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Document 32015D2169

Decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio, del 1° ottobre 2015, relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra

GU L 307 del 25.11.2015, pp. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/11/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2169/oj

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25.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 307/2


DECISIONE (UE) 2015/2169 DEL CONSIGLIO

del 1o ottobre 2015

relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 167, paragrafo 3, e l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di libero scambio con la Repubblica di Corea (in prosieguo: la «Corea») a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.

(2)

Tali negoziati sono stati portati a termine e il 15 ottobre 2009 è stato siglato un accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (in prosieguo: l'«accordo»).

(3)

In conformità della decisione 2011/265/UE del Consiglio, del 16 settembre 2010, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (1), l'accordo è stato firmato a nome dell'Unione il 6 ottobre 2010 ed è stato applicato in via provvisoria, fatta salva la sua conclusione in data successiva.

(4)

È opportuno approvare l'accordo.

(5)

L'accordo non pregiudica il diritto degli investitori degli Stati membri di fruire di un trattamento più favorevole nei casi in cui lo prevedano accordi relativi agli investimenti di cui uno Stato membro e la Corea siano parti.

(6)

A norma dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato, è opportuno che il Consiglio abiliti la Commissione ad approvare alcune limitate modifiche dell'accordo. La Commissione dovrebbe essere abilitata a porre termine al diritto concesso alle coproduzioni, come disposto dall'articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale, qualora essa non determini l'opportunità di un suo rinnovo, approvato dal Consiglio secondo una procedura specifica resa necessaria sia dal carattere sensibile di tale elemento dell'accordo sia dal fatto che l'accordo deve essere concluso dall'Unione e dai suoi Stati membri. È inoltre opportuno che la Commissione sia abilitata ad approvare le modifiche adottate dal gruppo di lavoro «Indicazioni geografiche» a norma dell'articolo 10.25 dell'accordo.

(7)

È opportuno definire le procedure pertinenti alla protezione delle indicazioni geografiche che in forza dell'accordo sono oggetto di protezione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (2), è approvato a nome dell'Unione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 15.10, paragrafo 2, dell'accordo per esprimere il consenso dell'Unione a essere vincolata dall'accordo.

Articolo 3

1.   La Commissione avvisa la Corea dell'intenzione dell'Unione di non prolungare il periodo durante il quale è concesso alle coproduzioni il diritto di cui all'articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 8, dello stesso, salvo che il Consiglio decida, su proposta della Commissione, quattro mesi prima della scadenza del periodo in questione, di prolungarne la durata. In tal caso, la presente disposizione diventa di nuovo applicabile alla scadenza del periodo di proroga. Ai fini specifici della decisione sulla proroga della durata del periodo di concessione, il Consiglio delibera all'unanimità.

2.   Ai fini dell'articolo 10.25 dell'accordo, le modifiche dell'accordo introdotte da decisioni del gruppo di lavoro «Indicazioni geografiche» sono approvate dalla Commissione a nome dell'Unione. Se le parti interessate non raggiungono un accordo nel caso in cui siano sollevate obiezioni nei riguardi di un'indicazione geografica, la Commissione adotta la propria posizione secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (3). Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4), è fissato a un mese.

Articolo 4

1.   Una denominazione protetta a norma della sottosezione C (Indicazioni geografiche) del capo 10 dell'accordo può essere utilizzata da ogni operatore che commercializzi prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi alla corrispondente specifica.

2.   Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione provvedono a far rispettare la protezione di cui agli articoli da 10.18 a 10.23 dell'accordo, anche su richiesta di una parte interessata.

Articolo 5

La posizione che l'Unione deve adottare nel comitato per la cooperazione culturale in merito a decisioni aventi effetti giuridici è determinata dal Consiglio, che delibera nei modi stabiliti dal trattato. I rappresentanti dell'Unione nel comitato per la cooperazione culturale comprendono alti funzionari della Commissione e degli Stati membri provvisti di competenza ed esperienza nelle questioni e negli affari culturali e che presentano la posizione dell'Unione in conformità del trattato.

Articolo 6

Ai fini dell'adozione delle disposizioni attuative necessarie per l'applicazione delle norme dell'allegato II(a) del protocollo dell'accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, si applica l'articolo 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (5).

Articolo 7

L'accordo non è da interpretarsi come un accordo che conferisce diritti o impone obblighi che possono essere direttamente invocati dinanzi ai giudici e ai tribunali dell'Unione o degli Stati membri.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 1o ottobre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

É. SCHNEIDER


(1)   GU L 127 del 14.5.2011, pag. 1.

(2)  L'accordo è stato pubblicato nella GU L 127 del 14.5.2011, pag. 1 unitamente alla decisione relativa alla sua firma.

(3)   GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(4)   GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(5)   GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


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