EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32008R0404
Commission Regulation (EC) No 404/2008 of 6 May 2008 amending Annex II to Council Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products as concerns the authorisation of spinosad, potassium bicarbonate and copper octanoate and the use of ethylene
Regolamento (CE) n. 404/2008 della Commissione, del 6 maggio 2008 , recante modifica dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli per quanto riguarda l'autorizzazione ad adoperare lo spinosad, il bicarbonato di potassio e l'octanoato di rame nonché l'etilene
Regolamento (CE) n. 404/2008 della Commissione, del 6 maggio 2008 , recante modifica dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli per quanto riguarda l'autorizzazione ad adoperare lo spinosad, il bicarbonato di potassio e l'octanoato di rame nonché l'etilene
OJ L 120, 7.5.2008, p. 8–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; abrog. impl. da 32007R0834
7.5.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 120/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 404/2008 DELLA COMMISSIONE
del 6 maggio 2008
recante modifica dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli per quanto riguarda l'autorizzazione ad adoperare lo spinosad, il bicarbonato di potassio e l'octanoato di rame nonché l'etilene
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, alcuni Stati membri hanno trasmesso agli altri Stati membri ed alla Commissione una serie di informazioni onde poter inserire alcuni prodotti nell'allegato II del suddetto regolamento. |
(2) |
La Commissione ha invitato un gruppo di esperti ad hoc a trasmettere raccomandazioni relative, da un lato, all'autorizzazione ad adoperare lo spinosad, il bicarbonato di potassio e l'octanoato di rame nell'agricoltura biologica e, dall'altro, all'estensione dell'impiego dell'etilene per lo sverdimento degli agrumi e l'inibizione della germinazione nelle patate e nelle cipolle, alla luce dei principi che disciplinano l'agricoltura biologica. |
(3) |
Il gruppo di esperti ha presentato alla Commissione una relazione, in data 22 e 23 gennaio 2008 (2), in cui si raccomandava l'autorizzazione ad adoperare lo spinosad, il bicarbonato di potassio e l'octanoato di rame a determinate condizioni e ad estendere l'impiego dell'etilene nello sverdimento degli agrumi e nell'inibizione della germinazione delle patate e delle cipolle, anche in tal caso a determinate condizioni. Sulla base della relazione di questo gruppo di esperti e degli elementi sopra esposti, la Commissione ritiene opportuno autorizzare l'utilizzo di taluni prodotti nell'agricoltura biologica ed estendere l'impiego dell'etilene. |
(4) |
Lo spinosad è un nuovo antiparassitario di origine microbica, considerato indispensabile per lottare contro alcuni dei principali parassiti, e contribuisce alla sostenibilità del sistema di produzione in caso di attacco da parte di altri organismi nocivi. Il suo impiego presuppone tuttavia l'adozione di misure atte a ridurre al minimo il rischio per gli organismi non bersaglio. |
(5) |
Per quanto riguarda l'inserimento dello spinosad nell'allegato, occorre precisare che l'impiego di microorganismi è generalmente consentito nell'agricoltura biologica per lottare contro i parassiti e le fitopatie mentre le sostanze prodotte dai microorganismi debbono essere enumerate individualmente. |
(6) |
Il bicarbonato di potassio è considerato indispensabile nella lotta contro varie malattie fungine che colpiscono una serie di colture e può contribuire a ridurre l'impiego di rame e zolfo nell'ambito della lotta contro alcuni attacchi combinati di parassiti. |
(7) |
L'octanoato di rame è un nuova formulazione del rame che può essere utilizzata allo stesso scopo di altri composti del rame che sono già iscritti nell'allegato II, parte B, del regolamento (CEE) n. 2092/91. L'impiego dell'octanoato di rame riduce il quantitativo totale di rame da applicare in ciascuna stagione. |
(8) |
L'etilene è già iscritto nell'allegato II, parte B, del regolamento (CEE) n. 2092/91 in quanto sostanza tradizionalmente adoperata nell'agricoltura biologica. È sembrato quindi appropriato completare le condizioni per l'uso di tale sostanza menzionando altri due usi considerati essenziali: sverdimento degli agrumi, allorché tale trattamento fa parte di una strategia volta ad impedire gli attacchi della mosca della frutta, ed inibizione della germinazione delle patate e delle cipolle destinate alla conservazione. |
(9) |
Occorre pertanto modificare l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 123/2008 della Commissione (GU L 38 del 13.2.2008, pag. 3).
(2) Relazione del gruppo di esperti ad hoc sull'impiego degli antiparassitari nella produzione biologica di prodotti agricoli, 22-23 gennaio 2008, http://ec.europa.eu/agriculture/qual/organic/publi/pesticides_en.pdf
ALLEGATO
L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato come segue:
Nella Parte B «Antiparassitari», il punto 1. «Prodotti fitosanitari» è modificato come segue:
(1) |
La tabella II «Microorganismi utilizzati nella lotta biologica contro i parassiti» è sostituita dalla seguente tabella: «II. Microorganismi utilizzati nella lotta biologica contro i parassiti e le fitopatie
IIa Sostanze prodotte da microorganismi
|
(2) |
La tabella IV «Altre sostanze di uso tradizionale in agricoltura biologica» è modificata come segue:
|
(3) |
Nella tabella V «Altre sostanze», è inserita la seguente voce:
|