This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32005R2186
Commission Regulation (EC) No 2186/2005 of 27 December 2005 amending Regulation (EC) No 936/97 opening and providing for the administration of tariff quotas for high-quality fresh, chilled and frozen beef and for frozen buffalo meat
Regolamento (CE) n. 2186/2005 della Commissione, del 27 dicembre 2005 , che modifica il regolamento (CE) n. 936/97 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata
Regolamento (CE) n. 2186/2005 della Commissione, del 27 dicembre 2005 , che modifica il regolamento (CE) n. 936/97 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata
GU L 347 del 30.12.2005, p. 74–74
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 319M del 29.11.2008, p. 417–417
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 23/08/2008; abrogato da 32008R0810
30.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 347/74 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2186/2005 DELLA COMMISSIONE
del 27 dicembre 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 936/97 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 2005/959/CE del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Giappone e tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda (1), in particolare l’articolo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione (2) prevede l’apertura e le modalità di gestione, su base pluriennale, di alcuni contingenti di carni bovine di alta qualità. |
(2) |
In esito ai negoziati svoltisi tra la Comunità e la Nuova Zelanda in conformità all’articolo XXIV, paragrafo 6, e all’articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica delle concessioni previste negli elenchi della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia nell’ambito della loro adesione all’Unione europea, la Comunità ha deciso di inserire nel suo elenco per tutti gli Stati membri un aumento di 1 000 tonnellate del contingente tariffario annuo di importazione per le carni bovine di alta qualità. |
(3) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 936/97. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 936/97 è modificato come segue:
1) |
L’articolo 1, paragrafo 1, è modificato come segue:
|
2) |
All’articolo 2, il testo della lettera e) è modificato come segue:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) Cfr. pag. 78 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).