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Document 32011D0347

    2011/347/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 16 giugno 2011 , che fissa il contributo finanziario dell’Unione per l’attuazione di un’indagine epidemiologica e di misure di sorveglianza della febbre catarrale degli ovini nel contesto delle misure di emergenza adottate per combattere questa malattia nei Paesi Bassi nel 2006 e nel 2007 [notificata con il numero C(2011) 4146]

    GU L 159 del 17.6.2011, p. 105–106 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/347/oj

    17.6.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 159/105


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 16 giugno 2011

    che fissa il contributo finanziario dell’Unione per l’attuazione di un’indagine epidemiologica e di misure di sorveglianza della febbre catarrale degli ovini nel contesto delle misure di emergenza adottate per combattere questa malattia nei Paesi Bassi nel 2006 e nel 2007

    [notificata con il numero C(2011) 4146]

    (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

    (2011/347/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 3, paragrafi 4 e 6,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 75 del regolamento finanziario e dell’articolo 90, paragrafo 1, delle modalità d’esecuzione, l’impegno di spesa a carico del bilancio dell’Unione è preceduto da una decisione di finanziamento che stabilisce gli elementi essenziali dell’azione che comporta la spesa ed è adottata dall’istituzione o dalle autorità da questa delegate.

    (2)

    La decisione 2009/470/CE fissa le procedure che disciplinano il contributo finanziario dell’Unione a favore di azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi d’urgenza. Al fine di sostenere l’eradicazione della febbre catarrale degli ovini nel più breve tempo possibile, è opportuno che l’Unione contribuisca finanziariamente alle spese sostenute dagli Stati membri. L’articolo 3, paragrafo 6, primo comma, di detta decisione stabilisce norme sulla percentuale da applicare alle spese sostenute dagli Stati membri.

    (3)

    Il regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione (2) stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio. L’articolo 3 di tale regolamento stabilisce norme sulle spese ammissibili alla partecipazione finanziaria dell’Unione.

    (4)

    La decisione 2007/20/CE della Commissione (3) relativa a un contributo finanziario della Comunità per l’eradicazione della febbre catarrale degli ovini nei Paesi Bassi nel 2006 e nel 2007 ha concesso ai Paesi Bassi un contributo finanziario dell’Unione alle spese sostenute per l’attuazione di un’indagine epidemiologica e le misure di sorveglianza della febbre catarrale degli ovini. Conformemente a tale decisione, è stato versato un primo anticipo di 4 675 EUR.

    (5)

    Il 29 aprile 2008 i Paesi Bassi hanno presentato una richiesta ufficiale di rimborso, come previsto dall’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 349/2005. Le osservazioni della Commissione, il metodo di calcolo delle spese ammissibili e le conclusioni finali sono stati comunicati ai Paesi Bassi per e-mail il 19 ottobre 2010.

    (6)

    Il versamento del contributo finanziario dell’Unione è subordinato alla condizione che le azioni programmate siano state effettivamente attuate e che le autorità abbiano fornito tutte le informazioni necessarie entro i termini previsti.

    (7)

    Le autorità olandesi hanno adempiuto pienamente agli obblighi tecnici e amministrativi di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della decisione 2009/470/CE e all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 349/2005.

    (8)

    Alla luce di tali considerazioni, occorre fissare ora l’importo totale del contributo finanziario dell’Unione alle spese ammissibili sostenute nel contesto dell’eradicazione della febbre catarrale degli ovini nei Paesi Bassi nel 2006 e 2007.

    (9)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il contributo finanziario dell’Unione alle spese connesse all’eradicazione della febbre catarrale degli ovini nei Paesi Bassi nel 2006 e 2007 è fissato a 207 931,25 EUR. Si tratta di una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 75 del regolamento finanziario.

    Articolo 2

    Il saldo del contributo finanziario è fissato a 203 256,25 EUR.

    Articolo 3

    Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2011.

    Per la Commissione

    John DALLI

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

    (2)  GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 12.

    (3)  GU L 7 del 12.1.2007, pag. 41.


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