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Document 32011D0782

Decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1 °dicembre 2011 , relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273/PESC

GU L 319 del 2.12.2011, p. 56–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2012; abrogato da 32012D0739

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/782/oj

2.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 319/56


DECISIONE 2011/782/PESC DEL CONSIGLIO

del 1o dicembre 2011

relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273/PESC

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 9 maggio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1).

(2)

Il 23 ottobre 2011 il Consiglio europeo ha affermato che l'Unione avrebbe imposto ulteriori misure contro il regime siriano finché la repressione della popolazione civile fosse continuata.

(3)

Data la gravità della situazione in Siria, il Consiglio ritiene necessario imporre misure restrittive supplementari.

(4)

Inoltre altre persone ed entità dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell’allegato I della decisione 2011/273/PESC.

(5)

A fini di chiarezza le misure imposte dalla decisione 2011/273/PESC e le misure supplementari dovrebbero essere riunite in un unico atto giuridico.

(6)

La decisione 2011/273/PESC dovrebbe pertanto essere abrogata.

(7)

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.

(8)

Al fine di garantire che le misure previste dalla presente decisione siano efficaci, questa dovrebbe entrare in vigore il giorno dell'adozione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO 1

RESTRIZIONI ALLE ESPORTAZIONI E ALLE IMPORTAZIONI

Articolo 1

1.   Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento alla Siria o l'esportazione in questo paese di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e materiale militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonché materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano originari o meno di detto territorio.

2.   È vietato:

a)

prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi attinenti ai prodotti di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali prodotti, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Siria, o destinati ad essere ivi utilizzati;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Siria, o destinati ad essere ivi utilizzati.

Articolo 2

1.   L'articolo 1 non si applica:

a)

alle forniture e all'assistenza tecnica destinate esclusivamente al sostegno o all'utilizzo da parte della Forza delle Nazioni Unite incaricata di sorvegliare il disimpegno (UNDOF).

b)

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di materiale militare non letale, o di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, destinato unicamente all'uso umanitario o protettivo, o a programmi di costruzione istituzionale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e dell'Unione europea, ovvero ad operazioni di gestione delle crisi da parte dell'Unione europea e dell'ONU;

c)

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difesa balistica, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell'Unione europea e degli Stati membri in Siria;

d)

alla prestazione di assistenza tecnica, ai servizi di intermediazione ed altri servizi connessi a tale materiale o a tali programmi e operazioni;

e)

alla concessione di finanziamenti e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi a tale materiale o a tali programmi e operazioni,

purché le esportazioni e l'assistenza in questione siano state autorizzate preventivamente dalla pertinente autorità competente.

2.   L'articolo 1 non si applica all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati in Siria da personale dell'ONU, da personale dell'Unione europea o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e personale associato, per esclusivo uso personale.

Articolo 3

Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di apparecchiature o software destinati principalmente ad essere usati per il controllo e l'intercettazione, da parte del regime siriano, o per suo conto, di Internet e delle comunicazioni telefoniche di rete fissa o mobile in Siria, nonché la prestazione di assistenza per l'installazione, il funzionamento o l'aggiornamento delle apparecchiature o del software.

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare gli elementi coperti dal presente articolo.

Articolo 4

1.   Sono vietati l’acquisto, l’importazione o il trasporto dalla Siria di petrolio greggio e di prodotti petroliferi.

2.   È vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché l’assicurazione e la riassicurazione, pertinenti ai divieti di cui al paragrafo 1.

Articolo 5

I divieti di cui all’articolo 4 si applicano fatta salva l’esecuzione, sino al 15 novembre 2011, di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 2 settembre 2011.

Articolo 6

1.   Sono vietati la vendita, la fornitura o il trasferimento da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di attrezzature e tecnologie chiave per i seguenti settori chiave dell'industria del petrolio e del gas naturale in Siria, o ad imprese siriane o di proprietà siriana operanti in tali settori al di fuori della Siria, siano esse originarie o meno di detto territorio:

a)

raffinazione;

b)

gas naturale liquefatto;

c)

esplorazione;

d)

produzione.

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente paragrafo.

2.   È vietato fornire le seguenti prestazioni ad imprese in Siria operanti nei settori chiave dell'industria del petrolio e del gas naturale in Siria di cui al paragrafo 1, ovvero ad imprese siriane o di proprietà siriana operanti in tali settori al di fuori della Siria:

a)

la prestazione di assistenza tecnica o di formazione e di altri servizi correlati alle attrezzature e tecnologie chiave di cui al paragrafo 1;

b)

il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di attrezzature e tecnologie chiave descritte al paragrafo 1 o per la prestazione di assistenza tecnica o di formazione correlate.

Articolo 7

1.   Il divieto di cui all'articolo 6, paragrafo 1, si applica fatta salva l'esecuzione di obblighi relativi alla consegna di merci derivanti da contratti assegnati o conclusi prima del 1o dicembre 2011.

2.   I divieti di cui all’articolo 6 si applicano senza pregiudizio dell’esecuzione di obblighi derivanti da contratti assegnati o conclusi prima del 1o dicembre 2011 riguardanti investimenti effettuati in Siria prima del 23 settembre 2011 da imprese stabilite negli Stati membri.

Articolo 8

È vietata la consegna di banconote e monete siriane alla Banca centrale siriana.

RESTRIZIONI AL FINANZIAMENTO DI ALCUNE IMPRESE

Articolo 9

Sono vietati:

a)

la concessione di prestiti o crediti finanziari a imprese stabilite in Siria operanti nei settori della prospezione, produzione o raffinazione dell’industria petrolifera siriana, ovvero a imprese siriane o di proprietà siriana operanti in tali settori al di fuori della Siria;

b)

la concessione di prestiti o crediti finanziari a imprese stabilite in Siria operanti nella costruzione di nuove centrali elettriche per la produzione di energia elettrica in Siria;

c)

l’acquisizione o l’aumento di una partecipazione in imprese stabilite in Siria operanti nei settori della prospezione, produzione o raffinazione dell’industria petrolifera siriana, ovvero in imprese siriane o di proprietà siriana operanti in tali settori al di fuori della Siria, compresa l’acquisizione integrale di tali imprese e l’acquisizione di azioni o di titoli a carattere partecipativo;

d)

l’acquisizione o l’aumento di una partecipazione in imprese stabilite in Siria operanti nella costruzione di nuove centrali elettriche per la produzione di energia elettrica in Siria, compresa l’acquisizione integrale di tali imprese e l’acquisizione di azioni o di titoli a carattere partecipativo;

e)

la creazione di imprese in partecipazione con imprese stabilite in Siria operanti nei settori della prospezione, produzione o raffinazione dell’industria petrolifera siriana e con società controllate o affiliate da esse controllate;

f)

la creazione di imprese in partecipazione con imprese stabilite in Siria operanti nella costruzione di nuove centrali elettriche per la produzione di energia elettrica in Siria e con società controllate o affiliate da esse controllate.

Articolo 10

1.   I divieti di cui all’articolo 9, lettere a) e c):

i)

si applicano fatta salva l’esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi conclusi prima del 23 settembre 2011;

ii)

non impediscono l’aumento di una partecipazione, se tale aumento costituisce un obbligo derivante da un accordo concluso prima del 23 settembre 2011.

2.   I divieti di cui all’articolo 9, lettere b) e d):

i)

si applicano fatta salva l'esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi conclusi prima del 1o dicembre 2011;

ii)

non impediscono l'aumento di una partecipazione, se tale aumento costituisce un obbligo derivante da un accordo concluso prima del 1o dicembre 2011.

RESTRIZIONI AI PROGETTI INFRASTRUTTURALI

Articolo 11

1.   È vietata la partecipazione alla costruzione di nuove centrali elettriche per la produzione di energia elettrica in Siria.

2.   È vietato prestare assistenza tecnica o finanziamenti o assistenza finanziaria alla costruzione di nuove centrali elettriche per la produzione di energia elettrica in Siria.

3.   Il divieto di cui ai paragrafi 1 e 2 si applica fatta salva l'esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi conclusi anteriormente al 1o dicembre 2011.

RESTRIZIONI AL SOSTEGNO FINANZIARIO PER GLI SCAMBI

Articolo 12

1.   Gli Stati membri pongono limitazioni allorché sottoscrivono nuovi impegni di sostegno finanziario pubblico e privato a breve e medio termine per gli scambi con la Siria, tra cui la concessione di crediti, garanzie o assicurazioni all'esportazione a loro cittadini o entità partecipanti a tali scambi, al fine di ridurre gli importi insoluti, in particolare per evitare qualsiasi sostegno finanziario che contribuisca alla repressione violenta della popolazione civile in Siria. Inoltre gli Stati membri non sottoscrivono nuovi impegni a lungo termine di sostegno finanziario pubblico e privato per gli scambi con la Siria.

2.   Il paragrafo 1 non pregiudica gli impegni stabiliti anteriormente al 1o dicembre 2011.

3.   Il paragrafo 1 non riguarda gli scambi a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari.

CAPO 2

SETTORE FINANZIARIO

Articolo 13

Gli Stati membri non sottoscrivono nuovi impegni per sovvenzioni, assistenza finanziaria o prestiti agevolati al governo della Siria, anche tramite la loro partecipazione ad istituzioni finanziarie internazionali, eccetto per scopi umanitari e di sviluppo.

Articolo 14

Sono vietati:

a)

le erogazioni o i pagamenti della Banca europea per gli investimenti (BEI) nell'ambito di accordi di prestito esistenti tra la Siria e la BEI o connessi agli stessi;

b)

la prosecuzione da parte della BEI di ogni contratto di prestazione di servizi di assistenza tecnica esistente per progetti sovrani situati in Siria.

Articolo 15

Sono vietati la vendita, l'acquisto, l'intermediazione o l'assistenza – diretti o indiretti – all'emissione concernente obbligazioni pubbliche siriane o garantite dalle autorità pubbliche emesse dopo il 1o dicembre 2011 verso o da governo della Siria, suoi enti, entità giuridiche e agenzie pubblici, Banca centrale siriana o banche domiciliate in Siria o succursali e filiali, all'interno o al di fuori della giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate in Siria o enti finanziari non domiciliati in Siria né rientranti nella giurisdizione degli Stati membri, ma controllati da persone ed entità domiciliate in Siria, nonché persone ed entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate.

Articolo 16

1.   Sono vietati l'apertura di nuove succursali, filiali o uffici di rappresentanza di banche siriane nel territorio degli Stati membri e la creazione di nuove imprese in partecipazione o l'acquisizione di diritti di proprietà in banche sotto la giurisdizione degli Stati membri o l'apertura di nuovi conti di corrispondenza con dette banche da parte di banche siriane, inclusa la Banca centrale siriana, le sue succursali e filiali e gli altri enti finanziari non domiciliati in Siria ma controllati da persone o entità ivi domiciliate.

2.   È vietata l'apertura di uffici di rappresentanza, filiali o conti bancari in Siria ad istituzioni finanziarie ubicate nel territorio degli Stati membri o sotto la loro giurisdizione.

Articolo 17

1.   È vietata la fornitura di servizi di assicurazione o riassicurazione al governo della Siria, suoi enti, entità giuridiche e agenzie pubblici, o a persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a entità da esse possedute o controllate, anche attraverso mezzi illeciti.

2.   Il paragrafo 1 non si applica alla fornitura di:

a)

assicurazione sanitaria o di viaggio alle persone;

b)

assicurazioni obbligatorie o di responsabilità civile a persone, entità od organismi siriani basati nell'Unione;

c)

assicurazione o riassicurazione al proprietario di una nave, di un aeromobile o di un veicolo noleggiato da persone, entità od organismi siriani non elencati negli allegati I o II.

CAPO 3

RESTRIZIONI ALL'AMMISSIONE

Articolo 18

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile in Siria, delle persone che traggono vantaggio dal regime o lo sostengono, nonché delle persone ad esse associate, elencate nell’allegato I.

2.   Il paragrafo 1 non comporta l'obbligo per uno Stato membro di rifiutare l'ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.

3.   Il paragrafo 1 fa salvi i casi in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:

a)

in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;

b)

in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dall'ONU o sotto gli auspici di questa organizzazione;

c)

in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o

d)

in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.

4.   Si considera che le disposizioni del paragrafo 3 si applichino anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

5.   Il Consiglio è debitamente informato in tutti i casi in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 3 o 4.

6.   Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite a norma del paragrafo 1 quando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto in Siria.

7.   Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

8.   Ove uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi da 3 a 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato I, l'autorizzazione è limitata ai fini e alla persona oggetto dell'autorizzazione stessa.

CAPO 4

CONGELAMENTO DI FONDI E RISORSE ECONOMICHE

Articolo 19

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile in Siria, dalle persone o dalle entità che traggono vantaggio dal regime o lo sostengono, nonché dalle persone e dalle entità ad esse associate, elencate negli allegati I e II.

2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche o delle entità di cui agli allegati I e II.

3.   Alle condizioni che ritiene appropriate l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione, previa determinazione che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a)

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone elencati negli allegati I e II e dei loro familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese di servizio connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o

d)

necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia comunicato all'autorità competente degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica;

e)

necessari per scopi umanitari, quali la prestazione o l’agevolazione della prestazione di assistenza, inclusi forniture mediche, alimenti, operatori umanitari e relativa assistenza, o l’evacuazione dalla Siria;

f)

da versare da o su un conto di una missione diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati ad essere utilizzati per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale.

Uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.

4.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale sorto prima della data in cui la persona fisica o giuridica o l'entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo è stata inserita nell'allegato I o II o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c)

il vincolo o la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica o di un'entità elencata nell'allegato I o II; e

d)

il riconoscimento del vincolo o della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

Uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.

5.   Il paragrafo 1 non osta a che la persona o entità indicata effettui il pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima dell'inclusione di tale persona o entità in elenco, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1.

6.   Il paragrafo 1 non osta a che un'entità inserita nell'allegato II, per un periodo di due mesi successivamente alla data della sua designazione, effettui un pagamento con fondi o risorse congelati percepiti da detta entità dopo la data della sua designazione se tale pagamento è dovuto nell'ambito di un contratto in relazione al finanziamento di scambi commerciali, a condizione che lo Stato membro interessato abbia stabilito che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1.

7.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti relativi a detti conti; o

b)

pagamenti dovuti per contratti, accordi od obbligazioni conclusi o sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alla presente decisione,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti rimangano soggetti al paragrafo 1.

CAPO 5

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 20

Non è concesso alcun diritto, inclusi i diritti a fini di risarcimento o indennizzo o altro diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione, sanzione o diritto coperto da garanzia, diritto di proroga o pagamento di una garanzia, compresi i diritti risultanti da lettere di credito e strumenti analoghi in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure contemplate dalla presente decisione, nei confronti delle persone designate o entità elencate negli allegati I e II, o nei confronti di qualsiasi altra persona o entità in Siria, compresi il governo della Siria, i suoi enti, entità giuridiche e agenzie pubblici, o di qualsiasi persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tali persone o entità.

Articolo 21

1.   Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, predispone e modifica gli elenchi riportati negli allegati I e II.

2.   Il Consiglio trasmette la sua decisione sull'inserimento nell'elenco e relativi motivi alla persona o all'entità interessata direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona o all'entità la possibilità di presentare osservazioni.

3.   Qualora siano presentate osservazioni o siano prodotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa la persona o l'entità interessata.

Articolo 22

1.   Gli allegati I e II indicano i motivi dell'inserimento delle persone ed entità interessate negli elenchi.

2.   Gli allegati I e II riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie a identificare le persone o entità interessate. Con riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

Articolo 23

È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere i divieti di cui alla presente decisione.

Articolo 24

Per massimizzare l'impatto delle misure stabilite dalla presente decisione, l'Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle contenute nella presente decisione.

Articolo 25

La presente decisione si applica per un periodo di dodici mesi. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

Articolo 26

La decisione 2011/273/PESC è abrogata.

Articolo 27

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2011

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 121 del 10.5.2011, pag. 11.


ALLEGATO I

Elenco delle persone ed entità di cui agli articoli 18 e 19

A.   Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Bashar Al-Assad

Nato l'11.9.1965 a Damasco;

passaporto diplomatico n. D1903

Presidente della Repubblica; organizzatore e responsabile della repressione contro i manifestanti.

23.5.2011

2.

Maher (alias Mahir) Al-Assad

Nato l'8.12.1967;

passaporto diplomatico n. 4138

Comandante della quarta divisione corazzata dell'esercito, membro del comando centrale del Baath, uomo di punta della guardia repubblicana; fratello del presidente Bashar Al-Assad; principale responsabile della repressione dei manifestanti.

9.5.2011

3.

Ali Mamluk (alias Mamlouk)

Nato il 19.2.1946 a Damasco;

passaporto diplomatico n. 983

Capo dei servizi d'informazione generali siriani (GID); coinvolto nella repressione dei manifestanti.

9.5.2011

4.

Muhammad Ibrahim Al-Sha’ar (alias Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

 

Ministro dell'interno; coinvolto nella repressione dei manifestanti.

9.5.2011

5.

Atej (alias Atef, Atif) Najib

 

Ex capo della direzione della sicurezza politica a Deraa; cugino del presidente Bashar Al-Assad; coinvolto nella repressione dei manifestanti.

9.5.2011

6.

Hafiz Makhluf (alias Hafez Makhlouf)

Nato il 2.4.1971 a Damasco;

passaporto diplomatico n. 2246

Colonnello a capo di un'unità presso i servizi d'informazione generali (General Intelligence Directorate Damascus Branch); cugino del presidente Bashar Al-Assad; persona vicina a Mahir al-Assad; coinvolto nella repressione dei manifestanti.

9.5.2011

7.

Muhammad Dib Zaytun (alias Mohammed Dib Zeitoun)

Nato il 20.5.1951 a Damasco;

passaporto diplomatico n. D 000 00 13 00

Capo della direzione della sicurezza politica; coinvolto nella repressione dei manifestanti.

9.5.2011

8.

Amjad Al-Abbas

 

Capo della sicurezza politica a Banyas, coinvolto nella repressione dei manifestanti a Baida.

9.5.2011

9.

Rami Makhlouf

Nato il 10.7.1969 a Damasco;

passaporto n. 454224

Uomo d'affari siriano; associato a Mahir Al-Assad; cugino del presidente Bashar Al-Assad; finanzia il regime che permette la repressione dei manifestanti.

9.5.2011

10.

Abd Al-Fatah Qudsiyah

Nato nel 1953 a Hama,

passaporto diplomatico n. D0005788

Capo dell'intelligence militare siriana (SMI); coinvolto nella repressione della popolazione civile.

9.5.2011

11.

Jamil Hassan

 

Capo dell'intelligence dell'aeronautica militare siriana; coinvolto nella repressione della popolazione civile.

9.5.2011

12.

Rustum Ghazali

Nato il 3.5.1953 a Deraa;

passaporto diplomatico n. D 000 000 887

Capo della sezione dell'intelligence militare siriana della zona rurale di Damasco; coinvolto nella repressione della popolazione civile.

9.5.2011

13.

Fawwaz Al-Assad

Nato il 18.6.1962 a Kerdala;

passaporto n. 88238

Coinvolto nella repressione della popolazione civile in quanto membro della milizia Shabiha.

9.5.2011

14.

Munzir Al-Assad

Nato l'1.3.1961 a Lattaquié;

passaporto n. 86449 e n. 842781

Coinvolto nella repressione della popolazione civile in quanto membro della milizia Shabiha.

9.5.2011

15.

Asif Shawkat

Nato il 15.1.1950 a Al-Madehleh, Tartus

Vicecapo di stato maggiore per la sicurezza e il riconoscimento; coinvolto nella repressione della popolazione civile.

23.5.2011

16.

Hisham Ikhtiyar

Nato nel 1941

Capo dell'Ufficio per la sicurezza nazionale siriana; coinvolto nella repressione della popolazione civile.

23.5.2011

17.

Faruq Al Shar'

Nato il 10.12.1938

Vicepresidente della Siria; coinvolto nella repressione della popolazione civile.

23.5.2011

18.

Muhammad Nasif Khayrbik

Nato il 10.4.1937 (oppure il 20.5.1937) a Hama,

passaporto diplomatico n. 0002250

Vicepresidente aggiunto della Siria incaricato della sicurezza nazionale; coinvolto nella repressione della popolazione civile.

23.5.2011

19.

Mohamed Hamcho

Nato il 20.5.1966;

passaporto n. 002954347

Cognato di Mahir Al-Assad; uomo d’affari e agente locale di varie società straniere; finanzia il regime che permette la repressione dei manifestanti.

23.5.2011

20.

Iyad (alias Eyad) Makhlouf

Nato il 21.1.1973 a Damasco;

passaporto n. N001820740

Fratello di Rami Makhlouf e agente del GID, coinvolto nella repressione della popolazione civile.

23.5.2011

21.

Bassam Al Hassan

 

Consigliere presidenziale per gli affari strategici; coinvolto nella repressione della popolazione civile.

23.5.2011

22.

Dawud Rajiha

 

Capo di Stato maggiore dell'esercito responsabile dell'impegno militare nella repressione di pacifici manifestanti.

23.5.2011

23.

Ihab (alias Ehab, Iehab) Makhlouf

Nato il 21.1.1973 a Damasco;

passaporto n. N002848852

Vicepresidente di SyriaTel e curatore temporaneo della società statunitense di Rami Makhlouf; finanzia il regime che permette la repressione dei manifestanti.

23.5.2011

24.

Zoulhima Chaliche (Dhu al-Himma Shalish)

Nato nel 1951 o nel 1946 a Kerdaha.

Capo della protezione presidenziale; coinvolto nella repressione dei manifestanti; cugino di primo grado del presidente Bachar Al-Assad.

23.6.2011

25.

Riyad Chaliche (Riyad Shalish)

 

Direttore del Military Housing Establishment; fonte di finanziamenti per il regime; cugino di primo grado del presidente Bachar Al-Assad.

23.6.2011

26.

Brigadiere Comandante Mohammad Ali Jafari (alias Ja'fari, Aziz; alias Jafari, Ali; alias Jafari, Mohammad Ali; alias Ja'fari, Mohammad Ali; alias Jafari-Najafabadi, Mohammad Ali)

Nato il 1o settembre 1957; luogo di nascita: Yazd, Iran.

Comandante generale del Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane, coinvolto nella fornitura di attrezzature e sostegno per aiutare la repressione delle proteste in Siria da parte del regime siriano.

23.6.2011

27.

Maggiore generale Qasem Soleimani (alias Qasim Soleimany)

 

Comandante del Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane (IRGC) - Qods. Coinvolto nella fornitura di attrezzature e sostegno per aiutare la repressione delle proteste in Siria da parte del regime siriano.

23.6.2011

28.

Hossein Taeb (alias Taeb, Hassan; alias Taeb, Hosein; alias Taeb, Hossein; alias Taeb, Hussayn; alias Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)

Nato nel 1963; luogo di nascita: Tehran, Iran.

Vicecomandante per i servizi di informazione del Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane, coinvolto nella fornitura di attrezzature e sostegno per aiutare la repressione delle proteste in Siria da parte del regime siriano.

23.6.2011

29.

Khalid Qaddur

 

Socio d'affari di Maher Al-Assad. Fonte di finanziamenti per il regime.

23.6.2011

30.

Ra'if Al-Quwatli (alias Ri'af Al-quwatli)

 

Socio d'affari di Maher Al-Assad. Fonte di finanziamenti per il regime.

23.6.2011

31.

Mohammad Mufleh

 

Capo dell'intelligence militare siriana della città di Hama, coinvolto nella repressione dei manifestanti.

1.8.2011

32.

Maggiore generale Tawfiq Younes

 

Capo del dipartimento della sicurezza interna della direzione generale dell'intelligence; coinvolto nella repressione della popolazione civile.

1.8.2011

33.

Mohammed Makhlouf (alias Abu Rami)

Nato a Latakia, Siria, il 19.10.1932

Stretto collaboratore e zio materno di Bashar, socio di Mahir al-Assad, e padre di Rami, Ihab e Iyad Makhlouf.

1.8.2011

34.

Ayman Jabir

Nato a Latakia

Collaboratore di Mahir al-Assad nella milizia Shabiha. Direttamente coinvolto nella repressione e negli atti violenti contro la popolazione civile e nel coordinamento dei gruppi della milizia Shabiha.

1.8.2011

35.

Generale Ali Habib Mahmoud

Nato a Tartous, 1939.

Nominato ministro della Difesa il 3 giugno 2009

Ministro della Difesa. Responsabile della conduzione e delle operazioni delle forze armate siriane coinvolte nella repressione e negli atti violenti contro la popolazione civile.

1.8.2011

36.

Hayel Al-Assad

 

Vice di Maher Al-Assad, capo dell'unità di polizia militare della quarta divisione dell'esercito, coinvolta nella repressione.

23.8.2011

37.

Ali Al-Salim

 

Direttore dell'ufficio acquisizioni del ministero della difesa siriano, punto d'ingresso per tutti gli acquisti d’armi dell'esercito siriano.

23.8.2011

38.

Nizar Al-Assad (

Image

)

Cugino di Bashar Al-Assad; ex direttore della società "Nizar Oilfield Supplies".

Vicino agli alti funzionari del governo. Finanziamento della milizia "shabiha" nella regione di Latakia.

23.8.2011

39.

Brigadier generale Rafiq Shahadah

 

Capo dell'intelligence militare siriana dipartimento 293 (affari interni) a Damasco. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile a Damasco. Consigliere del presidente Bashar Al-Assad nelle questioni strategiche e di intelligence militare.

23.8.2011

40.

Brigadier generale Jamea Jamea (Jami Jami)

 

Capo dipartimento dell'intelligence militare siriana a Dayr az-Zor. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile a Dayr az-Zor e Alboukamal.

23.8.2011

41.

Hassan Bin-Ali Al-Turkmani

Data di nascita 1935 ad Aleppo

Viceministro aggiunto, ex ministro della difesa, inviato speciale del presidente Bashar Al-Assad.

23.8.2011

42.

Muhammad Said Bukhaytan

 

Segretario regionale aggiunto del partito socialista arabo Baath dal 2005; direttore della sicurezza nazionale del partito Baath a livello regionale 2000-2005. Ex governatore di Hama (1998-2000). Stretto collaboratore del presidente Bashar Al-Assad e di Maher Al-Assad. Alto responsabile del regime nella repressione della popolazione civile.

23.8.2011

43.

Ali Douba

 

Responsabile del massacro di Hama nel 1980, è stato richiamato a Damasco come consigliere speciale del presidente Bashar Al-Assad.

23.8.2011

44.

Brigadier generale Nawful Al-Husayn

 

Capo dipartimento dell'intelligence militare siriana a Idlib. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile nella provincia di Idlib.

23.8.2011

45.

Brigadier generale Husam Sukkar

 

Consigliere del presidente per quanto riguarda la sicurezza. Consigliere del presidente per quanto riguarda la repressione e le violenze perpetrate contro la popolazione civile dai servizi di sicurezza.

23.8.2011

46.

Brigadier generale Muhammed Zamrini

 

Capo dipartimento dell'intelligence militare siriana a Homs. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile a Homs.

23.8.2011

47.

Tenente generale Munir Adanov (Adnuf)

 

Vicecapo di Stato maggiore, operazioni ed esercitazioni dell'esercito siriano. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile in Siria.

23.8.2011

48.

Brigadier generale Ghassan Khalil

 

Capo del dipartimento informazioni della direzione generale dell'intelligence. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile in Siria

23.8.2011

49.

Mohammed Jabir

Luogo di nascita: Latakia

Milizia shabiha. Collaboratore di Maher Al-Assad in ordine alla milizia shabiha. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile e nel coordinamento dei gruppi della milizia shabiha.

23.8.2011

50.

Samir Hassan

 

Socio d'affari di Maher Al-Assad. Risulta sostenere economicamente il regime siriano.

23.8.2011

51.

Fares Chehabi (Fares Shihabi)

 

Presidente della camera di commercio e dell'industria di Aleppo. Sostiene economicamente il regime siriano.

2.9.2011

52.

Emad Ghraiwati

Data di nascita: marzo 1959; luogo di nascita: Damasco, Siria

Presidente della camera dell’industria di Damasco (Zuhair Ghraiwati Sons). Fornisce sostegno economico al regime siriano.

2.9.2011

53.

Tarif Akhras

Data di nascita: 1949; luogo di nascita: Homs, Siria

Fondatore del gruppo Akhras (materie prime, commercio, lavorazione e logistica), Homs. Fornisce sostegno economico al regime siriano.

2.9.2011

54.

Issam Anbouba

Data di nascita: 1949; luogo di nascita: Lattakia, Siria

Presidente dell’Issam Anbouba Est. (settore agroindustriale). Fornisce sostegno economico al regime siriano.

2.9.2011

55.

Tayseer Qala Awwad

Data di nascita: 1943; luogo di nascita: Damasco

Ministro della giustizia. Associato al regime siriano, anche sostenendo le politiche e le pratiche dell'arresto e della detenzione arbitrari del regime.

23.9.2011

56.

Dr. Adnan Hassan Mahmoud

Data di nascita: 1966; luogo di nascita: Tartous

Ministro dell'informazione. Associato al regime siriano, anche sostenendo e promuovendo la politica d'informazione del regime.

23.9.2011

57.

Maggiore generale Jumah Al-Ahmad

 

Comandante delle Forze Speciali. Responsabile dell'uso della violenza contro i manifestanti in tutta la Siria.

14.11.2011

58.

Colonnello Lu'ai al-Ali

 

Capo dell'Intelligence militare siriana, dipartimento di Dera'a. Responsabile delle violenze perpetrate contro i manifestanti a Dera'a.

14.11.2011

59.

Tenente generale Ali Abdullah Ayyub

 

Vicecapo di Stato maggiore (Personale e manodopera). Responsabile dell'uso della violenza contro i manifestanti in tutta la Siria.

14.11.2011

60.

Tenente generale Jasim al-Furayj

 

Capo di Stato maggiore. Responsabile dell'uso della violenza contro i manifestanti in tutta la Siria.

14.11.2011

61.

Generale Aous (Aws) ASLAN

Nato nel 1958

Capo di battaglione della Guardia Repubblicana. Persona vicina a Maher al-ASSAD e al presidente al-ASSAD. Partecipazione alla repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria.

14.11.2011

62.

Generale Ghassan Belal

 

Generale che comanda l'ufficio riservato alla quarta divisione. Consigliere di Maher al-ASSAD e coordinatore delle operazioni di sicurezza. Responsabile della repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria.

14.11.2011

63.

Abdullah Berri

 

Dirige le milizie della famiglia Berri. Responsabile delle milizie filogovernative coinvolte nella repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile ad Aleppo.

14.11.2011

64.

George Chaoui

 

Membro dell'esercito elettronico siriano. Partecipazione alla repressione violenta e istigazione alla violenza contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria.

14.11.2011

65.

Maggiore generale Zuhair Hamad

 

Vicecapo della direzione delle informazioni generali. Responsabile dell'uso della violenza in tutta la Siria e di atti di intimidazione e di torture dei manifestanti.

14.11.2011

66.

Amar Ismael

 

Civile - Capo dell'esercito elettronico siriano (servizio di intelligence dell'esercito). Partecipazione alla repressione violenta e istigazione alla violenza contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria.

14.11.2011

67.

Mujahed Ismail

 

Membro dell'esercito elettronico siriano. Partecipazione alla repressione violenta e istigazione alla violenza contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria.

14.11.2011

68.

Saqr Khayr Bek

 

Ministro aggiunto dell'interno. Responsabile della repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile in Siria.

14.11.2011

69.

Maggiore generale Nazih

 

Vicedirettore della direzione delle informazioni generali. Responsabile dell'uso della violenza in tutta la Siria e di atti di intimidazione e di torture dei manifestanti.

14.11.2011

70.

Kifah Moulhem

 

Comandante di battaglione della quarta divisione. Responsabile della repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile a Deïr el-Zor.

14.11.2011

71.

Maggiore generale Wajih Mahmud

 

Comandante della diciottesima divisione corazzata. Responsabile delle violenze perpetrate contro i manifestanti a Homs.

14.11.2011

72.

Bassam Sabbagh

Nato il 24 agosto 1959 a Damasco.

Indirizzo: Kasaa, via Anwar al Attar, stabile al Midani, Damasco.

Passaporto siriano n. 004326765 emesso il 2/11/2008, valido fino al novembre 2014.

Avvocato del foro di Parigi.

Dirige lo studio Sabbagh et Associés (Damasco. Consulente giuridico, finanziario e amministrativo degli affari di Rami Makhlouf e di Khaldoun Makhlouf. Socio di Bachar al-Assad nel finanziamento di un progetto immobiliare a Lattaquié. Fornisce sostegno al finanziamento del regime.

14.11.2011

73.

Tenente generale Mustafa Tlass

 

Vicecapo di Stato maggiore (Logistica e approvvigionamenti). Responsabile dell'uso della violenza contro i manifestanti in tutta la Siria.

14.11.2011

74.

Maggiore generale Fu’ad Tawil

 

Vicecapo della direzione delle informazioni dell'aeronautica militare della Siria. Responsabile dell'uso della violenza in tutta la Siria e di atti di intimidazione e di torture dei manifestanti.

14.11.2011

75.

Mohammad Al-Jleilati

Nato nel 1945 a Damasco

Ministro delle finanze. Responsabile dell'economia siriana.

1.12.2011

76.

Dr. Mohammad Nidal Al-Shaar

Nato nel 1956 ad Aleppo

Ministro dell'economia e del commercio. Responsabile dell'economia siriana.

1.12.2011

77.

Tenente generale Fahid Al-Jassim

 

Capo di Stato maggiore. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs.

1.12.2011

78.

Maggiore generale Ibrahim Al-Hassan

 

Vicecapo di Stato maggiore. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs.

1.12.2011

79.

Brigadiere Khalil Zghraybih

 

Quattordicesima divisione. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs.

1.12.2011

80.

Brigadiere Ali Barakat

 

103a brigata della divisione della guardia repubblicana. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs.

1.12.2011

81.

Brigadiere Talal Makhluf

 

103a brigata della divisione della guardia repubblicana. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs.

1.12.2011

82.

Brigadiere Nazih Hassun

 

Intelligence dell'aeronautica militare siriana. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs.

1.12.2011

83.

Capitano Maan Jdiid

 

Guardia presidenziale. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs.

1.12.2011

84.

Muahmamd Al-Shaar

 

Divisione della sicurezza politica. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs.

1.12.2011

85.

Khald Al-Taweel

 

Divisione della sicurezza politica. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs.

1.12.2011

86.

Ghiath Fayad

 

Divisione della sicurezza politica. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs.

1.12.2011


B.   Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Bena Properties

 

Sotto il controllo di Rami Makhlouf; fonte di finanziamenti per il regime.

23.6.2011

2.

Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)

PO Box 108, Damasco

Tel.: 963 112110059 / 963112110043

Fax: 963 933333149

Sotto il controllo di Rami Makhlouf; fonte di finanziamenti per il regime.

23.6.2011

3.

Hamcho International (alias Hamsho International Group)

Bagdad Street, PO Box 8254, Damasco

Tel.: 963 112316675

Fax: 963 112318875

Sito internet: www.hamshointl.com

E-mail: info@hamshointl.com e hamshogroup@yahoo.com

Sotto il controllo di Mohamed Hamcho o Hamsho; fonte di finanziamenti per il regime.

23.6.2011

4.

Military Housing Establishment (alias MILIHOUSE)

 

Società di lavori pubblici sotto il controllo di Riyad Chaliche e del Ministero della difesa; fonte di finanziamenti per il regime.

23.6.2011

5.

Direzione della sicurezza politica

 

Servizio dello Stato siriano direttamente coinvolto nella repressione.

23.8.2011

6.

Direzione delle informazioni generali

 

Servizio dello Stato siriano direttamente coinvolto nella repressione.

23.8.2011

7.

Direzione delle informazioni militari

 

Servizio dello Stato siriano direttamente coinvolto nella repressione.

23.8.2011

8.

Direzione delle informazioni dell'aeronautica militare

 

Servizio dello Stato siriano direttamente coinvolto nella repressione.

23.8.2011

9.

Forza Qods dell'IRGC (alias: Forza Quds)

Teheran (Iran)

La forza Qods (o Quds) è un braccio speciale del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane (IRGC). La forza Qods è coinvolta nell'approvvigionamento e nel sostegno del regime siriano per la repressione delle proteste in Siria. La forza Qods dell'IRGC ha fornito assistenza tecnica, materiale e sostegno ai servizi di sicurezza siriani nella repressione dei movimenti di protesta civili.

23.8.2011

10.

Mada Transport

Filiale della Holding Cham (Sehanya daraa Highway, PO Box 9525, tel: 00 963 11 99 62)

Entità economica che finanzia il regime.

2.09.2011

11.

Cham Investment Group

Filiale della Holding Cham (Sehanya daraa Highway, PO Box 9525, tel: 00 963 11 99 62)

Entità economica che finanzia il regime.

2.09.2011

12.

Real Estate Bank

Insurance Bldg- Yousef Al-azmeh Square PO Box: 2337 Damasco, Repubblica araba siriana

Tel: (+963) 11 2456777 e 2218602

Fax: (+963) 11 2237938 e 2211186

E-mail della banca: Publicrelations@reb.sy

Sito web: www.reb.sy

Banca di proprietà dello Stato che sostiene finanziariamente il regime.

2.09.2011

13.

Addounia TV (alias Dounia TV)

Tel.: +963-11-5667274, +963-11-5667271

Fax: +963-11-5667272

Sito web: http://www.addounia.tv

Addounia TV ha istigato alla violenza contro la popolazione civile della Siria.

23.9.2011

14.

Cham Holding

Cham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Siria PO Box 9525

Tel. +963 (11) 9962 +963 (11) 668 14000 +963 (11) 673 1044

Fax +963 (11) 673 1274

Email info@chamholding.sy

www.chamholding.sy

Sotto il controllo di Rami Makhlouf; la maggiore società siriana che trae vantaggio dal regime e che lo sostiene.

23.9.2011

15.

El-Tel Co. (alias El-Tel Middle East Company)

Indirizzo: Dair Ali Jordan Highway, PO Box 3052, Damasco – Siria

Tel.: +963-11-2212345

Fax: +963-11-44694450

Email: sales@eltelme.com

Sito web: www.eltelme.com

Produzione e fornitura di apparecchiature di telecomunicazione per l'esercito.

23.9.2011

16.

Ramak Constructions Co.

Indirizzo: Daa'ra Highway, Damasco, Siria

Tel.: +963-11-6858111

Cell.: +963-933-240231

Costruzione di caserme, baraccamenti ai posti di frontiera e di altri edifici per le esigenze dell'esercito.

23.9.2011

17.

Souruh Company (alias SOROH Al Cham Company)

Indirizzo: Adra Free Zone Area Damasco – Siria

Tel.: +963-11-5327266

Cell.: +963-933-526812, +963-932-878282

Fax: +963-11-5316396

Email: sorohco@gmail.com

Sito web: http://sites.google.com/site/sorohco

Investimenti in progetti industriali, militari locali, fabbricazione di pezzi di armamenti e di prodotti connessi. Il 100% della società è di proprietà di Rami Makhlouf.

23.9.2011

18.

Syriatel

Thawra Street, Ste Building, 6 piano, PO Box 2900

Tel.: +963 11 61 26 270

Fax: +963 11 23 73 97 19

Email: info@syriatel.com.sy;

Sito web: http://syriatel.sy/

Sotto il controllo di Rami Makhlouf; fonte di finanziamenti per il regime: mediante il contratto di licenza versa il 50% dei suoi utili al governo.

23.9.2011

19.

ChamPress TV

Al Qudsi building, 2o piano - Baramkeh - Damasco

Tel: +963 - 11- 2260805

Fax: +963 - 11 - 2260806

Email: mail@champress.com

Sito web: www.champress.net

Rete televisiva che partecipa a campagne di disinformazione e incitazione alla violenza contro i manifestanti

1.12.2011

20.

Al Watan

Al Watan Newspaper - Damasco - Duty Free Zone

Tel: 00963 11 2137400

Fax: 00963 11 2139928

Quotidiano che partecipa a campagne di disinformazione e incitazione alla violenza contro i manifestanti

1.12.2011

21.

Centre d’études et de recherches syrien (CERS) (alias CERS, Centre d’Etude et de Recherche Scientifique; alias SSRC, Scientific Studies and Research Center; alias Centre de Recherche de Kaboun)

Barzeh Street, PO Box 4470, Damasco

Sostiene l'esercito siriano nell'acquisizione di materiale per la sorveglianza e la repressione dei manifestanti.

1.12.2011

22.

Business Lab

Maysat Square Al Rasafi Street Bldg. 9, PO Box 7155, Damasco

Tel: 963112725499;

Fax: 963112725399

Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile.

1.12.2011

23.

Industrial Solutions

Baghdad Street 5, PO Box 6394, Damasco

Tel/fax: 963114471080

Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile.

1.12.2011

24.

Mechanical Construction Factory (MCF)

PO Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damasco

Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile.

1.12.2011

25.

Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries

Kaboon Street, PO Box 5966, Damasco

Tel: +963-11-5111352

Fax: +963-11-5110117

Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile.

1.12.2011

26.

Handasieh – Organization for Engineering Industries

PO Box 5966,Abou Bakr Al Seddeq Street, Damasco; PO Box 2849 Al Moutanabi Street, Damasco PO Box 21120 Baramkeh, Damasco

Tel: 963112121816 – 963112121834 – 963112214650 – 963112212743 – 963115110117

Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile.

1.12.2011

27.

Syria Trading Oil Company (Sytrol)

Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damasco, Siria.

Impresa statale responsabile della totalità delle esportazioni siriane di petrolio. Fornisce sostegno finanziario al regime.

1.12.2011

28.

General Petroleum Corporation (GPC)

New Sham- Building of Syrian Oil Company, PO Box 60694, Damasco, Siria BOX: 60694

Tel: 963113141635

Fax: 963113141634

E-mail: info@gpc-sy.com

Società petrolifera statale. Fornisce sostegno finanziario al regime.

1.12.2011

29.

Al Furat Petroleum Company

Dummar - New Sham - Western Dummer 1st. Island -Property 2299- AFPC Building P.O. Box 7660 Damasco – Siria.

Tel: 00963-11- (6183333), 00963-11- (31913333)

Fax: 00963-11- (6184444), 00963-11- (31914444)

afpc@afpc.net.sy

Joint venture detenuta per il 50% dalla GPC. Fornisce sostegno finanziario al regime.

1.12.2011


ALLEGATO II

Elenco delle entità di cui all'articolo 19, paragrafo 1

Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Commercial Bank of Syria

Damascus Branch, PO Box 2231, Moawiya St., Damasco, Siria; - PO Box 933, Yousef Azmeh Square, Damasco, Siria;

Aleppo Branch, PO Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Siria; SWIFT/BIC CMSY SY DA; tutti gli uffici del mondo [NPWMD] Sito web: http://cbs-bank.sy/En-index.php

Tel: +963 11 2218890

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13.10.2011


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