This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32013R0741
Commission Implementing Regulation (EU) No 741/2013 of 30 July 2013 opening and providing for the administration of Union tariff quotas for agricultural products originating in Colombia
Regolamento di esecuzione (UE) n. 741/2013 della Commissione, del 30 luglio 2013 , recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per i prodotti agricoli originari della Colombia
Regolamento di esecuzione (UE) n. 741/2013 della Commissione, del 30 luglio 2013 , recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per i prodotti agricoli originari della Colombia
GU L 204 del 31.7.2013, pp. 43–46
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 204 del 31.7.2013, pp. 35–38
(HR)
In force
|
31.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 204/43 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 741/2013 DELLA COMMISSIONE
del 30 luglio 2013
recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per i prodotti agricoli originari della Colombia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione 2012/735/UE del Consiglio, del 31 maggio 2012, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra (1), in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Con la decisione 2012/735/UE, il Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell’Unione, dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra («l’accordo»). In conformità della decisione 2012/735/UE, l’accordo è applicato in via provvisoria, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione. L’accordo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1o agosto 2013. |
|
(2) |
L’allegato I, appendice 1, sezione B, sottosezione 1 dell’accordo concerne il calendario di soppressione dei dazi da parte dell’UE per le merci originarie della Colombia. Per un certo numero di prodotti specifici, è prevista l’applicazione di contingenti tariffari. È pertanto necessario aprire contingenti tariffari per i prodotti in questione. |
|
(3) |
I contingenti tariffari devono essere gestiti dalla Commissione secondo il principio «primo arrivato, primo servito», in conformità del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2). |
|
(4) |
L’ammissibilità a beneficiare delle concessioni tariffarie deve essere subordinata alla presentazione alle autorità doganali dell’apposita prova d’origine, come disposto dall’accordo. |
|
(5) |
Nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (3), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione (4), figurano nuovi codici NC che sono diversi da quelli indicati nell’accordo. I nuovi codici devono pertanto essere riportati nell’allegato del presente regolamento. |
|
(6) |
Considerato che l’accordo si applica a decorrere dal 1o agosto 2013, il presente regolamento deve essere applicato dalla stessa data. |
|
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sono aperti contingenti tariffari dell’Unione per le merci originarie della Colombia elencate nell’allegato.
Articolo 2
I dazi doganali applicabili all’importazione nell’Unione delle merci originarie della Colombia elencate in allegato sono sospesi nei limiti dei rispettivi contingenti tariffari che figurano nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 3
I contingenti tariffari indicati in allegato sono gestiti dalla Commissione in conformità alle disposizioni degli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 354 del 21.12.2012, pag. 1.
(2) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.
ALLEGATO
Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto l’ambito del regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell’adozione del presente regolamento.
|
Numero d’ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume del contingente annuale (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione) |
|
09.7230 |
0201 30 0202 30 |
Carni bovine disossate, fresche, refrigerate o congelate |
Dall’1.8.2013 al 31.12.2013 |
2 334 |
|
Dall’1.1.2014 al 31.12.2014 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
6 160 (1) |
|||
|
09.7231 |
0711 51 |
Funghi del genere Agaricus temporaneamente conservati, ma non atti all’alimentazione nello stato in cui sono presentati |
Dall’1.8.2013 al 31.12.2013 |
42 |
|
2003 10 |
Funghi del genere Agaricus, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico |
Dall’1.1.2014 al 31.12.2014 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
105 (2) |
|
|
09.7232 |
2208 40 51 2208 40 99 |
Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati, presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri |
Dall’1.8.2013 al 31.12.2013 |
625 hl (espressi in equivalente alcole puro) |
|
Dall’1.1.2014 al 31.12.2014 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
1 600 hl (espressi in equivalente alcole puro) (3) |
|||
|
09.7233 |
0710 40 0711 90 30 2001 90 30 2004 90 10 2005 80 |
Granturco dolce |
Dall’1.8.2013 al 31.12.2013 |
84 |
|
2008 99 85 |
Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata), altrimenti preparato o conservato senza aggiunta di alcole e di zuccheri |
Dall’1.1.2014 al 31.12.2014 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
210 (4) |
|
|
09.7234 |
0403 10 |
Yogurt |
Dall’1.8.2013 al 31.12.2013 |
42 |
|
Dall’1.1.2014 al 31.12.2014 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
105 (2) |
|||
|
09.7235 |
1701 13 1701 14 1701 91 1701 99 |
Zuccheri di canna, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, diversi dagli zuccheri greggi, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti |
Dall’1.8.2013 al 31.12.2013 |
25 834 (espresse in equivalente zucchero greggio) |
|
Dall’1.1.2014 al 31.12.2014 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
63 860 (espresse in equivalente zucchero greggio) (5) |
|||
|
09.7236 |
Ex 1704 90 99 |
Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, aventi tenore, in peso, di saccarosio pari o superiore al 70 % |
Dall’1.8.2013 al 31.12.2013 |
8 334 |
|
1806 10 30 1806 10 90 |
Cacao in polvere, avente tenore, in peso, di saccarosio o d’isoglucosio calcolato in saccarosio, pari o superiore al 65 % |
Dall’1.1.2014 al 31.12.2014 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
20 600 (6) |
|
|
Ex 1806 20 95 |
Altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg, aventi tenore, in peso, di burro di cacao inferiore al 18 % e, in peso, di saccarosio pari o superiore al 70 % |
|
|
|
|
Ex 1901 90 99 |
Altre preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, sgrassata, aventi tenore, in peso, di saccarosio pari o superiore al 70 % |
|
|
|
|
Ex 2006 00 31 Ex 2006 00 38 |
Frutta (esclusi frutta tropicale e zenzero), ortaggi, frutti a guscio (esclusi i frutti tropicali), scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate), aventi tenore, in peso, di saccarosio pari o superiore al 70 % |
|
|
|
|
Ex 2007 91 10 Ex 2007 99 20 Ex 2007 99 31 Ex 2007 99 33 Ex 2007 99 35 Ex 2007 99 39 |
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, aventi tenore, in peso, di saccarosio pari o superiore al 70 % |
|
|
|
|
Ex 2009 |
Succhi di frutta (esclusi il succo di pomodoro, i succhi di frutta tropicale e i miscugli di succhi di frutta tropicale) o di ortaggi e legumi, di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto, non fermentati e senza aggiunta di alcole, aventi tenore, in peso, di zuccheri aggiunti pari o superiore al 30 % |
|
|
|
|
Ex 2101 12 98 Ex 2101 20 98 |
Preparazioni a base di caffè, tè o mate, aventi tenore, in peso, di saccarosio pari o superiore al 70 % |
|
|
|
|
Ex 2106 90 98 |
Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, aventi un tenore, in peso, di saccarosio pari o superiore al 70 % |
|
|
|
|
Ex 3302 10 29 |
Miscugli di sostanze odorifere e miscugli a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, con titolo alcolometrico effettivo non superiore a 0,5 % vol, contenenti, in peso, 70 % o più di saccarosio |
|
|
|
|
09.7237 |
0402 99 |
Latte e crema di latte, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non in polvere, in granuli o in altre forme solide |
Dall’1.8.2013 al 31.12.2013 |
42 |
|
Dall’1.1.2014 al 31.12.2014 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
105 (2) |
(1) Dall’1.1.2014 al 31.12.2014 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12
(2) Dall’1.1.2014 al 31.12.2014 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12
(3) Con un aumento di 100 hl (espressi in equivalente alcole puro) all’anno a partire dal 2015.
(4) Con un aumento di 10 tm all’anno a partire dal 2015.
(5) Con un aumento di 10 tm all’anno a partire dal 2015.
(6) Con un aumento di 10 tm all’anno a partire dal 2015.