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Document 32007D0444
2007/444/EC: Council Decision of 22 February 2007 on the conclusion of an Agreement between the European Community and the Government of Canada on the conclusion of GATT Article XXIV:6 Negotiations
2007/444/CE: Decisione del Consiglio, del 22 febbraio 2007 , relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sulla conclusione dei negoziati ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT
2007/444/CE: Decisione del Consiglio, del 22 febbraio 2007 , relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sulla conclusione dei negoziati ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT
GU L 169 del 29.6.2007, pp. 53–54
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/444/oj
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29.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 169/53 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 22 febbraio 2007
relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sulla conclusione dei negoziati ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT
(2007/444/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 22 marzo 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con alcuni altri membri dell’OMC ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 nel corso del processo di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca. |
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(2) |
La Commissione ha condotto i negoziati in consultazione con il comitato istituito ai sensi dell’articolo 133 del trattato e in conformità delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio. |
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(3) |
La Commissione ha portato a termine i negoziati per un accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sulla conclusione dei negoziati ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT. È opportuno approvare l'accordo. |
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(4) |
È opportuno adottare le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (1), |
DECIDE:
Articolo 1
L’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sulla conclusione dei negoziati ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT, connesso al ritiro di concessioni specifiche in relazione al ritiro delle liste della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea, viene approvato a nome della Comunità.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La Commissione adotta le modalità di applicazione dell'accordo secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della presente decisione.
Articolo 3
1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (2) o dal comitato competente istituito dal corrispondente articolo del regolamento recante organizzazione comune dei mercati per il prodotto interessato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 4
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo di cui all’articolo 1 al fine di impegnare la Comunità.
Fatto a Bruxelles, addì 22 febbraio 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
F. MÜNTEFERING
(1) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
TRADUZIONE
ACCORDO
tra la Comunità europea e il governo del Canada sulla conclusione dei negoziati ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT
A seguito dell’avvio dei negoziati tra le Comunità europee e il governo del Canada ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica di concessioni nelle liste della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea, e a seguito della notifica della CE del 19 gennaio 2004 all’OMC in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994,
La Comunità europea (CE)
e
IL GOVERNO DEL CANADA (Canada),
di seguito entrambi definiti «le parti»,
hanno convenuto quanto segue:
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1) |
La CE incorporerà nella lista, valida per il territorio doganale delle Comunità europee a 25 membri (CE 25), le concessioni incluse nella precedente lista CLX delle Comunità europee a 15 membri (CE 15). |
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2) |
Nella lista valida per il territorio doganale della CE 25, la CE incorporerà anche le concessioni di cui all’allegato al presente accordo. |
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3) |
Entro il 1o agosto 2007, la CE ridurrà le tariffe e regolerà i contingenti tariffari come indicato nell’allegato. |
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4) |
Dopo che le parti avranno firmato l’accordo, esso entra in vigore alla data della notifica da parte del Canada del completamento delle appropriate procedure interne. |
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.
FATTO a Bruxelles, addì venticinque giugno duemilasette, in due copie originali, in lingua inglese e francese, ciascuna delle quali facente ugualmente fede.
Per la Comunità europea
Per il Governo del Canada
ALLEGATO
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un contingente tariffario assegnato a un paese (Canada) di 4 624 tonnellate di carne suina (voci tariffarie 0203 12 11 , 0203 12 19 , 0203 19 11 , 0203 19 13 , 0203 19 15 , ex 0203 19 55 , 0203 19 59 , 0203 22 11 , 0203 22 19 , 0203 29 11 , 0203 29 13 , 0203 29 15 , ex 0203 29 55 e 0203 29 59 ), con un dazio contingentale di 233-434 euro/t. |
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aumento di 35 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per pezzi di animali della specie suina domestica (voci tariffarie 0203 12 11 , 0203 12 19 , 0203 19 11 , 0203 19 13 , 0203 19 15 , ex 0203 19 55 , 0203 19 59 , 0203 22 11 , 0203 22 19 , 0203 29 11 , 0203 29 13 , 0203 29 15 , ex 0203 29 55 e 0203 29 59 ), con un dazio contingentale di 233-434 euro/t. |
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aumento di 1 265 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per prosciutti e lombate disossati, congelati (voci tariffarie ex 0203 19 55 ed ex 0203 29 55 ), con un dazio contingentale di 250 euro/t |
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aumento di 49 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per «carcasse di pollo, fresche, refrigerate o congelate» (voci tariffarie 0207 11 10 ,0207 11 30 , 0207 11 90 ,0207 12 10 , 0207 12 90 ), con un dazio contingentale di 131-162 euro/t |
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aumento di 4 070 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per «pezzi di pollo, freschi, refrigerati o congelati» (voci tariffarie 0207 13 10 , 0207 13 20 , 0207 13 30 , 0207 13 40 , 0207 13 50 , 0207 13 60 , 0207 13 70 , 0207 14 20 , 0207 14 30 , 0207 14 40 , 0207 14 60 ), con un dazio contingentale di 93-512 euro/t |
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aumento di 1 605 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per «pezzi di galli e galline» (voce tariffaria 0207 14 10 ), con un dazio contingentale di 795 euro/t |
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aumento di 201 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per «carne di tacchino, fresca, refrigerata o congelata» (voci tariffarie 0207 24 10 , 0207 24 90 , 0207 25 10 , 0207 25 90 , 0207 26 10 , 0207 26 20 , 0207 26 30 , 0207 26 40 , 0207 26 50 , 0207 26 60 , 0207 26 70 , 0207 26 80 , 0207 27 30 , 0207 27 40 , 0207 27 50 , 0207 27 60 , 0207 27 70 ), con un dazio contingentale di 93-425 euro/t, |
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aumento di 2 485 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per «pezzi di tacchini congelati» (voci tariffarie 0207 27 10 , 0207 27 20 , 0207 27 80 ), con un dazio contingentale dello 0 %, |
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aumento di 537 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per latte scremato in polvere (voce tariffaria 0402 10 19 ), con un dazio contingentale di 475 euro/t |
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apertura di un contingente tariffario di 20 000 hl (erga omnes) per vino (voci tariffarie 2204 29 65 , 2204 29 75 ), con un dazio contingentale di 8,0 euro/hl, |
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apertura di un contingente tariffario di 40 000 hl (erga omnes) per vino (voci tariffarie 2204 21 79 , 2204 21 80 ), con un dazio contingentale di 10,0 euro/hl, |
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apertura di un contingente tariffario di 13 810 hl (erga omnes) per vino (voci tariffarie 2205 90 10 , 2204 21 80 ), con un dazio contingentale di 7 euro/hl, |
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apertura di un contingente tariffario di 2 838 tonnellate (erga omnes) per le conserve di ananassi, di agrumi, di pere, di albicocche, di ciliegie, di pesche e di fragole (voci tariffarie 2008 20 11 , 2008 20 19 , 2008 20 31 , 2008 20 39 , 2008 20 71 , 2008 30 11 , 2008 30 19 , 2008 30 31 , 2008 30 39 , 2008 30 79 , 2008 40 11 , 2008 40 19 , 2008 40 21 , 2008 40 29 , 2008 40 31 , 2008 40 39 , 2008 50 11 , 2008 50 19 , 2008 50 31 , 2008 50 39 , 2008 50 51 , 2008 50 59 , 2008 50 71 , 2008 60 11 , 2008 60 19 , 2008 60 31 , 2008 60 39 , 2008 60 60 , 2008 70 11 , 2008 70 19 , 2008 70 31 , 2008 70 39 , 2008 70 51 , 2008 70 59 , 2008 80 11 , 2008 80 19 , 2008 80 31 , 2008 80 39 , 2008 ), con un dazio contingentale del 20 %, |
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aumento di 6 215 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per l’orzo (voce tariffaria 1003 00 ), con un dazio contingentale di 16 euro/t, |
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accrescimento di 853 tonnellate del contingente tariffario comunitario già assegnato al Canada per grano tenero (voce tariffaria 1001 90 99 ), con un dazio contingentale di 12 euro/t, |
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apertura di un contingente tariffario di 242 074 tonnellate (erga omnes) per granturco (voci tariffarie 1005 90 00 , 1005 10 90 ), con un dazio contingentale dello 0 %, |
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apertura di un contingente tariffario di 2 058 tonnellate (erga omnes) per alimenti per cani o gatti (voci tariffarie 2309 10 13 , 2309 10 15 , 2309 10 19 , 2309 10 33 , 2309 10 39 , 2309 10 51 , 2309 10 53 , 2309 10 59 , 2309 10 70 ), con un dazio contingentale del 7 %. |
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aumento di 2 700 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali (voci tariffarie 2309 90 31 , 2309 90 41 , 2309 90 51 , 2309 90 95 , 2309 90 99 ), con un dazio contingentale del 7 %. |