombreggiato in grigio significa che quel punto non è richiesto o che non è possibile segnalarlo. Nell'allegato IV una riga o una colonna contenente riferimenti ombreggiati in nero significa che i corrispondenti punti di dati non devono essere trasmessi dagli enti che si attengono ai riferimenti riportati nella riga o colonna in questione. |
6. |
I modelli di cui agli allegati III e IV includono regole di convalida implicite stabilite nei modelli stessi mediante convenzioni. |
7. |
L'uso di parentesi nell'intestazione di una voce di un modello significa che quella voce deve essere sottratta per ottenere il totale, ma non significa che la voce in questione è segnalata come negativa. |
8. |
Le voci da segnalare come negative sono individuate nei modelli mediante l'inserimento di “(-)” all'inizio della relativa intestazione, come ad esempio in “(-) azioni proprie”. |
9. |
Nel “Modello dei punti di dati” (in appresso “DPM”) per i modelli di segnalazione delle informazioni finanziarie descritti negli allegati III e IV, ciascun punto di dati (cella) ha una “Voce di base” alla quale è assegnato l'attributo “Credito/debito”. In tal modo si garantisce che tutti i soggetti che segnalano i punti di dati si attengano alla “Convenzione dei segni” e si può conoscere l'attributo “Credito/debito” corrispondente a ciascun punto di dati. |
10. |
Il funzionamento di questa convenzione è illustrato schematicamente nella tabella 1. Tabella 1. Convenzioni credito/debito, segni positivi e negativi
|
3. CONSOLIDAMENTO
11. |
Ove non diversamente specificato nel presente allegato, i modelli FINREP sono predisposti secondo l'ambito del consolidamento prudenziale ai sensi della parte 1, titolo II, capo 2, sezione 2, del CRR. Per rilevare le rispettive filiazioni e joint ventures gli enti applicano gli stessi metodi applicati per il consolidamento prudenziale:
|
4. PORTAFOGLI CONTABILI
4.1. Attività
12. |
I “portafogli contabili” sono costituiti da strumenti finanziari aggregati in base alle regole di valutazione. Le aggregazioni non comprendono gli investimenti in filiazioni, joint ventures e società collegate, i saldi ottenibili a richiesta classificati come “Cassa, disponibilità presso banche centrali ed altri depositi a vista” e gli strumenti finanziari classificati come “Posseduti per la vendita” compresi nelle voci “Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita” e “Passività incluse in gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita”. |
13. |
Per le attività finanziarie si utilizzano i seguenti portafogli contabili basati sugli IFRS:
|
14. |
Per le attività finanziarie si utilizzano i seguenti portafogli contabili basati sui GAAP nazionali:
|
15. |
“Attività finanziarie per negoziazione” ha lo stesso significato assunto nei GAAP nazionali pertinenti basati sulla BAD. Nei GAAP nazionali basati sulla BAD, i derivati non posseduti a fini di contabilizzazione delle operazioni di copertura sono segnalati in questa voce senza considerare il metodo applicato per valutare questi contratti. Gli enti includono i contratti derivati nello stato patrimoniale soltanto se detti contratti sono rilevati in conformità della disciplina contabile pertinente. |
16. |
Per le attività finanziarie, i “metodi basati sul costo” comprendono le regole di valutazione utilizzate per valutare le attività finanziarie al costo, maggiorato degli interessi maturati meno le perdite per riduzione di valore. |
17. |
Nei GAAP nazionali basati sulla BAD, le “Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione” includono le attività finanziarie che non possono essere incluse in altri portafogli contabili. Questo portafoglio contabile comprende, tra l'altro, le attività finanziarie misurate al minor valore tra l'importo al momento della loro rilevazione iniziale e il loro fair value (valore equo) (il cosiddetto “Lower of COST Or Market” o “LOCOM”). |
18. |
Nell'ambito dei GAAP nazionali basati sulla BAD, gli enti ai quali è permesso o imposto di applicare per gli strumenti finanziari determinate regole di valutazione degli IFRS comunicano i pertinenti portafogli contabili, nella misura in cui questi sono applicati. |
19. |
La voce “Derivati — contabilizzazione delle operazioni di copertura” comprende i derivati posseduti per contabilizzazione delle operazioni di copertura nell'ambito della disciplina contabile pertinente. |
4.2. Passività
20. |
Per le passività finanziarie si utilizzano i seguenti portafogli contabili basati sugli IFRS:
|
21. |
Per le passività finanziarie si utilizzano i seguenti portafogli contabili basati sui GAAP nazionali:
|
22. |
Nell'ambito dei GAAP nazionali, gli enti ai quali è permesso o imposto di applicare per gli strumenti finanziari determinate regole di valutazione degli IFRS comunicano i pertinenti portafogli contabili, nella misura in cui questi sono applicati. |
23. |
Nell'ambito sia degli IFRS che dei GAAP nazionali, la voce “Derivati — contabilizzazione delle operazioni di copertura” comprende i derivati posseduti per contabilizzazione delle operazioni di copertura ai sensi della disciplina contabile pertinente. |
5. STRUMENTI FINANZIARI
5.1. Attività finanziarie
24. |
Il valore contabile è l'importo da iscrivere all'attivo dello stato patrimoniale. Il valore contabile delle attività finanziarie comprende gli interessi maturati. |
25. |
Le attività finanziarie sono ripartite tra le seguenti classi di strumenti: “Cassa”, “Derivati”, “Strumenti di capitale”, “Titoli di debito” e “Prestiti e anticipazioni”. |
26. |
I “Titoli di debito” sono strumenti di debito posseduti dall'ente emessi in forma di titoli che non sono prestiti ai sensi del regolamento BSI della BCE. |
27. |
“Prestiti e anticipazioni” sono strumenti di debito posseduti dagli enti che non sono titoli; questa voce comprende i “Prestiti” ai sensi del regolamento BSI della BCE e le anticipazioni non classificabili come “Prestiti” ai sensi dello stesso regolamento. Le caratteristiche delle “Anticipazioni che non sono prestiti” sono ulteriormente descritte nel punto 41, lettera g), della parte 1 del presente allegato. Pertanto, la voce “Strumenti di debito” include “Prestiti e anticipazioni” e “Titoli di debito”. |
5.2. Passività finanziarie
28. |
Il valore contabile è l'importo da iscrivere nel passivo dello stato patrimoniale. Il valore contabile delle passività finanziarie comprende gli interessi maturati. |
29. |
Le passività finanziarie sono ripartite tra le seguenti classi di strumenti: “Derivati”, “Posizioni corte”, “Depositi”, “Titoli di debito emessi” e “Altre passività finanziarie”. |
30. |
I “Depositi” sono definiti analogamente al regolamento BSI della BCE. |
31. |
I “Titoli di debito emessi” sono strumenti di debito emessi dall'ente in forma di titoli che non sono depositi ai sensi del regolamento BSI della BCE. |
32. |
Le “Altre passività finanziarie” comprendono tutte le passività finanziarie diverse dai derivati, dalle posizioni corte, dai depositi e dai titoli di debito emessi. |
33. |
Ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali compatibili, le “Altre passività finanziarie” possono comprendere garanzie finanziarie misurate o al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo [IAS 39, paragrafo 47, lettera a)] o all'importo rilevato inizialmente meno l'ammortamento accumulato [IAS 39, paragrafo 47, lettera c), punto ii)]. Gli impegni all'erogazione di finanziamenti sono segnalati come “Altre passività finanziarie” quando sono designati come passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo [IAS 39, paragrafo 4, lettera a)] o sono impegni all'erogazione di finanziamenti a tassi di interesse inferiori a quelli di mercato [IAS 39, paragrafo 4, lettera b), e paragrafo 47, lettera d)]. Gli accantonamenti derivanti da questi contratti [IAS 39, paragrafo 47, lettera c), punto i), e lettera d), punto i)] sono segnalati come accantonamenti per “Impegni e garanzie date”. |
34. |
Le “Altre passività finanziarie” possono includere anche dividendi da pagare, importi dovuti per voci in sospeso e transitorie, nonché importi dovuti per regolamenti futuri di operazioni su titoli o valuta (importi dovuti per operazioni rilevate prima della data di pagamento). |
6. DISAGGREGAZIONE DELLA CONTROPARTE
35. |
Ove sia richiesta la disaggregazione della controparte, si utilizzano i seguenti settori della controparte:
|
36. |
L'attribuzione del settore della controparte si basa esclusivamente sulla natura della controparte immediata. La classificazione delle esposizioni contratte congiuntamente da più di un debitore avviene sulla base delle caratteristiche del debitore più pertinente, o determinante, per la concessione dell'esposizione da parte dell'ente. Tra le altre classificazioni, la distribuzione delle esposizioni contratte congiuntamente per settore della controparte, per paese di residenza e per codice NACE deve essere basata sulle caratteristiche del debitore più pertinente o determinante. |
PARTE 2
ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI
1. STATO PATRIMONIALE
1.1. Attività (1.1)
1. |
“Cassa” comprende le banconote e le monete nazionali ed estere circolanti in possesso dall'ente che sono utilizzate abitualmente per i pagamenti. |
2. |
“Disponibilità presso banche centrali” comprende i saldi esigibili a richiesta presso le banche centrali. |
3. |
“Altri depositi a vista” comprende i saldi esigibili a richiesta vantati nei confronti di enti creditizi. |
4. |
“Investimenti in filiazioni, joint ventures e società collegate” comprende gli investimenti in società collegate, joint ventures e filiazioni che non sono consolidate totalmente o proporzionalmente. Il valore contabile degli investimenti considerato per l'applicazione del metodo del patrimonio netto comprende il relativo avviamento. |
5. |
Le attività diverse dalle attività finanziarie che, per loro natura, non sono classificabili in voci specifiche dello stato patrimoniale sono segnalate in “Altre attività”. Le altre attività possono comprendere oro, argento e altre merci, anche se posseduti per negoziazione. |
6. |
“Attività non correnti e gruppi in dismissioni classificati come posseduti per la vendita” ha lo stesso significato di cui all'IFRS 5. |
1.2. Passività (1.2)
7. |
Gli accantonamenti per “Pensioni e altre obbligazioni per benefici definiti successivi al rapporto di lavoro” comprendono l'importo delle passività nette per benefici definiti. |
8. |
Ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali compatibili, gli accantonamenti per “Altri benefici a lungo termine per i dipendenti” comprendono l'importo dei disavanzi dei piani per benefici a lungo termine per i dipendenti di cui allo IAS 19, paragrafo 153. Le spese maturate per i benefici a breve termine per i dipendenti [IAS 19, paragrafo 11, lettera a)], i piani a contribuzione definita [IAS 19, paragrafo 51, lettera a)] e i benefici per la cessazione del rapporto di lavoro [IAS 19, paragrafo 169, lettera a)] sono compresi in “Altre passività”. |
9. |
“Capitale sociale rimborsabile a richiesta” comprende gli strumenti di capitale emessi dall'ente che non soddisfano i criteri per la classificazione nel patrimonio netto. Gli enti includono in questa voce le quote cooperative che non soddisfano i criteri per la classificazione nel patrimonio netto. |
10. |
Le passività diverse dalle passività finanziarie che, per loro natura, non sono classificabili in voci specifiche dello stato patrimoniale sono segnalate in “Altre passività”. |
11. |
“Passività incluse nei gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita” ha lo stesso significato assunto nell'IFRS 5. |
12. |
“Fondi per i rischi bancari generali” sono importi attribuiti in conformità dell'articolo 38 della BAD. Ove rilevati, appaiono separatamente o come passività in “Accantonamenti” oppure nel patrimonio netto in “Altre riserve”. |
1.3. Patrimonio netto (1.3)
13. |
Ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali compatibili, gli strumenti di capitale che sono strumenti finanziari includono i contratti rientranti nell'ambito di applicazione dello IAS 32. |
14. |
“Capitale richiamato ma non versato” include il valore contabile del capitale emesso dall'ente che i sottoscrittori sono stati invitati a versare ma che non risulta ancora versato alla data di riferimento. |
15. |
“Componente di patrimonio netto degli strumenti finanziari composti” comprende la componente di patrimonio netto degli strumenti finanziari composti (cioè gli strumenti finanziari che hanno sia una componente di passività sia una componente di patrimonio netto) emessi dall'ente, se disaggregati in base alla disciplina contabile pertinente (compresi gli strumenti finanziari composti con derivati incorporati multipli i cui valori sono interdipendenti). |
16. |
“Altri strumenti di capitale emessi” comprende gli strumenti di capitale che sono strumenti finanziari diversi da “Capitale” e da “Componente di patrimonio netto degli strumenti finanziari composti”. |
17. |
“Altro patrimonio netto” comprende tutti gli strumenti di capitale che non sono strumenti finanziari, incluse, tra l'altro, le operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale [IFRS 2, paragrafo 10]. |
18. |
Ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali compatibili, “Riserve di rivalutazione” include l'importo delle riserve risultanti dalla rilevazione iniziale negli IAS o nei GAAP nazionali compatibili, non destinato ad altri tipi di riserve. |
19. |
“Altre riserve” è suddivisa in “Riserve o perdite accumulate di investimenti in filiazioni, joint ventures e società collegate” e “Altro”. “Riserve o perdite accumulate di investimenti in filiazioni, joint ventures e società collegate” comprende l'importo accumulato dei ricavi e dei costi relativi ai suddetti investimenti rilevato a prospetto del conto economico complessivo degli esercizi precedenti. “Altro” comprende le riserve diverse da quelle indicate separatamente in altre voci e può includere la riserva legale e la riserva statutaria. |
20. |
La voce “Azioni proprie” include tutti gli strumenti finanziari che hanno le caratteristiche di strumenti di capitale proprio riacquisiti dall'ente. |
2. PROSPETTO DELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO (2)
21. |
Gli interessi attivi e passivi degli strumenti finanziari posseduti per negoziazione e degli strumenti finanziari indicati al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo sono o segnalati separatamente dagli altri utili o perdite in “Interessi attivi” e “Interessi passivi” (“corso secco”) o come parte degli utili o delle perdite derivanti da queste categorie di strumenti (“prezzo tel quel”). |
22. |
Gli enti segnalano le voci seguenti disaggregandole per portafoglio contabile:
|
23. |
“Interessi attivi. Derivati — contabilizzazione delle operazioni di copertura, rischio di tasso di interesse” e “Interessi passivi. Derivati — contabilizzazione delle operazioni di copertura, rischio di tasso di interesse” comprendono gli importi correlati ai derivati classificati nella categoria “Contabilizzazione delle operazioni di copertura”, che coprono il rischio di tasso di interesse. Sono segnalati come interessi attivi e passivi su base lorda, per presentare in termini corretti gli interessi attivi e passivi degli elementi coperti ai quali sono collegati. |
24. |
Gli importi correlati ai derivati classificati nella categoria “Posseduti per negoziazione” che sono strumenti di copertura sotto il profilo economico ma non sotto il profilo contabile possono essere segnalati come interessi attivi e passivi, per presentare in termini corretti gli interessi attivi e passivi degli strumenti finanziari coperti. Tali importi sono inclusi come parte delle voci “Interessi attivi. Attività finanziarie possedute per negoziazione” e “Interessi passivi. Passività finanziarie possedute per negoziazione”. |
25. |
“Interessi attivi — altre attività” comprende gli importi degli interessi attivi non inclusi nelle altre voci. Questa voce può comprendere interessi attivi correlati a contanti, disponibilità presso banche centrali ed altri depositi a vista nonché ad attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita e come interessi attivi netti derivanti da attività netta a servizio di un piano a benefici definiti. |
26. |
“Interessi passivi — altre passività” comprende gli importi degli interessi passivi non inclusi nelle altre voci. Questa voce può comprendere gli interessi passivi correlati a passività incluse in gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita, spese derivanti da aumenti del valore contabile di un accantonamento che riflettono il passaggio del tempo oppure interessi passivi netti derivanti da passività nette per piani a benefici definiti. |
27. |
“Utili o perdite da attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita e non assimilabili ad attività operative cessate” comprende gli utili o le perdite generati da attività non correnti e gruppi in dismissioni classificati come posseduti per la vendita e non assimilabili a attività operative cessate. |
28. |
I ricavi da dividendi da attività finanziarie possedute per negoziazione e da attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo sono segnalati o come “Ricavi da dividendi” separatamente da altri utili e perdite di queste categorie, oppure come parte degli utili o delle perdite di queste categorie di strumenti. I ricavi da dividendi da filiazioni, società collegate e joint ventures non comprese nel consolidamento sono segnalati in “Quota di utili o (-) perdite da investimenti in filiazioni, joint ventures e società collegate” e conformemente allo IAS 28.10 il valore contabile dell'investimento è ridotto in caso di contabilizzazione in base al metodo del patrimonio netto. Ai sensi degli IFRS gli utili o le perdite dovuti a eliminazione contabile degli investimenti in filiazioni, joint ventures e società collegate sono indicati nella “Quota di utili o (-) perdite da investimenti in filiazioni, joint ventures e società collegate”. |
29. |
Ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali compatibili, “Riduzione di valore di attività finanziarie iscritte al costo” comprende le perdite per riduzione di valore derivante dall'applicazione delle regole sulla riduzione di valore di cui allo IAS 39, paragrafo 66. |
30. |
Alla voce “Utili o (-) perdite risultanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura, al netto” gli enti segnalano le variazioni del fair value (valore equo) degli strumenti di copertura e degli elementi coperti, compreso il risultato dell'inefficacia delle coperture di flussi finanziari e delle coperture degli investimenti netti in gestioni estere. |
3. PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO (3)
31. |
Ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali compatibili, “Imposte sul reddito relative a voci che non saranno riclassificate” e “Imposte sul reddito relative a voci che possono essere riclassificate nell'utile o (-) perdita di esercizio” [IAS 1, paragrafo 91, lettera b), IG6] sono segnalate come voci separate. |
4. DISAGGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE PER STRUMENTO E PER SETTORE DELLA CONTROPARTE (4)
32. |
Le attività finanziarie vengono disaggregate per strumento e — ove richiesto — per controparte. |
33. |
Ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali compatibili, gli strumenti di capitale sono segnalati secondo una disaggregazione specifica (“di cui”) mirante a identificare soltanto gli strumenti misurati al valore di costo e specifici settori della controparte. Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, gli strumenti di capitale sono segnalati secondo una disaggregazione specifica (“di cui”) mirante a identificare soltanto i settori non quotati e specifici settori della controparte. |
34. |
Per le attività finanziarie disponibili per la vendita gli enti segnalano rispettivamente il fair value (valore equo) delle attività che hanno subito riduzione di valore e quello delle attività che non hanno subito riduzione di valore e l'importo cumulativo delle perdite dovute a riduzione di valore rilevate a prospetto di conto economico complessivo alla data della segnalazione. La somma del fair value (valore equo) delle attività che non hanno subito riduzione di valore e del fair value (valore equo) delle attività che hanno subito riduzione di valore rappresenta il valore contabile di queste attività. |
35. |
Ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali compatibili, per le attività finanziarie classificate come “Finanziamenti e crediti” o come “Possedute fino a scadenza” viene segnalato il valore contabile lordo delle attività che non hanno subito riduzione di valore e delle attività che hanno subito riduzione di valore. Gli accantonamenti sono disaggregati in “Svalutazioni specifiche per attività finanziarie stimate individualmente”, “Svalutazioni specifiche per attività finanziarie stimate collettivamente” e “Svalutazioni collettive per perdite sostenute ma non riportate”. Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, per le attività finanziarie classificate come “Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione misurate secondo un metodo basato sul costo” viene segnalato il valore contabile lordo delle attività che non hanno subito riduzione di valore e delle attività che hanno subito riduzione di valore. |
36. |
“Svalutazioni specifiche per attività finanziarie stimate individualmente” comprende l'importo cumulativo della riduzione di valore relativa ad attività finanziarie che sono state valutate individualmente. |
37. |
“Svalutazioni specifiche per attività finanziarie stimate collettivamente” comprende l'importo cumulativo della riduzione di valore collettiva calcolata su prestiti insignificanti che hanno subito riduzione di valore su base individuale e riguardo ai quali l'ente decide di adottare un metodo statistico (sulla base del portafoglio). Tale metodo non impedisce di effettuare valutazioni individuali della riduzione di valore dei prestiti individualmente insignificanti e di segnalarli come svalutazioni specifiche per attività finanziarie stimate individualmente. |
38. |
“Svalutazioni collettive per perdite sostenute ma non riportate” comprende l'importo cumulativo della riduzione di valore collettiva determinata sulle attività finanziarie che non hanno subito riduzione di valore su base individuale. Per “Svalutazioni per perdite sostenute ma non riportate” si possono applicare lo IAS 39, paragrafo 59, lettera f), e AG87 e AG90. |
39. |
La somma delle attività che non hanno subito riduzione di valore e delle attività che hanno subito riduzione di valore al netto di tutte le svalutazioni è uguale al valore contabile. |
40. |
Il modello 4.5 comprende il valore contabile di “Prestiti e anticipazioni” e “Titoli di debito” che rientrano nella definizione di “Debito subordinato” di cui al punto 54 della presente parte. |
5. DISAGGREGAZIONE DEI PRESTITI E DELLE ANTICIPAZIONI PER PRODOTTO (5)
41. |
Il “Valore contabile” dei prestiti e delle anticipazioni è segnalato separatamente per tipo di prodotto al netto delle svalutazioni dovute a riduzione di valore. Nello stesso modello vengono segnalati anche i saldi esigibili su richiesta classificati come “Cassa, disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista” indipendentemente dal “Portafoglio contabile” in cui sono inclusi, allocati ai seguenti prodotti:
|
6. DISAGGREGAZIONE DEI PRESTITI E DELLE ANTICIPAZIONI ALLE SOCIETÀ NON FINANZIARIE PER CODICE NACE (6)
42. |
I valori contabili lordi dei prestiti e delle anticipazioni concessi a società non finanziarie sono classificati per settore di attività economica utilizzando i codici di cui al regolamento NACE (“codici NACE”) sulla base dell'attività principale della controparte. |
43. |
La classificazione delle esposizioni assunte congiuntamente da più di un debitore avviene in conformità del punto 36 della parte 1. |
44. |
La segnalazione dei codici NACE avviene con il primo livello di disaggregazione (per “sezione”). |
45. |
Per gli strumenti di debito a costi ammortizzati o al fair value (valore equo) sulla base di altre componenti del conto economico complessivo, il “Valore contabile lordo” significa il valore contabile ad esclusione della “Riduzione di valore accumulata”. Nel caso degli strumenti di debito al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo, il “Valore contabile lordo” significa il valore contabile escluse le “Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito”. |
46. |
La “Riduzione di valore accumulata” è segnalata per le attività finanziarie a costi ammortizzati o al fair value (valore equo) sulla base di altre componenti del conto economico complessivo. Sono segnalati gli importi delle “Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito” per le attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo. La “Riduzione di valore accumulata” comprende le svalutazioni specifiche di attività finanziarie stimate individualmente e collettivamente così come definite nei punti 36 e 37, nonché le “Svalutazioni collettive per perdite sostenute ma non riportate” così come definite nel punto 38; non comprende, invece, gli importi degli “Annullamenti accumulati” così come definiti nel punto 49. |
7. ATTIVITÀ FINANZIARIE SOGGETTE A RIDUZIONE DI VALORE SCADUTE O CHE HANNO SUBITO UNA RIDUZIONE DI VALORE (7)
47. |
Gli strumenti di debito scaduti ma che non hanno subito una riduzione di valore alla data di riferimento della segnalazione sono segnalati nei portafogli contabili soggetti a riduzione di valore. Ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali compatibili, questi portafogli contabili comprendono le categorie “Posseduti per la vendita”, “Finanziamenti e crediti” e “Posseduti fino a scadenza”. Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, questi portafogli contabili comprendono anche “Strumenti di debito non per negoziazione misurati secondo un metodo basato sul costo” e “Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione”. |
48. |
Le attività sono considerate scadute quando le controparti non hanno effettuato un pagamento alla scadenza prevista contrattualmente. Gli importi integrali di queste attività sono segnalati disaggregati per il numero di giorni di ritardo della rata più vecchia scaduta. L'analisi delle attività scadute non comprende le attività che hanno subito una riduzione di valore. L'importo contabile delle attività finanziarie che hanno subito una riduzione di valore è segnalato separatamente dalle attività scadute. |
49. |
La colonna “Annullamenti accumulati” comprende l'importo cumulativo del capitale e degli interessi scaduti di tutti gli strumenti di debito che l'ente non rileva più perché li reputa non incassabili, indipendentemente dal portafoglio nel quale sono inseriti. Questi importi vengono segnalati fino all'estinzione totale di tutti i diritti dell'ente (per intervenuta prescrizione, dimenticanza o altre cause) o fino al loro recupero. |
50. |
Le “Cancellazioni” possono essere dovute sia a riduzioni del valore contabile delle attività finanziarie rilevato direttamente a prospetto di conto economico complessivo, sia a riduzioni degli importi degli accantonamenti per perdite su crediti applicate al valore contabile delle attività finanziarie. |
8. DISAGGREGAZIONE DELLE PASSIVITÀ FINANZIARIE (8)
51. |
Poiché i “Depositi” sono definiti come nel regolamento BSI della BCE, i depositi di risparmio amministrati sono classificati ai sensi di detto regolamento e suddivisi in base alla controparte. In particolare, i depositi di risparmio a vista non trasferibili che, pur essendo a norma di legge rimborsabili su richiesta, sono soggetti a penali e restrizioni considerevoli e hanno caratteristiche molto simili a quelle dei depositi overnight, sono classificati come depositi rimborsabili con preavviso. |
52. |
I “Titoli di debito emessi” sono disaggregati nei seguenti tipi di prodotti:
|
53. |
“Passività finanziarie subordinate” emesse sono trattate alla stregua di altre passività finanziarie assunte. Le passività subordinate emesse in forma di titoli sono classificate come “Titoli di debito emessi”, mentre le passività subordinate in forma di depositi sono classificate come “Depositi”. |
54. |
Il modello 8.2 comprende il valore contabile dei “Depositi” e dei “Titoli di debito emessi” che corrispondono alla definizione di debiti subordinati classificati in base ai portafogli contabili. Gli strumenti di “Debito subordinato” forniscono un credito a titolo sussidiario nei confronti dell'ente emittente che può essere fatto valere soltanto dopo che sono stati soddisfatti tutti gli altri crediti di livello superiore [regolamento BSI della BCE]. |
9. IMPEGNI ALL'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI, GARANZIE FINANZIARIE E ALTRI IMPEGNI (9)
55. |
Le esposizioni fuori bilancio comprendono gli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I del CRR. Le esposizioni fuori bilancio sono disaggregate in impegni all'erogazione di finanziamenti dati, garanzie finanziarie date e altri impegni dati. |
56. |
Le informazioni relative agli impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati e ricevuti comprendono sia gli impegni revocabili che quelli irrevocabili. |
57. |
“Impegni all'erogazione di finanziamenti” sono impegni fermi a fornire credito a termini e condizioni prestabiliti, ad eccezione dei derivati, perché possono essere regolati in contanti oppure mediante consegna o emissione di un altro strumento finanziario. I seguenti elementi dell'allegato I del CRR sono classificati come “Impegni all'erogazione di finanziamenti”:
|
58. |
Le “Garanzie finanziarie” sono contratti che impongono all'emittente di effettuare pagamenti specificati per rimborsare al possessore una perdita dovuta alla mancata esecuzione, alla data pattuita, di un pagamento da parte di un determinato debitore in base ai termini originari o modificati di uno strumento di debito. Ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali compatibili, questi contratti sono conformi alla definizione di contratto di garanzia finanziaria di cui allo IAS 39, paragrafo 9 e all'IFRS 4, appendice A. I seguenti elementi dell'allegato I del CRR sono classificati come “Garanzie finanziarie”:
|
59. |
“Altri impegni” comprendono i seguenti elementi dell'allegato I del CRR:
|
60. |
Ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali compatibili, i seguenti elementi sono iscritte a bilancio e, quindi, non devono essere segnalati come esposizioni fuori bilancio:
|
61. |
La voce “di cui: in stato di default” include l'importo nominale degli impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati la cui controparte si trovi in stato di default ai sensi dell'articolo 178 del CRR. |
62. |
Per le esposizioni fuori bilancio, l'“Importo nominale” è l'importo che rappresenta al meglio l'esposizione massima dell'ente al rischio di credito senza tener conto delle garanzie reali possedute o di altri supporti del credito. In particolare, per le garanzie finanziarie date l'importo nominale è l'importo massimo che l'entità può dover pagare in caso di escussione della garanzia. Per gli impegni all'erogazione di finanziamenti, l'importo nominale è l'importo non utilizzato che l'ente si è impegnato a prestare. Gli importi nominali sono valori di esposizione senza l'applicazione dei fattori di conversione e delle tecniche di attenuazione del rischio di credito. |
63. |
Nel modello 9.2, per gli impegni all'erogazione di finanziamenti ricevuti l'importo nominale è l'importo totale non utilizzato che la controparte si è impegnata a prestare all'ente. Per gli altri impegni ricevuti, l'importo nominale è l'importo totale impegnato dall'altra parte dell'operazione. Nelle garanzie finanziarie ricevute, l'“Importo massimo della garanzia che può essere considerato” è l'importo massimo che la controparte può dover pagare in caso di escussione della garanzia. Se una garanzia finanziaria ricevuta è stata emessa da più di un garante, l'importo garantito viene segnalato una sola volta in questo modello ed è attribuito al garante più pertinente per l'attenuazione del rischio di credito. |
10. DERIVATI (10 E 11)
64. |
Il valore contabile e l'importo nozionale dei derivati posseduti per negoziazione e dei derivati posseduti per contabilizzazione delle operazioni di copertura sono segnalati disaggregati per tipo di rischio sottostante, tipo di mercato (mercati fuori borsa o mercati organizzati) e tipo di prodotto. |
65. |
Gli enti segnalano i derivati posseduti per contabilizzazione delle operazioni di copertura disaggregati per tipo di copertura. |
66. |
I derivati inclusi in strumenti ibridi che sono stati separati dal contratto primario sono segnalati nei modelli 10 e 11 a seconda della natura del derivato. Il valore del contratto primario non è incluso nei modelli; tuttavia, se lo strumento ibrido è misurato al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo, il contratto nel suo complesso è incluso nella categoria degli strumenti posseduti per negoziazione o degli strumenti finanziari designati al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo (quindi, i derivati incorporati non sono segnalati nei modelli 10 e 11). |
10.1. Classificazione dei derivati per tipo di rischio
67. |
Tutti i derivati sono classificati nelle seguenti categorie di rischio: a) tassi di interesse: i derivati su tassi di interesse sono contratti relativi a uno strumento finanziario che genera interessi i cui flussi di cassa sono determinati da tassi di interesse di riferimento o da un altro contratto basato su tassi di interesse, come un'opzione su un contratto future per l'acquisto di titoli di Stato. Questa categoria è limitata alle operazioni nelle quali tutte le componenti sono esposte al tasso di interesse di un'unica valuta. Sono perciò esclusi i contratti che comportano il cambio di una o più valute estere, come i contratti swap su tassi di interesse in differenti valute e le opzioni su valute, nonché altri contratti la cui caratteristica di rischio predominante è il rischio di cambio, che devono essere segnalati come contratti di cambio. I contratti su tassi di interesse includono i contratti sui tassi a termine del tipo forward rate agreement, i contratti swap su tassi di interesse in una sola valuta, i contratti a termine sui tassi di interesse del tipo future, le opzioni su tassi di interesse (tra cui cap, floor, collar e corridor), swaptions su tassi di interesse e warrant su tassi di interesse; b) azioni: i derivati su azioni sono contratti nei quali il rendimento o una parte del rendimento dipende dal prezzo di una determinata azione o da un indice di prezzi di azioni; c) cambi e oro: questi derivati includono contratti riguardanti i tassi di cambio di valute nel mercato a termine e l'esposizione all'oro. Coprono, quindi, operazioni in cambi a termine secco (outright forward), swap su tassi di cambio, swap su valute (compresi swap su tassi di interesse in differenti valute), contratti a termine su valute del tipo future, opzioni su valute, swaptions su valute e warrant su valute. I derivati su tassi di cambio includono tutti i contratti che comportano un'esposizione a più di una valuta, o sul tasso di interesse o sul tasso di cambio. I contratti sull'oro includono tutti i contratti che comportano un'esposizione all'oro; d) credito: i derivati su crediti sono contratti che non corrispondono alla definizione di garanzie finanziarie e nei quali il pagamento è collegato principalmente a una determinata misura del merito di credito di un particolare credito di riferimento. I contratti prevedono specificamente uno scambio di pagamenti nel quale almeno una delle due componenti dipende dalla performance del credito di riferimento. I pagamenti possono essere attivati da una serie di eventi, tra cui l'insorgere di uno stato di default, il declassamento del rating o un cambio concordato del differenziale creditizio dell'attività di riferimento; e) merci: questi derivati sono contratti nei quali il rendimento o una parte del rendimento dipende dal prezzo di un bene o da un indice di prezzi di un bene, quali un metallo prezioso (diverso dall'oro), petrolio, legname o prodotti agricoli; f) altro: questi derivati sono tutti gli altri contratti derivati che non comportano l'esposizione a cambi, tassi di interesse, azioni, merci o rischio di credito; sono, ad esempio, i derivati sul clima e i derivati assicurativi. |
68. |
Se un derivato è influenzato da più di un tipo di rischio sottostante, viene attribuito al tipo di rischio più sensibile. Nei derivati multiesposizione, in caso di incertezza le operazioni devono essere attribuite in base al seguente ordine di precedenza: a) merci: in questa categoria sono segnalate tutte le operazioni su derivati che comportano l'esposizione a una merce o un indice di merci, con o senza esposizione congiunta a merci e ogni altra categoria di rischio che può includere cambi, tassi di interesse o azioni; b) azioni: in questa categoria sono segnalate, ad eccezione dei contratti con esposizione congiunta a merci e azioni, che devono essere segnalati come merci, tutte le operazioni su derivati collegate alla performance di azioni o indici di azioni. Questa categoria include anche le operazioni su azioni con esposizione a cambi o tassi di interesse; c) cambi e oro: questa categoria include tutte le operazioni con derivati (ad eccezione di quelle già segnalate nelle categorie delle merci o delle azioni) con esposizione a più di una valuta, sia che riguardino strumenti finanziari che generano interessi, sia che riguardino tassi di cambio. |
10.2. Importi da segnalare per i derivati
69. |
Il “Valore contabile” per tutti i derivati (per copertura o per negoziazione) è il fair value (valore equo). I derivati con un fair value (valore equo) positivo (superiore a zero) sono “Attività finanziarie”; i derivati con un fair value (valore equo) negativo (inferiore a zero) sono “Passività finanziarie”. Il “Valore contabile” è segnalato separatamente per i derivati con fair value (valore equo) positivo (“Attività finanziarie”) e per i derivati con fair value (valore equo) negativo (“Passività finanziarie”). Alla data del rilevamento iniziale, un derivato viene classificato come “Attività finanziaria” o come “Passività finanziaria” a seconda del suo fair value (valore equo) iniziale. Dopo il rilevamento iniziale, a seconda che il fair value (valore equo) di un derivato aumenti o diminuisca, i termini di cambio possono variare in senso favorevole all'ente (e allora il derivato viene classificato come “Attività finanziaria”) o in senso sfavorevole (il derivato viene classificato come “Passività finanziaria”). |
70. |
L'“Importo nozionale” è il valore nominale lordo di tutte le operazioni concluse e non ancora regolate alla data di riferimento. In particolare, nel determinare l'importo nozionale si deve tener conto di quanto segue:
|
71. |
La colonna “Importo nozionale” dei derivati include, per ciascuna voce, la somma degli importi nozionali di tutti i contratti nei quali l'ente è controparte, a prescindere dal fatto che i derivati siano considerati attività oppure passività sotto il profilo del bilancio. Tutti gli importi nozionali sono segnalati indipendentemente dal fatto che il fair value (valore equo) dei derivati sia positivo, negativo o uguale a zero. Non è consentito compensare tra i diversi importi nozionali. |
72. |
L'“Importo nozionale” è segnalato come “Totale” e “di cui: venduto” per le seguenti voci “Opzioni OTC”, “Opzioni mercato organizzato”, “Merci” e “Altri”. La voce “di cui: venduto” include gli importi nozionali (prezzo base) dei contratti nei quali le controparti (titolari dell'opzione) dell'ente (emittente) hanno il diritto di esercitare l'opzione, nonché, nelle voci correlate ai derivati sul rischio di credito, gli importi nozionali dei contratti nei quali l'ente (venditore della protezione) ha venduto (fornisce) protezione alle controparti (acquirenti della protezione). |
10.3. Derivati classificati come “Coperture economiche”
73. |
I derivati che non sono effettivi strumenti di copertura ai sensi dello IAS 39 devono essere inclusi nel portafoglio “Posseduti per negoziazione”. Lo stesso vale per i derivati detenuti a fini di copertura che, non soddisfacendo i requisiti dello IAS 39, non possono essere effettivi strumenti di copertura, nonché per i derivati collegati a strumenti di capitale non quotati il cui fair value (valore equo) non è misurabile in termini affidabili. |
74. |
I derivati “Posseduti per negoziazione” che corrispondono alla definizione di “Coperture economiche” sono segnalati separatamente per ciascun tipo di rischio. La voce “Coperture economiche” include i derivati classificati come “Posseduti per negoziazione” ma che non fanno parte del portafoglio di negoziazione, così come definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del CRR. Questa voce non include i derivati per operazioni per conto proprio. |
10.4. Disaggregazione dei derivati per settore della controparte
75. |
Il valore contabile e l'importo nozionale totale dei derivati posseduti per negoziazione e dei derivati posseduti per contabilizzazione delle operazioni di copertura negoziati sul mercato OTC vengono segnalati per controparte applicando le seguenti categorie:
|
76. |
Tutti i derivati OTC, a prescindere dal tipo di rischio al quale sono correlati, vengono disaggregati in base alle controparti elencate. La disaggregazione per controparte per i derivati su rischio di credito si riferisce al settore nel quale è inserita la controparte contrattuale dell'ente (acquirente o venditore della protezione). |
11. MOVIMENTI DELLE SVALUTAZIONI PER PERDITE SU CREDITI E RIDUZIONI DI VALORE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE (12)
77. |
Vengono segnalati gli “Aumenti dovuti a importi accantonati per perdite stimate su crediti nell'esercizio” quando per la principale categoria di attività o controparte la stima della riduzione di valore nell'esercizio comporta il rilevamento di spese nette; ciò significa che per la categoria o la controparte in questione gli aumenti della riduzione di valore nell'esercizio superano le diminuzioni. Vengono segnalate le “Diminuzioni dovute a importi stornati per perdite stimate su crediti nell'esercizio” quando per la principale categoria di attività o controparte la stima della riduzione di valore nell'esercizio comporta il rilevamento di ricavi netti; ciò significa che per la categoria o la controparte in questione le diminuzioni della riduzione di valore nell'esercizio superano gli aumenti. |
78. |
Come spiegato nel punto 50 della presente parte, le “Cancellazioni” possono essere registrate o rilevando direttamente a prospetto di conto economico complessivo la diminuzione dell'importo dell'attività finanziaria (senza ricorrere a un accantonamento) o riducendo l'importo degli accantonamenti relativi all'attività finanziaria. “Diminuzioni dovute a importi assunti a fronte di svalutazioni” significa diminuzioni dell'importo accumulato delle svalutazioni dovute alle cancellazioni effettuate nell'esercizio, perché i relativi strumenti di debito sono considerati non incassabili. Le “Rettifiche di valore rilevate direttamente a prospetto di conto economico complessivo” sono “Cancellazioni” effettuate nell'esercizio direttamente a fronte dell'importo relativo all'attività finanziaria. |
12. GARANZIE REALI E GARANZIE RICEVUTE (13)
12.1. Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni per garanzie reali e per garanzie(13.1)
79. |
I pegni e le garanzie a copertura dei prestiti e delle anticipazioni sono segnalati per tipo di pegno: crediti ipotecari e altri prestiti con garanzie reali e garanzie finanziarie. I prestiti e le anticipazioni sono disaggregati per controparte. |
80. |
Nel modello 13.1 viene segnalato l'“Importo massimo della garanzia reale o della garanzia da considerare”. La somma degli importi della garanzia finanziaria e/o della garanzia reale indicati nelle relative colonne del modello 13.1 non supera il valore contabile del relativo prestito. |
81. |
Per segnalare prestiti e anticipazioni per tipo di pegno si utilizzano le seguenti definizioni:
|
82. |
Per i prestiti e le anticipazioni che hanno contemporaneamente più di un tipo di garanzia reale o di garanzia, l'“Importo massimo della garanzia reale/garanzia da considerare” è allocato in base alla qualità, a partire dalla garanzia con la qualità migliore. |
12.2. Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso nell'esercizio [possedute alla data della segnalazione] (13.2)
83. |
Questo modello include il valore contabile della garanzia reale ottenuta tra inizio e fine esercizio e che è ancora rilevata in bilancio alla data di riferimento. |
12.3. Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso [attività materiali] accumulate (13.3)
84. |
“Pignoramenti [attività materiali]” è il valore contabile cumulativo delle attività materiali ottenute mediante presa di possesso della garanzia reale che alla data di riferimento sono ancora rilevate in bilancio, tranne quelle classificate come “Immobili, impianti e macchinari”. |
13. GERARCHIA DEL FAIR VALUE: STRUMENTI FINANZIARI AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) (14)
85. |
Gli enti segnalano il valore degli strumenti finanziari misurati al fair value (valore equo) secondo la gerarchia prevista dall'IFRS 13, paragrafo 72. |
86. |
La “Variazione del fair value (valore equo) nell'esercizio” include gli utili o le perdite risultanti dalle rivalutazioni nell'esercizio degli strumenti che continuano ad esistere alla data della segnalazione. Gli utili e le perdite sono segnalati analogamente alla rilevazione a prospetto di conto economico complessivo, ossia al lordo delle imposte. |
87. |
La “Variazione accumulata del fair value (valore equo) al lordo delle imposte” include l'importo degli utili o delle perdite risultante dalle rivalutazioni degli strumenti accumulata dal momento del rilevamento iniziale fino alla data di riferimento. |
14. ELIMINAZIONE CONTABILE E PASSIVITÀ FINANZIARIE ASSOCIATE AD ATTIVITÀ FINANZIARIE TRASFERITE (15)
88. |
Il modello 15 include le informazioni sulle attività finanziarie trasferite che in tutto o in parte non soddisfano le condizioni per l'eliminazione contabile, nonché sulle attività finanziarie integralmente eliminate contabilmente per le quali l'ente conserva i diritti inerenti al servizio. |
89. |
Le passività associate sono segnalate in base al portafoglio nel quale le correlate attività finanziarie trasferite sono state incluse nel lato delle attività, e non in base al portafoglio nel quale sono state incluse nel lato delle passività. |
90. |
La colonna “Importi eliminati contabilmente a fini di capitale” include il valore contabile delle attività finanziarie rilevate a fini contabili ma eliminate contabilmente a fini prudenziali, perché l'ente le tratta come posizioni verso la cartolarizzazione a fini di capitale, ai sensi dell'articolo 109 del CRR, in quanto è stato trasferito un rischio di credito significativo a norma degli articoli 243 e 244 del CRR. |
91. |
I “Contratti di vendita con patto di riacquisto” (“repos”) sono operazioni nelle quali l'ente riceve contanti in cambio di attività finanziarie vendute a un dato prezzo con l'impegno a riacquistare le stesse attività (o attività simili) a un prezzo fisso a una data futura specificata. Le operazioni che implicano il trasferimento temporaneo di oro a fronte di garanzia in contante sono considerate contratti di vendita con patto di riacquisto. Gli importi ricevuti dall'ente in cambio delle attività finanziarie trasferite a terzi (“acquirente temporaneo”) sono classificati tra i “Contratti di vendita con patto di riacquisto” laddove sussista un impegno, e non una semplice opzione, a effettuare l'operazione inversa. I contratti di vendita con patto di riacquisto comprendono anche operazioni simili, tra cui:
|
92. |
I “Contratti di vendita con patto di riacquisto” (“repos”) e i “Prestiti a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo” (“reverse repos”) comportano contante ricevuto o prestato dall'ente. |
93. |
In un'operazione di cartolarizzazione, se le attività finanziarie trasferite sono state eliminate contabilmente, gli enti dichiarano nel prospetto del conto economico gli utili (le perdite) generati dalla voce in questione corrispondenti ai “Portafogli contabili” nei quali le attività finanziarie erano inserite prima dell'eliminazione contabile. |
15. DISAGGREGAZIONE DI VOCI SELEZIONATE DEL PROSPETTO DELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO (16)
94. |
Per determinate voci selezionate del prospetto del conto economico vengono segnalate ulteriori disaggregazioni degli utili (o proventi) e delle perdite (o spese). |
15.1. Interessi attivi e passivi per strumento e per settore della controparte (16.1)
95. |
Gli interessi sono disaggregati sia per interessi attivi su attività finanziarie e d'altro tipo, sia per interessi passivi su passività finanziarie e d'altro tipo. Gli interessi attivi su attività finanziarie includono gli interessi su derivati posseduti per negoziazione, titoli di debito e prestiti e anticipazioni. Gli interessi passivi su passività finanziarie includono gli interessi passivi su derivati posseduti per negoziazione, depositi, titoli di debito emessi e altre passività finanziarie. Ai fini del modello 16.1, le posizioni corte sono considerate all'interno di altre passività finanziarie. Sono presi in considerazione tutti gli strumenti inclusi nei vari portafogli, tranne quelli inclusi nella voce “Derivati — contabilizzazione delle operazioni di copertura” non utilizzati per coprire il rischio di tasso di interesse. |
96. |
Gli interessi su derivati posseduti per negoziazione includono gli importi relativi ai derivati posseduti per negoziazione classificabili come “Coperture economiche” che vengono inclusi come interessi attivi e passivi per correggere i ricavi e i costi degli strumenti finanziari coperti sotto il profilo economico ma non sotto quello contabile. |
15.2. Utili o perdite da eliminazione contabile di attività e passività finanziarie non misurate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo per strumento (16.2)
97. |
Gli utili e le perdite derivanti dall'eliminazione contabile di attività finanziarie e passività finanziarie non misurate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo sono disaggregati per tipo di strumento finanziario e di portafoglio contabile. Per ciascuna voce sono segnalati l'utile netto realizzato o la perdita derivante dall'operazione eliminata contabilmente. L'importo netto rappresenta la differenza tra gli utili realizzati e le perdite subite. |
15.3. Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione per strumento (16.3)
98. |
Gli utili e le perdite derivanti da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione sono disaggregati per tipo di strumento; ciascuna voce di disaggregazione è l'importo netto realizzato e non realizzato (utili meno perdite) dello strumento finanziario. |
15.4. Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione per rischio (16.4)
99. |
Gli utili e le perdite derivanti da attività finanziarie e passività finanziarie possedute per negoziazione sono disaggregati anche per tipo di rischio; ciascuna voce di disaggregazione è l'importo netto realizzato e non realizzato (utili meno perdite) del rischio sottostante (tasso di interesse, azioni, cambio, crediti, merci e altro) associato all'esposizione, compresi i relativi derivati. Gli utili e le perdite derivanti da differenze di cambio sono inclusi nella voce in cui è incluso il resto degli utili e delle perdite derivanti dallo strumento convertito. Gli utili e le perdite derivanti da attività e passività diverse dai derivati sono inclusi come segue:
|
15.5. Utili o perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo per strumento (16.5)
100. |
Gli utili e le perdite derivanti da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo sono disaggregati per tipo di strumento. Gli enti segnalano l'importo netto realizzato e non realizzato nonché l'importo della variazione del fair value (valore equo) verificatasi nell'esercizio a causa di variazioni del rischio di credito (rischio di credito proprio del debitore o dell'emittente). |
15.6. Utili o perdite derivanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura (16.6)
101. |
Gli utili e le perdite derivanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura sono disaggregati per tipo di contabilizzazione: copertura di fair value (valore equo), copertura di flusso finanziario e copertura di un investimento netto in una gestione estera. Gli utili e le perdite derivanti dalla copertura di fair value (valore equo) sono disaggregati per lo strumento di copertura e per l'elemento coperto. |
15.7. Riduzione di valore delle attività finanziarie e non finanziarie (16.7)
102. |
Sono segnalati “Incrementi” se per il portafoglio contabile o la principale categoria di attività la stima della riduzione di valore nell'esercizio si traduce nella rilevazione di spese nette. Sono segnalati “Storni” se per il portafoglio contabile o la principale categoria di attività la stima della riduzione di valore nell'esercizio si traduce nella rilevazione di ricavi netti. |
16. RICONCILIAZIONE TRA AMBITO DI CONSOLIDAMENTO CONTABILE E AMBITO DI CONSOLIDAMENTO DEL CRR (17)
103. |
L'“Ambito di consolidamento contabile” include il valore contabile di attività, passività e patrimonio netto, nonché gli importi nominali delle esposizioni fuori bilancio determinati tenendo conto dell'ambito di consolidamento contabile, ossia includendo nel consolidamento le imprese di assicurazioni e le società non finanziarie. |
104. |
In questo modello la voce “Investimenti in filiazioni, joint ventures e società collegate” non include le filiazioni perché tutte le filiazioni sono interamente consolidate nell'ambito del consolidamento contabile. |
105. |
Le “Attività derivanti da contratti di assicurazione e riassicurazione” includono le attività relative a riassicurazioni cedute nonché, ove esistenti, le attività correlate ai contratti di assicurazione e riassicurazione emessi. |
106. |
Le “Passività derivanti da contratti di assicurazione e riassicurazione” includono le passività correlate ai contratti di assicurazione e riassicurazione emessi. |
17. DISAGGREGAZIONE GEOGRAFICA (20)
107. |
Il modello 20 viene trasmesso se l'ente supera la soglia di cui al punto 5.1, lettera a), punto iv). La disaggregazione geografica per luogo di attività nei modelli da 20.1 a 20.3 distingue tra “Attività nazionali” e “Attività non nazionali”. “Luogo” significa la giurisdizione di registrazione del soggetto giuridico che ha rilevato l'attività o passività corrispondente; per le succursali equivale alla giurisdizione di residenza. A questo fine, alla voce “Nazionali” sono incluse le attività rilevate nello Stato membro in cui l'ente ha sede. |
108. |
I modelli da 20.4 a 20.7 contengono informazioni “paese per paese” sulla base della residenza della controparte immediata. La disaggregazione fornita comprende le esposizioni o le passività verso soggetti residenti in ciascuno degli Stati esteri nei quali l'ente ha esposizioni. Le esposizioni o passività nei confronti di organizzazioni sopranazionali non sono assegnate al paese di residenza dell'ente bensì all'area geografica “Altri paesi”. |
109. |
Nel modello 20.4 per gli strumenti di debito, il “Valore contabile lordo” è segnalato così come indicato nel punto 45 della parte 2. Per i derivati e gli strumenti di capitale, l'importo da segnalare è il valore contabile. I prestiti e le anticipazioni deteriorati (“di cui: deteriorati”) sono segnalati come definito ai punti da 145 a 157 del presente allegato. Il debito oggetto di misure di tolleranza comprende tutti i contratti di debito ai fini del modello 19 ai quali sono applicate misure di tolleranza, come definite ai punti da 163 a 179 del presente allegato. Il modello 20.7 viene compilato con la classificazione secondo i codici NACE “Paese per paese”. I codici NACE sono segnalati con il primo livello di disaggregazione (per “sezione”). |
18. ATTIVITÀ MATERIALI E IMMATERIALI: ATTIVITÀ SOGGETTE A LEASING OPERATIVO (21)
110. |
Per il calcolo della soglia di cui all'articolo 9, lettera e), le attività materiali date in leasing dall'ente (locatore) a terzi in forza di contratti che qualificano tali operazioni come leasing operativo ai sensi della disciplina contabile applicabile vengono suddivise in base al totale delle attività materiali. |
111. |
Ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali compatibili, le attività date in leasing dall'ente (in qualità di locatore) a terzi a titolo di leasing operativo sono segnalati disaggregati per metodo di misurazione. |
19. GESTIONE DI ATTIVITÀ, CUSTODIA E ALTRE FUNZIONI DI SERVIZIO (22)
112. |
Per il calcolo della soglia di cui all'articolo 9, lettera f), l'importo dei “Ricavi netti da commissioni e compensi” è il valore assoluto della differenza tra i “Ricavi da commissioni e compensi” e i “Costi per commissioni e compensi”. Analogamente, l'importo degli “Interessi netti” è il valore assoluto della differenza tra gli “Interessi attivi” e gli “Interessi passivi”. |
19.1. Ricavi e costi relativi a commissioni e compensi per attività (22.1)
113. |
I ricavi e i costi relativi a commissioni e compensi sono segnalati per tipo di attività. Ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali compatibili, questo modello include i ricavi e i costi relativi a commissioni e compensi diversi da:
|
114. |
Non sono inclusi i costi di transazione direttamente attribuibili all'acquisizione o all'emissione di strumenti finanziari non misurati al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo; tali costi sono compresi nel valore iniziale di acquisizione/emissione di detti strumenti e sono ammortizzati a prospetto di conto economico complessivo al tasso d'interesse effettivo nell'arco della loro durata residua [cfr. IAS 39, paragrafo 43]. |
115. |
I costi di transazione direttamente attribuibili all'acquisizione o emissione di strumenti finanziari misurati al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo sono inclusi in quanto parte degli “Utili o perdite derivanti da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione, al netto” o degli “Utili o perdite derivanti da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo al netto”. Non sono compresi nel valore iniziale di acquisizione o emissione di detti strumenti e sono rilevati immediatamente a prospetto di conto economico complessivo. |
116. |
Gli enti segnalano i ricavi e i costi relativi a commissioni e compensi in base ai seguenti criteri:
|
19.2. Attività interessate dai servizi forniti (22.2)
117. |
Le operazioni correlate alla gestione di attività, a funzioni di custodia e ad altri servizi forniti dall'ente sono segnate utilizzando le seguenti definizioni:
|
20. INTERESSENZE IN ENTITÀ STRUTTURATE NON CONSOLIDATE (30)
118. |
Il “Supporto di liquidità utilizzato” è la somma del valore contabile del prestito e delle anticipazioni concessi a entità strutturate non consolidate e del valore contabile dei titoli di debito emessi da entità strutturate non consolidate. |
21. PARTI CORRELATE (31)
119. |
Gli enti segnalano gli importi e/o le operazioni relativi alle esposizioni in bilancio e fuori bilancio in cui la controparte è una parte correlata. |
120. |
Le operazioni infragruppo e i saldi residui infragruppo sono eliminati. Alla voce “Filiazioni e altre entità dello stesso gruppo” gli enti includono i saldi e le operazioni con filiazioni che non sono stati eliminati o perché le filiazioni non sono interamente consolidate nell'ambito del consolidamento prudenziale o perché, in conformità dell'articolo 19 del CRR, sono escluse dall'ambito del consolidamento prudenziale in quanto trascurabili o, nel caso di enti facenti parte di un gruppo più grande, perché le filiazioni appartengono all'ente impresa madre e non all'ente in questione. Alla voce “Società collegate e joint ventures” gli enti registrano le quote di saldi e operazioni con joint ventures e società collegate del gruppo di appartenenza dell'entità che non sono stati eliminati in sede di applicazione del consolidamento proporzionale o del metodo del patrimonio netto. |
21.1. Parti correlate: importi dovuti a e importi da ricevere da (31.1)
121. |
Alla voce “Impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni ricevuti” l'importo da segnalare è la somma del “nominale” degli impegni all'erogazione di finanziamenti ricevuti, della “garanzia reale/garanzia massima da considerare” delle garanzie finanziarie ricevute e del nominale degli altri impegni ricevuti. |
21.2. Parti correlate: costi e ricavi derivanti da operazioni con (31.2)
122. |
La voce “Utili o perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie” include tutti gli utili e tutte le perdite derivanti dall'eliminazione contabile di attività non finanziarie generati da operazioni con parti correlate. Questa voce include gli utili e le perdite risultanti dall'eliminazione contabile di attività non finanziarie generati da operazioni con parti correlate e che rientrano nelle seguenti voci del “Prospetto dell'utile (perdita) di esercizio”:
|
22. STRUTTURA DEL GRUPPO (40)
123. |
Gli enti forniscono informazioni dettagliate e aggiornate alla data di segnalazione sulle filiazioni, joint ventures e società collegate. Le informazioni fornite riguardano tutte le filiazioni, indipendentemente dall'attività svolta. I titoli classificati come “Attività finanziarie possedute per negoziazione”, “Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo”, “Attività finanziarie disponibili per la vendita” e “Azioni proprie”, ovvero le azioni del proprio capitale detenute dall'ente segnalante, esulano dall'ambito di questo modello. |
22.1. Struttura del gruppo: “entità per entità” (40.1)
124. |
Le seguenti informazioni sono fornite per ogni entità:
|
22.2. Struttura del gruppo: “strumento per strumento” (40.2)
125. |
Le seguenti informazioni sono fornite per ogni strumento:
|
23. FAIR VALUE (VALORE EQUO) (41)
23.1. Gerarchia del fair value: strumenti finanziari a costo ammortizzato (41.1)
126. |
In questo modello sono segnalate le informazioni sul fair value (valore equo) degli strumenti finanziari misurati al costo ammortizzato, secondo la gerarchia di cui all'IFRS 7, paragrafo 27 A. |
23.2. Ricorso all'opzione del fair value (valore equo) (41.2)
127. |
In questo modello sono segnalate le informazioni sul ricorso all'opzione del fair value (valore equo) per le attività e passività finanziarie indicate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo. “Contratti ibridi” include il valore contabile degli strumenti finanziari ibridi classificati complessivamente in questi portafogli contabili; ciò significa che questa voce include tutti gli strumenti ibridi nella loro interezza. |
23.3. Strumenti finanziari ibridi non indicati al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo (41.3)
128. |
In questo modello sono segnalate le informazioni sugli strumenti finanziari ibridi, ad eccezione dei contratti ibridi misurati al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo alla voce “Opzione del fair value (valore equo)”, che sono segnalati nel modello 41.2. |
129. |
La voce “Posseduti per negoziazione” include il valore contabile degli strumenti finanziari ibridi classificati complessivamente come “Attività finanziarie possedute per negoziazione” o “Passività finanziarie possedute per negoziazione”; include pertanto tutti gli strumenti ibridi nella loro interezza. |
130. |
Nelle altre righe del modello è indicato il valore contabile dei contratti primari che sono stati separati dai derivati incorporati secondo la disciplina contabile applicabile. I valori contabili dei derivati incorporati separati dai contratti primari, in conformità della disciplina contabile applicabile, sono segnalati nei modelli 10 e 11. |
24. ATTIVITÀ MATERIALI E IMMATERIALI: VALORE CONTABILE PER METODO DI MISURAZIONE (42)
131. |
“Immobili, impianti e macchinari”, “Investimenti immobiliari” e “Altre attività immateriali” sono segnalati in base ai criteri applicati per la loro misurazione. |
132. |
“Altre attività immateriali” include tutte le altre attività immateriali diverse dall'avviamento. |
25. ACCANTONAMENTI (43)
133. |
Questo modello include la riconciliazione tra il valore contabile della voce “Accantonamenti” a inizio e fine esercizio per natura dei movimenti. |
26. PIANI A BENEFICI DEFINITI E BENEFICI PER I DIPENDENTI (44)
134. |
Questi modelli includono informazioni accumulate riguardanti tutti i piani a benefici definiti dell'ente. In presenza di più di un piano a benefici definiti, va segnalato il valore aggregato di tutti i piani. |
26.1. Componenti delle attività e passività nette dei piani a benefici definiti (44.1)
135. |
La voce “Componenti delle attività e passività nette dei piani a benefici definiti” espone la riconciliazione del valore attuale accumulato di tutte le passività (attività) nette dei piani a benefici definiti e i diritti a ricevere un indennizzo [IAS 19, paragrafo 140, lettere a) e b)]. |
136. |
La voce “Attività nette per benefici definiti” include, in caso di avanzo, gli importi degli avanzi da rilevare nello stato patrimoniale in quanto non soggetti ai limiti di cui allo IAS 19, paragrafo 63. Il valore di questa voce e l'importo rilevato nella voce per memoria “Fair value (valore equo) di tutti i diritti a ricevere un indennizzo rilevati come attività” sono inclusi nella voce “Altre attività” dello stato patrimoniale. |
26.2. Movimenti delle obbligazioni per benefici definiti (44.2)
137. |
La voce “Movimenti delle obbligazioni per benefici definiti” espone la riconciliazione dei saldi di apertura e chiusura del valore attuale accumulato di tutte le obbligazioni per i benefici definiti dell'ente. Gli effetti dei diversi elementi elencati nello IAS 19, paragrafo 141, nell'esercizio sono presentati separatamente. |
138. |
L'importo della voce “Saldo di chiusura [valore attuale]” nel modello relativo ai movimenti delle obbligazioni per benefici definiti è uguale a quello della voce “Valore attuale delle obbligazioni per benefici definiti”. |
26.3. Voci per memoria [relative alle spese di personale] (44.3)
139. |
Per segnalare le voci per memoria relative alle spese di personale si utilizzano le seguenti definizioni:
|
27. DISAGGREGAZIONE DI VOCI SELEZIONATE DEL PROSPETTO DELL'UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO (45)
27.1. Utili o perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie diverse da quelle possedute per la vendita (45.2)
140. |
Gli utili e le perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie diverse da quelle possedute per la vendita sono disaggregati per tipo di attività; ciascuna voce include l'utile o la perdita sull'attività (come beni immobili, software, hardware, oro, investimenti) che è stata eliminata contabilmente. |
27.2. Altri ricavi e costi operativi (45.3)
141. |
Gli altri ricavi e costi operativi sono disaggregati secondo le seguenti voci: rettifiche del fair value (valore equo) di attività materiali valutate in conformità al modello del fair value (valore equo), ricavi per canoni e costi operativi diretti connessi a investimenti immobiliari, ricavi e costi relativi ad attività di leasing operativo diverse da quelle riguardanti attività classificate come investimenti immobiliari, altri ricavi e costi operativi. |
142. |
La voce “Leasing operativi diversi dagli investimenti immobiliari” include, nella colonna “Ricavi”, i rendimenti ottenuti e, nella colonna “Costi”, i costi sostenuti dall'ente in qualità di locatore nelle attività di leasing operativo diverse da quelle riguardanti attività classificate come investimenti immobiliari. I costi per l'ente in qualità di locatario sono inclusi nella voce “Altre spese amministrative”. |
143. |
Gli utili o le perdite derivanti da rivalutazioni di metalli preziosi e di altre merci posseduti misurati al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita sono segnalati tra le voci incluse in “Altri ricavi operativi. Altro” oppure “Altri costi operativi. Altro”. |
28. PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO (46)
144. |
Il prospetto delle variazioni di patrimonio netto espone la riconciliazione tra il valore contabile a inizio (saldo di apertura) e a fine dell'esercizio (saldo di chiusura) per ciascuna voce del patrimonio netto. |
29. ESPOSIZIONI DETERIORATE (18)
145. |
Ai fini del modello 18 sono considerate esposizioni deteriorate quelle che soddisfano uno qualsiasi dei seguenti criteri:
|
146. |
La classificazione come esposizione deteriorata si applica nonostante la classificazione come esposizione in stato di default a fini regolamentari conformemente all'articolo 178 del CRR o come esposizione che ha subito una riduzione di valore a fini contabili ai sensi della disciplina contabile applicabile. |
147. |
Le esposizioni che sono considerate in stato di default conformemente all'articolo 178 del CRR e le esposizioni che hanno subito una riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile sono sempre considerate esposizioni deteriorate. Le esposizioni con “svalutazioni collettive per perdite sostenute ma non riportate” di cui al punto 38 del presente allegato non sono considerate esposizioni deteriorate a meno che soddisfino i criteri per essere considerate come tali. |
148. |
Le esposizioni sono classificate sulla base del loro intero importo e senza tener conto dell'esistenza di eventuali garanzie reali. La rilevanza è valutata conformemente all'articolo 178 del CRR. |
149. |
Ai fini del modello 18, le “esposizioni” comprendono tutti gli strumenti di debito (prestiti e anticipazioni, che includono anche disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista, e titoli di debito) e le esposizioni fuori bilancio, ad eccezione delle esposizioni possedute per negoziazione. Le esposizioni fuori bilancio comprendono i seguenti elementi revocabili e irrevocabili:
Le esposizioni includono attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita ai sensi dell'IFRS 5. |
150. |
Ai fini del modello 18 un'esposizione è considerata scaduta quando qualsiasi importo inerente al capitale, agli interessi o alle commissioni non è stato pagato alla data in cui era dovuto. |
151. |
Ai fini del modello 18 per “debitore” si intende un debitore ai sensi dell'articolo 178 del CRR. |
152. |
Un impegno è considerato un'esposizione deteriorata per il suo importo nominale laddove, se utilizzato o attivato in qualche modo, darebbe luogo ad esposizioni soggette al rischio di non essere rimborsate integralmente senza l'escussione delle garanzie. |
153. |
Le garanzie finanziarie date sono considerate esposizioni deteriorate per il loro importo nominale se la garanzia rischia di essere attivata dalla controparte (“parte garantita”), in particolare nel caso in cui l'esposizione garantita sottostante soddisfa i criteri per essere considerata deteriorata di cui al punto 145. Quando la parte garantita è in ritardo sull'importo dovuto nell'ambito del contratto di garanzia finanziaria, l'ente segnalante valuta se il conseguente credito soddisfi i criteri per essere considerato deteriorato. |
154. |
Le esposizioni classificate come deteriorate conformemente al punto 145 sono classificate come tali o su base individuale (“con riferimento all'operazione”) o per l'esposizione complessiva verso un dato debitore (“con riferimento al debitore”). Per i diversi tipi di esposizioni deteriorate su base individuale o verso un dato debitore sono utilizzati i seguenti metodi di classificazione:
|
155. |
Nei casi in cui un ente ha in bilancio esposizioni verso un debitore che sono scadute da oltre 90 giorni e il valore contabile lordo delle esposizioni scadute rappresenta più del 20 % del valore contabile lordo di tutte le esposizioni in bilancio verso tale debitore, tutte le esposizioni in bilancio e fuori bilancio verso tale debitore sono considerate deteriorate. Quando un debitore appartiene ad un gruppo, si valuta la necessità di considerare anche le esposizioni verso altre entità del gruppo come deteriorate, se non sono già considerate come esposizioni che hanno subito una riduzione di valore o in stato di default in conformità dell'articolo 178 del CRR, tranne per le esposizioni oggetto di dispute isolate che non sono collegate alla solvibilità della controparte. |
156. |
Le esposizioni cessano di essere considerate deteriorate quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
Finché tali condizioni non sono soddisfatte, un'esposizione resta classificata come deteriorata anche se ha già soddisfatto i criteri applicati dall'ente segnalante per la cessazione della riduzione di valore e dello stato di default rispettivamente ai sensi della disciplina contabile applicabile e dell'articolo 178 del CRR. L'esposizione deteriorata classificata come attività non corrente posseduta per la vendita ai sensi dell'IFRS 5 non cessa di essere classificata come esposizione deteriorata, dato che le attività non correnti possedute per la vendita rientrano nella definizione di esposizioni deteriorate. |
157. |
Le esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza (6) cessano di essere considerate deteriorate se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
Le predette condizioni specifiche si applicano in aggiunta ai criteri applicati dagli enti segnalanti per le esposizioni che hanno subito una riduzione di valore e in stato di default rispettivamente ai sensi della disciplina contabile applicabile e dell'articolo 178 del CRR. |
158. |
Le esposizioni scadute sono segnalate separatamente nelle categorie “in bonis” e “deteriorate” per il loro intero importo. Le esposizioni in bonis scadute da meno di 90 giorni sono segnalate separatamente per il loro intero importo. |
159. |
Le esposizioni deteriorate sono segnalate disaggregate per fasce temporali di scadenza. Le esposizioni non scadute o scadute da 90 giorni o meno ma ciononostante individuate come deteriorate a causa della probabilità di non rimborso integrale sono segnalate in un'apposita colonna. Le esposizioni che presentano sia importi scaduti che la probabilità di non rimborso integrale sono classificate per fasce temporali di scadenza in funzione del numero di giorni di arretrato. Le disponibilità presso banche centrali e gli altri depositi a vista sono segnalati nella riga 070 e nelle righe 080 e 100 del modello 18. Le esposizioni deteriorate classificate come possedute per la vendita conformemente all'IFRS 5 non sono segnalate nel modello 18. |
160. |
Le esposizioni seguenti sono inserite in colonne separate:
|
161. |
I dati relativi alla “Riduzione di valore accumulata” e alle “Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito” sono segnalati conformemente al punto 46. Per “Riduzione di valore accumulata” si intende la riduzione del valore contabile dell'esposizione, direttamente o tramite l'uso di un accantonamento. La riduzione di valore accumulata segnalata su esposizioni deteriorate non comprende le perdite sostenute ma non riportate. Le perdite sostenute ma non riportate figurano nella riduzione di valore accumulata su esposizioni in bonis. Le “Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito” sono segnalate per le esposizioni designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo ai sensi della disciplina contabile applicabile. |
162. |
Le informazioni sulle garanzie reali detenute e sulle garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate sono segnalate separatamente. Gli importi segnalati per le garanzie reali ricevute e le garanzie finanziarie ricevute sono calcolati conformemente ai punti da 79 a 82. Di conseguenza la somma degli importi segnalati sia per le garanzie reali che per le garanzie finanziarie non può essere superiore al valore contabile della relativa esposizione. |
30. ESPOSIZIONI OGGETTO DI MISURE DI TOLLERANZA (19)
163. |
Ai fini del modello 19, le esposizioni oggetto di misure di tolleranza sono contratti di debito per i quali sono state applicate misure di tolleranza. Le misure di tolleranza consistono in concessioni nei confronti di un debitore che si trova o è in procinto di trovarsi in difficoltà a rispettare i propri impegni finanziari (“difficoltà finanziarie”). |
164. |
Ai fini del modello 19, per “concessione” si intende una delle seguenti azioni:
Una concessione può comportare una perdita per il prestatore. |
165. |
Si è in presenza di una concessione in caso di:
|
166. |
L'esercizio di clausole che, se utilizzate a discrezione del debitore, permettono al debitore di modificare i termini del contratto (“clausole di tolleranza incorporate”) è considerato come una concessione quando l'ente approva l'esercizio di tali clausole e conclude che il debitore si trova in difficoltà finanziarie. |
167. |
Per “rifinanziamento” si intende l'uso di contratti di debito al fine di garantire il pagamento totale o parziale di altri contratti di debito i cui termini correnti il debitore non è in grado di rispettare. |
168. |
Ai fini del modello 19, per “debitore” si intendono tutte le persone fisiche e i soggetti giuridici appartenenti al gruppo del debitore che rientrano nell'ambito di consolidamento contabile. |
169. |
Ai fini del modello 19, per “debito” si intendono i prestiti e le anticipazioni (che includono anche disponibilità presso banche centrali e altri depositi), titoli di debito e gli impegni all'erogazione di finanziamenti dati, revocabili e irrevocabili, ma non le esposizioni possedute per negoziazione. “Debito” include attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita ai sensi dell'IFRS 5. |
170. |
Ai fini del modello 19, “esposizione” ha lo stesso significato di “debito” di cui al punto 169. |
171. |
Ai fini del modello 19, per “ente” si intende l'ente che ha applicato le misure di tolleranza. |
172. |
Le esposizioni sono considerate oggetto di misure di tolleranza se è stata fatta una concessione, a prescindere dal fatto che un importo sia scaduto o dalla classificazione delle esposizioni come esposizioni che hanno subito una riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile o in stato di default in conformità dell'articolo 178 del CRR. Le esposizioni non sono considerate come oggetto di misure di tolleranza se il debitore non si trova in difficoltà finanziarie. Tuttavia nei seguenti casi si è in presenza di misure di tolleranza:
|
173. |
Una modifica che comporta rimborsi effettuati mediante presa di possesso della garanzia reale è trattata come una misura di tolleranza se tale modifica costituisce una concessione. |
174. |
Vi è una presunzione relativa del fatto che sono state prese misure di tolleranza nelle seguenti circostanze:
|
175. |
Le difficoltà finanziarie sono valutate a livello di debitore come indicato al punto 168. Solo le esposizioni alle quali sono state applicate misure di tolleranza sono indicate come esposizioni oggetto di misure di tolleranza. |
176. |
Le esposizioni oggetto di misure di tolleranza sono incluse nella categoria delle esposizioni deteriorate o nella categoria delle esposizioni in bonis conformemente ai punti da 145 a 162 e da 177 a 179. La classificazione come esposizione oggetto di misure di tolleranza cessa quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
|
177. |
Se le condizioni di cui al punto 176 non sono soddisfatte alla fine del periodo di prova, l'esposizione continua ad essere indicata come esposizione in bonis oggetto di misure di tolleranza in prova fino a quando sono soddisfatte tutte le condizioni. Le condizioni sono valutate almeno su base trimestrale. L'esposizione oggetto di misure di tolleranza classificata come attività non corrente posseduta per la vendita ai sensi dell'IFRS 5 continua a essere classificata come esposizione oggetto di misure di tolleranza, dato che le attività non correnti possedute per la vendita rientrano nella definizione di esposizioni oggetto di misure di tolleranza. |
178. |
Un'esposizione oggetto di misure di tolleranza può essere considerata in bonis dalla data di applicazione delle misure di tolleranza se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
|
179. |
Quando all'esposizione in bonis oggetto di misure di tolleranza in prova che è stata tolta dalla categoria delle esposizioni deteriorate sono applicate misure di tolleranza aggiuntive o tale esposizione è scaduta da più di 30 giorni, essa è classificata come deteriorata. |
180. |
Le “esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza” comprendono le esposizioni oggetto di misure di tolleranza che non soddisfano i criteri per essere considerate deteriorate e che sono incluse nella categorie delle esposizioni in bonis. Le esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza sono in prova conformemente al punto 176, anche in caso di applicazione del punto 178. Le esposizioni oggetto di misure di tolleranza in prova che sono state tolte dalla categoria delle esposizioni deteriorate sono segnalate separatamente nell'ambito delle esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza nella colonna “di cui: esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza in prova”. Le “esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza” comprendono le esposizioni oggetto di misure di tolleranza che soddisfano i criteri per essere considerate deteriorate e che sono incluse nella categorie delle esposizioni deteriorate. Le esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza includono:
Quando le misure di tolleranza sono estese a esposizioni deteriorate, l'importo delle esposizioni oggetto di misure di tolleranza è indicato separatamente nella colonna “di cui: misure di tolleranza su esposizioni deteriorate”. Le esposizioni oggetto di misure di tolleranza classificate come disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista sono segnalate nella riga 070 e nelle righe 080 e 100 del modello 19. Le esposizioni oggetto di misure di tolleranza classificate come possedute per la vendita conformemente all'IFRS 5 non sono segnalate nel modello 19. |
181. |
La colonna “Rifinanziamento” include il valore contabile lordo del nuovo contratto (“rifinanziamento del debito”) concesso nell'ambito di un'operazione di rifinanziamento che si configura come una misura di tolleranza, nonché il valore contabile lordo del vecchio contratto rimborsato che è ancora in essere. |
182. |
Le esposizioni oggetto di misure di tolleranza che combinano modifiche e rifinanziamento sono assegnate alla colonna “Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni” o alla colonna “Rifinanziamento” a seconda della misura che ha il maggiore impatto sui flussi di cassa. Il rifinanziamento da parte di un pool di banche è segnalato nella colonna “Rifinanziamento” per l'importo totale del rifinanziamento del debito fornito dall'ente segnalante o del debito rifinanziato tuttora in essere presso l'ente segnalante. Il riconfezionamento di diversi debiti in un nuovo debito è segnalato come una modifica, a meno che vi sia anche un'operazione di rifinanziamento che ha un impatto maggiore sui flussi di cassa. Quando la tolleranza tramite la modifica dei termini e delle condizioni di un'esposizione problematica comporta la sua eliminazione contabile e la rilevazione di una nuova esposizione, questa nuova esposizione è considerata come debito oggetto di misure di tolleranza. |
183. |
La riduzione di valore accumulata e le variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito sono segnalate conformemente al punto 46. Per “Riduzione di valore accumulata” si intende la riduzione del valore contabile dell'esposizione, direttamente o tramite l'uso di un accantonamento. L'importo della “Riduzione di valore accumulata” da segnalare nella colonna “su esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza” per le esposizioni deteriorate non comprende perdite sostenute ma non riportate. Le perdite sostenute ma non riportate figurano nella colonna “su esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza”. Le “Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito” sono segnalate per le esposizioni designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo ai sensi della disciplina contabile applicabile. |
PARTE 3
ASSOCIAZIONE TRA CLASSI DI ESPOSIZIONI E SETTORI DELLA CONTROPARTE
1. |
Le seguenti tabelle associano le classi di esposizioni usate per calcolare i requisiti patrimoniali conformemente al CRR ai settori della controparte usati nelle tabelle FINREP. Tabella 2. Metodo standardizzato
Tabella 3. Metodo basato sui rating interni
|
(1) Regolamento (CE) n. 25/2009 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2008, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2008/32) (GU L 15 del 20.1.2009, pag. 14).
(2) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
(3) Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).
(4) Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11).
(5) Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (C(2003)1422) (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
(6) Per esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza si intendono le esposizioni di cui al punto 180.
ALLEGATO VI
«ALLEGATO IX
ISTRUZIONI PER LA SEGNALAZIONE DELLE GRANDI ESPOSIZIONI E DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE
Indice
PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE | 259 |
1. |
Struttura e convenzioni | 259 |
PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI | 259 |
1. |
Ambito e livello della segnalazione delle grandi esposizioni (LE) | 259 |
2. |
Struttura del modello LE | 260 |
3. |
Definizioni e istruzioni generali ai fini della segnalazione di grandi esposizioni | 260 |
4. |
C 26.00 — Modello Limiti delle grandi esposizioni (LE) | 261 |
4.1. |
Istruzioni relative a righe specifiche | 261 |
5. |
C 27.00 — Identità della controparte (modello LE1) | 262 |
5.1. |
Istruzioni relative a colonne specifiche | 262 |
6. |
C 28.00 — Esposizioni interne ed esterne al portafoglio di negoziazione (modello LE2) | 264 |
6.1. |
Istruzioni relative a colonne specifiche | 264 |
7. |
C 29.00 — Informazioni dettagliate sulle esposizioni verso singoli clienti all'interno di gruppi di clienti connessi (modello LE3) | 269 |
7.1. |
Istruzioni relative a colonne specifiche | 269 |
8. |
C 30.00 — Categorie di scadenze delle dieci maggiori esposizioni verso enti e delle dieci maggiori esposizioni verso soggetti del settore finanziario non regolamentati (modello LE 4) | 270 |
8.1. |
Istruzioni relative a colonne specifiche | 270 |
9. |
C 31.00 — Categorie di scadenze delle dieci maggiori esposizioni verso enti e delle dieci maggiori esposizioni verso soggetti del settore finanziario non regolamentati: informazioni dettagliate sulle esposizioni verso singoli clienti all'interno di gruppi di clienti connessi (modello LE5) | 271 |
9.1. |
Istruzioni relative a colonne specifiche | 271 |
PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Struttura e convenzioni
1. |
Il quadro di segnalazione delle grandi esposizioni (large exposures, “LE”) consiste in sei modelli contenenti le seguenti informazioni:
|
2. |
Le istruzioni comprendono riferimenti giuridici e informazioni dettagliate in merito ai dati segnalati con ciascun modello. |
3. |
Per quanto riguarda le colonne, le righe e le celle dei modelli, le istruzioni e le norme di validazione sono conformi alla convenzione di intestazione riportata nei paragrafi seguenti. |
4. |
La convenzione indicata di seguito è utilizzata abitualmente nelle istruzioni e nelle norme di validazione: {modello;riga;colonna}. Un asterisco segnala che tutte le righe in questione sono state validate. |
5. |
In caso di validazioni all'interno di un modello nel quale si utilizzano soltanto punti relativi ai dati del modello stesso, le annotazioni non si riferiscono a un modello: {riga;colonna}. |
6. |
(Valore)ABS: il valore assoluto senza segno. Qualsiasi importo che aumenti le esposizioni è segnalato come una cifra positiva. Per contro, qualsiasi importo che riduca le esposizioni è segnalato come cifra negativa. Se l'intestazione di una voce è preceduta da un segno negativo (-), significa che per quella voce non vengono segnalate cifre positive. |
PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI
Le istruzioni relative alla segnalazione delle grandi esposizioni di cui al presente allegato si applicano anche alla segnalazione delle esposizioni significative di cui agli articoli 9 e 11 conformemente all'ambito di applicazione definito in tali articoli.
1. Ambito e livello della segnalazione delle grandi esposizioni (LE)
1. |
Per segnalare informazioni su grandi esposizioni verso clienti o gruppi di clienti connessi in conformità dell'articolo 394, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 (“CRR”) su base singola, gli enti utilizzano i modelli LE1, LE2 e LE3. |
2. |
Per segnalare informazioni su grandi esposizioni verso clienti o gruppi di clienti connessi in conformità dell'articolo 394, paragrafo 1, del CRR su base consolidata, gli enti imprese madri in uno Stato membro utilizzano i modelli LE1, LE2 e LE3. |
3. |
Viene segnalata ogni grande esposizione così come definita a norma dell'articolo 392 del CRR, comprese le grandi esposizioni di cui non si tiene conto ai fini del rispetto dei limiti delle grandi esposizioni di cui all'articolo 395 del CRR. |
4. |
Per segnalare informazioni concernenti le 20 maggiori esposizioni su base consolidata verso clienti o gruppi di clienti connessi in conformità dell'articolo 394, paragrafo 1, ultimo periodo, del CRR, gli enti imprese madri in uno Stato membro soggetti alla parte tre, titolo II, capo 3 del CRR utilizzano i modelli LE1, LE2 e LE3. Il valore dell'esposizione risultante dopo aver sottratto l'importo della colonna 320 (“Importi esenti”) del modello LE2 dall'importo della colonna 210 (“Totale”) del medesimo modello è l'importo che sarà usato per determinare queste 20 maggiori esposizioni. |
5. |
Per segnalare informazioni concernenti le dieci maggiori esposizioni su base consolidata verso enti e le dieci maggiori esposizioni su base consolidata verso soggetti del settore finanziario non regolamentati in conformità dell'articolo 394, paragrafo 2, lettere da a) a d), del CRR, gli enti imprese madri in uno Stato membro utilizzano i modelli LE1, LE2 e LE3. Per segnalare la struttura delle scadenze di queste esposizioni in conformità dell'articolo 394, paragrafo 2, lettera e), del CRR, gli enti imprese madri in uno Stato membro utilizzano i modelli LE4 e LE5. Il valore dell'esposizione calcolato nella colonna 210 (“Totale”) del modello LE2 è l'importo che è usato per determinare queste 20 maggiori esposizioni. |
6. |
I dati relativi alle grandi esposizioni e le maggiori esposizioni rilevanti verso gruppi di clienti connessi e clienti singoli non appartenenti a un gruppo di clienti connessi sono segnalati mediante il modello LE2 (nel quale un gruppo di clienti connessi va indicato come un'unica esposizione). |
7. |
Gli enti segnalano mediante il modello LE3 i dati relativi alle esposizioni verso clienti singoli appartenenti ai gruppi di clienti connessi segnalati nel modello LE2. Un'esposizione verso un cliente singolo segnalata nel modello LE2 non deve essere riportata anche nel modello LE3. |
2. Struttura del modello LE
8. |
Le colonne del modello LE1 contengono le informazioni relative all'identità dei singoli clienti o dei gruppi di clienti connessi verso i quali un ente ha un'esposizione. |
9. |
Le colonne dei modelli LE2 e LE3 contengono i seguenti blocchi di informazioni:
|
10. |
Le colonne dei modelli LE4 e LE5 contengono informazioni relative alle categorie di scadenza alle quali saranno imputati gli attesi importi in scadenza delle dieci maggiori esposizioni verso enti e delle dieci maggiori esposizioni verso soggetti del settore finanziario non regolamentati. |
3. Definizioni e istruzioni generali ai fini della segnalazione di grandi esposizioni
11. |
Il “gruppo di clienti connessi” è definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 39, del CRR. |
12. |
I “soggetti del settore finanziario non regolamentati” sono definiti nell'articolo 142, paragrafo 1, punto 5, del CRR. |
13. |
Gli “enti” sono definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 3, del CRR. |
14. |
Sono segnalate le esposizioni verso “associazioni di diritto civile”. Gli enti devono aggiungere inoltre gli importi dei crediti all'associazione di diritto civile all'indebitamento di ciascun partner. Le esposizioni verso associazioni di diritto civile che rappresentano quote sono suddivise o imputate ai partner in proporzione delle rispettive quote. Determinate strutture (ad esempio conti congiunti, comunità di eredi, prestiti a prestanomi) che operano de facto come le associazioni di diritto civile devono essere segnalate allo stesso modo di queste ultime. |
15. |
Gli elementi dell'attivo e gli elementi fuori bilancio sono utilizzati senza ponderazioni del rischio e senza categorie di rischio, in conformità dell'articolo 389 del CRR. Più specificamente, agli elementi fuori bilancio non si applicano fattori di conversione del credito. |
16. |
Le “esposizioni” sono definite nell'articolo 389 del CRR:
Le esposizioni verso gruppi di clienti connessi sono calcolate in conformità dell'articolo 390, paragrafo 5. |
17. |
È ammesso tener conto degli “accordi di compensazione” in relazione al valore di esposizione delle grandi esposizioni così come previsto dall'articolo 390, paragrafi da 1 a 3, del CRR. Il valore dell'esposizione di uno strumento derivato compreso nell'elenco dell'allegato II del CRR è determinato in conformità della parte tre, titolo II, capo 6, del CRR tenendo conto degli effetti dei contratti di novazione e di altri contratti di compensazione presi in considerazione ai fini dell'applicazione di tali metodi in conformità della parte tre, titolo II, capo 6, del CRR. Il valore dell'esposizione di operazioni di vendita con patto di riacquisto, di operazioni di concessione o assunzione di titoli o di merci in prestito, di operazioni con regolamento a lungo termine e di operazioni di finanziamento con margini può essere determinato o in conformità della parte tre, titolo II, capo 4 o capo 6, del CRR. Conformemente all'articolo 296 del CRR, il valore dell'esposizione dell'obbligo giuridico unico derivante dall'accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti concluso dall'ente segnalante con una controparte è segnalato come “altri impegni” nei modelli LE. |
18. |
Il “valore dell'esposizione” è calcolato ai sensi dell'articolo 390 del CRR. |
19. |
L'effetto dell'applicazione totale o parziale di esenzioni e delle tecniche ammissibili di attenuazione del rischio di credito al calcolo delle esposizioni ai fini dell'articolo 395, paragrafo 1, del CRR è descritto negli articoli da 399 a 403 del CRR. |
20. |
Gli accordi di vendita con patto di riacquisto passivo soggetti all'obbligo di segnalazione delle grandi esposizioni sono segnalati ai sensi dell'articolo 402, paragrafo 3, del CRR. A condizione che i criteri di cui all'articolo 402, paragrafo 3, del CRR siano soddisfatti, l'ente segnala le grandi esposizioni verso ciascun terzo per l'importo del credito che la controparte delle operazioni vanta su detti terzi, e non per l'importo dell'esposizione verso la controparte. |
4. C 26.00 — Modello Limiti delle grandi esposizioni (LE)
4.1. Istruzioni relative a righe specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
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010 |
Non enti Articolo 395, paragrafo 1, articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto ii), articolo 458, paragrafo 10, e articolo 459, lettera b), del CRR. Viene segnalato l'importo del limite applicabile alle controparti diverse dagli enti. Tale importo corrisponde al 25 % del capitale ammissibile, che è segnalato nella riga 226 del modello 4 dell'allegato I, ove non trovi applicazione una percentuale più restrittiva in conformità di misure nazionali ai sensi dell'articolo 458 del CRR o degli atti delegati adottati a norma dell'articolo 459, lettera b), del CRR. |
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020 |
Enti Articolo 395, paragrafo 1, articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto ii), articolo 458, paragrafo 10, e articolo 459, lettera b), del CRR. Viene segnalato l'importo del limite applicabile per le controparti che sono enti. In conformità dell'articolo 395, paragrafo 1, del CRR detto importo è così determinato:
Questi limiti possono essere più rigorosi in caso di applicazione di misure nazionali in conformità dell'articolo 395, paragrafo 6, o dell'articolo 458 del CRR o degli atti delegati adottati a norma dell'articolo 459, lettera b), del CRR. |
||||
030 |
Enti in % Articolo 395, paragrafo 1, e articolo 459, lettera a), del CRR. L'ammontare da segnalare è il limite assoluto (segnalato nella riga 020) espresso come percentuale del capitale ammissibile. |
5. C 27.00 — Identità della controparte (modello LE1)
5.1. Istruzioni relative a colonne specifiche
Colonna |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
010-070 |
Identità della controparte Gli enti segnalano l'identità di qualsiasi controparte di cui vengono fornite informazioni nei modelli da C 28.00 a C 31.00. L'indicativo del gruppo di clienti connessi non è segnalato, a meno che il sistema nazionale di segnalazione fornisca un codice unico per il gruppo di clienti connessi. Ai sensi dell'articolo 394, paragrafo 1, lettera a), del CRR, gli enti segnalano l'identità della controparte verso la quale hanno una grande esposizione, così come definita dall'articolo 392 del CRR. Ai sensi dell'articolo 394, paragrafo 2, lettera a), del CRR, gli enti segnalano l'identità della controparte verso la quale hanno le maggiori esposizioni (nei casi in cui la controparte sia un ente o un soggetto del settore finanziario non regolamentato). |
010 |
Codice Il codice è un identificatore di riga e deve essere unico per ciascuna riga nella tabella. Il codice è usato per individuare la singola controparte. Tuttavia, la finalità della presente colonna è collegare i dati relativi alla controparte figuranti nel modello C 27.00 con le esposizioni segnalate nei modelli C 28.00-C31.00. Il codice del gruppo di clienti connessi non è segnalato, a meno che il sistema nazionale di segnalazione fornisca un codice unico per il gruppo di clienti connessi. Per motivi di coerenza, si dovranno utilizzare sempre questi codici. La composizione del codice dipende dal sistema nazionale di segnalazione, qualora non esista una codifica uniforme a livello di Unione. |
020 |
Nome Se viene segnalato un gruppo di clienti connessi, il nome da segnalare è il nome del gruppo; in tutti gli altri casi, il nome è quello della singola controparte. Per un gruppo di clienti connessi, il nome da segnalare è quello dell'impresa madre; se il gruppo di clienti connessi non ha un'impresa madre, si deve indicare la denominazione commerciale del gruppo. |
030 |
Codice LEI È il codice identificativo del soggetto giuridico della controparte. |
040 |
Residenza della controparte Si utilizza il codice ISO 3166-1-alpha-2 del paese in cui ha sede legale la controparte (inclusi gli pseudo-codici ISO per le organizzazioni internazionali, disponibili nell'ultima edizione del vademecum di Eurostat sulla bilancia dei pagamenti). Per i gruppi di clienti connessi non viene segnalata alcuna residenza. |
050 |
Settore della controparte A ogni controparte viene attribuito un settore sulla base della classificazione dei settori economici FINREP: i) banche centrali; ii) amministrazioni pubbliche; iii) enti creditizi; iv) altre società finanziarie; v) società non finanziarie; vi) nuclei familiari. Per i gruppi di clienti connessi non viene segnalato alcun settore. |
060 |
Codice NACE Per il settore economico si utilizzano i codici NACE (Nomenclature statistique des activités économiques dans l'Union européenne = Classificazione statistica delle attività economiche dell'Unione europea). Questa colonna va presa in considerazione soltanto per le controparti “Altre società finanziarie” e “Società non finanziarie”. I codici NACE si usano per le “Società non finanziarie” con un dettaglio a un livello (ad esempio “F — Costruzioni”) e per le “Altre società finanziarie” con un dettaglio a due livelli, che fornisce informazioni separate sulle attività assicurative (ad esempio “K65 — Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie”). I settori economici delle “Altre società finanziarie” e delle “Società non finanziarie” sono classificati sulla base della disaggregazione FINREP della controparte. Per i gruppi di clienti connessi non viene segnalato alcun codice NACE. |
070 |
Tipo di controparte Articolo 394, paragrafo 2, del CRR. Per specificare il tipo di controparte delle dieci maggiori esposizioni verso enti e delle dieci maggiori esposizioni verso soggetti del settore finanziario non regolamentati si indica “I” per gli enti e “U” per i soggetti del settore finanziario non regolamentati. |
6. C 28.00 — Esposizioni interne ed esterne al portafoglio di negoziazione (modello LE2)
6.1. Istruzioni relative a colonne specifiche
Colonna |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
010 |
Codice Per un gruppo di clienti connessi, se esiste un codice unico a livello nazionale, detto codice è segnalato come codice del gruppo di clienti connessi. In mancanza di un codice unico a livello nazionale, il codice da segnalare è quello dell'impresa madre di cui al modello C 27.00. Se il gruppo di clienti connessi non ha un'impresa madre, il codice da segnalare è quello del singolo soggetto considerato dall'ente come il soggetto più importante all'interno del gruppo di clienti connessi. In tutti gli altri casi, il codice è quello della singola controparte. Per motivi di coerenza, si dovranno utilizzare sempre questi codici. La composizione del codice dipende dal sistema nazionale di segnalazione, qualora non esista una codifica uniforme a livello di UE. |
020 |
Gruppo o singolo L'ente indica “1” per segnalare le esposizioni verso singoli clienti e “2” per segnalare le esposizioni verso gruppi di clienti connessi. |
030 |
Operazioni con esposizione ad attività sottostanti Articolo 390, paragrafo 7, del CRR. In conformità di ulteriori specifiche tecniche emesse dalle competenti autorità nazionali, se l'ente vanta nei confronti della controparte segnalata esposizioni dovute a un'operazione che comporta un'esposizione ad attività sottostanti, viene segnalata la risposta positiva (“Sì”); in caso contrario, la risposta da segnalare è “No”. |
040-180 |
Esposizioni originarie Articoli 24, 389, 390 e 392 del CRR. In questo blocco di colonne l'ente segnala le esposizioni originarie delle esposizioni dirette, indirette e aggiuntive dovute a operazioni che comportano un'esposizione ad attività sottostanti. In conformità dell'articolo 389 del CRR, gli elementi dell'attivo e gli elementi fuori bilancio sono utilizzati senza ponderazioni del rischio e senza categorie di rischi. Più specificamente, agli elementi fuori bilancio non si applicano fattori di conversione del credito. Queste colonne indicano l'esposizione originaria, cioè il valore dell'esposizione senza tener conto delle rettifiche di valore e degli accantonamenti, che saranno dedotti nella colonna 210. La definizione e il calcolo del valore dell'esposizione sono disciplinati dagli articoli 389 e 390 del CRR. La valutazione degli elementi dell'attivo e degli elementi fuori bilancio è eseguita conformemente al quadro contabile applicabile all'ente, ai sensi dell'articolo 24 del CRR. Le esposizioni dedotte dai fondi propri, che non sono esposizioni a norma dell'articolo 390, paragrafo 6, lettera e), vanno inserite in queste colonne. Queste esposizioni sono dedotte nella colonna 200. Le esposizioni di cui all'articolo 390, paragrafo 6, lettere da a) a d), del CRR non vanno inserite in queste colonne. Le esposizioni originarie comprendono tutti gli elementi dell'attivo e tutti gli elementi fuori bilancio ai sensi dell'articolo 400 del CRR. Le esenzioni sono dedotte ai fini dell'articolo 395, paragrafo 1, del CRR nella colonna 320. Sono qui incluse sia le esposizioni interne che quelle esterne al portafoglio di negoziazione. Ai fini della disaggregazione delle esposizioni in strumenti finanziari, in caso di esposizioni differenti derivanti da accordi di compensazione che costituiscono un'unica esposizione, quest'ultima è allocata allo strumento finanziario corrispondente all'attività principale inclusa nell'accordo di compensazione (cfr. anche la sezione introduttiva). |
040 |
Esposizione originaria totale L'ente segnala la somma delle esposizioni dirette e di quelle indirette, nonché le esposizioni aggiuntive dovute all'esposizione a operazioni che comportano un'esposizione ad attività sottostanti. |
050 |
Di cui: in stato di default Articolo 178 del CRR. L'ente segnala la parte dell'esposizione originaria totale che corrisponde alle esposizioni in stato di default. |
060-110 |
Esposizioni dirette Le esposizioni dirette corrispondono alle esposizioni su base “debitore immediato”. |
060 |
Strumenti di debito Regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32), allegato II, parte 2, tabella, categorie 2 e 3. Gli strumenti di debito comprendono titoli di debito e prestiti e anticipi. In questa colonna vanno inseriti gli strumenti denominati “Crediti con durata originaria fino a un anno incluso/oltre un anno e fino a cinque anni inclusi/oltre cinque anni” o “Titoli diversi da azioni” ai sensi del BCE/2008/32. In questa colonna vanno inserite le operazioni di vendita con patto di riacquisto, le operazioni di concessione o assunzione di titoli o di merci in prestito (operazioni di finanziamento garantito da titoli) e le operazioni di finanziamento con margini. |
070 |
Strumenti di capitale BCE/2008/32, allegato II, parte 2, tabella, categorie 4 e 5. In questa colonna vanno inseriti gli strumenti denominati “Azioni e altre partecipazioni” o “Quote/partecipazioni in FMM” ai sensi del BCE/2008/32. |
080 |
Derivati Articolo 272, paragrafo 2, e allegato II del CRR. Gli strumenti da segnalare in questa colonna comprendono i derivati elencati nell'allegato II del CRR e le operazioni con regolamento a lungo termine, così come definite nell'articolo 272, paragrafo 2, del CRR. In questa colonna vanno inseriti anche i derivati su crediti soggetti al rischio di controparte. |
090-110 |
Elementi fuori bilancio Allegato I del CRR. Il valore da segnalare in queste colonne è il valore nominale prima di qualsiasi riduzione dovuta a rettifiche di valore su crediti specifiche e senza l'applicazione di fattori di conversione. |
090 |
Impegni all'erogazione di prestiti Allegato I, punto 1, lettere c) e h), punto 2, lettera b), ii), punto 3, lettera b), i) e punto 4, lettera a), del CRR. Gli impegni all'erogazione di prestiti sono impegni irrevocabili a fornire crediti a termini e condizioni prestabiliti, ad eccezione di quelli che sono derivati perché possono essere regolati con disponibilità liquide o mediante consegna o emissione di un altro strumento finanziario. |
100 |
Garanzie finanziarie Allegato I, punto 1, lettere a), b) e f), del CRR. Le garanzie finanziarie sono contratti che impongono all'emittente di effettuare pagamenti stabiliti per rimborsare al possessore una perdita subita a causa del mancato pagamento da parte di un determinato debitore alla data pattuita in base ai termini originari o modificati di uno strumento di debito. I derivati su crediti non compresi nella colonna “Derivati” vanno inseriti in questa colonna. |
110 |
Altri impegni Per altri impegni s'intendono gli elementi indicati nell'allegato I del CRR che non sono compresi nelle categorie precedenti. Il valore dell'esposizione dell'obbligo giuridico unico derivante dall'accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti concluso dall'ente con una controparte è segnalato in questa colonna. |
120-180 |
Esposizioni indirette Articolo 403 del CRR. Ai sensi dell'articolo 403 del CRR, un ente creditizio può applicare il principio di sostituzione quando un'esposizione verso un cliente è garantita da un terzo o da una garanzia reale emessa da un terzo. L'ente segnala in questo blocco di colonne gli importi delle esposizioni dirette che sono reimputate al garante o all'emittente della garanzia reale a condizione che a quest'ultimo venga assegnata una ponderazione del rischio equivalente o inferiore rispetto a quella che verrebbe applicata al terzo ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, del CRR. L'esposizione originaria protetta di riferimento (esposizione diretta) è dedotta dall'esposizione verso il debitore originario nelle colonne delle “Tecniche ammissibili di attenuazione del rischio di credito”. L'esposizione indiretta aumenta l'esposizione verso il garante o l'emittente della garanzia reale a seguito dell'effetto di sostituzione. Ciò vale anche per le garanzie prestate nell'ambito di un gruppo di clienti connessi. L'ente segnala l'importo originario delle esposizioni indirette nella colonna corrispondente al tipo di esposizione diretta garantita o assicurata da una garanzia reale, come, nel caso in cui l'esposizione diretta garantita sia uno strumento di debito, l'ammontare dell'“Esposizione indiretta” attribuita al garante è segnalato nella colonna “Strumenti di debito”. In questo blocco di colonne vanno segnalate anche le esposizioni derivanti da credit-linked note, conformemente all'articolo 399 del CRR. |
120 |
Strumenti di debito Cfr. colonna 060. |
130 |
Strumenti di capitale Cfr. colonna 070. |
140 |
Derivati Cfr. colonna 080. |
150-170 |
Elementi fuori bilancio Il valore di queste colonne è il valore nominale prima di qualsiasi riduzione dovuta a rettifiche di valore su crediti specifiche e senza l'applicazione di fattori di conversione. |
150 |
Impegni all'erogazione di prestiti Cfr. colonna 090. |
160 |
Garanzie finanziarie Cfr. colonna 100. |
170 |
Altri impegni Cfr. colonna 110. |
180 |
Esposizioni aggiuntive derivanti da operazioni che comportano un'esposizione ad attività sottostanti Articolo 390, paragrafo 7, del CRR. Esposizioni aggiuntive derivanti da operazioni che comportano un'esposizione ad attività sottostanti. |
190 |
(-) Rettifiche del valore e accantonamenti Articoli 24, 34, 110 e 111 del CRR. Le rettifiche di valore e gli accantonamenti compresi nel corrispondente quadro contabile (direttiva 86/635/CEE o regolamento (CE) n. 1606/2002) che influenzano la valutazione delle esposizioni in conformità degli articoli 24 e 110 del CRR. In questa colonna vanno segnalati le rettifiche di valore e gli accantonamenti a fronte dell'esposizione lorda indicata nella colonna 040. |
200 |
(-) Esposizioni dedotte dai fondi propri Articolo 390, paragrafo 6, lettera e), del CRR. Vanno segnalate qui le esposizioni dedotte dai fondi propri che sono incluse nelle diverse colonne dell'esposizione originaria totale. |
210-230 |
Valore dell'esposizione senza applicazione di esenzioni e tecniche di attenuazione del rischio di credito Articolo 394, paragrafo 1, lettera b), del CRR. Gli enti segnalano il valore dell'esposizione senza tener conto degli effetti delle tecniche di attenuazione del rischio di credito, se del caso. |
210 |
Totale Il valore dell'esposizione da segnalare in questa colonna è l'importo usato per determinare se un'esposizione è una grande esposizione nell'accezione dell'articolo 392 del CRR. Detto valore comprende l'esposizione originaria previa detrazione delle rettifiche del valore e degli accantonamenti e l'ammontare delle esposizioni dedotte dai fondi propri. |
220 |
Di cui: esterne al portafoglio di negoziazione L'importo delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione rispetto all'esposizione totale prima dell'applicazione di esenzioni e di tecniche di attenuazione del rischio di credito. |
230 |
% di capitale ammissibile Articolo 4, paragrafo 1, punto 71, lettera b), e articolo 395 del CRR. L'importo da segnalare qui è la percentuale del valore dell'esposizione prima dell'applicazione di esenzioni e di tecniche di attenuazione del rischio di credito correlate al capitale ammissibile dell'ente, così come definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 71, lettera b), del CRR. |
240-310 |
(-) Tecniche ammissibili di attenuazione del rischio di credito (CRM) Articoli 399 e da 401 a 403 del CRR. Le tecniche di CRM così come definite nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 57, del CRR. Ai fini della presente segnalazione, le tecniche di CRM riconosciute nella parte tre, titolo II, capi 3 e 4, del CRR sono applicate in conformità degli articoli da 401 a 403 del CRR. Le tecniche di CRM possono avere tre effetti diversi nel regime delle grandi esposizioni: effetto di sostituzione, protezione del credito di tipo reale diversa dall'effetto di sostituzione e trattamento di immobili. |
240-290 |
(-) Effetto di sostituzione delle tecniche ammissibili di attenuazione del rischio di credito Articolo 403 del CRR. L'ammontare delle protezioni del credito di tipo reale e di tipo personale da segnalare in queste colonne deve corrispondere alle esposizioni garantite da un terzo o assicurate da garanzie reali emesse da un terzo, qualora l'ente decida di considerare l'esposizione come contratta nei confronti del garante o dell'emittente della garanzia reale. |
240 |
(-) Strumenti di debito Cfr. colonna 060. |
250 |
(-) Strumenti di capitale Cfr. colonna 070. |
260 |
(-) Derivati Cfr. colonna 080. |
270-290 |
(-) Elementi fuori bilancio Il valore di queste colonne è segnalato senza l'applicazione di fattori di conversione. |
270 |
(-) Impegni all'erogazione di prestiti Cfr. colonna 090. |
280 |
(-) Garanzie finanziarie Cfr. colonna 100. |
290 |
(-) Altri impegni Cfr. colonna 110. |
300 |
(-) Protezione del credito di tipo reale diversa dall'effetto di sostituzione Articolo 401 del CRR. L'ente segnala gli importi della protezione del credito di tipo reale, così come definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 58, del CRR, che sono dedotti dal valore dell'esposizione per effetto dell'applicazione dell'articolo 401 del CRR. |
310 |
(-) Immobili Articolo 402 del CRR. L'ente segnala gli importi dedotti dal valore dell'esposizione per effetto dell'applicazione dell'articolo 402 del CRR. |
320 |
(-) Esenzioni Articolo 400 del CRR. L'ente segnala gli importi esentati dall'applicazione del regime delle grandi esposizioni. |
330-350 |
Valore dell'esposizioni dopo l'applicazione delle esenzioni e delle tecniche di attenuazione del rischio di credito Articolo 394, paragrafo 1, lettera d), del CRR. L'ente segnala il valore dell'esposizione dopo aver tenuto conto dell'effetto delle esenzioni e delle tecniche di attenuazione del rischio di credito calcolate ai fini dell'articolo 395, paragrafo 1 del CRR. |
330 |
Totale Questa colonna comprende l'importo da tenere in considerazione per ottemperare ai limiti delle grandi esposizioni stabiliti nell'articolo 395 del CRR. |
340 |
Di cui: esterne al portafoglio di negoziazione L'ente segnala l'esposizione complessiva esterna al portafoglio di negoziazione dopo aver applicato le esenzioni e tenuto conto dell'effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito. |
350 |
% di capitale ammissibile L'ente segnala la percentuale del valore dell'esposizione dopo aver applicato le esenzioni e le tecniche di attenuazione del rischio di credito correlate al capitale ammissibile dell'ente, come definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 71, lettera b), del CRR. |
7. C 29.00 — Informazioni dettagliate sulle esposizioni verso singoli clienti all'interno di gruppi di clienti connessi (modello LE3)
7.1. Istruzioni relative a colonne specifiche
Colonna |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
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010-360 |
L'ente segnala nel modello LE3 i dati dei singoli clienti facenti parte dei gruppi di clienti connessi compresi nelle righe del modello LE2. |
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010 |
Codice Le colonne 010 e 020 sono un identificatore di riga composito ed insieme devono essere uniche per ciascuna riga della tabella. È segnalato il codice della controparte individuale appartenente ai gruppi di clienti connessi. |
||||
020 |
Codice del gruppo Le colonne 010 e 020 sono un identificatore di riga composito ed insieme devono essere uniche per ciascuna riga della tabella. Se a livello nazionale esiste un codice unico per un gruppo di clienti connessi, detto codice è segnalato. In mancanza di un codice unico a livello nazionale, il codice da segnalare è quello utilizzato per la segnalazione delle esposizioni in “gruppo di clienti connessi” di cui al modello C 28.00 (LE2). Se un cliente fa parte di diversi gruppi di clienti connessi, viene segnalato come membro di tutti i gruppi di clienti connessi cui appartiene. |
||||
030 |
Operazioni che comportano un'esposizione ad attività sottostanti Cfr. colonna 030 del modello LE2. |
||||
040 |
Tipo di connessione Il tipo di connessione tra il singolo soggetto e il gruppo di clienti connessi viene specificato per mezzo di:
|
||||
050-360 |
Se gli strumenti finanziari segnalati nel modello LE2 sono erogati all'intero gruppo di clienti connessi, vanno imputati alle singole controparti nel modello LE3 conformemente ai criteri aziendali dell'ente. Per il resto, si rimanda alle istruzioni del modello LE2. |
8. C 30.00 — Categorie di scadenze delle dieci maggiori esposizioni verso enti e delle dieci maggiori esposizioni verso soggetti del settore finanziario non regolamentati (modello LE4)
8.1. Istruzioni relative a colonne specifiche
Colonna |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
010 |
Codice Il codice è un identificatore di riga e deve essere unico per ciascuna riga della tabella. Cfr. colonna 010 del modello LE1. |
020-250 |
Categorie di scadenze dell'esposizione Articolo 394, paragrafo 2, lettera e), del CRR. L'ente segnala questa informazione per le dieci maggiori esposizioni verso enti e per le dieci maggiori esposizioni verso soggetti del settore finanziario non regolamentati. Le categorie di scadenze sono le seguenti: scadenze mensili fino a un anno, scadenze trimestrali da un anno fino a tre anni e scadenze più lunghe a partire da tre anni. Ogni valore dell'esposizione prima dell'applicazione delle esenzioni e del CRM (colonna 210 del modello LE2) è segnalato con l'intero importo in essere nella rispettiva categoria di scadenze della sua scadenza residua attesa. Nel caso in cui l'esposizione verso il cliente sia costituita da diversi rapporti separati, ognuna di queste parti dell'esposizione è segnalata con l'intero importo in essere nella rispettiva categoria di scadenze della sua scadenza residua attesa. Gli strumenti privi di una scadenza fissata, come gli strumenti di capitale, vanno inseriti nella colonna “Scadenza indeterminata”. Deve essere segnalata la scadenza attesa sia delle esposizioni dirette che di quelle indirette. Nel caso delle esposizioni dirette, quando si imputano gli importi attesi di strumenti di capitale, strumenti di debito e derivati alle diverse categorie di scadenze previste in questo modello, si fa riferimento alle istruzioni del modello delle fasce di scadenza delle ulteriori metriche per la liquidità (cfr. documento di consultazione CP18, pubblicato il 23.5.2013). Nel caso di elementi fuori bilancio, per l'imputazione degli importi attesi alle diverse categorie di scadenza si fa riferimento alla scadenza del rischio sottostante. Più specificamente, nel caso dei depositi forward, ciò significa la struttura di scadenza del deposito; nel caso delle garanzie finanziarie, ciò significa la struttura di scadenza dell'attività finanziaria sottostante; nel caso delle aperture di credito non utilizzate di impegni ad erogare prestiti, ciò significa la struttura di scadenza del prestito e, nel caso di altri impegni, la struttura di scadenza dell'impegno. Nel caso delle esposizioni indirette, l'imputazione alle categorie di scadenze si basa sulla scadenza delle operazioni garantite che comportano l'esposizione diretta. |
9. C 31.00 — Categorie di scadenze delle dieci maggiori esposizioni verso enti e delle dieci maggiori esposizioni verso soggetti del settore finanziario non regolamentati: informazioni dettagliate sulle esposizioni verso singoli clienti all'interno di gruppi di clienti connessi (modello LE5)
9.1. Istruzioni relative a colonne specifiche
Colonna |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
010-260 |
L'ente segnala nel modello LE5 i dati delle singole controparti appartenenti ai gruppi di clienti connessi compresi nelle righe del modello LE4. |
010 |
Codice Le colonne 010 e 020 sono un identificatore di riga composito ed insieme devono essere uniche per ciascuna riga della tabella. Cfr. colonna 010 del modello LE3. |
020 |
Codice del gruppo Le colonne 010 e 020 sono un identificatore di riga composito ed insieme devono essere uniche per ciascuna riga della tabella. Cfr. colonna 020 del modello LE3. |
030-260 |
Categorie di scadenze delle esposizioni Cfr. colonne 020-250 del modello LE4.» |
ALLEGATO VII
«ALLEGATO XVII
SEGNALAZIONI RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ VINCOLATE
Indice
ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALI | 273 |
1. |
STRUTTURA E CONVENZIONI | 273 |
1.1. |
STRUTTURA | 273 |
1.2. |
PRINCIPIO CONTABILE | 274 |
1.3. |
CONVENZIONE DI NUMERAZIONE | 274 |
1.4. |
CONVENZIONE DEI SEGNI | 274 |
1.5. |
LIVELLO DI APPLICAZIONE | 274 |
1.6. |
PROPORZIONALITÀ | 274 |
1.7. |
DEFINIZIONE DI GRAVAME | 275 |
ISTRUZIONI SPECIFICHE AL MODELLO | 275 |
2. |
PARTE A: QUADRO SINOTTICO DEI GRAVAMI | 275 |
2.1. |
MODELLO AE-ASS. ATTIVITÀ DELL'ENTE SEGNALANTE | 276 |
2.1.1. |
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE | 276 |
2.1.2. |
ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE | 278 |
2.1.3. |
ISTRUZIONI SU COLONNE SPECIFICHE | 279 |
2.2. |
MODELLO AE-COL. GARANZIE RICEVUTE DALL'ENTE SEGNALANTE | 281 |
2.2.1. |
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE | 281 |
2.2.2. |
ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE | 281 |
2.2.3. |
ISTRUZIONI SU COLONNE SPECIFICHE | 283 |
2.3. |
MODELLO AE-NPL. OBBLIGAZIONI GARANTITE E TITOLI GARANTITI DA ATTIVITÀ DI PROPRIA EMISSIONE NON ANCORA COSTITUITI IN GARANZIA | 284 |
2.3.1. |
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE | 284 |
2.3.2. |
ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE | 284 |
2.3.3. |
ISTRUZIONI SU COLONNE SPECIFICHE | 285 |
2.4. |
MODELLO AE-SOU. FONTI DI GRAVAME | 285 |
2.4.1. |
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE | 285 |
2.4.2. |
ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE | 285 |
2.4.3. |
ISTRUZIONI SU COLONNE SPECIFICHE | 287 |
3. |
PARTE B: DATI SULLA SCADENZA | 288 |
3.1. |
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE | 288 |
3.2. |
MODELLO AE-MAT. DATI SULLA SCADENZA | 288 |
3.2.1. |
ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE | 288 |
3.2.2. |
ISTRUZIONI SU COLONNE SPECIFICHE | 289 |
4. |
PARTE C: QUOTA POTENZIALE DI ATTIVITÀ VINCOLATE | 290 |
4.1. |
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE | 290 |
4.1.1. |
SCENARIO A — DECREMENTO DEL 30 % DELLE ATTIVITÀ VINCOLATE | 290 |
4.1.2. |
SCENARIO B — DEPREZZAMENTO DEL 10 % DI VALUTE RILEVANTI | 290 |
4.2. |
MODELLO AE-CONT. QUOTA POTENZIALE DI ATTIVITÀ VINCOLATE | 291 |
4.2.1. |
ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE | 291 |
4.2.2. |
ISTRUZIONI SU COLONNE SPECIFICHE | 291 |
5. |
PARTE D: OBBLIGAZIONI GARANTITE | 291 |
5.1. |
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE | 291 |
5.2. |
MODELLO: AE-CB. EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI GARANTITE | 292 |
5.2.1. |
ISTRUZIONI SULL'ASSE Z | 292 |
5.2.2. |
ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE | 292 |
5.2.3. |
ISTRUZIONI SU COLONNE SPECIFICHE | 292 |
6. |
PARTE E: DATI AVANZATI | 295 |
6.1. |
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE | 295 |
6.2. |
MODELLO: AE-ADV1. MODELLO AVANZATO PER LE ATTIVITÀ DELL'ENTE SEGNALANTE | 295 |
6.2.1. |
ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE | 295 |
6.2.2. |
ISTRUZIONI SU COLONNE SPECIFICHE | 297 |
6.3. |
MODELLO: AE-ADV2. MODELLO AVANZATO PER LE GARANZIE RICEVUTE DALL'ENTE SEGNALANTE | 298 |
6.3.1. |
ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE | 298 |
6.3.2. |
ISTRUZIONI SU COLONNE SPECIFICHE | 299 |
ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. STRUTTURA E CONVENZIONI
1.1. Struttura
1. |
Il quadro consta di cinque blocchi di modelli, per un totale di nove modelli articolati come segue.
|
2. |
Per ciascun modello sono forniti i riferimenti giuridici e informazioni più particolareggiate sugli aspetti più generali della segnalazione. |
1.2. Principio contabile
3. |
L'ente segnala i valori contabili ricavati dalla disciplina contabile applicata per la segnalazione delle informazioni finanziarie a norma degli articoli da 9 a 11. L'ente che non è tenuto a segnalare informazioni finanziarie applica la propria disciplina contabile. |
4. |
Ai fini del presente allegato le sigle “IAS” e “IFRS” si riferiscono ai principi contabili internazionali definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002. Per gli enti che trasmettono le segnalazioni in base agli IFRS sono inseriti rimandi ai pertinenti principi IFRS. |
1.3. Convenzione di numerazione
5. |
Nelle presenti istruzioni si applica il seguente schema di annotazione generale per indicare colonne, righe e celle dei modelli: {modello; riga; colonna}. Un asterisco segnala che la convalida vale per l'intera riga o colonna. Esempio: {AE-ASS; *; 2} indica il punto di dati di qualsiasi riga per la colonna 2 del modello AE-ASS. |
6. |
In caso di convalide all'interno di un modello, i punti di dati del modello stesso sono indicati con l'annotazione seguente: {riga; colonna}. |
1.4. Convenzione dei segni
7. |
I modelli dell'allegato XVI si attengono alla convenzione dei segni illustrata nell'allegato V, parte 1, punti 9 e 10. |
1.5. Livello di applicazione
8. |
Il livello di applicazione della segnalazione delle attività vincolate ricalca quello degli obblighi di segnalazione per i fondi propri di cui all'articolo 99, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR). Pertanto, gli enti che, a norma dell'articolo 7 del CRR, non sono assoggettati ai requisiti prudenziali non sono tenuti a segnalare informazioni sulle attività vincolate. |
1.6. Proporzionalità
9. |
Ai fini dell'articolo 16 bis, paragrafo 2, lettera b), il livello di gravame sulle attività è così calcolato:
|
10. |
Ai fini dell'articolo16 bis, paragrafo 2, lettera a), il totale delle attività è così calcolato:
|
1.7. Definizione di gravame
11. |
Ai fini del presente allegato e dell'allegato XVI, è considerata vincolata l'attività che è stata costituita in garanzia o altrimenti riservata per fornire forme di copertura, garanzia o supporto al credito (credit enhancement) a un'operazione da cui non può essere ritirata liberamente. Si rilevi che vanno considerate vincolate le attività costituite in garanzia soggette a limitazioni di ritiro, ad esempio le attività il cui ritiro è subordinato ad autorizzazione preventiva oppure a sostituzione con altre attività. Poiché il quadro giuridico applicabile varia tra i diversi paesi, la definizione non si basa su una definizione giuridica esplicita, come è invece il caso per il trasferimento del titolo di proprietà, bensì su principi economici, ma è comunque intimamente connessa ai termini contrattuali. A parere dell'Autorità bancaria europea, la definizione comprende le seguenti tipologie di contratto (elenco non esaustivo):
|
ISTRUZIONI SPECIFICHE AL MODELLO
2. PARTE A: QUADRO SINOTTICO DEI GRAVAMI
12. |
I modelli sinottici dei gravami evidenziano la differenza fra le attività usate a sostegno del fabbisogno di finanziamento (funding) o di garanzie reali alla data di bilancio (“gravame del momento”) e le attività disponibili per un fabbisogno potenziale di finanziamento. |
13. |
Il modello sinottico mostra, in forma di tabella suddivisa per prodotto, l'importo delle attività vincolate e delle attività non vincolate dell'ente segnalante. La stessa scomposizione è applicata anche alle garanzie ricevute e ai titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni. |
2.1. Modello AE-ASS. Attività dell'ente segnalante
2.1.1. Osservazioni di carattere generale
14. |
Nel riquadro che segue sono illustrate le istruzioni relative alle principali tipologie di operazioni pertinenti ai fini della compilazione dei modelli AE. Tutte le operazioni che innalzano il livello di gravame sull'ente presentano due aspetti che devono essere segnalati distintamente in tutti i modelli AE: ciascuna operazione è segnalata sia come fonte di gravame sia come attività vincolata o garanzia reale. Seguono esempi che illustrano il modo in cui segnalare varie tipologie di operazioni in questa parte; le stesse regole valgono anche per gli altri modelli AE. a) Deposito assistito da garanzia reale Il deposito assistito da garanzia reale è così segnalato:
b) Contratti di vendita con patto di riacquisto/contratti di vendita con patto di riacquisto passivo speculari Il contratto di vendita con patto di riacquisto è così segnalato:
c) Finanziamento (funding) da banche centrali Poiché il finanziamento da banche centrali assistito da garanzia reale è soltanto un caso specifico di deposito assistito da garanzia reale o di contratto di vendita con patto di riacquisto in cui la controparte è una banca centrale, valgono le regole dei precedenti punti i) e ii). Nel caso di operazioni nelle quali non sia possibile individuare la garanzia reale specifica per ciascuna operazione, essendo la garanzia reale aggregata, la garanzia reale deve essere scomposta proporzionalmente, in base alla composizione dell'aggregato di garanzie. Le attività già posizionate presso banche centrali non costituiscono attività vincolate, salvo i casi in cui la banca centrale consente il ritiro delle attività collocate solo previa autorizzazione. Per le garanzie finanziarie inutilizzate, la parte inutilizzata (ossia la parte che supera il minimo imposto dalla banca centrale) è imputata proporzionalmente alle diverse attività collocate presso la banca centrale. d) Concessione di titoli in prestito Per la concessione di titoli in prestito con copertura di garanzia in contante valgono le regole applicabili ai contratti di vendita con patto di riacquisto/contratti di vendita con patto di riacquisto passivo speculari. La concessione di titoli in prestito senza copertura di garanzia in contante è così segnalata:
e) Derivati (passività) I derivati assistiti da garanzia reale con valore equo negativo sono così segnalati:
f) Obbligazioni garantite Ai fini della segnalazione delle attività vincolate, costituiscono obbligazioni garantite gli strumenti di cui all'articolo 52, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2009/65/CE, abbiano essi la forma giuridica del titolo o no. Non vigono regole specifiche riguardo alle obbligazioni garantite nei casi in cui l'ente segnalante non mantiene parte dei titoli di propria emissione. In caso di mantenimento di parte dell'emissione, e per evitare un doppio conteggio, si propone l'applicazione del procedimento seguente:
La tabella che segue illustra il modo in cui va segnalata l'emissione di obbligazioni garantite per 100 EUR, di cui il 15 % è mantenuto e non è costituito in garanzia e il 10 % è mantenuto e è costituito in garanzia reale in un'operazione di vendita con patto di riacquisto con una banca centrale del valore di 11 EUR, operazione nella quale l'aggregato di copertura comprende prestiti non garantiti e il valore contabile dei prestiti è 150 EUR.
g) Cartolarizzazioni Costituiscono cartolarizzazioni i titoli di debito detenuti dall'ente creati da un'operazione di cartolarizzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61), del CRR. Per le cartolarizzazioni che restano in bilancio (ossia che non sono state eliminate contabilmente) valgono le regole applicabili alle obbligazioni garantite. Le cartolarizzazioni eliminate contabilmente non costituiscono gravame laddove l'ente detenga titoli. Questi sono riportati nel portafoglio di negoziazione o nel portafoglio bancario dell'ente segnalante come qualsiasi altro titolo emesso da terzi. |
2.1.2. Istruzioni su righe specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
010 |
Attività dell'ente segnalante IAS 1.9, lettera a), guida applicativa (IG) 6. Totale delle attività dell'ente segnalante rilevate in bilancio. |
020 |
Finanziamenti a vista IAS 1.54, lettera (i). Comprende i saldi prelevabili a vista presso banche centrali e altri enti. Il contante disponibile, ossia le banconote e le monete nazionali ed estere in circolazione comunemente utilizzate per effettuare pagamenti, è incluso nella riga “Altre attività”. |
030 |
Strumenti di capitale Strumenti di capitale definiti nello IAS 32.1 detenuti dall'ente segnalante. |
040 |
Titoli di debito Allegato V, parte 1, punto 26. Strumenti di debito detenuti dall'ente segnalante emessi come titoli che non sono prestiti ai sensi del regolamento della BCE sulle voci di bilancio (regolamento BSI). |
050 |
di cui: obbligazioni garantite Titoli di debito detenuti dall'ente segnalante sotto forma di obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2009/65/CE. |
060 |
di cui: cartolarizzazioni Titoli di debito detenuti dall'ente segnalante sotto forma di cartolarizzazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61), del CRR. |
070 |
di cui: emessi da amministrazioni pubbliche Titoli di debito emessi da amministrazioni pubbliche detenuti dall'ente segnalante. |
080 |
di cui: emessi da società finanziarie Titoli di debito detenuti dall'ente segnalante, emessi dalle società finanziarie di cui all'allegato V, parte 1, punto 35, lettere c) e d). |
090 |
di cui: emessi da società non finanziarie Titoli di debito detenuti dall'ente segnalante, emessi dalle società non finanziarie di cui all'allegato V, parte 1, punto 35, lettera e). |
100 |
Crediti e anticipi esclusi i finanziamenti a vista Crediti e anticipi, ossia strumenti di debito detenuti dall'ente segnalante che non sono titoli, esclusi i saldi prelevabili a vista. |
110 |
di cui: crediti ipotecari Crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, che sono crediti ipotecari di cui all'allegato V, parte 2, punto 41, lettera h). |
120 |
Altre attività Altre attività dell'ente segnalante rilevate in bilancio oltre a quelle indicate nelle precedenti righe ed esclusi i titoli di debito propri e gli strumenti di capitale propri non eliminabili contabilmente dal bilancio dell'ente che non applica gli IFRS. In tal caso, gli strumenti di debito propri sono riportati nella riga 240 del modello AE-COL, mentre gli strumenti di capitale propri sono esclusi dalla segnalazione delle attività vincolate. |
2.1.3. Istruzioni su colonne specifiche
Colonna |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
010 |
Valore contabile delle attività vincolate Valore contabile delle attività detenute dall'ente segnalante rispondenti alla definizione di “attività vincolate” fornita. Il valore contabile è l'importo iscritto all'attivo dello stato patrimoniale. |
020 |
di cui: emesse da altri soggetti del gruppo Valore contabile delle attività vincolate detenute dall'ente segnalante ed emesse da soggetti inclusi nell'ambito del consolidamento prudenziale. |
030 |
di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali Valore contabile delle attività vincolate detenute dall'ente segnalante e ammissibili ad operazioni con le banche centrali cui l'ente segnalante ha accesso. L'ente segnalante che non è in grado di stabilire con certezza se un dato elemento sia ammissibile ad operazioni con banche centrali (nel caso, ad esempio, di giurisdizioni che operano in assenza di una definizione precisa delle attività ammissibili ai contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi con una banca centrale oppure che non hanno accesso a un mercato funzionante in modo continuativo sul quale trattare tali contratti) può non segnalare l'importo corrispondente a tale elemento, lasciando in bianco il campo di segnalazione. |
040 |
Valore equo delle attività vincolate IFRS 13 e articolo 8 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) per gli enti che non applicano gli IFRS. Valore equo (fair value) dei titoli di debito detenuti dall'ente segnalante rispondenti alla definizione di “attività vincolate” fornita. Il valore equo (fair value) dello strumento finanziario è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione (cfr. IFRS 13 Valutazione del fair value) |
050 |
di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali Valore equo dei titoli di debito vincolati detenuti dall'ente segnalante e ammissibili ad operazioni con le banche centrali cui l'ente segnalante ha accesso. L'ente segnalante che non è in grado di stabilire con certezza se un dato elemento sia ammissibile ad operazioni con banche centrali (nel caso, ad esempio, di giurisdizioni che operano in assenza di una definizione precisa delle attività ammissibili ai contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi con una banca centrale oppure che non hanno accesso a un mercato funzionante in modo continuativo sul quale trattare tali contratti) può non segnalare l'importo corrispondente a tale elemento, lasciando in bianco il campo di segnalazione. |
060 |
Valore contabile delle attività non vincolate Valore contabile delle attività detenute dall'ente segnalante che non rispondono alla definizione di “attività vincolate” fornita. Il valore contabile è l'importo iscritto all'attivo dello stato patrimoniale. |
070 |
di cui: emesse da altri soggetti del gruppo Valore contabile delle attività non vincolate detenute dall'ente segnalante ed emesse da soggetti inclusi nell'ambito del consolidamento prudenziale. |
080 |
di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali Valore contabile delle attività non vincolate detenute dall'ente segnalante e ammissibili ad operazioni con le banche centrali cui l'ente segnalante ha accesso. L'ente segnalante che non è in grado di stabilire con certezza se un dato elemento sia ammissibile ad operazioni con banche centrali (nel caso, ad esempio, di giurisdizioni che operano in assenza di una definizione precisa delle attività ammissibili ai contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi con una banca centrale oppure che non hanno accesso a un mercato funzionante in modo continuativo sul quale trattare tali contratti) può non segnalare l'importo corrispondente a tale elemento, lasciando in bianco il campo di segnalazione. |
090 |
Valore equo delle attività non vincolate IFRS 13 e articolo 8 della direttiva 2013/34/UE per gli enti che non applicano gli IFRS. Valore equo dei titoli di debito detenuti dall'ente segnalante non rispondenti alla definizione di “attività vincolate” fornita. Il valore equo (fair value) dello strumento finanziario è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione (cfr. IFRS 13 Valutazione del fair value). |
100 |
di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali Valore equo dei titoli di debito non vincolati detenuti dall'ente segnalante e ammissibili ad operazioni con le banche centrali cui l'ente segnalante ha accesso. L'ente segnalante che non è in grado di stabilire con certezza se un dato elemento sia ammissibile ad operazioni con banche centrali (nel caso, ad esempio, di giurisdizioni che operano in assenza di una definizione precisa delle attività ammissibili ai contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi con una banca centrale oppure che non hanno accesso a un mercato funzionante in modo continuativo sul quale trattare tali contratti) può non segnalare l'importo corrispondente a tale elemento, lasciando in bianco il campo di segnalazione. |
2.2. Modello AE-COL. Garanzie ricevute dall'ente segnalante
2.2.1. Osservazioni di carattere generale
15. |
Relativamente alle garanzie ricevute dall'ente segnalante e ai titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività, la categoria delle attività non vincolate è suddivisa in attività “vincolabili”, o potenzialmente ammissibili al gravame, e attività “non vincolabili”. |
16. |
Sono “non vincolabili” le attività ricevute come garanzia laddove l'ente segnalante non sia autorizzato a vendere la garanzia reale o a ricostituirla in garanzia, tranne in caso di default del relativo proprietario. I titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni sono “non vincolabili” se i termini dell'emissione prevedono limitazioni alla vendita o alla ricostituzione in garanzia dei titoli detenuti. |
17. |
Ai fini della segnalazione delle attività vincolate, sono segnalati come garanzie ricevute i titoli presi a prestito in cambio di una commissione senza che sia fornita una garanzia in contante o altra garanzia reale. |
2.2.2. Istruzioni su righe specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
||||
130 |
Garanzie ricevute dall'ente segnalante Tutte le classi di garanzie ricevute dall'ente segnalante |
||||
140 |
Finanziamenti a vista Garanzie ricevute dall'ente segnalante comprendenti finanziamenti a vista (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 020 del modello AE-ASS). |
||||
150 |
Strumenti di capitale Garanzie ricevute dall'ente segnalante comprendenti strumenti di capitale (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 030 del modello AE-ASS). |
||||
160 |
Titoli di debito Garanzie ricevute dall'ente segnalante comprendenti titoli di debito (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 040 del modello AE-ASS). |
||||
170 |
di cui: obbligazioni garantite Garanzie ricevute dall'ente segnalante comprendenti obbligazioni garantite (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 050 del modello AE-ASS). |
||||
180 |
di cui: cartolarizzazioni Garanzie ricevute dall'ente segnalante comprendenti cartolarizzazioni (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 060 del modello AE-ASS). |
||||
190 |
di cui: emessi da amministrazioni pubbliche Garanzie ricevute dall'ente segnalante comprendenti titoli di debito emessi da amministrazioni pubbliche (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 070 del modello AE-ASS). |
||||
200 |
di cui: emessi da società finanziarie Garanzie ricevute dall'ente segnalante comprendenti titoli di debito emessi da società finanziarie (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 080 del modello AE-ASS). |
||||
210 |
di cui: emessi da società non finanziarie Garanzie ricevute dall'ente segnalante comprendenti titoli di debito emessi da società non finanziarie (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 090 del modello AE-ASS). |
||||
220 |
Crediti e anticipi esclusi i finanziamenti a vista Garanzie ricevute dall'ente segnalante comprendenti i crediti e gli anticipi ad esclusione dei finanziamenti a vista (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 100 del modello AE-ASS). |
||||
230 |
Altre garanzie ricevute Garanzie ricevute dall'ente segnalante comprendenti altre attività (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 120 del modello AE-ASS). |
||||
240 |
Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni mantenuti dall'ente segnalante. Dato che, secondo lo IAS 39, punto 42, determinano una diminuzione delle passività finanziarie collegate, i titoli di debito di propria emissione mantenuti o riacquistati non sono compresi nella categoria delle attività dell'ente segnalante (riga 010 del modello AE-ASS). Sono indicati in questa riga i titoli di debito propri non eliminabili contabilmente dal bilancio dell'ente che non applica gli IFRS. Non sono segnalate in questa categoria le obbligazioni garantite e le cartolarizzazioni di propria emissione, perché la necessità di evitare un doppio conteggio implica che ad esse si applichino regole diverse:
|
||||
250 |
TOTALE DI ATTIVITÀ, GARANZIE RICEVUTE E TITOLI DI DEBITO DI PROPRIA EMISSIONE Tutte le attività dell'ente segnalante rilevate in bilancio, tutte le classi di garanzie ricevute dall'ente segnalante e tutti i titoli di debito di propria emissione mantenuti dall'ente segnalante diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni di propria emissione. |
2.2.3. Istruzioni su colonne specifiche
Colonna |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
010 |
Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione vincolati Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione detenuti/mantenuti dall'ente segnalante rispondenti alla definizione di “attività vincolate”. Il valore equo (fair value) dello strumento finanziario è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione (cfr. IFRS 13 Valutazione del fair value). |
020 |
di cui: emessi da altri soggetti del gruppo Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione detenuti/mantenuti dall'ente segnalante ed emessi da soggetti inclusi nell'ambito del consolidamento prudenziale. |
030 |
di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione detenuti/mantenuti dall'ente segnalante, vincolati e ammissibili ad operazioni con le banche centrali cui l'ente segnalante ha accesso. L'ente segnalante che non è in grado di stabilire con certezza se un dato elemento sia ammissibile ad operazioni con banche centrali (nel caso, ad esempio, di giurisdizioni che operano in assenza di una definizione precisa delle attività ammissibili ai contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi con una banca centrale oppure che non hanno accesso a un mercato funzionante in modo continuativo sul quale trattare tali contratti) può non segnalare l'importo corrispondente a tale elemento, lasciando in bianco il campo di segnalazione. |
040 |
Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione vincolabili Valore equo delle garanzie ricevute dall'ente segnalante che non sono vincolate ma sono vincolabili, in quanto l'ente è autorizzato a venderle o a ricostituirle in garanzia senza che il loro proprietario sia in stato di default. È compreso il valore equo dei titoli di debito di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, che non sono vincolati ma sono vincolabili. |
050 |
di cui: emessi da altri soggetti del gruppo Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività, vincolabili, emessi da soggetti inclusi nell'ambito del consolidamento prudenziale. |
060 |
di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, vincolabili e ammissibili ad operazioni con le banche centrali cui l'ente segnalante ha accesso. L'ente segnalante che non è in grado di stabilire con certezza se un dato elemento sia ammissibile ad operazioni con banche centrali (nel caso, ad esempio, di giurisdizioni che operano in assenza di una definizione precisa delle attività ammissibili ai contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi con una banca centrale oppure che non hanno accesso a un mercato funzionante in modo continuativo sul quale trattare tali contratti) può non segnalare l'importo corrispondente a tale elemento, lasciando in bianco il campo di segnalazione. |
070 |
Importo nominale delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione non vincolabili Importo nominale delle garanzie ricevute detenute dall'ente segnalante che non sono vincolate né vincolabili. È compreso l'importo nominale dei titoli di debito di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, mantenuti dall'ente segnalante che non sono vincolati né vincolabili. |
2.3. Modello AE-NPL. Obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività di propria emissione non ancora costituiti in garanzia
2.3.1. Osservazioni di carattere generale
18. |
Al fine di evitare un doppio conteggio, per le obbligazioni garantite e le cartolarizzazioni di propria emissione mantenute dall'ente segnalante vale la regola seguente:
|
2.3.2. Istruzioni su righe specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
010 |
Obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività di propria emissione non ancora costituiti in garanzia Obbligazioni garantite e cartolarizzazioni di propria emissione mantenute dall'ente segnalante e non vincolate. |
020 |
Obbligazioni garantite di propria emissione mantenute Obbligazioni garantite di propria emissione mantenute dall'ente segnalante e non vincolate. |
030 |
Cartolarizzazioni di propria emissione mantenute Cartolarizzazioni di propria emissione mantenute dall'ente segnalante e non vincolate. |
040 |
Segmento senior Segmenti di rango più elevato (senior) delle cartolarizzazioni di propria emissione mantenute dall'ente segnalante e non vincolate (cfr. articolo 4, paragrafo 1, punto 67, del CRR). |
050 |
Segmento mezzanine Segmenti mezzanine delle cartolarizzazioni di propria emissione mantenute dall'ente segnalante e non vincolate. È considerato segmento mezzanine qualsiasi segmento che non sia senior, ossia l'ultimo a assorbire la perdita o il segmento di prima perdita (cfr. articolo 4, paragrafo 1, punto 67, del CRR). |
060 |
Segmento di prima perdita Segmenti di prima perdita delle cartolarizzazioni di propria emissione mantenute dall'ente segnalante e non vincolate (cfr. articolo 4, paragrafo 1, punto 67, del CRR). |
2.3.3. Istruzioni su colonne specifiche
Colonna |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
||||||
010 |
Valore contabile del paniere di attività sottostante Valore contabile dell'aggregato di copertura/delle attività sottostanti relativi alle proprie obbligazioni garantite e cartolarizzazioni mantenute e non ancora costituite in garanzia. |
||||||
020 |
Valore equo dei titoli di debito di propria emissione vincolabili Valore equo delle proprie obbligazioni garantite e cartolarizzazioni mantenute che non sono vincolate ma sono vincolabili. |
||||||
030 |
di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali Valore equo delle proprie obbligazioni garantite e cartolarizzazioni mantenute che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
L'ente segnalante che non è in grado di stabilire con certezza se un dato elemento sia ammissibile ad operazioni con banche centrali (nel caso, ad esempio, di giurisdizioni che operano in assenza di una definizione precisa delle attività ammissibili ai contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi con una banca centrale oppure che non hanno accesso a un mercato funzionante in modo continuativo sul quale trattare tali contratti) può non segnalare l'importo corrispondente a tale elemento, lasciando in bianco il campo di segnalazione. |
||||||
040 |
Importo nominale dei titoli di debito di propria emissione non vincolabili Importo nominale delle proprie obbligazioni garantite e cartolarizzazioni mantenute che non sono vincolate né vincolabili. |
2.4. Modello AE-SOU. Fonti di gravame
2.4.1. Osservazioni di carattere generale
19. |
Il modello informa sulla rilevanza che le diverse fonti di gravame rappresentano per l'ente segnalante, comprese le fonti cui non è associato alcun finanziamento (funding) quali gli impegni all'erogazione di prestiti ricevuti o le garanzie finanziarie ricevute e le concessioni di titoli in prestito senza copertura di garanzia in contante. |
20. |
Gli importi totali delle attività e delle garanzie ricevute iscritti nei modelli AE-ASS e AE-COL rispettano la seguente regola di convalida: {AE-SOU; r170; c030} = {AE-ASS; r010; c010} + {AE-COL; r130; c010} + {AE-COL; r240; c010}. |
2.4.2. Istruzioni su righe specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
010 |
Valore contabile delle passività finanziarie selezionate Valore contabile delle passività finanziarie assistite da garanzia reale selezionate dell'ente segnalante, nella misura in cui la passività comporti per l'ente un gravame sulle attività. |
020 |
Derivati Valore contabile dei derivati assistiti da garanzia reale dell'ente segnalante che costituiscono passività finanziarie, vale a dire che presentano un valore equo negativo, nella misura in cui il derivato comporti per l'ente un gravame sulle attività. |
030 |
di cui: fuori borsa (over-the-counter) Valore contabile dei derivati assistiti da garanzia reale dell'ente segnalante che costituiscono passività finanziarie e che sono negoziati fuori borsa, nella misura in cui il derivato comporti un gravame sulle attività. |
040 |
Depositi Valore contabile dei depositi assistiti da garanzia reale dell'ente segnalante, nella misura in cui il deposito comporti per l'ente un gravame sulle attività. |
050 |
Contratti di vendita con patto di riacquisto Valore contabile dei contratti di vendita con patto di riacquisto dell'ente segnalante, nella misura in cui l'operazione comporti per l'ente un gravame sulle attività. I “contratti di vendita con patto di riacquisto” (“repos”) sono operazioni nelle quali l'ente segnalante riceve contanti in cambio di attività finanziarie vendute a un dato prezzo con l'impegno a riacquistare le stesse attività (o attività simili) a un prezzo fisso a una data futura specificata. Devono essere segnalate come contratti di vendita con patto di riacquisto le seguenti varianti: — importi ricevuti in cambio di titoli trasferiti temporaneamente a terzi in forma di prestito di titoli contro garanzia in contante; — importi ricevuti in cambio di titoli trasferiti temporaneamente a terzi sotto forma di operazioni di pronti contro termine con attribuzione del rateo di finanziamento o d'impiego (sell/buy back). |
060 |
di cui: con banche centrali Valore contabile dei contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi dall'ente segnalante con banche centrali, nella misura in cui l'operazione comporti un gravame sulle attività. |
070 |
Depositi assistiti da garanzia reale esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto Valore contabile dei depositi assistiti da garanzia reale dell'ente segnalante, esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto, nella misura in cui il deposito comporti per l'ente un gravame sulle attività. |
080 |
di cui: presso banche centrali Valore contabile dei depositi assistiti da garanzia reale dell'ente segnalante presso banche centrali, esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto, nella misura in cui il deposito comporti per l'ente un gravame sulle attività. |
090 |
Titoli di debito di propria emissione Valore contabile dei titoli di debito emessi dall'ente segnalante, nella misura in cui il titolo emesso comporti per l'ente un gravame sulle attività. Per qualsiasi emissione, alla parte mantenuta si applica il procedimento specifico di cui alla parte A, punto 15.vi), al fine d'includere in questa categoria soltanto la percentuale di titoli di debito collocata al di fuori dei soggetti del gruppo. |
100 |
di cui: obbligazioni garantite di propria emissione Valore contabile delle obbligazioni garantite le cui attività sono create dall'ente segnalante, nella misura in cui il titolo emesso comporti per l'ente un gravame sulle attività. |
110 |
di cui: cartolarizzazioni di propria emissione Valore contabile delle cartolarizzazioni emesse dall'ente segnalante, nella misura in cui il titolo emesso comporti per l'ente un gravame sulle attività. |
120 |
Altre fonti di gravame Importo delle operazioni assistite da garanzia reale dell'ente segnalante, escluse le passività finanziarie, nella misura in cui l'operazione comporti per l'ente un gravame sulle attività. |
130 |
Importo nominale degli impegni all'erogazione di prestiti ricevuti Importo nominale degli impegni all'erogazione di prestiti ricevuti dall'ente segnalante, nella misura in cui l'impegno ricevuto comporti per l'ente un gravame sulle attività. |
140 |
Importo nominale delle garanzie finanziarie ricevute Importo nominale delle garanzie finanziarie ricevute dall'ente segnalante, nella misura in cui la garanzia ricevuta comporti per l'ente un gravame sulle attività. |
150 |
Valore equo dei titoli presi a prestito senza copertura di garanzia in contante Valore equo dei titoli presi a prestito dall'ente segnalante senza copertura di garanzia in contante, nella misura in cui l'operazione comporti per l'ente un gravame sulle attività. |
160 |
Altro Importo delle operazioni assistite da garanzia reale dell'ente segnalante, escluse le passività finanziarie, che non rientrano nelle voci precedenti, nella misura in cui l'operazione comporti per l'ente un gravame sulle attività. |
170 |
TOTALE DELLE FONTI DI GRAVAME Importo di tutte le operazioni assistite da garanzia reale dell'ente segnalante, nella misura in cui comportino per l'ente un gravame sulle attività. |
2.4.3. Istruzioni su colonne specifiche
Colonna |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
010 |
Passività corrispondenti, passività potenziali o titoli concessi in prestito Importo delle corrispondenti passività finanziarie, delle passività potenziali (impegni all'erogazione di prestiti ricevuti e garanzie finanziarie ricevute) e dei titoli concessi in prestito senza copertura di garanzia in contante, nella misura in cui l'operazione comporti per l'ente un gravame sulle attività. Le passività finanziarie sono segnalate al valore contabile; le passività potenziali al valore nominale; i titoli concessi in prestito senza copertura di garanzia in contante al valore equo. |
020 |
di cui: di altri soggetti del gruppo Importo delle corrispondenti passività finanziarie, delle passività potenziali (impegni all'erogazione di prestiti ricevuti e garanzie finanziarie ricevute) e dei titoli concessi in prestito senza copertura di garanzia in contante, nella misura in cui la controparte sia un soggetto incluso nell'ambito del consolidamento prudenziale e che l'operazione comporti per l'ente un gravame sulle attività. Per le regole sul tipo di valore da iscrivere, cfr. istruzioni relative alla colonna 010. |
030 |
Attività, garanzie ricevute e titoli di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività, vincolati Importo di attività, garanzie ricevute e titoli di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, che sono vincolati in conseguenza di una delle diverse operazioni indicate nelle righe. Coerentemente coi criteri seguiti nei modelli AE-ASS e AE-COL, le attività dell'ente segnalante rilevate in bilancio sono segnalate al valore contabile; le garanzie ricevute riutilizzate e i titoli di propria emissione vincolati, diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, sono segnalati al valore equo. |
040 |
di cui: garanzie ricevute riutilizzate Valore equo delle garanzie ricevute che sono riutilizzate/vincolate in conseguenza di una delle diverse operazioni indicate nelle righe. |
050 |
di cui: titoli di debito di propria emissione vincolati Valore equo dei titoli di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, che sono vincolati in conseguenza di una delle diverse operazioni indicate nelle righe. |
3. PARTE B: DATI SULLA SCADENZA
3.1. Osservazioni di carattere generale
21. |
Il modello incluso nella parte B presenta un quadro sinottico dell'importo delle attività vincolate e delle garanzie ricevute riutilizzate che cadono in intervalli definiti di durata residua delle passività corrispondenti. |
3.2. Modello AE-MAT. Dati sulla scadenza
3.2.1. Istruzioni su righe specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
||||
010 |
Attività vincolate Ai fini del presente modello le attività vincolate comprendono tutti i seguenti elementi:
Gli importi sono riportati nelle varie categorie di durata residua indicate nelle colonne in funzione della durata residua della relativa fonte di gravame (passività corrispondente, passività potenziale o operazione di concessione di titoli in prestito). |
||||
020 |
Garanzie ricevute riutilizzate (componente di ricevimento) cfr. istruzioni relative alla riga 130 del modello AE-COL e alla colonna 040 del modello AE-SOU. Gli importi sono riportati al valore equo nelle varie categorie di durata residua indicate nelle colonne in funzione della durata residua dell'operazione tramite cui l'ente ha ricevuto la garanzia che viene riutilizzata (componente di ricevimento). |
||||
030 |
Garanzie ricevute riutilizzate (componente di riutilizzo) cfr. istruzioni relative alla riga 130 del modello AE-COL e alla colonna 040 del modello AE-SOU. Gli importi sono riportati al valore equo nelle varie categorie di durata residua indicate nelle colonne in funzione della durata residua della relativa fonte di gravame (passività corrispondente, passività potenziale o operazione di concessione di titoli in prestito) (componente di riutilizzo). |
3.2.2. Istruzioni su colonne specifiche
Colonna |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
010 |
Scadenza aperta A vista, senza data di scadenza precisa. |
020 |
Scadenza a un giorno (overnight) Scadenza inferiore o uguale a 1 giorno. |
030 |
> 1 giorno <= 1 settimana Scadenza superiore a 1 giorno ma inferiore o uguale a 1 settimana. |
040 |
> 1 settimana <= 2 settimane Scadenza superiore a 1 settimana ma inferiore o uguale a 2 settimane. |
050 |
> 2 settimane <= 1 mese Scadenza superiore a 2 settimane ma inferiore o uguale a 1 mese. |
060 |
> 1 mese <= 3 mesi Scadenza superiore a 1 mese ma inferiore o uguale a 3 mesi. |
070 |
> 3 mesi <= 6 mesi Scadenza superiore a 3 mesi ma inferiore o uguale a 6 mesi. |
080 |
> 6 mesi <= 1 anno Scadenza superiore a 6 mesi ma inferiore o uguale a 1 anno. |
090 |
> 1 anno <= 2 anni Scadenza superiore a 1 anno ma inferiore o uguale a 2 anni. |
100 |
> 2 anni <= 3 anni Scadenza superiore a 2 anni ma inferiore o uguale a 3 anni. |
110 |
> 3 anni <= 5 anni Scadenza superiore a 3 anni ma inferiore o uguale a 5 anni. |
120 |
> 5 anni <= 10 anni Scadenza superiore a 5 anni ma inferiore o uguale a 10 anni. |
130 |
> 10 anni Scadenza superiore a 10 anni. |
4. PARTE C: QUOTA POTENZIALE DI ATTIVITÀ VINCOLATE
4.1. Osservazioni di carattere generale
22. |
Il modello impone agli enti di calcolare il livello di gravame sulle attività in diversi scenari di stress. |
23. |
Per “quota potenziale di attività vincolate” s'intendono le attività supplementari che potrebbero dover essere vincolate qualora l'ente segnalante registrasse un andamento sfavorevole in conseguenza di un evento esterno che sfugge al suo controllo (declassamento, diminuzione del valore equo delle attività vincolate, perdita generalizzata di fiducia ecc.). In tali casi l'ente si trova costretto a vincolare attività supplementari a copertura delle operazioni preesistenti. L'importo supplementare delle attività vincolate è al netto dell'impatto delle operazioni di copertura condotte dall'ente a fronte dell'evento illustrato nei citati scenari di stress. |
24. |
Il modello per la segnalazione della quota potenziale di attività vincolate prospetta i due scenari seguenti, illustrati in maggiore dettaglio nei punti 4.1.1. e 4.1.2; i dati segnalati sono le stime plausibili tratte dall'ente in base alle migliori informazioni disponibili:
|
25. |
Le segnalazioni sono effettuate per i due scenari l'uno distintamente dall'altro, così come il deprezzamento di una valuta rilevante è segnalato distintamente dal deprezzamento di altre valute rilevanti: l'ente prescinde pertanto dalle correlazioni fra gli scenari. |
4.1.1. Scenario A — Decremento del 30 % delle attività vincolate
26. |
Si muove dall'ipotesi di un decremento del 30 % del valore di tutte le attività vincolate. Il conseguente fabbisogno di garanzie reali supplementari tiene conto dei livelli di eccesso di garanzia presenti, in modo da mantenere soltanto il livello minimo di copertura con garanzie reali. Tiene altresì conto degli obblighi imposti dai contratti e dagli accordi su cui la situazione si ripercuote, comprese le soglie di attivazione. |
27. |
Sono considerati soltanto i contratti e gli accordi che prevedono l'obbligo di legge di fornire garanzie supplementari; sono comprese le emissioni di obbligazioni garantite per le quali è imposto l'obbligo di legge di preservare livelli minimi di eccesso di garanzia, ma non quello di mantenere i livelli di rating dell'obbligazione garantita esistenti. |
4.1.2. Scenario B — Deprezzamento del 10 % di valute rilevanti
28. |
È “rilevante” la valuta in cui l'ente segnalante presenta passività aggregate per una percentuale pari o superiore al 5 % delle passività totali. |
29. |
Il calcolo del deprezzamento del 10 % tiene conto delle variazioni sul versante sia delle attività sia delle passività, ovvero si concentra sui disallineamenti tra attività e passività: ad esempio, un'operazione di contratto di vendita con patto di riacquisto in USD basata su un'attività nella medesima valuta non determina un gravame supplementare, che invece scaturisce se la medesima operazione in USD si basa su un'attività in EUR. |
30. |
Rientrano nel calcolo tutte le operazioni che coinvolgono valute diverse. |
4.2. Modello AE-CONT. Quota potenziale di attività vincolate
4.2.1. Istruzioni su righe specifiche
31. |
cfr. istruzioni su colonne specifiche del modello AE-SOU al punto 1.5.1. Il contenuto delle colonne del modello AE-CONT ricalca quello del modello AE-SOU. |
4.2.2. Istruzioni su colonne specifiche
Colonna |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
010 |
Passività corrispondenti, passività potenziali o titoli concessi in prestito cfr. istruzioni e dati relativi alla colonna 010 del modello AE-SOU. Importo delle corrispondenti passività finanziarie, delle passività potenziali (impegni all'erogazione di prestiti ricevuti e garanzie finanziarie ricevute) e dei titoli concessi in prestito senza copertura di garanzia in contante, nella misura in cui l'operazione comporti per l'ente un gravame sulle attività. Come indicato per le varie righe del modello, le passività finanziarie sono segnalate al valore contabile; le passività potenziali al valore nominale; i titoli concessi in prestito senza copertura di garanzia in contante al valore equo. |
020 |
A. Importo supplementare delle attività vincolate — Importo supplementare delle attività di cui una norma di legge o una disposizione regolamentare o contrattuale determinerebbe il vincolo qualora si verificasse lo scenario A. Coerentemente con le istruzioni della parte A, l'importo in questione è segnalato al valore contabile se relativo alle attività dell'ente segnalante oppure al valore equo se relativo alle garanzie ricevute. Gli importi che superano le attività e garanzie non vincolate dell'ente sono segnalati al valore equo. |
030 |
B. Importo supplementare delle attività vincolate — Valuta rilevante 1 Importo supplementare delle attività di cui una norma di legge o una disposizione regolamentare o contrattuale determinerebbe il vincolo qualora si verificasse un deprezzamento della valuta rilevante 1 nello scenario B. cfr. riga 020 per le regole sul tipo di importo da iscrivere. |
040 |
B. Importo supplementare delle attività vincolate — Valuta rilevante 2 Importo supplementare delle attività di cui una norma di legge o una disposizione regolamentare o contrattuale determinerebbe il vincolo qualora si verificasse un deprezzamento della valuta rilevante 2 nello scenario B. cfr. riga 020 per le regole sul tipo di importo da iscrivere. |
5. PARTE D: OBBLIGAZIONI GARANTITE
5.1. Osservazioni di carattere generale
32. |
Le informazioni di questo modello sono segnalate per tutte le obbligazioni garantite conformi alla direttiva OICVM emesse dall'ente segnalante. Costituiscono obbligazioni garantite conformi alla direttiva OICVM le obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2009/65/CE, ossia obbligazioni emesse dall'ente segnalante per le quali la legge impone una speciale vigilanza pubblica sull'ente ai fini della tutela dei detentori delle obbligazioni e per le quali è previsto che le somme risultanti dalla loro emissione siano investite, conformemente alla legge, in attività che per tutto il periodo di validità delle obbligazioni siano in grado di coprire i crediti connessi alle obbligazioni e che, in caso di insolvenza dell'emittente, siano utilizzate a titolo prioritario per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi maturati. |
33. |
Nei modelli AE-CB non sono segnalate le obbligazioni garantite emesse dall'ente segnalante o per suo conto che non sono obbligazioni garantite conformi alla direttiva OICVM. |
34. |
La segnalazione si basa sulla disciplina giuridica dell'obbligazione garantita, ossia sul quadro di legge applicabile al relativo programma. |
5.2. Modello: AE-CB. Emissione di obbligazioni garantite
5.2.1. Istruzioni sull'asse z
asse z |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
010 |
Identificativo dell'aggregato di copertura (aperto) L'identificativo dell'aggregato di copertura consta del nome o dell'abbreviazione inequivocabile dell'emittente dell'aggregato di copertura e della denominazione dello specifico aggregato di copertura sottoposto alle misure protettive della pertinente obbligazione garantita. |
5.2.2. Istruzioni su righe specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
010 |
Importo nominale Somma dei crediti rispetto al pagamento del capitale, stabilita in base alle norme della disciplina giuridica dell'obbligazione garantita applicabili al calcolo della copertura sufficiente. |
020 |
Valore attuale (swap)/Valore di mercato Somma dei crediti rispetto al pagamento del capitale e degli interessi, scontata di una curva di rendimento priva di rischio specifica ai tassi di cambio, stabilita in base alle norme della disciplina giuridica dell'obbligazione garantita applicabili al calcolo della copertura sufficiente. Nelle colonne 080 e 210, inerenti alle posizioni su derivati dell'aggregato di copertura, va segnalato il valore di mercato. |
030 |
Valore specifico all'attività Valore economico delle attività dell'aggregato di copertura, configurabile come valore equo (fair value) secondo l'IFRS 13, come valore di mercato ricavabile da operazioni condotte su mercati liquidi o come valore attuale che sconti i flussi di cassa futuri dell'attività di una curva dei tassi d'interesse specifica all'attività. |
040 |
Valore contabile Il valore contabile di una passività da obbligazione garantita o di un'attività dell'aggregato di copertura è il valore contabile rilevato dall'emittente dell'obbligazione garantita. |
5.2.3. Istruzioni su colonne specifiche
Colonna |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
010 |
Conformità all'articolo 129 del CRR? [SÌ/NO] L'ente precisa se l'aggregato di copertura soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 129 del CRR per l'ammissibilità al trattamento preferenziale di cui ai paragrafi 4 e 5 del medesimo articolo. |
012 |
Se SÌ, indicazione della classe primaria di attività dell'aggregato di copertura Se l'aggregato di copertura è ammissibile al trattamento preferenziale di cui all'articolo 129, paragrafi 4 e 5, del CRR (ossia se la risposta nella colonna 011 è SÌ), in questa cella è indicata la classe primaria di attività dell'aggregato di copertura. A tal fine è usata la classificazione presentata in detto articolo 129, paragrafo 1; è quindi indicato il pertinente codice “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f” o “g”. Si indica il codice “h” nei casi in cui la classe primaria di attività dell'aggregato di copertura non rientra in nessuna delle categorie precedenti. |
020-140 |
Passività da obbligazioni garantite Costituiscono passività da obbligazioni garantite le passività che si pongono a carico dell'emittente a causa dell'emissione delle obbligazioni garantite; esse si estendono a tutte le posizioni definite dalla disciplina giuridica della pertinente obbligazione garantita che sono sottoposte alle relative misure protettive (ad esempio, titoli in circolazione e posizioni su derivati delle controparti dell'emittente dell'obbligazione garantita per le quali all'aggregato di copertura è attribuito un valore di mercato che, visto dalla prospettiva di tale emittente, risulta negativo e che la disciplina giuridica della pertinente obbligazione garantita assimila a passività da obbligazioni garantite). |
020 |
Data di riferimento per le segnalazioni Importi delle passività da obbligazioni garantite, escluse le posizioni su derivati dell'aggregato di copertura, indicate in base alle varie date o intervalli temporali futuri. |
030 |
+ 6 mesi Indica la data che cade 6 mesi dopo la data di riferimento per le segnalazioni. Per stabilire l'importo da iscrivere si suppongono passività da obbligazioni garantite invariate rispetto alla data di riferimento per le segnalazioni, eccezion fatta per l'ammortamento. Se manca un calendario prestabilito di pagamento, per le esposizioni dovute in data futura occorre basarsi sistematicamente sulla scadenza prevista. |
040-070 |
+ 12 mesi — + 10 anni Così come “+ 6 mesi” (colonna 030), indica la data che cade il rispettivo numero di mesi o anni indicato dopo la data di riferimento per le segnalazioni. |
080 |
Posizioni su derivati dell'aggregato di copertura con valore di mercato netto negativo Valore di mercato netto negativo delle posizioni su derivati dell'aggregato di copertura che, visto dalla prospettiva dell'emittente dell'obbligazione garantita, presentano un valore di mercato netto negativo. Costituiscono posizioni su derivati dell'aggregato di copertura le posizioni nette su derivati che, in base alla disciplina giuridica della pertinente obbligazione garantita, sono state incluse nell'aggregato di copertura e che sono sottoposte alle relative misure protettive, nel senso che, presentando un valore di mercato netto negativo, devono essere assistite da attività ammissibili dell'aggregato di copertura. Il valore di mercato netto negativo va segnalato soltanto per la data di riferimento per le segnalazioni. |
090-140 |
Rating esterno del credito dell'obbligazione garantita Vanno segnalate le informazioni disponibili alla data di riferimento per le segnalazioni riguardo al rating esterno del credito delle diverse obbligazioni garantite. |
090 |
Agenzia di rating del credito 1 Se alla data di riferimento per le segnalazioni è disponibile almeno un rating del credito espresso da un'agenzia di rating del credito, va indicato in questa colonna il nome di una di tali agenzie. Se alla data di riferimento per le segnalazioni sono disponibili rating del credito espressi da più di tre agenzie di rating del credito, vanno fornite informazioni su tre di tali agenzie, scelte in funzione della rispettiva preminenza sul mercato. |
100 |
Rating del credito 1 Rating dell'obbligazione garantita espresso dall'agenzia di rating del credito segnalata nella colonna 090 disponibile alla data di riferimento per le segnalazioni. Se la stessa agenzia ha espresso rating a lungo e a breve termine, va segnalato il rating del credito a lungo termine. Il rating da segnalare include gli eventuali modificatori. |
110, 130 |
Agenzia di rating del credito 2 e agenzia di rating del credito 3 Si ricalcano le informazioni segnalate per l'agenzia di rating del credito 1 (colonna 090) per le altre agenzie di cui, alla data di riferimento per le segnalazioni, erano disponibili rating del credito dell'obbligazione garantita. |
120, 140 |
Rating del credito 2 e rating del credito 3 Si ricalcano le informazioni segnalate per il rating del credito 1 (colonna 100) per gli altri rating dell'obbligazione garantita espressi dalle agenzie 2 e 3 disponibili alla data di riferimento per le segnalazioni. |
150-250 |
Aggregato di copertura Tutte le posizioni — comprese le posizioni su derivati dell'aggregato di copertura che, visto dalla prospettiva dell'emittente dell'obbligazione garantita, presentano un valore di mercato netto positivo — che sono sottoposte alle misure protettive della pertinente obbligazione garantita. |
150 |
Data di riferimento per le segnalazioni Importo delle attività dell'aggregato di copertura, escluse le posizioni su derivati. L'importo comprende i requisiti minimi di eccesso di garanzia, cui si aggiunge il supplemento di eccesso di garanzia, nella misura in cui si applichino le misure protettive della pertinente obbligazione garantita. |
160 |
+ 6 mesi Indica la data di segnalazione che cade 6 mesi dopo la data di riferimento per le segnalazioni. Per stabilire l'importo da iscrivere si suppone un aggregato di copertura invariato rispetto alla data di riferimento per le segnalazioni, eccezion fatta per l'ammortamento. Se manca un calendario prestabilito di pagamento, per le esposizioni dovute in data futura occorre basarsi sistematicamente sulla scadenza prevista. |
170-200 |
+ 12 mesi — + 10 anni Così come “+ 6 mesi” (colonna 160), indica la data che cade il rispettivo numero di mesi o anni indicato dopo la data di riferimento per le segnalazioni. |
210 |
Posizioni su derivati dell'aggregato di copertura con valore di mercato netto positivo Valore di mercato netto positivo delle posizioni su derivati dell'aggregato di copertura che, visto dalla prospettiva dell'emittente dell'obbligazione garantita, presentano un valore di mercato netto positivo. Costituiscono posizioni su derivati dell'aggregato di copertura le posizioni nette su derivati che, in base alla disciplina giuridica della pertinente obbligazione garantita, sono state incluse nell'aggregato di copertura e che sono sottoposte alle relative misure protettive, nel senso che, presentando un valore di mercato netto positivo, in caso di insolvenza non rientrano nel patrimonio generale dell'emittente delle obbligazioni garantite. Il valore di mercato netto positivo va segnalato soltanto per la data di riferimento per le segnalazioni. |
220-250 |
Importi dell'aggregato di copertura eccedenti i requisiti minimi di copertura Importi dell'aggregato di copertura, comprese le posizioni su derivati con valore di mercato netto positivo, eccedenti i requisiti minimi di copertura (eccesso di garanzia). |
220 |
rispetto alla disciplina giuridica della pertinente obbligazione garantita Importi dell'eccesso di garanzia rispetto alla copertura minima imposta dalla disciplina giuridica della pertinente obbligazione garantita. |
230-250 |
rispetto alla metodologia seguita dalle agenzie di rating del credito per mantenere invariato il rating esterno delle obbligazioni garantite Importi dell'eccesso di garanzia rispetto al livello che, stando alle informazioni di cui dispone l'emittente dell'obbligazione garantita circa la metodologia seguita dalle diverse agenzie di rating del credito, costituirebbe il minimo necessario per mantenere invariato il rating espresso dall'agenzia corrispondente. |
230 |
Agenzia di rating del credito 1 Importi dell'eccesso di garanzia rispetto al livello che, stando alle informazioni di cui dispone l'emittente dell'obbligazione garantita circa la metodologia seguita dall'agenzia di rating del credito 1 (colonna 090), costituirebbe il minimo necessario per mantenere il rating del credito 1 (colonna 100). |
240-250 |
Agenzia di rating del credito 2 e agenzia di rating del credito 3 Le istruzioni inerenti all'agenzia di rating del credito 1 (colonna 230) valgono anche per l'agenzia di rating del credito 2 (colonna 110) e l'agenzia di rating del credito 3 (colonna 130). |
6. PARTE E: DATI AVANZATI
6.1. Osservazioni di carattere generale
35. |
La parte E ricalca la struttura dei modelli “Quadro sinottico dei gravami” della parte A, presentando modelli diversi per le attività vincolate dell'ente segnalante e per le garanzie ricevute, ossia, rispettivamente, il modello AE-ADV1 e il modello AE-ADV2. Ne consegue che le passività corrispondenti coincidono con le passività garantite dalle attività vincolate e che non deve esistere alcun rapporto di uno a uno. |
6.2. Modello: AE-ADV1. Modello avanzato per le attività dell'ente segnalante
6.2.1. Istruzioni su righe specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
010-020 |
Finanziamento (funding) da banche centrali (tutte le tipologie, compresi ad esempio i contratti di vendita con patto di riacquisto) Tutte le tipologie di passività dell'ente segnalante per cui la controparte nell'operazione è una banca centrale. Le attività già posizionate presso banche centrali non costituiscono attività vincolate, salvo i casi in cui la banca centrale consente il ritiro delle attività collocate solo previa autorizzazione. Per le garanzie finanziarie inutilizzate, la parte inutilizzata (ossia la parte che supera il minimo imposto dalla banca centrale) è imputata proporzionalmente alle diverse attività collocate presso la banca centrale. |
030-040 |
Derivati negoziati in borsa Valore contabile dei derivati dell'ente segnalante assistiti da garanzia reale che costituiscono passività finanziarie, nella misura in cui il derivato sia quotato o negoziato in una borsa d'investimenti riconosciuta e comporti per l'ente un gravame sulle attività. |
050-060 |
Derivati fuori borsa (over-the-counter) Valore contabile dei derivati dell'ente segnalante assistiti da garanzia reale che costituiscono passività finanziarie, nella misura in cui il derivato sia negoziato fuori borsa e comporti per l'ente un gravame sulle attività (cfr. istruzioni relative alla riga 030 del modello AE-SOU). |
070-080 |
Contratti di vendita con patto di riacquisto Valore contabile dei contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi dall'ente segnalante con una controparte che non è una banca centrale, nella misura in cui l'operazione comporti per l'ente un gravame sulle attività. Per i contratti di vendita con patto di riacquisto intermediati va applicato lo stesso procedimento degli altri contratti di vendita con patto di riacquisto, nella misura in cui l'operazione comporti per l'ente segnalante un gravame sulle attività. |
090-100 |
Depositi assistiti da garanzia reale esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto Valore contabile dei depositi assistiti da garanzia reale esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi dall'ente segnalante con una controparte che non è una banca centrale, nella misura in cui il deposito comporti per l'ente un gravame sulle attività. |
110-120 |
Obbligazioni garantite di propria emissione cfr. istruzioni relative alla riga 100 del modello AE-SOU. |
130-140 |
Cartolarizzazioni di propria emissione cfr. istruzioni relative alla riga 110 del modello AE-SOU. |
150-160 |
Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività Valore contabile dei titoli di debito emessi dall'ente segnalante diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, nella misura in cui il titolo emesso comporti per l'ente un gravame sulle attività. Non sono inclusi in questa voce i titoli di debito di propria emissione che l'ente segnalante ha mantenuto, sia fin dalla data di emissione sia successivamente in conseguenza di un'operazione di vendita con patto di riacquisto. Inoltre, le garanzie reali loro assegnate vanno classificate come non vincolate ai fini del presente modello. |
170-180 |
Altre fonti di gravame cfr. istruzioni relative alla riga 120 del modello AE-SOU. |
190 |
Totale delle attività vincolate Per ciascuna tipologia di attività indicata nelle righe del modello AE-ADV1, valore contabile delle attività vincolate detenute dall'ente segnalante. |
200 |
di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali Per ciascuna tipologia di attività indicata nelle righe del modello AE-ADV1, valore contabile delle attività vincolate detenute dall'ente segnalante che sono ammissibili ad operazioni con le banche centrali cui l'ente segnalante ha accesso. L'ente segnalante che non è in grado di stabilire con certezza se un dato elemento sia ammissibile ad operazioni con banche centrali (nel caso, ad esempio, di giurisdizioni che operano in assenza di una definizione precisa delle attività ammissibili ai contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi con una banca centrale oppure che non hanno accesso a un mercato funzionante in modo continuativo sul quale trattare tali contratti) può non segnalare l'importo corrispondente a tale elemento, lasciando in bianco il campo di segnalazione. |
210 |
Totale delle attività non vincolate Per ciascuna tipologia di attività indicata nelle righe del modello AE-ADV1, valore contabile delle attività non vincolate detenute dall'ente segnalante. Il valore contabile è l'importo iscritto all'attivo dello stato patrimoniale. |
220 |
di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali Per ciascuna tipologia di attività indicata nelle righe del modello AE-ADV1, valore contabile delle attività non vincolate detenute dall'ente segnalante che sono ammissibili ad operazioni con le banche centrali cui l'ente segnalante ha accesso. L'ente segnalante che non è in grado di stabilire con certezza se un dato elemento sia ammissibile ad operazioni con banche centrali (nel caso, ad esempio, di giurisdizioni che operano in assenza di una definizione precisa delle attività ammissibili ai contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi con una banca centrale oppure che non hanno accesso a un mercato funzionante in modo continuativo sul quale trattare tali contratti) può non segnalare l'importo corrispondente a tale elemento, lasciando in bianco il campo di segnalazione. |
230 |
Attività vincolate + attività non vincolate Per ciascuna tipologia di attività indicata nelle righe del modello AE-ADV1, valore contabile delle attività detenute dall'ente segnalante. |
6.2.2. Istruzioni su colonne specifiche
Colonna |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
010 |
Finanziamenti a vista cfr. istruzioni relative alla riga 020 del modello AE-ASS. |
020 |
Strumenti di capitale cfr. istruzioni relative alla riga 030 del modello AE-ASS. |
030 |
Totale cfr. istruzioni relative alla riga 040 del modello AE-ASS. |
040 |
di cui: obbligazioni garantite cfr. istruzioni relative alla riga 050 del modello AE-ASS. |
050 |
di cui: emesse da altri soggetti del gruppo Obbligazioni garantite descritte nelle istruzioni relative alla riga 050 del modello AE-ASS emesse da soggetti inclusi nell'ambito del consolidamento prudenziale. |
060 |
di cui: cartolarizzazioni cfr. istruzioni relative alla riga 060 del modello AE-ASS. |
070 |
di cui: emesse da altri soggetti del gruppo Cartolarizzazioni descritte nelle istruzioni relative alla riga 060 del modello AE-ASS emesse da soggetti inclusi nell'ambito del consolidamento prudenziale. |
080 |
di cui: emesse da amministrazioni pubbliche cfr. istruzioni relative alla riga 070 del modello AE-ASS. |
090 |
di cui: emesse da società finanziarie cfr. istruzioni relative alla riga 080 del modello AE-ASS. |
100 |
di cui: emesse da società non finanziarie cfr. istruzioni relative alla riga 090 del modello AE-ASS. |
110 |
Banche centrali e amministrazioni pubbliche Crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, a banche centrali o amministrazioni pubbliche |
120 |
Società finanziarie Crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, a società finanziarie. |
130 |
Società non finanziarie Crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, a società non finanziarie. |
140 |
di cui: crediti ipotecari Crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, garantiti da ipoteca concessi a società non finanziarie. |
150 |
Famiglie Crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, concessi alle famiglie. |
160 |
di cui: crediti ipotecari Crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, garantiti da ipoteca concessi alle famiglie. |
170 |
Altre attività cfr. istruzioni relative alla riga 120 del modello AE-ASS. |
180 |
Totale cfr. istruzioni relative alla riga 010 del modello AE-ASS. |
6.3. Modello: AE-ADV2. Modello avanzato per le garanzie ricevute dall'ente segnalante
6.3.1. Istruzioni su righe specifiche
36. |
Dato che per i due modelli valgono istruzioni simili, cfr. punto 6.2.1. |
6.3.2. Istruzioni su colonne specifiche
Colonna |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
010 |
Finanziamenti a vista cfr. istruzioni relative alla riga 140 del modello AE-COL. |
020 |
Strumenti di capitale cfr. istruzioni relative alla riga 150 del modello AE-COL. |
030 |
Totale cfr. istruzioni relative alla riga 160 del modello AE-COL. |
040 |
di cui: obbligazioni garantite cfr. istruzioni relative alla riga 170 del modello AE-COL. |
050 |
di cui: emesse da altri soggetti del gruppo Garanzie ricevute dall'ente segnalante sotto forma di obbligazioni garantite emesse da soggetti inclusi nell'ambito del consolidamento prudenziale. |
060 |
di cui: cartolarizzazioni cfr. istruzioni relative alla riga 180 del modello AE-COL. |
070 |
di cui: emesse da altri soggetti del gruppo Garanzie ricevute dall'ente segnalante sotto forma di cartolarizzazioni emesse da soggetti inclusi nell'ambito del consolidamento prudenziale. |
080 |
di cui: emesse da amministrazioni pubbliche cfr. istruzioni relative alla riga 190 del modello AE-COL. |
090 |
di cui: emesse da società finanziarie cfr. istruzioni relative alla riga 200 del modello AE-COL. |
100 |
di cui: emesse da società non finanziarie cfr. istruzioni relative alla riga 210 del modello AE-COL. |
110 |
Banche centrali e amministrazioni pubbliche Garanzie ricevute dall'ente segnalante sotto forma di crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, a banche centrali o amministrazioni pubbliche |
120 |
Società finanziarie Garanzie ricevute dall'ente segnalante sotto forma di crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, a società finanziarie. |
130 |
Società non finanziarie Garanzie ricevute dall'ente segnalante sotto forma di crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, a società non finanziarie. |
140 |
di cui: crediti ipotecari Garanzie ricevute dall'ente segnalante sotto forma di crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, garantiti da ipoteca concessi a società non finanziarie. |
150 |
Famiglie Garanzie ricevute dall'ente segnalante sotto forma di crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, concessi alle famiglie. |
160 |
di cui: crediti ipotecari Garanzie ricevute dall'ente segnalante sotto forma di crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, garantiti da ipoteca concessi alle famiglie. |
170 |
Altre attività cfr. istruzioni relative alla riga 230 del modello AE-COL. |
180 |
Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività cfr. istruzioni relative alla riga 240 del modello AE-COL. |
190 |
Totale cfr. istruzioni relative alle righe 130 e 140 del modello AE-COL.» |
(1) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).