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Document 32007L0034

Direttiva 2007/34/CE della Commissione, del 14 giugno 2007 , che modifica, ai fini dell’adattamento al progresso tecnico, la direttiva 70/157/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 155 del 15.6.2007, pp. 49–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/34/oj

15.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 155/49


DIRETTIVA 2007/34/CE DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2007

che modifica, ai fini dell’adattamento al progresso tecnico, la direttiva 70/157/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, secondo trattino,

vista la direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (2), in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 70/157/CEE è una delle direttive particolari adottate nell’ambito della procedura di omologazione CE stabilita dalla direttiva 70/156/CEE. Le disposizioni della direttiva 70/156/CEE attinenti a sistemi, componenti e entità tecniche separate per i veicoli si applicano quindi alla direttiva 70/157/CEE.

(2)

Dall'entrata in vigore della direttiva 70/157/CEE i limiti di rumore per i veicoli a rumore sono stati ripetutamente ridotti, per l'ultima volta nel 1995. L'ultima riduzione non ha sortito gli effetti desiderati, e da studi successivi è emerso che il metodo di misurazione non corrisponde più agli effettivi comportamenti di guida. È dunque opportuno introdurre un nuovo ciclo di test e allineare maggiormente le condizioni di guida relative alla prova dell'emissione acustica alle operazioni di guida della vita reale. Il nuovo ciclo di prove è contenuto nella serie di modifiche 02 del regolamento UN/ECE n. 51 (3).

(3)

Durante un periodo di transizione, ai fini dell'omologazione si dovrebbero svolgere sia le prove attuali che quelle nuove, e i risultati di entrambe le prove dovrebbero essere riferiti alla Commissione. Ciò consentirebbe alla Commissione di ottenere i dati necessari per fissare nuovi valori limite adeguati al nuovo metodo di misurazione, che sostituirebbero l'attuale protocollo di prove. Il metodo attuale dovrebbe continuare ad essere richiesto per ottenere l'omologazione, mentre il metodo nuovo verrebbe usato a fini di monitoraggio. Dopo il periodo di transizione, il protocollo di prova adattato alla nuova prova dovrebbe diventare l'unica misurazione richiesta per ottenere l'omologazione.

(4)

Al fine di tenere conto delle più recenti modifiche ai regolamenti UN/ECE n. 51 e n. 59 a cui la Comunità ha già aderito, è opportuno adeguare la direttiva 70/157/CEE al progresso tecnico allineandola alle prescrizioni tecniche di tale regolamento. In questo quadro è particolarmente importante adottare, ai fini dell'omologazione CE, la procedura obbligatoria di monitoraggio delle emissioni di rumore dei veicoli a motore di cui al regolamento UN/ECE n. 51. Altrimenti la direttiva rimarrebbe indietro rispetto al regolamento per quanto riguarda il progresso tecnico.

(5)

A norma dell'articolo 3 della direttiva 70/157/CEE le misure previste dalla presente direttiva non modificano le prescrizioni di cui a punti 5.2.2.1 e 5.2.2.5 dell'allegato I della direttiva 70/157/CEE. Per quanto riguarda la nuova struttura dell'allegato, è necessario adeguarla alla numerazione e ai riferimenti specificati in tali punti. Al fine di assicurare il collegamento con le disposizioni della legislazione comunitaria, è inoltre opportuno assicurare una correlazione tra la numerazione attuale e quella nuova.

(6)

Le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1.   La direttiva 70/157/CEE è modificata come segue:

a)

l’allegato I è sostituito dal testo di cui all’allegato I della presente direttiva;

b)

l’allegato II è sostituito dal testo di cui all’allegato II della presente direttiva;

c)

l’allegato III è sostituito dal testo di cui all’allegato III della presente direttiva;

d)

l'allegato IV è soppresso.

2.   I riferimenti ai punti 5.2.2.1 e 5.2.2.5 dell'allegato I della direttiva 70/157/CEE devono intendersi come riferimenti ai punti 2.1 e 2.2 dell'allegato I, come sostituito dalla presente direttiva.

Articolo 2

A decorrere dal 6 luglio 2008 e fino al 6 luglio 2010 il veicolo da omologare è soggetto alla prova di cui all'allegato 10 del regolamento UN/ECE n. 51 esclusivamente a fini di monitoraggio. I risultati di tale prova sono aggiunti ai documenti di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato I della direttiva 70/157/CEE modificata dalla presente direttiva, conformemente all'allegato 9 del regolamento UN/ECE n. 51. Lo Stato membro interessato invia tali documenti d'informazione alla Commissione. Tali obblighi non si riferiscono ai casi di estensione delle omologazioni esistenti in conformità con la presente direttiva. Ai sensi di questa procedura di monitoraggio, un veicolo non viene considerato un nuovo tipo se differisce soltanto rispetto ai punti 2.2.1. e 2.2.2 del regolamento UN/ECE n. 51.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 5 luglio 2008, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 6 luglio 2008.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2007.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)   GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/96/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81).

(2)   GU L 42 del 23.2.1970, pag. 16. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/96/CE.

(3)   GU L 137 del 30.5.2007, pag. 68.


ALLEGATO I

«ALLEGATO I

OMOLOGAZIONE CE DI UN VEICOLO A MOTORE PER QUANTO RIGUARDA IL LIVELLO SONORO

1.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI VEICOLO

1.1.   Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda il livello sonoro deve essere presentata dal costruttore del veicolo.

1.2.   Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.

1.3.   Il costruttore dovrà presentare al servizio tecnico incaricato delle prove un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare.

1.4.   A richiesta del servizio tecnico saranno inoltre presentati un campione del dispositivo di scarico ed un motore avente cilindrata e potenza almeno pari a quelle del motore montato sul tipo di veicolo da omologare.

2.   LIVELLO SONORO DEL VEICOLO IN MOVIMENTO

2.1.   Valori limite

Il livello sonoro misurato conformemente alle disposizioni dell'allegato III non deve superare i seguenti limiti:

Categorie di veicoli

Valori limite espressi

in dB(A)

2.1.1.

Veicoli per il trasporto di persone con al massimo nove posti a sedere, compreso quello del conducente.

74

2.1.2.   

Veicoli per il trasporto di persone con più di nove posti a sedere, compreso quello del conducente e con massa massima autorizzata superiore a 3,5 t e:

2.1.2.1.

con motore di potenza inferiore a 150 kW,

78

2.1.2.2.

con motore di potenza pari o superiore a 150 kW.

80

2.1.3.   

Veicoli per il trasporto di persone con più di nove posti a sedere, compreso quello del conducente veicoli per il trasporto di merci:

2.1.3.1.

con massa massima autorizzata non superiore a 2 t,

76

2.1.3.2.

con massa massima autorizzata superiore a 2 t ma non superiore a 3,5 t.

77

2.1.4.   

Veicoli per il trasporto di merci con massa massima autorizzata superiore a 3,5 t:

2.1.4.1.

con motore di potenza inferiore a 75 kW,

77

2.1.4.2.

con motore di potenza pari o superiore a 75 kW, ma inferiore a 150 kW,

78

2.1.4.3.

con motore di potenza pari o superiore a 150 kW.

80

Tuttavia:

per i veicoli delle categorie 2.1.1 e 2.1.3, che siano muniti di un motore diesel a iniezione diretta, i valori limite sono aumentati di 1 dB(A),

per i veicoli aventi una massa massima autorizzata superiore a 2 tonnellate e progettati per essere utilizzati come fuoristrada, i valori limite sono aumentati di 1 dB(A), qualora siano muniti di un motore con una potenza inferiore a 150 kW e di 2 dB(A), qualora siano muniti di un motore con una potenza pari o superiore a 150 kW,

per i veicoli della categoria 2.1.1, muniti di cambio a comando manuale con più di quattro marce avanti e di un motore sviluppante una potenza massima superiore a 140 kW, ed avente un rapporto potenza massima/massa massima superiore a 75 kW/t, i valori limite sono aumentati di 1 dB(A), se la velocità alla quale l'estremità posteriore del veicolo supera la linea BB' in terza marcia è superiore a 61 km/h.

2.2.   Interpretazione dei risultati

2.2.1.   Per tener conto delle imprecisioni degli strumenti di misura, il risultato di ciascuna misurazione è dato dal valore letto sullo strumento, diminuito di 1 dB(A).

2.2.2.   Le misure sono considerate valide se il divario fra due misurazioni consecutive effettuate sullo stesso lato del veicolo non supera 2 dB(A).

2.2.3.   Il valore preso in considerazione è il risultato più elevato delle misure. Se questo valore è superiore di 1 dB(A) al livello massimo ammesso per la categoria alla quale appartiene il veicolo in prova, si procede ad una seconda serie di due misurazioni dalla stessa posizione del microfono. Tre dei quattro risultati così ottenuti da tale posizione devono rientrare nei limiti prescritti.

3.   ISCRIZIONI

3.1.   Su ciascuno degli elementi del dispositivo di scarico e di aspirazione, esclusi gli elementi di fissaggio ed i tubi, deve figurare quanto segue:

3.1.1.   il marchio di fabbrica o commerciale del fabbricante dei dispositivi e dei loro elementi;

3.1.2.   la denominazione commerciale data dal fabbricante.

3.2.   Detti marchi devono essere chiaramente leggibili e indelebili anche quando il dispositivo è montato sul veicolo.

4.   RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI VEICOLO

4.1.   Se sono soddisfatte le prescrizioni del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e, se applicabile, dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE.

4.2.   Il modello della scheda di omologazione CE è presentato nell'appendice 2.

4.3.   A ciascun tipo di veicolo omologato viene assegnato un numero di omologazione conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo.

5.   MODIFICHE DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

5.1.   In caso di modifica del tipo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

6.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

6.1.   I provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.

6.2.   Disposizioni particolari:

6.2.1.   Le prove di cui al punto 2.3.5 dell'allegato X alla direttiva 70/156/CEE sono quelle specificate nell'allegato 7 del regolamento UN/ECE n. 51 di cui all'allegato III della presente direttiva;

6.2.2.   Le verifiche di cui al punto 3 dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE vengono eseguite di norma a cadenza biennale.

«Appendice 1

Scheda informativa n. … ai sensi dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE (*1) del Consiglio relativa all'omologazione CE di un veicolo per quanto riguarda il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento (direttiva 70/157/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva …/…/CE)

Le seguenti informazioni, qualora pertinenti, devono essere fornite in triplice copia ed includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0.   Considerazioni generali

0.1.   Marca (ragione sociale):

0.2.   Tipo e denominazione/i commerciale/i generale/i:

0.3.   Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (b)

0.3.1.   Posizione della marcatura:

0.4.   Categoria del veicolo (c):

0.5.   Nome e indirizzo del fabbricante

0.8.   Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

1.   Caratteristiche costruttive generali del veicolo

1.1.   Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:

1.3.3.   Assi motore (numero, posizione, interconnessione):

1.6.   Posizione e disposizione del motore:

2.   Masse e dimensioni (e) (in kg e mm) (con eventuale riferimento ai disegni)

2.4.   Campo di dimensioni (fuori tutto) del veicolo:

2.4.1.   Per telai non carrozzati:

2.4.1.1.   Lunghezza (j):

2.4.1.2.   Larghezza (k):

2.4.2.   Per telaio carrozzato

2.4.2.1.   Lunghezza (j):

2.4.2.2.   Larghezza (k):

2.6.   Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia oppure massa del telaio cabinato qualora il costruttore non fornisca la carrozzeria con equipaggiamento standard (compresi il liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburanti, attrezzi, ruota di scorta e conducente) (o) (massima e minima):

3.   Motopropulsore (q)

3.1.   Costruttore:

3.1.1.   Codice motore costruttore: (come contrassegnato sul motore, o altri mezzi di identificazione)

3.2.   Motore a combustione interna

3.2.1.1.   Principio di funzionamento: accensione comandata/accensione spontanea, quattro tempi/due tempi (1)

3.2.1.2.   Numero e disposizione dei cilindri:

3.2.1.2.3.   Ordine di accensione:

3.2.1.3.   Cilindrata (s): … cm3

3.2.1.8.   Potenza netta massima (t): … kW a … giri/min (dichiarata dal costruttore)

3.2.4.   Alimentazione del carburante

3.2.4.1.   A carburatore/i: sì/no (1)

3.2.4.1.2.   Tipo/i:

3.2.4.1.3.   Numero:

3.2.4.2.   A iniezione (soltanto motori ad accensione spontanea): sì/no (1)

3.2.4.2.2.   Principio di funzionamento: iniezione diretta/precamera/camera a turbolenza (1)

3.2.4.2.4.   Regolatore

3.2.4.2.4.1.   Tipo:

3.2.4.2.4.2.1.   Punto di intercettazione sotto carico: … min–1

3.2.4.3.   Ad iniezione (soltanto motori ad accensione comandata): sì/no (1)

3.2.4.3.1.   Principio di funzionamento: collettore di aspirazione [a punto singolo/multiplo (1)]/iniezione diretta/altro [specificare (1)]

3.2.8.   Sistema di aspirazione

3.2.8.4.2.   Filtro dell'aria, disegni; oppure

3.2.8.4.2.1.   Marca/marche:

3.2.8.4.2.2.   Tipo/i:

3.2.8.4.3.   Silenziatore di aspirazione, disegni; oppure

3.2.8.4.3.1.   Marca/marche:

3.2.8.4.3.2.   Tipo/i:

3.2.9.   Sistema di scarico

3.2.9.2.   Descrizione e/o disegno del sistema di scarico:

3.2.9.4.   Silenziatore(i) di scarico:

silenziatore anteriore, centrale, posteriore: costruzione, tipo, marcatura; se influiscono sulla rumorosità esterna: misure atte a ridurre il rumore nel vano motore e sul motore:

3.2.9.5.   Ubicazione dell'uscita dello scarico:

3.2.9.6.   Silenziatore di scarico contenente materiali fibrosi:

3.2.12.2.1.   Convertitore catalitico: sì/no (2)

3.2.12.2.1.1.   Numero di convertitori catalitici e di elementi:

3.3.   Motore elettrico

3.3.1.   Tipo (avvolgimento, eccitazione):

3.3.1.1.   Massima potenza oraria: … kW

3.3.1.2.   Tensione di esercizio: … V

3.4.   altri motori o propulsori o loro combinazioni (particolari riguardanti le parti di detti motori o propulsori):

4.   Trasmissione (v)

4.2.   Tipo di trasmissione (meccanica, idraulica, elettrica, ecc.):

4.6.   Marcia

Attrezzo

Rapporti del cambio

(rapporti tra il numero di giri dell'albero motore e quelli dell'albero secondario del cambio)

Rapporto(i) finale(i) di trasmissione

(rapporto tra il numero di giri dell'albero secondario del cambio e quelli della ruota motrice)

Rapporti totali di trasmissione

Massimo per cambio continuo (*2)

1

2

3

Minimo per cambio continuo (*2)

Retromarcia

 

 

 

4.7.   Velocità massima del veicolo (e marcia con la quale essa è ottenuta) (in km/h) (w):

6.   Sospensioni

6.6.   Pneumatici e ruote

6.6.2.   Limiti superiore e inferiore dei raggi di rotolamento:

6.6.2.1.   asse 1:

6.6.2.2.   asse 2:

6.6.2.3.   asse 3:

6.6.2.4.   asse 4:

ecc.

9.   Carrozzeria (non applicabile ai veicoli della categoria M1)

9.1.   Tipo di carrozzeria:

9.2.   Materiali utilizzati e metodo di costruzione

12.   Varie

12.5.   Descrizione dettagliata di qualsiasi dispositivo estraneo al motore destinato a ridurre il rumore (se non compreso in altre voci):

Informazioni supplementari in caso di veicoli fuoristrada:

1.3.   Numero di assi e di ruote:

2.4.1.   Per telai non carrozzati:

2.4.1.4.1.   Angolo di attacco (na): … gradi

2.4.1.5.1.   Angolo di uscita (nb): … gradi

2.4.1.6.   Altezza libera dal suolo (conformemente al punto 4.5 dell'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE)

2.4.1.6.1.   Tra gli assi:

2.4.1.6.2.   Sotto l'asse o gli assi anteriori:

2.4.1.6.3.   Sotto l'asse o gli assi posteriori:

2.4.1.7.   Angolo di rampa (nc): … gradi

2.4.2.   Per telaio carrozzato

2.4.2.4.1.   Angolo di attacco (na): … gradi

2.4.2.5.1.   Angolo di uscita (nb): … gradi

2.4.2.6.   Altezza libera dal suolo (conformemente al punto 4.5 dell'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE)

2.4.2.6.1.   Tra gli assi:

2.4.2.6.2.   Sotto l'asse o gli assi anteriori:

2.4.2.6.3.   Sotto l'asse o gli assi posteriori:

2.4.2.7.   Angolo di rampa (nc): … gradi

2.15.   Capacità di spunto in salita (veicolo senza rimorchio): … %

4.9.   Bloccaggio del differenziale: sì/no/opzionale (3)

Data e numero della pratica

«Appendice 2

MODELLO

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CE

[Formato massimo A4 (210 × 297 mm)]

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione concernente:

Comunicazione concernente (4)

la proroga dell'omologazione (4)

il rifiuto dell'omologazione (4)

la revoca dell'omologazione (4)

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica (4) con riferimento alla direttiva …/…/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva …/…/CE.

Numero di omologazione:

Motivo dell'estensione:

SEZIONE I

0.1.   Marca (ragione sociale):

0.2.   Tipo e denominazione/i commerciale/i generale/i:

0.3.   Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica (4)  (5)

0.3.1.   Posizione della macchina:

0.4.   Categoria del veicolo (6):

0.5.   Nome e indirizzo del fabbricante

0.7.   Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE per i componenti e le entità tecniche:

0.8.   Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

SEZIONE II

1.   Ulteriori informazioni (se pertinente): cfr. addendum

2.   Servizio tecnico incaricato delle prove:

3.   Data del verbale di prova:

4.   Numero del verbale di prova:

5.   Eventuali osservazioni: cfr. addendum

6.   Luogo:

7.   Data:

8.   Firma:

9.   Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale si può richiedere copia.

«Addendum alla scheda di omologazione CE n. …

concernente l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda la direttiva 70/157/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva …/…/CE

1.   Informazioni supplementari:

1.1.   Se del caso, elenco dei veicoli contemplati dal punto 3.1.2.3.2.3 dell'allegato III del regolamento UN/ECE n. 51:

1.2.   Motore

1.2.1.   Costruttore:

1.2.2.   Tipo

1.2.3.   Modello:

1.2.4.   Potenza massima netta … kW a … giri/min–1

1.3.   Trasmissione: Cambio automatico/non automatico (7)

1.3.1.   Numero di marce:

1.4.   Apparecchiatura

1.4.1.   Silenziatore di scarico

1.4.1.1.   Costruttore:

1.4.1.2.   Modello:

1.4.1.3.   Tipo: … secondo disegno n. …

1.4.2.   Silenziatore di aspirazione

1.4.2.1.   Costruttore:

1.4.2.2.   Modello:

1.4.2.3.   Tipo: … secondo disegno n. …

1.5.   Dimensione pneumatici:

1.5.1.   Descrizione del tipo di pneumatici usato per la prova di omologazione:

1.6.   Misurazioni

1.6.1.   Livello sonoro del veicolo in movimento:

Risultati di misurazione

 

Sinistra

dB(A) (8)

Destra

dB(A) (8)

Posizione della leva del cambio

Prima misurazione

 

 

 

Seconda misurazione

 

 

 

Terza misurazione

 

 

 

Quarta misurazione

 

 

 

Risultato della prova: … dB(A)/E (9)

1.6.2.   Livello sonoro del veicolo fermo:

Risultati di misurazione

 

dB(A)

Motore

Prima misurazione

 

 

Seconda misurazione

 

 

Terza misurazione

 

 

Risultato della prova: … dB(A) (10)

1.6.3.   Livello sonoro del rumore dovuto all’aria compressa:

Risultati di misurazione

 

Sinistra

dB(A) (11)

Sinistra

dB(A) (11)

Prima misurazione

 

 

Seconda misurazione

 

 

Terza misurazione

 

 

Quarta misurazione

 

 

Risultato della prova: … dB(A)

5.   Eventuali osservazioni:

»

(*1)  I numeri relativi alle voci e le note a piè di pagina utilizzati nella presente scheda informativa corrispondono a quelli riportati nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE. Le voci che non hanno attinenza con lo scopo della presente direttiva sono omesse.

(1)  Cancellare la dicitura inutile.

(2)  Cancellare la dicitura inutile.

(*2)  Trasmissione variabile continua.

(3)  Cancellare la dicitura inutile.

(4)  Cancellare la dicitura inutile.

(5)  Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla scheda informativa/di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo “?” (esempio: ABC??123??).

(6)  Definita nell'allegato II A della direttiva 70/156/CEE.

(7)  Cancellare la dicitura inutile.

(8)  I valori di misura sono indicati previa deduzione di 1 dB(A), conformemente alle disposizioni del punto 2.2.1 dell'allegato I.

(9)   “E” indica che le misurazioni in questione sono state effettuate conformemente alla presente direttiva.

(10)   “E” indica che le misurazioni in questione sono state effettuate conformemente alla presente direttiva.

(11)  I valori di misura sono indicati previa deduzione di 1 dB(A), conformemente alle disposizioni del punto 2.2.1 dell'allegato I.


ALLEGATO II

«ALLEGATO II

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE CE DI DISPOSITIVI SILENZIATORI IN QUANTO ENTITÀ TECNICHE (DISPOSITIVI SILENZIATORI DI SCARICO DI SOSTITUZIONE)

1.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE

1.1.   Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE per un dispositivo di scarico di sostituzione o per elementi di detto dispositivo in quanto entità tecnica è presentata dal costruttore del veicolo o dal fabbricante di detta entità tecnica.

1.2.   Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.

1.3.   Su domanda del servizio tecnico il richiedente deve presentare:

1.3.1.   due campioni del dispositivo per il quale è richiesta l'omologazione CE,

1.3.2.   un dispositivo silenziatore di scarico conforme a quello originariamente montato sul veicolo all'atto dell'omologazione CE,

1.3.3.   un veicolo rappresentativo del tipo su cui deve essere montato il dispositivo, conforme ai requisiti di cui al punto 4.1 dell'allegato 7 del regolamento n. 51 dell'UN/ECE di cui all'allegato III della presente direttiva,

1.3.4.   un motore isolato che corrisponda al tipo di veicolo descritto ai punti precedenti.

2.   ISCRIZIONI

2.4.1.   Sul dispositivo silenziatore di sostituzione o sugli elementi di detto dispositivo, esclusi gli elementi di fissaggio ed i tubi, deve essere apposto quanto segue:

2.4.1.1.   il marchio di fabbrica o commerciale del fabbricante del dispositivo silenziatore di sostituzione e dei suoi elementi,

2.4.1.2.   la denominazione commerciale data dal fabbricante.

2.4.2.   Detti marchi devono essere chiaramente leggibili e indelebili anche quando il dispositivo è montato sul veicolo.

3.   RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE

3.1.   Se sono soddisfatte le prescrizioni del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e, se applicabile, dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE.

3.2.   Il modello della scheda di omologazione CE è presentato nell'appendice 2.

3.3.   A ciascun tipo di dispositivo di scarico di sostituzione o elemento di detto dispositivo omologato in quanto entità tecnica viene assegnato un numero di omologazione conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE; la sezione 3 del numero di omologazione indica il numero della direttiva di adeguamento applicabile alla data dell'omologazione del veicolo. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di dispositivo silenziatore di sostituzione o componente dello stesso.

4.   MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE

4.1.   Ogni dispositivo di scarico di sostituzione o elemento di detto dispositivo, esclusi gli elementi di fissaggio e i tubi, conforme al tipo omologato ai sensi della presente direttiva deve recare un marchio di omologazione CE.

4.2.   Il marchio di omologazione CE è costituito da un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera “e” seguita dal numero o dalle lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione:

“1” per la Germania,

“2” per la Francia,

“3” per l'Italia,

“4” per i Paesi Bassi,

“5” per la Svezia,

“6” per il Belgio,

“7” per l'Ungheria,

“8” per la Repubblica ceca,

“9” per la Spagna,

“11” per il Regno Unito,

“12” per l’Austria,

“13” per il Lussemburgo,

“17” per la Finlandia,

“18” per la Danimarca,

“19” per la Romania,

“20” per la Polonia,

“21” per il Portogallo,

“23” per la Grecia,

“24” per l'Irlanda,

“26” per la Slovenia,

“27” per la Slovacchia,

“29” per l'Estonia,

“32” per la Lettonia,

“34” per la Bulgaria,

“36” per la Lituania,

“49” per Cipro,

“50” per Malta.

Il marchio deve inoltre comprendere, in prossimità del rettangolo, il “numero di omologazione di base” specificato nella sezione 4 del sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, preceduto da due cifre indicanti il numero progressivo assegnato al più recente adeguamento tecnico significativo della direttiva 70/157/CEE alla data in cui è stata concessa l'omologazione CE. Per la direttiva 70/157/CEE, il numero progressivo è 00; Per la direttiva 77/212/CEE, il numero progressivo è 01; per la direttiva 84/424/CEE, il numero progressivo è 02; per la direttiva 92/97/CEE e per la presente direttiva il numero progressivo è 03. Il numero progressivo 03 rispecchia inoltre i requisiti tecnici della serie di modifiche 00 del regolamento n. 59 dell'UN/ECE.

4.3.   Il marchio di omologazione CE deve essere indelebile e risultare chiaramente leggibile anche quando il dispositivo di scarico di sostituzione od elemento di detto dispositivo viene montato sul veicolo.

4.4.   Un esempio del marchio di omologazione CE figura nell'appendice 3.

5.   MODIFICA DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

5.1.   In caso di modifica del tipo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

6.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

6.1.   I provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.

6.2.   Disposizioni particolari:

6.2.1.   Le prove di cui al punto 2.3.5 dell'allegato X alla direttiva 70/156/CEE sono quelle prescritte nell'allegato 5 del regolamento UN/ECE n. 59 di cui all'allegato III della presente direttiva;

6.2.2.   Le verifiche di cui al punto 3 dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE vengono eseguite di norma a cadenza biennale.

«Appendice 1

Scheda informativa n. … relativa all'omologazione CE come entità tecnica di dispositivi di scappamento per veicoli a motore (direttiva 70/157/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva …/…/CE)

Le seguenti informazioni, qualora pertinenti, devono essere fornite in triplice copia ed includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0.   Considerazioni generali

0.1.   Marca (ragione sociale):

0.2.   Tipo e denominazione/i commerciale/i generale/i:

0.5.   Nome e indirizzo del fabbricante:

0.7.   Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE per i componenti e le entità tecniche:

0.8.   Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

1.   Descrizione del veicolo al quale è destinato il dispositivo (se il dispositivo è destinato a essere installato su più di un tipo di veicolo le informazioni richieste sotto questo punto devono essere fornite per ciascun tipo interessato)

1.1.   Marca (ragione sociale):

1.2.   Tipo e denominazione/i commerciale/i generale/i:

1.3.   Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo:

1.4.   Categoria di veicolo:

1.5.   Numero di omologazione CE per quanto riguarda il livello sonoro:

1.6.   Tutte le informazioni specificate ai punti da 1.1 a 1.5 della scheda di omologazione del veicolo (allegato I, appendice 2, della presente direttiva):

2.   Descrizione del dispositivo

2.1.   Descrizione del dispositivo silenziatore di sostituzione con indicazione della posizione relativa di ciascun elemento del dispositivo, nonché le istruzioni di montaggio:

2.2.   Disegni dettagliati di ciascun elemento, al fine di poterlo individuare ed identificare facilmente, con indicazione dei materiali usati. Detti disegni devono indicare la posizione prevista per l'apposizione obbligatoria del numero di omologazione CE:

Data e numero della pratica

«Appendice 2

MODELLO

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

[Formato massimo A4 (210 x 297 mm)]

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione concernente:

l'omologazione (1)

la proroga dell'omologazione (1)

il rifiuto dell'omologazione (1)

la revoca dell'omologazione (1)

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica (1) rispetto alla direttiva …/…/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva …/…/CE.

Numero di omologazione:

Motivo dell'estensione:

SEZIONE I

0.1.   Marca (ragione sociale):

0.2.   Tipo e denominazione/i commerciale/i generale/i:

0.3.   Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecniche (1)  (2):

0.3.1.   Posizione della macchina:

0.4.   Categoria del veicolo (3):

0.5.   Nome e indirizzo del fabbricante

0.7.   Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE per i componenti e le entità tecniche:

0.8.   Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

SEZIONE II

1.   Ulteriori informazioni (se pertinente): cfr. addendum

2.   Servizio tecnico incaricato delle prove:

3.   Data del verbale di prova:

4.   Numero del verbale di prova:

5.   Eventuali osservazioni: cfr. addendum

6.   Luogo:

7.   Data:

8.   Firma:

9.   Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale si può richiedere copia.

«Addendum alla scheda di omologazione CE n. …

concernente l'omologazione come entità tecnica di dispositivi di scappamento per veicoli a motore in applicazione della direttiva 70/157/CE, modificata da ultimo dalla direttiva …/…/CE

1.   Informazioni supplementari

1.1.   Composizione dell'entità tecnica;

1.2.   Marchio di fabbrica o commerciale del(i) tipo(i) di veicolo(i) a motore sui quali deve essere installato il silenziatore (4)

1.3.   Tipo(i) di veicolo e corrispondente(i) numero(i) di omologazione CE:

1.4.   Motore

1.4.1.   Tipo (accensione comandata, diesel):

1.4.2.   Cicli: due tempi, quattro tempi

1.4.3.   Cilindrata totale:

1.4.4.   Potenza massima netta del motore … kW a … giri/min–1

1.5.   Numero di rapporti di trasmissione:

1.6.   Rapporti di trasmissione:

1.7.   Rapporto/i asse motore:

1.8.   Valori del livello sonoro:

veicolo in movimento: … dB(A), velocità stabilizzata prima dell'accelerazione a … km/h

veicolo fermo: dB(A), a … min–1

1.9.   Valore della contropressione:

1.10.   Eventuali restrizioni riguardo ai requisiti di utilizzo e di montaggio:

2.   Eventuali osservazioni:

«Appendice 3

Esempio di marchio di omologazione CE

Image 1

Il dispositivo di scappamento o il suo elemento recante il marchio di omologazione CE qui raffigurato è stato omologato in Spagna (e9) ai sensi della direttiva 92/97/CEE (03) con il numero di omologazione di base 0148.

Le figure sono puramente indicative.

»

(1)  Cancellare la dicitura inutile.

(2)  Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla scheda informativa/di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo “?” (esempio: ABC??123??).

(3)  Definita nell'allegato II A della direttiva 70/156/CEE.

(4)  Se vengono indicati diversi tipi, i punti da 1.3 a 1.10 incluso devono essere compilati per ciascun tipo.


ALLEGATO III

«ALLEGATO III

1.   

Le prescrizioni tecniche sono quelle di cui:

a)

ai punti 2, 6.1, 6.2.1 e 6.3 e agli allegati da 3 a 10 del regolamento UN/ECE n. 51 (*1);

b)

ai punti 2 e 6 e agli allegati da 3 a 5 del regolamento UN/ECE n. 59 (*2).

2.   

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al punto 1, si applica quanto segue:

a)

per “veicolo a vuoto” si intende un veicolo la cui massa è descritta al punto 2.6 dell’appendice 1 dell’allegato I della presente direttiva, ma senza conducente;

b)

per “modulo di comunicazione” si intende la “scheda di omologazione” (appendice 2 degli allegati I e II);

c)

per “parti contraenti dei rispettivi regolamenti” si intende “Stati membri”;

d)

per “regolamento n. 51” e “regolamento n. 59” si intende la “direttiva 70/156/CEE”;

e)

la nota 1 del punto 2.2.6 va intesa come segue: “Per la definizione delle categorie, cfr. allegato II A della direttiva 70/156/CEE”.


(*1)   GU L 137 del 30.5.2007, pag. 68.

(*2)   GU L 326 del 24.11.2006, pag. 43


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