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Document 32010D0406

    2010/406/: Decisione del Consiglio, del 12 luglio 2010 , relativa allo stanziamento di fondi disimpegnati da progetti nell’ambito del nono Fondo europeo di sviluppo (FES) e di FES precedenti per rispondere alle esigenze della popolazione più vulnerabile del Sudan

    GU L 189 del 22.7.2010, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/406/oj

    22.7.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 189/14


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 12 luglio 2010

    relativa allo stanziamento di fondi disimpegnati da progetti nell’ambito del nono Fondo europeo di sviluppo (FES) e di FES precedenti per rispondere alle esigenze della popolazione più vulnerabile del Sudan

    (2010/406/UE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217,

    vista la proposta della Commissione europea,

    visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 4, e l’articolo 6,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il governo del Sudan ha deciso di non ratificare l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (2), modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (3) perdendo quindi l’accesso al programma indicativo nazionale (PIN) del decimo Fondo europeo di sviluppo (FES), con uno stanziamento complessivo di 294,9 milioni di EUR, importo ora accantonato nel decimo FES.

    (2)

    La situazione politica attuale in Sudan, come pure la crisi umanitaria che ha colpito il Darfur, il Sudan meridionale, il Sudan orientale e le zone transitorie, richiedono un forte impegno da parte dell’Unione europea, comprendente la fornitura di assistenza vitale alla popolazione sudanese. Le carenze finanziarie lasciate dalla mancata disponibilità del decimo FES ridurranno seriamente la capacità dell’Unione di assistere la popolazione e di contribuire alla stabilizzazione del paese, il che potrebbe avere implicazioni anche per l’intera regione.

    (3)

    Allo scopo di colmare le carenze finanziarie previste, è opportuno utilizzare i fondi disimpegnati provenienti dal nono FES e da quelli precedenti.

    (4)

    I fondi devono essere impiegati per rispondere alle esigenze delle popolazioni più vulnerabili in Sudan, in particolare nelle aree colpite dal conflitto, compresi il Darfur, il Sudan meridionale, il Sudan orientale e le zone transitorie. Tali fondi saranno stanziati sulla base di una decisione di finanziamento adottata dalla Commissione. È necessario anche disporre il finanziamento di misure di sostegno.

    (5)

    I fondi devono essere gestiti attraverso una gestione centralizzata e congiunta e, ai fini della semplificazione, in conformità alle modalità di attuazione previste per il decimo FES,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   Viene stanziato un importo pari a 150 milioni di EUR proveniente dai fondi disimpegnati da progetti nell’ambito del nono FES e di quelli precedenti, con lo scopo di rispondere alle esigenze della popolazione più vulnerabile del Sudan; il 2 % di tale importo è destinato a finanziare le spese della Commissione per misure di sostegno.

    2.   Tali fondi sono gestiti attraverso una gestione centralizzata e congiunta in conformità alle norme e alle procedure previste per il decimo FES.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2010.

    Per il Consiglio

    La presidente

    S. LARUELLE


    (1)  GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.

    (2)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

    (3)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 27.


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