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Document 32011R0371
Commission Implementing Regulation (EU) No 371/2011 of 15 April 2011 concerning the authorisation of dimethylglycine sodium salt as feed additive for chickens for fattening (holder of the authorisation Taminco N.V.) Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011 della Commissione, del 15 aprile 2011 , relativo all’autorizzazione del sale di sodio di dimetilglicina come additivo nei mangimi destinati ai polli da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Taminco NV) Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011 della Commissione, del 15 aprile 2011 , relativo all’autorizzazione del sale di sodio di dimetilglicina come additivo nei mangimi destinati ai polli da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Taminco NV) Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 102 del 16.4.2011, pp. 6–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 23/09/2023; abrogato da 32023R1682
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16.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 102/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 371/2011 DELLA COMMISSIONE
del 15 aprile 2011
relativo all’autorizzazione del sale di sodio di dimetilglicina come additivo nei mangimi destinati ai polli da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Taminco NV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
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(2) |
A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del sale di sodio di dimetilglicina. Tale domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(3) |
La domanda concerne l’autorizzazione del sale di sodio di dimetilglicina come additivo nei mangimi per polli da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi zootecnici». |
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(4) |
Nel suo parere del 7 dicembre 2010 (2), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, il sale di sodio di dimetilglicina non ha effetti dannosi per la salute animale e dei consumatori o per l’ambiente e che tale additivo può migliorare in maniera significativa l’aumento del peso corporeo e il rapporto mangime/peso. L’Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione in commercio. Essa ha anche verificato la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali, presentata dal laboratorio di riferimento dell’Unione europea per gli additivi per mangimi istituito con il regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(5) |
La valutazione del sale di sodio di dimetilglicina dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, può essere autorizzato l’impiego di questo preparato come specificato nell’allegato del presente regolamento. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria di additivi «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni previste nell’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) EFSA Journal (2011); 9(1):1950.
ALLEGATO
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Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg per kg di alimento completo con un tenore di umidità del 12 % |
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Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri zootecnici) |
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4d4 |
Taminco NV |
Sale di sodio di dimetilglicina |
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Polli da ingrasso |
— |
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1 000 |
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6 maggio 2021 |
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(1) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento dell’Unione europea per gli additivi per mangimi: www.irmm.jrc.be/eurl-feed-additives