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Document 32015D2290
Commission Delegated Decision (EU) 2015/2290 of 12 June 2015 on the provisional equivalence of the solvency regimes in force in Australia, Bermuda, Brazil, Canada, Mexico and the United States and applicable to insurance and reinsurance undertakings with head offices in those countries
Decisione delegata (UE) 2015/2290 della Commissione, del 12 giugno 2015, sull'equivalenza provvisoria dei regimi di solvibilità in vigore in Australia, alle Bermuda, in Brasile, Canada, Messico e negli Stati Uniti e applicabili alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede nel territorio di tali paesi
Decisione delegata (UE) 2015/2290 della Commissione, del 12 giugno 2015, sull'equivalenza provvisoria dei regimi di solvibilità in vigore in Australia, alle Bermuda, in Brasile, Canada, Messico e negli Stati Uniti e applicabili alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede nel territorio di tali paesi
GU L 323 del 9.12.2015, p. 22–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2016
9.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 323/22 |
DECISIONE DELEGATA (UE) 2015/2290 DELLA COMMISSIONE
del 12 giugno 2015
sull'equivalenza provvisoria dei regimi di solvibilità in vigore in Australia, alle Bermuda, in Brasile, Canada, Messico e negli Stati Uniti e applicabili alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede nel territorio di tali paesi
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (1), e in particolare l'articolo 227, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2009/138/CE istituisce un regime prudenziale basato sul rischio per le imprese di assicurazione e di riassicurazione dell'Unione. La direttiva 2009/138/CE sarà pienamente applicata alle imprese di assicurazione e di riassicurazione dell'UE a decorrere dal 1o gennaio 2016. Anche se la direttiva 2009/138/CE entrerà pienamente in applicazione a decorrere dal 1o gennaio 2016, la Commissione può già adottare la presente decisione delegata in virtù dell'articolo 311 della direttiva 2009/138/CE. |
(2) |
Oggetto dell'articolo 227 della direttiva 2009/138/CE è l'equivalenza per le imprese di assicurazione di paesi terzi facenti parte di gruppi con sede nell'Unione. Una determinazione positiva dell'equivalenza ai sensi dell'articolo 227 della direttiva 2009/138/CE, mediante atto delegato della Commissione, permette a tali gruppi, quando la deduzione e l'aggregazione sono il metodo di consolidamento utilizzato per la loro informativa di gruppo, di tenere conto del calcolo dei requisiti patrimoniali e del capitale disponibile (fondi propri) ai sensi delle norme della giurisdizione terza anziché calcolarli sulla base della direttiva 2009/138/CE ai fini del calcolo dei requisiti di solvibilità del gruppo e dei fondi propri ammissibili. |
(3) |
L'articolo 227, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE prevede una determinazione dell'equivalenza provvisoria a durata prestabilita per i paesi terzi i cui regimi di solvibilità per le assicurazioni soddisfano taluni criteri. Una determinazione dell'equivalenza provvisoria è valida per un periodo di 10 anni con possibilità di rinnovo. |
(4) |
L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha fornito consulenza alla Commissione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), contribuendo alla valutazione dei paesi terzi a norma dell'articolo 227, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE (3). Per quanto riguarda gli Stati Uniti, il dialogo sulle assicurazioni avviato nel 2012 al fine di raggiungere una migliore comprensione reciproca dei rispettivi regimi di regolamentazione e di vigilanza delle assicurazioni ha rappresentato il quadro principale per lo scambio reciproco di informazioni, da cui sono scaturite le conclusioni raggiunte nella presente decisione. |
(5) |
In Australia, i LIFE and General Insurance Capital Standards (LAGIC) (norma prudenziale GPS 110 sulle assicurazioni non vita: adeguatezza patrimoniale, norma prudenziale LPS 110 sulle assicurazioni vita: adeguatezza patrimoniale) impongono agli assicuratori di calcolare le coperture patrimoniali per il rischio assicurativo, il rischio connesso alla concentrazione dell'attività assicurativa, il rischio relativo agli attivi, il rischio di concentrazione degli attivi, il rischio operativo e il beneficio dell'aggregazione. Si utilizza un approccio fondato sul bilancio totale. È richiesto un capitale minimo (il requisito patrimoniale prudenziale, Prudential Capital Requirement, PCR); gli assicuratori devono inoltre istituire un processo di valutazione interna dell'adeguatezza patrimoniale (Internal Adequacy Assessment Process, ICAAP) volto a definire le azioni che saranno attuate per rettificare un declino del capitale mediante valori stabiliti superiori al suo requisito patrimoniale prudenziale. Gli assicuratori non vita possono utilizzare modelli interni fatta salva la loro approvazione da parte dell'Australian Prudential Regulation Authority (Autorità australiana di vigilanza prudenziale (APRA)]. Le norme GPS 220 e LPS 220 (gestione dei rischi) prescrivono l'esistenza di un quadro di gestione dei rischi che deve comprendere come minimo una strategia di gestione dei rischi in cui siano descritte politiche, procedure, responsabilità di gestione e controlli interni in materia di gestione dei rischi. Gli assicuratori devono fornire all'APRA informazioni in materia di solvibilità, posizione finanziaria, andamento finanziario, adeguatezza patrimoniale, investimenti, attivi e concentrazioni degli attivi, dati relativi ai premi e ai sinistri, passività contrattuali ed esposizioni fuori bilancio delle loro imprese. Ai sensi del Corporations Act del 2001, le società sono tenute a preparare e presentare relazioni finanziarie annuali alla Australian Securities and Investments Commission (commissione australiana per i valori mobiliari e gli investimenti). Per gli assicuratori vita e gli assicuratori e i gruppi assicurativi non vita esistono obblighi di divulgazione supplementari riguardo alla gestione del capitale e all'adeguatezza patrimoniale. L'APRA può condividere informazioni con altre autorità di vigilanza finanziaria; è tra i firmatari del protocollo d'intesa multilaterale in materia di cooperazione e scambio di informazioni dell'International Association of Insurance Supervisors (Associazione internazionale delle autorità di vigilanza delle assicurazioni (IAIS)] e ha concluso protocolli d'intesa con autorità di vigilanza estere (tra cui numerose autorità di vigilanza dell'UE). L'APRA è autonomamente responsabile della regolamentazione e della vigilanza prudenziali degli assicuratori; solo l'APRA può autorizzare un organismo a svolgere un'attività assicurativa in Australia. L'APRA ha il potere di emanare norme prudenziali che hanno forza di legge. Nessuno dei funzionari tuttora in servizio presso l'APRA o dei suoi ex dipendenti è autorizzato a divulgare informazioni riservate ottenute durante lo svolgimento delle sue mansioni o nell'esercizio delle sue funzioni; l'inosservanza di tale obbligo può essere sanzionata. La divulgazione di informazioni a un tribunale è strettamente limitata. |
(6) |
Alle Bermuda, l'Insurance Act (legge sulle assicurazioni) stabilisce due requisiti patrimoniali per le imprese di assicurazione non «captive» (4): il margine di solvibilità minimo (MSM) e il requisito patrimoniale rafforzato (Enhanced Capital Requirement, ECR), applicabili agli assicuratori commerciali sia del ramo vita che di quello non vita. Il requisito patrimoniale rafforzato è determinato dal pertinente requisito patrimoniale di solvibilità di base (BSCR) conformemente a una formula standard o al modello interno di capitale approvato dell'assicuratore a patto che l'ECR sia almeno pari al margine di solvibilità minimo dell'assicuratore. Il BSCR copre i seguenti rischi: rischio di credito, rischio di spread, rischio di mercato, rischio di tariffazione, rischio di riservazione, rischio di interesse, rischio di catastrofe e rischio operativo. Un livello patrimoniale obiettivo del 120 % dell'ECR è utilizzato come soglia di solvibilità da non superare. Le norme patrimoniali qualificanti variano a seconda delle differenti categorie di assicuratori. L'Insurance Act comprende anche disposizioni sugli obblighi di informativa delle imprese riguardo alle loro posizioni di solvibilità. La Bermudan Monetary Authority (Autorità monetaria delle Bermuda (BMA)] è l'autorità di regolamentazione e di vigilanza indipendente. La maggior parte delle imprese di assicurazione delle Bermuda ha l'obbligo di preparare bilanci aggiuntivi ai sensi dei principi internazionali di informativa finanziaria (IFRS); in caso contrario, gli assicuratori possono utilizzare qualsiasi principio contabile generalmente accettato riconosciuto dalla BMA. Le imprese di assicurazione devono pubblicare i loro bilanci, che contengono informazioni sia quantitative che qualitative. La Bermudan Monetary Authority può concludere accordi e scambiare informazioni con autorità di vigilanza estere; è firmataria del protocollo d'intesa multilaterale in materia di cooperazione e scambio di informazioni della IAIS. La BMA è vincolata al rispetto della normativa sulla riservatezza, conformemente alla quale tutte le informazioni riguardanti le attività e gli affari degli istituti finanziari sottoposti a vigilanza, o le persone che le/li gestiscono, ottenute dal suo personale, sono considerate riservate. |
(7) |
In Brasile, il decreto-legge n. 73/1966 sulle assicurazioni prevede che gli assicuratori, per garantire il rispetto di tutti i loro obblighi, definiscano disposizioni tecniche nonché fondi e disposizioni speciali conformemente ai criteri stabiliti dal Consiglio nazionale delle assicurazioni private (CNSP). Ai sensi della risoluzione CNSP n. 316, il capitale minimo richiesto (CMR) è il maggiore tra il capitale di base e il capitale di rischio. Il capitale di base è un importo fisso collegato al tipo di entità e alle regioni in cui essa è stata autorizzata a operare, analogamente a quanto avviene per il capitale di rischio, che è la somma dei requisiti patrimoniali per il rischio di sottoscrizione, il rischio di credito, il rischio operativo e il rischio di mercato. Per la maggior parte degli assicuratori il rischio di capitale è superiore al capitale di base e pertanto costituisce il capitale minimo richiesto. La risoluzione CNSP n. 3162/2014 stabilisce le regole per l'utilizzo di un modello interno quale alternativa a una formula standard per il calcolo del CMR. Sono applicabili requisiti minimi di governo societario. Le attività, i sistemi di informazione e il rispetto degli obblighi giuridici da parte degli assicuratori devono essere oggetto di controlli interni predisposti dalle rispettive imprese di assicurazione. La Sovrintendenza delle assicurazioni private (Superintendência de Seguros Privados, SUSEP) è responsabile della vigilanza del settore assicurativo brasiliano. La SUSEP opera nell'ambito del ministero delle Finanze in qualità di organo esecutivo dei regolamenti istituiti dal CNSP. Il suo consiglio direttivo è dotato di un'autorità indipendente che gli permette di definire le politiche generali della SUSEP in materia di regolamentazione e rispetto delle risoluzioni del Consiglio nazionale delle assicurazioni private nel suo ambito di competenze. Gli assicuratori sono tenuti a presentare dati riguardanti il capitale, le attività, le passività, le entrate e le spese alla SUSEP a cadenza mensile nonché informazioni sulle operazioni, il bilancio e un conto profitti e perdite a cadenza trimestrale; gli assicuratori devono pubblicare i loro bilanci, che contengono informazioni sia quantitative che qualitative. La SUSEP può concludere accordi e scambiare informazioni con autorità di vigilanza estere; è firmataria del protocollo d'intesa multilaterale in materia di cooperazione e scambio di informazioni della IAIS. Le informazioni possono essere utilizzate solo a fini di vigilanza nell'ambito delle funzioni di vigilanza della SUSEP. Inoltre, le informazioni ottenute da un'altra autorità sono utilizzate esclusivamente ai fini di tale richiesta. Sia il personale attualmente in servizio presso la SUSEP che gli ex funzionari della Sovrintendenza sono vincolati al rispetto della normativa sulla riservatezza. |
(8) |
In Canada, l'Insurance Companies Act (legge sulle imprese di assicurazione) impone agli assicuratori di mantenere una base patrimoniale adeguata. Le linee guida pubblicate dall'Office of the Superintendent of Financial Institutions (Ufficio del sovrintendente delle istituzioni finanziarie (OSFI)] delineano le norme dettagliate. I requisiti patrimoniali applicabili per gli assicuratori sono il requisito del capitale minimo permanente e del surplus (linea guida MCCSR) per gli assicuratori vita e il test del capitale minimo (linea guida MCT) per gli assicuratori non vita. Sia il requisito MCCSR che il requisito MCT riguardano i rischi connessi alle attività e alle passività in bilancio e fuori bilancio. Gli assicuratori non vita hanno l'obbligo di detenere un capitale superiore al 100 % dell'MCT, mentre gli assicuratori vita hanno l'obbligo di detenere un capitale superiore al 120 % dell'MCCSR. Al di sotto di questi livelli, gli assicuratori non possono operare. Oltre a tali requisiti, è previsto un livello patrimoniale obiettivo di vigilanza pari al 150 % dell'MCT e dell'MCCSR per gli assicuratori non vita e gli assicuratori vita rispettivamente. I requisiti patrimoniali sono calcolati conformemente a una formula standard; l'utilizzo di modelli interni è consentito solo in casi molto limitati. Gli assicuratori hanno altresì l'obbligo di stabilire un coefficiente di capitale obiettivo interno basato su una valutazione interna del rischio e della solvibilità (ORSA), nel cui ambito siano effettuate anche prove di stress non prescritte che tengano conto delle specificità dell'impresa di assicurazione. L'Office of the Superintendent of Financial Institutions, l'autorità canadese di vigilanza delle assicurazioni, è un'agenzia federale indipendente autofinanziata. Ogni impresa di assicurazione regolamentata è tenuta a presentare all'OSFI bilanci annuali sottoposti a revisione contabile e informazioni supplementari nonché una relazione dei revisori contabili, una relazione dell'attuario incaricato, una relazione sul test dinamico dell'adeguatezza patrimoniale contenente una sintesi dei risultati delle varie prove di stress e dati trimestrali sulla posizione patrimoniale. Gli assicuratori sono inoltre tenuti a preparare e a rendere disponibile, su richiesta, una valutazione interna annuale del rischio e della solvibilità che stabilisca un obiettivo di capitale interno. L'OSFI può concludere accordi e scambiare informazioni con autorità di vigilanza estere; ha firmato il protocollo d'intesa multilaterale in materia di cooperazione e scambio di informazioni della IAIS nel luglio 2012. L'OSFI è vincolato al rispetto della normativa sulla riservatezza, conformemente alla quale tutte le informazioni riguardanti le attività o gli affari degli istituti finanziari sottoposti a vigilanza, o le persone che le/li gestiscono, ottenute dal suo personale, sono considerate riservate. |
(9) |
In Messico, l'atto che stabilisce un quadro prudenziale assicurativo rivisto, la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (LISF), è entrato in vigore il 4 aprile 2015. Ai sensi della LISF si applica il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR), che copre i rischi di sottoscrizione e i rischi finanziari e di controparte. Almeno una volta l'anno si effettuano prove di stress (test di solvibilità dinamico). Per il calcolo dell'SCR il regime messicano consente l'utilizzo o di una formula standard o di un modello interno. In Messico la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) è responsabile della vigilanza delle imprese di assicurazione vita e non vita; è dotata di un potere indipendente che le permette di rilasciare o ritirare la licenza delle imprese di assicurazione ed effettua prove di stress almeno una volta l'anno. Gli assicuratori devono comunicare alla CNSF dati riguardanti l'organizzazione, le operazioni, la contabilità, gli investimenti e il capitale almeno a cadenza trimestrale; devono altresì rendere noti gli obiettivi, le politiche e le pratiche delle loro imprese a livello di mantenimento, trasferimento o attenuazione del rischio; inoltre, devono pubblicare informazioni quantitative e qualitative riguardo alle operazioni, alla situazione tecnica e finanziaria e ai rischi delle loro imprese. Qualora sia in vigore un accordo sullo scambio di informazioni, la CNSF può collaborare e scambiare informazioni con autorità di vigilanza estere; esiste una serie di accordi simili e la CNSF ha presentato domanda di adesione al protocollo d'intesa multilaterale in materia di cooperazione e scambio di informazioni della IAIS nel 2010. Qualora esista un accordo sullo scambio di informazioni tra la CNSF e un'autorità di vigilanza estera, la CNSF deve chiedere il previo consenso di quest'ultima prima di divulgare le informazioni da essa fornite. Nessuno dei funzionari tuttora in servizio presso la CNSF o dei suoi ex dipendenti è autorizzato a divulgare informazioni riservate; gli obblighi di segreto professionale sono previsti dalla normativa nazionale e qualsiasi violazione del segreto professionale comporta sanzioni. |
(10) |
Negli Stati Uniti, la regolamentazione e la vigilanza delle attività di assicurazione e riassicurazione avvengono essenzialmente a livello statale. Gli assicuratori devono rispettare le pertinenti normative in vigore in ciascuno Stato in cui stipulano polizze e la vigilanza assicurativa è affidata ad autorità di vigilanza statali indipendenti sotto il controllo dei commissari di assicurazione. I requisiti di adeguatezza patrimoniale previsti a livello statale si basano sulla legge tipo sul capitale basato sul rischio (RBC) della National Association of Insurance Commissioners (Associazione nazionale dei commissari di assicurazione (NAIC)], che è stata adottata da tutti gli Stati. La formula standard RBC copre i rischi più concreti per ciascun tipo di assicurazione primaria (vita, proprietà e sinistri e salute) e consente l'utilizzo di modelli interni per prodotti e moduli di rischio specifici. L'RBC si calcola applicando fattori a varie voci dell'attivo, della tariffa dei premi, dei sinistri nonché a voci di spesa e di riserva. Esistono quattro livelli di requisiti patrimoniali quantitativi con interventi di vigilanza differenti in ogni caso: livello di azione aziendale, livello di azione normativa, livello di controllo autorizzato e livello di controllo obbligatorio. Il regime degli Stati Uniti si avvale di una valutazione interna del rischio e della solvibilità per gli assicuratori analoga a quella prevista dalla direttiva «Solvibilità II». Per quanto riguarda gli obblighi di informativa e di trasparenza, esistono requisiti standardizzati di informativa riguardanti principalmente le attività e le prestazioni, il profilo di rischio, le ipotesi e i metodi di valutazione utilizzati nonché la gestione e i requisiti patrimoniali. I bilanci, compresi il parere dell'attuario e la dichiarazione del revisore dei conti, sono resi pubblici. I commissari statali di assicurazione possono condividere informazioni riservate con autorità di vigilanza estere, a patto che il destinatario di tali informazioni accetti di mantenerne la riservatezza. I commissari possono altresì concludere accordi che disciplinano la condivisione e l'utilizzo di informazioni riservate. È stata firmata una serie di protocolli d'intesa sullo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza dell'Unione e i dipartimenti statali di assicurazione; numerosi dipartimenti statali di assicurazione sono firmatari del protocollo d'intesa multilaterale in materia di cooperazione e scambio di informazioni della IAIS e alcuni altri hanno recentemente presentato la loro domanda di adesione. Gli obblighi di riservatezza, incorporati nelle normative statali sulla base di leggi tipo della NAIC, stabiliscono che le informazioni ottenute dalle autorità di vigilanza statali sono riservate e che queste ultime devono mantenere la riservatezza delle informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza estere. Il personale delle autorità di vigilanza statali è vincolato al rispetto degli obblighi di segreto professionale ai sensi della normativa vigente a livello statale. |
(11) |
A seguito di queste valutazioni, si dovrebbe ritenere che i regimi di solvibilità dei paesi terzi contemplati dalla presente decisione soddisfano i criteri dell'equivalenza provvisoria di cui all'articolo 227, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE, ad esclusione delle regole sulle imprese di assicurazione «captive» delle Bermuda, che sono oggetto di un regime normativo differente. |
(12) |
Il periodo iniziale dell'equivalenza provvisoria determinata dalla presente decisione dovrebbe essere di 10 anni. La Commissione può tuttavia effettuare in qualsiasi momento, al di fuori del quadro del riesame generale, un riesame specifico di un dato paese terzo o territorio laddove l'evolversi della situazione le imponga di rivedere la valutazione dell'equivalenza determinata dalla presente decisione. La Commissione, con l'assistenza tecnica dell'EIOPA, dovrebbe pertanto continuare a monitorare l'evoluzione dei regimi in vigore nei paesi terzi contemplati dalla presente decisione nonché il rispetto delle condizioni sulla cui base essa è stata adottata. |
(13) |
La direttiva 2009/138/CE si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016. La presente decisione dovrebbe pertanto concedere un'equivalenza provvisoria a decorrere da tale data, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I regimi di solvibilità in vigore in Australia, alle Bermuda (ad esclusione delle regole sulle imprese di assicurazione «captive)», in Brasile, Canada, Messico e negli Stati Uniti e applicabili alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede nel territorio di tali paesi sono ritenuti provvisoriamente equivalenti a quello stabilito dal titolo I, capo VI, della direttiva 2009/138/CE.
Articolo 2
L'equivalenza provvisoria è concessa per un periodo di 10 anni a decorrere dal 1o gennaio 2016.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione ( GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).
(3) Analisi dell'equivalenza del Brasile da parte dell'EIOPA, 10 marzo 2015.
Valutazione dell'equivalenza delle Bermuda da parte dell'EIOPA, 9 marzo 2015.
Analisi dell'equivalenza del Canada da parte dell'EIOPA, 28 gennaio 2015.
Analisi dell'equivalenza dell'Australia da parte dell'EIOPA, 16 luglio 2013.
Analisi dell'equivalenza del Messico da parte dell'EIOPA, 16 luglio 2013.
(4) L'Insurance Act definisce differenti categorie di assicuratori che sono soggette a normative differenti. Gli assicuratori «captive» sono una categoria specifica di assicuratori, che non è stata inclusa nella valutazione dell'EIOPA e non è contemplata dal presente atto.