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Document 32011R1369

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 1369/2011 della Commissione, del 21 dicembre 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 952/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote

    GU L 341 del 22.12.2011, p. 38–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1369/oj

    22.12.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 341/38


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1369/2011 DELLA COMMISSIONE

    del 21 dicembre 2011

    che modifica il regolamento (CE) n. 952/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 192, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    In seguito all’introduzione di un sistema informatizzato di trasmissione dei prezzi dello zucchero per il sistema di rilevamento dei prezzi di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione (2), è opportuno aumentare la frequenza con la quale la Commissione comunica tali informazioni al comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli.

    (2)

    Occorre modificare, di conseguenza, il regolamento (CE) n. 952/2006.

    (3)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All’articolo 14 del regolamento (CE) n. 952/2006 il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

    «La Commissione informa mensilmente il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli in merito ai prezzi medi dello zucchero bianco comunicati nel corso del mese che precede la data della comunicazione.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2011

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 39.


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