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Document 32012R0546

Regolamento di esecuzione (UE) n. 546/2012 della Commissione, del 25 giugno 2012 , recante modifica del regolamento (UE) n. 206/2010 che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 165 del 26.6.2012, p. 25–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/546/oj

26.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/25


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 546/2012 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2012

recante modifica del regolamento (UE) n. 206/2010 che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, l’articolo 8, paragrafo 1, primo comma e l’articolo 8, paragrafo 4,

vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (2), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1 e l’articolo 7, lettera e),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (3) stabilisce le condizioni di certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione di determinate partite contenenti animali vivi o carni fresche. Istituisce inoltre elenchi di paesi terzi, territori o loro parti dai quali tali partite possono essere introdotte nell’Unione.

(2)

A norma del regolamento (UE) n. 206/2010 le partite di ungulati possono essere importate nell’Unione solo se provengono dai paesi terzi, territori o loro parti di cui all’allegato I, parte 1 di detto regolamento, per i quali è previsto un modello di certificato veterinario corrispondente alla partita interessata che figura nell’elenco della anzidetta parte. Tali partite devono inoltre essere accompagnate dal relativo certificato veterinario, compilato rifacendosi al modello che figura all’allegato I, parte 2 del regolamento (UE) n. 206/2010 tenendo conto delle condizioni specifiche indicate nella colonna 6 della tabella contenuta nella parte 1 di detto allegato.

(3)

L’intero territorio del Canada, fatta eccezione per la regione della valle di Okanagan nella Columbia Britannica, figura nella parte 1 dell’allegato I al regolamento (UE) n. 206/2010 come approvato per l’esportazione nell’Unione tra l’altro di ovini (Ovis aries) e caprini (Capra hircus) domestici destinati all’allevamento e/o alla produzione dopo l’importazione e accompagnati da certificato veterinario in conformità del modello OVI-X. Il Canada non figura tuttavia nella colonna 6 della tabella contenuta nella parte 1 di detto allegato come territorio ufficialmente indenne da brucellosi ai fini dell’esportazione nell’Unione di animali vivi certificati in conformità del modello di certificato.

(4)

La direttiva 91/68/CEE del Consiglio del 28 gennaio 1991 relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (4) stabilisce tra l’altro le condizioni alle quali gli Stati membri o regioni di essi possono essere dichiarati ufficialmente indenni da brucellosi.

(5)

La direttiva 2004/68/CE stabilisce altresì che, qualora l’equivalenza delle garanzie sanitarie ufficiali previste da un paese terzo possa essere riconosciuta ufficialmente dall’Unione, le condizioni di polizia sanitaria specifiche per l’introduzione di ungulati vivi provenienti da tale paese terzo nell’Unione può basarsi su tali garanzie.

(6)

Il Canada ha presentato alla Commissione una documentazione comprovante la conformità alle condizioni di cui alla direttiva 91/68/CEE per essere riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis) per l’intero territorio del paese terzo in questione ai fini dell’esportazione nell’Unione di ovini (Ovis aries) e di caprini (Capra hircus) destinati all’allevamento e/o alla produzione dopo l’importazione; e accompagnati da un certificato veterinario in conformità del modello di certificato OVI-X di cui alla parte 2 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010.

(7)

In base alla valutazione della documentazione presentata dal Canada tale paese terzo va riconosciuto come ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis). I riferimenti appropriati vanno dunque inclusi nella voce relativa a questo paese terzo che figura nella colonna 6 della tabella dell’allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.

(8)

A norma del regolamento (UE) n. 206/2010 le partite di carni fresche destinate al consumo umano possono inoltre essere importate nell’Unione solo se provengono dai paesi terzi, territori o loro parti elencati nell’allegato II, parte 1 di detto regolamento, per i quali è previsto un modello di certificato veterinario corrispondente alla partita interessata che figura nell’elenco della parte anzidetta.

(9)

Quattro parti del territorio del Botswana sono elencate nell’allegato II, parte 1 di detto regolamento come regioni in provenienza dalle quali sono autorizzate le importazioni nell’Unione di carni fresche disossate e frollate di ungulati. Queste regioni comprendono una serie di zone veterinarie di sorveglianza.

(10)

Dopo la comparsa di un focolaio di afta epizootica nel territorio BW-1 del Botswana il regolamento (UE) n. 206/2010, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 801/2011 della Commissione (5), dispone che l’autorizzazione concessa al Botswana per l’esportazione di carni fresche di ungulati disossate e frollate nell’Unione da tale regione è sospesa a partire dall’11 maggio 2011. La regione BW-1 del Botswana è formata dalle zone veterinarie di sorveglianza 3c, 4b, 5, 6, 8, 9 e 18.

(11)

Il 2 dicembre 2011 il Botswana ha notificato alla Commissione di aver ottenuto dall’Organizzazione mondiale per la salute animale l’approvazione delle zone veterinarie di sorveglianza 3c, 4b, 5, 6, 8, 9 e 18 come indenni da afta epizootica. La sospensione dell’autorizzazione a esportare carni di ungulati disossate e frollate nell’Unione da tale regione non è quindi più necessaria.

(12)

Nella zona veterinaria di controllo delle malattie n. 6 il Botswana ha tuttavia dichiarato una superficie in prossimità del confine con lo Zimbabwe come zona a sorveglianza intensiva e informato la Commissione che tutti i bovini domestici in questa zona sono stati macellati. Da tale zona non vanno autorizzate esportazioni nell’Unione di carni di ungulati fresche disossate e frollate. Essa va quindi esclusa dalla regione BW-1 figurante nella parte 1 dell’allegato II al regolamento (UE) n. 206/2010.

(13)

Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 206/2010.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 206/2010 è così modificato:

1)

nell’allegato I, parte 1 la voce relativa al Canada è sostituita dalla seguente:

«CA — Canada

CA-0

Tutto il paese

POR-X

 

IVb IX V»

CA-1

Tutto il paese eccetto la regione della valle di Okanagan nella Columbia Britannica, delimitata come segue:

a partire da un punto sul confine tra Canada e Stati Uniti situato a 120 gradi 15 primi di longitudine e a 49 gradi di latitudine,

in direzione nord, fino a un punto situato a 119 gradi 35 primi di longitudine e a 50 gradi 30 primi di latitudine,

in direzione nord-est, fino a un punto situato a 119 gradi di longitudine e a 50 gradi 45 primi di latitudine,

in direzione sud, fino a un punto sul confine tra Canada e Stati Uniti situato a 118 gradi 15 primi di longitudine e a 49 gradi di latitudine

BOV-X OVI-X, OVI-Y RUM (*)

A

2)

nell’allegato II, parte 1 la voce relativa al Botswana è sostituita dalla seguente:

«BW — Botswana

BW-0

Tutto il paese

EQU, EQW

 

 

 

 

BW-1

Le zone veterinarie di sorveglianza 3c, 4b, 5, 6, 8, 9 e 18, tranne la zona di sorveglianza intensiva in zona 6 tra la frontiera con lo Zimbabwe e l’autostrada A1

BOV., OVI RUF, RUW

F

1

11 maggio 2011

26 giugno 2012

BW-2

Le zone veterinarie di sorveglianza 10, 11, 13 e 14

BOV, OVI RUF, RUW

F

1

 

7 marzo 2002

BW-3

La zona veterinaria di sorveglianza 12

BOV, OVI RUF, RUW

F

1

20 ottobre 2008

20 gennaio 2009

BW-4

La zona veterinaria di sorveglianza 4a, tranne la zona cuscinetto di sorveglianza intensiva di 10 km lungo il confine con la zona di vaccinazione contro l’afta epizootica e le zone di gestione della fauna selvatica

BOV,

F

1

 

18 febbraio 2011»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321.

(3)  GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.

(4)  GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.

(5)  GU L 205 del 10.8.2011, pag. 27.


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