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Document 32013D0500

2013/500/UE: Decisione del Consiglio, del 7 ottobre 2013 , che stabilisce la posizione che l’Unione europea deve adottare in seno al Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda la richiesta di proroga della deroga dell’OMC sulle preferenze commerciali autonome supplementari concesse dall’Unione alla Repubblica moldova

GU L 273 del 15.10.2013, p. 31–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/500/oj

15.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 273/31


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 ottobre 2013

che stabilisce la posizione che l’Unione europea deve adottare in seno al Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda la richiesta di proroga della deroga dell’OMC sulle preferenze commerciali autonome supplementari concesse dall’Unione alla Repubblica moldova

(2013/500/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo IX dell’Accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio («accordo OMC») stabilisce le procedure per la concessione di deroghe concernenti gli accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1A, 1B o 1C dell’accordo OMC e ai rispettivi allegati.

(2)

Il regolamento (CE) n. 55/2008 (1) è stato modificato dal regolamento (UE) n. 581/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) al fine di prorogare le preferenze commerciali autonome concesse alla Repubblica moldova («Moldova») fino al 31 dicembre 2015 e adeguare i contingenti tariffari per taluni prodotti agricoli. Il regolamento (CE) n. 55/2008 prevede il libero accesso al mercato dell’Unione di tutti i prodotti originari della Moldova, ad eccezione di alcuni prodotti agricoli elencati nell’allegato I di tale regolamento. I prodotti elencati in tale allegato beneficiano di concessioni limitate sotto forma di esenzione dai dazi doganali nei limiti dei contingenti tariffari o di riduzione di tali dazi. Ulteriori proroghe dell’ambito di applicazione delle preferenze di cui al regolamento (CE) n. 55/2008 possono essere adottate al fine di liberalizzare l’importazione di vino dalla Moldova.

(3)

In assenza di una deroga agli obblighi dell’Unione ai sensi dell’articolo I, paragrafo 1, e dell’articolo XIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, nella misura necessaria il trattamento previsto da tali preferenze commerciali autonome dovrebbe essere esteso a tutti gli altri membri dell’OMC.

(4)

È nell’interesse dell’Unione chiedere una proroga, fino al 31 dicembre 2015, della deroga dell’OMC sulle preferenze commerciali autonome concesse dall’Unione alla Moldova a norma dell’articolo IX, paragrafo 3, dell’accordo OMC al fine di consentire all’Unione di accordare un regime di ammissione in franchigia o un trattamento preferenziale ai prodotti originari della Moldova, compresi alcuni prodotti agricoli per i quali sono rilasciate concessioni limitate di cui all’allegato della presente decisione, senza dover estendere lo stesso regime di ammissione in franchigia o trattamento preferenziale a prodotti simili provenienti da qualsiasi altro membro dell’OMC fino al 31 dicembre 2015.

(5)

L’Unione deve presentare tale richiesta all’OMC.

(6)

È pertanto opportuno stabilire la posizione che l’Unione deve adottare in seno al Consiglio generale dell’OMC relativamente alla richiesta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione in seno al Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale consiste nel richiedere una proroga, fino al 31 dicembre 2015, della deroga dell’OMC sulle preferenze commerciali autonome concesse dall’Unione alla Moldova per i prodotti originari della Moldova, compresi alcuni prodotti agricoli per i quali sono rilasciate concessioni limitate di cui all’allegato.

Tale posizione è espressa dalla Commissione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 7 ottobre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

J. BERNATONIS


(1)  Regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio, del 21 gennaio 2008, recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova nonché modifica del regolamento (CE) n. 980/2005 e della decisione 2005/924/CE della Commissione (GU L 20 del 24.1.2008, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) n. 581/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova (GU L 165 del 24.6.2011, pag. 5).


ALLEGATO

PRODOTTI SOGGETTI A RESTRIZIONI QUANTITATIVE O A PREZZI MASSIMI

1.   Prodotti soggetti a contingenti tariffari annui in esenzione da dazi doganali

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

2013 (1)

2014 (1)

2015 (1)

09.0504

da 0201 a 0204

Carni di animali delle specie bovina, suina, ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

4 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

09.0505

ex 0207

Carni e frattaglie commestibili di volatili della voce 0105, fresche, refrigerate o congelate, diverse dai fegati grassi della sottovoce 0207 34

500 (2)

500 (2)

500 (2)

09.0506

ex 0210

Carni e frattaglie commestibili di animali della specie suina e bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri commestibili di carni o frattaglie di animali della specie suina e bovina

500 (2)

500 (2)

500 (2)

09.4210

da 0401 a 0406

Prodotti lattiero-caseari

1 500 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

09.0507

0407 00

Uova di volatili in guscio

120 (3)

120 (3)

120 (3)

09.0508

ex 0408

Uova di volatili sgusciate e tuorli, diversi da quelli inadatti all’uso alimentare

300 (2)

300 (2)

300 (2)

09.0509

1001 90 91

1001 90 99

Altra spelta (escluse sementi di spelta), frumento tenero e frumento segalato

55 000 (2)

60 000 (2)

65 000 (2)

09.0510

1003 00 90

Orzo

50 000 (2)

55 000 (2)

60 000 (2)

09.0511

1005 90

Mais

45 000 (2)

50 000 (2)

55 000 (2)

09.0512

1601 00 91

e

1601 00 99

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

600 (2)

600 (2)

600 (2)

ex 1602

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:

di galli e di galline, non cotte,

di animali della specie suina domestica,

di animali della specie bovina, non cotte

09.0513

1701 99 10

Zucchero bianco

34 000 (2)

34 000 (2)

34 000 (2)


2.   Prodotti che beneficiano dell’esenzione dall’aliquota ad valorem del dazio all’importazione

Codice NC

Designazione delle merci

0702

Pomodori freschi o refrigerati

0703 20

Aglio, fresco o refrigerato

0707

Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati

0709 90 70

Zucchine, fresche o refrigerate

0709 90 80

Carciofi

0806

Uve, fresche o secche

0808 10

Mele, fresche

0808 20

Pere e cotogne

0809 10

Albicocche

0809 20

Ciliege

0809 30

Pesche, comprese le pesche noci

0809 40

Prugne e prugnole


(1)  Dal 1o gennaio al 31 dicembre.

(2)  tonnellate (peso netto).

(3)  milioni di unità.


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