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Document 32009D0863

2009/863/CE: Decisione della Commissione, del 30 novembre 2009 , riguardante il contributo finanziario della Comunità per il 2010 destinato ad alcuni laboratori comunitari di riferimento per il controllo dei mangimi e dei prodotti alimentari [notificata con il numero C(2009) 9343]

GU L 314 del 1.12.2009, p. 91–96 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/863/oj

1.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/91


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

riguardante il contributo finanziario della Comunità per il 2010 destinato ad alcuni laboratori comunitari di riferimento per il controllo dei mangimi e dei prodotti alimentari

[notificata con il numero C(2009) 9343]

(I testi in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

(2009/863/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

I laboratori comunitari di riferimento per il controllo dei prodotti alimentari e dei mangimi possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità a norma dell’articolo 28 della decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (2).

(2)

Il regolamento (CE) n. 1754/2006 della Commissione, del 28 novembre 2006, recante modalità di concessione dell’aiuto finanziario della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento per i mangimi, i prodotti alimentari e il settore della salute degli animali (3) stabilisce che il contributo finanziario della Comunità è concesso ove i programmi di lavoro approvati siano attuati efficacemente e i beneficiari trasmettano tutte le informazioni necessarie entro i termini prescritti.

(3)

Conformemente all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1754/2006 le relazioni tra la Commissione e i singoli laboratori comunitari di riferimento sono disciplinate da una convenzione di partenariato, accompagnata da un programma di lavoro pluriennale.

(4)

La Commissione ha esaminato i programmi di lavoro e le corrispondenti stime di bilancio presentate dai laboratori comunitari di riferimento per l’anno 2010.

(5)

Il contributo finanziario della Comunità va pertanto concesso ai laboratori comunitari di riferimento designati al fine di cofinanziare le attività necessarie all’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui al regolamento (CE) n. 882/2004. Detto contributo deve coprire il 100 % delle spese rimborsabili quali definite dal regolamento (CE) n. 1754/2006.

(6)

Il regolamento (CE) n. 1754/2006 fissa i criteri di ammissibilità relativi ai seminari organizzati dai laboratori comunitari di riferimento. Inoltre limita l’aiuto finanziario a un massimo di 32 partecipanti per seminario. Deroghe a tale limite vanno accordate, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1754/2006, ai laboratori comunitari di riferimento che abbiano bisogno di un contributo per consentire l’intervento di più di 32 partecipanti al fine di garantire un risultato ottimale dei propri seminari. Le deroghe possono essere ottenute qualora un laboratorio comunitario di riferimento assuma la leadership e la responsabilità all’atto dell’organizzazione di un seminario unitamente a un altro laboratorio comunitario di riferimento.

(7)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4), i programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie animali (misure veterinarie) sono finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). L’articolo 13, secondo comma, di tale regolamento prevede inoltre che in casi eccezionali debitamente giustificati le spese connesse ai costi amministrativi e di personale sostenute dagli Stati membri e dai beneficiari del contributo del FEAGA per le misure e i programmi contemplati dalla decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (5), siano finanziate dal Fondo. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 9, 36 e 37 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

(8)

I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La Comunità concede al Laboratoire d’Études et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agroalimentaires (LERQAP) dell’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) di Maisons-Alfort (Francia), un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per l’analisi e il controllo del latte e dei prodotti a base di latte.

Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 302 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1, la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 23 000 EUR.

Articolo 2

1.   La Comunità concede al Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) di Bilthoven (Paesi Bassi) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per le analisi e il controllo delle zoonosi (salmonella).

Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 354 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1, la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 30 000 EUR.

Articolo 3

1.   La Comunità concede al Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Sanidad y Consumo) di Vigo (Spagna) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per il monitoraggio delle biotossine marine.

Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 260 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1, la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 25 000 EUR.

Articolo 4

1.   La Comunità concede al laboratorio del Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science di Weymouth (Regno Unito) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi.

Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 265 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 35 000 EUR.

Articolo 5

1.   La Comunità concede al Laboratoire d’Études et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agroalimentaires (LERQAP) dell’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) di Maisons-Alfort (Francia) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per le analisi e i controlli relativi alla Listeria monocytogenes.

Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 309 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1, la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. Il contributo non può superare 22 500 EUR.

Articolo 6

1.   La Comunità concede al Laboratoire d’Études et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agroalimentaires (LERQAP) dell’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) di Maisons-Alfort (Francia) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per le analisi e i controlli relativi agli stafilococchi coagulasi positivi, compreso lo Staphylococccus aureus.

Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 291 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1, la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. Il contributo non può superare 22 500 EUR.

Articolo 7

1.   La Comunità concede all’Istituto Superiore di Sanità (ISS) di Roma (Italia) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per le analisi e i controlli relativi agli Escherichia coli, compresi gli E. Coli produttori di verocitossine (VTEC).

Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 250 381 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1, la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. Il contributo non può superare 20 000 EUR.

Articolo 8

1.   La Comunità concede allo Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) di Uppsala, Svezia, un contributo finanziario per espletare le funzioni e i compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per il monitoraggio del Campylobacter.

Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 275 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1, la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. Il contributo non può superare 30 000 EUR.

Articolo 9

1.   La Comunità concede all’Istituto Superiore di Sanità (ISS) di Roma (Italia) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, per quanto concerne le analisi e i controlli relativi ai parassiti (in particolare Trichinella, Echinococcus e Anisakis).

Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 312 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1, la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. Il contributo non può superare 30 000 EUR.

Articolo 10

1.   La Comunità concede al Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), di Copenaghen (Danimarca) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per il monitoraggio della resistenza antimicrobica.

Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 370 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1, la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. Il contributo non può superare 27 000 EUR.

Articolo 11

1.   La Comunità concede al Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W) di Gembloux (Belgio) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per le analisi e il controllo delle proteine animali nei mangimi.

Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 525 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1, la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. Il contributo non può superare 30 000 EUR.

Articolo 12

1.   La Comunità concede al Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) di Bilthoven (Paesi Bassi) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per la ricerca dei residui di alcune sostanze elencate nell’allegato I della direttiva 96/23/CE del Consiglio (6), di cui all’allegato VII, sezione I, punto 12, lettera a), del regolamento (CE) n. 882/2004.

Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 450 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 25 000 EUR.

Articolo 13

1.   La Comunità concede al Laboratoire d’Études et de Recherches sur les Médicaments Vétérinaires et les Désinfectants dell’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments di Fougères (Francia) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per la ricerca dei residui di alcune sostanze elencate nell’allegato I della direttiva 96/23/CE, di cui all’allegato VII, sezione I, punto 12, lettera a) del regolamento (CE) n. 882/2004.

Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 450 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1, la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 25 000 EUR.

Articolo 14

1.   La Comunità concede al Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) di Berlino (Germania) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per la ricerca dei residui di alcune sostanze elencate nell’allegato I della direttiva 96/23/CE, di cui all’allegato VII, sezione I, punto 12, lettera a) del regolamento (CE) n. 882/2004.

Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 450 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1, la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 25 000 EUR.

Articolo 15

1.   La Comunità concede all’Istituto Superiore di Sanità di Roma (Italia) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per la ricerca dei residui di alcune sostanze elencate nell’allegato I della direttiva 96/23/CE, di cui all’allegato VII, sezione I, punto 12, lettera a) del regolamento (CE) n. 882/2004.

Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 275 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1, la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 25 000 EUR.

Articolo 16

1.   La Comunità concede al Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) di Friburgo (Germania) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per le analisi e il controllo dei residui dei pesticidi nei prodotti alimentari di origine animale e nei prodotti ad alto contenuto di grassi.

Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 198 900 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 25 000 EUR.

Articolo 17

1.   La Comunità concede al Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), di Copenaghen (Danimarca) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per le analisi e il controllo dei residui dei pesticidi nei cereali e nei mangimi.

Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 198 900 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1, la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. Il contributo non può superare 25 000 EUR.

Articolo 18

1.   La Comunità concede al Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad di Almería (PRRG) (Spagna) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per le analisi e il controllo dei pesticidi nei prodotti ortofrutticoli, compresi i prodotti ad alto contenuto di acqua e acido.

Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 445 840 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1, la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. Il contributo non può superare 45 000 EUR.

In deroga all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1754/2006, il laboratorio di cui al paragrafo 1 può chiedere un contributo finanziario per l’intervento di un massimo di 50 partecipanti a uno dei seminari di cui al paragrafo 2 del presente articolo, giacché organizzerà un seminario congiunto.

Articolo 19

La Comunità concede al Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) di Stoccarda (Germania) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per le analisi e il controllo dei residui dei pesticidi con metodiche monoresiduo.

Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 352 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

Articolo 20

1.   La Comunità concede al Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) di Friburgo (Germania) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per le analisi e il controllo delle diossine e dei PCB nei mangimi e nei prodotti alimentari.

Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 432 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1, la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. Il contributo non può superare 55 410 EUR.

Articolo 21

Il contributo finanziario della Comunità di cui agli articoli da 1 a 21 copre il 100 % delle spese rimborsabili quali definite dal regolamento (CE) n. 1754/2006.

Articolo 22

Sono destinatari della presente decisione:

per il latte e i prodotti lattiero-caseari: il Laboratoire d’Études et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agroalimentaires (LERQAP) dell’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, FRANCIA,

per le analisi e i test sulle zoonosi (salmonella): il Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Postbus 1, Anthony van Leeuwenhoeklaan 9, 3720 BA Bilthoven, PAESI BASSI,

per il monitoraggio delle biotossine marine: il Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Sanidad y Consumo), Estacion Maritima, s/n, 36200 Vigo, Spagna,

per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi: il Laboratory of the Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory, The Nothe, Barrack Road, The Nothe, Weymouth, Dorset, DT4 8UB, Regno Unito,

per Listeria monocytogenes: il Laboratoire d’Études et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agroalimentaires (LERQAP) dell’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, FRANCIA,

per Stafilococco coagulase positivo, compreso Staphylococccus aureus: il Laboratoire d’Études et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agroalimentaires (LERQAP) dell’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, FRANCIA,

per Escherichia coli, compresi gli E. Coli produttori di verocitossine (VTEC): l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Roma, ITALIA,

per Campylobacter: lo Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Ulls väg 2 B, 751 89 Uppsala, SVEZIA,

per i parassiti (in particolare trichine, Echinococcus, Anisakis): l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Roma, ITALIA,

per la resistenza antimicrobica: il Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Bülowsvej 27, 1790 Copenhagen, DANIMARCA,

per le proteine animali nei mangimi: il Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Chaussée de Namur 24, 5030 Gembloux, BELGIO,

per i residui: il Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Postbus 1, Anthony van Leeuwenhoeklaan 9, 3720 BA Bilthoven, PAESI BASSI,

per i residui: il Laboratoire d’Études et de Recherches sur les Médicaments Vétérinaires et les Désinfectants dell’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), Site de Fougères, BP 90203, 35302 Fougères, FRANCIA,

per i residui: il Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Postfach 100214, Mauerstrasse 39-42, 10562 Berlin, GERMANIA,

per i residui: l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Roma, ITALIA,

per le analisi e il controllo dei residui dei pesticidi nei prodotti alimentari di origine animale: il Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 100462, Bissierstrasse 5, 79114 Freiburg, GERMANIA,

per le analisi e il controllo dei residui dei pesticidi nei cereali: Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Department of Food Chemistry, Moerkhoej Bygade 19, 2860 Soeborg, DANIMARCA,

per le analisi e il controllo dei residui dei pesticidi nei prodotti ortofrutticoli: il Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG), Ctra. Sacramento s/n, La Canada de San Urbano, 04120 Almeria, SPAGNA,

per le analisi e il controllo dei residui dei pesticidi con metodiche monoresiduo: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 1206, Schaflandstrasse 3/2, 70736 Stuttgart, GERMANIA,

per le analisi e il controllo delle diossine e dei PCB nei mangimi e nei prodotti alimentari: il Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 100462, Bissierstrasse 5, 79114 Freiburg, GERMANIA.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(3)  GU L 331 del 29.11.2006, pag. 8.

(4)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

(5)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

(6)  GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.


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