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Document 32006R0081

Regolamento (CE) n. 81/2006 della Commissione, del 18 gennaio 2006 , che modifica il regolamento (CEE) n. 1538/91 per quanto riguarda le denominazioni che possono essere utilizzate per la commercializzazione delle carni di pollame in caso di restrizioni all’accesso del pollame all’aperto

GU L 14 del 19.1.2006, p. 8–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 312M del 22.11.2008, p. 19–20 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; abrog. impl. da 32008R0543

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/81/oj

19.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 14/8


REGOLAMENTO (CE) N. 81/2006 DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 2006

che modifica il regolamento (CEE) n. 1538/91 per quanto riguarda le denominazioni che possono essere utilizzate per la commercializzazione delle carni di pollame in caso di restrizioni all’accesso del pollame all’aperto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame (1), in particolare l’articolo 9,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 1538/91 della Commissione (2) ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90.

(2)

Al fine di tutelare il consumatore da eventuali affermazioni formulate nell’intento fraudolento di ottenere prezzi superiori a quelli praticati per le carni di pollame allevato in modo «standard», l’articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1538/91 elenca tassativamente le denominazioni che possono essere utilizzate per designare il tipo di allevamento. Pertanto, l’allegato IV di detto regolamento subordina l’indicazione del tipo di allevamento al rispetto di precisi criteri.

(3)

Tra i criteri tassativi che definiscono le condizioni per la commercializzazione delle carni di pollame con le denominazioni «all’aperto», «rurale all’aperto» e «rurale in libertà», un fattore essenziale è costituito dalla possibilità di accedere a spazi all’aperto per un certo periodo della vita degli animali.

(4)

L’accesso del pollame all’aperto può essere limitato da restrizioni, anche d’ordine veterinario, disposte a norma del diritto comunitario al fine di proteggere la salute degli uomini e degli animali.

(5)

Qualora il produttore non sia in grado di rispettare tutte le condizioni di allevamento prescritte nell’allegato IV del regolamento (CEE) n. 1538/91, egli deve rinunciare, nell’interesse del consumatore, ad utilizzare nell’etichettatura le indicazioni facoltative relative al tipo di allevamento.

(6)

Per tenere conto degli effetti economici di tali restrizioni temporanee, indipendenti dalla volontà dei produttori, e della necessità di un congruo periodo di adattamento per l’insieme del comparto avicolo, segnatamente in materia di etichettatura, è opportuno prevedere una fase transitoria durante la quale i produttori possano continuare ad utilizzare le indicazioni relative al tipo di allevamento, sempreché non ne risulti compromessa la qualità dei prodotti.

(7)

Nell’interesse del consumatore, l’applicazione di questa deroga deve essere limitata nel tempo.

(8)

Sono necessarie deroghe specifiche alle definizioni dei vari tipi di allevamento.

(9)

Occorre quindi modificare il regolamento (CEE) n. 1538/91.

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato IV del regolamento (CEE) n. 1538/91 è modificato come segue:

1)

dopo il titolo «Allegato IV» è aggiunta la riga seguente:

«Le condizioni di cui all’articolo 10 sono le seguenti:»;

2)

è aggiunto il comma seguente:

«In caso di restrizione, anche d’ordine veterinario, all’accesso del pollame all’aperto, disposta a norma del diritto comunitario al fine di proteggere la salute degli uomini e degli animali, il pollame allevato secondo i metodi di produzione di cui al primo comma, lettere c), d) ed e), eccetto le faraone allevate in voliera, può continuare ad essere commercializzato con una particolare indicazione del tipo di allevamento durante il periodo di applicazione della restrizione, ma in nessun caso per più di dodici settimane.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 173 del 6.7.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/98 (GU L 157 del 30.5.1998, pag. 12).

(2)  GU L 143 del 7.6.1991, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 814/2004 (GU L 153 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 231 del 30.6.2004, pag. 3).


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