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Document 32008R0656

Regolamento (CE) n. 656/2008 della Commissione, del 10 luglio 2008 , recante iscrizione di alcune denominazioni nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Chamomilla Bohemica (DOP), Vlaams-Brabantse tafeldruif (DOP), Slovenská parenica (IGP), Cipollotto Nocerino (DOP)]

GU L 183 del 11.7.2008, pp. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/656/oj

11.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/15


REGOLAMENTO (CE) N. 656/2008 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2008

recante iscrizione di alcune denominazioni nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Chamomilla Bohemica (DOP), Vlaams-Brabantse tafeldruif (DOP), Slovenská parenica (IGP), Cipollotto Nocerino (DOP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Chamomilla Bohemica», presentata dalla Repubblica ceca, la domanda di registrazione della denominazione «Vlaams-Brabantse tafeldruif», presentata dal Belgio, la domanda di registrazione della denominazione «Slovenská parenica», presentata dalla Slovacchia e la domanda di registrazione della denominazione «Cipollotto Nocerino», presentata dall’Italia, sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere alla registrazione delle suddette denominazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le denominazioni che figurano nell’allegato del presente regolamento sono registrate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 417/2008 della Commissione (GU L 125 del 9.5.2008, pag. 27).

(2)   GU C 243 del 17.10.2007, pag. 11 (Chamomilla Bohemica), GU C 244 del 18.10.2007, pag. 40 (Vlaams-Brabantse tafeldruif), GU C 249 del 24.10.2007, pag. 26 (Slovenská parenica), GU C 257 del 30.10.2007, pag. 54 (Cipollotto Nocerino).


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato

Classe 1.3.   Formaggi

SLOVACCHIA

Slovenská parenica (IGP)

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati

BELGIO

Vlaams-Brabantse tafeldruif (DOP)

ITALIA

Cipollotto Nocerino (DOP)

Classe 1.8.   Altri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie, ecc.)

REPUBBLICA CECA

Chamomilla Bohemica (DOP)


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