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Document 32015R0560
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/560 of 15 December 2014 supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the scheme of authorisations for vine plantings
Regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione, del 15 dicembre 2014 , che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli
Regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione, del 15 dicembre 2014 , che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli
GU L 93 del 9.4.2015, p. 1–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 02/03/2018; abrogato da 32018R0273
9.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 93/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/560 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2014
che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 69,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l'articolo 64, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1308/2013, nella parte II, titolo I, capo III, contiene norme su un sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli che abroga e sostituisce dal 1o gennaio 2016 il regime transitorio di diritti di impianto stabilito nella parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis, sottosezione II, del regolamento (CE) n. 1234/2007 (3). Tale capo stabilisce norme sulla durata, la gestione e il controllo del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati relativi alla gestione del sistema stesso. Il regime transitorio dei diritti di impianto stabilito nella parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis, sottosezione II, del regolamento (CE) n. 1234/2007 resta applicabile fino al 31 dicembre 2015, a norma dell'articolo 230, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(2) |
L'articolo 62 del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce l'obbligo generale per gli Stati membri di concedere un'autorizzazione per l'impianto viticolo su presentazione di una domanda da parte dei produttori che intendono impiantare o reimpiantare viti. Tuttavia, a norma del paragrafo 4 di tale articolo, talune superfici sono esentate dal sistema di autorizzazioni per l'impianto viticolo e pertanto dall'obbligo generale. Occorre stabilire norme sulle condizioni di applicazione di tale esenzione. Le superfici destinate a scopi di sperimentazione o alla coltura di piante madri per marze, dovrebbero essere usate solo per gli scopi specificati onde evitare l'elusione del nuovo sistema, e i prodotti vitivinicoli ottenuti da tali superfici non dovrebbero essere commercializzati salvo se gli Stati membri ritengono che non vi siano rischi di turbativa del mercato. È opportuno che le sperimentazioni viticole in corso e i vivai di piante madri esistenti possano proseguire, nel rispetto delle norme vigenti per garantire una transizione armoniosa tra il regime di diritti di impianto e il nuovo sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli. Le superfici il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori dovrebbero beneficiare dell'esenzione, in quanto, a determinate condizioni, non contribuiscono a perturbare il mercato. Analogamente, tale esenzione dovrebbe essere estesa anche alle organizzazioni che non esercitano un'attività commerciale e che soddisfano le stesse condizioni. Le superfici stabilite da un produttore che ha perso una determinata superficie vitata in conseguenza di misure di esproprio per motivi di pubblica utilità a norma del diritto nazionale dovrebbero del pari beneficiare dell'esenzione dal momento che la perdita della superficie vitata in questo caso è indipendente dalla volontà del produttore. Occorre tuttavia stabilire una condizione per quanto riguarda l'estensione massima della nuova superficie in modo da evitare di compromettere gli obiettivi generali del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli. |
(3) |
L'articolo 64, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce le norme relative al rilascio di autorizzazioni di nuovi impianti e i criteri di ammissibilità e di priorità che gli Stati membri possono applicare. Occorre definire condizioni specifiche abbinate ad alcuni dei criteri di ammissibilità e di priorità, in modo da garantire la parità delle loro condizioni di attuazione ed evitare l'elusione del sistema da parte dei produttori ai quali le autorizzazioni sono concesse. Occorre inoltre aggiungere tre criteri nuovi: un nuovo criterio di ammissibilità relativo al rischio di usurpazione della notorietà delle indicazioni geografiche protette; un nuovo criterio di priorità a favore dei produttori che rispettano le regole del sistema e non hanno vigneti abbandonati nelle loro aziende; e un nuovo criterio di priorità a favore delle organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo. Il nuovo criterio di ammissibilità risponde al bisogno di proteggere la notorietà di specifiche indicazioni geografiche analogamente alla notorietà di specifiche denominazioni di origine, garantendo che non siano minacciate dai nuovi impianti. Il primo nuovo criterio di priorità favorisce taluni richiedenti in base al loro comportamento precedente da cui risulta che rispettano le regole del sistema di autorizzazioni e che, finché possiedono superfici vitate fuori produzione che potrebbero generare autorizzazioni di reimpianto, non presentano richiesta di autorizzazione per nuovi impianti. Il secondo nuovo criterio di priorità è volto a favorire le organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo, al fine di promuovere l'uso sociale di terreni che rischierebbero altrimenti di andare fuori produzione. |
(4) |
In considerazione dell'articolo 118 del regolamento (UE) n. 1306/2013, e per tener conto delle diversità naturali e socio-economiche e delle differenti strategie di crescita degli operatori economici nelle diverse zone di un particolare territorio, gli Stati membri dovrebbero poter applicare i criteri di ammissibilità e di priorità di cui all'articolo 64, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché i nuovi criteri di ammissibilità e di priorità aggiunti dal presente regolamento, in modo differenziato a livello regionale, o secondo che si tratti di zone specifiche ammissibili alla denominazione di origine protetta, di zone specifiche ammissibili all'indicazione geografica protetta o di zone senza indicazione geografica. Tali differenze nell'applicazione di tali criteri nelle varie zone di un particolare territorio dovrebbero sempre essere basate sulle diversità tra tali zone. |
(5) |
Per ovviare ai casi di elusione non previsti dal presente atto, gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a evitare l'elusione dei criteri di ammissibilità o di priorità da parte dei richiedenti delle autorizzazioni, quando le loro azioni non siano già coperte da specifiche disposizioni antielusione previste dal presente regolamento per quanto riguarda i criteri specifici di ammissibilità e di priorità. |
(6) |
L'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede la possibilità di coesistenza di vigneti che il produttore si è impegnato a estirpare e di vigneti con nuovi impianti. Al fine di prevenire irregolarità, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di assicurare con mezzi adeguati l'effettiva esecuzione dell'estirpazione e di subordinare la concessione dell'autorizzazione di reimpianto anticipato all'obbligo di costituire una cauzione. È inoltre necessario specificare che se l'estirpazione non è eseguita entro il termine di quattro anni stabilito nella suddetta disposizione, i vigneti impiantati sulla superficie oggetto dell'impegno devono essere considerati non autorizzati. |
(7) |
L'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 consente agli Stati membri di limitare i reimpianti, sulla base di una raccomandazione di organizzazioni professionali riconosciute e rappresentative, nelle zone ammissibili alla produzione di vini a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta. Occorre definire i motivi o le ragioni di tali decisioni di limitazione per precisarne la portata, assicurando la coerenza del sistema ed evitandone l'elusione. In particolare occorre far sì che l'automaticità del rilascio delle autorizzazioni al reimpianto di cui all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, non comprometta la possibilità, per gli Stati membri, di limitare il rilascio di autorizzazioni per specifiche zone conformemente all'articolo 63, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3. Nondimeno occorre precisare che taluni casi specifici possono non essere considerati un'elusione del sistema. |
(8) |
L'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1306/2013 prevede sanzioni amministrative per i casi di mancata osservanza in relazione ai criteri di ammissibilità, agli impegni o ad altri obblighi derivanti dall'applicazione della legislazione settoriale agricola. Per assicurare un effetto dissuasivo, gli Stati membri dovrebbero potere graduare tali sanzioni in base al valore commerciale dei vini prodotti nei vigneti in questione. A norma dell'articolo 71, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, dovrebbero essere previste sanzioni amministrative in relazione a impianti non autorizzati, a scopo dissuasivo. Il livello minimo di tali sanzioni dovrebbe corrispondere al reddito medio annuale per ettaro delle superfici vitate a livello unionale, calcolate in margine lordo per ettaro di superficie vitata. Occorre stabilire una graduazione progressiva a partire da questo livello minimo, in funzione della durata della mancata osservanza. Gli Stati membri dovrebbero altresì avere la possibilità di applicare sanzioni minime più elevate ai produttori in una data zona, se il livello minimo stabilito a livello unionale è inferiore al reddito medio annuale stimato per ettaro della zona in questione. Tale maggiorazione del livello minimo delle sanzioni dovrebbe essere proporzionata al reddito medio annuale stimato per ettaro della zona in cui si trova la superficie vitata non autorizzata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Superfici esentate dal sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli
1. Il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui alla parte II, titolo I, capo III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 non si applica all'impianto o al reimpianto delle superfici di cui all'articolo 62, paragrafo 4, del medesimo regolamento, che soddisfino le condizioni pertinenti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. L'impianto o il reimpianto di superfici destinate a scopi di sperimentazione o alla coltura di piante madri per marze sono oggetto di notifica preventiva alle autorità competenti. La notifica comprende tutte le informazioni pertinenti sulle superfici in questione e sul periodo durante il quale si svolgerà l'esperimento o durante il quale sarà in produzione la coltura di piante madri per marze. Le eventuali proroghe di tali periodi sono del pari notificate alle autorità competenti.
Se si ritiene che non vi siano rischi di turbativa del mercato, gli Stati membri possono decidere che durante i periodi di cui al primo comma l'uva prodotta nelle suddette superfici e i prodotti vitivinicoli ottenuti da tale uva possono essere commercializzati. Al termine di tali periodi, il produttore:
a) |
ottiene un'autorizzazione a norma degli articoli 64 o 68 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per la superficie in questione, affinché l'uva prodotta in tale superficie e i prodotti vitivinicoli ottenuti con tale uva possano essere commercializzati; oppure |
b) |
estirpa tale superficie a sue spese a norma dell'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
Le superfici destinate a scopi di sperimentazione o alla coltura di piante madri per marze impiantate prima del 1o gennaio 2016 in seguito al rilascio di nuovi diritti d'impianto sono tenute ad osservare, anche dopo tale data, le condizioni definite per fruire di tali diritti fino al termine del periodo di sperimentazione o del periodo di produzione della coltura di piante madri per marze loro concesso. Al termine di tali periodi, si applicano le norme di cui al primo e al secondo comma.
3. L'impianto o il reimpianto delle superfici il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori sono soggetti alle condizioni seguenti:
a) |
la superficie non supera 0,1 ha; |
b) |
il viticoltore non produce vino né altri prodotti vitivinicoli a scopi commerciali. |
Ai fini del presente paragrafo, gli Stati membri possono considerare talune organizzazioni, che non esercitano un'attività commerciale, equivalenti alla famiglia del viticoltore.
Gli Stati membri possono decidere che gli impianti di cui al primo comma siano soggetti a notifica.
4. Il produttore che ha perso una determinata superficie vitata in conseguenza di misure di esproprio per motivi di pubblica utilità a norma del diritto nazionale ha diritto a impiantare una nuova superficie purché questa non superi, in coltura pura, il 105 % della superficie persa. La nuova superficie impiantata è registrata nello schedario viticolo.
5. L'estirpazione delle superfici che beneficiano dell'esenzione di cui ai paragrafi 2 e 3 non dà luogo ad un'autorizzazione al reimpianto ai sensi dell'articolo 66 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tuttavia, tale autorizzazione è rilasciata nel caso di estirpazione di nuove superfici impiantate nell'ambito dell'esenzione di cui al paragrafo 4.
Articolo 2
Criteri di rilascio delle autorizzazioni
1. Se gli Stati membri applicano il criterio di ammissibilità di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013, si applicano le disposizioni della parte A dell'allegato I del presente regolamento.
Gli Stati membri possono anche applicare il criterio aggiuntivo oggettivo e non discriminatorio secondo il quale la domanda non pone un rischio palese di usurpazione della notorietà di specifiche indicazioni geografiche protette, il che si presume salvo che le autorità pubbliche dimostrino l'esistenza di tale rischio. Le norme relative all'applicazione di tale criterio aggiuntivo figurano nella parte B dell'allegato I.
2. Se gli Stati membri decidono di applicare uno o più criteri di ammissibilità di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché il criterio aggiuntivo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nel rilasciare le autorizzazioni di nuovi impianti possono applicare tali criteri a livello nazionale o a un livello territoriale inferiore.
3. Se gli Stati membri applicano uno o più criteri di priorità di cui all'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, si applicano le disposizioni delle parti da A a H dell'allegato II del presente regolamento.
Gli Stati membri possono anche applicare il criterio aggiuntivo oggettivo e non discriminatorio del comportamento precedente del produttore e delle organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo. Le disposizioni relative all'applicazione di tale criterio aggiuntivo figurano nella parte I dell'allegato II.
4. Se gli Stati membri decidono di applicare uno o più criteri di priorità di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettere da a) a h), del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché i criteri aggiuntivi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, nel rilasciare le autorizzazioni di nuovi impianti possono applicare tali criteri uniformemente a livello nazionale oppure secondo diversi livelli d'importanza nelle diverse zone degli Stati membri.
5. L'uso di uno o più dei criteri di cui all'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, in quanto criterio di ammissibilità ad uno dei livelli geografici di cui all'articolo 63, paragrafo 2, è considerato debitamente giustificato ai fini dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera d), se l'uso è volto a risolvere un problema specifico del settore vitivinicolo a quel particolare livello geografico, che si può risolvere solo grazie a tale restrizione.
6. Fatte salve le disposizioni di cui agli allegati I e II relative ai criteri specifici di ammissibilità e di priorità, gli Stati membri adottano misure aggiuntive, se necessario, per evitare che i richiedenti le autorizzazioni eludano i criteri di ammissibilità e di priorità contenuti nei suddetti allegati.
Articolo 3
Autorizzazioni di reimpianto anticipato
Gli Stati membri possono subordinare il rilascio di un'autorizzazione ai produttori che si impegnano ad estirpare una superficie vitata ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, all'obbligo di costituire una cauzione.
In ogni caso, se i produttori non effettuano l'estirpazione entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono state impiantate nuove viti, alla superficie oggetto dell'impegno che non è stata estirpata si applica l'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Articolo 4
Restrizioni al reimpianto
Gli Stati membri possono limitare il reimpianto in base all'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, se la superficie specifica destinata al reimpianto è situata in una zona in cui il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti è limitato a norma dell'articolo 63, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e purché tale decisione sia giustificata dall'esigenza di evitare un palese rischio di significativa svalutazione di una specifica denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.
Il rischio di significativa svalutazione di cui al primo comma non sussiste se:
a) |
la superficie specifica destinata al reimpianto è situata nella stessa zona a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta della superficie estirpata e se il reimpianto di viti rispetta lo stesso disciplinare della denominazione d'origine protetta o dell'indicazione geografica protetta della superficie estirpata; |
b) |
il reimpianto è destinato alla produzione di vini senza indicazione geografica purché il richiedente si assuma gli stessi impegni figuranti al punto 2, parti A e B dell'allegato I del presente regolamento per quanto riguarda i nuovi impianti. |
Articolo 5
Sanzioni e recupero dei costi
Gli Stati membri impongono sanzioni pecuniarie ai produttori che non rispettano l'obbligo di cui all'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
L'importo minimo della sanzione pecuniaria è:
a) |
6 000 EUR per ettaro, se il produttore procede all'estirpazione della totalità dell'impianto non autorizzato entro quattro mesi dalla data di notifica dell'irregolarità, come previsto all'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013; |
b) |
12 000 EUR per ettaro, se il produttore procede all'estirpazione della totalità dell'impianto non autorizzato entro il primo anno successivo alla scadenza del termine di quattro mesi; |
c) |
20 000 EUR per ettaro, se il produttore procede all'estirpazione della totalità dell'impianto non autorizzato dopo il primo anno successivo alla scadenza del termine di quattro mesi. |
Se il reddito annuo ottenuto nella zona in cui sono situati i vigneti in questione è stimato superiore a 6 000 EUR per ettaro, gli Stati membri possono aumentare gli importi minimi di cui al secondo comma proporzionalmente al reddito medio annuo per ettaro stimato per quella zona.
Se lo Stato membro procede all'estirpazione degli impianti non autorizzati con mezzi propri, il costo corrispondente a carico del produttore a norma dell'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è calcolato oggettivamente tenendo conto del costo del lavoro, dell'uso di macchinari e del trasporto e di altri costi sostenuti. I costi sono aggiunti alla sanzione applicabile.
Articolo 6
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
(3) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).
ALLEGATO I
Disposizioni relative al criterio di ammissibilità di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché al criterio aggiuntivo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento
A. Criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013
Il criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è considerato soddisfatto se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
1) |
la o le superfici da adibire a nuovi impianti sono destinate alla produzione di vini con la denominazione di origine protetta specifica della zona interessata; oppure |
2) |
se la o le superfici da adibire a nuovi impianti non sono destinate alla produzione di vini con la denominazione di origine protetta specifica, il richiedente assume i seguenti impegni:
|
I richiedenti assumono gli impegni di cui al punto 2 del primo capoverso per un periodo limitato fissato dallo Stato membro, che non può estendersi oltre il 31 dicembre 2030.
B. Criterio aggiuntivo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento
Il criterio aggiuntivo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento è considerato soddisfatto se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
1) |
la o le superfici da adibire a nuovi impianti sono destinate alla produzione di vini con l'indicazione geografica protetta specifica della zona interessata; oppure |
2) |
se la o le superfici da adibire a nuovi impianti non sono destinate alla produzione di vini con l'indicazione geografica protetta specifica, il richiedente assume i seguenti impegni:
|
I richiedenti assumono gli impegni di cui al punto 2 del primo capoverso per un periodo limitato fissato dallo Stato membro, che non può estendersi oltre il 31 dicembre 2030.
ALLEGATO II
Disposizioni relative ai criteri di priorità di cui all'articolo 64,paragrafo 2, lettere da a) a h) del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché ai criteri aggiuntivi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento
A. Criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013
1) |
Si considera che le persone giuridiche, a prescindere dalla loro forma giuridica, rispettino questo criterio se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
Le condizioni di cui alle lettere a) e b) del primo capoverso si applicano, mutatis mutandis, a un gruppo di persone fisiche indipendentemente dallo status giuridico conferito dal diritto nazionale a tale gruppo e ai suoi componenti. |
2) |
Gli Stati membri possono decidere di aggiungere la condizione che il richiedente sia una persona fisica di età non superiore a 40 anni alla data della presentazione della richiesta di aiuto («giovane produttore»). Si considera che le persone giuridiche di cui al punto 1 rispettino la condizione aggiuntiva di cui al primo capoverso del presente punto se la persona fisica di cui al punto 1, primo capoverso, lettere a) e b) non supera i 40 anni alla data della presentazione della richiesta di aiuto. Le condizioni di cui al secondo capoverso si applicano mutatis mutandis a un gruppo di persone fisiche ai sensi del secondo capoverso del punto 1. |
3) |
Gli Stati membri possono esigere che i richiedenti si impegnino per un periodo di cinque anni a non affittare né vendere superfici di nuovo impianto ad un'altra persona fisica o giuridica. Se il richiedente è una persona giuridica o un gruppo di persone fisiche, gli Stati membri possono esigere anche che il richiedente si impegni, per un periodo di cinque anni, a non trasferire l'esercizio di un controllo effettivo e duraturo sull'azienda, per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari, ad altra o altre persone a meno che dette persone soddisfino le condizioni di cui ai punti 1 e 2 vigenti al momento del rilascio delle autorizzazioni. |
B. Criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013
Il criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è considerato soddisfatto se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
1) |
il richiedente si impegna, per un periodo minimo tra cinque e sette anni, a rispettare le norme relative alla produzione biologica di cui al regolamento (CE) n. 834/2007del Consiglio (1) e, se applicabile, al regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione (2) per la o le superfici da adibire a nuovi impianti o per l'intera azienda agricola. Tale periodo non si estende oltre il 31 dicembre 2030. Gli Stati membri possono considerare che il criterio sia soddisfatto se i richiedenti sono già viticoltori (3) al momento di presentare la richiesta e hanno effettivamente applicato le norme relative alla produzione biologica di cui al primo capoverso all'intera superficie vitata delle loro aziende per almeno cinque anni prima di presentare la richiesta. |
2) |
Il richiedente si impegna a osservare uno dei seguenti orientamenti o regimi di certificazione che vanno al di là delle regole obbligatorie stabilite ai sensi del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per un periodo minimo compreso tra cinque e sette anni, che comunque non si estende oltre il 31 dicembre 2030:
I regimi di certificazione menzionati alle lettere b) e c) del primo capoverso attestano che l'agricoltore nella propria azienda segue pratiche conformi alle norme definite a livello nazionale sulla produzione integrata, o agli obiettivi specificati nella lettera c) del primo capoverso. La certificazione è eseguita da organismi di certificazione accreditati a norma del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e rispetta le pertinenti norme armonizzate «Valutazione della conformità — Requisiti generali per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi» o «Valutazione della conformità — requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione». Gli Stati membri possono considerare che il criterio sia soddisfatto se i richiedenti sono già viticoltori al momento di presentare la richiesta e hanno effettivamente applicato gli orientamenti o i regimi di certificazione di cui al primo capoverso all'intera superficie vitata delle loro aziende per almeno cinque anni prima di presentare la richiesta. |
3) |
Se il programma o i programmi di sviluppo rurale degli Stati membri comprendono una o più operazioni specifiche di tipo «agro-climatico-ambientale» di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), applicabili alle superfici vitate con particolare riferimento alla superficie specifica indicata nella richiesta, e fatta salva la disponibilità di fondi sufficienti, il richiedente è ammissibile e si impegna a presentare richiesta per quel tipo di operazione/i per la superficie da adibire a nuovi impianti e a rispettare gli impegni indicati nei rispettivi programmi di sviluppo rurale per la o le operazioni specifiche di tipo «agro-climatico-ambientale». |
4) |
La o le parcelle agricole specifiche identificate nella richiesta sono situate su pendii terrazzati. Gli Stati membri possono anche esigere che i produttori si impegnino, per un periodo minimo compreso tra cinque e sette anni, a non estirpare e reimpiantare su superfici non conformi alle suddette condizioni. Tale periodo non si estende oltre il 31 dicembre 2030. |
C. Criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013
Il criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è considerato soddisfatto se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
1) |
la o le parcelle agricole specifiche identificate nella richiesta sono diventate proprietà del richiedente in seguito a scambi con altra/altre parcelle agricole vitate nel quadro di un progetto di ricomposizione fondiaria; |
2) |
la o le parcelle agricole identificate nella richiesta non sono vitate o la vite occupa una superficie inferiore a quella o quelle perdute in seguito al suddetto progetto di ricomposizione fondiaria; |
3) |
la superficie totale per cui è chiesta l'autorizzazione non supera l'eventuale differenza tra la superficie vitata della o delle parcelle precedentemente possedute e la superficie identificata nella richiesta. |
D. Criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013
Il criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è considerato soddisfatto se la o le parcelle agricole specifiche identificate nella richiesta sono ubicate in uno dei tipi di superficie seguenti:
1) |
superfici soggette a siccità con un rapporto tra precipitazione annua ed evapotraspirazione potenziale annua inferiore allo 0,5; |
2) |
superfici con scarsa profondità radicale, inferiore a 30 cm; |
3) |
superfici con problemi di tessitura e pietrosità del suolo, secondo la definizione e le soglie contenute nell'allegato III del regolamento (UE) n. 1305/2013; |
4) |
superfici in forte pendenza, superiore almeno al 15 %; |
5) |
superfici ubicate in zone di montagna, almeno sopra i 500 m di altitudine, altipiani esclusi; |
6) |
superfici ubicate nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 349 del TFUE e nelle isole minori del Mar Egeo definite nel regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) o in piccole isole con una superficie totale massima di 250 km2 caratterizzate da vincoli strutturali o socioeconomici. |
Gli Stati membri possono anche esigere che i produttori si impegnino, per un periodo minimo compreso tra i cinque e i sette anni, a non estirpare e reimpiantare su superfici non caratterizzate da specifici vincoli naturali o di altro tipo. Tale periodo non si estende oltre il 31 dicembre 2030.
Entro il 2018 gli Stati membri possono decidere di escludere una o più superfici di cui al primo capoverso dall'osservanza di questo criterio di priorità, qualora non siano in grado di valutare tale osservanza in modo effettivo.
E. Criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013
Il criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è considerato soddisfatto se la sostenibilità economica del rispettivo progetto è accertata in base a una o più delle seguenti metodologie standard di analisi finanziaria dei progetti di investimento nel settore agricolo:
1) |
valore attuale netto; |
2) |
tasso di rendimento interno; |
3) |
rapporto costi/benefici; |
4) |
periodo di restituzione; |
5) |
beneficio incrementale netto. |
La metodologia è applicata in modo che sia adattata al tipo del richiedente.
Gli Stati membri esigono inoltre che il richiedente realizzi i nuovi impianti di viti conformemente alle caratteristiche tecniche identificate nella richiesta.
F. Criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013
Il criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è considerato soddisfatto se il potenziale di aumento della competitività è accertato in base ad una delle considerazioni seguenti:
1) |
le superfici che un viticoltore in attività intende adibire a nuovi impianti possono generare economie di scala in seguito alla diminuzione sensibile dei costi unitari specifici alla superficie di nuovo impianto rispetto alla media dei vigneti già esistenti nell'azienda agricola o alla situazione media della regione; |
2) |
le superfici che un viticoltore in attività intende adibire a nuovi impianti possono generare un migliore adattamento alla domanda del mercato in seguito ad un aumento dei prezzi ottenuto per il prodotto o ad un aumento di sbocchi di mercato per i vigneti già esistenti nell'azienda agricola o alla situazione media della regione; |
3) |
le superfici che un nuovo operatore intende adibire a nuovi impianti possono permettere un modello di produzione agricola più redditizio rispetto alla media della regione. |
Gli Stati membri possono precisare ulteriormente le considerazioni figuranti nei punti 1, 2 e 3 del primo capoverso.
Gli Stati membri esigono inoltre che il richiedente esegua i nuovi impianti di viti conformemente alle caratteristiche tecniche identificate nella richiesta.
G. Criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013
Il criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è considerato soddisfatto se la o le parcelle da adibire a impianti sono ubicate nella zona geografica di produzione di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta esistenti, se la produzione delle uve è destinata alla produzione di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta e se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
1) |
la o le parcelle agricole da adibire a impianti hanno caratteristiche pedoclimatiche migliori rispetto alla media delle altre parcelle vitate conformi al disciplinare dell'indicazione geografica nella stessa regione; |
2) |
la o le varietà di uva o rispettivi cloni da impiantare sono più adatti alle caratteristiche pedoclimatiche specifiche della o delle parcelle agricole da adibire a impianti rispetto a quelle con vigneti conformi al disciplinare dell'indicazione geografica, con caratteristiche pedoclimatiche simili e situate nella stessa regione, ma piantate con altre varietà o altri cloni della stessa o delle stesse varietà; |
3) |
la o le varietà di uva o i rispettivi cloni da impiantare contribuiscono ad aumentare la diversità delle varietà d'uva o dei cloni delle varietà esistenti nella stessa zona geografica di produzione della denominazione d'origine protetta o dell'indicazione geografica protetta; |
4) |
il o i sistemi di allevamento della vite o la struttura dei vigneti da usare nella o nelle superfici oggetto di nuovo impianto hanno il potenziale di migliorare la qualità dell'uva, rispetto ai sistemi di allevamento e/o alle strutture prevalentemente usate nella stessa zona geografica di produzione della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta. |
Gli Stati membri possono precisare ulteriormente le condizioni figuranti nei punti da 1 a 4 del primo capoverso.
Gli Stati membri esigono inoltre che il richiedente realizzi i nuovi impianti di viti conformemente alle caratteristiche tecniche identificate nella richiesta.
Gli Stati membri possono applicare questo criterio di priorità alle richieste di nuovi impianti in una superficie che sia stata delimitata nel fascicolo tecnico che accompagna la richiesta di protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica attualmente sottoposta alla procedura nazionale preliminare o allo scrutinio della Commissione. In tal caso si applicano mutatis mutandis le condizioni di cui ai punti da 1 a 4 del primo capoverso.
H. Criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1308/2013
Il criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è considerato soddisfatto se le dimensioni dell'azienda del richiedente al momento della richiesta rispettano le soglie che gli Stati membri devono stabilire a livello nazionale o regionale in base a criteri oggettivi. Le soglie sono fissate a:
1) |
non meno di 0,5 ettari per le piccole aziende; |
2) |
non più di 50 ettari per le aziende di medie dimensioni. |
Gli Stati membri possono inoltre esigere il rispetto di una o più delle condizioni seguenti:
1) |
le dimensioni dell'azienda del richiedente aumenteranno in seguito ai nuovi impianti; |
2) |
il richiedente ha già una superficie vitata che non fruisce delle esenzioni di cui all'articolo 62, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 al momento di presentare la richiesta. |
Le soglie di cui ai punti 1 e 2 del primo capoverso sono comunicate alla Commissione.
I. Criteri aggiuntivi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento
I. «Comportamento precedente del produttore»
Il criterio aggiuntivo di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento è considerato soddisfatto se il richiedente non ha superfici vitate senza autorizzazione, come indicato all'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o senza diritto d'impianto come indicato agli articoli 85 bis e 85 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Gli Stati membri possono inoltre esigere il rispetto di una o più delle condizioni seguenti:
1) |
nessuna autorizzazione precedentemente rilasciata al richiedente a norma dell'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013 è scaduta in seguito al mancato utilizzo; |
2) |
il richiedente non ha mancato di rispettare gli impegni di cui alle parti A e B dell'allegato I e alle parti A, B, C, D, E, F e G del presente allegato e al punto II della presente parte; |
3) |
il richiedente non possiede superfici vitate che da almeno otto anni non sono più in produzione. |
II. «Organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo»
Il criterio aggiuntivo di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento è considerato soddisfatto se il richiedente è una persona giuridica, a prescindere dalla sua forma giuridica, e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
1) |
il richiedente è un'organizzazione senza scopo di lucro che esercita esclusivamente attività a fini sociali; |
2) |
il richiedente usa i terreni confiscati solo ai propri fini sociali a norma dell'articolo 10 della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8). |
Gli Stati membri possono esigere anche che i richiedenti che rispettano questo criterio si impegnino, per un periodo che lo Stato membro dovrà fissare, a non affittare né vendere la o le superfici di nuovo impianto ad altra persona fisica o giuridica. Tale periodo non si estende oltre il 31 dicembre 2030.
(1) Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).
(3) Definiti nell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 128 del 27.5.2009, pag. 15).
(4) Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).
(5) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).
(6) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).
(7) Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).
(8) Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).