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Document 32011D0113

2011/113/UE: Decisione della Commissione, del 18 febbraio 2011 , relativa alla liquidazione dei conti di un organismo pagatore italiano per le spese dell’esercizio finanziario 2006 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia [notificata con il numero C(2011) 911]

GU L 46 del 19.2.2011, p. 47–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/113(1)/oj

19.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 46/47


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2011

relativa alla liquidazione dei conti di un organismo pagatore italiano per le spese dell’esercizio finanziario 2006 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia

[notificata con il numero C(2011) 911]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2011/113/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), in particolare l’articolo 30 e l’articolo 32, paragrafo 8,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

Con le decisioni della Commissione 2007/327/CE (3), 2008/394/CE (4) e 2010/61/UE (5) sono stati liquidati, per l’esercizio finanziario 2006, i conti di tutti gli organismi pagatori, fatta eccezione per l’organismo pagatore italiano «ARBEA».

(2)

A seguito dell’invio di nuove informazioni e dopo aver proceduto ad ulteriori controlli, la Commissione può ora adottare una decisione in merito alla completezza, all’esattezza e alla veridicità dei conti trasmessi dall’organismo pagatore italiano «ARBEA».

(3)

L’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» (6), prevede che gli importi che devono essere recuperati presso lo Stato membro o versati al medesimo conformemente alla decisione di liquidazione dei conti di cui al primo comma dello stesso articolo siano determinati detraendo gli anticipi versati nel corso dell’esercizio finanziario in esame, nella fattispecie il 2006, dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio a norma del primo comma. Tali importi sono detratti dagli anticipi, o aggiunti agli anticipi, relativi alle spese del secondo mese successivo al mese in cui viene adottata la decisione di liquidazione dei conti.

(4)

Ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 50 % a carico dello Stato membro e per il 50 % a carico del bilancio dell’Unione. L’articolo 32, paragrafo 3, del suddetto regolamento impone agli Stati membri, all’atto della trasmissione dei conti annuali, di comunicare alla Commissione una tabella riepilogativa dei procedimenti di recupero avviati in seguito a irregolarità. Il regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (7), specifica le modalità di applicazione dell’obbligo di comunicazione degli importi oggetto di recupero. Nell’allegato III del suddetto regolamento sono riportati i modelli delle tabelle 1 e 2 che dovevano essere trasmesse dagli Stati membri nel 2007. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione decide in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o oltre otto anni. Tale decisione lascia impregiudicate le future decisioni di conformità ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

(5)

A norma dell’articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1290/2005 gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata soltanto se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all’importo da recuperare o se il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell’irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata presa nel termine di quattro anni dal primo verbale amministrativo o giudiziario che accerta l’irregolarità o nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 100 % a carico del bilancio dell’Unione. Nella tabella riepilogativa di cui all’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005, figurano gli importi per i quali lo Stato membro ha deciso di non procedere al recupero e le relative giustificazioni. I suddetti importi non sono imputati agli Stati membri interessati e di conseguenza sono a carico del bilancio dell’Unione. Tale decisione lascia impregiudicate le future decisioni di conformità ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 8, del regolamento citato.

(6)

Nel liquidare i conti degli organismi pagatori in questione, la Commissione deve tener conto degli importi già trattenuti per gli Stati membri interessati in base alle decisioni 2007/327/CE, 2008/394/CE e 2010/61/UE.

(7)

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1258/1999 e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1663/95, la presente decisione non pregiudica ulteriori decisioni della Commissione, intese ad escludere dal finanziamento dell’Unione le spese non effettuate in conformità della normativa dell’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono liquidati i conti dell’organismo pagatore italiano «ARBEA» per quanto riguarda le spese dell’esercizio finanziario 2006 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia.

Nell’allegato sono indicati gli importi che devono essere recuperati da, o versati a, ciascuno Stato membro interessato a norma della presente decisione, compresi quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2011.

Per la Commissione

Dacian CIOLOŞ

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(2)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

(3)  GU L 122 dell’11.5.2007, pag. 51.

(4)  GU L 139 del 29.5.2008, pag. 22.

(5)  GU L 34 del 5.2.2010, pag. 33.

(6)  GU L 158 dell’8.7.1995, pag. 6.

(7)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90.


ALLEGATO

LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

Importo da recuperare o da versare agli Stati membri

NB: Nomenclatura 2011: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.

SM

 

2006 — Spese/Entrate con destinazione specifica per gli organismi pagatori i cui conti sono

Totale a + b

Riduzioni e sospensioni per l'insieme dell'esercizio finanziario (1)

Riduzioni a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1290/2005

Totale incluse riduzioni e sospensioni

Pagamenti effettuati allo Stato membro per l'esercizio finanziario

Importo da recuperare (–) o da versare (=) allo Stato membro (2)

Importo recuperato (–) o versato (+) allo Stato membro a norma della decisione 2007/327/CE

Importo recuperato (–) o versato (+) allo Stato membro a norma della decisione 2008/394/CE

Importo recuperato (–) o versato (+) allo Stato membro a norma della decisione 2010/61/UE

Importo da recuperare (–) o da versare (+) allo Stato membro a norma della presente decisione

liquidati

disgiunti

= spese/entrate con destinazione specifica dichiarate nella dichiarazione annuale

= totale delle spese/delle entrate con destinazione specifica nelle dichiarazioni mensili

 

 

a

b

c = a + b

d

e

f = c + d + e

g

h = f – g

i

i'

i''

j = h – i – i' – i''

IT

EUR

5 471 096 343,07

0,00

5 471 096 343,07

–50 445 262,13

– 124 588 830,86

5 296 062 250,08

5 460 957 034,26

– 164 894 784,18

–24 758 663,41

– 140 136 120,77

0,00

0,00


SM

 

Spese (3)

Entrate con destinazione specifica (3)

Fondo per lo zucchero

Articolo 32 (= e)

Totale (= j)

Spese (4)

Entrate con destinazione specifica (4)

05 07 01 06

6701

05 02 16 02

6803

6702

k

l

m

n

o

p = k + l + m + n + o

IT

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


(1)  Le riduzioni e le sospensioni sono quelle prese in considerazione nell'ambito del sistema di pagamento, a cui si aggiungono in particolare le rettifiche dovute al mancato rispetto dei termini di pagamento fissati nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2006.

(2)  Ai fini del calcolo dell'importo da recuperare o da versare allo Stato membro la base presa in considerazione è il totale della dichiarazione annuale per le spese liquidate (colonna a) o il totale delle dichiarazioni mensili per le spese disgiunte (colonna b).

(3)  Se la parte di entrate con destinazione specifica risulta a vantaggio dello Stato membro, essa deve essere dichiarata alla voce 05 07 01 06.

(4)  Se la parte di entrate con destinazione specifica del fondo per lo zucchero risulta a vantaggio dello Stato membro, essa deve essere dichiarata alla voce 05 02 16 02.

NB: Nomenclatura 2011: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.


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