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Document 32007D0376

    2007/376/CE: Decisione del Consiglio, del 15 febbraio 2007 , relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un secondo protocollo aggiuntivo dell’accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati uniti del Messico, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea

    GU L 141 del 2.6.2007, p. 67–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/376/oj

    Related international agreement

    2.6.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 141/67


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 15 febbraio 2007

    relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un secondo protocollo aggiuntivo dell’accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati uniti del Messico, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea

    (2007/376/CE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 57, paragrafo 2, l’articolo 71, l’articolo 80, paragrafo 2, l’articolo 133, paragrafi 1 e 5, e l’articolo 181, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

    visto l’atto di adesione del 2005 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 23 ottobre 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, a negoziare con il Messico un secondo protocollo aggiuntivo dell’accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati uniti del Messico, dall’altra (2), per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea.

    (2)

    Tali negoziati si sono conclusi in modo soddisfacente.

    (3)

    Il testo del secondo protocollo aggiuntivo prevede la sua applicazione provvisoria prima della sua entrata in vigore.

    (4)

    Fatta salva la sua conclusione in una data successiva, è opportuno firmare, a nome della Comunità e degli Stati membri, il secondo protocollo aggiuntivo,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il secondo protocollo aggiuntivo dell’accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati uniti del Messico, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea.

    Il testo del secondo protocollo aggiuntivo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    La Comunità europea ed i suoi Stati membri applicano a titolo provvisorio le disposizioni del secondo protocollo aggiuntivo a decorrere dalla data della sua firma, con riserva della sua conclusione in una data successiva.

    Fatto a Bruxelles, addì 15 febbraio 2007.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    W. SCHÄUBLE


    (1)  GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203.

    (2)  GU L 276 del 28.10.2000, pag. 45.


    SECONDO PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

    dell’accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti messicani, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea

    IL REGNO DEL BELGIO,

    LA REPUBBLICA CECA,

    IL REGNO DI DANIMARCA,

    LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

    LA REPUBBLICA D'ESTONIA,

    LA REPUBBLICA ELLENICA,

    IL REGNO DI SPAGNA,

    LA REPUBBLICA FRANCESE,

    L’IRLANDA,

    LA REPUBBLICA ITALIANA,

    LA REPUBBLICA DI CIPRO,

    LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

    LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

    IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

    LA REPUBBLICA D'UNGHERIA,

    LA REPUBBLICA DI MALTA,

    IL REGNO DEI PAESI BASSI,

    LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

    LA REPUBBLICA DI POLONIA,

    LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,

    LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

    LA REPUBBLICA SLOVACCA,

    LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

    IL REGNO DI SVEZIA,

    IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

    in seguito denominati «Stati membri della Comunità europea»,

    LA COMUNITÀ EUROPEA,

    in seguito denominata «la Comunità»,

    GLI STATI UNITI MESSICANI,

    in seguito denominati «Messico»,

    e

    LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

    LA ROMANIA,

    in seguito denominati «i nuovi Stati membri»,

    CONSIDERANDO che l’accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e il Messico, dall’altra, in seguito denominato «l’accordo», è stato firmato a Bruxelles l’8 dicembre 1997 ed è entrato in vigore il 1o ottobre 2000;

    CONSIDERANDO che il primo protocollo aggiuntivo dell’accordo è stato firmato a Città del Messico il 2 aprile 2004 ed a Bruxelles il 29 aprile 2004;

    CONSIDERANDO che il trattato relativo all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea (in seguito denominato «trattato di adesione») è stato firmato a Lussemburgo il 25 aprile 2005;

    CONSIDERANDO che, a norma del trattato di adesione e in particolare dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’atto di adesione accluso al suddetto trattato di adesione, l’adesione dei nuovi Stati membri all’accordo deve essere formalizzata mediante la conclusione di un protocollo di tale accordo;

    CONSIDERANDO che, a norma dell’articolo 55 dell’accordo, «Ai fini del presente accordo, per “parti” si intendono, da un lato, la Comunità o i suoi Stati membri o la Comunità e i suoi Stati membri, conformemente alle rispettive competenze definite dal trattato che istituisce la Comunità europea, e, dall’altro, il Messico»;

    CONSIDERANDO che, a norma dell’articolo 56 dell’accordo, «II presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi precisate e, dall'altro, al territorio degli Stati Uniti messicani»;

    CONSIDERANDO che, a norma dell’articolo 59 dell’accordo, «Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.»;

    CONSIDERANDO che il primo protocollo aggiuntivo dell’accordo tiene conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea;

    CONSIDERANDO che l’accordo è stato autenticato nelle versioni linguistiche ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese alle medesime condizioni delle versioni redatte nelle lingue originali dell’accordo;

    CONSIDERANDO che la Comunità, tenuto conto della data di adesione dei nuovi Stati membri all’Unione europea, dovrà eventualmente applicare le disposizioni del presente protocollo prima del compimento di tutte le procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore;

    CONSIDERANDO che l’articolo 5, paragrafo 3, del presente protocollo consente la sua applicazione provvisoria da parte della Comunità e dei suoi Stati membri prima che essi abbiano completato le rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    La Repubblica di Bulgaria e la Romania diventano parti dell’accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti messicani, dall’altra.

    Articolo 2

    Entro sei mesi dalla sigla del presente protocollo, la Comunità trasmette agli Stati membri e al Messico le versioni in lingua bulgara e romena dell’accordo. Subordinatamente all’entrata in vigore del presente protocollo, le nuove versioni linguistiche fanno fede alle stesse condizioni delle versioni redatte nelle attuali lingue dell’accordo.

    Articolo 3

    Il presente protocollo costituisce parte integrante dell’accordo.

    Articolo 4

    Il presente protocollo è redatto in duplice copia nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

    Articolo 5

    1.   Il presente protocollo è firmato e approvato dalla Comunità, dal Consiglio dell’Unione europea a nome degli Stati membri e dal Messico secondo le rispettive procedure.

    2.   Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l’avvenuto completamento delle procedure necessarie a tal fine.

    3.   Fatto salvo il paragrafo 2, le parti concordano che, in attesa del completamento delle procedure interne della Comunità e dei suoi Stati membri relative all’entrata in vigore del protocollo, esse applicano le disposizioni del presente protocollo per un periodo massimo di dodici mesi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui la Comunità e i suoi Stati membri procedono alla notifica del completamento delle rispettive procedure a tal fine necessarie e in cui il Messico procede alla notifica del completamento delle proprie procedure necessarie per l’entrata in vigore del protocollo.

    4.   Le notifiche vengono inviate al segretario generale del Consiglio dell’Unione europea, depositario dell’accordo.

    Cъставено в Брюкссл на двалесет и първи февруари две хиляди и седма година.

    Hecho en Bruselas, el veintiuno de febrero del dos mil siete.

    V Bruselu dne dvacátého prvního února dva tísíce sedm.

    Udfærdiget i Bruxelles den enogtyvende februar to tusind og syv.

    Geschehen zu Brüssel am einundzwanzigsten Februar zweitausendsieben.

    Kahe tuhande kuuenda aasta veebruarikuu kahekümne esimesel päeval Brüsselis.

    Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι μία Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες επτά.

    Done at Brussels on the twenty-first day of February in the year two thousand and seven.

    Fait à Bruxelles, le vingt et un février deux mille sept.

    Fatto a Bruxelles, addì ventuno febbraio duemilasette.

    Briselē, divtūkstoš septītā gada divdesmit pirmajā februārī.

    Priimta du tūkstančiai septintų metų vasario dvidešimt pirmą dieną Briuselyje.

    Kelt Brüsszelben, a kettőezer hetedik év február havának huszonegyedik napján.

    Maghmul fi Brussell, fil-wiehed u ghoxrin jum ta' Frar tas-sena elfejn u sebgha.

    Gedaan te Brussel, de eenentwintigste februari tweeduizend zeven.

    Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego pierwszego lutego roku dwa tysiące siódmego.

    Feito em Bruxelas, em vinte e um de Fevereiro de dois mil e sete.

    Întocmit la Bruxelles, douăzeci și unu februarie două mii șapte.

    V Bruseli dvadsiateho prvého februára dvetisícsedem.

    V Bruslju, enaindvajsetega februarja leta dva tisoč sedem.

    Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

    Som skedde i Bryssel den tjugoförsta februari tjugohundrasju.

    За държавите-членки

    Рог los Estados miembros

    Za členské státy

    For medlemsstaterne

    Für die Mitgliedstaaten

    Liikmesriikide nimel

    Για τα κράτη μέλη

    For the Member States

    Pour les États membres

    Per gli Stati membri

    Dalībvalstu vārdā

    Valstybių narių vardu

    A tagállamok részéről

    Għall-Istati Membri

    Voor de lidstaten

    W imieniu państw członkowskich

    Pelos Estados-Membros

    Pentru statele membre

    Za členské štáty

    Za države članice

    Jäsenvaltioiden puolesta

    På medlemsstaternas vägnar

    Image

    За Европейската общност

    Por la Comunidad Europea

    Za Evropské společenství

    For Det Europæiske Fællesskab

    Für die Europäische Gemeinschaft

    Euroopa Ühenduse nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

    For the European Community

    Pour la Communauté européenne

    Per la Comunità europea

    Eiropas Kopienas vārdā

    Europos bendrijos vardu

    az Europai Közösség részéről

    Għall-Komunita Ewropea

    Voor de Europese Gemeenschap

    W imieniu Wspólnoty Europejskiej

    Pela Comunidade Europeia

    Pentru Comunitatea Europeană

    Za Európske spoločenstvo

    Za Evropsko skupnost

    Euroopan yhteisön puolesta

    På Europeiska gemenskapens vägnar

    Image

    За Съединените мексикански щати

    Por los Estados Unidos Mexicanos

    Za Spojene státy mexické

    For De Forenede Mexicanske Stater

    Für die Vereinigten Mexikanischen Staaten

    Mehhiko Ühendriikide nimel

    Για τις Ηνωμένες Πολιτείες του Μεξικού

    For the United Mexican States

    Pour les États-Unis mexicains

    Per gli Stati Uniti messicani

    Meksikas Savienoto Valstu vārdā

    Meksikos Jungtinių Valstijų vardu

    a Mexikói Egyesült Államok részéről

    Għall-Istati Uniti Messikani

    Voor de Verenigde Mexicaanse Staten

    W imieniu Meksykańskich Stanów Zjednoczonych

    Pelos Estados Unidos Mexicanos

    Pentru Statele Unite Mexicane

    Za Spojené Státy mexické

    Za Združene države Mehike

    Meksikon yhdysvaltojen puolesta

    För Mexikos förenta stater

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