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Document 32008L0054

    Direttiva 2008/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008 , recante modifica della direttiva 95/50/CE del Consiglio sull’adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

    GU L 162 del 21.6.2008, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/11/2022; abrogato da 32022L1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/54/oj

    21.6.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 162/11


    DIRETTIVA 2008/54/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 17 giugno 2008

    recante modifica della direttiva 95/50/CE del Consiglio sull’adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 71,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    previa consultazione del Comitato delle regioni,

    deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 95/50/CE del Consiglio (3) prevede l’adozione di certe misure conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

    (2)

    La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l’atto con nuovi elementi non essenziali.

    (3)

    Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (5) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti adottati secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato che sono già in vigore, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.

    (4)

    In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare gli allegati della direttiva 95/50/CE al progresso scientifico e tecnico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 95/50/CE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

    (5)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 95/50/CE.

    (6)

    Dato che le modifiche apportate alla direttiva 95/50/CE con la presente direttiva sono adeguamenti di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato, non è necessario che esse siano recepite dagli Stati membri. Pertanto non occorre adottare disposizioni a questo scopo,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Modifiche

    Gli articoli 9 bis e 9 ter della direttiva 95/50/CE sono sostituiti dai seguenti:

    «Articolo 9 bis

    La Commissione adegua gli allegati al progresso scientifico e tecnico nei settori disciplinati dalla presente direttiva, in particolare per tener conto delle modifiche alla direttiva 94/55/CE. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 9 ter, paragrafo 2.

    Articolo 9 ter

    1.   La Commissione è assistita dal comitato per il trasporto di merci pericolose istituito dall’articolo 9 della direttiva 94/55/CE.

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.».

    Articolo 2

    Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 3

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva

    Fatto a Strasburgo, addì 17 giugno 2008.

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    H.-G. PÖTTERING

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. LENARČIČ


    (1)  GU C 44 del 16.2.2008, pag. 52.

    (2)  Parere del Parlamento europeo del 15 gennaio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 maggio 2008.

    (3)  GU L 249 del 17.10.1995, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/112/CE della Commissione (GU L 367 del 14.12.2004, pag. 23).

    (4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

    (5)  GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.


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