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Document 32006D0943

    2006/943/Euratom: Decisione della Commissione, del 17 novembre 2006 , sull'applicazione provvisoria dell'accordo sull'istituzione dell'Organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del Progetto ITER e dell'accordo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del Progetto ITER [notificata con il numero C(2006) 5557]

    GU L 358 del 16.12.2006, p. 60–61 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 142M del 5.6.2007, p. 835–836 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/943/oj

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    16.12.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 358/60


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 17 novembre 2006

    sull'applicazione provvisoria dell'accordo sull'istituzione dell'Organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del Progetto ITER e dell'accordo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del Progetto ITER

    [notificata con il numero C(2006) 5557]

    (2006/943/Euratom)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 101, 124 e 192,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con decisione del 25 settembre 2006 il Consiglio ha approvato la conclusione, da parte della Commissione, dell'accordo sull'istituzione dell'Organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del Progetto ITER (l'«accordo ITER»), delle disposizioni sull'applicazione provvisoria dell'accordo sull'istituzione dell'Organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del Progetto ITER (le «disposizioni sull'applicazione provvisoria») e dell'accordo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del Progetto ITER.

    (2)

    L'articolo 3 delle disposizioni sull'applicazione provvisoria auspica che i firmatari dell'accordo ITER (i «firmatari») perseguano quanto più possibile la cooperazione prevista dall'accordo ITER nelle more del completamento per ciascuno di essi di tutte le procedure interne richieste ai fini della ratifica, accettazione o approvazione dell'accordo ITER.

    (3)

    L'articolo 4 delle disposizioni sull'applicazione provvisoria esprime l'impegno dei firmatari, nella misura consentita dalla legislazione e regolamentazione nazionale, a rispettare i termini dell'accordo ITER fino alla sua entrata in vigore.

    (4)

    L'articolo 1 dell'accordo ITER stabilisce che la sede dell'Organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del Progetto ITER («l'Organizzazione ITER») sarà a St Paul-lez-Durance, Bouches-du-Rhône, Francia.

    (5)

    In quanto parte ospitante di ITER, all'Euratom incombono responsabilità particolari per garantire l'attuazione del progetto ITER nei tempi previsti.

    (6)

    Gli accordi conclusi dalla Comunità vincolano le istituzioni della Comunità e gli Stati membri.

    (7)

    Conformemente all'articolo 192 del trattato gli Stati membri agevolano la Comunità nell'esecuzione della sua missione.

    (8)

    Ai sensi dell'articolo 101 del trattato il potere di concludere accordi internazionali è assegnato alla Commissione; sempre alla Commissione spetta garantire l'applicazione provvisoria di tali accordi, previa l'approvazione del Consiglio,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo unico

    Nella Comunità l'Organizzazione ITER, nella sua forma provvisoria:

    a)

    gode della capacità giuridica necessaria per i) concludere contratti, in particolare per l'assunzione di personale, ii) acquistare, detenere e alienare beni immobili e mobili, iii) ottenere licenze e iv) stare in giudizio nella misura in cui ciò sia necessario per consentire una tempestiva attuazione del progetto ITER, in vista dell'istituzione formale dell'Organizzazione ITER; va rilevato che tutti i diritti e obblighi assunti dall'Organizzazione ITER nella sua forma provvisoria permarranno tali per l'Organizzazione ITER, conformemente al disposto dell'accordo ITER sull'istituzione formale dell'Organizzazione ITER;

    b)

    gode, nei territori degli Stati membri e in vista dell'istituzione formale dell'Organizzazione ITER, unitamente al suo personale e ai rappresentanti dei firmatari, i privilegi e le immunità di cui all'accordo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del Progetto ITER, in particolare in materia di tassazione, immigrazione e registrazione;

    c)

    rispetta le disposizioni dell'accordo ITER; e, in particolare, è tenuta a osservare le leggi e regolamenti dello Stato ospitante nei settori della salute pubblica e sul posto di lavoro, della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della concessione di licenze, delle sostanze nucleari, della tutela dell'ambiente e della protezione contro gli atti di criminalità.

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2006.

    Per la Commissione

    Janez POTOČNIK

    Membro della Commissione


    Disposizioni per l’applicazione provvisoria dell’Accordo sull’istituzione dell’Organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del Progetto ITER

    Articolo 1

    Le Parti nelle presenti Disposizioni sono firmatarie dell’Accordo sull’istituzione dell’Organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del Progetto ITER (in appresso «Accordo ITER») tra la Comunità europea dell’energia atomica (in appresso «Euratom»), il governo della Repubblica popolare cinese, il governo dell’India, il governo del Giappone, il governo della Repubblica di Corea, il governo della Federazione russa e il governo degli Stati Uniti d’America.

    Articolo 2

    A norma dei suoi termini, l’Accordo ITER entra in vigore trenta giorni dopo il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dell’Accordo da parte della Repubblica popolare cinese, di Euratom, dell’India, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Federazione russa e degli Stati Uniti d’America.

    Articolo 3

    Le Parti nelle presenti Disposizioni desiderano proseguire quanto più possibile la cooperazione prevista dall’Accordo ITER nelle more del completamento per ciascuna di esse di tutte le procedure interne richieste ai fini della ratifica, accettazione o approvazione dell’Accordo ITER.

    Articolo 4

    Le Parti nelle presenti Disposizioni si impegnano pertanto a rispettare, nella misura consentita dalla legislazione e regolamentazione nazionale, i termini dell’Accordo ITER fino alla sua entrata in vigore.

    Articolo 5

    Una Parte può ritirarsi dalle presenti Disposizioni mediante un preavviso scritto di 120 giorni alle altre Parti.

    Articolo 6

    Le presenti Disposizioni prendono effetto all’atto della loro firma.

    IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

    Fatto a Parigi, il 21 novembre 2006, in un unico esemplare in lingua inglese.

    Per la Comunità europea dell'energia atomica

    Per il governo della Repubblica popolare cinese

    Per il governo dell'India

    Per il governo del Giappone

    Per il governo della Repubblica di Corea

    Per il governo della Federazione russa

    Per il governo degli Stati Uniti d'America


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    16.12.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 358/62


    ACCORDO

    sull’istituzione dell’Organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del Progetto ITER

    Indice

    Preambolo

    Articolo 1

    Istituzione dell’Organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER

    Articolo 2

    Finalità dell’Organizzazione ITER

    Articolo 3

    Funzioni dell’Organizzazione ITER

    Articolo 4

    Membri dell’Organizzazione ITER

    Articolo 5

    Personalità giuridica

    Articolo 6

    Consiglio

    Articolo 7

    Direttore generale e personale

    Articolo 8

    Risorse dell’Organizzazione ITER

    Articolo 9

    Regolamento sulla gestione delle risorse per il progetto

    Articolo 10

    Informazioni e proprietà intellettuale

    Articolo 11

    Infrastrutture e servizi nel sito

    Articolo 12

    Privilegi e immunità

    Articolo 13

    Équipe locali

    Articolo 14

    Salute pubblica, sicurezza, concessione di licenze e tutela dell’ambiente

    Articolo 15

    Responsabilità

    Articolo 16

    Disattivazione

    Articolo 17

    Audit finanziario

    Articolo 18

    Valutazione della gestione

    Articolo 19

    Cooperazione internazionale

    Articolo 20

    Usi pacifici e non proliferazione

    Articolo 21

    Applicazione con riferimento al trattato Euratom

    Articolo 22

    Entrata in vigore

    Articolo 23

    Adesione

    Articolo 24

    Durata e estinzione

    Articolo 25

    Composizione delle controversie

    Articolo 26

    Denuncia

    Articolo 27

    Allegati

    Articolo 28

    Modifiche

    Articolo 29

    Depositario

    La Comunità economica dell’energia atomica (in appresso «Euratom»), il governo della Repubblica popolare cinese, il governo della Repubblica dell’India, il governo del Giappone, il governo della Repubblica di Corea, il governo della Federazione russa e il governo degli Stati Uniti d’America,

    RICORDANDO che il riuscito completamento delle Attività di Progettazione Ingegneristica (EDA) per ITER condotte sotto l’egida dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) ha dotato le Parti di un progetto completo, dettagliato e pienamente integrato per un impianto di ricerca inteso a dimostrare la fattibilità della fusione come fonte di energia,

    SOTTOLINEANDO il potenziale a lungo termine dell’energia da fusione come fonte di energia potenzialmente illimitata, accettabile sotto il profilo ambientale ed economicamente competitiva,

    CONVINTI che ITER costituisca la prossima tappa importante sulla via dello sviluppo dell’energia da fusione e che sia venuto il momento di avviare la realizzazione del Progetto ITER, in considerazione dei progressi delle attività di ricerca e sviluppo nel settore dell’energia da fusione,

    VISTA la dichiarazione comune dei rappresentanti delle Parti nei negoziati ITER, in occasione della riunione ministeriale ITER, tenutasi il 28 giugno 2005 a Mosca,

    RICONOSCENDO che il vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile, nel 2002, ha invitato i governi a promuovere ulteriori attività di ricerca e sviluppo su varie tecnologie nel settore energetico, comprese le energie rinnovabili, l’efficienza energetica e le tecnologie energetiche avanzate,

    SOTTOLINEANDO l’importanza di una realizzazione congiunta del Progetto ITER per dimostrare la fattibilità scientifica e tecnologica dell’energia da fusione a fini pacifici e stimolare l’interesse delle giovani generazioni per la fusione,

    DETERMINATI a perseguire l’obiettivo programmatico generale di ITER attraverso l’Organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER nell’ambito di un programma di ricerca internazionale comune organizzato attorno a obiettivi scientifici e tecnologici, sviluppato e attuato con la partecipazione di eminenti ricercatori di tutte le Parti,

    SOTTOLINEANDO l’importanza di una realizzazione sicura e affidabile della costruzione, dell’esercizio, del funzionamento, della decontaminazione e della disattivazione dell’installazione ITER al fine di dimostrare la sicurezza e promuovere l’accettabilità sociale della fusione come fonte di energia,

    AFFERMANDO l’importanza di un autentico partenariato nell’attuazione di questo progetto su grande scala e a lungo termine di ricerca e sviluppo dell’energia da fusione,

    RICONOSCENDO che se i benefici scientifici e tecnologici devono essere condivisi in misura uguale tra le Parti ai fini della ricerca sull’energia da fusione, gli altri benefici associati all’attuazione del progetto devono essere condivisi in modo equo,

    DESIDEROSI di proseguire una cooperazione proficua con l’AIEA a tale riguardo,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Istituzione dell’Organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER

    1.   È istituita l’Organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER (in appresso «Organizzazione ITER»).

    2.   La sede dell’Organizzazione ITER (in appresso «la sede») è ubicata a St Paul-lez-Durance, Bouches-du-Rhône, Francia. Ai fini del presente Accordo, Euratom è designata «Parte ospitante» e la Francia «Stato ospitante».

    Articolo 2

    Finalità dell’Organizzazione ITER

    L’Organizzazione ITER mira ad assicurare e promuovere la cooperazione tra i membri di cui all’articolo 4 (in appresso «i membri») sul Progetto ITER, un progetto internazionale inteso a dimostrare la fattibilità scientifica e tecnica dell’energia da fusione a fini pacifici, il cui elemento fondamentale sarà costituito dalla generazione sostenuta di energia dalla fusione.

    Articolo 3

    Funzioni dell’Organizzazione ITER

    1.   L’Organizzazione ITER:

    a)

    costruisce, gestisce, mette in esercizio e provvede alla decontaminazione degli impianti ITER in conformità degli obiettivi tecnici e della progettazione generale illustrata nella relazione finale delle attività relative alla progettazione ingegneristica (Serie di documenti ITER/EDA n. 21) e nei documenti tecnici supplementari che saranno eventualmente adottati conformemente al presente Accordo, e provvede altresì alla disattivazione dell’installazione ITER;

    b)

    incoraggia l’utilizzo degli impianti ITER da parte di laboratori, altre istituzioni e del personale che partecipa ai programmi di ricerca e sviluppo nel settore dell’energia da fusione condotte dai membri;

    c)

    promuove la comprensione e l’accettazione dell’energia da fusione da parte del pubblico; e

    d)

    intraprende, conformemente al presente Accordo, qualsiasi altra attività necessaria per conseguire la sua finalità.

    2.   Nell’esercizio delle sue funzioni, l’Organizzazione ITER presta particolare attenzione ad intrattenere buone relazioni con le comunità locali.

    Articolo 4

    Membri dell’Organizzazione ITER

    Le Parti del presente Accordo sono i membri dell’Organizzazione ITER.

    Articolo 5

    Personalità giuridica

    1.   L’Organizzazione ITER è dotata di personalità giuridica internazionale, compresa la capacità di concludere accordi con Stati e/o organizzazioni internazionali.

    2.   L’Organizzazione ITER è dotata di personalità giuridica e gode, nei territori dei membri, della capacità giuridica necessaria, segnatamente, per:

    a)

    stipulare contratti;

    b)

    acquisire, detenere e disporre di beni immobili e mobili;

    c)

    ottenere licenze; e

    d)

    stare in giudizio.

    Articolo 6

    Consiglio

    1.   Il Consiglio è il principale organo dell’Organizzazione ITER ed è composto da rappresentanti dei membri. Ciascun membro nomina non più di quattro rappresentanti nel Consiglio.

    2.   Il depositario di cui all’Articolo 29 (in appresso «il depositario») convoca la prima sessione del Consiglio entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo, a condizione che tutte le Parti abbiano trasmesso le notificazioni di cui all’articolo 12, paragrafo 5.

    3.   Il Consiglio elegge fra i suoi membri il presidente e il vicepresidente, ciascuno dei quali rimane in carica un anno ed è rieleggibile per altri tre mandati, vale a dire un periodo massimo di quattro anni.

    4.   Il Consiglio adotta all’unanimità il proprio regolamento interno.

    5.   Il Consiglio si riunisce due volte all’anno, salvo se decide diversamente. Il Consiglio può decidere di convocare una sessione straordinaria su richiesta di un membro o del Direttore generale. Le sessioni del Consiglio hanno luogo nella sua sede, salvo decisione contraria del Consiglio.

    6.   All’occorrenza, il Consiglio può decidere di tenere una sessione a livello ministeriale.

    7.   A norma del presente Accordo, il Consiglio è responsabile della promozione, della direzione generale e del controllo delle attività dell’Organizzazione ITER nell’assolvimento della sua finalità. Il Consiglio può prendere decisioni e formulare raccomandazioni su qualsiasi questione, affare o aspetto attinente al presente Accordo. In particolare, il Consiglio:

    a)

    decide la nomina, la sostituzione e la proroga del mandato del Direttore generale;

    b)

    adotta e modifica all’occorrenza, su proposta del Direttore generale, lo Statuto del personale e il Regolamento sulla gestione delle risorse per il progetto dell’Organizzazione ITER;

    c)

    decide, su proposta del Direttore generale, la struttura di gestione principale dell’Organizzazione ITER e la tabella dell’organico;

    d)

    nomina i dirigenti superiori su proposta del Direttore generale;

    e)

    nomina i membri della Commissione di audit finanziario di cui all’articolo 17;

    f)

    decide, ai sensi dell’articolo 18, i termini e le condizioni per l’esecuzione di una valutazione della gestione dell’Organizzazione ITER, e nomina un Valutatore della gestione a tal fine;

    g)

    decide, su proposta del Direttore generale, il bilancio totale per le diverse fasi del Progetto ITER e i margini di adeguamento ammissibili ai fini degli aggiornamenti annuali di cui alla lettera j), e approva il Piano iniziale del Progetto ITER e le Stime delle risorse di cui all’articolo 9;

    h)

    approva le modifiche della ripartizione del costo complessivo;

    i)

    approva, di concerto con i membri interessati, le modifiche dell’assegnazione degli approvvigionamenti senza alterare la ripartizione del costo complessivo;

    j)

    approva gli aggiornamenti annuali del Piano e delle Stime delle risorse per il Progetto ITER e approva, conseguentemente, il programma annuale e il bilancio annuale dell’Organizzazione ITER;

    k)

    approva i conti annuali dell’Organizzazione ITER;

    l)

    adotta le relazioni annuali;

    m)

    adotta, all’occorrenza, i documenti tecnici complementari di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a);

    n)

    istituisce gli eventuali organi ausiliari del Consiglio che si rendano necessari;

    o)

    approva la conclusione di disposizioni o accordi per la cooperazione internazionale, ai sensi dell’articolo 19;

    p)

    decide l’acquisto, la vendita e la contrazione di ipoteche sulla proprietà fondiaria e gli altri titoli di proprietà immobiliare;

    q)

    adotta le norme che disciplinano la gestione della proprietà intellettuale e la divulgazione delle informazioni, ai sensi dell’articolo 10, su proposta del Direttore generale;

    r)

    approva, su proposta del Direttore generale, le modalità di costituzione delle Équipe Locali, di concerto con i membri interessati, ai sensi dell’articolo 13. Il Consiglio esamina, su base periodica, il mantenimento di tutte le Équipe Locali costituite;

    s)

    approva, su proposta del Direttore generale, le disposizioni e gli accordi che disciplinano le relazioni tra l’Organizzazione ITER e i membri o gli Stati nel cui territorio ha sede l’Organizzazione ITER o sono stabilite le Équipe Locali;

    t)

    approva, su proposta del Direttore generale, gli sforzi volti a promuovere la collaborazione tra i diversi programmi nazionali in materia di ricerca sulla fusione, così come tra questi programmi e l’Organizzazione ITER;

    u)

    decide l’adesione di Stati o di organizzazioni internazionali al presente Accordo, ai sensi dell’articolo 23;

    v)

    raccomanda alle Parti, ai sensi dell’articolo 28, modifiche del presente Accordo;

    w)

    decide la contrazione o la concessione di prestiti, la costituzione di garanzie e il deposito delle corrispondenti fideiussioni;

    x)

    decide se sottoporre materiale, attrezzature e tecnologie all’attenzione degli organismi internazionali di controllo delle esportazioni al fine di includerle nei loro elenchi di controllo, e stabilisce una politica a sostegno degli usi pacifici e della non proliferazione, ai sensi dell’articolo 20;

    y)

    approva le modalità di risarcimento di cui all’articolo 15; e

    z)

    decide la revoca di immunità a norma dell’articolo 12, paragrafo 3, e dispone di ogni altro potere necessario per conseguire la finalità e assolvere le funzioni dell’Organizzazione ITER, in conformità del presente Accordo.

    8.   Il Consiglio decide all’unanimità le questioni attinenti alle lettere a), b), c), g), h), o), u), v), w), x), y) e z) del paragrafo 7, nonché sul sistema di ponderazione dei voti di cui al paragrafo 10.

    9.   Su tutte le questioni diverse da quelle indicate al paragrafo 8, i membri si adoperano per raggiungere il consenso. In mancanza di consenso, il Consiglio delibera in base al sistema di ponderazione dei voti di cui al paragrafo 10. Le decisioni sulle questioni connesse all’articolo 14 richiedono l’approvazione della Parte ospitante.

    10.   La ponderazione dei voti di ciascun membro rispecchia il suo contributo all’Organizzazione ITER. Il sistema di ponderazione dei voti, che comprende la ripartizione dei voti e le regole applicabili al processo decisionale, è definito nel regolamento interno del Consiglio.

    Articolo 7

    Direttore generale e personale

    1.   Il Direttore generale è il massimo responsabile della gestione corrente e il rappresentante dell’Organizzazione ITER nell’esercizio della sua capacità giuridica. Il Direttore generale agisce nel rispetto del presente Accordo e delle decisioni del Consiglio, e rende conto al Consiglio dell’assolvimento dei suoi compiti.

    2.   Il Direttore generale è assistito dal personale. Il personale si compone dei dipendenti diretti dell’Organizzazione ITER e del personale distaccato dai membri.

    3.   Il Direttore generale è nominato per un periodo di cinque anni. Il mandato del Direttore generale può essere prolungato, una sola volta, per un ulteriore periodo non superiore a cinque anni.

    4.   Il Direttore generale adotta tutte le misure necessarie per la gestione dell’Organizzazione ITER, l’esecuzione delle sue attività, l’attuazione delle sue politiche e il conseguimento della sua finalità. In particolare, il Direttore generale:

    a)

    elabora e sottopone al Consiglio:

    il bilancio totale per le diverse fasi del Progetto ITER e i margini di adeguamento ammissibili;

    il Piano e le Stime delle risorse per il Progetto ITER e i loro aggiornamenti annuali;

    il bilancio annuale nell’ambito del bilancio totale convenuto, compresi i contributi annuali, nonché i conti annuali;

    le proposte di nomina dei dirigenti superiori e la struttura di gestione principale dell’Organizzazione ITER;

    lo Statuto del personale;

    il Regolamento sulla gestione delle risorse per il progetto; e

    le relazioni annuali;

    b)

    nomina, dirige e controlla il personale;

    c)

    è responsabile della sicurezza e adotta tutte le misure organizzative necessarie per conformarsi alle leggi e regolamenti di cui all’articolo 14;

    d)

    provvede, se del caso di concerto con lo Stato ospitante, a ottenere i permessi e le licenze richiesti per la costruzione, la gestione e l’esercizio degli impianti ITER;

    e)

    promuove la collaborazione tra i pertinenti programmi nazionali di ricerca sulla fusione, così come tra questi programmi e l’Organizzazione ITER;

    f)

    vigila sulla qualità e sull’adeguatezza dei componenti e dei sistemi forniti all’Organizzazione ITER;

    g)

    presenta al Consiglio, all’occorrenza, i documenti tecnici supplementari di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a);

    h)

    conclude, previa l’approvazione del Consiglio, disposizioni o accordi per la cooperazione internazionale, ai sensi dell’articolo 19, e ne sorveglia l’attuazione;

    i)

    organizza le sessioni del Consiglio;

    j)

    su richiesta del Consiglio, assiste gli organi ausiliari del Consiglio nell’esecuzione dei loro compiti; e

    k)

    supervisiona e controlla l’esecuzione dei programmi annuali con riferimento al calendario, ai risultati e alla qualità, e convalida il completamento dei compiti.

    5.   Il Direttore generale assiste alle riunioni del Consiglio, salvo decisione contraria del Consiglio.

    6.   Fatto salvo l’articolo 14, le responsabilità del Direttore generale e del personale in relazione all’Organizzazione ITER sono di carattere esclusivamente internazionale. Nell’adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcuna autorità esterna all’Organizzazione ITER. Ogni membro rispetta il carattere internazionale delle responsabilità del Direttore generale e del personale e non cerca di influenzarli nell’adempimento dei loro doveri.

    7.   Il personale assiste il Direttore generale nell’adempimento dei suoi compiti ed è sottoposto alla sua autorità in materia di gestione.

    8.   Il Direttore generale nomina il personale conformemente allo statuto.

    9.   I membri del personale sono nominati per un periodo massimo di cinque anni.

    10.   Il personale dell’Organizzazione ITER si compone di ricercatori, tecnici e amministratori qualificati, in funzione delle necessità di esecuzione delle attività dell’Organizzazione ITER.

    11.   Il personale è nominato sulla base delle sue qualifiche, tenendo conto di una ripartizione adeguata dei posti fra i membri con riferimento al rispettivo contributo.

    12.   Conformemente al presente Accordo e alle norme applicabili, i membri possono distaccare personale e inviare ricercatori in visita presso l’Organizzazione ITER.

    Articolo 8

    Risorse dell’Organizzazione ITER

    1.   Le risorse dell’Organizzazione ITER comprendono:

    a)

    contributi in natura, come indicati nel documento «Stime dei valori per le fasi di costruzione, esercizio, decontaminazione e disattivazione di ITER e forma dei contributi delle Parti», comprendenti: i) specifici componenti, attrezzature, materiali e altri beni e servizi, conformemente alle specificazioni tecniche convenute, e ii) personale distaccato dai membri;

    b)

    contributi finanziari al bilancio dell’Organizzazione ITER da parte dei membri (in appresso «contributi finanziari»), come indicati nel documento «Stime dei valori per le fasi di costruzione, esercizio, decontaminazione e disattivazione di ITER e forma dei contributi delle Parti»;

    c)

    risorse supplementari, finanziarie o in natura, nei limiti e alle condizioni approvate dal Consiglio.

    2.   I rispettivi contributi dei membri per la durata del presente Accordo sono conformi a quanto indicato nei documenti «Stime dei valori per le fasi di costruzione, esercizio, decontaminazione e disattivazione di ITER e forma dei contributi delle Parti» e «Ripartizione dei costi per tutte le fasi del Progetto ITER», e possono essere aggiornati con decisione del Consiglio presa all’unanimità.

    3.   Le risorse dell’Organizzazione ITER sono destinate esclusivamente al conseguimento della finalità e all’assolvimento delle funzioni dell’Organizzazione ITER, ai sensi degli articoli 2 e 3.

    4.   Ciascun membro apporta i suoi contributi all’Organizzazione ITER per il tramite di una specifica entità giuridica, denominata «Agenzia Interna» di tale membro, salvo accordo contrario del Consiglio. L’approvazione del Consiglio non è necessaria per i membri che apportano all’Organizzazione ITER contributi finanziari diretti.

    Articolo 9

    Regolamento sulla gestione delle risorse per il progetto

    1.   Il Regolamento sulla gestione delle risorse per il progetto mira a garantire una gestione finanziaria sana dell’Organizzazione ITER. Il Regolamento comprende, tra l’altro, disposizioni principali concernenti:

    a)

    l’esercizio finanziario;

    b)

    l’unità di conto e la valuta che l’Organizzazione ITER utilizza per la contabilità, il bilancio e la valutazione delle risorse;

    c)

    la presentazione e la struttura del Piano e delle Stime delle risorse per il Progetto ITER;

    d)

    la procedura di preparazione e adozione del bilancio annuale, l’attuazione del bilancio annuale e il controllo finanziario interno;

    e)

    i contributi dei membri;

    f)

    l’aggiudicazione dei contratti;

    g)

    la gestione dei contributi; e

    h)

    la gestione del fondo per la disattivazione;

    2.   Annualmente il Direttore generale prepara e sottopone al Consiglio un aggiornamento del Piano e delle Stime delle risorse per il Progetto ITER.

    3.   Il Piano per il Progetto ITER precisa il programma di esecuzione di tutte le funzioni dell’Organizzazione ITER e copre tutta la durata del presente Accordo. Il Piano:

    a)

    delinea un piano generale, comprensivo del calendario e delle principali fasi, per il conseguimento degli obiettivi dell’Organizzazione ITER e descrive sinteticamente lo stato di avanzamento del Progetto ITER rispetto al previsto piano generale;

    b)

    presenta gli obiettivi e i calendari specifici del programma di attività dell’Organizzazione ITER per i successivi cinque anni o per il periodo di costruzione, se quest’ultimo è più lungo; e

    c)

    formula le osservazioni adeguate, compresa la valutazione dei rischi associati al Progetto ITER e la descrizione delle misure adottate per evitare o limitare questi rischi.

    4.   Le Stime delle risorse di ITER costituiscono un’analisi completa delle risorse già spese e di quelle necessarie in futuro per completare il Piano del Progetto ITER nonché un’analisi completa dei piani di apporto di dette risorse.

    Articolo 10

    Informazioni e proprietà intellettuale

    1.   Fatto salvo il presente Accordo e l’Allegato relativo alle informazioni e alla proprietà intellettuale, l’Organizzazione ITER e i membri sostengono la diffusione appropriata e più ampia possibile delle informazioni e della proprietà intellettuale generate nel corso dell’esecuzione del presente Accordo. Il presente articolo e l’allegato relativo alle informazioni e alla proprietà intellettuale sono attuati in maniera paritaria e non discriminatoria nei confronti di tutti i membri e dell’Organizzazione ITER.

    2.   Nell’esecuzione delle sue attività, l’Organizzazione ITER provvede a che i risultati scientifici siano pubblicati o resi altrimenti di pubblico dominio, dopo un periodo di tempo ragionevole che consenta di ottenere una protezione adeguata. Qualsiasi diritto di riproduzione delle opere che scaturiscono da detti risultati è di proprietà dell’Organizzazione ITER, salvo disposizione contraria del presente Accordo e del suo allegato relativo alle informazioni e alla proprietà intellettuale.

    3.   In occasione dell’aggiudicazione di contratti per l’esecuzione di lavori relativi al presente Accordo, l’Organizzazione ITER e i membri includono in detti contratti disposizioni relative all’eventuale proprietà intellettuale derivante dalla loro esecuzione. Tali disposizioni disciplinano tra l’altro i diritti di accesso alla proprietà intellettuale, così come i diritti di divulgazione e di utilizzo della stessa, nel rispetto dell’Accordo e dell’Allegato relativo alle informazioni e alla proprietà intellettuale.

    4.   La proprietà intellettuale generata o incorporata in applicazione del presente Accordo è trattata conformemente alle disposizioni dell’Allegato relativo alle informazioni e alla proprietà intellettuale.

    Articolo 11

    Infrastrutture e servizi nel sito

    1.   La Parte ospitante mette a disposizione, o provvede a che siano messi a disposizione dell’Organizzazione ITER, le infrastrutture e servizi necessari nel sito ai fini della realizzazione del Progetto ITER, come sinteticamente descritti nell’allegato relativo alle infrastrutture e servizi nel sito, e secondo le condizioni ivi stabilite. La Parte ospitante può designare un soggetto giuridico incaricato di agire per suo conto a tal fine. Tale designazione non pregiudica le obbligazioni spettanti alla Parte ospitante ai sensi del presente articolo.

    2.   Fatta salva l’approvazione del Consiglio, le modalità e le procedure della cooperazione in materia di infrastrutture e di servizi nel sito tra l’Organizzazione ITER e la Parte ospitante o l’entità designata a tal fine sono definite in un Accordo relativo alle infrastrutture e ai servizi nel sito concluso tra dette Parti.

    Articolo 12

    Privilegi e immunità

    1.   L’Organizzazione ITER, compresi i suoi beni e averi, gode nel territorio di ciascun membro dei privilegi e delle immunità necessari all’esercizio delle sue funzioni.

    2.   Il Direttore generale e il personale dell’Organizzazione ITER, i rappresentanti dei membri del Consiglio e degli organi ausiliari, nonché i loro sostituti ed esperti, godono nel territorio di ciascun membro dei privilegi e delle immunità necessari all’esercizio delle loro funzioni nell’ambito dell’Organizzazione ITER.

    3.   Le immunità di cui ai paragrafi 1 e 2 sono revocate ogniqualvolta l’autorità competente ritenga che il suo mantenimento possa ostacolare il corso della giustizia e la sua revoca non pregiudichi i fini per i quali è stata accordata e laddove, nel caso dell’Organizzazione ITER, del Direttore generale e del personale, il Consiglio stabilisca che tale revoca non è contraria agli interessi dell’Organizzazione ITER e dei suoi membri.

    4.   I privilegi e le immunità accordati in conformità del presente Accordo non diminuiscono né incidono sull’obbligo dell’Organizzazione ITER, del Direttore generale o del personale di conformarsi alle leggi e ai regolamenti di cui all’articolo 14.

    5.   Ciascuna Parte comunica al depositario, per iscritto, quando ha dato effetto ai paragrafi 1 e 2.

    6.   Il depositario comunica alle Parti quando ha ricevuto le notifiche di tutte le Parti a norma del paragrafo 5.

    7.   Un accordo di sede è concluso tra l’Organizzazione ITER e lo Stato ospitante.

    Articolo 13

    Équipe Locali

    Ciascun membro ospita un’Équipe Locale costituita e gestita dall’Organizzazione ITER in funzione delle esigenze dell’esercizio delle funzioni dell’Organizzazione ITER e del conseguimento della sua finalità. Un accordo relativo alle Équipe Locali è concluso tra l’Organizzazione ITER e ciascun membro.

    Articolo 14

    Salute pubblica, sicurezza, concessione di licenze e tutela dell’ambiente

    L’Organizzazione ITER osserva le leggi e i regolamenti dello Stato ospitante nei settori della salute pubblica e sul luogo di lavoro, della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della concessione di licenze, delle sostanze nucleari, della tutela dell’ambiente e della protezione da atti criminali.

    Articolo 15

    Responsabilità

    1.   La responsabilità contrattuale dell’Organizzazione ITER è disciplinata dalle pertinenti disposizioni contrattuali, che sono interpretate sulla base della legge applicabile al contratto.

    2.   Nel caso della responsabilità extra-contrattuale, l’Organizzazione ITER indennizza in modo adeguato o provvede a risarcire altrimenti qualsiasi danno che abbia provocato, nella misura in cui l’Organizzazione ITER sia giuridicamente responsabile in base al diritto applicabile; le modalità del risarcimento sono approvate dal Consiglio. Il presente paragrafo non deve essere interpretato nel senso di una rinuncia all’immunità da parte dell’Organizzazione ITER.

    3.   Qualsiasi pagamento effettuato dall’Organizzazione ITER come risarcimento a fronte di sua responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché tutte le spese e i costi sostenuti al riguardo, è considerato un «costo operativo» ai sensi del regolamento sulla gestione delle risorse per il progetto.

    4.   Quando i costi di risarcimento per danni di cui al paragrafo 2 eccedono i fondi di cui dispone l’Organizzazione ITER nel bilancio annuale di funzionamento e/o delle assicurazioni, gli Stati membri si consultano, in sede di Consiglio, affinché l’Organizzazione ITER possa effettuare il risarcimento ai sensi del paragrafo 2 mediante un aumento del bilancio generale con decisione del Consiglio all’unanimità, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 8.

    5.   L’appartenenza all’Organizzazione ITER non comporta la responsabilità dei membri per gli atti, le omissioni o le obbligazioni dell’Organizzazione ITER.

    6.   Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudica l’immunità di cui godono i membri nel territorio di altri Stati o nel loro territorio, né deve essere intesa come una rinuncia in tal senso.

    Articolo 16

    Disattivazione

    1.   Nel corso del periodo di esercizio di ITER, l’Organizzazione ITER costituisce un fondo (in appresso «il fondo») finalizzato alla disattivazione degli impianti ITER. Le modalità di costituzione, di stima e di aggiornamento del fondo, le condizioni relative alle modifiche e al suo trasferimento allo Stato ospitante sono definiti nel Regolamento sulla gestione delle risorse per il progetto di cui all’articolo 9.

    2.   Al termine della fase finale di esercizio sperimentale di ITER, entro cinque anni, o un periodo inferiore se così convenuto con lo Stato ospitante, l’Organizzazione ITER mette gli impianti ITER nelle condizioni che saranno concordate, e all’occorrenza aggiornate, tra l’Organizzazione ITER e lo Stato ospitante; al termine di detto periodo l’Organizzazione ITER consegna allo Stato ospitante il fondo e gli impianti ITER al fine della loro disattivazione.

    3.   Dopo l’accettazione da parte dello Stato ospitante del fondo e degli impianti ITER, l’Organizzazione ITER non è più ritenuta responsabile degli impianti ITER, salvo accordo contrario con lo Stato ospitante.

    4.   I rispettivi diritti e obblighi dell’Organizzazione ITER e dello Stato ospitante e le modalità della loro interazione con riferimento alla disattivazione di ITER sono stabiliti nell’Accordo di sede di cui all’articolo 12, ai sensi del quale l’Organizzazione ITER e lo Stato ospitante decidono tra l’altro che:

    a)

    dopo la consegna degli impianti ITER, lo Stato ospitante continua a essere vincolato dalle disposizioni dell’articolo 20; e

    b)

    lo Stato ospitante presenta periodiche relazioni a tutti i membri che hanno contribuito al fondo sui progressi della disattivazione e sulle procedure e le tecnologie applicate o create ai fini della disattivazione.

    Articolo 17

    Audit finanziario

    1.   È istituita una Commissione di audit finanziario con l’incarico di effettuare la verifica dei conti annuali dell’Organizzazione ITER ai sensi del presente articolo e del Regolamento sulla gestione delle risorse per il progetto.

    2.   Ciascun membro ha un proprio rappresentante nella Commissione di audit finanziario. I membri della Commissione di audit finanziario sono nominati dal Consiglio su raccomandazione dei rispettivi membri, con un mandato di tre anni. La nomina può essere rinnovata per un ulteriore periodo di tre anni. Il Consiglio nomina fra i membri della Commissione di audit finanziario il presidente, per un periodo di due anni.

    3.   I membri della Commissione di audit finanziario sono indipendenti e non sollecitano né accettano istruzioni da alcun membro né alcuna altra persona e rendono conto del proprio operato soltanto al Consiglio.

    4.   Gli obiettivi dell’audit sono di:

    a)

    determinare se tutte le entrate/uscite sono state acquisite/sostenute in forma legale e regolare e se sono state contabilizzate;

    b)

    determinare se la gestione finanziaria è stata sana;

    c)

    fornire una dichiarazione di assicurazione relativa all’affidabilità dei conti e alla legalità e regolarità delle operazioni sottostanti;

    d)

    determinare se le spese sono conformi al bilancio; e

    e)

    esaminare tutte le questioni che possono avere implicazioni finanziarie per l’Organizzazione ITER.

    5.   L’audit si fonda su norme e principi internazionali riconosciuti in materia di contabilità.

    Articolo 18

    Valutazione della gestione

    1.   Ogni due anni, il Consiglio nomina un esperto di gestione che procede alla valutazione della gestione delle attività dell’Organizzazione ITER. La portata della valutazione è stabilita dal Consiglio.

    2.   Detta valutazione può anche essere richiesta dal Direttore generale, previa consultazione del Consiglio.

    3.   Il Valutatore della gestione è indipendente e non sollecita né accetta istruzioni da alcun membro né alcuna altra persona, e rende conto del suo operato soltanto al Consiglio.

    4.   L’esercizio di valutazione mira a verificare se la gestione dell’Organizzazione ITER è stata sana, in particolare in termini di efficienza manageriale e di consistenza dell’organico.

    5.   La valutazione si basa sui registri dell’Organizzazione ITER. Il Valutatore della gestione gode del libero accesso al personale, ai libri e ai registri, come ritenga opportuno ai suoi fini.

    6.   L’Organizzazione ITER assicura che il Valutatore della gestione si conformi ai requisiti in materia di trattamento delle informazioni sensibili e/o coperte dal segreto industriale, in particolare delle sue politiche relative alla proprietà intellettuale, agli usi pacifici e alla non proliferazione.

    Articolo 19

    Cooperazione internazionale

    In applicazione del presente Accordo e previa decisione unanime del Consiglio, l’Organizzazione ITER può, ai fini del conseguimento della sua finalità, cooperare con altri organizzazioni e istituzioni internazionali, Stati non Parti dell’Accordo, organizzazioni e istituzioni di questi Stati non Parti, e concludere con loro intese o accordi a tal fine. Le modalità di questa cooperazione sono definite caso per caso dal Consiglio.

    Articolo 20

    Usi pacifici e non proliferazione

    1.   L’Organizzazione ITER e i membri utilizzano i materiali, le attrezzature o le tecnologie generati o ricevuti in applicazione del presente Accordo soltanto a fini pacifici. Nulla nel presente paragrafo può essere interpretato nel senso di pregiudicare i diritti dei membri di utilizzare materiale, attrezzature o tecnologie che hanno acquisito o sviluppato indipendentemente dal presente Accordo e per loro conto.

    2.   Il materiale, le attrezzature o le tecnologie ricevute o generate in applicazione del presente Accordo dall’Organizzazione ITER e dai membri non sono trasferiti a terzi per essere utilizzati nella produzione o acquisizione in altro modo di armi nucleari o altri dispositivi esplosivi nucleari né per qualsiasi fine non pacifico.

    3.   L’Organizzazione ITER e i membri adottano le misure idonee per attuare il presente articolo in modo efficace e trasparente. A tale scopo, il Consiglio mantiene rapporti con i pertinenti organismi internazionali e stabilisce una politica a favore degli utilizzi pacifici e della non proliferazione.

    4.   Per favorire il successo del Progetto ITER e della sua politica di non proliferazione, le Parti decidono di consultarsi su qualsiasi questione connessa all’attuazione del presente articolo.

    5.   Nulla nel presente Accordo impone ai membri di trasferire materiale, attrezzature o tecnologie in violazione del controllo nazionale delle esportazioni o della legislazione e regolamentazione corrispondenti.

    6.   Nulla nel presente Accordo pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti che discendono da altri accordi internazionali in materia di non proliferazione delle armi nucleari o di altri dispositivi esplosivi nucleari.

    Articolo 21

    Applicazione con riferimento al trattato Euratom

    A norma del trattato che istituisce Euratom, il presente Accordo si applica ai territori contemplati dal suddetto trattato. Conformemente al suddetto trattato e ad altri accordi pertinenti, esso si applica anche alla Repubblica di Bulgaria, Romania e alla Confederazione elvetica, che partecipano al programma sulla fusione di Euratom come Stati terzi pienamente associati.

    Articolo 22

    Entrata in vigore

    1.   Il presente Accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione conformemente alle procedure di ciascun firmatario.

    2.   Il presente Accordo entra in vigore trenta giorni dopo il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione del presente Accordo da parte della Repubblica popolare cinese, di Euratom, della Repubblica dell’India, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Federazione russa e degli Stati Uniti d’America.

    3.   Se il presente Accordo non è entrato in vigore entro un anno dopo la sua firma, il depositario convoca i firmatari ad una riunione volta a stabilire le misure da intraprendere per facilitare l’entrata in vigore dell’Accordo.

    Articolo 23

    Adesione

    1.   Dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, qualsiasi Stato o organizzazione internazionale può aderire al presente Accordo e diventarne Parte, previa decisione unanime del Consiglio.

    2.   Qualsiasi Stato o organizzazione internazionale che desidera aderire al presente Accordo ne fa richiesta al Direttore generale, che ne informa i membri almeno sei mesi prima che sia sottoposta al Consiglio per decisione.

    3.   Il Consiglio stabilisce le condizioni di adesione di qualsiasi Stato o organizzazione internazionale.

    4.   L’adesione al presente Accordo da parte di uno Stato o un’organizzazione internazionale prende effetto 30 giorni dopo che il depositario ha ricevuto lo strumento di adesione e la notifica di cui all’articolo 12, paragrafo 5.

    Articolo 24

    Durata e estinzione

    1.   Il presente Accordo ha una durata iniziale di 35 anni. Gli ultimi cinque anni di questo periodo, o un periodo inferiore concordato con lo Stato ospitante, sono dedicati alla decontaminazione dell’installazione ITER.

    2.   Il Consiglio, almeno otto anni prima del termine dell’Accordo, istituisce un Comitato speciale, presieduto dal Direttore generale, che esprime un parere sull’opportunità di una proroga del presente Accordo, in funzione dei progressi realizzati dal Progetto ITER. Il Comitato speciale procede a una valutazione dello stato tecnico e scientifico degli impianti ITER e delle eventuali motivazioni a favore di una proroga del presente Accordo nonché, prima di raccomandare detta proroga, degli aspetti finanziari in termini di bilancio necessario e dell’impatto sui costi della decontaminazione e della disattivazione. Il Comitato speciale presenta la relazione al Consiglio entro un anno dalla sua istituzione.

    3.   Sulla base della relazione, il Consiglio delibera all’unanimità, almeno sei anni prima della scadenza del presente Accordo, su un’eventuale proroga dello stesso.

    4.   Il Consiglio non può prorogare il presente Accordo per un periodo superiore a dieci anni, né prorogarlo se ciò modifica la natura delle attività dell’Organizzazione ITER o il quadro della contribuzione finanziaria dei membri.

    5.   Almeno sei anni prima della scadenza del presente Accordo, il Consiglio conferma la sua scadenza prevista e stabilisce le modalità applicabili alla fase di decontaminazione e di scioglimento dell’Organizzazione ITER.

    6.   Il presente Accordo può essere denunciato mediante accordo di tutte le Parti, purché sia previsto un termine sufficiente per la decontaminazione e sia assicurata la disponibilità dei fondi necessari per la disattivazione.

    Articolo 25

    Composizione delle controversie

    1.   Qualsiasi questione sorta tra le Parti, o tra una o più Parti e l’Organizzazione ITER, che derivi o sia relativa al presente Accordo è risolta mediante consultazione, mediazione o altre procedure che saranno decise, quali l’arbitrato. Le parti interessate si riuniscono per discutere la natura della controversia in vista di una sua rapida composizione.

    2.   Se le parti interessate non riescono a comporre la controversia in via amichevole, ciascuna Parte può chiedere al presidente del Consiglio (o, se il presidente è rappresentante di un membro che è parte nella controversia, un membro del Consiglio che rappresenta un membro dell’organizzazione che non sia parte nella controversia) di fungere da mediatore nel corso di una riunione volta a tentare di risolvere la controversia. Detta riunione è convocata nei trenta giorni successivi alla richiesta di mediazione di una parte e termina entro i successivi sessanta giorni; immediatamente dopo tale data il mediatore presenta una relazione sulla mediazione, preparata di concerto con i membri dell’Organizzazione diversi dalle parti nella controversia, corredata di una raccomandazione per la composizione della stessa.

    3.   Se le parti interessate non riescono a comporre la controversia in via amichevole o nell’ambito di una mediazione, possono decidere di sottoporre la controversia ad una forma convenuta di composizione delle controversie, conformemente a procedure che saranno decise di comune accordo.

    Articolo 26

    Denuncia

    1.   Dopo dieci anni di applicazione del presente Accordo, qualsiasi Parte diversa dalla Parte ospitante può notificare al depositario la sua intenzione di denunciare l’Accordo.

    2.   La denuncia dell’Accordo di una Parte non pregiudica minimamente il contributo della Parte denunciate ai costi di costruzione dell’installazione ITER. Una Parte che denunci l’Accordo durante il periodo di esercizio di ITER contribuisce nella misura convenuta ai costi della disattivazione dell’installazione ITER.

    3.   La denuncia dell’Accordo non pregiudica alcun diritto, obbligo o situazione giuridica esistente per una Parte e derivante dall’esecuzione del presente Accordo prima della denuncia dell’Accordo di detta Parte.

    4.   La denuncia prende effetto al termine dell’esercizio finanziario successivo all’anno della notificazione di cui al paragrafo 1.

    5.   Le modalità della denuncia sono documentate dall’Organizzazione ITER di concerto con la Parte denunciante.

    Articolo 27

    Allegati

    L’Allegato relativo alle informazioni e alla proprietà intellettuale e l’Allegato relativo alle infrastrutture e ai servizi nel sito formano parte integrante del presente Accordo.

    Articolo 28

    Modifiche

    1.   Qualsiasi Parte può proporre una modifica del presente Accordo.

    2.   Le modifiche proposte sono esaminate dal Consiglio, che decide all’unanimità una raccomandazione da indirizzare alle Parti.

    3.   Le modifiche sono soggette a ratifica, accettazione o approvazione conformemente alle procedure di ciascuna Parte; le modifiche entrano in vigore nei trenta giorni successivi al deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione di tutte le Parti.

    Articolo 29

    Depositario

    1.   Il Direttore generale dell’AIEA è il depositario del presente Accordo.

    2.   Il testo originale del presente Accordo è depositato presso il depositario, che trasmette copie conformi certificate dello stesso ai firmatari e al Segretario generale delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione, ai sensi dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

    3.   Il depositario notifica a tutti gli Stati e le organizzazioni internazionali firmatari e aderenti:

    a)

    la data dell’avvenuto deposito di ciascuno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;

    b)

    la data dell’avvenuto deposito di ciascuna notifica ricevuta ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 5;

    c)

    la data di entrata in vigore del presente Accordo, e delle modifiche ai sensi dell’articolo 28;

    d)

    qualsiasi notificazione di una Parte della sua intenzione di denunciare il presente Accordo; e

    e)

    l’estinzione del presente Accordo.

    IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

    Fatto a Parigi, il 21 novembre 2006, in un unico esemplare in lingua inglese.

    Per la Comunità europea dell'energia atomica

    Per il governo della Repubblica popolare cinese

    Per il governo dell'India

    Per il governo del Giappone

    Per il governo della Repubblica di Corea

    Per il governo della Federazione russa

    Per il governo degli Stati Uniti d'America


    ALLEGATO I

    Allegato relativo alle informazioni e alla proprietà intellettuale

    Articolo 1

    Oggetto e definizioni

    1.1.

    Il presente allegato riguarda la diffusione, lo scambio, l’utilizzazione e la protezione delle informazioni e della proprietà intellettuale relative agli elementi proteggibili nell’esecuzione del presente Accordo. Salvo disposizione contraria, i termini impiegati nel presente allegato hanno lo stesso significato degli stessi termini utilizzati nell'accordo.

    1.2.

    Per informazioni si intendono dati, disegni, piani, mappe, calcoli, elaborati, relazioni ed altri documenti pubblicati, i dati documentati o i metodi di ricerca di sviluppo, nonché la descrizione di invenzioni e di scoperte, proteggibili o no, che non rientrano nella definizione di proprietà intellettuale come definita al punto 1.3.

    1.3.

    Per proprietà intellettuale si intende la definizione data dall'articolo 2 della convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967. Ai fini del presente allegato la proprietà intellettuale può comprendere informazioni riservate, come il know how e i segreti commerciali, a condizione che esse non siano state pubblicate, siano in forma scritta o in altra forma documentale e a condizione che

    a)

    il loro proprietario le abbia tenute riservate,

    b)

    non siano generalmente note o messe a disposizione del pubblico da altre fonti, o non siano generalmente a disposizione del pubblico in pubblicazioni e/o altre forme leggibili,

    c)

    il loro proprietario non le abbia messe a disposizione di altre parti senza vincolarle a un obbligo di riservatezza,

    d)

    non siano messe a disposizione del destinatario in essenza di un obbligo di riservatezza.

    1.4.

    Per proprietà intellettuale preesistente si intende la proprietà intellettuale che è stata acquisita, sviluppata o prodotta prima dell'entrata in vigore del presente accordo ovvero al di fuori del suo campo di applicazione.

    1.5.

    Per proprietà intellettuale generata si intende la proprietà intellettuale generata o acquisita in piena proprietà da un membro che agisce attraverso un'agenzia interna o un'entità, ovvero dall'Organizzazione ITER o congiuntamente nell'ambito del presente Accordo e nel corso della sua esecuzione.

    1.6.

    Per miglioramento si intende qualsiasi sviluppo tecnologico della proprietà intellettuale esistente, compresi i lavori derivati.

    1.7.

    Per entità si intende qualsiasi soggetto con il quale un'agenzia interna o l'Organizzazione ITER abbia stipulato un contratto per la fornitura di beni e la prestazione di servizi ai fini del presente Accordo.

    Articolo 2

    Disposizioni generali

    2.1.

    Nell'osservanza delle disposizioni del presente allegato, i membri sostengono la diffusione più ampia possibile della proprietà intellettuale generata.

    2.2.

    Ciascun membro provvede affinché gli altri membri e l'Organizzazione ITER possano ottenere i diritti di proprietà intellettuale attribuiti in conformità col presente allegato. I contratti conclusi da ciascun membro o dall'Organizzazione ITER con un’entità devono essere compatibili con le disposizioni del presente allegato. In particolare, tutti i membri dell'Organizzazione ITER devono adottare procedure appropriate di appalto pubblico allo scopo di garantire l'osservanza delle disposizioni del presente allegato.

    L'Organizzazione ITER individua in modo adeguato ed in tempo utile la proprietà intellettuale preesistente delle entità contraenti allo scopo di ottenere per l'Organizzazione ITER e per i membri l'accesso a questa proprietà intellettuale preesistente in conformità al presente allegato.

    Ciascun membro individua in tempo utile la proprietà intellettuale preesistente delle entità contraenti allo scopo di ottenere per l'Organizzazione ITER e per i membri l'accesso a questa proprietà intellettuale preesistente in conformità al presente allegato.

    Ciascun membro dell'Organizzazione ITER assicura l'accesso, per l'Organizzazione ITER e gli altri membri, alle invenzioni e all'altra proprietà intellettuale generata o incorporata nel corso dell'esecuzione dei contratti, a condizione che i diritti agli inventori siano rispettati, in conformità al presente allegato.

    2.3.

    Il presente allegato non modifica né incide sull'attribuzione dei diritti fra un membro e i suoi cittadini. Il membro e i suoi cittadini determinano essi stessi, in conformità con le disposizioni legislative e regolamentari interne applicabili, se i diritti di proprietà intellettuale sono detenuti dal membro o dai suoi cittadini.

    2.4.

    Il membro che genera o acquista la piena proprietà di diritti di proprietà intellettuale nel corso dell’esecuzione del presente accordo ne informa in tempo utile tutti gli altri membri e l'Organizzazione ITER e fornisce informazioni dettagliate in ordine a tale proprietà intellettuale.

    Articolo 3

    Diffusione di informazioni e di pubblicazioni scientifiche, protette o meno dal diritto d'autore

    Ogni membro ha il diritto di tradurre, riprodurre e distribuire pubblicamente, per fini non commerciali, le informazioni che scaturiscono direttamente dall'esecuzione del presente accordo. Tutti gli esemplari di un'opera protetta dal diritto d'autore, prodotti in applicazione di tale disposizione diffusi presso il pubblico devono far apparire il nome degli autori, salvo che un autore rifiuti espressamente di essere nominato.

    Articolo 4

    Proprietà intellettuale generata o incorporata da un membro, da un'agenzia interna o da un'entità

    4.1.

    Proprietà intellettuale generata.

    4.1.1.

    Il membro, l'agenzia interna o l'entità che, nell'esecuzione del presente accordo, ha generato materiali proteggibili ha il diritto di acquistare, in tutti i paesi, tutti i diritti, titoli e interessi relativi a tale proprietà intellettuale in conformità delle leggi o dei regolamenti applicabili.

    4.1.2.

    Ogni membro che, agendo tramite un'agenzia interna o un'entità, ha generato proprietà intellettuale nell'esecuzione del presente accordo concede agli altri membri e all'organizzazione ITER, a condizioni eque e non discriminatorie, una licenza irrevocabile, non esclusiva e senza royalties su questa proprietà intellettuale generata, con il diritto per l'Organizzazione ITER di concedere a sua volta sottolicenze e il diritto per gli altri membri di concedere sottolicenze nel loro rispettivo territorio ai fini dei programmi di ricerca e sviluppo sostenuti da finanziamenti pubblici nel settore della fusione.

    4.1.3.

    Il membro che nell'esecuzione del presente accordo, agendo tramite un'agenzia interna o un’entità, ha generato proprietà intellettuale, mette a disposizione a condizioni eque e non discriminatorie una licenza non esclusiva su tale proprietà intellettuale generata ai fini dello sfruttamento commerciale nel settore della fusione, con il diritto dei terzi nazionali di questi membri di concedere sottolicenze per tale scopo nel territorio di tale membro a condizioni non meno favorevoli di quelle con le quali il membro stesso concede licenze su tale proprietà intellettuale generata a terzi nel proprio territorio o al di fuori di esso. Qualora sia offerta alle suddette condizioni la licenza non può essere rifiutata. La licenza può essere revocata esclusivamente quando il licenziatario non adempie i propri obblighi contrattuali.

    4.1.4.

    Il membro che, agendo tramite un'agenzia interna o un'entità, ha generato proprietà intellettuale nell'ambito del presente accordo è incoraggiato a stipulare accordi commerciali con gli altri membri, agenzie interne, entità e terzi allo scopo di consentire che la proprietà intellettuale generata possa essere utilizzata in settori diversi dalla fusione.

    4.1.5.

    I membri e le loro entità o agenzie interne che concedono licenze o sottolicenze sulla proprietà intellettuale preesistente o generata nei modi previsti dal presente allegato devono tenere i registri di queste concessioni e gli altri membri devono poter avere accesso a tali registri, in particolare tramite l'Organizzazione ITER.

    4.2.

    Proprietà intellettuale preesistente.

    4.2.1.

    La proprietà intellettuale preesistente resta di proprietà della parte che detiene i relativi diritti.

    4.2.2.

    Il membro che, agendo tramite un’entità o un'agenzia interna, ha incorporato negli elementi forniti all'Organizzazione ITER proprietà intellettuale preesistente, ad eccezione delle informazioni riservate come il know how e i segreti commerciali, la quale sia necessaria

    per costruire, far funzionare, utilizzare o integrare tecnologia per la ricerca e lo sviluppo in relazione alle installazioni ITER,

    per la manutenzione o la riparazione dell'elemento fornito, oppure

    se ritenuto necessario dal Consiglio, prima di un appalto pubblico,

    concede agli altri membri e all'organizzazione ITER, a condizioni eque e non discriminatorie, una licenza irrevocabile, non esclusiva e senza royalties su tale proprietà intellettuale preesistente, col diritto, per l'Organizzazione ITER, di concedere sottolicenze ed il diritto per i membri di concedere sottolicenze ai propri istituti di ricerca ed istituti di insegnamento superiore nel loro rispettivo territorio ai fini dei programmi di ricerca e sviluppo sostenuti da finanziamenti pubblici nel settore della fusione.

    4.2.3.

    (a)

    Il membro che, agendo tramite un'agenzia interna o un'entità, ha incorporato negli elementi forniti all'organizzazione ITER informazioni riservate preesistenti, che siano necessarie

    per costruire, far funzionare, utilizzare o integrare tecnologia per la ricerca e lo sviluppo in relazione alle installazioni ITER,

    per la manutenzione o la riparazione dell'elemento fornito,

    se ritenuto necessario dal Consiglio, prima dell'aggiudicazione di un appalto pubblico, oppure

    per ragioni di sicurezza, assicurazione e controllo della qualità, come prescritto dalle autorità regolatrici,

    provvede affinché l'Organizzazione ITER disponga di una licenza irrevocabile, non esclusiva e senza royalties per utilizzare tali informazioni riservate preesistenti, ivi compresi i manuali o il materiale di formazione per la costruzione, il funzionamento, la manutenzione e la riparazione delle installazioni ITER.

    (b)

    Quando informazioni riservate sono messe a disposizione dell'Organizzazione ITER, esse devono essere chiaramente individuate come tali ed essere trasmesse sulla base di un accordo che garantisca la riservatezza. Il destinatario di tali informazioni le utilizza unicamente ai fini indicati alla lettera a) e ne salvaguarda la riservatezza nella misura prevista da tale accordo. In caso di utilizzo abusivo di tali informazioni riservate preesistenti da parte dell'Organizzazione ITER, questa è tenuta a risarcire i danni che ne derivano.

    4.2.4.

    Il membro che, agendo tramite un'agenzia interna o un’entità, ha incorporato negli elementi forniti all'Organizzazione ITER informazioni riservate preesistenti, come know how o segreti commerciali, che siano necessarie

    per costruire, far funzionare, utilizzare o integrare tecnologia per la ricerca e lo sviluppo in relazione alle installazioni ITER,

    per la manutenzione o la riparazione dell'elemento fornito, oppure

    se ritenuto necessario dal Consiglio, prima di un appalto pubblico,

    si adopera per quanto possibile per concedere una licenza commerciale per tali informazioni riservate preesistenti oppure fornisce gli stessi elementi che incorporano le informazioni riservate preesistenti alla parte destinataria mediante stipulazione di contratti di diritto privato con compensazione finanziaria per programmi di ricerca e sviluppo di un membro sostenuti da finanziamenti pubblici nel settore della fusione, a condizioni non meno favorevoli di quelle con le quali questo membro concede licenze per tali informazioni riservate preesistenti o fornisce gli stessi elementi a soggetti terzi all'interno o al di fuori del proprio territorio. Qualora vengano offerte queste condizioni, le suddette licenze o forniture dei suddetti elementi non può essere rifiutata. Una volta concessa, la licenza può essere revocata solamente quando il licenziatario non osserva i propri obblighi contrattuali.

    4.2.5.

    Il membro che, agendo tramite un'agenzia interna o un’entità, abbia incorporato proprietà intellettuale preesistente, comprese le informazioni riservate preesistenti, nel corso dell'esecuzione del presente accordo, si adopera per quanto possibile affinché il componente che incorpora la proprietà intellettuale preesistente venga messo a disposizione, secondo modalità e condizioni ragionevoli, ovvero si adopera per quanto possibile per concedere agli altri membri, a condizioni eque e non discriminatorie, una licenza non esclusiva per uno sfruttamento commerciale nel settore della fusione, con il diritto di concedere a loro volta sottolicenze di sfruttamento a terzi nazionali di tali membri sul loro territorio a condizioni non meno favorevoli di quelle alle quali il suddetto membro concede tale proprietà intellettuale preesistente in licenza a terzi all'interno o al di fuori del proprio territorio. Qualora siano offerte queste condizioni, la concessione della licenza non può essere rifiutata. La licenza può essere revocata solamente quando il licenziatario non osserva i propri obblighi contrattuali.

    4.2.6.

    Tutti i membri che agiscono tramite un'agenzia interna o un’entità, sono incoraggiati a mettere a disposizione degli altri membri, per scopi commerciali diversi da quelli contemplati al punto 4.2.5, tutta la proprietà intellettuale preesistente incorporata negli elementi forniti all'organizzazione ITER, qualora detta proprietà intellettuale preesistente sia:

    necessaria per costruire, far funzionare, utilizzare o integrare tecnologia per l'attività di ricerca e sviluppo in relazione alle installazioni ITER,

    sia necessaria per la manutenzione o la riparazione dell'elemento fornito,

    sia ritenuta necessaria dal Consiglio, prima di un appalto pubblico.

    Se la suddetta proprietà intellettuale preesistente è oggetto di una licenza concessa ai membri dai suoi proprietari, la licenza deve essere concessa a condizioni eque e non discriminatorie.

    4.3.

    Licenze concesse a soggetti terzi di non membri

    Le licenze sulla proprietà intellettuale generata concesse dai membri a soggetti terzi di non membri sono soggette all'osservanza delle norme decise dal Consiglio in materia di licenze concesse a terzi. Dette norme sono adottate dal Consiglio che si pronuncia all'unanimità.

    Articolo 5

    Proprietà intellettuale generata o incorporata dall'organizzazione ITER

    5.1.

    Proprietà intellettuale generata.

    5.1.1.

    La proprietà intellettuale generata dall'Organizzazione ITER nel corso dell'esecuzione del presente accordo è di proprietà dell'organizzazione ITER. L'Organizzazione ITER definisce le procedure opportune per la registrazione, la notifica e la protezione della proprietà intellettuale.

    5.1.2.

    La suddetta proprietà intellettuale è concessa in licenza dall'Organizzazione ITER ai suoi membri a condizioni eque, non discriminatorie; la licenza è irrevocabile, non esclusiva e senza royalties, con il diritto, per i membri, di concedere sottolicenze nel loro territorio ai fini della ricerca e dello sviluppo nel campo della fusione.

    5.1.3.

    La proprietà intellettuale generata che è stata sviluppata o acquistata dall'Organizzazione ITER nel corso dell'esecuzione del presente accordo è concessa in licenza ai membri a condizioni eque e non discriminatorie e non esclusive per lo sfruttamento commerciale con il diritto di cederla in licenza, per tale scopo, a soggetti terzi nazionali di questi membri sul loro territorio, a condizioni non meno favorevoli di quelle alle quali l'Organizzazione ITER concede licenze a terzi per tale proprietà intellettuale generata. Qualora vengano offerte le suddette condizioni, la concessione della licenza non può essere rifiutata. Le licenze possono essere revocate soltanto quando il licenziatario non adempie i propri obblighi contrattuali.

    5.2.

    Proprietà intellettuale preesistente.

    5.2.1.

    A condizione che ne detenga i diritti pertinenti, quando l'Organizzazione ITER incorpora proprietà intellettuale preesistente che risulti necessaria:

    per costruire, far funzionare, utilizzare o integrare tecnologia per la ricerca e lo sviluppo in relazione alle installazioni ITER,

    per creare miglioramenti e lavori derivati,

    per la manutenzione e la riparazione delle installazioni ITER, oppure

    che sia ritenuta necessaria dal Consiglio prima dell'aggiudicazione di un appalto pubblico,

    l'Organizzazione ITER prende le disposizioni necessarie allo scopo di concedere tale proprietà intellettuale preesistente in sublicenza, a condizioni eque e non discriminatorie, mediante licenza irrevocabile, non esclusiva, senza royalties ai membri, con il diritto per quest'ultimi di concedere a loro volta sottolicenze nel proprio territorio per fini di ricerca e sviluppo nel campo della fusione. L'Organizzazione ITER si adopera per quanto possibile per acquisire i diritti pertinenti.

    5.2.2.

    Per la proprietà intellettuale preesistente, ivi comprese le informazioni riservate preesistenti, incorporate dall'Organizzazione ITER nel corso dell'esecuzione del presente accordo, l'Organizzazione ITER si adopera per quanto possibile per mettere a disposizione dei membri, a condizioni eque e non discriminatorie, una licenza non esclusiva per lo sfruttamento commerciale nel settore della fusione, con il diritto di concedere sottolicenze per tale scopo a soggetti terzi nazionali di questi membri all'interno del territorio di questi ultimi a condizioni non meno favorevoli di quelle alle quali l'Organizzazione ITER concede in licenza a terzi questa proprietà intellettuale preesistente. Qualora siano offerte le suddette condizioni, la concessione della licenza non può essere rifiutata. La suddetta licenza può essere revocata solamente quando il licenziatario non adempie ai propri obblighi contrattuali.

    5.2.3.

    L'Organizzazione ITER si adopera per quanto possibile per mettere a disposizione dei membri tutta la proprietà intellettuale preesistente, ivi comprese le informazioni riservate preesistenti per scopi diversi da quelli pubblicati al punto 5.2.2. Questa proprietà intellettuale preesistente, se concessa in licenza dall'Organizzazione ITER ai membri, deve essere data in licenza a condizioni eque e non discriminatorie.

    5.3.

    Concessione di licenze a soggetti terzi appartenenti a non membri.

    Tutte le licenze concesse dall'Organizzazione ITER a soggetti terzi appartenenti a un non membro sono soggette all'osservanza delle norme sulla concessione delle licenze a terzi determinate dal Consiglio. Tali norme sono adottate dal Consiglio con decisione unanime.

    Articolo 6

    Proprietà intellettuale generata dal personale dell'Organizzazione ITER e da altri ricercatori

    6.1.

    La proprietà intellettuale generata da personale direttamente impiegato e dal personale distaccato dall'Organizzazione ITER è di proprietà di quest'ultima e, nei contratti di impiego e relativi regolamenti è disciplinata, da norme conformi alle presenti disposizioni.

    6.2.

    La proprietà intellettuale generata da ricercatori invitati che partecipano alle attività dell'Organizzazione ITER in forza di un accordo sottoscritto con quest’ultima ai fini dell’esecuzione di attività specifiche e che sono direttamente implicati nei programmi generali dell'Organizzazione ITER è proprietà dell'Organizzazione ITER, salvo decisione diversa del Consiglio.

    6.3.

    I diritti di proprietà intellettuale generata da ricercatori invitati non implicati in programmi generali dell'Organizzazione ITER sono disciplinati da un accordo con l'Organizzazione ITER conformemente alle condizioni dettate dal Consiglio.

    Articolo 7

    Protezione della proprietà intellettuale

    7.1.

    Il membro che acquista proprietà intellettuale o chiede la protezione della proprietà intellettuale che ha prodotto o acquisito, ne informa tempestivamente gli altri membri e l'Organizzazione ITER e fornisce loro tutte le informazioni riguardanti tale protezione. Se un membro decide di non esercitare il diritto a chiedere, in tutti i paesi o regioni, la protezione della proprietà intellettuale che ha prodotto, informa tempestivamente della sua decisione l'Organizzazione ITER la quale può in tal caso chiedere il rilascio di tale protezione o direttamente o attraverso i membri.

    7.2.

    Per la proprietà intellettuale generata o acquisita dall'organizzazione ITER, il Consiglio stabilisce, non appena possibile, le opportune procedure per la notifica, la protezione e la registrazione di tale proprietà intellettuale, ad esempio tramite la creazione di una banca dati alla quale i membri possono accedere.

    7.3.

    Nell'ipotesi di una creazione in comune di proprietà intellettuale, i membri partecipanti e/o l'Organizzazione ITER hanno il diritto di chiedere in qualità di co-proprietari la protezione di questa proprietà intellettuale nello Stato di loro scelta.

    7.4.

    Vi è comproprietà della proprietà intellettuale quando quest'ultima è generata da due o più membri insieme all'Organizzazione ITER e quando le caratteristiche di questa proprietà intellettuale non possono essere separate ai fini della domanda, della concessione o del mantenimento della protezione della proprietà intellettuale in questione. In tal caso, i creatori comuni concordano tra di loro, mediante un accordo di comproprietà, l'attribuzione della suddetta proprietà intellettuale e le relative condizioni di esercizio.

    Articolo 8

    Disattivazione

    8.1.

    Per la fase di disattivazione dopo il trasferimento delle installazioni allo Stato ospitante, la parte ospitante fornisce agli altri membri tutte le informazioni pertinenti siano esse pubblicate o non pubblicate, generate o utilizzate durante la fase di disattivazione delle installazioni ITER.

    8.2.

    Il presente allegato non riguarda la proprietà intellettuale generata dallo Stato ospitante durante la fase di disattivazione.

    Articolo 9

    Cessazione e recesso

    9.1.

    Il Consiglio si pronuncia, nella misura necessaria, su tutte le questioni relative alla cessazione del presente accordo o al recesso di una parte nella misura in cui questi atti si riferiscono alla proprietà intellettuale e non siano integralmente disciplinati dal presente accordo.

    9.2.

    I diritti di proprietà intellettuale conferiti e gli obblighi imposti ai membri e all'Organizzazione ITER dalle disposizioni del presente allegato, in particolare tutte le licenze concesse sopravvivono anche dopo la cessazione del presente accordo o dopo il recesso delle parti.

    Articolo 10

    Royalties

    Le royalties corrisposte a fronte della cessione in licenza di proprietà intellettuale da parte dell'Organizzazione ITER costituiscono una risorsa dell'organizzazione medesima.

    Articolo 11

    Composizione delle controversie

    Qualsiasi controversia insorta in ordine all'applicazione o all'interpretazione del presente allegato sarà composta in conformità delle disposizioni dell'articolo 25 del presente accordo.

    Articolo 12

    Compenso degli inventori

    Il Consiglio determina le condizioni e le modalità per la rimunerazione del personale che abbia generato proprietà intellettuale.

    Articolo 13

    Responsabilità

    Nella negoziazione degli accordi di licenza, l'Organizzazione ITER e i membri inseriscono, se necessario, le opportune disposizioni disciplinanti le rispettive responsabilità e i rispettivi diritti e obblighi nascenti dall'esecuzione di tali accordi.


    ALLEGATO II

    Allegato relativo alle infrastrutture e ai servizi nel sito

    Articolo 1

    Accordo relativo alle infrastrutture e ai servizi nel sito

    1.   La Parte ospitante mette, o dispone affinché siano messi, a disposizione dell’Organizzazione ITER terreni, impianti, edifici, beni e servizi a sostegno del sito, come succintamente descritti nel presente Allegato. La Parte ospitante può designare un’altra entità affinché agisca per suo conto a tal fine.

    2.   I dettagli relativi al sostegno fornito e le procedure di cooperazione tra l’Organizzazione ITER e la Parte ospitante o l’entità designata (in appresso «la Parte ospitante»), sono stabiliti in un Accordo (in appresso «l’Accordo relativo alle infrastrutture e ai servizi nel sito») che esse concluderanno.

    Articolo 2

    Durata dell’Accordo

    La Parte ospitante fornisce all’Organizzazione ITER le infrastrutture e i servizi necessari nel sito per tutto il periodo compreso tra l’istituzione dell’Organizzazione ITER e la scadenza o la denunzia del presente Accordo.

    Articolo 3

    Comitato di collegamento

    L’Organizzazione ITER e la Parte ospitante istituiscono un Comitato di collegamento per garantire l’efficace messa a disposizione delle infrastrutture e dei servizi contemplati dal presente Allegato in conformità delle disposizioni dell’Accordo relativo alle infrastrutture e ai servizi nel sito.

    Articolo 4

    Terreni, edifici, impianti e accesso

    La Parte ospitante fornisce, a proprie spese, il sito ITER alle condizioni esposte nei Requisiti e Presupposti per il Progetto di costruzione del sito ITER adottati nel 2000 (in appresso «le condizioni di riferimento») dal Consiglio istituito ai sensi dell’Accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell’energia atomica, il governo del Giappone, il governo della Federazione russa e il governo degli Stati Uniti d’America sulla cooperazione nelle Attività di progettazione ingegneristica per il Reattore termonucleare internazionale sperimentale (in appresso «ITER EDA»), oltre ad altre infrastrutture e servizi specifici descritti di seguito:

    a)

    terreni da mettere a disposizione dell’Organizzazione ITER a titolo gratuito per la costruzione, l’utilizzo e l’eventuale ampliamento di tutti gli edifici e servizi ausiliari ITER descritti nella relazione finale ITER/EDA;

    b)

    servizi principali da fornire fino al confine perimetrale del sito: acqua, elettricità, fognature e canali di scolo, sistemi di allarme;

    c)

    strade, passaggi e ponti, compresi gli eventuali adattamenti del tratto stradale tra il Porto autonomo di Marsiglia e il sito ITER, per garantire l’accesso al confine perimetrale del sito delle attrezzature da fornire all’Organizzazione ITER, tenendo conto delle loro dimensioni e peso massimi, nonché l’accesso del personale e dei visitatori;

    d)

    servizi di trasporto dal Porto autonomo di Marsiglia o, nel caso di trasporto aereo, dall’aeroporto di Marignane verso il sito ITER per le componenti fornite dalle Parti;

    e)

    alloggi temporanei, che si rendano necessari per l’Organizzazione ITER nel sito ITER e nei pressi del sito, fino a che potranno essere utilizzati gli edifici e impianti definitivi dell’Organizzazione ITER;

    f)

    alimentazione elettrica: impianto e manutenzione, fino al confine perimetrale del sito, dell’alimentazione elettrica che sia in grado di fornire fino a 500 MW per i picchi di carico e di ricevere dalla rete 120 MW di corrente elettrica continua, senza interruzione in caso di manutenzione del collegamento;

    g)

    sistema di raffreddamento per acqua capace di dissipare in media 450 MW di energia (termica) nell’ambiente;

    h)

    collegamento alla rete informatica e alle linee di telecomunicazioni ad alta capacità.

    Articolo 5

    Servizi

    Oltre agli elementi indicati all’articolo 4 del presente Allegato, la Parte ospitante fornisce, a sue spese o a prezzi giustificati, conformemente all’Accordo relativo alle infrastrutture e ai servizi sul sito, i servizi tecnici, amministrativi e generali che saranno richiesti dall’Organizzazione ITER. Questi servizi comprendono, tra l’altro:

    a)

    personale di sostegno in aggiunta al personale assegnato dalla Parte ospitante all’Organizzazione ITER ai sensi dell’articolo 8 del presente Accordo;

    b)

    impianti per servizi medici;

    c)

    servizi di interventi di emergenza;

    d)

    sistema di allarme di sicurezza e relativi dispositivi;

    e)

    mensa;

    f)

    assistenza nelle procedure di concessione di licenze;

    g)

    assistenza per la gestione della sicurezza;

    h)

    assistenza per i corsi di lingue;

    i)

    servizi di gestione e di smaltimento dei rifiuti radioattivi generati dalle operazioni ITER;

    j)

    assistenza per il trasloco e la reinstallazione;

    k)

    servizio di autobus da e verso il luogo di lavoro;

    l)

    impianti di ricreazione e servizi sociali;

    m)

    servizi di utilità generale;

    n)

    biblioteca e servizi multimediali;

    o)

    monitoraggio ambientale, compreso il controllo delle radiazioni;

    p)

    servizi nel sito (raccolta dei rifiuti, pulizia e giardinaggio).

    Articolo 6

    Servizio scolastico

    La Parte ospitante istituisce, a sue spese, una scuola internazionale per l’istruzione dei figli del personale e fornisce un insegnamento pre-universitario secondo un curriculum di base internazionale che sarà predisposto di concerto con le autorità responsabili dell’istruzione delle Parti non ospitanti, e facilita l’attuazione di corsi supplementari specifici per le Parti non ospitanti sostenuti da questi ultimi. Le Parti non ospitanti si adoperano per garantire lo sviluppo della scuola e l’accettazione del suo programma di studi da parte delle rispettive autorità.

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    16.12.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 358/82


    ACCORDO

    sui privilegi e sulle immunità dell’Organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del Progetto ITER

    La Comunità economica dell’energia atomica (in appresso «Euratom»), il governo della Repubblica popolare cinese, il governo dell’India, il governo del Giappone, il governo della Repubblica di Corea e il governo della Federazione russa (in appresso «le Parti»),

    CONSIDERANDO che l’articolo 12 dell’Accordo sull’istituzione dell’Organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del Progetto ITER (in appresso «Accordo ITER») dispone che le Parti dell’accordo concedano privilegi e immunità,

    CONSIDERANDO che lo scopo del presente Accordo consiste nel definire, nei confronti delle Parti del presente Accordo, il contenuto e la portata di detti privilegi e immunità ai sensi dell’articolo 12 dell’Accordo ITER,

    CONSIDERANDO che le Parti hanno confermato, in occasione della riunione ministeriale su ITER tenutasi a Bruxelles il 24 maggio 2006, di voler concludere il presente Accordo,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    1.   Ai sensi dell’articolo 5 dell’Accordo ITER, l’Organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del Progetto ITER (in appresso «Organizzazione ITER») è dotata di personalità giuridica internazionale, comprensiva della capacità di concludere accordi con Stati e/o organizzazioni internazionali.

    2.   L’Organizzazione ITER è dotata di personalità giuridica e gode, nei territori dei membri, della capacità giuridica necessaria, tra l'altro, per:

    a)

    stipulare contratti;

    b)

    acquistare, detenere e alienare beni immobili e mobili;

    c)

    ottenere licenze; e

    d)

    stare in giudizio.

    Articolo 2

    Gli edifici e i locali dell’Organizzazione ITER sono inviolabili.

    Articolo 3

    Gli archivi e i documenti dell’Organizzazione ITER sono inviolabili.

    Articolo 4

    1.   L’Organizzazione ITER gode dell’immunità di giurisdizione e di esecuzione, eccetto:

    a)

    nella misura in cui abbia espressamente rinunciato a detta immunità in un caso specifico;

    b)

    in relazione a un’azione civile intentata da un terzo per danni derivanti da un incidente causato da un autoveicolo di proprietà dell’Organizzazione ITER o utilizzato per suo conto, o in caso di infrazione del codice della strada che coinvolga detto veicolo;

    c)

    in caso di provvedimento di esecuzione di una sentenza arbitrale pronunciata in applicazione dell’articolo 23; e

    d)

    in caso di pignoramento di stipendio, eseguito a fronte di un debito di un membro del personale dell’Organizzazione ITER, a condizione che tale provvedimento risulti da una sentenza giudiziaria definitiva ed esecutiva conformemente alle norme in vigore nel territorio di esecuzione.

    2.   I beni e gli averi dell’Organizzazione ITER, ovunque si trovino, godono dell’immunità da requisizione, confisca, espropriazione o sequestro, eccetto:

    a)

    nella misura in cui abbia espressamente rinunciato a tale immunità in un caso specifico;

    b)

    nei confronti di un’azione civile di cui al paragrafo 1, lettera b); e

    c)

    in caso di esecuzione di una sentenza arbitrale pronunciata in applicazione dell’articolo 23.

    3.   L’Organizzazione ITER gode altresì dell’immunità da qualsiasi forma di coercizione amministrativa o di provvedimento giudiziario cautelare, eccetto nella misura in cui abbia rinunciato espressamente a tale immunità in un caso specifico e ciò sia necessario nelle situazioni seguenti:

    a)

    la prevenzione di incidenti o le relative indagini quando siano coinvolti autoveicoli di proprietà dell’Organizzazione ITER o utilizzati per suo conto; e

    b)

    l’esecuzione di una sentenza arbitrale pronunciata in applicazione dell’articolo 23.

    Articolo 5

    1.   Nell’ambito delle sue attività ufficiali, l’Organizzazione ITER, i suoi beni e le sue entrate sono esenti dalle imposte dirette.

    2.   Quando beni o servizi, strettamente necessari per l’esercizio delle attività ufficiali dell’Organizzazione ITER, sono acquistati o utilizzati dall’Organizzazione ITER o per suo conto e quando il prezzo di detti beni o servizi è comprensivo di tasse o diritti, la Parte prende, nella misura del possibile, adeguati provvedimenti volti a concedere l’esenzione di dette tasse o diritti, o ad assicurarne il rimborso.

    Articolo 6

    1.   I beni importati o esportati dall’Organizzazione ITER, o per suo conto, nell’ambito delle sue attività ufficiali sono esenti da qualsiasi diritto e tassa. I beni importati o esportati dall’Organizzazione ITER nell’ambito delle sue attività ufficiali sono esenti da divieti e restrizioni all’importazione e all’esportazione, eccetto nel caso in cui detti divieti o restrizioni siano conformi alle leggi, regolamenti e politiche di cui agli articoli 14 e 20 dell’Accordo ITER.

    2.   I beni che hanno beneficiato dell’esenzione di cui all’articolo 5 o che sono importati conformemente al paragrafo 1 non possono essere ceduti a titolo oneroso o gratuito, salvo che ciò avvenga alle condizioni stabilite dalle Parti che hanno accordato l’esenzione.

    Articolo 7

    1.   Ai fini degli articoli 5 e 6, le attività ufficiali dell’Organizzazione ITER comprendono le sue attività amministrative, incluse quelle connesse al regime di sicurezza sociale che avrà stabilito, e le attività condotte per conseguire la finalità dell’Organizzazione ITER, come definita nell’Accordo ITER.

    2.   Le disposizioni degli articoli 5 e 6 non si applicano alle tasse e diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilità generale.

    Articolo 8

    Non è concessa alcuna esenzione ai sensi degli articoli 5 o 6 in relazione ai beni acquistati o importati o i servizi forniti per l’uso personale dei membri del personale dell’Organizzazione ITER.

    Articolo 9

    Fatte salve le leggi, i regolamenti e le politiche di cui agli articoli 14 e 20 dell’Accordo ITER, la circolazione di pubblicazioni e di altro materiale informativo inviato o ricevuto dall’Organizzazione ITER non è soggetta ad alcuna restrizione.

    Articolo 10

    1.   L’Organizzazione ITER può ricevere e detenere qualsiasi tipo di fondi, valute, contanti o titoli; può disporne liberamente per qualsiasi finalità prevista nell’Accordo ITER e tenere conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria per adempiere alle proprie obbligazioni.

    2.   Nell’esercizio dei suoi diritti di cui al paragrafo 1, l’Organizzazione ITER tiene debitamente conto di qualsiasi osservazione formulata dai suoi membri, nella misura in cui ritenga che dette osservazioni possano essere prese in considerazione senza pregiudizio dei propri interessi.

    Articolo 11

    1.   Con riferimento alle sue comunicazioni ufficiali e alla trasmissione di tutti i suoi documenti, l’Organizzazione ITER gode di un trattamento non meno favorevole di quello concesso da ciascuna Parte ad altre organizzazioni internazionali.

    2.   Le comunicazioni ufficiali dell’Organizzazione ITER non possono essere oggetto di alcuna forma di censura, indipendentemente dal mezzo di comunicazione utilizzato.

    Articolo 12

    Le Parti adottano tutte le idonee misure per agevolare l’entrata e il soggiorno nel loro territorio, o la partenza dal loro territorio, del personale dell’Organizzazione ITER.

    Articolo 13

    1.   I rappresentanti delle Parti, nell’esercizio delle loro funzioni di rappresentanza e nel corso dei loro viaggi da e verso il luogo della riunione stabilito dall’Organizzazione ITER, godono dei privilegi e delle immunità seguenti:

    a)

    l’immunità dall’arresto e dalla detenzione così come dal sequestro dei bagagli personali;

    b)

    l’immunità di giurisdizione, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, con riferimento agli atti compiuti in veste ufficiale, comprese le parole e gli scritti; tuttavia tale immunità non si applica in caso di violazione del codice della strada commessa da un rappresentante di una Parte, né in caso di danni causati da un autoveicolo che gli appartiene o che conduce;

    c)

    l’inviolabilità di tutte le loro carte e documenti ufficiali;

    d)

    il diritto di ricevere documenti o corrispondenza con corriere speciale o valigetta sigillata;

    e)

    l’esenzione per sé e il proprio coniuge dalle disposizioni che limitano l’immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri;

    f)

    le stesse agevolazioni, per quanto riguarda le restrizioni valutarie o di cambio, riconosciute ai rappresentanti di governi stranieri in missione ufficiale temporanea;

    g)

    le stesse agevolazioni doganali, per quanto riguarda i loro bagagli personali, riconosciute agli agenti diplomatici.

    2.   I privilegi e le immunità non sono concessi ai rappresentanti di una Parte per loro beneficio personale, bensì per garantire la loro piena indipendenza nell’esercizio delle funzioni assolte nell’ambito dell’Organizzazione ITER. Ai sensi dell’articolo 12 dell’Accordo ITER, ciascuna Parte revoca l’immunità concessa ai propri rappresentanti qualora ritenga che il suo mantenimento possa ostacolare il corso della giustizia e la sua revoca non pregiudichi lo scopo per il quale è stata concessa.

    Articolo 14

    I membri del personale dell’Organizzazione ITER godono dei privilegi e delle immunità seguenti:

    a)

    l’immunità di giurisdizione, anche dopo aver cessato il servizio presso l’Organizzazione ITER, con riferimento agli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, comprese le parole e gli scritti; tuttavia tale immunità non si applica in caso di violazione del codice della strada commessa da un membro del personale dell’Organizzazione ITER, né in caso di danni causati da un autoveicolo che gli appartiene o che conduce;

    b)

    l’esenzione da tutti dagli obblighi in materia di servizio militare;

    c)

    inviolabilità di tutte le loro carte e documenti ufficiali;

    d)

    le stesse agevolazioni, per quanto riguarda le disposizioni che limitano l’immigrazione e le formalità di registrazione degli stranieri, di quelle usualmente riconosciute ai membri del personale di organizzazioni internazionali; tali agevolazioni sono estese ai membri del loro nucleo familiare;

    e)

    gli stessi privilegi, per quanto riguarda le restrizioni di cambio, accordati al personale di organizzazioni internazionali;

    f)

    in periodo di crisi internazionale, le stesse agevolazioni in materia di rimpatrio riconosciute agli agenti diplomatici; tali agevolazioni sono estese ai membri del loro nucleo familiare;

    g)

    il diritto di importare in franchigia la propria mobilia ed i propri effetti personali, in occasione della loro prima immissione in funzione nel paese interessato, e il diritto, alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto paese, di riesportare in franchigia la propria mobilia ed i propri effetti personali, fatte salve, nell’uno e nell’altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal paese nel cui territorio il diritto è esercitato.

    Articolo 15

    In aggiunta ai privilegi e immunità di cui all’articolo 14, il Direttore generale dell’Organizzazione ITER e, quando il suo posto è vacante, la persona designata a farne le veci, gode dei privilegi e delle immunità riconosciuti agli agenti diplomatici di categoria equivalente.

    Articolo 16

    Gli esperti, nell’esercizio delle loro funzioni nell’ambito dell’Organizzazione ITER o nell’esecuzione di missioni per l’Organizzazione ITER, godono dei privilegi e delle immunità seguenti, nella misura in cui siano necessari per l’esercizio delle loro funzioni, anche durante i viaggi effettuati nell’esercizio delle loro funzioni e nel corso di dette missioni:

    a)

    l’immunità di giurisdizione, anche dopo aver cessato di svolgere funzione di esperto per l’organizzazione, con riferimento agli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, comprese le parole e gli scritti; tuttavia tale immunità non si applica in caso di violazione del codice della strada commessa da un esperto, né in caso di danni causati da un autoveicolo che gli appartiene o che conduce;

    b)

    l’inviolabilità di tutte le loro carte e documenti ufficiali;

    c)

    le stesse agevolazioni, per quanto riguarda le restrizioni valutarie o di cambio così come i bagagli personali, riconosciute ai funzionari di governi stranieri in missione ufficiale temporanea.

    Articolo 17

    1.   Gli stipendi ed emolumenti versati dall’Organizzazione ITER sono esenti dall’imposta sul reddito nella misura in cui siano soggetti a un’imposta a profitto dell’Organizzazione ITER. Le Parti conservano il diritto di tener conto di detti stipendi ed emolumenti ai fini del calcolo del livello di imposizione fiscale da applicare ai redditi generati da altre fonti.

    2.   Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano alle rendite e pensioni versate dall’Organizzazione ITER ai suoi ex Direttori generali e membri del personale.

    Articolo 18

    Gli articoli 14 e 17 si applicano a tutte le categorie di personale contemplate dallo statuto del personale dell’Organizzazione ITER. Il Consiglio dell’Organizzazione ITER (in appresso «il Consiglio») stabilisce a quali categorie di esperti è applicabile l’articolo 16. I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei membri del personale e degli esperti di cui al presente articolo sono comunicati periodicamente ai membri dell’Organizzazione ITER.

    Articolo 19

    Qualora istituisca un proprio regime di sicurezza sociale, l’Organizzazione ITER, il suo Direttore generale e il suo personale sono esentati dal versamento di tutti i contributi obbligatori agli organismi nazionali di sicurezza sociale, fatti salvi gli accordi conclusi con le Parti e/o lo Stato ospitante.

    Articolo 20

    Nessuna Parte è obbligata ad accordare i privilegi e le immunità di cui all’articolo 13, all’articolo 14, lettere b), d), e), f) e g), all’articolo 15, all’articolo 16, lettera c), e all’articolo 19 ai suoi cittadini o a persone che, al momento della loro entrata in servizio presso l’Organizzazione ITER in detta Parte, vi risiedono permanentemente.

    Articolo 21

    1.   I privilegi e immunità previsti nel presente Accordo non sono concessi al Direttore generale, al personale e agli esperti dell’Organizzazione ITER per loro beneficio personale. Tali privilegi e immunità sono riconosciuti con l’unico scopo di garantire, in qualsiasi circostanza, il libero funzionamento dell’Organizzazione ITER e la piena indipendenza delle persone che ne beneficiano.

    2.   Ai sensi dell’articolo 12 dell’Accordo ITER, il Consiglio revoca l’immunità concessa ogniqualvolta reputi che il suo mantenimento possa ostacolare il corso della giustizia e la sua revoca non sia contraria agli interessi dell’Organizzazione ITER e dei suoi membri.

    Articolo 22

    L’Organizzazione ITER coopera costantemente con le autorità competenti delle Parti e dello Stato ospitante, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, dell’Accordo ITER, al fine di facilitare la corretta amministrazione della giustizia, assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di polizia, salute pubblica e sicurezza, concessione di licenze, protezione dell’ambiente e di ispezione del lavoro, o di altra legislazione nazionale analoga, nonché di prevenire abusi dei privilegi e delle immunità previsti dal presente Accordo. La procedura di cooperazione di cui al presente articolo può essere definita negli accordi relativi alla sede e alle Équipe Locali o in accordi aggiuntivi.

    Articolo 23

    1.   All’atto di stipulare contratti scritti, diversi da quelli conclusi conformemente allo statuto del personale, l’Organizzazione ITER può prevedere il ricorso all’arbitrato. La legge applicabile e lo Stato nel quale l’organo arbitrale ha sede sono precisati in una clausola compromissoria o uno speciale accordo arbitrale concluso a tal fine.

    2.   L’esecuzione della decisione arbitrale è disciplinata dalle norme in vigore nello Stato nel cui territorio la decisione deve essere eseguita.

    Articolo 24

    A norma del trattato che istituisce Euratom, il presente Accordo si applica ai territori contemplati dal suddetto trattato. Conformemente a detto trattato e ad altri accordi pertinenti, esso si applica anche alla Repubblica di Bulgaria, alla Romania e alla Confederazione elvetica, le quali partecipano al programma sulla fusione di Euratom in qualità di Stati terzi pienamente associati.

    Articolo 25

    1.   Il presente Accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione conformemente alle procedure di ciascun firmatario.

    2.   Il presente Accordo entra in vigore trenta giorni dopo il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dell’Accordo da parte della Repubblica popolare cinese, di Euratom, dell’India, del Giappone, della Repubblica di Corea e della Federazione russa.

    3.   Se il presente Accordo non è entrato in vigore entro un anno dalla firma, il depositario convoca i firmatari ad una riunione volta a stabilire le misure da intraprendere per facilitare l’entrata in vigore dell’Accordo.

    Articolo 26

    1.   Quando il Consiglio dell’Organizzazione ITER ha adottato una decisione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, dell’Accordo ITER, lo Stato o l’organizzazione internazionale interessato può aderire al presente Accordo e diventarne Parte.

    2.   L’adesione entra in vigore alla data di deposito dello strumento di adesione presso il depositario.

    Articolo 27

    Il presente Accordo ha la stessa durata dell’Accordo ITER. L’estinzione del presente Accordo non pregiudica l’immunità di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), all’articolo 14, lettera a), e all’articolo 16, lettera a).

    Articolo 28

    Qualsiasi questione sorta tra le Parti, o tra una o più Parti e l’Organizzazione ITER, che derivi o sia relativa al presente Accordo è risolta mediante consultazione, mediazione o altre procedure che saranno decise, quali l’arbitrato. Le Parti interessate si riuniscono per discutere la natura della controversia in vista di una sua rapida composizione.

    Articolo 29

    1.   Il Direttore generale dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica è il depositario del presente Accordo.

    2.   Il testo originale del presente Accordo è depositato presso il depositario, che trasmette copie certificate dello stesso ai firmatari e al Segretario generale delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione, ai sensi dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

    3.   Il depositario notifica a tutti i firmatari e agli Stati e alle organizzazioni internazionali aderenti:

    a)

    la data dell’avvenuto deposito di ciascuno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione; e

    b)

    la data di entrata in vigore del presente Accordo.

    IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

    Fatto a Parigi, il 21 novembre 2006, in un unico esemplare in lingua inglese.

    Per la Comunità europea dell'energia atomica

    Per il governo della Repubblica popolare cinese

    Per il governo dell'India

    Per il governo del Giappone

    Per il governo della Repubblica di Corea

    Per il governo della Federazione russa

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