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Document 32006D0313

Decisione del Consiglio, del 10 aprile 2006 , relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione e di assistenza tra la Corte penale internazionale e l’Unione europea

GU L 115 del 28.4.2006, p. 49–49 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 270M del 29.9.2006, p. 423–423 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/313(1)/oj

Related international agreement

28.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 115/49


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 aprile 2006

relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione e di assistenza tra la Corte penale internazionale e l’Unione europea

(2006/313/PESC)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 24,

vista la raccomandazione della presidenza,

considerando quanto segue:

(1)

Nella riunione del 25 aprile 2005, il Consiglio ha deciso di autorizzare la presidenza, assistita dal SG/AR e ove opportuno dalla Commissione, ad avviare negoziati a norma dell’articolo 24 del trattato sull’Unione europea, per consentire all’Unione europea di concludere un accordo di cooperazione e di assistenza con la Corte penale internazionale.

(2)

A seguito di tale autorizzazione, la presidenza ha negoziato l’accordo.

(3)

L’accordo dovrebbe essere approvato a nome dell’Unione europea,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo di cooperazione e di assistenza tra la Corte penale internazionale e l’Unione europea è approvato a nome dell’Unione europea.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(e) abilitata(e) a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione europea.

Articolo 3

Il Consiglio rileva che la Commissione intende dirigere la sua azione verso il conseguimento degli obiettivi e delle priorità del presente accordo, se necessario attraverso pertinenti misure comunitarie.

Articolo 4

La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 aprile 2006.

Per il Consiglio

La presidente

U. PLASSNIK


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28.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 115/50


ACCORDO

di cooperazione e di assistenza tra la Corte penale internazionale e l'Unione europea

LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

in seguito denominata «la Corte»

da un lato, e

L’UNIONE EUROPEA

in seguito denominata «l’UE», rappresentata dalla presidenza del Consiglio dell’Unione europea,

dall’altro,

in seguito denominate «le parti»,

CONSIDERANDO la fondamentale importanza e la priorità che si devono attribuire al consolidamento dello stato di diritto ed al rispetto dei diritti umani e del diritto umanitario, nonché al mantenimento della pace ed al rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite e come stabilito all’articolo 11 del trattato sull’Unione europea;

OSSERVANDO che i principi dello statuto di Roma della Corte penale internazionale, nonché quelli che ne disciplinano il funzionamento, sono pienamente in linea con i principi e gli obiettivi dell’Unione europea;

SOTTOLINEANDO l’importanza dell’amministrazione della giustizia in conformità dello stato di diritto e dell’imparzialità procedurale con particolare riferimento ai diritti dell’imputato previsti dallo statuto di Roma;

RILEVANDO il ruolo speciale delle vittime e dei testimoni nei procedimenti dinanzi alla Corte e la necessità di misure specifiche volte a garantirne la sicurezza e l’effettiva partecipazione in conformità dello statuto di Roma;

RICORDANDO che la strategia europea in materia di sicurezza, adottata dal Consiglio europeo del 12 dicembre 2003, sostiene un ordine internazionale basato su un multilateralismo effettivo;

TENENDO PRESENTE la posizione comune 2003/444/PESC del Consiglio, del 16 giugno 2003, sulla Corte penale internazionale nonché il piano d’azione del Consiglio per il seguito di detta posizione comune e in particolare il ruolo essenziale della Corte penale internazionale al fine di prevenire e contenere i gravi reati che rientrano nella sua giurisdizione;

CONSIDERANDO che l’Unione europea è impegnata a sostenere l’efficace funzionamento della Corte penale internazionale e a ottenerne il sostegno universale promuovendo la massima partecipazione possibile allo statuto di Roma;

RICORDANDO CHE il presente accordo deve essere subordinato e collegato allo statuto di Roma della Corte penale internazionale e alle norme in materia di procedura e di prova;

RICORDANDO CHE l’articolo 87, paragrafo 6, dello statuto di Roma prevede che la Corte può chiedere informazioni o documenti a ogni organizzazione intergovernativa e che essa può inoltre sollecitare altre forme di cooperazione e di assistenza di cui abbia convenuto con tale organizzazione e che sono conformi alle competenze o al mandato di quest’ultima;

RICORDANDO CHE il presente accordo contempla termini di cooperazione e di assistenza tra la Corte penale internazionale e l’Unione europea e non tra la Corte penale internazionale e gli Stati membri dell’Unione europea;

CONSIDERANDO CHE, a tal fine, la Corte penale internazionale e l’Unione europea dovrebbero concordare i termini di cooperazione e assistenza in aggiunta alla posizione comune 2003/444/PESC e al piano d’azione dell’UE che dà seguito a tale posizione comune,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Scopo dell’accordo

Il presente accordo, cui aderiscono l’Unione europea («UE») e la Corte penale internazionale («la Corte») a titolo delle disposizioni del trattato sull’Unione europea («trattato UE») e dello statuto di Roma della Corte penale internazionale («lo statuto») rispettivamente, definisce i termini di cooperazione e assistenza fra l’UE e la Corte.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente accordo, per «UE» si intende il Consiglio dell’Unione europea (in seguito denominato «Consiglio»), il segretario generale/alto rappresentante e il segretariato generale del Consiglio, e la Commissione delle Comunità europee (in seguito denominata «Commissione europea»). Per «UE» non si intendono gli Stati membri singolarmente.

2.   Ai fini del presente accordo, per «Corte» si intende:

a)

presidenza;

b)

sezione degli appelli, sezione di primo grado e sezione preliminare;

c)

ufficio del procuratore;

d)

cancelleria;

e)

segretariato dell’assemblea degli Stati parte.

Articolo 3

Accordi con gli Stati membri

1.   Il presente accordo, compreso qualsiasi altro accordo o intesa concluso a titolo dell’articolo 11, non si applica a richieste di informazioni della Corte relative a informazioni diverse da documenti dell’UE, comprese le informazioni classificate UE provenienti da uno Stato membro. In siffatte circostanze, qualsiasi richiesta viene rivolta direttamente allo Stato membro interessato.

2.   L’articolo 73 dello statuto di Roma si applica, mutatis mutandis, alle richieste avanzate dalla Corte all’UE nell’ambito del presente accordo.

Articolo 4

Obbligo di cooperazione e assistenza

L’UE e la Corte concordano che, nella prospettiva di facilitare l’effettivo espletamento delle loro rispettive responsabilità, esse coopereranno strettamente, laddove appropriato, e si consulteranno reciprocamente su questioni di comune interesse, in conformità delle disposizioni del presente accordo, nella piena osservanza delle rispettive disposizioni del trattato UE e dello statuto. Per agevolare il suddetto obbligo di cooperazione e assistenza le parti convengono di stabilire adeguati contatti regolari fra la Corte e il corrispondente UE per la Corte.

Articolo 5

Partecipazione alle riunioni

L’UE può invitare la Corte a partecipare a riunioni e conferenze organizzate sotto i suoi auspici in cui sono discusse questioni che presentano un interesse per la Corte affinché quest’ultima offra assistenza per le questioni di sua competenza.

Articolo 6

Promozione dei valori su cui si fonda lo statuto

L’UE e la Corte cooperano, laddove opportuno, adottando iniziative per promuovere la diffusione dei principi, dei valori e delle disposizioni dello statuto e degli strumenti correlati.

Articolo 7

Scambio di informazioni

1.   Nella massima misura possibile e praticabile, l’UE e la Corte assicurano il regolare scambio di informazioni e documenti di interesse reciproco, in conformità dello statuto e delle norme in materia di procedura e di prova.

2.   Tenendo in debito conto le proprie responsabilità e competenze nell’ambito del trattato UE, l’UE si impegna a cooperare con la Corte e a fornire alla Corte le informazioni o documenti in suo possesso che la Corte può richiedere a titolo dell’articolo 87, paragrafo 6, dello statuto.

3.   L’UE può, di propria iniziativa e in conformità del trattato UE, fornire informazioni o documenti che possono essere attinenti ai lavori della Corte.

4.   In conformità dello statuto e delle norme in materia di procedura e di prova, il cancelliere della Corte fornisce informazioni e documentazione relative a cause, procedure orali, sentenze e ordinanze della Corte che possono rivestire un interesse per l’UE.

Articolo 8

Protezione della sicurezza

Qualora la cooperazione, inclusa la divulgazione di informazioni o documenti, prevista dal presente accordo metta in pericolo la sicurezza del personale dell’UE in servizio o in quiescenza o comprometta altrimenti la sicurezza o l’appropriato svolgimento di qualsiasi operazione o attività dell’UE, la Corte può ordinare, in particolare su richiesta dell’UE, adeguate misure di protezione.

Articolo 9

Informazioni classificate

Le disposizioni concernenti la comunicazione di informazioni classificate UE da parte dell’UE a un organo della Corte sono riportate nell’allegato del presente accordo, che ne costituisce parte integrante.

Articolo 10

Testimonianza del personale dell’Unione europea

1.   Qualora la Corte richieda la testimonianza di un funzionario o altro agente dell’UE, l’UE si impegna a cooperare pienamente con la Corte e, ove necessario e tenuto debitamente conto delle sue responsabilità e competenze ai sensi del trattato UE e delle pertinenti norme che ne discendono, ad adottare tutte le misure necessarie per consentire alla Corte di ascoltare la testimonianza della persona, in particolare revocando l’obbligo di riservatezza che incombe a detta persona.

2.   In riferimento all’articolo 8, le parti riconoscono che possono essere necessarie misure di protezione qualora un funzionario o altro agente sia chiamato a testimoniare dinanzi alla Corte.

3.   Fatti salvi lo statuto e le norme in materia di procedura e di prova, l’UE è autorizzata a nominare un rappresentante per assistere qualsiasi funzionario o altro agente dell’UE che si presenti come testimone dinanzi alla Corte.

Articolo 11

Cooperazione fra l’Unione europea e il procuratore

1.   Nel pieno rispetto del trattato UE:

i)

l’UE si impegna a cooperare con il procuratore, in conformità dello statuto e delle norme in materia di procedura e di prova, fornendo le informazioni supplementari detenute dall’UE che questi dovesse richiedere;

ii)

l’UE si impegna a cooperare con il procuratore, in conformità dell’articolo 54, paragrafo 3, lettera c), dello statuto;

iii)

l’UE, in conformità dell’articolo 54, paragrafo 3, lettera d), dello statuto, conclude ogni intesa o accordo che non sia contrario allo statuto, che può essere necessario per facilitare la cooperazione dell’UE con il procuratore.

2.   Il procuratore rivolge richieste di informazione per iscritto al segretario generale/alto rappresentante. Il segretario generale/alto rappresentante fornisce una risposta scritta entro un mese.

3.   L’UE e il procuratore possono convenire che l’UE fornisca documenti o informazioni al procuratore in via confidenziale al solo scopo di ottenere nuovi elementi di prova e che i documenti o le informazioni in questione non siano divulgati a altri organi della Corte o a terze parti in nessuna fase del procedimento o in seguito, senza il consenso dell’UE. Le norme relative alle informazioni classificate di cui all’articolo 9 sono d’applicazione.

Articolo 12

Privilegi e immunità

Se la Corte chiede di esercitare la propria giurisdizione nei confronti di una persona che si presume essere penalmente responsabile di un crimine nell’ambito della giurisdizione della Corte e se tale persona gode, a titolo delle pertinenti norme di diritto internazionale, di privilegi e immunità, la pertinente istituzione dell’UE si impegna a cooperare pienamente con la Corte e, tenuto debitamente conto delle sue responsabilità e competenze ai sensi del trattato UE e delle pertinenti norme che ne discendono, ad adottare tutte le misure necessarie per consentire alla Corte di esercitare la propria giurisdizione, in particolare revocando tali privilegi e immunità in conformità di tutte le pertinenti norme di diritto internazionale.

Articolo 13

Regime del personale

In conformità dell’articolo 44, paragrafo 4, dello statuto, l’UE e la Corte concordano di determinare, caso per caso, in quali circostanze eccezionali la Corte può impiegare del personale messo gratuitamente a disposizione dall’UE, per aiutare qualsiasi organo della Corte nei suoi lavori.

Articolo 14

Servizi e strutture

Su richiesta della Corte l’UE fornisce, per i fini della Corte e salvo disponibilità, le strutture e i servizi che possano risultare necessari, incluso, se del caso, il sostegno sul campo. I termini e le condizioni secondo cui tali strutture, servizi e sostegno dell’UE possono essere forniti sono, se del caso, oggetto di intese supplementari preliminari.

Articolo 15

Formazione

L’UE si adopera per sostenere, adeguatamente e in consultazione con la Corte, la messa a punto di programmi di formazione e assistenza destinati a giudici, procuratori, funzionari e consulenti nell’ambito delle attività attinenti alla Corte.

Articolo 16

Corrispondenza

1.   Ai fini del presente accordo:

a)

per quanto riguarda l’UE:

tutta la corrispondenza è inviata al Consiglio al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Chief Registry Officer

Rue de la Loi/Wetstraat, 175

B-1048 Bruxelles

.

Tutta la corrispondenza è inoltrata dal Chief Registry Officer del Consiglio agli Stati membri e alla Commissione europea, e al corrispondente UE per la Corte, fatto salvo il paragrafo 2;

b)

per quanto riguarda la Corte penale internazionale:

tutta la corrispondenza è inviata alla cancelleria o al procuratore, laddove opportuno.

2.   In via eccezionale, la corrispondenza proveniente da una parte e accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici di quella parte, può, per ragioni operative, essere indirizzata ed essere accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici dell’altra parte, specificamente indicati come destinatari, tenendo conto delle loro competenze e conformemente al principio della necessità di sapere. Per quanto riguarda l’Unione europea, questa corrispondenza è inviata tramite il Chief Registry Officer del Consiglio.

Articolo 17

Attuazione

1.   L’ufficio del procuratore e la cancelleria della Corte e i segretari generali del Consiglio e della Commissione europea vigilano sull’attuazione del presente accordo nell’ambito delle rispettive competenze.

2.   La Corte e l’UE possono concludere le intese che ritengono opportune ai fini dell’attuazione del presente accordo.

Articolo 18

Composizione delle controversie

Tutte le controversie fra l’UE e la Corte derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione del presente accordo sono affrontate mediante consultazioni fra le parti.

Articolo 19

Entrata in vigore e revisione

1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese dopo che le parti lo hanno firmato.

2.   Il presente accordo può essere riveduto nella prospettiva di eventuali modifiche su richiesta di una delle parti. Viene riveduto non oltre cinque anni dopo la sua entrata in vigore.

3.   Qualsiasi modifica del presente accordo viene effettuata unicamente per iscritto e di comune accordo tra le parti.

Articolo 20

Denuncia dell’accordo

Una parte può denunciare il presente accordo con notifica di denuncia per iscritto data all’altra parte. Tale denuncia prende effetto sei mesi dopo il ricevimento della notifica dall’altra parte, ma non riguarda gli obblighi già contratti conformemente alle disposizioni del presente accordo. In particolare, tutte le informazioni classificate, fornite o scambiate ai sensi del presente accordo continuano ad essere protette conformemente alle disposizioni in esso contenute.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, rispettivamente debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo.

Hecho en Luxemburgo, el diez de abril de dos mil seis.

V Lucemburku dne desátého dubna dva tisíce šest.

Udfærdiget i Luxembourg den tiende april to tusind og seks.

Geschehen zu Luxemburg am zehnten April zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta aprillikuu kümnendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δέκα Απριλίου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Luxembourg on the tenth day of April in the year two thousand and six.

Fait à Luxembourg, le dix avril deux mille six.

Fatto a Lussemburgo, addì dieci aprile duemilase.

Luksemburgā, divtūkstoš sestā gada desmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų balandžio dešimtą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer hatodik év április tizedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fl-għaxra jum ta' April tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Luxemburg, de tiende april tweeduizend zes.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dziesiątego kwietnia roku dwutysięcznego szóstego.

Feito no Luxemburgo, em dez de Abril de dois mil e seis.

V Luxemburgu dňa desiateho apríla dvetisícšesť.

V Luxembourgu, desetega aprila leta dva tisoč šest.

Tehty Luxemburgissa kymmenentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Luxemburg den tionde april tjugohundrasex.

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωοη

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Por la Corte Penal Internacional

Za Mezinárodní trestní soud

For Den Internationale Straffedomstol

Für den Europäischen Strafgerichtshof

Rahvusvahelise Kriminaalkohtu nimel

Για to Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

For the International Criminal Court

Pour la Cour Pénale Internationale

Per la Corte Penale Internazionale

Starptautiskās Krimināltiesas vārdā

Tarptautinio baudžiamojo teismo vardu

A Nemzetközi Büntetőbíróság részéről

Għall-Qorti Kriminali Internazzjonali

Voor het Internationaal Strafhof

W imieniu Międzynarodowego Trybunału Karnego

Pelo Tribunal Penal Internacional

Za Medzinárodný trestný súd

Za Mednarodno Kazensko Sodišče

Kansainvälisen rikostuomioistuimen puolesta

För Internationella brottmålsdomstolen

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ALLEGATO

1.

Qualora informazioni classificate dell’UE fossero richieste da un organo della Corte ai sensi dell’articolo 34 dello statuto, esse potranno essere rilasciate unicamente in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio (1).

Ai fini del presente accordo, per informazioni classificate si intende qualunque informazione (ossia conoscenze che possono essere comunicate in qualunque forma) o qualsiasi materiale destinato ad essere protetto dalla divulgazione non autorizzata e che è stato designato a tal fine con una classificazione di sicurezza (in seguito denominate «informazioni classificate»).

In particolare:

i)

la Corte assicura che le informazioni classificate dell’UE che le vengono rilasciate mantengono la classificazione di sicurezza loro attribuita dall’UE e tutela le informazioni suddette a un livello di protezione equivalente a quello previsto dalle norme di sicurezza del Consiglio. A questo riguardo, la Corte assicura che essa fornirà la protezione richiesta dall’UE in conformità con le regole, le misure e le procedure da definire a titolo del paragrafo 4;

ii)

la Corte non utilizza le informazioni riservate rilasciate dall’UE per fini diversi da quelli per i quali esse le sono state rilasciate;

iii)

la Corte non rivela le informazioni e i documenti suddetti a terze parti senza la preliminare approvazione scritta dell’UE, in conformità del principio dell’approvazione della fonte da cui emanano, quale definito nelle norme di sicurezza del Consiglio;

iv)

la Corte assicura che l’accesso alle informazioni classificate dell’UE che le vengono rilasciate è autorizzato soltanto a persone che hanno bisogno di venirne a conoscenza;

v)

la Corte assicura che tutte le persone che, nel compimento delle loro funzioni ufficiali, debbono avere accesso oppure le cui funzioni o mansioni possono consentire l’accesso a informazioni classificate come CONFIDENTIEL UE e a un livello superiore, siano in possesso di un appropriato nulla osta di sicurezza prima di essere autorizzate ad accedere alle informazioni suddette, in conformità di modalità da definire in base a criteri oggettivi a titolo del paragrafo 4;

vi)

la Corte assicura che, prima di ottenere l’accesso alle informazioni classificate dell’UE, tutti coloro che chiedono l’accesso alle informazioni classificate suddette vengano informati in merito ai requisiti delle norme protettive di sicurezza pertinenti alla classificazione delle informazioni cui accedono e vi si conformino;

vii)

tenendo conto del loro livello di classificazione, le informazioni classificate dell’UE vengono trasmesse alla Corte per mezzo di valigia diplomatica, di servizi postali militari, di servizi postali securizzati, telecomunicazioni securizzate o consegna personale. La Corte notifica in anticipo al segretariato generale del Consiglio dell’UE il nome e l’indirizzo dell’organismo responsabile della sicurezza delle informazioni classificate e gli indirizzi precisi cui le informazioni debbono essere trasmesse e assicura che i destinatari godano del nulla osta di sicurezza;

viii)

la Corte assicura che tutti i locali, le aree, gli edifici, gli uffici, le stanze, i sistemi di comunicazione e informazione e simili in cui le informazioni classificate dell’UE vengono conservate e/o manipolate siano protetti da adeguate misure materiali di protezione, in conformità delle modalità da definire a titolo del paragrafo 4;

ix)

la Corte assicura che i documenti classificati UE che le vengono rilasciati, al momento del ricevimento vengano registrati in un registro speciale. La Corte assicura che il numero e la diffusione delle copie di documenti classificati dell’UE che le vengono rilasciati effettuate dall’organismo ricevente, vengano registrati nel suddetto registro speciale. La Corte notifica all’UE la data di restituzione all’UE dei succitati documenti o fornisce una certificazione della loro avvenuta distruzione;

x)

la Corte notifica al segretariato generale del Consiglio dell’UE ogni caso di compromissione di informazioni classificate dell’UE che le vengono rilasciate. In siffatti casi, la Corte avvia investigazioni e prende adeguate misure per evitare il riprodursi di tali fatti, in conformità delle modalità da definire a titolo del paragrafo 4.

2.

Nell’attuazione del paragrafo 1 di cui sopra non sarà possibile alcun rilascio generico a meno che non vengano stabilite e concordate procedure fra le parti per quanto riguarda determinate categorie di informazioni.

3.

Le informazioni classificate UE possono essere declassate o declassificate in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio prima di essere rilasciate alla Corte. I documenti classificati UE contenenti informazioni nazionali classificate possono essere consultati unicamente da personale della Corte in possesso di un appropriato nulla osta di sicurezza oppure declassati o declassificati e rilasciati alla Corte con l’espressa approvazione scritta della fonte da cui emanano.

4.

Per l’attuazione del presente accordo si definiscono modalità di sicurezza fra le tre autorità designate in appresso, al fine di stabilire standard sulla reciproca protezione di sicurezza per informazioni classificate contemplate dal presente accordo:

a)

l’ufficio di sicurezza della Corte è responsabile dell’elaborazione delle modalità in materia di sicurezza per la protezione e la tutela delle informazioni classificate fornite alla Corte nel quadro del presente accordo;

b)

l’ufficio di sicurezza del segretariato generale del Consiglio, sotto la direzione e a nome del segretario generale del Consiglio, che agisce a nome del Consiglio e sotto la sua autorità, è responsabile dell’elaborazione delle modalità in materia di sicurezza per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite all’UE ai sensi del presente accordo;

c)

la direzione Sicurezza della Commissione europea, che agisce a nome della Commissione europea e sotto la sua autorità, è responsabile dell’elaborazione delle modalità in materia di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate fornite o scambiate ai sensi del presente accordo all’interno della Commissione europea e dei suoi locali;

d)

per l’UE tali standard sono soggetti all’approvazione del comitato per la sicurezza del Consiglio.

5.

Le parti si prestano reciproca assistenza per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni classificate contemplate nel presente accordo e le questioni di interesse comune. Le autorità definite al paragrafo 4 svolgono consultazioni e ispezioni reciproche sulla sicurezza per valutare l’efficacia delle modalità in materia di sicurezza che rientrano nelle rispettive competenze stabilite ai sensi del paragrafo 4.

6.

Le parti si dotano di una organizzazione di sicurezza e di programmi di sicurezza fondati su principi di base e standard minimi di sicurezza che sono attuati nei sistemi di sicurezza delle parti, da istituire ai sensi del paragrafo 4, per assicurare che alle informazioni classificate, contemplate dal presente accordo, sia applicato un livello di protezione equivalente.

7.

Prima della fornitura iniziale di informazioni classificate contemplate nel presente accordo, le autorità responsabili della sicurezza di cui al paragrafo 4 devono aver convenuto che la parte ricevente è in grado di proteggere e salvaguardare le informazioni classificate contemplate nel presente accordo in maniera conforme alle modalità da definire ai sensi del paragrafo 4.

8.

Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano la possibilità per l’UE di mettere a disposizione della Corte informazioni classificate al livello più alto a condizione che la Corte garantisca un livello di protezione equivalente a quello previsto dalle norme di sicurezza del Consiglio.


(1)  Decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1).

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