Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0744

Regolamento (UE) n. 744/2010 della Commissione, del 18 agosto 2010 , che modifica il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, relativamente agli usi critici degli halon Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 218 del 19.8.2010, p. 2–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/03/2024; abrog. impl. da 32024R0590

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/744/oj

19.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 218/2


REGOLAMENTO (UE) N. 744/2010 DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, relativamente agli usi critici degli halon

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Gli halon 1301, 1211 e 2402 (di seguito «halon») sono sostanze che riducono lo strato di ozono classificate nel gruppo III dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2009 come sostanze controllate. In conformità con quanto stabilito dal protocollo di Montreal, la produzione di dette sostanze è vietata, negli Stati membri, dal 1994. Il loro utilizzo, tuttavia, è tutt’ora consentito per taluni usi critici previsti nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1005/2009.

(2)

Come disposto dall’articolo 4, paragrafo 4, punto iv), del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (2), la Commissione ha riesaminato l’allegato VII del suddetto regolamento. A tal fine, la Commissione ha analizzato gli attuali usi degli halon, nonché la disponibilità e l’uso di tecnologie o di alternative (in seguito denominate «alternative») sia tecnicamente, sia economicamente praticabili, che siano accettabili dal punto di vista ambientale e sanitario. Nel frattempo, il regolamento (CE) n. 2037/2000 è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 1005/2009 e l’allegato VII del regolamento (CE) n. 2037/2000 è divenuto, immutato, l’allegato VI del regolamento (CE) n. 1005/2009.

(3)

Il riesame ha messo in evidenza una serie di differenze tra gli Stati membri riguardo all’interpretazione di quali usi degli halon siano da considerarsi critici secondo la definizione di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 1005/2009. Occorre pertanto descrivere in maniera più particolareggiata ogni applicazione degli halon, specificando il tipo di apparecchiature e di impianto interessati, la finalità dell’applicazione critica, il modello di estintore ad halon, nonché il tipo di halon.

(4)

Il riesame ha anche rivelato che, tranne sporadiche eccezioni, non è più necessario ricorrere agli halon affinché attrezzature e impianti di nuova progettazione soddisfino le condizioni necessarie in materia di protezione antincendio e che oggi vengono abitualmente installate. Gli estintori e i sistemi antincendio ad halon continuano tuttavia a essere necessari in alcune attrezzature che sono o saranno prodotte seguendo la progettazione attuale.

(5)

Dal riesame è inoltre risultato che, nella maggior parte delle applicazioni di protezione antincendio, siano esse incorporate in attrezzature e apparecchiature esistenti o in attrezzature prodotte secondo la progettazione attuale, gli halon sono sostituiti, o possono essere sostituiti col tempo, e a costi ragionevoli, dalle alternative.

(6)

È pertanto opportuno, tenuto conto della maggiore disponibilità e applicazione delle alternative, stabilire, per ogni applicazione, date ultime oltre le quali l’uso di halon in attrezzature e impianti nuovi non costituirà un uso critico e l’installazione di estintori o sistemi antincendio ad halon non sarà quindi consentito. Nella definizione di «nuove attrezzature» e «nuovi impianti» si deve prestare un’attenzione particolare alla fase del ciclo di vita nella quale si esegue effettivamente la progettazione dello spazio che richiede una protezione antincendio.

(7)

È altresì opportuno stabilire, per ogni singola applicazione, date di scadenza dopo le quali l’uso di halon negli estintori o nei sistemi antincendio in tutte le attrezzature e degli impianti, siano essi installati in attrezzature e impianti esistenti o che sono o saranno prodotti secondo la progettazione attuale, cesserà di costituire un uso critico. L’uso di halon non sarà quindi consentito e tutti gli estintori e i sistemi antincendio ad halon devono essere sostituiti, convertiti o eliminati entro la data limite, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2009.

(8)

Le date ultime devono prendere in considerazione la disponibilità di alternative per i nuovi impianti e le nuove attrezzature, nonché gli ostacoli alla loro applicazione. Esse devono consentire un tempo sufficiente per lo sviluppo di alternative ove è necessario e nel contempo offrire un incentivo ad avviare tale sviluppo. Per quanto riguarda gli aeromobili, poiché l’aviazione civile è disciplinata a livello internazionale, deve essere prestata la dovuta attenzione alle iniziative dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) relative all’installazione e all’uso di estintori ad halon sugli aeromobili.

(9)

Le date limite devono inoltre consentire un tempo sufficiente per svolgere le attività di sostituzione o di conversione degli halon nell’ambito dei programmi ordinari o pianificati di manutenzione o di modernizzazione degli impianti o delle attrezzature, senza ostacolare indebitamente il funzionamento di detti impianti o attrezzature e senza costi eccessivi. Nel contempo è opportuno prendere in considerazione il tempo utile per ottenere tutte le certificazioni, autorizzazioni o approvazioni eventualmente necessarie per l’installazione delle alternative nelle attrezzature o negli impianti interessati.

(10)

Per la maggior parte delle applicazioni relative ai nuovi impianti o alle nuove attrezzature, nei quali non sono più necessari o non sono più installati estintori o sistemi antincendio ad halon, è opportuno fissare la data ultima al 2010. È tuttavia opportuno fissare tale data al 2011 per alcuni veicoli terrestri e aeromobili militari per i quali le alternative prese in considerazione sono disponibili ma non in uso nei programmi di sviluppo che giungono a completamento e per i quali le modifiche potrebbero non essere fattibili dal punto di vista economico e tecnico. È opportuno fissare la data ultima al 2014 per le applicazioni relative agli estintori portatili, per le gondole-motore degli aeromobili e per le cabine, in coincidenza con i tempi per l’attuazione anticipata di una restrizione equivalente dell’ICAO. È opportuno fissare il 2018 come data ultima per l’applicazione ai compartimenti degli aerei da carico ove non sono ancora state identificate alternative, ma per i quali è verosimile presumere che, a seguito di ulteriori attività di ricerca e sviluppo, per tale data saranno disponibili alternative da installare nei nuovi aeromobili soggetti a certificazione del tipo.

(11)

Per molte applicazioni è opportuno fissare date limite comprese tra il 2013 e il 2025, a seconda del grado di difficoltà tecniche ed economiche che presentano la sostituzione o la conversione degli halon. Tali date limite devono offrire un tempo sufficiente per consentire la sostituzione degli halon nell’ambito dei programmi di manutenzione ordinaria della maggior parte delle attrezzature e degli impianti per i quali attualmente esistono alternative. È opportuno fissare al 2030 o al 2035 la data limite di sostituzione degli halon per alcune applicazioni in veicoli di terra e in navi militari, per i quali la sostituzione degli halon non è verosimilmente fattibile dal punto di vista tecnico ed economico, se non nell’ambito di programmi pianificati di modernizzazione o di adattamento delle attrezzature e per i quali in alcuni Stati membri possono rivelarsi necessari attività di ricerca e sviluppo supplementari per accertare l’idoneità delle alternative

(12)

Per alcune applicazioni a bordo di veicoli, navi di superficie, sottomarini e aeromobili militari esistenti e di quelli che sono o saranno costruiti secondo la progettazione attuale, non sono ancora state individuate alternative. Appare tuttavia ragionevole ritenere che entro il 2040 una parte importante delle attrezzature in questione sarà giunta al termine del ciclo di vita utile o che a tale data saranno disponibili alternative, grazie al lavoro di ricerca e sviluppo nel frattempo condotto. Di conseguenza, è opportuno fissare il 2040 come data limite ragionevole per tali applicazioni.

(13)

Non sono state identificate alternative per quanto attiene ai sistemi antincendio nei compartimenti di carico, nelle gondole-motore e nei generatori ausiliari a bordo degli aeromobili civili esistenti o costruiti conformemente alla certificazione di tipo attuale. Si presume che in futuro un numero ingente di aeromobili civili, inoltre, continuerà a essere costruito e a dipendere dagli halon per dette applicazioni. Sebbene si ritenga che esistano importanti ostacoli tecnici, economici e normativi che gravano sulla sostituzione degli halon in queste applicazioni, è tuttavia opportuno fissare il 2040 come data limite ragionevole, vista l’incertezza relativa alla disponibilità a lungo termine di halon riciclati e la necessità di ulteriori lavori di ricerca e sviluppo per individuare e sviluppare alternative adeguate.

(14)

L’allegato VI, compresi i tempi per l’eliminazione progressiva degli usi critici, sarà riesaminato con cadenza regolare per tenere conto delle nuove attività di ricerca e sviluppo delle alternative e delle informazioni relative alla loro disponibilità. In casi particolari possono inoltre essere concesse deroghe alle date ultime, laddove sia dimostrato che non esiste alcuna alternativa disponibile.

(15)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1005/2009.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato VI del regolamento (CE) n. 1005/2009 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1.

(2)  GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO VI

USI CRITICI DEGLI HALON

Ai fini del presente allegato si intende per:

1)

“Data ultima”, la data oltre la quale non è più consentito l’uso degli halon per estintori o impianti antincendio in attrezzature e impianti nuovi nell’applicazione interessata.

2)

“Attrezzature nuove”, le attrezzature per le quali, alla data ultima, non si sia verificato nessuno dei casi seguenti:

a)

firma del relativo contratto di fornitura o di conversione;

b)

presentazione della domanda per il rilascio dell’omologazione o certificazione di tipo presso la competente autorità di regolamentazione.

3)

“Impianti nuovi”, gli impianti per i quali, alla data limite, non si sia verificato nessuno dei seguenti casi:

a)

firma del relativo contratto di sviluppo;

b)

presentazione della domanda per il rilascio dell’autorizzazione di pianificazione presso la competente autorità di regolamentazione.

4)

“Data limite”, la data oltre la quale gli halon non devono più essere usati nell’applicazione interessata, entro la quale gli estintori o i sistemi antincendio contenenti halon devono essere smantellati.

5)

“Inertizzazione”, prevenzione dell’innesco della combustione di un’atmosfera infiammabile o esplosiva tramite l’aggiunta di un diluente o di un agente inibitore.

6)

“Nave da carico”, una nave non adibita al trasporto di passeggeri, con una stazza lorda superiore alle 500 tonnellate e che effettui viaggi internazioni secondo la definizione della convenzione SOLAS per la salvaguardia della vita umana in mare. Ai sensi di detta convenzione, per “nave passeggeri” s’intende “una nave che trasporta più di 12 passeggeri” e per “viaggio internazionale” s’intende “un viaggio da un paese in cui si applica la presente convenzione verso un porto al di fuori di detto paese, e viceversa”.

7)

Spazio “di norma occupato”, uno spazio protetto nel quale, perché sia assicurato l’efficace funzionamento delle apparecchiature o dell’impianto, è richiesta la presenza continuativa, o pressoché continuativa, di membri del personale. Per le applicazioni militari, il regime di occupazione dello spazio protetto è quello applicabile in caso di combattimento.

8)

Spazio “di norma inoccupato”, uno spazio protetto occupato solo per periodi limitati, specialmente per operazioni di manutenzione, e in cui non si rende necessaria la presenza fissa di persone affinché le apparecchiature o l’impianto funzionino efficacemente.

USI CRITICI DEGLI HALON

Applicazione

Data ultima

(31 dicembre dell’anno indicato)

Data limite

(31 dicembre dell’anno indicato)

Categoria di apparecchiature o di impianti

Finalità

Tipo di estintore

Tipo di halon

1.

Nei veicoli militari terrestri

1.1.

Protezione dei compartimenti macchine

Sistema fisso

1301

1211

2402

2010

2035

1.2.

Protezione del vano equipaggio

Sistema fisso

1301

2402

2011

2040

1.3.

Protezione del vano equipaggio

Estintore portatile

1301

1211

2011

2020

2.

Sulle navi militari di superficie

2.1.

Protezione dei compartimenti macchine di norma occupati

Sistema fisso

1301

2402

2010

2040

2.2.

Protezione dei vani motore di norma inoccupati

Sistema fisso

1301

1211

2402

2010

2035

2.3.

Protezione dei compartimenti elettrici di norma inoccupati

Sistema fisso

1301

1211

2010

2030

2.4.

Protezione delle centrali di comando

Sistema fisso

1301

2010

2030

2.5.

Protezione delle sale delle pompe di alimentazione

Sistema fisso

1301

2010

2030

2.6.

Protezione dei locali adibiti al deposito di liquidi infiammabili

Sistema fisso

1301

1211

2402

2010

2030

2.7.

Protezione di aeromobili all’interno degli hangar e nelle aree di manutenzione

Estintore portatile

1301

1211

2010

2016

3.

Nei sottomarini militari

3.1.

Protezione dei compartimenti macchine

Sistema fisso

1301

2010

2040

3.2.

Protezione delle centrali di comando

Sistema fisso

1301

2010

2040

3.3.

Protezione dei locali dei generatori diesel

Sistema fisso

1301

2010

2040

3.4.

Protezione dei vani elettrici

Sistema fisso

1301

2010

2040

4.

Sugli aeromobili

4.1.

Protezione delle stive di norma inoccupate

Sistema fisso

1301

1211

2402

2018

2040

4.2.

Protezione delle cabine e del vano equipaggio

Estintore portatile

1211

2402

2014

2025

4.3.

Protezione delle gondole motore e dei motori ausiliari

Sistema fisso

1301

1211

2402

2014

2040

4.4.

Inertizzazione dei serbatoi

Sistema fisso

1301

2402

2011

2040

4.5.

Protezione dei contenitori dei rifiuti nelle toilette

Sistema fisso

1301

1211

2402

2011

2020

4.6.

Protezione degli scomparti per il carico a secco (dry bay)

Sistema fisso

1301

1211

2402

2011

2040

5.

Negli stabilimenti petroliferi, gasieri e petrolchimici

5.1.

Protezione degli spazi in cui potrebbe verificarsi la fuoriuscita di gas o di liquido infiammabile

Sistema fisso

1301

2402

2010

2020

6.

Sui mercantili commerciali

6.1.

Inertizzazione degli spazi di norma occupati in cui potrebbe verificarsi la fuoriuscita di gas o di liquido infiammabile

Sistema fisso

1301

2402

1994

2016

7.

Nei sistemi di comando e di comunicazione terrestri fondamentali per la sicurezza nazionale

7.1.

Protezione degli spazi di norma occupati

Sistema fisso

1301

2402

2010

2025

7.2.

Protezione degli spazi di norma occupati

Estintore portatile

1211

2010

2013

7.3.

Protezione degli spazi di norma inoccupati

Sistema fisso

1301

2402

2010

2020

8.

Nei campi d’aviazione e negli aeroporti

8.1.

Nei veicoli di soccorso degli aeroporti

Estintore portatile

1211

2010

2016

8.2.

Protezione di aeromobili all’interno degli hangar e nelle aree di manutenzione

Estintore portatile

1211

2010

2016

9.

In centrali nucleari e impianti di ricerca nucleari

9.1.

Protezione degli spazi in cui sia necessario ridurre al minimo il rischio di dispersione di materiale radioattivo

Sistema fisso

1301

2010

2020

10.

Nel tunnel sotto la Manica

10.1.

Protezione degli impianti tecnici

Sistema fisso

1301

2010

2016

10.2.

Protezione delle automotrici e delle carrozze navetta dei treni del tunnel sotto la Manica

Sistema fisso

1301

2010

2020

11.

Altro

11.1.

Nel corso di operazioni di estinzione di primo intervento condotte da vigili del fuoco, qualora sia indispensabile per la sicurezza personale

Estintore portatile

1211

2010

2013

11.2.

Protezione delle persone effettuata dal personale militare e di polizia

Estintore portatile

1211

2010

2013»


Top