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Document 32014R0723
Commission Implementing Regulation (EU) No 723/2014 of 23 June 2014 approving a minor amendment to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Nieheimer Käse (PGI))
Regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2014 della Commissione, del 23 giugno 2014 , recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Nieheimer Käse (IGP)]
Regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2014 della Commissione, del 23 giugno 2014 , recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Nieheimer Käse (IGP)]
GU L 192 del 1.7.2014, pp. 36–37
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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1.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 192/36 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 723/2014 DELLA COMMISSIONE
del 23 giugno 2014
recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Nieheimer Käse (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Germania relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Nieheimer Käse», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 414/2010 della Commissione (2). |
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(2) |
La domanda ha lo scopo di modificare il disciplinare di produzione precisando la percentuale di carum carvi, che costituisce un semplice ingrediente facoltativo. |
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(3) |
La Commissione ha esaminato la modifica e la ritiene giustificata. Trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione può approvarla senza seguire la procedura di cui agli articoli 50, 51 e 52 del medesimo regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Nieheimer Käse» è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2014
Per la Commissione
A nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
ALLEGATO
La seguente modifica è approvata per il disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Nieheimer Käse».
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Metodo di ottenimento: Nella frase «Alla massa si aggiunge poi sale da cucina (2,5-3,5 %) ed, eventualmente, carum carvi (0,01-0,03); il tutto viene quindi mescolato fino ad ottenere una distribuzione uniforme degli ingredienti.», è opportuno sostituire il testo tra parentesi «(0,01-0,03)» dopo «carum carvi» con «(0,1-0,3 %)». |
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Giustificazione:
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