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Document 32012R1196
Commission Implementing Regulation (EU) No 1196/2012 of 13 December 2012 amending Regulation (EU) No 9/2010 as regards the minimum content of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) as a feed additive in feed for laying hens (holder of authorisation Danisco Animal Nutrition) Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1196/2012 della Commissione, del 13 dicembre 2012 , che modifica il regolamento (UE) n. 9/2010 per quanto riguarda il tenore minimo di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) come additivo per mangimi per galline ovaiole (titolare dell’autorizzazione: Danisco Animal Nutrition) Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1196/2012 della Commissione, del 13 dicembre 2012 , che modifica il regolamento (UE) n. 9/2010 per quanto riguarda il tenore minimo di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) come additivo per mangimi per galline ovaiole (titolare dell’autorizzazione: Danisco Animal Nutrition) Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 342 del 14.12.2012, pp. 25–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
|
14.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/25 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1196/2012 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 2012
che modifica il regolamento (UE) n. 9/2010 per quanto riguarda il tenore minimo di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) come additivo per mangimi per galline ovaiole (titolare dell’autorizzazione: Danisco Animal Nutrition)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’impiego di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), appartenente alla categoria degli «additivi zootecnici», è stato autorizzato per dieci anni come additivo per mangimi per polli da ingrasso, galline ovaiole, anatre e tacchini da ingrasso dal regolamento (UE) n. 9/2010 della Commissione (2), per suinetti svezzati e suini da ingrasso dal regolamento di esecuzione (UE) n. 528/2011 della Commissione (3) e per specie avicole minori, anatre escluse, dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1021/2012 della Commissione (4). |
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(2) |
A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, il titolare dell’autorizzazione ha proposto di modificare i termini dell’autorizzazione del preparato in questione riducendo il suo tenore minimo da 2 500 U/kg a 625 U/kg per quanto riguarda l’impiego per galline ovaiole. La domanda era corredata dei dati giustificativi pertinenti. La Commissione ha trasmesso la domanda all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità»). |
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(3) |
Nel suo parere del 22 maggio 2012 (5) l’Autorità ha concluso che, alle nuove condizioni d’impiego proposte, il preparato in questione è efficace alla dose minima richiesta di 625 U/kg. L’Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per un monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha esaminato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(4) |
Le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono rispettate. |
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(5) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 9/2010. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (UE) n. 9/2010 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) GU L 3 del 7.1.2010, pag. 10.
(3) GU L 143 del 31.5.2011, pag. 10.
(4) GU L 307 del 7.11.2012, pag. 68.
(5) The EFSA Journal 2012; 10(6):2739.
ALLEGATO
Il testo dell’allegato al regolamento (UE) n. 9/2010 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO
|
Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione. |
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4a11 |
Danisco Animal Nutrition (persona giuridica Danisco (UK) Limited) |
Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 |
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Polli da ingrasso |
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625 U |
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13 gennaio 2020 |
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Galline ovaiole |
625 U |
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Anatre |
625 U |
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Tacchini da ingrasso |
1 250 U |
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(1) 1 U è la quantità di enzima che libera 0,5 micromole di zuccheri riduttori (espressi in equivalenti xilosio) al minuto da un substrato di arabinoxilano di avena/farro reticolato con pH 5,3 e a 50 °C.
(2) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/UERLs/UERL_feed_additives/Pages/index.aspx»