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Document 32009D1008
Council Implementing Decision of 7 December 2009 authorising the Republic of Latvia to extend the application of a measure derogating from Article 193 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
Decisione di esecuzione del Consiglio, del 7 dicembre 2009 , che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l’applicazione di una misura di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
Decisione di esecuzione del Consiglio, del 7 dicembre 2009 , che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l’applicazione di una misura di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
GU L 347 del 24.12.2009, p. 30–30
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/01/2022
24.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 347/30 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
del 7 dicembre 2009
che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l’applicazione di una misura di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
(2009/1008/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Con lettera protocollata dal segretariato generale della Commissione il 3 marzo 2009, la Repubblica di Lettonia (la «Lettonia») ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare una misura di deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il soggetto debitore dell’IVA alle autorità fiscali. |
(2) |
A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 22 settembre 2009, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Lettonia. Con lettera del 24 settembre 2009 la Commissione ha comunicato alla Lettonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta. |
(3) |
Il mercato del legname in Lettonia è dominato da piccole imprese locali e da singoli fornitori. La natura del mercato e delle sue imprese ha dato luogo a frodi fiscali che le autorità fiscali hanno difficoltà a controllare. È stata pertanto introdotta una disposizione particolare nella legislazione lettone in materia di IVA che stabilisce che, per le transazioni relative al legname, il debitore dell’imposta è il soggetto passivo a favore del quale è effettuata la cessionedi beni o la prestazione di servizi imponibile. |
(4) |
La misura deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE che prevede che, nel quadro del regime interno, il debitore dell’imposta sia il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi. |
(5) |
Tale misura è già stata autorizzata con l’atto di adesione del 2003 (2), segnatamente nell’allegato VIII, capitolo 7, punto 1, lettera b), e con la decisione 2006/42/CE del 24 gennaio 2006 (3) a norma della sesta direttiva 77/388/CE, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (4), allora applicabile. |
(6) |
La Commissione si rende conto che la situazione di diritto e di fatto che giustificava l’attuale applicazione della misura di deroga di cui trattasi non è cambiata e permane tuttora. La Lettonia dovrebbe pertanto essere autorizzata ad applicare la misura per un ulteriore periodo limitato. |
(7) |
La misura di deroga non avrà un’incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, la Lettonia è autorizzata a continuare a designare il beneficiario come soggetto debitore dell’IVA nell’ambito di transazioni relative al legname.
Articolo 2
La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2012.
Articolo 3
La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 2009.
Per il Consiglio
La presidente
C. MALMSTRÖM
(1) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.
(2) GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.
(3) GU L 25 del 28.1.2006, pag. 31.
(4) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.