EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0016

2009/16/CE: Decisione della Commissione, del 19 dicembre 2008 , che respinge una domanda di registrazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette previsto dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio ( Germantas ) (IGP) [notificata con il numero C(2008) 8430]

GU L 8 del 13.1.2009, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/16(2)/oj

Related international agreement

13.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 8/25


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2008

che respinge una domanda di registrazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette previsto dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (Germantas) (IGP)

[notificata con il numero C(2008) 8430]

(Il testo in lingua lituana è il solo facente fede)

(2009/16/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del medesimo, la Commissione ha proceduto all’esame della domanda di registrazione della denominazione «Germantas» in quanto indicazione geografica protetta per un formaggio, trasmessa dalla Lituania e ricevuta il 15 giugno 2005.

(2)

In risposta alle richieste della Commissione, il 3 luglio 2006, il 5 dicembre 2006 e il 3 settembre 2008 la Lituania ha presentato una nuova versione del disciplinare insieme a informazioni riepilogative e supplementari.

(3)

La Commissione aveva chiesto tra l’altro chiarimenti sulla natura del legame tra le caratteristiche del prodotto di cui è richiesta la registrazione e la specifica origine geografica.

(4)

Dopo aver esaminato il materiale presentato dalla Lituania insieme alla domanda, la Commissione ha notato che le caratteristiche precipue del formaggio in parola sono dovute al metodo di produzione e non sono attribuibili alla sua origine geografica. Nel disciplinare si afferma che il legame tra il formaggio «Germantas» e la zona di produzione si basa su un metodo specifico di produzione che gli conferisce specifiche caratteristiche organolettiche che lo distinguono dagli altri formaggi. Il disciplinare ribadisce che le specifiche caratteristiche organolettiche del formaggio «Germantas», il colore giallo pallido con sfumature grigio-verdi, un leggero aroma di latte acido, siero e latte pastorizzato e un gusto leggermente acido di latte pastorizzato ad elevata temperatura sono connesse al metodo di produzione. Il disciplinare spiega inoltre che il colore tipico del formaggio «Germantas» è attribuibile alla sua maturazione in una pellicola trasparente o colorata che riduce la decomposizione delle componenti fotosensibili. In assenza di un legame tra i suddetti fattori e l’origine geografica, la domanda non risponde ai criteri fondamentali per la registrazione del prodotto come indicazione geografica protetta.

(5)

Non è quindi dimostrata la presenza di un legame ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 510/2006.

(6)

In base a quanto precede, occorre respingere la domanda di registrazione della denominazione «Germantas» in quanto indicazione geografica protetta.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le indicazioni geografiche protette e le denominazioni d’origine protette,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La domanda di registrazione della denominazione «Germantas» è respinta.

Articolo 2

La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.


Top