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Document 32005R1187

    Regolamento (CE) n. 1187/2005 della Commissione, del 22 luglio 2005, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1859/82 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole

    GU L 193 del 23.7.2005, p. 20–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 330M del 9.12.2008, p. 213–216 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1187/oj

    23.7.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 193/20


    REGOLAMENTO (CE) N. 1187/2005 DELLA COMMISSIONE

    del 22 luglio 2005

    recante modifica del regolamento (CEE) n. 1859/82 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nella CEE (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1859/82 della Commissione (2) fissa, per ciascuno Stato membro, il limite di dimensione economica delle aziende contabili che rientrano nel campo d’osservazione della rete d’informazione contabile agricola.

    (2)

    A causa di cambiamenti strutturali in Germania è sceso il numero delle aziende più piccole e il loro contributo alla produzione agricola totale è diminuito al punto di renderne inutile l’utilizzazione ai fini di un’indagine comprensiva della parte più rilevante dell’attività agricola. Appare quindi opportuno aumentare il limite da 8 UDE a 16 UDE.

    (3)

    Per Cipro è opportuno portare a 2 UDE il limite inizialmente fissato a 1 UDE in quanto le aziende di dimensione economica inferiore a 2 UDE rappresentano solo il 7 % del reddito lordo standard totale. La parte più rilevante dell’attività agricola può essere quindi coperta con un limite che esclude le aziende più piccole.

    (4)

    L’allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82 fissa il numero di aziende contabili da selezionare per circoscrizione in ciascuno Stato membro. Nel caso della Spagna, dell’Italia, dell’Austria, del Portogallo e della Finlandia, il numero di aziende contabili è rimasto invariato da molto tempo nonostante la riduzione significativa subita dal numero di aziende in tali paesi. Tale riduzione va di pari passo con un aumento dell’uniformità delle aziende, tale da consentire di ottenere un quadro soddisfacente basandosi su un campione più piccolo rispetto a quello attuale. Tenendo conto di questi cambiamenti strutturali può essere ridotto il numero di aziende contabili da selezionare per la Spagna, l’Italia, l’Austria, il Portogallo e la Finlandia. Per alcune circoscrizioni della Spagna e dell’Italia, tuttavia, occorre aumentare il numero di aziende in ragione di metodologie statistiche più avanzate utilizzate per la selezione.

    (5)

    È opportuno rivedere il numero di aziende agricole di Malta in base a nuove informazioni circa la struttura agricola di tale Stato membro.

    (6)

    Occorre quindi modificare il regolamento (CEE) n. 1859/82.

    (7)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 1859/82 è modificato come segue:

    1)

    il testo dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 1

    Il limite di dimensione economica di cui all’articolo 4 del regolamento n. 79/65/CEE per l’esercizio contabile 2006 — periodo di dodici mesi consecutivi che inizia tra il 1o gennaio e il 1o luglio 2006 — e per gli esercizi successivi, espresso in UDE, è fissato nel modo seguente:

    Belgio: 16 UDE

    Repubblica ceca: 4 UDE

    Danimarca: 8 UDE

    Germania: 16 UDE

    Estonia: 2 UDE

    Grecia: 2 UDE

    Spagna: 2 UDE

    Francia: 8 UDE

    Irlanda: 2 UDE

    Italia: 4 UDE

    Cipro: 2 UDE

    Lettonia: 2 UDE

    Lituania: 2 UDE

    Lussemburgo: 8 UDE

    Ungheria: 2 UDE

    Malta: 8 UDE

    Paesi Bassi: 16 UDE

    Austria: 8 UDE

    Polonia: 2 UDE

    Portogallo: 2 UDE

    Slovenia: 2 UDE

    Slovacchia: 6 UDE

    Finlandia: 8 UDE

    Svezia: 8 UDE

    Regno Unito (esclusa l’Irlanda del Nord): 16 UDE

    Regno Unito (solo l’Irlanda del Nord): 8 UDE.»

    2)

    l’allegato I è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dall’esercizio contabile 2006.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2005.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 660/2004 della Commissione (GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 97).

    (2)  GU L 205 del 13.7.1982, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2203/2004 (GU L 374 del 22.12.2004, pag. 36).


    ALLEGATO

    L’allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82 è modificato come segue.

    1.

    La parte relativa alla Spagna è sostituita dalla seguente:

    «SPAGNA

    500

    Galicia

    480

    505

    Asturias

    270

    510

    Cantabria

    190

    515

    País Vasco

    250

    520

    Navarra

    370

    525

    La Rioja

    260

    530

    Aragón

    739

    535

    Cataluña

    710

    540

    Illes Balears

    182

    545

    Castilla y León

    1 095

    550

    Madrid

    194

    555

    Castilla-La Mancha

    1 138

    560

    Comunidad Valenciana

    626

    565

    Murcia

    444

    570

    Extremadura

    718

    575

    Andalucia

    1 816

    580

    Canarias

    224

    Totale Spagna

    9 706»

    2.

    La parte relativa all’Italia è sostituita dalla seguente:

    «ITALIA

    221

    Valle d’Aosta

    279

    222

    Piemonte

    1 159

    230

    Lombardia

    923

    241

    Trentino

    315

    242

    Alto Adige

    308

    243

    Veneto

    925

    244

    Friuli Venezia Giulia

    797

    250

    Liguria

    500

    260

    Emilia-Romagna

    1 145

    270

    Toscana

    680

    281

    Marche

    956

    282

    Umbria

    678

    291

    Lazio

    854

    292

    Abruzzo

    826

    301

    Molise

    462

    302

    Campania

    682

    303

    Calabria

    882

    311

    Puglia

    988

    312

    Basilicata

    1 087

    320

    Sicilia

    1 306

    330

    Sardegna

    1 248

    Totale Italia

    17 000»

    3.

    La parte relativa a Malta è sostituita dalla seguente:

    «780

    MALTA

    400»

    4.

    La parte relativa all’Austria è sostituita dalla seguente:

    «660

    AUSTRIA

    1 800»

    5.

    La parte relativa al Portogallo è sostituita dalla seguente:

    «PORTOGALLO

    610

    Entre Douro e Minho e Beira Littoral

    670

    620

    Trás-os-Montes e Beira Interior

    563

    630

    Ribatejo e Oeste

    351

    640

    Alentejo e Algarve

    399

    650

    Açores e Madeira

    317

    Totale Portogallo

    2 300»

    6.

    La parte relativa alla Finlandia è sostituita dalla seguente:

    «FINLANDIA

    670

    Etelä-Suomi

    537

    680

    Sisä-Suomi

    237

    690

    Pohjanmaa

    229

    700

    Pohjois-Suomi

    147

    Totale Finlandia

    1 150»


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