Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1253

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 1253/2011 della Commissione, del 1 °dicembre 2011 , recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1067/2008 e (CE) n. 1064/2009 recanti apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per l’importazione di cereali provenienti dai paesi terzi

    GU L 319 del 2.12.2011, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; fine validata parziale art. 1 - 3 abrog. impl. da 32020R0760 , Date of end of validity: 31/12/2020; fine validata parziale art. 4 abrog. impl. da 32020R1987

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1253/oj

    2.12.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 319/47


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1253/2011 DELLA COMMISSIONE

    del 1o dicembre 2011

    recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1067/2008 e (CE) n. 1064/2009 recanti apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per l’importazione di cereali provenienti dai paesi terzi

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2305/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per l’importazione di orzo proveniente dai paesi terzi (2), ha aperto un contingente tariffario annuale di 306 215 tonnellate all’importazione di orzo del codice NC 1003 00.

    (2)

    L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l’importazione di granturco proveniente da paesi terzi (3), ha aperto un contingente tariffario annuale di 242 074 tonnellate di granturco dei codici NC 1005 10 90 e 1005 90 00.

    (3)

    L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione, del 30 ottobre 2008, relativo all’apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (4), ha aperto un contingente tariffario annuale di 2 989 240 tonnellate di frumento tenero del codice NC 1001 90 99, di qualità diversa dalla qualità alta.

    (4)

    L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1064/2009 della Commissione, del 4 novembre 2009, recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di importazione di orzo da birra proveniente dai paesi terzi (5), ha aperto un contingente tariffario annuo di importazione di 50 000 tonnellate di orzo da birra del codice NC 1003 00 destinato alla fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio.

    (5)

    L’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica argentina in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania, nell’ambito della loro adesione all’Unione europea (6) (in appresso «l’Accordo»), approvato con decisione 2011/769/UE del Consiglio (7), prevede segnatamente l’aggiunta di 122 790 tonnellate di frumento tenero (di qualità media e bassa), di 890 tonnellate di orzo, di 890 tonnellate di orzo da birra nonché di 35 914 tonnellate di granturco ai contingenti tariffari rispettivi dell’Unione.

    (6)

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2001, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (8), prevede, a decorrere dal 1o gennaio 2012, alcune modifiche nei codici NC per i cereali.

    (7)

    Occorre pertanto modificare in conformità i regolamenti (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1067/2008 e (CE) n. 1064/2009.

    (8)

    Onde garantire un’efficace gestione amministrativa dei contingenti, è necessario fissare l’applicabilità del presente regolamento a decorrere dal 1o gennaio 2012.

    (9)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2305/2003 è sostituito dal testo seguente:

    «1.   È aperto un contingente tariffario di 307 105 tonnellate per l’importazione di orzo del codice NC 1003 (numero d’ordine 09.4126).»

    Articolo 2

    Il regolamento (CE) n. 969/2006 è modificato come segue:

    1)

    all’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

    «1.   È aperto un contingente tariffario per l’importazione di 277 988 tonnellate di granturco dei codici NC 1005 10 90 e 1005 90 00, recante il numero d’ordine 09.4131.»;

    2)

    all’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

    «1.   Il contingente è diviso in due sottoperiodi semestrali di 138 994 tonnellate, che includono le seguenti date:

    a)

    sottoperiodo n. 1: dal 1o gennaio al 30 giugno;

    b)

    sottoperiodo n. 2: dal 1o luglio al 31 dicembre.»

    Articolo 3

    Il regolamento (CE) n. 1067/2008 è modificato come segue:

    1)

    all’articolo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

    «In deroga all’articolo 135 e all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all’importazione per il frumento tenero del codice NC 1001 99 00, di qualità diversa dalla qualità alta definita nell’allegato II del regolamento (CE) n. 642/2010 della Commissione (9), è fissato nel quadro del contingente aperto dal presente regolamento.

    2)

    all’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

    «1.   È aperto, il 1o gennaio di ogni anno, un contingente tariffario di 3 112 030 tonnellate di frumento tenero del codice NC 1001 99 00, di qualità diversa dalla qualità alta.»;

    3)

    all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

    «1.   Il contingente tariffario globale di importazione è suddiviso in quattro sottocontingenti:

    sottocontingente I (numero d’ordine 09.4123): 572 000 tonnellate per gli Stati Uniti,

    sottocontingente II (numero d’ordine 09.4124): 38 853 tonnellate per il Canada,

    sottocontingente III (numero d’ordine 09.4125): 2 378 387 tonnellate per gli altri paesi terzi,

    sottocontingente IV (numero d’ordine 09.4133): 122 790 tonnellate per tutti i paesi terzi.»;

    4)

    all’articolo 4, paragrafo 2, il primo trattino è sostituito dal testo seguente:

    «—

    per i sottocontingenti I, II e IV, il quantitativo totale aperto per l’anno in causa per il sottocontingente interessato,».

    Articolo 4

    L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1064/2009 è sostituito dal testo seguente:

    «1.   Il presente regolamento apre un contingente tariffario di importazione di 50 890 tonnellate di orzo da birra del codice NC 1003 destinato alla fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio. Il contingente reca il numero d’ordine 09.0076.»

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2011

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 342 del 30.12.2003, pag. 7.

    (3)  GU L 176 del 30.6.2006, pag. 44.

    (4)  GU L 290 del 31.10.2008, pag. 3.

    (5)  GU L 291 del 7.11.2009, pag. 14.

    (6)  GU L 317 del 30.11.2011, pag. 11.

    (7)  GU L 317 del 30.11.2011, pag. 10.

    (8)  GU L 282 del 28.10.2011, pag. 1.

    (9)  GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5»;


    Top