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Document 32014R0723

Regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2014 della Commissione, del 23 giugno 2014 , recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Nieheimer Käse (IGP)]

GU L 192 del 1.7.2014, pp. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/723/oj

1.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 192/36


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 723/2014 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2014

recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Nieheimer Käse (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Germania relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Nieheimer Käse», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 414/2010 della Commissione (2).

(2)

La domanda ha lo scopo di modificare il disciplinare di produzione precisando la percentuale di carum carvi, che costituisce un semplice ingrediente facoltativo.

(3)

La Commissione ha esaminato la modifica e la ritiene giustificata. Trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione può approvarla senza seguire la procedura di cui agli articoli 50, 51 e 52 del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Nieheimer Käse» è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2014

Per la Commissione

A nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)   GU L 119 del 13.5.2010, pag. 3.


ALLEGATO

La seguente modifica è approvata per il disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Nieheimer Käse».

 

Metodo di ottenimento:

Nella frase «Alla massa si aggiunge poi sale da cucina (2,5-3,5 %) ed, eventualmente, carum carvi (0,01-0,03); il tutto viene quindi mescolato fino ad ottenere una distribuzione uniforme degli ingredienti.», è opportuno sostituire il testo tra parentesi «(0,01-0,03)» dopo «carum carvi» con «(0,1-0,3 %)».

 

Giustificazione:

 

Il richiedente, un'associazione di produttori del prodotto in questione, sostiene che nei 65 anni di produzione del formaggio «Nieheimer Käse» il carum carvi è sempre stato aggiunto nella percentuale dello 0,1-0,3 %.

 

L'indicazione riportata nella sintesi pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea («0,01-0,03») è dovuta a un errore di redazione. Il simbolo % mancante è stato aggiunto nella pubblicazione sul Deutsches Markenblatt del 23.9.2005. Gli zero supplementari riportati dopo la virgola farebbero sì che un'aggiunta di carum carvi corrispondente (compresa tra soli uno e tre decimi di millesimi del peso totale) non sarebbe più percepibile nel prodotto.


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