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Document 32005R1187
Commission Regulation (EC) No 1187/2005 of 22 July 2005 amending Regulation (EEC) No 1859/82 concerning the selection of returning holdings for the purpose of determining incomes of agricultural holdings
Regolamento (CE) n. 1187/2005 della Commissione, del 22 luglio 2005, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1859/82 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole
Regolamento (CE) n. 1187/2005 della Commissione, del 22 luglio 2005, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1859/82 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole
GU L 193 del 23.7.2005, p. 20–23
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 330M del 9.12.2008, p. 213–216
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2010
23.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 193/20 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1187/2005 DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 2005
recante modifica del regolamento (CEE) n. 1859/82 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nella CEE (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1859/82 della Commissione (2) fissa, per ciascuno Stato membro, il limite di dimensione economica delle aziende contabili che rientrano nel campo d’osservazione della rete d’informazione contabile agricola. |
(2) |
A causa di cambiamenti strutturali in Germania è sceso il numero delle aziende più piccole e il loro contributo alla produzione agricola totale è diminuito al punto di renderne inutile l’utilizzazione ai fini di un’indagine comprensiva della parte più rilevante dell’attività agricola. Appare quindi opportuno aumentare il limite da 8 UDE a 16 UDE. |
(3) |
Per Cipro è opportuno portare a 2 UDE il limite inizialmente fissato a 1 UDE in quanto le aziende di dimensione economica inferiore a 2 UDE rappresentano solo il 7 % del reddito lordo standard totale. La parte più rilevante dell’attività agricola può essere quindi coperta con un limite che esclude le aziende più piccole. |
(4) |
L’allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82 fissa il numero di aziende contabili da selezionare per circoscrizione in ciascuno Stato membro. Nel caso della Spagna, dell’Italia, dell’Austria, del Portogallo e della Finlandia, il numero di aziende contabili è rimasto invariato da molto tempo nonostante la riduzione significativa subita dal numero di aziende in tali paesi. Tale riduzione va di pari passo con un aumento dell’uniformità delle aziende, tale da consentire di ottenere un quadro soddisfacente basandosi su un campione più piccolo rispetto a quello attuale. Tenendo conto di questi cambiamenti strutturali può essere ridotto il numero di aziende contabili da selezionare per la Spagna, l’Italia, l’Austria, il Portogallo e la Finlandia. Per alcune circoscrizioni della Spagna e dell’Italia, tuttavia, occorre aumentare il numero di aziende in ragione di metodologie statistiche più avanzate utilizzate per la selezione. |
(5) |
È opportuno rivedere il numero di aziende agricole di Malta in base a nuove informazioni circa la struttura agricola di tale Stato membro. |
(6) |
Occorre quindi modificare il regolamento (CEE) n. 1859/82. |
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 1859/82 è modificato come segue:
1) |
il testo dell’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Il limite di dimensione economica di cui all’articolo 4 del regolamento n. 79/65/CEE per l’esercizio contabile 2006 — periodo di dodici mesi consecutivi che inizia tra il 1o gennaio e il 1o luglio 2006 — e per gli esercizi successivi, espresso in UDE, è fissato nel modo seguente:
|
2) |
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dall’esercizio contabile 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 660/2004 della Commissione (GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 97).
(2) GU L 205 del 13.7.1982, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2203/2004 (GU L 374 del 22.12.2004, pag. 36).
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82 è modificato come segue.
1. |
La parte relativa alla Spagna è sostituita dalla seguente:
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2. |
La parte relativa all’Italia è sostituita dalla seguente:
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3. |
La parte relativa a Malta è sostituita dalla seguente:
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4. |
La parte relativa all’Austria è sostituita dalla seguente:
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5. |
La parte relativa al Portogallo è sostituita dalla seguente:
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6. |
La parte relativa alla Finlandia è sostituita dalla seguente:
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