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Document 32007D0057

    Decisione della Commissione, del 7 giugno 2006 , relativa all'aiuto di Stato a cui la Germania ha dato esecuzione a favore dell’acquisizione di partecipazioni azionarie in cooperative vitivinicole [notificata con il numero C(2006) 2070]

    GU L 32 del 6.2.2007, p. 7–7 (BG, RO)
    GU L 32 del 6.2.2007, p. 56–63 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/57(1)/oj

    6.2.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 32/56


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 7 giugno 2006

    relativa all'aiuto di Stato a cui la Germania ha dato esecuzione a favore dell’acquisizione di partecipazioni azionarie in cooperative vitivinicole

    [notificata con il numero C(2006) 2070]

    (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    (2007/57/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2,

    dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente al detto articolo (1), a e viste le osservazioni trasmesse,

    considerando quanto segue:

    I.   PROCEDIMENTO

    (1)

    La misura è stata notificata alla Commissione con lettera del 19 aprile 2001, su richiesta scritta dei servizi della Commissione. Poiché la misura era già stata attuata in tale data, l’aiuto è stato iscritto nel registro degli aiuti non notificati (aiuto n. NN 32/01).

    (2)

    Informazioni complementari sono state trasmesse con lettera del 13 febbraio 2002, registrata il 18 febbraio 2002, con lettera del 5 luglio 2002, registrata il 9 luglio 2002, e con lettera del 5 dicembre 2002, registrata il 10 dicembre 2002. Il 25 giugno 2002 si è organizzato inoltre un incontro con i servizi della direzione generale Agricoltura.

    (3)

    Con lettera del 2 ottobre 2003, SG (2003) D/232035, la Commissione ha informato la Germania della sua decisione di avviare riguardo all’aiuto in oggetto (aiuto n. C 60/2003) il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE.

    (4)

    La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni in merito alla misura di cui trattasi.

    (5)

    Con lettera del 18 novembre 2003, pervenuta il 25 novembre 2003, con lettera del 23 dicembre 2003, pervenuta il 5 gennaio 2004, e con lettera del 12 febbraio 2004, pervenuta il 17 febbraio 2004, le parti interessate, in particolare le autorità regionali tedesche competenti per l’erogazione degli aiuti hanno trasmesso alla Commissione le loro rispettive osservazioni.

    (6)

    La Germania ha trasmesso le sue osservazioni alla Commissione, con lettera del 5 novembre 2003, prevenuta il 6 novembre 2003.

    (7)

    La Germania ha trasmesso alla Commissione osservazioni complementari, con lettera del 7 marzo 2005, pervenuta il 9 marzo 2005, in cui ha chiesto una valutazione degli aiuti, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell’agricoltura e della pesca (3).

    II.   DESCRIZIONE DELL’AIUTO

    II.1.   Titolo della misura

    (8)

    Aiuti a favore dell’acquisizione di partecipazioni azionarie da parte dei viticoltori della Renania-Palatinato

    II.2.   Base giuridica

    (9)

    La misura è applicata sulla base delle 4 seguenti direttive:

    Direttiva relativa all’erogazione di aiuti sui fondi del distretto di Bernkastel-Wittlich, a favore dei viticoltori che aderiscono ad una cooperativa.

    Direttiva relativa all’erogazione di aiuti sui fondi del distretto di Cochem-Zell, a favore dei viticoltori che aderiscono ad una cooperativa o ad un’organizzazione di produttori.

    Direttiva relativa all’erogazione di aiuti sui fondi del distretto di Trier-Saarburg, a favore dei viticoltori che aderiscono ad una cooperativa o ad un’organizzazione di produttori.

    Comunicazione del raggruppamento di comuni di Schweich, che comprende vari comuni, relativa all’aumento degli aiuti del distretto di Trier-Saarburg, a favore dei viticoltori che aderiscono ad una cooperativa o ad un’organizzazione di produttori.

    (10)

    La direttiva dell’amministrazione di Bernkastel-Wittlich prevede l’erogazione di aiuti per l’acquisizione di partecipazioni azionarie in una determinata cooperativa, segnatamente la cooperativa Moselland. La direttiva dell’amministrazione di Cochem-Zell prevede disposizioni analoghe che, nella pratica, hanno avuto come effetto che soltanto le partecipazioni azionarie della cooperativa Moselland sono state sovvenzionate. Le direttive dell’amministrazione di Trier-Saarburg e del raggruppamento di comuni di Schweich non mirano specificamente un’impresa determinata, bensì cooperative e organizzazioni di produttori riconosciute dalla legge tedesca relativa all’organizzazione delle strutture di mercato.

    II.3.   Obiettivo della misura

    (11)

    La misura si prefiggeva di aumentare il contingente di uve raccolte dalle organizzazioni di produttori e di ridurre il quantitativo di vino in barili destinato alla vendita libera (non venduto cioè tramite organizzazioni di produttori). La misura era finalizzata a stabilizzare in tal modo i prezzi sul mercato del vino in barili. Nel contempo si mirava a lungo termine alla chiusura della capacità di produzione viticola delle aziende, in particolare delle aziende viticole di piccole dimensioni della zona Mosel-Saar-Ruwer.

    (12)

    L’aiuto è servito a coprire parzialmente i costi sostenuti dalle aziende viticole per l’acquisizione di partecipazioni azionarie in cooperative di viticoltori o in organizzazioni di produttori (in prosieguo: «organizzazioni di produttori»). L’aiuto è stato erogato ai viticoltori che si impegnavano ad acquistare le azioni per cinque anni dalla data di presentazione della domanda. La superficie totale coltivata di ciascuna azienda doveva far capo all’organizzazione di produttori, cui dovevano inoltre essere consegnate tutte le uve, il mosto e il vino prodotti dall’azienda. L’azienda doveva altresì impegnarsi a chiudere la sua capacità di produzione.

    II.4.   Bilancio degli aiuti

    (13)

    L’aiuto è stato erogato in forma di sovvenzioni dirette e di abbuoni di interessi su prestiti contratti sul mercato dei capitali.

    (14)

    I costi di acquisto di una partecipazione azionaria si elevavano di massima a 293,9 EUR. In caso di costo inferiore, l’aiuto veniva ridotto in proporzione.

    (15)

    Sono stati erogati i seguenti aiuti per partecipazione azionaria:

    Distretto/raggruppamento di comuni

    Per l’acquisizione da 1 a 5 partecipazioni azionarie

    Importo per ciascuna partecipazione azionaria:

    Importo massimale applicabile a qualsiasi nuova azienda aderente ad un’organizzazione di produttori

    Bernkastel-Wittlich

    76,69 EUR

    38,35 EUR

    766,94 EUR

    Cochem-Zell

    76,69 EUR

    76,69 EUR

    nessun massimale

    Trier-Saarburg

    76,69 EUR

    38,35 EUR

    766,94 EUR

    Schweich

    51,13 EUR

    255,65 EUR

    (16)

    Le sovvenzioni del raggruppamento di comuni di Schweich sono state erogate a titolo aggiuntivo (cumulativo) agli esborsi effettuati nel distretto di Trier-Saarburg.

    (17)

    Il distretto di Cochem-Zell ha concesso abbuoni di interessi fino al 4,95 %, per un periodo massimo di quattro anni, su prestiti contratti per l’acquisto di partecipazioni azionarie.

    (18)

    Nel 2000, alle organizzazioni di produttori sono stati versati i seguenti importi:

    Distretto/raggruppamento di comuni

    Cooperativa Moselland

    Organizzazione di produttori Moselherz

    Organizzazione di produttori Mosel Gate

    Bernkastel-Wittlich

    44 022 EUR

    -EUR

    -EUR

    Cochem-Zell

    20 171 EUR

    -EUR

    -EUR

    Trier-Saarburg

    51 270 EUR

    6 990 EUR

    7 631 EUR

    Schweich

    16 975 EUR

    3 390 EUR

    5 011 EUR

    Totale

    132 438 EUR

    10 380 EUR

    12 642 EUR

    (19)

    Nel 2000 sono stati versati complessivamente 155 460 EUR. La misura è stata finanziata attingendo ai fondi delle amministrazioni distrettuali e del raggruppamento di comuni di Schweich.

    II.5.   Durata dell’azione

    (20)

    Nel distretto di Cochem-Zell, il regime di aiuto è stato applicato per quattro anni (2000-2003). Gli altri regimi di aiuto erano limitati al 2000.

    II.6.   Beneficiari

    (21)

    L’aiuto è stato erogato direttamente alle organizzazioni di produttori che hanno venduto le partecipazioni azionarie a prezzo ridotto ai loro nuovi aderenti (viticoltori ed aziende viticole).

    (22)

    I viticoltori e le aziende viticole del corrispondente distretto hanno potuto in tal modo acquisire, presso organizzazioni di produttori, partecipazioni azionarie a prezzo inferiore.

    (23)

    Le organizzazioni di produttori hanno potuto, tramite tale misura, aumentare il loro capitale proprio e assicurare l’approvvigionamento in materie prime.

    II.7.   Motivi che giustificano l’avvio del procedimento formale di esame

    (24)

    Al termine di un esame preliminare, la misura è stata classificata alla stregua di un aiuto al funzionamento delle aziende viticole e delle organizzazioni di produttori, il che è incompatibile con il mercato comune. La Commissione ha pertanto avviato un procedimento formale di esame.

    III.   OSSERVAZIONI DI TERZI INTERESSATI

    III.1.   Reclami contro la misura

    (25)

    I servizi della Commissione hanno ricevuto un reclamo sull’instaurazione del regime di aiuto. Il reclamante ha fatto rilevare che l’aiuto permetteva ai viticoltori di acquistare partecipazioni azionarie a prezzo ridotto nelle organizzazioni di produttori locali. Oltre al vantaggio dell’aumento del capitale, le organizzazioni di produttori potevano assicurare in tal modo anche l’approvvigionamento in materie prime per il mosto e il vino greggio. Il reclamante ha sottolineato lo svantaggio che ne derivava per i concorrenti, per l’acquisto di mosto e di vino greggio.

    III.2.   Osservazioni degli interessati nell’ambito del procedimento formale di esame

    (26)

    Nelle osservazioni degli interessati, in particolare delle autorità regionali tedesche competenti per l’erogazione degli aiuti, si è sottolineato il sostegno al necessario cambiamento strutturale in un settore viticolo, esistente da 2 000 anni, su terreni in forte pendenza, la cui preservazione è estremamente rilevante per il turismo e la gastronomia. La Germania ha fatto rilevare che l’aiuto era destinato a chiudere la capacità di produzione e ha anche chiesto che sia applicato il regolamento (CE) n. 1860/2004.

    IV.   COMMENTI DELLA GERMANIA

    (27)

    Nelle sue osservazioni, la Germania ha ribadito la necessità di un sostegno ad un cambiamento strutturale in un settore viticolo, esistente da 2 000 anni, su terreni in forte pendenza, la cui preservazione è estremamente rilevante per il turismo e la gastronomia. Essa fa rilevare che l’aiuto era inteso a compensare gli svantaggi subiti dai viticoltori e dalle aziende viticole, obbligati a chiudere la capacità di produzione per soddisfare gli impegni di consegna, per cinque anni, alle organizzazioni di produttori e che il medesimo era motivato in quanto considerato alla stregua di aiuto per la chiusura della capacità di produzione.

    (28)

    Nelle osservazioni complementari, la Germania ha chiesto che sia applicato il regolamento (CE) n. 1860/2004.

    V.   VALUTAZIONE DELL’AIUTO

    (29)

    L’articolo 36 del trattato CE è applicabile alla viticoltura e alla trasformazione del settore vitivinicolo, di cui al regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (4).

    (30)

    Conformemente alle osservazioni della Germania e delle parti interessate, le difficoltà economiche dei viticoltori e delle aziende viticole erano subordinate al cambiamento strutturale verificatosi nell’ambito degli sbocchi di mercato. L’usuale commercializzazione di vino in barili in proprie cantine risultava sempre più difficile. Il mercato esigeva ormai materie gregge (uve o mosto di fresca spremitura) o vini di qualità, orientati verso il mercato. Esisteva la possibilità che società private stipulassero contratti analoghi con le aziende viticole, assumendosi i loro rischi di commercializzazione.

    (31)

    In questo contesto, come descritto al punto 12, le autorità regionali si sono assunte la copertura parziale dei costi sostenuti dalle aziende vinicole per acquisire partecipazioni azionarie nelle organizzazioni di produttori. La superficie totale coltivata di ciascuna azienda doveva far capo all’organizzazione di produttori, cui gli interessati dovevano consegnare tutte le uve, il mosto e il vino prodotti dall’azienda. Le aziende agricole dovevano impegnarsi a conservare le partecipazioni azionarie per cinque anni, il che corrispondeva in pratica alla chiusura della capacità di produzione. Rispetto ad altre imprese di produzione e di commercializzazione nel settore vinicolo, le organizzazioni di produttori, obbligando i viticoltori e le aziende viticole a consegnare all’organizzazione tutte le uve e in particolare il mosto e il vino da essi prodotto per un periodo di cinque anni (cfr. sezione II.2), hanno potuto assicurare l’approvvigionamento in materie prime.

    (32)

    Il vantaggio che hanno tratto le organizzazioni di produttori dalla consegna, da parte dei viticoltori e delle aziende viticole, di tutte le uve e in particolare del mosto e del vino nonché dalla chiusura della capacità di produzione, costituisce una misura strutturale che ha rafforzato la posizione delle organizzazioni di produttori. Considerato isolatamente, il vantaggio che hanno tratto le organizzazioni di produttori dalla sicurezza di approvvigionamento può essere giustificato a titolo di effetto di una misura di ristrutturazione del mercato, ai sensi dell’articolo 39 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

    (33)

    Ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999,

    «Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti disciplinati dal presente regolamento.».

    (34)

    L’articolo 71, paragrafo 2, stipula che

    «Il capo II del capitolo II (Premi per l’abbandono) non osta alla concessione di aiuti nazionali destinati al conseguimento di obiettivi analoghi a quelli perseguiti da tale capo. A tali aiuti si applica comunque il paragrafo 1.».

    (35)

    L’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE stabilisce che sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

    (36)

    Il citato regime di aiuti è stato finanziato attingendo ai fondi di amministrazioni distrettuali e di un raggruppamento di comuni del Land Renania-Palatinato. L’aiuto può essere di natura tale da falsare la concorrenza (5) e incidere sugli scambi tra Stati membri (6).

    V.1.   Vantaggio economico dei viticoltori e delle aziende viticole derivante dagli aiuti a favore dell’acquisizione di partecipazioni azionarie e dalla concessione di abbuoni di interesse

    (37)

    Determinati viticoltori e aziende agricole del Land Renania-Palatinato hanno acquisito partecipazioni azionarie in organizzazioni di produttori, con il sostegno delle autorità regionali, pagandole quindi ad un prezzo inferiore (cfr. punto 15). L’importo che è stato dedotto dal prezzo usuale delle partecipazioni azionarie doveva di massima essere messo a loro carico. Per tali aziende, ciò costituisce pertanto un vantaggio economico diretto, finanziato attingendo a fondi pubblici.

    (38)

    Gli abbuoni di interessi fino al 4,95 %, concessi ad alcuni viticoltori e aziende viticole per l’acquisizione di cui trattasi (cfr. punto 17), costituiscono anch’essi un vantaggio economico per gli interessati, finanziato attingendo a fondi pubblici.

    (39)

    Si applica pertanto l’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

    (40)

    Nella sezione V. 3 si esaminerà se il punto 9 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo (in prosieguo, «orientamenti comunitari nel settore agricolo»), è applicabile ai citati vantaggi (7) riguardo alla chiusura della capacità di produzione.

    V.2.   Vantaggi concessi alle organizzazioni di produttori

    (41)

    La Commissione conferma le sue osservazioni di cui alla lettera di avvio del procedimento formale di esame, secondo le quali le organizzazioni di produttori sono state avvantaggiate dall’aiuto concesso ai viticoltori e alle aziende viticole per l’acquisizione delle partecipazioni azionarie. L’aiuto di cui trattasi era limitato a determinate organizzazioni di produttori riconosciute (cfr. punto 10). I viticoltori e le aziende viticole avevano l’obbligo di conservare le partecipazioni azionarie per 5 anni.

    (42)

    A giudizio delle autorità tedesche, una ristrutturazione del mercato nel settore vinicolo era assolutamente necessaria. I viticoltori avrebbero potuto acquisire partecipazioni azionarie nelle organizzazioni di produttori, visto il prezzo accessibile delle medesime, ma il cambiamento strutturale è subentrato soltanto quando è stato instaurato il regime di aiuti erogati dalle autorità regionali e comunali.

    (43)

    Con l’arrivo di nuovi associati in grado di acquisire le loro partecipazioni grazie ad una riduzione dei prezzi o ad abbuoni di interessi, le organizzazioni di produttori in parola hanno potuto, rispetto ad altre imprese del settore della produzione e della commercializzazione vinicola, aumentare il capitale e le liquidità e registrare redditi supplementari. Le organizzazioni di produttori hanno beneficiato di un vantaggio supplementare, derivante dal fatto che i viticoltori si erano impegnati a consegnare tutte le uve, il mosto e il vino prodotti e a chiudere la capacità di produzione e che tale impegno era subordinato alla sovvenzione dell’acquisizione delle partecipazioni azionarie.

    (44)

    È opportuno far riferimento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, causa C-156/98, punto 26, Repubblica federale di Germania contro Commissione delle Comunità europee  (8):

    «Il beneficio indirettamente concesso alle imprese, di cui all’articolo 52, paragrafo 8 dell’EStG scaturisce dalla rinuncia dello Stato membro alle entrate tributarie che avrebbe normalmente percepito, laddove proprio tale rinuncia offre agli investitori la possibilità di acquisire partecipazioni in tali imprese a condizioni fiscalmente più vantaggiose.».

    (45)

    Tale giudizio è stato confermato nella sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, causa TPG T-93/02, punto 95, Confédération nationale du Crédit Mutuel contro Commissione delle Comunità europee  (9):

    «… Una siffatta interpretazione della decisione impugnata non potrebbe tuttavia essere esclusa, considerato che non è necessario, per poter accertare l’esistenza di un intervento a favore di un’impresa mediante risorse statali, che quest’ultima ne sia la diretta beneficiaria. Infatti, dall’art. 87, n. 2, lettera a) CE, risulta che aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori possono rientrare nell’ambito di applicazione dell’art 87, n. 1 CE. Allo stesso modo, il fatto che uno Stato membro rinunci ad entrate tributarie può implicare un trasferimento indiretto di risorse statali, che può essere qualificato come aiuto a favore di operatori economici diversi da quelli ai quali il vantaggio fiscale è concesso direttamente (sentenza della Corte 19 settembre 2000, causa C-156/98, Germania/Commissione, Racc. pag. I-6857, punti 24 — 28).».

    (46)

    In forza della citata giurisprudenza, la Commissione conclude che l’aiuto conferito ai viticoltori e alle aziende vinicole, finalizzato ad acquisire partecipazioni azionarie in talune organizzazioni di produttori, conservandole per perlomeno cinque anni, ha portato ad un aumento del capitale delle organizzazioni di produttori in parola, che non si sarebbe verificato in assenza di tale misura. L’acquisizione di queste partecipazioni azionarie, resa possibile grazie a sovvenzioni statali, costituisce un trasferimento indiretto di fondi pubblici a favore delle organizzazioni di produttori. Il risultante aumento del capitale delle organizzazioni di produttori costituisce un vantaggio economico indiretto, da considerare alla stregua di un aiuto statale diverso dal vantaggio concesso ai viticoltori e alle aziende viticole.

    (47)

    Si applica pertanto l’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

    V.3.   Deroghe di cui all’articolo 87, paragrafi 2 e 3 del trattato CE

    (48)

    Occorre nella fattispecie esaminare se sia applicabile una delle deroghe, in particolare il divieto fondamentale di concedere aiuti di Stato, di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

    (49)

    Dalle informazioni a disposizione emerge che le deroghe, di cui all’articolo 87, paragrafi 2 e 3, lettere a), b) e d) del trattato CE non si applicano perché non si tratta né

    di aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;

    né di aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro;

    né di aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all’interesse comune.

    (50)

    La deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) è pertanto, se del caso, l’unica deroga che possa essere applicata.

    (51)

    Con lettera del 13 febbraio 2002, le autorità tedesche hanno proposto di esaminare la misura in questione sulla base del punto 9 degli orientamenti comunitari nel settore agricolo.

    (52)

    Conformemente al punto 9, si possono concedere aiuti per la chiusura della capacità di produzione, purché essi siano compatibili con altri provvedimenti comunitari intesi a ridurre la capacità di produzione e siano soddisfatte le seguenti condizioni:

    a)

    deve trattarsi di un aiuto nell’interesse generale del settore in questione, limitato nel tempo;

    b)

    il beneficiario deve fornire una contropartita adeguata, di solito consistente in una decisione definitiva e irrevocabile di porre fine irrevocabilmente alla capacità di produzione;

    c)

    deve essere esclusa la possibilità che si configuri un aiuto al salvataggio e alla ristrutturazione di aziende in difficoltà;

    d)

    non deve verificarsi sovracompensazione della perdita del valore di capitale e del reddito futuro. Almeno la metà dei costi relativi a questi aiuti dovrebbe essere sostenuta dal settore beneficiario, segnatamente attraverso contributi volontari o prelievi obbligatori;

    e)

    non si può erogare un aiuto di natura tale da interferire con il corretto funzionamento delle organizzazioni comuni di mercato.

    (53)

    L’aiuto sembra avere un effetto positivo a seguito della concentrazione della produzione agricola che sembra aver portato ad una certa stabilizzazione dei prezzi sul mercato del vino in barili. L’aiuto era limitato a tre distretti e ad un raggruppamento di comuni del Land Renania-Palatinato. La direttiva dell’amministrazione di Bernkastel-Wittlich prevedeva aiuti per l’acquisizione di partecipazioni azionarie in una determinata cooperativa, segnatamente la cooperativa Moselland. La direttiva dell’amministrazione di Cochem-Zell prevedeva disposizioni analoghe che, nella pratica, hanno avuto come effetto che soltanto le partecipazioni azionarie della cooperativa Moselland sono state sovvenzionate. Le direttive dell’amministrazione di Trier-Saarburg e del raggruppamento di comuni di Schweich non miravano specificamente un’impresa determinata, bensì cooperative e organizzazioni di produttori riconosciute dalla legge tedesca relativa all’organizzazione delle strutture di mercato. Le imprese private del settore della produzione o della commercializzazione del vino, che non soddisfacevano le citate condizioni, non potevano pertanto beneficiare della misura. La durata del regime era limitata a quattro anni.

    (54)

    Conformemente al punto 9.6 degli orientamenti comunitari nel settore agricolo, i regimi di aiuti per la chiusura delle capacità devono essere accessibili a tutti gli operatori economici del settore interessato. Come già indicato, tale condizione non si può considerare soddisfatta. I servizi della Commissione hanno inoltre ricevuto un reclamo di un operatore del mercato, che ha fatto rilevare che il vantaggio concesso a talune cooperative nell’ambito di questa misura, non era assolutamente nell’interesse generale del settore vitivinicolo, poiché le imprese private del settore della produzione o della commercializzazione del vino non potevano beneficiarne.

    (55)

    Le autorità tedesche hanno comunicato che l’aiuto era da considerare alla stregua di una misura di chiusura della capacità di produzione delle aziende viticole. L’affermazione è stata motivata dal fatto che gli interessati si erano impegnati a consegnare all’associazione di produttori tutte le uve, il mosto e il vino da essi prodotti, e a chiudere, a lungo termine, le capacità di produzione nel settore viticolo.

    (56)

    Conformemente al punto 9.2 degli orientamenti comunitari nel settore agricolo, gli aiuti per la riduzione della capacità possono essere ammessi soltanto qualora facciano parte di un programma di ristrutturazione del settore che abbia fissato gli obiettivi e un calendario specifico. La misura di cui trattasi è stata attuata senza che sia stato fissato un programma di ristrutturazione.

    (57)

    Conformemente al punto 9.4 degli orientamenti comunitari nel settore agricolo, il beneficiario dell’aiuto deve fornire una contropartita adeguata, di solito consistente nella decisione definitiva e irrevocabile di porre fine irrevocabilmente alla capacità di produzione di cui trattasi. Occorre che il beneficiario si impegni in maniera giuridicamente vincolante a porre fine a tale capacità in maniera definitiva e irreversibile. Le autorità tedesche hanno fatto rilevare che i viticoltori non avevano assunto impegni vincolanti sulla chiusura della loro capacità. Per la produzione di vino, l’impegno a consegnare tutte le uve, il mosto e il vino equivale alla chiusura della citata capacità, ma soltanto per il periodo di cinque anni cui fa riferimento l’impegno in questione. La Commissione conclude pertanto che questa condizione non è soddisfatta.

    (58)

    Questa condizione non figura espressamente tra le disposizioni relative alla concessione dell’aiuto.

    (59)

    Conformemente al punto 9.6 degli orientamenti comunitari nel settore agricolo, l’importo degli aiuti deve essere tassativamente limitato al compenso per la perdita di valore degli attivi più un incentivo pari al massimo al 20 % del valore di detti attivi. Il punto 9.7 degli orientamenti comunitari nel settore agricolo prevede inoltre che almeno la metà dei costi relativi a questi aiuti debba essere sostenuta dal settore, attraverso contributi volontari o prelievi obbligatori.

    (60)

    Le autorità tedesche non hanno proceduto ad una valutazione precisa delle perdite di valore degli attivi a carico delle aziende viticole (sempre che si siano registrate perdite). Attualmente non si può pertanto escludere che le perdite siano state sovracompensate e che l’aiuto superi il 50 % dei costi effettivi della misura. La Commissione conclude pertanto che queste condizioni non sono soddisfatte.

    (61)

    Il regime di aiuto non interferisce con i meccanismi delle organizzazioni comuni del mercato vitivinicolo.

    (62)

    Poiché l’aiuto concesso ai viticoltori e alle aziende viticole non è compatibile, per le ragioni citate, con il punto 9 degli orientamenti comunitari nel settore agricolo, esso è da considerare alla stregua di un aiuto al funzionamento, incompatibile con il mercato comune.

    (63)

    Nessun’altra giustificazione rientra nel campo di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

    (64)

    La Commissione è favorevole alla creazione, nel settore agricolo, di organizzazioni di produttori che raggruppano aziende agricole, al fine di concentrare l’offerta e adattare la produzione alle esigenze del mercato. Un aiuto di Stato può essere concesso per creare un’organizzazione siffatta (punto 10.5 degli orientamenti comunitari nel settore agricolo) o nel caso di un ampliamento significativo delle attività dell’associazione o dell’unione di produttori, al fine di estendere l’attività a nuovi prodotti o nuovi settori (punto 10.6 degli orientamenti comunitari nel settore agricolo). Nel caso presente, tali condizioni non sono soddisfatte.

    (65)

    Conformemente al punto 10.8 degli orientamenti comunitari nel settore agricolo, gli aiuti concessi alle organizzazioni o alle unioni di produttori a copertura di spese non connesse direttamente ai costi di avviamento, quali investimenti, devono essere valutati in conformità alla normativa che disciplina tali aiuti. Poiché la presente misura consiste soltanto in un aumento del capitale delle organizzazioni di produttori, non sussistono investimenti e il punto non può pertanto servire a valutare la compatibilità.

    (66)

    Per le ragioni citate, l’aiuto concesso alle organizzazioni di produttori non è compatibile con il punto 10 degli orientamenti comunitari nel settore agricolo. Esso è da considerare pertanto alla stregua di un aiuto al funzionamento, incompatibile con il mercato comune.

    (67)

    Nessun’altra giustificazione rientra nel campo di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

    V.4.   Aiuto de minimis alle organizzazioni di produttori e alle aziende viticole

    (68)

    L’esperienza della Commissione ha mostrato che gli aiuti di entità molto ridotta non integrano, in determinate circostanze, gli estremi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

    (69)

    Conformemente al regolamento (CE) n. 1860/2004, gli aiuti non eccedenti nel triennio 3 000 EUR per beneficiario, sempre che l’importo globale di tali aiuti sia inferiore ad un determinato massimale pari allo 0,3 % circa del valore della produzione annuale del settore dell’agricoltura, non incidono sugli scambi tra gli Stati membri, non falsano né minacciano di falsare la concorrenza e non rientrano pertanto nel campo di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

    (70)

    Ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1860/2004, il detto regolamento si applica altresì agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore, purché soddisfino tutte le condizioni di cui agli articoli 1 e 3.

    (71)

    L’articolo 1 limita il campo di applicazione al settore agricolo. L’aiuto riguarda la commercializzazione di vino. Non si applicano le deroghe di cui all’articolo 1, lettere da a) a c).

    (72)

    Fino ad un importo massimo di 3 000 EUR, pertanto, le misure in parola non sono da considerare alla stregua di un aiuto, poiché non sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Per evitare una doppia contabilizzazione, il massimale si applica unicamente alle aziende viticole.

    (73)

    Per le citate ragioni, la Commissione conclude che, fatte salve le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1860/2004, la concessione di sovvenzioni per l’acquisizione di partecipazioni azionarie per un massimale di 3 000 EUR non costituisce un aiuto. Qualsiasi importo riguardante il settore dei viticoltori e delle aziende viticole beneficiarie, che superi tale soglia costituisce un aiuto nella sua totalità.

    VI.   CONCLUSIONI

    (74)

    La Commissione conclude che le sovvenzioni e gli abbuoni di interessi, concessi nell’ambito di questa misura, costituiscono un aiuto al funzionamento che non discende da alcuna deroga al divieto generale di concessione degli aiuti e che, pertanto, è incompatibile con il mercato comune. La Commissione constata inoltre che la Germania ha applicato la misura in parola in maniera illegale.

    (75)

    In caso di aiuti di Stato illegali, l’aiuto deve essere considerato incompatibile con il mercato comune e deve naturalmente essere conseguentemente recuperato per restaurare, per quanto possibile, la situazione concorrenziale anteriore alla concessione dell’aiuto.

    (76)

    La decisione, che include anche il recupero dell’aiuto, riguarda l’attuale regime ed è di applicazione immediata, ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (10).

    (77)

    Per evitare il vantaggio diretto e indiretto concesso ai viticoltori e alle aziende viticole nonché alle organizzazioni di produttori, e, nel contempo, una doppia contabilizzazione dell’aiuto, la Germania deve procedere al recupero dell’aiuto presso le imprese che hanno beneficiato dei fondi pubblici. L’impegno a recuperare l’aiuto presso le organizzazioni di produttori non pregiudica peraltro la possibilità che un aiuto concesso a viticoltori e ad aziende viticole entro un massimale di 3 000 EUR, non costituisca un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui al regolamento n. 1860/2004. Qualsiasi importo riguardante il settore dei viticoltori e delle aziende viticole beneficiarie, che superi tale soglia costituisce un aiuto nella sua integralità e deve essere recuperato presso l’associazione di produttori, le cui partecipazioni azionarie sono state acquisite dal beneficiario finale.

    (78)

    La presente decisione non pregiudica la possibilità, per le organizzazioni di produttori interessate, di sollecitare presso i viticoltori e le aziende viticole un recupero corrispondente o di ricorrere, ove la legislazione nazionale lo preveda, alle procedure di ricorso.

    (79)

    Nel distretto di Cochem-Zell, nel caso specifico di abbuoni di interessi, l’aiuto da recuperare presso i viticoltori e le aziende viticole deve corrispondere all’abbuono di interessi di cui hanno beneficiato. L’impegno a recuperare tale aiuto non pregiudica peraltro la possibilità che un aiuto concesso a viticoltori e ad aziende viticole entro un massimale di 3 000 EUR, non costituisca un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1860/2004. Qualsiasi importo riguardante il settore dei viticoltori e delle aziende viticole beneficiarie, che superi tale soglia costituisce un aiuto nella sua integralità e deve essere recuperato in quanto tale.

    (80)

    La presente decisione non pregiudica la possibilità, per i viticoltori e le aziende viticole interessate, di impugnare, ove la legislazione nazionale lo preveda, altri mezzi di ricorso nei confronti delle organizzazioni di produttori,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il regime di aiuti di Stato, in forma di sovvenzioni dirette o di abbuoni di interessi a favore dei viticoltori e delle aziende viticole, volti a permettere loro di investire in partecipazioni azionarie di organizzazioni di produttori, e in forma di sovvenzioni dirette a favore delle organizzazioni di produttori, applicato illegalmente dalla Repubblica federale di Germania in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE è, fatto salvo l’articolo 2, incompatibile con il mercato comune.

    Articolo 2

    Ove le condizioni del regolamento (CE) n 1860/2004 siano soddisfatte, il regime di cui all’articolo 1 non si configura come un aiuto.

    Articolo 3

    1.   Entro due mesi dalla data della presente decisione, la Repubblica federale di Germania informa tutte le aziende viticole e le organizzazioni di produttori interessati dall’applicazione di questo regime di aiuti di Stato, della decisione della Commissione di considerare il regime di aiuti di Stato, di cui all’articolo 1, incompatibile con il mercato comune.

    2.   Fatto salvo l’articolo 2, la Repubblica federale di Germania adotta tutte le misure necessarie per recuperare, a seconda del caso, presso le aziende viticole o le organizzazioni di produttori, l’aiuto di cui all’articolo 1, concesso illegalmente ai beneficiari, ovvero impugnare altri mezzi di ricorso, ove la legislazione nazionale lo preveda. La Repubblica federale di Germania informa la Commissione entro un termine di due mesi dalla data della notifica della presente decisione, sull’identità dei beneficiari, l’importo dei vari aiuti e i metodi utilizzati per determinare tali importi.

    3.   Il recupero è effettuato senza indugio e conformemente alle procedure di diritto nazionale che consentono l’applicazione immediata ed effettiva della presente decisione.

    4.   L’aiuto da recuperare comprende gli interessi per tutto il periodo, dalla data in cui esso è stato messo per la prima volta a disposizione del beneficiario fino al recupero effettivo.

    5.   Gli interessi sono calcolati conformemente alle disposizioni di cui al capitolo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE.

    Articolo 4

    La Repubblica federale di Germania informa la Commissione, entro due mesi dalla data della notifica della presente decisione, delle misure di esecuzione già adottate o pianificate. La Germania presenta, entro lo stesso termine, tutti i documenti a comprova dell’avvio delle procedure di recupero nei confronti dei beneficiari dell’aiuto illegale di cui trattasi.

    Articolo 5

    La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2006.

    Per la Commissione

    Mariann Fischer Boel

    Membro della Commissione


    (1)  GU C 267 del 6 novembre 2003, pag. 2.

    (2)  Cfr. nota a piè di pagina [1].

    (3)  GU L 325 del 28.10.2004, pag. 4.

    (4)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).

    (5)  In forza della giurisprudenza della Corte di giustizia europea, allorché un aiuto finanziario concesso dalla Stato rafforza la posizione di un’impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi sono da considerarsi influenzati dall’aiuto (Caso C-730/79, Philip Morris, Raccolta della giurisprudenza 1980, 2671, paragrafi 11 e 12).

    (6)  Il commercio intracomunitario della Germania nel settore vitivinicolo ha registrato nel 1999 importazioni per 10 364 000 milioni di ettolitri ed esportazioni per 1 881 900 milioni di ettolitri. Per il Land Renania-Palatinato non si dispone di dati separati (Fonte: Ufficio statistico federale tedesco).

    (7)  GU C 232 del 12 agosto 2000, pag. 19.

    (8)  Causa C-156/98, Repubblica federale di Germania contro Commissione delle Comunità europee, Raccolta della giurisprudenza 2000, I-/6857, paragrafo 26.

    (9)  Causa T-93/02, Confédération nationale du Crédit Mutuel contro Commissione delle Comunità europee, non ancora pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza, paragrafo 95.

    (10)  Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 83 del 27 marzo 1999, pag. 1. Regolamento modificato dall’atto di adesione del 2003.


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