EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1576

Regolamento (CE) n. 1576/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 92/2005 recante attuazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di eliminazione e l’utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE )

GU L 340 del 22.12.2007, p. 89–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2011; abrog. impl. da 32011R0142

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1576/oj

22.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 340/89


REGOLAMENTO (CE) N. 1576/2007 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 92/2005 recante attuazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di eliminazione e l’utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, lettera e), l’articolo 5, paragrafo 2, lettera g), e l’articolo 6, paragrafo 2, lettera i),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 92/2005 della Commissione, del 19 gennaio 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di eliminazione e l’utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale e recante modifica dell’allegato VI dello stesso regolamento per quanto riguarda la trasformazione in impianti di produzione di biogas e il trattamento dei grassi fusi (2) stabilisce le modalità di applicazione relative ad alcuni metodi alternativi di eliminazione o utilizzo dei sottoprodotti di origine animale («metodi alternativi»).

(2)

In particolare, l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 92/2005 dispone la marcatura di alcuni materiali derivanti dal ricorso a metodi alternativi e definisce gli impieghi finali autorizzati di tali materiali. Il regolamento (CE) n. 1774/2002, quale modificato dal regolamento (CE) n. 1432/2007 della Commissione (3), stabilisce norme armonizzate in materia di marcatura dei sottoprodotti di origine animale, le quali contribuiscono alla loro corretta identificazione e ne migliorano la rintracciabilità. Occorre modificare di conseguenza il riferimento all’allegato VI del regolamento (CE) n. 1774/2002 che figura all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 92/2005.

(3)

In base al parere del gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare in merito al processo di produzione di biodiesel come metodo per l’eliminazione sicura dei sottoprodotti di origine animale di categoria 1, adottato il 2 giugno 2004 (4), è opportuno autorizzare impieghi finali supplementari dei materiali di categoria 1, 2 e 3, conformemente ai principi generali stabiliti nel regolamento (CE) n. 1774/2002. Occorre inoltre autorizzare la combustione del biodiesel prodotto conformemente all’allegato IV del regolamento (CE) n. 92/2005 nei motori fissi o mobili.

(4)

In particolare, occorre autorizzare la messa a discarica dei materiali derivanti dalla trasformazione di materiali di categoria 1 nelle aree per le quali è stata rilasciata un’autorizzazione conformemente alla direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (5).

(5)

L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 92/2005 stabilisce l’adozione di misure speciali di sorveglianza nei primi due anni di attuazione di alcuni metodi alternativi in uno Stato membro. Le prescrizioni relative a tali misure di sorveglianza devono tenere conto dell’esperienza acquisita a partire dall’applicazione pratica di un processo elaborato in un altro Stato membro e devono essere adeguate all’obiettivo di garantire un livello elevato di protezione della salute pubblica e degli animali. Occorre pertanto semplificare le condizioni relative alla designazione e alla supervisione di un impianto pilota per la prima applicazione di un metodo alternativo in ogni Stato membro.

(6)

Le prove da realizzare durante la fase iniziale di attuazione di un metodo alternativo devono basarsi sulle prove effettuate per la valutazione di tale metodo alternativo da parte dell’organismo scientifico competente.

(7)

I risultati della sorveglianza supplementare ottenuti in un determinato Stato membro devono essere messi a disposizione degli altri Stati membri ai fini della valutazione delle nuove richieste di impiego di uno dei metodi alternativi in questione nei rispettivi territori. Le informazioni devono essere comunicate ai punti di contatto per i metodi alternativi indicati nell’elenco pubblicato dalla Commissione per via elettronica.

(8)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 92/2005.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 92/2005 è modificato come segue:

1)

all’articolo 4, i paragrafi 1, 2, e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   I materiali derivanti dalla trasformazione di materiali di categoria 1 e 2, tranne il biodiesel prodotto conformemente all’allegato IV, sono marcati in modo permanente in conformità dell’allegato VI, capitolo I, punti da 10 a 13, del regolamento (CE) n. 1774/2002.

2.   I materiali derivanti dal trattamento di materiali di categoria 1 sono eliminati mediante almeno uno dei seguenti metodi:

a)

incenerimento o coincenerimento a norma della direttiva 2000/76/CE;

b)

seppellimento in una discarica per la quale sia stata rilasciata un’autorizzazione conformemente alla direttiva 1999/31/CE del Consiglio;

c)

ulteriore trasformazione in un impianto di produzione di biogas ed eliminazione dei residui di digestione secondo quanto previsto alla lettera a) o b); o

d)

in caso di biodiesel prodotto conformemente all’allegato IV, combustione come carburante.

3.   I materiali derivanti dal trattamento di materiali di categoria 2 o 3 sono:

a)

eliminati secondo quanto previsto al paragrafo 2, lettera a) o b);

b)

ulteriormente trasformati in derivati lipidici da riutilizzare secondo quanto previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 1774/2002, senza l’utilizzo preliminare dei metodi di trasformazione da 1 a 5;

c)

utilizzati, trasformati o eliminati direttamente secondo quanto previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1774/2002, senza l’utilizzo preliminare del metodo di trasformazione 1;

d)

in caso di materiali diversi dal biodiesel derivante dal processo di produzione di biodiesel di cui all’allegato IV, utilizzati per la produzione di prodotti tecnici; o

e)

in caso di biodiesel prodotto conformemente all’allegato IV, utilizzati secondo quanto previsto al paragrafo 2, lettera d).»;

2)

l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Sorveglianza supplementare dell’attuazione iniziale

1.   Le seguenti disposizioni si applicano per i primi due anni di attuazione dei processi sottoindicati per il trattamento dei materiali di categoria 1:

a)

idrolisi alcalina come definita nell’allegato I;

b)

produzione di biogas mediante idrolisi ad alta pressione come definita nell’allegato III;

c)

processo di produzione di biodiesel come definito nell’allegato IV.

2.   L’utilizzatore o il fornitore del processo designa un impianto in almeno uno Stato membro, nel quale, almeno una volta l’anno, sono effettuate prove per riconfermare l’efficacia del processo dal punto di vista della salute pubblica e degli animali.

3.   L’autorità competente dello Stato membro di cui al paragrafo 2 garantisce che:

a)

nell’impianto i materiali prodotti nelle varie fasi del trattamento, come i residui liquidi o solidi e qualsiasi gas generato durante il processo, siano sottoposti a prove adeguate;

b)

il controllo ufficiale dell’impianto preveda un’ispezione mensile dell’impianto e una verifica dei parametri e delle condizioni di trasformazione applicati; nonché

c)

i risultati dei controlli ufficiali effettuati vengano messi a disposizione degli altri Stati membri.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 829/2007 della Commissione (GU L 191 del 21.7.2007, pag. 1).

(2)  GU L 19 del 21.1.2005, pag. 27. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1678/2006 (GU L 314 del 15.11.2006, pag. 4).

(3)  GU L 320, del 6.12.2007, pag. 13.

(4)  Richiesta di parere EFSA-Q-2004-028.

(5)  GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


Top