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Document 32009R0270
Commission Regulation (EC) No 270/2009 of 2 April 2009 concerning the authorisation of 6-phytase as a feed additive for chickens for fattening (holder of the authorisation DSM Nutritional Products Ltd represented by DSM Nutritional products Sp. Z o.o.) (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 270/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009 , relativo all'autorizzazione all'uso della 6-fitasi come additivo per mangimi per polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione: DSM Nutritional Products Ltd rappresentato da DSM Nutritional products Sp. Z o.o.) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 270/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009 , relativo all'autorizzazione all'uso della 6-fitasi come additivo per mangimi per polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione: DSM Nutritional Products Ltd rappresentato da DSM Nutritional products Sp. Z o.o.) (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 91 del 3.4.2009, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 02/12/2009; abrogato da 32009R1088
3.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 91/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 270/2009 DELLA COMMISSIONE
del 2 aprile 2009
relativo all'autorizzazione all'uso della 6-fitasi come additivo per mangimi per polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione: DSM Nutritional Products Ltd rappresentato da DSM Nutritional products Sp. Z o.o.)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato del presente regolamento. Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento. |
(3) |
La domanda riguarda l'autorizzazione del preparato enzimatico 6-fitasi prodotto da Aspergillus oryzae (DSM 17594) come additivo per mangimi per i polli da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi zootecnici». |
(4) |
Dal parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») del 18 novembre 2008 e del 29 ottobre 2008 (2) risulta che, sulla base dei dati forniti dal richiedente, il preparato enzimatico 6-fitasi derivato da un ceppo di Aspergillus oryzae (DSM 17594) e prodotto dal richiedente, DSM Nutritional Products Ltd rappresentato da DSM Nutritional products Sp. Z o.o., non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente ed è efficace nel migliorare l'uso del fitato-fosforo. L'Autorità non ritiene necessarie particolari prescrizioni in merito ad un monitoraggio successivo alla commercializzazione. L'Autorità ha esaminato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per uso zootecnico, presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
La valutazione del preparato dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, occorre autorizzare l'impiego del preparato di cui trattasi secondo le modalità previste nell'allegato del presente regolamento. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) The EFSA Journal (2008) 871, pagg. 1-18.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico |
Specie o categorie animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Scadenza dell'autorizzazione |
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Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione. |
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4a6 |
DSM Nutritional Products Ltd rappresentato da DSM Nutritional products Sp. Z o.o. |
6-fitasi CE 3.1.3.26 |
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Polli da ingrasso |
— |
1 500 FYT |
— |
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22 aprile 2019 |
(1) 1 FTU è il quantitativo di enzima che libera 1 μmol di fosfato inorganico, al minuto, a partire da fitato in condizioni di reazione con una concentrazione di fitato di 5,0 mM ad un pH 5,5 e ad una temperatura di 37ooC durante 30 minuti di incubazione.
(2) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives